Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 43/2017 – Giudicato e sanzioni amministrative «sostanzialmente penali»

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara non fondata la questione che voleva estendere alle sanzioni amministrative la regola che fa cessare l’esecuzione di una condanna basata su norma incostituzionale: quella garanzia resta riservata alle sanzioni penali in senso proprio dell’ordinamento italiano.

    Di cosa si tratta

    L’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 stabilisce che, se una condanna penale definitiva si fonda su una norma poi dichiarata illegittima, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali. Si discuteva se valga anche per sanzioni amministrative considerate «penali» dalla CEDU.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Como aveva sollevato questione sull’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU), per una sanzione amministrativa sull’orario di lavoro di circa 177.000 euro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: dalla giurisprudenza della Corte EDU non si ricava un obbligo di sacrificare il giudicato per le sanzioni amministrative dichiarate illegittime, e il legislatore può legittimamente riservare quella garanzia alle sole sanzioni penali dell’ordinamento interno.

    Il principio

    Ciò che è «penale» per la CEDU gode delle sole garanzie convenzionali; le ulteriori tutele previste dall’ordinamento nazionale, come la cessazione dell’esecuzione dopo l’incostituzionalità, restano riservate a ciò che è penale per il diritto interno.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953?

    Che, se una condanna penale definitiva si basa su una norma dichiarata incostituzionale, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.

    Cosa sono i «criteri Engel»?

    Sono i criteri elaborati dalla Corte EDU per qualificare come «sostanzialmente penale» una sanzione anche se formalmente amministrativa.

    Perché la questione è infondata?

    Perché la garanzia interna può restare riservata alle sanzioni penali in senso proprio: la CEDU non impone di estenderla alle sanzioni amministrative.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 42/2017 – Corsi universitari solo in inglese: no all’esclusione dell’italiano

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara non fondate, con interpretazione adeguatrice, le censure sulla norma che consente corsi universitari in lingua straniera: gli atenei possono affiancare corsi in inglese a quelli in italiano, ma non possono erogare interi corsi di studio esclusivamente in una lingua diversa dall’italiano.

    Di cosa si tratta

    Il Politecnico di Milano aveva deliberato di attivare interi corsi di laurea magistrale e di dottorato esclusivamente in lingua inglese. Alcuni docenti hanno impugnato la delibera, e il Consiglio di Stato ha dubitato della legge che consente l’internazionalizzazione dell’offerta formativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 6 e 33 della Costituzione, questione sull’art. 2, comma 2, lettera l), della legge n. 240 del 2010, nella parte in cui consentirebbe l’attivazione generalizzata ed esclusiva di corsi in lingua straniera.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni nei sensi di cui in motivazione: la norma è legittima se interpretata in modo da non consentire l’erogazione di interi corsi di studio esclusivamente in lingua straniera, restando ammissibili i singoli insegnamenti in lingua straniera e l’affiancamento di corsi in inglese a quelli in italiano.

    Il principio

    Il primato della lingua italiana, l’eguaglianza nell’accesso all’istruzione e la libertà di insegnamento impediscono di escludere integralmente l’italiano da interi corsi di studio universitari; l’internazionalizzazione è legittima ma deve rispettare tali principi.

    Domande e risposte

    Gli atenei possono fare corsi in inglese?

    Sì: possono affiancare corsi in lingua straniera a quelli in italiano e attivare singoli insegnamenti anche solo in lingua straniera, con ragionevolezza.

    Cosa è vietato?

    Erogare interi corsi di studio esclusivamente in una lingua diversa dall’italiano, escludendo del tutto la lingua ufficiale della Repubblica.

    Quali principi tutela la decisione?

    Il primato della lingua italiana, l’eguaglianza nell’accesso agli studi e la libertà di insegnamento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 41/2017 – Distanze tra edifici: deroghe regionali solo per il governo del territorio

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara parzialmente illegittima la legge veneta che consentiva deroghe alle distanze tra fabbricati: ammesse nei piani urbanistici attuativi, ma non per generici «interventi disciplinati puntualmente», che invaderebbero la competenza statale sull’ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    La disciplina delle distanze tra costruzioni appartiene in via primaria all’ordinamento civile (Stato), ma le Regioni possono derogarvi per esigenze di governo del territorio, purché inserite in strumenti urbanistici che conformino un assetto complessivo e unitario di determinate zone.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 8, comma 1, lettera a), della legge reg. Veneto n. 4 del 2015, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (ordinamento civile), in riferimento all’art. 2-bis del Testo unico dell’edilizia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità della norma limitatamente al riferimento agli «ambiti degli interventi disciplinati puntualmente», salvando invece il riferimento ai piani urbanistici attuativi (PUA), assimilabili ai piani particolareggiati.

