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La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni sollevate dal Governo contro una norma della Regione Campania sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave, ritenendola legittima rispetto alle competenze regionali.
Di cosa si tratta
Le cave esaurite o in aree critiche devono essere riqualificate dal punto di vista ambientale. La Regione Campania aveva disciplinato i tempi di questi interventi. Il Governo riteneva che la norma, di fatto prorogando concessioni esistenti, creasse una barriera all’ingresso di nuovi operatori, in contrasto con la tutela della concorrenza riservata allo Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Campania 28 luglio 2017, n. 22, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione (tutela della concorrenza e ordinamento civile).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La disposizione regionale, correttamente intesa, non realizza una proroga indiscriminata delle concessioni in contrasto con la tutela della concorrenza e resta nei limiti delle competenze regionali in materia.
Il principio
La disciplina regionale dei tempi di riqualificazione ambientale delle cave non viola la competenza statale sulla tutela della concorrenza, se non si traduce in una proroga automatica e ingiustificata delle concessioni esistenti.
Domande e risposte
Cosa contestava il Governo?
Che la norma campana sui tempi di riqualificazione delle cave equivalesse a una proroga delle concessioni, lesiva della concorrenza riservata allo Stato.
Come ha deciso la Corte?
Ha respinto il ricorso, ritenendo la disposizione legittima e rispettosa delle competenze regionali.
Chi aveva impugnato la legge?
Il Presidente del Consiglio dei ministri.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze tra Stato e Regioni, in particolare tutela della concorrenza e ordinamento civile.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.