Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Agenzie Immobiliari: TFR e fine rapporto

    CCNL Agenzie Immobiliari

    TFR e fine rapporto nel CCNL Agenzie Immobiliari

    Come si calcola il trattamento di fine rapporto, quando si può chiedere l’anticipo e cosa spetta alla cessazione del rapporto in agenzia immobiliare.

    In sintesi

    Il TFR (trattamento di fine rapporto) spetta a ogni dipendente alla cessazione del rapporto e si calcola secondo l'art. 2120 c.c.: accantonamento annuo pari alla retribuzione divisa per 13,5, rivalutato ogni anno. Il lavoratore può chiedere un'anticipazione nei casi di legge e può destinare il TFR a un fondo di previdenza complementare. Alla cessazione si liquidano TFR, ratei e ferie residue.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
    Parti firmatarie
    FIAIP · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza
    Rinnovo sottoscritto il 19 maggio 2025, vigenza dal 1° maggio 2025 al 31 dicembre 2027
    Ambito
    Lavoratori subordinati di agenzie di mediazione immobiliare aderenti a FIAIP
    Fonte
    Testo coordinato del CCNL, edizione ufficiale del 7 giugno 2021 (PDF); minimi e una tantum dal rinnovo del 2025 (scheda Filcams-CGIL)

    Che cos'è il TFR

    Il trattamento di fine rapporto (TFR) è una somma che il datore accantona ogni anno e che viene corrisposta al lavoratore alla cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa. È una forma di retribuzione differita disciplinata dall'art. 2120 del codice civile, quindi spettante a tutti i dipendenti, indipendentemente dal CCNL applicato.

    Come si calcola

    Il meccanismo è fissato dalla legge:

    • ogni anno si accantona una quota pari alla retribuzione annua utile divisa per 13,5 (circa il 6,91%);
    • su ciascuna quota grava un contributo dello 0,50% a fini previdenziali;
    • il montante maturato negli anni precedenti si rivaluta al 31 dicembre con un tasso composto da una parte fissa dell'1,5% e da una parte variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
    Le componenti del calcolo del TFR (art. 2120 c.c.)
    Componente Valore
    Quota di accantonamento annua Retribuzione utile / 13,5
    Contributo a carico del lavoratore 0,50% della retribuzione
    Rivalutazione annua del montante 1,5% fisso + 75% dell'aumento ISTAT

    Per l'art. 173 del CCNL sono escluse dalla retribuzione utile al TFR: i rimborsi spese; le somme occasionali (“una tantum”) e le gratificazioni straordinarie non contrattuali; i compensi per lavoro straordinario e festivo; le indennità sostitutive di preavviso e di ferie; le indennità di trasferta e le diarie non continuative (e, se continuative, la quota esente da IRPEF); le prestazioni in natura con corrispettivo a carico del lavoratore. Restano dentro il minimo conglobato, gli scatti e le altre voci fisse e continuative (art. 154).

    Le anticipazioni

    L'art. 2120 c.c. consente di chiedere un'anticipazione del TFR, una sola volta nel corso del rapporto, fino al 70% del maturato, a chi ha almeno 8 anni di servizio, per:

    • spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi riconosciuti;
    • acquisto della prima casa per sé o per i figli;
    • spese durante i congedi parentali o per formazione.

    Il datore può soddisfare le richieste entro limiti annui legati al numero di dipendenti. Il testo del CCNL non contiene regole proprie sulle anticipazioni del TFR: valgono quelle di legge, salvo condizioni di miglior favore negli accordi aziendali o individuali.

    TFR in azienda o nella previdenza complementare

    Il lavoratore può scegliere se lasciare il TFR in azienda oppure destinarlo a una forma di previdenza complementare (fondo negoziale di settore, fondo aperto o PIP). Per i dipendenti delle agenzie immobiliari il fondo di previdenza complementare contrattuale è Fon.Te. (art. 13 del CCNL): l'adesione è volontaria e il lavoratore può conferire il 50% o il 100% del TFR maturato dall'adesione. Conferendo il TFR a un fondo, le quote non restano in azienda ma alimentano la posizione previdenziale, con un trattamento fiscale agevolato delle prestazioni. La scelta va espressa con le modalità di legge.

    Cosa si liquida alla cessazione

    Alla fine del rapporto, nel saldo confluiscono:

    • il TFR maturato e rivalutato (se non già conferito al fondo);
    • i ratei di tredicesima e di quattordicesima, previste entrambe dal CCNL (artt. 164-165);
    • le ferie e i permessi maturati e non goduti;
    • l'eventuale indennità sostitutiva del preavviso, se dovuta.

    Il TFR va pagato all'atto della cessazione, nei tempi tecnici per calcolare la rivalutazione e comunque entro 30 giorni; in caso di ritardo si applica un interesse del 2% sopra il tasso ufficiale di sconto, fermo restando che il TFR deve essere liquidato interamente entro 90 giorni dalla cessazione (art. 176 del CCNL).

    Casi pratici

    Un'addetta che acquista casa
    Caia, con 9 anni di servizio, vuole comprare la prima casa. Può chiedere l'anticipazione del TFR fino al 70% del maturato, allegando il preliminare o l'atto. È un diritto di legge, esercitabile una sola volta.
    Tizio sceglie il fondo pensione
    Tizio, neoassunto, decide di destinare il TFR maturando a un fondo di previdenza complementare. Le quote non restano in agenzia: confluiscono nel fondo. Alla cessazione del rapporto non riceverà il TFR dall'azienda, ma avrà la posizione accumulata presso il fondo.
    Sempronio licenziato per giusta causa
    Sempronio è licenziato per giusta causa. Pur perdendo il preavviso, mantiene il diritto al TFR: si tratta di retribuzione differita che spetta sempre. Nel saldo riceve TFR, ratei e ferie residue.
  • CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: ferie, permessi e PAR

    CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

    CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: ferie, permessi e PAR

    Ferie annue, permessi retribuiti PAR (ex ROL) e diritti connessi nel CCNL Unionmeccanica Confapi: quante spettano, come si maturano, quando si fruiscono e cosa succede alle ferie non godute.

    In sintesi

    Il CCNL Metalmeccanica PMI Confapi garantisce 4 settimane di ferie annue (con giornate aggiuntive per anzianità) e 104 ore di permessi PAR. Le ferie collettive sono stabilite dal datore entro fine maggio. Il mancato godimento delle ferie non comporta la loro perdita: alla cessazione del rapporto maturano l’indennità sostitutiva.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Unionmeccanica (Confapi) · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Ferie annue base
    4 settimane (+ 1 giorno dopo 10 anni; + 1 settimana dopo 18 anni)
    Permessi PAR
    104 ore annue
    Piano ferie collettive
    Comunicato dal datore entro fine maggio di ogni anno

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi PAR per anzianità – CCNL Metalmeccanica PMI Confapi
    Anzianità di servizio Ferie annue Permessi PAR annui
    Fino a 10 anni compiuti 4 settimane (20 giorni su settimana di 5 giorni; 24 su 6 giorni) 104 ore
    Oltre 10 e fino a 18 anni compiuti 4 settimane + 1 giorno 104 ore
    Oltre 18 anni compiuti 5 settimane (4 + 1; 25 giorni su settimana di 5 giorni) 104 ore

    Ogni settimana di ferie è ragguagliata a 5 o 6 giorni lavorativi secondo la distribuzione dell’orario. Se l’anzianità non consente di maturare l’intero periodo, spetta un dodicesimo per ogni mese di servizio (le frazioni superiori a 15 giorni contano come mese intero). I PAR maturano in ragione di anno di servizio, ridotti proporzionalmente per le frazioni. Fonte: artt. 21, 22 e 33 del CCNL 26 maggio 2021.

    Ferie: diritto minimo di legge e miglioria contrattuale

    Il diritto alle ferie è garantito dall’art. 36, comma 3, della Costituzione e dall’art. 10 del D.Lgs. 66/2003, che fissa il minimo di 4 settimane annue per legge, di cui almeno 2 continuative nel corso dell’anno. Il CCNL Unionmeccanica Confapi si allinea al minimo legale fino a 10 anni di anzianità, migliorandolo per i lavoratori con anzianità maggiore (giorno aggiuntivo dopo 10 anni, settimana aggiuntiva dopo 18 anni): questa è una miglioria contrattuale rispetto alla legge.

    Le ferie non possono essere sostituite da indennità monetaria durante il rapporto di lavoro in corso, salvo espressa autorizzazione normativa (es. ferie eccedenti le 4 settimane minime, con accordo). Alla cessazione del rapporto, le ferie non godute si liquidano come indennità sostitutiva.

    Permessi PAR (ex ROL): come funzionano

    I PAR (Permessi Aggiuntivi Retribuiti) nel CCNL Unionmeccanica Confapi corrispondono a quanto nel CCNL Federmeccanica sono denominati ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro). Il monte ore annuo di 104 ore (art. 21) comprende i quattro gruppi di 8 ore (32 ore) sostitutivi delle festività abolite dalla L. 54/1977, più le ore di riduzione d’orario.

    I PAR si fruiscono:

    • In forma collettiva (art. 22), con regime scelto dall’azienda previo esame con le RSU: riduzione giornaliera di 10 minuti (elevabile a 15), riduzione settimanale di 60 minuti, oppure gruppi di ore collettive per 56 ore annue (28 a semestre).
    • In forma individuale: le ore che residuano sono a disposizione del lavoratore, su richiesta presentata almeno 20 giorni prima; con gravi situazioni documentate il preavviso scende a 1 giorno e il permesso a un solo giorno lavorativo. L’assenza contemporanea non può superare il 5% degli addetti al turno (con preavviso mancato, fra l’8,5% e l’11,5%).
    • Come chiusure collettive: alcune aziende programmano le chiusure di agosto o dei ponti prelevando ore dai PAR dei dipendenti, nei regimi collettivi sopra indicati.

    I PAR non fruiti entro l’anno di maturazione confluiscono in un conto ore individuale per ulteriori 24 mesi, da usare con le stesse regole di preavviso; al termine, le ore ancora accantonate sono pagate con la retribuzione in atto alla scadenza (art. 22).

    Piano ferie e obblighi del datore

    Il CCNL prevede che il piano ferie collettivo sia comunicato ai lavoratori di norma entro la fine di maggio dell’anno di riferimento, sentite le RSU (art. 33), con l’obiettivo di conciliare le esigenze produttive aziendali con i desiderata dei lavoratori. Il periodo di ferie consecutive e collettive non può eccedere 3 settimane, salvo intese aziendali; i giorni festivi che cadono durante le ferie non contano come ferie. La programmazione deve garantire la fruizione delle ferie nell’anno di maturazione.

    Il datore di lavoro che non consente ai lavoratori di fruire delle ferie maturate è esposto a:

    • Obbligo di pagare l’indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto.
    • Sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 66/2003 per violazione degli obblighi di pianificazione delle ferie.
    • Possibile risarcimento del danno alla salute del lavoratore, se il mancato riposo ha causato pregiudizi documentabili.

    Casi pratici

    Tizio – Piano ferie collettive in agosto
    L’azienda comunica entro maggio il piano ferie: 3 settimane di chiusura collettiva ad agosto (15 giorni lavorativi). Tizio ha maturato 20 giorni di ferie nell’anno. Dopo le ferie collettive restano 5 giorni da fruire individualmente entro dicembre, più le 104 ore di PAR che può utilizzare durante l’anno per permessi e ponti. Il datore approva le richieste di Tizio compatibilmente con la produzione.
    Caia – Anzianità superiore a 18 anni, 5 settimane di ferie
    Caia lavora nella stessa azienda da 20 anni. Ha diritto a 5 settimane di ferie annue (25 giorni lavorativi) invece delle 4 base. Questa settimana aggiuntiva è una miglioria contrattuale CCNL rispetto al minimo di legge. Alla cessazione del rapporto per qualsiasi causa, le ferie maturate e non godute saranno liquidate come indennità.
    Sempronio – Utilizzo dei PAR per ponti e permessi
    Sempronio ha 104 ore PAR da consumare entro l’anno. L’azienda chiude il giorno del ponte del 2 giugno (festività nazionale) e preleva 8 ore dai PAR. Restano 96 ore da usare. Sempronio ne usa altre 16 per due ponti a novembre. Le 80 ore residue non vengono perse né pagate subito: confluiscono nel conto ore individuale per ulteriori 24 mesi e, se ancora non usate alla scadenza, sono pagate con la retribuzione in atto (art. 22).

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
    4 settimane annue (20 giorni su settimana di 5 giorni) fino a 9 anni di anzianità. Dopo 10 anni si aggiunge 1 giorno; dopo 18 anni le ferie salgono a 5 settimane (25 giorni). Le ferie sono proporzionali per assunzioni o cessazioni nel corso dell’anno.
    Cosa sono i permessi PAR nel CCNL PMI Confapi?
    I PAR (Permessi Aggiuntivi Retribuiti) corrispondono ai ROL del CCNL Industria. Ammontano a 104 ore annue e includono le ex festività. Una parte si fruisce in forma collettiva scelta dall’azienda, il resto a richiesta del lavoratore con 20 giorni di preavviso; le ore non usate entro l’anno restano nel conto ore per 24 mesi (art. 22).
    Le ferie non godute si perdono?
    No. Le ferie maturate non si perdono. La direttiva europea 2003/88/CE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE tutelano il diritto alle ferie. Alla cessazione del rapporto le ferie non godute si liquidano come indennità sostitutiva.
    Quando va comunicato al datore il piano ferie?
    Il datore stabilisce di norma entro maggio l’epoca delle ferie collettive, sentite le RSU. Le richieste individuali vanno presentate con ragionevole preavviso; il datore le approva tenendo conto delle esigenze produttive.
    I permessi per ex festività sono inclusi nei PAR?
    Sì. Le 4 giornate di ex festività abolite dalla legge sono state trasformate in permessi retribuiti e sono comprese nel monte ore PAR di 104 ore. Non si tratta quindi di un monte ore separato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima, mensilità aggiuntive e welfare e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Unionmeccanica Confapi (testo base 26 maggio 2021, codice CNEL C018) e alla disciplina del D.Lgs. 66/2003. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: apprendistato professionalizzante

    CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

    CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: apprendistato professionalizzante

    Guida all’apprendistato professionalizzante nel CCNL Unionmeccanica Confapi: durata per livello di destinazione, inquadramento e retribuzione progressiva, formazione obbligatoria, ruolo del tutor e trasformazione a tempo indeterminato al termine del periodo.

    In sintesi

    Nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi l’apprendistato professionalizzante (art. 10; art. 44 D.Lgs. 81/2015) dura da 6 a 36 mesi (24 per le linee di montaggio semplici; 6 mesi in meno con diploma inerente). L’apprendista entra due categorie sotto quella di destinazione e sale in tre periodi uguali: nel terzo è inquadrato una categoria sotto ma retribuito come la categoria di destinazione. La formazione professionalizzante è di almeno 80 ore medie annue, a carico del datore. Al termine il rapporto prosegue a tempo indeterminato, salvo recesso con preavviso di 15 giorni decorrente dal termine del contratto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Unionmeccanica (Confapi) · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Testo base
    CCNL 26 maggio 2021 (codice CNEL C018)
    Norma di legge
    Artt. 41-47 D.Lgs. 81/2015 (Codice dei contratti di lavoro)
    Tipologia prevista
    Apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015)
    Età ammessa
    Non inferiore a 18 anni (salvo deroghe di legge) e non superiore a 29
    Durata
    Minima 6 mesi, massima 36 (24 per linee di montaggio semplici); ridotta di 6 mesi con diploma o titolo terziario inerente
    Formazione
    Almeno 80 ore medie annue di formazione professionalizzante, a carico del datore; piano formativo individuale allegato alla lettera di assunzione

    Il quadro normativo: legge e CCNL

    L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dagli artt. 44-47 del D.Lgs. 81/2015 (c.d. Codice dei contratti di lavoro), che assegna ai contratti collettivi nazionali il compito di definire: durata minima e massima, percentuali retributive, monte ore di formazione e modalità di affiancamento da parte del tutor aziendale.

    Il CCNL Unionmeccanica Confapi esercita queste facoltà con l’art. 10 (disciplina in vigore dal 1° marzo 2018 per i contratti stipulati dopo quella data). È importante non confondere la disciplina di questo contratto con quella del CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica), che prevede durate e percentuali retributive parzialmente diverse.

    L’apprendistato professionalizzante è l’unica tipologia normalmente stipulata nel settore: l’apprendistato per la qualifica e il diploma (art. 43 D.Lgs. 81/2015) e quello di alta formazione e ricerca (art. 45) sono più rari e richiedono il coinvolgimento di istituzioni formative esterne con accordi specifici regionali.

    Durata per livello di destinazione

    Il CCNL Unionmeccanica Confapi (art. 10) non lega la durata al livello finale: fissa una durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. Le qualifiche conseguibili sono quelle dalla 3ª alla 9ª categoria.

    • Per chi ha un diploma di istruzione secondaria superiore o un titolo terziario inerente alla professionalità da conseguire, la durata è ridotta di 6 mesi.
    • Per le sole figure addette a produzioni in serie su linee di montaggio semplice (mansioni brevi, semplici e ripetitive, non riconducibili alla 3ª categoria) la durata massima è di 24 mesi.
    • I periodi di apprendistato professionalizzante svolti per almeno 12 mesi presso più datori, senza interruzioni superiori a un anno e per le stesse attività, riducono di 6 mesi la durata complessiva; il lavoratore deve presentare la documentazione (libretto) all’assunzione.

    Se l’apprendista si assenta per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio per più di 30 giorni, il contratto è prolungato per un periodo pari alla durata dell’assenza; per assenze superiori a 30 giorni per altre cause le parti del contratto individuale definiscono se prolungarlo. Per l’assunzione in prova è richiesto l’atto scritto: la prova ha la durata ordinaria prevista per la categoria di ingresso e in essa ciascuna parte può recedere senza preavviso.

    Il CCNL ammette anche le categorie 8ª e 9ª, ma con riferimento ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione e importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali. L’apprendista non può essere retribuito a cottimo.

    Inquadramento e retribuzione progressiva

    Durante l’apprendistato, la legge (art. 42, comma 5, lett. b, D.Lgs. 81/2015) vieta di inquadrare l’apprendista oltre due livelli sotto quello di destinazione. Il CCNL (art. 10, «Inquadramento e retribuzione») prevede tre periodi di uguale durata:

    • Primo periodo: l’apprendista è inquadrato due categorie sotto quella di destinazione e percepisce il minimo contrattuale di quella categoria iniziale.
    • Secondo periodo: inquadrato una categoria sotto la destinazione, con il minimo contrattuale di quella categoria.
    • Terzo periodo: resta inquadrato una categoria sotto, ma la retribuzione è quella della categoria di destinazione.

    Le durate dei tre periodi sono: 12+12+12 mesi per un contratto di 36 mesi, 10+10+10 per 30 mesi, 8+8+8 per 24 mesi (salvo diverse intese tra le parti); per durate inferiori i periodi si riducono in proporzione. In pratica, un apprendista destinato alla 5ª categoria con contratto di 24 mesi è inquadrato in 3ª per 8 mesi, in 4ª per altri 8 mesi e, nell’ultimo periodo, in 4ª con retribuzione della 5ª. La retribuzione oraria si calcola con il divisore 173.

    Non è ammessa alcuna percentualizzazione della retribuzione al di sotto del minimo tabellare del livello di inquadramento (la prassi di pagare una percentuale del minimo, diffusa in passato, non è conforme all’attuale impianto del D.Lgs. 81/2015).

    Tabella riepilogativa

    Periodi di inquadramento e retribuzione – art. 10 CCNL Metalmeccanica PMI Confapi
    Durata del contratto Primo periodo (2 categorie sotto) Secondo periodo (1 categoria sotto) Terzo periodo (retribuzione della categoria di destinazione)
    36 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi
    30 mesi 10 mesi 10 mesi 10 mesi
    24 mesi 8 mesi 8 mesi 8 mesi

    Fonte: art. 10 del CCNL 26 maggio 2021. La formazione professionalizzante non è inferiore a 80 ore medie annue, comprensive della formazione teorica iniziale sul rischio specifico (Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011), e può svolgersi anche on the job e in affiancamento. Il piano formativo individuale (PFI) è allegato alla lettera di assunzione.

    Formazione: piano formativo individuale e tutor

    La formazione nell’apprendistato professionalizzante è di due tipi:

    • Formazione di tipo professionalizzante: interamente a carico del datore, svolta in azienda sotto la guida del tutor aziendale. Comprende l’addestramento pratico alle mansioni, la conoscenza dei processi produttivi, le norme di sicurezza e salute sul lavoro (D.Lgs. 81/2008). Deve essere documentata nel registro della formazione.
    • Formazione di base e trasversale: la formazione professionalizzante è integrata, dove esiste, dall’offerta formativa pubblica per le competenze di base e trasversali (art. 44, comma 3, D.Lgs. 81/2015).

    Il piano formativo individuale (PFI) è definito dalle parti del contratto individuale in coerenza con gli standard professionali di riferimento (Allegato 2 del CCNL) e con le conoscenze già possedute dall’apprendista; lo schema è allegato al CCNL e il PFI è allegato alla lettera di assunzione. Può essere modificato in corso di rapporto con il consenso di apprendista, impresa e tutor.

    Il tutor aziendale è necessario per attivare il contratto: è indicato nominativamente nel PFI, deve avere adeguata professionalità ed esperienza, cura l’accoglienza e l’inserimento, verifica la progressione dell’apprendimento e attesta il percorso formativo compilando la scheda di rilevazione (art. 47, comma 1, D.Lgs. 81/2015). Il tutor può essere lo stesso imprenditore.

    Contribuzione e incentivi per il datore

    L’assunzione in apprendistato comporta vantaggi contributivi per il datore di lavoro. Le aliquote non sono fissate dal CCNL ma dalla legge e dall’INPS: variano con la dimensione dell’azienda e con le leggi di bilancio, e per questo vanno lette nelle circolari INPS in vigore alla data di assunzione

    Il CCNL Unionmeccanica Confapi non modifica la disciplina contributiva di legge. Applica invece agli apprendisti la previdenza complementare, la sanità integrativa e il welfare dei suoi artt. 50, 51 e 52 e la gratifica natalizia ragguagliata a 173 ore della retribuzione globale di fatto, con i dodicesimi in caso di inizio o cessazione in corso d’anno. Le agevolazioni di legge spettano solo se il contratto rispetta i requisiti di legge e contrattuali (piano formativo, tutor, formazione).

    Un ulteriore vantaggio per il datore è che l’apprendista è escluso dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti (art. 47, comma 3, D.Lgs. 81/2015).

    Trasformazione a tempo indeterminato e recesso di fine apprendistato

    Al termine del periodo di apprendistato, il contratto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato al livello finale di destinazione, senza necessità di alcuna comunicazione o nuovo accordo. L’apprendista acquista piena stabilità del posto di lavoro.

    Tuttavia, ai sensi dell’art. 42, comma 4, D.Lgs. 81/2015, al termine del periodo formativo ciascuna parte può recedere dal contratto ai sensi dell’art. 2118 c.c. dando un preavviso di 15 giorni decorrente dal termine del contratto (art. 10 del CCNL); durante il preavviso continua ad applicarsi la disciplina dell’apprendistato. Non è richiesta alcuna motivazione per il recesso di fine apprendistato.

    Se non si recede, il periodo di apprendistato è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti di legge e di contratto; per la maturazione degli aumenti periodici di anzianità vale però nella misura del 65% (art. 10, dal 1° novembre 2018). Se l’apprendista recede, deve rispettare lo stesso preavviso di 15 giorni.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendistato al 4° livello, 24 mesi
    Tizio viene assunto il 1° febbraio 2026 con contratto di apprendistato professionalizzante finalizzato alla 4ª categoria. La durata è di 24 mesi, quindi tre periodi da 8 mesi. Da febbraio a settembre 2026 è inquadrato in 2ª categoria con il minimo di quella categoria; da ottobre 2026 a maggio 2027 in 3ª categoria con il relativo minimo; da giugno 2027 a gennaio 2028 resta inquadrato in 3ª ma è retribuito come la 4ª. La formazione professionalizzante è di almeno 80 ore medie annue, cioè 160 ore nei 24 mesi. Se a fine gennaio 2028 nessuno recede (preavviso di 15 giorni dal termine), Tizio prosegue a tempo indeterminato in 4ª categoria con la qualificazione conseguita.
    Caia – Recesso di fine apprendistato
    Caia ha completato un apprendistato di 36 mesi con destinazione alla 6ª categoria in una piccola officina metalmeccanica PMI Confapi. L’azienda attraversa un momento di difficoltà e, alla scadenza del periodo, il datore comunica il recesso con il preavviso di 15 giorni decorrente dal termine del contratto (art. 10 CCNL), senza obbligo di motivazione. Durante il preavviso Caia continua a essere trattata come apprendista; le spettano poi TFR e ferie maturate e non godute.
    Sempronio – Malattia durante l’apprendistato
    Sempronio, apprendista con destinazione alla 5ª categoria (24 mesi), si ammala al 10° mese per 45 giorni. Poiché l’assenza supera i 30 giorni, il contratto è prolungato per un periodo pari alla durata dell’assenza (45 giorni), cioè fino a circa 25 mesi e mezzo. Durante la malattia si applicano la conservazione del posto e il trattamento economico degli artt. 54 e 55 del CCNL, calcolato sulla retribuzione corrispondente al periodo di apprendistato in corso.

    Domande frequenti

    Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
    Da un minimo di 6 mesi a un massimo di 36 (24 per le linee di montaggio semplici), ridotti di 6 mesi per chi ha un diploma o titolo terziario inerente. Il contratto è prolungato di una durata pari all’assenza per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio superiore a 30 giorni (art. 10).
    Qual è la retribuzione dell’apprendista nel CCNL PMI Confapi?
    L’apprendista entra due categorie sotto quella di destinazione (primo periodo), sale di una categoria nel secondo periodo e nel terzo percepisce la retribuzione della categoria di destinazione; la retribuzione è sempre il minimo contrattuale della categoria considerata, senza percentualizzazioni (art. 10). I tre periodi sono uguali: 12 mesi ciascuno su 36, 8 su 24.
    Quante ore di formazione sono previste per l’apprendista?
    Almeno 80 ore medie annue di formazione professionalizzante (240 ore su 36 mesi, 160 su 24), a carico del datore e comprensive della formazione iniziale sul rischio specifico. Si svolge anche on the job e in affiancamento, ed è descritta nel piano formativo individuale (art. 10).
    L’apprendista matura TFR, ferie e tredicesima?
    Sì, l’apprendista è lavoratore dipendente a tutti gli effetti. Matura TFR, ferie, permessi annui retribuiti e gratifica natalizia (tredicesima, ragguagliata a 173 ore della retribuzione globale di fatto) fin dall’assunzione.
    Cosa succede al termine dell’apprendistato?
    Se nessuna parte recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato con la qualificazione acquisita. Ciascuna parte può recedere con un preavviso di 15 giorni decorrente dal termine del contratto, senza obbligo di motivazione (art. 10 CCNL; art. 42, comma 4, D.Lgs. 81/2015).
    Il datore può licenziare l’apprendista durante il periodo formativo?
    Solo per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Non è possibile licenziare l’apprendista per motivi economici o organizzativi durante il periodo formativo. La tutela è analoga a quella del contratto a tempo indeterminato nella fase formativa.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e PAR, maternità, paternità e congedi e tredicesima, mensilità aggiuntive e welfare.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Unionmeccanica Confapi (testo base 26 maggio 2021, codice CNEL C018) e al D.Lgs. 81/2015. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Orario di lavoro e straordinari CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale

    CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    Orario di lavoro e straordinari nel CCNL UNEBA: turni, notturno e maggiorazioni

    Il CCNL UNEBA fissa un orario settimanale ordinario di 38 ore, inferiore al limite legale. Il settore socio-sanitario è caratterizzato da servizi h24 e turni su più giorni: il contratto disciplina le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e il recente riconoscimento del tempo di vestizione.

    In sintesi

    Il CCNL UNEBA fissa un orario ordinario di 38 ore settimanali (art. 50), anche con distribuzioni plurisettimanali. Le ore ordinarie notturne in turno hanno il 20% in più, quelle notturne non programmate il 25%, la domenica e i festivi il 15%, il festivo notturno il 25% (art. 53). Lo straordinario, di norma entro 160 ore annue, è pagato con il 25% (diurno), 40% (notturno), 50% (festivo) o 60% (festivo notturno); la paga oraria è la retribuzione mensile divisa per 164 (art. 52). A chi deve indossare la divisa spettano 15 minuti di vestizione dentro l’orario (art. 28).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
    Ultimo rinnovo
    24 gennaio 2025
    Orario ordinario
    38 ore settimanali
    Riferimento legge
    D.lgs. 66/2003 (orario di lavoro) — il CCNL migliora il limite di 40 ore

    Tabella riepilogativa

    Maggiorazioni per lavoro straordinario e disagiato nel CCNL UNEBA
    Tipologia Maggiorazione Note
    Straordinario diurno +25% Ore oltre l'orario normale praticato (art. 52)
    Straordinario notturno (22-6) +40% Se non si tratta del regolare turno di servizio
    Straordinario festivo diurno +50% Anche per le festività lavorate non accantonate in Banca ore (art. 54)
    Straordinario festivo notturno +60% —
    Ordinario notturno in turno +20% Ore tra le 22 e le 6 (art. 53)
    Ordinario notturno non programmato +25% —
    Ordinario domenicale o festivo +15% —
    Ordinario festivo notturno +25% —
    Tempo di vestizione 15 minuti nell'orario normale Già pagati nel minimo; divisi tra inizio e fine turno fino ad accordi diversi (art. 28)

    Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro. Paga oraria: retribuzione mensile divisa per 164. Lo straordinario è di norma entro 160 ore l'anno pro capite; su richiesta del lavoratore può diventare riposo in Banca ore, con il pagamento della sola maggiorazione. Fonte: artt. 28, 50-54 del testo ufficiale del CCNL UNEBA 2023-2025.

