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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di parte di una norma della Regione Abruzzo che consentiva di avvalersi, nei piani di abbattimento della fauna selvatica, anche di cacciatori non proprietari né conduttori dei fondi interessati, in contrasto con la legge statale di protezione della fauna.

Di cosa si tratta

I piani di abbattimento servono a controllare le specie di fauna selvatica. La legge statale (n. 157 del 1992) stabilisce che le guardie venatorie, nell’attuarli, possano avvalersi solo dei proprietari o conduttori dei fondi che siano cacciatori. La Regione Abruzzo aveva ampliato questa platea, includendo anche i cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia segnalati dai comitati di gestione.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Abruzzo ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 44, commi 2 e 6, lettera c), della legge della Regione Abruzzo n. 10 del 2004, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all’art. 19, comma 2, della legge statale n. 157 del 1992, lamentando una riduzione del livello minimo di tutela dell’ambiente.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento della Federazione italiana della caccia e di un privato e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 2, quinto periodo, limitatamente alle parole che includevano i cacciatori iscritti o ammessi agli ATC segnalati dai comitati di gestione, e del comma 6, lettera c), della legge regionale abruzzese.

Il principio

La normativa statale sulla protezione della fauna selvatica fissa un livello minimo e uniforme di tutela dell’ambiente; la Regione non può abbassarlo ampliando la platea di chi attua i piani di abbattimento oltre i limiti previsti dalla legge dello Stato.

Domande e risposte

Chi può attuare i piani di abbattimento secondo la legge statale?

Le guardie venatorie possono avvalersi solo dei proprietari o conduttori dei fondi interessati che siano cacciatori, e non di altri cacciatori.

Cosa ha deciso la Corte sulla norma abruzzese?

Ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui includeva anche i cacciatori iscritti agli ATC segnalati dai comitati di gestione.

Perché la Regione non poteva ampliare questa platea?

Perché la tutela dell’ambiente è competenza esclusiva statale e la legge dello Stato fissa un livello minimo e uniforme di protezione che le Regioni non possono ridurre.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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