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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che, per accedere al Fondo nazionale per il sostegno alle locazioni, imponeva ai soli cittadini extra-UE dieci anni di residenza in Italia o cinque nella stessa regione: una discriminazione priva di ragionevole giustificazione.

Di cosa si tratta

Per ottenere i contributi del Fondo nazionale di sostegno all’affitto, la legge chiedeva agli immigrati extracomunitari un requisito di lunga residenza non previsto per gli altri. Alcuni beneficiari ne avevano contestato la legittimità davanti alla Corte d’appello di Milano.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 11, comma 13, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge n. 133 del 2008, che richiedeva agli immigrati, per accedere ai contributi del Fondo affitti, il certificato storico di residenza da almeno dieci anni in Italia o cinque nella stessa regione. La Corte d’appello di Milano, sezione lavoro, ha sollevato la questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 13, del d.l. n. 112 del 2008.

Il principio

Richiedere ai soli stranieri, a parità di condizioni di bisogno, un lungo periodo di residenza per accedere a una prestazione sociale come il sostegno all’affitto costituisce una discriminazione irragionevole, perché non vi è correlazione tra durata della residenza e bisogno abitativo.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la norma dichiarata incostituzionale?

Per accedere al Fondo affitti chiedeva ai soli immigrati dieci anni di residenza in Italia o cinque nella stessa regione.

Perché è stata ritenuta incostituzionale?

Perché introduceva una discriminazione irragionevole verso gli stranieri, senza alcuna correlazione tra durata della residenza e bisogno abitativo (art. 3 Cost.).

Chi aveva sollevato la questione?

La Corte d’appello di Milano, sezione lavoro.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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