Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 214/2018 – Misura cautelare e potere del giudice nelle indagini

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    Con un’ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate su due norme del codice di procedura penale relative alle misure cautelari. La questione non è stata esaminata nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda due disposizioni del codice di procedura penale (artt. 27 e 292, comma 2, lettera c) che disciplinano i provvedimenti del giudice in materia di misure cautelari personali e i requisiti dell’ordinanza che le dispone. La questione è stata sollevata nel corso di un procedimento penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Brescia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 292, comma 2, lettera c), del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 25, primo comma, e 111, sesto comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate. Non vi è stata pronuncia nel merito: le norme impugnate restano in vigore.

    Il principio

    Quando le questioni di legittimità costituzionale presentano vizi che ne impediscono l’esame, la Corte ne dichiara la manifesta inammissibilità con ordinanza, senza pronunciarsi sulla fondatezza della censura.

    Domande e risposte

    Che cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    Significa che la Corte non entra nel merito della questione perché presenta vizi evidenti che ne impediscono l’esame.

    Le norme del codice di procedura penale sono state modificate?

    No. La pronuncia è di inammissibilità: gli artt. 27 e 292, comma 2, lettera c), c.p.p. restano in vigore.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 13, secondo comma, 25, primo comma, e 111, sesto comma, della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 151/2018 – Distanze dei depuratori dalle abitazioni in Basilicata

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata sulla legge della Regione Basilicata che fissava in 100 metri la distanza minima degli impianti di depurazione dalle abitazioni. La norma regionale non invade la competenza statale sulla tutela dell’ambiente né viola la libertà d’impresa.

    Di cosa si tratta

    Una società aveva impugnato davanti al TAR Basilicata il diniego regionale alla realizzazione di un impianto, fondato sulla norma che impone agli impianti di depurazione una distanza minima dalle abitazioni. Il giudice amministrativo ha dubitato che tale vincolo fosse legittimo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Basilicata 5 agosto 2016, n. 19, che ha modificato l’art. 47 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5. Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 41 della Costituzione, deducendo l’invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e la lesione della libertà di iniziativa economica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la previsione regionale di una distanza minima a tutela delle abitazioni non sconfina nella competenza statale sull’ambiente, ma attiene al governo del territorio, e non comprime in modo irragionevole la libertà d’impresa.

    Il principio

    Una distanza minima degli impianti di depurazione dalle abitazioni, posta dal legislatore regionale, rientra nella tutela del territorio e dell’abitato e non costituisce di per sé una disciplina ambientale riservata allo Stato né una compressione illegittima dell’iniziativa economica.

    Domande e risposte

    Cosa stabiliva la norma regionale impugnata?

    Imponeva agli impianti di depurazione una distanza minima dalle abitazioni, condizionando il rilascio dei titoli per la loro realizzazione.

    Perché il TAR riteneva la norma incostituzionale?

    Sospettava che invadesse la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s) e che ledesse la libertà d’impresa (art. 41).

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato la questione non fondata: la norma è legittima esercizio della competenza regionale e non viola i parametri invocati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 213/2018 – Passaggio dal TFS al TFR dei dipendenti pubblici

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla norma che, nel passaggio dei dipendenti pubblici dal trattamento di fine servizio (TFS) al trattamento di fine rapporto (TFR), comporta una riduzione della retribuzione lorda corrispondente al contributo previdenziale soppresso. La disposizione è stata salvata.

    Di cosa si tratta

    Per i dipendenti pubblici che transitano dal vecchio trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto, la legge prevede l’invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini pensionistici. Per garantire tale invarianza, viene soppressa la trattenuta a carico del lavoratore destinata a finanziare il TFS, ma contestualmente ridotta la retribuzione lorda in misura corrispondente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Perugia, in funzione di giudice del lavoro, ha dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, ritenendo che il meccanismo determinasse un trattamento deteriore dei lavoratori transitati al regime del TFR.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. Ha inoltre dichiarato ammissibili gli interventi spiegati dall’INPS nei giudizi riuniti. La norma è rimasta in vigore.

    Il principio

    Il meccanismo che, nel passaggio dal TFS al TFR, riduce la retribuzione lorda in misura pari al contributo previdenziale soppresso, assicurando l’invarianza della retribuzione netta, non viola né il principio di eguaglianza né il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per il dipendente pubblico passato al TFR?

    Viene soppressa la trattenuta che finanziava il vecchio trattamento di fine servizio, ma la retribuzione lorda è ridotta in misura corrispondente, in modo da mantenere invariata la retribuzione netta.

    La Corte ha riconosciuto un danno per i lavoratori?

    No. Ha ritenuto non fondata la questione: il meccanismo garantisce l’invarianza della retribuzione netta e di quella utile ai fini pensionistici.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    Gli artt. 3 (eguaglianza) e 36 (retribuzione proporzionata e sufficiente) della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 212/2018 – Cognome delle parti dell’unione civile

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    La Corte costituzionale ha ritenuto inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate contro le norme che, dopo la modifica del 2017, prevedono che le schede anagrafiche delle parti di un’unione civile restino intestate al cognome posseduto prima dell’unione. Le disposizioni impugnate sono state salvate.

    Di cosa si tratta

    Quando è nata l’unione civile (legge n. 76 del 2016), una norma transitoria consentiva alle parti di assumere un cognome comune. Il decreto legislativo n. 5 del 2017 ha poi stabilito che le schede anagrafiche restino intestate al cognome originario, prevedendo anche l’annullamento d’ufficio della precedente annotazione sul cognome scelto. Il caso riguarda dunque l’identità e il nome delle persone unite civilmente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Ravenna ha sollevato questioni sugli artt. 3, lettera c), numero 2), e 8 del d.lgs. n. 5 del 2017, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 22, 76 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della CEDU e agli artt. 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, lamentando la lesione dei diritti al nome, all’identità e alla dignità personale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento all’art. 22 Cost. e ha dichiarato non fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 76 e 117, primo comma, Cost. (in relazione alla CEDU e alla Carta di Nizza). Le norme impugnate sono rimaste in vigore.

    Il principio

    Le norme che riconducono al cognome originario le parti dell’unione civile, dopo la disciplina transitoria del 2016, non violano i parametri costituzionali e convenzionali invocati: la scelta del legislatore delegato rientra nei limiti della delega e non lede in modo costituzionalmente illegittimo i diritti al nome e all’identità delle persone unite civilmente.

    Domande e risposte

    Le parti dell’unione civile possono assumere un cognome comune?

    La disciplina transitoria del 2016 lo aveva consentito; il d.lgs. n. 5 del 2017 ha poi previsto che le schede anagrafiche restino intestate al cognome posseduto prima dell’unione. La Corte ha ritenuto questa scelta non illegittima.

    La Corte ha annullato le norme impugnate?

    No. Le ha dichiarate in parte inammissibili (art. 22 Cost.) e in parte non fondate, lasciandole in vigore.

    Sono stati invocati anche parametri sovranazionali?

    Sì: la CEDU (art. 8) e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (artt. 1 e 7), tramite l’art. 117, primo comma, Cost. La Corte ha comunque ritenuto le questioni non fondate.

    Norme collegate

  • Un account fake/anonimo mi diffama: si può scoprire chi è e cosa ottengo?

    L’anonimato online non è impunità. Se un profilo falso o anonimo ti diffama, con una querela la Polizia Postale e l’autorità giudiziaria possono risalire all’autore acquisendo dalla piattaforma e dal provider i dati di registrazione, l’indirizzo IP e i log di accesso. Da solo non ottieni quei dati: serve attivare l’autorità penale o un giudice civile. Puoi arrivare a identificazione e condanna penale, rimozione dei contenuti e risarcimento del danno alla reputazione. La prima cosa da fare è conservare subito le prove, perché un post si cancella in pochi secondi.

