Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 14/2017 – Proroga dei contratti del personale sanitario (Regione Molise)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Molise n. 3 del 2015, che prorogava i contratti a tempo determinato e gli incarichi del personale sanitario in contrasto con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica e con le attribuzioni della gestione commissariale della sanità regionale.

    Di cosa si tratta

    Il Molise era una Regione sottoposta a piano di rientro dal disavanzo sanitario, con una gestione commissariale incaricata di razionalizzare e contenere la spesa, incluso il personale. La legge regionale impugnata prorogava fino al 31 dicembre 2016 contratti a tempo determinato, collaborazioni e incarichi libero-professionali del personale infermieristico, in deroga ai vincoli sul turn-over.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnata la legge reg. Molise 26 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni straordinarie per la garanzia dei LEA). Il Presidente del Consiglio dei ministri lamentava la violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione (coordinamento della finanza pubblica e tutela della salute), in relazione a vari parametri statali interposti sul divieto di turn-over, nonché dell’art. 120, secondo comma, Cost., per l’interferenza con le attribuzioni commissariali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’intera legge reg. Molise n. 3 del 2015.

    Il principio

    In una Regione sottoposta a piano di rientro sanitario e a gestione commissariale, la legge regionale non può prorogare contratti e incarichi del personale in contrasto con i principi fondamentali statali di coordinamento della finanza pubblica e con i vincoli sul turn-over, né interferire con le attribuzioni del commissario ad acta.

    Domande e risposte

    Perché l’intera legge regionale è stata annullata?

    Perché il suo contenuto — la proroga dei contratti del personale sanitario in deroga ai vincoli statali — era nel complesso in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica e con la gestione commissariale.

    Cosa significa che il Molise era in piano di rientro?

    Significa che, per il disavanzo sanitario, la Regione era affidata a una gestione commissariale incaricata di contenere la spesa, anche del personale, secondo vincoli stringenti.

    Cos’è il divieto di turn-over?

    È il vincolo che limita o blocca le nuove assunzioni e la sostituzione del personale cessato, per contenere la spesa pubblica, in particolare nelle Regioni in piano di rientro.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 32/2017 – Transito della polizia provinciale e competenze regionali

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    La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte infondate le censure della Regione Veneto contro le norme che disciplinano il transito del personale di polizia provinciale negli enti locali. Quella disciplina non invade la competenza regionale sulla «polizia amministrativa locale», ma rientra in titoli di competenza statale.

    Di cosa si tratta

    Nell’ambito del riordino di Province e Città metropolitane avviato con la legge n. 56 del 2014, l’art. 5, commi da 1 a 6, del d.l. n. 78 del 2015 regolava il trasferimento del personale dei corpi di polizia provinciale verso i ruoli degli enti locali, con vincoli alle assunzioni. La Regione Veneto temeva che lo Stato avesse svuotato le sue competenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto aveva impugnato l’art. 5, commi da 1 a 6, del d.l. n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015, lamentando la violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sugli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. per motivazione carente; ha dichiarato non fondate quelle sull’art. 117, quarto comma, e sull’art. 120 Cost. Le disposizioni vanno ricondotte alle competenze esclusive statali su «funzioni fondamentali» degli enti locali, «ordinamento civile» e «coordinamento della finanza pubblica».

    Il principio

    La disciplina del trasferimento di personale connesso al riordino degli enti territoriali appartiene a titoli di competenza statale; inoltre un accordo in Conferenza unificata non può condizionare l’esercizio della funzione legislativa, e ove non vi sia competenza regionale incisa non vi è violazione della leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Quale norma era impugnata?

    L’art. 5, commi da 1 a 6, del d.l. n. 78 del 2015, sul transito del personale di polizia provinciale negli enti locali.

    Perché alcune censure sono state dichiarate inammissibili?

    Perché la Regione non aveva chiarito in modo adeguato e non meramente assertivo le ragioni del contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost.

    La «polizia amministrativa locale» resta competenza regionale?

