Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 58-quater L. 354/1975 – Divieto di concessione di benefici

    Art. 58-quater L. 354/1975 – Divieto di concessione di benefici

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio, l’affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall’articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale.

    2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell’articolo 47, comma 11, dell’articolo 47- ter, comma 6, o dell’articolo 51, primo comma. (39 A)

    3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.

    5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater dell’articolo 4-bis, nei cui confronti si pro- cede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all’esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.

    6. Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al comma 5, l’autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell’imputato.

    7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura.

    7-bis. L’affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall’articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale.

    ————-
    AGGIORNAMENTO (39 A)
    La Corte Costituzionale con sentenza 22 novembre-1 dicembre 1999, n. 436 (in G.U. 1a s.s.09/12/1999, n. 49) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. dell’art. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si riferisce ai minorenni.

  • Art. 58-ter L. 354/1975 – Persone che collaborano con la giustizia

    Art. 58-ter L. 354/1975 – Persone che collaborano con la giustizia

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.

  • Art. 58-bis ord. penit. – Iscrizione nel casellario giudiziale (abrogato)

    Art. 58-bis ord. penit. – Iscrizione nel casellario giudiziale

    L. 26 luglio 1975, n. 354 – Ordinamento penitenziario

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Nel casellario giudiziale sono iscritti i provvedimenti della sezione di sorveglianza relativi alla irrogazione e alla revoca delle misure alternative alla pena detentiva

  • Art. 58 L. 354/1975 – Comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza

    Art. 58 L. 354/1975 – Comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Dei provvedimenti previsti dal presente capo ed adottati dal magistrato o dalla sezione di sorveglianza, è data immediata comunicazione all’autorità provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.

    Alle attività di controllo partecipa, ove richiesta, la polizia penitenziaria, secondo le indicazioni del direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna e previo coordinamento con l’autorità di pubblica sicurezza. Tali attività riguardano esclusivamente l’osservanza delle prescrizioni inerenti alla dimora, alla libertà di locomozione, ai divieti di frequentare determinati locali o persone e di detenere armi.
    Le attività di controllo sono svolte con modalità tali da garantire il rispetto dei diritti dell’interessato e dei suoi familiari e conviventi, da recare il minor pregiudizio possibile al processo di reinserimento sociale e la minore interferenza con lo svolgimento di attività lavorative.

  • Art. 57 L. 354/1975 – Legittimazione alla richiesta di misure

    Art. 57 L. 354/1975 – Legittimazione alla richiesta di misure

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Le misure alternative e quelle di cui agli articoli 30, 30-ter, 52, 53 e 54 nonché all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, possono essere richieste dal condannato, dall’internato, dai loro prossimi congiunti, dal difensore, ovvero proposte dal gruppo di osservazione e trattamento.

  • Art. 56 ord. penit. – Remissione del debito (abrogato)

    Art. 56 ord. penit. – Remissione del debito

    L. 26 luglio 1975, n. 354 – Ordinamento penitenziario

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.p.r 30 maggio 2002, n. 115. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Il debito per le spese di procedimento e di mantenimento è rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che si trovano in disagiate condizioni economiche e hanno tenuto regolare condotta ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 30-ter.

    La relativa domanda può essere proposta fino a che non sia conclusa la procedura per il recupero delle spese

  • Art. 55 ord. penit. – Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata

    Art. 55 ord. penit. – Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata

    L. 26 luglio 1975, n. 354 – Ordinamento penitenziario

    Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all’ articolo 228 del codice penale , il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale

    Articolo in vigore. Alla verifica sul testo ufficiale questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo dava erroneamente per non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.

  • Art. 54 L. 354/1975 – Liberazione anticipata

    Art. 54 L. 354/1975 – Liberazione anticipata

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.

    3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.

    4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all’ergastolo.