    L'orario settimanale di 38 ore: una miglioria contrattuale

    Il d.lgs. 66/2003, che recepisce la direttiva europea sull'orario di lavoro, fissa il limite legale in 40 ore settimanali. Il CCNL UNEBA prevede invece 38 ore settimanali: le 2 ore di differenza costituiscono una miglioria contrattuale a favore dei lavoratori e non sono derogabili al ribasso da accordi aziendali o individuali.

    Nei servizi a ciclo continuo (RSA, comunità residenziali per anziani o disabili, centri di accoglienza h24) l'orario settimanale di 38 ore viene distribuito su turni articolati, anche su più giorni della settimana inclusa la domenica. La programmazione dei turni spetta al datore di lavoro, nel rispetto dei limiti contrattuali.

    La vestizione: novità del rinnovo 2025

    Una delle novità più significative del rinnovo del 24 gennaio 2025 è il riconoscimento del tempo di vestizione e svestizione. I lavoratori che devono indossare una divisa o un dispositivo di protezione individuale hanno diritto al riconoscimento di 15 minuti come orario di lavoro ordinario, computati nelle 38 ore settimanali.

    In pratica:

    • I 15 minuti sono computati nell'orario normale e quindi già pagati con il minimo conglobato; comprendono i tempi di spostamento e devono garantire il passaggio delle consegne (art. 28).
    • Le modalità sono rinviate agli accordi territoriali o aziendali; fino ad allora i minuti si dividono in parti uguali tra inizio e fine, all'interno del turno (per esempio 7 minuti e mezzo in un turno 7:00-15:00).

    Turni notturni e festivi: regole e tutele

    Nel settore socio-sanitario il lavoro notturno è strutturale: le RSA e le comunità residenziali erogano assistenza 24 ore su 24. Il CCNL UNEBA disciplina:

    • Definizione di lavoro notturno: le ore svolte in fascia notturna (generalmente dalle 22:00 alle 6:00) danno diritto alla maggiorazione del 20% se rientrano nel turno programmato e del 25% se non programmate (art. 53).
    • Limite settimanale del lavoro notturno: per il CCNL i lavoratori notturni non possono superare 8 ore di lavoro giornaliero calcolate come media su due settimane (art. 53).
    • Sorveglianza sanitaria: i lavoratori notturni hanno diritto alla visita medica preventiva e periodica (art. 14 d.lgs. 66/2003), a spese del datore.
    • Domenica e festività: le ore ordinarie di domenica o nei festivi hanno la maggiorazione del 15% (25% se di notte). Per le festività nazionali lavorate spetta anche un accantonamento in Banca ore; se non è possibile, le ore si pagano con la maggiorazione del 50% (art. 54). Il riposo settimanale spostato in altro giorno non dà altre maggiorazioni (art. 51).

    Part-time e flessibilità

    Il CCNL UNEBA ammette il contratto a part-time sia orizzontale (riduzione oraria giornaliera) sia verticale (alternanza di giornate lavorative e non) sia misto. Le disposizioni del d.lgs. 81/2015 sul lavoro a tempo parziale si applicano integralmente, con la possibilità di prevedere clausole elastiche e flessibili, purché concordate per iscritto. Il lavoratore part-time ha diritto alle stesse tutele del lavoratore a tempo pieno, in proporzione all'orario.

    Casi pratici

    Tizio — OSS, turno notturno in RSA
    Tizio lavora turni notturni (22:00-06:00, 8 ore) cinque notti a settimana in una RSA. Le 40 ore settimanali superano il limite ordinario di 38 ore del CCNL: se non c'è una distribuzione plurisettimanale che le compensi (art. 50), le 2 ore eccedenti sono straordinario notturno con maggiorazione del 40%. Le ore notturne ordinarie del turno (prime 38) sono maggiorate del 20%. Tizio verifica in busta paga che entrambe le maggiorazioni siano applicate correttamente.
    Caia — Educatrice, lavoro la domenica
    Caia è educatrice in una comunità per minori con turni anche la domenica. Il CCNL UNEBA prevede la maggiorazione del 15% per le ore ordinarie di domenica o nei festivi (art. 53). Caia lavora una domenica al mese: la sua retribuzione oraria ordinaria è di circa 11 €; per le ore domenicali percepisce 11 € × 1,15 = 12,65 €/ora. Il riposo settimanale le spetta in un altro giorno della settimana, senza ulteriori maggiorazioni (art. 51).
    Sempronio — Coordinatore, straordinario e riposo compensativo
    Sempronio è coordinatore (livello 1) e in alcune settimane supera le 38 ore per esigenze organizzative. Sempronio chiede di trasformare lo straordinario in riposo: le ore vanno nella Banca ore e l'ente gli paga comunque la sola maggiorazione del 25% (art. 52). Le ore accantonate si usano come permessi, compatibilmente con il servizio; i residui degli anni precedenti si pagano entro il 30 giugno (art. 66).

    Domande frequenti

    Quante ore lavora un OSS nel CCNL UNEBA?
    L'orario settimanale ordinario nel CCNL UNEBA è di 38 ore, distribuito su turni nell'arco della settimana. Il limite di 38 ore è una miglioria rispetto alle 40 ore del d.lgs. 66/2003.
    Il tempo per vestirsi/svestirsi è orario di lavoro?
    Sì, con il rinnovo 2023-2025. I 15 minuti per indossare e togliere la divisa sono conteggiati come orario di lavoro ordinario, inclusi nelle 38 ore settimanali. È una novità del rinnovo del 24 gennaio 2025.
    Come viene pagato il lavoro notturno nel CCNL UNEBA?
    Le ore ordinarie notturne (22-6) hanno una maggiorazione del 20% se in turno e del 25% se non programmate; il festivo notturno ordinario del 25% (art. 53). Se le ore notturne sono straordinario, la maggiorazione è del 40% (60% se festive).
    Lo straordinario può essere compensato con riposo?
    Sì. Su richiesta del lavoratore lo straordinario può essere compensato con riposo sostitutivo da accantonare nella Banca ore; l'ente paga comunque la maggiorazione (art. 52).
    Quanti giorni di riposo settimanale spettano nel CCNL UNEBA?
    Il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo settimanale, generalmente coincidente con la domenica. Nei servizi h24 il riposo domenicale può essere spostato a un altro giorno, senza ulteriori maggiorazioni per il riposo spostato; le ore ordinarie lavorate di domenica hanno la maggiorazione del 15% (artt. 51 e 53).

    Stesso CCNL: consulta anche Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL UNEBA per le Istituzioni Socio-Sanitarie-Assistenziali-Educative del 24 gennaio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FP-CGIL, FP-CISL, Fisascat-CISL, UIL-FPL, UILTuCS) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Malattia e infortunio nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale

    CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    Malattia e infortunio nel CCNL UNEBA: comporto, trattamento economico e tutele

    Il CCNL UNEBA disciplina le assenze per malattia e infortunio all'art. 69: comporto di 365 giorni nel triennio, integrazione dell'indennità INPS da parte dell'istituzione e conservazione del posto fino alla guarigione clinica per gli infortuni sul lavoro.

    In sintesi

    Il CCNL UNEBA (art. 69) conserva il posto per 365 giorni di malattia nell'ultimo triennio e integra l'indennità INPS fino al 90% della retribuzione nei giorni dal 1° al 17° e al 100% dal 18°. Per l'infortunio sul lavoro il trattamento della malattia vale fino al 180° giorno e il posto è conservato fino alla guarigione clinica.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
    Ultimo rinnovo
    24 gennaio 2025
    Legge di riferimento (malattia)
    Art. 2110 c.c., d.lgs. 151/2001, regio decreto 1825/1924
    Legge di riferimento (infortuni)
    D.P.R. 1124/1965, TU infortuni — gestione INAIL

    Tabella riepilogativa

    Trattamento economico durante malattia e infortunio nel CCNL UNEBA (art. 69)
    Evento Periodo Indennità a carico dell'ente di previdenza Trattamento complessivo (con integrazione dell'istituzione)
    Malattia 1°-3° giorno (carenza) Nessuna (l'INPS non eroga) L'art. 69 fissa il 90% per i giorni dal 1° al 17°, ma esclude l'integrazione se l'INPS non paga la sua quota: per i 3 giorni di carenza va verificata l'applicazione
    Malattia 4°-17° giorno 50% della retribuzione (INPS) 90% della normale retribuzione
    Malattia 18°-20° giorno 50% della retribuzione (INPS) 100% della normale retribuzione
    Malattia Dal 21° giorno 2/3 della retribuzione (INPS) 100% della normale retribuzione
    Infortunio 1°-3° giorno Nessuna (a carico del datore di lavoro) Trattamento della malattia fino al 180° giorno
    Infortunio Dal 4° al 90° giorno 60% della retribuzione (INAIL) Trattamento della malattia fino al 180° giorno; l'istituzione anticipa l'indennità INAIL e la conguaglia
    Infortunio Dal 91° giorno 75% della retribuzione (INAIL) Trattamento della malattia fino al 180° giorno; l'istituzione anticipa l'indennità INAIL e la conguaglia

    Fonte: art. 69 del testo ufficiale del CCNL UNEBA 2023-2025. L'integrazione a carico dell'istituzione non è dovuta se l'INPS non corrisponde l'indennità per qualsiasi motivo; se la corrisponde in misura ridotta, l'istituzione non integra la parte mancante. Le percentuali INPS (50% dal 4° al 20° giorno, 2/3 dal 21°) sono richiamate dal CCNL; quelle dell'INAIL (60% fino al 90° giorno, 75% dal 91°) sono di legge.

    Il periodo di comporto: cos'è e come si calcola

    Il comporto (o periodo di conservazione del posto) è il periodo massimo durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore per il solo fatto della malattia. È disciplinato dall'art. 2110 c.c. (norma di legge) e integrato dal CCNL.

    Nel CCNL UNEBA (art. 69) il comporto non dipende dall'anzianità: il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 365 giorni di calendario, continuativi o frazionati, nell'arco dell'ultimo triennio a partire dall'evento in corso e compreso lo stesso. Superato il limite l'istituzione può licenziare con indennità di anzianità e di preavviso. I lavoratori con patologie gravi documentate che richiedono terapie salvavita e altre assimilabili non sono soggetti al computo del comporto.

    Per il calcolo del comporto si sommano tutte le assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, anche in più riprese, negli ultimi 36 mesi. Il periodo di malattia o infortunio è utile ai fini di TFR, ferie, scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima.

    Trattamento economico durante la malattia

    Durante la malattia il lavoratore ha diritto all'indennità di malattia erogata dall'INPS, che è tuttavia inferiore alla retribuzione normale. Il CCNL UNEBA (art. 69) prevede che l'istituzione integri la quota INPS fino al 90% della normale retribuzione nei giorni dal 1° al 17° e al 100% dal 18° giorno in poi:

    • Periodo di carenza (1°-3° giorno): per legge l'INPS non eroga l'indennità nei primi 3 giorni. L'art. 69 indica il 90% complessivo per i giorni dal 1° al 17°, ma esclude l'integrazione se l'INPS non paga la propria quota: per i giorni di carenza conviene chiedere conferma all'ente o al sindacato.
    • Dal 4° al 20° giorno: l'INPS eroga il 50% della retribuzione; il CCNL integra la differenza per portare il trattamento complessivo al 90% fino al 17° giorno e al 100% dal 18°.
    • Dal 21° giorno in poi: l'INPS eleva l'indennità a 2/3 (66,66%) della retribuzione; il CCNL integra la differenza per arrivare al 100% della normale retribuzione.

    Ai fini dell'indennità INPS, il lavoratore deve essere inquadrato come dipendente con contribuzione regolare e presentare il certificato medico online (tramite medico di medicina generale o specialista convenzionato) entro il termine di legge.

    Infortunio sul lavoro: tutele senza comporto

    L'infortunio sul lavoro è regolato dal d.P.R. 1124/1965 (TU infortuni) e gestito dall'INAIL. Per i lavoratori UNEBA è particolarmente rilevante in quanto operano in contesti ad elevato rischio fisico (movimentazione di ospiti non autosufficienti, rischi biologici, scivolamenti).

    Le principali differenze rispetto alla malattia ordinaria sono:

    • Nessun comporto: il posto è conservato fino alla guarigione clinica dai postumi dell'infortunio regolarmente denunciato all'INAIL (art. 69); il trattamento economico della malattia spetta fino al 180° giorno.
    • Indennità INAIL: dal 4° giorno, l'INAIL eroga il 60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni, poi il 75% dal 91° giorno in poi; l'istituzione anticipa l'indennità alle normali scadenze della retribuzione («nella misura dell'80%», art. 69) e la conguaglia quando l'INAIL liquida.
    • Primi giorni a carico datore: i primi 3 giorni di inabilità non sono indennizzati dall'INAIL e restano a carico del datore di lavoro.
    • Denuncia INAIL: il datore è obbligato a presentare denuncia di infortunio entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico.

    Casi pratici

    Tizio — OSS, malattia prolungata di 45 giorni
    Tizio si ammala per 45 giorni consecutivi. Dal 4° al 17° giorno l'INPS eroga il 50% e l'istituzione integra fino al 90%; dal 18° al 20° giorno l'INPS eroga ancora il 50% e il trattamento complessivo sale al 100%; dal 21° al 45° giorno l'INPS eroga 2/3 e l'istituzione integra fino al 100%. Per i primi 3 giorni Tizio verifica con l'ente se l'integrazione sia stata riconosciuta. I 45 giorni sono computati nei 365 giorni di comporto del triennio.
    Caia — Educatrice, infortunio per scivolamento
    Caia scivola in cucina della struttura e si frattura un polso: è inabilità temporanea assoluta per 60 giorni. Il datore denuncia l'infortunio all'INAIL entro 2 giorni. Caia riceve dal 4° giorno l'indennità INAIL pari al 60% della retribuzione. Per il CCNL UNEBA all'infortunio si applica il trattamento della malattia fino al 180° giorno e l'istituzione anticipa l'indennità INAIL: Caia controlla in busta paga il conguaglio. Il posto è conservato fino alla guarigione clinica, senza alcuna decurtazione del comporto.
    Sempronio — Superamento del comporto
    Sempronio ha accumulato, negli ultimi 36 mesi, 365 giorni di assenze per malattia, il limite del comporto dell'art. 69. Il datore lo convoca per comunicargli il superamento del comporto e avvia la procedura di licenziamento. Si tratta di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo: non è disciplinare e Sempronio ha diritto al preavviso (o all'indennità sostitutiva) e al TFR completo. Può impugnare il licenziamento se ritiene che il calcolo del comporto sia errato.

