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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge della Regione Campania del 2017 sul cosiddetto efficientamento dell’azione amministrativa. Le norme sono state annullate per contrasto con i parametri costituzionali sull’organizzazione e sul personale del settore pubblico.
Di cosa si tratta
Le Regioni adottano periodicamente leggi «collegate» alla manovra di bilancio per riorganizzare l’apparato amministrativo. La Campania, con la legge n. 10 del 2017, aveva introdotto misure di efficientamento che incidevano su organizzazione e personale regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale l’art. 1, commi 4 (lettere a, b, c), 8, 10 e 30, della legge della Regione Campania n. 10 del 2017, recante misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa, deducendone il contrasto con i parametri costituzionali in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro pubblico.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 4 (lettere a, b e c), 8, 10 e 30, della legge reg. Campania n. 10 del 2017, accogliendo le censure del ricorrente: le disposizioni regionali eccedevano i limiti della competenza regionale incidendo su ambiti riservati alla disciplina statale.
Il principio
Il legislatore regionale, nel disciplinare l’organizzazione amministrativa e il personale, deve rispettare i limiti derivanti dalle competenze statali: le norme che superano tali limiti sono costituzionalmente illegittime.
Domande e risposte
Cosa disciplinavano le norme campane annullate?
Misure di «efficientamento» dell’azione amministrativa regionale incidenti su organizzazione e personale, contenute nella legge collegata alla stabilità regionale 2017.
Chi ha impugnato la legge regionale?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale davanti alla Corte costituzionale.
Qual è stato l’esito?
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi impugnati (4 lettere a-c, 8, 10 e 30 dell’art. 1).
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