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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1414 Codice Civile: Effetti della simulazione tra le parti

    Articolo 1414 Codice Civile: Effetti della simulazione tra le parti

    Art. 1414 c.c. Effetti della simulazione tra le parti

    In vigore

    Il contratto simulato non produce effetto tra le parti. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario.

  • Articolo 1415 Codice Civile: Effetti della simulazione rispetto ai terzi

    Articolo 1415 Codice Civile: Effetti della simulazione rispetto ai terzi

    Art. 1415 c.c. Effetti della simulazione rispetto ai terzi

    In vigore

    La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione. I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.

  • Articolo 1416 Codice Civile: Rapporti con i creditori

    Articolo 1416 Codice Civile: Rapporti con i creditori

    Art. 1416 c.c. Rapporti con i creditori

    In vigore

    La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato. I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito è anteriore all’atto simulato.

  • Articolo 1417 Codice Civile: Prova della simulazione

    Articolo 1417 Codice Civile: Prova della simulazione

    Art. 1417 c.c. Prova della simulazione

    In vigore

    La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti. CAPO XI – Della nullità del contratto

  • Articolo 1418 Codice Civile: Cause di nullità del contratto

    Articolo 1418 Codice Civile: Cause di nullità del contratto

    Art. 1418 c.c. Cause di nullità del contratto

    In vigore

    Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’ articolo 1325, l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’articolo 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.

  • Articolo 1419 Codice Civile: Nullità parziale

    Articolo 1419 Codice Civile: Nullità parziale

    Art. 1419 c.c. Nullità parziale

    In vigore

    La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.

  • Articolo 1420 Codice Civile: Nullità nel contratto plurilaterale

    Articolo 1420 Codice Civile: Nullità nel contratto plurilaterale

    Art. 1420 c.c. Nullità nel contratto plurilaterale

    In vigore

    Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

  • Articolo 1421 Codice Civile: Legittimazione all’azione di nullità

    Articolo 1421 Codice Civile: Legittimazione all’azione di nullità

    Art. 1421 c.c. Legittimazione all’azione di nullità

    In vigore

    Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

  • Articolo 1422 Codice Civile: Imprescrittibilità dell’azione di nullità

    Articolo 1422 Codice Civile: Imprescrittibilità dell’azione di nullità

    Art. 1422 c.c. Imprescrittibilità dell’azione di nullità

    In vigore

    L’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.

  • Articolo 1423 Codice Civile: Inammissibilità della convalida

    Articolo 1423 Codice Civile: Inammissibilità della convalida

    Art. 1423 c.c. Inammissibilità della convalida

    In vigore

    Il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente.