Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 125/2017 – Legittimo il regolamento edilizio-tipo statale (Sblocca Italia)

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    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni con cui Regione Puglia e Provincia autonoma di Trento contestavano l’art. 17-bis del decreto «Sblocca Italia», che prevede un regolamento edilizio-tipo per uniformare le definizioni e i parametri edilizi su tutto il territorio nazionale.

    Di cosa si tratta

    L’edilizia è una materia in cui si intrecciano competenze statali e regionali. Per semplificare e rendere omogenee le regole, lo Stato ha previsto l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo. Regione Puglia e Provincia di Trento hanno ritenuto che ciò invadesse le loro competenze legislative.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Puglia e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato l’art. 17-bis del decreto-legge n. 133 del 2014 (Sblocca Italia), in riferimento all’art. 117, secondo, terzo e sesto comma, della Costituzione, oltre che alle norme dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, lamentando la lesione del riparto di competenze legislative e regolamentari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate entrambe le questioni di legittimità costituzionale.

    Il principio

    La previsione di un regolamento edilizio-tipo, volto a uniformare definizioni e parametri tecnici dell’edilizia, rientra in titoli di competenza statale e non comprime illegittimamente le attribuzioni regionali e provinciali, perseguendo finalità di semplificazione e di omogeneità delle regole.

    Domande e risposte

    Che cos’è il regolamento edilizio-tipo?

    È uno schema uniforme di regole e definizioni edilizie, introdotto per rendere omogenei i regolamenti comunali su tutto il territorio nazionale.

    Chi aveva impugnato la norma?

    La Regione Puglia e la Provincia autonoma di Trento, che ritenevano lesa la propria competenza in materia edilizia.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha respinto le censure: la disciplina statale non invade illegittimamente le competenze regionali e provinciali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 160/2017 – Trattamento economico dei dipendenti del Consiglio regionale ligure

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma della Regione Liguria che incideva sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti del Consiglio regionale: tale materia rientra nell’«ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato.

    Di cosa si tratta

    Il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, nei suoi profili di trattamento giuridico ed economico, è in larga parte contrattualizzato e ricondotto all’«ordinamento civile», materia riservata allo Stato. Le Regioni conservano competenza sulla propria organizzazione, ma non possono incidere su quei profili.

    La questione di legittimità costituzionale

    È stata impugnata la disposizione della Regione Liguria che, modificando la disciplina sull’autonomia del Consiglio regionale, interveniva sul trattamento giuridico ed economico del personale; la questione è stata posta in riferimento all’art. 117 della Costituzione, sotto il profilo della competenza statale in materia di ordinamento civile (secondo comma, lettera l)).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione Liguria 21 giugno 2016, n. 8, nella parte in cui inseriva il secondo e terzo periodo dell’art. 8-quater nella legge regionale n. 25 del 2006: la norma incideva su materia riservata allo Stato.

    Il principio

    Il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici rientra nella materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale; la competenza regionale in materia di organizzazione non consente di intervenire su tali profili del rapporto di lavoro.

    Domande e risposte

    Perché la Regione non poteva regolare il trattamento dei suoi dipendenti?

    Perché il trattamento giuridico ed economico del personale rientra nell’«ordinamento civile», materia di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117 Cost.

    Che cosa resta di competenza regionale?

    L’organizzazione dei propri uffici e apparati; non però i profili del rapporto di lavoro ricondotti all’ordinamento civile.

    Quale parte della legge ligure è stata annullata?

    Il secondo e terzo periodo dell’art. 8-quater inserito nella legge regionale n. 25 del 2006, nella parte in cui incideva sul trattamento del personale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (secondo comma, lettera l)), entro cui rientra il trattamento dei dipendenti pubblici.
  • Corte cost. n. 124/2017 – Legittimo il tetto ai compensi dei dirigenti e manager pubblici

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    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sul limite massimo ai trattamenti economici di chi riceve emolumenti a carico delle finanze pubbliche (il cosiddetto «tetto» stipendiale). Il limite, ancorato al trattamento del primo presidente della Corte di cassazione, è una misura ragionevole di contenimento della spesa.

    Di cosa si tratta

    Per contenere la spesa pubblica il legislatore ha fissato un tetto agli stipendi e compensi corrisposti a dirigenti, magistrati, professori e altri soggetti retribuiti con denaro pubblico. Diversi interessati hanno impugnato il limite, lamentando una lesione del proprio diritto alla retribuzione e una disparità di trattamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione sull’art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 e sull’art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, che fissano il tetto ai trattamenti economici a carico della finanza pubblica, deducendo la violazione di plurimi parametri costituzionali in tema di uguaglianza, retribuzione e buon andamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011 e dell’art. 1 collegato, nei termini indicati in motivazione.

