Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge della Regione Siciliana che introduceva l’elezione diretta dei vertici dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, in contrasto con i principi della riforma nazionale degli enti di area vasta (legge n. 56 del 2014).

Di cosa si tratta

Dopo l’abolizione delle province, lo Stato ha riformato gli enti territoriali intermedi (città metropolitane e nuovi enti di area vasta) con la legge n. 56 del 2014, prevedendo organi a elezione di secondo grado, cioè scelti dagli amministratori dei Comuni e non direttamente dai cittadini. La Regione Siciliana, dotata di autonomia speciale, aveva invece previsto per i propri enti l’elezione diretta da parte degli elettori.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 17, in riferimento agli artt. 3, 5 e 117, secondo comma lettera p) e terzo comma, della Costituzione, in relazione ai principi di grande riforma economica e sociale contenuti nella legge n. 56 del 2014 e agli artt. 14, 15 e 17 dello statuto della Regione siciliana.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. da 1 a 6 e dell’art. 7, lettere b), c) ed e), della legge regionale n. 17 del 2017. Anche l’autonomia speciale siciliana deve rispettare i principi di grande riforma economica e sociale fissati dalla legge n. 56 del 2014, tra cui l’elezione di secondo grado degli organi di area vasta.

Il principio

I principi della riforma nazionale degli enti di area vasta, qualificati come grande riforma economica e sociale, costituiscono un limite anche per le Regioni a statuto speciale, che non possono introdurre l’elezione diretta in luogo di quella di secondo grado.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la legge siciliana bocciata?

L’elezione diretta da parte dei cittadini dei vertici dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.

Perché è stata dichiarata incostituzionale?

Perché contrastava con i principi di grande riforma economica e sociale della legge n. 56 del 2014, che prevede organi a elezione di secondo grado e vincola anche le Regioni speciali.

L’autonomia speciale non bastava a salvarla?

No: la Corte ha ribadito che anche la Regione Siciliana deve rispettare quei principi fondamentali di riforma.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.