Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 191/2018 – Immediata esecutività dell’espulsione dello straniero: inammissibilità

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 13, comma 3, del Testo unico immigrazione, che rende immediatamente esecutiva l’espulsione: l’ordinanza del giudice era priva della descrizione del caso e di motivazione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 13 del d.lgs. n. 286/1998 disciplina l’espulsione amministrativa dello straniero, prevedendo che il provvedimento sia immediatamente esecutivo anche se impugnato. Un giudice di pace ne dubitava la compatibilità con i diritti inviolabili e con il diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Prato ha impugnato l’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., lamentando che l’immediata esecutività dell’espulsione, nonostante l’impugnazione, comprimesse i diritti inviolabili e il diritto di difesa dello straniero.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: l’ordinanza non descriveva la fattispecie concreta, impedendo il controllo sulla rilevanza, e non motivava la non manifesta infondatezza, limitandosi a riportare norma e parametri.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve descrivere il caso concreto e motivare in modo autosufficiente la non manifesta infondatezza: la mera indicazione della norma e dei parametri, senza argomenti, comporta la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    La Corte ha giudicato sull’esecutività immediata dell’espulsione?

    No: non è entrata nel merito, dichiarando inammissibile la questione per carenze dell’ordinanza.

    Quali difetti aveva l’ordinanza del giudice?

    Mancava la descrizione del caso concreto e qualsiasi motivazione sull’asserita incostituzionalità.

    L’espulsione resta immediatamente esecutiva?

    Sì: la norma non è stata toccata da questa pronuncia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 190/2018 – Compensazione delle spese di lite: questione assorbita

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. in tema di compensazione delle spese: il problema era già stato risolto dalla sentenza n. 77/2018, che ha ampliato i casi di compensazione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 92 cod. proc. civ., come modificato nel 2014, consentiva la compensazione delle spese di lite solo in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento di giurisprudenza. Il Tribunale di Trento riteneva troppo rigida questa elencazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Trento ha impugnato l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU), nella parte in cui non consentiva la compensazione in altri casi di «giusti motivi».

    La decisione della Corte

    La Corte ha rilevato che con la sentenza n. 77/2018 era già stata dichiarata l’illegittimità della norma, ammettendo la compensazione anche in presenza di «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni»: venuta meno la lacuna denunciata, le questioni erano prive di oggetto e quindi manifestamente inammissibili.

    Il principio

    Quando una precedente sentenza della Corte ha già rimosso la carenza normativa denunciata, le nuove questioni sullo stesso punto restano prive di oggetto e vanno dichiarate manifestamente inammissibili.

    Domande e risposte

    Si possono compensare le spese in casi diversi da soccombenza reciproca?

    Sì: dopo la sentenza n. 77/2018 il giudice può compensarle anche per altre gravi ed eccezionali ragioni.

    Perché questa ordinanza non ha deciso nel merito?

    Perché la lacuna era già stata colmata da una pronuncia precedente, rendendo le questioni prive di oggetto.

    Quale sentenza ha modificato l’art. 92 cod. proc. civ.?

    La sentenza n. 77 del 2018 della stessa Corte costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 189/2018 – Riduzione dei riti civili (d.lgs. n. 150/2011): rito applicabile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 150/2011 (riduzione e semplificazione dei riti civili), richiamato per alcune controversie: la disciplina non eccede la delega né viola la ragionevolezza.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 150/2011 ha ricondotto numerosi procedimenti civili a tre modelli processuali (ordinario, sommario, lavoro) per semplificare il sistema. Il Tribunale di Napoli dubitava della scelta del rito operata per alcune materie tramite il richiamo all’art. 5 del decreto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, ha sollevato questioni in riferimento agli artt. 76 e 3 Cost. sull’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 150/2011, come richiamato dagli artt. 6, comma 7, e 32, comma 3, lamentando un eccesso di delega e un’irragionevolezza nella scelta del modello processuale applicabile.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disciplina del rito adottata dal legislatore delegato rientra nei criteri della delega e non è manifestamente irragionevole.

    Il principio

    La scelta del modello processuale operata in attuazione della delega sulla semplificazione dei riti civili rientra nella discrezionalità del legislatore delegato, purché coerente con i criteri direttivi e non manifestamente irragionevole.