    L’anonimato online non è impunità

    Molti credono che dietro un nickname inventato o una foto profilo finta si possa offendere senza conseguenze. Non è così. La diffamazione è il reato di chi, comunicando con più persone, offende la reputazione di qualcuno che non è presente (art. 595 del codice penale). Il fatto che l’autore si nasconda dietro un account fake non elimina il reato: lo rende solo più difficile da attribuire a un nome e cognome, ma non impossibile.

    Anzi, quando l’offesa viaggia su un social network, un forum, un blog o una piattaforma pubblica, scatta l’aggravante del mezzo di pubblicità prevista dal terzo comma dell’art. 595 c.p.: la pena è più alta (reclusione da sei mesi a tre anni oppure multa non inferiore a 516 euro) perché il messaggio può raggiungere un numero indeterminato di persone, moltiplicando il danno. La giurisprudenza è costante nel ritenere aggravata la diffamazione diffusa su una bacheca o pagina social aperta al pubblico.

    Attenzione a una distinzione utile: se l’offesa avviene in una chat di gruppo chiusa e ristretta (per esempio un gruppo WhatsApp con pochi membri identificati), l’aggravante del mezzo di pubblicità può non applicarsi, perché manca la diffusione verso un pubblico indeterminato. Resta comunque possibile la diffamazione semplice.

    Come si scopre chi c’è dietro

    Qui sta il punto pratico che genera più equivoci. Il privato cittadino, da solo, non può obbligare la piattaforma a rivelare chi gestisce un account anonimo. Facebook, Instagram, X o un sito web non consegnano i dati di registrazione a chi li chiede privatamente. Per arrivare al nome reale serve far intervenire un’autorità. Esistono due strade.

    La via penale: la querela

    È la strada principale per i casi di diffamazione anonima. Presenti una querela (alla Polizia Postale, ai Carabinieri o in Procura) descrivendo il fatto e allegando le prove. A quel punto è l’autorità giudiziaria a muoversi: il Pubblico Ministero può autorizzare l’acquisizione dei dati. La Polizia Postale chiede alla piattaforma e al fornitore di connettività (provider) l’indirizzo IP usato per pubblicare i contenuti, i dati di registrazione dell’account (email, numero di telefono associato) e i log di accesso. Dall’IP, incrociato con i dati del gestore telefonico, si arriva all’intestatario della connessione e, da lì, all’autore.

    L’identificazione non è automatica né garantita: l’IP individua l’utenza, non con certezza la persona fisica seduta alla tastiera (la connessione può essere condivisa in famiglia, in ufficio o tramite reti pubbliche). Ma l’indirizzo IP, secondo la giurisprudenza, è un elemento serio e spesso decisivo per ricondurre i post al loro autore, da valutare insieme agli altri indizi.

    La via civile

    In alternativa o in aggiunta puoi agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno. Anche qui, per scoprire l’identità dell’anonimo, non puoi pretenderla da solo: occorre chiedere al giudice un ordine rivolto alla piattaforma o al provider perché esibisca i dati (ordine di esibizione). È una via percorribile ma tecnica, in cui il giudice bilancia il tuo diritto a difenderti con la tutela dei dati altrui.

    In sintesi: la chiave per smascherare l’account fake non è uno strumento in mano tua, ma l’attivazione di un potere pubblico.

    Quando è anche sostituzione di persona (art. 494 c.p.)

    Se l’account fake non è solo anonimo, ma utilizza il nome, i dati o l’immagine di una persona reale facendosi passare per lei, può aggiungersi un secondo reato: la sostituzione di persona (art. 494 c.p.), punita con la reclusione fino a un anno. È il caso di chi crea un profilo con la tua foto e il tuo nome per scrivere cose offensive o compromettenti come se fossi tu, oppure usa la tua identità per ingannare gli altri.

    La giurisprudenza ha ritenuto integrato questo reato proprio nei casi di falsi profili social costruiti con l’immagine e i dati di una persona ignara. Il reato richiede il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare a un altro un danno, e tale vantaggio non deve per forza essere economico. Un dato importante per chi è vittima: la sostituzione di persona è procedibile d’ufficio, quindi l’autorità può procedere anche senza querela una volta venuta a conoscenza del fatto. L’uso illecito dei tuoi dati personali può inoltre rilevare sul piano della normativa privacy.

    Cristallizzare le prove SUBITO

    Questo è il passaggio che la maggior parte delle vittime trascura, ed è quello che fa la differenza. Un post o un commento offensivo può essere cancellato in pochi secondi dall’autore stesso. Se sparisce prima che tu lo abbia documentato, dimostrare il fatto diventa molto difficile. Agisci immediatamente.

    • Screenshot completi: cattura l’offesa, ma anche il nome dell’account, la data e l’ora visibili, e il contesto (il post a cui risponde, eventuali altri commenti).
    • URL della pagina: copia e conserva l’indirizzo web esatto del contenuto e del profilo. L’URL è ciò che permette poi alle autorità di individuare la risorsa.
    • Data certa: annota quando hai visto e salvato il contenuto. La tempestività conta anche per i termini di legge.
    • Acquisizione più solida: per i casi gravi, oltre allo screenshot semplice, si può ricorrere a un’acquisizione forense della pagina (effettuata da un tecnico) o a un verbale, così che la prova sia meno contestabile in giudizio.
    • Conservazione: salva tutto in più copie e non modificare i file originali.

    Più la prova è raccolta con metodo, più sarà difficile, in un eventuale processo, sostenere che il contenuto non sia mai esistito o sia stato manipolato.

    Cosa puoi ottenere

    Muovendoti correttamente, gli obiettivi raggiungibili sono concreti e cumulabili.

    Obiettivo Come
    Identificazione dell’autore Querela e indagini dell’autorità su IP, dati di registrazione e log
    Condanna penale Procedimento per diffamazione aggravata (art. 595 c.p.) ed eventuale sostituzione di persona (art. 494 c.p.)
    Rimozione dei contenuti Segnalazione alla piattaforma, richiesta di deindicizzazione a Google, eventuali provvedimenti del giudice
    Risarcimento del danno Azione civile per il danno alla reputazione e all’immagine

    Sul risarcimento: il danno alla reputazione è un danno non patrimoniale risarcibile e il suo importo dipende dalla gravità delle offese, dalla loro diffusione e dal contesto. Non esiste una tariffa fissa; le somme riconosciute variano molto da caso a caso.

    Sulla rimozione: puoi segnalare il contenuto direttamente alla piattaforma chiedendone la rimozione per violazione delle regole, e puoi chiedere a Google la deindicizzazione dei risultati che riportano contenuti diffamatori sul tuo conto.

    Un avvertimento sui tempi: per la diffamazione, che è procedibile a querela, hai tre mesi per presentarla (art. 124 c.p.), termine che decorre dal momento in cui hai conoscenza certa del fatto e, quando sono necessari accertamenti per individuare l’autore, dall’esito di tali accertamenti. Non rimandare: il rischio è perdere la possibilità di agire in sede penale.

    Un caso pratico

    Tizio gestisce una piccola attività. Un giorno scopre che un account dal nome di fantasia, senza foto riconoscibili, ha pubblicato su un gruppo social pubblico una serie di commenti che lo accusano falsamente di truffare i clienti. I commenti sono già stati visti da centinaia di persone.

    Tizio non perde tempo a cercare di smascherare da solo l’anonimo. Per prima cosa fa screenshot completi con nome dell’account, data e URL, e salva tutto in più copie. Poi presenta querela alla Polizia Postale, allegando le prove e descrivendo il danno alla sua reputazione professionale. Su impulso della Procura, l’autorità chiede alla piattaforma e al provider i dati di registrazione e l’indirizzo IP usato per pubblicare i commenti, risalendo all’utenza di un certo Caio.

