Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Aspettativa non retribuita: quando spetta e cosa comporta

    L’aspettativa è una sospensione del rapporto di lavoro durante la quale il dipendente conserva il posto ma, di regola, non riceve lo stipendio. Serve a far fronte a esigenze personali, familiari, di formazione o di servizio pubblico senza dover lasciare il lavoro. Questa guida spiega presupposti, durata, procedura, effetti su contributi, ferie e TFR, contribuzione figurativa, casi particolari ed errori frequenti, con un commento alle norme di riferimento.

    Cosa significa aspettativa non retribuita

    Durante l’aspettativa il rapporto resta in piedi ma è sospeso: il lavoratore non presta attività e il datore non paga la retribuzione. Di norma il periodo non è coperto da contribuzione né matura ferie, tredicesima o TFR, salvo i casi in cui la legge prevede la contribuzione figurativa (ad esempio per alcune cariche). Al termine, il lavoratore ha diritto a rientrare nel suo posto, alle condizioni precedenti. L’aspettativa va distinta dalla semplice assenza ingiustificata: presuppone una richiesta e un titolo (legge o CCNL), e durante il periodo permangono alcuni obblighi di correttezza e fedeltà.

    Tipo di aspettativa/congedo Durata massima Retribuzione Fonte
    Gravi motivi familiari Fino a 2 anni nella vita lavorativa No art. 4, comma 2, L. 53/2000
    Formazione Fino a 11 mesi nella vita lavorativa No art. 5, L. 53/2000
    Cariche pubbliche elettive Per la durata del mandato No (contrib. figurativa) art. 31, L. 300/1970
    Cariche sindacali provinciali/nazionali Per la durata del mandato No (contrib. figurativa) art. 31, L. 300/1970
    Ipotesi previste dai CCNL Variabile Variabile contratto collettivo

    Per motivi familiari e gravi (art. 4 L. 53/2000)

    La legge riconosce il congedo per gravi motivi familiari (art. 4, comma 2, L. 53/2000): un periodo, continuativo o frazionato, fino a un massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa, per assistere familiari o affrontare gravi situazioni personali documentate. La nozione di “grave motivo” e di “familiare” è specificata dalla normativa attuativa (decreto interministeriale n. 278/2000) e comprende, tra l’altro, le necessità legate al decesso, a patologie acute o croniche e a situazioni che alterano gravemente la vita familiare. È non retribuito, ma il posto è garantito. Va tenuto distinto dal congedo straordinario retribuito per assistere un familiare con disabilità grave (art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001), che è invece indennizzato e coperto da contribuzione figurativa: si veda la guida sul congedo straordinario legge 104.

    Per formazione e studio (art. 5 L. 53/2000)

    Sono previsti i congedi per la formazione (art. 5, L. 53/2000): i lavoratori con almeno cinque anni di anzianità nella stessa azienda possono chiedere un periodo, fino a 11 mesi nell’arco della vita lavorativa, per completare la scuola dell’obbligo, conseguire un titolo di studio (diploma, laurea) o partecipare ad attività formative non aziendali. Il datore può differire la concessione per comprovate esigenze organizzative, ma non negarla del tutto. Esistono inoltre i permessi per il diritto allo studio previsti dai CCNL (le “150 ore”), questi ultimi retribuiti e con regole proprie di fruizione.

    Per cariche pubbliche e sindacali (art. 31 L. 300/1970)

    Chi è chiamato a cariche pubbliche elettive (es. sindaco, consigliere regionale o comunale) o ricopre cariche sindacali provinciali e nazionali ha diritto, su richiesta, all’aspettativa non retribuita per la durata del mandato (art. 31, L. 300/1970). In questi casi è spesso prevista la contribuzione figurativa, che salvaguarda la posizione previdenziale e il diritto a pensione anche senza versamenti effettivi. Molti CCNL disciplinano poi ulteriori ipotesi di aspettativa (per esempio per avviare un’attività autonoma, per motivi personali o per tossicodipendenza in trattamento), con regole proprie su durata e conservazione del posto.

    Procedura e domanda

    L’aspettativa si attiva con una domanda scritta al datore, che indica il titolo (legge o articolo del CCNL), la durata richiesta e allega la documentazione (certificazioni mediche, iscrizione al corso, atto di nomina). Per i congedi della L. 53/2000 il datore deve rispondere e, nel caso della formazione, può solo differire entro limiti ragionevoli. È opportuno concordare per iscritto la data di rientro e verificare l’eventuale obbligo di preavviso previsto dal contratto collettivo.

    Effetti su contributi, ferie e TFR

    Salvo i casi di contribuzione figurativa, durante l’aspettativa non retribuita:

    • non si versano contributi (il periodo è “scoperto” ai fini pensionistici, salvo riscatto o versamenti volontari ove ammessi);
    • non maturano ferie, tredicesima e permessi;
    • non matura il TFR per il periodo di sospensione;
    • l’anzianità di servizio è in genere “congelata” per il periodo, con effetti sugli scatti.

    Chi vuole evitare il “buco” contributivo può valutare i versamenti volontari o il riscatto, dove la normativa lo consente.

    Casi particolari

    • Frazionamento: il congedo per gravi motivi familiari può essere goduto a periodi, fino al tetto complessivo di due anni;
    • cumulo con altri istituti: l’aspettativa non si somma automaticamente ad altri congedi; vanno verificati i limiti di ciascuno;
    • malattia durante l’aspettativa: di regola non sospende né proroga il periodo, salvo diversa previsione;
    • dimissioni o licenziamento: il rapporto resta sospeso, ma non è “blindato” rispetto a cause di cessazione indipendenti dall’assenza (es. cessazione dell’attività).

    Spunti pratici

    Cosa fare:

    • verifica la fonte applicabile (legge o CCNL) e la durata massima del tuo tipo di aspettativa;
    • presenta domanda scritta con la documentazione dei motivi (gravi motivi familiari, iscrizione a un corso, nomina);
    • controlla se spetta la contribuzione figurativa, per non lasciare scoperti i contributi;
    • valuta versamenti volontari o riscatto se il periodo è lungo e scoperto.

    Errori da evitare:

    • confondere l’aspettativa non retribuita con il congedo straordinario retribuito della L. 104;
    • presumere la copertura contributiva: di regola manca, salvo i casi previsti dalla legge;
    • superare i limiti di durata previsti, che valgono per l’intera vita lavorativa;
    • non mettere per iscritto la data di rientro e il titolo della richiesta.

    Checklist della domanda

    • quale norma o articolo del CCNL legittima la mia richiesta?
    • quanto dura il diritto e quanto ho già consumato nella vita lavorativa?
    • spetta la contribuzione figurativa?
    • ho allegato la documentazione richiesta?
    • è concordata la data di rientro?

