Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 106/2018 – Edilizia residenziale pubblica e residenza decennale per gli stranieri

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Liguria che imponeva ai cittadini extracomunitari dieci anni di residenza continuativa in Italia per accedere all’edilizia residenziale pubblica. Un requisito così lungo discrimina i soggiornanti di lungo periodo, che già dopo cinque anni vanno equiparati ai cittadini.

    Di cosa si tratta

    L’edilizia residenziale pubblica (ERP) garantisce alloggi a canone agevolato a chi non riesce a procurarsi una casa sul mercato. La Regione Liguria, con la legge n. 13 del 2017, aveva modificato i requisiti per gli stranieri, sostituendo le precedenti condizioni con quella della residenza regolare «da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale».

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 4, comma 1, della legge reg. Liguria n. 13 del 2017 denunciando il contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla direttiva 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo (recepita con il d.lgs. n. 3 del 2007). La direttiva riconosce lo status di soggiornante di lungo periodo dopo cinque anni di residenza regolare ed equipara questi soggetti ai cittadini ai fini dell’accesso all’alloggio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma. Richiedere dieci anni di residenza a chi già dopo cinque anni acquisisce lo status di soggiornante di lungo periodo costituisce una discriminazione dissimulata, irragionevole e sproporzionata, tanto più grave perché riguarda il diritto sociale all’abitazione, attinente alla dignità della persona. La Corte ha richiamato il proprio precedente (sentenza n. 168 del 2014) sulla legge valdostana.

    Il principio

    Le Regioni possono valorizzare il radicamento territoriale per l’accesso all’alloggio pubblico, ma solo entro limiti non arbitrari né irragionevoli. Un requisito di residenza decennale per i soli stranieri, più lungo del periodo necessario per la qualifica di soggiornante di lungo periodo, viola il diritto dell’Unione e, di riflesso, l’art. 117, primo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Quanti anni di residenza può chiedere una Regione per l’edilizia pubblica?

    Non esiste una soglia fissa, ma il requisito deve essere ragionevole e proporzionato. Dieci anni di residenza richiesti ai soli extracomunitari sono stati ritenuti eccessivi e discriminatori dalla Corte.

    Chi è il «soggiornante di lungo periodo»?

    È il cittadino di un Paese terzo che risiede regolarmente in uno Stato membro UE da almeno cinque anni: dopo questo termine va equiparato ai cittadini anche per l’assegnazione di alloggi pubblici.

    Cosa accade alla norma dichiarata incostituzionale?

    Poiché la norma annullata si limitava a sostituire alcune parole nel testo previgente, torna in vigore la disposizione originaria sui requisiti di accesso.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — è il parametro violato: la legge regionale ha leso gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea (direttiva 2003/109/CE).
  • Corte cost. n. 135/2018 – Modalità di pagamento degli indennizzi per irragionevole durata del processo (legge Pinto)

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    La Corte costituzionale respinge le censure contro la disciplina sulle modalità di pagamento degli indennizzi per irragionevole durata del processo introdotta nella legge Pinto. Le questioni sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione.

    Di cosa si tratta

    La legge Pinto (legge n. 89 del 2001) riconosce un’equa riparazione a chi subisce un processo di durata irragionevole. La legge di stabilità 2016 ha introdotto l’art. 5-sexies, che disciplina nel dettaglio le modalità di pagamento di tali indennizzi, subordinandolo a una dichiarazione del creditore e ad altri adempimenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con sedici ordinanze, ha sollevato questioni sull’art. 5-sexies, commi 1, 4, 5, 7 e 11, della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 24, 111, primo e secondo comma, 113, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU e all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5-sexies, commi 1, 4, 5, 7 e 11, della legge n. 89 del 2001, sollevate dal TAR per la Liguria.

    Il principio

    Gli adempimenti richiesti per il pagamento degli indennizzi da irragionevole durata del processo sono compatibili con la Costituzione e con i parametri sovranazionali, purché interpretati nel senso indicato in motivazione, in modo da non rendere eccessivamente gravoso o ineffettivo il diritto all’equa riparazione.

    Domande e risposte

    Cos’è la legge Pinto?

