Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 73/2018 – Canoni demaniali marittimi: illegittima la definizione agevolata limitata allo Stato

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    La Corte dichiara illegittima la norma sulla definizione agevolata dei canoni demaniali marittimi nella parte in cui non consente di definire anche i procedimenti riguardanti enti diversi dallo Stato. Resta legittima la disciplina riferita ai canoni statali.

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia aveva impugnato le norme della legge di stabilità 2014 che prevedevano una definizione agevolata dei canoni e indennizzi per l’utilizzo dei beni demaniali marittimi, lamentando una disparità a danno degli enti diversi dallo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 732 e 733, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in riferimento all’art. 3 della Costituzione e agli artt. 48 e seguenti dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge cost. n. 1 del 1963). Il giudizio era promosso in via principale dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 732 e 733 nella parte in cui non prevedono che possano essere definiti anche i procedimenti pendenti riguardanti enti diversi dallo Stato titolari dei canoni e indennizzi. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa al pagamento agevolato in favore dello Stato.

    Il principio

    La definizione agevolata dei canoni demaniali marittimi non può essere riservata ai soli rapporti con lo Stato escludendo gli enti territoriali titolari dei medesimi canoni: tale disparità di trattamento è irragionevole e viola l’art. 3 Cost.

    Domande e risposte

    Che cosa ha corretto la Corte?

    Ha esteso la definizione agevolata anche ai procedimenti riguardanti enti diversi dallo Stato titolari dei canoni demaniali marittimi.

    Era una disparità di trattamento?

    Sì: limitare l’agevolazione ai soli canoni statali, escludendo gli enti territoriali, è stato ritenuto irragionevole.

    La disciplina sui canoni statali resta valida?

    Sì. La questione relativa al pagamento agevolato in favore dello Stato è stata dichiarata non fondata.

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  • Corte cost. n. 72/2018 – Tributi e semplificazioni fiscali: questione infondata

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 4 del d.l. n. 16 del 2012 in materia di semplificazioni tributarie. La disciplina non viola uguaglianza, tutela del paesaggio né capacità contributiva.

    Di cosa si tratta

    Nel contenzioso tra un contribuente e l’Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria provinciale di Novara dubitava di una norma in materia di accertamento e semplificazioni tributarie.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 4, commi 5-quater e 5-sexies, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012, n. 44, in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, e 53 della Costituzione. La questione era sollevata in via incidentale dalla Commissione tributaria provinciale di Novara.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disciplina censurata non viola il principio di uguaglianza, la tutela del paesaggio né il principio di capacità contributiva.

    Il principio

    Le scelte del legislatore in materia di accertamento e semplificazione tributaria rientrano nella sua discrezionalità, purché non irragionevoli: la conformità agli artt. 3, 9 e 53 Cost. va valutata in concreto e, nel caso, è rispettata.

    Domande e risposte

    La norma fiscale è stata annullata?

    No. La Corte l’ha ritenuta conforme alla Costituzione, dichiarando non fondate le questioni.

    Quali principi erano in gioco?

    Uguaglianza (art. 3), tutela del paesaggio e dell’ambiente (art. 9) e capacità contributiva (art. 53).

    Che cosa significa «non fondata»?

    Che la Corte ha esaminato il merito e ha escluso il contrasto con la Costituzione: la norma rimane valida.

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  • Corte cost. n. 71/2018 – Fondi statali e intesa con le Regioni: illegittima la legge di bilancio 2017

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    La Corte dichiara illegittima la legge di bilancio 2017 nella parte in cui ripartisce due fondi statali senza prevedere l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni: in materie di competenza regionale serve la leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva impugnato disposizioni della legge di bilancio 2017 che istituivano fondi statali ripartiti tra le Regioni, lamentando l’assenza di un’intesa con il sistema delle autonomie territoriali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 85 e 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione. Il giudizio era promosso in via principale dalla Regione Veneto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 85 (riparto di risorse a regia statale) e del comma 627 (Fondo per la rievocazione storica), nelle parti in cui non prevedono che i relativi decreti siano adottati d’intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni.

    Il principio

    Quando lo Stato ripartisce fondi in ambiti che incidono su competenze regionali, deve prevedere l’intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni: l’omissione dello strumento concertativo viola il principio di leale collaborazione.

    Domande e risposte

    I fondi statali sono stati eliminati?

    No. La Corte ha solo imposto che la loro ripartizione avvenga d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

    Perché serviva l’intesa?

    Perché i fondi incidevano su materie di competenza regionale: in questi casi la leale collaborazione impone il coinvolgimento delle Regioni.

    Che cos’è la Conferenza permanente Stato-Regioni?

    È la sede istituzionale in cui Stato, Regioni e Province autonome si coordinano e raggiungono le intese richieste dalla Costituzione.

