Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Call Center e BPO: livelli, qualifiche e mansioni 2026

    CCNL Telecomunicazioni · Call Center e BPO

    CCNL Call Center e BPO: livelli, qualifiche e mansioni 2026

    Come funziona l’inquadramento professionale nel settore dei call center e del BPO: i livelli del CCNL Telecomunicazioni, le declaratorie e la nuova classificazione per aree professionali in vigore dal 1° luglio 2026.

    In sintesi

    Il CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO prevede storicamente 4 livelli principali per operatori e figure di coordinamento, più livelli superiori per ruoli tecnico-direttivi. Dal 1° luglio 2026 entra in vigore, su base sperimentale, la nuova classificazione per aree professionali (A, B, C, D). L’inquadramento corretto è fondamentale: determina il minimo retributivo, la durata del periodo di prova, i termini di preavviso e le tutele in caso di licenziamento.

    Dati contrattuali

    CCNL applicabile
    Telecomunicazioni – Parte speciale CRM/BPO
    Parti firmatarie
    Asstel (Assotelecomunicazioni) · Slc-Cgil · Fistel-Cisl · Uilcom-Uil
    Ultimo rinnovo
    11 novembre 2025
    Vigenza
    Trienni 2023-2025 e 2026-2028
    Ambito
    Aziende di outsourcing call center, CRM e Business Process Outsourcing

    Tabella riepilogativa

    Livelli di inquadramento CCNL Telecomunicazioni – profili tipici CRM/BPO
    Livello Declaratoria sintetica Profili tipici nel call center Minimo mensile (apr. 2026)
    1° Attività prevalentemente manuale senza conoscenze professionali specifiche Mansioni elementari di supporto 1.345,28 €
    2° Attività richiedenti breve pratica e conoscenze elementari Operatore inbound base, addetto data entry 1.496,31 €
    3° Attività operative di media complessità con cognizioni teorico-pratiche specifiche Operatore inbound/outbound qualificato, back-office 1.630,14 €
    4° Attività tecnico-operative di adeguata complessità con conoscenze specialistiche qualificate Senior operator, team leader, quality assurance 1.760,82 €
    5° Funzioni con elevate conoscenze specialistiche, autonomia e decisionalità Supervisore, responsabile turno, specialista tecnico Tabella TLC generale
    6°-7° Funzioni direttive inerenti attività complesse, facoltà di decisione Responsabile sito, direttore operativo Tabella TLC generale
    Quadro Elevato grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale Dirigente operativo, quadro aziendale Tabella TLC generale

    I minimi per i livelli 5°, 6°, 7° e Quadro fanno riferimento alle tabelle generali del CCNL Telecomunicazioni, non alla parte speciale CRM/BPO. Si raccomanda di consultare le tabelle ufficiali aggiornate.

    Come si legge una declaratoria di livello

    La declaratoria è la descrizione ufficiale delle caratteristiche professionali e delle mansioni richieste per ciascun livello. Il CCNL Telecomunicazioni individua per ogni livello:

    • il contenuto delle attività (grado di complessità, autonomia, responsabilità);
    • le conoscenze professionali necessarie (elementari, specialistiche, direttive);
    • il grado di autonomia decisionale e il tipo di relazioni interne/esterne.

    L’inquadramento contrattuale deve riflettere le mansioni effettivamente svolte in modo prevalente, non quelle indicate formalmente nella lettera di assunzione. Il principio dell’equivalenza delle mansioni è sancito dall’art. 2103 del codice civile.

    Profili tipici del settore call center e BPO

    Nel settore CRM/BPO i profili più diffusi sono:

    • Operatore inbound: gestisce chiamate in entrata su servizi di assistenza clienti, reclami, informazioni. Livello tipico: 2° o 3°.
    • Operatore outbound: effettua chiamate in uscita per campagne commerciali, ricerche di mercato, recupero crediti. Livello tipico: 2° o 3°.
    • Operatore multicanale/omnicanale: gestisce interazioni su più canali (telefono, chat, e-mail, social). Livello tipico: 3° o 4°.
    • Team leader / coach: coordina un gruppo di 8-15 operatori, monitora KPI, fornisce formazione sul campo. Livello tipico: 4° o 5°.
    • Quality Analyst: valuta la qualità delle interazioni, produce report e piani di miglioramento. Livello tipico: 4° o 5°.
    • Supervisore / Responsabile turno: gestisce la produzione su uno o più turni, interface con il committente. Livello tipico: 5° o 6°.
    • Back office / BPO specialist: gestisce processi amministrativi esternalizzati (inserimento dati, gestione pratiche, fatturazione). Livello tipico: 3° o 4°.

    La nuova classificazione per aree professionali dal 1° luglio 2026

    Il rinnovo del novembre 2025 introduce, dal 1° luglio 2026 su base sperimentale, un sistema di classificazione basato su quattro aree professionali (A, B, C, D). Ogni area si articola in fasce retributive determinate non da un livello gerarchico fisso, ma dalla combinazione di:

    • competenze tecniche certificate e aggiornamento continuo;
    • capacità di problem solving e gestione di situazioni complesse;
    • grado di autonomia nel ruolo;
    • qualità delle relazioni con clienti interni ed esterni.

    La nuova classificazione è pensata per valorizzare percorsi di crescita professionale non necessariamente legati alla sola anzianità. Le commissioni paritetiche settoriali monitoreranno l’applicazione nei primi 12 mesi prima di rendere il sistema definitivo.

    Jus variandi: le mansioni possono cambiare?

    L’art. 2103 c.c. (come modificato dal d.lgs. 81/2015) consente al datore di lavoro di assegnare mansioni equivalenti o anche inferiori in presenza di specifiche condizioni (riorganizzazione, modifica processi, accordo sindacale). Il CCNL Telecomunicazioni non deroga al limite delle mansioni equivalenti. Qualsiasi demansionamento deve avvenire nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

    Casi pratici

    Tizio – Operatore outbound sotto-inquadrato
    Tizio viene assunto al livello 2 come operatore outbound. Dopo alcuni mesi svolge anche attività di monitoraggio qualità e formazione dei nuovi colleghi in modo continuativo. Secondo il CCNL, queste mansioni corrispondono al livello 4. Tizio si rivolge al sindacato, che richiede all’azienda la corretta riclassificazione. L’azienda riconosce il livello 4 con decorrenza dalla data in cui le mansioni superiori sono state effettivamente assunte in modo prevalente.
    Caia – Team leader nel passaggio al nuovo sistema
    Caia è inquadrata al livello 4 come team leader. Dal 1° luglio 2026 l’azienda adotta la nuova classificazione per aree. Caia viene collocata nell’area C, fascia media. La nuova classificazione non può peggiorare il trattamento economico già acquisito: la sua retribuzione tabellare rimane almeno pari a quella del vecchio livello 4, con le fasce del nuovo sistema applicate agli aumenti futuri.
    Sempronio – Specialista BPO con più mansioni
    Sempronio lavora in un centro BPO e gestisce sia processi amministrativi (livello 3) che attività di analisi e reportistica per il committente (livello 5). Per il principio delle mansioni prevalenti, l’inquadramento si determina sulla base delle attività svolte per la maggior parte del tempo. Poiché l’analisi occupa più del 50% del suo tempo, Sempronio ha diritto all’inquadramento al livello 5.

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO?
    Il vecchio sistema prevede 7 livelli più la categoria Quadro. Le aziende CRM/BPO utilizzano prevalentemente i livelli da 1 a 4 per operatori e team leader, mentre i livelli superiori si applicano a responsabili e figure tecnico-direttive. Dal 1° luglio 2026 entra in vigore la nuova classificazione per aree professionali (A, B, C, D) su base sperimentale.
    Come viene classificato un operatore di call center inbound?
    Un operatore di call center inbound senza particolari specializzazioni viene di norma inquadrato al livello 2 o 3, a seconda delle mansioni svolte e dell’autonomia richiesta. Il livello 1 riguarda attività elementari senza requisiti professionali particolari.
    Il team leader di un call center a quale livello viene inquadrato?
    Un team leader con funzioni di coordinamento viene generalmente inquadrato al livello 4 o 5. Il livello 4 si applica ad attività tecnico-operative con conoscenze specialistiche; il livello 5 a funzioni con elevate conoscenze e autonomia decisionale.
    Come si contesta un inquadramento errato?
    Il lavoratore può rivolgersi al sindacato di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) per una verifica delle declaratorie rispetto alle mansioni effettive. In caso di mancato accordo, è possibile ricorrere al Giudice del Lavoro chiedendo il riconoscimento del livello superiore con le relative differenze retributive.
    La nuova classificazione per aree professionali sostituisce subito i livelli?
    No. Dal 1° luglio 2026 la nuova classificazione entra in vigore su base sperimentale. Il vecchio sistema rimane riferimento per gli istituti contrattuali già definiti. La nuova classificazione non può ridurre il trattamento economico acquisito.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni dell’11 novembre 2025. Le declaratorie dei livelli si basano sul testo contrattuale vigente; la nuova classificazione per aree professionali entra in vigore in via sperimentale dal 1° luglio 2026. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Call Center e BPO: ferie, permessi e ROL 2026

    CCNL Telecomunicazioni · Call Center e BPO

    CCNL Call Center e BPO: ferie, permessi e ROL 2026

    Quanti giorni di ferie spettano a un operatore di call center, quando si maturano e come si fruiscono: la guida completa al CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO su ferie, permessi retribuiti ed ex festività dopo il rinnovo 2025.

    In sintesi

    Il CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO riconosce 24 giorni lavorativi di ferie annuali (25 dal 10° anno), 4 giornate di permesso per ex festività soppresse, permessi retribuiti per lutto (3 gg), matrimonio (15 gg) ed esami. Il rinnovo 2025 ha esteso i permessi per bisogni educativi speciali (125 ore annue) e per genitori di figli ricoverati fino ai 18 anni.

    Dati contrattuali

    CCNL applicabile
    Telecomunicazioni – Parte speciale CRM/BPO
    Parti firmatarie
    Asstel (Assotelecomunicazioni) · Slc-Cgil · Fistel-Cisl · Uilcom-Uil
    Ultimo rinnovo
    11 novembre 2025
    Vigenza
    Trienni 2023-2025 e 2026-2028
    Ambito
    Aziende di outsourcing call center, CRM e Business Process Outsourcing

    Tabella riepilogativa

    Ferie, permessi ed ex festività – CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO
    Istituto Durata/quantità Note
    Ferie annuali 24 giorni lavorativi 25 giorni dal 10° anno di servizio
    Ex festività soppresse 4 giornate annue Maturano per ogni anno di servizio
    Permesso per lutto/malattia grave 3 giorni retribuiti Familiari entro il 2° grado
    Permesso matrimonio 15 giorni retribuiti Anche per unione civile
    Permessi per esami 1 giorno + preparazione Studenti lavoratori (legge 300/1970)
    Bisogni educativi speciali (figli) 125 ore annue Novità rinnovo 2025
    Figli ricoverati (fino a 18 anni) Permesso specifico Novità rinnovo 2025
    Congedo paterno 10 giorni (20 per gemelli) Retribuito, obbligatorio per legge + integrazioni CCNL

    Le ferie: maturazione, godimento e divieto di monetizzazione

    Il CCNL Telecomunicazioni riconosce a ciascun lavoratore 24 giorni lavorativi di ferie annuali (pari a 4 settimane lavorative), che salgono a 25 giorni per chi ha maturato più di 10 anni di servizio. Le ferie:

    • maturano mensilmente per dodicesimi durante l’anno di servizio;
    • devono essere godute almeno per 2 settimane in modo continuativo su richiesta del lavoratore, preferibilmente nel periodo estivo o in quello concordato;
    • le restanti 2 settimane possono essere fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione;
    • non possono essere monetizzate in costanza di rapporto (art. 36 Cost. e d.lgs. 66/2003).

    Il datore di lavoro ha facoltà di programmare i periodi di ferie in base alle esigenze organizzative, ma non può imporre la fruizione in periodi di bassa attività in modo da svuotare il diritto del lavoratore alla scelta del periodo.

    Permessi per ex festività soppresse

    Il CCNL riconosce 4 giornate di permesso annuo corrispondenti alle festività soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 (es. San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo). Tali permessi maturano per ogni anno di servizio e possono essere fruiti in giornate singole, salvo diverse intese aziendali. Per i dipendenti a tempo parziale il numero è proporzionato.

    Permessi retribuiti per eventi e cause particolari

    Il CCNL prevede i seguenti permessi retribuiti a carico del datore:

    • Lutto o grave malattia: 3 giorni di permesso retribuito per decesso o ricovero ospedaliero di coniuge, convivente, parenti entro il 2° grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti);
    • Matrimonio o unione civile: 15 giorni continuativi di congedo retribuito;
    • Esami: i lavoratori-studenti hanno diritto a permessi per sostenere gli esami universitari o di scuola media superiore;
    • Visite mediche e terapie: la legge e il CCNL prevedono tutele per i lavoratori che devono sottoporsi a terapie salvavita o visite specialistiche.

