Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 4/2017 – Estinzione del processo costituzionale

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    Con l’ordinanza n. 4 del 2017 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo. Il giudizio si è chiuso per ragioni processuali, senza decisione sul merito della questione di legittimità costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Accanto alle decisioni che accolgono o respingono le questioni, esistono pronunce che chiudono il giudizio in via processuale. L’estinzione del processo è una di queste: la Corte ne prende atto quando vengono meno le condizioni per proseguire, ad esempio a seguito di rinuncia o per altre vicende del procedimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio si è concluso senza che la Corte si pronunciasse sulle censure proposte. La decisione è di carattere puramente processuale, con dichiarazione di estinzione del processo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, senza alcuna valutazione di merito sulla questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    L’estinzione del processo è un esito che pone fine al giudizio costituzionale per ragioni processuali. La norma oggetto della questione non viene né dichiarata illegittima né salvata nel merito.

    Domande e risposte

    L’estinzione equivale a un rigetto?

    No. Il rigetto significa che la questione è stata esaminata e ritenuta non fondata; l’estinzione invece chiude il processo senza decidere il merito.

    Perché un processo costituzionale si estingue?

    Può accadere, ad esempio, per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte o per il venir meno delle ragioni che giustificavano il giudizio.

    Resta qualcosa di vincolante da questa pronuncia?

    No: trattandosi di esito processuale, non vi è un principio sul merito della norma impugnata.

  • Corte cost. n. 3/2017 – Estinzione del processo costituzionale

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    Con l’ordinanza n. 3 del 2017 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo. La decisione chiude il giudizio per ragioni processuali, senza esame del merito della questione di legittimità costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Non tutti i giudizi davanti alla Corte costituzionale si concludono con una decisione sul merito. In alcuni casi il processo si estingue, ad esempio per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte o per il venir meno delle ragioni del giudizio. In questi casi la Corte si limita a prenderne atto e a dichiarare estinto il processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio di legittimità costituzionale si è concluso senza che la Corte esaminasse nel merito le censure. La pronuncia ha natura esclusivamente processuale, con dichiarazione di estinzione del processo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Non vi è quindi alcuna valutazione sulla fondatezza o meno della questione: il giudizio si è chiuso in via processuale.

    Il principio

    L’estinzione del processo è un esito che chiude il giudizio costituzionale senza decidere il merito. La questione sollevata non viene né accolta né respinta: semplicemente il processo viene meno.

    Domande e risposte

    Cosa vuol dire che il processo è estinto?

    Significa che il giudizio si è chiuso per ragioni processuali, senza che la Corte abbia deciso se la norma fosse o meno legittima.

    Una pronuncia di estinzione fa giurisprudenza sul merito?

    No. Non contiene una valutazione sulla legittimità della norma, quindi non incide sul merito della questione.

    La questione può tornare davanti alla Corte?

    In linea generale sì, perché l’estinzione non decide il merito: la stessa questione può essere riproposta in un altro giudizio se ne ricorrono i presupposti.

  • Corte cost. n. 2/2017 – Sanzioni amministrative e legge più favorevole (lex mitior)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 1 della legge n. 689 del 1981, sollevata dal Tribunale di Cassino, che chiedeva di estendere alle sanzioni amministrative la retroattività della legge più favorevole (lex mitior) prevista per quelle penali. La Corte non è entrata nel merito per un difetto dell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    Un’azienda era stata sanzionata per non aver comunicato l’assunzione di lavoratori a tempo parziale, con una multa di oltre 129.000 euro. La norma che imponeva quell’obbligo era poi stata abrogata. Il giudice si chiedeva se la legge successiva più favorevole — che cancellava l’illecito — potesse applicarsi retroattivamente anche alle sanzioni amministrative, come già avviene per le sanzioni penali grazie all’art. 2 del codice penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede l’applicazione della legge successiva più favorevole all’autore di un illecito amministrativo. I parametri evocati erano gli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU, all’art. 15 del Patto sui diritti civili e politici e all’art. 49 della Carta di Nizza. A sollevarla era il Tribunale ordinario di Cassino.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Non si è quindi pronunciata sul merito del problema della lex mitior nelle sanzioni amministrative, riscontrando un vizio nel modo in cui era stata posta la questione.

    Il principio

    Quando un giudice solleva una questione di legittimità costituzionale, l’ordinanza di rimessione deve rispettare requisiti precisi: in loro assenza la Corte non esamina il merito e dichiara la questione inammissibile. Il tema della retroattività della legge più favorevole in materia di sanzioni amministrative resta quindi, in questa pronuncia, impregiudicato.

    Domande e risposte

    Cosa significa “manifesta inammissibilità”?

    È una decisione con cui la Corte non entra nel merito della questione perché questa presenta vizi evidenti, ad esempio nel modo in cui è stata formulata dal giudice che l’ha sollevata.

    La lex mitior vale per le sanzioni amministrative?

    Con questa ordinanza la Corte non ha risposto: ha solo dichiarato inammissibile la questione. Per le sanzioni penali la retroattività della legge più favorevole è invece prevista dall’art. 2 del codice penale.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale ordinario di Cassino, in un giudizio di opposizione a un’ordinanza-ingiunzione per omessa comunicazione di assunzioni a tempo parziale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 76/2017 – Detenzione domiciliare speciale e tutela dei minori: cade l’automatismo preclusivo

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    La Corte dichiara illegittima la norma che escludeva automaticamente le madri condannate per reati ostativi dalla detenzione domiciliare speciale, a tutela del rapporto con i figli minori.

    Di cosa si tratta

    L’art. 47-quinquies dell’ordinamento penitenziario disciplina la detenzione domiciliare speciale a favore delle madri di figli piccoli. Una preclusione automatica impediva l’accesso al beneficio in caso di condanna per reati ostativi (art. 4-bis).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Bari ha sollevato la questione sull’art. 47-quinquies, comma 1-bis, della legge n. 354 del 1975, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione (eguaglianza e tutela della famiglia, della maternità e dell’infanzia).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente alle parole che escludevano automaticamente le madri condannate per i delitti dell’art. 4-bis, eliminando l’automatismo preclusivo.

    Il principio

    Gli automatismi preclusivi che sacrificano in modo rigido l’interesse del minore al rapporto con la madre sono illegittimi: occorre una valutazione in concreto, non un’esclusione automatica fondata sul titolo di reato.

    Domande e risposte

    Cosa è stato eliminato dalla norma?

    L’automatismo che escludeva le madri condannate per reati ostativi dalla detenzione domiciliare speciale.

    Perché conta l’interesse del minore?

    Perché la Costituzione tutela maternità, infanzia e famiglia (artt. 29, 30 e 31): l’interesse del bambino non può essere sacrificato in modo automatico.

    Cosa cambia dopo la sentenza?

    Il giudice valuta caso per caso l’accesso al beneficio, senza esclusione automatica legata al tipo di reato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 75/2017 – Miscelazione di rifiuti pericolosi: illegittima la norma statale che liberalizzava

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    La Corte dichiara illegittimo l’art. 49 della legge n. 221 del 2015, che allentava i vincoli sulla miscelazione dei rifiuti pericolosi in contrasto con la disciplina europea e la tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    L’art. 49 della cosiddetta legge sulla green economy modificava il regime della miscelazione dei rifiuti pericolosi. La Regione Lombardia ha contestato che la liberalizzazione abbassasse le tutele rispetto al diritto eurounitario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio è stato promosso dalla Regione Lombardia in via principale contro l’art. 49 della legge n. 221 del 2015, lamentando la violazione dell’art. 117, primo comma (vincoli derivanti dall’ordinamento UE) e, in via connessa, del riparto di competenze sull’ambiente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 49 della legge n. 221 del 2015, ripristinando il regime più restrittivo in materia di miscelazione di rifiuti pericolosi.

    Il principio

    Una norma statale che liberalizza la miscelazione di rifiuti pericolosi in contrasto con le direttive europee viola l’art. 117, primo comma, Cost. e compromette la tutela dell’ambiente, parametro di derivazione eurounitaria.

    Domande e risposte

    Cosa cambiava l’art. 49 annullato?

    Allentava i vincoli sulla miscelazione dei rifiuti pericolosi, in contrasto con la disciplina europea.

    Chi ha sollevato la questione?

    La Regione Lombardia, con ricorso in via principale contro la legge statale.

    Perché è stato dichiarato illegittimo?

    Perché contrastava con i vincoli derivanti dall’ordinamento UE (art. 117, primo comma) a tutela dell’ambiente.