    Il principio

    Il limite massimo ai trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche è una scelta non irragionevole di contenimento della spesa, che persegue obiettivi di equilibrio dei conti pubblici e non lede di per sé il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente.

    Domande e risposte

    Esiste un tetto agli stipendi pubblici?

    Sì. La normativa fissa un limite massimo ai trattamenti economici corrisposti a chi riceve emolumenti a carico delle finanze pubbliche, ritenuto legittimo dalla Corte.

    A che cosa è ancorato il tetto?

    Il limite è parametrato al trattamento economico complessivo previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.

    Il tetto viola il diritto alla retribuzione?

    No. La Corte ha escluso la violazione: il contenimento della spesa pubblica costituisce un interesse che giustifica ragionevolmente il limite.

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  • Corte cost. n. 98/2017 – Commercio in Friuli-Venezia Giulia: incostituzionali i vincoli alle grandi strutture di vendita

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme del Friuli-Venezia Giulia sul commercio che ponevano limiti e contingentamenti all’apertura delle grandi strutture di vendita, in contrasto con i principi statali e europei di liberalizzazione e tutela della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Friuli-Venezia Giulia, con la legge 8 aprile 2016, n. 4, aveva riordinato la disciplina del settore terziario, intervenendo anche sulle regole di apertura degli esercizi commerciali, in particolare delle grandi strutture di vendita.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati più articoli della legge reg. FVG n. 4 del 2016, che modificavano la precedente legge regionale n. 29 del 2005 sul commercio. Il Governo lamentava il contrasto con la competenza statale in materia di tutela della concorrenza e con i principi di liberalizzazione delle attività economiche. La questione è stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di più disposizioni, tra cui l’art. 29 della legge reg. n. 29 del 2005 come modificato dalla legge n. 4 del 2016, e – in via consequenziale – l’art. 29-bis della stessa legge regionale, oltre ad altre previsioni connesse, perché introducevano vincoli e limitazioni non compatibili con i principi della concorrenza.

    Il principio

    La tutela della concorrenza è competenza esclusiva dello Stato: le Regioni non possono reintrodurre contingentamenti, programmazioni quantitative o autorizzazioni che ostacolino l’ingresso sul mercato delle attività commerciali, comprese le grandi strutture di vendita.

    Domande e risposte

    Cosa prevedevano le norme annullate?

    Limiti e regole più restrittive per l’apertura delle attività commerciali, in particolare delle grandi strutture di vendita.

    Perché sono incostituzionali?

    Perché invadono la competenza statale sulla tutela della concorrenza e contrastano con i principi di liberalizzazione del commercio.

    Le Regioni possono ancora regolare il commercio?

    Sì, nei limiti delle proprie competenze, ma senza introdurre barriere all’ingresso che ostacolino la concorrenza.

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  • Corte cost. n. 159/2017 – Estinzione del giudizio su una legge ambientale di Trento

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo sul ricorso dello Stato contro una norma ambientale della Provincia autonoma di Trento, in materia di foreste, valutazione di impatto ambientale e tutela dagli inquinamenti.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento aveva modificato più leggi provinciali in materia di foreste, protezione della natura, valutazione di impatto ambientale e tutela dell’ambiente dagli inquinamenti. Lo Stato aveva contestato una di queste disposizioni davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 9 della legge della Provincia autonoma di Trento 21 luglio 2016, n. 11, recante modifiche alla normativa provinciale in materia ambientale e forestale, lamentando l’invasione di competenze statali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Le vicende processuali successive alla proposizione del ricorso — tra cui la rinuncia all’impugnazione — hanno determinato l’estinzione del giudizio, senza una pronuncia nel merito della questione.

    Il principio

    L’estinzione del processo costituzionale conseguente alla rinuncia all’impugnazione preclude l’esame nel merito delle questioni: la Corte non si pronuncia sulla legittimità della norma impugnata.

    Domande e risposte

    Perché il giudizio si è concluso con l’estinzione?

    Perché le vicende processuali successive al ricorso, in particolare la rinuncia all’impugnazione, hanno determinato l’estinzione del processo.

    La legge provinciale è stata giudicata incostituzionale?

    No. Con l’estinzione la Corte non entra nel merito: nessuna pronuncia sulla legittimità della norma.