    Le novità del rinnovo 2025: nuovi permessi e tutele

    Il rinnovo dell’11 novembre 2025 ha introdotto importanti novità in materia di permessi e congedi:

    • Permessi per genitori di figli ricoverati: possibilità di permesso per i genitori di figli ricoverati in ospedale, estesa fino ai 18 anni di età del figlio (in precedenza il limite era più basso);
    • 125 ore annue per bisogni educativi speciali: i lavoratori genitori di figli con bisogni educativi speciali documentati hanno diritto a 125 ore di permesso annuo;
    • Congedo paterno potenziato: 10 giorni di congedo obbligatorio retribuito alla nascita (20 giorni in caso di parto plurimo), in linea con l’evoluzione normativa del d.lgs. 105/2022;
    • Tutele per vittime di violenza di genere: permessi specifici per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione certificati dai Centri antiviolenza.

    Ferie e turni: specificità del settore call center

    La gestione delle ferie nei call center presenta complessità legate all’organizzazione su turni e alla necessità di garantire la copertura del servizio. Le aziende predispongono di norma un piano ferie annuale da condividere con i dipendenti entro il primo trimestre dell’anno. I lavoratori su turni notturni o festivi maturano le stesse ferie degli altri, ma la pianificazione deve tenere conto del ciclo di turni.

    Casi pratici

    Tizio – Ferie non godute a fine anno
    Tizio al 31 dicembre 2026 ha ancora 8 giorni di ferie non fruiti. Il CCNL consente di riportarle nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Tizio potrà quindi godere quelle ferie entro giugno 2028. Se il rapporto cessa prima, ha diritto all’indennità sostitutiva per i giorni di ferie non fruiti. Il datore non può obbligarlo a rinunciare alle ferie né monetizzarle mentre il rapporto è in corso.
    Caia – Permesso per lutto del nonno
    Caia perde il nonno materno. Il nonno è un parente di 2° grado, quindi rientra nella fattispecie del CCNL: Caia ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito. Presenta la documentazione (certificato di morte) all’ufficio HR e fruisce del permesso senza alcuna decurtazione della retribuzione.
    Sempronio – Genitore di figlio con bisogni educativi speciali
    Sempronio ha un figlio con bisogni educativi speciali certificati dalla ASL di competenza. Grazie alla novità contrattuale del rinnovo 2025, ha diritto a 125 ore annue di permesso retribuito per partecipare alle attività di supporto scolastico, terapeutiche e di integrazione del figlio. Presenta la documentazione sanitaria al responsabile HR e concorda il piano di fruizione delle ore.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO?
    Spettano 24 giorni lavorativi di ferie annuali; 25 giorni per chi ha più di 10 anni di servizio. Le ferie sono irrinunciabili: non possono essere monetizzate in costanza di rapporto.
    Quante giornate di permesso per ex festività?
    Il CCNL riconosce 4 giornate di permesso per ex festività soppresse, che maturano ogni anno di servizio.
    Quali permessi retribuiti sono previsti per eventi familiari?
    3 giorni per lutto/malattia grave di familiari entro il 2° grado; 15 giorni per matrimonio; permessi per esami studenti-lavoratori. Il rinnovo 2025 ha aggiunto permessi per figli ricoverati (fino a 18 anni) e 125 ore per bisogni educativi speciali.
    Quando si possono godere le ferie?
    Almeno 2 settimane consecutive su richiesta del lavoratore, le restanti entro i 18 mesi dall’anno di maturazione. Il datore programma le ferie tenendo conto delle esigenze organizzative.
    Le ferie non godute possono essere monetizzate?
    No, in costanza di rapporto le ferie sono irrinunciabili e non monetizzabili. Solo alla cessazione del rapporto spetta l’indennità sostitutiva per le ferie non fruite.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, maternità, paternità e congedi 2026, tredicesima, premi e mensilità aggiuntive 2026 e malattia, infortunio e comporto 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni dell’11 novembre 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Call Center e BPO: clausola sociale e cambio appalto 2026

    CCNL Telecomunicazioni · Call Center e BPO

    CCNL Call Center e BPO: clausola sociale e cambio appalto 2026

    La tutela occupazionale più importante del settore call center: come funziona la clausola sociale in caso di cambio di appaltatore, quali sono gli obblighi dell’azienda subentrante e cosa prevede il CCNL Telecomunicazioni dopo il rinnovo 2025.

    In sintesi

    La clausola sociale dell’art. 53 del CCNL Telecomunicazioni (introdotta in attuazione dell’art. 1, co. 10, L. 11/2016 con accordo del 30 maggio 2016) impone una procedura strutturata in caso di cambio appalto nei call center: informativa sindacale preventiva, comunicazione dei dati dei lavoratori addetti e garanzie occupazionali a carico dell’impresa subentrante. Non è un obbligo assoluto di assunzione automatica, ma un quadro vincolante di tutele. Il rinnovo 2025 ha rafforzato la clausola nella parte speciale CRM/BPO.

    Dati contrattuali

    CCNL applicabile
    Telecomunicazioni – Parte speciale CRM/BPO, art. 53
    Legge di riferimento
    Art. 1, co. 10, L. 11 agosto 2016, n. 11 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza)
    Accordo attuativo
    30 maggio 2016 (Asstel, Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil)
    Ultimo rinnovo
    11 novembre 2025 (rafforzamento clausola sociale CRM/BPO)
    Ambito
    Cambi di appalto nei servizi di Customer Relationship Management e Business Process Outsourcing

    Perché il cambio appalto è un tema cruciale nel settore call center

    Il settore dei call center e del BPO è strutturato su contratti di servizio: un’azienda committente (es. un operatore telefonico, una banca, una compagnia di assicurazioni, un ente pubblico) affida la gestione del proprio servizio clienti a un’azienda appaltatrice. Periodicamente, il committente può decidere di cambiare appaltatore: per ragioni di costo, qualità del servizio, strategia aziendale.

    Storicamente, il cambio di appalto generava instabilità occupazionale sistematica: decine o centinaia di lavoratori rischiavano di perdere il posto ogni volta che il loro datore perdeva un contratto. In assenza di protezioni, i call center diventavano terreno fertile per contratti precari e abbattimento dei costi tramite licenziamento e riassunzione a condizioni peggiori.

    Per rispondere a questa specifica patologia del settore, nel 2016 sono intervenuti sia il legislatore sia le parti sociali.

    La base normativa: art. 1, co. 10, L. 11/2016

    L’art. 1, comma 10, della legge 11 agosto 2016, n. 11 («Legge annuale per il mercato e la concorrenza») ha introdotto una norma specifica per il settore call center. Essa prevede che in caso di successione di imprese nello svolgimento di una medesima attività di call center per lo stesso committente, i rapporti di lavoro continuino con l’impresa subentrante, applicandosi i contratti collettivi nazionali e aziendali vigenti.

    La norma non crea un obbligo assoluto e automatico di assunzione, ma impone che la successione avvenga nel rispetto delle regole contrattuali collettive, rendendo applicabile la clausola sociale.

    L’accordo attuativo del 30 maggio 2016 e l’art. 53 CCNL

    Le parti sociali del settore telecomunicazioni (Asstel, Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) hanno dato attuazione alla norma di legge con un accordo del 30 maggio 2016, che ha riformulato l’art. 53 del CCNL Telecomunicazioni. L’accordo ha definito la procedura operativa da seguire in caso di cambio appalto:

    1. Informativa preventiva: l’azienda uscente deve informare le organizzazioni sindacali del cambio di appalto con congruo preavviso (tipicamente almeno 60 giorni prima dell’efficacia del cambio);
    2. Comunicazione dei dati: l’azienda uscente deve trasmettere all’azienda entrante l’elenco nominativo dei lavoratori addetti al servizio, con indicazione di: livello di inquadramento, anzianità di servizio, retribuzione in godimento, tipologia contrattuale (indeterminato, determinato, part-time ecc.);
    3. Garanzie occupazionali: l’azienda entrante è tenuta a rispettare le condizioni economiche e normative del CCNL applicato dall’azienda uscente, garantendo la continuità del trattamento economico per i lavoratori assorbiti;
    4. Esame sindacale congiunto: se l’azienda entrante non intende assorbire tutti i lavoratori, deve avviare un esame congiunto con le organizzazioni sindacali per concordare le modalità di gestione dell’eccedenza.

    Cosa dice la giurisprudenza

    Il Tribunale di Roma (ordinanza citata nei materiali di settore) ha precisato che la clausola sociale dell’art. 53 CCNL Telecomunicazioni e dell’art. 1, co. 10, L. 11/2016 non dispongono un obbligo di assunzione automatico per l’impresa subentrante. La norma impone una procedura vincolante e tutele occupazionali, ma non trasferisce automaticamente i contratti di lavoro dal vecchio al nuovo appaltatore (differentemente da quanto avviene nel trasferimento di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c.).

    In concreto, ciò significa che:

    • se l’azienda entrante non avvia la procedura, è inadempiente e i lavoratori possono agire in sede sindacale o giudiziaria;
    • se l’azienda entrante avvia la procedura ma riduce l’organico, devono essere rispettate le regole sui licenziamenti collettivi (L. 223/1991);
    • il lavoratore che riceve un’offerta di assunzione a condizioni equivalenti non può rifiutarla senza perdere le tutele della clausola.

    Tabella riepilogativa

    Procedura di cambio appalto – clausola sociale art. 53 CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO
    Fase Soggetto Obbligo
    1. Informativa preventiva Azienda uscente Comunicare alle OO.SS. il cambio appalto con preavviso congruo (tipicamente 60 giorni)
    2. Comunicazione dati Azienda uscente Trasmettere all’azienda entrante elenco lavoratori addetti con livello, anzianità, retribuzione
    3. Esame sindacale Azienda entrante + OO.SS. Avviare esame congiunto se non si assorbe tutta la forza lavoro
    4. Assunzione a condizioni equivalenti Azienda entrante Applicare CCNL e rispettare trattamento economico in godimento
    5. Gestione eccedenze Azienda entrante Se c’è riduzione di organico: procedure L. 223/1991 o accordi sindacali

    Il rafforzamento della clausola nel rinnovo 2025

    Il rinnovo dell’11 novembre 2025 ha dedicato specifica attenzione alla parte speciale CRM/BPO, rafforzando la clausola sociale e ribadendo le garanzie occupazionali in caso di cambio appalto. In particolare, il rinnovo ha:

    • confermato la procedura dell’art. 53 come vincolante anche per i nuovi contratti di appalto;
    • rafforzato il principio che l’impresa subentrante deve applicare il CCNL Telecomunicazioni e non contratti alternativi di settore (in chiaro riferimento al problema del dumping contrattuale);
    • rafforzato le commissioni paritetiche di monitoraggio sulla corretta applicazione della clausola sociale.

    La contrapposizione con il contratto Assocontact/Cisal

    Il dibattito sulla clausola sociale è strettamente legato alla contesa contrattuale nel settore. Le organizzazioni sindacali (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) contestano il contratto stipulato da Assocontact con Cisal, sostenendo che attenui le tutele della clausola sociale. Non abbiamo il testo di quel contratto: questa guida tratta soltanto il CCNL Telecomunicazioni.

    Casi pratici

    Tizio – Cambio appalto con assorbimento totale
    Tizio lavora da 4 anni nel call center di assistenza clienti di un operatore telefonico. Il committente cambia appaltatore. L’azienda uscente avvia la procedura dell’art. 53 CCNL: informa il sindacato, comunica i dati di Tizio all’azienda entrante. La nuova azienda assorbe tutti i lavoratori, applicando il CCNL Telecomunicazioni e rispettando il livello 3 e l’anzianità maturata di Tizio. Il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità.
    Caia – Cambio appalto con riduzione organico
    Caia è in un call center che perde un grosso appalto. L’azienda entrante assorbe solo 80 dei 120 lavoratori addetti. Avvia l’esame sindacale congiunto. Per i 40 lavoratori non assorbiti (tra cui inizialmente anche Caia), si apre la procedura di mobilità ex L. 223/1991. Il sindacato negozia un accordo che prevede: priorità ai volontari, mobilità su accordo, formazione per i reimpieghi. Alla fine Caia è tra i 15 lavoratori che ottengono un contratto con l’azienda entrante grazie all’accordo sindacale.
    Sempronio – Offerta peggiorativa rifiutata
    Sempronio riceve dall’azienda entrante un’offerta di assunzione al livello 2, mentre era al livello 3 con l’azienda uscente. L’offerta è peggiorativa rispetto al trattamento in godimento. Sempronio, con l’assistenza del sindacato, rifiuta l’offerta citando la violazione della clausola sociale che impone di rispettare le condizioni economiche del CCNL applicato. L’azienda entrante è obbligata a rivedere l’offerta o, in alternativa, a avviare la procedura per licenziamento giustificato motivo oggettivo con la relativa indennità.

    Domande frequenti

    Cosa prevede la clausola sociale per i lavoratori dei call center?
    L’art. 53 CCNL Telecomunicazioni (in attuazione L. 11/2016) impone una procedura vincolante: informativa sindacale preventiva, comunicazione dei dati dei lavoratori addetti e garanzie occupazionali a carico dell’impresa subentrante, che deve applicare il CCNL di riferimento.
    La clausola sociale garantisce il posto di lavoro in caso di cambio appalto?
    Non è un obbligo assoluto di assunzione automatica. Impone una procedura vincolante con garanzie occupazionali. In caso di riduzione dell’organico si applicano le procedure L. 223/1991 con coinvolgimento sindacale.
    Quali obblighi ha l’azienda uscente in caso di cambio appalto?
    Informare tempestivamente le organizzazioni sindacali e comunicare all’azienda entrante l’elenco dei lavoratori addetti con livello, anzianità e condizioni economiche.
    Il lavoratore che rifiuta l’assunzione dal nuovo appaltatore perde i diritti?
    Se l’offerta è a condizioni equivalenti o migliori, il rifiuto ingiustificato può far perdere le tutele della clausola. Se l’offerta è peggiorativa rispetto al CCNL, il rifiuto è giustificato.
    Il contratto Assocontact/Cisal rispetta la clausola sociale?
    Le organizzazioni sindacali rappresentative (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) contestano il contratto alternativo Assocontact/Cisal, sostenendo che riduca le tutele del cambio appalto rispetto al CCNL Telecomunicazioni; non avendone il testo, qui non lo valutiamo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni dell’11 novembre 2025. La disciplina della clausola sociale si basa sull’art. 53 CCNL Telecomunicazioni e sull’art. 1, co. 10, L. 11 agosto 2016, n. 11. La giurisprudenza citata è in continua evoluzione: per situazioni specifiche è consigliabile consultare un avvocato del lavoro, il sindacato di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Call Center e BPO: apprendistato 2026

    CCNL Telecomunicazioni · Call Center e BPO

    CCNL Call Center e BPO: apprendistato 2026

    Durata, formazione obbligatoria, periodo di prova e retribuzione dell’apprendistato professionalizzante nel CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO: la guida completa aggiornata al rinnovo 2025.

    In sintesi

    L’apprendistato professionalizzante nel CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO dura massimo 36 mesi, in due periodi da 18 mesi: nel primo si è inquadrati due livelli sotto quello finale, nel secondo un livello sotto. La formazione professionalizzante è di almeno 80 ore medie annue. Il periodo di prova è massimo 3 mesi (livelli 1-4) o 6 mesi (livelli 5-7). Al termine il lavoratore acquisisce il livello contrattuale finale. Il datore deve aver confermato almeno il 70% degli apprendisti precedenti prima di assumerne di nuovi.

    Dati contrattuali

    CCNL applicabile
    Telecomunicazioni – Parte speciale CRM/BPO
    Parti firmatarie
    Asstel (Assotelecomunicazioni) · Slc-Cgil · Fistel-Cisl · Uilcom-Uil
    Ultimo rinnovo
    11 novembre 2025
    Vigenza
    Trienni 2023-2025 e 2026-2028
    Ambito
    Aziende di outsourcing call center, CRM e Business Process Outsourcing

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato professionalizzante – CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO
    Aspetto Disciplina contrattuale
    Durata massima 36 mesi: 18 mesi due livelli sotto il livello finale, 18 mesi un livello sotto
    Laureati Livello finale raggiunto dopo 30 mesi (laurea inerente o richiesta all’assunzione)
    Livelli di destinazione 3° e 4° (qualifica tecnico-operativa) oppure 5°, 6° e 7°; con destinazione 3° si parte dal 2°
    Formazione professionalizzante Minimo 80 ore medie annue (inclusa sicurezza)
    Periodo di prova Massimo 3 mesi (livelli 1-4); massimo 6 mesi (livelli 5-7)
    Proroga per assenza Sì, per assenza >30 gg (malattia, maternità, aspettativa)
    Recesso al termine Preavviso di 15 giorni per entrambe le parti
    Tasso di conferma minimo 70% degli apprendisti precedenti confermati

    Cos’è l’apprendistato professionalizzante e quando si usa

    L’apprendistato professionalizzante è una delle tipologie contrattuali disciplinate dal d.lgs. 81/2015 e dalle relative previsioni del CCNL Telecomunicazioni. È un contratto di lavoro subordinato a causa mista: il lavoratore presta la propria attività lavorativa e, al contempo, acquisisce competenze professionali certificate tramite formazione in azienda e eventuale formazione esterna.

    Nel settore call center e BPO viene utilizzato per:

    • inserire giovani lavoratori (fino a 29 anni di età) privi di esperienza nei ruoli di operatore inbound/outbound, team leader o back-office;
    • formare risorse interne sulle specifiche tecnologie, piattaforme CRM e processi aziendali;
    • beneficiare degli incentivi contributivi previsti dalla legge per i contratti di apprendistato.

    Durata e piano formativo individuale

    La durata massima dell’apprendistato professionalizzante nel CCNL Telecomunicazioni è di 36 mesi. La retribuzione segue il sotto-inquadramento: nei primi 18 mesi l’apprendista è inquadrato due livelli sotto quello di destinazione, nei 18 successivi un livello sotto (art. 20); chi ha come destinazione il 3° livello parte dal 2°. I lavoratori con laurea inerente alle mansioni, o richiesta all’assunzione, raggiungono il livello finale dopo 30 mesi: la durata del contratto non cambia, cambia l’inquadramento.

    Prima dell’inizio del rapporto deve essere redatto il Piano Formativo Individuale (PFI), che indica:

    • il livello di inquadramento finale da raggiungere;
    • le competenze tecniche e trasversali da acquisire;
    • la distribuzione della formazione nell’arco del contratto;
    • il nome del tutor aziendale (responsabile della formazione on the job).

    Formazione obbligatoria: 80 ore medie annue

    Il CCNL Telecomunicazioni prevede che la formazione professionalizzante dell’apprendista sia di almeno 80 ore medie annue. Questo monte ore comprende:

    • la formazione teorica iniziale sul rischio specifico (sicurezza sul lavoro, d.lgs. 81/2008);
    • la formazione tecnico-professionale sulle mansioni previste dal PFI;
    • la formazione su sistemi informatici, piattaforme CRM, procedure di qualità e normativa di settore.

    La formazione può essere erogata interamente in azienda (sotto la guida del tutor) oppure in parte esternamente (enti accreditati, istituti di formazione). Il datore è responsabile del rispetto del piano formativo.

    Periodo di prova e proroga per assenza

    Anche il contratto di apprendistato prevede un periodo di prova, con durata massima pari a quella degli altri contratti (3 mesi per i livelli 1-4; 6 mesi per i livelli 5-7). Le proroghe per malattia o infortunio seguono le stesse regole dei contratti ordinari.

    In caso di assenza superiore a 30 giorni di calendario per malattia, infortunio, maternità, paternità o aspettativa per motivi familiari documentati, è possibile prolungare il periodo di apprendistato di una durata pari al periodo dell’evento. Ciò garantisce che l’apprendista completi effettivamente il percorso formativo previsto.

    Recesso al termine dell’apprendistato

    Al termine del periodo di apprendistato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto dando un preavviso di 15 giorni (ai sensi dell’art. 2118 c.c.). Se nessuna delle parti recede, il rapporto si trasforma automaticamente in rapporto a tempo indeterminato con l’inquadramento al livello finale previsto dal PFI.

    Il vincolo del 70% di conferma

    Il CCNL Telecomunicazioni prevede che le aziende debbano aver confermato a tempo indeterminato almeno il 70% degli apprendisti il cui contratto è scaduto nei 36 mesi precedenti prima di poter attivare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante. Questa previsione mira a evitare l’uso distorto dell’apprendistato come forma di lavoro temporaneo a basso costo.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendistato in call center inbound, 24 anni
    Tizio ha 24 anni e viene assunto con contratto di apprendistato professionalizzante con destinazione finale al 3° livello, quello d’ingresso dell’addetto al customer care. Il contratto dura 36 mesi, con almeno 80 ore medie annue di formazione. Per l’art. 20 del CCNL, con destinazione 3° livello è inquadrato al 2° livello e ne percepisce il minimo; al termine dei 36 mesi, se nessuno recede, è confermato a tempo indeterminato al 3° livello.
    Caia – Laurea e riduzione a 30 mesi
    Caia è laureata in Scienze della Comunicazione. Viene assunta con apprendistato per il livello 4 di destinazione. Il contratto dura 36 mesi: nei primi 18 è inquadrata al 2° livello, poi al 3°; grazie alla laurea attinente raggiunge il 4° livello già dopo 30 mesi (art. 20). Al termine, Caia è inquadrata al livello 4 con il relativo minimo tabellare e matura l’anzianità contrattuale a partire dalla data di assunzione.
    Sempronio – Proroga per maternità
    Sempronio… in questo caso l’esempio riguarda una collega: Giorgia è in apprendistato da 18 mesi quando rimane incinta. L’assenza per maternità dura 5 mesi. Poiché l’assenza è superiore a 30 giorni, il suo contratto di apprendistato viene prorogato di 5 mesi: da 36 a 41 mesi complessivi. Questo non costituisce una sanzione ma una garanzia: Giorgia completa il percorso formativo previsto e ottiene l’inquadramento finale previsto dal PFI.

    Domande frequenti

    Quanto dura l’apprendistato in un call center o BPO?
    Massimo 36 mesi, in due periodi da 18. I laureati con titolo inerente non hanno un contratto più breve: raggiungono il livello finale dopo 30 mesi. In caso di assenze superiori a 30 giorni (malattia, maternità, aspettativa), il contratto può essere prorogato di pari durata.
    Quante ore di formazione sono obbligatorie?
    Almeno 80 ore medie annue di formazione professionalizzante, comprensiva della formazione sul rischio specifico per la sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008).
    L’apprendista ha periodo di prova?
    Sì. Massimo 3 mesi per i livelli di destinazione 1-4; massimo 6 mesi per i livelli 5-7. Le proroghe per malattia o infortunio seguono le stesse regole dei contratti ordinari.
    Quale retribuzione spetta all’apprendista?
    Il CCNL Telecomunicazioni non usa percentuali ma il sotto-inquadramento: nei primi 18 mesi si percepisce il minimo del livello due gradini sotto quello di destinazione, nei 18 successivi di quello un gradino sotto (art. 20). I minimi per livello sono nelle tabelle retributive del CCNL call center.
    Il datore può sempre assumere nuovi apprendisti?
    No. Deve aver confermato almeno il 70% degli apprendisti precedenti a tempo indeterminato. Se la soglia non è raggiunta, nuovi contratti di apprendistato non sono consentiti (salvo eccezioni di legge).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni dell’11 novembre 2025. La disciplina dell’apprendistato si basa sul d.lgs. 81/2015 e sulle previsioni del CCNL. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Croce Rossa Italiana: maternità, paternità e congedi

    CCNL Croce Rossa Italiana

    CCNL Croce Rossa Italiana: maternità, paternità e congedi parentali

    Il CCNL CRI tutela la genitorialità integrando le disposizioni di legge con miglioramenti contrattuali. Questa guida illustra maternità obbligatoria, paternità, congedo parentale facoltativo e permessi per malattia del figlio, distinguendo ciò che proviene dalla legge da ciò che il contratto aggiunge.

    In sintesi

    Maternità obbligatoria: 5 mesi con indennità INPS all’80%, più 13ª mensilità e integrazione al 100% delle festività a carico dell’ente (art. 78 CCNL). Paternità obbligatoria: 10 giorni al 100% (20 per parto plurimo), da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001). Congedo parentale: fino ai 14 anni del figlio, indennizzato al 30% con 3 mesi all’80% fino ai 6 anni. Malattia del figlio: 2 giorni retribuiti l’anno entro gli 8 anni (CCNL), poi i permessi di legge fino ai 14 anni. Maternità e paternità non scalano dal comporto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    CCNL
    27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022 (in ultrattività)
    Articoli di riferimento
    Art. 78 CCNL; d.lgs. 151/2001 (art. 27-bis paternità, art. 32 congedo parentale); L. 199/2025

    Distinguere legge e contratto: la chiave di lettura

    Le tutele di maternità e paternità derivano principalmente dalla legge (il d.lgs. 151/2001, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, aggiornato dal d.lgs. 105/2022 in recepimento della direttiva UE 2019/1158). Il CCNL CRI (art. 78) interviene per migliorare le tutele minime di legge in pochi punti: 13ª mensilità a carico dell’ente durante il congedo di maternità, integrazione delle festività fino al 100%, due giorni retribuiti l’anno per la malattia del figlio entro gli 8 anni, indennità di preavviso per le dimissioni durante il divieto di licenziamento. Per il resto rinvia al d.lgs. 151/2001.

