Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL ANPAS Misericordie: ferie, permessi e festività

    CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    CCNL ANPAS Misericordie: ferie, permessi e festività

    Ferie in ore, festività soppresse, matrimonio, lutto, permessi personali e assemblee: cosa prevede il CCNL ANPAS-Misericordie per i lavoratori dipendenti.

    In sintesi

    Spettano 190 ore di ferie l’anno più 26 ore per festività soppresse. Il matrimonio vale 15 giorni consecutivi dal giorno dopo le nozze, il lutto 3 giorni entro 7 giorni dal decesso. I permessi personali (fino a 36 ore) vanno recuperati; le assemblee retribuite sono 15 ore l’anno.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Personale dipendente ANPAS ODV – Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia ODV e altre organizzazioni del Terzo settore
    Parti sindacali
    FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    Firma definitiva
    2 febbraio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 (ultrattività e rinnovo tacito, art. 5)
    Ferie e permessi
    artt. 10, 30, 33, 34

    Tabella riepilogativa

    Ferie, permessi e assemblee – CCNL ANPAS-Misericordie
    Istituto Misura Articolo
    Ferie 190 ore lavorative retribuite per anno solare; 1/12 per ogni mese nel primo anno art. 30
    Permessi per festività soppresse 26 ore retribuite da usare entro l’anno solare art. 30
    Ferie d’estate su richiesta, fruizione consecutiva tra il 1° giugno e il 30 settembre del 50% del monte ore, compatibilmente con il servizio art. 30
    Matrimonio 15 giorni consecutivi di calendario dal giorno successivo al matrimonio art. 34
    Lutto 3 giorni, da usare entro 7 giorni dal decesso art. 34
    Gravi e documentate ragioni fino a 5 giorni retribuiti l’anno, se l’ente li concede art. 34
    Permessi per esigenze personali fino a metà dell’orario giornaliero, massimo 36 ore l’anno, da recuperare entro 2 mesi art. 33
    Assemblee retribuite 15 ore l’anno: 10 indette dalle RSU/RSA, 5 dai sindacati firmatari art. 10

    Le ferie: 190 ore l’anno

    Il contratto esprime le ferie in ore: 190 ore lavorative retribuite per anno solare, pagate con la normale retribuzione dell’art. 53. Chi non ha ancora un anno intero di servizio matura 1/12 delle ferie per ogni mese lavorato (art. 30).

    Il periodo di ferie lo stabilisce l’ente secondo le esigenze di servizio e tenendo conto delle richieste. A richiesta del dipendente va comunque garantita, se il servizio lo consente, la fruizione consecutiva nel periodo estivo (1° giugno – 30 settembre) del 50% del monte ore maturato nell’anno. La malattia regolarmente denunciata e riconosciuta interrompe le ferie.

    In sostituzione delle festività soppresse spettano altre 26 ore di permessi retribuiti, da usare entro l’anno solare.

    Il contratto non prevede un istituto chiamato «ROL»: le voci di riduzione dell’orario sono le 26 ore per festività soppresse e, per i lavoratori degli ex enti Misericordie, il pacchetto di ore dell’Allegato 2.

    Permessi straordinari retribuiti (art. 34)

    Spettano dopo il superamento del periodo di prova:

    • Matrimonio: 15 giorni consecutivi di calendario, a partire dal giorno successivo al matrimonio.
    • Esami attinenti alla carriera e al perfezionamento professionale: il tempo necessario a sostenere le prove.
    • Lutto: 3 giorni per il decesso del coniuge (anche separato), di genitori, figli, fratelli e sorelle, nonni, suoceri, anche non conviventi, o di altri componenti della famiglia anagrafica. Vanno comunicati e usati entro 7 giorni dal decesso.
    • Donazione di sangue o midollo: i permessi di legge, con almeno un giorno di preavviso.
    • Gravi e documentate ragioni: l’ente può concedere fino a 5 giorni retribuiti l’anno.
    • Legge 104/1992: i permessi previsti dalla legge, chiesti di norma almeno 7 giorni prima.

