Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione): apprendistato

    CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

    Apprendistato nel CCNL Somministrazione

    L’apprendistato nella somministrazione combina la struttura formale del contratto di apprendistato professionalizzante con la peculiarità del rapporto triangolare: l’Agenzia è il datore di lavoro, ma il percorso formativo si svolge presso l’utilizzatore.

    In sintesi

    Nel CCNL Somministrazione l’apprendistato è di tipo professionalizzante (d.lgs. 81/2015): l’apprendista viene assunto dall’Agenzia e svolge il percorso formativo presso l’azienda utilizzatrice. Il piano formativo è redatto per iscritto e la durata segue le previsioni del CCNL dell’utilizzatore per la qualifica target.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
    Ultimo rinnovo
    21 luglio 2025
    Vigenza
    21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
    Tipologia
    Apprendistato professionalizzante (d.lgs. 81/2015, art. 44)
    Formazione
    Finanziata da Forma.Temp
    Fonte
    Testo definitivo del CCNL del 21 luglio 2025 (PDF), art. 26 e art. 35

    Come funziona l’apprendistato nella somministrazione

    Il contratto di apprendistato nella somministrazione è disciplinato dall’art. 26 del CCNL Somministrazione, in coerenza con il d.lgs. 81/2015 (art. 44) che ne stabilisce il quadro normativo generale. La struttura è quella del rapporto triangolare tipico della somministrazione:

    • L’Agenzia per il Lavoro assume l’apprendista con contratto di apprendistato professionalizzante e ne è il datore di lavoro formale.
    • L’azienda utilizzatrice accoglie l’apprendista presso la propria sede, ne organizza il percorso formativo pratico (formazione on-the-job) e ne dirige la prestazione lavorativa.
    • Il piano formativo individuale (PFI) deve essere redatto in forma scritta sulla base delle esigenze formative della qualifica target e dei contenuti previsti dal CCNL dell’utilizzatore per l’apprendistato. Prima dell’avvio della formazione finanziata con i fondi a tempo indeterminato delle Agenzie il piano va sottoposto al parere di conformità di Forma.Temp, che lo rilascia entro 12 giorni (se non risponde, il piano si intende approvato; art. 26, A.2). L’apprendista ha due tutor, uno dell’Agenzia, che può seguire fino a 50 apprendisti, e uno dell’utilizzatore (A.3).

    L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione contrattuale attraverso la formazione in azienda. Al termine del periodo, se il percorso è completato con successo, l’obbligo di conferma previsto dalla legge è in capo all’Agenzia (art. 26, A.6): ciascuna parte può recedere con 30 giorni di preavviso decorrenti dal termine dell’apprendistato (A.7); se nessuno lo fa, il rapporto prosegue con l’Agenzia come ordinario rapporto a tempo indeterminato.

    Durata e struttura del percorso formativo

    La durata del contratto di apprendistato è quella prevista dal CCNL dell’azienda utilizzatrice per la qualifica professionale che si intende conseguire: il CCNL delle agenzie non fissa durate proprie e rinvia a quel contratto (art. 26, A.1). Il massimo di legge (art. 44 D.Lgs. 81/2015) è di 3 anni, che salgono a 5 per le figure professionali dell’artigianato individuate dai contratti collettivi.

    La formazione comprende una quota di formazione obbligatoria trasversale (sicurezza, competenze di base) e una quota di formazione tecnico-professionale specifica per la mansione.

    Il periodo di malattia, infortunio, maternità e ogni altra assenza involontaria sospende il decorso del contratto, che si prolunga di altrettanto tempo, nelle modalità del CCNL dell’utilizzatore o, in mancanza, del D.Lgs. 81/2015. Il nuovo termine finale va comunicato per iscritto all’apprendista almeno 30 giorni prima della scadenza iniziale (art. 26, A.5). Durante l’apprendistato non si applica l’indennità di disponibilità propria dei lavoratori qualificati a tempo indeterminato.

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato nella somministrazione – schema di riferimento
    Aspetto Regola applicabile Riferimento
    Tipo di apprendistato Professionalizzante D.lgs. 81/2015, art. 44; CCNL Somm. art. 26
    Datore di lavoro formale Agenzia per il Lavoro CCNL Somministrazione
    Formazione on-the-job Presso l’azienda utilizzatrice Piano formativo individuale scritto
    Durata Secondo CCNL dell’utilizzatore per qualifica target, entro il massimo di legge di 3 anni D.lgs. 81/2015 + CCNL settore
    Retribuzione Quella che il CCNL dell’utilizzatore prevede per l’apprendista di pari livello (retribuzione, inquadramento e orario) CCNL Somm. art. 26, A.1
    Periodo di prova Secondo il CCNL dell’utilizzatore, ma non oltre quello dei lavoratori a tempo indeterminato: 6 mesi per il gruppo A, 50 giorni per il B, 30 giorni per il C CCNL Somm. artt. 26, A.1, e 35, B
    Formazione finanziata Forma.Temp (voucher formazione; fondo di settore) CCNL Somministrazione + Forma.Temp
    Sospensione per malattia/infortunio Prolungamento della durata di pari periodo D.lgs. 81/2015 + CCNL Somm.

    Nota: l’art. 26 del CCNL delle agenzie non fissa percentuali retributive: rinvia al CCNL dell’utilizzatore per l’apprendista di pari livello. La percentuale varia per contratto e per anno di apprendistato e la modalità di calcolo deve risultare dal contratto individuale (art. 29).

    Il ruolo di Forma.Temp nella formazione degli apprendisti

    Forma.Temp è il fondo paritetico bilaterale per la formazione dei lavoratori in somministrazione, istituito e finanziato tramite contribuzione delle Agenzie. Per gli apprendisti somministrati, Forma.Temp finanzia:

    • La formazione obbligatoria trasversale (sicurezza, competenze di base).
    • La formazione tecnico-professionale specifica per la qualifica target.
    • I voucher di formazione individuale per lo sviluppo delle competenze professionali.

    Le Parti riconoscono che gli apprendisti possono essere posti in formazione nella progettazione formativa dell’Agenzia tramite Forma.Temp e che hanno i requisiti per accedere alle prestazioni di Ebitemp e del Fondo di Solidarietà (art. 26, A.9). L’Agenzia attesta la qualificazione finale e può riconoscerla, con il parere favorevole dei tutor, se sono state completate la formazione trasversale e almeno il 70% del percorso formativo (A.4).

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista in logistica (CCNL Logistica, 2 anni)
    Tizio, 22 anni, viene assunto dall’Agenzia con contratto di apprendistato professionalizzante per conseguire la qualifica di «operatore logistico» (livello 3° CCNL Logistica). La durata è di 2 anni. Il piano formativo individuale, redatto con l’utilizzatore, prevede formazione pratica in magazzino e formazione trasversale sulla sicurezza, con il parere di conformità di Forma.Temp. La retribuzione è quella prevista dal CCNL Logistica per l’apprendista di pari livello (art. 26, A.1).
    Caia – Apprendistato sospeso per malattia
    Caia è in apprendistato triennale (CCNL Chimica) e si ammala per 30 giorni nel secondo anno. Il contratto si sospende per 30 giorni e riprende al rientro. La durata totale dell’apprendistato si prolunga di 30 giorni: la fine è posticipata di un mese rispetto alla scadenza originaria. Il piano formativo viene aggiornato di conseguenza dall’Agenzia e dall’utilizzatore.
    Sempronio – Conferma o mancata conferma al termine dell’apprendistato
    Sempronio completa con successo il biennio di apprendistato in un’azienda metalmeccanica. L’utilizzatore vorrebbe assumerlo direttamente, ma il contratto è con l’Agenzia, su cui grava l’obbligo di conferma (art. 26, A.6). Se nessuno recede entro i 30 giorni di preavviso dal termine, Sempronio resta alle dipendenze dell’Agenzia a tempo indeterminato; l’assunzione diretta da parte dell’utilizzatore richiede prima la cessazione del rapporto con l’Agenzia, d’intesa tra le parti.

    Domande frequenti

    Come funziona l’apprendistato nella somministrazione?
    L’apprendista viene assunto dall’Agenzia con un contratto di apprendistato professionalizzante e svolge l’attività formativa e lavorativa presso l’azienda utilizzatrice. Il piano formativo individuale deve essere redatto per iscritto tra Agenzia, utilizzatore e lavoratore.
    Qual è la durata dell’apprendistato nella somministrazione?
    La durata è quella prevista dal CCNL dell’azienda utilizzatrice per la qualifica professionale target. Il massimo di legge è 3 anni (5 per l’artigianato). Sospensioni per malattia, infortunio o maternità prolungano la durata di pari periodo.
    La retribuzione dell’apprendista somministrato è ridotta?
    Sì. Le percentuali retributive sono quelle previste dal CCNL dell’utilizzatore per l’apprendistato nella qualifica corrispondente: il CCNL delle agenzie rinvia a quel contratto per l’apprendista di pari livello (art. 26, A.1), che di norma prevede una percentuale ridotta crescente nel corso del contratto.
    Cosa succede se la malattia prolunga il periodo di apprendistato?
    Il periodo di malattia sospende il decorso del contratto di apprendistato. La durata si prolunga di pari periodo, per garantire che il percorso formativo sia completato nel tempo previsto.
    L’apprendista somministrato ha diritto alle tutele Forma.Temp?
    Sì. L’apprendista somministrato ha accesso alle risorse di Forma.Temp dedicate alla formazione: formazione obbligatoria trasversale, formazione tecnico-professionale e voucher per lo sviluppo delle competenze.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione): maternità e congedi parentali

    CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    Maternità e congedi parentali nel CCNL della Grande Distribuzione Organizzata

    Cassiere, commesse e addette ai reparti della GDO trovano in questa guida le regole su astensione obbligatoria, integrazione della retribuzione, congedo di paternità e congedi parentali nel CCNL Federdistribuzione. Il testo unico del 2025 dà anche le regole sul congedo per le vittime di violenza di genere.

    In sintesi

    Il CCNL Federdistribuzione recepisce il d.lgs. 151/2001 (maternità obbligatoria di 5 mesi con indennità INPS dell’80%) e la integra: il datore porta l’indennità al 100% della retribuzione mensile netta (art. 180). Il congedo per le lavoratrici vittime di violenza di genere dura fino a 90 giorni lavorativi con indennità pari all’ultima retribuzione (art. 15 bis). Il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni è disciplinato dalla legge.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    23 aprile 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Norma di legge
    D.lgs. 151/2001 – testo unico maternità
    Articoli del CCNL
    Art. 15 bis, artt. 180-183 e 238 del testo unico del 29/9/2025

    Tabella riepilogativa

    Maternità, paternità e congedi parentali – quadro normativo e contrattuale
    Istituto Durata Trattamento economico Fonte
    Congedo di maternità obbligatorio 5 mesi: 2 prima del parto e 3 dopo, oppure 1 prima e 4 dopo con le certificazioni mediche (art. 180, cc. 1-2) 80% INPS, integrato dal datore fino al 100% della retribuzione mensile netta (art. 180, cc. 8-9) Art. 16 d.lgs. 151/2001; art. 180 CCNL
    Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni lavorativi (da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto) 100% della retribuzione (INPS) Art. 27-bis d.lgs. 151/2001, introdotto dal d.lgs. 105/2022
    Congedo di paternità in sostituzione della madre Il periodo di maternità residuo, in caso di morte o grave infermità della madre o di affidamento esclusivo al padre Come la maternità (art. 180, c. 5) Art. 28 d.lgs. 151/2001; art. 180, cc. 4-5 CCNL
    Congedo parentale Madre fino a 6 mesi, padre fino a 6 (7 nel caso dell’art. 32, c. 2); limite complessivo 10 mesi, 11 se il padre ne fruisce almeno 3; entro i 14 anni del bambino. Preavviso scritto di 5 giorni 30% della retribuzione; indennità all’80% per 2 mesi in alternativa tra i genitori e per un ulteriore mese, entro i 6 anni del bambino (art. 181, c. 7) Artt. 32-34 d.lgs. 151/2001; art. 181 CCNL
    Riposi giornalieri Due periodi di un’ora nel primo anno di vita (uno solo se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore) Intera retribuzione dei riposi, a carico INPS (art. 182) Art. 182 CCNL
    Malattia del bambino Senza limiti fino a 3 anni; 10 giorni lavorativi l’anno per ciascun genitore da 3 a 14 anni Computati nell’anzianità, esclusi ferie, mensilità aggiuntive e TFR (art. 182, c. 8) Art. 182, cc. 7-8 CCNL; art. 48 d.lgs. 151/2001
    Tutela vittime di violenza di genere Fino a 90 giorni lavorativi, prorogabili di altri 90 se ricorrono le condizioni dell’art. 24 d.lgs. 80/2015 Indennità pari all’ultima retribuzione (100% della retribuzione corrente nella proroga) Art. 15 bis CCNL

    Fonte: artt. 15 bis, 180-183 e 238 del Testo unico CCNL DMO del 29 settembre 2025. Le percentuali del congedo parentale sono quelle riportate dall’art. 181, comma 7, «fatte salve successive modifiche e integrazioni della normativa di riferimento»: le leggi di bilancio possono cambiarle, quindi per la domanda INPS controlla le istruzioni in vigore nell’anno.

