Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 227/2018 – Correzione di un errore materiale nella sentenza n. 186 del 2018

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    Con l’ordinanza n. 227 del 2018 la Corte costituzionale corregge un semplice errore materiale presente nella motivazione della propria precedente sentenza n. 186 del 2018, sostituendo un’espressione errata con quella corretta. Non è una decisione sul merito di una legge.

    Di cosa si tratta

    La Corte costituzionale, come ogni giudice, può rettificare gli errori di scrittura o di stampa contenuti nelle proprie pronunce. In questo caso, nel testo della sentenza n. 186 del 2018, in un punto della motivazione (il punto 4.2. del «Considerato in diritto»), era comparsa per refuso un’espressione sbagliata tra parentesi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di una vera e propria questione di legittimità costituzionale: il procedimento riguarda la correzione di un errore materiale, attivata d’ufficio dalla stessa Corte ai sensi dell’art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Giudice relatore Nicolò Zanon.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto che, nella sentenza n. 186 del 2018, al primo rigo del terzo capoverso del punto 4.2. del «Considerato in diritto», all’interno delle parentesi tonde si legga «ed anche» in luogo di «in particolare,».

    Il principio

    Gli errori meramente materiali contenuti nelle decisioni della Corte costituzionale possono essere corretti con apposita ordinanza, senza incidere sul contenuto sostanziale della pronuncia già resa.

    Domande e risposte

    Che cos’è un errore materiale?

    È un refuso, una svista di scrittura o di stampa che non riflette la reale volontà del giudice e che può essere corretto senza modificare il significato della decisione.

    Questa ordinanza cambia l’esito della sentenza n. 186/2018?

    No. La correzione riguarda soltanto la formulazione di una frase nella motivazione; il dispositivo e la sostanza della decisione restano invariati.

    Chi ha chiesto la correzione?

    La Corte vi ha provveduto, avendo ravvisato la necessità di correggere l’errore, sulla base dell’art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

  • Corte cost. n. 181/2018 – Inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato da cittadini elettori

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    Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, presentato da cittadini elettori, per la mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi e per i numerosi vizi dell’atto introduttivo.

    Di cosa si tratta

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato può essere sollevato solo da chi è titolare di una sfera di attribuzioni protetta dalla Costituzione, di cui lamenta la lesione. In questa fase, e senza contraddittorio, la Corte verifica preliminarmente se esistono i presupposti per ammettere il conflitto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Alcuni soggetti, agendo come cittadini elettori (e taluni anche come rappresentanti della Nazione), hanno proposto un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. La Corte era chiamata a verificare, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, la sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo del conflitto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I molteplici vizi dell’atto introduttivo e la mancanza di una chiara individuazione di una sfera di attribuzioni costituzionali protetta non consentivano di deliberare sul merito del conflitto.

    Il principio

    Per proporre un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato non basta lamentare l’illegittimità di un atto: occorre individuare con chiarezza una sfera di potere costituzionalmente protetta di cui si denuncia la lesione, requisito che i cittadini elettori non possedevano.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

    Perché?

    Per i numerosi vizi dell’atto e perché i ricorrenti, semplici cittadini elettori, non erano titolari di una sfera di attribuzioni costituzionali protetta.

    Che tipo di provvedimento è?

    Un’ordinanza di inammissibilità, adottata in camera di consiglio senza contraddittorio.

  • Corte cost. n. 180/2018 – Astensione degli avvocati e imputati in custodia cautelare: incostituzionale l’interferenza con la libertà personale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, nei limiti indicati, la norma che, tramite il codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati dalle udienze, interferiva con la disciplina della libertà personale dell’imputato in stato di custodia cautelare.