    È la legge che riconosce un’equa riparazione a chi subisce un processo di durata irragionevole.

    Cosa prevede l’art. 5-sexies?

    Le modalità di pagamento degli indennizzi, tra cui una dichiarazione che il creditore deve rilasciare all’amministrazione debitrice.

    La disciplina è stata annullata?

    No: le questioni sono state dichiarate non fondate, con un’interpretazione conforme indicata in motivazione.

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  • Corte cost. n. 105/2018 – Indennità di maternità al padre adottivo

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni sull’indennità di maternità negata al padre adottivo libero professionista: il principio di parità tra i genitori adottivi era già stato affermato dalla stessa Corte e vive nell’ordinamento come regola di diritto, sicché spetta al giudice applicarlo direttamente.

    Di cosa si tratta

    Le norme sulla tutela della maternità per le libere professioniste (qui la Cassa forense) riservavano l’indennità di maternità alla madre adottiva, senza estenderla al padre adottivo neppure quando la madre vi rinunciasse. Un padre avvocato, che aveva accolto contemporaneamente tre figli adottivi, si vedeva negata l’indennità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Trieste ha censurato gli artt. 70 e 72 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (testo anteriore al d.lgs. n. 80 del 2015), in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 29, primo comma, 31, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 12 e 14 CEDU e agli artt. 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella parte in cui negavano l’indennità al padre adottivo anche in caso di rinuncia della madre.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni inammissibili. Il principio della parità tra i genitori adottivi nel diritto all’indennità di maternità era già stato enunciato dalla stessa Corte (sentenza n. 257 del 2017): esso è ormai incardinato nell’ordinamento come regola di diritto positivo, applicabile direttamente dal giudice, che non può chiedere una seconda pronuncia su un principio già affermato.

    Il principio

    Quando la Corte ha già enunciato un principio — qui la perfetta parità tra i genitori adottivi nel diritto all’indennità di maternità — esso opera come regola di diritto positivo già vivente nell’ordinamento: il giudice deve applicarlo direttamente alla controversia, senza che sia necessaria una nuova declaratoria di illegittimità.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva il padre adottivo?

    Il riconoscimento dell’indennità di maternità in sostituzione della madre che vi aveva rinunciato, in una situazione di contestuale ingresso in famiglia di tre figli minori adottivi.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché la Corte aveva già affermato il principio di parità tra i genitori adottivi con la sentenza n. 257 del 2017: tale principio è ormai parte dell’ordinamento e il giudice deve applicarlo direttamente, senza una nuova pronuncia della Corte.

    Il padre adottivo ha quindi diritto all’indennità?

    La Corte ha chiarito che il giudice deve decidere la controversia applicando il principio di perfetta parità tra i genitori adottivi già enunciato, che innerva la disciplina dell’indennità di maternità.

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  • Corte cost. n. 134/2018 – Incompatibilità dei deputati regionali siciliani e responsabilità contabile

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sulla disciplina siciliana che non prevede l’incompatibilità del deputato regionale dichiarato definitivamente responsabile sul piano contabile. La pronuncia è di rito, senza decisione sul merito.

    Di cosa si tratta

    La normativa elettorale della Regione Siciliana disciplina ineleggibilità e incompatibilità dei deputati regionali. Si discuteva se dovesse essere prevista un’incompatibilità per chi fosse stato dichiarato in via definitiva responsabile sul piano contabile, senza avere ancora estinto il debito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Palermo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10-ter e 10-quater della legge reg. Siciliana 20 marzo 1951, n. 29, come introdotti dalla legge reg. n. 22 del 2007, in riferimento agli artt. 3, 51 e 122 della Costituzione e all’art. 5 dello statuto della Regione siciliana, nella parte in cui non prevedono tale incompatibilità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-ter e 10-quater della legge reg. Siciliana n. 29 del 1951, sollevate dal Tribunale ordinario di Palermo.

    Il principio

    L’eventuale introduzione di una nuova causa di incompatibilità per i deputati regionali implica scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore, non sindacabili attraverso una pronuncia additiva nei termini prospettati dal rimettente: di qui l’inammissibilità delle questioni.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva il giudice di Palermo?

