Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 276/2019 – Astensione del giudice penale e decisione del capo dell’ufficio

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    Con l’ordinanza n. 276 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 36, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui affida al capo dell’ufficio la decisione sulla dichiarazione di astensione del giudice.

    Di cosa si tratta

    Un giudice del Tribunale di Fermo, che si riteneva pregiudicato per essersi già pronunciato su fatti connessi a carico dello stesso imputato, aveva dichiarato la propria astensione, ma la dichiarazione era stata respinta dal Presidente del Tribunale. Da qui il dubbio sulla norma che attribuisce al capo dell’ufficio la decisione su tale dichiarazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Fermo ha sollevato questioni di legittimità dell’art. 36, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 25, 97, 101 e 111 della Costituzione, chiedendo che la decisione del capo dell’ufficio fosse limitata alle sole ipotesi di astensione per «gravi ragioni di convenienza».

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, per difetto di rilevanza. Secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 113 e n. 283 del 2000), il pregiudizio derivante da funzioni esercitate in altro procedimento confluisce proprio nell’ipotesi delle «gravi ragioni di convenienza» di cui alla lettera h) dello stesso art. 36: la modifica richiesta dal giudice era quindi priva di rilevanza nel giudizio principale.

    Il principio

    L’ipotesi «innominata» di astensione per gravi ragioni di convenienza ha una sfera di applicazione sufficientemente ampia da comprendere anche il pregiudizio derivante da funzioni esercitate in un diverso procedimento, sicché la questione proposta dal rimettente difettava di rilevanza.

    Domande e risposte

    Chi decide sull’astensione del giudice penale?

    Il capo dell’ufficio (presidente della corte o del tribunale), ai sensi dell’art. 36, comma 3, cod. proc. pen.

    Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Per difetto di rilevanza: il caso del giudice rientrava già nelle «gravi ragioni di convenienza», sicché la modifica richiesta non avrebbe inciso sul giudizio principale.

    La Corte ha valutato il merito della disciplina?

    No: la pronuncia è di manifesta inammissibilità, fondata sull’irrilevanza della questione così come formulata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 275/2019 – Deputati e questione di fiducia: inammissibile il conflitto sull’emendamento trivelle

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    Con l’ordinanza n. 275 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri sollevato da tre deputati, che contestavano l’approvazione, con questione di fiducia, dell’emendamento sulle trivelle ritenuto estraneo al decreto-legge in conversione.

    Di cosa si tratta

    È il caso gemello dell’ordinanza n. 274 del 2019, sullo stesso art. 11-ter del decreto-legge n. 135 del 2018 in materia di idrocarburi, questa volta sul versante della Camera dei deputati. I ricorrenti lamentavano che la posizione della questione di fiducia avesse precluso ogni possibilità di esame e modifica del testo.

    La questione di legittimità costituzionale

    I deputati Bignami, Di Maio e Pagani hanno sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, deducendo la violazione degli artt. 67, 68, 70, 71 e 72 della Costituzione, anche in relazione all’art. 77, per l’asserito abuso del procedimento legislativo realizzato attraverso l’inserimento dell’emendamento eterogeneo e il ricorso alla questione di fiducia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. La stessa prospettazione dei deputati dava atto che, in più momenti dell’iter, essi avevano potuto discutere, presentare proposte di modifica e votare, anche con riferimento all’art. 11-ter: mancava quindi la negazione o l’evidente menomazione delle prerogative parlamentari richiesta per l’ammissibilità del conflitto.

    Il principio

    Anche in presenza della questione di fiducia, se dal ricorso risulta che i parlamentari hanno potuto esercitare le proprie funzioni, partecipando al procedimento di conversione, non emerge alcuna violazione manifesta delle prerogative costituzionali e il conflitto è inammissibile.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza con l’ordinanza n. 274 del 2019?

    Riguarda lo stesso emendamento ma il versante della Camera dei deputati e il ricorso alla questione di fiducia; l’esito è analogo: inammissibilità.

    La questione di fiducia lede di per sé le prerogative dei deputati?

    No, secondo la Corte: se i parlamentari hanno comunque potuto discutere, emendare e votare, non vi è una violazione manifesta delle loro prerogative.

    Cosa serve per rendere ammissibile questo tipo di conflitto?

    L’allegazione di una sostanziale negazione o di un’evidente menomazione delle funzioni costituzionali del singolo parlamentare, rilevabile già a un primo esame.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 274/2019 – Senatori e norma intrusa: inammissibile il conflitto sull’emendamento trivelle

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    Con l’ordinanza n. 274 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri sollevato da due senatori, che lamentavano l’inserimento di una norma sulle trivelle, asseritamente estranea al decreto-legge in conversione, in violazione delle loro prerogative.

    Di cosa si tratta

    In sede di conversione del decreto-legge n. 135 del 2018 era stato inserito l’emendamento poi divenuto art. 11-ter, che sospendeva i permessi di ricerca di idrocarburi e modificava la relativa disciplina (la cosiddetta questione trivelle). Due senatori sostenevano che si trattasse di una norma intrusa, estranea al contenuto del decreto, introdotta in spregio alle loro prerogative parlamentari.

    La questione di legittimità costituzionale

    I senatori Collina e Manca hanno sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, deducendo la violazione degli artt. 67, 68, 70, 71 e 72 della Costituzione, anche in relazione all’art. 77, per un asserito abuso del procedimento legislativo nell’inserimento dell’emendamento eterogeneo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Pur riconoscendo che il singolo parlamentare può sollevare conflitto a tutela delle proprie prerogative, ha ribadito che la legittimazione è rigorosamente circoscritta ai vizi che determinano violazioni manifeste, rilevabili già in sede di sommaria delibazione. Nel caso concreto l’eterogeneità dell’emendamento era solo asserita e non era mancato il confronto parlamentare.

    Il principio

    Il singolo parlamentare può difendere in giudizio le proprie prerogative solo allegando violazioni manifeste ed evidenti già in sede di sommaria delibazione; la mera asserzione dell’eterogeneità di un emendamento, in presenza di un effettivo dibattito parlamentare, non rende ammissibile il conflitto.

    Domande e risposte

    Che cos’è una norma intrusa?

    È una disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge priva di collegamento contenutistico o funzionale con il testo originario.

    Il singolo parlamentare può sollevare conflitto di attribuzione?

    Sì, a tutela delle proprie prerogative, ma solo per violazioni manifeste ed evidenti già a un primo esame sommario.

    Perché il conflitto è stato dichiarato inammissibile?

    Perché l’eterogeneità dell’emendamento era solo affermata e dal ricorso risultava comunque svolto un confronto parlamentare, con lo stralcio di altri emendamenti per difetto di omogeneità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 273/2019 – Termine per la costituzione nel processo tributario e inammissibilità del ricorso

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    Con l’ordinanza n. 273 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sulla disciplina che, nel processo tributario, sanziona con l’inammissibilità la costituzione tardiva del ricorrente oltre il termine di trenta giorni.

