Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro: malattia e infortunio del socio lavoratore

    CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Malattia e infortunio nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Il socio lavoratore di cooperativa gode delle stesse tutele in caso di malattia e infortunio previste per il lavoratore dipendente: comporto, integrazione INPS, copertura INAIL e sospensione del rapporto di lavoro — non del rapporto associativo.

    In sintesi

    In caso di malattia il socio lavoratore conserva il posto durante il comporto previsto dal CCNL di settore. L’INPS eroga l’indennità di malattia; il CCNL prevede di norma un’integrazione a carico della cooperativa. Per l’infortunio opera la copertura INAIL. La malattia sospende il rapporto di lavoro ma non quello associativo: il socio mantiene il suo status.

    Dati contrattuali

    Comporto ordinario
    Come da CCNL di settore (tipicamente da 6 a 12 mesi in un triennio)
    Integrazione malattia
    Come da CCNL di settore (integrazione a carico cooperativa fino all’80-100% della retrib.)
    Copertura infortuni
    INAIL obbligatorio; integrazione CCNL ove prevista
    Carenza
    3 giorni di carenza (INPS non paga i primi 3 gg); il CCNL può eliminare la carenza
    Sospensione rapporto associativo
    No; la malattia non sospende la qualità di socio

    Il comporto: cos’è e come funziona

    Il comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore malato ha diritto alla conservazione del posto. È fissato dal CCNL di settore applicabile (di norma tra 6 e 12 mesi, con varianti per malattie gravi o oncologiche). Durante il comporto la cooperativa non può risolvere il rapporto di lavoro.

    Per i soci lavoratori con rapporto subordinato il comporto funziona esattamente come per i dipendenti ordinari. Al superamento del comporto la cooperativa può risolvere il rapporto di lavoro con il preavviso previsto dal CCNL. La cessazione del rapporto di lavoro, in questo caso, può determinare anche la perdita della qualità di socio, se lo statuto non prevede categorie di soci non lavoratori.

    Trattamento economico durante la malattia

    La disciplina economica della malattia è su due livelli:

    1. Indennità INPS (di legge): dal 4° giorno di malattia, INPS eroga il 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno, e il 66,66% dal 21° al 180° giorno nell’anno solare.
    2. Integrazione contrattuale: il CCNL di settore applicabile prevede di norma un’integrazione a carico della cooperativa tale da portare il trattamento complessivo a una percentuale più alta della retribuzione ordinaria (tipicamente dall’80% al 100% per i primi periodi di malattia). Le specifiche variano da CCNL a CCNL.

    I primi tre giorni di carenza non sono pagati dall’INPS; il CCNL di settore può prevedere che la cooperativa li integri parzialmente o totalmente, secondo le proprie previsioni.

    Infortunio sul lavoro e malattia professionale

    Il socio lavoratore con rapporto subordinato è assicurato obbligatoriamente all’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I contributi INAIL sono a carico della cooperativa come datore di lavoro. In caso di infortunio:

    • L’INAIL eroga l’indennità giornaliera dal 4° giorno (i primi 3 giorni a carico della cooperativa al 60% della retribuzione).
    • In caso di inabilità permanente parziale o totale, l’INAIL corrisponde una rendita.
    • Il CCNL di settore può prevedere un’integrazione a carico della cooperativa.

    La specificità cooperativistica: sospensione lavorativa senza perdita qualità di socio

    La malattia e l’infortunio sospendono il rapporto di lavoro ma non quello associativo. Il socio lavoratore malato continua ad essere membro della cooperativa a pieno titolo: conserva il diritto di voto in assemblea, può partecipare alle decisioni societarie e non perde la propria quota associativa.

    Questa è una delle tutele aggiuntive del socio rispetto al semplice lavoratore dipendente: la qualità di socio non è condizionata all’attività lavorativa corrente.

    Tabella riepilogativa

    Tutele economiche in caso di malattia e infortunio — schema generale
    Evento Erogatore Misura base (legge) Integrazione CCNL
    Malattia (giorni 1-3) Nessuno (carenza) / CCNL 0% (carenza INPS) Il CCNL può prevedere integrazione parziale o totale
    Malattia (giorni 4-20) INPS 50% retrib. media giornaliera Integrazione a carico cooperativa (tipic. fino a 80-100%)
    Malattia (giorni 21-180) INPS 66,66% retrib. media giornaliera Integrazione a carico cooperativa (tipic. fino a 100%)
    Infortunio (giorni 1-3) Cooperativa 60% retrib. giornaliera (legge INAIL) Possibile integrazione CCNL
    Infortunio (dal 4° giorno) INAIL 60-75% retrib. media (INAIL) Integrazione CCNL ove prevista

    Le percentuali di integrazione contrattuale variano da CCNL a CCNL. Per i valori esatti verificare il testo del CCNL di settore applicabile.

    Casi pratici

    Tizio – Malattia lunga e comporto
    Tizio, socio lavoratore di livello 4° in una cooperativa logistica, si ammala gravemente e è assente per 9 mesi continuativi. Il CCNL Logistica prevede un comporto di 12 mesi nel triennio. Tizio è quindi ancora nel comporto: la cooperativa non può risolvere il rapporto. INPS eroga l’indennità fino al 180° giorno; oltre tale limite scatta il comporto senza indennità INPS ma con conservazione del posto.
    Caia – Infortunio sul lavoro
    Caia, socia lavoratrice in una cooperativa edile, subisce un infortunio sul cantiere che la rende inabile al lavoro per 45 giorni. L’INAIL avvia la pratica: i primi 3 giorni li paga la cooperativa al 60%; dal 4° giorno interviene l’INAIL con la rendita giornaliera. Il CCNL Edilizia Cooperative prevede un’integrazione a carico della cooperativa. La qualità di socia di Caia rimane intatta.
    Sempronio – Malattie reiterate e comporto per sommatoria
    Sempronio ha accumulato in tre anni diverse malattie brevi per un totale di 7 mesi. Il CCNL Metalmeccaniche Cooperative prevede che per il calcolo del comporto si sommi tutte le assenze per malattia nel triennio precedente: Sempronio si avvicina al limite. La cooperativa lo informa per iscritto dell’avvicinarsi al comporto massimo, come previsto da alcune prassi di buona gestione HR.

    Domande frequenti

    Il socio lavoratore malato può essere licenziato?
    No, durante il comporto non può essere licenziato per motivi connessi alla malattia. Solo al superamento del comporto la cooperativa può recedere.
    Chi paga la malattia al socio lavoratore?
    L’INPS eroga l’indennità dal 4° giorno; il CCNL di settore prevede di norma un’integrazione a carico della cooperativa.
    L’infortunio del socio lavoratore è coperto da INAIL?
    Sì. Il socio con rapporto subordinato è assicurato obbligatoriamente INAIL come qualsiasi dipendente.
    Durante la malattia il rapporto associativo si sospende?
    No. La malattia sospende il rapporto di lavoro ma non quello associativo: il socio conserva il diritto di voto e la qualità di membro della cooperativa.
    Come si certifica la malattia?
    Il medico invia il certificato telematicamente all’INPS. Il socio lavoratore comunica alla cooperativa il numero di protocollo del certificato entro i termini del CCNL di settore (di norma il primo o il secondo giorno di assenza).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore, ferie, permessi e ROL del socio lavoratore, maternità, paternità e congedi del socio lavoratore e tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Per i limiti esatti del comporto e le percentuali di integrazione occorre consultare il testo del CCNL di settore applicabile. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro: livelli, qualifiche e mansioni del socio lavoratore

    CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Livelli, qualifiche e mansioni del socio lavoratore

    L’inquadramento del socio lavoratore di cooperativa segue le declaratorie del CCNL di settore applicabile: il regolamento interno obbligatorio indica quale contratto collettivo si applica e come si attribuisce il livello al momento dell’ammissione.

    In sintesi

    Il socio lavoratore è inquadrato nei livelli del CCNL di settore indicato nel regolamento interno della cooperativa (L.142/2001, art.6). L’attribuzione avviene in base alle mansioni effettivamente svolte, secondo le declaratorie contrattuali. La promozione a livello superiore segue le stesse regole del lavoratore non socio; il declassamento è ammesso solo nei limiti dell’art.2103 c.c.

    Dati contrattuali

    Norma di riferimento
    Legge 3 aprile 2001, n. 142, art. 1 e 6
    Strumento che indica il CCNL applicabile
    Regolamento interno obbligatorio della cooperativa
    Fonte dell’inquadramento
    CCNL di settore merceologico applicabile (es. metalmeccanico, edile, logistica, pulizie, ecc.)
    Norma su mansioni
    Art. 2103 codice civile
    Parti datoriali cooperative
    Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro

    Il doppio rapporto e l’inquadramento professionale

    Il socio lavoratore di cooperativa di produzione e lavoro è titolare di due rapporti distinti ma connessi: uno associativo (partecipazione democratica, voto in assemblea, quota di rischio d’impresa) e uno di lavoro (subordinato, para-subordinato o autonomo, a seconda della forma scelta dalla cooperativa). È da quest’ultimo che discende il diritto all’inquadramento professionale.

    La Legge 142/2001, all’art.1, stabilisce che «i soci lavoratori di cooperativa instaurano con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro». Da tale rapporto derivano tutti gli effetti giuslavoristici, ivi compreso l’inquadramento nei livelli contrattuali.

    Il ruolo del regolamento interno

    L’art.6 della L.142/2001 impone a ogni cooperativa con soci lavoratori di adottare un regolamento interno, approvato dall’assemblea dei soci e depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro (ora Ispettorato Territoriale del Lavoro). Il regolamento deve obbligatoriamente contenere:

    • il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto subordinato;
    • i criteri di attribuzione dei livelli e delle qualifiche;
    • le modalità di determinazione della retribuzione, inclusi eventuali ristorni;
    • le regole per la sospensione del rapporto di lavoro in caso di crisi.

    L’assenza del regolamento interno, o la sua mancata conformità ai requisiti di legge, espone la cooperativa a sanzioni amministrative e a contestazioni sulla legittimità del trattamento erogato ai soci.

    Come si attribuisce il livello al socio lavoratore

    L’attribuzione del livello segue le stesse regole del lavoratore dipendente ordinario:

    1. Analisi delle mansioni effettive: si confrontano le attività svolte con le declaratorie del CCNL applicabile.
    2. Corrispondenza alla declaratoria di livello: il livello attribuito deve corrispondere alla mansione prevalente, non alla mansione più alta occasionalmente svolta.
    3. Formalizzzazione nella lettera di ammissione: il livello deve essere indicato nella lettera di ammissione a socio e nel contratto di lavoro allegato.

    Il mansionario interno della cooperativa, se adottato, integra le declaratorie del CCNL ma non può porsi in contrasto con esse in senso peggiorativo per il socio.

    Tabella riepilogativa

    Schema dell’inquadramento del socio lavoratore per settore di riferimento
    Settore della cooperativa CCNL di riferimento tipico N. livelli indicativi Livello più basso Livello più alto
    Metalmeccanica CCNL Cooperative Metalmeccaniche (Legacoop/Confcoop/AGCI + FIM-FIOM-UILM) 9 D1 (1°) A1 (8°/quadro)
    Edilizia CCNL Cooperative Edili (Legacoop/Confcoop/AGCI + FENEAL-FILCA-FILLEA) 7-8 1° livello 7°/8° livello
    Logistica e trasporto CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni 8 1° livello 8° livello
    Pulizie e multiservizi CCNL Servizi di Pulizia e Multiservizi (rinnovo giugno 2025) 7 1° livello 7° livello (quadro)
    Igiene ambientale CCNL Servizi Ambientali (rinnovo dicembre 2025) 7 1° livello 7° livello

    I livelli indicati sono a titolo esemplificativo. La struttura definitiva di ogni CCNL va verificata sul testo aggiornato disponibile presso Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi o AGCI Produzione e Lavoro.

    Promozione e declassamento del socio lavoratore

    Le regole sulla promozione automatica per svolgimento di mansioni superiori (art.2103 c.c.) si applicano anche al socio lavoratore. Il CCNL di settore indica il periodo entro il quale lo svolgimento continuativo di mansioni superiori genera il diritto alla promozione definitiva.

    Il declassamento è ammesso esclusivamente:

    • per accordo individuale scritto in sede sindacale o amministrativa protetta;
    • in caso di modifiche organizzative che rendano la mansione originaria oggettivamente non più disponibile, nei limiti tracciati dalla giurisprudenza.

    Il socio lavoratore che subisce un declassamento illegittimo può impugnarlo sia come questione lavoristica (art.2103 c.c.) sia, eventualmente, come questione associativa (modifica unilaterale delle condizioni di partecipazione mutualistica).

    Casi pratici

    Tizio – Ammissione a socio con attribuzione di livello
    Tizio viene ammesso come socio lavoratore in una cooperativa edile che applica il CCNL Edilizia Cooperative. La lettera di ammissione indica il livello 3° (muratore qualificato), conforme alla declaratoria del CCNL per chi esegue lavori di muratura in autonomia. Dopo 18 mesi Tizio svolge con continuità anche mansioni di caposquadra: il responsabile HR verifica che la declaratoria del 5° livello corrisponda e avvia la procedura di promozione.
    Caia – Mansioni superiori non riconosciute
    Caia è socia lavoratrice inquadrata al 3° livello del CCNL Multiservizi ma da otto mesi svolge le mansioni del 4° livello (coordinatrice di turno). Poiché il CCNL Multiservizi prevede la promozione automatica al 4° livello decorsi sei mesi continuativi di mansioni superiori, Caia ha già maturato il diritto. Si rivolge al proprio sindacato (FILCAMS-CGIL) che invia una diffida alla cooperativa.
    Sempronio – Membro del CdA e livello contrattuale
    Sempronio è eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa logistica. Continua a svolgere la sua attività operativa al 5° livello CCNL Logistica: il mandato amministrativo è remunerato separatamente con un gettone di presenza deliberato dall’assemblea. Il suo livello contrattuale rimane invariato e la sua busta paga segue le regole ordinarie del CCNL.

    Domande frequenti

    Come viene determinato il livello di inquadramento del socio lavoratore?
    Il livello è attribuito in base alle mansioni effettivamente svolte, secondo le declaratorie del CCNL di settore indicato nel regolamento interno della cooperativa. L’attribuzione avviene al momento dell’ammissione come socio o al mutamento delle mansioni.
    Il regolamento interno può prevedere livelli diversi dal CCNL di settore?
    No. Il regolamento interno deve richiamare il CCNL applicabile e applicarne le declaratorie. Non può creare livelli inferiori ai minimi previsti dal CCNL né utilizzare declaratorie difformi in senso peggiorativo.
    Un socio può essere declassato durante il rapporto?
    Il declassamento è ammesso solo in caso di accordo individuale scritto in sede protetta o per modifiche organizzative documentate, entro i limiti dell’art.2103 c.c.
    Cosa succede se il socio svolge mansioni superiori al suo livello?
    Si applica l’art.2103 c.c.: lo svolgimento continuativo e non transitorio di mansioni superiori dà diritto al trattamento economico corrispondente e, decorso il termine del CCNL, alla promozione definitiva.
    Il livello di inquadramento cambia se il socio viene nominato nel CdA?
    No. Il mandato amministrativo è distinto dal rapporto di lavoro. Il socio mantiene il suo livello contrattuale; l’eventuale compenso per la carica è separato e deliberato dall’assemblea.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore, ferie, permessi e ROL del socio lavoratore, maternità, paternità e congedi del socio lavoratore e tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Il quadro normativo di riferimento è la Legge 3 aprile 2001, n. 142 e l’art.2103 del codice civile. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro: ferie, permessi e ROL del socio lavoratore

    CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Ferie, permessi e ROL nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Il diritto alle ferie e ai permessi retribuiti è inderogabile per legge e si applica integralmente al socio lavoratore di cooperativa, secondo le previsioni del CCNL di settore richiamato dal regolamento interno.

