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Con questa ordinanza la Corte ha corretto un errore materiale contenuto nel dispositivo della propria sentenza n. 68 del 2018, espungendo il riferimento a una norma erroneamente indicata.
Di cosa si tratta
Si tratta di una pronuncia di carattere processuale, non di una decisione su una questione di legittimità costituzionale: la Corte interviene per emendare un refuso nel testo di una propria precedente sentenza.
La questione di legittimità costituzionale
Non vi è una questione di legittimità in senso proprio. La Corte ha rilevato che il capo n. 13 del dispositivo della sentenza n. 68 del 2018 menzionava per mero errore materiale anche l’art. 59, comma 3, già oggetto della declaratoria di illegittimità al capo n. 2 del medesimo dispositivo.
La decisione della Corte
In applicazione dell’art. 32 delle Norme integrative, la Corte ha disposto che nel dispositivo della sentenza n. 68 del 2018, al capo n. 13, siano espunte le parole «dell’art. 59, comma 3;».
Il principio
La Corte costituzionale può correggere d’ufficio gli errori materiali contenuti nelle proprie pronunce, senza che ciò incida sul contenuto sostanziale della decisione.
Domande e risposte
Cosa decide questa ordinanza?
Corregge un semplice errore materiale nel dispositivo della sentenza n. 68 del 2018.
Cambia il contenuto della sentenza n. 68/2018?
No: si limita a eliminare un riferimento normativo indicato per errore, senza modificare la sostanza della decisione.
Su quale base la Corte interviene?
Sull’art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
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