Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 124/2018 – Sanzioni agli enti locali e coordinamento della finanza pubblica a Trento

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima una disposizione della legge di stabilità 2017 della Provincia autonoma di Trento, nella parte in cui escludeva le sanzioni a carico degli enti locali, in contrasto con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    La normativa statale prevede sanzioni per gli enti locali che non rispettano i vincoli di finanza pubblica. La Provincia autonoma di Trento, con la legge di stabilità provinciale 2017, aveva inciso su questo regime sopprimendo il riferimento alle relative sanzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 10, comma 2, lettera d), della legge prov. Trento n. 20 del 2016, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., per la materia del coordinamento della finanza pubblica, in relazione alla legge n. 232 del 2016 e allo statuto speciale del Trentino-Alto Adige. La norma provinciale modificava la disciplina del 2010 introducendovi, tra l’altro, le parole che escludevano le sanzioni a carico degli enti locali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, lettera d), della legge prov. Trento n. 20 del 2016, nella parte in cui introduceva, nell’art. 8 della legge prov. n. 27 del 2010, le parole «, nonché le relative sanzioni a carico degli enti locali».

    Il principio

    Anche le Province autonome devono rispettare i principi statali di coordinamento della finanza pubblica: non possono sottrarre i propri enti locali al regime sanzionatorio previsto a tutela degli equilibri di bilancio.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma provinciale annullata?

    Escludeva l’applicazione delle sanzioni a carico degli enti locali, intervenendo sulla disciplina provinciale del 2010.

    Perché è stata dichiarata illegittima?

    Perché contrastava con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica vincolanti anche per le autonomie speciali.

    Vale solo per Trento?

    La decisione riguarda la specifica norma trentina, ma il principio sul coordinamento della finanza pubblica vale per tutte le autonomie.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 93/2018 – Revocazione civile e sentenze della Corte EDU

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    La Corte dichiara non fondata la questione che chiedeva di introdurre, nel processo civile, un nuovo caso di revocazione per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo: nei rapporti diversi da quello penale, l’esecuzione delle pronunce di Strasburgo non impone necessariamente la riapertura del giudicato.

    Di cosa si tratta

    Una madre, dopo che la Corte EDU (caso Zhou contro Italia, 2014) aveva accertato la violazione dell’art. 8 CEDU per l’adozione del figlio, chiedeva la revocazione della sentenza di adottabilità ormai passata in giudicato. Gli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile, però, non prevedono tra i casi di revocazione il contrasto con una sopravvenuta sentenza di Strasburgo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Venezia, sezione minorenni, ha censurato gli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 46, paragrafo 1, della CEDU, nella parte in cui non prevedono la revocazione della sentenza civile passata in giudicato quando essa si renda necessaria per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte EDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. A differenza del processo penale — dove la Corte, con la sentenza n. 113 del 2011, aveva introdotto la revisione per conformarsi alle pronunce di Strasburgo — nei rapporti civili l’obbligo di conformazione alle sentenze della Corte EDU non comporta necessariamente la rimozione del giudicato, potendo essere soddisfatto con altri strumenti, anche di natura indennitaria.

    Il principio

    L’obbligo di dare esecuzione alle sentenze della Corte EDU (art. 46 CEDU) non impone, nei giudizi civili, la riapertura del processo definito con sentenza passata in giudicato: la tutela della stabilità del giudicato civile e dei diritti dei terzi giustifica un trattamento diverso da quello penale.

    Domande e risposte

    Qual era il caso all’origine?

    Una vicenda di adozione: la Corte EDU, nel caso Zhou contro Italia, aveva condannato lo Stato per violazione del diritto alla vita familiare e la madre chiedeva la revocazione della sentenza di adottabilità ormai definitiva.

    Perché la decisione è diversa da quella penale?

    Perché nel penale la Corte aveva già ammesso (sentenza n. 113 del 2011) la riapertura del processo per conformarsi a Strasburgo, mentre nel civile la stabilità del giudicato e la posizione dei terzi giustificano strumenti di conformazione diversi dalla revocazione.