    Domande e risposte

    Le norme sui riti civili sono state annullate?

    No: la Corte ha dichiarato non fondate le questioni, lasciandole in vigore.

    Qual era il dubbio del giudice?

    Che la scelta del rito applicabile a certe controversie eccedesse la delega o fosse irragionevole.

    Che cosa ha risposto la Corte?

    Che la disciplina rispetta i criteri della delega e non viola il principio di ragionevolezza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 188/2018 – Contributo consortile di bonifica e necessità del beneficio fondiario

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara incostituzionale la legge calabrese che imponeva il contributo consortile di bonifica «indipendentemente dal beneficio fondiario»: il contributo è dovuto solo «in presenza del beneficio» per l’immobile.

    Di cosa si tratta

    I Consorzi di bonifica curano la sistemazione del territorio e finanziano le opere con contributi a carico dei proprietari degli immobili compresi nel comprensorio. La legge della Regione Calabria prevedeva il contributo per i fini istituzionali a prescindere dal vantaggio concretamente ricevuto dal fondo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La CTP di Cosenza ha impugnato l’art. 23, comma 1, lettera a), della legge reg. Calabria n. 11/2003, in riferimento agli artt. 119 e 23 Cost., nella parte in cui imponeva il contributo «indipendentemente dal beneficio fondiario», in contrasto con la disciplina statale che lo collega al beneficio per l’immobile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione, dichiarando l’illegittimità della disposizione nella parte in cui prevedeva il contributo «indipendentemente dal beneficio fondiario» anziché «in presenza del beneficio».

    Il principio

    Il contributo consortile di bonifica presuppone un concreto beneficio fondiario per l’immobile: la legge regionale non può svincolarlo da tale beneficio, perché così si discosta dalla disciplina statale di riferimento del tributo.

    Domande e risposte

    Quando è dovuto il contributo di bonifica dopo questa pronuncia?

    Solo in presenza di un concreto beneficio fondiario per l’immobile, non a prescindere da esso.

    La Regione poteva fissare il contributo a prescindere dal beneficio?

    No: la Corte ha ritenuto che ciò contrasti con la disciplina del tributo, dichiarando illegittima la previsione regionale.

    Che cosa cambia per i proprietari?

    Possono contestare la pretesa contributiva ove manchi un effettivo vantaggio per il loro fondo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 187/2018 – Estinzione del processo sulla legge dei maestri di sci di Bolzano

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara estinto il processo: il giudizio sulla legge della Provincia di Bolzano in materia di maestri di sci si chiude senza decisione nel merito per rinuncia o venir meno dell’interesse alla pronuncia.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano sull’ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci. Nel corso del giudizio sono mutati i presupposti del contenzioso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio aveva impugnato gli artt. 2 e 3 della legge prov. Bolzano n. 3/2013, che modificava la disciplina provinciale sulla professione di maestro di sci e su altre leggi provinciali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, definendo il giudizio in via processuale senza esaminare il merito delle censure.

    Il principio

    Quando vengono meno i presupposti del giudizio in via principale — ad esempio per rinuncia al ricorso accettata — il processo costituzionale si estingue, senza pronuncia sulla legittimità delle norme impugnate.

    Domande e risposte

    La legge sui maestri di sci di Bolzano è stata dichiarata illegittima?

    No: la Corte non ha deciso nel merito, dichiarando estinto il processo.

    Che cosa significa «estinzione del processo»?

    È la chiusura del giudizio per ragioni processuali, tipicamente la rinuncia al ricorso, senza valutazione delle questioni sollevate.

    Le norme restano quindi in vigore?

    Sì: non essendovi stata declaratoria di illegittimità, le disposizioni impugnate non risultano annullate da questa pronuncia.

  • Corte cost. n. 186/2018 – Regime del 41-bis e divieto di cuocere cibi in cella

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara incostituzionale il divieto, previsto per i detenuti in regime di 41-bis, di «cuocere cibi»: si tratta di una limitazione puramente afflittiva, priva di un reale collegamento con le esigenze di sicurezza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario prevede un regime detentivo differenziato per i detenuti più pericolosi, con varie restrizioni. Tra queste, una lettera della norma imponeva di garantire l’assoluta impossibilità di cuocere cibi nella propria camera. Un detenuto aveva proposto reclamo al magistrato di sorveglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha sollevato questioni in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 Cost., ritenendo che il divieto di cuocere cibi non rispondesse a effettive esigenze di sicurezza e assumesse carattere meramente afflittivo, in contrasto con il senso di umanità e la finalità rieducativa della pena.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente alle parole «e cuocere cibi»: il divieto è stato così eliminato dal regime del 41-bis.