    Il principio

    Le Regioni possono derogare alle distanze minime tra edifici solo se la deroga è inserita in strumenti urbanistici funzionali a un assetto complessivo e unitario del territorio; previsioni generiche, idonee a legittimare deroghe su singoli edifici, invadono l’ordinamento civile statale.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono derogare alle distanze tra edifici?

    Sì, ma solo per finalità di governo del territorio e mediante strumenti urbanistici che conformino un assetto unitario di determinate zone.

    Cosa è stato salvato della legge veneta?

    Il riferimento ai piani urbanistici attuativi (PUA), assimilabili ai piani particolareggiati o di lottizzazione.

    Cosa è stato dichiarato illegittimo?

    Il riferimento ai generici «interventi disciplinati puntualmente», che poteva legittimare deroghe anche per singoli edifici.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 40/2017 – Concessioni balneari: niente proroghe e «traslazioni» senza gara

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara illegittime le norme pugliesi che, senza gara, riassegnavano aree demaniali ai vecchi concessionari e prorogavano fino al 2020 le concessioni in essere: violano la tutela della concorrenza, riservata allo Stato. Salva invece la riduzione delle concessioni eccedenti.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Puglia n. 17 del 2015 disciplinava le concessioni demaniali marittime. Alcune previsioni consentivano di «variare» o «traslare» le concessioni in contrasto col piano comunale su nuove aree e di salvaguardare le concessioni in essere fino al 2020.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 14, commi 8 e 9, della legge reg. Puglia n. 17 del 2015, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, sulla tutela della concorrenza e i principi europei.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato illegittimi il secondo periodo del comma 8 (variazione/traslazione delle concessioni su nuove aree senza gara) e il comma 9 (proroga al 2020), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Ha invece salvato il primo periodo del comma 8, che impone solo la riduzione delle concessioni eccedenti.

    Il principio

    La disciplina della durata e dell’assegnazione delle concessioni demaniali marittime rientra nella tutela della concorrenza, materia esclusiva statale: sono vietate proroghe automatiche e assegnazioni dirette ai vecchi concessionari senza procedure di evidenza pubblica.

    Domande e risposte

    Cosa è stato dichiarato illegittimo?

    La possibilità di assegnare nuove aree ai concessionari senza gara («variazione» o «traslazione») e la proroga delle concessioni in essere fino al 2020.

    Cosa è stato salvato?

    La regola che impone, per rientrare nei limiti, una riduzione fino al 50% delle concessioni eccedenti: non è un diritto di insistenza, ma una revoca parziale per interesse pubblico.

    Perché la concorrenza è rilevante?

    Perché le concessioni offrono un’occasione di guadagno sul mercato: alla scadenza vanno riassegnate con procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 39/2017 – Trivelle in mare: la competenza è statale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara illegittima la legge abruzzese che vietava le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi entro dodici miglia dalla costa: le decisioni sugli idrocarburi in mare spettano in via esclusiva allo Stato.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Abruzzo n. 29 del 2015 vietava ogni nuova attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nel mare entro dodici miglia dalla costa, estendendo il divieto anche ai procedimenti in corso (come il progetto «Ombrina mare»).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge reg. Abruzzo n. 29 del 2015 in riferimento, tra l’altro, agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali in materia di energia dettati dalla legge n. 239 del 2004.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale: le determinazioni sugli idrocarburi a mare sono di competenza esclusiva statale e la norma regionale, modificando la disciplina unitaria dell’accesso alle attività offshore, violava gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost.

    Il principio

    Per il rilascio dei titoli relativi alla ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare la competenza dello Stato è esclusiva: la Regione non può introdurre divieti che incidono sulla disciplina unitaria della politica energetica nazionale.

