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La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dalla Corte dei conti sull’art. 170 dell’ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri, in materia di trattamenti pensionistici. La carenza nella ricostruzione della questione ne ha impedito l’esame nel merito.
Di cosa si tratta
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio in funzione di giudice unico delle pensioni, era chiamata a decidere su controversie pensionistiche relative al personale dell’Amministrazione degli affari esteri e ha dubitato della legittimità della norma applicabile.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 170, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per asserita disparità di trattamento. La questione è stata promossa con due ordinanze dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, senza pronunciarsi sul merito della disciplina pensionistica censurata.
Il principio
Quando la questione di legittimità non è adeguatamente prospettata dal giudice rimettente, la Corte non può entrare nel merito e dichiara l’inammissibilità.
Domande e risposte
Su quale norma verteva la questione?
Sull’art. 170, primo comma, del d.P.R. n. 18 del 1967, relativo ai trattamenti pensionistici del personale degli affari esteri.
Quale parametro era invocato?
L’art. 3 della Costituzione, ossia il principio di uguaglianza e ragionevolezza.
Qual è stato l’esito?
La Corte ha dichiarato la questione inammissibile, senza decidere se la norma fosse o meno conforme a Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro invocato come principio di uguaglianza e ragionevolezza
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