Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 32 L. 354/1975 – Norme di condotta dei detenuti e degli internati Obbligo di risarcimento del danno

    Art. 32 L. 354/1975 – Norme di condotta dei detenuti e degli internati Obbligo di risarcimento del danno

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    I detenuti e gli internati, all’atto del loro ingresso negli istituti e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.
    Essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria.
    Nessun detenuto o internato può avere, nei servizi dell’istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano la acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri.
    I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.
    I detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell’amministrazione penitenziaria sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dello eventuale procedimento penale e disciplinare.

    I detenuti e gli internati stranieri hanno l’obbligo di cooperare ai fini dell’accertamento dell’identità e di esibire o produrre gli elementi in loro possesso, relativi all’età, all’identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati. Tali informazioni sono inserite nella cartella personale del detenuto o internato, prevista dall’articolo 26 del regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nella medesima cartella sono altresì annotate le informazioni relative al rispetto o meno dell’obbligo di cooperare e il mancato adempimento a tale obbligo costituisce un elemento di valutazione ai fini del giudizio espresso ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 26.

  • CCNL Agenzie Immobiliari: orario di lavoro e straordinari

    CCNL Agenzie Immobiliari

    Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Agenzie Immobiliari

    Quante ore si lavora in agenzia immobiliare, come funzionano riposi e flessibilità e come viene retribuito lo straordinario.

    In sintesi

    L'orario normale di lavoro è fissato dal CCNL in 40 ore settimanali (art. 101), distribuibili su cinque o sei giorni. Lo straordinario è il lavoro oltre l'orario normale, entro il limite di 200 ore annue per lavoratore, e dà diritto a una maggiorazione sulla quota oraria: 15% diurno, 30% festivo o notturno, 50% notturno festivo (art. 107). Resta soggetto ai limiti di legge su riposo giornaliero, riposo settimanale e durata massima media.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
    Parti firmatarie
    FIAIP · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza
    Rinnovo sottoscritto il 19 maggio 2025, vigenza dal 1° maggio 2025 al 31 dicembre 2027
    Ambito
    Lavoratori subordinati di agenzie di mediazione immobiliare aderenti a FIAIP
    Fonte
    Testo coordinato del CCNL, edizione ufficiale del 7 giugno 2021 (PDF); minimi e una tantum dal rinnovo del 2025 (scheda Filcams-CGIL)

    L'orario normale di lavoro

    L'orario normale di lavoro è fissato dal CCNL in 40 ore settimanali (art. 101), nel rispetto del limite legale del d.lgs. 66/2003. La distribuzione può avvenire su cinque giorni, di norma dal lunedì al venerdì con otto ore al giorno, o su sei giorni, con cessazione dell'attività di norma entro le 13 del sabato (artt. 102-103). L'interruzione dell'orario giornaliero non può essere inferiore a un'ora. Con gli accordi di flessibilità dell'art. 104 si può arrivare a 44 o 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane, con 45 o 70 minuti di permesso in più per ogni settimana di superamento. La riduzione dell'orario vale 56 ore annue di permessi retribuiti, più 32 ore per le ex festività abolite. Nelle agenzie immobiliari è frequente un orario “spezzato” con apertura al pubblico mattina e pomeriggio, ed eventuale apertura il sabato: in questi casi la flessibilità e gli orari di lavoro vanno regolati nel rispetto dei limiti di legge.

    Riposi: giornaliero e settimanale

    Indipendentemente dal CCNL, la legge fissa garanzie minime inderogabili:

    • Riposo giornaliero: almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore (art. 7 d.lgs. 66/2003);
    • Riposo settimanale: almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con il riposo giornaliero;
    • Pausa: se l'orario giornaliero supera le 6 ore, spetta una pausa per il recupero delle energie e per l'eventuale consumazione del pasto.

    Lo straordinario e le maggiorazioni

    È straordinario il lavoro prestato oltre l'orario normale. Ha carattere eccezionale e dà diritto a una maggiorazione percentuale sulla quota oraria ordinaria, nella misura stabilita dall'art. 107 del CCNL. La quota oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 168 (art. 157) e, per lo straordinario, si calcola anche sugli eventuali superminimi.