    Lo Stato resta inadempiente verso la Corte EDU?

    No. L’obbligo di conformazione di cui all’art. 46 CEDU permane, ma può essere assolto con mezzi diversi dalla rimozione del giudicato civile, secondo le circostanze del caso concreto.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Parametro che impone il rispetto dei vincoli derivanti dalla CEDU, qui l’art. 46 sull’esecuzione delle sentenze di Strasburgo.
  • Corte cost. n. 123/2018 – Indennità di riscatto dei servizi pubblici e accesso al giudice

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma del 1925 che, per la determinazione dell’indennità di riscatto degli impianti dei pubblici servizi, imponeva un arbitrato senza lasciare alle parti la possibilità di rivolgersi al giudice ordinario. L’arbitrato non può essere imposto per legge contro la volontà delle parti.

    Di cosa si tratta

    Quando un Comune riscatta gli impianti usati per un servizio pubblico (ad esempio l’illuminazione), occorre determinare l’indennità dovuta al gestore uscente. Una vecchia norma del 1925 demandava questa determinazione a un collegio arbitrale, escludendo il ricorso al giudice ordinario in caso di disaccordo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Collegio arbitrale di Milano, nel procedimento tra Enel Sole srl e il Comune di Calcinato, ha sollevato la questione sull’art. 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione: l’arbitrato obbligatorio imposto dalla legge contrasta con il principio per cui l’arbitrato deve fondarsi sulla libera scelta delle parti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, settimo e ottavo comma, del regio decreto n. 2578 del 1925, nella parte in cui non riconosce a ciascuna parte il diritto di adire l’autorità giudiziaria ordinaria, in caso di mancato accordo sulla determinazione dell’indennità di riscatto degli impianti dei servizi pubblici.

    Il principio

    L’arbitrato non può essere imposto da una legge ordinaria in modo da precludere alle parti l’accesso al giudice: deve sempre restare salva la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei propri diritti.

    Domande e risposte

    Cos’è l’indennità di riscatto?

    È la somma che l’ente pubblico deve corrispondere al precedente gestore quando riscatta gli impianti destinati a un servizio pubblico.

    Perché l’arbitrato obbligatorio era incostituzionale?

    Perché impediva alle parti di rivolgersi al giudice ordinario, mentre l’arbitrato deve poggiare sulla libera scelta delle parti.

    Cosa possono fare ora le parti?

    In assenza di accordo sull’indennità, possono adire il giudice ordinario per ottenerne la determinazione.

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  • Corte cost. n. 92/2018 – Incidente probatorio e tutela del minore testimone

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    La Corte dichiara non fondata la questione sulla disciplina dell’incidente probatorio del minore: il sistema processuale già offre strumenti per proteggere il minore chiamato a testimoniare, senza che sia necessario delegare l’atto al giudice del luogo di residenza.

    Di cosa si tratta

    Quando un minore deve essere ascoltato come testimone in sede di incidente probatorio, può trovarsi a dover raggiungere il tribunale competente lontano dalla propria dimora. Il GIP di Lecce riteneva che ciò potesse pregiudicarne il benessere e chiedeva la possibilità di delegare l’esame al giudice del luogo in cui il minore risiede.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha censurato gli artt. 398, comma 5, e 133 del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 3 e 4 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (1989), che impongono di considerare preminente l’interesse superiore del minore. Secondo il rimettente le norme imporrebbero l’accompagnamento coattivo del minore, sacrificandone la serenità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Il sistema processuale già consente di tutelare il minore con modalità protette di assunzione della testimonianza e con la valutazione dell’effettivo impedimento a comparire; l’interpretazione prospettata dal rimettente non è l’unica possibile e l’interesse del minore può essere salvaguardato senza la delega territoriale invocata.

    Il principio

    L’interesse superiore del minore va garantito attraverso gli strumenti già previsti dall’ordinamento per l’assunzione protetta della prova; non è costituzionalmente necessario introdurre un meccanismo di delega dell’incidente probatorio al giudice del luogo di dimora del minore.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva il giudice di Lecce?

