Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 60/2017 – Rischio sismico e controlli sulle costruzioni in Abruzzo

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato illegittima una norma abruzzese che incideva sui controlli per la riduzione del rischio sismico, in contrasto con i principi statali del Testo unico dell’edilizia; ha invece dichiarato inammissibili le altre censure.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva modificato la propria legge sulla prevenzione del rischio sismico; il Governo riteneva che alcune modifiche allentassero i controlli preventivi sulle costruzioni imposti a livello nazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 5 e 7 della legge Regione Abruzzo n. 12/2015 (modifiche alla legge regionale n. 28/2011 in materia di rischio sismico), in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 65, 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia). Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (giudizio in via principale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge regionale, nella parte in cui introduceva la lettera d) del comma 2 dell’art. 19-bis; ha invece dichiarato inammissibili la questione sull’art. 5 e quella sull’art. 7 relativa al comma 3 dell’art. 19-bis.

    Il principio

    Nelle materie di legislazione concorrente «protezione civile» e «governo del territorio» la Regione deve rispettare i principi fondamentali statali, tra cui i controlli preventivi sulle costruzioni in zone sismiche previsti dal Testo unico dell’edilizia: la norma regionale che li deroga è illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa ha dichiarato illegittimo la Corte?

    L’art. 7 della legge Regione Abruzzo n. 12/2015, nella parte in cui introduceva una specifica deroga (lettera d del comma 2 dell’art. 19-bis) ai controlli antisismici.

    Quale principio statale è stato violato?

    I principi fondamentali del Testo unico dell’edilizia (d.P.R. n. 380/2001) in materia di controlli sulle costruzioni in zone sismiche.

    Perché altre censure sono state dichiarate inammissibili?

    Perché, come per l’art. 5, la prospettazione del ricorso non teneva conto dell’effettivo quadro normativo e non superava il vaglio di ammissibilità.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze tra Stato e Regioni nelle materie di legislazione concorrente, parametro su cui si fonda la decisione
  • Corte cost. n. 59/2017 – Canone idroelettrico abruzzese e tutela della concorrenza

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una serie di norme abruzzesi sul canone idroelettrico, che ancoravano l’importo alla «potenza efficiente» anziché alla «potenza nominale media»: così facendo la Regione ha invaso la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva più volte modificato il criterio di calcolo del canone per le concessioni idroelettriche; il Governo impugnava ciascuna versione, contestando la difformità rispetto al criterio uniforme nazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, comma 2, lettera b), della legge Regione Abruzzo n. 36/2015, l’art. 11, comma 6, lettera b), della legge Regione Abruzzo n. 5/2016 e l’art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), della legge Regione Abruzzo n. 11/2016, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (tutela della concorrenza). Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (giudizio in via principale).

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali impugnate e, in via consequenziale, dell’art. 1, comma 1, lettera d), della legge Regione Abruzzo n. 11/2016.

    Il principio

    La determinazione del canone idroelettrico deve garantire un’omogenea disciplina nazionale e parità di trattamento tra operatori: la Regione, ancorando il canone a un parametro diverso da quello statale, ha ecceduto le proprie competenze invadendo la materia «tutela della concorrenza», riservata allo Stato.

    Domande e risposte

    Perché le norme abruzzesi sono illegittime?

    Perché, fissando un criterio di calcolo del canone diverso da quello statale, hanno invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

    Cosa garantisce la disciplina statale?

    Un’omogenea disciplina nazionale delle attività di generazione idroelettrica e la parità di trattamento tra gli operatori economici.

    Cosa significa illegittimità in via consequenziale?

    La Corte ha esteso la declaratoria a un’ulteriore disposizione collegata, l’art. 1, comma 1, lettera d), travolta dall’illegittimità delle altre.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, parametro su cui si fonda la decisione
  • Corte cost. n. 58/2017 – Provvedimenti vincolati e annullabilità (art. 21-octies l. 241/1990)

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sulla norma che esclude l’annullamento dei provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato per meri vizi formali o procedimentali.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio principale, davanti alla Corte dei conti siciliana, riguardava una controversia previdenziale con l’INPS in cui veniva in rilievo la regola che limita l’annullabilità degli atti vincolati per vizi non sostanziali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990 (procedimento amministrativo), in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 113 e 117, primo comma, Cost. Rimettente: Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata.

    Il principio

    La questione relativa all’art. 21-octies della legge sul procedimento amministrativo, riferita a una pluralità di parametri costituzionali, non ha superato il vaglio di ammissibilità nei termini formulati dal rimettente.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 21-octies della legge n. 241/1990?