    Maggiorazioni dello straordinario — CCNL Agenzie Immobiliari (art. 107)
    Tipologia Quando ricorre Maggiorazione
    Straordinario diurno Ore eccedenti l'orario settimanale contrattuale 15%
    Straordinario festivo Ore eccedenti prestate nei giorni festivi 30%
    Straordinario notturno Ore eccedenti prestate dalle 22 alle 6 30%
    Straordinario notturno festivo Ore eccedenti prestate di notte in giorno festivo 50%

    Le percentuali sono quelle dell'art. 107 e si applicano sulla quota oraria (mensile diviso 168). Il lavoro straordinario va liquidato entro il mese successivo a quello in cui è stato prestato. Le ore svolte nelle 12 festività dell'art. 108 si pagano come straordinario festivo (art. 111); se la festività cade di domenica spetta in più 1/26 della retribuzione mensile.

    I limiti allo straordinario

    Oltre alla durata media settimanale massima di 48 ore (comprensive dello straordinario), calcolata su un periodo di riferimento, il CCNL fissa un tetto annuo di 200 ore di straordinario individuale (art. 106). Il rifiuto del lavoratore deve essere giustificato e lo straordinario non autorizzato dal datore non può essere svolto. Lo straordinario va dunque contenuto: il superamento sistematico dei limiti è irregolare e va segnalato.

    Banca ore e recupero

    Il testo del CCNL non disciplina una banca ore individuale: la parola compare solo nella “banca ore solidali” (art. 118 bis). Il recupero delle ore passa dalla flessibilità plurisettimanale dell'art. 104: a fronte delle ore aggiuntive il datore riconosce nel corso dell'anno una pari entità di ore di riduzione e la retribuzione resta quella dell'orario contrattuale. Le ore di permesso maturate con la flessibilità e non fruite si pagano con la maggiorazione dello straordinario, entro il sesto mese dopo la fine del programma annuale.

    Flessibilità e part-time

    L'orario può essere reso flessibile entro i limiti del CCNL. Per i rapporti a tempo parziale valgono regole specifiche su lavoro supplementare e clausole elastiche, trattate nella guida dedicata al part-time.

    Casi pratici

    Un'addetta che lavora il sabato
    Caia, 3° livello, lavora dal martedì al sabato per coprire le aperture al pubblico. Le sue 40 ore sono distribuite su cinque giorni e il riposo settimanale cade di lunedì. È legittimo: il riposo settimanale non deve necessariamente coincidere con la domenica se l'organizzazione lo richiede, purché sia garantito un giorno di riposo ogni sette.
    Tizio e lo straordinario per una trattativa
    Tizio, consulente, prolunga la giornata di tre ore per concludere un preliminare. Quelle tre ore sono straordinario diurno: vanno retribuite con la quota oraria (retribuzione mensile divisa per 168) aumentata del 15% (art. 107) e liquidate entro il mese successivo. Se sono ore di un programma di flessibilità ai sensi dell'art. 104, vengono invece recuperate con una pari entità di ore di riduzione.
    Sempronio oltre il limite
    Sempronio nota che per più settimane consecutive lavora in media oltre 48 ore comprensive di straordinario. È un superamento del limite legale di durata media: può segnalarlo al datore e, in caso di mancato adeguamento, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
  • Art. 31 L. 354/1975 – Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati

    Art. 31 L. 354/1975 – Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 sono nominate per sorteggio secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell’istituto.

    2. Negli istituti penitenziari che ospitano sezioni femminili la rappresentanza comprende anche una detenuta o internata.

  • Art. 30-ter L. 354/1975 – Permessi premio

    Art. 30-ter L. 354/1975 – Permessi premio

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolose, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell’istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.

    1-bis. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 152, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 203.

    2. Per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i trenta giorni e la durata complessiva non può eccedere i cento giorni in ciascun anno di espiazione.

    2-bis.

    3. L’esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.

    5. Nei confronti dei soggetti che durante l’espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l’espiazione della pena o l’esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto.

    6. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma dell’articolo 30; si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo.

    7. Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all’articolo 30-bis.

    8. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali.

  • Art. 30-bis L. 354/1975 – Provvedimenti e reclami in materia di permessi

    Art. 30-bis L. 354/1975 – Provvedimenti e reclami in materia di permessi

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Prima di pronunciarsi sull’istanza di permesso, l’autorità competente deve assumere informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti, a mezzo delle autorità di pubblica sicurezza, anche del luogo in cui l’istante chiede di recarsi. Nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, l’autorità competente, prima di pronunciarsi, chiede altresì il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che procede e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto.Salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non può essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri.
    Nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, il permesso è eseguito tenendo conto delle cautele eventualmente indicate dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. La decisione sull’istanza è adottata con provvedimento motivato.

