Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 45 L. 354/1975

    Art. 45 L. 354/1975

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Assistenza alle famiglie e aiuti economico-sociali

    Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un’azione di assistenza alle loro famiglie.
    Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolarne il reinserimento sociale.
    È utilizzata, all’uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell’assistenza sociale.

    Ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati dall’articolo 3, commi 2 e 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, il detenuto o l’internato privo di residenza anagrafica è iscritto, su segnalazione del direttore, nei registri della popolazione residente del comune dove è ubicata la struttura. Al condannato è richiesto di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove è detenuto o internato. L’opzione può essere in ogni tempo modificata.

  • CCNL Agenzie Immobiliari: preavviso e licenziamento

    CCNL Agenzie Immobiliari

    Preavviso e licenziamento nel CCNL Agenzie Immobiliari

    Quando e come si può sciogliere il rapporto, quanto dura il preavviso e quali tutele ha il dipendente di agenzia immobiliare.

    In sintesi

    Il licenziamento richiede una giusta causa o un giustificato motivo e, salvo la giusta causa, il rispetto del preavviso, la cui durata cresce con livello e anzianità secondo il CCNL. Chi non rispetta il preavviso deve la relativa indennità sostitutiva. Il licenziamento va comunicato per iscritto e con motivazione; il lavoratore può impugnarlo entro 60 giorni.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
    Parti firmatarie
    FIAIP · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza
    Rinnovo sottoscritto il 19 maggio 2025, vigenza dal 1° maggio 2025 al 31 dicembre 2027
    Ambito
    Lavoratori subordinati di agenzie di mediazione immobiliare aderenti a FIAIP
    Fonte
    Testo coordinato del CCNL, edizione ufficiale del 7 giugno 2021 (PDF); minimi e una tantum dal rinnovo del 2025 (scheda Filcams-CGIL)

    Quando si può licenziare

    Nel rapporto a tempo indeterminato il licenziamento non è mai libero: richiede una giusta causa o un giustificato motivo. La legge (in particolare la Legge 604/1966, lo Statuto dei Lavoratori e, per gli assunti dal 7 marzo 2015, il d.lgs. 23/2015) e il CCNL definiscono le tutele. Il datore deve sempre comunicare il recesso per iscritto, indicando i motivi.

    Giusta causa e giustificato motivo

    Tipologie di licenziamento e preavviso
    Tipo Quando ricorre Preavviso
    Giusta causa Fatto così grave da impedire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto Non dovuto (licenziamento immediato)
    Giustificato motivo soggettivo Inadempimento notevole ma non gravissimo del lavoratore Dovuto
    Giustificato motivo oggettivo Ragioni economiche, organizzative o produttive dell'azienda Dovuto

    Il licenziamento disciplinare (giusta causa o GMS) deve rispettare la procedura dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori: contestazione scritta dell'addebito, termine a difesa, eventuale sanzione.

    Il preavviso: durata e funzione

    Salvo il caso della giusta causa, il recesso richiede il preavviso: un periodo durante il quale il rapporto prosegue, per consentire al lavoratore di cercare un'altra occupazione e al datore di organizzare la sostituzione. La durata del preavviso è fissata dall'art. 171 del CCNL e cresce con il livello e l'anzianità: più breve per i livelli esecutivi, più lunga per i Quadri e i livelli alti.

    Termini di preavviso per livello e anzianità di servizio, in giorni di calendario (art. 171)
    Livello Fino a 5 anni Oltre 5 e fino a 10 anni Oltre 10 anni
    Quadri e 1° livello 60 90 120
    2° e 3° livello 30 45 60
    4° e 5° livello 20 30 45
    6° livello 15 20 20

    Il preavviso decorre dal 1° o dal 16 di ciascun mese. Se il datore non lo concede deve l'indennità sostitutiva (art. 172); durante il preavviso le ferie non possono essere concesse (art. 122). Il CCNL ammette il licenziamento solo per giusta causa o per giustificato motivo con preavviso (art. 168), con esclusione dei lavoratori in prova e di chi ha i requisiti per la pensione di vecchiaia.

    Indennità sostitutiva del preavviso

    Se la parte che recede non concede il preavviso, deve all'altra un'indennità sostitutiva pari alla retribuzione di fatto del periodo di preavviso, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima (art. 172). Vale per il datore che licenzia con effetto immediato (fuori dai casi di giusta causa) e per il lavoratore che si dimette senza preavviso. Durante il preavviso lavorato maturano comunque ferie, tredicesima e TFR.

    Tutele in caso di licenziamento illegittimo

    Il licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, o viziato nella forma o nella procedura, è illegittimo. Le conseguenze (reintegrazione o indennità risarcitoria) dipendono dal numero di dipendenti dell'azienda, dalla data di assunzione e dal tipo di vizio. I licenziamenti discriminatori, nulli o orali comportano la tutela più forte (reintegrazione) a prescindere dalle dimensioni dell'azienda.

    Come e quando impugnare

    Il lavoratore che ritiene illegittimo il licenziamento deve impugnarlo entro 60 giorni dalla ricezione, anche con semplice lettera o PEC. Entro i successivi 180 giorni deve depositare il ricorso al giudice o avviare un tentativo di conciliazione, altrimenti l'impugnazione perde efficacia.

