Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 27/2017 – Referendum sulla responsabilità solidale negli appalti: ammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione di parti dell’art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, in tema di responsabilità solidale del committente negli appalti.

    Di cosa si tratta

    L’art. 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, disciplina la responsabilità solidale tra committente e appaltatore per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori. Il quesito puntava a eliminare la derogabilità da parte dei contratti collettivi e il beneficio della preventiva escussione dell’appaltatore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio di ammissibilità verte sui requisiti di chiarezza, omogeneità e univocità del quesito referendario e sul rispetto delle materie consentite a referendum.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta. Il quesito — volto a espungere le parole che consentono la deroga dei contratti collettivi e il beneficio della preventiva escussione — presenta una matrice razionalmente unitaria ed evidenzia i caratteri della chiarezza e dell’omogeneità.

    Il principio

    È ammissibile il referendum abrogativo il cui quesito, pur incidendo su più parti di una disposizione, conserva una matrice razionalmente unitaria e si presenta chiaro e omogeneo.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva il referendum?

    L’abrogazione di parti dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 sulla responsabilità solidale del committente negli appalti.

    Qual è stato l’esito del giudizio?

    La richiesta è stata dichiarata ammissibile dalla Corte.

    Perché il quesito è stato ritenuto ammissibile?

    Perché presenta una matrice razionalmente unitaria ed è chiaro e omogeneo.

  • Corte cost. n. 249/2018 – Formazione dei medici specializzandi in Lombardia e standard formativi statali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima la legge della Regione Lombardia sulla sperimentazione nei rapporti con le università per la formazione dei medici, nella parte in cui non prevedeva una verifica intermedia a tutela degli standard formativi, respingendo invece le altre censure.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lombardia aveva modificato la disciplina dei rapporti con le università per le attività formative dei medici specializzandi, prevedendo l’uso di strutture di supporto e l’autonomia operativa dello specializzando. Lo Stato lamentava il mancato rispetto degli standard formativi statali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1, comma 1, lettera b), e 2 della legge della Regione Lombardia n. 33 del 2017, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali statali in materia di tutela della salute e di formazione specialistica. Il ricorso era del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, nella parte in cui non prevedeva una prima verifica al termine del primo triennio di sperimentazione; ha dichiarato non fondate, anche nei sensi di cui in motivazione, le questioni sull’art. 1, comma 1, lettera b).

    Il principio

    La sperimentazione regionale nei percorsi formativi dei medici specializzandi è ammessa, ma deve prevedere meccanismi di verifica idonei a garantire gli standard formativi fissati dalla disciplina statale a tutela della salute.

    Domande e risposte

    Cosa è stato dichiarato illegittimo?

    L’art. 2 della legge regionale, nella parte in cui non prevedeva una verifica al termine del primo triennio di sperimentazione, utile a introdurre eventuali correttivi.

    Le altre norme regionali sono state salvate?

    Sì. Le questioni sull’art. 1, comma 1, lettera b) sono state dichiarate non fondate, anche nei sensi indicati in motivazione.

    Perché servono standard statali nella formazione dei medici?

    Perché la formazione specialistica incide sulla tutela della salute: lo Stato fissa principi e standard uniformi che le sperimentazioni regionali devono comunque rispettare.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 26/2017 – Referendum sull’art. 18 e tutele crescenti: inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione del decreto legislativo n. 23 del 2015 (tutele crescenti) e dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, nelle parti indicate nel quesito.

    Di cosa si tratta

    Il quesito referendario mirava ad abrogare il d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, sul contratto a tutele crescenti, e parti dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), nel testo modificato, per ripristinare una più ampia tutela reintegratoria contro i licenziamenti illegittimi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio di ammissibilità del referendum verte sui requisiti previsti dall’art. 75 della Costituzione e dalla giurisprudenza costituzionale: chiarezza, omogeneità e univocità del quesito, oltre al divieto di referendum su determinate materie.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum. Il quesito, per come formulato nelle parti indicate in epigrafe, non superava il vaglio di ammissibilità richiesto per i referendum abrogativi.

    Il principio

    Il referendum abrogativo è ammissibile solo se il quesito è chiaro, omogeneo e univoco e ricade in materie consentite; in mancanza di tali requisiti la Corte ne dichiara l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva il referendum?

