Art. 2062 c.c. Esercizio professionale delle attività economiche
In vigore
economiche L’esercizio professionale delle attività economiche è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti [e dalle norme corporative] (1).

In vigore
economiche L’esercizio professionale delle attività economiche è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti [e dalle norme corporative] (1).

In vigore
Le ordinanze corporative per il coordinamento della produzione e degli scambi possono avere per oggetto: 1) la disciplina unitaria della produzione; 2) il regolamento dei rapporti tra determinate categorie professionali; 3) le tariffe per le prestazioni e per i beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio. Le materie indicate nel n. 2 possono anche, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, formare oggetto di accordi economici collettivi tra le associazioni professionali che rappresentano le categorie interessate.

In vigore
I contratti individuali non possono derogare alle ordinanze corporative e agli accordi economici collettivi, salvo che questi lo consentano. Le clausole dei contratti individuali, difformi dalle norme inderogabili contenute nelle ordinanze e negli accordi previsti nel presente capo, sono sostituiti di diritto dalle norme suddette. La disposizione del comma precedente non si applica ai contratti stipulati prima della entrata in vigore dell’ordinanza corporativa o dell’accordo economico collettivo. L’ordinanza e l’accordo possono tuttavia stabilire che le norme in essi contenute si applichino anche ai contratti ad esecuzione continuata o periodica in corso, per la parte non ancora eseguita.

In vigore
I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali.

In vigore
collettivo Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro, in quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorità in conformità della legge. Sono altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico. (1)

In vigore
Il contratto collettivo deve contenere l’indicazione della categoria d’imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o della impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia. In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo è obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti.

In vigore
L’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore. Se l’imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività. Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un’attività organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività.

In vigore
Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, per dare esecuzione alle norme di questo codice concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro. Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce la disciplina collettiva. Deve infine contenere la determinazione della sua durata.

In vigore
Il deposito e la pubblicazione del contratto collettivo sono regolati dalle leggi speciali. Prima della pubblicazione l’autorità governativa deve accertare che ricorrano le condizioni richieste per la validità del contratto collettivo. La pubblicazione può essere rifiutata, se il contratto collettivo non contiene le disposizioni e le indicazioni richieste dall’articolo 2071, salvo che le parti si siano obbligate a integrarlo con successivi patti da stipularsi entro un termine stabilito. Se i patti integrativi non sono stipulati nel termine, può essere adita la magistratura del lavoro per la formazione delle disposizioni integrative. Contro il rifiuto di pubblicazione è ammesso ricorso alla magistratura del lavoro a norma delle leggi speciali.

In vigore
individuale I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.