    Esempio pratico

    Tizio chiede un’aspettativa per gravi motivi familiari (art. 4, comma 2, L. 53/2000) di un anno per assistere un genitore: il rapporto si sospende, non percepisce stipendio e di regola non matura ferie, tredicesima e TFR, ma al termine rientra al suo posto. Caio, eletto consigliere comunale, ottiene l’aspettativa per la durata del mandato (art. 31, L. 300/1970), con contribuzione figurativa a tutela della pensione. Sempronio, con sei anni di anzianità, ottiene un congedo formativo (art. 5, L. 53/2000) di nove mesi per laurearsi: l’azienda differisce di qualche settimana l’inizio per ragioni organizzative, ma non può negarlo.

    Risorse correlate

  • Assegno ordinario di invalidita e pensione di inabilita INPS

    Quando la capacità di lavorare si riduce per malattia o infortunio, i lavoratori assicurati all’INPS possono avere diritto a due prestazioni previdenziali distinte: l’assegno ordinario di invalidità o la pensione di inabilità (Legge 12 giugno 1984, n. 222). Sono cosa diversa dall’invalidità civile: si fondano sui contributi versati, non sul reddito.

    L’assegno ordinario di invalidità

    L’assegno ordinario di invalidità (AOI) spetta al lavoratore la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale (art. 1 L. 222/1984). È compatibile con l’attività lavorativa: si può continuare a lavorare, con possibili riduzioni dell’importo se il reddito da lavoro supera determinate soglie. L’assegno è rivedibile: viene riconosciuto per tre anni e confermato su domanda dell’interessato; dopo tre riconoscimenti consecutivi diventa definitivo (resta comunque sottoponibile a revisione su iniziativa dell’INPS). Al compimento dell’età di vecchiaia, in presenza dei requisiti, si trasforma in pensione di vecchiaia.

    La pensione di inabilità

    La pensione di inabilità spetta invece a chi si trova nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2 L. 222/1984). Proprio per questo è incompatibile con il lavoro: chi la ottiene deve cessare ogni attività e cancellarsi dagli albi professionali e dagli elenchi dei lavoratori autonomi. L’importo è in genere più favorevole dell’assegno, perché può prevedere una maggiorazione calcolata aggiungendo, alla contribuzione effettiva, un periodo figurativo fino al raggiungimento dell’anzianità utile (entro i limiti di legge).

    Il requisito contributivo

    Entrambe le prestazioni richiedono lo stesso requisito assicurativo e contributivo: almeno 5 anni di contributi (260 settimane) versati o accreditati, di cui almeno 3 anni (156 settimane) nel quinquennio precedente la domanda. Serve quindi una posizione contributiva consolidata e «recente»: è ciò che distingue queste tutele previdenziali dalle prestazioni assistenziali, che non richiedono contributi.

    Assegno ordinario di invalidità Pensione di inabilità
    Riduzione richiesta Capacità di lavoro a meno di 1/3 Impossibilità assoluta e permanente di lavorare
    Compatibilità col lavoro Sì (con possibili riduzioni) No (occorre cessare l’attività)
    Durata Triennale, poi definitivo dopo 3 conferme Permanente (salvo revisione)
    Contributi 5 anni (260 settimane), di cui 3 (156) nell’ultimo quinquennio

    Come si presenta la domanda

    La domanda si presenta all’INPS per via telematica (tramite SPID/CIE/CNS o un patronato) ed è corredata dal certificato medico introduttivo redatto dal medico curante, che attesta le infermità. Dopo la domanda, l’interessato è convocato a visita medico-legale davanti alla commissione INPS, che valuta la riduzione della capacità lavorativa e redige il verbale. La decorrenza della prestazione, in caso di accoglimento, è di norma dal mese successivo alla presentazione della domanda.

    La differenza con l’invalidità civile

    Attenzione a non confondere due tutele diverse:

    • l’invalidità previdenziale (assegno/inabilità, L. 222/1984) si basa sui contributi versati e sulla riduzione della capacità di lavoro; la eroga l’INPS nella sua gestione previdenziale;
    • l’invalidità civile è una prestazione assistenziale, legata a percentuali di invalidità e a requisiti di reddito, e non richiede contributi.

    Le due tutele possono in certi casi coesistere (rispondono a presupposti diversi), ma vanno richieste con procedimenti distinti.

    Spunti pratici

    • Verifica subito l’estratto conto contributivo sul sito INPS: senza i 5 anni di contributi (di cui 3 nell’ultimo quinquennio) la domanda viene respinta a prescindere dalla patologia.
    • Cura il certificato medico introduttivo: deve descrivere con precisione le infermità e gli effetti sulla capacità lavorativa.
    • Scegli la prestazione corretta: se puoi ancora lavorare punta all’assegno; la pensione di inabilità richiede di cessare ogni attività.
    • Non lasciar scadere l’assegno: va confermato su domanda alla scadenza del triennio, fino al consolidamento definitivo.
    • Se la domanda è respinta, valuta il ricorso amministrativo e poi quello giudiziario al giudice del lavoro, con l’assistenza di un patronato o di un legale.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

    Vedi anche: Pensione di invalidita’ e indennita’ di accompagnamento, Pensione ai superstiti, Pensione anticipata e Quota 103, Pensione di vecchiaia, L’aumento dello stipendio pubblico oltre la busta paga e Convivente e pensione di reversibilità.

  • Art. 20-bis L. 354/1975 – Modalità di organizzazione del lavoro

    Art. 20-bis L. 354/1975 – Modalità di organizzazione del lavoro

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Il provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto d’opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee all’Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d’intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite, a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o private ed acquistando le relative progettazioni.

    3. Previo assenso della direzione dell’istituto, i privati che commissionano forniture all’Amministrazione penitenziaria possono, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e a quelle di contabilità speciale, effettuare pagamenti differiti, secondo gli usi e le consuetudini vigenti.

    4. Sono abrogati l’articolo 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971, e l’articolo 611 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908.

  • Art. 20 L. 354/1975 – Lavoro

    Art. 20 L. 354/1975 – Lavoro

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all’interno e all’esterno dell’istituto, lavorazioni e servizi attraverso l’impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati.

    2. Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato.

    3. L’organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.

    4. Presso ogni istituto penitenziario è istituita una commissione composta dal direttore o altro dirigente penitenziario delegato, dai responsabili dell’area sicurezza e dell’area giuridico-pedagogica, dal dirigente sanitario della struttura penitenziaria, da un funzionario dell’ufficio per l’esecuzione penale esterna, dal direttore del centro per l’impiego o da un suo delegato, da un rappresentante sindacale unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello territoriale. Per ogni componente viene indicato un supplente. La commissione delibera a maggioranza dei presenti. Ai componenti della commissione non spetta la corresponsione di alcun compenso, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.

    6. Alle riunioni della commissione partecipa, senza potere deliberativo, un rappresentante dei detenuti e degli internati.

    7. Resta salvo il potere del direttore di derogare, per specifiche ragioni di sicurezza, ai criteri di assegnazione al lavoro di cui al comma 5, lettera a).