    Il congedo di maternità obbligatorio

    La lavoratrice in stato di gravidanza ha diritto all’astensione obbligatoria dal lavoro per un totale di 5 mesi (art. 16 d.lgs. 151/2001). La distribuzione standard prevede 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo. È possibile optare per l’astensione «flessibile»: rimandare l’inizio dell’astensione obbligatoria fino al mese prima del parto, prolungando di conseguenza quella post-partum a 4 mesi, se il medico specialista del SSN e il medico competente attestano che il lavoro non compromette la salute della madre e del feto (art. 180, c. 2). Se la lavoratrice è addetta a lavori pericolosi, faticosi o insalubri e non può essere spostata ad altre mansioni, l’astensione può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto (art. 180, c. 3).

    Durante il congedo di maternità:

    • l’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera (art. 23 d.lgs. 151/2001), anticipata dal datore e portata a conguaglio con i contributi;
    • il CCNL DMO prevede che il datore integri l’indennità fino al 100% della retribuzione mensile netta cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto con il normale svolgimento del rapporto, salvo che l’indennità INPS non sia già superiore (art. 180, c. 9); per le festività cadenti nel periodo di assenza l’indennità integrativa porta al 100% la quota giornaliera della retribuzione di fatto (art. 183, c. 12);
    • il periodo è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali, compresi tredicesima e quattordicesima, ferie, permessi dell’art. 141 (dal 1° novembre 2025, salvo trattamenti di miglior favore) e TFR (art. 180, c. 7).

    Il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo

    Il padre lavoratore ha diritto al congedo di paternità obbligatorio fissato dalla legge in 10 giorni lavorativi (art. 27-bis d.lgs. 151/2001, retribuiti al 100% dall’INPS), da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto. Può essere fruito anche in modo non continuativo.

    In caso di morte o grave infermità della madre, di abbandono o di affidamento esclusivo del bambino al padre, il CCNL e la legge riconoscono al padre lavoratore il congedo di maternità residuo (art. 180, cc. 4-5; art. 28 d.lgs. 151/2001), con lo stesso trattamento normativo ed economico.

    Il congedo parentale: legge e CCNL

    Dopo il congedo obbligatorio, madre e padre possono fruire del congedo parentale previsto dal d.lgs. 151/2001 (artt. 32 e ss.), modificato dal d.lgs. 105/2022 in recepimento della Direttiva UE 2019/1158:

    • ciascun genitore può astenersi dal lavoro per ogni bambino nei suoi primi quattordici anni di vita, con un preavviso scritto di almeno 5 giorni, salvo oggettiva impossibilità (art. 181, cc. 1-2);
    • la madre, trascorso il congedo di maternità, può fruire fino a 6 mesi; il padre, dalla nascita del figlio, fino a 6 mesi (7 nel caso dell’art. 32, c. 2); i congedi dei genitori non possono eccedere complessivamente 10 mesi, elevati a 11 se il padre ne fruisce per almeno 3 mesi; con un solo genitore il limite è di 11 mesi (art. 181, cc. 4-6);
    • l’indennità INPS è del 30% della retribuzione, elevata all’80% per un massimo di due mesi in alternativa tra i genitori e per un ulteriore mese, entro i sei anni del bambino; oltre, il 30% spetta solo se il reddito individuale è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione (art. 181, c. 7, «fatte salve successive modifiche» di legge);
    • i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità e non riducono ferie, permessi dell’art. 141 (dal 1° novembre 2025), tredicesima e quattordicesima, esclusi gli emolumenti legati all’effettiva presenza (art. 181, c. 8).

    Tutele per le vittime di violenza di genere

    L’art. 15 bis del testo unico riconosce alla lavoratrice inserita nei percorsi di protezione per violenza di genere, certificati dai servizi sociali del Comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio (art. 24 d.lgs. 80/2015), il diritto di astenersi dal lavoro per un massimo di 90 giorni lavorativi. Deve dare un preavviso di almeno sette giorni, con l’indicazione di inizio e fine del congedo, salvo oggettiva impossibilità, e produrre la certificazione. Il periodo è computato nell’anzianità e ai fini di ferie, permessi, tredicesima, quattordicesima e TFR; spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, anticipata dal datore e posta a conguaglio con l’INPS, e il periodo è coperto da contribuzione figurativa. Il congedo si può usare a ore o a giorni nell’arco di tre anni; a richiesta, nei casi dell’art. 24 d.lgs. 80/2015, è prorogato di altri 90 giorni con indennità pari al 100% della retribuzione corrente. La lavoratrice ha inoltre diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time e al ritorno al tempo pieno.

    Protezione dal licenziamento

    La legislazione vigente (art. 54 d.lgs. 151/2001, ripreso dall’art. 183, c. 3, del CCNL) vieta il licenziamento della lavoratrice dall’inizio della gravidanza fino a un anno di vita del figlio. Il licenziamento intimato in questo periodo è nullo, salvo le eccezioni tassativamente previste dalla legge (giusta causa, cessazione dell’attività, ultimazione della prestazione per cui era stata assunta, scadenza del termine, esito negativo della prova). Il padre che fruisce del congedo di paternità gode di analoghe tutele per tutta la durata del congedo, fino a un anno di età del bambino (art. 183, c. 4). La lavoratrice licenziata può chiedere il ripristino del rapporto con la certificazione dello stato, entro 90 giorni dal licenziamento (art. 183, c. 6).

    Casi pratici

    Tizio – Padre in GDO: congedo di paternità obbligatorio
    Tizio, addetto magazzino al IV livello, diventa padre il 10 marzo 2026. Ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio, da fruire entro cinque mesi dalla nascita, cioè entro il 10 agosto 2026. Decide di prenderli subito: dall’11 al 24 marzo (se non lavora il sabato e la domenica) copre i 10 giorni lavorativi, interamente retribuiti dall’INPS al 100% e anticipati in busta paga dal datore.
    Caia – Cassiera in maternità: integrazione datoriale
    Caia (IV livello) va in maternità obbligatoria dal 1° maggio 2026. L’INPS le corrisponde l’80% della retribuzione. Per l’art. 180, comma 9, il datore integra l’indennità fino al 100% della retribuzione mensile netta che Caia avrebbe percepito lavorando: se la quota INPS supera già quell’importo, non c’è integrazione. L’indennità è anticipata dal datore e portata a conguaglio con i contributi.
    Sempronio – Dimissioni volontarie durante la maternità
    La moglie di Sempronio, addetta vendita, decide di non rientrare al lavoro dopo la maternità. Le dimissioni presentate durante il periodo di divieto di licenziamento (fino a un anno del figlio) vanno convalidate dall’Ispettorato del Lavoro (art. 55 d.lgs. 151/2001; art. 183, c. 9, CCNL). In questo caso spetta il TFR e un’indennità pari a quella sostitutiva del preavviso (art. 232); la convalida garantisce anche l’accesso alla NASpI.

    Domande frequenti

    Quanti mesi dura la maternità obbligatoria e quanto si percepisce?
    L’astensione obbligatoria dura 5 mesi. Durante questo periodo l’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione; il CCNL DMO obbliga il datore a integrarla fino al 100% della retribuzione mensile netta (art. 180, c. 9), salvo che l’indennità INPS sia già superiore.
    Il padre ha diritto al congedo di paternità?
    Sì. Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni lavorativi retribuiti al 100% dall’INPS, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (art. 27-bis d.lgs. 151/2001). È aggiuntivo al congedo della madre. Se la madre muore o è gravemente inferma, o il bambino è affidato solo al padre, il padre fruisce del congedo di maternità residuo (art. 180, c. 4).
    Cosa prevede il CCNL per le vittime di violenza di genere?
    L’art. 15 bis dà alla lavoratrice inserita in percorsi di protezione certificati il diritto di astenersi dal lavoro fino a 90 giorni lavorativi, con indennità pari all’ultima retribuzione, preavviso di almeno 7 giorni e fruizione a ore o a giorni nell’arco di tre anni. A richiesta, nei casi previsti, si proroga di altri 90 giorni con indennità al 100% della retribuzione corrente.
    Il congedo parentale è retribuito?
    Sì, in parte. Secondo l’art. 181, comma 7, l’INPS paga il 30% della retribuzione, elevato all’80% per un massimo di due mesi in alternativa tra i genitori e per un ulteriore mese, entro i sei anni del bambino. Le percentuali possono cambiare con le leggi di bilancio: per la domanda controlla le istruzioni INPS dell’anno.
    La maternità protegge dal licenziamento?
    Sì. La lavoratrice è tutelata dal divieto di licenziamento dall’inizio della gravidanza fino a un anno di vita del figlio. Il licenziamento in questo periodo è nullo, salvo eccezioni tassative di legge.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione): malattia e infortunio

    CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    Malattia e infortunio nel CCNL della Grande Distribuzione Organizzata

    Commessi, cassieri e addetti di magazzino della GDO devono conoscere le regole su conservazione del posto, trattamento economico e comporto in caso di malattia o infortunio. Il CCNL Federdistribuzione si innesta sulle tutele di legge migliorandone alcuni aspetti.

    In sintesi

    Nel CCNL Federdistribuzione il comporto è di 180 giorni in un anno solare, separati per malattia e per infortunio (artt. 169 e 171). Dal 4° giorno l’INPS paga il 50% (poi due terzi dal 21°) e il datore integra fino al 75% dal 4° al 20° giorno e al 100% dal 21° (art. 170); i primi tre giorni sono pagati al 100%, con limiti per gli eventi ripetuti. Oltre i 180 giorni si può chiedere un’aspettativa non retribuita di 120 giorni (fino a 12 mesi per patologie gravi).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    23 aprile 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Norma di legge
    Art. 2110 c.c. – malattia e infortunio

    Tabella riepilogativa

    Malattia e infortunio nel CCNL DMO – testo unico 29 settembre 2025
    Aspetto Disciplina Articolo
    Periodo di comporto 180 giorni in un anno solare per il lavoratore non in prova; malattia e infortunio hanno due comporti distinti da 180 giorni ciascuno 169 e 171 (dich. a verbale)
    Primi 3 giorni (carenza) Il datore integra fino al 100% della retribuzione giornaliera netta 170, c. 1, lett. b
    Dal 4° al 20° giorno Indennità INPS al 50% della retribuzione giornaliera; il datore integra fino al 75% 170
    Dal 21° giorno in poi Indennità INPS ai due terzi; il datore integra fino al 100% 170
    Eventi ripetuti nell’anno di calendario Integrazione di carenza al 100% per i primi due eventi, al 66% per il terzo, al 50% per il quarto, nulla dal quinto. Non contano ricoveri, malattie con prognosi iniziale di almeno 12 giorni, sclerosi multipla, patologie gravi e malattie in gravidanza 170, c. 2 e 3
    Infortunio sul lavoro Il datore paga l’intera quota giornaliera per il giorno dell’infortunio e integra l’indennità INAIL: 60% nei primi tre giorni di carenza, 90% dal 5° al 20° giorno, 100% dal 21°. Per gli apprendisti 80% e 90% 172
    Aspettativa non retribuita Fino a 120 giorni dopo i 180, a richiesta del lavoratore; per patologie gravi con terapie salvavita fino a 12 mesi; per l’infortunio per tutta la durata dell’inabilità 175 e 177
    Sanità integrativa Fondo EST (lavoratori non quadri) e Cassa QuAS (quadri) 19 e 20

    Fonte: artt. 169-179 del Testo unico CCNL DMO del 29 settembre 2025. Le integrazioni a carico del datore non sono dovute se l’INPS non paga l’indennità o la paga in misura ridotta (art. 170, c. 6), e non spettano agli apprendisti per la malattia (art. 47: per loro 60% nei primi tre giorni, entro sei eventi l’anno, e per i ricoveri). Il datore può anche pagare direttamente al posto dell’INPS (c. 7).

    Il periodo di comporto: cos’è e come funziona

    Il periodo di comporto è il termine massimo di assenza per malattia entro cui il datore di lavoro non può recedere dal rapporto. È disciplinato dall’art. 2110 c.c., che rimanda alla legge e all’autonomia contrattuale per la determinazione della durata. Il CCNL DMO stabilisce il periodo di comporto applicabile al settore.

    L’art. 169 del CCNL DMO fissa il comporto in 180 giorni in un anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), non in 365 giorni consecutivi. Il conteggio somma tutti i giorni di malattia dell’anno, anche se relativi a episodi distinti, e vale per il lavoratore non in prova. Superati i 180 giorni, se la malattia continua, il datore può licenziare con il preavviso o l’indennità sostitutiva e il TFR (artt. 232 e 233), salvo l’aspettativa dell’art. 175. Il periodo di malattia è utile ai fini del preavviso e dell’indennità di licenziamento.

    Il contratto non usa il comporto «secco»: vale la somma dei giorni nell’anno solare. Nel part-time orizzontale il comporto resta di 180 giorni di calendario; nel part-time verticale o misto è al massimo la metà delle giornate lavorative concordate in un anno solare (art. 78). Per i contratti a termine le tutele valgono nei limiti di scadenza del contratto (art. 169, c. 3).