    Domande frequenti

    Per quanti giorni il CCNL UNEBA conserva il posto in caso di malattia?
    365 giorni di calendario, continuativi o frazionati, nell'ultimo triennio a partire dall'evento in corso e comprensivo dello stesso (art. 69), a prescindere dall'anzianità. Per le patologie gravi con terapie salvavita il comporto non si applica.
    Il datore integra l'indennità INPS durante la malattia?
    Sì. Il CCNL UNEBA prevede che l'istituzione integri l'indennità di malattia dell'INPS fino al 90% della normale retribuzione nei giorni dal 1° al 17° e fino al 100% dal 18° giorno.
    Cosa succede se si supera il periodo di comporto?
    Il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto (giustificato motivo oggettivo). Il lavoratore ha diritto al preavviso o all'indennità sostitutiva, al TFR e all'indennità di disoccupazione NASpI.
    L'infortunio sul lavoro ha un periodo di comporto?
    No. Per l'infortunio sul lavoro il posto è conservato fino alla guarigione clinica dai postumi dell'infortunio denunciato all'INAIL (art. 69); il trattamento economico della malattia spetta fino al 180° giorno.
    I giorni di malattia si azzerano dopo un certo periodo?
    Il CCNL UNEBA conta i 365 giorni su un arco mobile di tre anni, a partire dall'evento in corso e compreso lo stesso: le assenze più vecchie di tre anni escono dal conteggio.

    Stesso CCNL: consulta anche Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL UNEBA per le Istituzioni Socio-Sanitarie-Assistenziali-Educative del 24 gennaio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FP-CGIL, FP-CISL, Fisascat-CISL, UIL-FPL, UILTuCS) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Livelli, qualifiche e mansioni CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale

    CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL UNEBA: guida all'inquadramento

    Il CCNL UNEBA classifica il personale socio-sanitario-assistenziale-educativo in 11 livelli, dal 6 al Q. Con il rinnovo del gennaio 2025 il sistema è stato semplificato: il livello 7 è abolito, gli OSS sono unificati al 4S e gli educatori professionali qualificati al 3S.

    In sintesi

    Il CCNL UNEBA articola l'inquadramento in 11 livelli (da 6 a Q). Con il rinnovo 2025 il livello 7 è stato abolito, gli OSS unificati al livello 4S e gli educatori professionali qualificati al 3S. Ogni livello corrisponde a declaratorie di mansione specifiche per il settore socio-sanitario.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
    Ultimo rinnovo
    24 gennaio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025 (scaduto). L’ultima tranche di aumento (+25 euro al livello 4 super) e’ decorsa da marzo 2026; le piattaforme unitarie per il rinnovo sono state presentate il 30 marzo 2026 e la trattativa e’ in corso. Fino alla firma restano validi i minimi del contratto scaduto
    Ambito
    Enti ecclesiastici e privati no-profit: RSA, comunità alloggio, servizi educativi, centri diurni

    Tabella riepilogativa

    Livelli di inquadramento e mansioni tipo nel CCNL UNEBA
    Livello Profili di esempio (art. 37) Minimo dal 1° marzo 2026
    Quadri Funzioni direttive (L. 190/1985); indennità di funzione di 100 € al mese 2.057,15 €
    1° Direttore di unità operativa, capo area, medico specialista con più di 24 mesi 1.934,70 €
    2° Segretario con funzioni direttive, capo settore, aiuto direttore, psicologo, pedagogista, psicopedagogista, medico specialista fino a 24 mesi, laureati magistrali nelle mansioni del titolo 1.824,49 €
    3° super Infermiere, fisioterapista, logopedista, terapista occupazionale, assistente sociale, educatore professionale, ostetrica, animatore professionale, vigilatrice d'infanzia 1.689,78 €
    3° Impiegato di concetto, educatore senza titolo, operatore con funzioni educative regionali, capocuoco, infermiere generico (a esaurimento) 1.628,56 €
    4° super Operatore socio-sanitario (OSS), operatore di assistenza a non autosufficienti con titolo regionale, coordinatore dei servizi ausiliari, puericultrice 1.542,86 €
    4° Operatore di assistenza ad autosufficienti con titolo regionale, impiegato amministrativo, operaio specializzato, cuoco 1.493,89 €
    5° super Operatore generico di assistenza con 24 mesi di anzianità nella struttura e nella mansione 1.469,42 €
    5° Operatore generico di assistenza fino a 24 mesi, animatore-accompagnatore, impiegato d'ordine, centralinista, autista, aiuto cuoco, operaio qualificato 1.432,66 €
    6° super Addetto ad attività polivalenti 1.395,94 €
    6° Operaio generico, portiere, custode, addetti a lavanderia, cucina, magazzino, pulizie, piani e sala; dal 1° febbraio 2025 anche l'ex 7° livello 1.359,20 €

    Gli esempi sono quelli che il CCNL elenca «a titolo esemplificativo e non esaustivo»: l'inquadramento effettivo va verificato sulle declaratorie e sulle mansioni svolte. Minimi mensili conglobati per 14 mensilità; tutte le decorrenze sono nella scheda tabelle retributive UNEBA. Fonte: artt. 37 e 43 del testo ufficiale del CCNL UNEBA 2023-2025.

    Il principio delle declaratorie e come si applica

    L'inquadramento nel CCNL UNEBA segue il principio delle declaratorie di mansione: il livello assegnato deve corrispondere alle attività concretamente svolte, non solo al titolo di studio posseduto. Questo significa che:

    • Un lavoratore con laurea in Scienze dell'Educazione ma assegnato a mansioni di livello 4S non può pretendere automaticamente l'inquadramento al 3S, se le mansioni svolte non corrispondono alle declaratorie del livello superiore.
    • Al contrario, se un lavoratore svolge in modo prevalente e continuativo mansioni di livello superiore rispetto al proprio inquadramento, matura il diritto all'inquadramento nel livello più elevato (art. 2103 c.c., principio di adibizione).
    • Il datore di lavoro è tenuto a indicare nella lettera di assunzione il livello di inquadramento e la relativa qualifica.

    Le novità del rinnovo 2023-2025 sull'inquadramento

    Il rinnovo del 24 gennaio 2025 ha introdotto modifiche significative al sistema di classificazione:

    1. Abolizione del livello 7: i lavoratori già inquadrati al 7° livello (mansioni elementari) sono stati reinquadrati al 6° dal 1° febbraio 2025, con automatico adeguamento del minimo tabellare.
    2. Unificazione OSS al livello 4S: il rinnovo ha eliminato la distinzione tra OSS che lavorano con utenti autosufficienti e non autosufficienti, uniformando tutti al livello 4S.
    3. Educatori professionalizzati al 3S: l'educatore professionale con titolo universitario riconosciuto è collocato al livello 3S, quello senza il titolo specifico al livello 3.
    4. Abolizione del Trattamento Economico Progressivo (TEP): il meccanismo che legava la maturazione di ROL, quattordicesima e scatti a un periodo progressivo di 36 mesi è stato soppresso. Dal 1° febbraio 2025 tutti i lavoratori maturano questi istituti al 100% dall'inizio del rapporto.

    Indennità di funzione e coordinamento

    Il CCNL UNEBA prevede indennità aggiuntive per specifiche funzioni:

    • Indennità di coordinamento: 50 €/mese (su 14 mensilità) per chi svolge funzioni di coordinamento di un'équipe o di un servizio, anche se non inquadrato al livello Q. È erogata in aggiunta al minimo tabellare del livello di appartenenza.
    • Indennità di funzione dirigenziale: 100 €/mese per il livello Q, che affianca il minimo tabellare di 2.057,15 €, portando la retribuzione base a 2.157,15 € lordi mensili.

    Queste indennità si computano su 14 mensilità (sono comprese nelle basi di calcolo di tredicesima e quattordicesima) e influiscono sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali.

    Mobilità interna e mansioni promiscue

    Nel settore socio-sanitario è frequente la situazione in cui un lavoratore svolge mansioni di livelli diversi nel corso della giornata (cosiddette «mansioni promiscue»). Il CCNL UNEBA prevede che:

    • Se la mansione superiore è svolta in modo prevalente e continuativo (criterio qualitativo e quantitativo), il lavoratore ha diritto all'inquadramento al livello superiore.
    • L'adibizione temporanea a mansioni superiori (es. sostituzione per ferie) non determina automaticamente un diritto all'inquadramento, ma dà diritto alla retribuzione del livello superiore per il periodo di svolgimento.
    • Il passaggio di livello per anzianità non è automatico nel CCNL UNEBA: è necessaria una valutazione delle mansioni svolte e una decisione formalizzata dal datore di lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — OSS, verifica del livello dopo il rinnovo 2025
    Tizio è OSS in una comunità per anziani. Prima del rinnovo era inquadrato al livello 4 (per utenti autosufficienti). Dopo il 24 gennaio 2025 ha verificato la propria lettera di assunzione e il cedolino: il datore di lavoro aveva già aggiornato l'inquadramento a 4S, con il conseguente aumento del minimo tabellare. In caso contrario avrebbe dovuto segnalare la difformità alla propria organizzazione sindacale (FP-CGIL, FP-CISL o UIL-FPL).
    Caia — Educatrice professionale, laurea e inquadramento
    Caia ha conseguito la laurea triennale in Scienze dell'Educazione e lavora in un centro diurno per disabili. In sede di assunzione le era stato offerto il livello 3, ma con il rinnovo 2023-2025 le è stato chiarito che l'educatore professionale qualificato è collocato al livello 3S (1.689,78 € dal marzo 2026). Ha presentato copia del diploma di laurea al datore e richiesto il corretto inquadramento, ottenendolo con decorrenza 1° febbraio 2025.
    Sempronio — Coordinatore senza inquadramento al livello 1
    Sempronio è infermiere in una RSA, inquadrato al livello 3° super, e coordina gli altri infermieri con il salario accessorio di coordinamento di 50 €/mese. Ritiene di dover essere inquadrato al livello 1 perché coordina l'intera area sanitaria. Richiede una valutazione formale al datore, che verifica le declaratorie: il 1° livello è quello delle funzioni ad elevato contenuto professionale con responsabilità di direzione esecutiva di unità operativa (direttore di unità operativa, capo area). Il datore riconosce che Sempronio soddisfa i criteri e formalizza il passaggio di livello.

    Domande frequenti

    A quale livello va inquadrato un OSS nel CCNL UNEBA?
    L'Operatore Socio-Sanitario (OSS) è inquadrato al livello 4S in modo uniforme, indipendentemente dal fatto che operi con utenti autosufficienti o non autosufficienti. Il rinnovo 2023-2025 ha eliminato la distinzione precedente, semplificando l'inquadramento.
    Qual è il livello di un educatore professionale con laurea?
    L'educatore professionale con titolo universitario (laurea triennale o magistrale in Scienze dell'Educazione o equipollente) è inquadrato al livello 3S. Chi svolge funzioni educative senza il titolo specifico è inquadrato al livello 3.
    Il livello 7 esiste ancora nel CCNL UNEBA?
    No. Dal 1° febbraio 2025 il livello 7 è stato soppresso: i lavoratori già inquadrati al 7° livello sono stati automaticamente reinquadrati al 6° livello, con adeguamento del minimo tabellare.
    Come si inquadra un assistente sociale nel CCNL UNEBA?
    L'assistente sociale è inquadrato al livello 3° super, insieme a infermiere, fisioterapista, logopedista ed educatore professionale (art. 37). Al 2° livello stanno invece psicologo, pedagogista e gli altri laureati magistrali nelle mansioni del titolo.
    Chi viene inquadrato al livello Q?
    Il livello Q è riservato ai responsabili di struttura (direttori, coordinatori generali) con ampia autonomia gestionale, responsabilità di budget e coordinamento di personale multiprofessionale. È il livello più alto del contratto.

    Stesso CCNL: consulta anche Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL UNEBA per le Istituzioni Socio-Sanitarie-Assistenziali-Educative del 24 gennaio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FP-CGIL, FP-CISL, Fisascat-CISL, UIL-FPL, UILTuCS) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale

    CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA: diritti e regole 2025-2026

    Il CCNL UNEBA riconosce 26 giorni lavorativi di ferie annue e, con il rinnovo 2025, ha incrementato i giorni di ROL da 8 a 9, abolendo il meccanismo progressivo che ne limitava la maturazione nei primi tre anni di servizio.

    In sintesi

    Il CCNL UNEBA riconosce 26 giorni lavorativi di ferie (164 ore) e 9 giorni di ROL (riduzione orario di lavoro) annui dal rinnovo 2025. Le ferie si maturano per ogni mese di servizio. Dal 1° febbraio 2025 il ROL matura al 100% dall'inizio del rapporto, eliminando il vecchio TEP progressivo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
    Ultimo rinnovo
    24 gennaio 2025
    Ferie annue
    26 giorni lavorativi (164 ore)
    ROL (dal 2025)
    9 giorni annui (57,66 ore)
    Riferimento legge
    Art. 36 Cost., d.lgs. 66/2003, art. 2109 c.c.

    Tabella riepilogativa

    Ferie, ROL e permessi retribuiti nel CCNL UNEBA
    Istituto Quantità annua Maturazione Note
    Ferie 26 gg lavorativi (164 ore) 1/12 per mese Min. 2 settimane entro l'anno
    ROL 9 giorni (57,66 ore) 100% dall'inizio (dal 1/2/2025) Aumento da 8 a 9 con rinnovo 2025
    Festività abolite — Assorbite nell'orario di 38 ore Il 4 novembre è compreso nelle 9 giornate di riduzione (art. 50)
    Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario consecutivi Da chiedere 15 giorni prima, da completare entro 30 giorni dalle nozze Per chi non è in prova (art. 63)
    Lutto 3 giorni per evento Entro 7 giorni dal decesso Coniuge, genitori, figli, fratelli, nonni, suoceri, componenti della famiglia anagrafica (art. 64)
    Grave infermità di un familiare 3 giorni l'anno Con certificazione medica Stessi familiari del lutto (art. 64)

    Le ferie si calcolano su base settimanale di 6 giorni lavorativi (lunedì-sabato). Per i lavoratori a settimana corta (5 giorni), le ferie si proporzionano di conseguenza (indicativamente 22 giorni per chi lavora 5 gg/settimana su 38 ore), ferme restando le 164 ore annue. La malattia con prognosi oltre 7 giorni di calendario o il ricovero interrompono le ferie. Fonte: artt. 50, 55, 63 e 64 del testo ufficiale del CCNL UNEBA 2023-2025.

