Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 169/2018 – Conflitto di attribuzione: la Corte dei conti non ha giurisdizione sui dipendenti del Quirinale

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    La Corte costituzionale ha stabilito che non spettava alla Corte dei conti esercitare la giurisdizione sulla responsabilità amministrativo-contabile dei dipendenti della Presidenza della Repubblica, annullando le sentenze contabili che li avevano condannati.

    Di cosa si tratta

    Due dipendenti della Presidenza della Repubblica erano stati condannati dalla Corte dei conti a risarcire ingenti ammanchi nella gestione della tenuta presidenziale di Castelporziano. Il Presidente della Repubblica ha contestato che la Corte dei conti potesse giudicare quei dipendenti, sostenendo che la Presidenza, organo costituzionale, gode di autonomia e non può essere assimilata a una comune pubblica amministrazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente della Repubblica ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento a due sentenze della Corte dei conti (sezione giurisdizionale regionale per il Lazio n. 894 del 2012 e sezione II giurisdizionale centrale d’appello n. 1354 del 2016) e a una nota della Procura regionale, chiedendo che ne fosse dichiarata l’invasione della propria sfera di attribuzioni costituzionali e l’annullamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il conflitto: ha dichiarato che non spettava alla Corte dei conti esercitare la giurisdizione sulla responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti della Presidenza della Repubblica, né alla Procura regionale dare istruzioni in vista dell’esecuzione; ha quindi annullato le due sentenze e la nota.

    Il principio

    La Presidenza della Repubblica, in quanto organo costituzionale dotato di autonomia, non è assimilabile a una comune pubblica amministrazione: la giurisdizione contabile della Corte dei conti non si estende ai suoi dipendenti.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte?

    Che la Corte dei conti non aveva giurisdizione sui dipendenti della Presidenza della Repubblica e ha annullato le sentenze di condanna.

    Perché?

    Perché la Presidenza della Repubblica è un organo costituzionale autonomo, non assimilabile a una normale pubblica amministrazione soggetta al controllo contabile.

    Chi aveva sollevato il conflitto?

    Il Presidente della Repubblica, a tutela delle attribuzioni costituzionali della Presidenza.

  • Corte cost. n. 203/2018 – Estinzione del processo costituzionale

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    Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo, senza pronunciarsi nel merito della questione di legittimità costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio costituzionale può concludersi senza una decisione di merito quando vengono meno i presupposti per la prosecuzione: ad esempio per rinuncia, per modifica della norma impugnata o per altre cause che determinano l’estinzione del processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata e iscritta nel registro della Corte, ma il giudizio è stato definito senza esame nel merito.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo.

    Il principio

    Il principio: in presenza delle condizioni previste, il processo costituzionale si estingue e la Corte non procede all’esame nel merito della questione.

    Domande e risposte

    Cosa significa «processo estinto»?

    Significa che il giudizio costituzionale si chiude per cause processuali, senza una pronuncia sul merito della questione.

    La Corte si è espressa sulla norma?

    No, la decisione è di carattere processuale: la Corte non ha valutato la fondatezza della questione.

    Che tipo di provvedimento è?

    Un’ordinanza di estinzione del processo.

  • Corte cost. n. 168/2018 – Sicilia: incostituzionale l’elezione diretta negli enti di area vasta

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge della Regione Siciliana che introduceva l’elezione diretta dei vertici dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, in contrasto con i principi della riforma nazionale degli enti di area vasta (legge n. 56 del 2014).

    Di cosa si tratta

    Dopo l’abolizione delle province, lo Stato ha riformato gli enti territoriali intermedi (città metropolitane e nuovi enti di area vasta) con la legge n. 56 del 2014, prevedendo organi a elezione di secondo grado, cioè scelti dagli amministratori dei Comuni e non direttamente dai cittadini. La Regione Siciliana, dotata di autonomia speciale, aveva invece previsto per i propri enti l’elezione diretta da parte degli elettori.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 17, in riferimento agli artt. 3, 5 e 117, secondo comma lettera p) e terzo comma, della Costituzione, in relazione ai principi di grande riforma economica e sociale contenuti nella legge n. 56 del 2014 e agli artt. 14, 15 e 17 dello statuto della Regione siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. da 1 a 6 e dell’art. 7, lettere b), c) ed e), della legge regionale n. 17 del 2017. Anche l’autonomia speciale siciliana deve rispettare i principi di grande riforma economica e sociale fissati dalla legge n. 56 del 2014, tra cui l’elezione di secondo grado degli organi di area vasta.