    Il principio

    Le restrizioni del regime differenziato devono essere collegate alle esigenze di sicurezza che lo giustificano: una limitazione priva di tale nesso, come il divieto di cuocere cibi, diventa puramente afflittiva e contrasta con il senso di umanità della pena.

    Domande e risposte

    Il detenuto in 41-bis può ora cuocere cibi in cella?

    Sì: la Corte ha eliminato dal testo della norma il divieto di «cuocere cibi».

    Tutto il regime del 41-bis è stato toccato?

    No: la pronuncia ha annullato solo il divieto di cuocere cibi, lasciando intatte le altre restrizioni.

    Quale era il vizio della norma?

    Il carattere meramente afflittivo del divieto, privo di un effettivo collegamento con le esigenze di sicurezza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 185/2018 – Codice del Terzo settore e intesa con le Regioni sul Fondo

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 72, comma 3, del Codice del Terzo settore nella parte in cui non prevede l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni sull’atto ministeriale che fissa gli obiettivi del relativo Fondo; respinge invece le altre censure di Veneto e Lombardia.

    Di cosa si tratta

    Il Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017) disciplina il sostegno pubblico agli enti del terzo settore, anche tramite un apposito Fondo gestito dal Ministero del lavoro. Veneto e Lombardia hanno contestato numerose disposizioni, ritenendole lesive delle competenze e dell’autonomia finanziaria regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni hanno impugnato gli artt. 61, 62, 64, 65 e 72 (anche in relazione all’art. 73) del d.lgs. n. 117/2017, in riferimento, tra l’altro, all’art. 119 Cost. e al principio di leale collaborazione, lamentando un’eccessiva concentrazione statale nella gestione del Fondo e degli interventi a favore del terzo settore.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 72, comma 3, nella parte in cui non prevedeva che l’atto d’indirizzo annuale del Ministro sugli obiettivi del Fondo fosse adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni; ha dichiarato inammissibili o non fondate le altre questioni.

    Il principio

    Quando una funzione statale incide su materie di competenza regionale, gli atti di indirizzo che ne determinano gli obiettivi devono essere adottati con l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Il Codice del Terzo settore è stato annullato?

    No: è stato corretto solo l’art. 72, comma 3, imponendo l’intesa con le Regioni sull’atto di indirizzo del Fondo.

    Che cosa cambia con la pronuncia?

    L’atto del Ministro che fissa annualmente obiettivi e linee di attività finanziabili dal Fondo deve essere adottato d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

    Le altre contestazioni regionali sono state accolte?

    No: sono state dichiarate inammissibili o non fondate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 184/2018 – False attestazioni di presenza del dipendente pubblico: inammissibilità

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 (falsa attestazione della presenza in servizio): il giudice chiedeva un’ipotesi attenuata per i casi lievi, ma in modo oscuro e senza un valido termine di paragone.

    Di cosa si tratta

    La norma punisce con la reclusione da uno a cinque anni il dipendente pubblico che attesta falsamente la presenza in servizio o giustifica l’assenza con falsa certificazione medica, oltre al medico e a chiunque concorra. Nel caso, erano imputati un’insegnante, il marito e un medico per un falso certificato; quella pena impediva l’accesso alla messa alla prova.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP di Genova ha sollevato questioni in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., lamentando la mancata previsione di un’«ipotesi attenuata» per i fatti di minore gravità e una sperequazione rispetto a reati come la truffa aggravata e l’abuso d’ufficio, per i quali la messa alla prova è ammessa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: la richiesta di «ipotesi attenuata» era ambigua (circostanza attenuante o autonoma fattispecie) e i termini di paragone evocati (artt. 640 e 323 cod. pen.) erano inidonei; vi erano inoltre lacune e contraddizioni nell’ordinanza sulla rilevanza.

