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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due norme della Regione Toscana che escludevano la successione della Regione nelle controversie già pendenti al momento del trasferimento delle funzioni provinciali. Disciplinare la successione processuale spetta solo allo Stato.

Di cosa si tratta

La legge Delrio (legge n. 56 del 2014) ha trasferito alle Regioni alcune funzioni non fondamentali delle Province. Sorge così il problema di chi subentri nelle cause già in corso. La Toscana aveva stabilito che i procedimenti già avviati restassero in capo alle Province, escludendo la successione regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Pisa ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 3, e 11-bis, comma 5, della legge reg. Toscana n. 22 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione, ravvisando un’invasione della competenza statale esclusiva in materia di «giurisdizione e norme processuali».

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., per il profilo della competenza esclusiva statale sulle «norme processuali», restando assorbite le altre censure. Le norme regionali, disciplinando la successione nelle controversie pendenti, hanno invaso un ambito riservato allo Stato.

Il principio

Gli organi legislativi regionali, anche nelle materie di loro competenza, devono astenersi da qualsiasi interferenza in materia giurisdizionale e processuale. La novazione della fonte, con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale, costituisce di per sé causa di illegittimità della norma regionale.

Domande e risposte

Cosa stabiliva la norma toscana?

Che i procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni restassero in capo alle Province, escludendo la successione della Regione nel relativo contenzioso.

Perché è incostituzionale?

Perché la successione nelle controversie pendenti è materia processuale, riservata in via esclusiva allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).

Cosa prevede la legge statale?

L’art. 1, comma 96, della legge n. 56 del 2014 stabilisce che l’ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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