Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio promosso dal Governo contro alcune norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di enti locali: le disposizioni impugnate erano state nel frattempo modificate o erano venute meno.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale alcune disposizioni di una legge regionale del Friuli-Venezia Giulia che modificavano la disciplina degli enti locali.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 7, comma 1, 12, comma 1, lettera b), e 51, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 giugno 2016, n. 10, in materia di enti locali. La questione è stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, dando atto del venir meno dell’interesse a una pronuncia di merito a seguito delle modifiche intervenute sulle disposizioni censurate.
Il principio
Se le norme impugnate vengono modificate o abrogate e non hanno avuto applicazione lesiva, viene meno l’interesse alla decisione e la Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Domande e risposte
Cosa vuol dire «cessazione della materia del contendere»?
È la chiusura del giudizio quando è venuto meno l’oggetto della controversia, ad esempio perché la norma impugnata è stata modificata.
Chi aveva promosso il ricorso?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, in via principale, contro la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia.
La Corte si è pronunciata sulla legittimità delle norme?
No: ha solo preso atto della cessazione della materia del contendere.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.