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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul blocco degli automatismi stipendiali dei dipendenti pubblici (d.l. n. 78 del 2010 e d.l. n. 98 del 2011), sollevate da chi lamentava di non vedersi valorizzate in pensione le progressioni di carriera maturate durante il periodo di blocco.
Di cosa si tratta
Per esigenze di stabilizzazione finanziaria, lo Stato ha disposto un blocco temporaneo degli automatismi stipendiali e degli effetti economici delle progressioni di carriera dei dipendenti pubblici. Il problema riguardava i dipendenti cessati dal servizio durante il periodo di «cristallizzazione», che chiedevano di vedere comunque riconosciuti in pensione gli scatti maturati.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Liguria, ha sollevato in riferimento all’art. 3 della Costituzione la questione sull’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010 e sull’art. 16, comma 1, lettera b), del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui non prevedevano, per chi cessava dal servizio durante il blocco, la valorizzazione in quiescenza degli emolumenti derivanti dalle progressioni di carriera conseguite in quel periodo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale.
Il principio
Il principio: il blocco temporaneo degli automatismi stipendiali, giustificato da esigenze di contenimento della spesa pubblica, non viola l’art. 3 Cost. anche con riguardo al trattamento pensionistico di chi cessa dal servizio durante il periodo di blocco.
Domande e risposte
Cosa chiedeva il ricorrente?
Un ufficiale cessato dal servizio durante il blocco chiedeva che le progressioni di carriera maturate in quel periodo fossero valorizzate ai fini del calcolo della pensione.
Chi ha sollevato la questione?
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Liguria.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato non fondate le questioni sollevate in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, unico parametro evocato.
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