    Il principio

    La richiesta al giudice costituzionale di un trattamento sanzionatorio più mite deve essere precisa nel petitum e fondata su un idoneo tertium comparationis: in mancanza, la Corte non può sostituirsi al legislatore nelle scelte di politica sanzionatoria.

    Domande e risposte

    La Corte ha ridotto la pena per la falsa attestazione di presenza?

    No: non è entrata nel merito, dichiarando inammissibili le questioni per difetti dell’ordinanza di rimessione.

    Perché la richiesta è stata ritenuta oscura?

    Perché l’«ipotesi attenuata» poteva indicare sia una circostanza attenuante sia un reato autonomo più lieve, senza che il giudice chiarisse quale.

    Resta quindi la pena da uno a cinque anni?

    Sì: la norma non è stata modificata da questa pronuncia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 183/2018 – Obbligo di esporre la bandiera regionale su uffici statali

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara incostituzionale la legge veneta che imponeva di esporre la bandiera della Regione anche sugli edifici sede di organi e uffici statali e di enti pubblici nazionali: la Regione non può disciplinare l’esposizione dei simboli sugli uffici dello Stato.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva approvato nuove norme sull’uso dei propri simboli ufficiali (bandiera, gonfalone, stemma), estendendo l’obbligo di esposizione del vessillo regionale anche a sedi statali e nazionali. Il Governo ha impugnato la legge davanti alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio ha impugnato gli artt. 3, comma 1, e 8, comma 1, della legge reg. Veneto n. 28/2017, in riferimento agli artt. 3, 5 e 117, secondo comma, lettera g), Cost., lamentando l’invasione della competenza statale sull’ordinamento e l’organizzazione degli uffici dello Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, nella parte in cui imponeva l’esposizione della bandiera regionale all’esterno di edifici sede di organi e uffici statali e di enti e organismi pubblici nazionali, nonché su loro imbarcazioni; ha invece dichiarato non fondate le questioni sull’art. 8, comma 1.

    Il principio

    La Regione non può imporre allo Stato l’esposizione dei propri simboli sugli uffici e sui mezzi statali: tale obbligo invade la competenza statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera g, Cost.).

    Domande e risposte

    La Regione può obbligare gli uffici statali a esporre la bandiera regionale?

    No. La Corte ha annullato l’obbligo riferito a organi e uffici statali e a enti pubblici nazionali.

    Tutta la legge veneta è stata annullata?

    No: è stata annullata solo la parte sull’esposizione su edifici e mezzi statali; un’altra disposizione è stata ritenuta legittima.

    Su quali edifici la Regione può ancora disciplinare l’esposizione?

    Sui propri uffici ed edifici regionali; non può estendere l’obbligo alle sedi dello Stato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 182/2018 – Decreto «salva-leggi» ed esenzione contributiva agricola in zona montana

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara incostituzionale, per eccesso di delega, l’art. 1 del d.lgs. n. 179/2009 (decreto «salva-leggi») nella parte in cui ha mantenuto in vigore l’esenzione dai contributi agricoli unificati prevista dall’art. 8 della legge n. 991/1952: quella norma era già stata tacitamente abrogata e non poteva essere «salvata».

    Di cosa si tratta

    Per ridurre la massa delle leggi vecchie, la legge n. 246/2005 aveva delegato il Governo a indicare quali norme anteriori al 1970 conservare; tutte le altre venivano abrogate (clausola «ghigliottina»). Una società agricola montana chiedeva l’esenzione totale dai contributi in base all’art. 8 della legge del 1952, che il decreto salva-leggi aveva incluso tra le norme da mantenere in vigore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Sondrio ha impugnato l’art. 1 del d.lgs. n. 179/2009, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., perché il Governo, includendo tra le norme «indispensabili» l’art. 8 della legge n. 991/1952 — già tacitamente abrogato —, avrebbe violato i principi e criteri direttivi della delega, che escludevano proprio le disposizioni già abrogate od obsolete.

    La decisione della Corte

    La Corte ha chiarito che il decreto salva-leggi non è meramente ricognitivo ma ha forza di legge, perché sottrae norme all’effetto abrogativo della «ghigliottina»: il giudice non può quindi disapplicarlo, ma deve sollevare la questione. Nel merito ha accolto la censura ex art. 76 Cost. e dichiarato l’illegittimità della parte relativa all’esenzione contributiva, dichiarando invece inammissibile la questione sull’art. 3.