    In sintesi

    Il socio lavoratore matura ferie annuali non inferiori a 4 settimane (D.Lgs. 66/2003) e, se il CCNL di settore prevede di più, quelle maggiori. Permessi retribuiti, ROL ed ex festività si applicano secondo il CCNL. Le ferie non possono essere monetizzate in costanza di rapporto; alla cessazione del rapporto vengono liquidate.

    Dati contrattuali

    Ferie minime legali
    4 settimane/anno (D.Lgs. 66/2003, art.10); almeno 2 settimane consecutive
    Ferie da CCNL di settore
    Quelle del CCNL di settore richiamato nel regolamento interno (art. 6 L. 142/2001), mai meno di 4 settimane
    Godimento obbligatorio
    Almeno 2 settimane entro l’anno di maturazione; il residuo entro 18 mesi
    ROL / ex festività
    Come da CCNL di settore applicabile
    Norma di legge
    Art.36 Cost.; D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, artt. 9-10

    Il diritto alle ferie: fonte costituzionale e legale

    Il diritto alle ferie retribuite annuali è sancito dall’art.36, comma 3, della Costituzione («Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi») e disciplinato dal D.Lgs. 66/2003. Non è derogabile, né dal contratto collettivo né dal regolamento interno della cooperativa.

    Per il socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, il diritto alle ferie si applica identicamente a quanto previsto per il lavoratore dipendente ordinario.

    Maturazione e godimento delle ferie

    Le ferie maturano proporzionalmente ai mesi di servizio effettivo. Il CCNL di settore indica la base di calcolo (mesi interi, frazioni, assenze che non sospendono la maturazione). In generale:

    • Assenze per malattia, infortunio, maternità e paternità obbligatoria: non sospendono la maturazione delle ferie.
    • Assenze ingiustificate: possono sospendere la maturazione secondo il CCNL di settore.

    Il D.Lgs. 66/2003 impone che almeno 2 settimane di ferie vengano godute consecutivamente nel corso dell’anno di maturazione; le rimanenti 2 settimane devono essere fruite entro 18 mesi dalla maturazione, pena il diritto del lavoratore al risarcimento del danno da mancato riposo.

    ROL, permessi retribuiti ed ex festività

    Il CCNL di settore applicabile prevede, oltre alle ferie, ulteriori permessi retribuiti:

    • ROL (Riduzione Orario di Lavoro): ore accantonate a fronte della riduzione dell’orario contrattuale rispetto all’orario legale, da fruire entro l’anno o accantonate in banca ore.
    • Ex festività: giornate sostitutive delle festività soppresse, da fruire come permessi individuali secondo il CCNL.
    • Permessi per eventi familiari: matrimonio, lutto, grave infermità familiare, come previsto dal CCNL e dalla legge: per lutto o grave infermità di coniuge, convivente o parente entro il secondo grado spettano 3 giorni lavorativi l’anno (art. 4 L. 53/2000).
    • Permessi sindacali: per i rappresentanti sindacali e RSA/RSU, secondo lo Statuto dei Lavoratori.

    La specificità cooperativistica: ferie durante la sospensione mutualistica

    Nel caso in cui la cooperativa abbia deliberato una riduzione temporanea dell’orario o la sospensione del rapporto di lavoro per crisi (L.142/2001, art.6), occorre verificare se il periodo di sospensione sospende anche la maturazione delle ferie. In mancanza di specifica previsione nel regolamento interno, si applicano le regole ordinarie del CCNL di settore, che generalmente non prevedono sospensione della maturazione ferie per riduzione oraria concordata.

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi nel lavoro cooperativo: struttura generale
    Istituto Fonte Durata indicativa Monetizzabile?
    Ferie annuali D.Lgs. 66/2003 + CCNL di settore Min. 4 sett. legali; 20-26 gg lavorativi da CCNL Solo alla cessazione del rapporto
    ROL / riduzione orario CCNL di settore Come da CCNL applicabile (tipicamente 32-96 h/anno) Sì, se non fruiti entro l’anno secondo il CCNL
    Ex festività CCNL di settore Variabile (tipicamente 4 gg) Secondo le previsioni del CCNL
    Permesso per matrimonio CCNL di settore / legge 15 giorni (tipico da CCNL) No
    Permesso per lutto o grave infermità Art. 4 L. 53/2000 (il CCNL può dare di più) 3 giorni lavorativi l’anno No

    I valori indicativi variano da CCNL a CCNL. Verificare sempre il testo aggiornato del CCNL di settore applicabile alla propria cooperativa.

    Casi pratici

    Tizio – Ferie non godute e cessazione del rapporto
    Tizio, socio lavoratore di una cooperativa metalmeccanica, cessa il rapporto in ottobre dopo 5 anni. Ha maturato 8 giorni di ferie residue dell’anno precedente (non fruite per impegni aziendali) e 14 giorni dell’anno corrente. La cooperativa liquida tutti i 22 giorni in busta paga nel saldo finale, al pari del TFR.
    Caia – Malattia durante le ferie programmate
    Caia aveva programmato 10 giorni di ferie in agosto, ma il terzo giorno si ammala con certificato medico. In applicazione del CCNL di settore (Multiservizi), la malattia documentata interrompe il decorso delle ferie: i giorni di malattia non si consumano come ferie e vengono riprogrammati in altra data entro i termini contrattuali.
    Sempronio – ROL e banca ore
    Il CCNL di settore applicato dalla cooperativa di Sempronio prevede, per ipotesi, 56 ore annue di ROL. Sempronio ha fruito di 32 ore entro l’anno. Le rimanenti 24 ore, secondo le previsioni del CCNL, possono essere accantonate in banca ore per essere fruite nell’anno successivo oppure, se non fruite, monetizzate secondo le tariffe del CCNL.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano al socio lavoratore di cooperativa?
    Il numero è quello previsto dal CCNL di settore applicato dalla cooperativa e richiamato nel regolamento interno (art. 6 L. 142/2001): non esiste un contratto unico delle cooperative di produzione e lavoro. Il minimo legale è di 4 settimane (D.Lgs. 66/2003).
    Le ferie possono essere monetizzate al socio lavoratore?
    No, in costanza di rapporto. Vengono liquidate solo alla cessazione del rapporto di lavoro.
    Il ROL matura anche durante la riduzione orario per crisi cooperativistica?
    In linea generale sì, salvo specifiche previsioni del regolamento interno. È opportuno verificare quanto previsto dalla cooperativa.
    Il socio lavoratore può usufruire dei permessi sindacali?
    Sì. Il socio lavoratore con rapporto subordinato ha diritto ai permessi sindacali previsti dalla L. 300/1970, nei limiti applicabili alla cooperativa.
    Le ferie non godute alla cessazione vengono liquidate?
    Sì. Al momento della cessazione del rapporto, ferie e permessi non goduti vengono monetizzati e liquidati nel saldo finale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore, maternità, paternità e congedi del socio lavoratore, tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore e malattia e infortunio del socio lavoratore.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Per il numero esatto di giorni di ferie e permessi occorre consultare il testo del CCNL di settore applicabile. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro: apprendistato del socio lavoratore

    CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Apprendistato nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Le cooperative di produzione e lavoro possono assumere apprendisti secondo le regole del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL di settore applicabile. Al termine del contratto formativo l’apprendista può essere ammesso come socio lavoratore, integrando la dimensione formativa con quella mutualistica.

    In sintesi

    L’apprendistato professionalizzante è la tipologia più diffusa nelle cooperative di produzione e lavoro. La durata e le percentuali retributive seguono il CCNL di settore applicabile. Al termine, la cooperativa decide se confermare e — se lo statuto lo prevede — proporre l’ammissione come socio. Il TFR matura durante tutto il periodo di apprendistato.

    Dati contrattuali

    Norma di legge
    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. 41-47
    Tipologia principale
    Apprendistato professionalizzante (Tipo B)
    Età di accesso
    15-29 anni
    Durata
    Come da CCNL di settore (da 2 a 5 anni a seconda del livello)
    Retribuzione
    Percentuale del minimo tabellare del livello di destinazione, come da CCNL
    Formazione
    Minimo 120 ore/anno di formazione trasversale + formazione tecnico-professionale

    L’apprendistato nelle cooperative di produzione e lavoro

    Le cooperative di produzione e lavoro utilizzano l’apprendistato come strumento di inserimento lavorativo e formazione, al pari delle aziende ordinarie. L’apprendistato non presuppone la qualità di socio: l’apprendista è un lavoratore dipendente della cooperativa che segue un percorso formativo verso la qualifica professionale di destinazione.

    La specificita cooperativistica emerge al termine del contratto: la cooperativa può scegliere di ammettere l’ex apprendista confermato come socio lavoratore, integrando così la valutazione professionale con quella mutualistica. Questa scelta dipende dalla cooperativa, dallo statuto e dalla volontà dell’interessato; non è automatica.

    Tipologie di apprendistato applicabili

    Il D.Lgs. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato, tutte applicabili in cooperativa:

    1. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (Tipo A): per giovani dai 15 ai 25 anni, in alternanza con istituzioni formative regionali.
    2. Apprendistato professionalizzante (Tipo B): per giovani dai 18 ai 29 anni (17 se in possesso di qualifica professionale), finalizzato al conseguimento di una qualifica contrattuale. È il più diffuso nelle cooperative industriali, logistiche ed edili.
    3. Apprendistato di alta formazione e ricerca (Tipo C): per giovani dai 18 ai 29 anni, finalizzato al conseguimento di titoli universitari o post-universitari.

    Durata e retribuzioni

    La durata e le percentuali retributive dell’apprendistato professionalizzante sono fissate dal CCNL di settore applicabile. In linea generale:

    • La durata varia da 2 a 5 anni, in relazione alla qualifica di destinazione (livelli inferiori: durata più breve; livelli superiori: più lunga).
    • La retribuzione è una percentuale crescente del minimo tabellare del livello di destinazione finale: tipicamente dal 70-80% nei primi mesi, fino all’85-90% negli ultimi mesi, con scaglioni di aumento predeterminati dal CCNL.

    Non si può indicare una percentuale unica valida per tutti i settori: verificare il testo del CCNL di settore applicabile alla propria cooperativa.

    Formazione obbligatoria dell’apprendista

    L’apprendistato professionalizzante prevede una formazione strutturata su due componenti:

    • Formazione trasversale (o di base): almeno 120 ore nel triennio, su competenze comunicative, relazionali, sicurezza sul lavoro, disciplina del rapporto di lavoro. Può essere erogata da enti bilaterali, fondi interprofessionali o dalla cooperativa stessa.
    • Formazione tecnico-professionale: specifica per la qualifica di destinazione, erogata direttamente dalla cooperativa sotto la responsabilità del tutor aziendale.

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato professionalizzante in cooperativa: struttura generale
    Elemento Disciplina Note
    Durata CCNL di settore (2-5 anni tipici) Varia per livello di destinazione
    Retribuzione (inizio) CCNL (tipic. 70-80% del min. livello destinazione) Cresce per scaglioni
    Retribuzione (fine) CCNL (tipic. 85-90% del min. livello destinazione) Fino a conferma
    TFR Art. 2120 c.c. Matura dall’inizio
    Formazione trasversale D.Lgs. 81/2015 Min. 120 h nel triennio
    Recesso al termine Art. 42 D.Lgs. 81/2015 Con preavviso minimo; altrimenti trasformazione a TI
    Ammissione a socio Statuto cooperativa Eventuale, non automatica

    Le percentuali retributive variano da CCNL a CCNL. Verificare il testo aggiornato del CCNL di settore applicabile.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista metalmeccanico e poi socio
    Tizio, 22 anni, viene assunto come apprendista di tipo B in una cooperativa metalmeccanica per il livello C3. Il CCNL Cooperative Metalmeccaniche prevede una durata di 36 mesi e una retribuzione crescente dall’80% al 90% del minimo C3. Al termine, la cooperativa lo conferma e, dopo 6 mesi di attività ordinaria, propone la sua ammissione come socio lavoratore. Tizio accetta e versa la quota minima di partecipazione prevista dallo statuto.
    Caia – Mancata conferma al termine dell’apprendistato
    Caia completa un apprendistato di 24 mesi in una cooperativa logistica. La cooperativa, per calo di commesse, decide di non confermarla. Comunica il recesso con 30 giorni di preavviso come previsto dall’art.42 D.Lgs. 81/2015. Caia ha diritto alla liquidazione del TFR maturato in 24 mesi e alla NASpI se ha i requisiti contributivi.
    Sempronio – Formazione e tutor aziendale
    Sempronio è il tutor aziendale designato per seguire un apprendista in una cooperativa edile. Il piano formativo individuale, redatto alla firma del contratto, prevede 120 ore di formazione trasversale in 3 anni (40 ore/anno in e-learning via il fondo bilaterale del settore) e formazione professionale pratica sul cantiere. Sempronio firma il piano come tutor e tiene un registro delle ore.

    Domande frequenti

    L’apprendista in cooperativa può diventare socio?
    Sì, ma non automaticamente. Al termine del contratto, se la cooperativa conferma il rapporto, l’ex apprendista può essere ammesso come socio lavoratore secondo le procedure statutarie.
    Qual è la retribuzione dell’apprendista in cooperativa?
    Una percentuale crescente del minimo tabellare del livello di destinazione, come da CCNL di settore. Di norma dal 70-80% all’inizio fino all’85-90% negli ultimi mesi.
    Il TFR matura durante l’apprendistato?
    Sì. Matura dall’inizio del contratto ed è liquidato alla cessazione del rapporto.
    La cooperativa può recedere al termine dell’apprendistato?
    Sì. Con un preavviso minimo (art.42 D.Lgs. 81/2015). Se non recede, il rapporto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato.
    L’apprendistato può svolgersi in cooperativa per settori non industriali?
    Sì. L’apprendistato professionalizzante si applica a tutti i settori, incluse cooperative di logistica, pulizie, servizi ambientali, edilizia. Il CCNL di riferimento disciplina le specifiche.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore, ferie, permessi e ROL del socio lavoratore, maternità, paternità e congedi del socio lavoratore e tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Il quadro normativo di riferimento è il D.Lgs. 81/2015. Per le durate e le percentuali retributive occorre consultare il testo del CCNL di settore applicabile. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL RSA e Case di Riposo ANASTE: orario di lavoro e straordinari

    CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

    Orario di lavoro e straordinari nel CCNL ANASTE per RSA e case di riposo

    Le strutture residenziali per anziani operano su ciclo continuo h24, sette giorni su sette. Il CCNL ANASTE disciplina l’orario ordinario, l’organizzazione dei turni, i limiti dello straordinario e le maggiorazioni retributive per il lavoro notturno e festivo, tenendo conto delle esigenze peculiari del settore socio-sanitario.

    In sintesi

    Il CCNL ANASTE fissa l’orario ordinario a 38 ore settimanali, organizzabili su turni anche notturni e festivi per la copertura h24 delle strutture. Lo straordinario diurno è maggiorato del 25%, il notturno del 40%, il festivo del 50%. Il lavoro notturno ordinario in turnazione porta una maggiorazione del 20%.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
    Ultimo rinnovo
    23 luglio 2025 (verbale di accordo)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025 (scaduto). Il CCNL era stato firmato il 3 novembre 2025; la piattaforma per il rinnovo e’ stata presentata l’11 febbraio 2026 e la trattativa e’ in corso. Fino alla firma restano validi i minimi del contratto scaduto
    Ambito
    Strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie-assistenziali aderenti ad ANASTE

    Tabella riepilogativa: orario e maggiorazioni

    Orario di lavoro e maggiorazioni retributive — CCNL ANASTE
    Tipologia Regola Maggiorazione
    Orario ordinario settimanale 38 ore —
    Straordinario diurno Oltre 38 h/settimana, di giorno +25%
    Straordinario notturno Oltre 38 h/settimana, in fascia notturna +40%
    Lavoro festivo (giornata intera) Nella giornata di riposo o festività nazionale +50%
    Lavoro festivo part-time Ore aggiuntive in giorno festivo +15%
    Turno notturno ordinario Ore notturne nell’ambito dell’orario ordinario (turnazione) +20%
    Limite straordinario annuo Massimo per lavoratore 250 ore/anno

    Le maggiorazioni si applicano sulla quota oraria ordinaria (minimo tabellare diviso il divisore orario contrattuale di 164). Non sono cumulabili tra loro: in caso di concorrenza si applica la maggiorazione più elevata.