    Nel frattempo si scopre che lo stesso autore aveva anche creato un secondo profilo usando il nome e la foto di Sempronio, un concorrente di Tizio, per far ricadere su di lui i sospetti: qui si aggiunge l’ipotesi di sostituzione di persona ex art. 494 c.p. Tizio ottiene così l’identificazione dell’autore, la rimozione dei contenuti segnalati alla piattaforma e procede in sede civile per il risarcimento del danno alla sua immagine.

    La morale è semplice: chi si nasconde dietro un account fake conta sull’impressione di essere irrintracciabile, ma la legge offre gli strumenti per arrivarci. La differenza tra subire e reagire la fanno la tempestività nel conservare le prove e l’attivazione corretta dell’autorità.

  • Hanno pubblicato una mia foto/video sui social senza consenso: cosa posso fare?

    In breve: se qualcuno ha pubblicato una tua foto o un tuo video sui social senza il tuo consenso, di norma quella pubblicazione è illecita (art. 10 del codice civile e artt. 96-97 della legge sul diritto d’autore). Puoi chiedere la rimozione all’autore e alla piattaforma, presentare reclamo al Garante per la privacy e agire in giudizio per far cessare la diffusione e ottenere un risarcimento. Quando si tratta di minori, la tutela è ancora più forte e serve il consenso di entrambi i genitori.

    La regola: serve il consenso (e le eccezioni dell’art. 97)

    Il punto di partenza è semplice: l’immagine di una persona non può essere esposta, riprodotta o messa in circolazione senza il suo consenso. Lo dice l’art. 96 della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), che si affianca all’art. 10 del codice civile sull’abuso dell’immagine altrui. La tua immagine è tua: chi vuole pubblicarla deve avere il tuo via libera.

    L’art. 97 prevede però alcune eccezioni, cioè casi in cui il consenso non serve. In sintesi, la pubblicazione è ammessa quando è giustificata da:

    • la notorietà della persona o l’ufficio pubblico ricoperto;
    • esigenze di giustizia o di polizia;
    • scopi scientifici, didattici o culturali;
    • il collegamento a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico (la cronaca).

    Attenzione però a due limiti importanti. Primo: queste eccezioni vanno interpretate in senso restrittivo, perché il diritto all’immagine è un diritto fondamentale della persona. Secondo, e decisivo: anche quando ricorre un’eccezione, la foto non può mai essere pubblicata se ne deriva un pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta. Una foto pubblicata per ridicolizzarti o screditarti resta illecita anche se sei una persona conosciuta.

    Consenso a essere fotografati ≠ consenso a pubblicare

    È uno degli equivoci più frequenti. Aver acconsentito a farti fotografare — a una festa, a un evento, durante una vacanza tra amici — non significa aver acconsentito alla pubblicazione di quelle immagini sui social. Sono due cose diverse.

    Il consenso alla pubblicazione è autonomo: deve riguardare proprio la diffusione e va valutato per quella specifica destinazione. Inoltre è tendenzialmente revocabile: se in passato avevi dato il permesso ma ora cambi idea, puoi opporti alla diffusione. Lo stesso vale per il contesto: aver autorizzato l’uso di una foto per un certo scopo non legittima il suo riutilizzo per finalità diverse (per esempio commerciali o promozionali) che non avevi mai accettato.

    In concreto: il fatto che tu sorridessi nello scatto, o che fossi consapevole della fotocamera, non basta a far considerare lecita la pubblicazione. Chi diffonde deve poter dimostrare che hai acconsentito proprio a quella diffusione.

    La via privacy: rimozione e Garante (GDPR)

    Pubblicare una tua foto sui social non è solo una questione di diritto all’immagine: è anche un trattamento di dati personali, soggetto al Regolamento europeo (GDPR). Questo ti dà strumenti aggiuntivi e spesso rapidi.

    Il principale è il diritto alla cancellazione (il cosiddetto diritto all’oblio) previsto dall’art. 17 del GDPR: puoi chiedere a chi ha pubblicato l’immagine di rimuoverla, ad esempio perché il trattamento è illecito (manca il tuo consenso) o perché hai revocato il consenso eventualmente dato. Quando i dati sono stati resi pubblici, chi li ha diffusi ha anche l’onere di attivarsi per informare gli altri soggetti che li trattano, incluse copie e link.

    Se chi ha pubblicato non risponde o si rifiuta, puoi presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. È una procedura amministrativa gratuita: il Garante può istruire il caso, ammonire o sanzionare il responsabile e ordinare la rimozione delle immagini. In parallelo, quasi tutte le piattaforme social hanno un modulo di segnalazione per chiedere la rimozione di contenuti che ti ritraggono senza consenso: è spesso la via più veloce per ottenere la cancellazione del singolo post.

    Le foto dei minori: tutela rafforzata e genitori separati

    Quando la foto o il video ritrae un minore, la protezione è molto più severa. La pubblicazione delle immagini di un bambino è considerata una scelta che eccede l’ordinaria amministrazione: per questo richiede il consenso di entrambi i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale.

    Questo vale anche tra genitori separati o divorziati con affidamento condiviso: nessuno dei due può pubblicare da solo foto del figlio sui social contro la volontà dell’altro. Se un genitore lo fa nonostante il dissenso dell’altro, quest’ultimo può chiedere — al Garante o al giudice — che la diffusione venga inibita e le immagini rimosse. Il Garante, in questi casi, ha riconosciuto la violazione dell’art. 10 del codice civile, della normativa sulla protezione dei dati e dei principi a tutela dei minori, disponendo il divieto di pubblicazione senza il consenso di entrambi i genitori.

    Il messaggio pratico: davanti a foto di minori online si può e si deve agire con decisione, e il singolo genitore ha pieno titolo per opporsi.

    Cosa fare passo per passo

    1. Documenta tutto. Prima di chiedere la rimozione, salva le prove: screenshot del post con data, URL, nome dell’account, eventuali commenti. Se la foto sparisce, ti servirà per dimostrare cosa è stato pubblicato.
    2. Chiedi la rimozione all’autore. Spesso un messaggio chiaro all’autore del post («non ho mai autorizzato questa pubblicazione, rimuovila») risolve la situazione. Tieni traccia scritta della richiesta.
    3. Segnala alla piattaforma. Usa il modulo di segnalazione del social per i contenuti pubblicati senza consenso: è la via più rapida per la rimozione del singolo contenuto.
    4. Invia una diffida. Se non basta, una diffida formale (anche via PEC o raccomandata) intima la rimozione immediata, l’astensione da nuove pubblicazioni e mette in mora chi ha diffuso, fissando una data che tornerà utile in giudizio.
    5. Reclamo al Garante. In assenza di risposta o in caso di rifiuto, presenta reclamo al Garante per la protezione dei dati personali: è gratuito e può portare a ordini di rimozione e sanzioni.
    6. Azione civile. Puoi rivolgerti al giudice civile per ottenere un provvedimento inibitorio (l’ordine di cessare la diffusione e rimuovere le immagini) e il risarcimento del danno. Nei casi urgenti si può chiedere una tutela cautelare per bloccare subito la circolazione.
    7. Querela, se c’è un reato. Quando alla pubblicazione si accompagna una condotta penalmente rilevante (vedi sotto), valuta la querela presso le forze dell’ordine o la Procura.

    Sul risarcimento: la lesione del diritto all’immagine dà diritto al ristoro del danno non patrimoniale, cioè la sofferenza e il pregiudizio alla reputazione e alla sfera personale. Trattandosi di un pregiudizio difficile da quantificare con esattezza, viene di regola liquidato dal giudice in via equitativa, valutando gravità della diffusione, contesto, durata e ampiezza della circolazione.