    Le ferie: maturazione, godimento e divieto di monetizzazione

    La ferie maturano per ogni mese di servizio, proporzionalmente: per 26 giorni annui, si accumulano circa 2 giorni e 1/6 al mese (pari a 13,67 ore al mese). In caso di inizio o fine rapporto nell'anno, si calcola la quota proporzionale ai mesi lavorati (frazioni superiori a 15 giorni si computano come mese intero).

    Il d.lgs. 66/2003, norma inderogabile anche dal CCNL, stabilisce che:

    • Il lavoratore ha diritto ad almeno 4 settimane di ferie l'anno (2 delle quali consecutive);
    • Almeno 2 settimane devono essere godute nell'anno di maturazione;
    • Le restanti settimane devono essere fruite entro 18 mesi dalla fine dell'anno di maturazione;
    • Le ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto in corso (salvo cessazione del rapporto).

    Il ROL (Riduzione Orario di Lavoro) e la fine del TEP

    Il ROL è un istituto contrattuale che riconosce ai lavoratori permessi retribuiti aggiuntivi, distinti dalle ferie. Con il rinnovo 2023-2025:

    1. I giorni di ROL sono stati aumentati da 8 a 9 giorni annui (57,66 ore);
    2. È stato abolito il Trattamento Economico Progressivo (TEP): il vecchio sistema prevedeva che nei primi 36 mesi di lavoro il ROL (e altri istituti, come gli scatti e la quattordicesima) maturasse solo parzialmente. Dal 1° febbraio 2025 il ROL matura al 100% dall'inizio del rapporto, anche per i neoassunti.

    Il ROL si fruisce a giornata intera o per ore, compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio. Generalmente il preavviso per la fruizione è concordato a livello di struttura.

    Permessi retribuiti per eventi personali e familiari

    Il CCNL UNEBA prevede permessi retribuiti per specifici eventi, in aggiunta alle ferie e al ROL. Tra i più rilevanti:

    • Permesso per lutto: 3 giorni retribuiti per il decesso del coniuge, anche separato, di genitori, figli, fratelli, nonni, suoceri o di altri componenti della famiglia anagrafica, da usare entro 7 giorni (art. 64); altri 3 giorni l'anno spettano per grave infermità documentata degli stessi familiari.
    • Matrimonio: 15 giorni di calendario consecutivi di congedo retribuito per chi non è in prova, da chiedere con 15 giorni di anticipo e completare entro 30 giorni dalle nozze (art. 63).
    • Donazione di sangue: la legge 584/1967 garantisce il giorno di donazione come giornata lavorativa retribuita (norma di legge, non migliorabile dal CCNL).
    • Permessi per disabilità (L. 104/1992): 3 giorni al mese retribuiti per assistere un familiare con disabilità grave; 2 ore al giorno per il lavoratore stesso con disabilità grave. Si tratta di un diritto di legge, il CCNL non può ridurlo.
    • Congedo per violenza domestica: le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione per violenza di genere possono astenersi per 90 giorni lavorativi con indennità pari al 100% dell'ultima retribuzione (anticipata dall'ente e conguagliata con l'INPS), prorogabili su richiesta di altri 90 giorni non retribuiti (art. 8 ter).

    Casi pratici

    Tizio — OSS neoassunto, ferie e ROL nel primo anno
    Tizio è stato assunto il 1° marzo 2026 come OSS (livello 4S). A fine anno (31 dicembre 2026) avrà maturato circa 20 giorni di ferie (10 mesi × 2,17 gg) e circa 7,5 giorni di ROL (10/12 × 9). Con il superamento del vecchio TEP matura il 100% già dal primo giorno: se chiede un giorno di ROL a maggio, gli spetta senza limitazioni progressiva.
    Caia — Educatrice, ferie non godute a fine anno
    Caia ha maturato 26 giorni di ferie nel 2025 ma ha potuto fruirne solo 18 per esigenze organizzative del servizio. I restanti 8 giorni devono essere fruiti entro giugno 2027 (18 mesi dalla fine del 2025). Il datore non può monetizzarli durante il rapporto in corso; deve garantire la programmazione entro il termine di legge. Se il rapporto cessa prima, Caia riceverà l'indennità sostitutiva per i giorni non goduti.
    Sempronio — Coordinatore, permesso per lutto familiare
    Sempronio perde il padre. Comunica al datore il decesso e richiede i permessi per lutto previsti dal contratto e dalla legge. Gli spettano 3 giorni di permesso retribuito, da usare entro 7 giorni dal decesso, che non riducono ferie e ROL. Il CCNL chiede il certificato di decesso e un'autocertificazione sul grado di parentela (art. 64).

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano con il CCNL UNEBA?
    Il CCNL UNEBA riconosce 26 giorni lavorativi di ferie annue (164 ore), su base settimanale di 6 giorni. Le ferie si maturano proporzionalmente per ogni mese di servizio: circa 2 giorni e 1/6 al mese.
    Quanti giorni di ROL prevede il CCNL UNEBA?
    Dal rinnovo 2023-2025, i giorni di ROL sono passati da 8 a 9 giorni annui (57,66 ore). Dal 1° febbraio 2025 maturano al 100% dall'inizio del rapporto di lavoro.
    Le ferie possono essere negate dal datore di lavoro?
    Il datore può fissare il periodo di ferie in base alle esigenze organizzative, ma non può negarle in modo arbitrario. La legge impone che almeno 2 settimane siano fruite entro l'anno e le restanti entro i 18 mesi successivi.
    Cosa succede alle ferie non godute?
    Le ferie non godute non possono essere monetizzate durante il rapporto in corso. Alla cessazione del rapporto, il datore è tenuto a corrispondere l'indennità sostitutiva per le ferie non godute.
    Il ROL e le ferie si calcolano allo stesso modo per il part-time?
    Sì, ma in proporzione all'orario contrattuale. Un lavoratore part-time al 50% ha diritto a metà delle ore di ferie e ROL di un lavoratore a tempo pieno.

    Stesso CCNL: consulta anche Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Malattia e infortunio nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL UNEBA per le Istituzioni Socio-Sanitarie-Assistenziali-Educative del 24 gennaio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FP-CGIL, FP-CISL, Fisascat-CISL, UIL-FPL, UILTuCS) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Apprendistato CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale

    CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    Apprendistato nel CCNL UNEBA: durata, retribuzione e formazione obbligatoria

    Il CCNL UNEBA disciplina l'apprendistato professionalizzante in raccordo con il d.lgs. 81/2015, prevedendo durate differenziate per livello e percentuali retributive progressive. Nel settore socio-sanitario l'istituto è uno strumento di accesso al mercato del lavoro e di qualificazione del personale operativo.

    In sintesi

    Nel CCNL UNEBA (art. 22) l’apprendistato professionalizzante è ammesso per le qualifiche dal 2° al 6° livello, escluse le professioni sanitarie e sociali come infermiere, educatore, fisioterapista e assistente sociale. Dura 36 mesi per i livelli 2°, 3° super e 3°, 24 mesi per il 4° super e il 4° (18 per l’OSS) e 18 mesi per i livelli dal 5° super al 6°. L’apprendista prende l’85% del minimo del livello finale nella prima metà del periodo e il 90% nella seconda. Il piano formativo individuale può essere consegnato entro 30 giorni dalla firma; per assumere nuovi apprendisti l’ente deve aver confermato almeno il 60% di quelli dei 36 mesi precedenti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
    Ultimo rinnovo
    24 gennaio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025 (scaduto). L’ultima tranche di aumento (+25 euro al livello 4 super) e’ decorsa da marzo 2026; le piattaforme unitarie per il rinnovo sono state presentate il 30 marzo 2026 e la trattativa e’ in corso. Fino alla firma restano validi i minimi del contratto scaduto
    Riferimento legge
    D.lgs. 81/2015, artt. 41-47 (apprendistato professionalizzante)
    Disciplina nel CCNL
    Art. 22; percorsi formativi per profilo nell'allegato 4

    Apprendistato CCNL UNEBA: durata e percentuali per livello

    Apprendistato professionalizzante nel CCNL UNEBA: durata e retribuzione (art. 22)
    Livello di destinazione Durata Prima metà Seconda metà
    2°, 3° super, 3° 36 mesi mesi 1-18: 85% mesi 19-36: 90%
    4° super, 4° 24 mesi mesi 1-12: 85% mesi 13-24: 90%
    4° super OSS (nota a verbale) 18 mesi mesi 1-9: 85% mesi 10-18: 90%
    5° super, 5°, 6° super, 6° 18 mesi mesi 1-9: 85% mesi 10-18: 90%

    Le percentuali si applicano al minimo mensile conglobato del livello da conseguire (art. 43); a fine apprendistato inquadramento e retribuzione sono quelli della qualifica conseguita. L'apprendistato è escluso per Quadri e 1° livello e per infermiere, ostetrica, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, medico, psicologo, educatore e assistente sociale. Per assumere nuovi apprendisti l'ente deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% di quelli scaduti nei 36 mesi precedenti; il limite numerico è di 3 apprendisti ogni 2 qualificati (100% fino a 9 dipendenti). Fonte: art. 22 del testo ufficiale del CCNL UNEBA 2023-2025.

    Il quadro normativo: legge e contratto collettivo

    L'apprendistato professionalizzante è disciplinato dalla legge attraverso il d.lgs. 81/2015 (artt. 41-47), che ne fissa i caratteri essenziali e inderogabili: l'obbligo del piano formativo individuale scritto, la durata massima di 36 mesi, il limite di età (18-29 anni in via generale), il divieto di retribuire a cottimo, i doveri del tutor aziendale. Il CCNL UNEBA interviene su questi elementi di legge per adattarli alle specificità del settore socio-sanitario:

    • stabilisce le durate per ciascun livello di inquadramento;
    • fissa le percentuali retributive nei distinti periodi del rapporto;
    • definisce i contenuti della formazione di mestiere (cura della persona, sicurezza, deontologia professionale);
    • fissa la quota di conferma (60% nei 36 mesi precedenti) e il rapporto con i qualificati (3 a 2).

    Ciò che il CCNL non può fare è derogare in peius rispetto alla legge: durata massima, età, obbligo di piano formativo individuale e diritto alla qualifica finale sono fissati dal d.lgs. 81/2015 e non modificabili dal contratto collettivo in senso sfavorevole al lavoratore.

    Piano formativo individuale e formazione di mestiere

    Il piano formativo individuale (PFI) è un documento obbligatorio per legge (art. 42 d.lgs. 81/2015) che fa parte del contratto scritto; il CCNL UNEBA consente di definirlo e consegnarlo entro i trenta giorni successivi alla stipula (art. 22). Nel settore UNEBA il PFI indica:

    • le competenze iniziali del lavoratore (eventuali titoli di studio o attestati già conseguiti);
    • il percorso formativo previsto anno per anno, con le ore dedicate alla formazione di base trasversale (sicurezza sul lavoro, organizzazione aziendale, diritti e doveri del lavoratore) e alla formazione tecnico-professionale (assistenza alla persona, igiene, movimentazione carichi, gestione emergenze);
    • il nome del tutor aziendale (figura obbligatoria per legge);
    • l'obiettivo finale: il raggiungimento della qualifica del livello di destinazione.

    La formazione di base e trasversale è offerta dalle Regioni, fino a 120 ore nel triennio (art. 44 d.lgs. 81/2015); il monte ore di formazione professionalizzante è indicato nei percorsi per profilo allegati al CCNL (allegato 4) e le ore di formazione sono comprese nell'orario di lavoro. Nel settore socio-sanitario i contenuti tipici includono: normativa sulla tutela della privacy (d.lgs. 196/2003), sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008), tecniche di comunicazione con utenti fragili, prevenzione dell'abuso e rispetto della dignità della persona. La formazione tecnico-professionale riguarda le mansioni specifiche del livello di destinazione.

    Il mancato rispetto dell'obbligo formativo da parte del datore comporta la trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro ordinario a tempo indeterminato, con retribuzione piena corrispondente al livello di destinazione, a decorrere dalla data di inizio del rapporto.

    Retribuzione dell'apprendista e voci accessorie

    La retribuzione dell'apprendista durante il periodo contrattuale è calcolata come percentuale del minimo tabellare del livello di destinazione vigente al momento della maturazione. Questo significa che:

    • se il minimo del livello 4S è 1.542,86 € (dal 1° marzo 2026), un apprendista OSS (4S, durata 18 mesi) percepisce l'85% di tale importo nei primi 9 mesi, cioè 1.311,43 € lordi mensili, e il 90% (1.388,57 €) dal 10° al 18° mese;
    • eventuali aumenti tabellari si ripercuotono automaticamente sulla retribuzione dell'apprendista nella stessa percentuale del periodo in corso;
    • gli scatti di anzianità non maturano durante il periodo di apprendistato (l'anzianità per gli scatti decorre dalla trasformazione a tempo indeterminato);
    • l'apprendista ha diritto alla tredicesima (dicembre) e alla quattordicesima (luglio), calcolate sulla retribuzione percentuale vigente nel periodo di maturazione;
    • le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e straordinario si applicano sulla retribuzione oraria percentuale.

    Il tutor aziendale e gli obblighi del datore

    Il tutor aziendale è una figura obbligatoria per legge. Deve essere un dipendente con esperienza adeguata nel ruolo e livello di destinazione dell'apprendista. Nel settore socio-sanitario il tutor svolge un ruolo di affiancamento pratico e di valutazione progressiva delle competenze acquisite. Gli obblighi del datore di lavoro includono:

    • Redigere e allegare al contratto il piano formativo individuale;
    • Assicurare la formazione prevista nel PFI (anche attraverso enti di formazione accreditati o il sistema bilaterale di settore);
    • Nominare il tutor aziendale;
    • Non adibire l'apprendista a mansioni non coerenti con il percorso formativo;
    • Rilasciare, al termine del rapporto, un attestato delle competenze acquisite, anche qualora decida di recedere.

    Il mancato rispetto anche di uno solo di questi obblighi espone il datore alle sanzioni previste dall'art. 47 d.lgs. 81/2015 (recupero delle agevolazioni contributive godute) e alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato con retribuzione piena.

    Agevolazioni contributive e limiti di assunzione

    L'apprendistato professionalizzante gode di un regime contributivo agevolato previsto dalla legge, non dal CCNL. In base alla normativa vigente:

    • per i datori con meno di 10 dipendenti, l'aliquota contributiva dovuta per gli apprendisti è ridotta rispetto a quella ordinaria (si rimanda alla normativa INPS vigente per le aliquote aggiornate);
    • per i datori con 10 o più dipendenti si applicano le aliquote ridotte previste dalla legge per i soli periodi di apprendistato;
    • le agevolazioni non si applicano se il datore non ha rispettato gli obblighi formativi del piano formativo individuale.