    Il principio

    Il legislatore delegato non può «far rivivere» una norma già tacitamente abrogata inserendola tra le disposizioni indispensabili: farlo eccede la delega (art. 76 Cost.). Il decreto salva-leggi ha valore normativo e va rimosso dalla Corte, non disapplicato dal giudice.

    Domande e risposte

    L’esenzione contributiva agricola montana resta in vigore?

    No, per quel profilo: la Corte ha dichiarato illegittima la «salvezza» dell’art. 8 della legge n. 991/1952 quanto all’esenzione dai contributi unificati in agricoltura.

    Il giudice poteva semplicemente ignorare la norma del decreto salva-leggi?

    No. Avendo il decreto forza di legge, la sua eventuale incostituzionalità va fatta valere davanti alla Corte, non con la disapplicazione.

    Perché la questione sull’art. 3 è stata respinta?

    Perché il giudice l’aveva evocato in modo apodittico, senza motivare in modo autonomo la violazione del principio di ragionevolezza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 241/2018 – Valle d’Aosta: legittima la proroga delle graduatorie dell’Azienda USL

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla norma della Valle d’Aosta che prorogava l’efficacia delle graduatorie di concorso dell’Azienda USL regionale: la disposizione è stata ritenuta compatibile con lo Statuto speciale e con la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Valle d’Aosta aveva prorogato la validità delle graduatorie di selezioni pubbliche bandite dall’Azienda USL per il reclutamento del personale del comparto. Il Governo riteneva che ciò eccedesse le competenze regionali in materia di ordinamento civile e organizzazione amministrativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso le questioni, in riferimento agli artt. 2 e 3 dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta (legge cost. n. 4 del 1948) e agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, sull’art. 22, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 22 dicembre 2017, n. 23.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 23 del 2017.

    Il principio

    La proroga dell’efficacia delle graduatorie concorsuali dell’Azienda USL rientra nelle competenze della Regione a statuto speciale e non viola il principio di eguaglianza, il buon andamento dell’amministrazione né le competenze statali in materia di ordinamento civile.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva la norma valdostana?

    La proroga dell’efficacia delle graduatorie di selezioni pubbliche bandite dall’Azienda USL della Valle d’Aosta per il reclutamento del personale del comparto.

    Perché il Governo l’aveva impugnata?

    Perché riteneva che la Regione avesse invaso le competenze statali, in particolare in materia di ordinamento civile, e violato l’eguaglianza e il buon andamento.

    Come si è conclusa la causa?

    La Corte ha ritenuto le questioni non fondate, salvando la norma regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 240/2018 – Intermediazione finanziaria: legittimo l’art. 55 del TUF su sanzioni e ne bis in idem

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 55, comma 2, del Testo unico della finanza, sollevate in riferimento al divieto di doppio giudizio (ne bis in idem) garantito dalla CEDU: la norma è stata ritenuta compatibile con la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Nel settore dell’intermediazione finanziaria, la CONSOB irroga sanzioni amministrative che possono accompagnarsi a procedimenti di altra natura. Il giudice rimettente dubitava che la disciplina rispettasse il principio del ne bis in idem, cioè il divieto di essere giudicati o puniti due volte per lo stesso fatto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in un giudizio tra un soggetto sanzionato e la CONSOB, ha sollevato le questioni sull’art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998 (Testo unico della finanza), in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU (divieto di ne bis in idem).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998.

    Il principio

    La disciplina sanzionatoria in materia di intermediazione finanziaria, per come strutturata, non contrasta con il principio di eguaglianza né con il divieto di ne bis in idem garantito dalla CEDU e richiamato dall’art. 117, primo comma, della Costituzione.

    Domande e risposte

    Che cos’è il ne bis in idem?

    È il principio che vieta di giudicare o punire una persona due volte per lo stesso fatto; è garantito anche dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.

    Che cosa contestava il giudice rimettente?

    Che la disciplina sanzionatoria del TUF potesse violare il divieto di doppio giudizio nei confronti di chi era già stato perseguito per lo stesso fatto.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha ritenuto le questioni non fondate, escludendo il contrasto con l’eguaglianza e con il ne bis in idem convenzionale.

    Norme collegate