    Che fosse introdotta un’incompatibilità con la carica di deputato regionale per chi fosse stato dichiarato definitivamente responsabile sul piano contabile e non avesse estinto il debito.

    Perché le questioni sono inammissibili?

    Perché la scelta richiesta rientra nella discrezionalità del legislatore e non poteva essere imposta con una pronuncia additiva.

    La disciplina siciliana cambia?

    No: la Corte non si è pronunciata nel merito e la normativa resta invariata.

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  • Corte cost. n. 104/2018 – Penalizzazioni sulle pensioni anticipate 2012-2014

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    La Corte dichiara non fondata la questione sulle penalizzazioni applicate alle pensioni anticipate degli anni 2012-2014: il superamento graduale delle decurtazioni, con efficacia solo per il futuro, non viola i principi di uguaglianza e di adeguatezza dei trattamenti previdenziali.

    Di cosa si tratta

    La riforma Fornero (d.l. n. 201 del 2011) aveva introdotto penalizzazioni sulle pensioni anticipate per chi non avesse raggiunto una certa età. Il legislatore ha poi attenuato e superato tali decurtazioni, ma per i pensionamenti del 2012-2014 l’esenzione operava solo per i ratei corrisposti dal 1° gennaio 2016, lasciando le penalizzazioni sui ratei precedenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, ha censurato l’art. 1, comma 299, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 38 della Costituzione, nella parte in cui limita l’esenzione dalle penalizzazioni ai ratei corrisposti dal 1° gennaio 2016, escludendo quelli percepiti dal 2012 al 2015.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. La disposizione, in armonia con il principio di irretroattività (art. 11 delle preleggi), si limita a sancire l’efficacia solo per il futuro del superamento delle penalizzazioni, confermando per il passato una disciplina di valenza generale: la scelta di differire l’effetto rientra nella gradualità ragionevole dell’attuazione dei principi degli artt. 36 e 38 Cost., compatibile con le risorse disponibili.

    Il principio

    Il superamento delle penalizzazioni pensionistiche può essere attuato in modo graduale e con efficacia solo per il futuro: la scelta di non estendere l’esenzione ai ratei pregressi non genera disparità irragionevole, rientrando nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità che presiedono all’attuazione graduale dei principi costituzionali in materia previdenziale.

    Domande e risposte

    Cosa lamentava il pensionato?

    Che, avendo ottenuto la pensione anticipata tra il 2012 e il 2014, le penalizzazioni gli restavano applicate per i ratei percepiti fino al 2015, mentre l’esenzione operava solo da gennaio 2016, a differenza di chi era andato in pensione successivamente.

    Perché la Corte ha respinto la questione?

    Perché il legislatore ha legittimamente previsto un superamento graduale delle penalizzazioni con efficacia solo per il futuro, scelta coerente con il principio di irretroattività e con la necessità di tener conto delle risorse disponibili.

    Vi era una disparità di trattamento?

    La Corte ha escluso una disparità irragionevole: la diversa decorrenza dell’esenzione si raccorda al carattere necessariamente graduale del percorso di superamento delle penalizzazioni.

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  • Corte cost. n. 133/2018 – Insindacabilità parlamentare e dichiarazioni alla stampa

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    La Corte costituzionale, decidendo un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, dichiara che non spettava al Senato deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni rese alla stampa da un senatore, e annulla la relativa delibera. Senza nesso funzionale con l’attività parlamentare, non opera la guarentigia dell’art. 68 Cost.

    Di cosa si tratta

    Un senatore aveva rilasciato alla stampa locale dichiarazioni ritenute diffamatorie nei confronti di un dirigente sanitario, che ha promosso un giudizio civile per risarcimento. Il Senato aveva deliberato che quelle dichiarazioni costituivano opinioni insindacabili ai sensi dell’art. 68 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Cosenza, davanti al quale pendeva la causa civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avverso la deliberazione del Senato del 16 settembre 2015, relativa all’insindacabilità, ex art. 68, primo comma, Cost., delle dichiarazioni del senatore.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava al Senato deliberare l’insindacabilità di quelle dichiarazioni come opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, e ha conseguentemente annullato la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato nella seduta del 16 settembre 2015.

