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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara parzialmente illegittima la legge della Regione Campania n. 2 del 2017 sulla rete escursionistica regionale, perché estendeva la propria disciplina alle aree naturali protette senza rispettare i regolamenti e i piani dei parchi. La tutela dell’ambiente, riservata allo Stato, prevale sulla competenza regionale in materia di turismo.

Di cosa si tratta

La Regione Campania aveva istituito la Rete escursionistica campana (REC) per valorizzare sentieri e viabilità minore a fini di turismo sostenibile. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerose disposizioni perché la disciplina regionale si applicava anche all’interno dei parchi nazionali e regionali, sovrapponendosi alle regole di gestione delle aree protette.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 4, comma 2; 7; 8, comma 2, lettera n); 9, commi 1 e 2, lettera a), e altre disposizioni della legge reg. Campania n. 2 del 2017, sollevate in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il nodo era il riparto di competenze: la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema appartiene alla competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), mentre la Regione invocava la competenza in materia di turismo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di più disposizioni: dell’art. 4, comma 2, nella parte in cui non prevede che la pianificazione degli interventi, all’interno delle aree protette, avvenga in conformità al regolamento e al piano del parco; dell’art. 7, nella parte in cui si applica anche alle porzioni di rete incluse nelle aree protette; dell’art. 8, comma 2, lettera n), sulla designazione del rappresentante degli Enti parco; dell’art. 9, commi 1 e 2, lettera a), sulla gestione tecnica e le modalità di fruizione nelle aree protette.

Il principio

La competenza regionale in materia di turismo non può comprimere la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, riservata allo Stato e affidata, nelle aree naturali protette, ai loro regolamenti, piani e misure di salvaguardia. La disciplina regionale deve quindi cedere il passo, all’interno dei parchi, alle regole degli enti gestori.

Domande e risposte

Cos’è la Rete escursionistica campana?

È il sistema di sentieri e viabilità minore istituito dalla legge regionale per promuovere il turismo sostenibile attraverso percorsi di interesse ambientale e storico.

Perché alcune norme sono state annullate?

Perché estendevano la disciplina regionale alle aree naturali protette senza subordinarla ai regolamenti e ai piani dei parchi, invadendo la competenza statale sulla tutela dell’ambiente.

Che cosa cambia dopo la sentenza?

All’interno delle aree protette la gestione e la pianificazione della rete escursionistica devono rispettare le regole degli enti gestori dei parchi.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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