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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali diverse norme urbanistiche ed edilizie della Regione Sardegna che riducevano la tutela del paesaggio e dei beni culturali, in contrasto con la competenza statale e con il Codice dei beni culturali.

Di cosa si tratta

La tutela del paesaggio e dei beni culturali è affidata in via prevalente allo Stato, anche tramite il Codice dei beni culturali. La Regione Sardegna aveva introdotto norme urbanistiche che allargavano le possibilità di intervento edilizio in zone vincolate (ad esempio parcheggi e strutture per la balneazione), riducendo il livello di protezione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 comma 1, 29 comma 1 lettera a), 37, 38 e 39 della legge della Regione autonoma della Sardegna 3 luglio 2017, n. 11, in riferimento all’art. 117, secondo comma lettera s), della Costituzione, allo statuto speciale sardo e in relazione agli artt. 135 e 143 del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 13 comma 1, 29 comma 1 lettera a), 37, 38 e 39 della legge regionale n. 11 del 2017. Le norme abbassavano il livello di tutela paesaggistica fissato dal Codice dei beni culturali, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dei beni culturali.

Il principio

Nemmeno la Regione a statuto speciale può ridurre, con norme urbanistiche, il livello di tutela del paesaggio e dei beni culturali fissato dallo Stato, cui spetta la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dei beni culturali.

Domande e risposte

Cosa prevedevano le norme bocciate?

Allargavano le possibilità di intervento edilizio in zone vincolate della Sardegna, riducendo la tutela del paesaggio.

Perché sono state dichiarate incostituzionali?

Perché abbassavano il livello di protezione fissato dal Codice dei beni culturali, invadendo la competenza esclusiva dello Stato.

Chi aveva impugnato la legge?

Il Presidente del Consiglio dei ministri.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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