    Il principio

    I principi della riforma nazionale degli enti di area vasta, qualificati come grande riforma economica e sociale, costituiscono un limite anche per le Regioni a statuto speciale, che non possono introdurre l’elezione diretta in luogo di quella di secondo grado.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la legge siciliana bocciata?

    L’elezione diretta da parte dei cittadini dei vertici dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.

    Perché è stata dichiarata incostituzionale?

    Perché contrastava con i principi di grande riforma economica e sociale della legge n. 56 del 2014, che prevede organi a elezione di secondo grado e vincola anche le Regioni speciali.

    L’autonomia speciale non bastava a salvarla?

    No: la Corte ha ribadito che anche la Regione Siciliana deve rispettare quei principi fondamentali di riforma.

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  • Corte cost. n. 202/2018 – Limiti alla pignorabilità dello stipendio (art. 545 c.p.c.)

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    Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità e la manifesta infondatezza delle questioni sull’art. 545 del codice di procedura civile, in tema di limiti alla pignorabilità di stipendi e salari.

    Di cosa si tratta

    L’art. 545 c.p.c. fissa i limiti entro i quali stipendi, salari e altre indennità possono essere pignorati, a tutela del minimo vitale del debitore. Alcuni giudici dell’esecuzione hanno dubitato della ragionevolezza di questi limiti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Chieti e il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell’esecuzione, hanno sollevato questioni sull’art. 545, terzo, quarto e ottavo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4 e 36 della Costituzione, contestando i limiti di pignorabilità delle retribuzioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato in parte la manifesta inammissibilità e in parte la manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

    Il principio

    Il principio: la disciplina dei limiti alla pignorabilità delle retribuzioni rientra nella discrezionalità del legislatore e le censure prospettate non superano il vaglio di ammissibilità e di non manifesta infondatezza.

    Domande e risposte

    Quale norma era contestata?

    L’art. 545 del codice di procedura civile, sui limiti alla pignorabilità di stipendi e salari.

    Chi aveva sollevato le questioni?

    I Tribunali di Chieti e di Trento, in funzione di giudice dell’esecuzione.

    Qual è stato l’esito?

    Manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza delle questioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 167/2018 – Servizi antincendi negli aeroporti: incostituzionale la norma retroattiva sui corrispettivi

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 1, comma 478, della legge di stabilità 2016, che con una norma di interpretazione autentica retroattiva incideva sui giudizi già pendenti tra le società di gestione aeroportuale e lo Stato sui corrispettivi per i servizi antincendi negli aeroporti.

    Di cosa si tratta

    Le società che gestiscono gli aeroporti versano un contributo destinato, secondo la legge, ad alimentare un fondo per il servizio antincendi. Era sorto un contenzioso sul fatto che lo Stato impiegasse effettivamente quelle somme per quel servizio. Mentre i giudizi erano pendenti, il legislatore è intervenuto con una norma che, qualificandosi come «interpretazione autentica», mirava a chiudere la controversia in senso favorevole all’amministrazione, con effetto retroattivo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 478, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in riferimento agli artt. 3, 24, 25 primo comma, 102 primo comma, 111 primo e secondo comma, e 117 primo comma della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della CEDU, nel procedimento tra la Sagat spa e altri e l’ENAC.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 478, della legge n. 208 del 2015. La disposizione, presentandosi come interpretazione autentica ma incidendo retroattivamente sui giudizi in corso a favore dello Stato, parte del processo, viola i principi di parità delle armi e del giusto processo.

    Il principio

    Il legislatore non può intervenire con norme retroattive che, sotto forma di interpretazione autentica, alterino l’esito di processi pendenti a vantaggio della parte pubblica, in violazione del diritto a un giudice imparziale e del giusto processo garantiti dalla Costituzione e dalla CEDU.

