leggeinchiaro.it

Autore: Andrea Marton

  • Art. 1434 Codice Civile: Violenza

    Art. 1434 Codice Civile: Violenza

    Art. 1434 c.c. Violenza

    In vigore

    La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.

  • Articolo 1435 Codice Civile: Caratteri della violenza

    Articolo 1435 Codice Civile: Caratteri della violenza

    Art. 1435 c.c. Caratteri della violenza

    In vigore

    La violenza deve essere di tal natura da far impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all’età, al sesso e alla condizione delle persone.

  • Articolo 1436 Codice Civile: Violenza diretta contro terzi

    Articolo 1436 Codice Civile: Violenza diretta contro terzi

    Art. 1436 c.c. Violenza diretta contro terzi

    In vigore

    La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui. Se il male minacciato riguarda altre persone, l’annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.

  • Articolo 1437 Codice Civile: Timore riverenziale

    Articolo 1437 Codice Civile: Timore riverenziale

    Art. 1437 c.c. Timore riverenziale

    In vigore

    Il solo timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto.

  • Articolo 1438 Codice Civile: Minaccia di far valere un diritto

    Articolo 1438 Codice Civile: Minaccia di far valere un diritto

    Art. 1438 c.c. Minaccia di far valere un diritto

    In vigore

    La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.

  • Art. 1439 Codice Civile: Dolo

    Art. 1439 Codice Civile: Dolo

    Art. 1439 c.c. Dolo

    In vigore

    Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato. Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.

  • Articolo 1440 Codice Civile: Dolo incidente

    Articolo 1440 Codice Civile: Dolo incidente

    Art. 1440 c.c. Dolo incidente

    In vigore

    Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni. SEZIONE III – Dell'azione di annullamento

  • Articolo 1441 Codice Civile: Legittimazione

    Articolo 1441 Codice Civile: Legittimazione

    Art. 1441 c.c. Legittimazione

    In vigore

    L’annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge. L’incapacità del condannato in istato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.

  • Articolo 1442 Codice Civile: Prescrizione

    Articolo 1442 Codice Civile: Prescrizione

    Art. 1442 c.c. Prescrizione

    In vigore

    L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni. Quando l’annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l’errore o il dolo, è cessato lo stato di interdizione o d’inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età. Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto. L’annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l’esecuzione del contratto, anche se è prescritta l’azione per farla valere.

  • Articolo 1443 Codice Civile: Ripetizione contro il contraente incapace

    Articolo 1443 Codice Civile: Ripetizione contro il contraente incapace

    Art. 1443 c.c. Ripetizione contro il contraente incapace

    In vigore

    Se il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all’altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio.