Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 210/2018 – Denominazione bilingue del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge regionale del Trentino-Alto Adige n. 8 del 2017 nella parte in cui istituiva il nuovo Comune con denominazione soltanto in lingua ladina («Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan»), anziché nella forma bilingue «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan».

    Di cosa si tratta

    Nel Trentino-Alto Adige convivono più gruppi linguistici e l’italiano è la lingua ufficiale dello Stato. La denominazione dei Comuni deve quindi rispettare il bilinguismo e non può essere espressa esclusivamente nell’idioma locale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2017, lamentando che la denominazione del nuovo Comune fosse espressa solo in lingua ladina, in contrasto con l’art. 99 dello statuto speciale (d.P.R. n. 670 del 1972) e con gli artt. 5 e 6 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2 e 4, nella parte in cui utilizzava la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella bilingue «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan», estendendo in via consequenziale la pronuncia ad altre disposizioni della stessa legge.

    Il principio

    Il principio: la denominazione ufficiale di un Comune del Trentino-Alto Adige deve essere espressa anche in lingua italiana, in coerenza con il carattere ufficiale di tale lingua e con la tutela delle minoranze linguistiche.

    Domande e risposte

    Cosa è stato dichiarato incostituzionale?

    L’art. 1 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2017, nella parte in cui adottava una denominazione solo in lingua ladina.

    Quale denominazione è stata ritenuta corretta?

    Quella bilingue «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan», anziché la sola forma ladina «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan».

    Quali parametri costituzionali sono stati richiamati?

    Gli artt. 5 e 6 della Costituzione, oltre allo statuto speciale di autonomia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 209/2018 – Tassa automobilistica per i veicoli storici e competenza regionale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Liguria che assoggettava a tassazione automobilistica gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali iscritti nei registri ASI e FMI, invadendo l’ambito riservato allo Stato in materia di sistema tributario.

    Di cosa si tratta

    I veicoli di interesse storico e collezionistico, individuati dai registri ASI e FMI, godono di un regime fiscale di favore disciplinato dalla legge statale. La questione riguardava i limiti entro cui la Regione può intervenire sulla tassa automobilistica relativa a tali veicoli.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale della Liguria ha sollevato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, la questione sull’art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria n. 3 del 2005, come modificato nel 2006, in materia di tassazione dei veicoli storici ultraventennali iscritti nei registri ASI e FMI.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria n. 3 del 2005, nel testo introdotto dall’art. 27 della legge reg. Liguria n. 2 del 2006.

    Il principio

    Il principio: la disciplina della tassa automobilistica per i veicoli di interesse storico incide sul sistema tributario riservato allo Stato; la Regione non può introdurre un regime difforme da quello statale in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

    Domande e risposte

    Quale norma è stata annullata?

    L’art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria n. 3 del 2005, nel testo introdotto nel 2006, sulla tassazione dei veicoli storici ultraventennali.

    Chi ha sollevato la questione?

    La Commissione tributaria regionale della Liguria.

    Quale parametro è stato violato?

    L’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in materia di sistema tributario dello Stato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 174/2018 – Detenute madri: incostituzionale negare l’assistenza ai figli per i reati ostativi

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma dell’ordinamento penitenziario che, per le detenute condannate per reati ostativi, escludeva o subordinava a una soglia di pena espiata l’assistenza all’esterno dei figli di età non superiore a dieci anni.

    Di cosa si tratta

    L’assistenza all’esterno dei figli minori consente alla madre detenuta di occuparsi dei propri bambini fuori dal carcere. Per i reati più gravi (i cosiddetti reati ostativi) la legge subordinava questo beneficio all’avvenuta espiazione di una parte della pena, con un automatismo che non teneva conto dell’interesse del minore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Magistrato di sorveglianza di Lecce e Brindisi ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui, tramite il rinvio all’art. 21, escludeva l’assistenza all’esterno dei figli per le detenute condannate per reati ostativi che non avessero espiato una frazione di pena.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21-bis nella parte in cui, per le detenute condannate per reati ostativi, non consente l’accesso all’assistenza all’esterno dei figli fino a dieci anni o lo subordina alla previa espiazione di una frazione di pena, salvo l’accertamento delle condizioni dell’art. 58-ter dello stesso ordinamento.

    Il principio

    L’interesse del minore a ricevere assistenza dalla madre non può essere sacrificato da automatismi legati al titolo di reato: occorre una valutazione in concreto, perché la tutela dell’infanzia e della famiglia prevale sulle preclusioni rigide.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato incostituzionale la norma che negava o ritardava, per le detenute condannate per reati ostativi, l’assistenza all’esterno dei figli fino a dieci anni.

    Perché?