    Per le patologie gravi e continuative con terapie salvavita, documentate da specialisti del SSN, il lavoratore può chiedere, dopo i 180 giorni, un’aspettativa fino a guarigione clinica e comunque non oltre 12 mesi; per questi lavoratori i primi 60 giorni dell’aspettativa ordinaria di 120 giorni sono indennizzati al 100% (artt. 175 e 176). Per la tubercolosi la conservazione del posto arriva a 18 mesi (art. 178).

    Trattamento economico durante la malattia

    Il meccanismo economico durante la malattia si articola su due livelli:

    1. Indennità INPS: dal 4° giorno (i primi tre sono di carenza) l’INPS paga il 50% della retribuzione giornaliera fino al 20° giorno e i due terzi dal 21° (art. 170, lett. a). L’indennità è anticipata dal datore in busta paga e recuperata con i contributi.
    2. Integrazione contrattuale: il datore integra a suo carico fino al 100% della retribuzione giornaliera netta nei primi tre giorni, al 75% dal 4° al 20° giorno e al 100% dal 21° in poi (art. 170, lett. b).

    Per i giorni di carenza (1°-3°) l’integrazione al 100% vale per i primi due eventi di malattia dell’anno; scende al 66% per il terzo evento e al 50% per il quarto, e non è più dovuta dal quinto (art. 170, c. 2), con le esclusioni elencate sopra.

    Infortunio sul lavoro: regime separato e più favorevole

    L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale godono di un regime diverso e più favorevole rispetto alla malattia comune:

    • Il datore paga l’intera quota giornaliera per il giorno dell’infortunio; dal giorno successivo l’indennità di inabilità temporanea assoluta è dell’INAIL, che la riconosce dal 4° giorno, e il datore la integra (art. 172).
    • Il periodo di assenza per infortunio sul lavoro non si computa nel comporto per malattia comune: i due periodi sono separati.
    • Il datore integra l’indennità INAIL fino al 60% nei primi tre giorni di carenza, al 90% dal 5° al 20° giorno e al 100% dal 21° (art. 172); per gli apprendisti 80% e 90%.
    • Al lavoratore infortunato spetta la conservazione del posto per tutta la durata dell’inabilità, salvo i casi di licenziamento per cause diverse dall’infortunio.

    Nella GDO, data la natura del lavoro (movimentazione merci, utilizzo di attrezzature, lavoro a contatto con il pubblico), gli infortuni possono verificarsi in magazzino, nelle aree di stoccaggio o negli spazi di vendita. Il datore ha obblighi di sorveglianza sanitaria e di adozione delle misure di sicurezza previste dal d.lgs. 81/2008.

    Obblighi del lavoratore in caso di malattia

    Il lavoratore assente per malattia deve:

    • Comunicare immediatamente l’assenza al datore o al responsabile, possibilmente prima dell’inizio del turno;
    • Trasmettere il certificato medico telematico tramite il medico curante al sistema INPS, che lo rende disponibile al datore con il numero di protocollo;
    • Essere reperibile durante le fasce orarie indicate dalla legge (di norma 10:00-12:00 e 17:00-19:00) per la visita fiscale dell’INPS.

    Casi pratici

    Tizio – Malattia frequente: rischio comporto per sommatoria
    Tizio ha avuto nel 2026 diverse assenze brevi per malattia: 5 giorni a febbraio, 10 giorni a maggio, 7 giorni a settembre, 20 giorni a novembre. In totale 42 giorni in 365 giorni: ben al di sotto del comporto. Ma se il trend continua nel 2027, il conteggio per sommatoria potrebbe avvicinarsi alla soglia. Tizio si rivolge alla Filcams-Cgil per capire come si calcola il comporto nel suo CCNL e se alcune assenze siano riconducibili a una patologia cronica con tutele specifiche.
    Caia – Infortunio in magazzino: trattamento INAIL
    Caia è addetta al magazzino e si infortuna scivolando su una superficie bagnata: frattura al polso, prognosi 45 giorni. Il suo responsabile notifica l’infortunio all’INAIL entro 2 giorni. Per il giorno dell’infortunio il datore le paga l’intera quota giornaliera; dal giorno successivo Caia ha l’indennità INAIL (60% della retribuzione nei primi 90 giorni, 75% dal 91° giorno), che dal 4° giorno è integrata dal datore fino al 90% e dal 21° giorno fino al 100% (art. 172). I 45 giorni di infortunio non vengono computati nel comporto per malattia comune, che è distinto (art. 171).
    Sempronio – Superamento del comporto: cosa succede
    Sempronio ha accumulato 195 giorni di assenza per malattia nell’anno solare, superando i 180 giorni di comporto dell’art. 169. Non aveva chiesto l’aspettativa non retribuita dell’art. 175, che avrebbe dovuto domandare con raccomandata prima del 180° giorno. Il datore gli comunica il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (superamento del comporto). Sempronio ha diritto al preavviso contrattuale (o alla relativa indennità sostitutiva) e alla liquidazione del TFR. Si rivolge alla Fisascat-Cisl per verificare che il calcolo del comporto sia stato effettuato correttamente e che non vi siano patologie escluse dal computo.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Federdistribuzione?
    180 giorni in un anno solare (art. 169 CCNL DMO), con somma di tutti i giorni di malattia dell’anno. Per l’infortunio c’è un comporto separato, anch’esso di 180 giorni. Dopo i 180 giorni si può chiedere un’aspettativa non retribuita fino a 120 giorni (fino a 12 mesi per patologie gravi con terapie salvavita).
    Quanto prende il lavoratore durante la malattia?
    L’INPS paga dal 4° giorno il 50% della retribuzione giornaliera fino al 20° giorno e i due terzi dal 21°. Il datore integra fino al 100% nei primi tre giorni di carenza, al 75% dal 4° al 20° e al 100% dal 21° in poi (art. 170). L’integrazione di carenza vale per i primi due eventi dell’anno, scende per il terzo e il quarto e cessa dal quinto.
    Cosa succede se si supera il periodo di comporto?
    Superato il comporto, il datore può recedere dal rapporto per giustificato motivo oggettivo. Il lavoratore ha diritto al preavviso (o indennità sostitutiva) e al TFR.
    L’infortunio sul lavoro è trattato come la malattia?
    No. L’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL, che paga l’indennità dal 4° giorno, mentre il giorno dell’infortunio è pagato dal datore al 100%. Il datore integra fino al 60% (carenza), 90% e 100% (art. 172). Il comporto per infortunio è separato da quello per malattia comune.
    Occorre il certificato medico per l’assenza per malattia?
    Sì. Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l’assenza e far trasmettere dal medico curante il certificato telematico all’INPS. È obbligatorio essere reperibili nelle fasce orarie per la visita fiscale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione): livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL della Grande Distribuzione Organizzata

    Il CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) classifica i lavoratori in sette livelli, dal responsabile di punto vendita all’addetto alle pulizie. Conoscere il proprio livello è essenziale per verificare la retribuzione minima, la durata del periodo di prova e gli altri istituti contrattuali.

    In sintesi

    Il CCNL Federdistribuzione (DMO) classifica il personale in sette livelli, più la categoria dei Quadri (art. 99 e artt. 106-114). Il I livello comprende le funzioni ad alto contenuto professionale (gestore di negozio o supermercato, responsabili di servizio); il VII le mansioni di pulizia. Cassieri comuni, commessi e magazzinieri sono al IV livello. Le mansioni superiori diventano definitive dopo 3, 4, 5 o 6 mesi a seconda del livello (art. 100).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    23 aprile 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Fonte
    Artt. 97-114 del testo unico CCNL DMO del 29/9/2025

    Tabella riepilogativa

    Livelli di inquadramento CCNL DMO – declaratorie e profili tipo
    Livello Profilo professionale Esempi di mansioni
    I Funzioni ad alto contenuto professionale, anche con responsabilità di direzione esecutiva, su unità produttive o funzioni organizzative con iniziativa e autonomia operativa Gestore o gerente di negozio, di filiale o di supermercato alimentare; responsabile di servizio o di ufficio tecnico, amministrativo, marketing, commerciale (vendita o acquisti), legale, IT; product manager; buyer, category manager e controller esperti; responsabile farmacista
    II Lavoratori di concetto con compiti operativamente autonomi e/o funzioni di coordinamento e controllo, o con creatività in una professionalità tecnica o scientifica Ispettore; cassiere principale che sovraintende a più casse; capo di reparto, servizio o settore; consegnatario responsabile di magazzino; contabile e segretario di direzione con mansioni di concetto; buyer, category manager, controller, project manager, social media manager
    III Mansioni di concetto o prevalentemente tali, con particolari conoscenze tecniche, e specializzati provetti con autonomia operativa Commesso specializzato provetto; vetrinista/visual merchandiser; contabile/impiegato amministrativo con autonomia; manutentore meccanico o elettrico di elevata difficoltà; macellaio specializzato provetto; data analyst, ICT consultant, e-commerce specialist
    IV Compiti operativi anche di vendita e operazioni complementari; lavori con specifiche conoscenze tecniche e capacità tecnico-pratiche Cassiere comune; commesso alla vendita al pubblico; addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita e ai magazzini di smistamento nelle aziende a libero servizio; magazziniere; addetto di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria; addetto vendita a distanza ed e-commerce; addetto mensa
    V Lavori qualificati per cui servono normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche Preparatore di commissioni; addetto al controllo delle vendite; aiuto-commesso; aiuto banconiere; operaio qualificato; addetto al centralino. Addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita, ai magazzini di smistamento e all’e-commerce per i primi 18 mesi di servizio
    VI Lavori che richiedono semplici conoscenze pratiche Usciere; imballatore; impaccatore; fattorino; custode; portiere; addetto al carico e scarico; operaio comune; pompista comune senza responsabilità di cassa
    VII Mansioni di pulizia o equivalenti Addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici; garzone

    Fonte: art. 99 del Testo unico CCNL DMO del 29 settembre 2025. Le declaratorie sono sintetizzate e l’elenco delle mansioni è quello esemplificativo del testo, che per ogni livello chiude con «altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella predetta elencazione». Nel IV livello il testo contiene anche figure professionali di recente introduzione (social media, web content, test specialist).

    Come funziona il sistema di classificazione

    Il CCNL DMO adotta un sistema di classificazione unica del personale articolato in sette livelli, numerati dal I al VII in ordine decrescente di complessità e responsabilità (il I è il più elevato), più la categoria dei Quadri. Ogni livello è accompagnato da una declaratoria generale – una descrizione sintetica del contenuto professionale – e da un elenco di profili esemplificativi (art. 99). La distinzione tra quadri, impiegati e non impiegati resta ferma agli effetti delle norme di legge e di contratto che prevedono trattamenti differenziati (art. 97).

    L’inquadramento spetta al datore di lavoro ed è formalizzato nella lettera di assunzione, che per l’art. 103 deve indicare anche il livello e la qualifica attribuiti. Il lavoratore ha diritto a conoscere il proprio livello e a ricevere copia del contratto collettivo applicato. Se ritiene di svolgere mansioni di un livello superiore a quello attribuito, può segnalarlo al proprio sindacato o rivolgersi all’Ispettorato del Lavoro. Il passaggio a un livello superiore dà diritto alla retribuzione del nuovo livello; l’eventuale eccedenza rispetto al minimo resta come assegno ad personam, non assorbibile dagli scatti (art. 102).

    Il ruolo dei Quadri

    Oltre ai sette livelli ordinari, il CCNL riconosce la figura del Quadro, prevista dalla legge n. 190/1985. I quadri sono lavoratori dipendenti che svolgono funzioni con elevata responsabilità gestionale e operativa, senza essere dirigenti. Nel settore della distribuzione moderna i quadri sono tipicamente i responsabili di grandi punti vendita, i responsabili di area o i funzionari di sede con funzioni direttive.

    Per i quadri il CCNL DMO prevede condizioni specifiche, tra cui:

    • la sanità integrativa tramite la Cassa QuAS (anziché il Fondo EST riservato agli altri livelli), con contributo di 350 € annui a carico del datore e di 56 € a carico del lavoratore, più 20 € dal 2025 e altri 20 € dal 2026 a carico del datore (art. 20);
    • il preavviso e il periodo di prova dei «Quadri e I livello»: 6 mesi di prova, computati in giorni di calendario (art. 105), e i termini di preavviso della prima riga della tabella (art. 231);
    • un’indennità di funzione mensile per 14 mensilità, con incrementi successivi dal 1987 al 2013 (art. 113), e una polizza che copre spese e assistenza legale nei procedimenti connessi alle funzioni e la responsabilità civile verso terzi (art. 109);
    • l’assegnazione alle mansioni di Quadro diventa definitiva dopo sei mesi, se non è in sostituzione di un lavoratore con diritto alla conservazione del posto (art. 108).