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  • Corte cost. n. 70/2018 – Deroghe venatorie delle Marche: illegittima la legge regionale

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    La Corte dichiara illegittima la legge marchigiana sulle deroghe al divieto di caccia di specie protette: la Regione non può disciplinare le deroghe venatorie in contrasto con la normativa statale ed europea a tutela della fauna.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge della Regione Marche che modificava la disciplina regionale delle deroghe alle protezioni della fauna selvatica e all’attività venatoria, in attuazione della direttiva europea sugli uccelli.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1 della legge della Regione Marche 9 marzo 2015, n. 7, di modifica della normativa regionale sulle deroghe venatorie, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, in relazione alla normativa statale (legge n. 157 del 1992) ed europea a tutela della fauna selvatica. Il giudizio era promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Marche n. 7 del 2015.

    Il principio

    La tutela della fauna selvatica e dell’ecosistema è riservata allo Stato: la Regione non può introdurre deroghe al regime di protezione che si discostino dai vincoli posti dalla normativa statale ed europea; tali deroghe sono illegittime.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva la legge marchigiana?

    Modificava la disciplina regionale delle deroghe ai divieti di prelievo venatorio di specie protette.

    Perché è stata dichiarata illegittima?

    Perché invadeva la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e della fauna, in contrasto con i vincoli statali ed europei.

    La Regione può comunque disciplinare la caccia?

    Può farlo solo nel rispetto degli standard minimi di tutela fissati dallo Stato e dalla normativa europea sulla protezione degli uccelli.

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    • Art. 117 della Costituzione — parametro sul riparto di competenze, in particolare la tutela dell’ambiente e della fauna riservata allo Stato
  • Corte cost. n. 69/2018 – Energia e impianti rinnovabili nel Veneto: parziale illegittimità

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    La Corte accoglie in parte il ricorso statale sul collegato veneto 2017 in materia di impianti da fonti rinnovabili: illegittimi due commi, salvi gli altri perché conformi ai principi statali ed europei sull’energia.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 111 della legge della Regione Veneto n. 30 del 2016, sulla disciplina degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ritenendola in contrasto con i principi statali ed europei.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 111, commi 2, 3, 4, 5, 7 e 8, della legge della Regione Veneto n. 30 del 2016, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla normativa statale ed europea sull’energia (d.lgs. n. 79 del 1999, n. 387 del 2003, n. 28 del 2011 e linee guida ministeriali), e all’art. 3 Cost. Il giudizio era promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 111, commi 2 e 5, riservando ad altre pronunce le ulteriori questioni, e ha dichiarato non fondata la questione relativa ai commi 3, 4, 7 e 8.

    Il principio

    La produzione di energia è materia concorrente: la Regione può disciplinare gli impianti rinnovabili solo nel rispetto dei principi fondamentali statali e delle linee guida nazionali, che attuano direttive europee; le norme che se ne discostano sono illegittime.

    Domande e risposte

    La legge veneta sulle rinnovabili è stata cancellata?

    No. Solo due commi (2 e 5) dell’art. 111 sono stati dichiarati illegittimi; gli altri sono stati salvati.

    Perché lo Stato fissa i principi sull’energia?

    Perché la produzione di energia è competenza concorrente: lo Stato detta i principi e attua le direttive europee, le Regioni li applicano.

    Quali fonti normative ha richiamato la Corte?

    I decreti legislativi n. 79 del 1999, n. 387 del 2003 e n. 28 del 2011 e le linee guida ministeriali del 2010 sugli impianti da fonti rinnovabili.

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  • Corte cost. n. 90/2018 – Sanzioni nelle scissioni societarie e responsabilità solidale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 173, comma 13, del TUIR e sull’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, in materia di responsabilità per le sanzioni tributarie nelle scissioni societarie.

    Di cosa si tratta

    Quando una società si scinde, le norme tributarie disciplinano chi risponde delle imposte e delle sanzioni riferite alla società originaria. L’art. 173, comma 13, del TUIR e l’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 prevedono una responsabilità che coinvolge le società beneficiarie della scissione, profilo contestato dal giudice tributario.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Pisa aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 173, comma 13, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Le norme tributarie censurate restano quindi in vigore.

    Il principio

    La disciplina della responsabilità per le sanzioni tributarie nelle scissioni societarie, nei termini censurati, non viola né il principio di eguaglianza né quello di capacità contributiva: le questioni sono state respinte nel merito.

    Domande e risposte

    Le norme tributarie sono state annullate?

    No. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, perciò le disposizioni restano in vigore.

    Quali parametri erano stati invocati?

    Gli artt. 3 e 53 della Costituzione, cioè il principio di eguaglianza e quello di capacità contributiva.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Commissione tributaria provinciale di Pisa, in un contenzioso fiscale relativo a una scissione societaria.