    Esclude l’annullamento del provvedimento amministrativo a contenuto vincolato quando è palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, nonostante un vizio formale o procedimentale.

    Qual è stato l’esito?

    La manifesta inammissibilità della questione, dichiarata senza esame nel merito.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3, 97, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 57/2017 – Conflitto di attribuzione sull’autodichia della Camera

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati in tema di tutela giurisdizionale dei dipendenti.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio riguardava il conflitto sorto in relazione al regolamento della Camera dei deputati per la tutela giurisdizionale dei propri dipendenti (cosiddetta autodichia), oggetto di ricorso da parte del Tribunale del lavoro di Roma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto verteva sugli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6-bis del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei deputati. Ricorrente: Tribunale ordinario di Roma, sezione seconda lavoro (fase di merito del conflitto tra poteri).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

    Il principio

    Il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal giudice nei confronti della Camera dei deputati, in materia di autodichia sui rapporti di lavoro dei dipendenti, è stato dichiarato improcedibile, definendo il giudizio in via di rito.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È il giudizio davanti alla Corte costituzionale che risolve le controversie sulla spettanza di poteri tra organi costituzionali dello Stato.

    Cosa significa «improcedibile»?

    Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito per ragioni processuali.

    Cosa si intende per autodichia?

    È il potere degli organi costituzionali, come la Camera, di giudicare al proprio interno le controversie con i propri dipendenti.

  • Corte cost. n. 56/2017 – Ineleggibilità e aspettativa per motivi elettorali

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione sul meccanismo che fa decorrere gli effetti dell’aspettativa per motivi elettorali dal provvedimento dell’amministrazione o, in mancanza, dal quinto giorno successivo alla domanda: la disciplina non viola il diritto di elettorato passivo.

    Di cosa si tratta

    Un funzionario di pubblica sicurezza, candidato al Consiglio regionale, aveva chiesto l’aspettativa per rimuovere la causa di ineleggibilità; l’amministrazione non aveva provveduto entro cinque giorni, con effetti tardivi sulla validità dell’elezione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, quinto comma, della legge n. 154/1981 (ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive locali e regionali), in riferimento all’art. 51 Cost. Rimettente: Corte d’appello di Catanzaro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 51 Cost.

    Il principio

    La disciplina che subordina la rimozione della causa di ineleggibilità all’effettiva cessazione delle funzioni, con decorrenza dal provvedimento amministrativo o dal quinto giorno successivo alla domanda, non lede il diritto di elettorato passivo garantito dall’art. 51 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa rimuove la causa di ineleggibilità?

    L’effettiva cessazione delle funzioni, ad esempio tramite collocamento in aspettativa, entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

    Quando decorrono gli effetti dell’aspettativa?

    Dal provvedimento dell’amministrazione oppure, in mancanza, dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda.

    Questo meccanismo viola il diritto a candidarsi?

    No. La Corte ha ritenuto che la disciplina non leda il diritto di elettorato passivo tutelato dall’art. 51 della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 55/2017 – Personale pubblico e proroga di termini

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dalla Corte d’appello di Roma su una serie di norme statali in materia di personale pubblico e proroga di termini.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio principale riguardava una controversia in cui veniva in rilievo, nei confronti di ANAS spa, la disciplina statale in materia di personale e di termini, oggetto delle norme impugnate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 36 del d.l. n. 98/2011, l’art. 11 del d.l. n. 216/2011 e l’art. 12 del d.l. n. 95/2012, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost. Rimettente: Corte d’appello di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.

    Il principio

    Le questioni proposte dalla Corte d’appello di Roma, riferite agli artt. 3, 51 e 97 Cost., non hanno superato il vaglio di ammissibilità nei termini in cui erano state formulate.

    Domande e risposte

    Quale è stato l’esito della decisione?

    La manifesta inammissibilità delle questioni, dichiarata senza esame del merito.

    Quali norme erano impugnate?

    Norme statali in materia di personale pubblico e proroga di termini contenute nei d.l. n. 98/2011, n. 216/2011 e n. 95/2012.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3 (uguaglianza), 51 (accesso ai pubblici uffici) e 97 (buon andamento) della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 54/2017 – Messa alla prova per adulti

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili e manifestamente infondate le questioni sollevate sulla disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova per gli imputati adulti.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Prato dubitava della legittimità dell’istituto della messa alla prova introdotto per gli adulti (art. 168-bis c.p. e artt. 464-bis e seguenti c.p.p.), sotto vari profili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 168-bis del codice penale e gli artt. 464-bis e seguenti del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost. Rimettente: Tribunale ordinario di Prato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni relative agli artt. 464-bis e seguenti c.p.p. e manifestamente infondate quelle relative all’art. 168-bis c.p.