    Quando è anche reato

    In alcuni casi la pubblicazione non è solo un illecito civile, ma integra un reato. I due scenari più frequenti sono:

    • Immagini sessualmente esplicite («revenge porn»): l’art. 612-ter del codice penale punisce chi, senza il consenso delle persone ritratte, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. La pena prevista è la reclusione da uno a sei anni e una multa, con aggravanti se il fatto è commesso dal coniuge (anche separato o divorziato) o da chi ha o ha avuto una relazione affettiva con la vittima, oppure se avviene tramite strumenti informatici o telematici. È uno dei casi più gravi e va segnalato senza esitazione.
    • Diffamazione: se la foto è accompagnata da frasi, didascalie o un contesto che ledono la tua reputazione comunicando con più persone, può configurarsi il reato di diffamazione, perseguibile a querela.

    In presenza di questi reati, alla tutela civile (rimozione e risarcimento) si affianca quella penale, e i tempi per la querela vanno rispettati: meglio muoversi rapidamente.

    Un caso pratico

    Durante una serata, Caio scatta una foto a Tizio mentre balla. Tizio sapeva di essere fotografato e non se ne cura. Il giorno dopo, però, Caio pubblica lo scatto su un profilo pubblico con una didascalia derisoria, e il post inizia a girare. Tizio non aveva mai autorizzato la pubblicazione: aver accettato la foto non equivale ad aver acconsentito a diffonderla, e qui c’è anche un contesto che ne lede il decoro.

    Tizio fa subito gli screenshot del post e dei commenti, poi scrive a Caio chiedendo la rimozione e, in parallelo, segnala il contenuto alla piattaforma. Caio prende tempo, così Tizio invia una diffida via PEC e, vista la diffusione che continua, presenta reclamo al Garante e valuta l’azione civile per l’inibitoria e il risarcimento del danno non patrimoniale. Se la didascalia avesse contenuto offese tali da ledere la reputazione, Tizio avrebbe potuto anche querelare Caio per diffamazione. Diverso e ancora più grave sarebbe stato il caso se la foto fosse stata di natura sessuale: lì sarebbe entrato in gioco l’art. 612-ter, con denuncia penale immediata. Sempronio, amico di Tizio, gli ricorda che la regola di fondo è sempre la stessa: senza un consenso specifico alla pubblicazione, quella foto online non doveva esserci.

  • Posso registrare di nascosto una conversazione a cui partecipo e usarla come prova?

    Sì. Registrare di nascosto una conversazione alla quale partecipi (di persona o al telefono) è lecito e non è un’intercettazione. Quella registrazione puoi anche usarla come prova in un giudizio civile o penale. Attenzione però al passo successivo: diffonderla a terzi o pubblicarla è tutt’altra cosa e può violare la privacy ed esporti a responsabilità. Una cosa è difendere un tuo diritto davanti a un giudice, un’altra è mandare l’audio in giro.

    Perché è lecito: non è un’intercettazione

    Il punto chiave è capire la differenza tra registrazione e intercettazione. L’intercettazione presuppone un terzo estraneo alla conversazione che la capta di nascosto con mezzi tecnici: per farlo serve, di regola, l’autorizzazione di un giudice. Tutt’altra situazione è quella di chi registra un dialogo a cui sta partecipando in prima persona.

    Chi parla con qualcun altro accetta, in un certo senso, il rischio che l’interlocutore memorizzi quello che viene detto: lo può ricordare, lo può appuntare, e lo può anche registrare. La registrazione è vista come una semplice memorizzazione di un fatto storico al quale chi registra ha legittimamente assistito. Per questo non è un’attività di captazione occulta vietata: non c’è nessun “orecchio” esterno e non autorizzato. Non serve quindi il consenso dell’altro per registrare.

    Vale come prova? Penale e civile

    Sì, e i due processi seguono regole diverse ma convergono nello stesso risultato.

    Nel processo penale

    La registrazione di una conversazione tra presenti, fatta anche di nascosto da uno dei partecipanti (o da chi era comunque legittimato ad assistere), è considerata prova documentale ai sensi dell’art. 234 del codice di procedura penale. È la memorizzazione fonografica di un fatto storico, di cui l’autore può legittimamente disporre, anche a fini di prova nel processo. La Cassazione lo ha ribadito anche di recente (Sez. VI penale, sent. n. 9253/2025), precisando che una simile registrazione, fatta da un partecipante perfino in ambiente di lavoro, non è intercettazione ma prova documentale.

    Nel processo civile

    Qui la registrazione rientra tra le riproduzioni meccaniche previste dall’art. 2712 del codice civile. La regola pratica è questa: la registrazione fa piena prova dei fatti rappresentati se la persona contro cui viene prodotta non ne disconosce la conformità ai fatti. In altre parole, se l’altra parte non contesta in modo tempestivo, chiaro e circostanziato che quella conversazione c’è stata e che il contenuto registrato corrisponde a quanto detto, l’audio vale come prova piena. Condizione tipica richiesta dalla giurisprudenza: almeno uno dei soggetti coinvolti nella registrazione deve essere parte in causa.

    Va detto che il disconoscimento, per essere efficace, non può essere generico: deve indicare in concreto perché la realtà registrata non corrisponde a quella effettiva. E anche in caso di disconoscimento, il giudice può comunque accertare la conformità con altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

    La differenza tra USARE in giudizio e DIFFONDERE

    Qui sta il vero spartiacque, quello che spesso viene trascurato. Acquisire e usare la registrazione in un giudizio è lecito. Diffonderla a terzi o pubblicarla è un’operazione diversa e molto più rischiosa.

    La registrazione contiene dati personali (la voce, le opinioni, i fatti riferiti dall’interlocutore). Finché la conservi per uso strettamente personale o la produci in giudizio per difendere un tuo diritto, hai una base di liceità: il GDPR e la normativa privacy consentono il trattamento di dati personali, anche senza consenso dell’interessato, quando serve a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, a condizione che i dati siano usati solo per quella finalità e per il tempo necessario.

    Se invece passi l’audio a estranei, lo metti su una chat di gruppo, lo posti sui social o lo pubblichi, esci dalla finalità difensiva e dall’ambito personale. In questi casi puoi incorrere in un trattamento illecito di dati personali e, a seconda dei contenuti, in possibili profili di diffamazione. La regola pratica: registra pure, ma il file resta tra te, il tuo avvocato e il giudice.

    Quando invece è illecito

    Il discorso cambia radicalmente quando registri una conversazione a cui non partecipi. Mettere un registratore nascosto in una stanza per captare il dialogo tra due terzi mentre tu non sei presente, oppure ascoltare e registrare di nascosto le conversazioni altrui, non è più “memorizzazione” di un fatto a cui hai assistito: è una captazione occulta che può configurare un illecito anche penale e produce una prova inutilizzabile.

    In sintesi:

    Situazione Registrazione lecita? Usabile come prova?
    Partecipi alla conversazione Sì (art. 234 c.p.p. / 2712 c.c.)
    Non partecipi: capti dialoghi di terzi No No, di regola inutilizzabile
    Partecipi ma poi diffondi a estranei Registrazione sì, diffusione no Rischio illecito privacy / diffamazione

    Il caso del lavoro

    Sul posto di lavoro la giurisprudenza ha riconosciuto che il dipendente può registrare conversazioni con colleghi o con il datore per tutelare un proprio diritto, ad esempio per provare condotte di mobbing o molestie. La Cassazione (sent. n. 28398/2022) ha confermato che una registrazione fatta da chi partecipa al dialogo è ammissibile come prova quando è finalizzata alla difesa e proporzionata allo scopo.