    Sì: la Corte conferma che è materia residuale regionale, ma le norme impugnate non allocavano funzioni in quella materia, bensì disciplinavano il personale nel quadro del riordino statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 13/2017 – Fondi per la coesione e riprogrammazione delle risorse (Regione Umbria)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 9-sexies, del decreto-legge n. 78 del 2015, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, con specifico riferimento alla Regione Umbria, in tema di riprogrammazione di risorse del Fondo di rotazione destinate al Piano di azione coesione.

    Di cosa si tratta

    Per finanziare alcuni incentivi previsti dalla legge di stabilità 2015 era stato disposto l’impiego di risorse del Fondo di rotazione già destinate al Piano di azione coesione (PAC). La norma impugnata ampliava la platea delle risorse utilizzabili spostando in avanti la data di riferimento, incidendo su fondi già programmati per il territorio regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 7, comma 9-sexies, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78 (convertito dalla legge n. 125 del 2015), che modificava l’art. 1, comma 122, della legge n. 190 del 2014. La Regione Umbria lamentava, tra l’altro, la violazione degli artt. 11, 117 e 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, anche in relazione alla normativa europea sui fondi e alla riprogrammazione delle risorse destinate alla coesione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 9-sexies, del d.l. n. 78 del 2015 nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, con specifico riferimento alla Regione Umbria.

    Il principio

    La riprogrammazione di risorse già destinate agli interventi di coesione sul territorio regionale incide sull’autonomia finanziaria della Regione e va condotta nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, senza sottrarre unilateralmente fondi già programmati per il territorio.

    Domande e risposte

    Cos’è il Piano di azione coesione (PAC)?

    È uno strumento che riprogramma risorse, anche di origine europea, per finanziare interventi di sviluppo e coesione sul territorio, in particolare nelle aree del Sud.

    Perché la norma è stata dichiarata illegittima?

    Perché sottraeva, con riferimento alla Regione Umbria, risorse già destinate alla coesione territoriale, incidendo sull’autonomia finanziaria regionale senza il rispetto della leale collaborazione.

    L’illegittimità riguarda tutte le Regioni?

    La pronuncia è resa nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e con specifico riferimento alla Regione Umbria, che aveva proposto il ricorso.

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  • Corte cost. n. 12/2017 – Decurtazione punti patente e responsabilità del proprietario

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, sollevata dal Giudice di pace di Grosseto. L’ordinanza di rimessione era carente nella descrizione del caso concreto e nella motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 126-bis del codice della strada disciplina la decurtazione dei punti dalla patente in caso di infrazioni. La norma pone problemi quando il proprietario del veicolo (ad esempio una società) non coincide con il conducente che ha commesso l’infrazione. Il Giudice di pace di Grosseto aveva sollevato dubbi di costituzionalità su questo meccanismo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato dal d.l. n. 262 del 2006 convertito dalla legge n. 286 del 2006, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. La questione era stata sollevata dal Giudice di pace di Grosseto in un giudizio tra una società e la Provincia di Grosseto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione mancava di indicazioni essenziali sul tipo di veicolo e sulle condizioni economico-patrimoniali della parte, rendendo la censura astratta e ipotetica; inoltre il richiamo all’art. 53 Cost. era privo di adeguata motivazione e l’intervento richiesto aveva natura creativa, non costituzionalmente obbligata.

    Il principio

    L’ordinanza con cui un giudice solleva una questione di legittimità costituzionale deve descrivere in modo autosufficiente la fattispecie concreta e motivare la rilevanza: in assenza di tali elementi, e quando l’intervento richiesto avrebbe carattere creativo riservato al legislatore, la Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 126-bis del codice della strada?

    La decurtazione dei punti dalla patente a seguito delle infrazioni stradali, con i relativi obblighi a carico del proprietario del veicolo e del conducente.

    Perché la questione non è stata esaminata nel merito?

    Perché l’ordinanza di rimessione era carente: mancava la descrizione del veicolo e delle condizioni economiche della parte, e il richiamo all’art. 53 Cost. non era adeguatamente motivato.

    Cosa significa che l’intervento richiesto era “creativo”?

    Significa che il giudice chiedeva alla Corte di introdurre una disciplina nuova, frutto di scelte discrezionali riservate al legislatore e non costituzionalmente obbligate.

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  • Corte cost. n. 11/2017 – Riconoscimento del servizio pre-ruolo (Regione Campania)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 19, commi 2 e 5, della legge finanziaria 2007 della Regione Campania, sollevata dal Tribunale di Napoli in tema di riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini previdenziali. Il vizio riguardava la rilevanza e la ricostruzione della controversia.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva riconosciuto, ai fini giuridici, il periodo di servizio “pre-ruolo” di alcuni dipendenti, con possibilità di riscatto e conseguenze sui trattamenti previdenziali. Il giudice del lavoro dubitava che la Regione potesse intervenire in materia di previdenza sociale, riservata allo Stato, e senza indicare la copertura finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 19, commi 2 e 5, della legge reg. Campania 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria regionale 2007), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera o), e 81, terzo comma, della Costituzione. A sollevarla era il Tribunale ordinario di Napoli, sezione lavoro: la previdenza sociale è competenza esclusiva statale e mancava l’indicazione delle risorse per gli oneri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, riscontrando carenze sotto i profili della rilevanza nel giudizio principale e della completezza nella ricostruzione dei termini della controversia e del quadro normativo.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve dare conto in modo completo della rilevanza della questione nel giudizio principale e ricostruire correttamente i fatti e il quadro normativo: in mancanza, la Corte non esamina il merito e dichiara la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa contestava il giudice di Napoli?

    Dubitava che la Regione Campania potesse riconoscere il servizio pre-ruolo con effetti previdenziali, trattandosi di materia (previdenza sociale) riservata allo Stato, e senza indicare la copertura finanziaria.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Per carenze nell’ordinanza di rimessione riguardanti la rilevanza nel giudizio principale e la completa ricostruzione della controversia e del quadro normativo.

    La Corte ha deciso se la legge campana fosse legittima?

    No: fermandosi all’inammissibilità, non si è pronunciata sul merito della legittimità della norma regionale.

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  • Corte cost. n. 10/2017 – Controllo della Corte dei conti sui gruppi consiliari regionali

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    La Corte costituzionale ha deciso il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto contro lo Stato a proposito del controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari. Ha dichiarato in parte inammissibili le censure e per il resto respinto il ricorso, riconoscendo la legittimità del controllo.

    Di cosa si tratta

    I gruppi consiliari regionali ricevono fondi pubblici e devono rendicontare le spese sostenute. La Corte dei conti verifica la regolarità di questi rendiconti. La Regione Veneto contestava una deliberazione della sezione regionale di controllo per il Veneto, ritenendo che invadesse le proprie attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio nasceva da un conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Veneto contro lo Stato in relazione alla deliberazione n. 312 del 2015 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, sulla verifica dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili alcune censure (quelle sulla richiesta di restituzione di somme e sulla rendicontazione di spese per il personale e per la comunicazione) e ha respinto per il resto il ricorso, affermando che spettava alla Corte dei conti operare la verifica della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari sulla base dei criteri fissati dal d.P.C.m. del 21 dicembre 2012.

    Il principio

    Il controllo della Corte dei conti sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali, condotto secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale, non lede l’autonomia della Regione: rientra tra le legittime funzioni di controllo sulla finanza pubblica.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È il giudizio davanti alla Corte costituzionale con cui un ente (qui la Regione) contesta che lo Stato abbia invaso le proprie competenze, o viceversa.

    La Corte dei conti poteva controllare i rendiconti dei gruppi consiliari?

    Sì. La Corte ha riconosciuto che spettava alla Corte dei conti verificare la regolarità dei rendiconti sulla base dei criteri fissati dalla normativa statale.

    Come si è concluso il ricorso del Veneto?