    L’abrogazione del decreto sulle tutele crescenti (d.lgs. n. 23 del 2015) e di parti dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

    Qual è stato l’esito?

    La richiesta è stata dichiarata inammissibile: il referendum non si è tenuto.

    Su cosa si fonda il giudizio di ammissibilità?

    Sui requisiti di chiarezza, omogeneità e univocità del quesito e sul rispetto delle materie ammesse a referendum.

  • Corte cost. n. 25/2017 – Restituzione degli atti al giudice rimettente

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    La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 25 del 2017, ha ordinato la restituzione degli atti al Giudice di pace di Grosseto. Si tratta di una decisione di carattere processuale che rimette al giudice la rinnovata valutazione della questione.

    Di cosa si tratta

    La restituzione degli atti al giudice rimettente è lo strumento con cui la Corte, senza decidere nel merito, rinvia il fascicolo al giudice che ha sollevato la questione, di norma per un mutamento del quadro normativo o di fatto sopravvenuto che impone una nuova valutazione di rilevanza.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione era stata sollevata dal Giudice di pace di Grosseto. La Corte non ha esaminato il merito della disposizione impugnata.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Giudice di pace di Grosseto, affinché valuti nuovamente la questione alla luce della situazione esistente.

    Il principio

    Quando muta il contesto normativo o fattuale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché verifichi se la questione di legittimità costituzionale sia ancora rilevante e attuale, senza pronunciarsi sul merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa «restituzione degli atti»?

    È una decisione con cui la Corte rinvia il fascicolo al giudice che ha sollevato la questione, perché la riesamini, senza deciderla nel merito.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Giudice di pace di Grosseto.

    La norma impugnata è stata annullata?

    No: la Corte non si è pronunciata sul merito e ha rimesso la valutazione al giudice rimettente.

  • Corte cost. n. 248/2018 – Abuso di contratti a termine nel pubblico impiego e tutela del lavoratore

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla disciplina che, in caso di abuso di contratti a termine nel pubblico impiego, esclude la conversione in rapporto a tempo indeterminato e riconosce il risarcimento del danno: la tutela è ritenuta compatibile con la Costituzione e con il diritto dell’Unione.

    Di cosa si tratta

    Alcuni lavoratori di un istituto pubblico, dopo una successione di contratti a termine, contestavano l’impossibilità di ottenere la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato, prevista invece per il lavoro privato. Il giudice del lavoro di Foggia ha sollevato la questione richiamando la giurisprudenza europea (sentenza Mascolo).

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 10, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e l’art. 36, commi 5, 5-ter e 5-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 primo comma, 97 quarto comma, 101 secondo comma, 104 primo comma, 111 secondo comma e 117 primo comma della Costituzione, in relazione all’accordo quadro UE sul lavoro a termine. La questione era sollevata dal Tribunale di Foggia in funzione di giudice del lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Nel pubblico impiego il divieto di conversione del rapporto, accompagnato dal risarcimento del danno, costituisce una misura adeguata e compatibile con i parametri costituzionali e con il diritto dell’Unione europea.

    Il principio

    Il divieto di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato nel pubblico impiego, bilanciato dal riconoscimento del risarcimento del danno, è una misura proporzionata a sanzionare l’abuso di contratti a termine, coerente con il principio del pubblico concorso e con la clausola europea sul lavoro a termine.

    Domande e risposte

    Un dipendente pubblico assunto a termine più volte può essere stabilizzato dal giudice?

    No. Nel pubblico impiego la legge esclude la conversione in rapporto a tempo indeterminato; al lavoratore spetta però il risarcimento del danno per l’uso abusivo dei contratti a termine.

    Questa differenza rispetto al lavoro privato è legittima?

    Sì. La Corte l’ha ritenuta compatibile con la Costituzione e con il diritto UE, perché giustificata dal principio del pubblico concorso e bilanciata dal risarcimento.

    Che ruolo ha avuto la giurisprudenza europea?