    Casi pratici

    Tizio licenziato per riorganizzazione
    L'agenzia chiude lo sportello dove lavora Tizio (3° livello) e lo licenzia per giustificato motivo oggettivo. Essendo un GMO, è dovuto il preavviso dell'art. 171: per il 3° livello sono 30, 45 o 60 giorni di calendario, secondo che abbia fino a 5, fino a 10 o oltre 10 anni di servizio; in alternativa l'agenzia gli versa l'indennità sostitutiva. Tizio può comunque valutare la legittimità del motivo.
    Un'addetta e una contestazione disciplinare
    Caia riceve una contestazione per ripetute assenze ingiustificate. Il datore segue la procedura dell'art. 7 St. Lav.: contestazione scritta, termine a difesa. Solo dopo, valutate le giustificazioni, può decidere la sanzione, che a seconda della gravità può arrivare al licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con preavviso.
    Sempronio licenziato a voce
    Al direttore Sempronio viene comunicato a voce “da domani non venire più”. Il licenziamento orale è inefficace: il rapporto giuridicamente prosegue. Sempronio mette per iscritto la propria disponibilità al lavoro e, con l'assistenza del sindacato, contesta il recesso.
  • Codice ATECO 2025: come sceglierlo e perché conta

    In sintesi

    • Il codice ATECO identifica l’attività economica e si dichiara all’apertura della partita IVA: da esso dipendono coefficiente forfettario, gestione INPS e adempimenti.
    • Dal 1° aprile 2025 è operativa la nuova classificazione ATECO 2025, che sostituisce l’ATECO 2007 negli atti e nelle dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate.
    • Nel forfettario il codice determina il coefficiente di redditività (dal 40% all’86%): scegliere il codice giusto significa calcolare correttamente il reddito tassabile.
    • Il codice si può modificare gratuitamente online sul portale del Registro Imprese se non corrisponde più all’attività effettivamente svolta.

    Cos'è il codice ATECO e a cosa serve

    Il codice ATECO è una sequenza alfanumerica che classifica l’attività economica svolta da un’impresa o da un professionista. Si dichiara al momento dell’apertura della partita IVA (nel modello AA9/12 o nella Comunicazione Unica) e accompagna l’attività in tutti i rapporti con Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL e Camera di Commercio.

    Non è una semplice etichetta statistica: dal codice ATECO dipendono il regime contributivo, gli obblighi (ad esempio la SCIA per certe attività), le aliquote applicabili e, nel regime forfettario, il coefficiente con cui si calcola il reddito imponibile.

    La nuova classificazione ATECO 2025

    Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, elaborata dall’Istat, che ha sostituito l’ATECO 2007 (aggiornamento 2022). La classificazione è diventata operativa dal 1° aprile 2025: da quella data tutti gli operatori economici devono utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni presentate all’Agenzia delle Entrate.

    Per chi era già in attività, la transizione è in gran parte automatica grazie alle tavole di raccordo tra vecchi e nuovi codici. Dove la corrispondenza non è univoca, è possibile chiedere la rettifica del proprio codice tramite il Registro Imprese: il portale dedicato indicato nel comunicato InfoCamere del 23 aprile 2025 non risulta più raggiungibile, quindi conviene verificare modalità ed eventuali costi sul sito della propria Camera di commercio.

    Un’avvertenza utile per i forfettari: i coefficienti di redditività del regime forfettario restano agganciati ai gruppi ATECO 2007 richiamati dall’allegato 4 della L. 190/2014. Il passaggio alla nuova classificazione, quindi, non cambia di per sé il coefficiente applicabile, ma è bene verificare la corretta corrispondenza.

    Perché il codice ATECO incide su tasse e contributi

    Nel regime forfettario il codice ATECO determina il coefficiente di redditività, cioè la percentuale dei ricavi considerata reddito tassabile. I coefficienti vanno dal 40% (commercio al dettaglio, alloggio e ristorazione) all’86% (costruzioni e attività immobiliari), passando per il 78% delle attività professionali e il 67% di altri servizi. Scegliere il codice corretto è quindi essenziale: a parità di incassi, il reddito tassabile cambia in modo significativo.

    Il codice incide anche sull’inquadramento previdenziale: distingue, ad esempio, un’attività artigiana o commerciale (con iscrizione alle gestioni INPS artigiani/commercianti) da un’attività professionale (Gestione Separata). E può far scattare adempimenti specifici, come la SCIA o l’iscrizione ad albi e registri per le attività regolamentate.

    Esempi di coefficienti di redditività forfettari per gruppo (ATECO 2007)
    Tipo di attività Coefficiente
    Commercio al dettaglio e all'ingrosso 40%
    Alloggio e ristorazione 40%
    Intermediari del commercio 62%
    Altre attività economiche (servizi) 67%
    Attività professionali, scientifiche, tecniche 78%
    Costruzioni e attività immobiliari 86%

    Come scegliere il codice giusto

    • Parti dalla descrizione reale e prevalente dell’attività
    • Cerca il codice sugli strumenti Istat ATECO 2025
    • Verifica il coefficiente forfettario collegato al gruppo ATECO 2007
    • Controlla se l’attività richiede SCIA, albi o requisiti
    • Se svolgi più attività, indica quella prevalente e le secondarie

    Quando conviene farsi seguire da un professionista

    Le scelte su forma giuridica, regime fiscale e adempimenti hanno effetti che durano anni. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un commercialista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • S.r.l.s.: come si apre, costi e limiti della società semplificata

    La S.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata, art. 2463-bis c.c.) è una SRL con capitale ridotto (da 1 a 9.999,99 euro) e statuto standard inderogabile fissato per legge: nasce per abbattere i costi di avvio. Con il modello standard il notaio non applica l’onorario per l’atto costitutivo; la responsabilità resta limitata al capitale come nella SRL ordinaria. Il prezzo da pagare è la rigidità: lo statuto non si personalizza e i soci devono essere persone fisiche.

    Che cos’è la S.r.l.s. – art. 2463-bis

    La società a responsabilità limitata semplificata è disciplinata dall’art. 2463-bis del Codice civile. È a tutti gli effetti una SRL – con la stessa responsabilità limitata al capitale conferito – ma nasce con due tratti distintivi: un capitale ridotto, compreso tra 1 e 9.999,99 euro, e un atto costitutivo standard il cui contenuto è fissato dalla legge con decreto ministeriale e non può essere modificato. È stata introdotta per favorire l’avvio di nuove imprese abbattendo la barriera dei costi notarili e del capitale: inizialmente riservata agli under 35, oggi è aperta a chiunque, purché i soci siano persone fisiche (non società).