    Che cosa disciplinava la norma impugnata?

    Modifiche alla normativa della Provincia di Trento in materia di foreste, protezione della natura, valutazione d’impatto ambientale e tutela dall’inquinamento.

  • Corte cost. n. 97/2017 – Domanda riconvenzionale nel divorzio: questione inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla disciplina del rito divorzile sollevata dal Tribunale di Crotone. Il giudice voleva discostarsi da un orientamento consolidato della Cassazione, ma la questione è stata respinta in rito.

    Di cosa si tratta

    Nel processo di divorzio, dopo la fase davanti al Presidente del tribunale si apre la fase contenziosa davanti al giudice istruttore. Il dubbio riguardava se la domanda di assegno divorzile, già proposta nella prima fase, dovesse essere riproposta nella seconda a pena di decadenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 4, comma 10, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (legge sul divorzio), come modificato nel 2005, in riferimento agli artt. 3, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Crotone.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile sotto più profili. La Cassazione ha già affermato, come diritto vivente, che il coniuge costituitosi nella fase presidenziale con domande riconvenzionali non deve riproporle davanti al giudice istruttore: il rimettente conosceva tale orientamento ma intendeva discostarsene.

    Il principio

    Se esiste un’interpretazione consolidata (diritto vivente) che già risolve il problema in senso conforme a Costituzione, il giudice deve adeguarvisi anziché sollevare la questione: in tal caso la questione è inammissibile.

    Domande e risposte

    Va riproposta la domanda di assegno divorzile nella seconda fase?

    Secondo la Cassazione richiamata dalla Corte, no: se proposta nella fase presidenziale con la costituzione del coniuge, è tempestiva e non va riproposta.

    Perché la questione è stata respinta in rito?

    Perché esisteva già un orientamento consolidato favorevole alla parte; il giudice avrebbe dovuto applicarlo invece di sollevare il dubbio.

    La norma sul divorzio è stata annullata?

    No. La Corte non è entrata nel merito: la disposizione resta in vigore.

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  • Corte cost. n. 123/2017 – Niente revocazione delle sentenze amministrative per contrasto con la CEDU

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    La Corte ha ritenuto inammissibili e non fondate le questioni con cui si chiedeva di estendere la revocazione delle sentenze del giudice amministrativo ai casi di contrasto con una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo. Spetta al legislatore, non alla Corte, introdurre un simile rimedio.

    Di cosa si tratta

    Quando la Corte di Strasburgo accerta una violazione della CEDU, l’ordinamento deve trovare il modo di rimuoverne gli effetti. Per il processo penale esiste la «revisione»; per il processo amministrativo non è previsto un analogo strumento di revocazione delle sentenze passate in giudicato. Da qui la richiesta di colmare il vuoto.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha sollevato questione sull’art. 106 del d.lgs. n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo) e sugli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la revocazione della sentenza amministrativa quando essa contrasti con una pronuncia definitiva della Corte EDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. e non fondata quella sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost.

    Il principio

    Non esiste un obbligo costituzionale o convenzionale di introdurre la revocazione delle sentenze amministrative per contrasto sopravvenuto con una decisione della Corte EDU. L’eventuale rimedio richiede una scelta discrezionale del legislatore e non può essere creato dalla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Si può revocare una sentenza amministrativa che contrasta con la CEDU?

    Allo stato no. La Corte ha escluso che un simile rimedio sia costituzionalmente imposto: introdurlo spetta al legislatore.

    Perché una parte della questione è inammissibile?

    Perché, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., la pronuncia richiesta avrebbe richiesto scelte di sistema riservate al legislatore, non una decisione «a rime obbligate».

    La CEDU obbliga a riaprire i processi amministrativi?

    No. A differenza del processo penale, per il processo amministrativo non vi è un vincolo convenzionale a prevedere la riapertura del giudicato.

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  • Corte cost. n. 158/2017 – Sanzioni Consob e restituzione degli atti ai giudici

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    La Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti alle Corti d’appello di Genova e Firenze che avevano sollevato dubbi sulla disciplina del procedimento sanzionatorio Consob: sopravvenute modifiche normative impongono ai giudici di rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni.