    Domande e risposte

    Cosa vietava la legge abruzzese?

    Le nuove attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi nel mare entro dodici miglia dalla costa, inclusi i procedimenti in corso.

    Perché è stata dichiarata illegittima?

    Perché le decisioni sugli idrocarburi in mare spettano allo Stato in via esclusiva, e la legge interferiva con la disciplina energetica nazionale e con un procedimento amministrativo statale.

    La Regione ha competenza sul mare territoriale?

    No: la Corte ricorda che nessuna Regione dispone di un proprio mare territoriale né può esercitare poteri su di esso in questa materia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 38/2017 – Reclamo e mediazione tributaria: questioni già risolte

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte infondate le censure sul reclamo-mediazione tributario (art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992): i profili già affrontati dalla sentenza n. 98 del 2014 non possono essere riproposti, e l’obbligo di reclamo è ragionevole.

    Di cosa si tratta

    L’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 imponeva, per le liti tributarie verso l’Agenzia delle entrate fino a 20.000 euro, un preventivo reclamo con possibile mediazione, prima del ricorso al giudice. La Commissione tributaria di Milano ne dubitava.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questioni sull’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 nel testo originario, su disparità di trattamento, diritto di difesa e ragionevole durata del processo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le censure già risolte dalla sentenza n. 98 del 2014 o prive di rilevanza, e manifestamente infondate le altre: l’obbligo di reclamo persegue ragionevolmente la deflazione del contenzioso e la mediazione tributaria non viola la terzietà del giudice.

    Il principio

    Imporre un previo rimedio amministrativo che differisce l’accesso al giudice è legittimo se giustificato da esigenze di ordine generale, come la deflazione del contenzioso; la mediazione tributaria è una composizione tra le parti che non lede il diritto di difesa.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma sul reclamo?

    Per le liti fino a 20.000 euro verso l’Agenzia delle entrate, l’obbligo di presentare un reclamo prima del ricorso al giudice tributario.

    Perché molte censure sono inammissibili?

    Perché vertevano su profili già dichiarati illegittimi dalla sentenza n. 98 del 2014 o non rilevanti nel caso concreto, in cui il reclamo non era stato presentato.

    La mediazione tributaria viola l’imparzialità?

    No: secondo la Corte è una composizione pregiurisdizionale tra le parti, su un piano di parità, che non viola il diritto di difesa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 37/2017 – Albo dei formatori e condanne penali: scelta del legislatore

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara inammissibile la questione sulla norma siciliana che esclude dall’albo dei docenti della formazione professionale chi ha riportato qualsiasi condanna penale: la selezione dei reati ostativi e l’eventuale procedura in contraddittorio spettano alla discrezionalità del legislatore.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14 della legge reg. Sicilia n. 24 del 1976 prevedeva, per l’iscrizione all’albo regionale dei docenti dei corsi di formazione professionale, l’assenza di qualsiasi condanna penale, con cancellazione automatica in caso di condanna.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 4, 27, 35 e 97 della Costituzione e all’art. 17 dello Statuto siciliano, chiedendo una pronuncia additiva che introducesse un contraddittorio e individuasse reati ostativi puntuali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione: la selezione delle condotte ostative e la previsione di un procedimento valutativo in contraddittorio rientrano nella discrezionalità del legislatore, a cui la Corte non può sostituirsi.

    Il principio

    Quando esiste una pluralità di soluzioni possibili, l’individuazione dei reati ostativi all’iscrizione in un albo e la disciplina del relativo procedimento spettano al legislatore, non alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva il giudice rimettente?

    Una pronuncia additiva che prevedesse un contraddittorio con l’interessato e individuasse reati ostativi specifici.

    Perché la Corte non ha accolto la richiesta?

    Perché la scelta tra le molteplici soluzioni possibili appartiene alla discrezionalità del legislatore.

    La condanna riguardava un caso concreto?