    Come si apre: capitale, statuto standard e notaio

    Anche la S.r.l.s. si costituisce con atto pubblico davanti al notaio, ma utilizzando il modello di statuto standard tipizzato. Proprio perché lo statuto è quello fissato dalla legge, per la S.r.l.s. il notaio non può applicare il proprio onorario: restano a carico dei soci solo l’imposta di registro (200 euro), i bolli e i diritti di segreteria della Camera di Commercio. Il capitale, da 1 a 9.999,99 euro, deve essere sottoscritto e versato per intero in denaro all’organo amministrativo al momento della costituzione: a differenza della SRL ordinaria non sono ammessi conferimenti in natura, di crediti o di opere e servizi. Dopo l’atto, l’iscrizione al Registro delle Imprese avviene tramite la Comunicazione Unica (ComUnica), che attiva anche partita IVA, posizione INPS/INAIL e iscrizione al REA.

    I passaggi, in ordine

    • Scelta della denominazione (deve contenere “società a responsabilità limitata semplificata”) e dell’oggetto sociale.
    • Individuazione dei soci (solo persone fisiche) e degli amministratori.
    • Apertura della PEC e dotazione di firma digitale.
    • Versamento integrale del capitale in denaro all’organo amministrativo.
    • Atto pubblico dal notaio con lo statuto standard inderogabile.
    • Iscrizione al Registro delle Imprese via ComUnica.
    • Tenuta dei libri sociali e avvio degli adempimenti contabili e fiscali.

    I requisiti della S.r.l.s.

    • Soci esclusivamente persone fisiche (nessuna società tra i soci).
    • Capitale tra 1 e 9.999,99 euro, versato per intero in denaro.
    • Statuto standard inderogabile, non personalizzabile.
    • Atto pubblico dal notaio senza onorario notarile.
    • Iscrizione al Registro delle Imprese tramite ComUnica.

    SRLS, SRL ordinaria e SpA a confronto

    Profilo S.r.l.s. SRL ordinaria SpA
    Capitale minimo 1 euro (max 9.999,99) 1 euro (di norma 10.000+) 50.000 euro
    Versamento iniziale 100% in denaro 25% in denaro (100% se unipersonale o capitale ridotto) 25%
    Conferimenti Solo denaro Denaro, natura, crediti, opere e servizi Denaro e natura (con limiti)
    Statuto Standard inderogabile Libero/personalizzabile Libero
    Soci Solo persone fisiche Persone fisiche e giuridiche Persone fisiche e giuridiche
    Onorario notarile No (per l’atto standard) Sì Sì
    Responsabilità Limitata al capitale Limitata al capitale Limitata al capitale

    I limiti da conoscere prima di sceglierla

    Il principale limite della S.r.l.s. è la rigidità dello statuto: non potendo essere modificato nel suo contenuto tipico, non consente clausole su misura come particolari diritti dei soci (art. 2468, c.3), clausole di prelazione o gradimento articolate, regole di governance personalizzate o clausole compromissorie ad hoc. Chi ha bisogno di un assetto articolato deve orientarsi sulla SRL ordinaria. Inoltre i soci devono essere persone fisiche: una società non può essere socia di una S.r.l.s. Va anche ricordato che, come per ogni SRL con capitale inferiore a 10.000 euro, occorre accantonare a riserva legale una somma pari ad almeno un quinto degli utili netti, finché riserva e capitale non raggiungono 10.000 euro (art. 2463, commi 4-5). Infine, il vantaggio economico è circoscritto alla nascita: i costi di gestione (contabilità, deposito del bilancio, diritto camerale, IRES, IRAP) sono gli stessi della SRL ordinaria. La S.r.l.s. è dunque uno strumento di partenza a basso costo, non una forma societaria strutturalmente più leggera.

    Capitale simbolico: opportunità e rischi

    Costituire con 1 euro è formalmente possibile, ma un capitale simbolico riduce la credibilità verso banche, fornitori e clienti e offre una scarsa dotazione patrimoniale. Per questo molti scelgono un capitale di qualche migliaio di euro, restando sotto la soglia dei 10.000. Attenzione: con capitale così basso, la perdita anche modesta può portarlo rapidamente sotto lo zero, attivando gli obblighi di ricapitalizzazione (artt. 2482-bis e 2482-ter) e, in mancanza, lo scioglimento.

    Si può trasformare la S.r.l.s. in SRL ordinaria?

    Sì. Quando l’attività cresce e serve uno statuto su misura, far entrare una società tra i soci o aumentare il capitale oltre la soglia, si può passare alla SRL ordinaria con una modifica statutaria deliberata dai soci, atto notarile (qui con onorario) e iscrizione nel Registro delle Imprese. È un percorso frequente: si parte snelli con la S.r.l.s. e si “matura” verso la SRL ordinaria quando la struttura lo richiede.

    Errori frequenti

    • Scegliere la S.r.l.s. quando serve uno statuto personalizzato: lo standard è inderogabile.
    • Pensare di poter far entrare una società come socia: vietato, solo persone fisiche.
    • Credere che la S.r.l.s. costi meno anche negli anni: il risparmio è solo all’avvio.
    • Fissare un capitale simbolico ignorando il rischio di rapida erosione e ricapitalizzazione.
    • Dimenticare l’accantonamento rafforzato a riserva legale fino a 10.000 euro.

    Spunti pratici

    • Usa la S.r.l.s. per partire con costi minimi quando ti basta lo statuto standard.
    • Dimensiona comunque un capitale credibile rispetto all’attività e ai rapporti con le banche.
    • Se prevedi soci-società, investitori o clausole su misura, parti direttamente con la SRL ordinaria.
    • Metti a budget i costi ricorrenti (commercialista, diritto camerale, imposte): non cambiano rispetto alla SRL.
    • Programma per tempo l’eventuale passaggio a SRL ordinaria con l’aumento del capitale.

