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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2052 Codice Civile: Danno cagionato da animali

    Articolo 2052 Codice Civile: Danno cagionato da animali

    Art. 2052 c.c. Danno cagionato da animali

    In vigore

    Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

  • Articolo 2053 Codice Civile: Rovina di edificio

    Articolo 2053 Codice Civile: Rovina di edificio

    Art. 2053 c.c. Rovina di edificio

    In vigore

    Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

  • Articolo 2054 Codice Civile: Circolazione di veicoli

    Articolo 2054 Codice Civile: Circolazione di veicoli

    Art. 2054 c.c. Circolazione di veicoli

    In vigore

    Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. (1) Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

  • Articolo 2055 Codice Civile: Responsabilità solidale

    Articolo 2055 Codice Civile: Responsabilità solidale

    Art. 2055 c.c. Responsabilità solidale

    In vigore

    Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

  • Articolo 2056 Codice Civile: Valutazione dei danni

    Articolo 2056 Codice Civile: Valutazione dei danni

    Art. 2056 c.c. Valutazione dei danni

    In vigore

    Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

  • Articolo 2057 Codice Civile: Danni permanenti

    Articolo 2057 Codice Civile: Danni permanenti

    Art. 2057 c.c. Danni permanenti

    In vigore

    Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.

  • Articolo 2058 Codice Civile: Risarcimento in forma specifica

    Articolo 2058 Codice Civile: Risarcimento in forma specifica

    Art. 2058 c.c. Risarcimento in forma specifica

    In vigore

    Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.

  • Articolo 2059 Codice Civile: Danni non patrimoniali

    Articolo 2059 Codice Civile: Danni non patrimoniali

    Art. 2059 c.c. Danni non patrimoniali

    In vigore

    Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

  • Art. 2060 Codice Civile: Del lavoro

    Art. 2060 Codice Civile: Del lavoro

    Art. 2060 c.c. Del lavoro

    In vigore

    Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.

  • Articolo 2061 Codice Civile: Ordinamento delle categorie professionali

    Articolo 2061 Codice Civile: Ordinamento delle categorie professionali

    Art. 2061 c.c. Ordinamento delle categorie professionali

    In vigore

    L’ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell’autorità governativa [e dagli statuti delle associazioni professionali] (1).