    9. Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale e previa autorizzazione del Ministro della giustizia, possono vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie o rendere servizi attraverso l’impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti o servizi corrispondenti nella zona in cui è situato l’istituto.

    10. I proventi delle manifatture carcerarie e il corrispettivo dei servizi, prodotti o forniti dall’amministrazione penitenziaria impiegando l’attività lavorativa dei detenuti e degli internati, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere annualmente riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, all’apposito capitolo del Ministero della giustizia, allo scopo di promozione e sviluppo della formazione professionale e del lavoro dei detenuti e degli internati.

    11. I detenuti e gli internati, in considerazione delle loro attitudini, possono essere ammessi a esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche, nell’ambito del programma di trattamento.

    12. I detenuti e gli internati possono essere ammessi a esercitare attività di produzione di beni da destinare all’autoconsumo, anche in alternativa alla normale attività lavorativa. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di svolgimento dell’attività in autoconsumo, anche mediante l’uso di beni e servizi dell’amministrazione penitenziaria.

    13. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e sono garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale e svolgono i tirocini è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti.

    14. Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l’assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili.

    15. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell’anno precedente.

  • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: la procedura di conciliazione

    Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO) è quello “economico”: non dipende da colpe del lavoratore, ma da ragioni dell’azienda. Proprio perché il lavoratore “non ha sbagliato”, la legge richiede presupposti rigorosi e, per certi assunti, un tentativo di conciliazione preventivo. Ecco come funziona, fra effettività della ragione, repechage e procedura davanti all’Ispettorato.

    Cos’è il giustificato motivo oggettivo

    Il GMO è il licenziamento determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento (art. 3, L. 604/1966): soppressione del posto, riorganizzazione, calo di attività, esternalizzazione di una funzione. Non c’è alcun addebito disciplinare al lavoratore; per questo non si applica la procedura dell’art. 7 dello Statuto, ma valgono altri controlli di legittimità.

    I presupposti di legittimità

    Requisito Significato
    Effettività della ragione La motivazione economico-organizzativa deve essere reale, non pretestuosa
    Nesso causale Collegamento tra la ragione addotta e la soppressione di quel posto
    Repechage Impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre mansioni disponibili

    La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che al giudice spetti verificare l’effettiva sussistenza della ragione organizzativa e il nesso causale, ma non sindacare le scelte gestionali e organizzative dell’imprenditore, costituzionalmente garantite (art. 41 Cost.).

    L’obbligo di repechage

    Prima di licenziare, il datore deve verificare l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in altre mansioni disponibili in azienda, comprese, secondo la giurisprudenza, mansioni anche inferiori compatibili con il bagaglio professionale: è il cosiddetto obbligo di repechage. L’onere di provare l’impossibilità di ricollocazione grava sul datore; la sua violazione rende il licenziamento illegittimo.

    La procedura di conciliazione (art. 7 L. 604/66)

    Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, nelle imprese sopra i 15 dipendenti, il GMO richiede una procedura preventiva di conciliazione davanti all’Ispettorato territoriale del lavoro (art. 7, L. 604/1966, come riformato dalla L. 92/2012): il datore comunica all’Ispettorato e al lavoratore l’intenzione di licenziare e i motivi, e si apre un tentativo di accordo (anche con assistenza sindacale o di un consulente). Per gli assunti dal 7 marzo 2015 (tutele crescenti, d.lgs. 23/2015) questa procedura preventiva non si applica.

    Le tutele in caso di illegittimità

    Le conseguenze dipendono dalla data di assunzione e dalla gravità del vizio: per gli assunti ante 2015 si applica l’art. 18 dello Statuto (reintegra nei casi più gravi, ad esempio manifesta insussistenza del fatto posto a base del GMO, o indennità); per gli assunti dal 2015 il d.lgs. 23/2015 prevede di regola una indennità crescente con l’anzianità, con reintegra in casi limitati. Il quadro completo è nella guida sul licenziamento illegittimo; per gli esuberi di massa si veda il licenziamento collettivo.

    Il licenziamento per inidoneità o per superamento del comporto

    Rientrano nell’area del giustificato motivo oggettivo anche alcune ipotesi particolari: il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica o psichica alla mansione, che impone al datore di verificare prima la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni compatibili (anche con accomodamenti ragionevoli, secondo la disciplina antidiscriminatoria), e il licenziamento per superamento del periodo di comporto in caso di malattia (art. 2110 c.c.), che ha però presupposti propri e va tenuto distinto dal GMO in senso stretto. In entrambi i casi la giurisprudenza richiede una verifica rigorosa delle alternative al recesso.

    Spunti pratici

    Cosa fare (lavoratore):

    • verifica l’effettività della ragione: un GMO pretestuoso (es. posto riassegnato ad altri) è illegittimo;
    • controlla se il datore ha rispettato l’obbligo di repechage;
    • impugna entro 60 giorni (art. 6, L. 604/1966) e deposita il ricorso entro i 180 successivi.

    Errori da evitare (datore):

    • licenziare senza aver cercato una ricollocazione: la violazione del repechage vizia il licenziamento;
    • omettere, per gli assunti ante 2015 sopra i 15 dipendenti, la procedura davanti all’Ispettorato (art. 7);
    • mascherare da GMO un licenziamento in realtà disciplinare o ritorsivo.

    Esempio pratico

    L’impresa sopprime l’unico posto di centralinista per effetto della digitalizzazione e licenzia Tizia per GMO: il licenziamento è legittimo solo se la soppressione è reale, se non vi sono altre mansioni in cui ricollocarla (repechage) e, per gli assunti ante 2015 in azienda sopra i 15 dipendenti, se è stata svolta la procedura di conciliazione ex art. 7 davanti all’Ispettorato. Se il posto fosse stato in realtà riassegnato a un altro lavoratore, la ragione sarebbe pretestuosa e il licenziamento illegittimo.

  • Licenziamento collettivo e mobilità: la procedura (L. 223/1991)

    Quando un’impresa deve ridurre il personale in modo significativo, non può licenziare “a piacere”: deve seguire la procedura del licenziamento collettivo, fatta di confronto sindacale, criteri di scelta oggettivi e comunicazioni rigorose. Saltare un passaggio rende i licenziamenti illegittimi. Ecco le regole della L. 223/1991.

    Quando il licenziamento è “collettivo”

    Si ha licenziamento collettivo quando un’impresa con più di 15 dipendenti, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intende effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, nella stessa provincia (art. 24, L. 223/1991). Sotto queste soglie si applicano le regole del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Rientra nella disciplina anche il licenziamento per cessazione dell’attività.

    La procedura sindacale (art. 4, L. 223/1991)

    Il datore deve avviare una procedura di informazione e consultazione:

    • comunicazione scritta preventiva alle RSA/RSU e alle organizzazioni sindacali di categoria, con i motivi dell’eccedenza, il numero e i profili dei lavoratori eccedenti, i tempi di attuazione e le eventuali misure per fronteggiare le conseguenze sociali;
    • esame congiunto con i sindacati per cercare soluzioni (riduzioni d’orario concordate, ammortizzatori sociali, ricollocazioni);
    • in caso di mancato accordo, intervento dell’autorità amministrativa e chiusura della procedura.