    In questa guida si indica esplicitamente quando una tutela è di legge (obbligatoria per tutti i datori privati) e quando invece è specifica del CCNL CRI.

    Tabella riepilogativa: tipi di congedo e copertura economica

    Congedi di genitorialità: fonte normativa e trattamento economico
    Congedo Durata Indennizzo Fonte
    Maternità obbligatoria 5 mesi (2+3 o 1+4) 80% INPS; 13ª mensilità e festività al 100% a carico dell’ente D.lgs. 151/2001 + art. 78 CCNL
    Paternità obbligatoria 10 giorni lavorativi (20 per parto plurimo), da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto 100% INPS Art. 27-bis d.lgs. 151/2001 (il CCNL indica 7 giorni e rinvia alla legge)
    Congedo parentale Max 6 mesi per genitore (10 mesi totali, 11 se il padre ne usa almeno 3), fino ai 14 anni del figlio 30%, con 3 mesi all’80% fino ai 6 anni del figlio Art. 32 d.lgs. 151/2001; art. 78 CCNL (che indica 12 anni, portati a 14 dalla L. 199/2025)
    Permessi per malattia del figlio Illimitati (fino a 3 anni); 10 giorni lavorativi l’anno per genitore (3-14 anni) Per legge non retribuiti; il CCNL retribuisce 2 giorni l’anno entro gli 8 anni D.lgs. 151/2001 + art. 78 c. 16 CCNL
    Allattamento (riposi giornalieri) 2 riposi di 1 ora al giorno per il primo anno (un solo riposo se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore) 100% INPS D.lgs. 151/2001

    Maternità obbligatoria: i 5 mesi di astensione

    Il congedo di maternità obbligatoria dura 5 mesi. La distribuzione ordinaria è 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, ma è possibile optare per la flessibilità: restare al lavoro fino a un mese prima del parto e fruire di 4 mesi dopo, o di 5 mesi interamente dopo il parto, con l’attestazione del medico specialista del SSN avallata dal medico competente (art. 78 c. 5 CCNL).

    Durante i 5 mesi obbligatori:

    • L’INPS corrisponde l’indennità all’80% della retribuzione media giornaliera.
    • Il CCNL CRI (art. 78 c. 7) aggiunge a carico dell’ente la 13ª mensilità per il periodo di congedo e, per le festività che cadono nel periodo, un’indennità integrativa che porta la retribuzione giornaliera al 100%. Per il resto del periodo l’integrazione al 100% non è prevista.
    • Il periodo è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (art. 78 c. 7 CCNL).
    • La lavoratrice non può essere licenziata durante la gravidanza e fino al compimento del primo anno di vita del bambino (divieto ex artt. 54-55 d.lgs. 151/2001).

    Congedo di paternità obbligatorio: 10 giorni al 100%

    L’art. 27-bis del d.lgs. 151/2001 (introdotto dal d.lgs. 105/2022) riconosce al padre 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio (20 in caso di parto plurimo), retribuiti al 100% dall’INPS. I giorni si possono usare da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento). Il CCNL CRI (art. 78 c. 6) indica ancora 7 giorni, ma precisa che il numero sarà aumentato secondo la legge nazionale: oggi valgono i 10 giorni. Il congedo non è frazionabile in ore.

    Il congedo di paternità obbligatorio è autonomo e indipendente dal congedo di maternità della madre: il padre ne ha diritto anche se la madre non lavora o non fruisce del congedo.

    Congedo parentale facoltativo

    Il congedo parentale (art. 32 d.lgs. 151/2001) consente a ciascun genitore di astenersi dal lavoro per un massimo di 6 mesi (complessivamente 10 mesi tra entrambi, 11 se il padre ne usa almeno 3) e, dal 1° gennaio 2026, fino ai 14 anni di vita del bambino (L. 199/2025; l’art. 78 c. 13 del CCNL indica ancora 12 anni). Va chiesto con 15 giorni di preavviso, salvo urgenza, e si può usare in modo continuativo o frazionato. Il trattamento economico è:

    • 3 mesi indennizzati all’80%, da usare entro i 6 anni di vita del bambino.
    • Residuo al 30% per la parte rimanente.

    Casi pratici

    Tizio — Padre che fruisce del congedo obbligatorio
    Tizio (autista soccorritore C3) diventa padre il 10 aprile 2026. Ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio di paternità, retribuiti al 100% dall’INPS (art. 27-bis d.lgs. 151/2001). Decide di fruirne nei primi 15 giorni di vita del figlio. Non è necessario il consenso del datore di lavoro, che è tenuto a concedere i giorni.
    Caia — Infermiera in maternità con integrazione contrattuale
    Caia (categoria D, retribuzione mensile lorda €1.900) si astiene per maternità obbligatoria da marzo a luglio 2026 (5 mesi). L’INPS le corrisponde l’80% della sua retribuzione media giornaliera. In più, per l’art. 78 c. 7 del CCNL, l’ente le paga la 13ª mensilità del periodo e integra al 100% le giornate festive che cadono nei 5 mesi; il resto del periodo resta all’80%.
    Sempronia — Congedo parentale con bambino di 2 anni
    Sempronia (operatrice categoria A, posizione A3) chiede un mese di congedo parentale quando il figlio ha 2 anni. Poiché il bambino ha meno di 6 anni, il mese rientra nei 3 mesi indennizzati all’80% (se non li ha già esauriti). Se il datore non la autorizza senza motivo valido, Sempronia può rivolgersi all’Ispettorato del Lavoro: il congedo parentale non è subordinato al consenso del datore ma alla comunicazione con preavviso di 15 giorni (art. 78 c. 13 CCNL), salvo oggettiva impossibilità o urgenza.

    Domande frequenti

    Posso essere licenziata durante la gravidanza?
    No. Il licenziamento durante la gravidanza e fino al compimento del primo anno di vita del bambino è nullo, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (giusta causa per colpa grave, cessazione dell’attività aziendale, fine del contratto a termine). Art. 54 d.lgs. 151/2001.
    Quanti giorni di paternità obbligatoria ho?
    10 giorni lavorativi al 100% (20 per parto plurimo), art. 27-bis d.lgs. 151/2001, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto. Non sono frazionabili in ore e non richiedono il consenso del datore di lavoro.
    Il congedo parentale viene retribuito?
    Sì, parzialmente: 3 mesi all’80% fino ai 6 anni del figlio e il resto al 30%. Dal 2026 il congedo si può usare fino ai 14 anni (L. 199/2025).
    Il periodo di maternità conta per il TFR?
    Sì. I periodi di congedo di maternità obbligatoria sono computati integralmente nell’anzianità di servizio ai fini del TFR (art. 2120 c.c.) e dell’anzianità di servizio (art. 78 c. 7 CCNL).
    Ho diritto ai permessi per malattia del figlio?
    Sì. Il d.lgs. 151/2001 garantisce astensioni per malattia del figlio (senza limite fino ai 3 anni; 10 giorni lavorativi l’anno per genitore tra i 3 e i 14 anni), non retribuite. Il CCNL CRI (art. 78 c. 16) riconosce in più 2 giorni retribuiti l’anno entro gli 8 anni del figlio, con certificato di un medico specialista del SSN.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, premi e mensilità aggiuntive e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020 (art. 78), al d.lgs. 151/2001 e alla L. 199/2025. Le regole contrattuali sono all’art. 78 del testo integrale (PDF). Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Croce Rossa Italiana: malattia, infortunio e comporto

    CCNL Croce Rossa Italiana

    CCNL Croce Rossa Italiana: malattia, infortunio e periodo di comporto

    Le assenze per malattia e infortunio sono tra le tutele più rilevanti per il personale CRI. Il CCNL (artt. 43 e 44) fissa il comporto in 18 mesi in un triennio, l’integrazione fino all’intera retribuzione globale netta per un massimo di 180 giorni l’anno e l’esclusione delle gravi patologie dal computo.

    In sintesi

    Il CCNL CRI (art. 43) disciplina malattia e infortunio. Il comporto è di 18 mesi complessivi in un triennio; sono escluse dal calcolo le assenze per patologie gravi che richiedono terapie salvavita e per patologie cronico-degenerative ingravescenti. L’ente integra l’indennità INPS fino all’intera retribuzione globale netta per un massimo di 180 giorni l’anno; in caso di infortunio l’integrazione arriva a 365 giorni e il posto è conservato fino alla guarigione clinica.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    CCNL
    27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022 (in ultrattività)
    Articolo di riferimento
    Artt. 43 e 44 CCNL; d.lgs. 1124/1965 (infortuni); d.lgs. 151/2001

    Il comporto: cos’è e come funziona

    Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il rapporto di lavoro è protetto in caso di malattia: il datore di lavoro non può licenziare il dipendente malato fintanto che il comporto non sia esaurito (art. 2110 c.c.).

    Esistono due tipi di comporto:

    • Comporto secco: il periodo massimo di assenza continuativa per una singola malattia.
    • Comporto per sommatoria: il cumulo delle assenze per malattia in un determinato arco temporale. Il CCNL CRI usa questo sistema: i periodi di assenza dello stesso anno si cumulano e il limite di 18 mesi vale nell’arco di un triennio.

    L’art. 43 del CCNL CRI riconosce al lavoratore che non sia in prova la conservazione del posto per 18 mesi complessivi nell’arco di un triennio; se si ammala più volte nell’anno, i periodi si cumulano. Dopo il comporto il lavoratore può chiedere, con comunicazione scritta prima della scadenza e con i certificati di prosecuzione, un’aspettativa non retribuita fino a 120 giorni; al termine l’ente può risolvere il rapporto (art. 44). La norma di legge (art. 2110 c.c.) è il limite minimo inderogabile.

    Tabella riepilogativa: fonte della tutela e livelli di copertura

    Schema delle tutele economiche per malattia e infortunio
    Fonte Evento Copertura economica Regime
    INPS (legge) Malattia comune 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno; 66,66% dal 21° al 180° giorno Minimo legale
    INAIL (legge) Infortunio sul lavoro/malattia professionale 60% dal 4° giorno; 75% dal 91° giorno Minimo legale
    CCNL CRI (contratto) Malattia comune Integrazione dell’indennità INPS fino alla intera retribuzione globale netta, per un massimo di 180 giorni l’anno (art. 43, comma 4); conservazione del posto 18 mesi in un triennio Migliorativo
    CCNL CRI (contratto) Infortunio sul lavoro Anticipo delle indennità INAIL fino alla guarigione clinica e integrazione fino alla retribuzione globale netta per un massimo di 365 giorni (art. 43, commi 10-11) Migliorativo
    CCNL CRI (contratto) Gravi patologie Esclusione dal computo del comporto Tutela specifica

    Nota: la retribuzione globale netta su cui si calcola l’integrazione comprende gli elementi fissi e non quelli variabili; l’integrazione non è dovuta se l’INPS non paga l’indennità (art. 43, commi 4-5). Le percentuali INPS sono quelle di legge per i lavoratori dipendenti.

    Gravi patologie: assenze escluse dal comporto

    L’art. 43, comma 8, prevede l’esclusione dal computo del periodo di conservazione del posto per i periodi di assenza, debitamente documentati, dovuti a patologie gravi che richiedono terapie salvavita e a patologie cronico-degenerative ingravescenti.

    In pratica: se un dipendente CRI è assente per chemioterapia o per una patologia cronico-invalidante, tali giornate di assenza non vengono sommate al comporto ordinario. Il lavoratore è quindi protetto dal licenziamento per malattia in modo più esteso rispetto a quanto previsto dall’art. 2110 c.c. da solo.

    Obblighi del lavoratore: certificazione e reperibilità

    Il dipendente malato ha precisi obblighi procedurali:

    • Certificato medico: va trasmesso telematicamente all’INPS dal medico. Il lavoratore informa l’ente immediatamente, prima dell’inizio del turno, e comunica il numero di protocollo del certificato; se il certificato è cartaceo ne invia copia all’ente e all’INPS entro 48 ore, e il prolungamento va comunicato prima del turno con il numero di protocollo entro 48 ore (art. 43, commi 1-2).
    • Reperibilità: il dipendente privato in malattia è tenuto a essere reperibile nelle fasce orarie previste per le visite fiscali INPS (di norma 10:00-12:00 e 17:00-19:00). L’irreperibilità non giustificata comporta la perdita dell’indennità di malattia per i giorni di irreperibilità.
    • Visite periodiche: il CCNL prevede che il lavoratore si sottoponga, di norma una volta l’anno, a visita medica programmata dall’ente.