    Di cosa si tratta

    Gli avvocati possono astenersi dalle udienze come forma di protesta, secondo regole stabilite da un codice di autoregolamentazione. Quando però l’imputato si trova in custodia cautelare, il rinvio dell’udienza dovuto all’astensione del difensore può allungare i tempi della detenzione: la disciplina rimetteva sostanzialmente all’imputato la scelta se procedere o meno.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia ha sollevato, in riferimento a numerosi parametri (artt. 1, 3, 13, 24, 27, 70, 97, 102 e 111 della Costituzione), questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2-bis della legge 13 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati incida, all’art. 4, comma 1, lettera b), sui procedimenti con imputato in custodia cautelare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2-bis della legge n. 146 del 1990 nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati, nel disciplinare l’astensione nei processi con imputato in custodia cautelare, interferisca con la disciplina della libertà personale dell’imputato.

    Il principio

    La libertà personale dell’imputato in custodia cautelare è riserva di legge e non può essere condizionata da un codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati: la durata della restrizione non può dipendere dalle modalità di protesta della categoria forense.

    Domande e risposte

    Qual era il problema?

    Che l’astensione degli avvocati dalle udienze, nei processi con imputato in custodia cautelare, poteva incidere sulla durata della restrizione della libertà personale.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui consentiva al codice di autoregolamentazione di interferire con la disciplina della libertà personale dell’imputato.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 179/2018 – Processo estinto dopo la rinuncia del Governo al ricorso

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    Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo, in seguito alla rinuncia del Presidente del Consiglio dei ministri al ricorso, accettata dalla Regione autonoma della Sardegna.

    Di cosa si tratta

    Quando chi ha promosso un giudizio davanti alla Corte costituzionale rinuncia al ricorso e la controparte costituita accetta la rinuncia, il processo non prosegue: viene dichiarato estinto, senza che la Corte decida nel merito la questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava di un giudizio promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri contro una legge della Regione autonoma della Sardegna. Nel corso del giudizio il Governo ha rinunciato al ricorso e la Regione, costituita, ha accettato la rinuncia.

    La decisione della Corte

    La Corte, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ha dichiarato estinto il processo, in conseguenza della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del processo davanti alla Corte costituzionale, che non si pronuncia nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato estinto il processo, senza decidere la questione nel merito.

    Perché?

    Perché il Governo ricorrente ha rinunciato al ricorso e la Regione Sardegna, costituita in giudizio, ha accettato la rinuncia.

    Che tipo di provvedimento è?

    Un’ordinanza di estinzione del processo, non una sentenza sul merito.

  • Corte cost. n. 178/2018 – Sardegna: incostituzionali le norme urbanistiche che riducono la tutela del paesaggio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali diverse norme urbanistiche ed edilizie della Regione Sardegna che riducevano la tutela del paesaggio e dei beni culturali, in contrasto con la competenza statale e con il Codice dei beni culturali.

    Di cosa si tratta

    La tutela del paesaggio e dei beni culturali è affidata in via prevalente allo Stato, anche tramite il Codice dei beni culturali. La Regione Sardegna aveva introdotto norme urbanistiche che allargavano le possibilità di intervento edilizio in zone vincolate (ad esempio parcheggi e strutture per la balneazione), riducendo il livello di protezione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 comma 1, 29 comma 1 lettera a), 37, 38 e 39 della legge della Regione autonoma della Sardegna 3 luglio 2017, n. 11, in riferimento all’art. 117, secondo comma lettera s), della Costituzione, allo statuto speciale sardo e in relazione agli artt. 135 e 143 del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 13 comma 1, 29 comma 1 lettera a), 37, 38 e 39 della legge regionale n. 11 del 2017. Le norme abbassavano il livello di tutela paesaggistica fissato dal Codice dei beni culturali, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dei beni culturali.

    Il principio

    Nemmeno la Regione a statuto speciale può ridurre, con norme urbanistiche, il livello di tutela del paesaggio e dei beni culturali fissato dallo Stato, cui spetta la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dei beni culturali.

    Domande e risposte

    Cosa prevedevano le norme bocciate?

    Allargavano le possibilità di intervento edilizio in zone vincolate della Sardegna, riducendo la tutela del paesaggio.

    Perché sono state dichiarate incostituzionali?

    Perché abbassavano il livello di protezione fissato dal Codice dei beni culturali, invadendo la competenza esclusiva dello Stato.

