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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Lazio che consentiva di alienare e sanare i terreni gravati da usi civici a condizioni di particolare favore. La natura pubblica o privata dei beni e i diritti dominicali appartengono all’ordinamento civile, riservato allo Stato.

Di cosa si tratta

Gli usi civici sono diritti di godimento collettivo su terreni (pascolo, legnatico) appartenenti a una comunità. La Regione Lazio, con norma del 1986 modificata nel 2005, aveva consentito di alienare tali terreni e sanare le costruzioni su di essi, facendo così venir meno il vincolo collettivo e ambientale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per Lazio, Umbria e Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge reg. Lazio n. 1 del 1986, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere l) (ordinamento civile) ed s) (tutela dell’ambiente), della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. L’individuazione della natura pubblica o privata dei beni e la disciplina dei diritti dominicali sui beni di uso civico appartengono all’«ordinamento civile», riservato alla competenza esclusiva dello Stato: la Regione non poteva introdurre un regime di alienabilità e di limitazione dei diritti collettivi diverso da quello statale.

Il principio

L’ordinamento civile costituisce un limite alla legislazione regionale, a garanzia dell’uniformità della disciplina dei rapporti interprivati. La titolarità e l’esercizio dei diritti dominicali sulle terre civiche, avendo natura dominicale, non sono mai passati nella competenza delle Regioni.

Domande e risposte

Cosa sono gli usi civici?

Sono diritti di godimento collettivo (pascolo, raccolta legna, ecc.) spettanti ai membri di una comunità su determinati terreni, di natura dominicale e tendenzialmente inalienabili.

Perché la Regione non poteva disciplinarne l’alienazione?

Perché la natura dei beni e i diritti dominicali rientrano nell’ordinamento civile, materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).

La norma incideva anche sull’ambiente?

Sì, perché la sanatoria faceva venir meno anche il vincolo ambientale; la Corte ha però deciso assorbendo il profilo nell’ordinamento civile.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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