    Infortunio sul lavoro: regime INAIL e tutele

    L’infortunio sul lavoro è disciplinato dal d.lgs. 1124/1965 (Testo Unico Infortuni) e assicurato obbligatoriamente dall’INAIL. Rispetto alla malattia comune, l’infortunio gode di tutele più favorevoli:

    • L’indennità INAIL è del 60% della retribuzione giornaliera nei primi 90 giorni e del 75% dal 91° giorno; l’ente la anticipa fino alla guarigione clinica e la integra fino alla retribuzione globale netta per un massimo di 365 giorni (art. 43, commi 10-11).
    • Il lavoratore infortunato conserva il posto fino alla guarigione clinica, comprovata dal certificato definitivo rilasciato dall’INAIL (art. 43, comma 12): non vale il comporto di 18 mesi.
    • Nella CRI, che opera in contesti di emergenza e soccorso, il rischio di infortuni sul lavoro è significativo; è fondamentale che gli infortuni vengano denunciati tempestivamente all’INAIL e al datore di lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — Assenza prolungata per patologia oncologica
    Tizio (autista soccorritore, categoria C) è assente per sei mesi a causa di una terapia salvavita. Per l’art. 43, comma 8, se le assenze sono debitamente documentate non vengono conteggiate nel comporto di 18 mesi. Tizio non rischia il licenziamento per superamento del comporto durante l’intera fase di cura.
    Caia — Infortunio sul lavoro durante intervento di emergenza
    Caia (soccorritrice, categoria C) si infortuna durante un intervento di emergenza: distorsione lombare grave. L’infortunio viene denunciato all’INAIL nei termini di legge. L’ente anticipa l’indennità INAIL (60% per i primi 90 giorni, 75% dal 91°) e la integra fino alla retribuzione globale netta per un massimo di 365 giorni. Il posto è conservato fino alla guarigione clinica.
    Sempronio — Malattia comune e visita fiscale
    Sempronio (operatore amministrativo, categoria A) è assente per influenza 5 giorni. Il 3° giorno non è in casa alle 11:00 quando arriva il medico fiscale INPS perché era andato in farmacia. Sempronio rischia la perdita dell’indennità per quel giorno se non riesce a documentare il giustificato motivo di assenza. È opportuno avvisare preventivamente il datore o lasciare un recapito per rintracciabilità.

    Domande frequenti

    Posso essere licenziato durante la malattia?
    No, durante il periodo di comporto il licenziamento per malattia è vietato (art. 2110 c.c.). Il datore non può intimare il licenziamento fintanto che il comporto non sia esaurito. Al superamento del comporto il licenziamento diventa possibile previa comunicazione con il relativo preavviso.
    Le assenze per tumore contano nel comporto?
    No. Il CCNL CRI (art. 43, comma 8) esclude dal computo le assenze, debitamente documentate, per patologie gravi che richiedono terapie salvavita e per patologie cronico-degenerative ingravescenti. Queste assenze non si sommano al comporto ordinario per il calcolo del licenziabilità.
    Quanto mi paga l’INPS durante la malattia?
    L’INPS corrisponde il 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno di malattia e il 66,66% dal 21° al 180°. I primi 3 giorni sono di «carenza» e non indennizzati dall’INPS. In più, per il CCNL CRI l’ente integra l’indennità INPS fino all’intera retribuzione globale netta per un massimo di 180 giorni l’anno.
    Come denuncio un infortunio sul lavoro?
    L’infortunio deve essere comunicato immediatamente al datore di lavoro. Il medico che presta la prima assistenza redige il certificato medico INAIL. Il datore di lavoro effettua la denuncia all’INAIL entro i termini di legge (24 ore in caso di morte o pericolo di vita, 48 ore negli altri casi). Il mancato invio è sanzionato.
    Devo essere reperibile in casa durante la malattia?
    Sì, nelle fasce orarie di reperibilità fiscale (di norma 10:00-12:00 e 17:00-19:00). L’irreperibilità non giustificata comporta la perdita dell’indennità INPS per i giorni in cui non si è stati trovati.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL del personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana 2020-2022 (artt. 43 e 44), letto sul testo del CCNL CRI 2020-2022 (PDF), e alle disposizioni di legge applicabili (art. 2110 c.c., d.lgs. 1124/1965, d.lgs. 151/2001); le percentuali INPS sono quelle indicate dall’INPS. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Agenzie Immobiliari: trasferimento e mutamento di mansioni

    CCNL Agenzie Immobiliari

    Trasferimento e mutamento di mansioni nel CCNL Agenzie Immobiliari

    Fino a che punto il datore può cambiare mansioni e sede di lavoro, e quali tutele ha il dipendente di agenzia immobiliare.

    In sintesi

    Il datore può modificare le mansioni entro i limiti dell'art. 2103 c.c.: assegnazione a mansioni dello stesso livello o, in casi tipizzati, a mansioni inferiori senza riduzione della retribuzione; le mansioni superiori svolte stabilmente danno diritto all'inquadramento superiore. Il trasferimento di sede è ammesso solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
    Parti firmatarie
    FIAIP · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza
    Rinnovo sottoscritto il 19 maggio 2025, vigenza dal 1° maggio 2025 al 31 dicembre 2027
    Ambito
    Lavoratori subordinati di agenzie di mediazione immobiliare aderenti a FIAIP
    Fonte
    Testo coordinato del CCNL, edizione ufficiale del 7 giugno 2021 (PDF); minimi e una tantum dal rinnovo del 2025 (scheda Filcams-CGIL)

    Il punto di partenza: l'art. 2103 c.c.

    Il potere del datore di modificare mansioni e sede è disciplinato dall'art. 2103 del codice civile, come riformato nel 2015. La norma bilancia le esigenze organizzative dell'impresa con la professionalità e la dignità del lavoratore. Il CCNL Agenzie Immobiliari opera dentro questo quadro: all'art. 150 riprende la regola sulle mansioni equivalenti e fissa a tre mesi il periodo delle mansioni superiori, agli artt. 128-129 regola le indennità di trasferta e di trasferimento.

    Il mutamento di mansioni

    Tipi di mutamento di mansioni e regole
    Tipo Ammissibilità Effetto sulla retribuzione
    Orizzontale (stesso livello) Sempre, se mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale Invariata
    Verso mansioni superiori Ammesso; se stabile dà diritto all'inquadramento superiore Adeguata al livello superiore
    Verso mansioni inferiori Solo nei casi tipizzati dalla legge (es. modifica degli assetti organizzativi) Di norma conservata (no riduzione)

    L'assegnazione a mansioni inferiori è un'eccezione: fuori dai casi previsti dalla legge costituisce demansionamento illegittimo, che può dare diritto al ripristino e al risarcimento.

    Mansioni superiori e diritto all'inquadramento

    Quando il lavoratore svolge mansioni superiori in modo non meramente temporaneo o sostitutivo di un assente con diritto alla conservazione del posto, decorso il periodo fissato dal CCNL (non superiore a tre mesi, art. 150) matura il diritto all'inquadramento superiore, con la relativa retribuzione. Si tratta di una tutela importante in agenzia, dove è frequente che un addetto assuma compiti di maggiore responsabilità. In caso di mansioni promiscue si guarda all'attività prevalente, cioè quella di maggiore valore professionale svolta abitualmente, e al lavoratore spetta il livello superiore (art. 151). Chi passa a un livello superiore ha il minimo del nuovo livello; l'eccedenza che già percepiva resta come assegno ad personam e non può essere assorbita dagli scatti di anzianità (art. 152).

    Il trasferimento di sede

    Il trasferimento è lo spostamento definitivo del lavoratore da un'unità produttiva a un'altra. L'art. 2103 c.c. lo ammette solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve essere in grado di dimostrarle: un trasferimento privo di giustificazione, o disposto a fini ritorsivi o discriminatori, è illegittimo. Il CCNL (art. 129) riconosce indennità e rimborsi per il trasferimento e non fissa un termine di preavviso (i 3 giorni dell'art. 128 riguardano solo le trasferte oltre le 8 ore).

    Indennità e rimborsi per il trasferimento (art. 129 del CCNL)
    Voce Lavoratore senza famiglia a carico Lavoratore con famiglia a carico («capo famiglia»)
    Vitto, alloggio e viaggio (via più breve) Spese effettive documentate Spese effettive documentate per sé e per ciascun convivente a carico
    Trasporto di mobilio e bagaglio Spese effettive documentate Spese effettive documentate
    Pigione pagata senza godere dell’alloggio (se non si è potuto sciogliere la locazione o subaffittare) Rimborso per un massimo di 6 mesi Rimborso per un massimo di 6 mesi
    Diaria Quella della missione temporanea: 13 euro oltre 8 ore e fino a 24 ore, 26 euro oltre 24 ore (art. 128) Come per il lavoratore singolo, per sé e per ciascun convivente a carico; per i figli a carico la diaria è ridotta di 3/5

    Diarie e rimborsi spettano per il tempo strettamente necessario al trasloco; se si trasporta anche il mobilio, fino a 8 giorni dopo l’arrivo del mobilio.

    Trasferimento, trasferta e distacco

    È utile non confondere istituti diversi:

    • Trasferta: spostamento temporaneo con rientro previsto (vedi la guida su trasferta e reperibilità: art. 128, diaria di 13 o 26 euro, preavviso di 3 giorni per le trasferte oltre le 8 ore);
    • Trasferimento: cambio definitivo della sede;
    • Distacco: il lavoratore è messo temporaneamente a disposizione di un altro soggetto, restando alle dipendenze del datore originario.

    Come reagire ai provvedimenti illegittimi

    Di fronte a un cambio di mansioni o a un trasferimento che si ritengono illegittimi, il lavoratore può:

    • contestare per iscritto il provvedimento, chiedendone la revoca;
    • chiedere il ripristino delle mansioni o della sede;
    • in mancanza di accordo, rivolgersi al Giudice del Lavoro, eventualmente con richiesta di risarcimento del danno da demansionamento;
    • farsi assistere dal sindacato o da un legale.

    Casi pratici

    Un'addetta spostata a compiti di pari livello
    Caia, 3° livello in area vendite, viene spostata all'area locazioni, sempre con mansioni del 3° livello. È un mutamento orizzontale legittimo: la professionalità è equivalente e la retribuzione resta invariata.
    Tizio demansionato
    Tizio, consulente, viene adibito stabilmente a sole attività di archivio, di livello inferiore, senza che ricorra alcuna delle ipotesi previste dalla legge. È un demansionamento illegittimo: Tizio può chiedere il ripristino delle mansioni e il risarcimento del danno.
    Sempronio trasferito ad altra sede
    L'agenzia apre una nuova sede e trasferisce Sempronio per coprirla, indicando le ragioni organizzative. Il trasferimento è legittimo se le ragioni sono effettive e dimostrabili; Sempronio ha diritto ai rimborsi dell'art. 129 (viaggio, trasporto del mobilio, diaria, pigione fino a 6 mesi); il CCNL non fissa un termine di preavviso.
  • CCNL Croce Rossa Italiana: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Croce Rossa Italiana

    CCNL Croce Rossa Italiana: livelli, qualifiche e mansioni

    Il sistema di classificazione del CCNL CRI articola il personale dipendente in sette categorie (da A a G), ciascuna con sei posizioni economiche. Questa guida descrive la struttura, le mansioni tipiche per categoria e le regole sull’inquadramento corretto.

    In sintesi

    Il CCNL (artt. 48-50) articola il personale in sette categorie, da A a G, ciascuna con sei posizioni economiche (1-6); F e G formano l’Area Quadri. La categoria A comprende le mansioni esecutive e ausiliarie, la B l’autonomia esecutiva (autista, centralinista), la C soccorritori, autisti soccorritori, OSS e impiegati, la D infermieri, educatori e assistenti sociali, la E i ruoli di responsabilità di settore. L’autista soccorritore è inquadrato in C3 per i primi dodici mesi di servizio, il soccorritore in C1; infermieri, educatori, assistenti sociali e tecnici sanitari sono assunti in D3. I volontari e il Corpo Militare non rientrano nel CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    Sottoscrizione
    27 maggio 2020
    Vigenza normativa
    1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 (in ultrattività)
    Articolo di riferimento
    Art. 48-50 CCNL (classificazione e inquadramento)

    La struttura in categorie: dalla A alla G

    Il CCNL CRI e Terzo Settore (art. 48-50) adotta un sistema di classificazione in sette categorie (A, B, C, D, E, F, G), ciascuna articolata in sei posizioni economiche (da 1 a 6); le categorie F e G appartengono all’Area Quadri. I profili sono inoltre distinti in tre macroaree: tecnica, amministrativa e socio-sanitaria, assistenziale ed educativa. Questo modello rispecchia le specificità del settore del soccorso e dell’assistenza, dove convivono figure con profili molto eterogenei: dal personale ausiliario al professionista sanitario.