    Ma il confine resta sottile. In un caso più risalente (Cass. n. 26143/2013) è stato ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore che aveva registrato e poi diffuso in modo indiscriminato conversazioni dei colleghi, anche in momenti privati e in spazi come spogliatoi, usandole in modo strumentale per una denuncia di mobbing poi rivelatasi infondata. La differenza, ancora una volta, sta nella proporzionalità e nell’uso: registrare un singolo episodio rilevante per difendersi è una cosa, sorvegliare e diffondere a tappeto la vita altrui è un’altra. Tradotto in pratica: registra solo ciò che serve a provare il tuo diritto e usalo solo in quella sede.

    Un caso pratico: Tizio, Caio e Sempronio

    Tizio è in trattativa con Caio per la restituzione di un prestito di 5.000 euro fatto a voce, senza ricevuta. Durante un incontro, Tizio registra con il telefono la conversazione in cui Caio ammette: “Sì, i tuoi 5.000 euro te li devo, te li ridarò.” Caio non sa di essere registrato.

    Caio poi nega tutto. Tizio fa causa e produce in giudizio la registrazione. È lecita: Tizio partecipava alla conversazione. Se Caio in causa non disconosce in modo specifico che quel dialogo è avvenuto e che il contenuto corrisponde, la registrazione fa piena prova del debito (art. 2712 c.c.). Tizio ha vinto la sua battaglia probatoria.

    Immaginiamo però un finale diverso: prima della causa, Tizio per “svergognare” Caio invia l’audio al gruppo WhatsApp degli amici comuni e lo posta su Facebook. Qui Tizio ha superato il limite: la diffusione a terzi della registrazione può integrare un trattamento illecito di dati personali e, se vi sono espressioni denigratorie, profili di diffamazione. Risultato: la prova in giudizio resta valida, ma adesso è Tizio a doversi difendere. La lezione è semplice: registra, conserva, porta dal tuo legale e in tribunale; non trasformare l’audio in uno strumento di gogna.

    E Sempronio? Lui aveva nascosto un registratore nella stanza per captare cosa si dicevano Tizio e Caio quando lui non c’era. Quella registrazione è illecita e inutilizzabile: Sempronio non partecipava ad alcuna conversazione, ha solo spiato dei terzi.

  • Recensione falsa e diffamatoria su Google/TripAdvisor: come la rimuovo e posso denunciare?

    Una recensione negativa ma vera e misurata è esercizio del diritto di critica: è lecita, anche se ti danneggia. Diventa illecita quando è falsa (fatti inventati, autore che non è mai stato tuo cliente) oppure gratuitamente offensiva: in quel caso può essere diffamazione (art. 595 c.p.) e illecito civile (art. 2043 c.c.). Puoi chiederne la rimozione alla piattaforma, agire in giudizio per il risarcimento e presentare querela entro 3 mesi da quando l’hai scoperta.

    Diritto di critica o diffamazione? I tre limiti (verità, pertinenza, continenza)

    La libertà di esprimere un giudizio negativo su un’attività commerciale o su un professionista è tutelata: un cliente scontento può raccontare la sua esperienza e dare un voto basso. La giurisprudenza, però, traccia un confine preciso. La critica resta lecita solo se rispetta tre condizioni che operano insieme.

    • Verità del fatto. La critica deve poggiare su fatti veri (o ritenuti veri in buona fede dopo un controllo serio: la cosiddetta verità putativa). Inventare circostanze mai accadute fa cadere la tutela.
    • Pertinenza (interesse). Ci deve essere un interesse del pubblico a conoscere quel giudizio: un consumatore che avverte altri consumatori su un disservizio realmente subito risponde a un interesse legittimo.
    • Continenza formale. Il linguaggio deve restare misurato. Una critica anche aspra è ammessa, ma non può trasformarsi in insulto gratuito, in attacco personale o in espressioni denigratorie fini a sé stesse.

    In pratica: «ho aspettato un’ora e il piatto era freddo», se vero, è critica lecita. «Ladri, avvelenano i clienti» riferito a fatti mai avvenuti, oppure insulti personali al titolare, superano il limite e possono integrare la diffamazione. Quando la recensione è comunicata a una pluralità di persone — ed è ciò che accade per definizione su Google o TripAdvisor, leggibili da chiunque — ricorre l’elemento della comunicazione con più soggetti richiesto dall’art. 595 c.p. La diffusione tramite internet è inoltre considerata forma di pubblicità, con un trattamento aggravato.

    La recensione di chi non è mai stato cliente

    Il caso più insidioso è la recensione di chi non ha mai avuto alcun rapporto con te: un falso cliente, un profilo fake, un concorrente che vuole abbassarti la media. Qui non c’è nemmeno il punto di partenza della critica lecita, perché manca la verità del fatto: l’esperienza raccontata non è mai avvenuta.

    Questa situazione può rilevare su più piani:

    • Diffamazione (art. 595 c.p.), perché vengono attribuiti comportamenti disonorevoli falsi e lesivi della reputazione.
    • Violazione delle policy della piattaforma, che vietano espressamente le recensioni non basate su un’esperienza reale e quelle in conflitto di interessi.
    • Concorrenza sleale (art. 2598 n. 2 c.c.), quando la recensione falsa proviene da un concorrente e diffonde notizie e apprezzamenti idonei a screditare la tua attività. La giurisprudenza chiarisce che la denigrazione è illecita quando le notizie diffuse sono false: un giudizio vero e oggettivo, invece, non è di per sé concorrenza sleale.

    Distinguere «cliente scontento» da «mai stato cliente» è spesso decisivo: nel primo caso devi muoverti sul terreno della continenza; nel secondo puoi attaccare direttamente la falsità.

    Come farla rimuovere

    La rimozione segue di norma una scala di passaggi, dal più rapido al più impegnativo.

    1. Segnalazione alla piattaforma. Google e TripAdvisor mettono a disposizione moduli per segnalare una recensione che viola le linee guida: recensione falsa o fake, conflitto di interessi, contenuto offensivo o non pertinente. È il primo strumento, gratuito e immediato. Conserva sempre uno screenshot della recensione con data e URL prima che venga eventualmente modificata o cancellata.
    2. Diffida. Se conosci l’autore, una diffida formale (anche tramite legale) può chiedere la rimozione del contenuto e la cessazione della condotta, mettendo in mora prima dell’azione giudiziale.
    3. Ruolo del provider e della piattaforma. La piattaforma che ospita i contenuti è un hosting provider. In base al quadro europeo (Direttiva e-commerce e oggi il Digital Services Act — Reg. UE 2022/2065, pienamente applicabile dal 17 febbraio 2024) non ha un obbligo generale di sorveglianza preventiva, ma deve attivarsi per rimuovere o disabilitare un contenuto illecito una volta che ne abbia effettiva conoscenza, tipicamente a seguito di una segnalazione idonea o di un ordine dell’autorità. La segnalazione documentata serve quindi anche a far scattare la responsabilità della piattaforma in caso di inerzia.
    4. Ricorso all’autorità giudiziaria. Se la piattaforma non rimuove, puoi rivolgerti al giudice per ottenere un ordine di rimozione e un’inibitoria (anche in via d’urgenza nei casi più gravi), oltre al risarcimento.

    Come scoprire chi l’ha scritta

    Le recensioni sono spesso firmate con nickname o profili anonimi. Tu non hai il potere di obbligare Google o TripAdvisor a consegnarti i dati dell’autore: serve, di regola, un provvedimento del giudice. La via tipica è chiedere all’autorità giudiziaria un ordine di esibizione o di acquisizione dei dati identificativi (account, indirizzo IP, log di accesso) nei confronti della piattaforma. In sede penale, dopo la querela, è il pubblico ministero che può disporre gli accertamenti tecnici per risalire all’autore. Questo passaggio è essenziale quando vuoi agire contro la persona fisica e non solo ottenere la cancellazione del contenuto.

    Cosa puoi ottenere

    Gli strumenti a disposizione sono cumulabili e si muovono su binari diversi.

