Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 226/2018 – Correzione di errori materiali in precedenti sentenze

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    Con un’ordinanza la Corte costituzionale ha disposto la correzione di un errore materiale presente nella motivazione di tre proprie precedenti pronunce, sostituendo la denominazione di un Ministero con quella corretta.

    Di cosa si tratta

    Si tratta di un’ordinanza di correzione di errore materiale: la Corte, accortasi di un’inesattezza nella denominazione di un Ministero indicata nella motivazione di alcune sue sentenze, vi pone rimedio senza incidere sul contenuto delle decisioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di una questione di legittimità costituzionale sollevata da un giudice, ma di un’ordinanza con cui la Corte interviene d’ufficio per correggere un errore materiale nelle motivazioni delle sentenze n. 103 del 2017 e n. 113 e n. 178 del 2018.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto che, nella motivazione delle sentenze n. 103 del 2017, n. 113 e n. 178 del 2018, le parole «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» siano sostituite dalle parole «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

    Il principio

    La Corte costituzionale può correggere gli errori materiali contenuti nelle proprie pronunce con un’ordinanza, senza modificarne il contenuto decisorio.

    Domande e risposte

    Che tipo di provvedimento è?

    È un’ordinanza di correzione di errore materiale, non una decisione su una questione di legittimità costituzionale.

    Cosa è stato corretto?

    La denominazione di un Ministero erroneamente indicata nella motivazione di tre precedenti pronunce della Corte.

    Cambia il contenuto delle sentenze corrette?

    No. La correzione riguarda solo un errore materiale nella denominazione e non incide sul contenuto decisorio delle pronunce.

  • Corte cost. n. 164/2018 – Conflitto di attribuzione di un cittadino sulle leggi elettorali

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    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri promosso da un cittadino che si riteneva leso, come «rappresentante in pectore della Nazione», dalle leggi elettorali: il singolo cittadino non è un potere dello Stato.

    Di cosa si tratta

    Un privato cittadino aveva proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro Camera, Senato e Governo, sostenendo che le leggi elettorali ledessero il suo potere di concorrere a determinare la politica nazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso da un cittadino contro la Camera dei deputati, il Senato e il Governo, in relazione a varie leggi elettorali, con richiamo a numerosi parametri costituzionali (tra cui artt. 1, 2, 48, 51, 56, 58, 67 della Costituzione).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

    Il principio

    Il singolo cittadino non è un potere dello Stato e non è legittimato a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri davanti alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Chi aveva promosso il conflitto?

    Un privato cittadino, che si qualificava come «rappresentante in pectore della Nazione».

    Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?

    Perché il singolo cittadino non è un potere dello Stato e quindi non può sollevare conflitto di attribuzione tra poteri.

    Cosa contestava il ricorrente?

    Le leggi elettorali, che a suo avviso impedivano la candidatura individuale e le preferenze.

  • Corte cost. n. 225/2018 – Equa riparazione per durata irragionevole del processo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate e non fondate le questioni sollevate sulla norma che disciplina l’equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo (legge Pinto). La disposizione impugnata è stata salvata.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 89 del 2001 (legge Pinto) prevede un’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. La norma censurata, introdotta nel 2015, riguarda l’art. 5-sexies, comma 8, relativo alle modalità di pagamento e ai relativi adempimenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per l’Umbria ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, come introdotto dalla legge n. 208 del 2015, in riferimento agli artt. 104 e 108 della Costituzione (sotto il profilo dell’indipendenza degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia e dei giudici delle giurisdizioni speciali) e agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 104 e 108 Cost. e non fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 108 Cost. La norma è rimasta in vigore.

    Il principio

    La disciplina sulle modalità di pagamento dell’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, censurata sotto i profili dell’indipendenza della giurisdizione e del diritto di difesa, non risulta costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Cos’è l’equa riparazione della legge Pinto?

    È l’indennizzo previsto dalla legge n. 89 del 2001 a favore di chi subisce un danno per la durata irragionevole di un processo.

    La Corte ha annullato la norma?

    No. Ha dichiarato le questioni in parte manifestamente infondate e in parte non fondate, lasciando in vigore l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3, 24, 104 e 108 della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 224/2018 – Compensi per consulenti e periti dell’autorità giudiziaria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate sulla norma che disciplina i compensi spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni svolte su richiesta dell’autorità giudiziaria. La questione non è stata esaminata nel merito.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 319 del 1980 disciplina i compensi spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria. Il caso riguarda i criteri di liquidazione di tali compensi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Macerata ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, secondo comma, della legge n. 319 del 1980, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni sollevate. Non vi è stata pronuncia nel merito: la norma impugnata resta in vigore.

