Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 118/2018 – Concessioni balneari: la tutela dell’affidamento spetta allo Stato, non alle Regioni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Abruzzo che affidava ai Comuni la tutela del legittimo affidamento dei concessionari balneari storici. Le modalità di tutela dell’affidamento devono essere uniformi a livello nazionale, a presidio della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    Le concessioni demaniali per gli stabilimenti balneari sono al centro di un lungo dibattito tra tutela dei concessionari uscenti e apertura alla concorrenza. L’Abruzzo aveva previsto che i Comuni garantissero il rilascio di nuove concessioni senza pregiudizio dell’affidamento dei titolari di concessioni anteriori al 31 dicembre 2009.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo n. 30 del 2017 (Tutela del legittimo affidamento dei concessionari balneari), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) (tutela della concorrenza) ed l) (ordinamento civile), della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma. Affidare ai Comuni forme di tutela dell’affidamento «proprie» della Regione contrasta con la necessità di una disciplina uniforme sul piano nazionale, posta a presidio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli aspiranti concessionari, materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato.

    Il principio

    Le modalità di tutela dell’affidamento dei concessionari demaniali uscenti devono essere regolate in modo uniforme a livello nazionale, perché incidono sulla tutela della concorrenza e sulla parità di trattamento: la Regione non può dettare una propria disciplina differenziata.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma abruzzese?

    Che i Comuni, nel rilasciare nuove concessioni balneari, garantissero la tutela del legittimo affidamento dei titolari di concessioni anteriori al 31 dicembre 2009.

    Perché è incostituzionale?

    Perché le modalità di tutela dell’affidamento incidono sulla concorrenza e devono essere uniformi a livello nazionale: rientrano nella competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.).

    Le Regioni possono prorogare le concessioni balneari?

    Secondo la Corte, le uniche tutele in concreto attuabili dai Comuni sarebbero state la proroga o l’indennizzo, entrambe in contrasto con la disciplina pro-concorrenziale uniforme riservata allo Stato.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale su «tutela della concorrenza» e «ordinamento civile» (secondo comma, lettere e ed l): la tutela dell’affidamento dei concessionari deve essere uniforme.
  • Corte cost. n. 117/2018 – Regione Campania: illegittime norme su personale e organizzazione amministrativa

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge della Regione Campania del 2017 sul cosiddetto efficientamento dell’azione amministrativa. Le norme sono state annullate per contrasto con i parametri costituzionali sull’organizzazione e sul personale del settore pubblico.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni adottano periodicamente leggi «collegate» alla manovra di bilancio per riorganizzare l’apparato amministrativo. La Campania, con la legge n. 10 del 2017, aveva introdotto misure di efficientamento che incidevano su organizzazione e personale regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale l’art. 1, commi 4 (lettere a, b, c), 8, 10 e 30, della legge della Regione Campania n. 10 del 2017, recante misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa, deducendone il contrasto con i parametri costituzionali in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro pubblico.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 4 (lettere a, b e c), 8, 10 e 30, della legge reg. Campania n. 10 del 2017, accogliendo le censure del ricorrente: le disposizioni regionali eccedevano i limiti della competenza regionale incidendo su ambiti riservati alla disciplina statale.

    Il principio

    Il legislatore regionale, nel disciplinare l’organizzazione amministrativa e il personale, deve rispettare i limiti derivanti dalle competenze statali: le norme che superano tali limiti sono costituzionalmente illegittime.

    Domande e risposte

    Cosa disciplinavano le norme campane annullate?

    Misure di «efficientamento» dell’azione amministrativa regionale incidenti su organizzazione e personale, contenute nella legge collegata alla stabilità regionale 2017.

    Chi ha impugnato la legge regionale?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale davanti alla Corte costituzionale.

    Qual è stato l’esito?

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi impugnati (4 lettere a-c, 8, 10 e 30 dell’art. 1).

  • Corte cost. n. 116/2018 – Farmacie comunali: legittimo il limite quinquennale alla concessione dopo la privatizzazione

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    La Corte costituzionale ha respinto i dubbi sulla norma che limita a cinque anni la durata della concessione del servizio farmaceutico affidato alla società risultante dalla privatizzazione di una farmacia comunale. La disciplina, ispirata al contenimento della spesa e alla tutela della concorrenza, non viola la libertà d’impresa né il risparmio.

    Di cosa si tratta

    I Comuni possono gestire le farmacie comunali anche tramite società miste pubblico-private. La legge di stabilità 2014 aveva fissato a cinque anni la durata della concessione del servizio affidato alla società nata dalla procedura di privatizzazione, con possibili effetti retroattivi sulle posizioni in corso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 568-bis, della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 3, 41 e 47 della Costituzione, lamentando la lesione dell’affidamento del farmacista che aveva aderito al partenariato pubblico-privato e la compressione della libertà d’impresa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni non fondate. La norma, pur incidendo sulle posizioni in corso, persegue le finalità legittime del contenimento della spesa e della tutela della concorrenza, e il limite quinquennale alla concessione non è manifestamente irragionevole né lesivo della libertà di iniziativa economica o della tutela del risparmio.

    Il principio

    La fissazione di un termine di durata della concessione del servizio farmaceutico affidato alla società di gestione rientra nella discrezionalità del legislatore: scelte ispirate al contenimento della spesa pubblica e alla concorrenza non violano gli artt. 41 e 47 Cost. se non sono irragionevoli.

    Domande e risposte

    Quanto dura la concessione del servizio farmaceutico dopo la privatizzazione?

    La legge fissa una durata di cinque anni per la concessione affidata alla società risultante dalla procedura di privatizzazione della farmacia comunale.

    Perché la norma non viola la libertà d’impresa?

    Perché persegue finalità legittime — contenimento della spesa e tutela della concorrenza — e il limite temporale non è stato giudicato irragionevole o sproporzionato.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    Gli artt. 3 (ragionevolezza e affidamento), 41 (libertà di iniziativa economica) e 47 (tutela del risparmio) della Costituzione: tutti ritenuti non violati.

    Norme collegate

    • Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica privata, invocata dal rimettente e ritenuta non violata dal limite quinquennale.
    • Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e tutela dell’affidamento, ritenuti rispettati dalla Corte.
  • Corte cost. n. 115/2018 – Caso Taricco: prescrizione, frodi IVA e principio di legalità penale

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    La Corte costituzionale ha respinto le questioni sollevate nella celebre vicenda Taricco. Dopo il chiarimento della Corte di giustizia (Taricco-bis), la «regola Taricco» sulla disapplicazione della prescrizione nelle frodi IVA non si applica quando contrasta con il principio di determinatezza in materia penale, garantito dall’art. 25, secondo comma, Cost.

    Di cosa si tratta

    La sentenza Taricco della Corte di giustizia UE (2015) imponeva ai giudici italiani di disapplicare i limiti alla prescrizione nei casi di gravi frodi sull’IVA lesive degli interessi finanziari dell’Unione (art. 325 TFUE). Ciò sollevava un conflitto con il principio di legalità penale del nostro ordinamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione e la Corte d’appello di Milano hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge n. 130 del 2008 (esecuzione del Trattato di Lisbona), nella parte in cui, imponendo di applicare l’art. 325 TFUE come interpretato nella sentenza Taricco, comportava la disapplicazione degli artt. 160 e 161 cod. pen. sulla prescrizione, in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25 secondo comma, 27 terzo comma e 101 secondo comma della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni non fondate. Alla luce dei chiarimenti forniti dalla Corte di giustizia con la sentenza Taricco-bis (M.A.S. e M.B., causa C-42/17), la «regola Taricco» non si applica se incompatibile con il principio di determinatezza in materia penale, espressione del principio di legalità sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost. Il giudice nazionale non è quindi tenuto a disapplicare la prescrizione quando ciò violerebbe tale principio.