    Perché l’automatismo legato al tipo di reato sacrificava l’interesse del minore e la tutela della famiglia, senza una valutazione concreta del caso.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Magistrato di sorveglianza di Lecce e Brindisi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 173/2018 – Pensioni dei lavoratori autonomi: la contribuzione aggiuntiva non può ridurre l’assegno

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali le norme che, per i lavoratori autonomi già in possesso dei requisiti per la pensione, non escludevano dal calcolo la contribuzione successiva quando questa finiva per ridurre l’importo del trattamento già maturato.

    Di cosa si tratta

    Un lavoratore autonomo che ha già raggiunto i requisiti per la pensione, ma continua a lavorare e a versare contributi, si aspetta che quei versamenti aggiuntivi non peggiorino la sua posizione. In alcuni casi, però, il meccanismo di calcolo portava paradossalmente a una pensione più bassa rispetto a quella spettante alla data del raggiungimento dei requisiti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Trieste ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 primo e secondo comma, 35 primo comma, e 38 primo e secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1990 e dell’art. 1, comma 18, della legge n. 335 del 1995, nella parte in cui non escludono dal computo la contribuzione successiva quando comporti un trattamento pensionistico meno favorevole.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni nella parte in cui, per il lavoratore autonomo che prosegua la contribuzione dopo aver maturato l’anzianità minima, non prevedono l’esclusione dal computo della contribuzione successiva ove essa comporti una pensione meno favorevole.

    Il principio

    È irragionevole e contrario alla tutela previdenziale che la prosecuzione del lavoro e dei versamenti contributivi si traduca in una pensione inferiore: la contribuzione aggiuntiva non può mai penalizzare l’assicurato rispetto a quanto già maturato.

    Domande e risposte

    Qual era il problema?

    Che continuare a lavorare e versare contributi poteva, in certi casi, ridurre l’importo della pensione già maturata dal lavoratore autonomo.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato incostituzionali le norme nella parte in cui non escludevano dal calcolo la contribuzione successiva quando produceva un trattamento meno favorevole.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Corte d’appello di Trieste, in un giudizio promosso da un lavoratore autonomo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 172/2018 – Sicilia: bocciate varie norme della legge di stabilità regionale 2017

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte incostituzionale la legge di stabilità della Regione Siciliana per il 2017, annullando diverse disposizioni impugnate dal Governo e respingendo invece le censure su altre norme.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato impugna spesso le leggi finanziarie regionali quando ritiene che invadano competenze statali o violino vincoli di finanza pubblica. In questo caso il Governo ha contestato vari articoli della legge di stabilità siciliana per il 2017, su materie diverse (tra cui spesa, sport, ambiente, ticket sanitario).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 17, 23, 26, 43, 48, 50, 54, 55 e 56 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (legge di stabilità regionale 2017), in riferimento agli artt. 3, 9, 81 terzo comma e 117, commi primo, secondo lettere l) ed s), e terzo, della Costituzione, oltre che agli artt. 14 e 17 dello statuto siciliano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 23, 26, 48, 54, 55 e 56 (quest’ultimo in parte) della legge regionale n. 16 del 2017, riservando ad altre pronunce le ulteriori questioni. Ha invece dichiarato non fondate le censure relative agli artt. 17 e 43 della stessa legge.

    Il principio

    Anche la legge finanziaria di una Regione a statuto speciale deve rispettare i limiti statali in materie come l’ordinamento civile, la tutela dell’ambiente e i vincoli di finanza pubblica: le norme che li superano sono incostituzionali, mentre quelle che restano nei confini delle competenze regionali si salvano.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha annullato diversi articoli della legge di stabilità siciliana 2017 e ha respinto le censure su altri (artt. 17 e 43).

    Chi aveva impugnato la legge?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, cioè il Governo nazionale.

    Tutte le norme sono state bocciate?

    No: la Corte ha annullato solo alcune disposizioni, salvandone altre e rinviando ad altre pronunce le ulteriori questioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 208/2018 – Prevenzione della radicalizzazione e competenze della Regione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sulla legge della Regione Lombardia n. 24 del 2017, che prevedeva azioni di prevenzione della radicalizzazione violenta coinvolgendo anche la polizia locale.

    Di cosa si tratta

    L’ordine pubblico e la sicurezza sono materie di competenza esclusiva dello Stato. Le Regioni possono però intervenire con misure di informazione, formazione e ricerca volte a conoscere e prevenire i fenomeni di radicalizzazione, purché non invadano le competenze statali in materia penale e di pubblica sicurezza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 6, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 24 del 2017, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, sostenendo che il coinvolgimento della polizia locale in attività di prevenzione del terrorismo invadesse la competenza esclusiva dello Stato in tema di ordine pubblico e sicurezza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Il principio: la legge regionale che promuove informazione, formazione e ricerca per prevenire la radicalizzazione violenta non invade la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, se correttamente interpretata nel rispetto dell’art. 117, lettera h), Cost.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma regionale?

    Azioni coordinate, anche con la polizia locale, per intensificare la prevenzione nei confronti di soggetti vicini all’estremismo e alla radicalizzazione.

    Quale competenza si temeva violata?

    Quella esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ex art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato la questione non fondata, nei sensi di cui in motivazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 171/2018 – Servizio civile universale: respinte le censure di Veneto e Lombardia

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni sollevate dalle Regioni Veneto e Lombardia contro la disciplina del servizio civile universale (d.lgs. n. 40 del 2017), riconoscendo la competenza statale in materia e il rispetto del ruolo delle Regioni.

    Di cosa si tratta

    Il servizio civile universale è stato riformato con il d.lgs. n. 40 del 2017. Le Regioni Veneto e Lombardia hanno ritenuto che alcune norme — sulla programmazione del servizio, sul ruolo della Presidenza del Consiglio e sul finanziamento — comprimessero le loro competenze e violassero il principio di leale collaborazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Veneto e Lombardia hanno impugnato gli artt. 3, 4 comma 4, 5 comma 5, e 7 comma 1 lettera d), del d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. La disciplina del servizio civile universale rientra nella competenza statale e prevede comunque adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni, nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze e della leale collaborazione.

    Il principio

    La materia del servizio civile universale appartiene alla competenza dello Stato, che ha predisposto idonei strumenti di coinvolgimento delle Regioni; le norme impugnate non ledono le competenze regionali né il principio di leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Cosa hanno contestato le Regioni?

    Le norme sulla programmazione, sul ruolo della Presidenza del Consiglio e sul finanziamento del servizio civile universale, ritenute lesive delle competenze regionali.

    Come si è pronunciata la Corte?

    Ha respinto tutte le censure, ritenendo legittima la disciplina statale e adeguato il coinvolgimento delle Regioni.

    Quali Regioni avevano fatto ricorso?

    Le Regioni Veneto e Lombardia, con ricorsi poi riuniti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 207/2018 – Aiuto al suicidio (art. 580 c.p.): l’ordinanza di rinvio al Parlamento

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con questa storica ordinanza, la Corte costituzionale, esaminando le questioni sull’art. 580 del codice penale (istigazione o aiuto al suicidio) sollevate nell’ambito del caso Cappato, ha rinviato la trattazione all’udienza pubblica del 24 settembre 2019, per consentire al Parlamento di intervenire sulla materia del fine vita.

    Di cosa si tratta

    L’art. 580 del codice penale punisce sia l’istigazione al suicidio sia l’aiuto materiale al suicidio, con la stessa pena, anche quando la condotta di aiuto non abbia influito sul proposito della vittima. La questione è emersa in un processo penale relativo all’assistenza fornita a una persona che ha scelto di porre fine alla propria vita.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’assise di Milano ha sollevato, in riferimento a vari parametri costituzionali, questioni sull’art. 580 del codice penale, contestando da un lato l’estensione della punibilità anche alle condotte di mero aiuto al suicidio non influenti sul proposito della vittima, e dall’altro la severità del trattamento sanzionatorio, equiparato a quello dell’istigazione.

    La decisione della Corte

    La Corte non ha deciso nel merito: ha rinviato la trattazione delle questioni all’udienza pubblica del 24 settembre 2019, segnalando la necessità di un intervento del legislatore per colmare il vuoto normativo in materia di fine vita.

    Il principio

    Il principio: di fronte a un quadro normativo ritenuto problematico ma la cui correzione richiede scelte riservate al legislatore, la Corte può rinviare la decisione per dare al Parlamento il tempo di intervenire, anziché pronunciare subito una sentenza.

    Domande e risposte

    Che cos’è questa decisione?

    È l’ordinanza con cui la Corte, nel caso relativo all’aiuto al suicidio, ha rinviato la trattazione delle questioni a un’udienza successiva, fissata per il 24 settembre 2019.

    Quale norma era in discussione?

    L’art. 580 del codice penale, che punisce l’istigazione o l’aiuto al suicidio.

    Perché la Corte ha rinviato?

    Per consentire al Parlamento di intervenire con una disciplina della materia del fine vita prima della decisione della Corte.

  • Corte cost. n. 206/2018 – Gestione del cinghiale nelle aree protette nazionali

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Lombardia n. 19 del 2017 sulla gestione venatoria del cinghiale nella parte in cui si applicava anche alle aree protette nazionali, riservate alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, comprese le aree naturali protette di rilievo nazionale, è affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. La legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991) fissa standard uniformi che le Regioni non possono derogare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3, commi 1 e 3, della legge reg. Lombardia n. 19 del 2017, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 11 della legge n. 394 del 1991, lamentando l’interferenza con la disciplina statale delle aree protette.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, nella parte in cui si riferisce anche alle aree protette nazionali, e ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sull’art. 3, comma 3.

    Il principio

    Il principio: la disciplina delle aree naturali protette nazionali attiene alla tutela dell’ambiente, riservata in via esclusiva allo Stato; la Regione non può estendervi la propria disciplina venatoria del cinghiale.

    Domande e risposte

    Cosa è stato dichiarato incostituzionale?

    L’art. 3, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 19 del 2017, nella parte in cui si applicava anche alle aree protette nazionali.

    Perché?

    Perché la tutela delle aree protette nazionali rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente ed ecosistema.

    E il comma 3 della stessa norma?

    La questione è stata dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 205/2018 – Estinzione del processo costituzionale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo, definendo il giudizio senza una decisione di merito.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio di legittimità costituzionale può chiudersi per ragioni processuali, quando vengono meno i presupposti per proseguire: in tali casi la Corte dichiara l’estinzione del processo senza esaminare la fondatezza della questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione di legittimità costituzionale, iscritta nel registro della Corte, è stata definita senza esame nel merito.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo.

    Il principio

    Il principio: ricorrendo le condizioni di legge, il processo costituzionale si estingue e la Corte non si pronuncia sul merito.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato estinto il processo, senza pronuncia nel merito.

    È una decisione sulla legittimità della norma?

    No: si tratta di una definizione processuale del giudizio.

    Che atto ha adottato?

    Un’ordinanza di estinzione del processo.

  • Corte cost. n. 170/2018 – Magistrati e partiti: legittimo il divieto di iscrizione anche fuori ruolo per motivi elettorali

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni sul divieto, sanzionato disciplinarmente, di iscrizione o partecipazione sistematica dei magistrati ai partiti politici, ritenendolo legittimo anche per i magistrati collocati fuori ruolo «per motivi elettorali» (il cosiddetto caso Emiliano).

    Di cosa si tratta

    Un magistrato eletto a una carica politica era stato collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, in aspettativa per motivi elettorali. La legge prevede come illecito disciplinare l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa dei magistrati a partiti politici. Si discuteva se tale divieto valesse anche per chi, pur restando magistrato, esercita temporaneamente un mandato politico.

    La questione di legittimità costituzionale

    La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 49 e 98 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera h), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, nella parte in cui prevede come illecito disciplinare l’iscrizione o la partecipazione a partiti anche per i magistrati fuori ruolo perché in aspettativa per motivi elettorali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Il divieto risponde all’esigenza di tutelare l’indipendenza, l’imparzialità e la relativa immagine esteriore del magistrato, valori che permangono anche quando egli è collocato fuori ruolo per motivi elettorali e che giustificano la sanzione disciplinare.

    Il principio

    L’indipendenza e l’imparzialità del magistrato — e l’apparenza di esse agli occhi dei cittadini — giustificano il divieto di iscrizione ai partiti politici, che resta legittimo anche per chi sia temporaneamente fuori ruolo per ragioni elettorali.

    Domande e risposte

    Cosa è stato deciso?

    Che il divieto di iscrizione dei magistrati ai partiti, sanzionato in via disciplinare, è legittimo anche per i magistrati fuori ruolo per motivi elettorali.

    Perché la Corte ha respinto i dubbi?

    Perché il divieto tutela l’indipendenza e l’imparzialità del magistrato e la loro percezione esterna, esigenza che non viene meno con il collocamento fuori ruolo.

    A cosa si riferisce il caso?

    Al cosiddetto caso Emiliano, relativo a un magistrato impegnato in un mandato elettivo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 204/2018 – Decreto liberalizzazioni e requisiti del decreto-legge (art. 77 Cost.)

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012 (liberalizzazioni), sollevata in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 77, secondo comma, Cost. consente al Governo di adottare decreti-legge solo in casi straordinari di necessità e urgenza. Il decreto-legge n. 1 del 2012 conteneva misure urgenti per la concorrenza e lo sviluppo delle infrastrutture.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato la questione sull’art. 9, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, dubitando della sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Il principio: la questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile, senza esame del merito sui presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge.

    Domande e risposte

    Quale norma era impugnata?

    L’art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012 in materia di concorrenza e infrastrutture.

    Quale parametro era evocato?

    L’art. 77, secondo comma, della Costituzione, sui presupposti del decreto-legge.

    Come ha deciso la Corte?

    Con una dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione.

    Norme collegate