    Di cosa si tratta

    Nel processo tributario il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità; il presidente di sezione può dichiarare l’inammissibilità già in sede di esame preliminare. Una società si era costituita in ritardo e il suo ricorso era stato dichiarato inammissibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Genova ha sollevato questioni di legittimità degli artt. 22, commi 1 e 2, e 27, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, lamentando un’irragionevole disparità rispetto al processo civile, dove l’attore può costituirsi tardivamente fino alla prima udienza (art. 171 cod. proc. civ.).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni. Il processo tributario ha natura impugnatoria e una sua specificità rispetto a quello civile, sicché il termine di costituzione non è comparabile con quello del processo civile; l’onere di costituirsi entro trenta giorni non è eccessivamente gravoso ed è funzionale alla certezza dei rapporti tributari.

    Il principio

    Non esiste un principio costituzionale di necessaria uniformità tra processo tributario e processo civile: data la natura impugnatoria del giudizio tributario, il termine perentorio per la costituzione e la sanzione dell’inammissibilità rientrano nella discrezionalità del legislatore e non ledono il diritto di difesa.

    Domande e risposte

    Entro quando deve costituirsi il ricorrente nel processo tributario?

    Entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità rilevabile d’ufficio.

    Perché non vale la regola del processo civile?

    Perché il processo tributario ha natura impugnatoria e specificità proprie: secondo la Corte i due termini non sono comparabili.

    La sanzione viola il diritto di difesa?

    No: la Corte ritiene l’onere non eccessivamente gravoso e giustificato dall’interesse pubblico alla certezza e stabilità dei rapporti tributari.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 272/2019 – Estinzione del processo per rinuncia ai conflitti della Valle d’Aosta

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    Con l’ordinanza n. 272 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato estinti, per rinuncia ai ricorsi accettata dalla controparte, i due conflitti di attribuzione promossi dalla Regione Valle d’Aosta contro i decreti ministeriali sul contributo alla finanza pubblica delle autonomie speciali.

    Di cosa si tratta

    La Regione Valle d’Aosta aveva sollevato due conflitti di attribuzione tra enti contro i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 2017 e del 2018, che determinavano e ripartivano tra le autonomie speciali il contributo annuale alla finanza pubblica e il relativo accantonamento. La Regione lamentava la lesione delle proprie prerogative statutarie e finanziarie.

    La questione di legittimità costituzionale

    I ricorsi censuravano i decreti ministeriali in riferimento alle norme dello Statuto speciale e agli artt. 3, 117, terzo comma, 119, 136 e 137 della Costituzione, contestando l’imposizione di un contributo ritenuto non più dovuto e la violazione del principio di leale collaborazione e del giudicato costituzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte non ha esaminato il merito: riuniti i giudizi, ha dichiarato estinto il processo. La Regione aveva infatti rinunciato ai ricorsi e la rinuncia era stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri, determinando, ai sensi delle Norme integrative, l’estinzione del processo.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del processo, senza che la Corte possa pronunciarsi sul merito delle censure.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha deciso il merito?

    Perché la Regione ha rinunciato ai ricorsi e la rinuncia è stata accettata dalla controparte: ciò comporta l’estinzione del processo.

    Cosa significa che i giudizi sono stati riuniti?

    I due conflitti, connessi per soggetti e oggetto e con censure sostanzialmente identiche, sono stati trattati congiuntamente e decisi con un’unica pronuncia.

    L’estinzione è una vittoria o una sconfitta?

    Né l’una né l’altra: è una chiusura processuale che non contiene alcuna valutazione sulla fondatezza delle ragioni della Regione.

  • Corte cost. n. 271/2019 – Rito super-accelerato negli appalti e obbligo di impugnare subito le ammissioni

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    Con la sentenza n. 271 del 2019 la Corte costituzionale ha salvato il cosiddetto rito super-accelerato negli appalti pubblici (art. 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo), che imponeva di impugnare immediatamente le ammissioni degli altri concorrenti. La Corte ha dichiarato inammissibile una delle questioni e non fondate tutte le altre.

    Di cosa si tratta

    L’art. 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo prevedeva, nelle gare di appalto, l’onere di impugnare immediatamente i provvedimenti di ammissione o esclusione degli altri concorrenti, a pena di decadenza: chi non impugnava subito l’ammissione altrui non poteva più contestarla in seguito, neppure impugnando l’aggiudicazione finale. Il TAR Puglia ha dubitato della compatibilità di questo meccanismo con i principi costituzionali del processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha sollevato questioni di legittimità dell’art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm., in riferimento agli artt. 3, 24, 103, 111 e 113 della Costituzione e all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU, lamentando l’onere di impugnare un atto endoprocedimentale prima ancora di una concreta lesione e la gravità della sanzione di inammissibilità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. e non fondate le ulteriori questioni, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 103, 113 e 117, primo comma, Cost. (in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU). Il rito super-accelerato è stato quindi giudicato compatibile con la Costituzione.

    Il principio

    Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali e l’onere di immediata impugnazione delle ammissioni, funzionale alla celere definizione del contenzioso sugli appalti, non è manifestamente irragionevole né lesivo del diritto di difesa.

    Domande e risposte

    Che cos’è il rito super-accelerato negli appalti?

    È il meccanismo, previsto dall’art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm., che imponeva di impugnare immediatamente le ammissioni ed esclusioni dei concorrenti, senza attendere l’aggiudicazione.

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha salvato la norma: una questione è stata dichiarata inammissibile, le altre non fondate, ritenendo il meccanismo compatibile con la Costituzione.

    Quale logica sta dietro questo onere?

    L’esigenza di definire rapidamente le controversie sugli appalti, concentrando in una fase iniziale le contestazioni sulle ammissioni, rientra nella discrezionalità del legislatore processuale.

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  • Corte cost. n. 270/2019 – Straniero espulso e sentenza di non luogo a procedere dopo la citazione diretta

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    Con la sentenza n. 270 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 3-quater, del Testo unico immigrazione, nella parte in cui, nei casi di citazione diretta a giudizio, non consentiva al giudice di rilevare anche d’ufficio che l’espulsione era stata eseguita prima del provvedimento che dispone il giudizio e di pronunciare sentenza di non luogo a procedere.

