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La Corte costituzionale ha ritenuto non irragionevole il raddoppio del termine di prescrizione per i delitti di frana e naufragio colposi. A differenza dell’incendio colposo, qui il termine raddoppiato non supera quello della corrispondente fattispecie dolosa, quindi non c’è l’anomalia censurata in passato.
Di cosa si tratta
La prescrizione estingue il reato col decorso del tempo. La legge n. 251 del 2005 ha previsto, per alcuni reati di particolare allarme sociale — tra cui i disastri colposi dell’art. 449 cod. pen. — il raddoppio dei termini. Il dubbio era se ciò producesse disparità rispetto alle corrispondenti ipotesi dolose.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di L’Aquila e la Corte di cassazione hanno sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 157, sesto comma, del codice penale, nella parte in cui raddoppia il termine di prescrizione per la frana colposa (artt. 449 e 426 cod. pen.) e per il naufragio colposo (artt. 449 e 428 cod. pen.).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni non fondate. A differenza dell’incendio colposo — per il quale la sentenza n. 143 del 2014 aveva censurato il raddoppio perché rendeva la prescrizione del reato colposo più lunga di quella del corrispondente reato doloso — per la frana e il naufragio colposi il termine raddoppiato non supera quello delle fattispecie dolose, sicché non si determina alcuna anomalia sistematica irragionevole.
Il principio
Il raddoppio dei termini di prescrizione per i disastri colposi non viola il principio di ragionevolezza quando il termine così ottenuto resta inferiore o uguale a quello previsto per la corrispondente fattispecie dolosa: la discrezionalità del legislatore va esercitata evitando ingiustificabili sperequazioni tra fattispecie omogenee.
Domande e risposte
Perché l’incendio colposo era stato trattato diversamente?
Perché per l’incendio il raddoppio rendeva la prescrizione del reato colposo addirittura più lunga di quella del reato doloso: un’anomalia irragionevole, censurata con la sentenza n. 143 del 2014.
Cosa cambia per frana e naufragio colposi?
Per questi reati il termine raddoppiato resta entro quello della fattispecie dolosa, quindi la scala di gravità non viene scardinata e non c’è violazione dell’art. 3 Cost.
La prescrizione è un istituto sostanziale o processuale?
La Corte ribadisce la natura sostanziale dell’istituto della prescrizione, il che impone che la disciplina rispetti il principio di ragionevolezza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e uguaglianza: la Corte lo ha ritenuto non violato perché per frana e naufragio colposi il termine raddoppiato non supera quello delle fattispecie dolose.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.