    Il giudice rimettente richiamava la sentenza Mascolo della Corte di giustizia UE; la Corte ha ritenuto che la tutela risarcitoria italiana sia comunque conforme alle clausole dell’accordo quadro europeo sul lavoro a termine.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 247/2018 – Disturbi dello spettro autistico, Regione Molise e piano di rientro sanitario

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    La Corte costituzionale ha dichiarato integralmente illegittima la legge della Regione Molise sui disturbi dello spettro autistico, perché interveniva in materia di organizzazione e spesa sanitaria in violazione dei vincoli del piano di rientro dal disavanzo e delle competenze del Commissario ad acta.

    Di cosa si tratta

    La Regione Molise, sottoposta a piano di rientro dal disavanzo sanitario e con un Commissario ad acta, aveva approvato una legge che disciplinava percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per i disturbi dello spettro autistico, con misure organizzative e di spesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnata l’intera legge della Regione Molise n. 16 del 2017 (con vari articoli), in riferimento all’art. 120, secondo comma, e all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, per interferenza con le funzioni del Commissario ad acta e violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica. Il ricorso era del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Molise n. 16 del 2017.

    Il principio

    Una Regione sottoposta a piano di rientro dal disavanzo sanitario non può adottare norme di organizzazione e spesa che interferiscano con le funzioni del Commissario ad acta e con i vincoli di coordinamento della finanza pubblica.

    Domande e risposte

    Perché la legge è stata annullata per intero?

    Perché nel suo complesso interveniva su organizzazione e spesa sanitaria in contrasto con i vincoli del piano di rientro e con le competenze del Commissario ad acta.

    La finalità di tutela delle persone con autismo è stata messa in discussione?

    No. La Corte non ha valutato il merito sociale, ma il rispetto dei limiti di competenza e dei vincoli finanziari che la Regione, in piano di rientro, era tenuta a osservare.

    Che cos’è un piano di rientro sanitario?

    È lo strumento con cui una Regione in disavanzo si impegna a riequilibrare i conti della sanità; comporta vincoli di spesa e organizzazione e, spesso, la nomina di un Commissario ad acta.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 24/2017 – Caso Taricco: rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE

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    La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 24 del 2017, ha sospeso il giudizio e rinviato in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea le questioni sull’interpretazione dell’art. 325 del Trattato sul funzionamento dell’UE, nell’ambito del noto «caso Taricco» sulla prescrizione e i controlimiti costituzionali.

    Di cosa si tratta

    La vicenda nasce dalla sentenza Taricco della Corte di giustizia UE, che imponeva di disapplicare la disciplina italiana della prescrizione quando ostacola la repressione di gravi frodi lesive degli interessi finanziari dell’Unione. Ciò poneva un problema di compatibilità con il principio di legalità penale dell’ordinamento italiano.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte si interroga sulla compatibilità della «regola Taricco» con i principi costituzionali interni, in particolare con la legalità in materia penale e la determinatezza, prospettando l’esistenza di «controlimiti» all’ingresso del diritto dell’Unione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto, riuniti i giudizi, di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del TFUE, le questioni interpretative sull’art. 325, paragrafi 1 e 2, del medesimo Trattato, sospendendo il proprio giudizio in attesa della risposta.

    Il principio

    Prima di attivare i «controlimiti» costituzionali contro una regola di derivazione europea, la Corte costituzionale instaura un dialogo con la Corte di giustizia UE attraverso il rinvio pregiudiziale, chiedendo un’interpretazione del diritto dell’Unione compatibile con i principi supremi dell’ordinamento nazionale, tra cui la legalità penale.

    Domande e risposte

    Che cos’è il caso Taricco?

    È la vicenda nata dalla sentenza della Corte di giustizia UE che imponeva di disapplicare la prescrizione italiana in caso di gravi frodi agli interessi finanziari dell’Unione.

    Cosa ha fatto la Corte costituzionale?

    Ha rinviato la questione alla Corte di giustizia UE con un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, sospendendo il giudizio.

    Perché è importante il tema dei controlimiti?

    Perché la Corte ha prospettato che la «regola Taricco» potesse confliggere con la legalità penale, principio supremo che funge da controlimite all’ingresso del diritto UE.

  • Corte cost. n. 246/2018 – Semplificazione amministrativa regionale in Abruzzo e norme statali sul procedimento

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime numerose disposizioni della legge della Regione Abruzzo «Impresa Abruzzo» in materia di semplificazione e procedimento amministrativo, perché si discostavano dalle norme statali che costituiscono livelli essenziali e principi uniformi.