    L’orario ordinario: 38 ore settimanali

    Il CCNL ANASTE stabilisce un orario contrattuale ordinario di 38 ore settimanali. Questo limite, inferiore alle 40 ore legali previste dal d.lgs. 66/2003, costituisce un miglioramento contrattuale rispetto alla legge. L’orario settimanale può essere articolato in modo diverso a seconda dell’unità produttiva:

    • Orario giornaliero fisso: per le figure amministrative e di coordinamento che non partecipano alla rotazione dei turni assistenziali;
    • Turni avvicendati: per il personale assistenziale, sanitario e ausiliario impegnato nella copertura continua degli ospiti. I turni tipici nelle RSA sono mattina (generalmente 07:00-14:00), pomeriggio (14:00-21:00) e notte (21:00-07:00).

    Il piano dei turni deve essere reso noto ai lavoratori con congruo anticipo (di norma almeno una settimana) e deve garantire il rispetto delle norme sul riposo giornaliero (11 ore consecutive tra un turno e il successivo, ex art. 7 d.lgs. 66/2003).

    I turni notturni: disciplina e indennità

    La notte è la fascia oraria che il CCNL ANASTE definisce, in linea con il d.lgs. 66/2003, tra le 22:00 e le 06:00 del giorno successivo. Il lavoratore notturno — colui che svolge almeno tre ore del proprio orario di lavoro ordinario in fascia notturna per almeno 80 giorni all’anno — ha diritto a tutele specifiche:

    • Maggiorazione del 20% sulla quota oraria per ogni ora lavorata in fascia notturna nell’ambito dell’orario ordinario di turno;
    • Visita medica preventiva e periodica (annuale) a carico del datore di lavoro, per valutare l’idoneità al lavoro notturno;
    • Diritto al trasferimento al lavoro diurno in caso di accertate condizioni di salute incompatibili con il turno notturno, certificato dal medico competente;
    • Diritto alla non adibizione al turno notturno per le lavoratrici in gravidanza (dal momento della comunicazione della gravidanza al compimento del primo anno del figlio) e per alcune categorie di lavoratori con carichi familiari particolari (ex art. 11 d.lgs. 66/2003).

    Il lavoro straordinario: limiti e remunerazione

    Per lavoro straordinario si intende ogni ora lavorata oltre le 38 settimanali. Il CCNL ANASTE ne disciplina i limiti e la remunerazione:

    • Il limite ordinario è di 250 ore annue. Il superamento è possibile solo con il consenso del lavoratore, salvo casi di emergenza.
    • Lo straordinario non può essere imposto unilateralmente dal datore in via stabile: se supera una soglia di ricorrenza, potrebbe configurare un ampliamento di fatto dell’orario che il lavoratore può contestare.
    • Il datore di lavoro è tenuto al registro delle presenze aggiornato, che deve consentire la verifica delle ore straordinarie effettuate.

    In alternativa al pagamento delle maggiorazioni, il CCNL ANASTE prevede la possibilità di convertire le ore straordinarie in riposo compensativo, da fruire entro i successivi quattro mesi, previo accordo tra le parti. Questa soluzione è particolarmente diffusa nelle strutture con carenza di organico, come strumento per contenere i costi straordinari.

    Le pause di lavoro e il riposo giornaliero

    Ogni lavoratore che presta un orario giornaliero superiore a 6 ore ha diritto a una pausa di almeno 10 minuti, come previsto dall’art. 8 del d.lgs. 66/2003. Nelle RSA, per la natura del servizio (assistenza continuativa agli ospiti), le modalità di fruizione della pausa sono organizzate in accordo con il responsabile di turno, garantendo comunque che il lavoratore possa astenersi dall’attività per il tempo minimo previsto.

    Tra la fine di un turno e l’inizio del successivo devono intercorrere almeno 11 ore di riposo consecutivo. La violazione di questo limite espone il datore di lavoro a sanzioni amministrative.

    Part-time nelle RSA: ore aggiuntive e complementari

    Il contratto part-time è molto diffuso nelle strutture per anziani, in particolare per le figure ausiliarie e per le lavoratrici con figli piccoli. Il CCNL ANASTE disciplina le ore aggiuntive (cioè le ore prestate oltre l’orario contrattuale individuale part-time, fino al limite dell’orario pieno di 38 ore) con una maggiorazione del 15% per il part-time orizzontale e del 35% per le ore rese in giornate non previste nel contratto individuale (part-time verticale o misto). Le ore eccedenti le 38 settimanali seguono le regole ordinarie sullo straordinario.

    Casi pratici

    Tizio — OSS con turno notturno, calcolo della busta paga
    Tizio è inquadrato al livello 4 (minimo tabellare 1.562,10 €/mese). Nel mese di marzo 2026 effettua 8 turni notturni da 10 ore ciascuno, di cui 8 ore in fascia notturna (22:00-06:00). La quota oraria ordinaria è 1.562,10 ÷ 164 = 9,52 €. La maggiorazione del 20% per turno notturno ordinario è 9,52 × 0,20 = 1,90 €/ora. Per 64 ore notturne ordinarie (8 turni × 8 ore), la maggiorazione mensile è 64 × 1,90 = 121,60 € aggiuntivi sulla retribuzione base.
    Caia — Infermiera chiamata a straordinario festivo
    Caia (livello 8, minimo 1.769,59 €) è di riposo il 25 aprile 2026 (festività nazionale) ma viene chiamata a coprire un turno di 7 ore per assenza di un collega. La quota oraria è 1.769,59 ÷ 164 = 10,79 €. Con la maggiorazione del 50% per lavoro festivo, ogni ora vale 10,79 × 1,50 = 16,19 €. Per 7 ore Caia percepisce 113,30 € aggiuntivi rispetto alla normale retribuzione. Ha inoltre diritto a un riposo compensativo nella settimana successiva per la giornata lavorata nel giorno di riposo.
    Sempronio — Part-time, ore aggiuntive al sabato
    Sempronio è ausiliario part-time orizzontale (livello 2) con contratto di 25 ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì (5 ore al giorno). Il sabato viene chiamato per 5 ore aggiuntive non previste dal contratto individuale. Si tratta di ore rese in una giornata non lavorativa contrattualmente, quindi con maggiorazione del 35% (part-time verticale o su giornata non prevista). La quota oraria base è 1.390,12 ÷ 164 × (25/38) = circa 5,60 € nominali. Le 5 ore aggiuntive del sabato sono pagate a circa 7,56 €/ora.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali prevede il CCNL ANASTE?
    Il CCNL ANASTE fissa l’orario ordinario di lavoro a 38 ore settimanali. Per le RSA che operano su ciclo continuo h24, l’orario è organizzato su turni avvicendati. Il limite delle 38 ore è migliorativo rispetto alle 40 ore previste dal d.lgs. 66/2003.
    Quanto è pagato lo straordinario nel CCNL ANASTE?
    Il CCNL ANASTE prevede: +25% per lo straordinario diurno, +40% per lo straordinario notturno, +50% per il lavoro nella giornata di riposo settimanale o in una festività nazionale. Le maggiorazioni si calcolano sulla quota oraria ordinaria (minimo tabellare diviso 164) e non sono cumulabili.
    Il lavoro notturno in turno fisso dà diritto a una maggiorazione?
    Sì. Il lavoratore che svolge il turno notturno ordinario (dalle 22:00 alle 06:00) nell’ambito della normale turnazione ha diritto a una maggiorazione del 20% sulla quota oraria. È distinta dallo straordinario notturno (+40%), che si applica solo alle ore oltre l’orario ordinario.
    Un lavoratore part-time può fare straordinario nel CCNL ANASTE?
    Il lavoratore part-time può essere chiamato a ore aggiuntive. Quelle fino al raggiungimento delle 38 ore settimanali sono ore aggiuntive (maggiorate del 15% per il part-time orizzontale o del 35% per giornate non previste). Le ore oltre le 38 settimanali sono straordinarie e seguono le regole ordinarie.
    Come funziona il riposo settimanale nel CCNL ANASTE?
    Il CCNL ANASTE garantisce un riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, in conformità con il d.lgs. 66/2003. Per le strutture a ciclo continuo, la giornata di riposo può coincidere con un giorno diverso dalla domenica. Il lavoro nel giorno di riposo spetta come festivo con la maggiorazione del 50%.
    Quante ore di straordinario si possono fare all’anno nel CCNL ANASTE?
    Il CCNL ANASTE fissa un limite massimo di 250 ore di straordinario annue per lavoratore. Il superamento richiede il consenso del lavoratore. È possibile convertire le ore straordinarie in riposo compensativo da fruire entro quattro mesi, previo accordo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi 2025.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo consolidato del CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali ANASTE (vigenza 2023-2025). Le disposizioni di legge richiamate fanno riferimento al d.lgs. 66/2003 (organizzazione orario di lavoro). Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL RSA e Case di Riposo ANASTE: maternità e congedi

    CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

    Maternità e congedi nel CCNL ANASTE per RSA e case di riposo: legge e miglioramenti contrattuali

    Il settore delle RSA è a prevalente occupazione femminile: OSS, infermiere, animatrici e ausiliari sono per lo più lavoratrici. Conoscere le tutele di maternità, i divieti di lavoro notturno in gravidanza e il funzionamento del congedo parentale è essenziale. Questa guida distingue ciò che è garantito dalla legge (d.lgs. 151/2001) da ciò che il CCNL ANASTE migliora.

    In sintesi

    La maternità nelle RSA è disciplinata principalmente dal d.lgs. 151/2001. Dal 1° agosto 2025 il CCNL ANASTE (art. 46, comma 15) ripartisce l’indennità tra datore e INPS fino al 100% della retribuzione, per un massimo di 5 mesi di astensione obbligatoria, e computa i periodi di assenza nell’anzianità di servizio. La lavoratrice in gravidanza non può essere adibita a turni notturni né a mansioni di movimentazione manuale dei pazienti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
    Ultimo rinnovo
    23 luglio 2025 (verbale di accordo)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025 (scaduto). Il CCNL era stato firmato il 3 novembre 2025; la piattaforma per il rinnovo e’ stata presentata l’11 febbraio 2026 e la trattativa e’ in corso. Fino alla firma restano validi i minimi del contratto scaduto
    Ambito
    Strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie-assistenziali aderenti ad ANASTE
    Norma di riferimento principale
    D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico maternità e paternità), mod. d.lgs. 105/2022

    Tabella riepilogativa: maternità, paternità e congedi

    Congedi e trattamento economico — CCNL ANASTE + legge
    Istituto Durata Trattamento legge Integrazione CCNL
    Maternità obbligatoria (2 mesi pre-parto + 3 post) 5 mesi totali 80% INPS Integrazione a carico del datore fino al 100% della retribuzione, per un massimo di 5 mesi (art. 46, c. 15, dal 1° agosto 2025); in più la 13ª per il 20% della retribuzione (c. 23)
    Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni lavorativi 100% INPS Nessuna integrazione ulteriore
    Congedo parentale (madre o padre) 10 mesi complessivi tra i genitori (11 se il padre ne usa almeno 3), fruibili fino ai 14 anni del figlio dal 1/1/2026 80% per 3 mesi; 30% per il resto (L. 199/2025, msg INPS 251/2026) Nessuna integrazione contrattuale
    Congedo anticipato per gravidanza a rischio Durata disposta dall’ITL o dalla ASL 80% INPS Nessuna integrazione espressa dal CCNL (il comma 15 riguarda l’astensione obbligatoria entro i 5 mesi)
    Riposi giornalieri per allattamento 2 ore/giorno (fino a 1 anno del bambino; 1 sola se l’orario è sotto le 6 ore) 100% INPS Nessuna integrazione ulteriore (art. 46, c. 16-17: ora considerata lavorativa)

    Fonte: art. 46 del testo consolidato del CCNL ANASTE 2023-2025 (3 novembre 2025) e note tecniche ANASTE del 29 luglio 2025: la modifica del comma 15 vale dal 1° agosto 2025; prima l’indennità era a carico dell’INPS. I valori INPS si applicano sulla retribuzione media giornaliera.

    Il congedo di maternità obbligatoria: struttura e flessibilità

    Il congedo di maternità obbligatoria è disciplinato dal d.lgs. 151/2001 (artt. 16-22). La durata standard è di 5 mesi: 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto. La lavoratrice può optare per la flessibilità (art. 20 d.lgs. 151/2001): rinunciare all’ultimo mese di astensione pre-parto e spostarlo al post-parto, portando la distribuzione a 1 mese prima e 4 dopo. La flessibilità richiede certificato medico che attesti la compatibilità con la prosecuzione del lavoro.

    Nelle RSA la flessibilità pre-parto può essere compatibile con le mansioni amministrative o di coordinamento, ma è spesso sconsigliata per le figure assistenziali che svolgono movimentazione manuale dei pazienti.

    Il CCNL ANASTE (art. 46) garantisce inoltre:

    • l’integrazione dell’indennità INPS fino al 100% della retribuzione durante l’astensione obbligatoria, per un massimo di 5 mesi (comma 15);
    • permessi retribuiti per esami prenatali, accertamenti e visite specialistiche da fare in orario di lavoro, da concordare con il datore;
    • il computo nell’anzianità di servizio dei periodi di assenza obbligatoria e facoltativa;
    • la conservazione del posto durante la gestazione e fino al primo anno di età del bambino;
    • in caso di dimissioni nel periodo di divieto di licenziamento, un’indennità pari a quella del preavviso (art. 98).

    Tutele durante la gravidanza nelle RSA: divieti e adattamenti

    Il lavoro in RSA espone le lavoratrici in gravidanza a rischi specifici che la legge e il CCNL affrontano con disposizioni ad hoc:

    • Divieto di lavoro notturno: dalla conferma della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del figlio (art. 53 d.lgs. 151/2001). La lavoratrice deve essere trasferita al turno diurno senza riduzione della retribuzione;
    • Divieto di movimentazione manuale di carichi pesanti: la gravidanza è incompatibile con la movimentazione manuale di pazienti non autosufficienti (Allegato I, d.lgs. 151/2001). Il datore deve adibire la lavoratrice a mansioni alternative compatibili;
    • Divieto di esposizione ad agenti biologici di rischio elevato: rilevante per il personale infermieristico o assistenziale esposto a patologie infettive trasmissibili;
    • Congedo anticipato (art. 17 d.lgs. 151/2001): se le condizioni di lavoro o di trasporto pregiudicano la salute della lavoratrice o del nascituro, il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro (o l’ASL territorialmente competente) può disporre il congedo anticipato anche prima dei 2 mesi pre-parto;
    • Diritto alle visite prenatali: la lavoratrice può assentarsi per esami prenatali e visite mediche specialistiche; il tempo è retribuito e non è detratto dalle ferie né dai permessi ROL.

    Il congedo di paternità obbligatorio

    Il d.lgs. 105/2022 ha riformato significativamente la disciplina della paternità. Il congedo obbligatorio di paternità è pari a 10 giorni lavorativi (non frazionabili in ore), da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto, adozione o affidamento. È retribuito al 100% dall’INPS ed è autonomo rispetto al congedo di maternità della madre: il padre può fruirne anche durante la maternità obbligatoria della madre.