    I criteri di scelta dei lavoratori (art. 5)

    Criterio Significato
    Carichi di famiglia Situazione familiare del lavoratore
    Anzianità Anzianità di servizio in azienda
    Esigenze tecnico-produttive e organizzative Necessità aziendali oggettive

    In mancanza di accordo sindacale, l’individuazione dei lavoratori da licenziare avviene applicando, in concorso tra loro, questi criteri legali (art. 5, comma 1). La scelta deve essere trasparente e verificabile: l’arbitrarietà è vietata. L’accordo sindacale può individuare criteri diversi, purché oggettivi e non discriminatori.

    Le comunicazioni finali

    Al termine, il datore comunica i licenziamenti e invia agli uffici competenti e ai sindacati l’elenco dei lavoratori licenziati con la puntuale indicazione dei criteri di scelta applicati (art. 4, comma 9). La completezza e la tempestività di queste comunicazioni sono decisive: consentono di controllare la corretta applicazione dei criteri e la loro omissione o genericità vizia i licenziamenti.

    Le conseguenze della violazione

    I vizi hanno conseguenze diverse a seconda del regime:

    • la violazione dei criteri di scelta comporta, per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, la reintegrazione (art. 18 dello Statuto); per gli assunti dopo (tutele crescenti, d.lgs. 23/2015) prevale, di regola, la tutela indennitaria;
    • i vizi della procedura (comunicazioni incomplete o tardive) comportano in genere una tutela economica;
    • il licenziamento intimato in forma orale è nullo, con reintegra in ogni caso.

    Per il quadro delle tutele si veda la guida sul licenziamento illegittimo; sul sostegno al reddito, la guida sulla NASpI.

    Ammortizzatori sociali e mobilità

    La procedura di licenziamento collettivo si intreccia con gli ammortizzatori sociali: durante l’esame congiunto le parti possono concordare il ricorso alla cassa integrazione, a contratti di solidarietà difensivi o ad altre misure che riducano gli esuberi. Ai lavoratori che perdono il posto spetta, con i requisiti, la NASpI (la vecchia “indennità di mobilità” è stata superata dalle riforme). La gestione concordata degli esuberi, oltre a ridurre il contenzioso, consente spesso di accompagnare le uscite con incentivi all’esodo e percorsi di ricollocazione.

    Commento articolo per articolo della L. 223/1991

    • Art. 4 — disciplina la procedura di mobilità/licenziamento collettivo: comunicazione di avvio, esame congiunto, fase amministrativa, comunicazioni finali. È il cuore della legge: la violazione delle sue scansioni vizia i recessi a prescindere dalla fondatezza dell’esubero.
    • Art. 5 — fissa i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in esubero (carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive e organizzative), da applicare in concorso salvo diverso accordo sindacale, e disciplina le conseguenze della loro violazione.
    • Art. 24 — individua l’ambito di applicazione: imprese con più di 15 dipendenti che intendano effettuare almeno 5 licenziamenti in 120 giorni nella stessa provincia, per riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, inclusa la cessazione dell’attività.

    La sequenza della procedura, passo per passo

    Fase Cosa accade
    1. Comunicazione di avvio Lettera scritta a RSA/RSU e sindacati di categoria con motivi dell’eccedenza, numero e profili dei lavoratori, tempi e misure sociali
    2. Esame congiunto Confronto sindacale per ridurre gli esuberi (orario, ammortizzatori, ricollocazioni); si svolge entro un termine di legge
    3. Fase amministrativa In caso di mancato accordo, intervento conciliativo dell’autorità del lavoro
    4. Recessi Intimazione dei licenziamenti con preavviso, applicando i criteri di scelta
    5. Comunicazione finale Elenco dei licenziati con puntuale indicazione dei criteri applicati, inviato a uffici e sindacati

    Il rispetto della sequenza e dei termini è condizione di legittimità: la procedura mira a rendere trasparente e controllabile la riduzione di personale, trasformando una decisione unilaterale in un percorso partecipato.

    I criteri di scelta in concreto

    I tre criteri legali operano in concorso, cioè vanno ponderati insieme e non singolarmente: non si può, ad esempio, licenziare solo in base all’anzianità ignorando i carichi di famiglia. La giurisprudenza esige che la platea dei lavoratori comparabili sia individuata in modo corretto: di regola va riferita all’intero complesso aziendale e non al solo reparto soppresso, salvo che le professionalità siano infungibili. Restano vietate selezioni discriminatorie (per sesso, età, attività sindacale, disabilità), che rendono nullo il licenziamento.

    Casi particolari ed errori frequenti

    • Cessazione totale dell’attività: la procedura va comunque seguita, anche se vengono licenziati tutti i dipendenti;
    • Lavoratori con tutele speciali: opera comunque il divieto di scelta discriminatoria; vanno considerate le tutele per disabilità e genitorialità;
    • Errore tipico: comunicazione finale generica sui criteri (es. “esigenze organizzative” senza spiegare il raffronto): è uno dei vizi più ricorrenti e fonte di impugnazioni;
    • Errore tipico: ridurre la platea al solo reparto per “preselezionare” chi licenziare, senza che le mansioni siano realmente infungibili;
    • Per il lavoratore: lasciar decorrere i termini di impugnazione confidando nella trattativa sindacale.

    Checklist di controllo della procedura

    • l’impresa supera i 15 dipendenti e i recessi sono almeno 5 in 120 giorni nella stessa provincia?
    • la comunicazione di avvio conteneva tutti gli elementi richiesti dall’art. 4?
    • l’esame congiunto con i sindacati è stato effettivamente svolto?
    • i criteri di scelta sono stati applicati in concorso e su una platea corretta?
    • la comunicazione finale indica in modo puntuale i criteri e il raffronto?
    • i recessi rispettano i termini e la forma scritta?

    Spunti pratici

    Cosa fare (lavoratore):

    • verifica le soglie: 5 licenziamenti in 120 giorni, oltre 15 dipendenti (art. 24);
    • controlla che i criteri di scelta (art. 5) siano stati applicati correttamente verso di te;
    • impugna nei termini (60 giorni + 180) se sospetti vizi di procedura o di selezione.

    Errori da evitare (datore):

    • avviare i recessi senza completare l’esame congiunto con i sindacati;
    • applicare i criteri in modo arbitrario o non verificabile;
    • inviare comunicazioni finali incomplete o tardive: ciascun vizio espone a impugnazioni.

    Esempio pratico

    L’azienda Beta, con 40 dipendenti, deve licenziarne 8 per la chiusura di un reparto: avvia la procedura ex art. 4, L. 223/1991, informa i sindacati e svolge l’esame congiunto. Non raggiunto l’accordo, individua i lavoratori applicando in concorso i criteri legali dell’art. 5 (carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-organizzative) e invia l’elenco con i criteri usati. Se applicasse i criteri in modo arbitrario, i licenziati assunti prima del 2015 potrebbero ottenere la reintegrazione.

