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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sulla riscossione esattoriale nella parte in cui non ammetteva l’opposizione all’esecuzione contro gli atti successivi alla cartella di pagamento. Il contribuente deve poter contestare davanti al giudice ordinario le patologie dell’esecuzione forzata tributaria.

Di cosa si tratta

Nella riscossione coattiva dei tributi (cartelle, pignoramenti), il contribuente ha strumenti di difesa limitati. La norma censurata escludeva, salvo eccezioni, le opposizioni del codice di procedura civile, lasciando il debitore senza tutela contro vizi del pignoramento o della sua notificazione.

La questione di legittimità costituzionale

Il giudice dell’esecuzione dei Tribunali di Sulmona e di Trieste ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111, 113 e 117 della Costituzione e all’art. 6 CEDU, nella parte in cui limitava le opposizioni esperibili contro l’esecuzione forzata tributaria.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie sugli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella o dell’avviso ex art. 50, siano ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 cod. proc. civ. Le ulteriori questioni del Tribunale di Sulmona sono state dichiarate inammissibili.

Il principio

Il contribuente sottoposto a esecuzione forzata tributaria deve disporre di un’effettiva tutela giurisdizionale: la legge non può precludere del tutto l’opposizione all’esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.) per gli atti successivi alla cartella, pena la violazione del diritto di difesa.

Domande e risposte

Quale strumento di difesa è stato riconosciuto al contribuente?

L’opposizione all’esecuzione regolata dall’art. 615 del codice di procedura civile, per gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella o dell’avviso di mora.

Quale diritto costituzionale era in gioco?

Il diritto di difesa e a una tutela giurisdizionale effettiva: l’assenza di rimedi contro l’esecuzione ingiusta lasciava il contribuente senza protezione.

Tutte le questioni sono state accolte?

No: la Corte ha accolto quella sull’ammissibilità dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.; le altre questioni del Tribunale di Sulmona sono state dichiarate inammissibili.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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