leggeinchiaro.it

Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1454 Codice Civile: Diffida ad adempiere

    Articolo 1454 Codice Civile: Diffida ad adempiere

    Art. 1454 c.c. Diffida ad adempiere

    In vigore

    Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.

  • Articolo 1455 Codice Civile: Importanza dell’inadempimento

    Articolo 1455 Codice Civile: Importanza dell’inadempimento

    Art. 1455 c.c. Importanza dell’inadempimento

    In vigore

    Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra.

  • Articolo 1456 Codice Civile: Clausola risolutiva espressa

    Articolo 1456 Codice Civile: Clausola risolutiva espressa

    Art. 1456 c.c. Clausola risolutiva espressa

    In vigore

    I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva.

  • Articolo 1457 Codice Civile: Termine essenziale per una delle parti

    Articolo 1457 Codice Civile: Termine essenziale per una delle parti

    Art. 1457 c.c. Termine essenziale per una delle parti

    In vigore

    Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell’interesse dell’altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l’esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all’altra parte entro tre giorni. In mancanza, il contratto s’intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.

  • Articolo 1458 Codice Civile: Effetti della risoluzione

    Articolo 1458 Codice Civile: Effetti della risoluzione

    Art. 1458 c.c. Effetti della risoluzione

    In vigore

    La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.

  • Articolo 1459 Codice Civile: Risoluzione nel contratto plurilaterale

    Articolo 1459 Codice Civile: Risoluzione nel contratto plurilaterale

    Art. 1459 c.c. Risoluzione nel contratto plurilaterale

    In vigore

    Nei contratti indicati dall’articolo 1420 l’inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

  • Articolo 1460 Codice Civile: Eccezione d’inadempimento

    Articolo 1460 Codice Civile: Eccezione d’inadempimento

    Art. 1460 c.c. Eccezione d’inadempimento

    In vigore

    Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.

  • Articolo 1461 Codice Civile: Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti

    Articolo 1461 Codice Civile: Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti

    Art. 1461 c.c. Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti

    In vigore

    contraenti Ciascun contraente può sospendere l’esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell’altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia.

  • Articolo 1462 Codice Civile: Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

    Articolo 1462 Codice Civile: Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

    Art. 1462 c.c. Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

    In vigore

    eccezioni La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto. Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se del caso, una cauzione. SEZIONE II – Dell'impossibilità sopravvenuta

  • Articolo 1463 Codice Civile: Impossibilità totale

    Articolo 1463 Codice Civile: Impossibilità totale

    Art. 1463 c.c. Impossibilità totale

    In vigore

    Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.