    Il principio

    La guarentigia dell’insindacabilità dell’art. 68, primo comma, Cost. copre solo le opinioni che presentano un nesso funzionale con l’attività parlamentare. Dichiarazioni alla stampa prive di tale collegamento non possono essere coperte dalla deliberazione di insindacabilità.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare?

    È la garanzia per cui i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni.

    Perché la delibera del Senato è stata annullata?

    Perché mancava il nesso funzionale tra le dichiarazioni alla stampa e l’attività parlamentare richiesto dall’art. 68 Cost.

    Cosa succede ora alla causa civile?

    Venuta meno la copertura dell’insindacabilità, il giudizio civile per diffamazione può proseguire.

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  • Corte cost. n. 103/2018 – Legge di bilancio 2017 e concorso delle Regioni alla finanza pubblica

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    La Corte dichiara parzialmente illegittima una norma della legge di bilancio 2017 sul concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica, mentre respinge o dichiara inammissibili le altre censure di Veneto e Valle d’Aosta: l’illegittimità riguarda un limitato profilo del comma 527.

    Di cosa si tratta

    La legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) disciplinava il concorso di Regioni ed enti locali al risanamento della finanza pubblica e i relativi accantonamenti. Le Regioni Veneto e Valle d’Aosta ritenevano che alcune norme incidessero in modo unilaterale e sproporzionato sulla loro autonomia finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Veneto e Valle d’Aosta hanno impugnato vari commi dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (in particolare i commi 392, 394, 527 e 528), in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, ai principi di leale collaborazione e ragionevolezza e alle norme statutarie della Valle d’Aosta.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 527, limitatamente alle parole «al primo e»; ha dichiarato inammissibili le questioni sul comma 392 sollevate dal Veneto, cessata la materia del contendere sul comma 528 e non fondate le questioni sui commi 392 e 394 sollevate dalla Valle d’Aosta.

    Il principio

    Il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica deve rispettare l’autonomia finanziaria garantita dall’art. 119 Cost. e, per le autonomie speciali, il metodo pattizio: le norme statali sono legittime solo se non alterano in modo sproporzionato l’equilibrio dei rapporti finanziari, come accaduto per il profilo del comma 527 dichiarato illegittimo.

    Domande e risposte

    Quale norma è stata dichiarata illegittima?

    L’art. 1, comma 527, della legge di bilancio 2017, ma soltanto limitatamente alle parole «al primo e»: un intervento circoscritto, non l’intera disposizione.

    Cosa significa «cessata la materia del contendere» sul comma 528?

    Che, per quella disposizione, fatti sopravvenuti hanno fatto venire meno l’interesse alla decisione, sicché la Corte non si è pronunciata nel merito su quel punto.

    Le altre censure sono state accolte?

    No. Le questioni sul comma 392 sollevate dal Veneto sono state dichiarate inammissibili e quelle sui commi 392 e 394 sollevate dalla Valle d’Aosta sono state dichiarate non fondate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 102/2018 – Reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni che chiedevano di trasformare in illecito civile il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 cod. pen.): la scelta tra sanzione penale e sanzione pecuniaria civile spetta al legislatore e la Corte non può sostituirsi a lui in materia di politica criminale.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 7 del 2016 ha trasformato in illeciti civili, puniti con sanzioni pecuniarie, alcuni reati contro il patrimonio, lasciando però penalmente rilevante il deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 cod. pen.). Due tribunali ritenevano irragionevole che una condotta meno grave restasse reato mentre condotte più gravi fossero state depenalizzate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano ha censurato l’art. 639, secondo comma, e il Tribunale di Aosta l’art. 639, primo comma, del codice penale, entrambi in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per l’irragionevole disparità di trattamento sanzionatorio rispetto alle condotte depenalizzate dal d.lgs. n. 7 del 2016, ritenute lesive in modo più intenso del medesimo bene giuridico.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili entrambe le questioni. La richiesta dei rimettenti mirava a un intervento di depenalizzazione che comporta scelte di politica criminale riservate alla discrezionalità del legislatore: non spetta alla Corte sostituire la sanzione penale con quella civile, in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate.

