Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 4 L. 91/1992

    Art. 4 L. 91/1992

    Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza

    1. Lo straniero o l’apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino: a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana; c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

    1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell’acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti requisiti: a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia; b) la dichiarazione è presentata entro tre anni dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.

    1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis può rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza.

    2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

  • Art. 3-bis L. 91/1992

    Art. 3-bis L. 91/1992

    Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza

    1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data; a-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025; b) lo stato di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data; c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio; e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 28 MARZO 2025, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 MAGGIO 2025, N. 74. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 3 L. 91/1992

    Art. 3 L. 91/1992

    Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza

    1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.

    2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

    3. Qualora l’adozione sia revocata per fatto dell’adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.

    4. Negli altri casi di revoca l’adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell’adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 2 L. 91/1992

    Art. 2 L. 91/1992

    Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza

    1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

    2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

    3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti. articolo precedente articolo successivo

  • CCNL Agenzie Immobiliari: scatti di anzianità

    CCNL Agenzie Immobiliari

    Gli scatti di anzianità nel CCNL Agenzie Immobiliari

    Come maturano gli aumenti legati all’anzianità di servizio, quanti se ne possono ottenere e come si leggono in busta paga.

    In sintesi

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione legati alla permanenza in servizio. Il CCNL Agenzie Immobiliari (art. 153) riconosce dieci scatti triennali, di importo mensile lordo fisso per livello: da 21,17 € al 6° livello a 33,05 € ai Quadri. Lo scatto decorre dal mese successivo al compimento del triennio e si somma in modo stabile alla retribuzione di base.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
    Parti firmatarie
    FIAIP · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza
    Rinnovo sottoscritto il 19 maggio 2025, vigenza dal 1° maggio 2025 al 31 dicembre 2027
    Ambito
    Lavoratori subordinati di agenzie di mediazione immobiliare aderenti a FIAIP
    Fonte
    Testo coordinato del CCNL, edizione ufficiale del 7 giugno 2021 (PDF); minimi e una tantum dal rinnovo del 2025 (scheda Filcams-CGIL)

    Che cosa sono gli scatti di anzianità

    Lo scatto di anzianità è un aumento periodico e automatico della retribuzione, riconosciuto per la permanenza in servizio presso lo stesso datore. Premia la fedeltà e l'esperienza maturata. A differenza degli aumenti dei minimi (che riguardano tutti i lavoratori di un livello), lo scatto è legato alla storia individuale del singolo rapporto.

    Cadenza e numero massimo

    Il CCNL Agenzie Immobiliari (art. 153) prevede:

    • la cadenza: uno scatto ogni tre anni di anzianità maturata presso lo stesso datore di lavoro;
    • il numero massimo: dieci scatti, cioè trent'anni di anzianità, oltre i quali non se ne acquisiscono altri.
    Importo mensile lordo di ogni scatto di anzianità per livello (art. 153)
    Livello Per ogni scatto Con i dieci scatti
    Quadro 33,05 € 330,50 €
    1° 30,99 € 309,90 €
    2° 28,41 € 284,10 €
    3° 25,31 € 253,10 €
    4° 23,24 € 232,40 €
    5° 22,21 € 222,10 €
    6° 21,17 € 211,70 €

    Importi dell'art. 153 del testo coordinato del 7 giugno 2021, confermati dalla scheda Filcams-CGIL del rinnovo 2025 (dieci scatti triennali). In occasione del nuovo scatto o del passaggio di livello, gli scatti già maturati si ricalcolano con i valori della tabella, senza arretrati per il periodo pregresso.

    Importo e decorrenza

    L'importo dello scatto è fissato dal CCNL per livello di inquadramento e cresce con il livello, come nella tabella qui sopra. Lo scatto decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del periodo di anzianità richiesto e da quel momento si somma in modo stabile alla retribuzione di base, incidendo anche su tredicesima, quattordicesima e TFR (in quanto voce continuativa).

    Scatti, minimi e superminimo

    È importante distinguere:

    • gli aumenti dei minimi tabellari: riguardano tutti i lavoratori del livello e derivano dai rinnovi;
    • gli scatti di anzianità: voce individuale legata al tempo di servizio, non assorbibile da aumenti di merito precedenti o successivi (art. 153), e nemmeno l'eccedenza ad personam conservata dopo un passaggio di livello può essere assorbita dagli scatti (art. 152);
    • il superminimo individuale: importo concordato a parte, che può essere assorbibile o no a seconda di come è stato pattuito.

    Anzianità e apprendistato

    Quando l'apprendistato prosegue come rapporto ordinario, il periodo svolto da apprendista si computa di norma nell'anzianità utile; il testo del CCNL equipara l'apprendista ai lavoratori della qualifica quanto al trattamento normativo (art. 36), ma non dice espressamente che il tirocinio conti per gli scatti. È un dettaglio che incide sul momento di maturazione del primo scatto: conviene verificarlo in busta paga.