    Il principio

    Le censure sulla disciplina della messa alla prova per adulti, proposte in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost., non superano il vaglio di ammissibilità e di non manifesta infondatezza nei termini in cui erano state formulate dal rimettente.

    Domande e risposte

    Cos’è la messa alla prova per adulti?

    È un istituto che consente la sospensione del procedimento penale con affidamento dell’imputato a un programma di trattamento; qui ne era contestata la disciplina.

    Qual è stato l’esito?

    Le questioni sugli artt. 464-bis e seguenti c.p.p. sono state dichiarate manifestamente inammissibili; quelle sull’art. 168-bis c.p. manifestamente infondate.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    Gli artt. 3 (uguaglianza), 24 (diritto di difesa) e 27 (funzione della pena) della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 53/2017 – Indennità di disoccupazione agricola a requisiti ridotti

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sull’abrogazione dell’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti: la riforma del lavoro del 2012 non ha effetto retroattivo, sicché per la disoccupazione maturata nel 2012 continua ad applicarsi la disciplina previgente.

    Di cosa si tratta

    Un lavoratore agricolo si era visto negare l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti per il 2012, in quanto liquidata nel 2013 dopo l’abrogazione disposta dalla riforma Fornero. Il giudice del lavoro dubitava della legittimità di tale effetto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, commi 3, 24 e 69, lettera b), della legge n. 92/2012 (riforma del mercato del lavoro), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. Rimettente: Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione, nei sensi di cui in motivazione: la norma abrogativa va interpretata nel senso che la disciplina previgente continua a operare per la disoccupazione riferita al 2012, perché il diritto si perfeziona quando maturano i suoi elementi costitutivi, indipendentemente dal momento della liquidazione.

    Il principio

    La disciplina applicabile a una prestazione previdenziale si individua in base alla normativa vigente quando si completa la fattispecie costitutiva del diritto; il momento della liquidazione è ininfluente. La riforma non ha disposto la caducazione retroattiva dei diritti già maturati.

    Domande e risposte

    La riforma del 2012 ha cancellato i diritti già maturati?

    No. Per la disoccupazione riferita al 2012 resta applicabile la disciplina previgente: il diritto sorge quando maturano i suoi presupposti, non quando viene liquidato.

    Da cosa dipende la disciplina applicabile?

    Dalla normativa vigente nel momento in cui si perfezionano gli elementi costitutivi del diritto; la data del pagamento non rileva.

    La questione è stata accolta?

    No, è stata dichiarata non fondata, ma con un’interpretazione adeguatrice, «nei sensi di cui in motivazione», che tutela il lavoratore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 52/2017 – Incarico fiduciario del Comandante dei vigili del fuoco

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    È illegittima la norma valdostana che qualificava come «fiduciari», e quindi revocabili in qualsiasi momento, gli incarichi di Comandante e Vice Comandante regionale dei vigili del fuoco: si tratta di incarichi dirigenziali non apicali, per i quali la revoca ad nutum lede il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

    Di cosa si tratta

    La legge della Valle d’Aosta equiparava il Comandante regionale dei vigili del fuoco alle figure apicali della Presidenza, rendendo il suo incarico revocabile a discrezione e correlato alla durata in carica del Presidente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 11, comma 2-bis, della legge Regione Valle d’Aosta n. 22/2010, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e 97 Cost. Rimettente: Tribunale ordinario di Aosta.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte relativa al Comandante regionale dei vigili del fuoco e, in via consequenziale, anche per il Vice Comandante; ha invece dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    Il principio

    Gli incarichi dirigenziali non apicali non possono essere assoggettati a revoca discrezionale e correlata alla durata dell’organo politico: tale regime, ammesso solo per gli incarichi di vertice caratterizzati da stretto intuitus personae, viola i principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.

    Domande e risposte

    Perché l’incarico del Comandante dei vigili del fuoco non poteva essere fiduciario?

    Perché non è un incarico apicale di diretta collaborazione con l’organo politico: la revoca discrezionale è ammessa solo per i vertici amministrativi.

    Quale principio costituzionale è stato violato?

    Il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, tutelati dall’art. 97 della Costituzione.

    Cosa significa dichiarazione in via consequenziale?