  • Art. 53-bis L. 354/1975 – Computo del periodo di permesso o licenza

    Art. 53-bis L. 354/1975 – Computo del periodo di permesso o licenza

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Il tempo trascorso dal detenuto o dall’internato in permesso o licenza è computato a ogni effetto nella durata delle misure restrittive della libertà personale, salvi i casi di mancato rientro o di altri gravi comportamenti da cui risulta che il soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio. In questi casi sull’esclusione dal computo decide, con decreto motivato, il magistrato di sorveglianza.

    2. Avverso il decreto può essere proposto dall’interessato reclamo al tribunale di sorveglianza secondo la procedura di cui all’articolo 14-ter. il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del Collegio

  • Art. 52 L. 354/1975 – Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà

    Art. 52 L. 354/1975 – Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all’anno.
    Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata.
    Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.
    Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo.

  • CCNL Agenzie Immobiliari: provvedimenti disciplinari e sanzioni

    CCNL Agenzie Immobiliari

    Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Agenzie Immobiliari

    Quali sanzioni può applicare il datore, con quale procedura e quali diritti di difesa ha il dipendente di agenzia immobiliare.

    In sintesi

    Le sanzioni disciplinari nel CCNL Agenzie Immobiliari seguono una progressione: dal rimprovero verbale a quello scritto, alla multa, alla sospensione, fino al licenziamento per i casi più gravi. Il datore deve rispettare la procedura dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori: contestazione scritta e specifica, termine a difesa di almeno 5 giorni, proporzionalità della sanzione. Il CCNL (artt. 185-187) fissa la multa a un massimo di 4 ore di retribuzione, la sospensione a un massimo di 10 giorni e il termine di 15 giorni dalle controdeduzioni per comunicare il provvedimento.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
    Parti firmatarie
    FIAIP · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza
    Rinnovo sottoscritto il 19 maggio 2025, vigenza dal 1° maggio 2025 al 31 dicembre 2027
    Ambito
    Lavoratori subordinati di agenzie di mediazione immobiliare aderenti a FIAIP
    Fonte
    Testo coordinato del CCNL, edizione ufficiale del 7 giugno 2021 (PDF); minimi e una tantum dal rinnovo del 2025 (scheda Filcams-CGIL)

    Il potere disciplinare e i suoi limiti

    Il datore di lavoro ha un potere disciplinare, cioè può sanzionare le mancanze del lavoratore. Questo potere non è però libero: è regolato dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970) e dal CCNL, che insieme fissano le sanzioni ammesse, la procedura e le garanzie di difesa. Una sanzione irrogata fuori dalle regole è illegittima.

    La scala delle sanzioni

    Il CCNL Agenzie Immobiliari, come gli altri contratti, prevede una progressione di sanzioni di gravità crescente:

    Sanzioni disciplinari in ordine di gravità (art. 185 del CCNL)
    Sanzione Limite nel CCNL Quando si applica
    Biasimo verbale Nessuno Mancanze lievi
    Biasimo scritto Nessuno Recidiva delle infrazioni lievi
    Multa Fino a 4 ore della retribuzione (art. 151) Ritardo senza giustificazione (importo pari alla trattenuta), lavoro eseguito con negligenza, un giorno di assenza senza giustificazione, mancata comunicazione del cambio di dimora
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Fino a 10 giorni Danno alle cose in dotazione con responsabilità dimostrata, presentarsi in servizio in stato di manifesta ubriachezza, recidiva oltre la terza volta nell’anno solare nelle mancanze da multa (salvo l’assenza ingiustificata), mancata comunicazione del cambio di dimora durante i congedi
    Licenziamento disciplinare senza preavviso Solo per le mancanze elencate Assenza ingiustificata oltre tre giorni nell’anno solare; ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell’anno solare dopo diffida scritta; grave violazione dei doveri dell’art. 180 (segreto d’ufficio, modi cortesi col pubblico, condotta conforme ai civici doveri); recidiva nelle norme di sicurezza; abuso di fiducia, concorrenza, violazione del segreto d’ufficio; lavoro per conto proprio o di terzi in concorrenza con l’agenzia fuori orario; recidiva oltre la terza volta nell’anno solare nelle mancanze da sospensione

    L’importo delle multe è destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e il lavoratore può chiedere di vedere la documentazione del versamento (art. 185). Il testo letto è quello del 7 giugno 2021: il rinnovo del 2025, per quanto risulta dalle sintesi, non ha modificato il codice disciplinare.

