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Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012 (liberalizzazioni), sollevata in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione.
Di cosa si tratta
L’art. 77, secondo comma, Cost. consente al Governo di adottare decreti-legge solo in casi straordinari di necessità e urgenza. Il decreto-legge n. 1 del 2012 conteneva misure urgenti per la concorrenza e lo sviluppo delle infrastrutture.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato la questione sull’art. 9, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, dubitando della sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.
Il principio
Il principio: la questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile, senza esame del merito sui presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge.
Domande e risposte
Quale norma era impugnata?
L’art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012 in materia di concorrenza e infrastrutture.
Quale parametro era evocato?
L’art. 77, secondo comma, della Costituzione, sui presupposti del decreto-legge.
Come ha deciso la Corte?
Con una dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione.
Norme collegate
- Art. 77 della Costituzione — presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge, parametro evocato dal giudice rimettente.
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