    Il principio

    Quando le questioni sono affette da vizi che ne impediscono l’esame, la Corte ne dichiara l’inammissibilità, senza pronunciarsi sulla fondatezza della censura.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina la legge n. 319 del 1980?

    I compensi spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria.

    La Corte ha modificato la norma?

    No. Ha dichiarato inammissibili le questioni, senza pronuncia nel merito; la disposizione resta in vigore.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3 (eguaglianza) e 36 (retribuzione proporzionata e sufficiente) della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 163/2018 – Conflitto di attribuzione dei deputati sul Memorandum Italia-Libia

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    La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri proposti da alcuni deputati, che lamentavano la mancata presentazione del disegno di legge di ratifica del Memorandum d’intesa tra Italia e Libia sull’immigrazione.

    Di cosa si tratta

    Alcuni deputati della XVII legislatura ritenevano che il Governo, firmando il Memorandum con la Libia senza chiedere l’autorizzazione parlamentare alla ratifica, avesse leso le prerogative del Parlamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato promossi da singoli deputati nei confronti del Governo, in relazione all’omessa presentazione del progetto di legge di autorizzazione alla ratifica del Memorandum d’intesa Italia-Libia, in riferimento all’art. 80 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dai singoli deputati nei confronti del Governo.

    Il principio

    Il singolo parlamentare, di regola, non è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a tutela delle prerogative dell’intera Camera di appartenenza.

    Domande e risposte

    Cosa lamentavano i deputati ricorrenti?

    Che il Governo avesse firmato e dato esecuzione al Memorandum con la Libia senza chiedere l’autorizzazione parlamentare alla ratifica (art. 80 Cost.).

    Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili?

    Perché i singoli deputati non erano legittimati a far valere, mediante conflitto, le prerogative dell’intera Camera.

    La Corte ha valutato la legittimità del Memorandum?

    No: si è fermata alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

    Norme collegate

    • Art. 80 della Costituzione — parametro sul potere delle Camere di autorizzare con legge la ratifica dei trattati internazionali
  • Corte cost. n. 162/2018 – Estinzione del processo per rinuncia sul riordino della dirigenza sanitaria

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    La Corte ha dichiarato estinto il processo costituzionale promosso dalla Regione Veneto contro il decreto legislativo di riordino della dirigenza sanitaria, a seguito della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva impugnato in via principale alcune disposizioni del decreto sulla dirigenza sanitaria, ma aveva poi rinunciato al ricorso dopo le modifiche normative sopravvenute.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati vari articoli del d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria, per asserita violazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni (tra gli altri, artt. 3, 5, 32, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione). La Regione Veneto ha promosso la questione in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo: la Regione Veneto ha rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri, con conseguente estinzione ai sensi delle Norme integrative.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del processo costituzionale senza esame del merito.

    Domande e risposte

    Perché il processo si è estinto?

    Perché la Regione Veneto ha rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata dal Governo.

    Cosa era stato impugnato?

    Diverse disposizioni del d.lgs. n. 171 del 2016 sulla dirigenza sanitaria.

    La Corte ha valutato la legittimità delle norme?

    No: l’estinzione del processo impedisce ogni pronuncia di merito.

  • Corte cost. n. 223/2018 – Confisca per equivalente e abusi di mercato

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che estendeva retroattivamente la confisca per equivalente, prevista per gli abusi di mercato, alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, quando il trattamento sanzionatorio complessivo risulti in concreto più sfavorevole di quello previgente.

    Di cosa si tratta

    La confisca per equivalente prevista dall’art. 187-sexies del Testo unico della finanza colpisce, in caso di illeciti di abuso di mercato, beni di valore corrispondente al profitto o ai mezzi impiegati. Una norma del 2005 ne stabiliva l’applicazione anche alle violazioni anteriori, se il procedimento penale non era ancora definito. Il problema riguarda l’applicazione retroattiva di una misura sanzionatoria più afflittiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    È stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005, nella parte in cui rende applicabile retroattivamente la confisca per equivalente di cui all’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF) anche alle violazioni anteriori, quando il procedimento penale non sia definito.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005, nella parte in cui prevede l’applicazione retroattiva della confisca per equivalente alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, quando il complessivo trattamento sanzionatorio conseguente alla depenalizzazione risulti in concreto più sfavorevole di quello applicabile in base alla disciplina previgente.