    Il principio

    Il principio di legalità in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.) — che include la determinatezza e l’irretroattività, data la natura sostanziale della prescrizione nell’ordinamento italiano — opera come limite anche di fronte agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione: la stessa Corte di giustizia ha riconosciuto che la regola Taricco non si applica quando contrasta con esso.

    Domande e risposte

    Cos’è la «regola Taricco»?

    È l’obbligo, affermato dalla Corte di giustizia UE nel 2015, di disapplicare i limiti alla prescrizione nei casi di gravi frodi IVA lesive degli interessi finanziari dell’Unione.

    Perché in Italia non si applica sempre?

    Perché in Italia la prescrizione ha natura sostanziale ed è coperta dal principio di legalità penale (determinatezza e irretroattività): la regola Taricco cede quando lo violerebbe, come riconosciuto dalla stessa Corte di giustizia nel caso Taricco-bis.

    Cosa sono i «controlimiti»?

    Sono i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale che limitano l’ingresso del diritto dell’Unione: qui il principio di legalità penale dell’art. 25, secondo comma, Cost.

    Norme collegate

    • Art. 25 della Costituzione — principio di legalità in materia penale (determinatezza e irretroattività): è il parametro centrale che limita l’applicazione della regola Taricco.
    • Art. 11 della Costituzione — apertura dell’ordinamento al diritto dell’Unione europea, da conciliare con i principi supremi costituzionali.
    • Art. 27 della Costituzione — presunzione di non colpevolezza e funzione della pena, evocati a tutela dell’imputato in materia di prescrizione.
  • Corte cost. n. 114/2018 – Esecuzione esattoriale: ammessa l’opposizione contro gli atti del pignoramento

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sulla riscossione esattoriale nella parte in cui non ammetteva l’opposizione all’esecuzione contro gli atti successivi alla cartella di pagamento. Il contribuente deve poter contestare davanti al giudice ordinario le patologie dell’esecuzione forzata tributaria.

    Di cosa si tratta

    Nella riscossione coattiva dei tributi (cartelle, pignoramenti), il contribuente ha strumenti di difesa limitati. La norma censurata escludeva, salvo eccezioni, le opposizioni del codice di procedura civile, lasciando il debitore senza tutela contro vizi del pignoramento o della sua notificazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice dell’esecuzione dei Tribunali di Sulmona e di Trieste ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111, 113 e 117 della Costituzione e all’art. 6 CEDU, nella parte in cui limitava le opposizioni esperibili contro l’esecuzione forzata tributaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie sugli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella o dell’avviso ex art. 50, siano ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 cod. proc. civ. Le ulteriori questioni del Tribunale di Sulmona sono state dichiarate inammissibili.

    Il principio

    Il contribuente sottoposto a esecuzione forzata tributaria deve disporre di un’effettiva tutela giurisdizionale: la legge non può precludere del tutto l’opposizione all’esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.) per gli atti successivi alla cartella, pena la violazione del diritto di difesa.

    Domande e risposte

    Quale strumento di difesa è stato riconosciuto al contribuente?

    L’opposizione all’esecuzione regolata dall’art. 615 del codice di procedura civile, per gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella o dell’avviso di mora.

    Quale diritto costituzionale era in gioco?

    Il diritto di difesa e a una tutela giurisdizionale effettiva: l’assenza di rimedi contro l’esecuzione ingiusta lasciava il contribuente senza protezione.

    Tutte le questioni sono state accolte?

    No: la Corte ha accolto quella sull’ammissibilità dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.; le altre questioni del Tribunale di Sulmona sono state dichiarate inammissibili.

    Norme collegate

    • Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e tutela giurisdizionale, alla base del riconoscimento dell’opposizione all’esecuzione forzata tributaria.
    • Art. 113 della Costituzione — tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, sempre garantita anche nei confronti del fisco.
  • Corte cost. n. 113/2018 – Usi civici: l’alienazione dei terreni è materia di ordinamento civile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Lazio che consentiva di alienare e sanare i terreni gravati da usi civici a condizioni di particolare favore. La natura pubblica o privata dei beni e i diritti dominicali appartengono all’ordinamento civile, riservato allo Stato.

