Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 47-ter, comma 1, lettera b), e comma 8, dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui puniva il padre in detenzione domiciliare per qualsiasi allontanamento dal domicilio, anziché solo per l’allontanamento protratto oltre dodici ore, come previsto per la detenzione domiciliare speciale.
Di cosa si tratta
L’ordinamento penitenziario prevede diverse forme di detenzione domiciliare per consentire al genitore di prendersi cura dei figli minori. Per la detenzione domiciliare speciale, l’allontanamento ingiustificato dal domicilio è punito (ai sensi dell’art. 385 c.p.) solo se si protrae oltre dodici ore; per quella «ordinaria» concessa al padre, invece, la punibilità scattava per qualsiasi allontanamento.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Firenze ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, la questione sull’art. 47-ter, comma 1, lettera b), e comma 8, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non limitava la punibilità del padre, ai sensi dell’art. 385 c.p., al solo allontanamento protratto oltre dodici ore.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate, nella parte in cui non limitavano la punibilità al solo allontanamento protratto per più di dodici ore, come già stabilito per la detenzione domiciliare speciale.
Il principio
Il principio: a parità di finalità di cura della prole, è irragionevole punire più severamente l’allontanamento del padre in detenzione domiciliare «ordinaria» rispetto a quello previsto per la detenzione domiciliare speciale, in violazione del principio di eguaglianza.
Domande e risposte
Quale norma è stata dichiarata incostituzionale?
L’art. 47-ter, comma 1, lettera b), e comma 8, della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), in relazione all’art. 385 del codice penale.
In cosa consisteva la disparità?
Per la detenzione domiciliare speciale la punibilità scattava solo dopo dodici ore di allontanamento, mentre per quella «ordinaria» del padre era punito qualsiasi allontanamento.
Quale parametro è stato applicato?
L’art. 3 della Costituzione, principio di eguaglianza e ragionevolezza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, parametro su cui si fonda la pronuncia.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.