    Sì: un docente era stato escluso dall’albo per una condanna per truffa con patteggiamento e pena sospesa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 36/2017 – Niente parco regionale «mascherato» sul solo mare

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara illegittima la legge abruzzese che istituiva il Parco naturale regionale «Costa dei Trabocchi»: pur chiamandolo parco regionale, la Regione aveva perimetrato solo un’area marina, creando di fatto un’area marina protetta, materia riservata allo Stato.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Abruzzo n. 38 del 2015 istituiva un «Parco naturale regionale» che, in base alle coordinate, comprendeva esclusivamente un tratto di mare entro le sei miglia dalla costa. La legge quadro statale sulle aree protette non prevede però il parco regionale marino.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge reg. Abruzzo n. 38 del 2015, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e all’art. 118, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni istitutive e, in via consequenziale, delle altre norme della legge regionale: l’area è in realtà un’area marina protetta, materia di competenza esclusiva statale per la «tutela dell’ambiente».

    Il principio

    La disciplina delle aree marine protette rientra nella competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente: una Regione non può istituire un’area marina protetta camuffandola da parco naturale regionale.

    Domande e risposte

    Perché la legge regionale è illegittima?

    Perché istituiva un’area di sola superficie marina, riconducibile alle aree marine protette di competenza esclusiva statale.

    Una Regione può includere tratti di mare nei suoi parchi?

    Sì, ma solo come limitata estensione di un parco essenzialmente terrestre, non come area esclusivamente marina.

    Cosa significa «illegittimità consequenziale»?

    La caduta delle norme principali ha travolto anche le altre disposizioni della legge, strettamente dipendenti da esse.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 35/2017 – L’Italicum e l’illegittimità del ballottaggio

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara illegittimo il turno di ballottaggio previsto dall’Italicum per assegnare il premio di maggioranza, perché comprimeva in modo eccessivo la rappresentatività dell’assemblea. Salva invece l’impianto restante, comprese le liste con capilista bloccati.

    Di cosa si tratta

    L’Italicum (legge n. 52 del 2015) era la legge elettorale per la Camera dei deputati. Prevedeva un premio di maggioranza alla lista che superava il 40% al primo turno o, in mancanza, vinceva un ballottaggio tra le due liste più votate. Diversi tribunali ne hanno dubitato la legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di Messina, Torino, Perugia, Trieste e Genova avevano sollevato numerose questioni in riferimento, tra l’altro, agli artt. 1, 3, 48, 49, 51 e 56 della Costituzione, contro vari profili della legge n. 52 del 2015 e del d.P.R. n. 361 del 1957 come modificato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità del turno di ballottaggio per l’assegnazione del premio di maggioranza e della norma che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere liberamente il collegio. Ha dichiarato inammissibili o non fondate le restanti questioni, salvando in particolare il premio al raggiungimento del 40% e i capilista bloccati.

    Il principio

    Il sistema elettorale può perseguire la governabilità con un premio di maggioranza, ma non al punto di sacrificare in modo sproporzionato la rappresentatività dell’assemblea e l’eguaglianza del voto: il ballottaggio così congegnato superava quel limite.

    Domande e risposte

    Cosa ha dichiarato illegittimo la Corte?

    Il turno di ballottaggio per assegnare il premio di maggioranza e la facoltà del capolista eletto in più collegi di scegliere liberamente quale collegio mantenere.

    Il premio di maggioranza è stato eliminato del tutto?

    No: il premio resta legittimo se una lista supera la soglia del 40% dei voti al primo turno.

    I capilista bloccati sono stati salvati?

    Sì: la Corte ha ritenuto non fondate le censure sulle liste con capilista bloccati e sul voto di preferenza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 16/2017 – Incentivi al fotovoltaico e taglio retroattivo delle tariffe (spalma-incentivi)

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 26, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 91 del 2014 (cosiddetto “spalma-incentivi”), che rimodulava gli incentivi pubblici alla produzione di energia da impianti fotovoltaici. La rimodulazione è stata ritenuta compatibile con la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Per sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili lo Stato aveva riconosciuto incentivi pluriennali ai gestori di impianti fotovoltaici. Il decreto-legge n. 91 del 2014 ha rimodulato tali incentivi (il cosiddetto “spalma-incentivi”), riducendone l’importo annuo ma allungandone la durata. I gestori contestavano la lesione del legittimo affidamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 26, commi 3 e 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito dalla legge n. 116 del 2014), sollevati dal TAR Lazio con numerose ordinanze. I parametri evocati erano gli artt. 3, 11, 41, 77 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU (tutela della proprietà) e alla normativa dell’Unione europea.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 3 e 2, del d.l. n. 91 del 2014. La rimodulazione degli incentivi non è stata ritenuta in contrasto con i parametri costituzionali ed europei evocati.

