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La Corte dichiara integralmente illegittima la legge della Regione Veneto n. 1 del 2017 in materia di disturbo all’esercizio dell’attività venatoria e piscatoria.
Di cosa si tratta
La legge regionale veneta interveniva sul cosiddetto «disturbo» alle attività di caccia e pesca, modificando precedenti leggi regionali sulla protezione della fauna selvatica e delle risorse ittiche. Il Governo riteneva che la disciplina invadesse la competenza statale a tutela dell’ambiente.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Veneto n. 1 del 2017, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. La questione era stata promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Veneto n. 1 del 2017.
Il principio
La tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e della fauna selvatica appartiene alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.): una legge regionale che disciplini il «disturbo» alle attività venatoria e piscatoria, incidendo su tale tutela, è costituzionalmente illegittima.
Domande e risposte
Cosa è stato annullato?
L’intera legge della Regione Veneto n. 1 del 2017 sul disturbo all’attività venatoria e piscatoria.
Quale competenza era violata?
La competenza esclusiva dello Stato sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.
Chi aveva impugnato la legge?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
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