Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 145/2018 – Divieto di prevalenza di attenuanti sulla recidiva reiterata

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 69, quarto comma, del codice penale (divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata): il giudice rimettente non aveva motivato adeguatamente sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Quando un imputato è recidivo reiterato, l’art. 69, quarto comma, cod. pen. vieta che le attenuanti prevalgano sulla recidiva nel bilanciamento delle circostanze. Il Tribunale di Cagliari riteneva ciò irragionevole rispetto a un caso in cui all’imputato andavano riconosciuti il vizio parziale di mente e il danno di speciale tenuità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 69, quarto comma, del codice penale (come sostituito dalla legge n. 251 del 2005), nella parte in cui vieta la prevalenza, sulla recidiva reiterata, delle attenuanti del vizio parziale di mente (art. 89 cod. pen.) e del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4, cod. pen.), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. A sollevarla era il Tribunale ordinario di Cagliari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza: il rimettente aveva affermato la sussistenza della recidiva valorizzando la sola pericolosità sociale, senza valutare se la diminuita colpevolezza derivante dal vizio parziale di mente incidesse sul giudizio di recidiva.

    Il principio

    L’accertamento della recidiva richiede non solo i presupposti formali dell’art. 99 cod. pen., ma anche il riscontro cumulativo della maggiore pericolosità e della maggiore colpevolezza dell’imputato. Senza una motivazione su tale colpevolezza, la questione sul divieto di prevalenza è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.

    Domande e risposte

    Perché la questione è stata respinta?

    Per difetto di motivazione sulla rilevanza: il giudice non aveva valutato l’incidenza del vizio parziale di mente sul giudizio di recidiva.

    Cosa serve per accertare la recidiva reiterata?

    Oltre ai presupposti formali, il riscontro cumulativo di maggiore pericolosità e maggiore colpevolezza dell’imputato.

    La Corte aveva già deciso casi simili?

    Sì: richiama la sentenza n. 120 del 2017, su una questione analoga proveniente dallo stesso Tribunale di Cagliari, anch’essa dichiarata inammissibile.

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  • Corte cost. n. 144/2018 – Addestramento dei cani da caccia e rinuncia al ricorso (Lombardia)

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    La Corte dichiara estinto il processo dopo la rinuncia del Governo al ricorso contro una legge della Regione Lombardia sull’addestramento dei cani da caccia, accettata dalla Regione.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale lombarda consentiva l’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia nei trenta giorni precedenti l’apertura della caccia. Il Governo l’aveva impugnata perché avrebbe potuto derogare ai pareri dell’ISPRA a tutela della fauna. La norma è poi stata abrogata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3, comma 1, lettera d), della legge della Regione Lombardia n. 15 del 2017, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione alla legge n. 157 del 1992 sulla protezione della fauna selvatica. Il ricorso era stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    Dopo che la Regione aveva abrogato la disposizione impugnata, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e la Regione Lombardia ha accettato la rinuncia. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina l’estinzione del processo, senza che la Corte esamini il merito della questione.

    Domande e risposte

    Perché il processo si è estinto?

    Perché il Governo ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia, ai sensi delle Norme integrative.

    Cosa prevedeva la legge regionale?

    Consentiva l’addestramento dei cani da caccia nei trenta giorni precedenti l’apertura della caccia.

    La Corte ha valutato il merito?

    No: l’estinzione del processo chiude il giudizio senza una decisione sulla fondatezza della questione.

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  • Corte cost. n. 143/2018 – Prescrizione dei reati e tutela dei minori (decisione quadro UE)

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sulla disciplina della prescrizione introdotta dalla legge n. 251 del 2005, sollevata in relazione a una decisione quadro europea sulla lotta allo sfruttamento sessuale dei minori.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 251 del 2005 (cosiddetta «ex Cirielli») aveva ridisegnato la disciplina della prescrizione dei reati. Il Tribunale di Roma riteneva che, per i reati di abuso sui minori, tale disciplina contrastasse con gli obblighi derivanti da una decisione quadro dell’Unione europea.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 6, commi 1, 4 e 5, della legge n. 251 del 2005 (nel testo anteriore alle modifiche della legge n. 172 del 2012), in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 8, punto 6, della decisione quadro 2004/68/GAI. La questione era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile.

