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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 1, comma 478, della legge di stabilità 2016, che con una norma di interpretazione autentica retroattiva incideva sui giudizi già pendenti tra le società di gestione aeroportuale e lo Stato sui corrispettivi per i servizi antincendi negli aeroporti.
Di cosa si tratta
Le società che gestiscono gli aeroporti versano un contributo destinato, secondo la legge, ad alimentare un fondo per il servizio antincendi. Era sorto un contenzioso sul fatto che lo Stato impiegasse effettivamente quelle somme per quel servizio. Mentre i giudizi erano pendenti, il legislatore è intervenuto con una norma che, qualificandosi come «interpretazione autentica», mirava a chiudere la controversia in senso favorevole all’amministrazione, con effetto retroattivo.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 478, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in riferimento agli artt. 3, 24, 25 primo comma, 102 primo comma, 111 primo e secondo comma, e 117 primo comma della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della CEDU, nel procedimento tra la Sagat spa e altri e l’ENAC.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 478, della legge n. 208 del 2015. La disposizione, presentandosi come interpretazione autentica ma incidendo retroattivamente sui giudizi in corso a favore dello Stato, parte del processo, viola i principi di parità delle armi e del giusto processo.
Il principio
Il legislatore non può intervenire con norme retroattive che, sotto forma di interpretazione autentica, alterino l’esito di processi pendenti a vantaggio della parte pubblica, in violazione del diritto a un giudice imparziale e del giusto processo garantiti dalla Costituzione e dalla CEDU.
Domande e risposte
Cosa stabiliva la norma annullata?
Modificava in via retroattiva la disciplina dei corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale per i servizi antincendi, presentandosi come interpretazione autentica ma incidendo sui giudizi già in corso.
Perché è stata dichiarata incostituzionale?
Perché una norma retroattiva che condiziona l’esito di processi pendenti a favore dello Stato, parte in causa, lede il giusto processo e la parità delle parti.
Chi aveva sollevato la questione?
Le sezioni unite civili della Corte di cassazione, nell’ambito di un contenzioso tra società aeroportuali e l’ENAC.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato contro la norma retroattiva.
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo e parità delle parti davanti al giudice.
- Art. 117 della Costituzione — Vincolo al rispetto degli obblighi internazionali, in relazione all’art. 6 CEDU.
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