  • Art. 19 L. 354/1975 – Istruzione

    Art. 19 L. 354/1975 – Istruzione

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, è curata mediante l’organizzazione de corsi della scuola d’obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e cui l’ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.
    Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore a venticinque anni.

    Tramite la programmazione di iniziative specifiche, è assicurata parità di accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale.
    Speciale attenzione è dedicata all’integrazione dei detenuti stranieri anche attraverso l’insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei principi costituzionali.

    Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.

    Sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli d’intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore, nonché l’ammissione di detenuti e internati ai tirocini di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92.

    È favorito l’accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture.

  • Pensione ai superstiti: reversibilita e pensione indiretta

    Alla morte di un lavoratore o di un pensionato, i familiari possono avere diritto alla pensione ai superstiti. Prende due nomi a seconda della situazione: reversibilità se la persona era già pensionata, pensione indiretta se stava ancora lavorando. Questa guida spiega presupposti, beneficiari e ordine, percentuali, riduzioni per reddito, ripartizione tra più aventi diritto, decorrenza, casi particolari ed errori frequenti.

    Reversibilità o indiretta

    La distinzione è semplice:

    • pensione di reversibilità: spetta quando il defunto era già titolare di pensione;
    • pensione indiretta: spetta quando il defunto lavorava ancora ma aveva maturato i requisiti contributivi minimi (in genere 15 anni di contributi, oppure 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la morte).

    In entrambi i casi la prestazione è calcolata in percentuale sulla pensione del defunto (o su quella che gli sarebbe spettata). La pensione ai superstiti ha natura previdenziale e solidaristica: serve a garantire continuità di sostegno ai familiari che facevano affidamento sul reddito del defunto.

    Chi sono i beneficiari (ordine e condizioni)

    Hanno diritto, secondo un ordine e a determinate condizioni:

    • il coniuge o la parte dell’unione civile (anche separato; il divorziato può avervi diritto se titolare di assegno divorzile e non risposato);
    • i figli minorenni, studenti entro certi limiti di età o inabili, a carico del genitore al momento della morte;
    • in mancanza di coniuge e figli, i genitori a carico over 65 e, in subordine, fratelli/sorelle inabili e a carico.

    Le categorie successive subentrano solo in assenza di quelle precedenti. La condizione di “vivenza a carico” per figli maggiorenni inabili, genitori e fratelli è un requisito centrale e va documentata.

    Le percentuali

    La pensione ai superstiti è una quota di quella del defunto. Le aliquote tipiche sono:

    Beneficiari Quota
    Coniuge solo 60%
    Coniuge + 1 figlio 80%
    Coniuge + 2 o più figli 100%
    Un figlio solo 70%
    Due figli soli 80%
    Tre o più figli soli 100%

    La riduzione per i redditi del superstite

    La quota del coniuge può essere ridotta se il superstite ha redditi propri oltre certe soglie, secondo riduzioni a scaglioni (tipicamente del 25%, 40% o 50%) collegate a multipli del trattamento minimo. La riduzione non si applica se nel nucleo ci sono figli minori, studenti o inabili. Le soglie di reddito sono aggiornate ogni anno: per gli importi correnti e i casi particolari conviene verificare con l’INPS o un patronato. La giurisprudenza costituzionale ha più volte vagliato questo meccanismo, ritenendolo legittimo perché coerente con la finalità solidaristica della prestazione.

    Coniuge divorziato e ripartizione tra più aventi diritto

    Il coniuge divorziato ha diritto alla pensione ai superstiti se ricorrono tre condizioni: è titolare di assegno divorzile periodico, non si è risposato e il rapporto di lavoro da cui deriva la pensione è sorto prima della sentenza di divorzio. Quando concorrono ex coniuge divorzato e coniuge superstite, la prestazione si ripartisce. La Corte costituzionale, sentenza n. 419/1999, ha chiarito che il criterio della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali (previsto dall’art. 9 della legge sul divorzio, L. 898/1970) ha valore preponderante ma non esclusivo: il giudice può ponderare anche altri elementi correlati alla funzione solidaristica, come l’entità dell’assegno divorzile, le condizioni economiche delle parti e l’eventuale convivenza prematrimoniale. È un principio cardine ancora oggi seguito dalla giurisprudenza nella divisione della quota.

    Domanda e decorrenza

    La pensione ai superstiti va richiesta all’INPS (online, patronato o contact center) e decorre, di regola, dal primo giorno del mese successivo alla morte. Occorre allegare il certificato di morte, la documentazione dello stato di famiglia e, ove richiesto, la prova della vivenza a carico. Per il quadro previdenziale generale si vedano le guide su pensione di vecchiaia e cumulo e totalizzazione.

    Casi particolari

    • Nuove nozze del coniuge superstite: il diritto alla quota viene meno, ma spetta una somma una tantum (di norma pari a un multiplo della rata);
    • figlio che perde i requisiti (compie l’età, termina gli studi, cessa l’inabilità): la sua quota si estingue e si rideterminano le altre;
    • cumulo con contributi sparsi: la pensione indiretta può valorizzare i periodi in più gestioni tramite cumulo;
    • convivente di fatto: la disciplina è più restrittiva rispetto al coniuge; vanno verificate le condizioni di legge.

    Spunti pratici

    Cosa fare:

    • presenta domanda all’INPS appena possibile: la prestazione decorre dal mese successivo alla morte;
    • verifica la quota in base ai beneficiari (coniuge, figli) e le eventuali riduzioni per reddito;
    • se sei divorziato con assegno divorzile e non risposato, valuta il tuo diritto e l’eventuale ripartizione;
    • documenta la vivenza a carico per i beneficiari diversi dal coniuge.

    Errori da evitare:

    • dare per scontata la riduzione: non si applica se nel nucleo ci sono figli minori, studenti o inabili;
    • confondere reversibilità (defunto pensionato) e indiretta (defunto ancora lavoratore);
    • trascurare i requisiti contributivi della pensione indiretta (15 anni, o 5 di cui 3 nell’ultimo quinquennio);
    • ignorare l’effetto delle nuove nozze sul diritto alla quota.

    Checklist

    • il defunto era pensionato (reversibilità) o lavoratore con requisiti (indiretta)?
    • chi sono i beneficiari nell’ordine di legge?
    • quale quota spetta e scattano riduzioni per reddito?
    • c’è un ex coniuge divorziato avente diritto alla ripartizione?
    • ho la documentazione per la domanda INPS?