    Il principio

    La rimodulazione degli incentivi pubblici al fotovoltaico, che ne riduce l’importo annuo allungandone la durata, rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola di per sé il legittimo affidamento dei gestori né la tutela della proprietà, purché non si traduca in un intervento irragionevole o sproporzionato.

    Domande e risposte

    Cos’è lo “spalma-incentivi”?

    È la rimodulazione degli incentivi al fotovoltaico introdotta dal d.l. n. 91 del 2014: riduceva l’importo annuo dell’incentivo allungandone però il periodo di erogazione.

    La Corte ha dato torto ai gestori degli impianti?

    Sì, nel senso che ha dichiarato non fondate le questioni: la rimodulazione è stata ritenuta compatibile con la Costituzione e con i parametri europei evocati.

    Il legislatore può modificare incentivi già concessi?

    Sì, nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità: secondo la Corte una rimodulazione non irragionevole non lede di per sé il legittimo affidamento né la tutela della proprietà.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 34/2017 – Questione priva di oggetto su norma già dichiarata illegittima

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005 in materia di stupefacenti: quella norma era già stata dichiarata illegittima dalla sentenza n. 32 del 2014, dunque la questione è divenuta priva di oggetto.

    Di cosa si tratta

    Il giudice di Viterbo dubitava della legittimità della disciplina sugli stupefacenti introdotta dall’art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005, convertito dalla legge n. 49 del 2006. Ma la Corte aveva già rimosso quella norma con la storica sentenza n. 32 del 2014.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Viterbo aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 77, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, perché divenuta priva di oggetto: la sentenza n. 32 del 2014 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma censurata.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale che ha ad oggetto una norma già dichiarata incostituzionale è manifestamente inammissibile, perché priva di oggetto.

    Domande e risposte

    Perché la questione è inammissibile?

    Perché la norma impugnata era già stata dichiarata illegittima dalla sentenza n. 32 del 2014, quindi non esisteva più un oggetto da giudicare.

    Cosa aveva deciso la sentenza n. 32 del 2014?

    Aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005 sulla disciplina degli stupefacenti.

    Che tipo di pronuncia è questa?

    Un’ordinanza di manifesta inammissibilità, adottata in camera di consiglio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 15/2017 – Cessazione automatica degli incarichi dirigenziali (spending review)

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012 (spending review), nella parte in cui prevedeva la cessazione automatica, entro il 1° novembre 2012, di tutti gli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.

    Di cosa si tratta

    La spending review del 2012 imponeva alla Presidenza del Consiglio dei ministri una riduzione delle dotazioni organiche dirigenziali. Per attuarla, la norma disponeva la cessazione automatica ex lege di tutti gli incarichi dirigenziali in corso entro una certa data. Il caso riguardava incarichi conferiti a soggetti esterni ai sensi dell’art. 19, comma 6, del testo unico sul pubblico impiego.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, comma 20, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge n. 135 del 2012), sollevato dal Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, in riferimento agli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione. La cessazione automatica delle funzioni dirigenziali contrastava, secondo il giudice, con i principi di buon andamento e continuità dell’azione amministrativa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 20, del d.l. n. 95 del 2012 nella parte in cui prevedeva la cessazione, entro il 1° novembre 2012, degli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.

    Il principio

    La cessazione automatica ex lege degli incarichi dirigenziali, disposta in modo indiscriminato, contrasta con i principi di buon andamento e continuità dell’azione amministrativa: la riorganizzazione delle strutture pubbliche non può tradursi in una rimozione automatica delle funzioni dirigenziali svincolata da una valutazione adeguata.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma annullata?

    La cessazione automatica, entro il 1° novembre 2012, di tutti gli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia della Presidenza del Consiglio conferiti ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.

    Perché è stata dichiarata illegittima?

    Perché la cessazione automatica e indiscriminata degli incarichi contrastava con i principi costituzionali di buon andamento e continuità dell’azione amministrativa.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, in riferimento agli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione.

    Norme collegate