    Il provvedimento è comunicato immediatamente senza formalità, anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all’interessato e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i quali possono proporre reclamo, se il provvedimento è stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza o, se il provvedimento è stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di appello. Il termine è di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento per il pubblico ministero e di quindici giorni per l’interessato.
    La sezione di sorveglianza o la corte di appello, assunte, se del caso, sommarie informazioni, provvede entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo dandone immediata comunicazione ai sensi del comma precedente.
    Il magistrato di sorveglianza, o il presidente della corte d’appello, non fa parte del collegio che decide sul reclamo avverso il provvedimento da lui emesso.
    Quando per effetto della disposizione contenuta nel precedente comma non è possibile comporre la sezione di sorveglianza con i magistrati di sorveglianza del distretto, si procede all’integrazione della sezione ai sensi dell’articolo 68, terzo e quarto comma.
    L’esecuzione del permesso è sospesa sino alla scadenza del termine stabilito dal quarto comma e durante il procedimento previsto dal quinto comma, sino alla scadenza del termine ivi previsto.
    Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai permessi concessi ai sensi del primo comma dell’articolo 30. In tale caso è obbligatoria la scorta.
    Il procuratore generale presso la corte d’appello è informato dei permessi concessi e del relativo esito con relazione trimestrale degli organi che li hanno rilasciati e, nel caso, di permessi concessi a detenuti per delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o a detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, ne dà comunicazione, rispettivamente, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che procede e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

  • Art. 30 L. 354/1975 – Permessi

    Art. 30 L. 354/1975 – Permessi

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l’infermo. Agli imputati il permesso è concesso dall’autorità giudiziaria competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura ai sensi dell’articolo 11.

    Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità.
    Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l’assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l’assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dell’articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell’ultimo capoverso dello stesso articolo.
    L’internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare.

  • Art. 29 L. 354/1975 – Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi

    Art. 29 L. 354/1975 – Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    I detenuti e gli internati sono posti in grado d’informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario o dell’avvenuto trasferimento.
    In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle altre persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al comma precedente.

  • Art. 28 L. 354/1975 – Rapporti con la famiglia

    Art. 28 L. 354/1975 – Rapporti con la famiglia

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.

  • Art. 27 L. 354/1975 – Attività culturali, ricreative e sportive

    Art. 27 L. 354/1975 – Attività culturali, ricreative e sportive

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.
    Una commissione composta dal direttore dell’istituto, dagli educatori, dagli assistenti sociali, dai mediatori culturali che operano nell’istituto ai sensi dell’articolo 80, quarto comma, e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale.

  • Art. 26 L. 354/1975 – Religione e pratiche di culto

    Art. 26 L. 354/1975 – Religione e pratiche di culto

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.
    Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.
    A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano.
    Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l’assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti. 48

  • Art. 25-ter L. 354/1975 – Assistenza per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali

    Art. 25-ter L. 354/1975 – Assistenza per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. L’amministrazione penitenziaria è tenuta a rendere disponibile a favore dei detenuti e degli internati, anche attraverso apposite convenzioni non onerose con enti pubblici e privati, un servizio di assistenza all’espletamento delle pratiche per il conseguimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e l’erogazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro.

  • Art. 25-bis L. 354/1975 – Commissioni regionali per il lavoro penitenziario

    Art. 25-bis L. 354/1975 – Commissioni regionali per il lavoro penitenziario

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    2. Le lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario nonché le direzioni dei singoli istituti.

    3. I posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria devono essere quantitativamente e qualitativamente dimensionati alle effettive esigenze di ogni singolo istituto. Essi sono fissati in una tabella predisposta dalla direzione dell’istituto, nella quale sono separatamente elencati i posti relativi alle lavorazioni interne industriali, agricole ed ai servizi di istituto.

    4. Nella tabella di cui al comma 3 sono altresì indicati i posti di lavoro disponibili all’esterno presso imprese pubbliche o private o associazioni cooperative nonché i posti relativi alle produzioni che imprese private o associazioni cooperative intendono organizzare e gestire direttamente all’interno degli istituti.

    5. Annualmente la direzione dell’istituto elabora ed indica il piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all’organico del personale civile e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive.

    6. La tabella, che può essere modificata secondo il variare della situazione, ed il piano di lavoro annuale sono approvati dal provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria, sentita la commissione regionale per il lavoro penitenziario.

    7. Nel regolamento di ciascun istituto sono indicate le attività lavorative che possono avere esecuzione in luoghi a sicurezza attenuata.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.