    Mansioni promiscue e cumulo di funzioni

    Nella grande distribuzione organizzata è frequente che un lavoratore svolga mansioni appartenenti a livelli diversi. Due articoli del CCNL regolano i casi:

    • mansioni superiori (art. 100, in linea con l’art. 2103 c.c.): il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diventa definitiva, se non è stata fatta per sostituire un altro lavoratore in servizio, dopo un periodo continuativo di 3 mesi per le mansioni di V e VI livello, 4 mesi per quelle di III e IV, 5 mesi per quelle di II e 6 mesi per quelle di I livello (per i Quadri sei mesi, art. 108);
    • mansioni promiscue (art. 101): si fa riferimento all’attività prevalente, cioè quella di maggiore valore professionale purché abitualmente prestata, non di semplice addestramento e non accessoria; al lavoratore compete l’inquadramento al livello superiore. Fanno eccezione le figure indicate dall’articolo, tra cui gli addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a libero servizio.

    Casi pratici

    Tizio – Addetto vendita che copre il capo reparto assente
    Tizio è inquadrato al IV livello come commesso. Per tre settimane sostituisce il capo reparto (II livello) assente per malattia. Durante la sostituzione ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta (art. 100). Poiché l’assegnazione è sostitutiva di un lavoratore in servizio, non diventa definitiva e al rientro del titolare Tizio torna al IV livello.
    Caia – Cassiera che coordina le casse: quando scatta il livello superiore
    Caia è inquadrata al IV livello come cassiere comune ma da sei mesi svolge stabilmente le funzioni di cassiere principale, che sovraintende a più casse e che l’art. 99 colloca al II livello. Per il II livello bastano 5 mesi continuativi (art. 100), purché l’incarico non sia sostitutivo di un collega assente: Caia chiede la revisione dell’inquadramento e, se il datore rifiuta, può rivolgersi al sindacato o al giudice del lavoro citando l’art. 100 CCNL e l’art. 2103 c.c.
    Sempronio – Nuovo assunto: verificare l’inquadramento nella lettera di assunzione
    Sempronio è assunto come addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento di un’azienda a libero servizio e la lettera lo inquadra al V livello. Prima di firmare consulta l’art. 99: quella figura è al V livello solo per i primi 18 mesi di servizio, poi passa al IV. Sempronio verifica che la lettera indichi la data del passaggio, perché il minimo tabellare del IV livello è più alto.

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL Federdistribuzione?
    Il CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata prevede sette livelli di inquadramento, dal I (più elevato, alta professionalità con autonomia gestionale) al VII (mansioni elementari di pulizia).
    A quale livello viene inquadrato un commesso di vendita?
    Il commesso alla vendita al pubblico e il cassiere comune sono al IV livello (art. 99). Chi ha compiti più qualificati, come il commesso specializzato provetto, è al III; il cassiere principale che sovraintende a più casse è al II. Gli addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a libero servizio sono al V livello per i primi 18 mesi di servizio e poi al IV.
    Un responsabile di supermercato a quale livello appartiene?
    Il gestore o gerente di negozio, di filiale o di supermercato alimentare è tra i profili del I livello (art. 99), insieme ai responsabili di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, marketing, commerciale, legale e IT. Il caso concreto dipende dalle mansioni effettivamente svolte; i responsabili di funzioni di rilievo strategico possono rientrare nella categoria dei Quadri (art. 106).
    Cosa succede se il datore assegna mansioni superiori al livello contrattuale?
    Il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e, se l’assegnazione non è sostitutiva di un altro lavoratore, diventa definitiva dopo 3 mesi (V e VI livello), 4 mesi (III e IV), 5 mesi (II) o 6 mesi (I livello) di svolgimento continuativo (art. 100 CCNL; art. 2103 c.c.). In caso di controversia è utile rivolgersi al sindacato (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl o Uiltucs-Uil) o all’Ispettorato del Lavoro.
    Come si dimostra il proprio livello di inquadramento?
    Il livello deve essere indicato nella lettera di assunzione e in busta paga. Il lavoratore ha diritto a ricevere copia del contratto applicato e a conoscere la propria declaratoria contrattuale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione): ferie, permessi e ROL

    CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    Ferie, permessi e ROL nel CCNL della Grande Distribuzione Organizzata

    Il CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata garantisce 26 giorni lavorativi di ferie annue (art. 142), un congedo matrimoniale di 15 giorni di calendario con retribuzione di fatto (art. 153) e permessi individuali retribuiti, i cosiddetti ROL, pari a 56 ore annue nelle aziende fino a 15 dipendenti e a 72 oltre (art. 141), che si integrano con le tutele di legge. Conoscere questi diritti è fondamentale per chi lavora in ipermercati, supermercati e grandi catene della GDO.

    In sintesi

    Il CCNL Federdistribuzione prevede 26 giorni lavorativi di ferie annue (settimana di sei giorni come base di calcolo, art. 142), un congedo matrimoniale di 15 giorni di calendario con retribuzione di fatto (art. 153) e permessi individuali retribuiti (ROL) di 56 ore annue, 72 oltre i 15 dipendenti (art. 141), oltre ai permessi di legge.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    23 aprile 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Ferie annue
    26 giorni lavorativi
    Congedo matrimoniale
    15 giorni di calendario, retribuzione di fatto
    Permessi retribuiti (ROL)
    56 ore annue (72 oltre i 15 dipendenti)
    Fonte
    Artt. 141-153 del testo unico CCNL DMO del 29/9/2025

    Tabella riepilogativa

    Ferie, permessi e congedi – CCNL DMO Federdistribuzione
    Istituto Durata / misura Retribuzione Note
    Ferie annue 26 giorni lavorativi (art. 142) Retribuzione di fatto (art. 144) Base di calcolo: settimana su 6 giorni (lun-sab). Domeniche e festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo non si contano e prolungano le ferie.
    Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario (art. 153) Retribuzione di fatto (art. 191) Non spetta in prova. Parte, se l’azienda lo consente, dal terzo giorno prima delle nozze; a fine congedo si consegna la documentazione.
    Permessi individuali retribuiti (ROL) 56 ore annue, 72 oltre i 15 dipendenti (art. 141, cc. 3-4), oltre ai gruppi di 4 o 8 ore sostitutivi delle quattro festività abolite (c. 1) Retribuzione di fatto Per gli assunti dopo il 1° marzo 2011 le ore dei commi 3 e 4 spettano al 50% dopo due anni e al 100% dopo quattro. Non goduti entro l’anno: pagati o fruibili entro il 30 giugno successivo.
    Permessi per decesso o grave infermità 3 giorni complessivi all’anno (art. 151) Retribuiti Coniuge anche separato, convivente, parente entro il secondo grado, componente della famiglia anagrafica. Da usare entro 7 giorni dall’evento.
    Permessi per motivi familiari Secondo legge (L. 104/1992, d.lgs. 151/2001) Secondo norma di legge Assistenza disabile grave, congedi parentali, ecc.
    Congedi per vittime di violenza di genere Fino a 90 giorni lavorativi (art. 15 bis) Indennità pari all’ultima retribuzione Preavviso di almeno 7 giorni; utilizzabile su base oraria o giornaliera nell’arco di tre anni.

    Avvertenza: i permessi per legge (L. 104/1992, congedi parentali d.lgs. 151/2001, ecc.) sono disciplinati dalla legge e si aggiungono agli istituti contrattuali. Il CCNL può migliorare ma non peggiorare le tutele di legge.

    Le ferie: 26 giorni e come si calcolano

    Il CCNL DMO riconosce ai lavoratori 26 giorni lavorativi di ferie annue. Il minimo di legge è di quattro settimane all’anno (art. 10 d.lgs. 66/2003), cioè 24 giorni lavorativi su una settimana di sei giorni: il CCNL ne riconosce due in più.

    La peculiarità del calcolo nella distribuzione riguarda la base di riferimento settimanale: il CCNL DMO utilizza la settimana su 6 giorni lavorativi (lunedì-sabato) come base di computo. Ciò significa che:

    • le domeniche che cadono in un periodo di ferie non vengono conteggiate come giorni di ferie;
    • le festività nazionali (es. 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto) che cadono durante il periodo feriale non vengono conteggiate e le ferie si prolungano di conseguenza.

    Questo meccanismo tutela il lavoratore: se prende ferie nella settimana di Ferragosto, il 15 agosto non erode i 26 giorni contrattualmente spettanti. La stessa misura vale per il part-time, quale che sia la distribuzione dell’orario (art. 83).

    Le altre regole sono nel testo unico (fonte: testo unico CCNL DMO del 29 settembre 2025): il datore fissa il periodo di norma tra maggio e ottobre, le ferie si frazionano in non più di due periodi e il turno non può iniziare di domenica, in un giorno festivo o prefestivo, salvo i turni che partono il 1° o il 16° del mese (art. 143); la malattia sopravvenuta, regolarmente denunciata, interrompe il decorso delle ferie; in ferie spetta la retribuzione di fatto (art. 144); alla cessazione del rapporto spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio e l’indennità sostitutiva si calcola dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto (artt. 142 e 145); se l’azienda richiama il lavoratore in ferie, deve rimborsargli le spese e gli deve il completamento delle ferie in epoca successiva (art. 146); le ferie sono irrinunciabili (art. 147).

    Il congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario

    Il CCNL Federdistribuzione prevede un congedo matrimoniale di 15 giorni di calendario, con la retribuzione di fatto dell’art. 191, da fruire in occasione del matrimonio civile o religioso. Questo istituto è di fonte contrattuale ed è un congedo straordinario a sé: non si imputa alle ferie, quindi il lavoratore non deve scegliere tra i due.

    Il congedo non spetta a chi è in periodo di prova. Compatibilmente con le esigenze dell’azienda, il datore deve concederlo con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione; alla fine del congedo il lavoratore esibisce la documentazione della celebrazione. Durante il congedo è considerato in servizio a ogni effetto (art. 153). Il testo non fissa un anticipo minimo per la richiesta.

    ROL: cosa sono e quanti spettano

    Il testo unico non usa la sigla ROL: parla di permessi individuali retribuiti (art. 141), quelli che in busta paga compaiono come ROL. Sono ore di riposo aggiuntive rispetto alle ferie e hanno due componenti:

    1. gruppi di 4 o 8 ore in sostituzione delle quattro festività abolite dalla L. 54/1977 e dal d.P.R. 792/1985 (comma 1);
    2. ulteriori permessi per complessive 56 ore annue nelle aziende fino a 15 dipendenti, incrementate di 16 ore (cioè 72) in quelle con più di 15 dipendenti (commi 3 e 4).

    Il testo non somma in un’unica cifra le ore del comma 1 e quelle dei commi 3 e 4: per il totale esatto controlla il cedolino o l’accordo aziendale. Per i lavoratori assunti dopo il 1° marzo 2011 le ore dei commi 3 e 4 sono riconosciute nella misura del 50% dopo due anni dall’assunzione e del 100% dopo quattro (comma 8).

    I permessi si fruiscono individualmente nei periodi di minore attività, con rotazione dei lavoratori (comma 2). In caso di prestazione ridotta nell’anno spetta un dodicesimo per ogni mese intero di servizio (comma 7). I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadono e vengono pagati con la retribuzione di fatto in atto alla scadenza, oppure possono essere goduti in epoca successiva ma non oltre il 30 giugno dell’anno seguente (comma 6).

    Permessi per legge: L. 104 e congedi parentali

    Ai diritti contrattuali si affiancano i permessi previsti dalla legge, che il datore di lavoro è obbligato a riconoscere indipendentemente dal CCNL applicato:

    • L. 104/1992: 3 giorni mensili di permesso retribuito per l’assistenza a un familiare con disabilità grave, o 2 ore giornaliere per i genitori di figli con disabilità.
    • Congedo parentale (d.lgs. 151/2001): fino a 6 mesi ciascuno per madre e padre (con l’incremento dei mesi retribuiti introdotto dal d.lgs. 105/2022 e successive modifiche), da fruire entro i 12 anni del figlio.
    • Permessi per decesso o grave infermità (art. 151 CCNL, art. 4 L. 53/2000): tre giorni complessivi retribuiti all’anno per il decesso o la documentata grave infermità del coniuge, del convivente, di un parente entro il secondo grado o di un componente della famiglia anagrafica, da usare entro sette giorni dall’evento; la documentazione della grave infermità si presenta entro dieci giorni dalla ripresa del lavoro.
    • Congedo per vittime di violenza di genere (art. 15 bis CCNL, art. 24 d.lgs. 80/2015): fino a 90 giorni lavorativi con indennità pari all’ultima retribuzione, preavviso di almeno 7 giorni, fruizione oraria o giornaliera entro tre anni. Dettagli nella scheda su maternità e congedi.

    Casi pratici

    Tizio – Ferie estive: come si calcolano i 26 giorni
    Tizio ha maturato tutti i 26 giorni di ferie e decide di prendere tre settimane in agosto 2026, dal 1° al 21 agosto. Nel periodo cadono 3 domeniche e il 15 agosto, che nel 2026 è un sabato. Dei 21 giorni di calendario si tolgono le 3 domeniche e la festività: restano 17 giorni lavorativi (lun-sab), che sono le ferie effettivamente consumate. Gliene restano 9 sui 26 spettanti.
    Caia – Congedo matrimoniale e ferie: possono coesistere
    Caia si sposa domenica 5 luglio 2026. Il congedo di 15 giorni di calendario parte dal terzo giorno prima delle nozze, cioè dal 2 luglio, e termina il 16 luglio; a fine congedo consegna al datore la documentazione del matrimonio. A settembre prenota 10 giorni di ferie per il viaggio di nozze: il congedo non erode il monte ferie.
    Sempronio – Permessi non goduti: cosa succede
    Sempronio, assunto da più di quattro anni in un’azienda con più di 15 dipendenti, non ha goduto 20 ore di permessi retribuiti maturate nel 2025. Secondo l’art. 141, comma 6, non possono essere perse: o le gode entro il 30 giugno 2026, oppure gli vengono pagate con la retribuzione di fatto in atto al 31 dicembre 2025. Se il datore sostiene che siano «perse», Sempronio può chiedere conto al sindacato, citando il testo del comma.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano nel CCNL Federdistribuzione?
    Il CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata prevede 26 giorni lavorativi di ferie annue (art. 142). Il calcolo avviene su base settimana di 6 giorni (lunedì-sabato); domeniche e festività nazionali e infrasettimanali che cadono nel periodo feriale non vengono conteggiate. Vale anche per il part-time (art. 83).
    Come funziona il congedo matrimoniale nel CCNL GDO?
    Il congedo matrimoniale previsto dall’art. 153 è di 15 giorni di calendario con retribuzione di fatto. Non spetta in prova e parte, se l’azienda lo concede, dal terzo giorno prima delle nozze. È un congedo straordinario a sé e non erode le ferie.
    Cosa sono i ROL?
    Sono i permessi individuali retribuiti dell’art. 141: 56 ore annue nelle aziende fino a 15 dipendenti, 72 oltre, più i gruppi di 4 o 8 ore sostitutivi delle quattro festività abolite. Per gli assunti dopo il 1° marzo 2011 spettano al 50% dopo due anni e al 100% dopo quattro. Se non goduti entro l’anno, vengono pagati o si possono fruire entro il 30 giugno successivo.
    Le ferie non godute scadono?
    Per legge (d.lgs. 66/2003) almeno 2 settimane di ferie devono essere godute nell’anno di maturazione; le restanti entro 18 mesi dall’anno successivo. Il datore non può monetizzare le ferie non godute tranne in caso di cessazione del rapporto.
    Come si calcolano le ferie in caso di assunzione a metà anno?
    Il testo unico dà il criterio dei dodicesimi per la cessazione del rapporto (art. 145: tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio) e non detta una regola diversa per l’assunzione in corso d’anno. Applicando lo stesso criterio, chi è assunto il 1° luglio matura 6 dodicesimi di 26 giorni, cioè 13 giorni per l’anno. Per i casi dubbi (frazioni di mese) conta la prassi aziendale: chiedi il conteggio per iscritto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, maternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione): apprendistato professionalizzante

    CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    Apprendistato professionalizzante nel CCNL della Grande Distribuzione Organizzata

    L’apprendistato professionalizzante è uno dei principali canali di ingresso nel settore della grande distribuzione organizzata per i giovani. Il CCNL Federdistribuzione (artt. 40-62) ne disciplina durata (24 o 36 mesi, fino a 48 per alcuni profili), inquadramento progressivo e ore di formazione, nel rispetto del d.lgs. 81/2015.

    In sintesi

    Il CCNL Federdistribuzione disciplina l’apprendistato professionalizzante come strumento di ingresso nel settore GDO. La durata è di 36 mesi per i livelli dal II al V, 24 mesi per il VI e fino a 48 mesi per alcune figure (art. 57 e Tabella B). L’apprendista è inquadrato due livelli sotto quello finale nella prima metà del percorso e un livello sotto nella seconda metà (art. 46).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    23 aprile 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Norma di legge
    D.lgs. 81/2015 – apprendistato professionalizzante

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato professionalizzante – CCNL DMO Federdistribuzione, artt. 46, 57 e 58 (Tabella A)
    Livello finale da conseguire Durata Ore di formazione professionalizzante 1ª metà 2ª metà
    II livello 36 mesi 240 (210 con diploma di scuola superiore o laurea) Due livelli sotto Un livello sotto
    III livello 36 mesi 210 V livello IV livello
    IV livello 36 mesi 180 VI livello V livello
    V livello 36 mesi 160 Due livelli sotto Un livello sotto
    VI livello 24 mesi 120 VII livello Non specificato (l’art. 46, c. 5, indica solo la prima metà al VII)

    Note: l’apprendistato professionalizzante è ammesso per le qualifiche dal II al VI livello, con le esclusioni dell’art. 55. Per alcune figure con contenuti omologhi a quelli artigiani (macellaio specializzato, specialista di gastronomia, vetrinista, tecnico riparatore, operaio specializzato provetto e simili) la Tabella B dell’art. 61 porta la durata a 42 o 48 mesi, con 200-340 ore di formazione. Fonte: Testo unico CCNL DMO del 29 settembre 2025.

    Cos’è l’apprendistato professionalizzante

    L’apprendistato professionalizzante (art. 44 d.lgs. 81/2015) è un contratto di lavoro subordinato a causa mista: il lavoratore presta la propria attività e nello stesso tempo acquisisce una qualifica professionale mediante formazione on the job e, ove necessario, formazione trasversale esterna. Il CCNL lo riserva ai giovani tra i 18 e i 29 anni, o dai 17 anni se in possesso di una qualifica professionale (art. 41); l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, invece, parte dai 15 anni e arriva fino ai 25.

    Nella GDO è lo strumento preferito per formare addetti vendita, cassieri, operatori di magazzino e tecnici di supporto. L’apprendistato consente al datore di fruire di agevolazioni contributive e di formare il personale secondo le specificità del proprio punto vendita.

    Retribuzione progressiva dell’apprendista

    Il CCNL DMO prevede un sistema di retribuzione progressiva: l’apprendista inizia con un livello di inquadramento inferiore rispetto a quello finale da conseguire e progredisce alla metà del percorso. Questo sistema è disciplinato contrattualmente come segue:

    • Prima metà del percorso: l’apprendista è inquadrato a due livelli sotto quello finale.
    • Seconda metà del percorso: l’apprendista è inquadrato a un livello sotto quello finale.

    In nessun caso la retribuzione dell’apprendista può essere inferiore al minimo tabellare del livello assegnato per quel periodo. Al termine dell’apprendistato, con il conseguimento della qualifica, il lavoratore viene inquadrato al livello finale con la retribuzione piena.

    Formazione obbligatoria

    Il CCNL fissa le ore complessive di formazione professionalizzante per tutta la durata, secondo il livello finale: 240 ore per il II livello (210 con diploma di scuola superiore o laurea), 210 per il III, 180 per il IV, 160 per il V e 120 per il VI (art. 58, Tabella A). La formazione si può svolgere in aula, on the job o a distanza (art. 59) e va definita in un Piano Formativo Individuale (PFI) stipulato insieme al contratto (art. 42).

    Obblighi del datore di lavoro nella formazione:

    • individuare un referente per l’apprendistato, interno o esterno, con livello di inquadramento pari o superiore a quello finale (art. 48);
    • definire il Piano Formativo Individuale contestualmente alla stipula del contratto;
    • garantire le ore di formazione previste senza riduzione della retribuzione;
    • rilasciare attestazione delle competenze acquisite al termine del contratto.

    Agevolazioni contributive e vantaggi per il datore

    L’apprendistato professionalizzante offre agevolazioni contributive significative al datore:

    • aliquota contributiva ridotta per tutta la durata dell’apprendistato, con misura che dipende dalla dimensione aziendale e dagli anni di contratto (la verifica si fa sulle circolari INPS);
    • esclusione dell’apprendista dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti (art. 47 d.lgs. 81/2015);
    • contributo del datore al fondo di previdenza complementare Fon.Te. pari all’1,05% (comprensivo della quota associativa di 22 euro), per tutto il periodo (art. 50).

    Queste agevolazioni rendono l’apprendistato economicamente conveniente per le catene della GDO che assumono frequentemente giovani lavoratori.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista commesso: retribuzione progressiva al III livello finale
    Tizio ha 20 anni e viene assunto come apprendista per conseguire il III livello (addetto vendita qualificato). La durata del contratto è 3 anni. Nei primi 18 mesi è inquadrato al V livello (due sotto il III): percepisce il minimo tabellare del V livello. Dal 19° mese al termine, è inquadrato al IV livello (uno sotto il III): retribuzione più alta. Al termine, se non vi è recesso, diventa dipendente a tempo indeterminato al III livello con la retribuzione piena.
    Caia – Apprendistato dopo diploma: formazione e qualifica
    Caia ha 18 anni e un diploma di liceo. Viene assunta in apprendistato professionalizzante per conseguire il IV livello (addetta vendita), per 36 mesi. Il Piano Formativo Individuale prevede 180 ore complessive di formazione (art. 58, Tabella A): sicurezza, customer service, gestione cassa. Caia frequenta i corsi in orario di lavoro, senza decurtazione della retribuzione. Per i primi 18 mesi è inquadrata al VI livello, poi al V. Al termine il datore le attesta la qualifica e, se non c’è disdetta, il rapporto prosegue a tempo indeterminato al IV livello.
    Sempronio – Recesso al termine dell’apprendistato
    Sempronio completa il percorso di apprendistato al II livello (capo reparto) dopo 36 mesi. Il datore, al termine, valuta che l’organico sia già sufficiente e comunica il recesso con preavviso scritto di 30 giorni dalla scadenza del periodo di formazione (art. 42, c. 6, CCNL; durante l’apprendistato si recede solo per giusta causa o giustificato motivo). Sempronio ha diritto al TFR maturato durante l’apprendistato e alla NASPI come disoccupato involontario.

    Domande frequenti

    Qual è la durata dell’apprendistato nel CCNL Federdistribuzione?
    36 mesi per i livelli dal II al V, 24 mesi per il VI. Per alcune figure con contenuti omologhi a quelli artigiani (Tabella B, art. 61) si arriva a 42 o 48 mesi. Malattia, infortunio o altre sospensioni oltre 30 giorni consecutivi prorogano la scadenza (art. 42).
    Quanto guadagna un apprendista nella GDO?
    L’apprendista è inquadrato due livelli sotto quello finale nella prima metà del percorso e un livello sotto nella seconda (art. 46), con il minimo tabellare del livello assegnato. Per il VI livello la prima metà è al VII. Gli importi mensili sono quelli della tabella dei minimi del CCNL. Non si può stabilire il compenso a cottimo.
    Quante ore di formazione prevede l’apprendistato?
    Dipende dal livello finale: 240 ore per il II livello (210 con diploma o laurea), 210 per il III, 180 per il IV, 160 per il V, 120 per il VI (art. 58, Tabella A). Le ore si svolgono in orario di lavoro e sono pagate.
    L’apprendistato può essere trasformato in contratto a tempo indeterminato?
    Sì. Al termine, se non vi è recesso, il rapporto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato al livello di qualifica conseguita.
    Ci sono sgravi contributivi per l’apprendistato?
    Sì. Per tutta la durata del contratto il datore versa contributi con aliquote ridotte, la cui misura dipende dalla dimensione dell’azienda e dagli anni di contratto (circolari INPS). Per assumere nuovi apprendisti il datore deve aver confermato almeno il 20% di quelli scaduti nei 36 mesi precedenti (art. 56).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Congedo di maternità e paternità, congedo parentale e le tutele introdotte dal rinnovo 2025.

    In sintesi

    La maternità e i congedi parentali sono regolati dal d.lgs. 151/2001: congedo obbligatorio di maternità di cinque mesi, congedo di paternità e congedo parentale facoltativo. Il rinnovo 2025 ha rafforzato le norme su genitorialità e contrasto a violenza e molestie. Il CCNL può aggiungere integrazioni economiche.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi)
    Parti firmatarie
    Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Ultimo rinnovo
    30 ottobre 2025
    Vigenza
    1° novembre 2025 – 31 ottobre 2028
    Ambito
    ~40.000 lavoratori: portieri, custodi, addetti alle pulizie di stabili

    La base è di legge

    Le tutele di maternità, paternità e congedi parentali derivano dal Testo unico maternità e paternità (d.lgs. 151/2001) e si applicano a tutti i lavoratori, comprese le lavoratrici e i lavoratori del settore portierato. Il CCNL non sostituisce la legge: può soltanto migliorarla, ad esempio con integrazioni economiche o permessi aggiuntivi.

    Congedo di maternità

    Il congedo obbligatorio di maternità dura complessivamente cinque mesi (di norma due prima e tre dopo il parto, con possibilità di flessibilità), durante i quali spetta un’indennità INPS pari all’80% della retribuzione, che il CCNL può integrare. Durante il congedo vige il divieto di licenziamento fino al compimento di un anno di età del bambino.

    Paternità e congedo parentale

    • Congedo di paternità obbligatorio: 10 giorni (istituto di legge), fruibili intorno alla nascita.
    • Congedo parentale: facoltativo, fino a complessivi 10-11 mesi tra i genitori, con indennità INPS secondo le percentuali e i mesi previsti dalla legge tempo per tempo vigente.
    • Riposi giornalieri per allattamento nel primo anno di vita del bambino.

    Tabella riepilogativa

    Maternità e congedi: quadro di sintesi
    Istituto Durata Trattamento Fonte
    Maternità obbligatoria 5 mesi 80% INPS, integrabile dal CCNL d.lgs. 151/2001
    Paternità obbligatoria 10 giorni 100% indennità legge
    Congedo parentale fino a 10-11 mesi tra i genitori indennità INPS secondo legge d.lgs. 151/2001
    Riposi per allattamento 1° anno del bambino retribuiti legge
    Tutele violenza/molestie – rafforzate dal rinnovo 2025 CCNL

    Nota: le percentuali e i mesi del congedo parentale sono aggiornati periodicamente dalla legge di bilancio; verificare la disciplina INPS vigente al momento della fruizione.

    Le novità del rinnovo 2025

    Il rinnovo del 30 ottobre 2025 ha introdotto norme rafforzate sulla genitorialità e misure di contrasto alla violenza e alle molestie nei luoghi di lavoro, in linea con gli orientamenti più recenti. È stata inoltre estesa l’assistenza sanitaria integrativa ai familiari fiscalmente a carico (vedi voce welfare), a beneficio anche dei nuclei con figli.

    Casi pratici

    Tizia – portiera in maternità
    Tizia, portiera con alloggio, entra in congedo di maternità obbligatorio: per cinque mesi è tutelata dal divieto di licenziamento, percepisce l’indennità INfPS all’80% (eventualmente integrata dal CCNL) e conserva l’alloggio di servizio.
    Caio – congedo di paternità
    Caio, addetto manutenzione, alla nascita del figlio fruisce dei 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio retribuiti, previsti dalla legge, comunicandoli al datore con il dovuto preavviso.
    Sempronia – congedo parentale frazionato
    Sempronia, dopo la maternità obbligatoria, utilizza alcuni mesi di congedo parentale frazionato per seguire il bambino, percependo l’indennità INPS prevista dalla legge per i mesi indennizzabili.

    Domande frequenti

    Quanto dura la maternità obbligatoria?
    Cinque mesi complessivi (di norma due prima e tre dopo il parto, con possibilità di flessibilità), con indennità INPS all’80% della retribuzione, che il CCNL può integrare. È un istituto del d.lgs. 151/2001.
    Posso essere licenziata durante la maternità?
    No. Vige il divieto di licenziamento dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo i casi eccezionali previsti dalla legge (es. cessazione dell’attività, giusta causa).
    Quanti giorni di congedo di paternità spettano?
    Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni, retribuiti, da fruire intorno alla nascita. È un istituto di legge che si applica anche nel settore del portierato.
    Il congedo parentale è pagato?
    Sì, nei limiti previsti dal d.lgs. 151/2001: una parte dei mesi è indennizzata dall’INPS secondo le percentuali aggiornate dalla legge. La durata complessiva arriva a circa 10-11 mesi tra i due genitori.
    Cosa ha cambiato il rinnovo 2025 sulla genitorialità?
    Il rinnovo del 30 ottobre 2025 ha rafforzato le norme su genitorialità e contrasto a violenza e molestie e ha esteso l’assistenza sanitaria integrativa ai familiari fiscalmente a carico, a beneficio dei nuclei con figli.

    Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Malattia e infortunio nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Malattia e infortunio nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Malattia e infortunio nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Periodo di comporto, trattamento economico e ruolo del Fondo malattia per portieri e custodi.

    In sintesi

    In caso di malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a 180 giorni di calendario per ogni evento, con un massimo di 180 giorni nell’anno civile, e a un’indennità giornaliera a carico del datore. Con il rinnovo del 30 ottobre 2025 l’indennità sale al 65% della retribuzione media globale lorda giornaliera fino al 20° giorno e al 75% dal 21°, per i profili A, C e D. Nel settore opera la Cassa Portieri, che rimborsa al datore l’indennità secondo il proprio regolamento.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi)
    Parti firmatarie
    Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Ultimo rinnovo
    30 ottobre 2025
    Vigenza
    1° novembre 2025 – 31 ottobre 2028
    Ambito
    ~40.000 lavoratori: portieri, custodi, addetti alle pulizie di stabili

    Conservazione del posto: il comporto

    Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per 180 giorni di calendario per ogni evento, con il massimo di 180 giorni nell’anno civile (1° gennaio-31 dicembre) (art. 91, comma 7). Superato il limite cessa anche l’indennità e il datore può recedere; entro il limite il licenziamento per malattia è illegittimo. Per i portieri con alloggio la malattia non fa venire meno il godimento dell’alloggio, dell’energia elettrica e del riscaldamento (art. 91, comma 8). Per i lavoratori di nuova assunzione l’indennità spetta dal giorno successivo al terzo mese dall’assunzione (art. 92, comma 5).

    Trattamento economico

    Per i profili A, C e D il datore corrisponde un’indennità giornaliera (esclusa la giornata di riposo settimanale) calcolata sulla retribuzione media globale lorda giornaliera: dal rinnovo del 2025 il 65% fino al 20° giorno, con un minimo di 28 €, e il 75% dal 21° giorno in poi, con un minimo di 31 €. Prima del rinnovo le percentuali erano il 56% (60% nella sintesi 2020-2022), il 68% dal 21° al 60° giorno e il 73% dal 61°. Per i part-time l’indennità è ridotta in proporzione all’orario medio dei sei mesi precedenti.

    Il Fondo malattia di settore

    Nel comparto opera la Cassa Portieri, ente bilaterale gestito da Confedilizia e dai sindacati Filcams, Fisascat e Uiltucs. Rimborsa al datore di lavoro l’indennità di malattia, a condizione che il datore sia in regola con il contributo di assistenza contrattuale dell’art. 6, e può rimborsare una parte degli oneri contributivi sull’indennità secondo il proprio regolamento. Il lavoratore non riceve quindi l’indennità direttamente dalla Cassa: la paga il datore in busta.

    Tabella riepilogativa

    Malattia e infortunio: cosa spetta (artt. 91-92 CCNL e rinnovo 2025)
    Aspetto Disciplina
    Conservazione del posto 180 giorni di calendario per evento, massimo 180 giorni nell’anno civile
    Indennità fino al 20° giorno 65% della retribuzione media globale lorda giornaliera, minimo 28 € (profili A, C, D)
    Indennità dal 21° giorno 75% della retribuzione media globale lorda giornaliera, minimo 31 €
    Primi tre giorni computati nei 180 giorni; l’indennità decorre dal 4° giorno se la malattia è breve, dal 1° se è più lunga
    Infortunio sul lavoro copertura INAIL; il periodo non è malattia comune
    Cassa Portieri rimborsa al datore l’indennità secondo il proprio regolamento
    Certificazione certificato telematico; comunicazione immediata e, entro due giorni, numero di protocollo al datore

    Fonte: artt. 91 e 92 del CCNL 12 novembre 2012 (testo ufficiale Confedilizia, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL); percentuali 2025 dalla sintesi del rinnovo del 30 ottobre 2025 pubblicata da Edotto. La soglia di durata che fa decorrere l’indennità dal primo giorno era di 14 giorni nel testo 2012 ed è stata ridotta a 9 e poi a 8 giorni dal 1° gennaio 2022 (sintesi CCNL 2020-2022): per la soglia vigente dopo il rinnovo 2025 non abbiamo trovato una fonte aperta.

    Obblighi del lavoratore

    Il lavoratore deve dare immediata notizia della malattia al datore e, entro due giorni dal rilascio, comunicargli il numero di protocollo del certificato telematico. È tenuto a essere reperibile al domicilio comunicato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, anche nei giorni festivi (art. 91): se non viene trovato perde l’indennità e può essere sanzionato. Per l’infortunio sul lavoro opera la copertura INAIL.

    Casi pratici

    Tizio – malattia entro il comporto
    Tizio, portiere A4 con alloggio, si ammala per cinque settimane. Conserva il posto, l’alloggio, l’energia e il riscaldamento, e dal rinnovo del 2025 riceve dal datore il 65% della retribuzione media globale lorda giornaliera fino al 20° giorno e il 75% dal 21°, con i minimi di 28 € e 31 €.
    Caia – infortunio sul lavoro
    Caia, addetta alle pulizie, cade dalle scale durante il servizio. Si tratta di infortunio sul lavoro: interviene la copertura INAIL, con le regole del T.U. infortuni (art. 99 CCNL), e il periodo è tutelato ai fini della conservazione del posto.
    Sempronio – mancato rispetto delle fasce di reperibilità
    Sempronio è in malattia ma si assenta durante la fascia di reperibilità per la visita di controllo, senza giustificato motivo. Rischia la perdita dell’indennità per i giorni contestati: le fasce di reperibilità vanno sempre rispettate.

    Domande frequenti

    Per quanto tempo conservo il posto in malattia?
    Per 180 giorni di calendario per ogni evento di malattia, con il massimo di 180 giorni nell’anno civile (art. 91 CCNL). Entro questo limite il licenziamento per malattia è illegittimo; superato il limite il datore può recedere.
    Quanto vengo pagato durante la malattia?
    Il datore paga un’indennità giornaliera sulla retribuzione media globale lorda: dal rinnovo del 30 ottobre 2025 il 65% fino al 20° giorno (minimo 28 €) e il 75% dal 21° (minimo 31 €), per i profili A, C e D. La Cassa Portieri rimborsa poi l’indennità al datore.
    Cos’è la Cassa portieri / Fondo malattia?
    È l’ente bilaterale di settore che rimborsa al datore l’indennità di malattia e gestisce il fondo sanitario e le prestazioni di assistenza integrativa, secondo il proprio regolamento.
    Cosa devo fare quando mi ammalo?
    Devi comunicare tempestivamente l’assenza al datore e far inviare dal medico il certificato telematico all’INPS, rispettando poi le fasce di reperibilità per le visite di controllo.
    L’infortunio sul lavoro è trattato come la malattia?
    No: l’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL, con le regole del D.P.R. 1124/1965 a cui rinvia l’art. 99 del CCNL, e il periodo è tutelato ai fini della conservazione del posto. La disciplina è distinta da quella della malattia comune.

    Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Agenzie Immobiliari: tabelle retributive e minimi

    CCNL Agenzie Immobiliari

    Tabelle retributive CCNL Agenzie Immobiliari: livelli, minimi e aumenti

    Come è strutturata la retribuzione dei dipendenti delle agenzie di mediazione immobiliare: i Quadri e i sei livelli, le categorie provvigionali e gli aumenti del rinnovo 2025-2027.

    In sintesi

    Dal 1° gennaio 2026 i minimi mensili lordi vanno da 1.549,75 € (6° livello) a 2.664,62 € (Quadri); il 4° livello, su cui si calcolano gli aumenti, è a 1.782,68 €. I quadri responsabili di un’unità operativa o locale hanno in più 250 € di indennità di funzione. Prossimi aumenti: 1° gennaio e 1° maggio 2027.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
    Parti firmatarie
    FIAIP · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza
    Rinnovo sottoscritto il 19 maggio 2025, vigenza dal 1° maggio 2025 al 31 dicembre 2027
    Ambito
    Lavoratori subordinati di agenzie di mediazione immobiliare aderenti a FIAIP
    Fonte
    Testo coordinato del CCNL, edizione ufficiale del 7 giugno 2021 (PDF); minimi e una tantum dal rinnovo del 2025 (scheda Filcams-CGIL)

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° gennaio 2026

    Livello Minimo mensile lordo
    Quadro (Q) – minimo 2.664,62 €
    Quadro (Q) – indennità di funzione, solo se responsabile di unità operativa o locale 250,00 €
    Quadro (Q) – minimo più indennità di funzione 2.914,62 €
    Livello 1 (mansioni di elevato contenuto professionale) 2.459,35 €
    Livello 2 (mansioni di concetto, es. agenti addetti a mediazione e consulenza) 2.206,00 €
    Livello 3 (conoscenze tecnico-pratiche, es. agenti addetti alla mediazione) 1.970,16 €
    Livello 4 (mansioni d’ordine, es. ricerca di clientela) 1.782,68 €
    Livello 5 (semplici conoscenze pratiche, mansioni ausiliarie) 1.666,82 €
    Livello 6 (contenuto professionale semplice: fattorini, uscieri, pulizie) 1.549,75 €
    Agente a provvigione, categoria A: parte fissa (90% del 2° livello) 1.985,40 €
    Agente a provvigione, categoria B: parte fissa (90% del 3° livello) 1.773,14 €

    ⚠ Per le agenzie immobiliari esiste un CCNL specifico per i dipendenti da agenti immobiliari professionali e mandatari (FIAIP con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS). Importi = minimo tabellare conglobato mensile. Rinnovo siglato il 19/5/2025 (vigenza 1/5/2025-31/12/2027): la tabella recepisce la tranche dal 1/1/2026 (+40 € al IV livello riparametrato); prossime tranche già definite 1/1/2027 e 1/5/2027. Nelle agenzie fino a 15 dipendenti gli agenti delle categorie A e B hanno una parte fissa pari al 90% del 2° o del 3° livello, più le provvigioni (art. 160). Verifica in busta paga quale contratto è indicato. La tua busta paga è sotto questi importi? Verifica in 5 passi se ti spettano arretrati.