    Di cosa si tratta

    Per favorire competitività e sviluppo delle imprese, la Regione Abruzzo aveva modificato vari profili del procedimento amministrativo (semplificazione, amministrazione unica, sistema dei controlli) in modo non allineato alla disciplina statale, in particolare alla legge n. 241 del 1990 e ai decreti attuativi della riforma Madia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 6 (commi 1, 2 e 6), 7 (commi 6, 7, 8 lettera c, e 9) e 8 (comma 2) della legge della Regione Abruzzo n. 51 del 2017, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e), m) e s), della Costituzione, in relazione a varie norme statali interposte. Il ricorso era del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni degli artt. 6, 7 e 8, nella parte in cui non rinviavano alle corrispondenti regole statali (in tema di termini, silenzio-assenso, conferenza di servizi, controlli AIA), dichiarando invece non fondata una delle censure sull’art. 7, comma 6, lettera b).

    Il principio

    La Regione non può modificare i profili del procedimento amministrativo che lo Stato disciplina come livelli essenziali delle prestazioni o secondo principi uniformi, riservati alla competenza esclusiva statale.

    Domande e risposte

    Cosa contestava lo Stato alla legge abruzzese?

    Di aver modificato istituti del procedimento amministrativo (semplificazione, termini, controlli) discostandosi dalla disciplina statale uniforme, in particolare dalla legge n. 241 del 1990.

    Qual è stato l’esito?

    L’illegittimità di numerose disposizioni degli artt. 6, 7 e 8, con esclusione di una censura ritenuta non fondata sull’art. 7, comma 6, lettera b).

    Perché la materia è riservata allo Stato?

    Perché molti profili del procedimento costituiscono livelli essenziali delle prestazioni e principi uniformi, che rientrano nella competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 23/2017 – Pensione ai superstiti e coefficiente di trasformazione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995. Il calcolo della pensione ai superstiti di chi muore prima dei 57 anni, con coefficiente bloccato a quell’età, non viola la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma del sistema pensionistico) prevede che, se l’assicurato muore a un’età inferiore a 57 anni, la pensione ai superstiti sia calcolata assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 57 anni, senza aggiornamento ai successivi innalzamenti dell’età pensionabile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Udine, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, lamentando l’irragionevolezza del coefficiente non attualizzato e la lesione dell’adeguatezza della prestazione previdenziale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La scelta del legislatore di ancorare il coefficiente all’età di 57 anni rientra nella ragionevole sostenibilità del sistema pensionistico e individua un punto di equilibrio coerente con i valori costituzionali in gioco.

    Il principio

    Il legislatore può modulare il calcolo delle pensioni ai superstiti secondo criteri di sostenibilità del sistema previdenziale; la mancata attualizzazione del coefficiente non è irragionevole se realizza un punto di equilibrio ragionevole tra adeguatezza della prestazione e tenuta complessiva del sistema.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995?

    Che, se l’assicurato muore prima dei 57 anni, la pensione ai superstiti si calcoli con il coefficiente di trasformazione relativo a quell’età.

    Perché la questione è stata respinta?

    Perché la scelta del legislatore è un ragionevole punto di equilibrio coerente con la sostenibilità del sistema pensionistico.

    L’importo della pensione cambia per effetto della sentenza?

    No: la disciplina resta invariata e il coefficiente continua a essere bloccato all’età di 57 anni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 245/2018 – Recupero edilizio in Abruzzo e tutela dell’ambiente

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima la legge della Regione Abruzzo sul recupero del patrimonio edilizio esistente, perché consentiva interventi in deroga senza salvaguardare i piani di bacino e applicava norme a una riserva naturale, invadendo la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva ammesso il recupero di vani accessori e seminterrati anche in deroga agli strumenti urbanistici e aveva disciplinato l’applicazione del piano demaniale marittimo a una riserva naturale (la «Pineta Dannunziana»). Lo Stato ha contestato queste previsioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 4, comma 4, 5, comma 2, e 7 della legge della Regione Abruzzo n. 40 del 2017, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dei principi in materia di governo del territorio. Il ricorso era del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, nella parte in cui non faceva salvi i casi di contrasto con i piani di bacino, e dell’art. 7; ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 4, comma 4.