    Nelle RSA, dove la gestione dei turni è critica, è importante comunicare tempestivamente al responsabile la data di fruizione del congedo (almeno 5 giorni prima, salvo parti prematuri), per consentire l’organizzazione della copertura.

    Il congedo parentale: regole dopo il d.lgs. 105/2022

    Il congedo parentale (ex astensione facoltativa) è profondamente cambiato con il d.lgs. 105/2022 (recepimento della direttiva UE 2019/1158). Le nuove regole, in vigore dal 13 agosto 2022, prevedono:

    • 3 mesi non trasferibili per ciascun genitore e ulteriori 3 mesi che i genitori si ripartiscono;
    • un massimo di 10 mesi complessivi, che salgono a 11 se il padre si astiene per almeno 3 mesi; il genitore solo ha diritto a 11 mesi (art. 32 D.Lgs. 151/2001, come modificato dal D.Lgs. 105/2022; il CCNL, art. 46 commi 8-9, indica ancora 10 mesi);
    • indennità INPS dell’80% per 3 mesi e del 30% per il resto (L. 199/2025, msg INPS 251/2026);
    • dal 1° gennaio 2026 il congedo è fruibile fino ai 14 anni del figlio (non più 12) per i lavoratori dipendenti, a durata complessiva invariata;
    • Chi lo fruisce in modo frazionato deve dare al datore almeno 5 giorni di preavviso, indicando inizio e fine (art. 46, comma 25); il congedo può essere fruito su base giornaliera od oraria, concordando con il datore le modalità compatibili con l’organizzazione dei turni.

    Il CCNL ANASTE non prevede integrazioni aggiuntive rispetto al trattamento INPS durante il congedo parentale: la lavoratrice o il lavoratore percepisce la sola indennità INPS nella misura legale. Per la malattia del bambino, il contratto riconosce assenze non retribuite, computate solo ai fini dell’anzianità (art. 46, commi 18-19); dal 1° gennaio 2026 la L. 199/2025 porta il limite di età a 14 anni, con 10 giorni lavorativi l’anno per genitore tra i 3 e i 14 anni.

    Divieto di licenziamento e tutele occupazionali

    La lavoratrice è protetta dal divieto assoluto di licenziamento durante:

    • La gravidanza (dalla comunicazione al datore fino al termine della maternità obbligatoria);
    • Il congedo di maternità obbligatoria e per i successivi 12 mesi dall’inizio del congedo (o fino al compimento del primo anno di vita del bambino).

    Il divieto si applica anche in caso di licenziamento collettivo e di recesso durante il periodo di prova, se la gravidanza è preesistente o sopravvenuta. Il licenziamento effettuato in violazione del divieto è nullo di diritto. Lo stesso divieto si applica al padre durante il congedo obbligatorio di paternità e nei casi di adozione.

    Casi pratici

    Tizio (padre) — OSS, congedo di paternità obbligatorio
    Tizio è un OSS di livello 4 il cui figlio nasce il 10 marzo 2026. Ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio di paternità, da fruire entro il 10 agosto 2026. Comunica al responsabile con 5 giorni di anticipo la settimana in cui intende fruirne. Durante i 10 giorni percepisce l’indennità INPS al 100%; il datore non deve integrare nulla. Il congedo non si computa nel comporto, non consuma le ferie e non riduce i ROL.
    Caia — Infermiera in gravidanza, trasferimento al turno diurno
    Caia è infermiera di livello 6, solitamente in turnazione su tre fasce. Alla sedicesima settimana di gravidanza comunica lo stato al direttore con certificato medico. Il datore è tenuto a trasferirla immediatamente al turno diurno (art. 53 d.lgs. 151/2001): il turno notturno è vietato dalla comunicazione della gravidanza fino al compimento del primo anno del figlio. La retribuzione rimane invariata: la maggiorazione del 20% per turno notturno che Caia non percepisce più è perduta per la scelta del legislatore di privilegiare la tutela della salute sul trattamento economico.
    Sempronia — OSS, maternità obbligatoria: calcolo dell’integrazione CCNL
    Sempronia è OSS di livello 3S (minimo tabellare 1.525,03 €/mese). Va in maternità obbligatoria per 5 mesi. In questo periodo l’INPS le eroga l’80% della retribuzione media giornaliera e il datore integra la differenza fino al 100%, per tutti e 5 i mesi (art. 46, comma 15). Il datore le corrisponde inoltre la 13ª per l’aliquota del 20% della retribuzione (comma 23) e i cinque mesi contano per l’anzianità di servizio.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di maternità obbligatoria spettano nel CCNL ANASTE?
    La durata del congedo obbligatorio è di 5 mesi per legge (d.lgs. 151/2001): 2 mesi pre-parto e 3 post-parto, con possibilità di flessibilità. Il CCNL ANASTE non modifica questa durata: l’INPS paga l’80% della retribuzione media giornaliera e dal 1° agosto 2025 il datore integra fino al 100% della retribuzione, per un massimo di 5 mesi (art. 46, comma 15).
    Il congedo parentale è retribuito nel CCNL ANASTE?
    Il congedo parentale è retribuito secondo le regole di legge (d.lgs. 105/2022): 80% per 3 mesi, 30% per il resto (L. 199/2025, msg INPS 251/2026). Il CCNL ANASTE non prevede integrazioni aggiuntive: si percepisce la sola indennità INPS.
    La lavoratrice in gravidanza può fare turni notturni in una RSA?
    No. Il d.lgs. 151/2001 vieta il lavoro notturno dalla conferma della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del figlio. La lavoratrice ha diritto al trasferimento al turno diurno senza riduzione della retribuzione.
    Il padre lavoratore in una RSA ha diritto al congedo obbligatorio?
    Sì. Il d.lgs. 105/2022 prevede 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio di paternità, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto. È retribuito al 100% dall’INPS. Il CCNL ANASTE non integra ulteriormente.
    La maternità si computa nel periodo di comporto CCNL ANASTE?
    No. Il congedo di maternità obbligatoria e le assenze per gravidanza a rischio non si computano nel comporto per malattia comune. È un principio di legge inderogabile (art. 2110 c.c. e d.lgs. 151/2001).
    Durante la maternità continuano a maturare ferie e tredicesima?
    Sì. I periodi di assenza obbligatoria e facoltativa sono computati nell’anzianità di servizio (art. 46, comma 14). Per la tredicesima il datore versa l’aliquota del 20% della retribuzione (comma 23); la quattordicesima è già conglobata nei minimi tabellari.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, tredicesima, quattordicesima e premi 2025 e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sull’art. 46 del testo consolidato del CCNL ANASTE 2023-2025 (3 novembre 2025). Le tutele di maternità e paternità descritte fanno riferimento al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e alle modifiche apportate dal d.lgs. 30 giugno 2022, n. 105. Per la propria situazione specifica è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL RSA e Case di Riposo ANASTE: malattia e infortunio

    CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

    Malattia e infortunio nel CCNL ANASTE per RSA e case di riposo: comporto, trattamento economico e tutele

    Il personale delle RSA è esposto a un elevato rischio di infortuni e malattie professionali (lesioni da movimentazione manuale, infezioni, stress lavoro-correlato). Il CCNL ANASTE disciplina il periodo di comporto, le integrazioni economiche durante l’assenza e le tutele in caso di infortunio sul lavoro, distinguendo con precisione ciò che è garantito dalla legge da ciò che il contratto migliora.

    In sintesi

    Il CCNL ANASTE (artt. 62-65) fissa il comporto in 180 giorni continuativi in un anno solare, o in oltre 180 giorni di assenze frazionate nel triennio precedente l’ultimo evento. In malattia il datore paga il 100% della retribuzione nella carenza dei primi quattro eventi di ogni anno, poi integra l’INPS fino all’80% (dal 4° al 20° giorno) e al 100% (dal 21° giorno). In infortunio integra l’INAIL fino al 100% dal 4° giorno. Per l’infortunio sul lavoro il posto è tutelato dall’art. 2110 c.c.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
    Ultimo rinnovo
    23 luglio 2025 (verbale di accordo)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025 (scaduto). Il CCNL era stato firmato il 3 novembre 2025; la piattaforma per il rinnovo e’ stata presentata l’11 febbraio 2026 e la trattativa e’ in corso. Fino alla firma restano validi i minimi del contratto scaduto
    Ambito
    Strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie-assistenziali aderenti ad ANASTE

    Tabella riepilogativa: comporto e trattamento economico in malattia

    Trattamento economico in malattia e infortunio — CCNL ANASTE (artt. 62 e 65)
    Periodo Cosa spetta
    Malattia, giorni di carenza (1°-3°) 100% della retribuzione giornaliera a carico del datore per i primi quattro eventi di ogni anno di calendario; dal 5° evento solo in caso di ricovero ospedaliero (con i giorni di prognosi), day-hospital o patologie gravi e continuative con terapie salvavita
    Malattia, dal 4° al 20° giorno Indennità INPS integrata dal datore fino all’80% della retribuzione giornaliera
    Malattia, dal 21° giorno fino al comporto Indennità INPS integrata dal datore fino al 100% della retribuzione giornaliera
    Infortunio, giorno dell’evento e fino al 3° giorno successivo 100% della retribuzione giornaliera
    Infortunio, dal 4° giorno Indennità INAIL integrata dal datore fino al 100% della retribuzione giornaliera

    Fonte: artt. 62 e 65 del testo consolidato del CCNL ANASTE 2023-2025, con le modifiche in vigore dal 1° agosto 2025 (note tecniche ANASTE). Nessuna indennità di carenza o integrazione spetta dal 5° evento di malattia dell’anno (salvo le ipotesi di ricovero, day-hospital e terapie salvavita), se gli enti previdenziali non riconoscono l’indennità, se l’assenza è ingiustificata dopo la procedura disciplinare o se il lavoratore chiede l’aspettativa non retribuita. Per l’infortunio il datore non integra nulla se l’INAIL non riconosce l’indennità. La retribuzione giornaliera si calcola dividendo per 26 la retribuzione mensile (art. 68).

    Il periodo di comporto: legge e contratto a confronto

    Il periodo di comporto è il tempo massimo durante il quale il lavoratore in malattia conserva il diritto al posto di lavoro. È disciplinato dall’art. 2110 c.c., che rinvia alla contrattazione collettiva per la fissazione della durata.

    Il CCNL ANASTE (art. 63) distingue:

    • Comporto secco: la conservazione del posto è garantita per un massimo di 180 giorni continuativi in un anno solare, calcolati a ritroso dall’ultimo evento morboso; superato il limite il datore può licenziare.
    • Comporto per sommatoria: in alternativa, il datore può licenziare se il lavoratore ha cumulato assenze frazionate e intermittenti per oltre 180 giorni nel triennio precedente l’ultimo evento morboso (fino al 31 luglio 2025 il limite era di oltre 140 giorni e servivano almeno 10 certificati medici).

    Chi supera il comporto conserva tutte le spettanze di fine rapporto e il TFR; le regole non si applicano durante il periodo di prova. Il lavoratore può chiedere al datore, che deve rispondere entro 10 giorni, un prospetto aggiornato delle giornate computate nel comporto. Prima della scadenza può anche chiedere l’aspettativa non retribuita per malattia per patologie gravi, continuativa e fino a 140 giorni, con certificazione medica (art. 64): il comporto non si considera superato se lo sforamento dipende da questa aspettativa (art. 63, comma 6).

    Il licenziamento per superamento del comporto non è un licenziamento disciplinare: non richiede la contestazione preventiva, ma deve essere comunicato per iscritto e preceduto dalla verifica che le giornate computate siano davvero di malattia comune e non rientrino tra quelle escluse dal comporto.

    Cosa non entra nel comporto

    Il CCNL ANASTE (art. 63, comma 5) esclude dal computo del comporto le assenze correlate a:

    • ricovero ospedaliero, compresi i giorni di prognosi che ne conseguono;
    • day-hospital;
    • patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita;
    • periodi di assenza sottesi o connessi a un’invalidità riconosciuta.

    Restano fuori dal comporto per malattia comune, per legge, anche l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale (art. 2110 c.c.) e l’assenza obbligatoria per maternità (D.Lgs. 151/2001).

    Infortuni sul lavoro nelle RSA: un rischio specifico

    Le strutture residenziali per anziani presentano una frequenza di infortuni superiore alla media del settore terziario, per via dei rischi connessi alla movimentazione manuale dei pazienti, alle posture forzate, al rischio biologico e allo stress lavoro-correlato. Il CCNL ANASTE riconosce queste peculiarità e garantisce tutele specifiche in caso di infortunio:

    • Conservazione del posto per tutta la durata dell’inabilità temporanea assoluta riconosciuta dall’INAIL, senza limiti di comporto;
    • Retribuzione piena all’inizio: il 100% della retribuzione giornaliera nel giorno dell’evento e fino al 3° giorno successivo, a carico del datore;
    • Integrazione dell’indennità INAIL fino al 100% della retribuzione giornaliera dal 4° giorno in poi, a carico del datore (art. 65, comma 3; fino al 31 luglio 2025 l’integrazione arrivava al 90%);
    • Divieto di licenziamento durante l’assenza per infortunio: il recesso del datore durante l’inabilità INAIL è nullo (art. 2110 c.c.);
    • Al rientro, il lavoratore ha diritto alla visita di idoneità alla mansione da parte del medico competente aziendale (obbligo del datore ex d.lgs. 81/2008), che valuta l’idoneità al rientro nelle precedenti mansioni.

    Obblighi del lavoratore in malattia: comunicazione e reperibilità

    Il lavoratore in malattia ha obblighi precisi:

    • Comunicazione tempestiva: avvisare il datore di norma almeno 2 ore prima dell’inizio dell’orario o del turno, salvo impedimento oggettivo e comprovato; lo stesso vale per la prosecuzione della malattia (art. 60). Chi ha contatto diretto con gli ospiti e resta assente oltre 5 giorni deve presentare al rientro un certificato che escluda pericoli di contagio;
    • Certificazione telematica: il medico di base o il medico di pronto soccorso deve inviare telematicamente il certificato di malattia all’INPS; il numero di certificato comunicato al datore è sufficiente;
    • Reperibilità domiciliare: negli orari di reperibilità previsti dalla legge (10:00-12:00 e 17:00-19:00 nei giorni feriali), il lavoratore deve trovarsi al proprio domicilio o in luogo alternativo preventivamente comunicato al datore;
    • Rientro: il lavoratore deve presentarsi in servizio alla data di fine malattia indicata nel certificato, altrimenti l’assenza è ingiustificata e scatta la procedura disciplinare (art. 60, commi 4-5).

    L’assenza ingiustificata alla visita fiscale comporta la perdita dell’indennità di malattia per i giorni in cui si è risultati assenti (art. 5 l. 300/1970). Ripetute assenze alla visita fiscale possono rilevare sul piano disciplinare.