    Esempio: Tizio e Caio, due giovani sviluppatori, vogliono avviare una software house con spesa minima e senza necessità di clausole particolari. Scelgono la S.r.l.s. con capitale di 2.000 euro versato per intero: pagano solo imposta di registro, bolli e diritti camerali, senza onorario notarile. Due anni dopo entra l’investitore Sempronio (tramite una sua società) e serve uno statuto con diritti particolari: a quel punto trasformano la S.r.l.s. in SRL ordinaria, aumentano il capitale oltre i 10.000 euro e personalizzano lo statuto.

    Quando conviene farsi seguire da un professionista

    SRLS e statuto standard: cosa contiene davvero

    Il modello standard tipizzato della S.r.l.s. disciplina gli elementi essenziali: denominazione, sede, oggetto, capitale, conferimenti (solo denaro), amministrazione e rappresentanza, decisioni dei soci, bilancio e scioglimento. È un impianto completo ma rigido: non vi si possono inserire clausole personalizzate come categorie di quote con diritti diversi, particolari diritti dei soci sull’amministrazione o sugli utili (art. 2468, c.3), clausole di prelazione o gradimento articolate, clausola compromissoria su misura. Chi avvia un’impresa “semplice”, con pochi soci e regole standard, vi trova tutto il necessario; chi pianifica strutture complesse o l’ingresso di investitori dovrebbe valutare la SRL ordinaria.

    Responsabilità limitata: identica alla SRL ordinaria

    Un equivoco diffuso è che la S.r.l.s., per il capitale ridotto, offra una tutela patrimoniale minore. Non è così: la responsabilità è limitata al capitale conferito esattamente come nella SRL ordinaria. Restano ferme le eccezioni generali (responsabilità degli amministratori per mala gestio ex art. 2476, responsabilità del socio unico in caso di mancato versamento o pubblicità, responsabilità dei soci che decidono o autorizzano atti dannosi ex art. 2476, c.8). Il “rischio” del capitale basso non sta nella responsabilità, ma nella scarsa dotazione patrimoniale e nella rapidità con cui le perdite possono erodere il capitale.

    Gli adempimenti annuali della S.r.l.s.

    Una volta avviata, la S.r.l.s. è soggetta agli stessi adempimenti della SRL ordinaria: tenuta della contabilità ordinaria, redazione e deposito del bilancio di esercizio al Registro delle Imprese, pagamento del diritto camerale annuale, dichiarazioni fiscali e versamento di IRES e IRAP, gestione di PEC e libri sociali. Se supera i limiti dell’art. 2477, deve inoltre nominare l’organo di controllo o il revisore. È bene avere chiaro fin dall’inizio che il “low cost” riguarda solo la nascita, non la vita della società.

    Per chi è adatta e per chi no

    La S.r.l.s. è adatta a chi vuole partire subito con costi minimi, ha pochi soci persone fisiche e non necessita di clausole particolari: startup in fase iniziale, piccole attività, professionisti che costituiscono una società operativa snella. È poco adatta a chi prevede l’ingresso di soci-società o investitori, conferimenti in natura, governance articolata, categorie di quote o patti complessi: in questi casi conviene la SRL ordinaria fin da subito, evitando di dover trasformare la società poco dopo l’avvio.

    Le scelte su forma giuridica, regime fiscale e adempimenti hanno effetti che durano anni. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un commercialista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Quanto costa aprire e mantenere una SRL nel 2026

    In sintesi

    • Aprire una SRL tradizionale nel 2026 costa indicativamente tra 2.750 e 4.250 euro oltre IVA, di cui l’onorario del notaio rappresenta la voce principale (circa 1.500-2.500 euro).
    • Il capitale sociale minimo è di 1 euro, ma sotto i 10.000 euro va versato per intero in denaro e si applica l’accantonamento accelerato a riserva legale.
    • I costi annui ricorrenti (commercialista, diritto camerale, deposito bilancio, libri sociali) pesano più della costituzione: vanno messi in conto alcune migliaia di euro l’anno.
    • La S.r.l.s. semplificata abbatte i costi di apertura (niente onorario notarile con lo statuto standard) ma ha costi di gestione annua sostanzialmente identici alla SRL ordinaria.

    I costi di costituzione: notaio, imposte e capitale

    La SRL nasce con un atto pubblico davanti al notaio: è qui che si concentra la spesa iniziale. L’onorario notarile per la costituzione di una SRL ordinaria si colloca generalmente tra 1.500 e 2.500 euro, a cui si aggiungono imposte e diritti.

    Alle parcelle si sommano l’imposta di registro (200 euro), l’imposta di bollo, i diritti di segreteria della Camera di Commercio e la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (309,87 euro annui). Il totale della costituzione, comprensivo di notaio e adempimenti, si aggira tra 2.750 e 4.250 euro oltre IVA.

    Il capitale sociale può partire da 1 euro, ma attenzione: quando è inferiore a 10.000 euro deve essere interamente versato in denaro al momento della costituzione e una quota maggiore degli utili va accantonata a riserva legale fino a raggiungere la soglia dei 10.000 euro.

    Costi indicativi di costituzione di una SRL (2026)
    Voce Importo indicativo
    Onorario notarile 1.500 – 2.500 €
    Imposta di registro 200 €
    Tassa concessione governativa libri 309,87 €/anno
    Diritti di segreteria e bolli CCIAA circa 200-300 €
    Capitale sociale minimo da 1 € (se < 10.000 € versato per intero)
    Totale costituzione (indicativo) 2.750 – 4.250 € + IVA

    I costi annui ricorrenti: la voce che pesa di più

    L’errore più comune è guardare solo al costo di apertura. In realtà sono i costi annuali a determinare la sostenibilità di una SRL. La voce principale è il commercialista, indispensabile per la contabilità ordinaria, il bilancio e le dichiarazioni: a seconda del volume di operazioni si parla di alcune migliaia di euro l’anno.

    A questo si aggiungono il diritto annuale alla Camera di Commercio (in funzione del fatturato), il deposito del bilancio con i relativi diritti e bolli, la tassa di vidimazione dei libri sociali (309,87 euro) e, dove richiesto, il compenso dell’organo di controllo o del revisore.

    A questi costi di struttura si sommano le imposte sul reddito prodotto: l’IRES al 24% sull’utile della società e, sui dividendi distribuiti ai soci persone fisiche, l’imposta sostitutiva del 26%.

    Checklist dei costi annui di una SRL

    • Commercialista (contabilità ordinaria, bilancio, dichiarazioni)
    • Diritto annuale Camera di Commercio (per fascia di fatturato)
    • Deposito del bilancio (diritti + bolli)
    • Tassa vidimazione libri sociali (309,87 €)
    • Eventuale revisore/organo di controllo
    • IRES 24% sull’utile + 26% sui dividendi distribuiti

    SRL ordinaria o S.r.l.s.: dove si risparmia davvero

    La S.r.l. semplificata consente di risparmiare sui costi di apertura, perché con lo statuto standard previsto dalla legge il notaio non può applicare il proprio onorario: si pagano solo imposte e diritti. Il capitale resta tra 1 e 9.999,99 euro, versato in denaro.

    Il risparmio, però, riguarda solo la nascita: una volta avviata, la S.r.l.s. ha gli stessi costi di gestione annua di una SRL ordinaria (commercialista, camera di commercio, bilancio, libri). Per questo la semplificata conviene a chi vuole abbattere la spesa iniziale, non a chi cerca una società strutturalmente più economica.

    La scelta tra SRL e ditta individuale, dunque, non si gioca solo sulla responsabilità limitata, ma sul punto di pareggio: la SRL ha senso quando i redditi e la necessità di separare il patrimonio personale giustificano qualche migliaio di euro di costi fissi annui.

    Quando conviene farsi seguire da un professionista

    Le scelte su forma giuridica, regime fiscale e adempimenti hanno effetti che durano anni. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un commercialista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Aprire la partita IVA nel 2026: guida completa (forfettario e ordinario)

    In sintesi

    • L’apertura della partita IVA è gratuita e si fa con il modello AA9/12 (imprese individuali e lavoratori autonomi) all’Agenzia delle Entrate, di persona, tramite intermediario o con la Comunicazione Unica per le imprese.
    • Le tre scelte da fare prima di aprire: forma giuridica (ditta individuale o società), regime fiscale (forfettario o ordinario) e codice ATECO dell’attività.
    • Nel forfettario si paga un’imposta sostitutiva del 15% (5% per i primi cinque anni delle start-up) fino a 85.000 euro di ricavi; nel regime ordinario si applicano IRPEF a scaglioni, IVA e contabilità.
    • Oltre al Fisco serve l’iscrizione previdenziale: Gestione Separata INPS per i professionisti senza cassa, oppure gestione artigiani/commercianti per chi esercita impresa.

    Le tre scelte da fare prima di aprire la partita IVA

    Aprire la partita IVA in sé è un adempimento semplice e gratuito. La parte che incide sui tuoi conti per gli anni successivi sono le tre decisioni che la precedono: quale veste giuridica dare all’attività, quale regime fiscale scegliere e quale codice ATECO attribuire all’attività.

    La forma giuridica è il bivio tra ditta individuale (l’imprenditore risponde con tutto il patrimonio personale ma i costi sono minimi) e società (di persone o di capitali, con responsabilità e costi diversi). Se sei un singolo che inizia, nella stragrande maggioranza dei casi si parte da ditta individuale o lavoro autonomo.

    Il regime fiscale determina quante imposte paghi e quanta contabilità devi tenere: il forfettario è semplice e leggero ma ha limiti e cause di esclusione; l’ordinario è più oneroso ma senza tetti e con la possibilità di dedurre i costi reali.

    Il codice ATECO identifica l’attività e, nel forfettario, determina il coefficiente di redditività su cui si calcola il reddito tassabile.

    Come si apre: modello AA9/12 e Comunicazione Unica

    I lavoratori autonomi e le imprese individuali aprono la partita IVA con il modello AA9/12, presentato all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Si può fare di persona, tramite un intermediario abilitato (commercialista) o telematicamente.

    Chi avvia un’impresa (e quindi deve iscriversi al Registro delle Imprese e all’INPS artigiani/commercianti) usa la Comunicazione Unica (ComUnica): un unico invio telematico alla Camera di Commercio che assolve in un colpo solo l’apertura della partita IVA, l’iscrizione al Registro Imprese, all’INPS e all’INAIL.

    L’apertura della partita IVA non costa nulla. I costi compaiono dopo, e dipendono dalla forma scelta: per la ditta individuale sono minimi, per le società si aggiungono notaio, diritti camerali e contabilità.

    Documenti e dati necessari

    • Documento d’identità e codice fiscale
    • Codice ATECO dell’attività che si intende svolgere
    • Regime fiscale prescelto (forfettario o ordinario)
    • Indirizzo PEC (obbligatorio per le imprese)
    • Per le imprese: iscrizione al Registro Imprese e alla gestione INPS competente tramite ComUnica

    Forfettario o ordinario: come scegliere il regime

    Il regime forfettario (L. 190/2014) è il regime naturale per le persone fisiche con ricavi o compensi fino a 85.000 euro nell’anno precedente. Il reddito si calcola in modo forfettario, applicando ai ricavi il coefficiente di redditività del proprio gruppo ATECO, e si paga un’imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni delle nuove attività che ne rispettano i requisiti). Non si addebita l’IVA in fattura e la contabilità è semplificata.

    Si decade dal forfettario se nel corso dell’anno si superano i 100.000 euro di incassi (con effetto immediato per l’intero anno) o se scatta una causa ostativa: ad esempio un reddito da lavoro dipendente superiore a 35.000 euro (soglia elevata per il 2025 e il 2026).

    Il regime ordinario non ha tetti di ricavi: si applicano l’IRPEF a scaglioni, l’IVA in fattura e la deduzione analitica dei costi. Conviene quando i costi reali sono elevati (superiori a quanto il coefficiente forfettario presume) o quando si superano le soglie del forfettario.