    Domande e risposte

    Cosa stabiliva la norma annullata?

    Modificava in via retroattiva la disciplina dei corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale per i servizi antincendi, presentandosi come interpretazione autentica ma incidendo sui giudizi già in corso.

    Perché è stata dichiarata incostituzionale?

    Perché una norma retroattiva che condiziona l’esito di processi pendenti a favore dello Stato, parte in causa, lede il giusto processo e la parità delle parti.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Le sezioni unite civili della Corte di cassazione, nell’ambito di un contenzioso tra società aeroportuali e l’ENAC.

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  • Corte cost. n. 201/2018 – Provincia di Bolzano, autorizzazione paesaggistica e taglio boschivo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 12, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 2014 in materia di taglio boschivo e autorizzazione paesaggistica, e ha dichiarato estinto il processo sull’art. 8, comma 4, relativo all’apertura di nuovi esercizi commerciali.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano gode di competenze legislative ampie ma deve rispettare le norme statali fondamentali, tra cui il Codice dei beni culturali e del paesaggio. La controversia riguardava una norma provinciale sul taglio del legname e i suoi rapporti con l’autorizzazione paesaggistica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 8, comma 4, e 12, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2014. La prima disposizione, in tema di nuovi esercizi commerciali, sarebbe stata in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.; la seconda, sul taglio boschivo, con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e con il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 12, comma 2 (autorizzazione paesaggistica e taglio boschivo) e ha dichiarato estinto il processo quanto all’art. 8, comma 4.

    Il principio

    Il principio: la norma provinciale sul taglio boschivo, se correttamente interpretata, si applica alle sole attività agro-silvo-pastorali che non comportano alterazione paesaggistica e non amplia illegittimamente le ipotesi di esclusione dell’autorizzazione paesaggistica.

    Domande e risposte

    Quali norme erano impugnate?

    Gli artt. 8, comma 4 (esercizi commerciali), e 12, comma 2 (taglio boschivo), della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 2014.

    Come si è concluso il giudizio sull’art. 8?

    Con la dichiarazione di estinzione del processo.

    E sull’art. 12?

    La questione è stata dichiarata non fondata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 200/2018 – Blocco degli automatismi stipendiali e calcolo della pensione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul blocco degli automatismi stipendiali dei dipendenti pubblici (d.l. n. 78 del 2010 e d.l. n. 98 del 2011), sollevate da chi lamentava di non vedersi valorizzate in pensione le progressioni di carriera maturate durante il periodo di blocco.

    Di cosa si tratta

    Per esigenze di stabilizzazione finanziaria, lo Stato ha disposto un blocco temporaneo degli automatismi stipendiali e degli effetti economici delle progressioni di carriera dei dipendenti pubblici. Il problema riguardava i dipendenti cessati dal servizio durante il periodo di «cristallizzazione», che chiedevano di vedere comunque riconosciuti in pensione gli scatti maturati.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Liguria, ha sollevato in riferimento all’art. 3 della Costituzione la questione sull’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010 e sull’art. 16, comma 1, lettera b), del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui non prevedevano, per chi cessava dal servizio durante il blocco, la valorizzazione in quiescenza degli emolumenti derivanti dalle progressioni di carriera conseguite in quel periodo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Il principio: il blocco temporaneo degli automatismi stipendiali, giustificato da esigenze di contenimento della spesa pubblica, non viola l’art. 3 Cost. anche con riguardo al trattamento pensionistico di chi cessa dal servizio durante il periodo di blocco.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva il ricorrente?

    Un ufficiale cessato dal servizio durante il blocco chiedeva che le progressioni di carriera maturate in quel periodo fossero valorizzate ai fini del calcolo della pensione.

    Chi ha sollevato la questione?

