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Autore: Andrea Marton

  • Art. 2090 Codice Civile: Abrogato

    Art. 2090 Codice Civile: Abrogato

    Art. 2090 c.c. [Abrogato]

    In vigore

    Il presidente della magistratura del lavoro, ricevuta l’istanza del pubblico ministero, fissa il giorno per la comparizione dell’imprenditore e assegna un termine entro il quale egli deve presentare le sue deduzioni. La magistratura del lavoro decide in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l’imprenditore. Può anche, prima di decidere, sentire l’associazione professionale alla quale appartiene l’imprenditore, assumere le informazioni e compiere le indagini che ritiene necessarie. Contro la sentenza della magistratura del lavoro l’imprenditore e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione a norma dell’art. 426 del codice di procedura civile.

  • Art. 2091 Codice Civile: Abrogato

    Art. 2091 Codice Civile: Abrogato

    Art. 2091 c.c. [Abrogato]

    In vigore

    La magistratura del lavoro, se accerta che l’inosservanza perdura, fissa un termine entro il quale l’imprenditore deve uniformarsi agli obblighi suddetti. Qualora l’imprenditore non vi ottemperi nel termine fissato, la magistratura del lavoro può ordinare la sospensione dell’esercizio dell’impresa o, se la sospensione è tale da recare pregiudizio all’economia nazionale, può nominare un amministratore che assuma la gestione dell’impresa, scegliendolo fra le persone designate dall’imprenditore, se riconosciute idonee, e determinandone i poteri e la durata. Se si tratta di società, la magistratura del lavoro, anziché nominare un amministratore, può assegnare un termine entro il quale la società deve provvedere a sostituire gli amministratori in carica con altre persone riconosciute idonee.

  • Articolo 2093 Codice Civile: Imprese esercitate da enti pubblici

    Articolo 2093 Codice Civile: Imprese esercitate da enti pubblici

    Art. 2093 c.c. Imprese esercitate da enti pubblici

    In vigore

    Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali. Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate. Sono salve le diverse disposizioni della legge. SEZIONE II – Dei collaboratori dell'imprenditore

  • Articolo 2094 Codice Civile: Prestatore di lavoro subordinato

    Articolo 2094 Codice Civile: Prestatore di lavoro subordinato

    Art. 2094 c.c. Prestatore di lavoro subordinato

    In vigore

    È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

  • Articolo 2095 Codice Civile: Categorie dei prestatori di lavoro

    Articolo 2095 Codice Civile: Categorie dei prestatori di lavoro

    Art. 2095 c.c. Categorie dei prestatori di lavoro

    In vigore

    I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai (1). Le leggi speciali [e le norme corporative] (2), in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell’impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie.

  • Articolo 2096 Codice Civile: Assunzione in prova

    Articolo 2096 Codice Civile: Assunzione in prova

    Art. 2096 c.c. Assunzione in prova

    In vigore

    Salvo diversa disposizione [delle norme corporative] (1), l’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto. L’imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine. (2) Compiuto il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell’anzianità del prestatore di lavoro.

  • Articolo 2098 Codice Civile: Violazione delle norme sul collocamento dei prestatori di lavoro

    Articolo 2098 Codice Civile: Violazione delle norme sul collocamento dei prestatori di lavoro

    Art. 2098 c.c. Violazione delle norme sul collocamento dei prestatori di lavoro

    In vigore

    prestatori di lavoro Il contratto di lavoro stipulato senza l’osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell’offerta di lavoro può essere annullato, salva l’applicazione delle sanzioni penali. La domanda di annullamento è proposta dal pubblico ministero, su denunzia dell’ufficio di collocamento, entro un anno dalla data dell’assunzione del prestatore di lavoro. PARAGRAFO II – Dei diritti e degli obblighi delle parti

  • Articolo 2099 Codice Civile: Retribuzione

    Articolo 2099 Codice Civile: Retribuzione

    Art. 2099 c.c. Retribuzione

    In vigore

    La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta [nella misura determinata dalle norme corporative] (1), con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito. In mancanza [di norme corporative o] (1) di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice tenuto conto, ove occorra, del parere delle [associazioni professionali] (2). Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.

  • Articolo 2100 Codice Civile: Obbligatorietà del cottimo

    Articolo 2100 Codice Civile: Obbligatorietà del cottimo

    Art. 2100 c.c. Obbligatorietà del cottimo

    In vigore

    Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione. [Le norme corporative determinano i rami di produzione e i casi in cui si verificano le condizioni previste nel comma precedente e stabiliscono i criteri per la formazione delle tariffe]. (1)

  • Articolo 2101 Codice Civile: Tariffe di cottimo

    Articolo 2101 Codice Civile: Tariffe di cottimo

    Art. 2101 c.c. Tariffe di cottimo

    In vigore

    [Le norme corporative] (1) possono stabilire che le tariffe di cottimo non divengano definitive se non dopo un periodo di esperimento. Le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, e in ragione degli stessi. [In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di esperimento stabilito dalle norme corporative.] (1) L’imprenditore deve comunicare preventivamente ai prestatori di lavoro i dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario. Deve altresì comunicare i dati relativi alla quantità di lavoro eseguita e al tempo impiegato.