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Autore: Andrea Marton

  • Art. 1444 Codice Civile: Convalida

    Art. 1444 Codice Civile: Convalida

    Art. 1444 c.c. Convalida

    In vigore

    Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l’azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s’intende convalidarlo. Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l’azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità. La convalida non ha effetto, se chi l’esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto.

  • Articolo 1445 Codice Civile: Effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi

    Articolo 1445 Codice Civile: Effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi

    Art. 1445 c.c. Effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi

    In vigore

    terzi L’annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.

  • Articolo 1446 Codice Civile: Annullabilità nel contratto plurilaterale

    Articolo 1446 Codice Civile: Annullabilità nel contratto plurilaterale

    Art. 1446 c.c. Annullabilità nel contratto plurilaterale

    In vigore

    Nei contratti indicati dall’articolo 1420 l’annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale. CAPO XIII – Della rescissione del contratto

  • Articolo 1447 Codice Civile: Contratto concluso in istato di pericolo

    Articolo 1447 Codice Civile: Contratto concluso in istato di pericolo

    Art. 1447 c.c. Contratto concluso in istato di pericolo

    In vigore

    Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata. Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata.

  • Articolo 1448 Codice Civile: Azione generale di rescissione per lesione

    Articolo 1448 Codice Civile: Azione generale di rescissione per lesione

    Art. 1448 c.c. Azione generale di rescissione per lesione

    In vigore

    Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L’azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori. Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.

  • Articolo 1449 Codice Civile: Prescrizione

    Articolo 1449 Codice Civile: Prescrizione

    Art. 1449 c.c. Prescrizione

    In vigore

    L’azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l’ultimo comma dell’articolo 2497. La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l’azione è prescritta.

  • Articolo 1450 Codice Civile: Offerta di modificazione del contratto

    Articolo 1450 Codice Civile: Offerta di modificazione del contratto

    Art. 1450 c.c. Offerta di modificazione del contratto

    In vigore

    Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità.

  • Articolo 1451 Codice Civile: L’inammissibilità della convalida

    Articolo 1451 Codice Civile: L’inammissibilità della convalida

    Art. 1451 c.c. L’inammissibilità della convalida

    In vigore

    Il contratto rescindibile non può essere convalidato.

  • Articolo 1452 Codice Civile: Effetti della rescissione rispetto ai terzi

    Articolo 1452 Codice Civile: Effetti della rescissione rispetto ai terzi

    Art. 1452 c.c. Effetti della rescissione rispetto ai terzi

    In vigore

    La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione. CAPO XIV – Della risoluzione del contratto SEZIONE I – Della risoluzione per inadempimento

  • Articolo 1453 Codice Civile: Risolubilità del contratto per inadempimento

    Articolo 1453 Codice Civile: Risolubilità del contratto per inadempimento

    Art. 1453 c.c. Risolubilità del contratto per inadempimento

    In vigore

    Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione può esser domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento; ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.