    Che, in presenza di situazioni di disagio del minore, il giudice competente potesse delegare l’incidente probatorio al GIP del luogo in cui il minore risiede, anziché imporne la comparizione presso il tribunale procedente.

    Su quale norma internazionale si fondava la censura?

    Sugli artt. 3 e 4 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, richiamati come parametro interposto tramite l’art. 117, primo comma, Cost., che impongono di considerare preminente l’interesse superiore del minore.

    Perché la Corte ha respinto la questione?

    Perché l’ordinamento già appronta strumenti idonei a tutelare il minore testimone, sicché la lamentata lacuna non sussiste e la tutela del benessere del minore non richiede la delega territoriale dell’atto.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Parametro che impone il rispetto degli obblighi internazionali, qui la Convenzione sui diritti del fanciullo.
  • Corte cost. n. 122/2018 – Valutazione del personale scolastico e collegialità in Provincia di Bolzano

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    La Corte costituzionale dichiara illegittime alcune disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 2016 in materia di istruzione, nella parte in cui incidevano sul carattere collegiale dell’organo chiamato a valutare il personale scolastico. Il processo si estingue per le altre censure, oggetto di rinuncia accettata.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva modificato la propria disciplina sull’autonomia delle scuole, intervenendo sulle verifiche e sulla proposta di valutazione del personale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale alcune di queste modifiche.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1, comma 2; 3, comma 2; e 4, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2016, che introducevano nuovi commi all’art. 13-bis della legge prov. n. 12 del 2000 sull’autonomia delle scuole. Il ricorso è stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri; in corso di giudizio è intervenuta rinuncia parziale alle censure relative agli artt. 3 e 4, accettata dalla Provincia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, nella parte in cui introduceva il comma 3 dell’art. 13-bis, limitatamente all’esclusione del carattere sempre collegiale dell’organo deputato a svolgere le verifiche e a formulare la proposta di valutazione, e nella parte in cui introduceva il comma 4 del medesimo art. 13-bis. Ha inoltre dichiarato estinto il processo sulle questioni relative agli artt. 3, comma 2, e 4, comma 4, per intervenuta rinuncia accettata.

    Il principio

    Le verifiche e la proposta di valutazione del personale scolastico devono mantenere natura collegiale: il legislatore provinciale non può escludere tale carattere senza incorrere in illegittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Che cosa contestava lo Stato?

    Le modifiche provinciali che incidevano sulle modalità di valutazione del personale scolastico e sulla composizione dell’organo competente.

    Perché il processo si è estinto su alcune norme?

    Perché il Presidente del Consiglio ha rinunciato parzialmente al ricorso e la Provincia ha accettato la rinuncia.

    Cosa resta annullato?

    Le disposizioni che eliminavano la collegialità dell’organo di valutazione e l’ulteriore comma introdotto all’art. 13-bis.

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  • Corte cost. n. 121/2018 – Sentieristica campana e tutela delle aree naturali protette

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    La Corte costituzionale dichiara parzialmente illegittima la legge della Regione Campania n. 2 del 2017 sulla rete escursionistica regionale, perché estendeva la propria disciplina alle aree naturali protette senza rispettare i regolamenti e i piani dei parchi. La tutela dell’ambiente, riservata allo Stato, prevale sulla competenza regionale in materia di turismo.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva istituito la Rete escursionistica campana (REC) per valorizzare sentieri e viabilità minore a fini di turismo sostenibile. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerose disposizioni perché la disciplina regionale si applicava anche all’interno dei parchi nazionali e regionali, sovrapponendosi alle regole di gestione delle aree protette.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 4, comma 2; 7; 8, comma 2, lettera n); 9, commi 1 e 2, lettera a), e altre disposizioni della legge reg. Campania n. 2 del 2017, sollevate in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il nodo era il riparto di competenze: la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema appartiene alla competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), mentre la Regione invocava la competenza in materia di turismo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di più disposizioni: dell’art. 4, comma 2, nella parte in cui non prevede che la pianificazione degli interventi, all’interno delle aree protette, avvenga in conformità al regolamento e al piano del parco; dell’art. 7, nella parte in cui si applica anche alle porzioni di rete incluse nelle aree protette; dell’art. 8, comma 2, lettera n), sulla designazione del rappresentante degli Enti parco; dell’art. 9, commi 1 e 2, lettera a), sulla gestione tecnica e le modalità di fruizione nelle aree protette.