    Forfettario e ordinario a confronto (2026)
    Aspetto Forfettario Ordinario (semplificato)
    Tetto di ricavi 85.000 € (decadenza oltre 100.000 €) Nessun tetto
    Imposta Sostitutiva 15% (5% start-up) IRPEF a scaglioni + addizionali
    IVA Non addebitata in fattura Addebitata e versata
    Costi Forfettizzati nel coefficiente Dedotti analiticamente
    Contabilità Semplificata, principio di cassa Registri IVA e contabili

    L'iscrizione INPS: Gestione Separata o artigiani/commercianti

    Aprire la partita IVA non basta: serve anche la copertura previdenziale. I professionisti senza una cassa di categoria si iscrivono alla Gestione Separata INPS, la cui aliquota per il 2026 è del 26,07% per i titolari di partita IVA (massimale di reddito 122.295 euro). I professionisti con cassa (avvocati, ingegneri, medici, ecc.) versano invece alla propria cassa.

    Chi esercita un’attività d’impresa (artigiano o commerciante) si iscrive alle gestioni autonome INPS: per il 2026 l’aliquota è del 24% per gli artigiani e del 24,48% per i commercianti, con contributi calcolati su un reddito minimale di 18.808 euro più una quota percentuale sull’eccedenza. Chi è nel forfettario può chiedere la riduzione del 35% dei contributi.

    Questa differenza pesa nella scelta: il professionista in Gestione Separata paga i contributi solo sul reddito effettivo, mentre artigiani e commercianti pagano comunque i contributi fissi sul minimale anche se incassano poco.

    Quando conviene farsi seguire da un professionista

    Le scelte su forma giuridica, regime fiscale e adempimenti hanno effetti che durano anni. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un commercialista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • CCNL Agenzie Immobiliari: periodo di prova

    CCNL Agenzie Immobiliari

    Il periodo di prova nel CCNL Agenzie Immobiliari

    Forma scritta, durata per livello e regole sul recesso: cosa prevede il contratto delle agenzie immobiliari per il periodo di prova.

    In sintesi

    Nel CCNL Agenzie Immobiliari il periodo di prova deve risultare da atto scritto al momento dell'assunzione, ha una durata massima che va da 20 giorni (6° livello) a 180 giorni (Quadri e 1° livello) e durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente senza preavviso. Per i livelli 4°-6°, misurati in giorni di lavoro effettivo, le assenze non si contano; restano vietati i recessi discriminatori o ritorsivi.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
    Parti firmatarie
    FIAIP · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza
    Rinnovo sottoscritto il 19 maggio 2025, vigenza dal 1° maggio 2025 al 31 dicembre 2027
    Ambito
    Lavoratori subordinati di agenzie di mediazione immobiliare aderenti a FIAIP
    Fonte
    Testo coordinato del CCNL, edizione ufficiale del 7 giugno 2021 (PDF); minimi e una tantum dal rinnovo del 2025 (scheda Filcams-CGIL)

    Forma scritta obbligatoria

    Il periodo di prova deve risultare da atto scritto, sottoscritto prima o al momento dell'inizio del rapporto. La clausola deve indicare in modo specifico la durata, il livello di inquadramento e le mansioni da svolgere. Se la prova non è pattuita per iscritto, l'assunzione si considera definitiva fin dall'inizio: non si può recedere liberamente come avviene in prova.

    La giurisprudenza richiede che la clausola sia specifica quanto alle mansioni: una formula generica che non consenta di capire su cosa verte la prova può renderla nulla.

    Durata per livello

    La durata massima della prova nel CCNL Agenzie Immobiliari è crescente in base al livello ed è fissata dall'art. 100: più breve per i livelli esecutivi, più lunga per i livelli a elevato contenuto professionale e per i Quadri.

    Durata massima del periodo di prova per livello (art. 100)
    Livello Durata massima Come si conta
    Quadri e 1° livello 180 giorni Giorni di calendario
    2° e 3° livello 90 giorni Giorni di calendario
    4° e 5° livello 60 giorni Giorni di lavoro effettivo
    6° livello 20 giorni Giorni di lavoro effettivo

    Durante la prova la retribuzione non può essere inferiore al minimo contrattuale del livello attribuito (art. 100). La durata scritta nella lettera di assunzione non può superare quella massima della tabella.

    Come si calcolano i giorni di prova

    Per i livelli 4°, 5° e 6° il CCNL misura la prova in giorni di lavoro effettivo (art. 100): le assenze per malattia, infortunio, ferie e gli altri casi di sospensione del rapporto non si computano e prolungano la prova di altrettanti giorni. Per Quadri, 1°, 2° e 3° livello il contratto parla di giorni di calendario e il testo non dice espressamente che le assenze spostino la scadenza: la questione si valuta caso per caso, con la regola generale che la prova deve poter essere svolta in concreto. L'obiettivo è garantire al datore un periodo reale di valutazione e al lavoratore la possibilità di dimostrare le proprie capacità.

    Recesso durante la prova

    Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso né indennità sostitutiva. Esistono però limiti invalicabili:

    • il recesso non può essere discriminatorio (sesso, età, convinzioni personali, appartenenza sindacale, ecc.);
    • il recesso non può essere ritorsivo (ad esempio per aver segnalato un'irregolarità);
    • se il lavoratore non ha potuto svolgere la prova (perché ad esempio assente per l'intero periodo), il recesso “per mancato superamento” può configurare abuso del diritto.

    Cosa succede dopo la prova

    Se alla scadenza nessuno recede, l'assunzione diventa definitiva in modo automatico, senza bisogno di alcuna comunicazione di conferma. Da quel momento il rapporto segue le regole ordinarie: il licenziamento richiede una giusta causa o un giustificato motivo e il preavviso, salvo i casi di legge. Il periodo di prova superato si computa nell'anzianità di servizio.