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  • Corte cost. n. 74/2017 – Tutela dell’ambiente: illegittima una norma della Regione Abruzzo

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    La Corte dichiara illegittima una disposizione della Regione Abruzzo che invadeva la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    Di cosa si tratta

    La legge reg. Abruzzo n. 11 del 2016 modificava precedenti leggi regionali incidendo su profili di tutela ambientale, materia che la Costituzione riserva in via esclusiva allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2016, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali).

    La decisione della Corte

    Riservata a separata pronuncia la decisione sulle restanti questioni, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2016.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.): la Regione non può ridurre il livello di protezione fissato dalla normativa statale.

    Domande e risposte

    Su cosa interveniva la norma abruzzese?

    Su profili di tutela ambientale, modificando precedenti leggi regionali.

    Perché è stata annullata?

    Perché la tutela dell’ambiente è riservata in via esclusiva allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera s).

    La Corte ha deciso tutto il ricorso?

    No: ha riservato a separata pronuncia le restanti questioni, decidendo solo sull’art. 4.

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  • Corte cost. n. 73/2017 – Illegittime norme di bilancio della Basilicata sulla spesa per il personale

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    La Corte dichiara illegittime alcune disposizioni della Regione Basilicata collegate alla legge di stabilità regionale 2016, in particolare in tema di limiti alla spesa per il personale.

    Di cosa si tratta

    La legge reg. Basilicata n. 5 del 2016 (collegato alla stabilità) interveniva su voci di bilancio e sui vincoli di spesa per il personale del sistema sanitario regionale, in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 42, 44, commi 1, 2 e 3, e 63, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 5 del 2016, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione (coordinamento della finanza pubblica).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 42 e 44, commi 1, 2 e 3, e, limitatamente a una parte, della disposizione sostituita dall’art. 63, comma 1, in materia di spesa per il personale sanitario.

    Il principio

    Le Regioni devono rispettare i limiti statali alla spesa per il personale del servizio sanitario, espressione del coordinamento della finanza pubblica: norme regionali che li eludono sono costituzionalmente illegittime.

    Domande e risposte

    Cosa prevedevano le norme annullate?

    Deroghe ai vincoli di spesa per il personale sanitario regionale, in contrasto con i limiti statali.

    Quale principio è stato violato?

    Il coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma), che vincola anche le Regioni.

    La sentenza colpisce tutta la legge regionale?

    No, solo le specifiche disposizioni impugnate e, in parte, una norma sostituita dall’art. 63.

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  • Corte cost. n. 72/2017 – Illegittime norme della Basilicata in materia di sanità e ordinamento civile

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    La Corte dichiara illegittime disposizioni della Regione Basilicata in materia sanitaria, perché invadono la competenza statale esclusiva sull’ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    Le leggi regionali della Basilicata n. 53 del 2015 e n. 17 del 2016 intervenivano su aspetti dell’organizzazione sanitaria e sui rapporti connessi, incidendo però su profili riservati alla competenza statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, comma 1, lettere a) e c), e 3 della legge reg. Basilicata n. 53 del 2015 e l’art. 1, comma 1, della legge reg. n. 17 del 2016, in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera l), della Costituzione (ordinamento civile) e ad altri parametri.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali impugnate, comprese quelle che spostavano in avanti i termini fissati dalla normativa precedente.

    Il principio

    La Regione non può disciplinare profili che incidono sui rapporti di lavoro e sull’ordinamento civile, materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).

    Domande e risposte

    Cosa regolavano le norme lucane?

    Aspetti dell’organizzazione sanitaria regionale e dei rapporti connessi, con effetti sull’ordinamento civile.

    Perché sono state annullate?

    Perché invadevano la competenza statale esclusiva sull’ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l).

    Cosa vuol dire «riuniti i giudizi»?

    Che più ricorsi connessi sono stati decisi insieme con un’unica sentenza.

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  • Corte cost. n. 71/2017 – Composizione degli Ordini delle professioni sanitarie: questione inammissibile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla nomina dei componenti di derivazione ministeriale negli Ordini delle professioni sanitarie.

    Di cosa si tratta

    Si discuteva della disciplina che prevede componenti di nomina ministeriale negli organi degli Ordini delle professioni sanitarie, sospettata di compromettere l’indipendenza e l’imparzialità dell’organo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Milano ha sollevato la questione sull’art. 17 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, per carenze nella prospettazione da parte del giudice rimettente.

