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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1424 Codice Civile: Conversione del contratto nullo

    Articolo 1424 Codice Civile: Conversione del contratto nullo

    Art. 1424 c.c. Conversione del contratto nullo

    In vigore

    Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità. CAPO XII – Dell'annullabilità del contratto SEZIONE I – Dell'incapacità

  • Articolo 1425 Codice Civile: Incapacità delle parti

    Articolo 1425 Codice Civile: Incapacità delle parti

    Art. 1425 c.c. Incapacità delle parti

    In vigore

    Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare. È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall’articolo 428, il contratto stipulato da persona incapace d’intendere o di volere.

  • Articolo 1426 Codice Civile: Raggiri usati dal minore

    Articolo 1426 Codice Civile: Raggiri usati dal minore

    Art. 1426 c.c. Raggiri usati dal minore

    In vigore

    Il contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all’impugnazione del contratto. SEZIONE II – Dei vizi del consenso

  • Articolo 1427 Codice Civile: Errore, violenza e dolo

    Articolo 1427 Codice Civile: Errore, violenza e dolo

    Art. 1427 c.c. Errore, violenza e dolo

    In vigore

    Errore, violenza e dolo Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l’annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti.

  • Articolo 1428 Codice Civile: Rilevanza dell’errore

    Articolo 1428 Codice Civile: Rilevanza dell’errore

    Art. 1428 c.c. Rilevanza dell’errore

    In vigore

    L’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall’altro contraente.

  • Articolo 1429 Codice Civile: Errore essenziale

    Articolo 1429 Codice Civile: Errore essenziale

    Art. 1429 c.c. Errore essenziale

    In vigore

    L’errore è essenziale: 1) quando cade sulla natura o sull’oggetto del contratto; 2) quando cade sull’identità dell’oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso; 3) quando cade sull’identità o sulle qualità della persona dell’altro contraente, sempre che l’una o le altre siano state determinanti del consenso; 4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto.

  • Articolo 1430 Codice Civile: Errore di calcolo

    Articolo 1430 Codice Civile: Errore di calcolo

    Art. 1430 c.c. Errore di calcolo

    In vigore

    L’errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso.

  • Articolo 1431 Codice Civile: Errore riconoscibile

    Articolo 1431 Codice Civile: Errore riconoscibile

    Art. 1431 c.c. Errore riconoscibile

    In vigore

    L’errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.

  • Articolo 1432 Codice Civile: Mantenimento del contratto rettificato

    Articolo 1432 Codice Civile: Mantenimento del contratto rettificato

    Art. 1432 c.c. Mantenimento del contratto rettificato

    In vigore

    La parte in errore non può domandare l’annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l’altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere.

  • Articolo 1433 Codice Civile: Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione

    Articolo 1433 Codice Civile: Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione

    Art. 1433 c.c. Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione

    In vigore

    trasmissione Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui l’errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall’ufficio che ne era stato incaricato.