    Chi aveva impugnato la legge?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
  • Corte cost. n. 177/2018 – Campania: incostituzionale la sospensione delle autorizzazioni agli impianti da fonti rinnovabili

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma della Regione Campania che sospendeva il rilascio delle autorizzazioni per impianti eolici e a biomasse, in contrasto con la disciplina statale ed europea sulla promozione delle fonti rinnovabili.

    Di cosa si tratta

    Per costruire impianti da fonti rinnovabili (eolico, biomasse) serve un’autorizzazione unica, da rilasciare entro termini prefissati dalla normativa statale, a sua volta attuativa di direttive europee che promuovono l’energia pulita. La Regione Campania aveva invece sospeso il rilascio di tali autorizzazioni, bloccando di fatto i nuovi impianti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15, commi 3 e 4, della legge della Regione Campania 5 aprile 2016, n. 6, in riferimento agli artt. 41, 97 e 117 primo e terzo comma della Costituzione, in relazione al d.lgs. n. 387 del 2003 e alla direttiva 2009/28/CE.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 3, della legge regionale n. 6 del 2016, mentre ha dichiarato inammissibili le questioni relative al comma 4. La sospensione delle autorizzazioni contrasta con i principi statali ed europei in materia di energia da fonti rinnovabili.

    Il principio

    Le Regioni non possono sospendere o bloccare il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti da fonti rinnovabili, in contrasto con i termini e i principi fissati dalla normativa statale di derivazione europea che ne promuove lo sviluppo.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma bocciata?

    La sospensione del rilascio delle autorizzazioni per impianti eolici e a biomasse in Campania.

    Perché è stata dichiarata incostituzionale?

    Perché contrastava con la disciplina statale ed europea che promuove le fonti rinnovabili e fissa termini per le autorizzazioni.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 176/2018 – Cave in Campania: respinto il ricorso del Governo sui tempi di riqualificazione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni sollevate dal Governo contro una norma della Regione Campania sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave, ritenendola legittima rispetto alle competenze regionali.

    Di cosa si tratta

    Le cave esaurite o in aree critiche devono essere riqualificate dal punto di vista ambientale. La Regione Campania aveva disciplinato i tempi di questi interventi. Il Governo riteneva che la norma, di fatto prorogando concessioni esistenti, creasse una barriera all’ingresso di nuovi operatori, in contrasto con la tutela della concorrenza riservata allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Campania 28 luglio 2017, n. 22, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione (tutela della concorrenza e ordinamento civile).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La disposizione regionale, correttamente intesa, non realizza una proroga indiscriminata delle concessioni in contrasto con la tutela della concorrenza e resta nei limiti delle competenze regionali in materia.

    Il principio

    La disciplina regionale dei tempi di riqualificazione ambientale delle cave non viola la competenza statale sulla tutela della concorrenza, se non si traduce in una proroga automatica e ingiustificata delle concessioni esistenti.

    Domande e risposte

    Cosa contestava il Governo?

    Che la norma campana sui tempi di riqualificazione delle cave equivalesse a una proroga delle concessioni, lesiva della concorrenza riservata allo Stato.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha respinto il ricorso, ritenendo la disposizione legittima e rispettosa delle competenze regionali.

    Chi aveva impugnato la legge?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri.

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    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze tra Stato e Regioni, in particolare tutela della concorrenza e ordinamento civile.
  • Corte cost. n. 175/2018 – Cartella di pagamento: legittima la notifica diretta a mezzo raccomandata

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    La Corte costituzionale ha dichiarato infondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sulla notifica della cartella di pagamento effettuata direttamente dall’agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza l’intermediazione di un ufficiale giudiziario.