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  • Corte cost. n. 68/2018 – Governo del territorio in Umbria: illegittime norme su edilizia e sismica

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    La Corte accoglie in parte il ricorso statale contro il testo unico umbro sul governo del territorio, dichiarando illegittime norme su pareri sismici, titoli edilizi e procedure, per contrasto con i principi statali in materia.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerose disposizioni della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (testo unico sul governo del territorio), ritenendole in contrasto con i principi statali, in particolare in materia di edilizia e di costruzioni in zone sismiche.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati numerosi articoli della legge della Regione Umbria n. 1 del 2015, tra cui le norme su pareri urbanistici in zone sismiche, comunicazioni edilizie e procedure, in riferimento all’art. 117 della Costituzione e ai principi fondamentali statali in materia di governo del territorio. Il giudizio era promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di vari articoli, tra cui l’art. 28, comma 10, e l’art. 56, comma 3 (sui pareri per zone sismiche), l’art. 59, comma 3, l’art. 118 in più parti, gli artt. 147 e 155 e l’art. 250 in combinato disposto, accogliendo così molte delle censure statali.

    Il principio

    Nelle materie di legislazione concorrente come il governo del territorio, e nelle costruzioni in zone sismiche, la Regione deve rispettare i principi fondamentali fissati dallo Stato: in particolare, i controlli sulla sicurezza sismica non possono essere affidati ai Comuni in deroga al modello statale.

    Domande e risposte

    Tutto il testo unico umbro è stato annullato?

    No. Solo alcuni articoli sono stati dichiarati illegittimi; il resto della legge regionale rimane in vigore.

    Qual è il punto più rilevante?

    Le norme sui pareri per le costruzioni in zone sismiche: la Corte ha ritenuto illegittimo affidarli ai Comuni anziché all’ufficio tecnico regionale competente.

    Perché lo Stato può intervenire sull’edilizia regionale?

    Perché il governo del territorio è materia concorrente: le Regioni legiferano nel rispetto dei principi fondamentali statali.

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  • Corte cost. n. 89/2018 – Tributi sulle cave siciliane: questioni respinte e inammissibili

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    La Corte costituzionale ha respinto e in parte dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal TAR Sicilia su una legge della Regione Siciliana in materia di tributi sulle attività estrattive (cave).

    Di cosa si tratta

    La Regione Siciliana aveva modificato la disciplina di un tributo collegato alle attività estrattive (cave). Alcune imprese del settore contestavano la legittimità delle nuove regole, e il giudice amministrativo dubitava della loro conformità ai principi costituzionali in materia tributaria e di tutela della proprietà.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83 della legge della Regione Siciliana n. 9 del 2015, che aveva modificato l’art. 12, commi 1 e 8, della legge regionale n. 9 del 2013, in riferimento agli artt. 3, 53 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibile la costituzione di una parte privata; inammissibili le questioni sul comma 8 dell’art. 12 (in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. e all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU); e non fondate le questioni sul comma 1 dell’art. 12 (in riferimento agli artt. 53 e 3 Cost.). Nessuna norma è stata annullata.

    Il principio

    Le modifiche tributarie regionali in materia di cave, nei limiti esaminati, non contrastano con i principi di capacità contributiva e di ragionevolezza: le questioni sono state respinte o dichiarate inammissibili.

    Domande e risposte

    Le norme regionali sulle cave sono state annullate?

    No. La Corte ha dichiarato le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate: le disposizioni restano in vigore.

    Quali parametri costituzionali erano stati invocati?

    Gli artt. 3, 53 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU.

    Che cos’è l’art. 53 della Costituzione?

    È la norma che sancisce il dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva.

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  • Corte cost. n. 67/2018 – Previdenza forense: legittimo il calcolo della pensione degli avvocati

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sulla riforma della previdenza forense del 1980, salvando il meccanismo di calcolo della pensione degli avvocati. Una censura fiscale è invece inammissibile.

    Di cosa si tratta

    Nel contenzioso tra un avvocato e la Cassa forense, il Tribunale di Palermo dubitava delle regole che disciplinano il calcolo della pensione e i contributi nel sistema previdenziale degli avvocati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 10 e 22, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma (e, per un profilo, all’art. 53, primo comma) della Costituzione. La questione era sollevata in via incidentale dal Tribunale ordinario di Palermo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni riferite agli artt. 3 e 38 Cost. e inammissibili quelle riferite all’art. 53, primo comma, Cost.

    Il principio

    Il sistema di calcolo della previdenza forense rientra nella discrezionalità del legislatore nel bilanciare adeguatezza delle prestazioni (art. 38 Cost.) ed equilibrio finanziario della Cassa: non vi è violazione di uguaglianza né del diritto alla previdenza adeguata.

    Domande e risposte

    La pensione degli avvocati è stata modificata dalla Corte?