    Di cosa si tratta

    Quando uno straniero viene espulso dal territorio dello Stato, il processo penale a suo carico per i reati connessi all’immigrazione può chiudersi con una sentenza di non luogo a procedere. La norma però prevedeva questo esito solo prima dell’emissione del provvedimento che dispone il giudizio. Nei procedimenti a citazione diretta (art. 550 cod. proc. pen.), in cui non c’è udienza preliminare, mancava un momento equivalente, e il giudice del dibattimento si trovava impossibilitato a chiudere il processo pur a fronte di un’espulsione già eseguita.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Firenze ha sollevato la questione di legittimità dell’art. 13, comma 3-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, lamentando una disparità irragionevole tra i procedimenti con udienza preliminare e quelli a citazione diretta, nei quali lo straniero già espulso restava sottoposto al processo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva che, nei casi di decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell’art. 550 cod. proc. pen., il giudice potesse rilevare, anche d’ufficio, che l’espulsione dell’imputato straniero era stata eseguita prima del provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrevano le condizioni per la sentenza di non luogo a procedere.

    Il principio

    Anche nei procedimenti a citazione diretta a giudizio il giudice deve poter prendere atto dell’avvenuta espulsione dello straniero e pronunciare la sentenza di non luogo a procedere, allineando questi procedimenti a quelli con udienza preliminare ed evitando una irragionevole disparità di trattamento.

    Domande e risposte

    Che cos’è la citazione diretta a giudizio?

    È la forma di esercizio dell’azione penale, prevista dall’art. 550 cod. proc. pen. per i reati meno gravi, in cui il pubblico ministero porta direttamente l’imputato a dibattimento senza udienza preliminare.

    Cosa cambia dopo questa sentenza?

    Anche in questi procedimenti il giudice, accertata l’espulsione già eseguita, può rilevare d’ufficio la situazione e pronunciare sentenza di non luogo a procedere.

    Quali parametri costituzionali sono stati ritenuti violati?

    La Corte ha accolto la questione sollevata in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, valorizzando in particolare il principio di eguaglianza e di ragionevolezza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 269/2019 – Intervento di un terzo nel conflitto di attribuzione tra enti

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    Con l’ordinanza n. 269 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile l’intervento di ICCREA Banca spa nel conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Siciliana contro lo Stato e la Banca d’Italia. La Corte conferma che, in via eccezionale, un terzo può partecipare al conflitto quando l’esito incide in modo immediato e diretto sulla sua posizione giuridica.

    Di cosa si tratta

    La Regione Siciliana aveva sollevato un conflitto di attribuzione tra enti contro la Banca d’Italia, contestando il provvedimento del 26 marzo 2019 con cui era stato disposto lo scioglimento degli organi della Banca di credito cooperativo di San Biagio Platani e la nomina di organi straordinari. ICCREA Banca spa, capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui la BCC aveva aderito, ha chiesto di intervenire nel giudizio costituzionale, essendo già parte del giudizio amministrativo davanti al TAR del Lazio sullo stesso provvedimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    In realtà qui la Corte non decideva il merito del conflitto, ma una questione processuale: se ICCREA, soggetto estraneo agli enti legittimati a promuovere il conflitto, potesse essere ammessa a intervenire. La regola generale è che nel conflitto tra enti non è ammessa la partecipazione di soggetti diversi da quelli legittimati a promuoverlo o a resistervi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile l’intervento di ICCREA. Poiché ICCREA era parte del giudizio pendente davanti al TAR del Lazio, avente a oggetto lo stesso provvedimento all’origine del conflitto, l’esito del giudizio costituzionale era suscettibile di ripercuotersi direttamente sulla sua posizione giuridica.

    Il principio

    Sebbene di regola nel conflitto di attribuzione tra enti non sia ammessa la partecipazione di terzi, non può escludersi l’intervento quando l’oggetto del conflitto coinvolge in modo immediato e diretto situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall’esito del conflitto.

    Domande e risposte

    Chi può partecipare a un conflitto di attribuzione tra enti?

    Di regola solo gli enti legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi. Un terzo è ammesso solo in via eccezionale, quando l’esito del conflitto incide direttamente sulla sua situazione giuridica.

    Perché ICCREA è stata ammessa?

    Perché era già parte del giudizio davanti al TAR del Lazio sul medesimo provvedimento della Banca d’Italia all’origine del conflitto, sicché l’esito costituzionale poteva ripercuotersi sulla sua posizione.

    La Corte ha deciso il merito del conflitto?

    No. Con questa ordinanza la Corte si è pronunciata solo sull’ammissibilità dell’intervento di un terzo, non sulla spettanza del potere di adottare il provvedimento impugnato.

  • Un mio caro è morto in ospedale: cosa possiamo chiedere noi familiari e come ci dividiamo il risarcimento?

    In breve: quando un congiunto muore in ospedale per un sospetto errore medico, i familiari possono chiedere due cose diverse. Da un lato il proprio dolore per la perdita del parente (danno da perdita del rapporto parentale, detto iure proprio); dall’altro i danni che il defunto ha maturato in prima persona prima di morire e che passano agli eredi (iure hereditatis). Si tratta di due binari distinti, con beneficiari e criteri di divisione differenti.

    Due tipi di danno da non confondere: iure proprio e iure hereditatis

    Il punto di partenza, per non perdersi, è capire che dalla morte di una persona nascono due diritti al risarcimento che hanno natura diversa.

    Il primo è un danno che colpisce direttamente i familiari: la sofferenza e lo sconvolgimento di vita per aver perso il proprio caro. È un danno loro, che nasce nel loro patrimonio e che chiedono in nome proprio. Per questo si chiama danno iure proprio (cioè “per diritto proprio”).

    Il secondo è un danno che, prima di morire, ha subito la vittima stessa: il malato che ha sofferto nelle ore o nei giorni tra l’errore e il decesso. Questo diritto al risarcimento si forma in capo al defunto e, con la sua morte, entra nell’eredità e passa agli eredi. Per questo si chiama danno iure hereditatis (cioè “per diritto ereditario”).

    La distinzione non è un cavillo: cambia chi può chiedere cosa e come ci si divide le somme. Vediamoli uno alla volta.

    Il danno da perdita del rapporto parentale (iure proprio)

    È il danno più intuitivo: la perdita affettiva, lo strappo nella vita quotidiana, la sofferenza per la morte del congiunto. Spetta direttamente ai familiari più vicini.

    Hanno tipicamente diritto a chiederlo:

    • il coniuge o la persona unita civilmente;
    • i figli e i genitori;
    • in molti casi anche fratelli e sorelle, nonni e nipoti;
    • il convivente di fatto, quando il legame affettivo stabile è dimostrato.

    Un punto importante e spesso frainteso: per chiedere questo danno non è necessario essere eredi. Anche un parente che ha rinunciato all’eredità può comunque chiedere il proprio danno da perdita del rapporto parentale, perché si tratta di un dolore suo, non di qualcosa che eredita dal defunto.

