Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 147/2017 – Ricongiunzione contributiva onerosa retroattiva: illegittima

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    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 12-septies, del decreto-legge n. 78 del 2010, nella parte in cui rendeva onerosa, con effetto retroattivo dal 1° luglio 2010, la ricongiunzione dei contributi versati in gestioni alternative verso l’assicurazione generale obbligatoria.

    Di cosa si tratta

    La ricongiunzione contributiva consente al lavoratore di riunire in un’unica gestione i contributi versati in casse diverse, ai fini della pensione. La norma censurata aveva trasformato in onerosa, con decorrenza retroattiva, una ricongiunzione prima gratuita.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Monza, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 12-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, denunciando l’irragionevole retroattività e la lesione del legittimo affidamento dei lavoratori.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui, per il periodo dal 1° luglio al 30 luglio 2010, applicava il regime oneroso alle ricongiunzioni già richiedibili gratuitamente.

    Il principio

    L’applicazione retroattiva di un regime oneroso a ricongiunzioni già maturate viola il principio di ragionevolezza e il legittimo affidamento dei lavoratori, determinando una disparità di trattamento priva di adeguata giustificazione e incidendo sul diritto alla pensione.

    Domande e risposte

    Che cos’è la ricongiunzione contributiva?

    È l’operazione che permette al lavoratore di riunire in un’unica gestione previdenziale i contributi versati in casse diverse, per ottenere un’unica pensione.

    Perché la norma è stata dichiarata illegittima?

    Perché rendeva onerosa, con effetto retroattivo, una ricongiunzione prima gratuita, ledendo l’affidamento dei lavoratori e creando disparità ingiustificate.

    Quali articoli della Costituzione sono stati violati?

    Gli artt. 3 e 38: ragionevolezza e legittimo affidamento, e tutela previdenziale del lavoratore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 146/2017 – Organizzazione amministrativa della Regione Basilicata: estinzione del processo

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo relativo all’impugnazione, da parte dello Stato, dell’art. 2, comma 1, della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2015 in materia di organizzazione amministrativa regionale.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato può impugnare in via principale le leggi regionali che ritiene incostituzionali. Se però la Regione modifica o abroga la norma contestata e lo Stato rinuncia al ricorso, il giudizio davanti alla Corte si chiude senza una decisione nel merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 2, comma 1, della legge della Regione Basilicata 24 settembre 2015, n. 41 (Disposizioni in tema di organizzazione amministrativa regionale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo.

    Il principio

    Quando vengono meno i presupposti del giudizio in via principale — tipicamente per rinuncia al ricorso a seguito di modifiche normative regionali — la Corte dichiara l’estinzione del processo, senza pronunciarsi sulla fondatezza delle censure.

    Domande e risposte

    Cosa significa estinzione del processo?

    Significa che il giudizio si chiude senza una decisione sul merito, perché sono venuti meno i presupposti per proseguirlo.

    Chi aveva promosso il giudizio?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, che aveva impugnato in via principale una legge della Regione Basilicata.

    La norma regionale è stata dichiarata legittima o illegittima?

    Nessuna delle due: con l’estinzione la Corte non si pronuncia sulla legittimità della norma.

  • Corte cost. n. 145/2017 – Danno erariale per gli incarichi a pensionati pubblici: restituzione atti

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    La Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Liguria, sulla questione relativa all’art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009, in tema di responsabilità per danno erariale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009 disciplina aspetti del giudizio di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti, in particolare i presupposti dell’azione del pubblico ministero contabile per il risarcimento del danno erariale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (e successive modifiche), in un procedimento di responsabilità amministrativa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria.

    Il principio

    In presenza di sopravvenienze normative o di un mutato quadro di riferimento, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché riconsideri la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.

    Domande e risposte

    Quale norma era in discussione?

    L’art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009, in materia di giudizio di responsabilità per danno erariale davanti alla Corte dei conti.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, nell’ambito di un giudizio di responsabilità amministrativa.

    Cosa comporta la restituzione degli atti?

    Il giudice rimettente dovrà rivalutare la questione alla luce del quadro normativo aggiornato, prima di un’eventuale nuova rimessione.

  • Corte cost. n. 144/2017 – Dichiarazione fraudolenta: restituzione atti al giudice di Catania

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    La Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Catania sulla questione relativa all’art. 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000 (omessa dichiarazione), in conseguenza delle modifiche sopravvenute alla disciplina dei reati tributari.