    Il principio

    La competenza regionale in materia di turismo non può comprimere la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, riservata allo Stato e affidata, nelle aree naturali protette, ai loro regolamenti, piani e misure di salvaguardia. La disciplina regionale deve quindi cedere il passo, all’interno dei parchi, alle regole degli enti gestori.

    Domande e risposte

    Cos’è la Rete escursionistica campana?

    È il sistema di sentieri e viabilità minore istituito dalla legge regionale per promuovere il turismo sostenibile attraverso percorsi di interesse ambientale e storico.

    Perché alcune norme sono state annullate?

    Perché estendevano la disciplina regionale alle aree naturali protette senza subordinarla ai regolamenti e ai piani dei parchi, invadendo la competenza statale sulla tutela dell’ambiente.

    Che cosa cambia dopo la sentenza?

    All’interno delle aree protette la gestione e la pianificazione della rete escursionistica devono rispettare le regole degli enti gestori dei parchi.

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  • Corte cost. n. 91/2018 – Messa alla prova e presunzione di non colpevolezza

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    La Corte costituzionale «salva» l’istituto della messa alla prova per gli adulti: ammettere l’imputato alla prova, su sua richiesta, non viola la presunzione di non colpevolezza né il principio di legalità della pena. Le questioni sollevate dal Tribunale di Grosseto sono in parte inammissibili e in parte infondate.

    Di cosa si tratta

    La sospensione del procedimento con messa alla prova (artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis e seguenti cod. proc. pen., introdotti dalla legge n. 67 del 2014) consente all’imputato, per i reati meno gravi, di chiedere di essere sottoposto a un programma di trattamento — lavoro di pubblica utilità, condotte riparatorie, affidamento al servizio sociale — il cui esito positivo estingue il reato. Il Tribunale di Grosseto dubitava che questo meccanismo, applicato senza un previo accertamento di responsabilità, fosse compatibile con la Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Grosseto ha censurato l’art. 464-quater, comma 1, cod. proc. pen. (in riferimento agli artt. 3, 111, sesto comma, 25, secondo comma, e 27, secondo comma, Cost.), l’art. 168-bis, secondo e terzo comma, cod. pen. (art. 25, secondo comma, Cost., per indeterminatezza della «pena»), gli artt. 464-quater e 464-quinquies cod. proc. pen. (art. 27, secondo comma, Cost., perché irrogherebbero sanzioni senza condanna) e l’art. 464-quater, comma 4, cod. proc. pen. (artt. 97, 101 e 111, secondo comma, Cost., per il consenso dell’imputato richiesto per modificare il programma).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 464-quater, comma 1 (il giudice non aveva sperimentato l’interpretazione costituzionalmente orientata, potendo applicare in via analogica l’art. 135 norme att. cod. proc. pen. per consultare il fascicolo del pubblico ministero) e non fondate tutte le altre. Nella messa alla prova manca una condanna ma manca anche un’attribuzione di colpevolezza; il trattamento non è una pena eseguibile coattivamente, ma un’attività rimessa alla libera adesione dell’imputato.

    Il principio

    Chi chiede la messa alla prova, come chi chiede il patteggiamento, rinuncia a contestare l’accusa per ottenere un trattamento più favorevole: questa è una facoltà difensiva, non una violazione delle garanzie. La presunzione di non colpevolezza continua a operare fino alla sentenza irrevocabile. La determinatezza del trattamento è assicurata dai limiti di durata ricavabili dall’art. 464-quater, comma 5, cod. proc. pen. e dai criteri dell’art. 133 cod. pen.