    No. La Corte ha confermato la legittimità del meccanismo di calcolo previsto dalla riforma forense del 1980.

    Che cosa contestava il giudice?

    Lamentava una possibile disparità di trattamento e un’inadeguatezza della prestazione previdenziale.

    Perché la censura fiscale è inammissibile?

    Perché la questione riferita all’art. 53 Cost. sulla capacità contributiva non è stata sollevata in modo da poter essere esaminata nel merito.

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  • Corte cost. n. 88/2018 – Legge Pinto: l’equa riparazione in pendenza del processo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4 della legge Pinto (legge n. 89 del 2001), come riformato nel 2012, nella parte in cui non consentiva di chiedere l’equa riparazione già durante il processo presupposto irragionevolmente lungo.

    Di cosa si tratta

    La legge Pinto riconosce un’equa riparazione a chi subisce un processo di durata irragionevole. Dopo la riforma del 2012, la domanda poteva essere proposta solo a processo concluso. Chi attendeva la fine di un processo già troppo lungo doveva quindi aspettare ulteriormente prima di poter chiedere il ristoro.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione sesta civile, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, come sostituito dall’art. 55, comma 1, lettera d), del d.l. n. 83 del 2012 (convertito dalla legge n. 134 del 2012), nella parte in cui non consentiva di proporre la domanda di equa riparazione in pendenza del procedimento presupposto.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 89 del 2001 nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.

    Il principio

    Il diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo deve poter essere azionato anche mentre il procedimento presupposto è ancora in corso: precludere la domanda fino alla sua conclusione è costituzionalmente illegittimo.

    Domande e risposte

    Che cos’è la legge Pinto?

    È la legge n. 89 del 2001 che riconosce un’equa riparazione a chi subisce un processo di durata irragionevole.

    Cosa cambia con questa sentenza?

    La domanda di equa riparazione può essere proposta anche in pendenza del processo presupposto, senza dover attendere la sua conclusione.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Corte di cassazione, sezione sesta civile, con più ordinanze poi riunite.

  • Corte cost. n. 66/2018 – Legge regionale del Veneto: illegittime più norme del collegato 2017

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    La Corte accoglie in gran parte il ricorso statale contro il collegato alla stabilità regionale veneta 2017: dichiara illegittimi diversi articoli per invasione di competenze statali, salvando solo una disposizione in materia di tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato più disposizioni della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (collegato alla legge di stabilità regionale 2017), ritenendo che invadessero ambiti riservati allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 63, comma 7, 68, comma 1, e 95, commi 2, 4 e 5, della legge della Regione Veneto n. 30 del 2016, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, in particolare al secondo comma, lettera s), sulla tutela dell’ambiente. Il giudizio era promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 63, comma 7, 68, comma 1, e 95, commi 4 e 5, della legge regionale, riservando ad altre pronunce le ulteriori questioni. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 95, comma 2, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    Il principio

    Il legislatore regionale non può invadere le materie di competenza esclusiva statale, in particolare la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.; le norme che vi si sovrappongono sono illegittime.

    Domande e risposte

    Tutta la legge regionale è stata annullata?

    No. Solo alcuni articoli sono stati dichiarati illegittimi; una disposizione (art. 95, comma 2) è stata salvata e le altre questioni rinviate ad altre pronunce.

    Chi ha impugnato la legge?

    Il Governo, tramite il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale.

    Qual era il vizio principale?

    L’invasione di competenze statali, in particolare in materia ambientale, riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

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  • Corte cost. n. 65/2018 – Compenso degli agenti della riscossione: questione inammissibile

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    Con ordinanza la Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, relativo al compenso (aggio) degli agenti della riscossione. La pronuncia è di rito.

    Di cosa si tratta

    Nel contenzioso tributario tra una società e l’agente della riscossione, la Commissione tributaria regionale della Lombardia dubitava della norma che disciplina la remunerazione del servizio nazionale di riscossione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come sostituito dall’art. 32 del d.l. n. 185 del 2008 (conv. nella legge n. 2 del 2009), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione. La questione era sollevata in via incidentale dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, senza decidere nel merito la legittimità dell’aggio di riscossione.

    Il principio

    La disciplina del compenso degli agenti della riscossione può essere valutata dalla Corte solo se la questione è sollevata correttamente: i vizi di prospettazione o la mancata ricostruzione del quadro normativo determinano l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se l’aggio è legittimo?

    No. Si è fermata a una pronuncia processuale di manifesta inammissibilità, senza valutare il merito.

    Quali principi invocava il giudice tributario?

    Uguaglianza (art. 3), diritto di difesa (art. 24) e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97).

    La norma sull’aggio resta valida?

    Sì, perché la Corte non l’ha esaminata nel merito né dichiarata illegittima.

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