    Di cosa si tratta

    L’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 punisce penalmente l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA quando l’imposta evasa supera una determinata soglia. Dopo la rimessione, la disciplina dei reati tributari è stata modificata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Catania aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nell’ambito di un procedimento penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Catania.

    Il principio

    In presenza di modifiche normative sopravvenute alla rimessione che incidono sulla fattispecie penale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti rilevanza e non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa punisce l’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000?

    Punisce l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA quando l’imposta evasa supera la soglia di legge.

    Perché la Corte ha restituito gli atti?

    Per il mutamento sopravvenuto della disciplina dei reati tributari, che ha modificato i presupposti della questione.

    Cosa accade ora al giudizio?

    Il giudice di Catania dovrà riesaminare la questione alla luce delle norme nel frattempo modificate, potendo eventualmente riproporla.

  • Corte cost. n. 143/2017 – Risorse del Piano di Azione Coesione ed esonero contributivo al Sud

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    La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni promosse dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Puglia contro l’art. 1, commi 109 e 110, della legge di stabilità 2016, che riallocano risorse del Piano di Azione Coesione per finanziare l’esonero contributivo sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno.

    Di cosa si tratta

    Il Piano di Azione Coesione (PAC) utilizza risorse, anche di origine europea, per interventi di sviluppo. La legge di stabilità 2016 ha previsto una ricognizione di tali risorse non ancora impegnate e la loro destinazione a un esonero contributivo per le assunzioni stabili in otto regioni del Sud.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Puglia avevano impugnato l’art. 1, commi 109 e 110, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in riferimento, tra l’altro, agli artt. 117 (anche primo comma, in relazione al diritto europeo), 118 e 119 della Costituzione, lamentando la lesione dell’autonomia regionale e dei vincoli europei.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative ai commi 109 e 110 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015.

    Il principio

    La riallocazione statale di risorse del Piano di Azione Coesione non ancora vincolate, destinata a un esonero contributivo per le assunzioni nelle regioni meridionali, non lede l’autonomia regionale né i vincoli derivanti dall’ordinamento europeo.

    Domande e risposte

    Che cos’è il Piano di Azione Coesione?

    È uno strumento che impiega risorse, anche europee, per interventi di sviluppo e coesione territoriale.

    Cosa prevedevano i commi impugnati?

    La ricognizione delle risorse PAC non ancora impegnate e la loro destinazione a un esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato in otto regioni del Sud.

    Come si è conclusa la questione?

    Con una declaratoria di non fondatezza: la riallocazione delle risorse è stata ritenuta legittima rispetto ai parametri costituzionali ed europei invocati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 142/2017 – Multa fissa per favoreggiamento dell’immigrazione illegale

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    La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sull’art. 12, commi 3 e 3-ter, del Testo unico immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998), che prevedono una multa in misura fissa per ogni persona trasportata nel delitto di procurato ingresso illegale di stranieri.

    Di cosa si tratta

    Il Testo unico sull’immigrazione punisce chi procura l’ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato. Per queste condotte la legge stabilisce una multa fissa per ciascuna persona trasportata, e non una pena variabile tra un minimo e un massimo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Ragusa aveva sollevato questioni di legittimità dell’art. 12, commi 3 e 3-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, ritenendo irragionevole e sproporzionato l’automatismo sanzionatorio della pena pecuniaria fissa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP di Ragusa.

    Il principio

    La previsione di una multa in misura fissa per il favoreggiamento dell’immigrazione illegale, parametrata al numero di persone trasportate, non è stata ritenuta in contrasto con i principi di uguaglianza, ragionevolezza e finalità rieducativa della pena.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede l’art. 12 del Testo unico immigrazione?

    Sanziona penalmente il procurato ingresso illegale di stranieri, con una multa fissa per ogni persona trasportata, più elevata nelle ipotesi aggravate.

    Perché il giudice dubitava della norma?

    Perché riteneva che la pena pecuniaria fissa, non graduabile, fosse irragionevole e impedisse di adeguare la sanzione al caso concreto.

    Quali parametri sono stati invocati?

    Gli artt. 3 e 27 della Costituzione, cioè uguaglianza e ragionevolezza e la funzione rieducativa della pena.