    Casi pratici

    Tizio — OSS con malattia ricorrente, avvicinarsi al comporto per sommatoria
    Tizio è un OSS di livello 4 che nel triennio precedente ha accumulato 150 giorni di assenze per influenze ripetute e lombalgia. A novembre è di nuovo in malattia. Il limite per sommatoria è di oltre 180 giorni nel triennio (art. 63, comma 2): Tizio è vicino alla soglia. Può chiedere al datore, che deve rispondere entro 10 giorni, il prospetto delle giornate computate, verificare che siano stati esclusi ricoveri e day-hospital e valutare con il sindacato l’aspettativa non retribuita per patologie gravi.
    Caia — Infermiera, infortunio da movimentazione paziente
    Caia si infortuna alla schiena durante la mobilizzazione di un ospite non autosufficiente. Il medico del pronto soccorso redige il referto indicando come causa l’attività lavorativa. L’azienda apre la pratica INAIL di infortuno sul lavoro (comunicazione telematica all’INAIL entro 2 giorni lavorativi ex art. 53 d.P.R. 1124/1965). Caia è in inabilità temporanea assoluta per 45 giorni. Percepisce: il 100% della retribuzione giornaliera dal giorno dell’evento al 3° giorno successivo, poi l’indennità INAIL (60% dal 4° al 90° giorno) integrata dal datore fino al 100% (art. 65). I 45 giorni non si computano nel suo comporto per malattia comune.
    Sempronio — Ausiliario, superamento del comporto secco
    Sempronio è ausiliario di livello 2 con una grave patologia che lo ha tenuto in malattia continuativa per 190 giorni di calendario nello stesso anno solare. Il datore, verificato il superamento del comporto secco di 180 giorni (e che non ci siano ricoveri o terapie salvavita da escludere), gli comunica per iscritto il licenziamento con il preavviso del livello 2, cioè 25 giorni di calendario (art. 98). Sempronio ha diritto al TFR e alle spettanze di fine rapporto; se avesse chiesto in tempo l’aspettativa non retribuita per patologie gravi (fino a 140 giorni, art. 64), il superamento del comporto non sarebbe scattato.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL ANASTE?
    180 giorni continuativi in un anno solare (comporto secco) oppure oltre 180 giorni di assenze frazionate nel triennio precedente l’ultimo evento (comporto per sommatoria): il limite per sommatoria è salito da 140 a 180 giorni dal 1° agosto 2025 (art. 63). Ricoveri, day-hospital, terapie salvavita e invalidità riconosciuta non si computano.
    Il lavoratore in malattia riceve l’intera retribuzione nel CCNL ANASTE?
    Nei giorni di carenza (1°-3°) il datore paga il 100% per i primi quattro eventi di ogni anno; dal 4° al 20° giorno l’indennità INPS è integrata fino all’80% e dal 21° giorno fino al 100% (art. 62). Dal 5° evento dell’anno non spettano carenza e integrazione, salvo ricovero, day-hospital o patologie gravi con terapie salvavita.
    L’infortunio sul lavoro interrompe il comporto?
    Sì. L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale non rientrano nel comporto per malattia comune e il posto è conservato per tutta l’inabilità INAIL. Il datore paga il 100% fino al 3° giorno successivo all’evento e dal 4° integra l’INAIL fino al 100% (art. 65).
    Quando va comunicata la malattia nel CCNL ANASTE?
    Di norma almeno 2 ore prima dell’inizio dell’orario o del turno, salvo impedimento oggettivo e comprovato; il certificato medico segue le regole di legge (art. 60). Se la malattia supera i 5 giorni e il lavoratore ha contatto diretto con gli ospiti, al rientro serve un certificato di non contagiosità.
    Il datore può controllare il lavoratore in malattia?
    Sì. Il datore può richiedere la visita fiscale INPS. Il lavoratore ha obbligo di reperibilità nelle fasce 10:00-12:00 e 17:00-19:00 nei giorni feriali. L’assenza non giustificata comporta la perdita dell’indennità per i giorni contestati e può rilevare disciplinarmente.
    Le assenze per malattia influiscono sulla maturazione di ferie e tredicesima?
    Le assenze per malattia comune retribuite (entro il comporto) sono computate ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima. Le assenze non retribuite (es. oltre il comporto) non fanno maturare ferie per i giorni di assenza. L’inabilità INAIL è equiparata, ai fini della maturazione delle ferie, al periodo lavorato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi 2025.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sugli artt. 60-65 del testo consolidato del CCNL ANASTE 2023-2025 (3 novembre 2025) e sulle modifiche in vigore dal 1° agosto 2025. Le disposizioni di legge richiamate fanno riferimento all’art. 2110 c.c., al d.lgs. 151/2001, al d.P.R. 1124/1965 e al d.lgs. 81/2008. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL RSA e Case di Riposo ANASTE: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

    Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL ANASTE per RSA e case di riposo

    Il CCNL ANASTE disciplina l’inquadramento del personale delle strutture residenziali e semiresidenziali in 12 livelli contrattuali, dalle mansioni manuali elementari del 1° livello al 10° livello del direttore di struttura, più la categoria dei quadri. Conoscere il proprio livello è il primo passo per verificare busta paga, ferie e trattamenti normativi.

    In sintesi

    Il CCNL ANASTE articola il personale delle RSA in 12 livelli (da 1 a 10 più livello 3S e livello Q), con profili esemplificativi per ciascun livello (art. 27): l’OSS è al 4° livello, l’infermiere al 6°, il direttore di struttura al 10°. L’inquadramento corretto condiziona il minimo tabellare, gli scatti e il trattamento normativo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
    Ultimo rinnovo
    23 luglio 2025 (verbale di accordo)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025 (scaduto). Il CCNL era stato firmato il 3 novembre 2025; la piattaforma per il rinnovo e’ stata presentata l’11 febbraio 2026 e la trattativa e’ in corso. Fino alla firma restano validi i minimi del contratto scaduto
    Ambito
    Strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie-assistenziali aderenti ad ANASTE (RSA, case di riposo, case-famiglia, centri diurni)

    La struttura dei livelli

    L’art. 27 del testo consolidato del CCNL ANASTE 2023-2025 stabilisce che l’inquadramento dipende dalle mansioni effettivamente svolte e che i profili indicati per ogni livello sono esemplificativi e non esaustivi. I profili non previsti si inquadrano in sede aziendale tra le parti, per analogia con quelli esistenti, tenendo conto di capacità professionale, autonomia, responsabilità e titoli richiesti. Per i livelli dal 7° al 10° e per i quadri l’inquadramento specifico può essere definito a livello aziendale, secondo la complessità delle strutture. Il contratto non divide i livelli in “aree”.

    Il livello determina il minimo tabellare, la durata del periodo di prova, i termini di preavviso e le altre condizioni economiche.

    Tabella riepilogativa dei livelli e delle declaratorie

    Profili esemplificativi per livello — CCNL ANASTE (art. 27)
    Livello Profili indicati dal contratto
    Quadri Lavoratori con funzioni di particolare importanza e responsabilità gestionali, secondo la L. 190/1985 (artt. 29-33)
    10° Direttore di struttura
    9° Responsabile di area; psicologo con 5 anni di esperienza nel ruolo e funzioni di coordinamento
    8° Assistente sociale, infermiere, educatore professionale, terapista occupazionale, logopedista, terapista della riabilitazione, psicomotricista con funzioni di coordinamento di unità complesse; psicologo
    7° Le stesse figure sanitarie e sociali con funzioni di coordinamento di unità semplici; impiegato amministrativo con coordinamento dell’ufficio
    6° Assistente sociale, infermiere, educatore professionale, terapista occupazionale, logopedista, terapista della riabilitazione, psicomotricista, impiegato di concetto
    5° Operatore socio-sanitario con funzioni di coordinamento; assistente infermiere (figure di supporto al personale infermieristico degli Accordi Stato-Regioni)
    4° Operatore socio-sanitario con titoli riconosciuti dalla normativa nazionale; assistente domiciliare e dei servizi tutelari con funzioni di coordinamento; impiegato d’ordine; operaio specializzato con attestazioni di legge; cuoco; autista con patente D/C/QC
    3S Assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatore tecnico dell’assistenza, operatore socio-assistenziale (con attestati di corsi di formazione professionale)
    3° Ausiliario socio-sanitario, operaio qualificato, centralinista, addetto ai servizi operativi di ingresso, autista generico, bagnino, aiuto cuoco
    2° Addetto a sorveglianza e custodia locali, lavanderia, stireria, guardaroba, cucina; fattorino; telefonista; operaio generico; portiere
    1° Addetto alle pulizie

    Il minimo tabellare di ogni livello è nelle tabelle retributive ANASTE. Il livello 3S (“3 superiore”) è riservato ad assistenti domiciliari, operatori tecnici dell’assistenza e operatori socio-assistenziali con attestati di formazione professionale: non è il livello dell’OSS, che il contratto colloca al 4°.

    L’OSS nel CCNL ANASTE: livelli 4 e 5 a confronto

    La figura dell’operatore socio-sanitario (OSS) è quella più numerosa nelle RSA. Il CCNL ANASTE la inquadra così:

    • Livello 4: operatore socio-sanitario in possesso di titoli riconosciuti dalla normativa nazionale. Minimo tabellare 1.562,10 € lordi/mese (dal 1° agosto 2025).
    • Livello 5: operatore socio-sanitario con funzioni di coordinamento, e assistente infermiere. Minimo tabellare 1.637,06 € lordi/mese.
    • Livello 3S: non è il livello dell’OSS ma di assistenti domiciliari, operatori tecnici dell’assistenza e operatori socio-assistenziali. Minimo 1.525,03 €.

    Il livello 5 comprende l’assistente infermiere dal 1° agosto 2025, per effetto del rinnovo del 23 luglio 2025 (note tecniche ANASTE).

    Le declaratorie contrattuali: cosa sono e come si usano

    Le declaratorie sono le descrizioni ufficiali delle mansioni e competenze corrispondenti a ciascun livello, contenute nel testo del CCNL ANASTE. Hanno un’importanza pratica fondamentale:

    • Definiscono in modo cogente le attività che il lavoratore può essere chiamato a svolgere senza che ciò costituisca mutamento di mansioni;
    • Costituiscono il parametro per rivendicare un livello superiore se si svolge in via prevalente e continuativa un’attività rientrante nella declaratoria di un livello più alto;
    • Sono il riferimento in caso di contenzioso sull’inquadramento davanti al Giudice del Lavoro.

    Il confronto tra declaratoria e mansioni effettive è valutato in concreto, non in base al titolo dell’inquadramento riportato nella lettera di assunzione. Se un lavoratore svolge mansioni superiori in modo non episodico, acquisisce il diritto al livello superiore ai sensi dell’art. 2103 c.c.

    Il passaggio di livello: procedura e tutele

    Il lavoratore che ritiene di svolgere mansioni superiori può seguire questi passi:

    1. Documentazione: raccogliere prove delle mansioni effettivamente svolte (ordini di servizio, turni, comunicazioni del responsabile).
    2. Richiesta formale: scrivere una comunicazione al datore di lavoro chiedendo il riconoscimento del livello superiore e indicando il periodo di svolgimento delle mansioni superiori.
    3. Tentativo di conciliazione: se il datore non risponde o nega, rivolgersi alla rappresentanza sindacale aziendale (RSA/RSU) o, in assenza, alle organizzazioni sindacali di categoria esterne.
    4. Ricorso all’Ispettorato del Lavoro o al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento giudiziale del livello superiore con effetto retroattivo.

    Secondo il contratto (art. 34, comma 3) l’assegnazione a mansioni superiori diventa definitiva, salvo diversa volontà dell’interessato, dopo un periodo superiore a 6 mesi, se non avviene per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto e se il lavoratore ha il titolo professionale richiesto. Per tutto il periodo di adibizione spetta il trattamento della mansione superiore; in caso di mansioni promiscue vale quella prevalente (artt. 34-35).

    Quadri ANASTE: tutele specifiche

    I lavoratori inquadrati come Quadri rientrano nella L. 190/1985 (artt. 29-33 del CCNL). Il contratto riconosce:

    • un’indennità di funzione di 77,47 € al mese, in aggiunta a ciascuna mensilità (art. 70);
    • formazione e aggiornamento: le giornate scelte dall’azienda sono a suo carico e considerate lavorative (art. 30);
    • l’assegnazione alle mansioni di Quadro diventa definitiva dopo 6 mesi, se non avviene in sostituzione di un assente con diritto alla conservazione del posto (art. 31);
    • in caso di trasferimento con cambio di residenza, un preavviso di 60 giorni (80 con familiari a carico); se non rispettato spetta il trattamento di trasferta per il periodo residuo (art. 33).

    Casi pratici

    Tizio — Assunto come ausiliario (livello 3), svolge mansioni da OSS (livello 4)
    Tizio è stato assunto come ausiliario socio-sanitario al livello 3 (minimo 1.487,96 €), ma da sette mesi svolge in via stabile le mansioni di OSS (igiene personale degli ospiti, supporto alle terapie, mobilizzazione) ed è in possesso del titolo OSS. L’assegnazione non è per sostituzione di un assente: secondo l’art. 34, comma 3, è diventata definitiva e Tizio può chiedere per iscritto l’inquadramento al livello 4 (1.562,10 €), con la differenza di 74,14 € al mese per il periodo di adibizione, allegando il titolo e i turni degli ultimi mesi.
    Caia — Infermiera assunta al livello 5, contesta l’inquadramento
    Caia è infermiera iscritta all’albo, assunta da una RSA al livello 5 (1.637,06 €) invece del 6° livello che il contratto indica per l’infermiere (1.696,37 €). Il datore sostiene che non ha ancora esperienza geriatrica, ma l’art. 27 inquadra le mansioni, non l’esperienza. Caia chiede la rettifica al datore, con l’aiuto del sindacato, e le differenze retributive: 59,31 € al mese per il periodo di inquadramento sbagliato.
    Sempronio — OSS che coordina il reparto, quale livello spetta?
    Sempronio è OSS di livello 4 e da otto mesi coordina il reparto assistenziale nei turni notturni, senza sostituire un collega assente con diritto alla conservazione del posto. Il contratto colloca al 5° livello l’operatore socio-sanitario con funzioni di coordinamento: dopo più di 6 mesi l’assegnazione diventa definitiva (art. 34, comma 3) e Sempronio può chiedere l’inquadramento al livello 5 (1.637,06 € contro 1.562,10 €, cioè 74,96 € al mese in più).

    Domande frequenti

    In quale livello CCNL ANASTE è inquadrato un OSS?
    L’operatore socio-sanitario con titoli riconosciuti dalla normativa nazionale è al 4° livello (1.562,10 € dal 1° agosto 2025); con funzioni di coordinamento sale al 5° livello (1.637,06 €). Il livello 3S è invece per assistenti domiciliari, operatori tecnici dell’assistenza e operatori socio-assistenziali (art. 27).
    Come si chiede il passaggio di livello in una RSA?
    Si ottiene quando il lavoratore svolge mansioni di un livello superiore: l’assegnazione diventa definitiva dopo un periodo superiore a 6 mesi, se non è per sostituzione di un assente con diritto alla conservazione del posto e se il lavoratore ha il titolo richiesto (art. 34, comma 3). Intanto spetta il trattamento della mansione superiore. In assenza di risposta del datore ci si può rivolgere al sindacato o all’Ispettorato del lavoro.
    Un infermiere professionale in quale livello rientra nel CCNL ANASTE?
    L’infermiere è al 6° livello (1.696,37 € lordi mensili dal 1° agosto 2025); sale al 7° o all’8° se coordina unità semplici o complesse. Al personale con qualifica e mansioni di infermiere spetta inoltre un’indennità professionale di 155,00 € al mese per 12 mesi, assorbibile fino a concorrenza (art. 70, comma 2).
    Il direttore di una RSA è un quadro secondo il CCNL ANASTE?
    Sì. Il contratto colloca il direttore di struttura al 10° livello (1.972,13 €); i Quadri (2.130,15 €) sono i lavoratori con funzioni continuative di particolare importanza e responsabilità gestionali (art. 29) e hanno l’indennità di funzione di 77,47 € mensili.
    Cosa succede se un lavoratore viene adibito a mansioni inferiori?
    Il CCNL ANASTE, in linea con l’art. 2103 c.c. riformato dal d.lgs. 81/2015, ammette lo jus variandi verso il basso solo in casi tassativi. In tutti gli altri casi il demansionamento è illegittimo e il lavoratore conserva il livello e la retribuzione del livello di provenienza.
    Il livello 3S del CCNL ANASTE è diverso dal livello 3?
    Sì. Il livello 3S («tre superiore») è riservato agli assistenti domiciliari, agli operatori tecnici dell’assistenza e agli operatori socio-assistenziali con attestati di formazione professionale (non agli OSS, che sono al 4° livello). Il minimo tabellare del 3S (1.525,03 € dal 1° agosto 2025) è più alto del 3 (1.487,96 €) e più basso del 4 (1.562,10 €).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi 2025.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sugli artt. 27-37 del testo consolidato del CCNL ANASTE 2023-2025 (3 novembre 2025), con le modifiche del verbale di accordo del 23 luglio 2025. Per verifiche individuali sull’inquadramento, rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL RSA e Case di Riposo ANASTE: ferie, permessi e ROL

    CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

    Ferie, permessi e ROL nel CCNL ANASTE per RSA e case di riposo

    Il CCNL ANASTE riconosce al personale delle strutture residenziali 26 giorni lavorativi di ferie annue, permessi retribuiti per eventi familiari e ROL da ex festività. In un settore con copertura h24 e turni avvicendati, la gestione delle assenze è centrale per lavoratori e datori di lavoro.