    Esempio pratico

    Alla morte di Tizio, già pensionato, la moglie Caia ottiene la pensione di reversibilità pari al 60% della pensione del marito; se con lei convivesse un figlio minore, la quota salirebbe all’80% e non opererebbe alcuna riduzione per redditi. Se invece Tizio fosse deceduto mentre lavorava ancora, con 16 anni di contributi, Caia avrebbe diritto alla pensione indiretta, calcolata sulla pensione che a Tizio sarebbe spettata. Se Tizio avesse anche un’ex moglie, Sempronia, titolare di assegno divorzile e non risposata, la quota andrebbe ripartita tra Caia e Sempronia tenendo conto in via preponderante della durata dei due matrimoni, ma valutando anche gli altri elementi indicati dalla Corte costituzionale (sent. n. 419/1999).

    Risorse correlate

    Vedi anche: Convivente e pensione di reversibilità, Assegno ordinario di invalidita e pensione di inabilita INPS, Pensione anticipata e Quota 103, Pensione di vecchiaia, L’aumento dello stipendio pubblico oltre la busta paga e Pensione di invalidità e indennità di accompagnamento.

  • Cumulo, totalizzazione e ricongiunzione dei contributi: le differenze

    Chi ha lavorato come dipendente, autonomo e magari con partita IVA si ritrova spesso contributi sparsi in più gestioni. Per non perderli e arrivare a un’unica pensione esistono tre strumenti diversi: cumulo, totalizzazione e ricongiunzione. Si assomigliano nel nome ma cambiano molto per costo, requisiti e calcolo. Questa guida spiega presupposti, funzionamento, costi, calcolo della prestazione, casi particolari ed errori frequenti, con un confronto diretto e una checklist di scelta.

    Perché servono questi istituti

    La regola di base è che ogni gestione previdenziale paga la pensione solo se in essa si raggiungono i requisiti minimi (anzianità contributiva ed età). Chi ha una carriera “frammentata” rischia di non maturare il diritto in nessuna singola gestione, pur avendo nel complesso molti anni di contributi. Cumulo, totalizzazione e ricongiunzione servono proprio a far “dialogare” le gestioni: il primo e la seconda sommano i periodi senza spostarli; la terza li sposta materialmente in un’unica gestione. La differenza fondamentale è tra istituti gratuiti (cumulo e totalizzazione) e istituto oneroso (ricongiunzione).

    Il cumulo gratuito (L. 228/2012)

    Il cumulo, introdotto dalla legge di stabilità 2013 (art. 1, commi 239 e seguenti, L. 228/2012) e poi ampliato, permette di sommare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti versati in più gestioni, per ottenere una sola pensione. Ogni gestione calcola e paga la propria quota (pro quota) con le proprie regole di calcolo (retributivo, misto o contributivo a seconda della collocazione temporale dei contributi). È gratuito ed è oggi la strada più usata: serve per la pensione di vecchiaia, per quella anticipata, di inabilità e ai superstiti.

    Cosa si può cumulare

    Possono essere cumulati i periodi presso le gestioni dell’AGO (lavoratori dipendenti, autonomi), le gestioni separate, le forme sostitutive ed esclusive e, dopo le estensioni normative, anche le casse dei liberi professionisti. La somma riguarda i periodi non sovrapposti: i periodi coincidenti nel tempo non si contano due volte.

    La totalizzazione (d.lgs. 42/2006)

    La totalizzazione è un altro istituto gratuito che unisce i periodi maturati in più gestioni. Si differenzia dal cumulo per requisiti e modalità di calcolo: la quota è in genere determinata con il sistema contributivo, il che può penalizzare chi avrebbe avuto un calcolo retributivo più favorevole. Richiede inoltre la totalizzazione di tutti i periodi (non è selettiva) e prevede, di regola, una finestra di attesa per la decorrenza. Resta utile nei casi in cui il cumulo non è applicabile o non conviene, ad esempio per accedere alla pensione di inabilità in totalizzazione.

    La ricongiunzione (onerosa, L. 29/1979)

    La ricongiunzione è profondamente diversa: trasferisce materialmente i contributi da una gestione all’altra, concentrandoli in un’unica gestione che calcolerà l’intera pensione con le proprie regole. A differenza degli altri due, è onerosa: comporta il pagamento di un costo, spesso rilevante, commisurato all’onere previdenziale del trasferimento (riserva matematica). La L. 29/1979 disciplina la ricongiunzione verso l’INPS; altre norme regolano i trasferimenti tra gestioni e casse. Può convenire solo quando il vantaggio sul calcolo finale (ad esempio un calcolo interamente retributivo su molti anni) supera la spesa.

    Strumento Norma Costo Come funziona Calcolo
    Cumulo L. 228/2012 Gratuito Somma i periodi, ogni gestione paga pro quota Regole di ciascuna gestione
    Totalizzazione d.lgs. 42/2006 Gratuito Unisce tutti i periodi Di regola contributivo
    Ricongiunzione L. 29/1979 Onerosa Trasferisce i contributi in un’unica gestione Regole della gestione accentrante

    Come si calcola la pensione in ciascun caso

    Nel cumulo, la pensione è la somma delle quote calcolate da ogni gestione sulla base dei propri periodi e delle proprie regole: chi ha contributi ante 1996 conserva, per quella quota, il calcolo retributivo o misto. Nella totalizzazione, la prestazione è in genere ricalcolata con il contributivo su tutta la carriera totalizzata: vantaggiosa per chi ha pochi anni in ciascuna gestione, meno per chi avrebbe avuto un robusto retributivo. Nella ricongiunzione, l’intera pensione segue le regole della gestione accentrante: il calcolo può risultare più alto ma va confrontato con il costo da sostenere.

    Casi particolari

    • Liberi professionisti: il cumulo è oggi aperto anche alle casse di categoria, riducendo il ricorso alla costosa ricongiunzione;
    • periodi coincidenti: non vengono sommati due volte in nessuno dei tre istituti;
    • pensione ai superstiti: il cumulo consente di valorizzare i periodi sparsi anche per la reversibilità/indiretta;
    • ricongiunzioni già pagate: in alcuni casi si può chiederne la restituzione o valutare la convenienza di non perfezionarle.

    Quale scegliere

    In sintesi:

    • cumulo: gratuito, ogni gestione paga pro quota, la scelta più frequente;
    • totalizzazione: gratuita, calcolo spesso contributivo, per i casi in cui il cumulo non si può usare;
    • ricongiunzione: onerosa, accentra tutto in una gestione, conviene solo se il calcolo migliora abbastanza da giustificare il costo.

    Prima di decidere conviene chiedere all’INPS o a un patronato una simulazione comparativa: la convenienza dipende dalla storia contributiva di ciascuno e dal tipo di pensione a cui si punta. Per il quadro generale si vedano le guide su pensione di vecchiaia e pensione anticipata.

    Spunti pratici

    Cosa fare:

    • ricostruisci l’estratto conto contributivo in tutte le gestioni (INPS, casse professionali);
    • chiedi una simulazione comparativa tra cumulo, totalizzazione e ricongiunzione;
    • valuta la ricongiunzione solo se il miglioramento del calcolo supera nettamente il costo;
    • verifica se la tua cassa professionale è già aperta al cumulo gratuito.