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  • Corte cost. n. 141/2017 – Omesso versamento IVA: restituzione atti al giudice di Trieste

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    La Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Trieste sulla questione relativa all’art. 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000 (omesso versamento di ritenute), per il sopravvenuto mutamento del quadro normativo che impone al giudice una nuova valutazione della rilevanza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 punisce penalmente l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate oltre una certa soglia. Dopo l’ordinanza del giudice rimettente, la disciplina dei reati tributari è stata modificata, alterando i presupposti della questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Trieste aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nell’ambito di un procedimento penale per omesso versamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Trieste.

    Il principio

    Quando, dopo la rimessione, sopravvengono modifiche normative che incidono sulla fattispecie, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché valuti nuovamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Che cosa punisce l’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000?

    Punisce l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate sopra una determinata soglia, configurando un reato tributario.

    Cosa significa restituzione degli atti?

    Significa che la Corte non decide nel merito, ma rinvia il fascicolo al giudice perché rivaluti la questione alla luce delle norme nel frattempo cambiate.

    Perché è stata disposta la restituzione?

    Per il mutamento sopravvenuto della disciplina dei reati tributari, che ha modificato i presupposti su cui si fondava la questione.

  • Corte cost. n. 140/2017 – Riduzione IRES e autonomia finanziaria della Regione siciliana

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    La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni promosse dalla Regione siciliana contro alcune disposizioni della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) che, riducendo l’aliquota IRES e ampliando deducibilità, incidevano sul gettito spettante alla Regione.

    Di cosa si tratta

    La Regione siciliana gode di una particolare autonomia finanziaria fissata dal proprio statuto speciale. Misure statali che riducono il prelievo fiscale (come l’abbassamento dell’aliquota IRES) possono ridurre indirettamente le entrate che affluiscono alla Regione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana aveva impugnato l’art. 1, commi 61, 65, 66, 67, 68, 69 e 638, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in riferimento agli artt. 36 e 37 dello statuto regionale (regio decreto legislativo n. 455 del 1946), alle relative norme di attuazione e al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riservando ad altre pronunce le ulteriori questioni, ha dichiarato non fondate le questioni relative ai commi 61 e 67 e alle altre disposizioni della legge di stabilità 2016 impugnate dalla Regione siciliana.

    Il principio

    Le manovre statali di politica fiscale che riducono in modo generale il prelievo, pur incidendo sul gettito regionale, non violano di per sé l’autonomia finanziaria garantita dallo statuto speciale né il principio di leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’IRES?

    È l’imposta sul reddito delle società; la legge di stabilità 2016 ne ha ridotto l’aliquota dal 27,5 al 24 per cento.

    Perché la Sicilia aveva impugnato le norme?

    Perché riteneva che la riduzione del prelievo statale comprimesse, senza concertazione, il gettito spettante alla Regione in base allo statuto speciale.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato non fondate le questioni: le misure fiscali generali dello Stato non ledono l’autonomia finanziaria statutaria della Regione.

  • Corte cost. n. 139/2017 – Caccia in Liguria e limiti statali alla tutela della fauna

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    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di più norme della legge della Regione Liguria n. 29 del 2015 in materia di caccia, perché in contrasto con le regole minime uniformi poste dalla legge statale a tutela della fauna selvatica (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

    Di cosa si tratta

    La caccia rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni, ma queste devono rispettare la normativa statale che fissa standard minimi e uniformi per la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, contenuta soprattutto nella legge n. 157 del 1992 sulla protezione della fauna selvatica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 88, 89 comma 1, 92 e 93 della legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, per contrasto con le corrispondenti disposizioni della legge statale n. 157 del 1992.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali impugnate in materia di prelievo venatorio, in quanto invadevano la competenza statale in tema di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema spetta in via esclusiva allo Stato: la legge statale sulla fauna selvatica esprime regole minime uniforme che la legislazione regionale sulla caccia non può derogare in senso riduttivo, pena l’invasione della competenza statale.

    Domande e risposte

    Di chi è la competenza in materia di caccia?

    La caccia è materia di competenza legislativa residuale delle Regioni, ma sottoposta al rispetto degli standard minimi statali di tutela ambientale.

    Perché le norme liguri sono state annullate?

    Perché si ponevano in contrasto con le regole minime uniformi della legge statale n. 157 del 1992, invadendo così la competenza esclusiva dello Stato sulla tutela dell’ecosistema.

    Qual era il parametro costituzionale?

    L’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni; tutela dell’ambiente e dell’ecosistema riservata allo Stato (secondo comma, lettera s)
  • Corte cost. n. 138/2017 – Tagli agli incentivi del fotovoltaico (spalma-incentivi)

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondate le numerose questioni sollevate dal TAR del Lazio sull’art. 26, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, la norma che ha rimodulato («spalmato») gli incentivi statali agli impianti fotovoltaici.

    Di cosa si tratta

    Per favorire l’energia solare lo Stato aveva riconosciuto agli impianti fotovoltaici incentivi pluriennali. Il decreto-legge n. 91 del 2014 è intervenuto rimodulando questi incentivi per gli impianti di maggiore potenza, riducendone o diluendone l’importo nel tempo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio aveva sollevato, con numerose ordinanze, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (convertito dalla legge n. 116 del 2014), in riferimento agli artt. 3, 41 e 77 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate dal TAR del Lazio sull’art. 26, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 91 del 2014.

    Il principio

    La rimodulazione degli incentivi al fotovoltaico non è stata ritenuta in contrasto con i parametri costituzionali invocati: la Corte conferma la legittimità della disciplina, sulla scia delle proprie precedenti decisioni in materia.

    Domande e risposte

    Che cosa sono gli incentivi al fotovoltaico?

    Sono contributi pubblici pluriennali riconosciuti ai produttori di energia da impianti solari per remunerare l’energia immessa in rete.

    Perché si parla di «spalma-incentivi»?

    Perché la norma ha diluito nel tempo (rimodulato) gli incentivi spettanti agli impianti di maggiore potenza, riducendone l’onere annuo per lo Stato.

    Quali parametri costituzionali erano in gioco?

    Gli artt. 3, 41 e 77 della Costituzione: uguaglianza, libertà di iniziativa economica e presupposti per i decreti-legge.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 137/2017 – Decreto penale di condanna e mancato avviso sulla messa alla prova

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Ferrara perché il decreto penale di condanna non avverte l’imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.

    Di cosa si tratta

    Il decreto penale di condanna è un provvedimento con cui il giudice condanna l’imputato «a tavolino», senza un’udienza, lasciandogli però la possibilità di opporsi. L’art. 460 cod. proc. pen. elenca gli avvisi che il decreto deve contenere sui diritti dell’imputato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Ferrara dubitava della legittimità dell’art. 460, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna avverta l’imputato della facoltà di chiedere, con l’opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal Tribunale di Ferrara.

    Il principio

    Una pronuncia di manifesta inammissibilità non entra nel merito: la Corte non si pronuncia sulla fondatezza del dubbio di costituzionalità, ma rileva un ostacolo processuale che impedisce di esaminare la questione così come è stata posta dal giudice rimettente.

    Domande e risposte

    Che cos’è il decreto penale di condanna?

    È un provvedimento con cui il giudice condanna l’imputato senza udienza, su richiesta del pubblico ministero; l’imputato può opporsi entro un termine per ottenere un giudizio ordinario.

    Quali parametri costituzionali erano stati invocati?

    Gli artt. 3 e 24 della Costituzione, cioè il principio di uguaglianza e il diritto di difesa.

    Che cosa significa manifesta inammissibilità?

    Significa che la Corte non decide nel merito perché la questione presenta un vizio che ne impedisce l’esame; la norma resta in vigore invariata.

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  • Corte cost. n. 61/2017 – Restituzione degli atti per ius superveniens

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    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché valuti nuovamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce delle norme sopravvenute in materia di enti locali piemontesi.

    Di cosa si tratta

    Il TAR del Piemonte aveva sollevato questioni su alcune disposizioni regionali in materia di enti locali, nell’ambito di una controversia che coinvolgeva una Comunità montana e la Regione Piemonte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 12, 14 e 16 della legge Regione Piemonte n. 11/2012 (disposizioni organiche in materia di enti locali). Rimettente: Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, senza decidere nel merito.

    Il principio

    Quando sopravvengono modifiche normative che incidono sul quadro di riferimento, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo perché rivaluti la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.

    Domande e risposte

    Cosa significa «restituzione degli atti»?

    È la decisione con cui la Corte rinvia il fascicolo al giudice rimettente, di norma per modifiche normative sopravvenute (ius superveniens), perché riesamini la questione.

    La questione è stata decisa nel merito?

    No. La Corte non si è pronunciata sulla fondatezza: ha demandato al giudice una nuova valutazione.

    Cosa deve fare ora il giudice rimettente?

    Deve verificare se, alla luce delle nuove norme, la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata, eventualmente risollevandola.