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Con un’ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate su due norme del codice di procedura penale relative alle misure cautelari. La questione non è stata esaminata nel merito.
Di cosa si tratta
Il caso riguarda due disposizioni del codice di procedura penale (artt. 27 e 292, comma 2, lettera c) che disciplinano i provvedimenti del giudice in materia di misure cautelari personali e i requisiti dell’ordinanza che le dispone. La questione è stata sollevata nel corso di un procedimento penale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Brescia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 292, comma 2, lettera c), del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 25, primo comma, e 111, sesto comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate. Non vi è stata pronuncia nel merito: le norme impugnate restano in vigore.
Il principio
Quando le questioni di legittimità costituzionale presentano vizi che ne impediscono l’esame, la Corte ne dichiara la manifesta inammissibilità con ordinanza, senza pronunciarsi sulla fondatezza della censura.
Domande e risposte
Che cosa significa «manifesta inammissibilità»?
Significa che la Corte non entra nel merito della questione perché presenta vizi evidenti che ne impediscono l’esame.
Le norme del codice di procedura penale sono state modificate?
No. La pronuncia è di inammissibilità: gli artt. 27 e 292, comma 2, lettera c), c.p.p. restano in vigore.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 13, secondo comma, 25, primo comma, e 111, sesto comma, della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale, secondo comma
- Art. 25 della Costituzione — principio del giudice naturale, primo comma
- Art. 111 della Costituzione — obbligo di motivazione dei provvedimenti, sesto comma
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