    Di cosa si tratta

    Il Testo unico della finanza disciplina le sanzioni della Consob, l’autorità di vigilanza sui mercati finanziari. Diverse Corti d’appello avevano dubitato della legittimità costituzionale delle regole sul relativo procedimento, in particolare sul diritto di difesa e sulle garanzie del contraddittorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Genova e quella di Firenze, con numerose ordinanze, avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 195, comma 7, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), sul procedimento sanzionatorio della Consob.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha ordinato la restituzione degli atti alle Corti d’appello di Genova e di Firenze. Lo ius superveniens, cioè le modifiche normative intervenute dopo le ordinanze di rimessione, impone ai giudici a quibus di riesaminare se le questioni siano ancora rilevanti e non manifestamente infondate.

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, il quadro normativo muta, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché valuti nuovamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni alla luce della disciplina sopravvenuta.

    Domande e risposte

    Che cosa significa «restituzione degli atti»?

    Significa che la Corte rinvia il fascicolo ai giudici che avevano sollevato la questione, perché la riesaminino tenendo conto delle modifiche normative nel frattempo intervenute.

    La Corte ha deciso se la norma sulle sanzioni Consob è legittima?

    No. Non si è pronunciata nel merito: ha solo disposto che i giudici rivalutino le questioni alla luce del nuovo quadro normativo.

    Che cos’è lo «ius superveniens»?

    È la sopravvenienza di nuove norme dopo l’ordinanza di rimessione, che può incidere sulla rilevanza della questione e imporne una nuova valutazione da parte del giudice.

  • Corte cost. n. 122/2017 – Limiti alla corrispondenza dei detenuti in regime di 41-bis

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    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sul carcere duro (art. 41-bis ord. pen.) nella parte in cui consente all’amministrazione penitenziaria di limitare ricezione e invio di stampa e libri da parte del detenuto. Le restrizioni, se ragionevoli e finalizzate a impedire contatti con l’esterno, non violano la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il regime detentivo speciale del 41-bis serve a impedire i collegamenti tra i detenuti per gravi reati associativi e le organizzazioni criminali esterne. Tra le misure rientrano controlli e limiti sulla circolazione di libri e riviste in carcere. Un detenuto aveva contestato che tali limiti comprimessero la sua libertà di corrispondenza e di accesso alla cultura.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha sollevato la questione sull’art. 41-bis, comma 2-quater, lettere a) e c), della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), in riferimento agli artt. 15, 21, 33, 34 e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui — secondo il «diritto vivente» — consente all’amministrazione penitenziaria di limitare la ricezione e la spedizione di stampa e libri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Le limitazioni alla circolazione di stampa e libri per i detenuti in regime di 41-bis sono legittime quando rispondono in modo proporzionato all’esigenza di prevenire contatti con l’esterno; non comprimono in modo irragionevole la libertà di corrispondenza, di manifestazione del pensiero o di accesso alla cultura.

    Domande e risposte

    Il 41-bis può limitare i libri ricevuti dal detenuto?

    Sì. La Corte ha ritenuto legittime, entro limiti di ragionevolezza, le restrizioni sulla circolazione di stampa e libri, in funzione di prevenzione dei contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza.

    Quali diritti erano in gioco?

    La libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15), la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21) e il diritto allo studio e all’accesso alla cultura (artt. 33 e 34).

    Le restrizioni sono illimitate?

    No. Devono essere proporzionate e funzionali allo scopo del regime differenziato; non possono tradursi in una compressione arbitraria dei diritti del detenuto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 96/2017 – Rito elettorale e città metropolitane: restituzione degli atti al giudice

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    La Corte costituzionale ha restituito gli atti al TAR Lombardia perché, dopo l’ordinanza di rimessione, una nuova legge ha esteso il rito elettorale speciale anche alle città metropolitane. Spetta ora al giudice rivalutare se la questione sia ancora rilevante.

    Di cosa si tratta

    Il codice del processo amministrativo prevede un rito speciale e accelerato per le controversie elettorali di comuni, province e regioni. Il TAR Lombardia ha dubitato che fosse ingiustificato non applicarlo anche alle elezioni delle città metropolitane.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 126, 128, 129 e 130 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), in riferimento all’art. 24, in relazione agli artt. 3 e 114 della Costituzione, per la disparità di trattamento processuale. La questione è stata sollevata dal TAR Lombardia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al TAR. Nelle more del giudizio è intervenuto il d.l. 31 agosto 2016, n. 168 (convertito dalla legge n. 197 del 2016), che ha esteso espressamente il rito elettorale speciale anche alle città metropolitane, applicandosi pure ai procedimenti pendenti.

    Il principio

    Quando una legge sopravvenuta (ius superveniens) modifica la norma censurata in senso potenzialmente satisfattivo, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché valuti se la questione conservi rilevanza e non manifesta infondatezza alla luce del nuovo quadro.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso la questione?