    Il principio

    Una misura sanzionatoria di carattere afflittivo, come la confisca per equivalente, non può essere applicata retroattivamente a fatti anteriori quando il complessivo trattamento sanzionatorio risulti in concreto più sfavorevole rispetto a quello vigente al momento del fatto: vale il divieto di retroattività in malam partem.

    Domande e risposte

    Cos’è la confisca per equivalente?

    È una misura che colpisce beni del condannato di valore corrispondente al profitto o ai mezzi dell’illecito, quando non è possibile confiscare direttamente i beni che ne costituiscono il provento.

    Cosa ha stabilito la Corte?

    Che la confisca per equivalente non può essere applicata retroattivamente alle violazioni anteriori quando il trattamento sanzionatorio complessivo risulti in concreto più sfavorevole di quello previgente.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio relativo all’applicazione della confisca per equivalente in materia di abusi di mercato.

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  • Corte cost. n. 161/2018 – Requisito di onorabilità degli autotrasportatori e condanne previdenziali

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    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sulla perdita del requisito di onorabilità per gli autotrasportatori in caso di condanna penale per violazioni previdenziali e assistenziali: la disciplina non è irragionevole né lesiva del diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    Un’impresa di autotrasporto era stata cancellata dall’albo per aver perso il requisito di onorabilità a seguito di una condanna penale in materia previdenziale. Il Consiglio di Stato ha dubitato della legittimità dell’automatismo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 4 e 5, commi 2, lettera g), e 8, del d.lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, sui requisiti per l’accesso alla professione di trasportatore su strada. Il Consiglio di Stato, sezione quinta, ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, lamentando un automatismo irragionevole tra condanna e perdita del requisito.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale: la perdita del requisito di onorabilità collegata alla condanna definitiva per violazioni previdenziali e assistenziali non è irragionevole né comprime in modo illegittimo il diritto di difesa.

    Il principio

    Il legislatore può collegare alla condanna penale definitiva per determinati reati la perdita del requisito di onorabilità necessario per esercitare una professione regolamentata, senza che ciò violi i principi di ragionevolezza e di tutela giurisdizionale.

    Domande e risposte

    Cosa contestava il Consiglio di Stato?

    L’automatismo per cui una condanna penale in materia previdenziale comporta la perdita del requisito di onorabilità e la cancellazione dall’albo.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3 (ragionevolezza), 24 e 113 (diritto di difesa e tutela contro gli atti della pubblica amministrazione).

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato le questioni non fondate, ritenendo legittima la disciplina.

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  • Corte cost. n. 222/2018 – Durata fissa delle pene accessorie nella bancarotta fraudolenta

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma sulla bancarotta fraudolenta che imponeva pene accessorie di durata fissa pari a dieci anni, sostituendo la previsione con una durata «fino a dieci anni», da commisurare al caso concreto.

    Di cosa si tratta

    L’art. 216 della legge fallimentare prevede, per chi è condannato per bancarotta fraudolenta, le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. Nella formulazione censurata, tali pene avevano durata fissa di dieci anni, senza possibilità per il giudice di graduarle.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 216, ultimo comma, e dell’art. 223, ultimo comma, del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare), in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 27 e 117, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare, nella parte in cui prevedeva la durata fissa di dieci anni delle pene accessorie, anziché la durata «fino a dieci anni». Ha invece dichiarato inammissibile la questione sull’art. 223, ultimo comma. È stata inoltre dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio di una parte civile.

    Il principio

    Le pene accessorie a durata fissa, sganciate dalla concreta gravità del fatto e dalla personalità del condannato, contrastano con i principi costituzionali in materia penale: il giudice deve poterle commisurare al caso concreto entro un limite massimo, anziché applicarle in misura rigidamente predeterminata.

    Domande e risposte

    Quali pene accessorie riguardava la decisione?

    L’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, previste per la condanna per bancarotta fraudolenta.

    Cosa è cambiato con la sentenza?

    La durata di queste pene accessorie non è più fissa in dieci anni: il giudice deve commisurarle al caso concreto entro il limite massimo di dieci anni («fino a dieci anni»).

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Corte di cassazione, prima sezione penale, in un procedimento penale per bancarotta fraudolenta.

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  • Corte cost. n. 160/2018 – Consorzi di bonifica della Basilicata e subentro nei beni e nei rapporti

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    La Corte ha dichiarato in parte illegittima e in parte infondata o inammissibile la disciplina con cui la Basilicata ha riorganizzato i consorzi di bonifica: incostituzionale è risultata la norma sul subentro automatico nel diritto di proprietà e d’uso dei beni.