    Il CCNL UNEBA può prevedere, attraverso la bilateralità di settore, l'accesso a contributi formativi per finanziare in parte i costi della formazione obbligatoria. Per informazioni aggiornate sulle agevolazioni contributive è opportuno consultare la circolare INPS in vigore al momento dell'assunzione.

    Recesso al termine dell'apprendistato

    La disciplina del recesso a conclusione del periodo di apprendistato è fissata dall'art. 42 d.lgs. 81/2015: nessuna delle parti è obbligata a proseguire il rapporto. Ciascuna parte può recedere con il preavviso dell'art. 2118 c.c., che decorre dal termine dell'apprendistato; la durata è quella del CCNL per il livello (art. 73: per esempio 25 giorni per il 4° super e il 4°, aumentati di 15 giorni se recede l'ente). Se non recede, il rapporto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato senza bisogno di ulteriori atti. I termini per tutti i livelli sono nella voce dedicata al preavviso e licenziamento.

    L'apprendista può a sua volta recedere, con il preavviso di dimissioni previsto per il suo livello. Le dimissioni durante il periodo di apprendistato non danno diritto a indennità di disoccupazione (NASpI), salvo che ricorrano le condizioni di giusta causa.

    Casi pratici

    Tizio — Apprendista OSS, primo impiego
    Tizio, 22 anni, viene assunto con contratto di apprendistato professionalizzante in una RSA aderente a UNEBA, con livello di destinazione 4S (OSS). Per l'OSS la durata è di 18 mesi: nei primi 9 Tizio percepisce l'85% del minimo 4S (1.311,43 € lordi su 1.542,86 €), dal 10° al 18° il 90% (1.388,57 €). Al contratto è allegato il piano formativo individuale firmato da entrambe le parti, con 80 ore di formazione tecnico-professionale sull'assistenza alla persona anziana e 40 ore di formazione base sulla sicurezza. Al termine dei 18 mesi, la RSA non recede: il rapporto si trasforma a tempo indeterminato al livello 4S con retribuzione piena (1.542,86 € dal marzo 2026).
    Caia — Apprendista impiegata, formazione mancante
    Caia, 25 anni, è assunta con contratto di apprendistato al livello di destinazione 3° (impiegata di concetto), per 36 mesi, in una comunità educativa; come educatrice non avrebbe potuto essere assunta in apprendistato, perché il CCNL lo esclude per questo profilo. Dopo 12 mesi, il datore non ha ancora erogato le ore di formazione previste dal PFI. Caia si rivolge al proprio sindacato (FP-CGIL) per segnalare l'inadempimento. Il sindacato invia una diffida al datore, che provvede a erogare la formazione arretrata tramite un ente accreditato. In caso di mancata regolarizzazione, il rapporto sarebbe trasformabile a tempo indeterminato con retribuzione piena dalla data di inizio.
    Sempronio — Apprendista addetto ai servizi generali, recesso al termine
    Sempronio, 28 anni, viene assunto con apprendistato al livello 6° (addetto servizi generali) per 18 mesi. Al termine del periodo, la struttura è in ristrutturazione organizzativa e il responsabile comunica il recesso con 30 giorni di preavviso (15 giorni per il 6° livello, più 15 quando recede l'ente, art. 73). Sempronio riceve l'attestato delle competenze acquisite. Avendo lavorato continuativamente per 18 mesi con retribuzione da libro paga, matura il diritto al TFR calcolato sulla retribuzione effettivamente percepita e può accedere alla NASpI se risulta involontariamente disoccupato e ha i requisiti contributivi richiesti (almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti).

    Domande frequenti

    Quanto dura l'apprendistato professionalizzante nel CCNL UNEBA?
    36 mesi per i livelli 2°, 3° super e 3°; 24 mesi per il 4° super e il 4°; 18 mesi per i livelli dal 5° super al 6° e per l'OSS di 4° super (art. 22). La durata minima è di 18 mesi, salvo le attività stagionali. Quadri e 1° livello non sono ammessi all'apprendistato.
    Quanto guadagna un apprendista OSS nel CCNL UNEBA?
    L'apprendista OSS (4° super, 18 mesi) prende l'85% del minimo del livello nei primi 9 mesi e il 90% dal 10° al 18°. Sul minimo di 1.542,86 € (dal marzo 2026) sono 1.311,43 € e 1.388,57 € lordi mensili. L'apprendista ha diritto anche a tredicesima e quattordicesima.
    L'apprendista ha diritto alla tredicesima e quattordicesima nel CCNL UNEBA?
    Sì. L'apprendista ha diritto alle stesse mensilità aggiuntive previste per i lavoratori ordinari: tredicesima (dicembre) e quattordicesima (luglio), calcolate sulla retribuzione percentuale vigente nel mese di maturazione.
    Quante ore di formazione sono obbligatorie per l'apprendista nel settore UNEBA?
    Per legge la formazione di base e trasversale è offerta dalle Regioni fino a 120 ore nel triennio (art. 44 d.lgs. 81/2015). Le ore di formazione professionalizzante sono quelle dei percorsi per profilo allegati al CCNL UNEBA (allegato 4) e sono comprese nell'orario di lavoro.
    Il datore può recedere al termine dell'apprendistato CCNL UNEBA?
    Sì. L'art. 42 d.lgs. 81/2015 prevede che alla fine del periodo di apprendistato le parti possano recedere con preavviso ai sensi dell'art. 2118 c.c.; nel CCNL UNEBA il preavviso è quello del livello (art. 73), per esempio 25 giorni per il 4° super, più 15 se recede l'ente. Se non recede, il rapporto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato e si applicano integralmente le tutele del CCNL UNEBA.
    L'apprendistato vale per un OSS già titolato?
    In linea di principio, il possesso dell'attestato regionale di OSS consente l'assunzione diretta al livello 4S senza apprendistato. L'apprendistato professionalizzante nel settore UNEBA è più frequente per profili di livello inferiore (5°-6°) o per chi non possiede ancora la qualifica specifica del livello di destinazione.

    Stesso CCNL: consulta anche Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL UNEBA per le Istituzioni Socio-Sanitarie-Assistenziali-Educative del 24 gennaio 2025. La disciplina dell'apprendistato è fissata dalla legge (d.lgs. 81/2015) e dal contratto collettivo: per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FP-CGIL, FP-CISL, Fisascat-CISL, UIL-FPL, UILTuCS) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione): orario di lavoro e straordinari

    CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

    Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Somministrazione

    L’orario di lavoro del lavoratore somministrato segue le regole dell’azienda utilizzatrice: turni, orari, maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo sono tutti determinati dal CCNL applicato dall’utilizzatore, nel rispetto del principio di parità di trattamento.

    In sintesi

    L’orario di lavoro del lavoratore somministrato è quello dell’azienda utilizzatrice, entro il limite di 40 ore settimanali normali di legge (d.lgs. 66/2003); il CCNL delle agenzie usa le 40 ore solo come orario convenzionale per i turnisti a ciclo continuo (art. 30, comma 3). Le maggiorazioni per straordinario, lavoro notturno e festivo sono quelle del contratto dell’utilizzatore e vengono calcolate sulle stesse basi applicate ai dipendenti diretti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
    Ultimo rinnovo
    21 luglio 2025
    Vigenza
    21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
    Orario standard
    40 ore settimanali normali di legge (d.lgs. 66/2003); l’orario effettivo è quello dell’utilizzatore
    Divisore orario
    Orario settimanale aziendale × 52 / 12 (art. 30, comma 2)
    Fonte
    Testo definitivo del CCNL del 21 luglio 2025 (PDF), artt. 30, 40 e 51

    L’orario di lavoro nella somministrazione: il ruolo dell’utilizzatore

    Il contratto di missione stipulato tra l’Agenzia e il lavoratore deve indicare espressamente l’orario di lavoro che il lavoratore osserverà durante la missione. Questo orario è quello organizzato e gestito dall’utilizzatore, che esercita il potere direttivo durante la missione.

    L’orario standard è di 40 ore settimanali, distribuito secondo il calendario dell’utilizzatore (su 5 o 6 giorni, a turni, in orario normale). Qualunque forma di articolazione dell’orario applicata ai dipendenti diretti dell’utilizzatore vale anche per il lavoratore somministrato, in forza del principio di parità di trattamento.

    Lavoro straordinario: regole e maggiorazioni

    Il lavoro svolto oltre l’orario ordinario settimanale costituisce lavoro straordinario e deve essere compensato con le maggiorazioni previste dal CCNL dell’utilizzatore. Il CCNL delle agenzie non ha percentuali proprie: le maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo sono quelle del CCNL dell’utilizzatore e si calcolano con i divisori orari di quel contratto (art. 30, comma 6).

    La paga oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per il divisore orario mensile, pari a orario settimanale aziendale × 52 / 12 (art. 30, commi 2 e 4); per le quote orarie oltre la retribuzione mensile (straordinari, maggiorazioni, indennità, trattenute) si usa il divisore orario del CCNL dell’utilizzatore. L’Agenzia riceve comunicazione delle ore straordinarie effettivamente rese e le retribuisce in busta paga con la stessa maggiorazione applicata ai dipendenti diretti.

    Tabella riepilogativa

    Principali voci orario e maggiorazioni nella somministrazione
    Istituto Regola applicata Riferimento normativo
    Orario ordinario settimanale 40 ore (o minore se previsto dal CCNL utilizzatore) D.lgs. 66/2003 + CCNL utilizzatore
    Orario massimo settimanale 48 ore (inclusi straordinari) in media su 4 mesi D.lgs. 66/2003, art. 4
    Straordinario diurno Maggiorazione % del CCNL utilizzatore CCNL utilizzatore + parità di trattamento; CCNL Somm. art. 30, comma 6
    Lavoro notturno Maggiorazione % del CCNL utilizzatore; nel MOG +10% se il preavviso di 7 giorni non è rispettato (art. 51) D.lgs. 66/2003 + CCNL utilizzatore
    Lavoro festivo Maggiorazione % del CCNL utilizzatore CCNL utilizzatore
    Riposo settimanale Almeno 24 ore consecutive + 11 ore di riposo giornaliero D.lgs. 66/2003, artt. 7-9
    Pausa giornaliera Se l’orario supera le 6 ore, durata e modalità stabilite dai contratti collettivi D.lgs. 66/2003, art. 8

    Nota: il CCNL delle agenzie non ha percentuali di maggiorazione proprie: sono quelle del CCNL dell’utilizzatore, che variano per settore, livello e tipo di straordinario, e vanno applicate con i divisori e i dati di primo e secondo livello di quell’azienda (art. 30, commi 5 e 6).

    Part-time nella somministrazione

    La somministrazione a orario ridotto (part-time) è ammessa. Il contratto di missione ne indica la tipologia (orizzontale, verticale, misto) e la distribuzione oraria. Le regole sul lavoro supplementare (ore aggiuntive rispetto all’orario part-time concordato) sono quelle del CCNL dell’utilizzatore: la maggiorazione e il tetto massimo sono quelli del CCNL dell’utilizzatore.

    Sicurezza e monte ore

    Il CCNL Somministrazione riserva particolare attenzione alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, che costituisce un obbligo tanto dell’Agenzia quanto dell’utilizzatore (d.lgs. 81/2008). All’avviamento in missione l’Agenzia assicura la formazione sui contenuti generali della sicurezza (anche con la delega dell’art. 35, comma 4, d.lgs. 81/2015); se il contratto di somministrazione lo prevede, la formazione a carico dell’utilizzatore dura almeno 4 ore, insieme all’addestramento specifico, e va svolta prima dell’inizio effettivo dell’attività (art. 40, comma 3, del CCNL). La sorveglianza sanitaria obbligatoria resta a carico dell’utilizzatore (comma 7).

    Casi pratici

    Tizio – Straordinario in azienda metalmeccanica
    Tizio è in missione presso un’industria metalmeccanica (CCNL Metalmeccanici Industria, livello C3). In una settimana lavora 44 ore anziché 40. Le 4 ore extra sono straordinario e vengono retribuite con la maggiorazione prevista dal CCNL Metalmeccanici per lo straordinario diurno. L’Agenzia, ricevuta la comunicazione delle ore dall’utilizzatore, le include nel cedolino del mese con la stessa percentuale applicata ai dipendenti diretti dell’azienda.
    Caia – Part-time orizzontale, ore supplementari
    Caia è in missione part-time (20 ore settimanali) presso un supermercato (CCNL Commercio). Un sabato l’utilizzatore le chiede di lavorare 2 ore in più. Queste ore supplementari oltre il part-time concordato sono retribuite con la maggiorazione prevista dal CCNL Commercio per il lavoro supplementare. Caia ha diritto alla stessa maggiorazione di una dipendente diretta in analoga situazione.
    Sempronio – Lavoro notturno in magazzino
    Sempronio è in missione in un centro logistico che applica il CCNL Logistica e lavora su turno notturno (dalle 22 alle 6). Riceve la maggiorazione per lavoro notturno prevista dal CCNL Logistica, che è identica a quella percepita dai dipendenti diretti dell’azienda che lavorano sullo stesso turno.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali lavora il lavoratore somministrato?
    L’orario normale di legge è di 40 ore settimanali (d.lgs. 66/2003); l’orario effettivo è quello che applica l’utilizzatore ai propri dipendenti, e il contratto di missione e la lettera di assegnazione ne indicano l’articolazione (es. turni, part-time).
    Le maggiorazioni per straordinario sono le stesse dei dipendenti diretti?
    Sì, in virtù del principio di parità di trattamento. Le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo sono quelle previste dal CCNL dell’utilizzatore e si applicano al lavoratore somministrato esattamente come ai dipendenti diretti dello stesso livello.
    Chi paga lo straordinario: l’Agenzia o l’utilizzatore?
    L’Agenzia emette la busta paga ed eroga la retribuzione complessiva, incluse le maggiorazioni per straordinario. L’utilizzatore comunica all’Agenzia le ore effettivamente lavorate oltre l’orario ordinario, e nel rapporto contrattuale bilaterale viene regolato il relativo corrispettivo.
    Il lavoratore somministrato può rifiutare lo straordinario?
    Dipende dal CCNL dell’utilizzatore. In molti contratti lo straordinario non è obbligatorio salvo giustificati motivi aziendali. Le regole sono quelle del CCNL applicato all’utilizzatore, che valgono anche per il somministrato.
    Come viene calcolato il divisore orario per le maggiorazioni?
    Il divisore orario usato per calcolare le maggiorazioni (straordinario, festivo, notturno) è quello previsto dal CCNL dell’utilizzatore, non un divisore specifico del CCNL Somministrazione, che per la paga oraria usa orario settimanale aziendale × 52 / 12 (art. 30, comma 2). Per i turnisti a ciclo continuo l’Agenzia può usare la retribuzione mensilizzata oppure l’orario convenzionale di 40 ore (comma 3).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione): malattia e infortunio

    CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

    Malattia e infortunio nel CCNL Somministrazione

    La gestione della malattia e dell’infortunio nella somministrazione coinvolge tre soggetti – lavoratore, Agenzia e INPS/INAIL – e presenta alcune particolarità rispetto al rapporto di lavoro ordinario. Ecco cosa spetta, chi paga e come funziona il comporto.