    Il principio

    Il giudice che invoca, come parametro interposto, una norma del diritto dell’Unione deve ricostruire compiutamente i vincoli che ne derivano e la loro effettiva incidenza sulla disciplina interna; in difetto, la questione — così come prospettata sulla prescrizione — è inammissibile.

    Domande e risposte

    Quale legge era impugnata?

    L’art. 6 della legge n. 251 del 2005, sulla disciplina della prescrizione dei reati, nel testo anteriore alle modifiche del 2012.

    Quale fonte europea era richiamata?

    La decisione quadro 2004/68/GAI sulla lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini e alla pornografia infantile.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato la questione inammissibile, senza pronunciarsi nel merito.

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  • Corte cost. n. 142/2018 – Responsabilità civile dei magistrati e Trattato di Lisbona

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sulla legge di ratifica del Trattato di Lisbona e inammissibili quelle sulla disciplina della responsabilità civile dei magistrati, sollevate dal Tribunale di Enna.

    Di cosa si tratta

    Dopo la riforma del 2015, la disciplina della responsabilità civile dei magistrati ha ampliato i casi in cui lo Stato risponde dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie. Il giudice di Enna dubitava della compatibilità di tale assetto, e della legge di ratifica del Trattato di Lisbona, con l’autonomia e l’indipendenza della magistratura.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 2 della legge n. 130 del 2008 (ratifica del Trattato di Lisbona) e l’art. 2, commi 3 e 3-bis, della legge n. 117 del 1988, come modificato dalla legge n. 18 del 2015, in riferimento agli artt. 24, 101 e 104 della Costituzione. La questione era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Enna.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni relative alla legge di ratifica del Trattato di Lisbona e inammissibili quelle relative alla disciplina della responsabilità civile dei magistrati.

    Il principio

    L’adesione dell’Italia all’ordinamento dell’Unione europea, tramite la ratifica del Trattato di Lisbona, non contrasta con i principi costituzionali sull’indipendenza e la soggezione del giudice soltanto alla legge; le censure sulla responsabilità civile dei magistrati, così come formulate, sono risultate inammissibili.

    Domande e risposte

    Quali norme erano in discussione?

    La legge di ratifica del Trattato di Lisbona e la disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati riformata nel 2015.

    Quale parametro era invocato?

    Gli artt. 24, 101 e 104 della Costituzione, su diritto di difesa, soggezione del giudice alla legge e autonomia della magistratura.

    Come si è conclusa la vicenda?

    Con la non fondatezza per il Trattato di Lisbona e l’inammissibilità per la responsabilità civile dei magistrati.

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  • Corte cost. n. 141/2018 – Nuova contestazione di un’aggravante e messa alla prova

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    La Corte dichiara illegittimo l’art. 517 del codice di procedura penale nella parte in cui, dopo la nuova contestazione di una circostanza aggravante in dibattimento, non consente all’imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.

    Di cosa si tratta

    La messa alla prova è un istituto che permette di sospendere il processo affidando l’imputato a un percorso di reinserimento. Va chiesta entro precisi momenti processuali. Quando l’accusa cambia in dibattimento — con la contestazione di una nuova aggravante — l’imputato si trovava però impossibilitato a riproporre la richiesta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, la facoltà dell’imputato di chiedere la messa alla prova. La questione era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Salerno.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui, a seguito della nuova contestazione di una circostanza aggravante, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova.

    Il principio

    Se l’accusa muta in dibattimento con la contestazione di una nuova aggravante, l’imputato deve poter riconsiderare le proprie strategie difensive: gli va perciò riconosciuta la facoltà di chiedere la messa alla prova, riti alternativi che altrimenti gli sarebbero preclusi da una situazione a lui non imputabile.

    Domande e risposte

    Cosa ha stabilito la Corte?

    Che, dopo la contestazione di una nuova aggravante in dibattimento, l’imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.

    Cos’è la messa alla prova?

    Un istituto che sospende il processo affidando l’imputato a un programma di reinserimento; in caso di esito positivo il reato si estingue.

    Perché la vecchia norma era incostituzionale?

    Perché precludeva all’imputato un rito alternativo a causa di una modifica dell’accusa avvenuta dopo la fase utile per la richiesta.

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  • Corte cost. n. 140/2018 – Governo del territorio e tutela dell’ambiente in Campania

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    La Corte dichiara illegittimo l’art. 2, comma 2, della legge della Regione Campania n. 19 del 2017 in materia di governo del territorio, dichiarando inoltre inammissibile l’intervento del WWF Italia e cessata la materia del contendere su altra disposizione.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale campana introduceva misure di semplificazione e linee guida per i Comuni in materia di governo del territorio. Il Governo riteneva che alcune previsioni invadessero la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Campania n. 19 del 2017, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione. La questione era stata promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento del WWF Italia; ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2; ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’art. 4, comma 1, lettera e).

    Il principio

    La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema rientra nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.): la legge regionale non può incidere su tale ambito, neppure sotto le vesti della semplificazione in materia di governo del territorio.

    Domande e risposte

    Quale norma è stata annullata?

    L’art. 2, comma 2, della legge della Regione Campania n. 19 del 2017.

    Perché l’intervento del WWF non è stato ammesso?

    Perché nei giudizi in via principale tra Stato e Regioni non è di regola ammesso l’intervento di soggetti terzi privi di un titolo qualificato.

    Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Che, per la disposizione interessata, è venuto meno l’oggetto della controversia, ad esempio per una modifica normativa sopravvenuta.

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  • Corte cost. n. 139/2018 – Deleghe in materia agricola e competenze regionali

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    La Corte dichiara in parte inammissibile e in parte non fondato il ricorso della Regione Veneto contro alcune deleghe e disposizioni della legge n. 154 del 2016 sui settori agricolo e agroalimentare.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 154 del 2016 conteneva deleghe al Governo e norme di semplificazione e razionalizzazione dei settori agricolo e agroalimentare, oltre a sanzioni in materia di pesca illegale. La Regione Veneto riteneva che alcune disposizioni invadessero le proprie competenze e le proprie risorse.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 7, comma 5, 15, commi 1, 2, lettera d), e 5, e 16 della legge n. 154 del 2016, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione. Il ricorso era stato promosso dalla Regione Veneto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 15 e non fondate le questioni relative agli artt. 7, comma 5, e 16 della legge n. 154 del 2016.

    Il principio

    L’esercizio della delega legislativa statale e delle norme di semplificazione nei settori agricolo e agroalimentare non eccede, nei profili esaminati, i limiti del riparto di competenze tra Stato e Regioni: le doglianze regionali, dove ammissibili, sono risultate infondate.

    Domande e risposte

    Chi aveva impugnato la legge?

    La Regione Veneto, lamentando l’invasione delle proprie competenze e l’incidenza sulle risorse regionali.

    Quale fu l’esito?

    Una pronuncia mista: inammissibilità per l’art. 15 e non fondatezza per gli artt. 7, comma 5, e 16.

    Su quali materie verteva il giudizio?

    Sui settori agricolo e agroalimentare, tra deleghe al Governo e norme di semplificazione.

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  • Corte cost. n. 138/2018 – Copertura finanziaria di una legge regionale (Piemonte)

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    La Corte dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sulla copertura finanziaria di una legge della Regione Piemonte in materia di disostruzione pediatrica e rianimazione cardiopolmonare.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale piemontese introduceva attività di formazione e diffusione delle manovre di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare. Il Governo contestava che la norma non indicasse adeguatamente la copertura dei relativi oneri finanziari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 6, comma 2, della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2017, in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione, che impone alle leggi di provvedere alla copertura dei nuovi o maggiori oneri. La questione era stata promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata, nei sensi di cui in motivazione: interpretata correttamente, la disposizione regionale non viola l’obbligo di copertura finanziaria posto dall’art. 81 Cost.