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Liguria.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato non fondate le questioni sollevate in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 199/2018 – Legge regionale campana e Piano di rientro sanitario commissariato

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    La Corte costituzionale ha dichiarato integralmente illegittima la legge della Regione Campania n. 26 del 2017 sui servizi per le persone con disturbi del neurosviluppo e dello spettro autistico, perché interferiva con le funzioni del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania è soggetta a un Piano di rientro dal disavanzo sanitario, la cui attuazione è affidata a un Commissario ad acta nominato dal Governo. In questa situazione, la potestà legislativa regionale in materia sanitaria incontra precisi limiti, perché non può interferire con le funzioni commissariali e con gli obiettivi finanziari del Piano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intera legge regionale e numerosi suoi articoli, lamentando l’interferenza con le funzioni del Commissario ad acta e quindi la violazione dell’art. 120 Cost., nonché il contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e con l’art. 117, terzo comma, e l’art. 81, terzo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Campania n. 26 del 2017.

    Il principio

    Il principio: nelle Regioni sottoposte a Piano di rientro sanitario e a gestione commissariale, la legge regionale non può introdurre una disciplina che interferisca con le funzioni del Commissario ad acta e con gli obiettivi del Piano.

    Domande e risposte

    Perché la legge campana è stata annullata?

    Perché interferiva con le funzioni del Commissario ad acta incaricato di attuare il Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Campania.

    Chi ha impugnato la legge?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, in via principale.

    Quanta parte della legge è stata colpita?

    L’intera legge regionale n. 26 del 2017 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.

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  • Corte cost. n. 198/2018 – Valutazione di impatto ambientale e autonomia delle Province di Trento e Bolzano

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    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo il d.lgs. n. 104 del 2017 (riforma della valutazione di impatto ambientale – VIA): l’art. 23, comma 1, perché non prevedeva una clausola di salvaguardia per le Province autonome di Trento e Bolzano, e il comma 4, nella parte in cui fissava un termine di adeguamento di 120 giorni anziché di sei mesi. Respinte o dichiarate inammissibili le altre numerose censure.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 104 del 2017 ha recepito la direttiva 2014/52/UE, riformando la disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti pubblici e privati. Numerose Regioni e le due Province autonome hanno impugnato l’intero testo e singole disposizioni, ritenendo lesi gli ambiti di autonomia e i principi di delega.

    La questione di legittimità costituzionale

    Numerose Regioni ordinarie e a statuto speciale, oltre alle Province autonome di Trento e di Bolzano, hanno impugnato l’intero d.lgs. n. 104 del 2017 e numerosi suoi articoli, evocando tra l’altro gli artt. 76, 77, 117, 118, 120 e il principio di leale collaborazione, lamentando l’eccesso di delega e la lesione delle competenze regionali e provinciali in materia ambientale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, nella parte in cui non contemplava una clausola di salvaguardia per le Province autonome, e del comma 4, nella parte in cui prevedeva il termine di adeguamento di 120 giorni anziché di sei mesi. Le restanti questioni sono state dichiarate inammissibili o non fondate.

    Il principio

    Il principio: la riforma statale della VIA deve rispettare le particolari forme di autonomia delle Province di Trento e Bolzano, prevedendo clausole di salvaguardia e termini di adeguamento coerenti con lo statuto speciale.

    Domande e risposte

    Quale norma è stata dichiarata incostituzionale?

    L’art. 23, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, per la mancata clausola di salvaguardia a favore delle Province autonome e per il termine di adeguamento troppo breve.

    Chi aveva impugnato il decreto?

    Numerose Regioni (Valle d’Aosta, Lombardia, Puglia, Abruzzo, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Calabria) e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

    Le altre censure sono state accolte?

    No: le ulteriori questioni sono state dichiarate in larga parte inammissibili o non fondate.

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  • Corte cost. n. 197/2018 – Rimozione obbligatoria del magistrato e principio di eguaglianza

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006, che impone in via obbligatoria la rimozione del magistrato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall’art. 3, lettera e). La sanzione fissa è stata ritenuta compatibile con l’art. 3 Cost.

    Di cosa si tratta

    La disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati (d.lgs. n. 109 del 2006) gradua le sanzioni a seconda della gravità della condotta. Per alcuni fatti particolarmente lesivi della credibilità e dell’immagine dell’ordine giudiziario, il legislatore ha previsto in modo automatico la sanzione più severa, la rimozione, senza lasciare margine di valutazione al giudice disciplinare.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con due ordinanze poi riunite, ha sollevato in riferimento all’art. 3 della Costituzione la questione sull’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006, nella parte in cui prevede in via obbligatoria la rimozione per il magistrato condannato per i fatti di cui all’art. 3, lettera e), lamentando l’automatismo della sanzione e l’impossibilità di apprezzare in concreto la gravità del fatto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo che la previsione di una sanzione fissa per condotte di particolare gravità rientri nella discrezionalità del legislatore e non contrasti con il principio di eguaglianza.