    Di cosa si tratta

    La cartella di pagamento è l’atto con cui viene richiesto il pagamento di somme iscritte a ruolo (imposte, sanzioni). La legge consente all’agente della riscossione di notificarla direttamente con una raccomandata, anziché tramite ufficiale giudiziario. Il contribuente lamentava che questa modalità offrisse minori garanzie rispetto alla notifica ordinaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 primo comma, 24 primo e secondo comma, e 111 primo e secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 26, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui abilita il concessionario alla notifica diretta della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni. La notifica diretta a mezzo raccomandata della cartella di pagamento, opportunamente interpretata, garantisce comunque al contribuente conoscibilità dell’atto e diritto di difesa, senza violare i parametri costituzionali.

    Il principio

    La notifica della cartella di pagamento a mezzo raccomandata diretta, da parte dell’agente della riscossione, è legittima purché interpretata in modo da assicurare l’effettiva conoscibilità dell’atto e il pieno diritto di difesa del contribuente.

    Domande e risposte

    Cosa è stato deciso?

    Che la notifica diretta della cartella di pagamento tramite raccomandata, senza ufficiale giudiziario, è legittima.

    Il contribuente perde garanzie?

    No: la Corte ha precisato che, correttamente interpretata, questa modalità assicura comunque la conoscibilità dell’atto e il diritto di difesa.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Commissione tributaria regionale della Lombardia.

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  • Corte cost. n. 211/2018 – Detenzione domiciliare del padre e allontanamento dal domicilio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 47-ter, comma 1, lettera b), e comma 8, dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui puniva il padre in detenzione domiciliare per qualsiasi allontanamento dal domicilio, anziché solo per l’allontanamento protratto oltre dodici ore, come previsto per la detenzione domiciliare speciale.

    Di cosa si tratta

    L’ordinamento penitenziario prevede diverse forme di detenzione domiciliare per consentire al genitore di prendersi cura dei figli minori. Per la detenzione domiciliare speciale, l’allontanamento ingiustificato dal domicilio è punito (ai sensi dell’art. 385 c.p.) solo se si protrae oltre dodici ore; per quella «ordinaria» concessa al padre, invece, la punibilità scattava per qualsiasi allontanamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Firenze ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, la questione sull’art. 47-ter, comma 1, lettera b), e comma 8, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non limitava la punibilità del padre, ai sensi dell’art. 385 c.p., al solo allontanamento protratto oltre dodici ore.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate, nella parte in cui non limitavano la punibilità al solo allontanamento protratto per più di dodici ore, come già stabilito per la detenzione domiciliare speciale.

    Il principio

    Il principio: a parità di finalità di cura della prole, è irragionevole punire più severamente l’allontanamento del padre in detenzione domiciliare «ordinaria» rispetto a quello previsto per la detenzione domiciliare speciale, in violazione del principio di eguaglianza.

    Domande e risposte

    Quale norma è stata dichiarata incostituzionale?

    L’art. 47-ter, comma 1, lettera b), e comma 8, della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), in relazione all’art. 385 del codice penale.

    In cosa consisteva la disparità?

    Per la detenzione domiciliare speciale la punibilità scattava solo dopo dodici ore di allontanamento, mentre per quella «ordinaria» del padre era punito qualsiasi allontanamento.

    Quale parametro è stato applicato?

    L’art. 3 della Costituzione, principio di eguaglianza e ragionevolezza.

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  • Corte cost. n. 210/2018 – Denominazione bilingue del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge regionale del Trentino-Alto Adige n. 8 del 2017 nella parte in cui istituiva il nuovo Comune con denominazione soltanto in lingua ladina («Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan»), anziché nella forma bilingue «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan».

    Di cosa si tratta

    Nel Trentino-Alto Adige convivono più gruppi linguistici e l’italiano è la lingua ufficiale dello Stato. La denominazione dei Comuni deve quindi rispettare il bilinguismo e non può essere espressa esclusivamente nell’idioma locale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2017, lamentando che la denominazione del nuovo Comune fosse espressa solo in lingua ladina, in contrasto con l’art. 99 dello statuto speciale (d.P.R. n. 670 del 1972) e con gli artt. 5 e 6 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2 e 4, nella parte in cui utilizzava la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella bilingue «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan», estendendo in via consequenziale la pronuncia ad altre disposizioni della stessa legge.