    Casi pratici

    Un'addetta che matura il primo scatto
    Caia, 3° livello, compie tre anni di anzianità presso l'agenzia. Dal primo giorno del mese successivo in busta paga compare la voce “scatto di anzianità” di 25,31 € al mese, che si aggiunge stabilmente al minimo.
    Tizio raggiunge il tetto
    Tizio, 3° livello, ha maturato i dieci scatti (trent'anni di anzianità), pari a 253,10 € al mese. Da quel momento non ne acquisisce di nuovi, ma quelli già maturati restano consolidati nella sua retribuzione e incidono su tredicesima, quattordicesima e TFR.
    Sempronio ex apprendista
    Sempronio è stato apprendista per due anni prima di essere confermato. Per il calcolo del primo scatto chiede che si tenga conto anche del periodo di apprendistato: il testo del CCNL non lo prevede espressamente, quindi controlla in busta paga come l'agenzia ha conteggiato l'anzianità e, in caso di dubbio, si rivolge al sindacato.
  • Art. 1 L. 91/1992

    Art. 1 L. 91/1992

    Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza

    1. È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini; b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

    2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

  • Art. 64 L. 354/1975 – Differenziazione degli istituti per l’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza

    Art. 64 L. 354/1975 – Differenziazione degli istituti per l’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    I singoli istituti devono essere organizzati con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi.

  • Art. 61 L. 354/1975 – Istituti per l’esecuzione delle pene

    Art. 61 L. 354/1975 – Istituti per l’esecuzione delle pene

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Gli istituti per l’esecuzione delle pene si distinguono in:
    1) case di arresto, per l’esecuzione della pena dell’arresto.
    Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali;
    2) case di reclusione, per l’esecuzione della pena della reclusione.
    Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali.
    Per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, i condannati alla pena dell’arresto o della reclusione possono essere assegnati alle case di custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresì assegnati alle case di arresto.

  • Art. 60 L. 354/1975 – Istituti di custodia preventiva

    Art. 60 L. 354/1975 – Istituti di custodia preventiva

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Gli istituti di custodia preventiva si distinguono in case mandamentali e circondariali.
    Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di case circondariali.
    Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni autorità giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario.
    Le case mandamentali e circondariali assicurano altresì la custodia delle persone fermate o arrestate dall’autorità di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti e degli internati in transito.
    Può essere istituita una sola casa mandamentale o circondariale rispettivamente per più mandamenti o circondari.

  • Art. 59 L. 354/1975 – Istituti per adulti

    Art. 59 L. 354/1975 – Istituti per adulti

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Gli istituti per adulti dipendenti dall’amministrazione penitenziaria si distinguono in:
    1) istituti di custodia preventiva;
    2) istituti per l’esecuzione delle pene;
    3) istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza;
    4) centri di osservazione.

  • Art. 58-sexies ord. penit. – Obblighi di comunicazione in favore della persona offesa e dei prossimi congiunti

    Art. 58-sexies ord. penit. – Obblighi di comunicazione in favore della persona offesa e dei prossimi congiunti

    L. 26 luglio 1975, n. 354 – Ordinamento penitenziario

    1. Ai condannati e agli internati per il delitto previsto dall’ articolo 575 del codice penale , nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, per il delitto previsto dall’ articolo 577-bis del codice penale , nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell’ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, quando al condannato o all’internato sono applicate misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l’uscita dall’istituto, il giudice che ha adottato il provvedimento ne dà immediata comunicazione alla persona offesa indicata nella sentenza di condanna, qualora la stessa ne abbia fatto richiesta indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intende ricevere la comunicazione.

    2. Quando al condannato o all’internato per il delitto previsto dall’ articolo 575 del codice penale , aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice o per il delitto previsto dall’ articolo 577-bis del codice penale sono applicate misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l’uscita dall’istituto, la comunicazione di cui al comma 1 è data ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l’internato è detenuto, se questi ne hanno fatto richiesta in occasione delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2-bis, secondo periodo, indicando il recapito anche telematico presso il quale intendono ricevere la comunicazione

    Articolo in vigore. Alla verifica sul testo ufficiale questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo dava erroneamente per non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.

  • Art. 58-quinquies ord. penit. – Particolari modalità di controllo nell’esecuzione della detenzione domiciliare

    Art. 58-quinquies ord. penit. – Particolari modalità di controllo nell’esecuzione della detenzione domiciliare

    L. 26 luglio 1975, n. 354 – Ordinamento penitenziario

    1. Nel disporre la detenzione domiciliare, il magistrato o il tribunale di sorveglianza possono prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l’effettiva disponibilità.

    Allo stesso modo può provvedersi nel corso dell’esecuzione della misura.

    Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’ articolo 275-bis del codice di procedura penale

    Articolo in vigore. Alla verifica sul testo ufficiale questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo dava erroneamente per non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.