    Quanto vale? Non esiste un “prezzo” fisso: il giudice liquida una somma equa tenendo conto del caso concreto. Per dare uniformità, i tribunali usano apposite tabelle. La più diffusa è quella del Tribunale di Milano, che dal 2022 funziona con un sistema “a punti”: a ciascun fattore rilevante viene assegnato un punteggio e la somma dei punti determina l’importo. I fattori considerati sono in particolare l’età della vittima, l’età del familiare superstite, la convivenza, la sopravvivenza di altri parenti e l’intensità del legame affettivo. Esiste anche una tabella alternativa, quella del Tribunale di Roma, costruita in modo parzialmente diverso.

    Attenzione a non fare confusione con un’altra novità: la Tabella Unica Nazionale introdotta con il D.P.R. n. 12/2025 riguarda il danno biologico da invalidità permanente (le cosiddette macropermanenti, dal 10% al 100%), non la perdita parentale. Per quest’ultima restano valide le tabelle proprie (Milano a punti / Roma).

    I danni del defunto trasmessi agli eredi (iure hereditatis)

    Qui non si parla del dolore dei familiari, ma di ciò che ha patito il malato in prima persona prima di spegnersi. La giurisprudenza distingue principalmente due voci.

    Il danno biologico terminale

    È il danno alla salute sofferto dalla vittima nel periodo tra la lesione e la morte. Per essere riconosciuto serve, secondo la giurisprudenza, che sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra l’evento dannoso e il decesso: se la persona è sopravvissuta per ore, giorni o settimane in condizioni gravemente compromesse, quel periodo di compromissione della salute è un danno che si forma in capo a lei. Va liquidato in relazione alla menomazione effettivamente subita fino alla morte, e non richiede che il malato fosse cosciente.

    Il danno catastrofale (da lucida agonia)

    È invece la sofferenza psichica del morente consapevole della fine imminente: l’angoscia di chi percepisce lucidamente che sta per morire. Qui ciò che conta è l’intensità della sofferenza morale e la lucidità della vittima, a prescindere dalla durata del periodo di sopravvivenza.

    La Cassazione ha chiarito che queste due voci vanno valutate e liquidate separatamente, con una stima equitativa autonoma legata alle circostanze concrete, e che non possono essere calcolate come se la vittima avesse riportato un’invalidità permanente al 100%.

    Poiché questi danni si sono formati in capo al defunto, alla sua morte entrano nell’eredità e possono essere chiesti dagli eredi: per ottenerli occorre quindi avere accettato l’eredità.

    Come si dividono tra i familiari

    Ed eccoci al punto pratico che genera più dubbi: le due categorie di danno si dividono con criteri diversi.

    • Il danno iure proprio (perdita del rapporto parentale) spetta a ciascun familiare in base al proprio rapporto con il defunto, non secondo le quote ereditarie. La somma del coniuge, quella di ogni figlio, quella di un genitore vengono calcolate ciascuna per sé, in funzione di quel legame. Non si tratta di un’unica torta da spartire in quote: è una somma personale di ognuno.
    • Il danno iure hereditatis (biologico terminale e catastrofale) è invece un credito che cade nell’asse ereditario e si divide secondo le quote di eredità, in base a chi e in che misura ha accettato l’eredità.

    Esempio del perché è importante: un parente che rinuncia all’eredità perde la sua parte di danno iure hereditatis (perché non è erede), ma conserva il proprio danno da perdita del rapporto parentale, che gli spetta comunque.

    Chi risponde, i termini e il tentativo obbligatorio prima della causa

    In caso di errore in ospedale possono rispondere sia la struttura sanitaria sia, eventualmente, il singolo medico. La cornice è la Legge Gelli-Bianco (L. n. 24/2017), che disegna un “doppio binario”:

    • la responsabilità della struttura è di tipo contrattuale, con prescrizione di norma in 10 anni;
    • la responsabilità del medico è di regola extracontrattuale, con prescrizione in 5 anni (salvo che il professionista abbia assunto un’obbligazione contrattuale diretta verso il paziente).

    Sul piano pratico la differenza è rilevante: agire contro la struttura è spesso più agevole sia per i termini più lunghi sia per la ripartizione dell’onere della prova.

    Prima di poter andare davanti al giudice civile, la legge impone un passaggio preliminare obbligatorio: occorre tentare una consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696-bis del codice di procedura civile (il cosiddetto ATP a fini conciliativi), oppure, in alternativa, esperire la mediazione. Senza questo tentativo la domanda di risarcimento non è procedibile. Serve quindi muoversi con un legale e un medico-legale fin dall’inizio, anche perché ricostruire una cartella clinica e dimostrare l’errore richiede competenze tecniche.

    Il profilo penale: querela e parte civile (cenni)

    Se si sospetta un errore grave, può profilarsi anche un reato (tipicamente l’omicidio colposo). I familiari possono presentare una denuncia all’autorità giudiziaria perché valuti l’esistenza di un reato, e nel successivo eventuale processo penale possono costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento anche in quella sede.

    È però essenziale capire un punto: il binario civile è autonomo. Anche se non c’è (o non si arriva a) una condanna penale, la richiesta di risarcimento in sede civile resta possibile e segue regole proprie. Le due strade possono coesistere, ma non sono la stessa cosa.

    Un caso pratico: Tizio, la moglie Caia e i figli

    Tizio viene ricoverato e muore dopo alcuni giorni di degenza per un sospetto errore nel trattamento. Restano la moglie Caia e due figli, Mevio e Sempronia. Come si articolano le richieste?

    Danno iure proprio (perdita del rapporto parentale). Caia chiede il proprio danno come moglie; Mevio e Sempronia ciascuno il proprio come figli. Sono tre somme distinte, calcolate ognuna in base al rispettivo legame con Tizio (età, convivenza, intensità del rapporto). Non si tratta di dividere un’unica cifra: ciascuno ha la sua.

    Danno iure hereditatis (biologico terminale e catastrofale). Nei giorni tra l’errore e il decesso Tizio ha sofferto: quel danno si è formato in capo a lui ed è ora un credito dell’eredità. Caia, Mevio e Sempronia lo chiedono in quanto eredi, dividendolo secondo le loro quote ereditarie.

    Se, per ipotesi, Sempronia rinunciasse all’eredità, perderebbe la sua quota del danno iure hereditatis, ma manterrebbe comunque il proprio danno da perdita del rapporto parentale, perché quello le spetta come figlia a prescindere dalla qualità di erede.

    Prima della causa, la famiglia (con il proprio legale) dovrà attivare l’ATP ex art. 696-bis c.p.c. o la mediazione, agendo verosimilmente verso la struttura sanitaria, e potrà valutare in parallelo se presentare denuncia in sede penale.

    Questa guida ha finalità informative e divulgative ed è redatta da un praticante; non sostituisce la consulenza di un avvocato e di un medico-legale, indispensabili per valutare il singolo caso.

