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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha ritenuto non irragionevole il raddoppio del termine di prescrizione per i delitti di frana e naufragio colposi. A differenza dell’incendio colposo, qui il termine raddoppiato non supera quello della corrispondente fattispecie dolosa, quindi non c’è l’anomalia censurata in passato.

Di cosa si tratta

La prescrizione estingue il reato col decorso del tempo. La legge n. 251 del 2005 ha previsto, per alcuni reati di particolare allarme sociale — tra cui i disastri colposi dell’art. 449 cod. pen. — il raddoppio dei termini. Il dubbio era se ciò producesse disparità rispetto alle corrispondenti ipotesi dolose.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di L’Aquila e la Corte di cassazione hanno sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 157, sesto comma, del codice penale, nella parte in cui raddoppia il termine di prescrizione per la frana colposa (artt. 449 e 426 cod. pen.) e per il naufragio colposo (artt. 449 e 428 cod. pen.).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato le questioni non fondate. A differenza dell’incendio colposo — per il quale la sentenza n. 143 del 2014 aveva censurato il raddoppio perché rendeva la prescrizione del reato colposo più lunga di quella del corrispondente reato doloso — per la frana e il naufragio colposi il termine raddoppiato non supera quello delle fattispecie dolose, sicché non si determina alcuna anomalia sistematica irragionevole.

Il principio

Il raddoppio dei termini di prescrizione per i disastri colposi non viola il principio di ragionevolezza quando il termine così ottenuto resta inferiore o uguale a quello previsto per la corrispondente fattispecie dolosa: la discrezionalità del legislatore va esercitata evitando ingiustificabili sperequazioni tra fattispecie omogenee.

Domande e risposte

Perché l’incendio colposo era stato trattato diversamente?

Perché per l’incendio il raddoppio rendeva la prescrizione del reato colposo addirittura più lunga di quella del reato doloso: un’anomalia irragionevole, censurata con la sentenza n. 143 del 2014.

Cosa cambia per frana e naufragio colposi?

Per questi reati il termine raddoppiato resta entro quello della fattispecie dolosa, quindi la scala di gravità non viene scardinata e non c’è violazione dell’art. 3 Cost.

La prescrizione è un istituto sostanziale o processuale?

La Corte ribadisce la natura sostanziale dell’istituto della prescrizione, il che impone che la disciplina rispetti il principio di ragionevolezza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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