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Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012 (liberalizzazioni), sollevata in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione.

Di cosa si tratta

L’art. 77, secondo comma, Cost. consente al Governo di adottare decreti-legge solo in casi straordinari di necessità e urgenza. Il decreto-legge n. 1 del 2012 conteneva misure urgenti per la concorrenza e lo sviluppo delle infrastrutture.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato la questione sull’art. 9, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, dubitando della sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.

Il principio

Il principio: la questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile, senza esame del merito sui presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge.

Domande e risposte

Quale norma era impugnata?

L’art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012 in materia di concorrenza e infrastrutture.

Quale parametro era evocato?

L’art. 77, secondo comma, della Costituzione, sui presupposti del decreto-legge.

Come ha deciso la Corte?

Con una dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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