    In sintesi

    Il CCNL ANASTE riconosce 26 giorni lavorativi di ferie annue, 4 giorni di ROL (permessi ex festività abolite) e permessi retribuiti per eventi familiari (matrimonio, lutto). Le ferie devono essere godute entro l’anno o entro il primo semestre dell’anno successivo; il datore non può sostituirle con indennità salvo la risoluzione del rapporto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
    Ultimo rinnovo
    23 luglio 2025 (verbale di accordo)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025 (scaduto). Il CCNL era stato firmato il 3 novembre 2025; la piattaforma per il rinnovo e’ stata presentata l’11 febbraio 2026 e la trattativa e’ in corso. Fino alla firma restano validi i minimi del contratto scaduto
    Ambito
    Strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie-assistenziali aderenti ad ANASTE

    Tabella riepilogativa: ferie, ROL e permessi

    Riepilogo ferie, permessi e ROL — CCNL ANASTE
    Istituto Durata / Quantità Note
    Ferie annue 26 giorni lavorativi Con anzianità ≥ 1 anno; per dodicesimi nel primo anno
    ROL (ex festività abolite) 4 giorni all’anno Da fruire entro l’anno di maturazione
    Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario Anche per unioni civili (l. 76/2016)
    Permesso per lutto 3 giorni per evento Coniuge, convivente, figli, genitori, suoceri, fratelli
    Permesso per visita medica Tempo necessario Retribuito, con presentazione attestazione medica
    Permesso per diritto allo studio 150 ore per triennio Retribuite al 50%, per corsi riconosciuti
    Permessi per disabilità (l. 104/1992) 3 giorni/mese Di legge, non migliorati in via autonoma dal CCNL

    Le ferie sono conteggiate in giorni lavorativi: la domenica e le festività nazionali non si computano. Il ROL viene maturato per dodicesimi nel corso dell’anno solare.

    Le ferie: maturazione, pianificazione e monetizzazione

    Il diritto alle ferie è inderogabile. L’art. 36 della Costituzione e l’art. 2109 c.c. riconoscono al lavoratore il diritto a un periodo annuale di ferie retribuito. Il d.lgs. 66/2003 stabilisce il minimo legale di 4 settimane; il CCNL ANASTE è più favorevole con 26 giorni lavorativi.

    Regole di maturazione:

    • Il diritto matura per ogni mese di servizio (o frazione superiore a 15 giorni), in ragione di circa 2,17 giorni lavorativi al mese;
    • Nel primo anno di servizio si maturano ferie proporzionalmente ai mesi lavorati;
    • I periodi di assenza retribuita (malattia, maternità, infortunio, permessi retribuiti) si computano ai fini della maturazione delle ferie;
    • Le assenze non retribuite non fanno maturare ferie per i giorni di assenza.

    Monetizzazione delle ferie: il CCNL ANASTE, in linea con il d.lgs. 66/2003, vieta la sostituzione delle ferie con indennità economica durante il rapporto di lavoro. L’unica eccezione è alla cessazione del rapporto, quando le ferie non godute vengono liquidate come indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione giornaliera (minimo tabellare diviso 26).

    Pianificazione delle ferie nelle RSA: il piano ferie

    Le strutture residenziali per anziani non possono sospendere il servizio: non è possibile, a differenza di altri settori, chiudere l’attività per un periodo estivo. Questo rende la pianificazione del piano ferie un adempimento organizzativo particolarmente rilevante.

    Il CCNL ANASTE stabilisce che:

    • Il datore di lavoro predispone un piano ferie annuale, di norma entro il mese di marzo, sentiti i lavoratori o la rappresentanza sindacale;
    • Il periodo di ferie viene concordato tenendo conto delle esigenze della struttura e delle preferenze dei lavoratori, dando priorità a chi ha esigenze familiari documentate (figli in età scolare, coniuge lavoratore);
    • Almeno due settimane consecutive di ferie (10 giorni lavorativi) devono poter essere fruite nel periodo estivo (giugno-settembre) su richiesta del lavoratore;
    • Le ferie devono essere godute nell’anno di maturazione o, al più tardi, entro il primo semestre dell’anno successivo. Oltre tale termine, il datore risponde dell’omessa fruizione anche in assenza di richiesta del lavoratore (orientamento Cassazione confermato dalla giurisprudenza comunitaria).

    I permessi ROL: cosa sono e come si fruiscono

    I permessi ROL (acronimo di Riduzione Orario di Lavoro) derivano dalla legge n. 54/1977 che ha abolito alcune festività religiose e civili, convertendole in permessi retribuiti. Il CCNL ANASTE riconosce 4 giornate di permesso all’anno a titolo di ex festività (coincidenti con le festività abolite: Sant’Ambrogio, Santi Pietro e Paolo, San Giuseppe e la festività del Santo Patrono locale, ove applicabile).

    Caratteristiche del ROL:

    • Matura per dodicesimi in ragione di circa 8 ore ogni tre mesi (nel caso di 38 ore settimanali su cinque giorni);
    • Deve essere fruito entro l’anno di maturazione, salvo accordo aziendale che ne autorizzi il riporto all’anno successivo;
    • La fruizione è individuale e deve essere concordata con il responsabile, compatibilmente con le esigenze del turno;
    • Il mancato godimento entro i termini non dà diritto a monetizzazione durante il rapporto.

    I permessi retribuiti per eventi familiari

    Il CCNL ANASTE riconosce permessi retribuiti per i seguenti eventi:

    • Congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario, retribuiti al 100%, da fruire a partire dalla data del matrimonio o dell’unione civile. Non è frazionabile;
    • Lutto: 3 giorni di permesso retribuito per decesso del coniuge o convivente, dei figli, dei genitori, dei suoceri, dei fratelli e delle sorelle. I 3 giorni decorrono dal giorno del decesso o, se coincidenti con un giorno non lavorativo, dal primo giorno lavorativo successivo;
    • Visita medica: il tempo strettamente necessario per visite ed esami medici non eseguibili al di fuori dell’orario di lavoro, con presentazione dell’attestazione del medico o della struttura sanitaria.

    Il diritto allo studio e la formazione professionale

    Il CCNL ANASTE riconosce al lavoratore che frequenta corsi di studio regolarmente riconosciuti (scuole secondarie, corsi di laurea, corsi di formazione professionale per OSS o per la figura di infermiere) il diritto a fruire di 150 ore triennali di permesso per motivi di studio. Le ore sono retribuite al 50% della retribuzione ordinaria. La richiesta deve essere presentata con congruo anticipo e documentata con l’iscrizione al corso; il diritto è contingentato a un numero massimo di lavoratori fruitori contemporaneamente (di norma il 3% del personale in forza per struttura).

    Casi pratici

    Tizio — OSS, ferie non godute per mancanza di sostituti
    Tizio ha maturato 26 giorni di ferie nel 2025, ma il direttore della RSA ha sistematicamente rimandato la fruizione per carenza di personale sostitutivo. A dicembre 2025 risulta aver goduto solo 12 giorni. Il datore non può sostituire i 14 giorni rimanenti con un’indennità economica durante il rapporto. È tenuto a riprogrammare le ferie entro il primo semestre 2026. Il mancato godimento per causa imputabile al datore espone quest’ultimo a responsabilità anche in assenza di formale richiesta scritta da parte del lavoratore (cfr. Cass., orientamento consolidato post-2009).
    Caia — Infermiera, malattia durante le ferie
    Caia è in ferie dal 1° al 15 agosto 2026. Il 5 agosto si ammala e ottiene un certificato medico. Comunica immediatamente la malattia al datore. I giorni dal 5 al 12 agosto (8 giorni di malattia certificata) non vengono contati come ferie: sono giorni di assenza per malattia, trattati secondo le regole del comporto. Caia ha diritto a riprogrammare gli 8 giorni di ferie non goduti entro il primo semestre 2027.
    Sempronio — Part-time, calcolo delle ferie per dodicesimi
    Sempronio è assunto a tempo parziale orizzontale il 1° aprile 2026 (inizio anno parziale). Al 31 dicembre 2026 ha maturato 9 mesi di servizio. Le ferie spettanti sono 26 × 9/12 = 19,5 giorni, arrotondati a 20 giorni (l’arrotondamento alla unità superiore è prassi favorevole al lavoratore). Poiché è part-time orizzontale, i 20 giorni lavorativi si calcolano in base ai giorni di lavoro settimanali previsti dal contratto individuale.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL ANASTE?
    Il CCNL ANASTE riconosce 26 giorni lavorativi di ferie annue per i lavoratori con almeno un anno di servizio. Nel primo anno il diritto matura per dodicesimi (circa 2,17 giorni al mese). I giorni festivi e le domeniche non si computano.
    I giorni di ferie nel CCNL ANASTE si contano in giorni lavorativi o di calendario?
    In giorni lavorativi. La domenica e le festività nazionali non si computano nel conteggio delle ferie scalate. Se le ferie cadono in un periodo che include una festività, quel giorno non è detratto dal conteggio.
    Cosa sono i permessi ROL nel CCNL ANASTE?
    I permessi ROL corrispondono a 4 giorni annui retribuiti derivanti dalla soppressione di alcune festività nazionali (legge n. 54/1977). Devono essere fruiti entro l’anno di maturazione, su accordo con il responsabile, compatibilmente con le esigenze del turno.
    Quanti giorni di permesso retribuito spettano per il matrimonio?
    Il CCNL ANASTE riconosce 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale retribuito. Il diritto spetta anche per le unioni civili (l. 76/2016). Decorre dalla data del matrimonio o dell’unione civile.
    La malattia durante le ferie sospende il computo?
    Sì. La malattia sopravvenuta durante le ferie ne sospende il decorso. Il lavoratore deve comunicare immediatamente la malattia e produrre il certificato medico. I giorni di malattia non si computano come ferie e vengono riprogrammati.
    Il datore può imporre quando fruire le ferie nel CCNL ANASTE?
    Il datore ha il potere di stabilire il periodo feriale tenendo conto delle esigenze della struttura e degli interessi del lavoratore. Non può però negare sistematicamente le ferie né ridurle al di sotto del minimo legale di 4 settimane. Almeno due settimane consecutive devono poter essere fruite nel periodo estivo su richiesta.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi 2025 e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo consolidato del CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali ANASTE (vigenza 2023-2025). Le disposizioni di legge richiamate fanno riferimento al d.lgs. 66/2003, all’art. 2109 c.c. e alla l. 76/2016. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL RSA e Case di Riposo ANASTE: apprendistato 2025

    CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

    Apprendistato CCNL ANASTE 2025: durata, retribuzione e formazione nelle RSA

    Il CCNL ANASTE regolamenta l’apprendistato professionalizzante nelle strutture socio-assistenziali, fissando durata, percentuali retributive, profili esclusi e obblighi formativi. La cornice legale è il d.lgs. n. 81/2015 (Testo Unico dei contratti di lavoro).

    In sintesi

    Il CCNL ANASTE (art. 22) ammette l’apprendistato professionalizzante tra i 18 e i 29 anni per i livelli da 1 a 10, con durata da 6 mesi a 3 anni. La retribuzione è il 90% di quella del livello da conseguire nella prima parte del rapporto e il 95% nella seconda. Il contratto è escluso per medici, infermieri, fisioterapisti, logopedisti, psicomotricisti, psicologi, operatori socio-sanitari e per ogni professione che richiede un percorso abilitante o l’iscrizione a un albo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
    Ultimo rinnovo
    23 luglio 2025 (verbale); testo consolidato 3 novembre 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025 (scaduto). Il CCNL era stato firmato il 3 novembre 2025; la piattaforma per il rinnovo e’ stata presentata l’11 febbraio 2026 e la trattativa e’ in corso. Fino alla firma restano validi i minimi del contratto scaduto
    Norma legale di riferimento
    D.lgs. n. 81/2015, Titolo V (artt. 41-47); d.lgs. n. 167/2011 per gli aspetti contributivi
    Tipologia principale
    Apprendistato professionalizzante (art. 44 d.lgs. 81/2015)

    Le tre tipologie di apprendistato: quale si applica nelle RSA

    Il d.lgs. n. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato, con requisiti anagrafici e finalità diverse:

    • Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art. 43): per giovani dai 15 ai 25 anni; finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ai sensi del d.lgs. n. 226/2005. Nelle RSA è raramente utilizzato.
    • Apprendistato professionalizzante (art. 44): per soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 se in possesso di qualifica professionale); finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali. È l’unica tipologia disciplinata dal CCNL ANASTE (art. 22), ammessa per le qualifiche dei livelli da 1 a 10; il contratto lo esclude per medici, infermieri, fisioterapisti, logopedisti, psicomotricisti, psicologi, operatori socio-sanitari e per ogni professione che richiede un percorso abilitante o l’iscrizione a un albo.
    • Apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45): per soggetti fino a 29 anni; finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari o di alta formazione. Il CCNL ANASTE non lo regola: valgono le norme di legge.

    Il CCNL ANASTE disciplina in dettaglio l’apprendistato professionalizzante, che è la tipologia ordinaria per l’ingresso nel settore socio-assistenziale.

    Durata dell’apprendistato professionalizzante per livello

    Il contratto di apprendistato dura da un minimo di 6 mesi (esclusi i casi stagionali) a un massimo di 3 anni, e si estingue in relazione alla qualifica da conseguire alle scadenze dell’art. 22, comma 15:

    Scadenza dell’apprendistato per livello di destinazione — CCNL ANASTE
    Livello di destinazione Scadenza
    Livelli 1, 2, 3, 3S, 4, 5 12 mesi
    Livelli 6, 7, 8, 9, 10 32 mesi

    Fonte: testo del CCNL ANASTE, art. 22, commi 6 e 15. Il periodo può essere prolungato in caso di malattia, infortunio o altra sospensione involontaria e per il congedo parentale oltre 30 giorni (comma 12). Le percentuali del comma 12 sono quelle corrette dal verbale integrativo di dicembre 2025 (verbale pubblicato da ANASTE): il testo consolidato del 3 novembre 2025 riportava per errore materiale “fino a 32 mesi” anche per i livelli 1-5.

    Retribuzione dell’apprendista: struttura e percentuali

    La retribuzione dell’apprendista è una percentuale del minimo mensile conglobato del livello della qualifica da conseguire (art. 22, comma 12):

    Livelli Prima fase: 90% Seconda fase: 95%
    Da 1 a 5 (contratti fino a 12 mesi) dal 1° al 6° mese dal 7° mese
    Da 6 a 10 (contratti fino a 32 mesi) dal 1° al 28° mese dal 29° mese

    Gli apprendisti maggiorenni possono fare straordinario e lavorare di notte, nei festivi e nei festivo-notturni, con le maggiorazioni del CCNL. Le ore di formazione sono comprese nell’orario di lavoro e in caso di malattia l’apprendista ha lo stesso trattamento a carico dell’ente del personale qualificato.