    Casi pratici

    Tizio assunto senza clausola scritta
    Tizio inizia a lavorare come consulente al 3° livello, ma nella lettera di assunzione non c'è alcuna clausola di prova. Dopo tre settimane il datore vorrebbe interrompere “perché in prova”. Non è possibile: in assenza di prova scritta l'assunzione è definitiva e il rapporto può cessare solo con le regole ordinarie del licenziamento.
    Un'addetta in malattia durante la prova
    Caia, 4° livello, è in prova (60 giorni di lavoro effettivo) e si assenta dieci giorni per malattia certificata. La prova si prolunga di dieci giorni rispetto alla scadenza inizialmente prevista, perché quei giorni non sono lavoro effettivo.
    Sempronio e il recesso sospetto
    Sempronio, in prova da venti giorni, riceve il recesso il giorno dopo aver segnalato per iscritto un'irregolarità sulla sicurezza. Sospetta un recesso ritorsivo. Si rivolge al sindacato, che valuta l'impugnazione: durante la prova il recesso è libero ma non può mascherare un motivo ritorsivo, che lo renderebbe nullo.
  • CCNL Agenzie Immobiliari: part-time e lavoro ridotto

    CCNL Agenzie Immobiliari

    Part-time e lavoro ridotto nel CCNL Agenzie Immobiliari

    Tipi di part-time, lavoro supplementare, clausole elastiche e diritti del lavoratore a orario ridotto in agenzia immobiliare.

    In sintesi

    Il part-time nelle agenzie immobiliari richiede forma scritta con indicazione di durata e collocazione dell'orario. Può essere orizzontale, verticale o misto. Il CCNL fissa una durata minima di 16 ore settimanali, paga il lavoro supplementare con la maggiorazione del 40% (art. 60) e, per spostare la collocazione dell’orario, richiede preavviso di almeno 10 giorni e maggiorazione del 15% (art. 58). Il lavoratore part-time ha gli stessi diritti del full-time, riproporzionati.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
    Parti firmatarie
    FIAIP · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza
    Rinnovo sottoscritto il 19 maggio 2025, vigenza dal 1° maggio 2025 al 31 dicembre 2027
    Ambito
    Lavoratori subordinati di agenzie di mediazione immobiliare aderenti a FIAIP
    Fonte
    Testo coordinato del CCNL, edizione ufficiale del 7 giugno 2021 (PDF); minimi e una tantum dal rinnovo del 2025 (scheda Filcams-CGIL)

    Che cos'è il part-time

    Il lavoro a tempo parziale (part-time) è il rapporto con orario inferiore a quello a tempo pieno. È disciplinato dal d.lgs. 81/2015 e dal CCNL Agenzie Immobiliari. Richiede la forma scritta, con indicazione della durata della prestazione e della sua collocazione temporale (giorni, settimane, mesi). Questa precisione tutela il lavoratore, che deve poter organizzare il proprio tempo. Il CCNL (artt. 53-54) aggiunge che l’atto scritto indica anche le mansioni, il periodo di prova e le eventuali clausole elastiche, e fissa la durata minima: 16 ore settimanali (64 mensili, 532 annue). Fa eccezione il contratto di 8 ore settimanali per la giornata di sabato, riservato a studenti e a lavoratori già occupati a tempo parziale e indeterminato presso un altro datore. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non può essere frazionata nella giornata.

    I tre tipi di part-time

    Tipologie di part-time
    Tipo Come si articola Esempio in agenzia
    Orizzontale Orario ridotto in tutte le giornate lavorative Ogni giorno solo la mattina, per l'apertura al pubblico
    Verticale Tempo pieno solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giorni pieni a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Mattine in alcuni giorni e giornate piene in altri

    Lavoro supplementare

    Il lavoro supplementare è quello reso oltre l'orario part-time concordato, ma entro il tempo pieno. L’art. 60 del CCNL lo ammette con il consenso del lavoratore, per intensificazione dell’attività o per assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti. Le ore sono pagate con la quota oraria della retribuzione di fatto (retribuzione mensile divisa per 168, art. 64) più una maggiorazione forfetaria del 40%, che comprende l’incidenza sugli istituti differiti, TFR compreso. Il rifiuto non è infrazione disciplinare né giustificato motivo di licenziamento. Se il lavoratore svolge in modo continuativo lavoro supplementare nel semestre, può chiedere di consolidarlo nel proprio orario. Da non confondere con lo straordinario, che è il lavoro oltre il tempo pieno e segue regole diverse: nei periodi a tempo pieno del part-time verticale o misto è consentito lo straordinario previsto dal CCNL.

    Maggiorazioni del part-time nel CCNL Agenzie Immobiliari
    Caso Maggiorazione Articolo
    Lavoro supplementare (oltre l’orario concordato, entro il tempo pieno) 40% della quota oraria 60
    Ore supplementari oltre i casi consentiti Ulteriore 50% sulla retribuzione oraria globale di fatto, in aggiunta al 40% 60
    Ore con collocazione variata (clausola flessibile) 15% della quota oraria, oppure indennità forfettaria di almeno 9 euro al mese 58

    Le maggiorazioni del 40% e del 15% non entrano nella retribuzione di base né nel calcolo di tredicesima, quattordicesima e TFR (artt. 58 e 60). Con clausole flessibili e lavoro supplementare nello stesso giorno si sommano, ciascuna sulle sole ore interessate.

    Clausole elastiche

    Il CCNL regola la variazione della collocazione dell’orario con le clausole flessibili (art. 58). Servono:

    • un part-time di almeno 20 ore settimanali;
    • il patto scritto con il consenso del lavoratore, anche contestuale al contratto; il rifiuto non è giustificato motivo di licenziamento né infrazione disciplinare;
    • un rapporto a tempo indeterminato, oppure a termine di almeno 12 mesi;
    • un preavviso di almeno 10 giorni prima della variazione;
    • la maggiorazione del 15% sulle sole ore spostate, oppure, per accordo, un’indennità forfettaria di almeno 9 euro al mese.

    Dopo almeno 5 mesi dal patto il lavoratore può denunciarlo, con un mese di preavviso, per esigenze familiari, di salute, di studio o per lo svolgimento di altra attività (art. 59): da quel momento il datore non può più variare la collocazione. Per le clausole che aumentano la durata della prestazione il testo del 2021 non detta una disciplina distinta dal lavoro supplementare: si applica il d.lgs. 81/2015.

