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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due norme del Friuli-Venezia Giulia sul demanio marittimo regionale: quella sulla durata massima delle concessioni e quella sull’indennizzo al concessionario uscente. Entrambe invadono la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.
Di cosa si tratta
Le concessioni demaniali marittime regolano l’uso dei beni del demanio (spiagge, aree portuali) da parte di privati. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con la legge n. 10 del 2017, aveva disciplinato vari aspetti delle concessioni, tra cui la loro durata e gli indennizzi dovuti tra concessionari.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 7, 8, 9, 41, 48 e 49 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017, in riferimento all’art. 117, primo, secondo (lettera e) e terzo comma, della Costituzione. Il nodo centrale era se le norme regionali invadessero la competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza».
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 3 (durata massima del titolo concessorio) e dell’art. 49 (indennizzo a carico del concessionario subentrante a favore di quello uscente), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Le altre questioni sono state dichiarate in parte inammissibili e, quanto all’art. 8, non fondata nei sensi di cui in motivazione.
Il principio
La disciplina della durata delle concessioni demaniali e degli indennizzi tra concessionari incide sull’assetto concorrenziale dei mercati e rientra nella competenza esclusiva statale di tutela della concorrenza: la Regione, anche con competenza primaria, non può differenziare tale disciplina dal resto del territorio nazionale.
Domande e risposte
Perché l’indennizzo al concessionario uscente è incostituzionale?
Perché attribuisce all’uscente un vantaggio non previsto dal codice della navigazione e grava sul nuovo concessionario, restringendo la concorrenza: la stessa Corte aveva già bocciato una norma analoga della Toscana (sentenza n. 157 del 2017).
La competenza primaria della Regione autonoma la salva?
No. La competenza primaria cede di fronte alla competenza esclusiva statale sulla tutela della concorrenza ogni volta che la disciplina incide sulla scelta del contraente o sulla durata del rapporto.
Tutte le norme impugnate sono state annullate?
No: solo l’art. 9, comma 3, e l’art. 49. Le altre questioni sono state dichiarate inammissibili o non fondate.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale sulla «tutela della concorrenza» (secondo comma, lettera e), violata dalla disciplina regionale di durata e indennizzi delle concessioni.
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