    Esempio: un apprendista destinato al livello 2 (minimo 1.390,12 € dal 1° agosto 2025) percepisce il 90%, cioè 1.251,11 € lordi al mese, per i primi 6 mesi e dal 7° mese il 95%, cioè 1.320,61 €.

    La formazione obbligatoria: ore, modalità e tutore aziendale

    La formazione è interna o esterna, con un monte ore definito dai percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati al CCNL (art. 22, comma 19): gli allegati non sono pubblicati nel testo consolidato, quindi il numero di ore non è verificabile. Le ore di formazione sono comprese nell’orario di lavoro e le attività svolte presso più datori si cumulano. Il datore deve:

    • impartire l’insegnamento necessario a conseguire la qualifica e non adibire l’apprendista a lavori non attinenti;
    • concedere senza trattenute i permessi per la formazione e registrare le competenze nel libretto formativo;
    • garantire la presenza di un tutor aziendale, che affianca l’apprendista e, al termine, valuta le competenze acquisite per l’attestazione;
    • comunicare per iscritto la qualificazione 30 giorni prima della scadenza.

    Il piano formativo individuale deve essere redatto per iscritto; il contratto di apprendistato richiede la forma scritta e deve indicare prestazione, periodo di prova, trattamento economico, qualifica, durata.

    Limiti di assunzione e agevolazioni

    Il CCNL ANASTE (art. 22, commi 7-8) fissa questi limiti:

    • non si assumono nuovi apprendisti se non è stato mantenuto in servizio almeno il 70% di quelli il cui apprendistato è scaduto nei 36 mesi precedenti (esclusi i rapporti cessati in prova, per dimissioni o per giusta causa);
    • il numero degli apprendisti non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze qualificate a tempo indeterminato (100% fino a 9 dipendenti); chi ha meno di 3 qualificati può assumere al massimo 3 apprendisti.

    In caso di mancata erogazione della formazione imputabile al datore e tale da impedire le finalità del contratto, l’art. 47, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 prevede che il datore versi la differenza di contribuzione rispetto al livello superiore che l’apprendista avrebbe raggiunto, maggiorata del 100%. Aliquote e sgravi contributivi dell’apprendistato cambiano con le leggi di bilancio e sono pubblicati nelle circolari INPS in vigore; il CCNL non ne fissa e qui non riportiamo percentuali che non abbiamo verificato.

    Conferma in servizio e inquadramento finale

    Al termine del periodo di apprendistato, il datore può:

    • Confermare il lavoratore a tempo indeterminato nel livello contrattuale di destinazione: il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato, senza necessità di stipulare un nuovo contratto. Il periodo di apprendistato è utile per la maturazione degli scatti di anzianità (art. 22, comma 12).
    • Non confermare il lavoratore: ciascuna parte può recedere al termine del periodo di apprendistato con un preavviso di 15 giorni di calendario che decorre dalla scadenza, oppure con la relativa indennità sostitutiva (art. 22, comma 16); la qualificazione va comunicata per iscritto 30 giorni prima della scadenza. Al lavoratore spettano il TFR e le competenze di fine rapporto; la NASpI è riconosciuta se ha i requisiti contributivi e il recesso non è per giusta causa.

    Se nessuna delle parti recede alla scadenza, il rapporto prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato e il livello è quello della qualifica conseguita (art. 22, commi 13 e 16).

    Casi pratici

    Tizio — Apprendista ausiliario (livello 2)
    Tizio, 22 anni, viene assunto come apprendista professionalizzante destinato al livello 2 (ausiliario). Per i primi 6 mesi percepisce il 90% di 1.390,12 € = 1.251,11 € lordi al mese, dal 7° mese il 95% = 1.320,61 €. Alla scadenza dei 12 mesi previsti per il livello 2 nessuna delle parti recede: il rapporto prosegue a tempo indeterminato al livello 2. Un OSS, invece, non potrebbe essere assunto in apprendistato: il CCNL esclude il profilo.
    Caia — Apprendista animatrice (livello 6)
    Caia, 24 anni, viene assunta come apprendista animatrice destinata al livello 6 (minimo 1.696,37 €). Percepisce il 90%, cioè 1.526,73 € lordi al mese, fino al 28° mese e il 95%, cioè 1.611,55 €, dal 29°. Il datore deve affiancarle un tutor aziendale e registrare le competenze acquisite nel libretto formativo.
    Sempronio — RSA che non eroga la formazione prevista dal PFI
    Sempronio è apprendista destinato al livello 5 in una RSA che, per carenze organizzative interne, non eroga la formazione prevista dal piano formativo. Se l’inadempimento è imputabile solo al datore e impedisce le finalità del contratto, l’art. 47, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 lo obbliga a versare la differenza di contribuzione rispetto al livello superiore, maggiorata del 100%; Sempronio può inoltre segnalare la carenza al sindacato o all’Ispettorato.

    Domande frequenti

    Quanti apprendisti può assumere una RSA aderente ad ANASTE?
    Il CCNL ANASTE (art. 22, comma 8) limita gli apprendisti a 3 ogni 2 lavoratori qualificati a tempo indeterminato (100% fino a 9 dipendenti); chi ha meno di 3 qualificati può assumere al massimo 3 apprendisti. Servono inoltre almeno il 70% di conferme tra gli apprendisti scaduti nei 36 mesi precedenti.
    Quanto dura l’apprendistato professionalizzante nel CCNL ANASTE?
    Da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni; secondo l’art. 22, comma 15, il rapporto scade dopo 12 mesi per i livelli da 1 a 5 e dopo 32 mesi per i livelli da 6 a 10.
    Quale retribuzione spetta a un apprendista in una RSA?
    Il 90% del minimo conglobato del livello da conseguire nella prima fase (primi 6 mesi per i livelli 1-5, primi 28 per i livelli 6-10) e il 95% dopo. Per il livello 2, ad esempio, 1.251,11 € e poi 1.320,61 € lordi al mese. Gli OSS e gli infermieri non possono essere assunti in apprendistato.
    Il periodo di apprendistato conta per il calcolo degli scatti di anzianità?
    Sì. Al termine dell’apprendistato e in caso di conferma in servizio, il periodo di apprendistato è computato integralmente nell’anzianità ai fini degli scatti di anzianità previsti dal CCNL ANASTE.
    Cosa succede se l’apprendista non viene confermato?
    Se al termine dell’apprendistato una parte recede, vale un preavviso di 15 giorni di calendario (o la relativa indennità); la qualificazione va comunicata per iscritto 30 giorni prima. Al lavoratore spettano TFR e competenze di fine rapporto. La NASpI è riconosciuta se il lavoratore ha i requisiti, salvo recesso per giusta causa.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi 2025.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sull’art. 22 del testo consolidato del CCNL ANASTE 2023-2025 (3 novembre 2025), con le correzioni del verbale integrativo di dicembre 2025, e sul d.lgs. n. 81/2015. Per la redazione del piano formativo individuale e per le agevolazioni contributive regionali, è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: malattia, infortunio e comporto

    CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

    CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: malattia, infortunio e comporto

    Durata del comporto, trattamento economico durante la malattia, obblighi di certificazione e differenza tra malattia comune e infortunio sul lavoro nel CCNL Unionmeccanica Confapi.

    In sintesi

    Il CCNL Metalmeccanica PMI Confapi (art. 55) conserva il posto per malattia o infortunio non sul lavoro per 6 mesi fino a 3 anni di anzianità, 9 mesi da 3 a 6 anni, 12 mesi oltre 6 anni, sommando le assenze dei tre anni precedenti (comporto breve). Con una malattia continuativa il periodo sale a 9, 13,5 e 18 mesi (comporto prolungato). L’azienda integra l’indennità fino alla retribuzione netta: intera retribuzione globale per i primi 2, 3 o 4 mesi e metà per i 4, 6 o 8 mesi successivi. L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale hanno una disciplina propria (art. 54): il posto è conservato fino alla guarigione clinica certificata dall’ente assicuratore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Unionmeccanica (Confapi) · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Comporto breve
    6 mesi (fino a 3 anni di anzianità), 9 mesi (3-6 anni), 12 mesi (oltre 6 anni), nei tre anni precedenti
    Comporto prolungato
    9 mesi, 13,5 mesi, 18 mesi (con malattia continuativa o prognosi di almeno 3 mesi alla scadenza del breve)
    Integrazione aziendale
    Intera retribuzione globale per i primi 2, 3 o 4 mesi, metà per i 4, 6 o 8 mesi successivi (art. 55)
    Infortunio sul lavoro
    Posto conservato fino alla guarigione clinica certificata dall’ente assicuratore; integrazione fino al netto (art. 54)

    Tabella riepilogativa

    Comporto per malattia e infortunio non sul lavoro – art. 55 CCNL Metalmeccanica PMI Confapi
    Anzianità di servizio Comporto breve Comporto prolungato Retribuzione intera / metà (comporto breve)
    Fino a 3 anni compiuti 6 mesi 9 mesi 2 mesi / 4 mesi
    Oltre 3 e fino a 6 anni compiuti 9 mesi 13,5 mesi 3 mesi / 6 mesi
    Oltre 6 anni 12 mesi 18 mesi 4 mesi / 8 mesi

    Più malattie si sommano: i periodi si riferiscono alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo episodio, e lo scaglione di anzianità è quello maturato all’inizio della malattia. Il comporto prolungato spetta se la malattia è continuativa (o interrotta da una sola ripresa non superiore a due mesi), se nel triennio vi sono almeno due malattie di almeno tre mesi ciascuna, o se alla scadenza del breve è in corso una malattia con prognosi di almeno tre mesi. Dopo il comporto il lavoratore può chiedere per iscritto 4 mesi di aspettativa non retribuita e, per malattia grave e continuativa, un ulteriore periodo fino a 24 mesi complessivi. Fonte: art. 55 del CCNL 26 maggio 2021. Le assenze per infortunio sul lavoro e malattia professionale seguono l’art. 54.

    Trattamento economico durante la malattia: legge e CCNL

    Il trattamento economico durante la malattia è regolato principalmente dalla legge (D.P.R. 1026/1976, R.D.L. 1825/1924 per gli impiegati, prassi INPS), con l’integrazione contrattuale dell’art. 55:

    • Primi 3 giorni di malattia («carenza»): l’INPS non paga i primi 3 giorni; l’art. 55 prevede però che l’azienda integri quanto il lavoratore percepisce fino al normale trattamento netto, entro i periodi di conservazione del posto.
    • Dal 4° al 20° giorno: INPS eroga il 50% della retribuzione media giornaliera.
    • Dal 21° giorno in poi: INPS eroga il 66,67% della retribuzione media giornaliera.

    L’integrazione dell’art. 55 porta il lavoratore al normale trattamento economico complessivo netto: intera retribuzione globale per i primi 2 mesi e metà per i 4 successivi (anzianità fino a 3 anni), 3 mesi e 6 (da 3 a 6 anni), 4 mesi e 8 (oltre 6 anni); con il comporto prolungato i periodi diventano 3+6, 4,5+9 e 6+12 mesi. Restano fuori dal conteggio dell’intera retribuzione i ricoveri ospedalieri superiori a 10 giorni continuativi e le malattie superiori a 21 giorni continuativi, fino a 60, 75 o 90 giorni per scaglione e comunque a 120 giorni complessivi. L’integrazione presuppone il riconoscimento della malattia da parte dell’ente previdenziale e assorbe i trattamenti aziendali di pari titolo.

    Infortunio sul lavoro e malattia professionale

    L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono distinti dalla malattia comune per il regime assicurativo applicabile:

    • Sono coperti dall’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).
    • L’indennità INAIL è pari al 60% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 90° giorno di inabilità temporanea assoluta; sale al 75% dal 91° giorno in poi.
    • I giorni di inabilità INAIL non si computano nel comporto contrattuale per malattia comune; l’art. 54 prevede un’integrazione aziendale fino al normale trattamento netto, a condizione che l’ente assicuratore riconosca l’infortunio come indennizzabile.
    • Il posto di lavoro è conservato fino alla guarigione clinica comprovata dal certificato medico definitivo dell’istituto assicuratore (per la malattia professionale, per il periodo di indennità di inabilità temporanea); entro 48 ore dal certificato di guarigione il lavoratore deve presentarsi per riprendere il lavoro (art. 54).

    In caso di infortunio, il lavoratore deve dare pronta comunicazione all’azienda e assicurarsi che il medico referto l’infortunio come tale (non come malattia comune) affinché la pratica INAIL sia aperta correttamente.

    Obblighi di certificazione e controllo

    Il lavoratore malato deve:

    1. Avvertire l’azienda entro il primo giorno di assenza (art. 55), salvo giustificato impedimento; lo stesso vale per ogni prolungamento o nuova malattia.
    2. Ottenere il certificato medico dal medico curante, che lo trasmette telematicamente all’INPS: il contratto richiede che l’azienda riceva entro due giorni dall’inizio dell’assenza il certificato (oggi, in pratica, il numero di protocollo del certificato telematico). Senza comunicazioni l’assenza è considerata ingiustificata.
    3. Essere reperibile alle visite di controllo disposte dall’INPS o dal datore di lavoro nelle fasce orarie di reperibilità (10:00-12:00 e 17:00-19:00 nei giorni feriali, festivi compresi). Se il lavoratore non viene reperito senza giustificato motivo perde l’intero trattamento economico a carico dell’azienda fino a 10 giorni e la metà per i giorni successivi, oltre a provvedimenti disciplinari (art. 55, punto 1); deve inoltre presentarsi alla ASL entro il primo giorno utile.

    Superamento del comporto e tutele del lavoratore

    Quando il lavoratore raggiunge il limite del comporto, il datore ha la facoltà (non l’obbligo immediato) di licenziarlo per superamento del comporto. Prima di procedere al licenziamento, il datore è tenuto a:

    • Verificare se esistono mansioni alternative compatibili con le condizioni di salute (obbligo di repechage, art. 2103 c.c.).
    • Considerare che il lavoratore può chiedere per iscritto, entro la scadenza del comporto, 4 mesi di aspettativa non retribuita (e, per malattia grave e continuativa documentata, fino a 24 mesi complessivi): decorsa anche l’aspettativa senza ripresa del servizio l’azienda può risolvere il rapporto (art. 55).

    Superato il comporto, se l’azienda risolve il rapporto spetta il trattamento contrattuale per il licenziamento, compresa l’indennità sostitutiva del preavviso (art. 55; la malattia sospende il decorso del preavviso). Il lavoratore licenziato per tale causa ha diritto al TFR maturato e alle spettanze di fine rapporto.