  • Quanto vale il risarcimento per malasanità e come si calcola (tabella unica 2025)? Mi conviene fare causa?

    Dipende da tre cose: i punti di invalidità accertati, l’età al momento del danno e le voci che entrano nel conto (danno biologico, morale, spese, perdita di reddito). Dal 5 marzo 2025 le invalidità gravi, oltre il 9%, si calcolano con la Tabella Unica Nazionale introdotta dal D.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12; per quelle lievi (1-9%) restano i valori dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni. Qui non rifacciamo la teoria: ti diamo la griglia per stimare l’ordine di grandezza e capire se conviene agire.

    Da cosa dipende l’importo: i fattori chiave

    Il risarcimento del danno alla persona non è un numero fisso: è il risultato di un metodo a punto variabile. Tre variabili pesano più di tutte.

    • I punti percentuali di invalidità permanente. Sono accertati da un medico-legale e misurano quanto la lesione ti ha compromesso in modo stabile. Il valore del singolo punto cresce più che proporzionalmente con la gravità: passare dal 10% al 20% non raddoppia l’importo, lo aumenta molto di più.
    • L’età al momento del fatto. A parità di punti, più sei giovane più l’importo è alto, perché il danno ti accompagna per un numero maggiore di anni. Il valore del punto si riduce con l’avanzare dell’età.
    • Le voci di danno coinvolte. Oltre al danno permanente contano il periodo di malattia (invalidità temporanea), la sofferenza (danno morale), le spese mediche e l’eventuale perdita di reddito. Sommano e possono cambiare radicalmente il totale.

    A questo si aggiunge la personalizzazione: il giudice può aumentare l’importo base entro una percentuale prevista, quando il caso presenta aspetti dinamico-relazionali peculiari (per esempio un hobby o un’attività che la lesione ha reso impossibile in modo specifico per te). Non è automatica: va dimostrata.

    Micropermanenti e macropermanenti: due tabelle diverse

    La prima domanda da farsi è in quale fascia ricade l’invalidità, perché cambia la tabella applicabile.

    Micropermanenti: invalidità da 1% a 9%

    Sono le lesioni di lieve entità. Si liquidano con i valori dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni, aggiornati periodicamente con decreto ministeriale. Per queste fasce i margini di discrezionalità sono ridotti: il sistema tende a importi più contenuti e prevedibili.

    Macropermanenti: invalidità oltre il 9%

    Sono le lesioni gravi. Dal 5 marzo 2025 entra in vigore la Tabella Unica Nazionale introdotta dal D.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12. Prima di allora, nella pratica, per le macropermanenti i giudici applicavano le tabelle di Milano: ora la Tabella Unica le sostituisce per la responsabilità sanitaria (e per l’RC auto). È un cambiamento sostanziale, perché uniforma su tutto il territorio nazionale i valori del punto che prima variavano da tribunale a tribunale.

    La L. Gelli 24/2017 è la norma che, per il danno da responsabilità sanitaria, rinvia proprio alle tabelle del Codice delle Assicurazioni. Per questo malasanità e incidenti stradali oggi si calcolano con lo stesso impianto.

    Le voci di danno che compongono il risarcimento

    Il totale non è mai una cifra unica: è la somma di voci distinte, ciascuna con la sua logica. Capirle ti aiuta a leggere una perizia o una proposta dell’assicurazione e a non accettare un importo “a forfait” che ne ignora qualcuna.

    Voce di danno Cosa risarcisce Come si stima
    Danno biologico permanente La compromissione stabile dell’integrità psico-fisica Punti di invalidità × valore del punto (variabile per gravità ed età), da tabella vigente
    Invalidità temporanea Il periodo di malattia prima della stabilizzazione (assoluta o parziale) Importo giornaliero × giorni, ridotto in proporzione nei periodi di inabilità parziale
    Danno morale La sofferenza interiore patita per la lesione Quota aggiuntiva, oggi spesso ricompresa o liquidata insieme al biologico secondo la tabella
    Spese mediche Cure, terapie, protesi, assistenza già sostenute e future Documentate con fatture; quelle future stimate dal medico-legale
    Danno patrimoniale La perdita di capacità lavorativa e di reddito In base al reddito effettivo perso e alla riduzione della capacità di guadagno

    Le prime tre voci sono danno non patrimoniale (la persona in sé); le ultime due sono economiche e richiedono prove documentali. Una buona richiesta le considera tutte: dimenticare le spese future o il danno patrimoniale è l’errore che svaluta di più un risarcimento.

    Il caso della morte: cosa spetta ai familiari

    Quando l’errore sanitario provoca il decesso, il quadro cambia. I familiari possono avere diritto a due tipi di risarcimento, da tenere distinti.

    • Danno da perdita del rapporto parentale. È il danno proprio dei congiunti (coniuge, figli, genitori e, secondo i casi, altri familiari stretti) per la perdita dell’affetto e della relazione. Si liquida con apposite tabelle, che tengono conto del legame, della convivenza, dell’età della vittima e dei superstiti.
    • Danni iure hereditatis. Sono i danni maturati in capo alla vittima prima di morire (per esempio la sofferenza e il danno biologico nell’intervallo tra la lesione e il decesso) che si trasmettono agli eredi.

    Sono importi che possono essere molto rilevanti, ma anche molto variabili: dipendono dalla composizione del nucleo familiare e dalle circostanze concrete. Qui più che mai serve l’assistenza tecnica.

    Mi conviene fare causa? Cosa valutare

    Avere ragione non basta: la convenienza si misura confrontando l’entità realistica del danno con costi, tempi e probabilità di vittoria. Ecco i punti su cui ragionare prima di partire.

    1. L’entità stimata del danno. Pochi punti di micropermanenza valgono importi contenuti, che vanno pesati contro costi e durata. Un’invalidità grave o un caso di decesso giustificano un impegno ben diverso.
    2. Il tentativo obbligatorio prima della causa. Nella responsabilità sanitaria la legge impone un passaggio preliminare: o l’ATP (accertamento tecnico preventivo) ex art. 696-bis c.p.c., con consulenza medico-legale finalizzata alla conciliazione, oppure la mediazione. È una condizione di procedibilità: senza, la causa non parte. Spesso è anche l’occasione per chiudere senza processo.
    3. La perizia medico-legale. È il cuore di tutto: senza una stima professionale dei punti di invalidità non sai quanto vale la tua pretesa né puoi trattare con cognizione. Investire in una valutazione seria all’inizio evita di sopravvalutare o svalutare il caso.
    4. La prescrizione. Il diritto al risarcimento si estingue se non lo fai valere in tempo: in linea di massima 10 anni nei confronti della struttura sanitaria (responsabilità contrattuale) e 5 anni nei confronti del singolo medico (responsabilità extracontrattuale). Verifica subito la data del fatto: il tempo è la prima cosa che gioca contro.
    5. Tempi e incertezza. Una causa per malasanità può durare anni e l’esito non è mai garantito, perché dipende dalla prova del nesso tra l’errore e il danno. Un accordo ragionevole oggi può valere più di una sentenza incerta domani.