    Di cosa si tratta

    Gli usi civici sono diritti di godimento collettivo su terreni (pascolo, legnatico) appartenenti a una comunità. La Regione Lazio, con norma del 1986 modificata nel 2005, aveva consentito di alienare tali terreni e sanare le costruzioni su di essi, facendo così venir meno il vincolo collettivo e ambientale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per Lazio, Umbria e Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge reg. Lazio n. 1 del 1986, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere l) (ordinamento civile) ed s) (tutela dell’ambiente), della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. L’individuazione della natura pubblica o privata dei beni e la disciplina dei diritti dominicali sui beni di uso civico appartengono all’«ordinamento civile», riservato alla competenza esclusiva dello Stato: la Regione non poteva introdurre un regime di alienabilità e di limitazione dei diritti collettivi diverso da quello statale.

    Il principio

    L’ordinamento civile costituisce un limite alla legislazione regionale, a garanzia dell’uniformità della disciplina dei rapporti interprivati. La titolarità e l’esercizio dei diritti dominicali sulle terre civiche, avendo natura dominicale, non sono mai passati nella competenza delle Regioni.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli usi civici?

    Sono diritti di godimento collettivo (pascolo, raccolta legna, ecc.) spettanti ai membri di una comunità su determinati terreni, di natura dominicale e tendenzialmente inalienabili.

    Perché la Regione non poteva disciplinarne l’alienazione?

    Perché la natura dei beni e i diritti dominicali rientrano nell’ordinamento civile, materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).

    La norma incideva anche sull’ambiente?

    Sì, perché la sanatoria faceva venir meno anche il vincolo ambientale; la Corte ha però deciso assorbendo il profilo nell’ordinamento civile.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale sull’«ordinamento civile» (secondo comma, lettera l): la disciplina dei diritti dominicali sui beni di uso civico non spetta alle Regioni.
  • Corte cost. n. 112/2018 – Raddoppio della prescrizione per i disastri colposi (frana e naufragio)

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    La Corte costituzionale ha ritenuto non irragionevole il raddoppio del termine di prescrizione per i delitti di frana e naufragio colposi. A differenza dell’incendio colposo, qui il termine raddoppiato non supera quello della corrispondente fattispecie dolosa, quindi non c’è l’anomalia censurata in passato.

    Di cosa si tratta

    La prescrizione estingue il reato col decorso del tempo. La legge n. 251 del 2005 ha previsto, per alcuni reati di particolare allarme sociale — tra cui i disastri colposi dell’art. 449 cod. pen. — il raddoppio dei termini. Il dubbio era se ciò producesse disparità rispetto alle corrispondenti ipotesi dolose.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di L’Aquila e la Corte di cassazione hanno sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 157, sesto comma, del codice penale, nella parte in cui raddoppia il termine di prescrizione per la frana colposa (artt. 449 e 426 cod. pen.) e per il naufragio colposo (artt. 449 e 428 cod. pen.).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni non fondate. A differenza dell’incendio colposo — per il quale la sentenza n. 143 del 2014 aveva censurato il raddoppio perché rendeva la prescrizione del reato colposo più lunga di quella del corrispondente reato doloso — per la frana e il naufragio colposi il termine raddoppiato non supera quello delle fattispecie dolose, sicché non si determina alcuna anomalia sistematica irragionevole.

    Il principio

    Il raddoppio dei termini di prescrizione per i disastri colposi non viola il principio di ragionevolezza quando il termine così ottenuto resta inferiore o uguale a quello previsto per la corrispondente fattispecie dolosa: la discrezionalità del legislatore va esercitata evitando ingiustificabili sperequazioni tra fattispecie omogenee.

    Domande e risposte

    Perché l’incendio colposo era stato trattato diversamente?