    In sintesi

    In caso di malattia il lavoratore somministrato riceve l’indennità INPS con l’integrazione dell’Agenzia, così che il trattamento complessivo sia del 100% della retribuzione giornaliera netta nei primi 3 giorni, del 75% dal 4° al 20° giorno e del 100% dal 21° (art. 41 CCNL). Il comporto massimo annuo è di 180 giorni. La malattia non interrompe automaticamente la missione, ma la sospende.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
    Ultimo rinnovo
    21 luglio 2025
    Vigenza
    21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
    Comporto
    180 giorni nell’anno solare
    Integrazione dell’Agenzia
    Trattamento complessivo al 100% della retribuzione netta nei primi 3 giorni, al 75% dal 4° al 20°, al 100% dal 21° (art. 41)
    Fonte
    Testo definitivo del CCNL del 21 luglio 2025 (PDF), artt. 41, 42, 43 e 46

    Trattamento economico in caso di malattia

    Il trattamento durante la malattia del lavoratore somministrato è composto da due livelli:

    1. Indennità INPS (di legge): non paga i primi 3 giorni (carenza), poi eroga il 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno e il 66,66% dal 21° al 180° giorno. L’indennità è a carico dell’INPS ed è anticipata dall’Agenzia in busta paga.
    2. Integrazione contrattuale (CCNL Somministrazione): l’Agenzia integra l’indennità INPS in modo da raggiungere complessivamente il 100% della normale retribuzione giornaliera netta nei primi tre giorni, il 75% dal 4° al 20° giorno e il 100% dal 21° giorno in poi (art. 41, comma 1). L’integrazione non è dovuta se l’INPS non corrisponde l’indennità e non spetta al lavoratore in prova.

    L’Agenzia anticipa le indennità INPS insieme all’integrazione (comma 3); se l’INPS non le fa anticipare, l’integrazione è comunque dovuta alle normali scadenze di paga (comma 4). Il ritardato invio del certificato o la mancata reperibilità alle visite fiscali comportano la riduzione dell’indennità secondo le regole INPS (commi 6 e 7).

    Obblighi di certificazione e comunicazione

    In caso di malattia il lavoratore deve:

    • Avvertire l’Agenzia nella giornata in cui si verifica l’evento (art. 43): trascorse 24 ore dall’inizio dell’assenza, questa è considerata ingiustificata e la retribuzione non è dovuta, anche se il certificato è visibile sul sito INPS. È prudente informare anche l’utilizzatore.
    • Trasmettere il certificato medico telematico tramite il medico curante, che lo invia direttamente all’INPS. Il lavoratore riceve il numero di protocollo e lo comunica all’Agenzia entro il secondo giorno di calendario; in caso di prolungamento, il nuovo certificato va comunicato entro 24 ore (art. 41, commi 13 e 14).
    • Rispettare le fasce di reperibilità per le visite di controllo: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 (art. 41, comma 16), tutti i giorni, festivi compresi (salvo esenzioni di legge). Chi non viene trovato deve rientrare subito nell’azienda utilizzatrice (comma 7).

    L’omessa comunicazione o il mancato invio del certificato possono comportare la perdita dell’indennità per i giorni non coperti da certificazione.

    Il comporto: quando scatta e conseguenze

    Il comporto è il periodo massimo di malattia oltre il quale il datore di lavoro può legittimamente recedere dal rapporto (art. 2110 c.c.). Nel CCNL Somministrazione il comporto è fissato in 180 giorni nell’anno solare. Il superamento del comporto non determina la risoluzione automatica del rapporto: l’Agenzia deve comunicare il recesso esercitando esplicitamente la facoltà. Il recesso per superamento del comporto dà diritto al preavviso o alla sua indennità sostitutiva.

    A richiesta scritta del lavoratore, con certificati regolari, la conservazione del posto si prolunga di altri 120 giorni di aspettativa senza retribuzione (art. 41, comma 10). Sono escluse dal comporto le assenze per terapie salvavita e trattamenti oncologici e per malattie ingravescenti, e nelle patologie gravi e continuative con terapie salvavita documentate dal SSN è prevista, a richiesta, un’aspettativa retribuita al 100% fino a guarigione clinica e per non più di ulteriori 180 giorni (comma 9). Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, se la malattia dura oltre la scadenza della missione spetta, nei limiti della conservazione del posto, l’indennità di disponibilità (comma 2). Per i lavoratori in missione a termine conservazione del posto e trattamento valgono nei limiti di scadenza del contratto (comma 12): se la missione scade durante la malattia, il contratto si conclude alla scadenza naturale senza che si configuri un recesso per malattia.

    Tabella riepilogativa

    Trattamento economico in caso di malattia – CCNL Somministrazione
    Periodo di malattia Indennità INPS Integrazione Agenzia Totale percepito
    Giorni 1-3 (carenza INPS) 0 (carenza INPS per malattia comune) Integrazione fino al 100% della retribuzione giornaliera netta (art. 41) 100% retrib. netta
    Giorni 4-20 50% retrib. media giornaliera Integrazione fino al 75% della retribuzione giornaliera netta (art. 41) 75% retrib. netta
    Giorni 21-180 66,66% retrib. media giornaliera Integrazione fino al 100% netto 100% retrib. netta
    Oltre 180 giorni Indennità INPS termina; possibile recesso per comporto A richiesta: 120 giorni di aspettativa non retribuita; per terapie salvavita, aspettativa retribuita al 100% fino a ulteriori 180 giorni (art. 41, commi 9 e 10) Secondo l’aspettativa richiesta

    Nota: la carenza INPS (giorni 1-3) vale per la malattia comune. Per l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale INAIL copre dal primo giorno (indennità dal 4° giorno a carico INAIL). Verificare sempre la circolare INPS aggiornata per i criteri di calcolo della retribuzione media giornaliera di riferimento.

    Infortunio sul lavoro: tutele specifiche

    L’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL. In caso di inabilità temporanea assoluta il lavoratore percepisce:

    • Dal 4° giorno: indennità INAIL pari al 60% della retribuzione nei primi 90 giorni, poi al 75% dal 91° giorno in poi.
    • Il CCNL Somministrazione prevede che il datore paghi l’intera quota giornaliera per la giornata dell’infortunio e che, dal giorno successivo, integri l’indennità INAIL fino al 100% della retribuzione netta per tutta la durata dell’inabilità temporanea assoluta (art. 42, commi 3 e 4).

    L’utilizzatore è responsabile della sicurezza sul lavoro durante la missione (d.lgs. 81/2008) e deve informare l’Agenzia di qualsiasi infortunio avvenuto presso la propria sede. L’obbligo di denuncia all’INAIL spetta all’Agenzia come datore di lavoro formale.

    Casi pratici

    Tizio – Malattia breve durante la missione
    Tizio si ammala per 5 giorni durante una missione di 3 mesi. Nei giorni 1-3 l’INPS non paga, ma l’Agenzia gli riconosce il 100% della retribuzione giornaliera netta. Dal 4° al 5° giorno l’INPS eroga il 50% e l’Agenzia integra fino al 75% della retribuzione netta (art. 41). Al rientro il contratto di missione riprende; i 5 giorni di malattia non riducono le ferie maturate e non costituiscono giusta causa di recesso anticipato della missione.
    Caia – Malattia lunga, integrazione al 100%
    Caia si ammala il 10 gennaio. Nei primi 3 giorni percepisce il 100% della retribuzione netta, dal 4° al 20° giorno il 75% e dal 21° giorno (30 gennaio) di nuovo il 100%, con l’integrazione dell’Agenzia sull’indennità INPS. La malattia dura fino al 10 aprile (90 giorni complessivi). Rientra in missione senza che il comporto sia stato superato (90 giorni < 180).
    Sempronio – Infortunio in magazzino
    Sempronio si infortuna durante la missione in un magazzino. L’utilizzatore denuncia l’infortunio all’INAIL tramite l’Agenzia. Dal 4° giorno Sempronio riceve l’indennità INAIL. L’Agenzia integra fino al 100% della retribuzione netta per tutta la durata dell’inabilità temporanea assoluta (art. 42). Se la missione a termine scade durante l’infortunio, conservazione del posto e trattamento valgono nei limiti di scadenza del contratto.

    Domande frequenti

    Cosa riceve il lavoratore somministrato durante la malattia?
    L’INPS eroga l’indennità di malattia. Il CCNL Somministrazione prevede un’integrazione a carico dell’Agenzia che porta il trattamento complessivo al 100% della retribuzione giornaliera netta nei primi 3 giorni, al 75% dal 4° al 20° giorno e al 100% dal 21° in poi (art. 41).
    La malattia durante la missione fa terminare il contratto?
    No, automaticamente. La malattia sospende la missione ma non la risolve. L’Agenzia può recedere solo se la malattia supera il comporto di 180 giorni nell’anno, oppure se il contratto di missione a termine scade naturalmente durante la malattia.
    Cos’è il comporto nella somministrazione?
    Il comporto è il periodo massimo di malattia oltre il quale l’Agenzia può licenziare. Nel CCNL Somministrazione è fissato in 180 giorni nell’arco di un anno solare. Il superamento non risolve automaticamente il rapporto: l’Agenzia deve comunicare espressamente il recesso.
    Come funziona il trattamento per infortunio sul lavoro?
    In caso di infortunio sul lavoro l’INAIL eroga un’indennità giornaliera. Il CCNL Somministrazione prevede l’integrazione a carico dell’Agenzia per portare il trattamento al 100% della retribuzione netta per tutta la durata dell’inabilità temporanea assoluta, dal giorno successivo all’infortunio (art. 42).
    Cosa fare in caso di malattia: chi va avvertito?
    Il lavoratore deve avvertire l’Agenzia nella giornata, informando anche l’utilizzatore, e far trasmettere il certificato medico telematico dal medico curante. L’assenza va comunicata all’Agenzia nella giornata (art. 43) e il numero di protocollo del certificato entro il secondo giorno di calendario (art. 41, comma 13).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione): livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

    Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL Somministrazione

    Capire come viene inquadrato un lavoratore somministrato è essenziale per verificare che il trattamento economico e normativo ricevuto sia corretto. Il sistema è strettamente legato al CCNL applicato dall’azienda utilizzatrice.

    In sintesi

    Il lavoratore somministrato viene inquadrato nel livello previsto dal CCNL dell’azienda utilizzatrice corrispondente alla mansione svolta in missione. Il CCNL Somministrazione non ha una scala di livelli retributivi propria: l’inquadramento rispecchia quello applicato ai dipendenti diretti dell’utilizzatore. Raggruppa invece i lavoratori in tre gruppi (A, B, C), che servono a determinare preavviso, prova e penalità di dimissioni (art. 27).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
    Ultimo rinnovo
    21 luglio 2025
    Vigenza
    21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
    Classificazione
    Tre gruppi (A, B, C) per preavviso, prova e penalità; i livelli sono quelli del CCNL dell’utilizzatore (art. 27)
    Enti bilaterali
    Forma.Temp · Ebitemp · Fon.Te
    Fonte
    Testo definitivo del CCNL del 21 luglio 2025 (PDF), artt. 23 e 27

    Come funziona l’inquadramento nella somministrazione

    La somministrazione di lavoro è una fattispecie triangolare: l’Agenzia per il Lavoro è il datore di lavoro formale, l’azienda utilizzatrice dirige e organizza la prestazione lavorativa, il lavoratore opera materialmente presso l’utilizzatore. Questa struttura si riflette sull’inquadramento: il livello contrattuale non è determinato dal CCNL della somministrazione, bensì dal contratto collettivo che l’utilizzatore applica ai propri dipendenti.

    In pratica, se l’utilizzatore è un’industria metalmeccanica, il lavoratore somministrato sarà inquadrato secondo la griglia del CCNL Metalmeccanici Industria; se è un’azienda del commercio, il riferimento sarà il CCNL Terziario-Distribuzione-Servizi; e così via per ogni settore.

    I gruppi A, B e C del CCNL delle agenzie

    Per armonizzarsi ai CCNL degli utilizzatori, l’art. 27 raggruppa i lavoratori in tre aree omogenee. Il gruppo di appartenenza va indicato nel contratto a termine (art. 23, lettera d) e si ricava dal livello o dalla categoria che il CCNL dell’utilizzatore prevede per quella mansione (comma 4).

    Gruppi di inquadramento (art. 27 CCNL 21 luglio 2025)
    Gruppo Lavoratori compresi
    A Elevato contenuto professionale: dirigenti, quadri e impiegati direttivi
    B Lavoratori di concetto, operai specializzati e categorie intermedie, con autonomia operativa ma non decisionale
    C Lavoratori qualificati e d’ordine, che eseguono il lavoro sotto la guida e il controllo di altri

    La distinzione tra quadri, impiegati e non impiegati resta valida per tutte le norme che prevedono un trattamento differenziato (comma 2). Il gruppo conta per il periodo di prova a tempo indeterminato (6 mesi, 50 giorni o 30 giorni), per il preavviso (da 20 a 120 giorni di calendario) e per il tetto della penalità di dimissioni dei lavoratori a termine (20, 10 o 7 giorni): le tabelle sono nelle pagine su preavviso e licenziamento e periodo di prova.

    Obblighi informativi tra Agenzia e utilizzatore

    Prima della missione, l’utilizzatore ha l’obbligo di comunicare all’Agenzia:

    • Il CCNL applicato e il livello di inquadramento corrispondente alla mansione richiesta.
    • La sede di lavoro, l’orario e il trattamento economico previsto per quella categoria.
    • Eventuali indennità specifiche (turno, rischio, disagio) collegate alla mansione.

    Queste informazioni confluiscono sia nel contratto di somministrazione (tra Agenzia e utilizzatore) sia nel contratto di missione (tra Agenzia e lavoratore). La mancanza o inesattezza di tali indicazioni non esonera l’utilizzatore dalle responsabilità derivanti dalla parità di trattamento.

