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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2102 Codice Civile: Partecipazione agli utili

    Articolo 2102 Codice Civile: Partecipazione agli utili

    Art. 2102 c.c. Partecipazione agli utili

    In vigore

    Se [le norme corporative] (1) o la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti dell’impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.

  • Articolo 2103 Codice Civile: Mansioni del lavoratore

    Articolo 2103 Codice Civile: Mansioni del lavoratore

    Art. 2103 c.c. Mansioni del lavoratore

    In vigore

    Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purchè rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purchè rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. Nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo. (1)

  • Articolo 2104 Codice Civile: Diligenza del prestatore di lavoro

    Articolo 2104 Codice Civile: Diligenza del prestatore di lavoro

    Art. 2104 c.c. Diligenza del prestatore di lavoro

    In vigore

    Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

  • Articolo 2105 Codice Civile: Obbligo di fedeltà

    Articolo 2105 Codice Civile: Obbligo di fedeltà

    Art. 2105 c.c. Obbligo di fedeltà

    In vigore

    Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

  • Articolo 2106 Codice Civile: Sanzioni disciplinari

    Articolo 2106 Codice Civile: Sanzioni disciplinari

    Art. 2106 c.c. Sanzioni disciplinari

    In vigore

    L’inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione [e in conformità delle norme corporative] (1).

  • Articolo 2107 Codice Civile: Orario di lavoro

    Articolo 2107 Codice Civile: Orario di lavoro

    Art. 2107 c.c. Orario di lavoro

    In vigore

    La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali [o dalle norme corporative] (1).

  • Articolo 2108 Codice Civile: Lavoro straordinario e notturno

    Articolo 2108 Codice Civile: Lavoro straordinario e notturno

    Art. 2108 c.c. Lavoro straordinario e notturno

    In vigore

    In caso di prolungamento dell’orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario. Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno. I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti dalla legge [o dalle norme corporative] (1).

  • Articolo 2109 Codice Civile: Periodo di riposo

    Articolo 2109 Codice Civile: Periodo di riposo

    Art. 2109 c.c. Periodo di riposo

    In vigore

    Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana di regola in coincidenza con la domenica. Ha anche diritto, dopo un anno d’ininterrotto servizio (2), ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, [dalle norme corporative] (3), dagli usi o secondo equità. L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell’articolo 2118.

  • Articolo 2110 Codice Civile: Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio

    Articolo 2110 Codice Civile: Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio

    Art. 2110 c.c. Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio

    In vigore

    In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge [o le norme corporative] (1) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, [dalle norme corporative] (1), dagli usi o secondo equità. Nei casi indicati nel comma precedente, l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell’articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, [dalle norme corporative] (1), dagli usi o secondo equità. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell’anzianità di servizio.

  • Articolo 2111 Codice Civile: Servizio militare

    Articolo 2111 Codice Civile: Servizio militare

    Art. 2111 c.c. Servizio militare

    In vigore

    [La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative]. (1) In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell’articolo precedente.