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La Corte ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti che avevano sollevato dubbi sull’art. 22, comma 2, della nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, dichiarando inoltre inammissibile l’intervento di un’associazione di avvocati.
Di cosa si tratta
Il TAR del Lazio, in cause relative all’accesso e all’esercizio della professione forense, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale su una disposizione della legge che disciplina l’ordinamento della professione di avvocato.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), in giudizi promossi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza, con due ordinanze.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento dell’Associazione Italiana Avvocati Stabiliti e ha ordinato la restituzione degli atti ai collegi rimettenti del TAR del Lazio, sezione terza, senza decidere il merito.
Il principio
L’intervento nel giudizio costituzionale è ammesso solo a chi è parte del giudizio principale; quando mutano i presupposti rilevanti, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente.
Domande e risposte
Quale norma era in discussione?
L’art. 22, comma 2, della legge n. 247 del 2012 sull’ordinamento della professione forense.
Perché l’intervento dell’associazione è stato dichiarato inammissibile?
Perché non era parte del giudizio principale da cui era scaturita la questione.
Qual è stato l’esito sul merito?
Nessuna decisione di merito: la Corte ha restituito gli atti ai giudici rimettenti.
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