    Il principio

    Il principio: l’automatismo sanzionatorio, di per sé, non viola l’art. 3 Cost. quando la sanzione fissa è ragionevolmente collegata a una categoria di illeciti omogenei e di rilievo per la funzione giudiziaria.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma impugnata?

    L’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006 imponeva obbligatoriamente la rimozione del magistrato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall’art. 3, lettera e), del medesimo decreto.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con due ordinanze di identico contenuto poi riunite dalla Corte.

    Qual è stato l’esito?

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 166/2018 – Fondo affitti e requisito dei dieci anni di residenza per gli stranieri

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    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che, per accedere al Fondo nazionale per il sostegno alle locazioni, imponeva ai soli cittadini extra-UE dieci anni di residenza in Italia o cinque nella stessa regione: una discriminazione priva di ragionevole giustificazione.

    Di cosa si tratta

    Per ottenere i contributi del Fondo nazionale di sostegno all’affitto, la legge chiedeva agli immigrati extracomunitari un requisito di lunga residenza non previsto per gli altri. Alcuni beneficiari ne avevano contestato la legittimità davanti alla Corte d’appello di Milano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 11, comma 13, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge n. 133 del 2008, che richiedeva agli immigrati, per accedere ai contributi del Fondo affitti, il certificato storico di residenza da almeno dieci anni in Italia o cinque nella stessa regione. La Corte d’appello di Milano, sezione lavoro, ha sollevato la questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 13, del d.l. n. 112 del 2008.

    Il principio

    Richiedere ai soli stranieri, a parità di condizioni di bisogno, un lungo periodo di residenza per accedere a una prestazione sociale come il sostegno all’affitto costituisce una discriminazione irragionevole, perché non vi è correlazione tra durata della residenza e bisogno abitativo.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma dichiarata incostituzionale?

    Per accedere al Fondo affitti chiedeva ai soli immigrati dieci anni di residenza in Italia o cinque nella stessa regione.

    Perché è stata ritenuta incostituzionale?

    Perché introduceva una discriminazione irragionevole verso gli stranieri, senza alcuna correlazione tra durata della residenza e bisogno abitativo (art. 3 Cost.).

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Corte d’appello di Milano, sezione lavoro.

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  • Corte cost. n. 165/2018 – Estinzione del conflitto sul referendum per la divisione di Venezia e Mestre

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    La Corte ha dichiarato estinto il conflitto di attribuzione promosso dal Governo contro la Regione Veneto a proposito del referendum consultivo sulla suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni di Venezia e Mestre.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva sollevato un conflitto di attribuzione contro la deliberazione della Giunta del Veneto che indiceva un referendum consultivo sulla separazione di Mestre da Venezia, ritenendola invasiva delle competenze statali sulla Città metropolitana.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava di un conflitto di attribuzione tra Stato e Regione promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la deliberazione della Giunta regionale del Veneto che indiceva il referendum consultivo, in riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lettera p), e 133 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, non pronunciandosi nel merito del conflitto sul referendum.

    Il principio

    L’estinzione del processo chiude il conflitto di attribuzione senza una decisione sul riparto di competenze, quando ne vengono meno i presupposti processuali.

    Domande e risposte

    Su cosa verteva il conflitto?

    Sulla deliberazione della Regione Veneto che indiceva un referendum consultivo per dividere il Comune di Venezia nei due Comuni di Venezia e Mestre.

    Perché il Governo aveva impugnato la deliberazione?

    Perché la riteneva invasiva delle competenze statali sulle Città metropolitane e sulle circoscrizioni comunali.

    Come si è concluso il giudizio?

    Con la dichiarazione di estinzione del processo, senza decisione di merito.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — parametro sul riparto di competenze, con riferimento alle funzioni fondamentali degli enti locali (lettera p)