    Un esempio concreto: come si compone il conto

    Vediamo il metodo con un caso ipotetico, senza inventare l’importo finale: i valori in euro vanno letti sulla tabella in vigore alla data.

    Tizio, 50 anni, subisce per un errore chirurgico una compromissione stabile. Il medico-legale gli riconosce un’invalidità permanente del 12%, quindi siamo nel campo delle macropermanenti: si applica la Tabella Unica Nazionale del D.P.R. 12/2025. Ecco i passaggi.

    1. Si individua sulla tabella il valore del punto corrispondente a un’invalidità del 12% per un soggetto di 50 anni: la tabella incrocia gravità ed età e restituisce l’importo base del danno biologico permanente.
    2. Si aggiunge l’invalidità temporanea: se Tizio è rimasto inabile, poniamo, alcune settimane (in parte assoluta, in parte parziale), si moltiplica l’importo giornaliero per i giorni, riducendolo nei periodi di inabilità parziale.
    3. Si valuta la personalizzazione: se Tizio dimostra una conseguenza dinamico-relazionale peculiare, il giudice può aumentare la base entro la percentuale prevista.
    4. Si sommano le spese mediche documentate (e quelle future stimate) e l’eventuale danno patrimoniale, se la lesione ha ridotto la sua capacità di lavoro e di reddito.

    Il risultato è la somma di queste voci. Lo stesso 12% per una persona di 30 anni darebbe un importo più alto (più anni di vita compromessa); per una di 70 più basso. È questo gioco di punti ed età che spiega perché due casi “uguali sulla carta” valgono cifre diverse, e perché una stima affidabile richiede sempre la perizia e la tabella aggiornata.

  • Ho preso un’infezione in ospedale: chi risponde e chi deve provare la colpa?

    Di norma risponde la struttura ospedaliera, a titolo contrattuale (art. 1218 c.c. e Legge Gelli n. 24/2017). A te basta dimostrare di esserti ricoverato lì e di aver contratto un’infezione collegata a quel ricovero: è poi l’ospedale a dover provare di aver rispettato tutti i protocolli di igiene, sterilizzazione e sorveglianza, e che l’infezione era comunque inevitabile. Hai dieci anni di tempo per agire.

    Le infezioni correlate all’assistenza (ICA), comunemente chiamate infezioni nosocomiali, sono uno dei terreni più favorevoli al paziente nel contenzioso sanitario, proprio per come è distribuito l’onere della prova. Vediamo chi risponde, cosa devi dimostrare tu, cosa deve dimostrare l’ospedale e come ti muovi.

    Perché risponde l’ospedale: la responsabilità della struttura (Legge Gelli)

    Quando ti ricoveri o ti sottoponi a un intervento, tra te e la struttura sanitaria (pubblica o privata) si instaura un vero e proprio contratto, che la giurisprudenza chiama «contratto di spedalità» o di assistenza sanitaria. Con questo contratto la struttura non si impegna solo a curarti, ma anche a garantirti un ambiente sicuro sul piano igienico: locali puliti, strumenti sterili, personale formato, sistemi di sorveglianza del rischio infettivo.

    Se in questo contesto contrai un’infezione, la struttura risponde a titolo di responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 del Codice civile. La Legge Gelli-Bianco (Legge n. 24/2017) ha confermato questo impianto: la struttura risponde in via contrattuale dell’operato di tutti coloro di cui si avvale, mentre il singolo medico dipendente risponde di regola in via extracontrattuale (art. 2043 c.c.).

    La differenza è enorme e tutta a tuo favore. La responsabilità contrattuale comporta:

    • un termine di prescrizione di dieci anni (contro i cinque della responsabilità extracontrattuale);
    • un onere della prova alleggerito per il paziente, come vediamo subito sotto.

    Chi deve provare cosa: l’onere ribaltato sulla struttura

    Questo è il cuore della questione. In materia di responsabilità contrattuale, chi agisce per il risarcimento non deve provare la colpa di chi lo ha danneggiato: deve solo provare l’esistenza del rapporto e allegare (cioè indicare) l’inadempimento, mentre spetta al debitore dimostrare di aver fatto tutto correttamente.

    Tradotto sul tuo caso, tu paziente devi provare:

    • il contatto con la struttura (il ricovero, l’intervento): basta la cartella clinica;
    • il danno, cioè di aver contratto l’infezione (referti, esami microbiologici, diagnosi);
    • l’allegazione del nesso tra l’infezione e quel ricovero, cioè la plausibilità che l’infezione sia stata contratta lì.

    A questo punto la palla passa alla struttura. È l’ospedale a dover provare di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle normative vigenti e dalle leges artis per prevenire le infezioni, e di averle concretamente applicate al tuo caso. Se non riesce a fornire questa prova liberatoria, risponde del danno. Non basta che esibisca i protocolli scritti: deve dimostrare di averli effettivamente applicati.

    La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 5808 del 27 febbraio 2023 e n. 6386 del 3 marzo 2023, ha addirittura tracciato un vero e proprio elenco (la stampa specializzata lo ha definito «decalogo») degli elementi che la struttura deve documentare per liberarsi da responsabilità. Tra questi:

    • i protocolli di disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
    • le modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
    • le forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
    • la qualità dell’aria e degli impianti di condizionamento;
    • l’attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica delle infezioni;
    • i criteri di controllo dell’accesso dei visitatori;
    • i controlli sulle malattie del personale e le profilassi vaccinali.

    Cosa si valuta per stabilire la responsabilità

    Per capire se l’infezione è davvero collegata al ricovero, il giudice (di solito con l’aiuto di un consulente medico-legale) ragiona per probabilità prevalente: non serve la certezza assoluta, basta che sia più probabile che l’infezione sia stata contratta in ospedale piuttosto che altrove. La Cassazione, nelle pronunce citate, ha indicato alcuni criteri di valutazione del nesso:

    • Criterio temporale (incubazione): si guarda al tempo trascorso tra il ricovero e la comparsa dei sintomi. Se l’infezione si manifesta dopo un certo numero di giorni dall’ingresso in ospedale, ed è compatibile con i tempi di incubazione del germe, l’origine ospedaliera diventa molto probabile. Le infezioni che si manifestano già al momento del ricovero, invece, difficilmente sono imputabili alla struttura.
    • Criterio topografico: si verifica se l’infezione è comparsa proprio nel sito interessato dall’intervento, in assenza di patologie preesistenti che la spieghino.
    • Tipo di germe: l’identificazione del microrganismo (per esempio batteri tipicamente ospedalieri e resistenti agli antibiotici) aiuta a ricostruire dove e come l’infezione è stata contratta.
    • Esistenza e rispetto dei protocolli: si valuta quali misure preventive andavano adottate nel caso concreto e se la struttura le ha effettivamente messe in atto, documentando la sorveglianza.