    Domande e risposte

    La messa alla prova viola la presunzione di non colpevolezza?

    No. La Corte ha chiarito che nel procedimento manca sia una condanna sia un’attribuzione di colpevolezza: il trattamento è disposto su richiesta dell’imputato, non perché considerato colpevole, e la presunzione di non colpevolezza resta operante fino alla sentenza definitiva.

    Il trattamento della messa alla prova è una pena indeterminata?

    No. La durata massima si ricava dall’art. 464-quater, comma 5, cod. proc. pen. (di norma non oltre due anni) e il giudice la commisura ai criteri dell’art. 133 cod. pen.; il contenuto, per natura, va modulato sulla personalità dell’imputato, con il suo consenso.

    Perché alcune questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Perché il giudice di Grosseto non aveva tentato un’interpretazione conforme a Costituzione: poteva consultare gli atti del fascicolo del pubblico ministero applicando in via analogica l’art. 135 delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

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  • Corte cost. n. 150/2018 – Misure di salvaguardia sui rifiuti e tutela dell’ambiente (Calabria)

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 1 della legge della Regione Calabria n. 8 del 2016, che introduceva misure di salvaguardia in attesa del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti.

    Di cosa si tratta

    In attesa dell’approvazione del nuovo piano regionale dei rifiuti, la Calabria aveva introdotto misure di salvaguardia. Una società le contestava davanti al TAR, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale per possibile contrasto con la competenza statale sull’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1 della legge della Regione Calabria n. 8 del 2016, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. La questione era stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata.

    Il principio

    Misure regionali di salvaguardia, transitorie e in attesa del nuovo piano di gestione dei rifiuti, non eccedono necessariamente la competenza statale sulla tutela dell’ambiente: la disciplina, nei termini esaminati, è risultata compatibile con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la legge calabrese?

    Misure di salvaguardia in pendenza dell’approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti.

    Chi ha sollevato la questione?

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, nel corso di un giudizio promosso da una società.

    Qual è stato l’esito?

    La questione è stata dichiarata non fondata: la norma regionale è stata ritenuta compatibile con la Costituzione.

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  • Corte cost. n. 149/2018 – Ergastolo per sequestro con morte e benefici penitenziari

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    La Corte dichiara illegittimo l’art. 58-quater, comma 4, dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui si applica ai condannati all’ergastolo per sequestro di persona con morte del sequestrato, estendendo la decisione anche al sequestro a scopo di terrorismo.

    Di cosa si tratta

    L’art. 58-quater, comma 4, della legge sull’ordinamento penitenziario imponeva ai condannati all’ergastolo per determinati gravi reati di scontare almeno ventisei anni di pena prima di poter accedere ai benefici penitenziari. Il Tribunale di sorveglianza di Venezia ne dubitava la legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 58-quater, comma 4, della legge n. 354 del 1975, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte relativa ai condannati all’ergastolo per il delitto di cui all’art. 630 cod. pen. (sequestro di persona a scopo di estorsione) con morte del sequestrato. La questione era stata sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Venezia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui si applica ai condannati all’ergastolo per il delitto dell’art. 630 cod. pen. che abbiano cagionato la morte del sequestrato; e, in via consequenziale, nella parte in cui si applica ai condannati all’ergastolo per il delitto dell’art. 289-bis cod. pen. (sequestro a scopo di terrorismo o eversione) con morte del sequestrato.

    Il principio

    Un automatismo che preclude in modo rigido e generalizzato l’accesso ai benefici penitenziari contrasta con la funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.) e con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.): il percorso di rieducazione del condannato deve poter essere valutato in concreto.

    Domande e risposte

    Quale norma è stata dichiarata illegittima?

    L’art. 58-quater, comma 4, dell’ordinamento penitenziario, nella parte relativa all’ergastolo per sequestro con morte del sequestrato.

    Perché è incostituzionale?

    Perché un automatismo rigido contrasta con la funzione rieducativa della pena e con il principio di ragionevolezza.