    • Rimozione e inibitoria. La cancellazione del contenuto e l’ordine di non ripeterlo, ottenibili dalla piattaforma o dal giudice.
    • Risarcimento del danno (art. 2043 c.c.). Una recensione falsa o diffamatoria può causare un danno concreto: perdita di clienti, danno all’immagine e alla reputazione professionale, che per un imprenditore o un professionista ha un valore economico diretto. Il danno va allegato e provato.
    • Querela penale per diffamazione (art. 595 c.p.). La diffamazione è procedibile a querela di parte. Il termine è di 3 mesi e decorre dal giorno in cui hai avuto effettiva conoscenza del contenuto offensivo (per i contenuti online, quindi, dal momento in cui l’hai scoperto, non necessariamente dalla pubblicazione). È un termine perentorio: superato, l’azione penale non è più esperibile. La diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità — quale internet — è punita più severamente.

    Caso pratico

    Tizio gestisce un ristorante. Sulla scheda Google compaiono due recensioni a una stella. La prima è di Caio, cliente reale: «servizio lento, antipasto arrivato dopo 40 minuti, non torno». È un fatto vero, raccontato senza insulti: rientra nel diritto di critica e Tizio difficilmente otterrà la rimozione, perché manca l’illecito; potrà al massimo rispondere pubblicamente in modo professionale.

    La seconda è di Sempronio, che scrive: «cucina sporca, mi hanno intossicato, gestori truffatori». Tizio verifica le prenotazioni e i conti: Sempronio non risulta essere mai stato suo cliente, e il profilo è collegato a un locale concorrente della zona. Qui il quadro cambia. Tizio fa subito uno screenshot con URL e data, segnala la recensione a Google come falsa e in conflitto di interessi, e invia una diffida. Poiché la recensione attribuisce fatti gravi e falsi (intossicazione, truffa) ed è pubblica, Tizio presenta querela per diffamazione entro 3 mesi dalla scoperta e, in parallelo, valuta l’azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione e — trattandosi di un concorrente — per concorrenza sleale per denigrazione. Per identificare con certezza Sempronio dietro il nickname, chiede al giudice l’acquisizione dei dati dalla piattaforma.

    La differenza tra i due casi è tutta qui: la critica vera e misurata si subisce, la falsità e l’offesa gratuita si combattono.

  • La telecamera del vicino inquadra il mio giardino e ingresso: cosa posso fare?

    In breve: il tuo vicino può installare telecamere solo per sorvegliare i propri spazi (il suo ingresso, il suo cortile). Se la telecamera inquadra il tuo giardino, il tuo ingresso o le tue finestre, viola la normativa sulla privacy e, in certi casi, integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.). Puoi diffidarlo per iscritto, segnalare il caso al Garante per la protezione dei dati personali e, se serve, agire in giudizio per farla riorientare e ottenere il risarcimento.

    Quando la telecamera del vicino è illegale

    Il principio è semplice: la videosorveglianza privata installata per fini personali o domestici è lecita solo se inquadra spazi di propria esclusiva pertinenza. In altre parole, il vicino può riprendere il suo ingresso, il suo cortile, il suo vialetto, ma non deve estendere la ripresa oltre lo stretto indispensabile.

    Vale qui il cosiddetto principio di minimizzazione: si possono raccogliere solo le immagini pertinenti e necessarie alla finalità di sicurezza, senza eccedere. Se per proteggere il proprio cancello il vicino punta l’obiettivo in modo tale da riprendere anche il tuo giardino, il tuo ingresso o le tue finestre, sta trattando dati personali (le tue immagini, quelle dei tuoi familiari e ospiti) ben oltre il consentito.

    Secondo le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, l’angolo visuale delle riprese deve restare limitato ai soli spazi di esclusiva pertinenza di chi installa la telecamera, escludendo:

    • il fondo, il giardino, il cortile e l’ingresso del vicino;
    • le finestre e i balconi altrui;
    • le aree comuni del condominio (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse);
    • la strada pubblica e le aree di pubblico passaggio, salvo casi particolari e proporzionati.

    Quando la telecamera esorbita da questi confini, la ripresa diventa illecita a prescindere dalle buone intenzioni di chi l’ha installata.

    Privacy e reato: GDPR e art. 615-bis c.p.

    La materia si muove su due piani che possono sovrapporsi: quello della protezione dei dati personali e quello penale.

    Il piano privacy (GDPR e Codice Privacy)

    Le immagini di una persona sono dati personali. Il loro trattamento è regolato dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Codice Privacy (d.lgs. 196/2003). Esiste una esenzione per i trattamenti a fini esclusivamente personali o domestici: chi installa una telecamera per sorvegliare casa propria, in teoria, è fuori dal pieno campo di applicazione del GDPR.

    Attenzione però: questa “eccezione domestica” non si applica quando la ripresa esce dalla sfera privata di chi installa il dispositivo e va a riprendere spazi altrui, aree comuni o suolo pubblico. In quel momento il vicino diventa a tutti gli effetti titolare di un trattamento di dati che ti riguarda, e deve rispettare le regole su liceità, minimizzazione e informativa. Se non lo fa, si espone a un provvedimento del Garante e a possibili sanzioni.

    Il piano penale (art. 615-bis c.p.)

    Quando la telecamera capta immagini della vita privata che si svolge in luoghi di privata dimora (l’interno della casa, ma anche pertinenze e spazi dove si esplica la vita domestica), può configurarsi il reato di interferenze illecite nella vita privata, previsto dall’art. 615-bis del codice penale.

    La norma punisce chi, con strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata che si svolge nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p. (la privata dimora). La pena prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni. Si tratta, nell’ipotesi base, di un reato procedibile a querela della persona offesa: significa che, di regola, le indagini partono solo se presenti la querela entro i termini di legge.

    La giurisprudenza ha nel tempo ampliato la nozione di “luogo di privata dimora”, ma non ogni ripresa integra automaticamente il reato: occorre che le immagini riguardino davvero la vita privata in spazi protetti. Per questo il piano penale e quello privacy non sempre coincidono: una telecamera può essere illecita sul piano della protezione dei dati anche senza arrivare alla soglia del reato.

    Cosa puoi fare, passo per passo

    Conviene procedere per gradi, dal rimedio più semplice a quello più impegnativo.

    1. Documenta la situazione. Prima di tutto raccogli prove: fotografa la telecamera, la sua posizione e l’angolo di ripresa, e annota cosa concretamente inquadra del tuo spazio. Questa documentazione ti servirà in ogni fase successiva.
    2. Parla con il vicino e invia una diffida. Spesso un dialogo risolve tutto: molti installano telecamere senza rendersi conto dell’angolo di ripresa. Se il confronto verbale non basta, invia una diffida scritta (raccomandata A/R o PEC) chiedendo di riorientare o schermare la telecamera entro un termine ragionevole, in modo che non inquadri più la tua proprietà. La diffida ti dà una data certa e dimostra che hai tentato la via bonaria.
    3. Segnala o presenta reclamo al Garante. Se il vicino non collabora, puoi rivolgerti al Garante per la protezione dei dati personali, che si occupa proprio di questi casi e può ordinare la rimozione o il riorientamento del dispositivo e, nei casi più gravi, applicare sanzioni. Il reclamo va corredato della documentazione raccolta.
    4. Agisci in sede civile. Puoi chiedere al giudice un’azione inibitoria per far cessare la ripresa illecita e il risarcimento del danno (anche non patrimoniale) per la lesione della tua riservatezza. Nei casi urgenti è possibile valutare un provvedimento d’urgenza.
    5. Valuta la querela penale. Se ricorrono i presupposti dell’art. 615-bis c.p. (riprese della vita privata in luoghi di privata dimora), puoi presentare querela entro i termini di legge. Trattandosi di reato procedibile a querela, è un passaggio che richiede tempestività.