    Per questo la documentazione di sorveglianza della struttura è decisiva: la sua assenza o incompletezza gioca a favore del paziente, perché è l’ospedale a dover dimostrare la propria diligenza.

    Come ti muovi: i passi pratici

    Ecco i passaggi concreti, nell’ordine in cui conviene affrontarli.

    1. Richiedi subito la cartella clinica completa. Hai diritto a una copia integrale (cartella, referti, verbale operatorio, terapie). È il documento che prova il ricovero e ricostruisce tempi e luoghi.
    2. Conserva tutti gli esami microbiologici. Tamponi, colture, antibiogrammi e referti che identificano il germe sono la prova del danno e aiutano a stabilire il nesso. Conserva anche le spese sostenute (scontrini, fatture di cure successive, ticket).
    3. Rivolgiti a un medico-legale per una consulenza preliminare. Prima di avviare qualsiasi azione, una valutazione medico-legale serve a stabilire se ci sono i presupposti, a quantificare i postumi e a inquadrare il nesso con il ricovero. È il filtro che evita cause azzardate.
    4. Valuta l’accertamento tecnico preventivo (ATP). Nel contenzioso sanitario è spesso obbligatorio, prima della causa, esperire un tentativo di soluzione: l’accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa previsto dall’art. 696-bis del Codice di procedura civile (in alternativa alla mediazione). Un consulente nominato dal giudice valuta il caso e prova a far conciliare le parti; se l’accordo non si trova, la sua relazione potrà essere usata nell’eventuale causa.
    5. Affidati a un professionista. Per la richiesta di risarcimento, l’ATP e l’eventuale causa serve l’assistenza di un avvocato, affiancato dal medico-legale.

    Quanto si può ottenere

    Il risarcimento copre tutte le conseguenze dannose dell’infezione. Le voci principali sono:

    • Danno biologico permanente: il pregiudizio all’integrità psicofisica che residua in via stabile. Per le invalidità più gravi (le cosiddette macropermanenti, di norma sopra il 9%) in materia di responsabilità sanitaria si applica la Tabella Unica Nazionale introdotta dal D.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12, in vigore dal 5 marzo 2025; per le lesioni di lieve entità (micropermanenti) resta il riferimento dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private.
    • Invalidità temporanea: il periodo, totale o parziale, in cui sei stato impossibilitato a svolgere le normali attività a causa dell’infezione e delle cure.
    • Danno morale: la sofferenza interiore patita.
    • Spese: cure, farmaci, accertamenti, eventuale assistenza, oltre alle perdite di reddito.
    • Danno da perdita del rapporto parentale: nei casi più gravi, se l’infezione ha causato la morte del paziente, sono i familiari ad avere diritto al risarcimento per la perdita del congiunto.

    Ricorda il termine: trattandosi di responsabilità contrattuale della struttura, la prescrizione è di dieci anni dal momento in cui il danno si è manifestato. È un margine ampio, ma non un motivo per attendere: più tempo passa, più è difficile recuperare documentazione e ricostruire il nesso.

    Un caso pratico

    Tizio si ricovera per un intervento di protesi all’anca. L’operazione riesce, ma dieci giorni dopo, ormai a casa, la ferita chirurgica si infiamma: gli esami microbiologici identificano un batterio tipicamente ospedaliero e resistente a più antibiotici. Tizio deve affrontare un secondo intervento e mesi di cure.

    Cosa fa? Richiede la cartella clinica completa e conserva tutti i referti microbiologici. Si rivolge a un medico-legale: la tempistica (infezione comparsa a dieci giorni dall’intervento, compatibile con l’incubazione), la sede (proprio il sito chirurgico, senza patologie preesistenti) e il tipo di germe rendono altamente probabile l’origine ospedaliera. Tizio, tramite avvedimento del proprio avvocato, avvia un accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c.

    A questo punto è l’ospedale a dover provare di aver applicato i protocolli di sterilizzazione, igiene e sorveglianza nel caso concreto. La struttura esibisce i protocolli scritti, ma non riesce a documentare la loro concreta applicazione né un’adeguata sorveglianza nel periodo dell’intervento di Tizio. Non avendo fornito la prova liberatoria, risponde del danno: a Tizio vengono riconosciuti il danno biologico permanente, l’invalidità temporanea, le spese di cura e il danno morale.

    La morale è quella da cui siamo partiti: in materia di infezioni ospedaliere il paziente non deve dimostrare la «colpa» dell’ospedale. Deve provare l’infezione e il collegamento con il ricovero; è la struttura a doversi discolpare, dimostrando di aver fatto, concretamente, tutto il possibile per evitarla.

  • Non mi hanno spiegato i rischi: posso chiedere risarcimento anche se l’operazione è riuscita?

    Sì, in alcuni casi puoi avere un risarcimento anche se l’operazione è perfettamente riuscita. La legge non protegge solo la tua salute, ma anche il tuo diritto a decidere se sottoporti o no a un trattamento. Se non ti hanno spiegato in modo chiaro rischi e alternative, quel diritto è stato leso a prescindere dall’esito. Resta però un passaggio decisivo: devi poter sostenere che, informato correttamente, avresti scelto diversamente o avresti rifiutato.

    Salute e autodeterminazione: due diritti diversi

    Quando entri in sala operatoria sono in gioco due diritti distinti. Il primo è il diritto alla salute: che l’intervento sia eseguito a regola d’arte e non ti procuri danni. Il secondo è il diritto all’autodeterminazione: il diritto di scegliere tu, in modo libero e consapevole, se accettare o rifiutare quel trattamento sul tuo corpo.

    Questo secondo diritto ha radici molto profonde nel nostro ordinamento. Si fonda sugli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione (diritti inviolabili della persona, libertà personale, diritto alla salute) ed è oggi disciplinato dalla Legge 22 dicembre 2017, n. 219, che dedica l’articolo 1 proprio al consenso informato. Il principio è semplice: nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata.

    La conseguenza è importante e spesso sorprende: poiché salute e autodeterminazione sono beni diversi, la lesione dell’uno non assorbe l’altro. Posso uscire dall’operazione perfettamente guarito e, allo stesso tempo, aver subito una lesione del mio diritto a scegliere, perché quella scelta non mi è mai stata davvero offerta.