    Ai sensi dell’art. 2103 del codice civile, il lavoratore deve essere adibito alle mansioni corrispondenti al livello di inquadramento indicato nel contratto individuale, salvo il caso di mansioni equivalenti o superiori con eventuale riconoscimento retributivo.

    Tabella riepilogativa delle categorie e delle mansioni

    Categorie del CCNL CRI e profili esemplificati dall’art. 49
    Categoria Profilo professionale tipico Caratteristiche
    A (posizioni A1-A6) Addetto alle pulizie, fattorino, usciere, custode, addetto al magazzino, giardiniere, addetto alla cucina Attività esecutive di natura tecnica o manuale, con normale addestramento pratico ed elementari conoscenze tecniche
    B Autista, operaio qualificato, centralinista con mansioni di segreteria, ausiliario socio-sanitario specializzato Autonomia esecutiva vincolata da prescrizioni tecniche generali; piena responsabilità dei propri compiti
    C (posizioni C1-C6) Soccorritore, autista soccorritore, operatore tecnico di centrale operativa, operatore socio-sanitario (OSS), impiegato, cuoco Funzioni tecniche o amministrative che presuppongono applicazione concettuale e valutazione di merito; piena responsabilità dei programmi di lavoro
    D (posizioni D1-D6) Infermiere, educatore professionale, assistente sociale, tecnico sanitario, logopedista, impiegato di concetto, geometra Competenza e responsabilità professionale, lavoro in équipe interdisciplinari, compiti di indirizzo e coordinamento
    E Responsabile di settore, psicologo, pedagogista, biologo, caposala, responsabile amministrativo di unità semplice Funzioni direttive, tecniche e di coordinamento con elevata competenza; autonomia decisionale
    F e G (Area Quadri) F: coordinatore di unità complessa, ingegnere, medico, farmacista, veterinario. G: responsabile di struttura complessa o di progetti ad alta professionalità Elevate responsabilità funzionali e autonomia organizzativa (F); responsabilità continuativa di strutture complesse (G)

    Nota: i profili sono quelli che l’art. 49 del CCNL cita come esempi per ciascuna categoria; l’elenco non è esaustivo e conta la declaratoria, cioè le mansioni effettivamente svolte. Gli importi di ogni posizione sono nella scheda sulle tabelle retributive (art. 52).

    Inquadramento all’assunzione e passaggi di posizione

    L’art. 50 fissa dove si entra: di regola nella prima posizione economica della categoria, con alcune eccezioni, e l’art. 51 regola i passaggi di posizione:

    • Autista soccorritore: inquadrato in C3 per i primi dodici mesi di permanenza in servizio. Il soccorritore è inquadrato in C1 per i primi dodici mesi. L’operatore tecnico di centrale operativa entra in C2; l’OSS e l’infermiere generico in C3.
    • Passaggi automatici (categorie A, B, C): dalla posizione 1 alla 2 dopo 12 mesi, dalla 2 alla 3 dopo 24 mesi, dalla 3 alla 4 dopo 48 mesi. Per le categorie D ed E il passaggio automatico dalla posizione 1 alla 2 avviene dopo 24 mesi; per F e G (Area Quadri) non c’è passaggio automatico. Le assenze non retribuite non contano (art. 51).
    • Educatore, infermiere, assistente sociale, terapista, tecnico sanitario: assunti nella posizione D3 (art. 50, comma 2).
    • Assistenza domiciliare: l’art. 64 considera orario di lavoro il tempo di spostamento tra il primo utente e i successivi, con una indennità di flessibilità di 1,80 euro per ogni giornata di effettivo lavoro.

    Mansioni superiori: regole e tutele

    Se il datore di lavoro assegna al dipendente mansioni superiori all’inquadramento contrattuale, valgono l’art. 2103 c.c. e l’art. 19 del CCNL:

    • Per tutta la durata dell’assegnazione il lavoratore ha diritto alla retribuzione percepita, maggiorata della differenza tra la prima posizione economica della categoria superiore e la prima della propria (art. 19, comma 3).
    • L’assegnazione diventa definitiva dopo tre mesi per le mansioni delle categorie da A a C e dopo sei mesi per quelle delle categorie da D a G, salvo che si tratti di sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (art. 19, comma 4). L’assegnazione deve risultare da atto scritto.
    • Se le mansioni superiori non sono prevalenti nel tempo, per le ore svolte spetta la differenza tra le prime posizioni economiche delle due categorie (art. 20, comma 3).

    Chi non rientra nel CCNL

    È fondamentale non confondere le tre componenti della Croce Rossa Italiana:

    • Personale dipendente non dirigente: è la categoria coperta dal CCNL (codice CNEL T19E), che si applica al personale della Croce Rossa Italiana e di altri enti del Terzo Settore (art. 1), assunto a tempo indeterminato, determinato o con apprendistato.
    • Volontari del Corpo Ausiliario: prestano servizio a titolo gratuito sulla base dello Statuto dell’Associazione e del d.lgs. 117/2017. Non sono lavoratori dipendenti, non percepiscono retribuzione e il CCNL non si applica loro.
    • Corpo Militare Volontario CRI: corpo ausiliario delle Forze Armate, disciplinato da norme speciali di diritto militare. Non è assoggettato al CCNL privatistico.

    Casi pratici

    Tizio — Soccorritore inquadrato in B ma con mansioni C
    Tizio è formalmente inquadrato in categoria B, ma di fatto svolge da oltre tre mesi le mansioni di autista soccorritore (categoria C). Ai sensi dell’art. 19 del CCNL, per tutto il periodo ha diritto alla differenza tra le prime posizioni economiche delle categorie C e B; trascorsi i tre mesi, se non sostituisce un collega assente con diritto al posto, l’assegnazione diventa definitiva. Rivolge istanza alla propria organizzazione sindacale FP CGIL per la regolarizzazione contrattuale.
    Caia — Educatrice assunta dopo il 2020
    Caia è educatrice assunta nel 2022 dall’Associazione CRI. Per l’art. 50 l’educatore è assunto nella posizione D3: il contratto individuale indica quindi categoria D, posizione D3, con il relativo minimo tabellare (dal 1° settembre 2022, 1.958,98 euro lordi al mese).
    Sempronio — Volontario che chiede chiarimenti
    Sempronio presta servizio come volontario CRI e si chiede se abbia diritto ai minimi retributivi del CCNL. La risposta è no: essendo volontario, il suo rapporto con la CRI non è di lavoro subordinato. Non matura TFR, non è soggetto ai livelli di inquadramento e la disciplina applicabile è quella del volontariato (d.lgs. 117/2017). Se Sempronio venisse assunto come dipendente, solo allora il CCNL diverrebbe applicabile.

    Domande frequenti

    Quante categorie prevede il CCNL CRI?
    Sette categorie (A, B, C, D, E, F, G), ciascuna con sei posizioni economiche. La categoria A è quella delle mansioni esecutive; F e G formano l’Area Quadri.
    Dove trovo le declaratorie complete?
    Le declaratorie di ogni categoria sono nell’art. 49 del CCNL, letto sul testo del CCNL CRI 2020-2022 (PDF).
    In che livello è l’autista soccorritore?
    L’autista soccorritore è in categoria C ed è inquadrato in posizione C3 per i primi dodici mesi di servizio (art. 50); poi segue i passaggi di posizione dell’art. 51.
    Posso fare ricorso se svolgo mansioni superiori senza essere promosso?
    Sì. Sì. Se svolgi mansioni di una categoria superiore hai diritto alla differenza tra le prime posizioni economiche; l’assegnazione diventa definitiva dopo tre mesi (categorie A-C) o sei mesi (categorie D-G), salvo sostituzione di un collega assente con diritto al posto. Rivolgiti al sindacato (FP CGIL, CISL FP, UIL FPL) o a un consulente del lavoro.
    A chi si applica questa classificazione?
    Al personale dipendente non dirigente della Croce Rossa Italiana e degli altri enti del Terzo Settore che applicano il CCNL (art. 1). Chi dipende da un datore che applica un altro contratto ha la classificazione di quel contratto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL del personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana 2020-2022 (artt. 19, 20, 48-51), letto sul testo del CCNL CRI 2020-2022 (PDF). Per situazioni specifiche rivolgersi al proprio sindacato (FP CGIL, CISL FP, UIL FPL) o a un consulente del lavoro.

  • CCNL Croce Rossa Italiana: ferie, permessi e ROL

    CCNL Croce Rossa Italiana

    CCNL Croce Rossa Italiana: ferie, permessi e ROL

    Il personale dipendente CRI ha diritto a 190 ore annue di ferie retribuite, a 26 ore di permessi per ex festività e a una serie di permessi straordinari per eventi familiari e diritto allo studio. Questa guida illustra tutti i tipi di assenza tutelata previsti dal CCNL.

    In sintesi

    Il CCNL CRI riconosce 190 ore annue di ferie retribuite e 26 ore di permessi per ex festività soppresse. I permessi straordinari (art. 34) includono 15 giorni di calendario per matrimonio, 3 giorni per lutto familiare, permessi per donazione di sangue e midollo osseo, elezioni e visite mediche (queste da recuperare). Il diritto allo studio garantisce 50, 100 o 150 ore annue secondo il numero di dipendenti dell’ente.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    CCNL
    27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022 (in ultrattività)
    Articoli di riferimento
    Art. 30 (ferie e permessi ex festività), art. 31 (diritto allo studio), art. 33 (permessi e recuperi), art. 34 (permessi straordinari) CCNL

    Ferie: monte ore e fruizione

    Il CCNL CRI garantisce a ogni lavoratore dipendente 190 ore annue di ferie retribuite. Chi non ha maturato un anno intero di servizio ha diritto a 1/12 del monte ferie per ogni mese di servizio prestato (art. 30, comma 3). Le 190 ore corrispondono a circa 25 giornate su una settimana di 38 ore.

    Regole fondamentali sulla fruizione:

    • Periodo estivo: a richiesta del dipendente è garantita la fruizione consecutiva nel periodo estivo del 50% del monte ore ferie dell’anno di maturazione, compatibilmente con le esigenze di servizio (art. 30, comma 6).
    • Date: il periodo di ferie è stabilito dall’ente, secondo i criteri dell’art. 8 del CCNL, in relazione alle esigenze di servizio e tenuto conto delle richieste dei dipendenti.
    • Divieto di monetizzazione: durante il rapporto di lavoro le ferie non possono essere sostituite da un’indennità pecuniaria, salvo in caso di risoluzione del rapporto. Alla cessazione il lavoratore ha diritto all’indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute.
    • Malattia durante le ferie: se il lavoratore si ammala durante il periodo feriale, la malattia regolarmente denunciata e riconosciuta interrompe il decorso delle ferie (art. 30, comma 5) e i giorni di malattia non si contano come ferie godute.

    Tabella riepilogativa: ferie, ROL e permessi

    Sintesi dei diritti a ferie e permessi nel CCNL CRI
    Tipologia Durata/monte Note
    Ferie annue 190 ore retribuite Proporzionali per l’anno di assunzione/cessazione (1/12 per ogni mese di servizio, art. 30)
    Permessi ex festività (ROL) 26 ore annue Sostitutive delle festività soppresse dalla L. 54/1977
    Matrimonio 15 giorni consecutivi di calendario Dal giorno successivo al matrimonio (art. 34)
    Lutto familiare 3 giorni Coniuge (anche separato), genitori, figli, fratelli, sorelle, suoceri e altri componenti la famiglia anagrafica; da usare entro 7 giorni dal decesso
    Donazione sangue Giornata intera Giorno della donazione, ex L. 584/1967
    Visite, terapie, esami diagnostici Su base giornaliera o oraria Da recuperare; numero massimo e modalità fissati dalla contrattazione di secondo livello (art. 34, comma 4)
    Diritto allo studio 50, 100 o 150 ore/anno Enti fino a 10 dipendenti: 50 ore; da 11 a 25: 100 ore; oltre 25: 150 ore (art. 31)
    Assemblea sindacale 15 ore/anno 10 ore RSU + 5 ore organizzazioni sindacali firmatarie

    Permessi per ex festività soppresse (ROL)

    Con la legge 5 marzo 1977 n. 54 furono eliminate alcune festività civili dal calendario lavorativo ufficiale. In sostituzione, i contratti collettivi riconoscono al lavoratore un monte ore di permessi individuali retribuiti, generalmente chiamati ROL (Riduzione Orario di Lavoro) o «permessi ex festività».

    Il CCNL CRI prevede 26 ore annue di permessi retribuiti in sostituzione delle festività soppresse, da fruire entro l’anno solare (art. 30, comma 4). La fruizione è individuale, da concordare con il responsabile in base alle esigenze organizzative.