    Questi rimedi non si escludono a vicenda: il reclamo al Garante e l’azione civile possono convivere, e la querela è un binario autonomo per il profilo penale.

    Il caso del condominio

    Se la telecamera contestata si trova in un edificio condominiale, le regole si articolano su due livelli.

    La videosorveglianza delle parti comuni (androne, cortile condominiale, garage comune) non può essere decisa dal singolo: richiede una delibera dell’assemblea, adottata con la maggioranza prevista dalla legge (in termini di millesimi). L’impianto deve essere segnalato con appositi cartelli informativi e le registrazioni vanno conservate per un periodo limitato, cancellandole entro tempi contenuti.

    Diverso è il caso del singolo condomino che installa una telecamera privata sulla propria porta o sul proprio pianerottolo: anche qui l’obiettivo deve restare puntato sui suoi spazi e non può riprendere le aree comuni né gli ingressi e le finestre degli altri condomini oltre lo stretto necessario. Se un vicino di pianerottolo ha una telecamera che inquadra la tua porta, vale lo stesso principio di pertinenza visto sopra: puoi diffidarlo, segnalare il caso e, se del caso, sollevare la questione in assemblea.

    Cosa NON conta o non aiuta

    Alcune convinzioni diffuse non reggono sul piano giuridico:

    • “È una telecamera finta”. Un dispositivo finto non registra dati, quindi sul piano privacy in sé non tratta immagini; tuttavia può comunque generare un clima di controllo e tensione tra vicini e, in situazioni di reiterate molestie, andrebbe valutato nel quadro complessivo dei comportamenti. Non è un “lasciapassare” per inquadrare casa tua.
    • “Tanto non registra, guarda solo in diretta”. Le indicazioni del Garante richiedono di limitare l’angolo di ripresa anche in assenza di registrazione: la sola visione delle aree altrui o comuni è già problematica.
    • “Ho messo il cartello, quindi posso riprendere quello che voglio”. Il cartello informativo non rende lecita una ripresa che esorbita dai propri spazi: l’informativa non sana la violazione del principio di minimizzazione.
    • “La telecamera è su casa mia, decido io”. La proprietà del muro su cui è montata la telecamera non autorizza a inquadrare la proprietà altrui: ciò che conta è cosa l’obiettivo riprende, non dove è fissato.

    Un caso pratico

    Tizio installa una telecamera sul proprio cancello per scoraggiare i ladri. L’obiettivo, però, è orientato in modo da inquadrare anche il giardino e la porta d’ingresso di Caio, il vicino. Caio si accorge che ogni volta che esce di casa o riceve ospiti viene ripreso.

    Caio prima fotografa la telecamera e l’area inquadrata, poi parla con Tizio; di fronte al rifiuto, gli invia una diffida via PEC chiedendo di riorientare l’obiettivo entro quindici giorni. Tizio ignora la richiesta. A questo punto Caio presenta un reclamo al Garante, allegando le foto, e valuta con un legale un’azione civile inibitoria per ottenere il riorientamento e il risarcimento del disagio subito. Poiché la telecamera riprende anche momenti della sua vita domestica, Caio considera infine la querela ex art. 615-bis c.p., da presentare entro i termini.

    Diverso sarebbe se Tizio avesse semplicemente puntato la telecamera sul proprio cancello, riprendendo solo una porzione minima e inevitabile del marciapiede: in quel caso la ripresa, contenuta entro lo stretto indispensabile, sarebbe verosimilmente legittima.

    Questa guida ha finalità informative e non sostituisce la consulenza di un professionista per il caso concreto. Termini, soglie e adempimenti possono cambiare nel tempo: verifica sempre la normativa vigente e le indicazioni aggiornate del Garante.

  • Mi hanno diffamato in un gruppo WhatsApp: posso denunciare e quante persone devono averlo letto?

    Sì, puoi agire, ma il punto decisivo è uno: in un gruppo WhatsApp scatta la diffamazione (reato) solo se almeno due persone oltre te hanno letto il messaggio offensivo e tu non eri il destinatario diretto dell’offesa. Se invece l’offesa era rivolta a te, presente e in grado di leggerla, si tratta di ingiuria, che dal 2016 non è più reato (resta però risarcibile in sede civile). In ogni caso hai 3 mesi di tempo per presentare la querela.

    Diffamazione o ingiuria? La differenza che cambia tutto

    Molte persone pensano che qualunque insulto scritto in chat sia «diffamazione». Non è così, e la distinzione è tutt’altro che teorica: cambia perfino se c’è o non c’è un reato.

    La regola sta nel codice penale:

    • Diffamazione (art. 595 c.p.): si offende la reputazione di una persona che non è presente, comunicando con più persone. È ancora reato.
    • Ingiuria: si offende una persona presente, che può sentire o leggere l’offesa rivolta direttamente a lei. Dal 2016 non è più reato.

    L’ingiuria è stata depenalizzata dal d.lgs. 7/2016: oggi è un illecito civile. Chi insulta una persona presente non rischia il processo penale, ma una sanzione pecuniaria civile versata allo Stato, oltre all’eventuale risarcimento del danno verso la vittima.

    Perché questo conta in una chat di gruppo? Perché in un gruppo WhatsApp la persona offesa spesso è dentro al gruppo e legge il messaggio. In quel caso la giurisprudenza tende a parlare di ingiuria (illecito civile aggravato dalla presenza di più persone), non di diffamazione. La diffamazione vera e propria si configura quando la vittima non fa parte della chat in cui viene infangata: si parla di lei in sua assenza, davanti agli altri membri.

    In pratica, prima di pensare alla querela, chiediti: ero io nel gruppo a leggere quell’offesa rivolta a me, o si parlava male di me dove io non c’ero? La risposta decide la strada da prendere.

    Quante persone servono: il requisito della comunicazione con più persone

    La diffamazione richiede che l’offesa sia comunicata a più persone. La giurisprudenza ha precisato cosa significhi «più persone»: servono almeno due destinatari diversi dall’autore e dalla vittima.

    Due aspetti importanti:

    • Non è necessario che le due persone leggano nello stesso momento: il requisito è soddisfatto anche se ne prendono notizia in momenti successivi. In una chat questo è quasi sempre il caso, perché i messaggi restano scritti e vengono letti man mano.
    • Non conta quante persone fanno parte del gruppo, ma quante hanno effettivamente avuto notizia dell’offesa. In un gruppo con decine di iscritti, di norma il requisito è ampiamente superato.

    Tradotto sul tuo caso: se nel gruppo, oltre a chi ha scritto, ci sono almeno due partecipanti che hanno potuto leggere il messaggio su una persona assente, il requisito numerico della diffamazione è di regola integrato. È uno dei motivi per cui le chat di gruppo sono terreno tipico di questo reato: difficilmente l’offesa resta confinata a una sola persona.

    Il gruppo WhatsApp è «pubblico»? L’aggravante del mezzo

    La diffamazione è più grave (aggravata, art. 595 comma 3 c.p.) quando è commessa con la stampa o con «qualsiasi altro mezzo di pubblicità», categoria nella quale rientrano tipicamente i social aperti, i siti e i forum accessibili a chiunque. L’aggravante non è un dettaglio: alza le pene e pesa sul risarcimento.

    La domanda che si pone è: una chat di gruppo chiusa rientra in questo «mezzo di pubblicità»? Qui la giurisprudenza distingue. Secondo la Cassazione (sent. n. 42783/2024), una chat WhatsApp conserva una connotazione di riservatezza: i messaggi sono destinati a un numero identificato e preventivamente accettato di persone e non si diffondono a un pubblico indeterminato. Per questo, in quel caso, la Corte ha escluso l’aggravante del mezzo di pubblicità, qualificando il fatto come diffamazione semplice — anche se il gruppo contava molti membri (nel caso esaminato, 156).