    La Corte ha esteso la declaratoria di illegittimità anche al Vice Comandante, pur non specificamente censurato, perché nella stessa identica posizione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 51/2017 – Incentivi al fotovoltaico (d.lgs. 28/2011)

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 28/2011 (artt. 23, comma 3, e 43, comma 1) che incidevano sugli incentivi al fotovoltaico riconosciuti dai «conti energia».

    Di cosa si tratta

    Numerose imprese del solare avevano confidato negli incentivi statali per la produzione di energia da fonti rinnovabili; le norme impugnate intervenivano su tale quadro, generando dubbi di legittimità davanti al Consiglio di Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 23, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2011 (attuazione della direttiva 2009/28/CE sulle fonti rinnovabili), in riferimento agli artt. 3, 25, 76 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU. Rimettente: Consiglio di Stato, sezione sesta, con più ordinanze riunite.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 23, comma 3, e 43, comma 1, del d.lgs. n. 28/2011.

    Il principio

    Le norme che incidono sugli incentivi alle fonti rinnovabili già riconosciuti agli operatori che vi avevano fatto affidamento sono state dichiarate costituzionalmente illegittime, a tutela della certezza dei rapporti giuridici nel settore energetico.

    Domande e risposte

    Quali norme sono state dichiarate illegittime?

    Gli artt. 23, comma 3, e 43, comma 1, del d.lgs. n. 28/2011, in tema di incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Consiglio di Stato, sezione sesta, con più ordinanze di contenuto analogo, riunite per la decisione.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    Gli artt. 3, 25, 76 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 50/2017 – Legge urbanistica della Liguria e tutela del paesaggio

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha esaminato l’impugnazione statale di numerose norme della legge urbanistica della Liguria: per varie disposizioni, modificate dalla Regione nel senso voluto dal Governo, ha dichiarato cessata la materia del contendere; sulle altre si è pronunciata secondo i rispettivi profili.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato contestava che la legge ligure non assicurasse l’elaborazione congiunta tra Regione e Ministero dei beni culturali della pianificazione paesaggistica, in violazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati numerosi articoli della legge Regione Liguria n. 11/2015, di modifica della legge urbanistica regionale n. 36/1997, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere l) e s), e terzo comma, Cost. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (giudizio in via principale).

    La decisione della Corte

    Per varie disposizioni la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, avendo la Regione introdotto, con legge sopravvenuta, il «Piano paesaggistico» elaborato congiuntamente con il Ministero in conformità agli artt. 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio; le restanti censure sono state esaminate nei rispettivi profili.

    Il principio

    La pianificazione paesaggistica deve essere elaborata congiuntamente da Regione e Stato (Ministero dei beni culturali), come prescritto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio; le modifiche regionali satisfattive della pretesa statale fanno cessare la materia del contendere.

    Domande e risposte

    Cosa significa «cessazione della materia del contendere»?

    È la chiusura della questione quando la norma impugnata viene abrogata o modificata in modo satisfattivo della pretesa di chi ha proposto il ricorso, senza aver avuto medio tempore applicazione.

    Chi deve elaborare il piano paesaggistico?

    Va elaborato congiuntamente dalla Regione e dal Ministero dei beni culturali, secondo le modalità del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

    La Regione può legiferare in materia urbanistica?

    Sì, nei limiti delle competenze costituzionali, ma deve rispettare la tutela del paesaggio, riservata allo Stato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 49/2017 – Estinzione del processo per rinuncia al ricorso

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Quando la parte rinuncia al ricorso e l’altra parte accetta, il giudizio costituzionale si chiude con la dichiarazione di estinzione del processo, senza esame nel merito della questione.

    Di cosa si tratta

    La Regione siciliana aveva impugnato alcune norme della legge di stabilità 2015. Nel corso del giudizio si è giunti alla chiusura in rito, senza decisione sul merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), promosso in via principale dalla Regione siciliana con ricorso iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2015.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, definendo così il giudizio in via di rito senza pronunciarsi sul merito della questione sollevata.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo costituzionale: la Corte non esamina la fondatezza della censura.

    Domande e risposte

    Cosa significa «estinzione del processo»?

    È la chiusura del giudizio per ragioni processuali, ad esempio per rinuncia al ricorso, senza decisione sul merito della questione.

    La norma impugnata resta in vigore?

    Sì. Non essendoci pronuncia di merito, la norma non è toccata dalla decisione.

    Perché la Corte non decide nel merito?

    Perché sono venuti meno i presupposti del giudizio: con la rinuncia non vi è più una controversia da decidere.