    Quando spetta il risarcimento anche senza danno alla salute

    La giurisprudenza della Cassazione, in particolare con la nota sentenza n. 28985 dell’11 novembre 2019, ha messo ordine distinguendo più situazioni. In modo semplificato, queste sono le principali.

    • Intervento eseguito male, con danno alla salute. Qui il problema principale è la condotta colposa del medico: si risarcisce il danno alla salute. Se mancava anche il consenso, può aggiungersi il danno da lesione dell’autodeterminazione.
    • Intervento eseguito correttamente, ma con un esito infausto o una complicanza prevedibile che non ti era stata prospettata. Il medico non ha sbagliato la tecnica, ma non ti ha avvertito di un rischio poi concretizzatosi. Se dimostri che, conoscendo quel rischio, avresti rifiutato o rinviato, può spettarti un risarcimento per la conseguenza che hai subito senza averla potuta evitare con una scelta consapevole.
    • Intervento eseguito correttamente, senza danni alla salute, ma senza un consenso valido. È il caso più controintuitivo. La salute non ha sofferto, eppure il diritto a decidere è stato calpestato. Qui il risarcimento non è automatico: spetta se provi di aver subito comunque una conseguenza dannosa, ad esempio la sofferenza per esserti trovato a subire sul tuo corpo qualcosa che non avevi scelto, o lo stravolgimento delle tue condizioni di vita che avresti voluto evitare.

    Il filo conduttore è sempre lo stesso: la sola mancanza di informazione, da sola, non basta a generare automaticamente un assegno. Serve collegarla a una conseguenza concreta e a una scelta diversa che avresti potuto compiere.

    Cosa rende valido (o invalido) il consenso

    Un consenso valido non è una firma buttata su un foglio. Per essere autentico deve avere quattro caratteristiche.

    • Specifico. Deve riferirsi a quel trattamento, con i suoi rischi, i suoi benefici e le sue alternative concrete. Un’informazione generica e standard non è specifica.
    • Consapevole. Deve essere costruito su un’informazione comprensibile per te, in un linguaggio adatto alla persona che hai davanti, non al medico.
    • Preventivo. Deve arrivare prima del trattamento e con un tempo ragionevole per riflettere. Un foglio firmato pochi minuti prima di entrare in sala, con la flebo già inserita, difficilmente garantisce una scelta serena.
    • Personale. Deve essere prestato da te (o, nei casi previsti, da chi ti rappresenta legalmente), non dato per scontato dai familiari o dal personale.

    Ecco perché il classico modulo prestampato, identico per tutti e firmato in fretta, può non valere come consenso valido. Non perché un modulo sia vietato, ma perché da solo non prova che ci sia stato un vero dialogo informativo. Se il foglio è generico, non menziona i rischi specifici del tuo caso e non risulta accompagnato da alcuna spiegazione comprensibile, può essere considerato una formalità vuota e non un consenso effettivo.

    Chi deve provare cosa

    Qui c’è un punto che molti pazienti ignorano, e che gioca a tuo favore. L’onere di provare di averti informato adeguatamente non è tuo: è della struttura sanitaria e del medico. Sono loro a dover dimostrare di averti fornito un’informazione completa, comprensibile e adeguata al tuo caso concreto, e di aver raccolto un consenso valido.

    A te, paziente, spetta invece dimostrare l’altra metà: che, se fossi stato correttamente informato, avresti rifiutato quel trattamento o avresti scelto diversamente. È la parte più delicata, perché riguarda una scelta che, nei fatti, non hai mai potuto compiere. La giurisprudenza ammette però che questa prova possa essere data anche per presunzioni, cioè ricostruendo cosa avrebbe verosimilmente deciso una persona ragionevole nella tua situazione, tenendo conto della gravità della tua condizione, delle alternative disponibili e dei rischi taciuti.

    Cosa va provato A chi spetta
    Di averti dato un’informazione adeguata e raccolto un consenso valido Struttura sanitaria / medico
    Che, informato correttamente, avresti rifiutato o scelto diversamente Paziente (anche per presunzioni)
    Le conseguenze dannose concrete subite Paziente

    Che tipo di risarcimento posso ottenere

    I danni risarcibili possono essere di due tipi, che a volte coesistono e a volte no.

    • Danno alla salute. È il danno biologico vero e proprio, quando dall’intervento è derivata una menomazione fisica o psichica. Ovviamente presuppone che un danno alla salute ci sia stato.
    • Danno da lesione dell’autodeterminazione. È un danno non patrimoniale e autonomo, che può spettare anche quando la salute non ha subito nulla. Riguarda la sofferenza di esserti trovato a subire un trattamento che non avevi scelto consapevolmente, la lesione della tua libertà di disporre di te stesso, lo stravolgimento delle tue abitudini e dei tuoi programmi di vita che una scelta informata ti avrebbe permesso di gestire.

    Non è quindi corretto pensare che, se l’operazione è andata bene, non ci sia nulla da chiedere. Quello che la legge ti riconosce, in presenza dei presupposti, è il valore della scelta che ti è stata sottratta.

    Un caso pratico

    Tizio deve sottoporsi a un intervento di routine. Il chirurgo, Caio, lo esegue impeccabilmente: nessun errore tecnico. Esiste però una complicanza nota di quel tipo di intervento, statisticamente possibile, che a Tizio non viene mai spiegata. Gli viene fatto firmare un modulo generico mentre è già sul lettino. Quella complicanza si verifica.

    Tizio agisce in giudizio. La struttura sostiene di averlo informato, ma può esibire solo il modulo prestampato, identico per tutti i pazienti, privo di ogni riferimento a quella specifica complicanza. Tocca alla struttura provare l’informazione adeguata, e quel foglio non basta a dimostrarla. Tizio, dal canto suo, sostiene in modo plausibile che, conoscendo quel rischio, avrebbe chiesto un secondo parere e rinviato l’operazione, valutando un’alternativa meno invasiva di cui Sempronio, suo medico di fiducia, gli aveva accennato.

    In una situazione di questo tipo il giudice può riconoscere a Tizio un risarcimento, pur in assenza di un errore chirurgico, perché Tizio ha subito una conseguenza che una scelta informata gli avrebbe consentito di valutare ed eventualmente evitare. Il punto non è che l’intervento sia stato fatto male: è che a Tizio è stata tolta la possibilità di decidere.

    In sintesi

    Il consenso informato non è un timbro burocratico, ma la traduzione concreta del tuo diritto a governare ciò che accade al tuo corpo. Anche un’operazione tecnicamente riuscita può aprire la strada a un risarcimento se quel diritto è stato calpestato e tu ne hai patito una conseguenza. Se ti riconosci in questa situazione, conserva ogni documento (modulo firmato, cartella clinica, referti) e fatti assistere da un professionista per valutare se, nel tuo caso, ricorrono i presupposti che abbiamo descritto.