    Il principio

    L’obbligo di copertura finanziaria delle leggi (art. 81 Cost.) si applica anche alle leggi regionali, ma una norma può essere salvata se interpretata in modo conforme, senza che da essa derivino oneri privi di copertura.

    Domande e risposte

    Qual era l’oggetto della legge regionale?

    La disostruzione pediatrica e la rianimazione cardiopolmonare, con attività formative promosse dalla Regione Piemonte.

    Perché il Governo l’aveva impugnata?

    Per un presunto difetto di copertura finanziaria, in violazione dell’art. 81, terzo comma, della Costituzione.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha respinto la questione, dichiarandola non fondata nei sensi indicati in motivazione.

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  • Corte cost. n. 137/2018 – Tagli alle Province e finanziamento del trasporto pubblico locale

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    La Corte accoglie in parte i ricorsi di più Regioni sul d.l. n. 50 del 2017: dichiara illegittimo l’art. 16, comma 1, nella parte in cui non prevede la riassegnazione alle Regioni e agli enti locali delle risorse legate alle funzioni provinciali non fondamentali, e l’art. 39 nella parte in cui taglia il fondo trasporti «del» 20 per cento anziché «fino al» 20 per cento.

    Di cosa si tratta

    Dopo il riordino delle Province (legge n. 56 del 2014), funzioni e risorse sono passate a Regioni ed enti locali. Le norme impugnate intervenivano sul finanziamento di queste funzioni e sul fondo per il trasporto pubblico locale, prevedendo anche una sanzione a carico delle Regioni inadempienti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 16, 39 e 41-bis del d.l. n. 50 del 2017 (conv. legge n. 96 del 2017), in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione. I ricorsi erano stati promossi dalle Regioni Liguria, Toscana, Campania, Veneto, Lombardia e Piemonte (giudizi riuniti).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1 (nella parte in cui non prevede la riassegnazione alle Regioni e agli enti subentrati delle risorse connesse alle funzioni provinciali non fondamentali, restando al legislatore statale l’individuazione del quantum) e dell’art. 39 (nella parte in cui riduce la quota del fondo trasporti «del» 20 per cento anziché «fino al» 20 per cento, in proporzione alla mancata erogazione alle Province). Ha dichiarato non fondate o inammissibili le restanti questioni.

    Il principio

    Lo Stato non può trattenere per sé le risorse connesse a funzioni non fondamentali ormai riassegnate ad altri enti: deve riassegnarle a chi quelle funzioni esercita. E una sanzione sul fondo trasporti deve essere proporzionata, colpendo «fino al» 20 per cento e non automaticamente l’intero 20 per cento.

    Domande e risposte

    Quali norme sono state dichiarate illegittime?

    L’art. 16, comma 1, del d.l. n. 50/2017, per la mancata riassegnazione delle risorse, e l’art. 39, per la misura fissa anziché massima del taglio al fondo trasporti.

    Chi aveva impugnato le norme?

    Sei Regioni: Liguria, Toscana, Campania, Veneto, Lombardia e Piemonte, con ricorsi poi riuniti.

    Cosa cambia per il trasporto pubblico locale?

    Il taglio del fondo non è più un automatico 20 per cento, ma una riduzione «fino al» 20 per cento proporzionata all’effettiva inadempienza.

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  • Corte cost. n. 136/2018 – Contributo unificato per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sul contributo unificato (600 euro) dovuto per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: il giudice rimettente aveva ricostruito in modo erroneo il quadro normativo, sostenendo — a torto — che fosse il doppio di quello per il ricorso al TAR.

    Di cosa si tratta

    Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un rimedio amministrativo alternativo al ricorso al giudice amministrativo. Per proporlo si paga un contributo unificato. La Commissione tributaria di Roma riteneva quell’importo sproporzionato e discriminatorio rispetto al costo del ricorso ordinario al TAR.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 37, comma 6, lettera s), del d.l. n. 98 del 2011 (che ha sostituito l’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la presunta irragionevolezza e sproporzione del contributo unificato di 600 euro. A sollevarla era la Commissione tributaria provinciale di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente aveva erroneamente affermato che il contributo per il ricorso straordinario fosse pari al doppio di quello per il ricorso al TAR-Consiglio di Stato, mentre il meccanismo di calcolo è ben diverso e articolato. Questa ricostruzione errata e incompleta del quadro normativo ne inficiava l’intero ragionamento.