    In parte le censure sono state dichiarate inammissibili e per il resto il ricorso è stato respinto.

  • Corte cost. n. 9/2017 – Fallimento entro un anno dalla cancellazione della società

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 10 della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942), sollevata dal Tribunale di Verona, che chiedeva di poter dichiarare il fallimento oltre un anno dalla cancellazione della società quando il ritardo dipendeva da una domanda di concordato preventivo.

    Di cosa si tratta

    La legge fallimentare prevede che un imprenditore possa essere dichiarato fallito entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. Nel caso esaminato, il superamento di quel termine era dipeso dalla pendenza di una domanda di concordato preventivo, poi dichiarata inammissibile; il giudice si chiedeva se in tale ipotesi il termine annuale dovesse considerarsi superabile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui non consente la dichiarazione di fallimento oltre un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese anche quando il rispetto del termine sia stato impedito da una domanda di concordato preventivo. I parametri evocati erano gli artt. 3 e 24 della Costituzione; a sollevare la questione era il Tribunale ordinario di Verona, sezione fallimentare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, senza pronunciarsi sul merito del problema sollevato dal giudice rimettente.

    Il principio

    Quando l’ordinanza di rimessione presenta vizi che impediscono l’esame del merito, la Corte dichiara la questione inammissibile. Il problema del coordinamento tra il termine annuale per la dichiarazione di fallimento e la pendenza di una domanda di concordato preventivo resta, in questa pronuncia, non deciso nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 10 della legge fallimentare?

    Prevede che l’imprenditore possa essere dichiarato fallito entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché la Corte ha riscontrato vizi che le hanno impedito di esaminare nel merito la questione sollevata dal Tribunale di Verona.

    La Corte ha detto se il termine può essere superato?

    No: dichiarando l’inammissibilità, non ha deciso il merito del rapporto tra termine annuale e domanda di concordato preventivo.

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  • Corte cost. n. 8/2017 – La Regione non può attribuire la qualifica di polizia giudiziaria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4, della legge della Regione Basilicata n. 37 del 2015, che attribuiva al personale dell’ARPAB, nell’esercizio della vigilanza, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La materia è riservata allo Stato.

    Di cosa si tratta

    La polizia giudiziaria svolge funzioni connesse all’accertamento dei reati e opera sotto la direzione dell’autorità giudiziaria. La Regione Basilicata, riformando la propria Agenzia regionale per l’ambiente (ARPAB), aveva previsto che il personale di vigilanza assumesse anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 31, comma 4, della legge reg. Basilicata n. 37 del 2015, nella parte in cui attribuiva al personale ARPAB la qualifica di polizia giudiziaria. Il Presidente del Consiglio dei ministri lamentava la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la materia “giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale”. La successiva abrogazione regionale non ha fatto cessare la materia del contendere, mancando la prova della mancata applicazione medio tempore.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4, della legge reg. Basilicata n. 37 del 2015 nella parte in cui attribuiva al personale di vigilanza la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

    Il principio

    L’attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria attiene all’ordinamento penale e processuale penale, riservato alla competenza esclusiva dello Stato. Il legislatore regionale non può conferire tale qualifica al proprio personale.

    Domande e risposte

    Perché la Regione non poteva attribuire quella qualifica?

    Perché la disciplina della polizia giudiziaria rientra nell’ordinamento penale e nelle norme processuali, materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    L’abrogazione della norma da parte della Regione ha chiuso il giudizio?

    No. La Corte ha ritenuto che non vi fosse cessazione della materia del contendere, perché non era provato che la norma non fosse stata applicata nel periodo di vigenza.

    Cos’è l’ARPAB?

    È l’Agenzia Regionale per l’Ambiente della Basilicata, il cui personale svolge funzioni di vigilanza ambientale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze: ordinamento penale e norme processuali sono riservati allo Stato (secondo comma, lettera l)
  • Corte cost. n. 7/2017 – Prelievo sui contributi della Cassa dei dottori commercialisti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 (spending review), nella parte in cui imponeva alla Cassa nazionale di previdenza dei dottori commercialisti di versare allo Stato somme derivanti dalle riduzioni di spesa. Quelle risorse hanno natura previdenziale privata.