    Casi pratici

    Tizio – Malattia prolungata con anzianità inferiore a 3 anni
    Tizio ha 2 anni e 8 mesi di anzianità. In tre anni accumula più episodi di malattia per 190 giorni complessivi, oltre il comporto breve di 6 mesi previsto fino a 3 anni di anzianità. Il datore lo avvisa e verifica se esistono mansioni alternative compatibili; Tizio può chiedere per iscritto, entro la scadenza, i 4 mesi di aspettativa non retribuita. Se non la chiede o non rientra al termine, l’azienda può avviare il licenziamento con l’indennità sostitutiva del preavviso.
    Caia – Infortunio sul lavoro, posto conservato
    Caia si infortuna sul lavoro e ottiene l’inabilità temporanea assoluta certificata dall’INAIL per 4 mesi. I 4 mesi di assenza INAIL non si computano nel comporto contrattuale per malattia comune. Al rientro, Caia riprende il suo posto in 6ª categoria senza subire alcuna decurtazione dei diritti maturati. L’INAIL ha erogato il 60% della retribuzione dal 4° al 90° giorno e il 75% dal 91°; l’azienda ha integrato fino al normale trattamento netto (art. 54), a condizione che l’infortunio sia stato riconosciuto indennizzabile.
    Sempronio – Mancata reperibilità alla visita di controllo
    Sempronio è in malattia e il medico di controllo dell’INPS si presenta a casa sua alle 10:30 ma non lo trova. Sempronio era uscito per una visita specialistica. Se non documenta il motivo dell’assenza, rischia di perdere il trattamento economico a carico dell’azienda (intero fino a 10 giorni, metà per i successivi), oltre a provvedimenti disciplinari (art. 55). Si rivolge al sindacato per presentare giustificazione all’INPS.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di malattia posso fare prima di perdere il posto nel CCNL PMI Confapi?
    Il comporto breve è di 6 mesi fino a 3 anni di anzianità, 9 mesi da 3 a 6 anni, 12 mesi oltre 6 anni, sommando le assenze dei tre anni precedenti; il comporto prolungato (malattia continuativa) è di 9, 13,5 e 18 mesi (art. 55). I giorni di infortunio sul lavoro seguono l’art. 54 e non si computano nel comporto per malattia comune.
    Chi paga durante la malattia nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
    L’INPS eroga il 50% dal 4° al 20° giorno e il 66,67% dal 21° giorno; l’azienda integra fino al normale trattamento netto: intera retribuzione globale per i primi 2, 3 o 4 mesi (secondo l’anzianità) e metà per i 4, 6 o 8 mesi successivi (art. 55).
    Devo inviare il certificato medico al datore durante la malattia?
    Il medico trasmette il certificato telematicamente all’INPS. Il lavoratore deve avvertire l’azienda entro il primo giorno di assenza e far pervenire il certificato (oggi, il numero di protocollo) entro due giorni dall’inizio dell’assenza (art. 55).
    L’infortunio sul lavoro è trattato diversamente dalla malattia?
    Sì. L’infortunio è coperto dall’INAIL (60% dal 4° al 90° giorno, 75% dal 91°), con integrazione aziendale fino al netto (art. 54). I giorni INAIL non rientrano nel comporto contrattuale e il posto è conservato fino alla guarigione clinica certificata dall’istituto assicuratore.
    Cosa succede se supero il comporto?
    Il datore può licenziare per superamento del comporto, ma prima il lavoratore può chiedere per iscritto 4 mesi di aspettativa non retribuita (fino a 24 mesi per malattia grave e continuativa). Se l’azienda risolve il rapporto spetta il trattamento da licenziamento, compresa l’indennità sostitutiva del preavviso (art. 55).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e PAR, maternità, paternità e congedi e tredicesima, mensilità aggiuntive e welfare.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Unionmeccanica Confapi (testo base 26 maggio 2021, codice CNEL C018). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL), l’INPS, l’INAIL o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

    CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: livelli, qualifiche e mansioni

    I 9 livelli professionali del CCNL Unionmeccanica Confapi: chi appartiene a ciascuno, come funziona l’inquadramento, le tutele dei Quadri e cosa cambia rispetto al CCNL Metalmeccanici Industria Federmeccanica.

    In sintesi

    Il CCNL Metalmeccanica PMI Confapi inquadra i lavoratori in 9 categorie: la 1ª è la più bassa, la 9ª la più alta. Dal 1° ottobre 2021 chi svolge attività produttive semplici va in 2ª categoria e dal 1° gennaio 2023 anche chi svolge attività manuali semplici non legate alla produzione; in 1ª restano gli inservienti. Nell’8ª e nella 9ª ci sono impiegati e Quadri (Quadri B in 8ª, Quadri A in 9ª, con l’indennità di funzione). L’inquadramento dipende dalle mansioni svolte, non dal titolo di studio.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Unionmeccanica (Confapi) · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Testo base
    CCNL 26 maggio 2021, rinnovato con l’ipotesi del 4 giugno 2026 (vigenza 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028)
    Ambito
    PMI metalmeccaniche, oreficerie, installazione impianti aderenti a Confapi
    Numero livelli
    9 categorie, dalla 1ª (la più bassa) alla 9ª; Quadri B in 8ª e Quadri A in 9ª

    Tabella riepilogativa

    Livelli professionali CCNL Metalmeccanica PMI Confapi – profili e minimo dal 1° giugno 2026
    Categoria Chi ci rientra (dalle declaratorie) Minimo mensile (€) Note
    1ª Inservienti e simili 1.639,96 Dal 2021-2023 le attività produttive semplici e quelle manuali non produttive sono passate in 2ª
    2ª Attività con breve pratica e conoscenze elementari: guidamacchine attrezzate, montatore di montaggi semplici, collaudatore con strumenti preregolati; impiegati con mansioni amministrative semplici 1.811,11 Livello di ingresso per i profili di base
    3ª Lavoratori qualificati con diploma di qualifica professionale o esperienza equivalente (es. guidamacchine che sostituisce e registra gli utensili); impiegati esecutivi tecnici o amministrativi 2.009,48  
    4ª Lavoratori che eseguono con perizia lavori che richiedono cognizioni tecnico-pratiche e lettura del disegno; impiegati con compiti di semplice coordinamento e controllo 2.096,58  
    5ª Lavoratori con maggiore autonomia esecutiva su apparati o lavorazioni complessi; capisquadra che guidano un gruppo senza iniziativa sul risultato; impiegati tecnici o amministrativi 2.245,87 Livello di riferimento degli aumenti (+200 € nel 2025-2028)
    6ª Lavoratori ai più elevati livelli di professionalità che modificano apparati di particolare complessità; capi che guidano un gruppo con potere di iniziativa; impiegati con autonomia operativa 2.407,97  
    7ª Tecnici e amministrativi con funzioni direttive o particolare preparazione, autonomi nei limiti delle direttive generali: tecnico di laboratorio, disegnatore progettista, programmatore della produzione, analista di metodi 2.583,36 Passaggio dopo 3 mesi continuativi di mansioni superiori
    8ª e 8Q (Quadro B) Impiegato con notevole esperienza che coordina servizi o uffici fondamentali o svolge attività di alta specializzazione (progettista di complessi, specialista di pianificazione, ricercatore); in 8Q i Quadri B 2.809,37 Al Quadro B in più l’indennità di funzione di 49,06 € al mese
    9ª e 9Q (Quadro A) Funzioni direttive con particolari deleghe e ampia discrezionalità; in 9Q i Quadri A, che concorrono agli obiettivi d’impresa 3.124,30 Al Quadro A in più l’indennità di funzione di 69,72 € al mese

    Profili sintetizzati dalle declaratorie dell’art. 11 del CCNL 26 maggio 2021 (sono esempi: si inquadra per analogia). Minimi mensili su 173 ore in vigore dal 1° giugno 2026, confermati dal verbale di accordo del 17 giugno 2026 (l’adeguamento IPCA 2025 dell’1,9% è assorbito dagli aumenti già concordati). Prossime tranche al 5° livello: +45 € dal 1° giugno 2027 e +55 € dal 1° giugno 2028 (sintesi unitaria Fim Fiom Uilm del rinnovo). Le indennità di funzione dei Quadri sono quelle dell’art. 98 del testo 2021.

    Il principio dell’equivalenza delle mansioni

    L’inquadramento in un livello del CCNL non dipende dal titolo di studio né dalla denominazione del ruolo in organigramma, ma dalle mansioni effettivamente svolte. Questo principio, radicato nell’art. 2103 c.c. (come novellato dal D.Lgs. 81/2015), è vincolante anche per il CCNL Unionmeccanica Confapi.

    Il datore di lavoro deve assegnare il livello corrispondente alla mansione prevalente e concreta. Se un lavoratore formalmente assunto al 4° livello svolge stabilmente mansioni del 5° o 6°, ha diritto all’inquadramento e alla retribuzione del livello superiore. Documentare le mansioni effettive (mansionario aziendale, ordini di lavoro, istruzioni operative) è quindi un interesse reciproco di lavoratore e azienda.

    Il progressivo superamento del 1° livello

    Il rinnovo del 26 maggio 2021 ha avviato l’eliminazione del 1° livello attraverso due transizioni:

    1. Dal 1° ottobre 2021: i lavoratori al 1° livello con mansioni produttive semplici (attività direttamente collegate al processo produttivo) sono stati reinquadrati al 2° livello.
    2. Dal 1° gennaio 2023: anche i lavoratori al 1° livello con mansioni di supporto non direttamente produttive (pulizie, facchinaggio, custodia) sono stati reinquadrati al 2° livello.

    In 1ª categoria restano gli inservienti e simili. Una nota a verbale precisa che la modifica non tocca l’apprendistato: chi al termine sarà inquadrato in 3ª può partire, durante l’apprendistato, dalla 1ª.

    I Quadri: tutele specifiche (8° e 9° livello)

    In 8ª e 9ª categoria non ci sono solo Quadri: le declaratorie distinguono gli impiegati di 8ª e 9ª dai Quadri B (8Q) e Quadri A (9Q), che hanno funzioni direttive con ampia discrezionalità e sono regolati dalla L. 190/1985. Il minimo è lo stesso del livello. Questa qualifica non equivale alla dirigenza, ma attribuisce tutele aggiuntive rispetto agli altri livelli:

    • Indennità di funzione: 69,72 € lordi al mese per i Quadri A e 49,06 € per i Quadri B (art. 98).
    • Polizze a carico dell’azienda: una somma di 20.658,27 € in caso di morte o invalidità permanente per cause diverse da infortunio e malattia professionale; per infortunio, anche non sul lavoro, e malattia professionale 4 annualità di retribuzione per l’invalidità permanente e 3 annualità in caso di morte (art. 94).
    • Responsabilità civile verso terzi per colpa nello svolgimento delle mansioni, con copertura delle spese legali nei procedimenti civili o penali non dovuti a colpa grave o dolo (art. 95).
    • Corsi formativi che l’azienda può riconoscere per la preparazione professionale (art. 96); le 24 ore di formazione continua per triennio spettano invece a tutti i lavoratori.

    Ai Quadri si applica il trattamento economico e normativo degli impiegati, salvo quanto previsto dagli artt. 92-98; non sono dirigenti.

    Passaggio di categoria: dopo quanto tempo di mansioni superiori

    L’art. 12 del CCNL fissa i tempi dopo i quali le mansioni superiori danno diritto alla categoria superiore:

    Passaggio a categoria superiore (art. 12 CCNL Unionmeccanica Confapi)
    Categoria da acquisire Periodo continuativo Periodi non continuativi
    Fino alla 6ª 30 giorni 75 giorni in un anno oppure 6 mesi in tre anni
    7ª, 8ª e 9ª 3 mesi 9 mesi in tre anni

    Non conta la sostituzione di un collega assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, ferie, aspettativa), salvo che questi non rientri. Per tutto il periodo spetta comunque la differenza tra la propria retribuzione e quella della categoria superiore.

    Mansioni promiscue e livello di inquadramento

    Nelle piccole e medie imprese è frequente che un lavoratore svolga mansioni di livelli diversi nella stessa giornata. In questi casi si applicano le seguenti regole:

    • Se le mansioni superiori sono prevalenti in termini di tempo e valore professionale, il lavoratore ha diritto all’inquadramento al livello superiore.
    • Se le mansioni superiori sono temporanee, il lavoratore mantiene l’inquadramento finché non matura i periodi dell’art. 12, ma riceve un compenso non inferiore alla differenza con la retribuzione della categoria superiore.
    • L’assegnazione a mansioni inferiori è vietata, salvo ipotesi tassative previste dall’art. 2103 c.c. (accordi in sede protetta, modifica organizzativa con riduzione del livello).

    Casi pratici

    Tizio – Operaio assunto al 3° livello che svolge mansioni del 5°
    Tizio è assunto come operaio qualificato al 3° livello ma da due anni programma autonomamente i centri di lavoro CNC e forma i nuovi operatori. Le mansioni di programmatore CNC corrispondono al 5° livello del CCNL. Poiché le svolge in modo continuativo da ben più di 30 giorni, l’art. 12 gli dà diritto al passaggio di categoria; chiede il corretto inquadramento e le differenze retributive maturate.
    Caia – Impiegata tecnica al 7° livello, candidatura a Quadro
    Caia coordina autonomamente il reparto controllo qualità di una PMI metalmeccanica con 12 addetti. La sua funzione, con responsabilità di budget e firma tecnica, corrisponde al profilo del Quadro B (8° livello). Chiede al titolare il riconoscimento del livello 8°. Il datore, con l’assistenza di Confapi, procede alla revisione del mansionario e aggiorna l’inquadramento. Se la funzione corrisponde alla declaratoria del Quadro B, Caia passa in 8Q con l’indennità di funzione di 49,06 € e le polizze degli artt. 94-95; per l’8ª categoria servono 3 mesi continuativi di mansioni superiori.
    Sempronio – Lavoratore di 1ª categoria reinquadrato nel 2023
    Sempronio svolgeva attività manuali semplici non legate alla produzione (pulizia del piazzale e dei magazzini) in una piccola officina, inquadrato in 1ª categoria dal 2019. Dal 1° gennaio 2023, in applicazione del rinnovo contrattuale del 2021, l’azienda lo reinquadra automaticamente al 2° livello con adeguamento del minimo tabellare. Sempronio riceve la comunicazione scritta del nuovo inquadramento senza alcuna variazione delle mansioni svolte.

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
    Nove categorie, dalla 1ª (la più bassa) alla 9ª. In 1ª restano gli inservienti; in 8ª e 9ª, accanto agli impiegati, ci sono i Quadri B (8Q) e i Quadri A (9Q). I minimi dal 1° giugno 2026 vanno da 1.639,96 € (1ª) a 3.124,30 € (9ª).
    Chi sono i Quadri nel CCNL PMI Confapi?
    Sono i lavoratori di 8ª e 9ª categoria con funzioni direttive e ampia discrezionalità descritti nelle declaratorie dei Quadri B e A (L. 190/1985). Hanno lo stesso minimo del livello più un’indennità di funzione (49,06 € il B, 69,72 € l’A) e le polizze per morte, invalidità e responsabilità civile a carico dell’azienda.
    Dopo quanto tempo le mansioni superiori danno diritto al livello superiore?
    Per l’art. 12 del CCNL: 30 giorni continuativi, oppure 75 giorni non continuativi in un anno o 6 mesi in tre anni. Per la 7ª, 8ª e 9ª categoria servono 3 mesi continuativi o 9 mesi in tre anni. La sostituzione di un collega assente con diritto al posto non conta.
    Il 1° livello è ancora applicabile nelle nuove assunzioni?
    Solo per gli inservienti e simili. Dal 1° ottobre 2021 chi svolge attività produttive semplici va in 2ª categoria e dal 1° gennaio 2023 anche chi svolge attività manuali semplici non legate alla produzione.
    Come si dimostrano le mansioni per ottenere l’inquadramento corretto?
    Con la lettera di assunzione, il mansionario aziendale, gli ordini di lavoro, le istruzioni operative ricevute e le testimonianze dei colleghi. In caso di controversia il giudice del lavoro guarda le mansioni concrete, non la qualifica formale.
    Che differenza c’è tra il CCNL Confapi e quello Federmeccanica?
    Sono due contratti diversi. Il CCNL Federmeccanica-Assistal (industria) dal 2021 usa i livelli a lettere (D1, D2, C1, C2, C3, B1, B2, B3, A1); il CCNL Unionmeccanica Confapi (PMI) mantiene le 9 categorie numeriche. Diciture come «C3» in busta paga indicano quindi il contratto Federmeccanica.

    Fonti: CCNL Confapi Unionmeccanica, testo depositato al CNEL (archivio contratti) · rinnovo 2025-2028. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e PAR, maternità, paternità e congedi e tredicesima, mensilità aggiuntive e welfare.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Unionmeccanica Confapi (testo base 26 maggio 2021, codice CNEL C018) e all’accordo economico del 24 luglio 2025. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.