    Perché per l’incendio il raddoppio rendeva la prescrizione del reato colposo addirittura più lunga di quella del reato doloso: un’anomalia irragionevole, censurata con la sentenza n. 143 del 2014.

    Cosa cambia per frana e naufragio colposi?

    Per questi reati il termine raddoppiato resta entro quello della fattispecie dolosa, quindi la scala di gravità non viene scardinata e non c’è violazione dell’art. 3 Cost.

    La prescrizione è un istituto sostanziale o processuale?

    La Corte ribadisce la natura sostanziale dell’istituto della prescrizione, il che impone che la disciplina rispetti il principio di ragionevolezza.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e uguaglianza: la Corte lo ha ritenuto non violato perché per frana e naufragio colposi il termine raddoppiato non supera quello delle fattispecie dolose.
  • Corte cost. n. 111/2018 – Sanzione per la protrazione della sosta limitata o regolamentata

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    La Corte costituzionale ha respinto i dubbi sul Codice della strada nella parte in cui sanziona la protrazione della sosta limitata o regolamentata «per ogni periodo». Con un’interpretazione costituzionalmente orientata, il «periodo» va riferito alla fascia oraria di vigenza fissata dai regolamenti comunali, non al tempo pagato dall’utente.

    Di cosa si tratta

    Chi parcheggia in una zona a sosta limitata (disco orario) o regolamentata (parchimetro) e supera il tempo consentito incorre in una sanzione. Il dubbio riguardava la possibilità di reiterare la multa per ciascuna frazione di tempo, anche più volte nelle ventiquattro ore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Verona ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 15, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Codice della strada), ritenendo sproporzionata e irragionevole la sanzione applicata «per ogni periodo», rispetto a quella per la sosta vietata, irrogabile solo ogni ventiquattro ore.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata, nei sensi di cui in motivazione. Adottando un’interpretazione costituzionalmente orientata, il «periodo» rilevante non è quello pagato con il ticket o indicato dal disco orario, ma la fascia oraria giornaliera di vigenza della regolamentazione fissata dai Comuni. Così intesa, la sanzione non è sproporzionata.

    Il principio

    La norma sulla sosta limitata o regolamentata può essere salvata da un’interpretazione adeguatrice: la sanzione si reitera al termine di ogni fascia oraria di regolamentazione (verosimilmente due volte al giorno), non per ogni frazione di tempo scelta dall’utente.

    Domande e risposte

    Posso ricevere più multe nello stesso giorno per la sosta scaduta?

    Secondo la Corte, la sanzione si applica al termine di ogni fascia oraria di vigenza della regolamentazione comunale, non per ogni ora o frazione: di norma al massimo due volte al giorno se vi sono due fasce.

    La sosta limitata è punita più severamente della sosta vietata?

    È più gravosa, ma non sproporzionata: la sosta vietata si sanziona ogni ventiquattro ore, quella limitata alla fine di ogni fascia oraria di regolamentazione.

    Cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?

    Che la norma resta valida purché interpretata nel modo indicato dalla Corte, che ne esclude l’applicazione sproporzionata.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e uguaglianza invocato dal giudice rimettente; la Corte lo ha ritenuto rispettato grazie all’interpretazione adeguatrice.
  • Corte cost. n. 110/2018 – Riordino delle Province toscane e successione nelle cause pendenti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due norme della Regione Toscana che escludevano la successione della Regione nelle controversie già pendenti al momento del trasferimento delle funzioni provinciali. Disciplinare la successione processuale spetta solo allo Stato.

    Di cosa si tratta

    La legge Delrio (legge n. 56 del 2014) ha trasferito alle Regioni alcune funzioni non fondamentali delle Province. Sorge così il problema di chi subentri nelle cause già in corso. La Toscana aveva stabilito che i procedimenti già avviati restassero in capo alle Province, escludendo la successione regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Pisa ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 3, e 11-bis, comma 5, della legge reg. Toscana n. 22 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione, ravvisando un’invasione della competenza statale esclusiva in materia di «giurisdizione e norme processuali».