    Cosa portare a casa, con prudenza:

    • In un gruppo chiuso con membri identificati, la tendenza è verso la diffamazione semplice, non aggravata dal mezzo.
    • Il discorso può cambiare quando il messaggio è destinato o esce verso una platea ampia e indeterminata (es. profili o gruppi pubblici, condivisioni a catena).

    Questa è una materia in evoluzione e molto legata al caso concreto: la qualificazione (semplice o aggravata) spetta al giudice e va valutata con un legale. Non darla per scontata in un senso o nell’altro.

    Come raccogliere le prove

    La diffamazione si dimostra con la prova del messaggio e di chi l’ha letto. Muoviti subito, perché i messaggi possono essere cancellati.

    • Screenshot completi: cattura il messaggio offensivo insieme al nome di chi l’ha scritto, alla data e all’ora e al nome del gruppo. Meglio più schermate consecutive che mostrino il contesto, non un’immagine isolata.
    • Conserva l’originale: non limitarti allo screenshot. Mantieni il telefono e la chat senza cancellare nulla, così il messaggio resta verificabile.
    • Testimoni: annota chi sono gli altri membri del gruppo che hanno letto. Possono confermare di aver visto il messaggio e questo serve a provare la comunicazione «a più persone».
    • Identificazione dell’autore: salva il numero, il contatto o il nominativo di chi ha scritto. Se usa un soprannome, raccogli elementi che colleghino quel profilo a una persona reale.

    Più la documentazione è ordinata e datata, più sarà solida sia in sede penale sia in quella civile.

    Querela: termini e cosa puoi ottenere

    La diffamazione è procedibile a querela della persona offesa: senza la tua querela, lo Stato non procede. Il termine è di 3 mesi e decorre dal giorno in cui hai avuto notizia del fatto (in genere, da quando hai letto o saputo dell’offesa e ne conosci l’autore). È un termine breve: non rimandare.

    La querela si presenta ai Carabinieri, alla Polizia o in Procura, allegando gli screenshot e indicando i testimoni. Cosa puoi ottenere:

    • In sede penale: con la querela avvii il procedimento che può portare alla condanna dell’autore.
    • In sede civile (o costituendoti parte civile nel processo penale): il risarcimento del danno, anche non patrimoniale, alla tua reputazione e onore.

    E se quello che hai subito è un’ingiuria (offesa rivolta a te, presente)? Allora non c’è querela penale, ma puoi comunque agire in sede civile per il risarcimento: la presenza di più persone che hanno letto pesa come elemento di aggravio del danno.

    Un caso pratico: Tizio, Caio e Sempronio

    Scenario A — diffamazione. In un gruppo WhatsApp di condominio Tizio scrive che Sempronio «ruba sui conti dell’amministrazione». Sempronio non è nel gruppo. Caio e altri otto vicini leggono. Qui ci sono tutti gli elementi: offesa alla reputazione, comunicazione a più persone (ben oltre due), vittima assente. Sempronio può presentare querela entro 3 mesi da quando lo viene a sapere e chiedere il risarcimento. Trattandosi di gruppo chiuso, secondo l’orientamento sopra citato si discuterà con prudenza se sia diffamazione semplice o aggravata.

    Scenario B — ingiuria. Stesso gruppo, ma stavolta Sempronio è presente e Tizio gli scrive direttamente «sei un ladro». L’offesa è rivolta a una persona presente che la legge: siamo nell’area dell’ingiuria, depenalizzata. Sempronio non può fare querela penale, ma può agire in civile per il risarcimento, valorizzando il fatto che l’offesa sia stata letta da molti.

    Come vedi, la stessa frase, nello stesso gruppo, porta a conseguenze giuridiche diverse a seconda che la vittima sia dentro o fuori dalla conversazione. Per questo, prima di muoverti, conviene inquadrare bene il tuo caso con un professionista.

  • Corte cost. n. 120/2018 – I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto, per i militari, di costituire associazioni professionali a carattere sindacale. Il divieto va sostituito dalla possibilità di costituirle, alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; resta invece il divieto di aderire ad altre associazioni sindacali.

    Di cosa si tratta

    Il Codice dell’ordinamento militare vietava in modo assoluto ai militari di costituire associazioni sindacali o di aderirvi. La questione è arrivata alla Corte anche sulla scia di due sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2014 (Matelly e ADefDroMil contro Francia) sulla libertà di associazione dei militari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato e il TAR Veneto hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare), in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 11 e 14 CEDU e all’art. 5 della Carta sociale europea, oltre che ad altri parametri sulla libertà sindacale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede che i militari «non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali», invece di prevedere che essi «possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali».

    Il principio

    Il divieto assoluto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale è incompatibile con la libertà di associazione: ai militari va riconosciuta la possibilità di costituire tali associazioni, sia pure alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge, restando fermo il divieto di aderire ad associazioni sindacali esterne.

    Domande e risposte

    I militari possono iscriversi a un sindacato esterno?

    No: resta fermo il divieto di aderire ad altre associazioni sindacali. La Corte ha riconosciuto solo la possibilità di costituire associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

    Quali condizioni si applicano a queste associazioni?

    Le condizioni e i limiti fissati dalla legge: la sentenza riconosce il diritto di costituirle, ma rinvia alla legge la disciplina di dettaglio.

    Che ruolo hanno avuto le sentenze della Corte europea?

    Le pronunce Matelly e ADefDroMil contro Francia del 2014 sulla libertà di associazione dei militari hanno costituito il parametro interposto rispetto all’art. 117, primo comma, Cost.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — primo comma: obbligo di rispettare i vincoli derivanti dalla CEDU (artt. 11 e 14) e dalla Carta sociale europea sulla libertà di associazione dei militari.
    • Art. 39 della Costituzione — libertà di organizzazione sindacale, sullo sfondo del riconoscimento del diritto di associazione professionale dei militari.
  • Corte cost. n. 119/2018 – Correzione di un errore materiale nella sentenza n. 58 del 2018

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale ha corretto un errore materiale contenuto nella propria sentenza n. 58 del 2018: il riferimento all’art. 21-octies, erroneamente attribuito alla legge n. 132 del 2015, va inteso come riferito al decreto-legge n. 83 del 2015, convertito in quella legge.

    Di cosa si tratta

    Anche le sentenze della Corte costituzionale possono contenere errori materiali (refusi, citazioni inesatte) che non incidono sul contenuto della decisione. Per correggerli esiste un apposito procedimento, che si conclude con un’ordinanza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si tratta di un giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 58 del 7 febbraio-23 marzo 2018. L’errore riguardava l’indicazione della fonte normativa dell’art. 21-octies, attribuito alla legge di conversione anziché al decreto-legge originario.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto che, nella sentenza n. 58 del 2018, il riferimento all’art. 21-octies, dove indicato come appartenente alla legge n. 132 del 2015, debba intendersi riferito al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni nella legge n. 132 del 2015.

    Il principio

    L’errore materiale in una sentenza della Corte costituzionale — come l’errata indicazione della fonte normativa — può essere corretto con apposita ordinanza, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.

    Domande e risposte

    Cos’è un errore materiale?

    È un errore di trascrizione o di indicazione (un refuso, una citazione inesatta) che non riguarda il contenuto della decisione e può essere corretto con un apposito provvedimento.

    Cosa è stato corretto?

    Il riferimento all’art. 21-octies nella sentenza n. 58 del 2018, erroneamente attribuito alla legge n. 132 del 2015 anziché al decreto-legge n. 83 del 2015 da essa convertito.

    La correzione cambia la decisione?

    No: la correzione di un errore materiale lascia inalterato il contenuto sostanziale della sentenza.