    L’effetto si estende ad altri reati?

    Sì: in via consequenziale, anche all’ergastolo per sequestro a scopo di terrorismo o eversione (art. 289-bis cod. pen.) con morte del sequestrato.

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  • Corte cost. n. 148/2018 – Disturbo all’attività venatoria e tutela della fauna (Veneto)

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    La Corte dichiara integralmente illegittima la legge della Regione Veneto n. 1 del 2017 in materia di disturbo all’esercizio dell’attività venatoria e piscatoria.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale veneta interveniva sul cosiddetto «disturbo» alle attività di caccia e pesca, modificando precedenti leggi regionali sulla protezione della fauna selvatica e delle risorse ittiche. Il Governo riteneva che la disciplina invadesse la competenza statale a tutela dell’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Veneto n. 1 del 2017, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. La questione era stata promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Veneto n. 1 del 2017.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e della fauna selvatica appartiene alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.): una legge regionale che disciplini il «disturbo» alle attività venatoria e piscatoria, incidendo su tale tutela, è costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa è stato annullato?

    L’intera legge della Regione Veneto n. 1 del 2017 sul disturbo all’attività venatoria e piscatoria.

    Quale competenza era violata?

    La competenza esclusiva dello Stato sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.

    Chi aveva impugnato la legge?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale.

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  • Corte cost. n. 147/2018 – Servizio di sociologia del territorio e materia delle professioni

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    La Corte dichiara illegittimo l’art. 4 della legge della Regione Campania n. 13 del 2017, che istituiva il servizio di sociologia del territorio, e, in via consequenziale, gli altri articoli della stessa legge.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale campana istituiva un «servizio di sociologia del territorio» e definiva la relativa figura professionale. Il Governo riteneva che la Regione avesse invaso la competenza statale in materia di individuazione delle figure professionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1, commi 3 e 4, lettera a), 2, comma 1, 3 e 4 della legge della Regione Campania n. 13 del 2017, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nella materia concorrente delle «professioni». La questione era stata promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge regionale e, in via consequenziale (art. 27 della legge n. 87 del 1953), degli artt. 1, 2, 3, 5 e 6 della stessa legge.

    Il principio

    Nella materia concorrente delle «professioni», l’individuazione delle figure professionali e dei relativi profili spetta allo Stato: la Regione non può istituire nuove figure professionali, pena la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Cosa istituiva la legge regionale?

    Un servizio di sociologia del territorio, con la definizione di una nuova figura professionale regionale.

    Perché è stata dichiarata illegittima?

    Perché l’individuazione delle figure professionali spetta allo Stato nella materia concorrente delle professioni.

    Cosa significa illegittimità «in via consequenziale»?

    La Corte estende l’annullamento ad altre norme strettamente collegate a quella dichiarata illegittima, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 146/2018 – Permesso di ricerca di idrocarburi e conflitto Stato-Regione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Puglia contro lo Stato per il decreto del Ministro dello sviluppo economico che conferiva un permesso di ricerca di idrocarburi.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia contestava allo Stato il potere di rilasciare un permesso di ricerca di idrocarburi in mare, ritenendo lesa la propria sfera di attribuzioni costituzionali. Il rimedio scelto era il conflitto di attribuzione tra enti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio nasceva da un conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Puglia contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2015, di conferimento del permesso di ricerca di idrocarburi alla società Petroceltic Italia srl.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra enti presuppone la lesione attuale e concreta di una competenza costituzionalmente garantita: ove tali requisiti difettino o il rimedio non sia correttamente prospettato, il conflitto è inammissibile.

    Domande e risposte

    Che tipo di giudizio era?

    Un conflitto di attribuzione tra enti, non una questione di legittimità costituzionale di una legge.

    Cosa contestava la Regione Puglia?

    Il potere dello Stato di rilasciare il permesso di ricerca di idrocarburi tramite decreto del Ministro dello sviluppo economico.

    Come si è conclusa?

    Con la dichiarazione di inammissibilità del conflitto.

    Norme collegate