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., per il profilo della competenza esclusiva statale sulle «norme processuali», restando assorbite le altre censure. Le norme regionali, disciplinando la successione nelle controversie pendenti, hanno invaso un ambito riservato allo Stato.

    Il principio

    Gli organi legislativi regionali, anche nelle materie di loro competenza, devono astenersi da qualsiasi interferenza in materia giurisdizionale e processuale. La novazione della fonte, con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale, costituisce di per sé causa di illegittimità della norma regionale.

    Domande e risposte

    Cosa stabiliva la norma toscana?

    Che i procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni restassero in capo alle Province, escludendo la successione della Regione nel relativo contenzioso.

    Perché è incostituzionale?

    Perché la successione nelle controversie pendenti è materia processuale, riservata in via esclusiva allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).

    Cosa prevede la legge statale?

    L’art. 1, comma 96, della legge n. 56 del 2014 stabilisce che l’ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale su «giurisdizione e norme processuali» (secondo comma, lettera l), violata dalla disciplina regionale della successione nelle cause pendenti.
  • Corte cost. n. 109/2018 – Demanio marittimo del Friuli-Venezia Giulia e tutela della concorrenza

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due norme del Friuli-Venezia Giulia sul demanio marittimo regionale: quella sulla durata massima delle concessioni e quella sull’indennizzo al concessionario uscente. Entrambe invadono la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    Le concessioni demaniali marittime regolano l’uso dei beni del demanio (spiagge, aree portuali) da parte di privati. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con la legge n. 10 del 2017, aveva disciplinato vari aspetti delle concessioni, tra cui la loro durata e gli indennizzi dovuti tra concessionari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 7, 8, 9, 41, 48 e 49 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017, in riferimento all’art. 117, primo, secondo (lettera e) e terzo comma, della Costituzione. Il nodo centrale era se le norme regionali invadessero la competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza».

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 3 (durata massima del titolo concessorio) e dell’art. 49 (indennizzo a carico del concessionario subentrante a favore di quello uscente), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Le altre questioni sono state dichiarate in parte inammissibili e, quanto all’art. 8, non fondata nei sensi di cui in motivazione.

    Il principio

    La disciplina della durata delle concessioni demaniali e degli indennizzi tra concessionari incide sull’assetto concorrenziale dei mercati e rientra nella competenza esclusiva statale di tutela della concorrenza: la Regione, anche con competenza primaria, non può differenziare tale disciplina dal resto del territorio nazionale.

    Domande e risposte

    Perché l’indennizzo al concessionario uscente è incostituzionale?

    Perché attribuisce all’uscente un vantaggio non previsto dal codice della navigazione e grava sul nuovo concessionario, restringendo la concorrenza: la stessa Corte aveva già bocciato una norma analoga della Toscana (sentenza n. 157 del 2017).

    La competenza primaria della Regione autonoma la salva?

    No. La competenza primaria cede di fronte alla competenza esclusiva statale sulla tutela della concorrenza ogni volta che la disciplina incide sulla scelta del contraente o sulla durata del rapporto.

    Tutte le norme impugnate sono state annullate?

    No: solo l’art. 9, comma 3, e l’art. 49. Le altre questioni sono state dichiarate inammissibili o non fondate.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale sulla «tutela della concorrenza» (secondo comma, lettera e), violata dalla disciplina regionale di durata e indennizzi delle concessioni.
  • Corte cost. n. 108/2018 – Società a partecipazione pubblica: estinzione del giudizio per rinuncia

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo all’impugnazione, da parte della Regione Veneto, di alcune norme del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica. La Regione aveva rinunciato al ricorso dopo modifiche legislative ritenute soddisfacenti, e il Governo aveva accettato la rinuncia.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva impugnato varie disposizioni del decreto legislativo n. 175 del 2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), lamentando la compressione della propria autonomia organizzativa e finanziaria e la violazione del principio di leale collaborazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Con ricorso in via principale, la Regione Veneto aveva censurato gli artt. 4, 11, 14, 20 e 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117 (terzo e quarto comma), 118, 119 e 120 della Costituzione. Dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 100 del 2017, ritenute satisfattive, la Regione ha rinunciato al giudizio e il Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Nei giudizi in via principale, la rinuncia all’impugnazione da parte della Regione ricorrente, accettata dalla parte resistente costituita, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Il principio

    Nel giudizio di costituzionalità in via principale, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita comporta l’estinzione del processo: la Corte non si pronuncia nel merito delle questioni sollevate.