    Il principio

    La quantificazione del contributo unificato per il ricorso straordinario rientra nella discrezionalità del legislatore: non vi è una soluzione costituzionalmente obbligata e non è imposto l’allineamento all’importo del ricorso al TAR. Una ricostruzione errata della norma censurata rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, senza esaminare il merito, per l’errata ricostruzione normativa del giudice.

    Perché la questione è stata respinta?

    Perché il rimettente riteneva il contributo pari al doppio di quello del TAR, ma il calcolo del contributo al TAR segue regole diverse, legate a rito e materia.

    La memoria del ricorrente è stata considerata?

    No: la costituzione personale, senza un avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione, è inammissibile davanti alla Corte costituzionale.

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  • Corte cost. n. 75/2018 – Legge di bilancio 2017: questione regionale inammissibile

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    La Corte dichiara inammissibile la questione, sollevata da Toscana e Veneto, su una disposizione della legge di bilancio 2017: i ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità e il merito non viene deciso.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni Toscana e Veneto avevano impugnato una disposizione della legge di bilancio 2017, lamentando lesioni delle proprie competenze legislative e dell’autonomia finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 42, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione (Regione Toscana) e agli artt. 3, 97 e 119 della Costituzione (Regione Veneto). I giudizi, riuniti, erano promossi in via principale dalle Regioni Toscana e Veneto.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi e riservate ad altre pronunce le ulteriori questioni, ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 1, comma 42, lettera a), della legge n. 232 del 2016.

    Il principio

    Anche nel giudizio in via principale i ricorsi regionali devono rispettare i requisiti di ammissibilità, tra cui la chiara individuazione delle norme e dei parametri: in difetto, la Corte si arresta a una pronuncia di rito senza esaminare il merito.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se la norma di bilancio è legittima?

    No. Ha dichiarato la questione inammissibile, senza pronunciarsi sul merito della disposizione.

    Perché i giudizi sono stati riuniti?

    Perché Toscana e Veneto avevano impugnato la stessa disposizione: la riunione consente una trattazione unitaria.

    La questione può tornare davanti alla Corte?

    Il profilo di merito non è stato deciso, ma in via principale i termini di impugnazione sono rigorosi; altre questioni dello stesso ricorso sono state rinviate ad altre pronunce.

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  • Corte cost. n. 74/2018 – Legge di bilancio 2017 e intesa con le Regioni sui DPCM di spesa

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    La Corte dichiara illegittima la legge di bilancio 2017 nella parte in cui non prevede un’intesa con gli enti territoriali per i DPCM che riguardano settori di spesa di competenza regionale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva impugnato la norma della legge di bilancio 2017 che rinviava a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina di settori di spesa, senza prevedere il coinvolgimento degli enti territoriali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione. Il giudizio era promosso in via principale dalla Regione Veneto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 140, nella parte in cui non prevede un’intesa con gli enti territoriali in relazione ai DPCM riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, riservando ad altre pronunce le ulteriori questioni.

    Il principio

    Quando i decreti attuativi statali incidono su settori di spesa di competenza regionale, la legge deve prevedere un’intesa con gli enti territoriali: l’assenza dello strumento concertativo viola il principio di leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Che cosa è stato dichiarato illegittimo?

    La parte della norma di bilancio che non prevedeva l’intesa con gli enti territoriali per i DPCM su settori di spesa di competenza regionale.

    La spesa statale è stata bloccata?

    No. La Corte ha solo imposto il coinvolgimento delle Regioni tramite intesa, senza eliminare lo stanziamento.

    Perché serve l’intesa?

    Perché i decreti incidevano su materie di competenza regionale: la leale collaborazione richiede il coinvolgimento delle Regioni.

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