    Per alcune categorie di lavoratori (ad esempio con figli piccoli o problemi di salute) sono previste tutele rafforzate o il diritto di rifiutare la clausola.

    Parità di trattamento

    Il lavoratore part-time non può essere trattato peggio del collega a tempo pieno comparabile: vale il principio di non discriminazione. Tutti gli istituti (retribuzione, ferie, tredicesima, scatti, TFR, malattia) si applicano riproporzionati alle ore effettivamente lavorate. Il CCNL precisa che periodo di prova e preavviso hanno la stessa durata del tempo pieno, in giorni di calendario (art. 69); il comporto per malattia è di 180 giorni di calendario qualunque sia l’orario (art. 62); le ferie sono 26 giorni lavorativi, con la settimana considerata di 6 giorni (art. 68); tredicesima e quattordicesima, in caso di trasformazione del rapporto, si calcolano per dodicesimi riproporzionati (art. 65).

    Diritti di priorità e trasformazione

    La legge riconosce, in determinate situazioni, un diritto di priorità nella trasformazione del rapporto da tempo pieno a parziale (per l’art. 56 del CCNL: patologie oncologiche o gravi patologie croniche del lavoratore, con diritto alla trasformazione; assistenza a familiari con gravi patologie o a un convivente con inabilità totale; figli conviventi fino a 13 anni o con handicap grave) e, viceversa, una priorità nel ritorno al tempo pieno. La trasformazione richiede sempre l'accordo scritto delle parti e non può essere imposta unilateralmente; il rifiuto del lavoratore non è causa di licenziamento.

    Casi pratici

    Un'addetta con part-time orizzontale
    Caia lavora tutte le mattine per coprire l'apertura al pubblico: è un part-time orizzontale. Ha gli stessi diritti dei colleghi full-time, riproporzionati alle ore: ferie, tredicesima, scatti e TFR maturano in proporzione.
    Tizio e le ore in più
    Tizio, part-time, viene chiamato a lavorare alcune ore in più in una settimana intensa. Sono lavoro supplementare: vanno retribuite con la quota oraria più la maggiorazione del 40% prevista dall’art. 60 del CCNL. Se invece superasse il tempo pieno, scatterebbe la disciplina dello straordinario.
    Sempronia chiede il part-time per la figlia
    Sempronia, con una figlia convivente di 8 anni, chiede la trasformazione a part-time. L’art. 56 del CCNL le riconosce la priorità nella trasformazione. La trasformazione è formalizzata per iscritto; manterrà gli stessi diritti, riproporzionati alle nuove ore.
  • Art. 44 L. 354/1975 – Nascite, matrimoni, decessi

    Art. 44 L. 354/1975 – Nascite, matrimoni, decessi

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenute in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dell’istituto.
    La direzione dell’istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all’autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero di grazia e giustizia.
    La salma è messa immediatamente a disposizione dei congiunti.

  • Art. 43 L. 354/1975 – Dimissione

    Art. 43 L. 354/1975 – Dimissione

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    La dimissione dei detenuti e degli internati è eseguita senza indugio dalla direzione dell’istituto in base ad ordine scritto della competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
    Il direttore dell’istituto dà notizia della prevista dimissione, almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede l’istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali. Nel caso in cui il momento della dimissione non possa essere previsto tre mesi prima, il direttore dà le prescritte notizie non appena viene a conoscenza della relativa decisione.
    Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, il direttore informa anticipatamente il magistrato di sorveglianza, il questore e l’ufficio di polizia territorialmente competente di ogni dimissione anche temporanea dall’istituto.
    Il consiglio di disciplina dell’istituto, all’atto della dimissione o successivamente, rilascia al soggetto, che lo richieda, un attestato con l’eventuale qualificazione professionale conseguita e notizie obiettive circa la condotta tenuta.
    I soggetti, che ne sono privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile.

    I detenuti e gli internati sono dimessi con documenti di identità validi, ove sussistano i presupposti per il rilascio.
    L’amministrazione penitenziaria a tal fine si avvale della collaborazione degli enti locali.

  • Art. 42-bis L. 354/1975 – Traduzioni

    Art. 42-bis L. 354/1975 – Traduzioni

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Sono traduzioni tutte le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della libertà personale.

    2. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti sono eseguite, nel tempo più breve possibile, dal Corpo di polizia penitenziaria, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l’assistenza di personale femminile.

    3. Le traduzioni di soggetti che rientrano nella competenza dei servizi dei centri per la giustizia minorile possono essere richieste, nelle sedi in cui non sono disponibili contingenti del Corpo di polizia penitenziaria assegnati al settore minorile, ad altre forze di polizia.

    4. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi. L’inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari.

    5. Nelle traduzioni individuali l’uso delle manette ai polsi è obbligatorio quando lo richiedono la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l’uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica è vietato. Nel caso di traduzioni individuali di detenuti o internati la valutazione della pericolosità del soggetto o del pericolo di fuga è compiuta, all’atto di disporre la traduzione, dall’autorità giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni.

    6. Nelle traduzioni collettive è sempre obbligatorio l’uso di manette modulari multiple dei tipi definiti con decreto ministeriale.
    È vietato l’uso di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica.

    7. Nelle traduzioni individuali e collettive è consentito, nei casi indicati dal regolamento, l’uso di abiti civili. Le traduzioni dei soggetti di cui al comma 3 sono eseguite, di regola, in abiti civili

  • Art. 42 L. 354/1975 – Trasferimenti

    Art. 42 L. 354/1975 – Trasferimenti

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell’istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari.

    Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti più vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute. L’amministrazione penitenziaria dà conto delle ragioni che ne giustificano la deroga.
    Sulla richiesta di trasferimento da parte dei detenuti e degli internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari l’amministrazione penitenziaria provvede, con atto motivato, entro sessanta giorni.

    I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio.
    COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 1992, N. 492.
    COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 1992, N. 492.

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