    Il principio

    La questione di legittimità deve essere proposta in modo completo e adeguatamente motivato sulla rilevanza: una prospettazione carente conduce alla manifesta inammissibilità, senza esame del merito.

    Domande e risposte

    Cosa contestava il giudice?

    La presenza di componenti di nomina ministeriale negli Ordini delle professioni sanitarie, ritenuta lesiva dell’indipendenza dell’organo.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    Che la Corte non esamina il merito perché la questione è mal posta o carente nei suoi presupposti.

    Quali parametri erano invocati?

    L’indipendenza e l’imparzialità del giudice (artt. 108 e 111) e il giusto processo CEDU tramite l’art. 117, primo comma.

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  • Corte cost. n. 70/2017 – Contributi pubblici all’editoria: questione non fondata

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    La Corte dichiara non fondata la questione sulla disciplina dei contributi pubblici all’editoria: la norma non viola il principio di eguaglianza.

    Di cosa si tratta

    La disposizione censurata riguardava i criteri di accesso ai contributi statali in favore delle imprese editoriali, nell’ambito degli interventi di sostegno al settore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 2007, sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, ritenendo la disciplina dei contributi conforme al principio di eguaglianza.

    Il principio

    La selezione dei beneficiari dei contributi pubblici all’editoria rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola l’art. 3 Cost. se i criteri adottati non sono manifestamente irragionevoli.

    Domande e risposte

    Di cosa parla la decisione?

    Dei criteri per accedere ai contributi pubblici destinati alle imprese editoriali.

    La norma è stata annullata?

    No. La questione è stata dichiarata non fondata: la disciplina resta valida.

    Perché era richiamato l’art. 3?

    Si lamentava una disparità di trattamento tra editori, ma la Corte non l’ha ritenuta irragionevole.

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  • Corte cost. n. 69/2017 – Tetto ai compensi degli amministratori di società pubbliche: questioni non fondate

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    La Corte dichiara non fondate, nei limiti di motivazione, le questioni sul tetto ai compensi degli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

    Di cosa si tratta

    La disciplina contestata fissava limiti ai compensi degli amministratori di società partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge n. 201 del 2011 («Salva Italia»), convertito dalla legge n. 214 del 2011, sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, confermando la disciplina sui tetti retributivi.

    Il principio

    Il contenimento dei compensi degli amministratori delle società pubbliche è misura ragionevole di coordinamento della finanza pubblica e non viola né l’eguaglianza, né la libertà d’impresa, né il principio di buon andamento.

    Domande e risposte

    Chi è colpito dalla norma?

    Gli amministratori di società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni, ai quali si applica un tetto retributivo.

    La norma è stata confermata?

    Sì. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: il tetto ai compensi resta valido.

    Quali parametri erano invocati?

    Eguaglianza (art. 3), riserva di legge per le prestazioni imposte (art. 23), libertà d’impresa (art. 41) e buon andamento (art. 97).

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  • Corte cost. n. 68/2017 – Sanzioni per abusi di mercato (art. 187-sexies TUF): questioni inammissibili

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni sulla confisca prevista per gli illeciti di abuso di mercato: pur riconoscendo i profili problematici, non può sostituirsi al legislatore.

    Di cosa si tratta

    Erano in discussione le sanzioni amministrative «punitive» in materia di abusi di mercato, in particolare la confisca disciplinata dall’art. 187-sexies del Testo unico della finanza, sospettata di sproporzione rispetto al fatto.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di Cassazione ha sollevato le questioni sull’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF) e sull’art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, ritenendo che l’intervento richiesto eccedesse i propri poteri e spettasse a una scelta riservata al legislatore.

    Il principio

    Anche di fronte a una possibile sproporzione delle sanzioni amministrative punitive, la Corte non può riscrivere la misura quando ciò richiederebbe una pluralità di soluzioni discrezionali rimesse al legislatore.

    Domande e risposte

    Cos’è l’art. 187-sexies TUF?

    Una norma che prevede la confisca in caso di illeciti amministrativi di abuso di mercato (insider trading e manipolazione).

    Perché la questione è inammissibile?

    Perché la correzione richiesta avrebbe imposto scelte discrezionali spettanti al legislatore, non alla Corte.

    Le sanzioni sono state confermate?

    La Corte non le ha annullate: ha ritenuto di non poter intervenire, lasciando la materia al legislatore.

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