    Permessi straordinari per eventi familiari

    Il CCNL CRI riconosce permessi retribuiti per i seguenti eventi:

    • Matrimonio: 15 giorni consecutivi di calendario a partire dal giorno successivo a quello del matrimonio (art. 34, comma 1).
    • Lutto: 3 giorni in caso di decesso del coniuge, anche legalmente separato, o di genitori, figli, sorelle, fratelli, suoceri e altri componenti la famiglia anagrafica, anche non conviventi. Il lavoratore comunica l’evento e i giorni scelti; i giorni vanno usati entro sette giorni dal decesso.
    • Donazione di sangue: la giornata intera della donazione è permesso retribuito ai sensi della L. 584/1967.
    • Donazione di midollo osseo: le giornate necessarie per l’intervento di prelievo e la convalescenza post-donazione sono tutelate dalla L. 52/2001.
    • Visite mediche: l’art. 34, comma 4, riconosce permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, fruibili a giorni o a ore; vanno recuperati dal lavoratore, e il numero massimo e le modalità sono stabiliti dalla contrattazione di secondo livello. Si aggiungono i permessi per grave motivo documentato (fino a 5 giorni l’anno) e quelli della L. 104/1992.

    Diritto allo studio

    Il CCNL CRI garantisce ai lavoratori studenti il diritto allo studio con permessi retribuiti annui compresi tra 50 e 150 ore, a seconda delle dimensioni dell’ente: 50 ore negli enti fino a 10 dipendenti, 100 ore da 11 a 25 dipendenti, 150 ore oltre i 25 dipendenti (art. 31), da riproporzionare per part-time e per i contratti a termine iniziati nell’anno. Sono usati ogni anno da un massimo del 3% del personale (e comunque da almeno una persona). I permessi sono concessi per:

    • frequenza di corsi universitari o di formazione professionale riconosciuti;
    • preparazione agli esami con permessi aggiuntivi rispetto a quelli per la frequenza.

    Chi ne fa richiesta deve esibire il certificato di iscrizione, di frequenza e delle prove d’esame: senza certificati i permessi sono sospesi e quelli già concessi possono essere recuperati o addebitati. Per sostenere gli esami spettano inoltre permessi retribuiti giornalieri, non retribuiti per lo stesso esame sostenuto più di due volte nello stesso anno accademico.

    Casi pratici

    Tizio — Si sposa e vuole sapere i giorni di permesso
    Tizio, autista soccorritore (categoria C), si sposa il 15 giugno 2026. Ha diritto a 15 giorni consecutivi di calendario di congedo matrimoniale retribuito, a partire dal giorno successivo al matrimonio: dal 16 giugno al 30 giugno. Tizio non deve presentare certificato medico ma solo la documentazione del matrimonio (copia dell’atto o del certificato di stato civile), da consegnare all’ufficio del personale.
    Caia — Ferie durante la malattia
    Caia (infermiera, categoria D) fruisce di due settimane di ferie ad agosto 2026. Dal 5° giorno si ammala con febbre alta e presenta certificato medico. La malattia, regolarmente denunciata e riconosciuta, interrompe il decorso delle ferie dal giorno del certificato. Alla guarigione, Caia fruirà dei giorni di malattia come ferie da concordare con il suo responsabile.
    Sempronio — Studente universitario part-time
    Sempronio, dipendente CRI part-time (categoria B) in un ente con 30 dipendenti, frequenta un corso di laurea in scienze dell’educazione. Ha diritto ai permessi per il diritto allo studio (150 ore annue, riproporzionate al part-time) e deve esibire il certificato di iscrizione e di frequenza. I permessi sono retribuiti e sono indipendenti da quelli per qualificazione e aggiornamento professionale dell’art. 32.

    Domande frequenti

    Quante ferie ho nel CCNL CRI?
    190 ore annue di ferie retribuite, pari a circa 25 giorni lavorativi basandosi su una settimana da 38 ore. Per i neoassunti o per chi cessa nel corso dell’anno il diritto è proporzionale (1/12 per ogni mese di servizio).
    Posso convertire le ferie non godute in denaro?
    No, durante il rapporto di lavoro non è possibile monetizzare le ferie. Le ferie non godute devono essere fruite. Solo alla cessazione del rapporto il datore deve corrispondere l’indennità sostitutiva per le ferie maturate e non ancora godute.
    Cos’è la ROL?
    La ROL (Riduzione Orario di Lavoro) indica le ore di permesso individuale retribuito riconosciute in sostituzione delle festività civili soppresse dalla L. 54/1977. Nel CCNL CRI ammontano a 26 ore annue (art. 30, comma 4).
    Se mi ammalo durante le ferie, le perdo?
    No. La malattia regolarmente denunciata e riconosciuta interrompe il decorso delle ferie (art. 30, comma 5). I giorni di malattia non vengono computati come ferie e potranno essere fruiti successivamente, previo accordo con il datore di lavoro.
    Ho diritto a permessi per visite mediche?
    Sì, l’art. 34, comma 4, riconosce permessi per visite, terapie ed esami diagnostici, a giorni o a ore, ma vanno recuperati; numero massimo e modalità sono fissati nella contrattazione di secondo livello.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima, premi e mensilità aggiuntive e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL del personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana 2020-2022 (artt. 30, 31, 33, 34), letto sul testo del CCNL CRI 2020-2022 (PDF). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Croce Rossa Italiana: apprendistato professionalizzante

    CCNL Croce Rossa Italiana

    CCNL Croce Rossa Italiana: apprendistato professionalizzante

    L’apprendistato professionalizzante è il contratto a causa mista (lavoro + formazione) attraverso cui i giovani possono entrare nel mondo del lavoro della CRI acquisendo le qualifiche professionali del settore. Il CCNL ne disciplina durata, formazione, retribuzione e obblighi di conferma.

    In sintesi

    Apprendistato professionalizzante: età 18-29 anni (17 con qualifica). Durata: 18 mesi (categoria A), 24 mesi (categoria B), 36 mesi (categorie C, D, E). Formazione professionalizzante: 100, 120 e 180 ore totali, incluse nell’orario di lavoro. Retribuzione pari all’80%, poi al 90%, poi al 100% della posizione economica della qualifica da conseguire. Al termine il datore può confermare o recedere con 15 giorni di preavviso; per gli enti con almeno 50 dipendenti l’assunzione di nuovi apprendisti presuppone la conferma di almeno il 45% degli apprendisti dei 36 mesi precedenti. Le professioni sanitarie sono escluse.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    CCNL
    27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022 (in ultrattività)
    Articolo di riferimento
    Art. 39 CCNL; d.lgs. 81/2015 (artt. 41-47)

    La base normativa: d.lgs. 81/2015 e CCNL

    L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dagli artt. 41-47 del d.lgs. 81/2015 (Testo Unico dei contratti). Il CCNL CRI (art. 39) integra la disciplina legale specificando le durate per ciascuna categoria di inquadramento, il monte ore formativo e le percentuali di retribuzione. Il contratto è ammesso per le qualifiche e le mansioni delle categorie da A a E; sono escluse le professioni sanitarie (L. 502/1992) e sociosanitarie, quindi non si può essere apprendisti infermieri.

    Rispetto ad altri contratti di lavoro, l’apprendistato gode di vantaggi contributivi per il datore di lavoro (aliquote previdenziali ridotte) e costituisce per il lavoratore un percorso formativo riconosciuto che porta all’acquisizione della qualifica professionale del livello di riferimento.

    Tabella riepilogativa: durate e formazione per categoria

    Apprendistato professionalizzante nel CCNL CRI: durata e ore di formazione (art. 39, commi 34 e 48)
    Categoria di qualifica Profili tipici Durata Ore di formazione professionalizzante
    Categoria A Addetto alle pulizie, fattorino, custode, addetto ai servizi generici 18 mesi 100 ore
    Categoria B Autista, operaio qualificato, centralinista 24 mesi 120 ore
    Categoria C Soccorritore, autista soccorritore, impiegato, operatore socio-sanitario (OSS) 36 mesi 180 ore
    Categoria D Impiegato di concetto, geometra, tecnico dei servizi informatici (non le professioni sanitarie) 36 mesi 180 ore
    Categoria E Responsabile amministrativo di unità semplice, delegato internazionale senior 36 mesi 180 ore

    Ore e durate sono quelle del CCNL (art. 39, commi 34 e 48). Alla formazione professionalizzante si aggiunge la formazione di base e trasversale presso strutture accreditate: 120 ore per chi non ha titolo, licenza elementare o media, 80 ore per i diplomati, 40 ore per i laureati (comma 44, secondo le linee guida delle Regioni del 17 ottobre 2013). Le categorie F e G sono escluse dall’apprendistato.

    Età di ammissione e condizioni

    Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante:

    • Soggetti con età compresa tra 18 e 29 anni (entro il giorno antecedente il compimento del 30° anno di età).
    • Soggetti con età di 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del d.lgs. 226/2005.

    Il numero di apprendisti non può superare il 100% dei lavoratori qualificati per i datori fino a 9 dipendenti, e il rapporto di 3 apprendisti ogni 2 qualificati oltre i 9 dipendenti. Il contratto a tempo parziale è ammesso se l’orario non scende sotto il 60% di quello contrattuale (art. 39, commi 8 e 12).

    La formazione: contenuti e obblighi

    Il CCNL CRI prevede che la formazione nell’ambito dell’apprendistato comprenda:

    • Formazione professionalizzante: svolta principalmente on the job, mediante affiancamento al tutor aziendale. Riguarda le competenze specifiche del profilo professionale di destinazione.
    • Formazione trasversale: competenze relazionali, di sicurezza sul lavoro, normative di base. Può essere erogata anche in aula o con modalità e-learning.

    Tutte le ore di formazione sono incluse nell’orario di lavoro e retribuite come ore ordinarie. All’avvio dell’attività formativa va individuato un tutor interno, che affianca l’apprendista e al termine valuta le competenze acquisite (art. 39, commi 39-40). Il piano formativo individuale è allegato al contratto e consegnato entro 30 giorni dalla stipula.

    Retribuzione durante l’apprendistato

    La retribuzione dell’apprendista è una percentuale progressiva della retribuzione prevista per la posizione economica della qualifica da conseguire (art. 39, comma 30): per i contratti fino a 18 mesi 80% dal 1° al 9° mese e 90% dal 10° al 18°; fino a 24 mesi 80% nel primo anno e 90% nel secondo; fino a 36 mesi 80% nel primo anno, 90% nel secondo e 100% nel terzo. Il contratto individuale deve indicare il livello di qualifica e il trattamento economico. In caso di malattia, dopo la prova, il datore integra l’indennità fino al 100% della normale retribuzione per un massimo di 180 giorni l’anno (comma 32).

    Al termine dell’apprendistato, alla fine dell’apprendistato la posizione economica è quella corrispondente alla qualifica conseguita (comma 31). Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue a tempo indeterminato; il recesso al termine si esercita con 15 giorni di calendario di preavviso o con la relativa indennità sostitutiva (comma 35).

    Obblighi di conferma per le grandi organizzazioni

    Il CCNL (art. 39, comma 10) prevede che gli enti con almeno 50 dipendenti possano assumere nuovi apprendisti solo se hanno confermato a tempo indeterminato almeno il 45% degli apprendisti dei 36 mesi precedenti; non contano dimissioni, licenziamenti per giusta causa e recessi in prova. Questa norma punta a evitare l’abuso del contratto di apprendistato come forma di lavoro precario a basso costo.

    Casi pratici

    Tizio — Apprendista soccorritore, categoria C
    Tizio ha 23 anni e viene assunto come apprendista soccorritore presso un comitato CRI. Il contratto dura 36 mesi. Se la posizione di destinazione è la C1 (1.511,15 euro lordi al mese dal 1° settembre 2022), percepisce l’80% nel primo anno, il 90% nel secondo e il 100% nel terzo. Dopo 36 mesi, se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue a tempo indeterminato.
    Caia — Apprendista categoria A e formazione
    Caia ha 19 anni ed è assunta in categoria A come apprendista. La durata è 18 mesi con 100 ore di formazione totale. Il tutor aziendale le segue il percorso. Le ore di formazione rientrano nelle 38 ore settimanali: non sono aggiuntive all’orario di lavoro e non generano straordinario.
    Sempronio — Cosa succede al termine dei 36 mesi
    Sempronio ha concluso un apprendistato di 36 mesi come impiegato di concetto (categoria D). Il comitato gli comunica il recesso al termine dell’apprendistato: è legittimo, ma con 15 giorni di calendario di preavviso (o con l’indennità sostitutiva). Sempronio riceve il TFR maturato e, se ha i requisiti, la NASpI.

    Domande frequenti

    Si può fare l’apprendista infermiere nel CCNL CRI?
    No. L’art. 39, comma 4, esclude dall’apprendistato professionalizzante le professioni sanitarie della L. 502/1992 e le professioni sociosanitarie. Per le categorie ammesse (A-E) la durata è di 18, 24 o 36 mesi secondo la categoria.
    L’apprendista matura il TFR?
    Sì. Il TFR matura anche durante il contratto di apprendistato, calcolato sulla retribuzione effettivamente percepita dall’apprendista nel corso del rapporto.
    Posso avere un contratto di apprendistato a 30 anni?
    No. Il contratto di apprendistato professionalizzante è consentito fino al giorno precedente il compimento del 30° anno. Dal 30° compleanno non è più possibile essere assunti con questa tipologia contrattuale.
    Il datore è obbligato a confermarmi dopo l’apprendistato?
    No. Al termine del periodo di apprendistato il datore può recedere con 15 giorni di calendario di preavviso. La conferma non è obbligatoria, ma per gli enti con almeno 50 dipendenti esiste il vincolo di aver confermato almeno il 45% degli apprendisti dei 36 mesi precedenti per poterne assumere di nuovi.
    Quante ore di formazione devo fare?
    Per la formazione professionalizzante 100 ore (categoria A), 120 ore (categoria B) o 180 ore (categorie C, D, E), più la formazione di base di 120, 80 o 40 ore secondo il titolo di studio. Le ore di formazione sono incluse nell’orario di lavoro e retribuite; non sono ore aggiuntive.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL del personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana 2020-2022 (art. 39), letto sul testo del CCNL CRI 2020-2022 (PDF), e al d.lgs. 81/2015. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL ANPAS Misericordie: malattia e infortunio

    CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    CCNL ANPAS Misericordie: malattia e infortunio

    Quanto si conserva il posto, quanto integra l’ente e cosa succede dopo: le regole del CCNL ANPAS-Misericordie su malattia e infortunio sul lavoro.

    In sintesi

    Il posto si conserva per 18 mesi in un triennio; le patologie gravi con terapie salvavita non contano. L’ente integra l’indennità di malattia fino alla retribuzione netta per 180 giorni all’anno, quella INAIL per 365 giorni. Dopo i 18 mesi si può chiedere un’aspettativa non retribuita fino a 120 giorni.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Personale dipendente ANPAS ODV – Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia ODV e altre organizzazioni del Terzo settore
    Parti sindacali
    FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    Firma definitiva
    2 febbraio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 (ultrattività e rinnovo tacito, art. 5)
    Malattia e infortunio
    artt. 43-44

    Tabella riepilogativa (art. 43)

    Malattia e infortunio – CCNL ANPAS-Misericordie
    Situazione Conservazione del posto Trattamento economico
    Malattia 18 mesi complessivi in un triennio (per chi ha superato la prova) indennità di legge + integrazione dell’ente fino alla retribuzione globale netta per massimo 180 giorni all’anno
    Patologie gravi con terapie salvavita, patologie cronico-degenerative ingravescenti le assenze documentate non si computano nel periodo di conservazione come la malattia
    Dopo i 18 mesi aspettativa non retribuita fino a 120 giorni, su richiesta scritta e con certificati (art. 44) non retribuita
    Infortunio sul lavoro (anche in itinere) fino alla guarigione clinica certificata dall’INAIL anticipo delle indennità INAIL + integrazione fino alla retribuzione globale netta per massimo 365 giorni

    Per l’integrazione si considerano gli elementi fissi della retribuzione, non quelli variabili. L’integrazione non è dovuta se l’INPS, per qualunque motivo, non paga l’indennità di malattia (art. 43).

    Il periodo di conservazione del posto

    In caso di malattia accertata il lavoratore che non è in prova conserva il posto per 18 mesi complessivi nell’arco di un triennio. Se si ammala più volte, i periodi si sommano (art. 43). Non si contano le assenze, documentate, dovute a patologie gravi che richiedono terapie salvavita e a patologie cronico-degenerative ingravescenti.

    Prima della scadenza il lavoratore può chiedere per iscritto un’aspettativa non retribuita fino a 120 giorni, presentando i certificati di prosecuzione della malattia. Se al termine non rientra, il datore può risolvere il rapporto (art. 44).

    Integrazione economica

    L’ente paga le indennità previste dalla legge e le integra fino alla retribuzione globale netta che il lavoratore avrebbe avuto lavorando, per un massimo di 180 giorni all’anno. Per l’infortunio sul lavoro l’ente anticipa le indennità INAIL fino alla guarigione clinica e le integra per un massimo di 365 giorni.

    Comunicazioni e certificato

    • Avvisare l’ente prima dell’inizio del turno, secondo le procedure fissate dall’ente, e comunicare il numero di protocollo del certificato telematico.
    • Se il certificato è cartaceo, inviarne copia all’ente e all’INPS entro 48 ore dal rilascio.
    • In caso di prosecuzione, avvisare prima del turno e trasmettere il protocollo del nuovo certificato entro 48 ore.
    • L’infortunio, anche se permette di continuare a lavorare, va denunciato subito al proprio superiore.

    Inidoneità dopo la malattia

    Se al termine della malattia il lavoratore è idoneo al lavoro ma non alle proprie mansioni, l’ente può assegnarlo a mansioni equivalenti o, nel rispetto dell’art. 2103 c.c., anche inferiori; se non è possibile, può risolvere il rapporto (art. 44).

    Casi pratici

    Tizio – autista soccorritore infortunato in servizio
    Tizio si fa male durante un trasporto in ambulanza e lo denuncia subito al responsabile. L’ente gli anticipa le indennità INAIL e le integra fino alla retribuzione globale netta per un massimo di 365 giorni; conserva il posto fino alla guarigione clinica certificata dall’INAIL.
    Caia – OSS in chemioterapia
    Caia è in terapia salvavita per una patologia grave. Le assenze documentate per questa patologia non si contano nei 18 mesi di conservazione del posto (art. 43).
    Sempronio – lunga malattia
    Sempronio arriva vicino ai 18 mesi di malattia nel triennio. Prima della scadenza chiede per iscritto un’aspettativa non retribuita di 120 giorni, allegando i certificati. Se alla fine non rientra, l’ente può risolvere il rapporto.

    Fonti e approfondimenti

    Scheda divulgativa aggiornata al testo del CCNL ANPAS-Misericordie 2020-2022 (firma definitiva 2 febbraio 2024). Per il proprio caso conviene rivolgersi al sindacato di categoria (FP CGIL, CISL FP, UIL FPL), a un consulente del lavoro o all’Ispettorato territoriale del lavoro.

  • CCNL ANPAS Misericordie: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    CCNL ANPAS Misericordie: livelli, qualifiche e mansioni

    Il contratto inquadra il personale dipendente in sei categorie, da A a F, ciascuna con sei posizioni economiche. Ecco i profili previsti, dove si entra al momento dell’assunzione, come si sale di posizione e quando le mansioni superiori diventano definitive.

    In sintesi

    Sei categorie (A-F), ognuna con 6 posizioni economiche. L’autista soccorritore è in categoria C ed entra in C1 per 12 mesi; l’OSS entra in C3, l’infermiere in D3. Nelle categorie A-C il passaggio di posizione è automatico fino alla 4; le mansioni superiori diventano definitive dopo 3 mesi (A-C) o 6 mesi (D-F).

    Dati contrattuali

    CCNL
    Personale dipendente ANPAS ODV – Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia ODV e altre organizzazioni del Terzo settore
    Parti sindacali
    FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    Firma definitiva
    2 febbraio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 (ultrattività e rinnovo tacito, art. 5)
    Classificazione
    artt. 48-51

    Tabella riepilogativa

    Categorie e profili di esempio (artt. 48-49)
    Categoria Declaratoria in breve Alcuni profili dell’art. 49 Posizioni
    A attività esecutive tecnico-manuali con normale addestramento pratico addetto alle pulizie, operaio comune, addetto ai servizi ausiliari, addetto al magazzino, custode, addetto alla cucina, fattorino, telefonista, receptionist A1 – A6
    B autonomia esecutiva vincolata da prescrizioni tecniche o procedure definite operaio qualificato, aiuto cuoco, autista di veicoli (non ambulanze), centralinista con mansioni di segreteria, ausiliario dei trasporti socio-sanitari, assistente domiciliare non formato B1 – B6
    C funzioni tecniche o amministrative con valutazione di merito dei casi concreti soccorritore autista (mezzi di soccorso), autista accompagnatore, operatore tecnico di centrale operativa, OSS, cuoco, impiegato d’ordine, commesso, autista con patente superiore alla B C1 – C6
    D funzioni amministrative dirette, didattiche e di coordinamento con competenza professionale infermiere, personale della riabilitazione, logopedista, tecnico sanitario, educatore, assistente sociale, impiegato di concetto, economo, geometra, capo squadra, capo turno D1 – D6
    E funzioni direttive e di coordinamento con elevata competenza e autonomia decisionale responsabile di settore, caposala, psicologo, pedagogista, sociologo, biologo, chimico E1 – E6
    F elevate responsabilità funzionali, autonomia organizzativa e tecnica coordinatore tecnico o amministrativo di unità complessa, coordinatore sanitario, medico, farmacista, veterinario, ingegnere F1 – F6

    Nota: ogni categoria ha 6 posizioni economiche, compresa la F (art. 48, comma 8). Il personale è anche distinto in tre aree: amministrativa, tecnica e socio-sanitaria (art. 48, comma 6).

    Dove si entra al momento dell’assunzione

    Di regola si entra nella prima posizione economica della categoria. Per alcune qualifiche l’art. 50 fissa una posizione diversa:

    Posizione all’assunzione (art. 50)
    Qualifica Posizione
    Soccorritore autista C1 per i primi 12 mesi
    Operatore tecnico di centrale C2
    OSS C3
    Terapista, assistente sociale, tecnico sanitario, educatore, infermiere D3

    L’autista soccorritore è in categoria C

    L’art. 49 colloca il soccorritore autista (mezzi di soccorso) nella categoria C, area socio-sanitaria, insieme all’autista accompagnatore e all’OSS. Nella declaratoria della C rientra chi provvede «al soccorso a mezzo ambulanza o altro veicolo adibito al soccorso» e alla manutenzione ordinaria del mezzo. In categoria B resta invece l’autista di veicoli che non sono ambulanze.

    L’autista soccorritore di cui parla il contratto è un lavoratore dipendente. Il volontario che presta servizio nella stessa associazione non ha un rapporto di lavoro e non rientra in questo inquadramento.

    Come si sale di posizione

    • Categorie A, B e C: passaggio automatico da 1 a 2 dopo 12 mesi nella posizione 1, da 2 a 3 dopo 24 mesi nella 2, da 3 a 4 dopo 48 mesi nella 3 (art. 51, comma 4).
    • Categorie D ed E: passaggio automatico dalla posizione 1 alla 2 dopo 24 mesi (art. 51, comma 5).
    • Le altre posizioni si raggiungono con percorsi formativi e accordi a livello di ente (art. 51, commi 1-2).
    • Assenze, congedi e aspettative non retribuite non contano (art. 51, comma 6).
    • Se si passa a una categoria superiore, l’anzianità per le posizioni successive riparte dal giorno del passaggio e la retribuzione non può scendere (art. 51, comma 8).

    Mansioni superiori: quando diventano definitive

    Chi svolge mansioni della categoria superiore ha diritto, per tutta la durata, alla differenza tra la prima posizione della categoria superiore e la prima posizione della propria (art. 19, comma 3). L’assegnazione diventa definitiva dopo:

    • tre mesi per mansioni delle categorie da A a C;
    • sei mesi per mansioni delle categorie da D a F.

    Non diventa definitiva se si sostituisce un collega assente con diritto alla conservazione del posto (art. 19, comma 4). L’assegnazione deve risultare da atto scritto (art. 19, comma 6).

    Casi pratici

    Tizio – autista soccorritore dipendente e volontario
    Tizio è assunto come soccorritore autista: per i primi 12 mesi è in C1, poi passa in automatico in C2. Il sabato fa anche il volontario nella stessa associazione: quei turni non sono lavoro subordinato e non contano per l’inquadramento.
    Caia – da OSS a infermiera
    Caia lavora come OSS (categoria C). Dopo la laurea in infermieristica l’ente le assegna stabilmente mansioni di infermiera, categoria D. Per tutta l’assegnazione ha diritto alla differenza tra D1 e C1; trattandosi di categoria D, l’assegnazione diventa definitiva dopo sei mesi, salvo che sostituisca un collega assente con diritto alla conservazione del posto.
    Sempronio – impiegato che sostituisce il coordinatore
    Sempronio, impiegato d’ordine in C, sostituisce per sei mesi il coordinatore amministrativo assente (categoria F). Per tutto il periodo riceve la differenza tra F1 e C1. Poiché sostituisce un assente con diritto alla conservazione del posto, l’assegnazione non diventa definitiva.

    Fonti e approfondimenti

    Scheda divulgativa aggiornata al testo del CCNL ANPAS-Misericordie 2020-2022 (firma definitiva 2 febbraio 2024). Per il proprio caso conviene rivolgersi al sindacato di categoria (FP CGIL, CISL FP, UIL FPL), a un consulente del lavoro o all’Ispettorato territoriale del lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.