    No. Ha restituito gli atti al giudice a causa di una legge sopravvenuta che ha cambiato il quadro normativo.

    Cosa è cambiato per le città metropolitane?

    Una nuova legge ha esteso anche a esse il rito elettorale speciale, applicabile pure ai giudizi già pendenti.

    Cosa succede ora al processo?

    Il TAR dovrà verificare se la questione è ancora rilevante; se la novità ha già soddisfatto le esigenze, il dubbio potrebbe non riproporsi.

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  • Corte cost. n. 95/2017 – Assegno di maternità e carta di soggiorno: questione inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sul requisito della carta di soggiorno per ottenere l’assegno di maternità. La decisione è di rito: la Corte non ha valutato nel merito la discriminazione lamentata dai giudici rimettenti.

    Di cosa si tratta

    L’assegno di maternità era subordinato, per gli stranieri, al possesso della carta di soggiorno (oggi permesso di soggiorno UE di lungo periodo). Alcune cittadine straniere, pur regolarmente presenti in Italia, se lo erano viste negare per la mancanza di quel titolo. I giudici del lavoro di Reggio Calabria e Bergamo hanno sospettato una discriminazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 74 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico maternità e paternità), in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 31, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 14 CEDU, all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale, all’art. 21 della Carta di Nizza e all’art. 6 del Trattato sull’Unione europea. Le questioni sono state sollevate dai Tribunali di Reggio Calabria e Bergamo.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Si tratta di una decisione di rito, che non entra nel merito della dedotta discriminazione.

    Il principio

    Quando l’ordinanza di rimessione presenta carenze tali da impedire l’esame nel merito, la Corte dichiara la questione inammissibile senza pronunciarsi sulla fondatezza della censura: l’esito di rito non equivale ad avallare la norma impugnata.

    Domande e risposte

    La Corte ha detto che il requisito è legittimo?

    No. Non si è pronunciata nel merito: ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili per ragioni processuali.

    Che cos’è una manifesta inammissibilità?

    È una decisione di rito con cui la Corte chiude la questione senza esaminarne il contenuto, di norma per vizi dell’atto di rimessione.

    La questione può tornare davanti alla Corte?

    Sì. Un’altra ordinanza di rimessione, priva dei vizi rilevati, potrebbe riproporre la questione.

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  • Corte cost. n. 157/2017 – Concessioni demaniali marittime in Toscana e tutela della concorrenza

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    La Corte costituzionale dichiara in parte illegittima la legge della Regione Toscana sulle concessioni demaniali marittime: invadeva la competenza statale in materia di concorrenza. Salva invece la disposizione sui criteri di gestione, ritenuta non lesiva delle attribuzioni dello Stato.

    Di cosa si tratta

    Le concessioni demaniali marittime riguardano l’uso di spiagge e aree del demanio per attività come gli stabilimenti balneari. La loro disciplina tocca la concorrenza e l’ordinamento civile, materie di competenza statale. La Regione Toscana era intervenuta con disposizioni urgenti che lo Stato ha ritenuto invasive.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2, comma 1, lettere a), c) e d), della legge della Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31, in riferimento, tra l’altro, all’art. 117 della Costituzione (competenza statale in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile, secondo comma, lettere e) ed l)).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale, in quanto invasive delle competenze statali; ha invece dichiarato non fondata la questione sulla lettera a), promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. È stato inoltre dichiarato inammissibile l’intervento di un’associazione di categoria.

    Il principio

    La disciplina delle concessioni demaniali marittime incide su materie — tutela della concorrenza e ordinamento civile — riservate alla competenza esclusiva dello Stato; la Regione non può dettare regole che ne alterino il riparto, mentre restano legittime le previsioni che non invadono tali ambiti.

    Domande e risposte

    Che cosa ha dichiarato illegittimo la Corte?

    Le lettere c) e d) dell’art. 2, comma 1, della legge toscana, perché invadevano la competenza statale in materia di concorrenza e ordinamento civile.

    La legge regionale è stata annullata del tutto?

    No. La disposizione della lettera a) è stata salvata: la relativa questione è stata dichiarata non fondata.

    Perché le concessioni balneari riguardano lo Stato?

    Perché la loro disciplina incide sulla tutela della concorrenza e sull’ordinamento civile, materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117 Cost.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e ordinamento civile (secondo comma, lettere e) ed l)), parametro della decisione.