    Il principio

    La scelta di mantenere penalmente rilevante una condotta o di trasformarla in illecito civile rientra nella discrezionalità del legislatore: la Corte non può operare interventi di depenalizzazione, che presuppongono valutazioni di politica criminale a essa precluse.

    Domande e risposte

    Cosa chiedevano i due tribunali?

    Di rendere il deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 cod. pen.) un illecito civile con sanzione pecuniaria, come avvenuto per altre condotte ritenute più gravi e già depenalizzate dal d.lgs. n. 7 del 2016.

    Perché le questioni sono inammissibili?

    Perché la depenalizzazione richiesta implica scelte di politica criminale riservate al legislatore: la Corte non può sostituire la sanzione penale con quella civile in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata.

    La Corte ha negato che vi fosse una sperequazione?

    La Corte non ha deciso il merito: si è arrestata alla soglia dell’ammissibilità, rilevando che l’intervento richiesto eccedeva i propri poteri e apparteneva alla discrezionalità legislativa.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato contro la disparità di trattamento sanzionatorio.
  • Corte cost. n. 132/2018 – Sanatoria della notificazione nel processo amministrativo

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    La Corte costituzionale dichiara parzialmente illegittimo l’art. 44, comma 3, del codice del processo amministrativo, nella parte in cui faceva «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione». La sanatoria della notificazione nulla, prodotta dalla costituzione degli intimati, opera quindi con pieno effetto.

    Di cosa si tratta

    Nel processo amministrativo, se la notificazione del ricorso è nulla, la costituzione in giudizio delle parti intimate ne sana il vizio. La norma prevedeva però che restassero «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione», limitando gli effetti della sanatoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, nella parte in cui fa salvi i diritti acquisiti prima della comparizione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, limitatamente alle parole «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione,».

    Il principio

    La sanatoria della notificazione nulla, derivante dalla costituzione degli intimati, deve operare in modo pieno: la clausola di salvezza dei diritti acquisiti prima della comparizione comprimeva irragionevolmente il diritto di difesa e la parità delle parti.

    Domande e risposte

    Cosa accade se la notifica del ricorso è nulla?

    La costituzione in giudizio della parte intimata sana il vizio della notificazione.

    Cosa cambia con la sentenza?

    Viene meno la clausola che faceva salvi i diritti acquisiti prima della comparizione, cosicché la sanatoria produce effetti pieni.

    Quali diritti tutela la decisione?

    Il diritto di difesa e l’effettività della tutela giurisdizionale nel processo amministrativo.

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  • Corte cost. n. 131/2018 – Abolizione del trattenimento in servizio dei magistrati

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    La Corte costituzionale respinge le censure contro la disciplina che ha abolito il trattenimento in servizio dei magistrati, prevista dal decreto-legge n. 90 del 2014. Le questioni sono dichiarate in parte inammissibili e in parte non fondate.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 90 del 2014 ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età, con una disciplina transitoria. Un magistrato ha contestato l’applicazione di tali regole, lamentando il pregiudizio per chi, al raggiungimento del limite di età, non avesse maturato il minimo pensionistico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge n. 114 del 2014, in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, in tema di diritti della persona, uguaglianza, lavoro e previdenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 1, comma 5, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 38 Cost. Ha dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 1, commi 1, 2 e 3, sollevata in riferimento agli artt. 2, 4 e 38 Cost.

    Il principio

    L’abolizione del trattenimento in servizio rientra nella discrezionalità del legislatore e non lede i parametri costituzionali invocati, anche perché il regime transitorio non riproduce le situazioni già censurate dalla Corte in passato.

    Domande e risposte

    Cos’era il trattenimento in servizio?

    La possibilità, per alcune categorie di dipendenti pubblici, di restare in servizio oltre il limite di età per il collocamento a riposo.

    Perché la Corte ha respinto le censure?