    Errori da evitare:

    • pagare una ricongiunzione senza confrontarla con il cumulo gratuito;
    • dare per scontato che la totalizzazione convenga: il calcolo contributivo può penalizzare;
    • trascurare i periodi coincidenti, che nessun istituto somma due volte;
    • scegliere senza una simulazione numerica personalizzata.

    Checklist di scelta

    • quanti anni ho in ciascuna gestione e in quale periodo (ante/post 1996)?
    • la mia cassa è ammessa al cumulo gratuito?
    • il cumulo mi fa raggiungere i requisiti? con quale quota retributiva?
    • la totalizzazione mi serve per una prestazione che il cumulo non copre?
    • la ricongiunzione mi conviene davvero, costo alla mano?

    Esempio pratico

    Tizio ha 18 anni di contributi come dipendente (INPS) e 12 come libero professionista (cassa di categoria). Con il cumulo somma gratuitamente i due periodi: andrà in pensione con una prestazione unica, in cui INPS e cassa pagano ciascuna la propria quota. La ricongiunzione gli costerebbe una somma rilevante per accentrare tutto in una gestione: converrebbe solo se il calcolo finale migliorasse abbastanza da ripagare la spesa. Caio, invece, ha solo pochi anni in tre gestioni diverse e con il calcolo retributivo non ci guadagnerebbe nulla: per lui la totalizzazione contributiva è la via per raggiungere il diritto. Prima di scegliere, entrambi chiedono a un patronato una simulazione comparativa.

    Risorse correlate

  • Art. 18-ter L. 354/1975 – Limitazioni e controlli della corrispondenza

    Art. 18-ter L. 354/1975 – Limitazioni e controlli della corrispondenza

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell’articolo 103 del codice di procedura penale, all’autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell’articolo 35 della presente legge, ai membri del Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell’uomo di cui l’Italia fa parte.

    4. L’autorità giudiziaria indicata nel comma 3, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritiene di provvedere direttamente, può delegare il controllo al direttore o ad un appartenente all’amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.

    5. Qualora, in seguito al visto di controllo, l’autorità giudiziaria indicata nel comma 3 ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta. Il detenuto e l’internato vengono immediatamente informati.

    6. Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 può essere proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall’articolo 14-ter, al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma si applicano le disposizioni dell’articolo 666 del codice di procedura penale.

    7. Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1, l’apertura delle buste che racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o dell’internato.

  • Congedo straordinario per il familiare disabile: art. 42 c. 5, indennità e tetto 2026

    Chi assiste un familiare con disabilità grave può chiedere un congedo straordinario retribuito fino a due anni nell’arco della vita lavorativa. La fonte è l’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, ed è un istituto diverso dai permessi mensili della legge 104. Questa pagina commenta la norma: chi può chiederlo e in quale ordine, durata e frazionamento, indennità e tetto 2026, domanda, divieti durante il congedo e casi particolari. Per la guida pratica passo per passo vedi Congedo straordinario 104: due anni retribuiti.

    Cos’è il congedo straordinario per assistere un disabile e quanto dura

    Il congedo straordinario consente di astenersi dal lavoro per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/1992) che non sia ricoverata a tempo pieno. La durata massima è di due anni nell’arco della vita lavorativa e per ciascuna persona assistita (art. 42, comma 5-bis). Secondo l’INPS il limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni persona disabile e non esiste il «raddoppio»: chi assiste più familiari disabili non supera comunque i due anni (scheda INPS sul congedo straordinario).

    Si può fruire in modo continuativo o frazionato, anche a giorni. Perché festivi, sabati e domeniche tra un periodo e l’altro non siano conteggiati serve l’effettiva ripresa del lavoro: non la configurano né la domanda dal lunedì al venerdì senza rientro il lunedì della settimana successiva, né le ferie. Se il congedo è frazionato in giorni, l’anno si considera di 365 giorni. La norma prevede che il congedo sia fruito entro trenta giorni dalla richiesta (art. 42, comma 5).

    Cosa dice l’art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001

    Il comma 5 elenca i soggetti legittimati; il comma 5-bis fissa la durata, il divieto di ricovero a tempo pieno e il principio di un solo lavoratore per persona assistita; il 5-ter disciplina indennità e contribuzione figurativa; il 5-quater i permessi non retribuiti; il 5-quinquies gli effetti su ferie, tredicesima e TFR. Per quanto non previsto si applica l’art. 4, comma 2, della L. 53/2000 (art. 42 D.Lgs. 151/2001). Il testo è stato ampliato dalla Corte costituzionale:

    Chi ha diritto al congedo straordinario e in che ordine

    La legge fissa un ordine di priorità: si passa al gruppo successivo solo se mancano, sono deceduti o hanno patologie invalidanti tutti i componenti del gruppo precedente.

    1. il coniuge convivente, la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (equiparati);
    2. il padre o la madre, anche adottivi;
    3. uno dei figli conviventi;
    4. uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
    5. il parente o l’affine entro il terzo grado convivente (ad esempio la nuora, affine di primo grado del genitore disabile).

    La convivenza è il presupposto. Per la norma il diritto spetta anche se la convivenza è instaurata dopo la richiesta di congedo (art. 42, comma 5); per l’INPS deve essere instaurata entro l’inizio del periodo di congedo e mantenuta per tutta la sua durata. Il congedo non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per la stessa persona: per il figlio con disabilità grave possono fruirne entrambi i genitori, ma alternativamente e non negli stessi giorni.

    Secondo l’INPS non possono chiedere il congedo i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, i lavoratori a domicilio, i lavoratori agricoli giornalieri, i lavoratori autonomi e i parasubordinati. Non spetta durante il ricovero a tempo pieno della persona assistita, salvo tre eccezioni: l’uscita dalla struttura per visite e terapie certificate, lo stato vegetativo persistente o la prognosi infausta a breve termine, la presenza del familiare richiesta dai sanitari.

    Quanto si prende: l’indennità e il tetto 2026

    L’indennità corrisponde all’ultima retribuzione che precede il congedo, con riferimento alle voci fisse e continuative (compresi il rateo di tredicesima e delle altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità e premi), esclusi gli emolumenti variabili (INPS, messaggio 30/2024). Indennità e contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo annuo, partito da 43.579,06 euro nel 2011 e rivalutato ogni anno con l’indice ISTAT (art. 42, comma 5-ter). Per il 2026 il tetto complessivo di retribuzione e contributi è di 57.837 euro (circolare INPS n. 6 del 30 gennaio 2026).

    Tetto annuo del congedo straordinario (indennità più contributi)
    Anno Importo complessivo annuo Fonte
    2023 53.686,65 € Circolare INPS n. 11/2023 (indennità massima 40.366 €)
    2024 56.585,73 € Circolare INPS n. 21/2024
    2025 57.038,42 € Circolare INPS n. 26/2025
    2026 57.836,96 € (57.837 € arrotondato) Circolare INPS n. 6/2026

    Il periodo è coperto da contribuzione figurativa, valida per il diritto e per la misura della pensione e per l’anzianità assicurativa. L’indennità è anticipata dal datore con conguaglio sui contributi dovuti all’INPS; per gli operai agricoli e per i lavoratori dello spettacolo saltuari o a termine la paga direttamente l’INPS. Il beneficio non spetta per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa, come i periodi non retribuiti di un part-time verticale.