    Il principio

    Il principio: la denominazione ufficiale di un Comune del Trentino-Alto Adige deve essere espressa anche in lingua italiana, in coerenza con il carattere ufficiale di tale lingua e con la tutela delle minoranze linguistiche.

    Domande e risposte

    Cosa è stato dichiarato incostituzionale?

    L’art. 1 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2017, nella parte in cui adottava una denominazione solo in lingua ladina.

    Quale denominazione è stata ritenuta corretta?

    Quella bilingue «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan», anziché la sola forma ladina «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan».

    Quali parametri costituzionali sono stati richiamati?

    Gli artt. 5 e 6 della Costituzione, oltre allo statuto speciale di autonomia.

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  • Corte cost. n. 209/2018 – Tassa automobilistica per i veicoli storici e competenza regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Liguria che assoggettava a tassazione automobilistica gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali iscritti nei registri ASI e FMI, invadendo l’ambito riservato allo Stato in materia di sistema tributario.

    Di cosa si tratta

    I veicoli di interesse storico e collezionistico, individuati dai registri ASI e FMI, godono di un regime fiscale di favore disciplinato dalla legge statale. La questione riguardava i limiti entro cui la Regione può intervenire sulla tassa automobilistica relativa a tali veicoli.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale della Liguria ha sollevato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, la questione sull’art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria n. 3 del 2005, come modificato nel 2006, in materia di tassazione dei veicoli storici ultraventennali iscritti nei registri ASI e FMI.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria n. 3 del 2005, nel testo introdotto dall’art. 27 della legge reg. Liguria n. 2 del 2006.

    Il principio

    Il principio: la disciplina della tassa automobilistica per i veicoli di interesse storico incide sul sistema tributario riservato allo Stato; la Regione non può introdurre un regime difforme da quello statale in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

    Domande e risposte

    Quale norma è stata annullata?

    L’art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria n. 3 del 2005, nel testo introdotto nel 2006, sulla tassazione dei veicoli storici ultraventennali.

    Chi ha sollevato la questione?

    La Commissione tributaria regionale della Liguria.

    Quale parametro è stato violato?

    L’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in materia di sistema tributario dello Stato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 174/2018 – Detenute madri: incostituzionale negare l’assistenza ai figli per i reati ostativi

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma dell’ordinamento penitenziario che, per le detenute condannate per reati ostativi, escludeva o subordinava a una soglia di pena espiata l’assistenza all’esterno dei figli di età non superiore a dieci anni.

    Di cosa si tratta

    L’assistenza all’esterno dei figli minori consente alla madre detenuta di occuparsi dei propri bambini fuori dal carcere. Per i reati più gravi (i cosiddetti reati ostativi) la legge subordinava questo beneficio all’avvenuta espiazione di una parte della pena, con un automatismo che non teneva conto dell’interesse del minore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Magistrato di sorveglianza di Lecce e Brindisi ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui, tramite il rinvio all’art. 21, escludeva l’assistenza all’esterno dei figli per le detenute condannate per reati ostativi che non avessero espiato una frazione di pena.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21-bis nella parte in cui, per le detenute condannate per reati ostativi, non consente l’accesso all’assistenza all’esterno dei figli fino a dieci anni o lo subordina alla previa espiazione di una frazione di pena, salvo l’accertamento delle condizioni dell’art. 58-ter dello stesso ordinamento.

    Il principio

    L’interesse del minore a ricevere assistenza dalla madre non può essere sacrificato da automatismi legati al titolo di reato: occorre una valutazione in concreto, perché la tutela dell’infanzia e della famiglia prevale sulle preclusioni rigide.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato incostituzionale la norma che negava o ritardava, per le detenute condannate per reati ostativi, l’assistenza all’esterno dei figli fino a dieci anni.

    Perché?

    Perché l’automatismo legato al tipo di reato sacrificava l’interesse del minore e la tutela della famiglia, senza una valutazione concreta del caso.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Magistrato di sorveglianza di Lecce e Brindisi.

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