    Di cosa si tratta

    La Regione Basilicata aveva riordinato i consorzi di bonifica, sciogliendo quelli esistenti e istituendone uno unico, con subentro nei beni, nelle funzioni e nei rapporti. Il TAR Basilicata ha sollevato più questioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 2, 31, 32 e 33 della legge della Regione Basilicata 11 gennaio 2017, n. 1, in materia di bonifica e irrigazione. Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ha promosso le questioni in riferimento agli artt. 3, 18, 41, 42, 43, 117, secondo comma, lettera l), 117, terzo comma, e 118, quarto comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 1, della legge regionale; ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sui commi 2, 3 e 4 dell’art. 33; e non fondate le questioni sugli artt. 2, 31 e 32.

    Il principio

    La Regione può riorganizzare i consorzi di bonifica, ma non può disporre un subentro automatico nel diritto di proprietà e d’uso dei beni che incida su materie di competenza statale come l’ordinamento civile.

    Domande e risposte

    Cosa aveva fatto la Regione Basilicata?

    Aveva sciolto i consorzi di bonifica esistenti e istituito un unico consorzio regionale, con subentro nei beni e nelle funzioni.

    Quale parte è stata dichiarata incostituzionale?

    L’art. 33, comma 1, nella parte relativa al subentro automatico nel diritto di proprietà e d’uso dei beni.

    Tutte le norme impugnate sono cadute?

    No: gli artt. 2, 31 e 32 sono stati salvati come non fondati e parte dell’art. 33 dichiarata inammissibile.

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  • Corte cost. n. 221/2018 – Imprese balneari e concessioni demaniali in Liguria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di più norme della legge della Regione Liguria sulla qualificazione e tutela dell’impresa balneare, perché invadevano competenze statali in materia di tutela della concorrenza e dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Liguria n. 25 del 2017 qualificava le imprese balneari liguri come elemento del patrimonio storico-culturale, prevedeva una disciplina specifica per il rilascio delle concessioni demaniali a tali imprese, un marchio di qualità e un indennizzo del valore aziendale. Lo Stato vi vedeva un’indebita interferenza con la concorrenza nel rilascio delle concessioni marittime.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, 4, commi 1, lettera b), e 2, e 6 della legge della Regione Liguria n. 25 del 2017, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettere e) (tutela della concorrenza) ed s) (tutela dell’ambiente), della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, 4, commi 1, lettera b), e 2, e 6 della legge della Regione Liguria n. 25 del 2017. Le norme impugnate sono state annullate.

    Il principio

    Una Regione non può disciplinare il rilascio delle concessioni demaniali marittime a vantaggio delle imprese balneari del proprio territorio: così facendo invade la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell’ambiente.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la legge ligure?

    Qualificava le imprese balneari liguri come patrimonio storico-culturale, dettava una disciplina specifica per le concessioni demaniali a loro favore, un marchio di qualità e un indennizzo del valore aziendale.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate, annullandole.

    Perché la Regione non poteva intervenire?

    Perché il rilascio delle concessioni demaniali tocca la tutela della concorrenza e la tutela dell’ambiente, materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.

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  • Corte cost. n. 220/2018 – Reato di molestia o disturbo alle persone

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    Con un’ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sollevata sull’art. 660 del codice penale, che punisce la molestia o il disturbo alle persone. La questione non è stata esaminata nel merito.

    Di cosa si tratta

    L’art. 660 del codice penale punisce chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, o con il mezzo del telefono, reca a taluno molestia o disturbo per petulanza o altro biasimevole motivo. Il caso nasceva in un procedimento penale relativo a questa contravvenzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Varese ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 660 del codice penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Non vi è stata pronuncia nel merito: l’art. 660 c.p. resta in vigore.

    Il principio

    Le questioni che presentano vizi evidenti vengono dichiarate manifestamente inammissibili con ordinanza, senza che la Corte si pronunci sulla fondatezza della censura.

    Domande e risposte

    Cosa punisce l’art. 660 del codice penale?

    Punisce la molestia o il disturbo alle persone realizzato in luogo pubblico o aperto al pubblico, o con il mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo.

    La Corte ha modificato la norma?

    No. Ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione; l’art. 660 c.p. resta in vigore.

    Quale parametro era invocato?

    L’art. 3 della Costituzione, cioè il principio di eguaglianza.

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