    Di cosa si tratta

    Le casse previdenziali dei professionisti (come quella dei dottori commercialisti) sono enti privati che gestiscono i contributi versati dagli iscritti per finanziare le loro pensioni. La norma sulla spending review imponeva a questi enti di versare allo Stato una quota dei risparmi di spesa, distogliendo così risorse dalla loro finalità previdenziale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 8, comma 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge n. 135 del 2012), sollevato dal Consiglio di Stato nel giudizio promosso dalla Cassa nazionale di previdenza dei dottori commercialisti (CNPADC). Tra i parametri venivano evocati gli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione: il prelievo distoglieva i contributi previdenziali dei privati iscritti dalla loro causa tipica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012 nella parte in cui prevedeva che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa fossero versate annualmente dalla Cassa al bilancio dello Stato.

    Il principio

    I contributi versati dagli iscritti alle casse di previdenza dei professionisti hanno una destinazione previdenziale vincolata. Lo Stato non può imporre a tali enti privati di versare al proprio bilancio risorse che, in tal modo, vengono distolte dalla loro finalità tipica di finanziamento delle prestazioni pensionistiche.

    Domande e risposte

    Le casse dei professionisti sono enti pubblici?

    Sono enti previdenziali privati che gestiscono i contributi degli iscritti; pur essendo inserite negli elenchi delle amministrazioni pubbliche ai fini della finanza pubblica, le risorse provengono dai professionisti e hanno destinazione previdenziale.

    Perché il prelievo è stato dichiarato illegittimo?

    Perché obbligava la Cassa a versare allo Stato somme che così venivano distolte dalla loro finalità previdenziale, a danno del finanziamento delle prestazioni pensionistiche degli iscritti.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Consiglio di Stato, nel giudizio promosso dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti contro il Ministero dell’economia e delle finanze.

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  • Corte cost. n. 6/2017 – Disavanzo tecnico e copertura della spesa (bilancio Regione Sardegna)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna n. 6 del 2016, che approvava il bilancio di previsione utilizzando l’istituto del “disavanzo tecnico” in modo elusivo dell’obbligo di copertura della spesa imposto dall’art. 81 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Ogni bilancio pubblico deve rispettare l’equilibrio tra entrate e spese e garantire la copertura finanziaria delle spese previste. La Regione Sardegna aveva approvato un bilancio con una differenza tra entrate e spese qualificata come “disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario”, un istituto contabile che ha presupposti e limiti precisi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3 della legge reg. Sardegna n. 6 del 2016 (Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018), in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione e in relazione all’art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 118 del 2011 sull’armonizzazione dei bilanci. Secondo il Presidente del Consiglio l’istituto del disavanzo tecnico era stato applicato in senso elusivo dell’obbligo costituzionale di copertura.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 e, in via consequenziale, dell’intera legge reg. Sardegna n. 6 del 2016, nei sensi indicati in motivazione.

    Il principio

    L’obbligo di copertura della spesa sancito dall’art. 81 della Costituzione non può essere aggirato attraverso un uso improprio dell’istituto contabile del disavanzo tecnico. Un suo impiego elusivo, che maschera una spesa priva di adeguata copertura, viola il precetto costituzionale di equilibrio del bilancio.

    Domande e risposte

    Che cos’è il “disavanzo tecnico”?

    È un istituto contabile collegato al riaccertamento straordinario dei residui, con presupposti e limiti precisi fissati dalla normativa sull’armonizzazione dei bilanci; non può essere usato per giustificare spese prive di copertura.

    Perché l’intera legge è stata annullata?

    Perché la Corte, oltre all’art. 3, ha dichiarato l’illegittimità in via consequenziale dell’intera legge regionale, nei sensi indicati in motivazione, data la connessione con la norma censurata.

    Cosa impone l’art. 81 della Costituzione?