    Fonte: tabelle salariali pubblicate da Filcams-CGIL per il rinnovo del 19 maggio 2025 (decorrenze 1/5/2025, 1/1/2026, 1/1/2027, 1/5/2027), riscontrate l’ultima volta il 12 ottobre 2026 e coincidenti al centesimo con questa pagina; struttura della paga e articoli citati dal testo coordinato del 7 giugno 2021.

    Quale contratto si applica davvero

    Prima di leggere qualsiasi tabella retributiva occorre individuare il contratto effettivamente applicato. Per i dipendenti delle agenzie immobiliari il riferimento specifico di settore è il CCNL per i dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi, sottoscritto da FIAIP insieme a FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS. Tuttavia non tutte le agenzie aderiscono a FIAIP: alcune applicano il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (area Confcommercio) o, se la struttura è organizzata come studio, il CCNL Studi Professionali (Confprofessioni). Il contratto applicato è indicato nel cedolino paga e nella lettera di assunzione. Questa guida descrive il CCNL di settore FIAIP.

    Come è strutturata la retribuzione

    Il minimo tabellare è la retribuzione base mensile minima garantita per ciascun livello di inquadramento. Su questo importo si costruisce la busta paga con voci aggiuntive:

    • Scatti di anzianità: importi periodici legati all'anzianità di servizio (vedi guida dedicata);
    • Provvigioni: per il personale inquadrato nelle categorie provvigionali, una quota variabile legata agli affari conclusi;
    • Indennità e maggiorazioni: lavoro supplementare/straordinario, festivo, trasferta;
    • Superminimi individuali: importi aggiuntivi concordati individualmente;
    • Tredicesima e quattordicesima: il contratto prevede entrambe, la tredicesima entro il 20 dicembre e la quattordicesima il 1° luglio, ciascuna pari a una mensilità (artt. 164-165).

    Tabella riepilogativa: i livelli di inquadramento

    Struttura dell'inquadramento — CCNL Agenzie Immobiliari
    Livello Contenuto delle mansioni Profili tipici
    Quadri Funzioni direttive con autonomia e responsabilità gestionale Direttore di agenzia, responsabile di rete vendite
    1° livello Elevato contenuto professionale e ampia autonomia Responsabile area commerciale, coordinatore
    2° livello Mansioni di concetto operativamente autonome Consulente immobiliare senior, addetto amministrazione di concetto
    3° livello Specifiche conoscenze tecnico-pratiche Agente/consulente, impiegato tecnico
    4° livello Mansioni esecutive d'ordine Addetto back office, segreteria
    5° livello Semplici conoscenze pratiche Centralinista, archivista, protocollista, addetto a scritture elementari
    6° livello Contenuto professionale semplice Fattorini, uscieri, addetti alle pulizie
    Minimi tabellari mensili lordi – CCNL Agenzie Immobiliari FIAIP, vigenti dal 1° gennaio 2026
    Livello Minimo mensile Note
    Quadri (Q) 2.664,62 € oltre indennita di funzione 250,00 – scatto anzianita 33,05
    1 2.459,35 € scatto anzianita 30,99
    2 2.206,00 € scatto anzianita 28,41
    3 1.970,16 € scatto anzianita 25,31
    4 1.782,68 € livello di riferimento degli aumenti contrattuali – scatto anzianita 23,24
    5 1.666,82 € scatto anzianita 22,21
    6 1.549,75 € scatto anzianita 21,17
    Cat. A (agenti, fisso + provvigioni) 1.985,40 € —
    Cat. B (agenti, fisso + provvigioni) 1.773,14 € —

    Nota: CCNL per i dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi (FIAIP con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs), rinnovo del 19 maggio 2025 con vigenza 1/5/2025-31/12/2027. La scala reale è Quadri + livelli 1°-6°, più le categorie provvigionali A e B.

    Categorie provvigionali A e B (art. 160): nelle agenzie fino a 15 dipendenti, gli agenti di prima assunzione hanno una parte fissa pari al 90% del 2° livello (categoria A, 1.985,40 € dal 1/1/2026) o del 3° livello (categoria B, 1.773,14 €), più la provvigione, che non può essere inferiore al 10% degli affari promossi dall'agente e andati a buon fine, dopo il saldo del cliente all'agenzia. Se le provvigioni dell'anno sono pari o inferiori al 2% della retribuzione annua, il testo prevede una retribuzione di garanzia pari al 2%, pagata in tre ratei a gennaio, febbraio e marzo successivi.

    Gli aumenti del rinnovo 2025-2027

    Il rinnovo del 19 maggio 2025 ha definito un incremento dei minimi pari a 200 euro mensili lordi calcolati sul 4° livello, riparametrato proporzionalmente sugli altri livelli secondo i rispettivi coefficienti. L'aumento è scaglionato in quattro tranche: al 4° livello +70 € dal 1° maggio 2025 (1.742,68 €), +40 € dal 1° gennaio 2026 (1.782,68 €), +40 € dal 1° gennaio 2027 (1.822,68 €) e +50 € dal 1° maggio 2027 (1.872,68 €). I minimi di tutti i livelli per ciascuna decorrenza sono nella tabella più sotto.

    Accanto all'aumento strutturale, l'accordo ha previsto un'una tantum a copertura del periodo pregresso, pari a 200 euro sul 4° livello, erogata in due rate (2025 e 2026). Gli importi per livello sono nella tabella più sotto. L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR (l'art. 173 del testo coordinato esclude le somme “una tantum”) e, secondo la sintesi dell'accordo pubblicata da Edotto, spetta ai dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2025.

    I minimi di tutte le decorrenze del rinnovo

    Minimi mensili lordi per livello e decorrenza — CCNL Agenzie Immobiliari FIAIP, rinnovo 2025-2027
    Livello dal 1/5/2025 dal 1/1/2026 dal 1/1/2027 dal 1/5/2027
    Quadro 2.604,83 € 2.664,62 € 2.724,41 € 2.799,14 €
    1° 2.404,16 € 2.459,35 € 2.514,53 € 2.583,51 €
    2° 2.156,50 € 2.206,00 € 2.255,50 € 2.317,37 €
    3° 1.925,95 € 1.970,16 € 2.014,37 € 2.069,63 €
    4° 1.742,68 € 1.782,68 € 1.822,68 € 1.872,68 €
    5° 1.629,42 € 1.666,82 € 1.704,22 € 1.750,97 €
    6° 1.517,10 € 1.549,75 € 1.582,39 € 1.623,19 €
    Una tantum del rinnovo 2025 — importo di ciascuna delle due rate (1/9/2025 e 1/5/2026)
    Livello Per rata
    Quadro 149,47 €
    1° 137,96 €
    2° 123,75 €
    3° 110,52 €
    4° 100,00 €
    5° 93,50 €
    6° 87,28 €

    Per sapere se il cedolino è corretto, confronta la voce "minimo" o "paga base" con la riga del tuo livello e con la colonna della data di paga: il minimo comprende la contingenza e le altre voci conglobate (art. 158). La quota oraria si ottiene dividendo l'importo mensile per 168 (art. 157) e la quota giornaliera per 26 (art. 156).

    Casi pratici

    Un'addetta alla segreteria al 4° livello
    Caia lavora nel back office di un'agenzia aderente a FIAIP, inquadrata al 4° livello. Il suo minimo è 1.742,68 € da maggio 2025, 1.782,68 € dal 1° gennaio 2026, poi 1.822,68 € dal 1° gennaio 2027 e 1.872,68 € dal 1° maggio 2027; l'una tantum è di 100,00 € per ciascuna delle due rate. Per controllare che gli aumenti siano stati applicati confronta la voce “paga base” dei cedolini prima e dopo ciascuna decorrenza.
    Tizio, consulente con quota provvigionale
    Tizio è inquadrato in una categoria provvigionale: percepisce un trattamento fisso parametrato ai minimi di livello più una quota di provvigioni sugli affari conclusi. La parte fissa segue gli aumenti contrattuali; la parte variabile dipende dal regolamento provvigionale aziendale. È importante che il contratto individuale specifichi chiaramente percentuali e momento di maturazione della provvigione.
    Sempronio cambia contratto applicato
    Sempronio passa da un'agenzia che applicava il CCNL Terziario-Commercio a una aderente a FIAIP. I livelli non coincidono uno a uno: la nuova agenzia deve individuare il livello corrispondente alle mansioni effettive. È opportuno verificare l'inquadramento con un consulente del lavoro, perché da esso dipendono minimo, scatti, periodo di prova e preavviso.

    Fonti: Filcams Cgil, CCNL Agenti immobiliari: minimi dal 1/1/2026 · Testo CCNL Agenti immobiliari 2021, artt. 24, 153, 158, 160. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

  • Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Come si inquadrano portieri con e senza alloggio, custodi, addetti alle pulizie, operai e impiegati: i raggruppamenti A, B, C, D.

    In sintesi

    Il CCNL classifica i dipendenti da proprietari di fabbricati in quattro raggruppamenti: A (portieri, distinti per presenza di alloggio e compito di pulizia), B (operai, addetti pulizie e spazi comuni), C (impiegati e quadri) e D (mansioni assistenziali e sportive). L’inquadramento determina minimo, orario e indennità.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi)
    Parti firmatarie
    Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Ultimo rinnovo
    30 ottobre 2025
    Vigenza
    1° novembre 2025 – 31 ottobre 2028
    Ambito
    ~40.000 lavoratori: portieri, custodi, addetti alle pulizie di stabili

    La logica dell’inquadramento

    Nel lavoro alle dipendenze di proprietari di fabbricati l’inquadramento non dipende solo dal «cosa si fa», ma da due variabili tipiche del settore: la disponibilità di un alloggio di servizio e l’eventuale compito aggiuntivo di pulizia delle parti comuni. Queste due variabili spiegano la differenza tra i profili A1, A2, A3 e A4.

    Profili A – portieri

    • A1 – portiere addetto a vigilanza e mansioni accessorie dello stabile, senza alloggio.
    • A2 – portiere addetto a vigilanza e custodia, con alloggio gratuito di servizio.
    • A3 – portiere addetto a vigilanza e pulizia delle parti comuni, senza alloggio.
    • A4 – portiere addetto a vigilanza, custodia e pulizia, con alloggio.
    • Profili A superiori – portieri addetti a sorveglianza di parcheggi e complessi, a vigilanza telematica (controllo di più schermi) o con incarico di coordinamento di altri lavoratori.

    Profili B – operai e addetti

    • Operai di manutenzione (specializzati e qualificati) degli immobili.
    • Addetti alla pulizia di androni e scale, senza compiti di vigilanza (chi pulisce ma non fa il portiere).
    • Addetti a piscine, campi e spazi verdi condominiali, assistenti bagnanti.

    Profili C e D

    I profili C raggruppano gli impiegati (d’ordine e di concetto) e i quadri con funzioni di rilievo, tipici di amministrazioni e complessi immobiliari strutturati. I profili D riguardano mansioni assistenziali, di vigilanza in stabili commerciali e residenziali, istruttori di discipline sportive e operatori di servizi alla persona presenti in alcuni complessi residenziali.

    Tabella riepilogativa

    Raggruppamenti e profili tipici
    Raggruppamento Profili tipici Alloggio Pulizia inclusa
    A1 Portiere vigilanza No No
    A2 Portiere vigilanza e custodia Sì No
    A3 Portiere vigilanza e pulizia No Sì
    A4 Portiere vigilanza, custodia e pulizia Sì Sì
    B Operai, addetti pulizie e spazi comuni No variabile
    C Impiegati e quadri No No
    D Mansioni assistenziali, vigilanza, sport No No

    Obbligo di dimora: i portieri con alloggio (A2, A4 e profili equiparati) hanno l’obbligo di abitare nell’alloggio assegnato e di essere reperibili nelle fasce orarie stabilite. L’alloggio deve essere gratuito e idoneo.

    Mansioni promiscue e mutamento di mansioni

    Se un lavoratore svolge stabilmente mansioni di un profilo superiore, ha diritto all’inquadramento corrispondente. Il mutamento di mansioni segue l’art. 2103 del Codice civile: il datore può assegnare mansioni equivalenti o, nei limiti di legge, inferiori solo in casi tipizzati. Il rinnovo 2025 ha istituito una commissione paritetica proprio per aggiornare ruoli e mansioni rispetto alle nuove esigenze del comparto immobiliare.