    Perché l’abolizione rientra nella discrezionalità legislativa e la disciplina transitoria non è assimilabile alle ipotesi già dichiarate illegittime.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, in tema di diritti, uguaglianza, lavoro e previdenza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 101/2018 – Equilibrio di bilancio degli enti territoriali e avanzo di amministrazione

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    La Corte dichiara illegittime alcune norme della legge di bilancio 2017 sull’equilibrio dei bilanci di Regioni ed enti locali: in particolare la regola che, dal 2020, avrebbe impedito di utilizzare l’avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato in modo neutrale rispetto all’equilibrio di bilancio.

    Di cosa si tratta

    La legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) ha ridisegnato le regole sull’equilibrio dei bilanci degli enti territoriali. Alcune Regioni e autonomie speciali lamentavano che le nuove regole impedissero l’effettivo utilizzo delle risorse già accantonate (avanzo di amministrazione e fondo pluriennale vincolato) e introducessero sanzioni e meccanismi lesivi della loro autonomia finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Diverse Regioni e Province autonome hanno impugnato vari commi dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, ai principi di ragionevolezza e leale collaborazione e a norme degli statuti speciali, contestando in particolare i commi 466, 475 e 519.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 466 (nella parte sulle spese vincolate e sulla mancata neutralità dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato), del comma 475, lettere a) e b) (versamento allo Stato anziché alle autonomie speciali delle sanzioni), e del comma 519. Ha invece dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le altre questioni.

    Il principio

    L’avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato sono risorse proprie degli enti territoriali: le regole statali sull’equilibrio di bilancio non possono impedirne l’effettivo utilizzo né alterare la neutralità del loro inserimento nei bilanci, pena la lesione dell’autonomia finanziaria garantita dall’art. 119 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa ha annullato la Corte?

    La regola che, dal 2020, avrebbe vincolato le spese provenienti dagli esercizi precedenti alle sole entrate di competenza e non avrebbe reso neutrale l’inserimento dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato; inoltre la destinazione allo Stato, anziché alle autonomie speciali, delle sanzioni e il comma 519.

    Perché queste norme erano illegittime?

    Perché impedivano agli enti territoriali di utilizzare effettivamente risorse proprie già accantonate, ledendo l’autonomia finanziaria garantita dall’art. 119 Cost.

    Tutte le questioni sono state accolte?

    No. La Corte ha accolto alcune censure e ne ha dichiarate non fondate altre, nei sensi precisati in motivazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 100/2018 – Estinzione del processo sulla legge di stabilità della Sardegna

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara estinto il processo: la Regione Sardegna ha modificato le norme della propria legge di stabilità 2017 contestate dal Governo, che ha quindi rinunciato al ricorso; la Regione ha accettato la rinuncia.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato due norme della legge di stabilità 2017 della Sardegna: una sull’utilizzo di un fondo per la remunerazione del personale della centrale di committenza, l’altra sulla copertura finanziaria delle spese. La Regione ha poi abrogato e modificato le disposizioni, soddisfacendo le ragioni del ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 2, comma 2, e 11 della legge della Regione autonoma Sardegna 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e 81, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Dopo che la legge regionale n. 18 del 2017 aveva abrogato e modificato le disposizioni impugnate, il Governo ha ritenuto satisfattivo l’intervento e ha rinunciato al ricorso; la Regione resistente ha accettato la rinuncia, con conseguente estinzione ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative.

    Il principio

    La modifica delle norme impugnate da parte della Regione, seguita dalla rinuncia al ricorso del Governo accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo: la Corte non si pronuncia sul merito.

    Domande e risposte

    Perché il processo si è estinto?

    Perché la Regione Sardegna ha abrogato e modificato le disposizioni contestate, il Governo ha rinunciato al ricorso ritenendolo soddisfatto e la Regione ha accettato la rinuncia.

    Cosa contestava il Governo?

    L’utilizzo di un fondo per la remunerazione del personale della centrale di committenza (in asserito contrasto con la competenza statale sull’ordinamento civile) e una norma sulla copertura finanziaria delle spese, ritenuta in contrasto con l’obbligo di copertura dell’art. 81 Cost.

    La Corte ha deciso nel merito?

    No. La pronuncia è di rito: dichiarata l’estinzione del processo, la Corte non ha esaminato la legittimità costituzionale delle norme.

    Norme collegate