    La procedura dell'art. 7

    Prima di qualsiasi sanzione (esclusi i casi minimi), il datore deve seguire una procedura precisa:

    1. Pubblicità del codice disciplinare: il codice deve essere reso conoscibile mediante affissione in luogo accessibile a tutti (art. 186 CCNL);
    2. Contestazione scritta: l'addebito va contestato in modo specifico, immediato e per iscritto;
    3. Termine a difesa: al lavoratore vanno concessi almeno 5 giorni per giustificarsi;
    4. Valutazione e sanzione: solo dopo il termine, valutate le giustificazioni, il datore può irrogare la sanzione, motivata e proporzionata. Per il CCNL (art. 187) il provvedimento va comunicato con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine concesso per le controdeduzioni; il termine può essere prorogato di 30 giorni se il datore lo comunica per iscritto al lavoratore, per difficoltà di valutazione.

    Il diritto di difesa

    Entro il termine, il lavoratore può presentare giustificazioni scritte oppure chiedere di essere sentito di persona, eventualmente con l'assistenza di un rappresentante sindacale. Il datore non può sanzionare prima che il termine sia scaduto. La violazione del diritto di difesa rende nulla la sanzione.

    Proporzionalità e recidiva

    La sanzione deve essere proporzionata alla gravità del fatto, tenendo conto delle circostanze e della recidiva. Una mancanza lieve non giustifica il licenziamento; un fatto grave non si esaurisce in un rimprovero. La sproporzione è un vizio che consente l'impugnazione. Nel CCNL la recidiva ha regole proprie (art. 185): la terza ripetizione nell’anno solare di una mancanza da multa porta alla sospensione, e di una mancanza da sospensione al licenziamento disciplinare.

    Come reagire a una sanzione

    Il lavoratore che ritiene ingiusta la sanzione può:

    • promuovere, entro 20 giorni, un collegio di conciliazione e arbitrato presso l'Ispettorato del Lavoro (art. 7 Statuto), oppure avvalersi delle procedure di conciliazione del Titolo VII del CCNL (art. 186);
    • rivolgersi al Giudice del Lavoro;
    • per il licenziamento, seguire i termini di impugnazione propri (60 giorni più 180).

    Casi pratici

    Un'addetta e una contestazione generica
    Caia riceve una lettera che le contesta genericamente “comportamenti scorretti”. La contestazione non è specifica: non le consente di difendersi. Caia chiede per iscritto i fatti precisi; una sanzione basata su un addebito generico sarebbe illegittima.
    Tizio si difende nei termini
    Tizio riceve la contestazione di un ritardo reiterato. Entro 5 giorni presenta giustificazioni scritte spiegando le cause e allegando documenti. Il datore, valutate le ragioni, opta per un semplice rimprovero scritto anziché per la sospensione: la difesa ha inciso sulla proporzionalità.
    Sempronio sanzionato senza termine
    A Sempronio viene comminata una multa il giorno stesso della contestazione, senza attendere il termine a difesa. La procedura è viziata: può impugnare la sanzione davanti al collegio di conciliazione o al giudice per ottenerne l'annullamento.
  • Art. 51-quater L. 354/1975 – Disciplina delle pene accessorie in caso di concessione di misure alternative

    Art. 51-quater L. 354/1975 – Disciplina delle pene accessorie in caso di concessione di misure alternative

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. In caso di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, sono eseguite anche le pene accessorie, salvo che il giudice che ha concesso la misura, tenuto conto delle esigenze di reinserimento sociale del condannato, ne disponga la sospensione.

    2. In caso di revoca della misura, ove disposta l’applicazione delle pene accessorie ai sensi del comma 1, l’esecuzione ne viene sospesa, ma il periodo già espiato è computato ai fini della loro durata.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.