    Domande e risposte

    Cosa significa «estinzione del processo»?

    Significa che il giudizio si chiude senza una decisione nel merito, perché è venuto meno l’interesse a proseguirlo (qui per rinuncia accettata).

    Perché la Regione ha rinunciato?

    Perché il legislatore statale aveva nel frattempo modificato il Testo unico (con il d.lgs. n. 100 del 2017) in modo ritenuto soddisfacente rispetto alle censure mosse.

    La rinuncia basta da sola a chiudere il giudizio?

    Nel giudizio in via principale è necessaria anche l’accettazione della parte resistente costituita: qui il Governo ha accettato la rinuncia.

  • Corte cost. n. 107/2018 – Asilo nido e precedenza per quindici anni di residenza in Veneto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Veneto che dava precedenza nell’ammissione agli asili nido ai figli di genitori residenti o occupati in Veneto da almeno quindici anni. Un criterio del genere tradisce la funzione sociale ed educativa del servizio.

    Di cosa si tratta

    Gli asili nido hanno una doppia funzione: educativa, a vantaggio dei bambini, e socio-assistenziale, per consentire ai genitori — in particolare alle madri — di lavorare. La Regione Veneto aveva introdotto un titolo di precedenza per i figli di genitori radicati in Veneto da almeno quindici anni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, della legge reg. Veneto n. 6 del 2017, che modificava l’art. 8 della legge reg. n. 32 del 1990, denunciando la violazione degli artt. 3, 31, secondo comma, 16, 120, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione alla libertà di circolazione UE).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, ritenendo fondate le questioni relative agli artt. 3, 117 primo comma (in relazione all’art. 21 TFUE), 120 primo comma e 31 secondo comma. Il requisito della residenza protratta per quindici anni prescinde totalmente dal fattore economico, contraddice la vocazione universalistica dei servizi sociali ed è sproporzionato rispetto allo scopo di garantire un legame con il territorio.

    Il principio

    La residenza protratta per un periodo lungo e dirimente, come criterio di precedenza nell’accesso ai servizi sociali, viola il principio di ragionevolezza e di uguaglianza: non esiste correlazione tra la durata della residenza e il bisogno della persona. Gli asili nido devono essere destinati primariamente alle famiglie in condizioni di disagio economico o sociale.

    Domande e risposte

    Una Regione può dare precedenza ai residenti per gli asili nido?

    La residenza in sé può essere un criterio per individuare l’ente competente, ma la residenza protratta per quindici anni come titolo di precedenza è stata giudicata incostituzionale perché arbitraria e sproporzionata.

    Perché il criterio viola anche il diritto europeo?

    Perché svantaggia i cittadini dell’Unione che hanno esercitato la libertà di circolazione (art. 21 TFUE), imponendo un legame con il territorio eccezionalmente lungo e quindi sproporzionato.

    A chi devono andare prioritariamente gli asili nido?

    Alle famiglie in condizioni di disagio economico o sociale, in coerenza con la funzione di uguaglianza sostanziale fissata dall’art. 3, secondo comma, della Costituzione.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza: il criterio di precedenza prescinde dal bisogno reale e discrimina chi non è radicato in Veneto.
    • Art. 31 della Costituzione — tutela dell’infanzia: la norma distorce la funzione del servizio, distogliendolo dalle famiglie che ne hanno bisogno.
    • Art. 120 della Costituzione — divieto per le Regioni di ostacolare la libera circolazione delle persone tra le Regioni.