    Il principio

    La normativa regionale sul recupero edilizio non può derogare alle prescrizioni dei piani di bacino né comprimere la tutela ambientale rimessa alla competenza esclusiva statale, che fissa uno standard non riducibile dalle Regioni.

    Domande e risposte

    Cosa è stato dichiarato illegittimo?

    L’art. 5, comma 2, nella parte in cui non faceva salvi i casi di contrasto con i piani di bacino, e l’art. 7 della legge regionale; resta invece salvo l’art. 4, comma 4.

    Perché conta il piano di bacino?

    Perché le sue prescrizioni sono vincolanti per la tutela del territorio: una norma regionale che consente deroghe senza salvaguardarle invade la competenza statale sulla tutela dell’ambiente.

    La legge regionale è stata annullata per intero?

    No. La Corte ha colpito singole disposizioni, lasciando in vigore la parte non censurata, in particolare l’art. 4, comma 4, ritenuto non fondato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 22/2017 – Superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari: inammissibilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione sull’art. 1, comma 1-quater, del decreto-legge n. 52 del 2014, in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). Il giudice rimettente non doveva applicare la norma impugnata.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito dalla legge n. 81 del 2014, ha dettato disposizioni urgenti per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. La questione riguardava il comma 1-quater dell’art. 1, relativo alla disciplina delle misure di sicurezza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1-quater, del d.l. n. 52 del 2014, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione per difetto di rilevanza: la disposizione impugnata non doveva trovare applicazione nel giudizio principale, sicché la questione non era decisiva per quel processo.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è ammissibile solo se la norma impugnata deve essere effettivamente applicata nel giudizio principale; in mancanza di rilevanza la Corte non può pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa «difetto di rilevanza»?

    Significa che la norma impugnata non doveva essere applicata nel processo da cui è nata la questione, che quindi non incide sulla sua decisione.

    Quale norma era impugnata?

    L’art. 1, comma 1-quater, del d.l. n. 52 del 2014 sul superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

    La norma è stata annullata?

    No: la questione è stata dichiarata inammissibile e la disposizione resta in vigore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 21/2017 – Testimone assistito assolto e regola di valutazione dell’art. 192 c.p.p.

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 197-bis, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui applicava la regola di valutazione dell’art. 192, comma 3, anche alle dichiarazioni di chi era stato assolto perché il fatto non sussiste. In via consequenziale ha colpito anche il comma 3 dello stesso articolo.

    Di cosa si tratta

    L’art. 197-bis cod. proc. pen. disciplina il «testimone assistito», cioè chi depone dopo essere stato imputato in un procedimento connesso. Il comma 6 estendeva a queste dichiarazioni la regola dell’art. 192, comma 3, che richiede riscontri esterni, e il comma 3 imponeva l’assistenza di un difensore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Macerata ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 197-bis, commi 3 e 6, e 192, comma 3, del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per l’irragionevole parificazione del soggetto assolto perché il fatto non sussiste al dichiarante imputato in procedimento connesso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 197-bis, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui applicava l’art. 192, comma 3, alle dichiarazioni di chi era stato assolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste. In applicazione dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953 ha dichiarato l’illegittimità anche del comma 3, sull’assistenza del difensore, per le medesime dichiarazioni.

    Il principio

    Chi è stato definitivamente assolto perché il fatto non sussiste non può essere trattato come un dichiarante sospetto: le sue dichiarazioni non vanno assoggettate alla regola dei riscontri dell’art. 192, comma 3, né all’obbligo di assistenza difensiva proprio del testimone assistito.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato incostituzionale l’art. 197-bis, comma 6, cod. proc. pen. e, in via consequenziale, il comma 3, per le dichiarazioni di chi è stato assolto perché il fatto non sussiste.

    Perché era irragionevole la disciplina?

    Perché equiparava chi era stato assolto in via definitiva a chi è ancora gravato da un’imputazione, imponendo riscontri e difensore non giustificati.

    Cosa cambia ora?

    Le dichiarazioni di chi è stato assolto perché il fatto non sussiste sono valutate come quelle di un testimone ordinario, senza la regola dei riscontri.

    Norme collegate