    Come si chiede il congedo straordinario

    Per i lavoratori dipendenti privati la domanda si presenta online all’INPS; in alternativa tramite il contact center (803 164 da rete fissa, 06 164164 da mobile) o tramite patronato. Ha validità dalla data di presentazione. La disabilità grave deve essere stata riconosciuta dalla commissione medica integrata ASL/INPS: se il verbale non è rilasciato entro 45 giorni dalla domanda, si può presentare il certificato provvisorio del medico specialista della ASL. La scheda INPS riguarda i dipendenti privati; per i dipendenti pubblici l’indennità è a carico dell’amministrazione di appartenenza, a cui ci si rivolge secondo le regole dell’ente.

    Cosa non si può fare durante il congedo

    Durante il congedo il lavoratore conserva il posto, non percepisce la retribuzione ma l’indennità, e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa (art. 4, comma 2, L. 53/2000, richiamato dall’art. 42, comma 5-quinquies; art. 4 L. 53/2000). Se vengono meno i requisiti sanitari e amministrativi si perde il diritto all’indennità e l’INPS recupera il beneficio già fruito.

    Differenza con i permessi legge 104

    I permessi legge 104 (art. 33, comma 3) sono tre giorni al mese, anche frazionabili in ore; il congedo straordinario è invece un’astensione prolungata fino a due anni complessivi. Sono strumenti distinti: nello stesso giorno si è in congedo oppure si usa il permesso. Il divieto di trasferimento senza consenso è previsto dall’art. 33, comma 5, per chi fruisce dei permessi (art. 33 L. 104/1992).

    Profilo Congedo straordinario Permessi L. 104
    Tipo Astensione prolungata dal lavoro Tre giorni al mese, anche a ore
    Durata Fino a 2 anni nella vita lavorativa Tre giorni ogni mese
    Chi può chiederlo Coniuge, genitori, figli, fratelli, parenti e affini conviventi, in ordine di priorità Coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, parenti e affini entro il secondo grado (terzo grado in casi previsti)
    Indennità Ultima retribuzione (voci fisse e continuative), entro il tetto Retribuzione della giornata
    Contribuzione Figurativa Figurativa
    Ferie, tredicesima, TFR Non maturano nel periodo di congedo La tredicesima è inclusa nell’indennità INPS

    Tutele del posto e rientro

    Durante il congedo il rapporto è sospeso ma il posto è conservato. Il periodo non rileva per la maturazione di ferie, tredicesima e TFR (art. 42, comma 5-quinquies), ma vale per l’anzianità assicurativa. Se il congedo è continuativo e non supera sei mesi, il lavoratore ha diritto a permessi non retribuiti pari ai giorni di ferie che avrebbe maturato nello stesso periodo, senza contribuzione figurativa (comma 5-quater).

    Casi particolari

    • Convivente di fatto: è equiparato al coniuge convivente e sta nel primo gruppo dell’ordine di priorità;
    • figlio non convivente che instaura la convivenza: per la norma e per la Corte costituzionale (sentenza 232/2018) la convivenza può essere instaurata dopo la richiesta; per l’INPS deve esserci all’inizio del congedo;
    • più familiari disabili: si può chiedere il congedo per ciascuno, ma in totale non si superano due anni nella vita lavorativa;
    • part-time verticale: il congedo non spetta nei periodi non lavorati;
    • cassa integrazione a orario ridotto: l’indennità si calcola sull’ultima retribuzione percepita, al netto del trattamento integrativo;
    • ricovero a tempo pieno: esclude il diritto, salvo le tre eccezioni indicate sopra.

    Spunti pratici

    Cosa fare:

    • verifica il riconoscimento della disabilità grave (art. 3, comma 3) e la tua posizione nell’ordine di priorità;
    • presenta la domanda all’INPS e concorda con il datore l’inizio del congedo, che la norma vuole fruito entro trenta giorni dalla richiesta;
    • tieni il conto dei giorni già usati nei due anni, ricordando che festivi e sabati contano se non rientri al lavoro tra un periodo e l’altro;
    • controlla il tetto annuo dell’indennità, rivalutato ogni anno (57.837 euro nel 2026).

    Errori da evitare:

    • confondere il congedo straordinario (fino a 2 anni) con i 3 giorni mensili di permesso;
    • presumere la maturazione di ferie, tredicesima e TFR durante il congedo;
    • richiederlo senza rispettare l’ordine di priorità tra i familiari;
    • svolgere un’attività lavorativa durante il congedo;
    • dimenticare il requisito della convivenza.

    Checklist

    • c’è il verbale di disabilità grave (art. 3, c. 3)?
    • rientro nel gruppo giusto dell’ordine di priorità?
    • sussiste la convivenza e la persona non è ricoverata a tempo pieno?
    • quanti mesi ho già consumato nel tetto dei due anni?
    • conosco il tetto annuo dell’indennità di quest’anno?

    Esempio pratico

    Tizio assiste la madre, riconosciuta in situazione di disabilità grave (art. 3, comma 3, L. 104/1992) e non ricoverata a tempo pieno. Il padre è deceduto: come figlio convivente, Tizio rientra nel gruppo dei figli e può chiedere il congedo. Ne fruisce per un anno continuativo, con indennità pari all’ultima retribuzione entro il tetto annuo e contribuzione figurativa; al rientro ha conservato il posto. Dei due anni gli resta un anno, da usare anche a giorni. Caio, convivente di fatto del disabile, rientra nello stesso gruppo del coniuge e non deve attendere che manchino altri familiari.

    Risorse correlate

    Vedi anche: Spese mediche per familiare non a carico con patologia esente, Contrassegno disabili (CUDE), Spese mediche e assistenza disabili, Spese sanitarie per familiari a carico, Spese sanitarie e ausili per disabili e Detrazione veicoli e ausili per disabili.

  • Art. 18-bis L. 354/1975

    Art. 18-bis L. 354/1975

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all’articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1991, n. 410, e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all’articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, delle predetta Direzione e dei predetti servizi, hanno facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma 2, del presente articolo, ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata.

    1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale e, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della guardia di finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico.

    3. Le autorizzazioni ai colloqui indicate nel comma 2 sono anno- tate in apposito registro riservato tenuto presso l’autorità competente al rilascio.

    4. In casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento del Ministro dell’interno o, per sua delega, dal Capo della Polizia, l’autorizzazione prevista nel comma 2, lettera a), non è richiesta, e del colloquio è data immediata comunicazione all’autorità ivi indicata, che provvede all’annotazione nel registro riservato di cui al comma 3.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.