    Impone l’equilibrio del bilancio e l’obbligo di indicare i mezzi per far fronte alle spese: ogni spesa deve avere una copertura finanziaria adeguata e reale.

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  • Corte cost. n. 5/2017 – Rifiuti in discarica e tutela dell’ambiente (Regione Basilicata)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 6 e 8 dell’art. 42 della legge della Regione Basilicata n. 26 del 2014 (come sostituito dalla legge reg. n. 35 del 2015), che consentivano lo smaltimento in discarica di rifiuti urbani solo parzialmente trattati. La materia “tutela dell’ambiente” è riservata allo Stato.

    Di cosa si tratta

    La Regione Basilicata aveva consentito, in attesa della realizzazione di nuovi impianti, di smaltire nelle discariche autorizzate i rifiuti solidi urbani non pericolosi dopo una trito-vagliatura e una biostabilizzazione “anche parziale”. La normativa statale e quella europea impongono però che in discarica vadano solo rifiuti adeguatamente trattati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati i commi 6 e 8 dell’art. 42 della legge reg. Basilicata n. 26 del 2014, come sostituito dall’art. 1 della legge reg. n. 35 del 2015. Il Presidente del Consiglio dei ministri lamentava la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (competenza statale esclusiva sulla tutela dell’ambiente) e dell’art. 117, primo comma, in relazione alla direttiva 1999/31/CE sulle discariche.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale dei commi 6 e 8 (quest’ultimo nella parte in cui rinvia al comma 6) dell’art. 42 della legge regionale impugnata.

    Il principio

    La disciplina dello smaltimento dei rifiuti in discarica rientra nella “tutela dell’ambiente”, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato. La Regione non può consentire il collocamento in discarica di rifiuti non adeguatamente trattati, derogando agli standard fissati dalla legge statale e dalla normativa europea.

    Domande e risposte

    Perché la legge regionale è stata dichiarata illegittima?

    Perché interveniva su una materia — la tutela dell’ambiente e lo smaltimento dei rifiuti — riservata alla competenza esclusiva dello Stato, derogando agli standard nazionali ed europei.

    Le Regioni possono regolare lo smaltimento dei rifiuti?

    La tutela dell’ambiente spetta allo Stato. Le Regioni non possono abbassare i livelli di protezione fissati dalla legge statale consentendo lo smaltimento di rifiuti non trattati.

    Cosa prevedeva la norma annullata?

    Consentiva di smaltire in discarica rifiuti urbani non pericolosi dopo una biostabilizzazione “anche parziale”, in deroga al divieto di collocare in discarica rifiuti non trattati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 4/2017 – Estinzione del processo costituzionale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con l’ordinanza n. 4 del 2017 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo. Il giudizio si è chiuso per ragioni processuali, senza decisione sul merito della questione di legittimità costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Accanto alle decisioni che accolgono o respingono le questioni, esistono pronunce che chiudono il giudizio in via processuale. L’estinzione del processo è una di queste: la Corte ne prende atto quando vengono meno le condizioni per proseguire, ad esempio a seguito di rinuncia o per altre vicende del procedimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio si è concluso senza che la Corte si pronunciasse sulle censure proposte. La decisione è di carattere puramente processuale, con dichiarazione di estinzione del processo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, senza alcuna valutazione di merito sulla questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    L’estinzione del processo è un esito che pone fine al giudizio costituzionale per ragioni processuali. La norma oggetto della questione non viene né dichiarata illegittima né salvata nel merito.

    Domande e risposte

    L’estinzione equivale a un rigetto?

    No. Il rigetto significa che la questione è stata esaminata e ritenuta non fondata; l’estinzione invece chiude il processo senza decidere il merito.

    Perché un processo costituzionale si estingue?

    Può accadere, ad esempio, per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte o per il venir meno delle ragioni che giustificavano il giudizio.

    Resta qualcosa di vincolante da questa pronuncia?

    No: trattandosi di esito processuale, non vi è un principio sul merito della norma impugnata.