    Tabella riepilogativa

    Schema dell’inquadramento del lavoratore somministrato per settore di destinazione
    Settore dell’utilizzatore CCNL applicato Livelli tipici Note
    Industria metalmeccanica CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica) D1-A1 (9 livelli) Scala D1-A1 a nove livelli
    Commercio e servizi CCNL Terziario Distribuzione e Servizi (Confcommercio) 1°-7° livello Molto diffuso per lavoratori somministrati
    Logistica e trasporti CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione Livelli del CCNL Frequente in missioni di magazzino
    Grande distribuzione CCNL Distribuzione Moderna Organizzata Livelli del CCNL Specifiche per casse, scaffalisti, ecc.
    Industria chimica/farmaceutica CCNL Industria Chimica-Farmaceutica (Federchimica) Livelli del CCNL Presenza di qualifiche tecniche specialistiche
    Settore finanziario/assicurativo CCNL Credito o CCNL Assicurazioni Quadri, impiegati Meno frequente per somministrati

    Nota: la tabella è puramente esemplificativa. Il livello concreto dipende sempre dalla mansione specifica svolta e dalle declaratorie del CCNL applicato dall’utilizzatore. Le scale di livelli e i minimi sono quelli del CCNL dell’utilizzatore; nel CCNL delle agenzie esistono solo i gruppi A, B e C dell’art. 27.

    Mansioni superiori e ius variandi nella somministrazione

    Durante la missione possono verificarsi situazioni in cui il lavoratore è chiamato a svolgere mansioni diverse o superiori rispetto a quelle indicate nel contratto di missione. Valgono i seguenti principi:

    • Mansioni superiori: se svolte in via continuativa per il periodo fissato dal CCNL dell’utilizzatore o, in mancanza, per sei mesi (art. 2103 c.c.), l’assegnazione diventa definitiva; fin dall’inizio il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, con le relative differenze retributive.
    • Mansioni inferiori: possono essere attribuite solo nei casi previsti dalla legge (art. 2103 c.c., come modificato dal d.lgs. 81/2015): ristrutturazione, crisi aziendale, modifica organizzativa, con obbligo di formazione. Non possono comportare riduzione della retribuzione.
    • Mutamento dell’utilizzatore: l’invio del lavoratore da un utilizzatore a un altro, anche con CCNL diverso, richiede la stipula di un nuovo contratto di missione con l’aggiornamento dell’inquadramento.

    Le figure tipiche nelle missioni di somministrazione

    Alcune categorie di lavoratori sono particolarmente frequenti nelle missioni di somministrazione. Ecco le figure più ricorrenti con il relativo inquadramento tipico:

    • Operaio di produzione/magazzino: livello operaio qualificato del CCNL di settore applicato dall’utilizzatore.
    • Addetto alla logistica e picking: livello medio del CCNL Logistica o del CCNL Commercio.
    • Impiegato amministrativo o contabile: livello impiegatizio del CCNL applicato (commercio, industria, terziario).
    • Addetto call center/customer care: di norma CCNL Telecomunicazioni o CCNL Terziario, livelli operativi.
    • Tecnico informatico o di laboratorio: livelli tecnici-specialistici del CCNL di settore.

    Casi pratici

    Tizio – Addetto alla logistica, CCNL Commercio
    Tizio viene inviato in missione presso un centro logistico che applica il CCNL Terziario-Distribuzione-Servizi. L’utilizzatore lo inquadra al 3° livello come «addetto alle operazioni di magazzino». Nel contratto di missione firmato con l’Agenzia è indicato il livello 3° e il corrispondente minimo tabellare del CCNL Commercio. Il trattamento è identico a quello di un dipendente diretto allo stesso livello.
    Caia – Tecnica di laboratorio, CCNL Chimica
    Caia è inquadrata al 4° livello del CCNL Industria Chimica-Farmaceutica dall’utilizzatore che la accoglie in missione. Da qualche mese svolge regolarmente mansioni di un livello superiore (analisi strumentale avanzata, compito del 5° livello). Caia chiede all’Agenzia di aggiornare il contratto di missione e il livello retributivo. L’Agenzia verifica con l’utilizzatore e riconosce le differenze retributive per il periodo in cui le mansioni sono state svolte; se prosegue per il periodo fissato dal CCNL dell’utilizzatore (o per sei mesi, in mancanza), l’assegnazione al livello superiore diventa definitiva.
    Sempronio – Cambio di missione, cambio di CCNL
    Sempronio ha appena concluso una missione in un’azienda metalmeccanica (livello C2 CCNL Metalmeccanici) e ne inizia una nuova presso un’azienda della distribuzione (CCNL Commercio). L’Agenzia stipula un nuovo contratto di missione con l’inquadramento corretto per la mansione e il CCNL del nuovo utilizzatore. Sempronio riceve un nuovo cedolino con il minimo tabellare aggiornato, che può essere diverso (in più o in meno) rispetto alla missione precedente.

    Domande frequenti

    Il CCNL Somministrazione ha livelli propri?
    No. Il CCNL Somministrazione non stabilisce una propria scala di livelli retributivi: ha solo i tre gruppi A, B e C dell’art. 27, utili per preavviso, prova e penalità. L’inquadramento del lavoratore in missione corrisponde al livello del CCNL applicato dall’azienda utilizzatrice per quella specifica mansione.
    Chi stabilisce il livello del lavoratore somministrato?
    L’utilizzatore comunica all’Agenzia il livello di inquadramento corrispondente alla mansione che il lavoratore svolgerà. Il contratto di somministrazione e il contratto di missione devono riportare entrambi il livello e la mansione.
    Cosa succede se il lavoratore svolge mansioni superiori al livello indicato?
    Il lavoratore ha diritto al trattamento del livello effettivamente svolto, in applicazione del principio di parità di trattamento. Può richiedere la rettifica all’Agenzia; in caso di inadempimento, Agenzia e utilizzatore rispondono solidalmente per le differenze.
    Il somministrato può essere adibito a mansioni diverse rispetto a quelle della missione?
    No, senza consenso del lavoratore. Il contratto di missione specifica le mansioni; l’utilizzatore non può unilateralmente modificarle in modo sostanziale. Modifiche minori rientrano nel normale potere direttivo.
    Il cambio di utilizzatore comporta un nuovo inquadramento?
    Sì. Ogni missione può corrispondere a un diverso CCNL e a livelli differenti, poiché l’inquadramento dipende dall’utilizzatore e dalla mansione svolta. L’Agenzia aggiorna il contratto di missione di conseguenza.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione): ferie, permessi e ROL

    CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

    Ferie, permessi e ROL nel CCNL Somministrazione

    La disciplina delle ferie nella somministrazione ha caratteristiche specifiche legate alla frammentazione delle missioni: è fondamentale capire come maturano, quando spettano e come vengono liquidate in caso di interruzione anticipata della missione.

    In sintesi

    Le ferie del lavoratore somministrato maturano in proporzione alle ore retribuite (art. 30, comma 7, del CCNL); si possono fruire per le missioni pari o superiori a 3 mesi e, comunque, per almeno 1 giorno nelle missioni più brevi (comma 17). I ROL e i permessi per festività soppresse seguono le regole del CCNL dell’utilizzatore, in applicazione del principio di parità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
    Ultimo rinnovo
    21 luglio 2025
    Vigenza
    21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
    Ferie minime (per legge)
    4 settimane/anno (d.lgs. 66/2003, art. 10)
    Maturazione
    Ore annue del CCNL dell’utilizzatore ÷ (divisore orario mensile × 12) × (ore lavorate + ore dovute), art. 30, comma 7
    Fonte
    Testo definitivo del CCNL del 21 luglio 2025 (PDF), artt. 19 e 30

    Maturazione delle ferie nelle missioni

    Le ferie sono un diritto irrinunciabile garantito dall’art. 36 della Costituzione e dall’art. 10 del d.lgs. 66/2003 (minimo 4 settimane l’anno). Nella somministrazione il meccanismo di maturazione è adattato alla natura discontinua delle missioni:

    • Maturazione: per ferie, permessi retribuiti e riduzioni di orario il CCNL delle agenzie (art. 30, comma 7, lettera B) usa una formula unica: ore annue spettanti secondo il CCNL dell’utilizzatore, divise per il divisore orario mensile per 12, per le ore lavorate più le ore dovute (quelle non lavorate ma retribuite per legge o per contratto).
    • Fruizione: il lavoratore può usufruire delle ferie maturate per le missioni pari o superiori a 3 mesi e, comunque, di almeno un giorno per le missioni entro i 3 mesi, compatibilmente con le esigenze dell’utilizzatore; in caso di missioni reiterate presso lo stesso utilizzatore i periodi di missione si cumulano (comma 17).
    • Le ferie maturate ma non godute entro la fine della missione sono liquidate con l’indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione giornaliera ordinaria.

    Il godimento delle ferie nel corso della missione deve essere concordato tra lavoratore, Agenzia e utilizzatore, tenendo conto delle esigenze organizzative aziendali.

    ROL e permessi per ex festività soppresse

    I Riposi Aggiuntivi (ROL) e i permessi per le ex festività soppresse dalla legge n. 54/1977 sono istituti tipici di molti CCNL di settore. In forza del principio di parità di trattamento, se il CCNL dell’utilizzatore prevede tali istituti, il lavoratore somministrato ne beneficia nella stessa misura del dipendente diretto dello stesso livello, proporzionalmente alla durata della missione.

    ROL e festività soppresse maturano con la stessa formula dell’art. 30, comma 7, e non sono pagati nel cedolino mensile: i ratei si liquidano alle normali scadenze dell’utilizzatore o alla cessazione del rapporto (commi 11 e 14). Nel contratto con monte ore garantito (MOG, art. 51) ROL e festività soppresse maturate sono invece erogati ogni mese. Spettano inoltre, secondo il CCNL dell’utilizzatore, le giornate di ROL, ex festività o altri istituti non assorbiti nei regimi di orario ridotto (comma 5). Il CCNL disciplina anche le ferie solidali (art. 24 d.lgs. 151/2015): il lavoratore può cedere a un collega della stessa Agenzia, in missione presso lo stesso utilizzatore, le ferie eccedenti le quattro settimane annue obbligatorie, le quattro giornate di riposo per le festività soppresse e le ore di permesso contrattuali (comma 17).

    Permessi sindacali e assemblee

    Il CCNL Somministrazione riconosce ai lavoratori somministrati il diritto a partecipare alle assemblee sindacali retribuite presso l’utilizzatore, per un monte ore calcolato come ore lavorate × 10 / 1.500, con un minimo garantito di 2 ore l’anno (art. 19, comma 6). L’utilizzatore non può impedire la partecipazione alle assemblee indette dalle organizzazioni sindacali (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) che rappresentano i lavoratori somministrati.

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi nel CCNL Somministrazione – schema di maturazione
    Istituto Durata missione Spettanza Liquidazione a fine missione
    Ferie Meno di 3 mesi Maturano in proporzione alle ore; fruibile almeno 1 giorno Indennità sostitutiva se non godute
    Ferie 3 mesi o più Proporzionale alle ore (ore annue del CCNL utilizzatore); tutte fruibili Indennità sostitutiva se non godute
    ROL / ex festività Qualsiasi Proporzionale alle ore se previsti da CCNL utilizzatore Alle scadenze dell’utilizzatore o a fine rapporto (nel MOG ogni mese)
    Assemblee sindacali retribuite Qualsiasi Almeno 2 ore/anno N/A (diritto da fruire durante la missione)
    Permessi per eventi familiari Qualsiasi Secondo CCNL utilizzatore (parità) N/A

    Nota: le ore annue di ferie e di ROL sono quelle del CCNL di settore applicato dall’utilizzatore, in applicazione del principio di parità di trattamento; la formula di maturazione, la fruizione e la liquidazione sono quelle dell’art. 30 del CCNL delle agenzie.

    Festività nazionali e ferie collettive

    Le festività nazionali (1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, ecc.) sono giorni non lavorativi retribuiti per legge. Il lavoratore somministrato ha diritto alla retribuzione nelle giornate di festività, esattamente come i dipendenti diretti dell’utilizzatore. Se la festività cade in un giorno di normale orario di lavoro e l’utilizzatore chiude, il lavoratore non perde retribuzione.

    Alcune aziende applicano periodi di ferie collettive (es. chiusura di agosto): in tal caso, il lavoratore somministrato deve aver maturato un numero di giorni di ferie sufficiente per coprire il periodo. In mancanza, le giornate non maturate possono essere anticipate, previo accordo.

    Casi pratici

    Tizio – Missione di 45 giorni, ferie non godute
    Tizio conclude una missione di 45 giorni. Avendo lavorato meno di 3 mesi, può comunque fruire di almeno 1 giorno di ferie (art. 30, comma 17). Le ferie maturate in proporzione alle ore retribuite e non godute vengono liquidate dall’Agenzia nel cedolino finale, sulla base della retribuzione del mese di erogazione.
    Caia – Missione di 6 mesi, ferie proporzionali
    Caia lavora in missione per 6 mesi presso un’azienda del commercio. Il CCNL Commercio prevede 26 giorni lavorativi di ferie annue per il suo livello. Caia matura proporzionalmente 13 giorni (6 mesi su 12). Ne gode 10 durante la missione; i restanti 3 vengono liquidati con l’indennità sostitutiva al termine.
    Sempronio – Ferie collettive in azienda metalmeccanica
    Sempronio è in missione dal 1° giugno presso un’industria metalmeccanica che chiude per ferie collettive dal 4 al 18 agosto (2 settimane). Al momento della chiusura Sempronio ha maturato circa 10 giorni di ferie. Il periodo copre i 10 giorni; i restanti 4 vengono anticipati previo accordo con l’Agenzia.

    Domande frequenti

    Come maturano le ferie nelle missioni brevi (meno di 3 mesi)?
    Le ferie maturano in proporzione alle ore retribuite, qualunque sia la durata della missione (art. 30, comma 7). Per le missioni entro i 3 mesi il lavoratore può comunque fruire di almeno 1 giorno di ferie (comma 17); le ferie non godute si liquidano a fine rapporto.
    Il lavoratore somministrato ha diritto ai ROL (riposi aggiuntivi)?
    Sì, in base al principio di parità di trattamento. Se il CCNL dell’utilizzatore prevede ROL o permessi per ex festività soppresse, gli stessi spettano al somministrato nella stessa misura dei dipendenti diretti dello stesso livello.
    Le ferie maturate ma non godute vengono monetizzate?
    In caso di conclusione della missione senza aver potuto godere le ferie maturate, l’Agenzia deve corrispondere l’indennità sostitutiva delle ferie non godute, calcolata sulla retribuzione giornaliera ordinaria.
    Il somministrato ha diritto ai permessi per assemblee sindacali?
    Sì. Il CCNL Somministrazione garantisce almeno 2 ore annue di assemblea sindacale retribuita. L’utilizzatore deve consentire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori somministrati.
    I periodi di assenza per malattia durante la missione riducono le ferie maturate?
    No. I periodi di malattia e infortunio non riducono le ferie maturate, in coerenza con la disciplina legale (art. 2109 c.c.) e la giurisprudenza consolidata. Il periodo di malattia si computa nell’anzianità di servizio utile ai fini delle ferie.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.