    Casi pratici

    Tizio – da A1 ad A3
    Tizio è assunto come portiere A1 (sola vigilanza, senza alloggio). Dopo qualche mese l’amministratore gli chiede stabilmente anche la pulizia delle scale. Da quel momento Tizio deve essere inquadrato come A3, con il minimo e le indennità superiori previsti per il profilo che include la pulizia.
    Caia – addetta solo alle pulizie (profilo B)
    Caia pulisce androne e scale di un condominio ma non svolge alcun compito di vigilanza o custodia. Non è una portiera: va inquadrata nei profili B come addetta alla pulizia, con orario e trattamento del proprio livello, distinto da quello dei portieri.
    Sempronio – portiere con alloggio (A4)
    Sempronio è portiere con alloggio gratuito e si occupa di vigilanza, custodia e pulizia (A4). Ha l’obbligo di dimorare nell’alloggio e di garantire reperibilità nelle fasce previste; in cambio l’alloggio è gratuito e percepisce le indennità del profilo più completo.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra A1, A2, A3 e A4?
    Dipende da due elementi: l’alloggio e la pulizia. A1 è portiere senza alloggio e senza pulizia; A2 con alloggio ma senza pulizia; A3 senza alloggio ma con pulizia; A4 con alloggio e con pulizia. I profili con alloggio comportano obbligo di dimora e reperibilità.
    Chi pulisce le scale è sempre un portiere?
    No. Chi svolge solo la pulizia di androni e scale, senza vigilanza né custodia, è inquadrato nei profili B come addetto alle pulizie, non come portiere. La distinzione incide su orario e trattamento.
    Se svolgo mansioni superiori ho diritto a un inquadramento più alto?
    Sì. Se svolgi stabilmente le mansioni di un profilo superiore, hai diritto all’inquadramento e alla retribuzione corrispondenti, secondo i principi dell’art. 2103 del Codice civile.
    Il portiere con alloggio è obbligato ad abitare nello stabile?
    Sì. I profili con alloggio (A2, A4 e simili) comportano l’obbligo di dimorare nell’alloggio di servizio assegnato e di essere reperibili nelle fasce orarie stabilite dal contratto e dal regolamento di portineria.
    Cosa cambia con la commissione paritetica del rinnovo 2025?
    Il rinnovo del 30 ottobre 2025 ha istituito una commissione paritetica per studiare l’adeguamento di ruoli e mansioni alle nuove esigenze del comparto immobiliare, valorizzare le professionalità e contrastare il dumping contrattuale. Le eventuali modifiche all’inquadramento arriveranno dai suoi lavori.

    Fonti: Testo CCNL Proprietari di fabbricati, art. 18 (UILTuCS) · Confedilizia, contratto nazionale e rinnovo 30/10/2025. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Quanti giorni di ferie spettano a portieri e custodi, come funzionano i permessi e le festività.

    In sintesi

    Il CCNL riconosce a tutti i dipendenti da proprietari di fabbricati 26 giorni lavorativi di ferie all’anno, escluse domeniche e festività nazionali. Spettano inoltre i permessi e le festività di legge. Il rinnovo 2025 ha aggiunto una giornata di permesso retribuito per visite di prevenzione.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi)
    Parti firmatarie
    Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Ultimo rinnovo
    30 ottobre 2025
    Vigenza
    1° novembre 2025 – 31 ottobre 2028
    Ambito
    ~40.000 lavoratori: portieri, custodi, addetti alle pulizie di stabili

    Le ferie annuali

    Il contratto stabilisce per tutti i lavoratori un periodo annuale di ferie pari a 26 giorni lavorativi, escluse le domeniche e le festività nazionali. Le ferie maturano in proporzione ai mesi di servizio e vanno godute, di norma, nell’anno di maturazione. La fruizione tiene conto delle esigenze di continuità del servizio di portineria.

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi principali
    Istituto Misura Note
    Ferie annuali 26 giorni lavorativi escluse domeniche e festività nazionali
    Festività nazionali e infrasettimanali secondo legge retribuite; se lavorate, maggiorazione festiva
    Permesso visite di prevenzione 1 giornata/anno introdotta dal rinnovo 2025
    Permessi legge 104/1992 3 giorni/mese istituto di legge per assistenza a familiari con disabilità
    Permessi per lutto, matrimonio, donazione secondo legge/CCNL permessi retribuiti previsti

    Nota: i permessi legge 104/1992 e i congedi per lutto/donazione discendono dalla legge; il CCNL può aggiungere permessi propri, come la giornata per visite di prevenzione introdotta nel 2025.

    Festività e portiere con alloggio

    Le festività civili e religiose sono retribuite. Il portiere che presta servizio in una festività (ad esempio per apertura del portone o emergenze) ha diritto alla maggiorazione per lavoro festivo. Per i portieri con alloggio, la presenza nello stabile durante una festività non equivale automaticamente a lavoro: rileva l’eventuale prestazione effettiva.

    Permessi e congedi

    Oltre alle ferie, il lavoratore può fruire dei permessi previsti dalla legge e dal contratto: permessi legge 104/1992 per assistenza a familiari con disabilità, permessi per lutto, matrimonio, donazione di sangue, e la nuova giornata di permesso retribuito per visite mediche di prevenzione introdotta dal rinnovo 2025. I congedi per maternità e parentali sono trattati nella voce dedicata.

    Casi pratici

    Tizio – calcolo ferie part-time anno
    Tizio è assunto il 1° luglio: a fine anno avrà maturato circa metà delle ferie annuali, cioè circa 13 giorni lavorativi sui 26 pieni, da godere secondo le esigenze del servizio.
    Caia – visita di prevenzione
    Caia, addetta alle pulizie, deve sottoporsi a uno screening di prevenzione. Grazie alla novità del rinnovo 2025 può usare la giornata di permesso retribuito dedicata alle visite di prevenzione, senza intaccare ferie o permessi ordinari.
    Sempronio – festività lavorata
    Sempronio, portiere con alloggio, interviene il giorno di una festività nazionale per un’emergenza nello stabile. Le ore effettivamente prestate vanno retribuite con la maggiorazione per lavoro festivo prevista dal CCNL.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano ai portieri?
    A tutti i dipendenti da proprietari di fabbricati spettano 26 giorni lavorativi di ferie all’anno, escluse le domeniche e le festività nazionali. Maturano in proporzione ai mesi di servizio.
    Le domeniche contano come ferie?
    No. I 26 giorni di ferie sono giorni lavorativi: domeniche e festività nazionali non si conteggiano nel periodo di ferie.
    Cos’è la giornata di permesso per prevenzione?
    È un permesso retribuito introdotto dal rinnovo del 30 ottobre 2025: una giornata all’anno per sottoporsi a visite ed esami di prevenzione, senza intaccare ferie o altri permessi.
    Ho diritto ai permessi legge 104?
    Sì, se ricorrono le condizioni di legge: i permessi della legge 104/1992 (3 giorni al mese) sono un istituto di legge che spetta anche ai dipendenti da proprietari di fabbricati per assistere familiari con disabilità.
    Se lavoro in un giorno festivo cosa mi spetta?
    La festività è comunque retribuita; se presti servizio effettivo in quel giorno hai diritto alla maggiorazione per lavoro festivo prevista dalle tabelle del CCNL.

    Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Malattia e infortunio nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Apprendistato nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Apprendistato nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Come funziona l’apprendistato professionalizzante nel settore: durata, inquadramento, retribuzione e formazione.

    In sintesi

    L’apprendistato professionalizzante consente di assumere giovani 18-29 anni con formazione sul lavoro. Nel CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati è ammesso solo per i profili B1, B2, B4, C3, C4, D1 e D3 (non per i portieri A), dura da 24 a 36 mesi e la retribuzione è l’80%, l’85% e il 90% del salario conglobato del qualificato nei tre terzi del periodo. La disciplina di base è il d.lgs. 81/2015.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi)
    Parti firmatarie
    Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Ultimo rinnovo
    30 ottobre 2025
    Vigenza
    1° novembre 2025 – 31 ottobre 2028
    Ambito
    ~40.000 lavoratori: portieri, custodi, addetti alle pulizie di stabili

    Cos’è l’apprendistato

    L’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato a contenuto formativo, disciplinato dal d.lgs. 81/2015. La tipologia più usata nel settore è l’apprendistato professionalizzante, rivolto ai giovani tra 18 e 29 anni, che unisce lavoro retribuito e formazione finalizzata a una qualificazione professionale. Al termine, se nessuna parte recede, il rapporto prosegue come ordinario.

    Inquadramento e retribuzione

    Il CCNL (art. 36) determina la retribuzione in percentuale del salario conglobato previsto per il lavoratore qualificato: 80% nel primo terzo della durata, 85% nel secondo, 90% nel terzo. Non è previsto il sotto-inquadramento. La durata massima è di 24 mesi per i profili B2, B4, C4, D1 e D3 e di 36 mesi per B1 e C3. Il periodo di prova è deciso dalle parti nel contratto, nei limiti dell’art. 33 per il profilo di destinazione (art. 35, comma 2).

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato professionalizzante: elementi chiave (artt. 35-36 CCNL)
    Elemento Disciplina
    Età 18-29 anni (17 con qualifica professionale)
    Profili ammessi B1, B2, B4, C3, C4, D1, D3 (non i profili A dei portieri)
    Durata massima 24 mesi (B2, B4, C4, D1, D3); 36 mesi (B1, C3)
    Retribuzione 80% / 85% / 90% del salario conglobato del qualificato, un terzo della durata ciascuna
    Part-time ammesso, con orario non inferiore a 24 ore settimanali
    Periodo di prova deciso dalle parti entro i limiti dell’art. 33 per il profilo
    Formazione obbligatoria, dentro l’orario di lavoro, con tutor e piano formativo individuale
    Conferma al termine prosegue come rapporto ordinario, salvo recesso (art. 2118 c.c.)

    Fonte: artt. 35 e 36 del CCNL 12 novembre 2012 (testo ufficiale Confedilizia, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL). Il contratto cita ancora il d.lgs. 167/2011, oggi sostituito dal d.lgs. 81/2015. Il periodo di apprendistato conta per l’anzianità di servizio, ma per gli operai B non conta ai fini degli scatti (art. 112).

    La formazione

    L’apprendistato comporta un obbligo formativo: l’impresa (o il condominio datore di lavoro) deve garantire la formazione professionalizzante prevista dal piano formativo individuale, affiancando all’apprendista un tutor. La formazione è condizione di legittimità del contratto: la sua mancata erogazione può comportare la riqualificazione del rapporto come ordinario fin dall’inizio, con i relativi oneri.

    Vantaggi e limiti per il datore

    Per il datore l’apprendistato offre agevolazioni contributive e una retribuzione ridotta a fronte dell’impegno formativo. Va però considerato che molti datori di lavoro del settore sono singoli condomini o piccoli proprietari: l’adempimento degli obblighi formativi e amministrativi richiede attenzione, ed è consigliabile l’assistenza di un consulente del lavoro nella stesura del piano formativo.

    Casi pratici

    Tizio – apprendista operaio B2
    Tizio, 24 anni, è assunto con apprendistato professionalizzante come operaio B2 (manutenzione di immobili e impianti), con durata di 24 mesi. Prende l’80% del salario conglobato B2 nei primi otto mesi, l’85% nei successivi otto e il 90% negli ultimi otto; al termine del percorso formativo, se confermato, passa alla retribuzione piena del profilo.
    Caia – formazione non erogata
    Caia è apprendista ma il datore non eroga la formazione prevista dal piano. La mancanza dell’elemento formativo può portare alla riqualificazione del rapporto come ordinario fin dall’inizio, con diritto alla retribuzione piena del profilo per il periodo trascorso.
    Sempronio – passaggio a tempo indeterminato
    Sempronio completa il periodo di apprendistato senza che alcuna parte receda: il rapporto prosegue automaticamente come ordinario a tempo indeterminato, con piena retribuzione del profilo e l’anzianità maturata durante l’apprendistato.

    Domande frequenti

    Chi può essere assunto con apprendistato?
    L’apprendistato professionalizzante è rivolto ai giovani tra 18 e 29 anni (17 se già in possesso di una qualifica). È un contratto a tempo indeterminato a contenuto formativo, disciplinato dal d.lgs. 81/2015.
    Quanto guadagna un apprendista?
    Meno del profilo di destinazione: l’80% del salario conglobato del qualificato nel primo terzo della durata, l’85% nel secondo terzo, il 90% nel terzo (art. 36 CCNL). Non è previsto il sotto-inquadramento. Gli apprendisti non sono assumibili come portieri: il contratto ammette l’apprendistato solo per i profili B1, B2, B4, C3, C4, D1 e D3.
    Quanto dura la prova per l’apprendista?
    Il CCNL non fissa un numero unico: la durata la decidono le parti nel contratto, entro i limiti dell’art. 33 per il profilo di destinazione (per esempio 20 giorni di effettivo lavoro per B2, 60 per C3).
    La formazione è obbligatoria?
    Sì. L’apprendistato comporta un obbligo formativo con tutor e piano formativo individuale: la formazione è condizione di legittimità del contratto e la sua mancata erogazione può comportare la riqualificazione del rapporto come ordinario.
    Cosa succede alla fine dell’apprendistato?
    Se nessuna delle parti recede al termine del periodo formativo, il rapporto prosegue automaticamente come ordinario a tempo indeterminato, con retribuzione piena del profilo e conservazione dell’anzianità maturata.

    Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.