    Per visite, terapie ed esami diagnostici esistono permessi specifici, da recuperare; numero massimo e modalità li stabilisce la contrattazione di secondo livello (art. 34, comma 4).

    Permessi per esigenze personali (art. 33)

    L’ente può concedere, su domanda, permessi per motivate esigenze personali di durata non superiore a metà dell’orario giornaliero, fino a 36 ore l’anno, solo dopo che il lavoratore ha già usato i permessi retribuiti dell’art. 30. Le ore vanno recuperate entro i 2 mesi successivi; se non si recuperano, l’ente trattiene la retribuzione corrispondente.

    Assemblee (art. 10)

    Durante l’orario di lavoro si possono tenere assemblee retribuite fino a 15 ore l’anno: 10 indette dalle RSU (RSA) e 5 dai sindacati firmatari, con almeno 5 giorni di preavviso all’ente.

    Casi pratici

    Tizio – assunto a luglio
    Tizio è assunto il 1° luglio. Per quell’anno matura 6/12 di 190 ore, cioè 95 ore di ferie. Se ad agosto si ammala durante le ferie e la malattia è denunciata e riconosciuta, le ferie si interrompono.
    Caia – si sposa il 14 giugno
    Caia si sposa il 14 giugno. Il congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi di calendario parte dal giorno successivo, il 15 giugno, e termina il 29 giugno.
    Sempronio – lutto in famiglia
    Muore il suocero di Sempronio. Gli spettano 3 giorni di permesso retribuito, da comunicare all’ente e da usare entro 7 giorni dal decesso.

    Fonti e approfondimenti

    Scheda divulgativa aggiornata al testo del CCNL ANPAS-Misericordie 2020-2022 (firma definitiva 2 febbraio 2024). Per il proprio caso conviene rivolgersi al sindacato di categoria (FP CGIL, CISL FP, UIL FPL), a un consulente del lavoro o all’Ispettorato territoriale del lavoro.

  • Addizionali IRPEF regionali e comunali in busta paga

    Oltre all’IRPEF statale, in busta paga si pagano le addizionali regionale e comunale: imposte locali che finanziano Regioni e Comuni. Molti lavoratori si chiedono perché compaiano l’anno dopo, perché varino da città a città e come mai a volte aumentino la trattenuta per mesi. Questa guida spiega che cosa sono, come si calcolano e con quali tempi si pagano, con un taglio pratico.

    Che cosa sono le addizionali IRPEF

    Le addizionali IRPEF sono tributi locali che si aggiungono all’imposta sul reddito statale. Si distinguono in:

    • addizionale regionale, a favore della Regione di residenza;
    • addizionale comunale, a favore del Comune di residenza.

    Servono a finanziare le funzioni di Regioni e Comuni (tra cui, per la regionale, la spesa sanitaria). Si pagano alla Regione e al Comune del domicilio fiscale al 1º gennaio dell’anno a cui si riferiscono, non al luogo di lavoro (art. 50 del D.Lgs. 446/1997, comma 5; art. 1 del D.Lgs. 360/1998, comma 4). Per i dipendenti il domicilio fiscale coincide di regola con la residenza anagrafica.

    Aliquote variabili e base di calcolo

    Le aliquote non sono uniformi: ogni Regione e ogni Comune le fissa entro i limiti stabiliti dalla legge. L’addizionale regionale parte da un’aliquota di base dell’1,23%, che le Regioni a statuto ordinario possono maggiorare fino a 2,1 punti, anche con aliquote diverse per scaglione di reddito (art. 6 del D.Lgs. 68/2011). L’addizionale comunale la decide il singolo Comune, fino a un massimo di 0,8 punti, e può prevedere una soglia di esenzione per i redditi bassi (art. 1 del D.Lgs. 360/1998, commi 3 e 3-bis). Le aliquote comunali si consultano sulla pagina del Dipartimento delle Finanze con le aliquote comunali.

    La base di calcolo è il reddito imponibile IRPEF. Per questo motivo due lavoratori con lo stesso stipendio ma residenti in comuni diversi possono pagare addizionali differenti. Per conoscere le aliquote esatte occorre fare riferimento alle delibere della propria Regione e del proprio Comune.

    Perché si pagano a saldo (e con acconto)

    Le addizionali funzionano in modo diverso dall’IRPEF mensile. L’addizionale dovuta su un certo anno si determina a fine anno, sul reddito effettivo, e si versa l’anno successivo:

    • l’addizionale regionale si paga a saldo nell’anno seguente;
    • l’addizionale comunale si paga a saldo nell’anno seguente e, in più, con un acconto versato nello stesso anno di competenza (calcolato sul reddito dell’anno prima).

    Questo spiega perché in busta paga le addizionali compaiono con uno sfasamento temporale rispetto allo stipendio cui si riferiscono. L’acconto comunale è pari al 30% dell’addizionale calcolata sul reddito dell’anno precedente, con l’aliquota e la soglia di esenzione dell’anno precedente.

    Quando le addizionali regionali e comunali non si pagano

    • Se l’IRPEF netta è zero. Le addizionali sono dovute solo se per lo stesso anno risulta dovuta l’IRPEF al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta. Chi ha un reddito interamente coperto dalle detrazioni (incapiente) non paga né la regionale né la comunale.
    • Se il reddito è sotto la soglia di esenzione deliberata dal Comune per l’addizionale comunale.

    Attenzione al rovescio: se l’IRPEF netta è dovuta anche per pochi euro, le addizionali si calcolano sull’intero reddito imponibile, perché le detrazioni riducono l’imposta e non la base.

    Come compaiono in busta paga

    Il datore di lavoro, come sostituto d’imposta, calcola le addizionali con il conguaglio di fine anno e le trattiene rateizzandole nell’anno successivo. Le regole sono queste:

    Addizionali in busta paga: quando si trattengono
    Voce Quanto Rate in busta paga
    Addizionale regionale (saldo dell’anno prima) Intera addizionale dell’anno precedente Fino a 11 rate, dal mese dopo il conguaglio (di solito gennaio) fino alla busta di novembre
    Addizionale comunale, saldo Addizionale dell’anno precedente meno l’acconto già trattenuto Fino a 11 rate, con lo stesso calendario della regionale
    Addizionale comunale, acconto 30% dell’addizionale calcolata sul reddito dell’anno precedente Fino a 9 rate, da marzo a novembre dell’anno in corso

    Fonti: art. 50 del D.Lgs. 446/1997, comma 4; art. 1 del D.Lgs. 360/1998, comma 5. Per questo da marzo a novembre in busta paga si vedono tre voci insieme, e a dicembre di solito nessuna: a dicembre il datore fa il conguaglio e calcola le addizionali che tratterrà dall’anno dopo. Se il conguaglio slitta a febbraio, anche le rate del saldo partono più tardi.

    Esempio di calcolo dell’addizionale in busta paga

    Ipotesi: reddito imponibile di 28.000 euro sia nel 2024 sia nel 2025, Regione all’aliquota di base dell’1,23%, Comune allo 0,8% senza soglia di esenzione, IRPEF netta dovuta. Le aliquote sono un’ipotesi: quelle vere vanno lette nelle delibere del proprio territorio.

    Addizionali 2025 trattenute nel 2026 (esempio)
    Voce Calcolo Totale Rata mensile
    Regionale 2025 (saldo) 28.000 × 1,23% 344,40 € 31,31 € × 11 (gennaio-novembre 2026)
    Comunale 2025, saldo 28.000 × 0,8% = 224,00 meno acconto 67,20 156,80 € 14,25 € × 11 (gennaio-novembre 2026)
    Comunale 2026, acconto 30% di 224,00 67,20 € 7,47 € × 9 (marzo-novembre 2026)

    Nella busta paga di aprile 2026 le addizionali pesano quindi circa 53 euro (31,31 + 14,25 + 7,47).

    In caso di cessazione del rapporto in corso d’anno, le addizionali residue non ancora trattenute vengono prelevate in un’unica soluzione sull’ultima busta paga, insieme al conguaglio. Chi cambia lavoro può quindi trovare trattenute concentrate nell’ultima retribuzione, e nelle prime buste del nuovo datore può non vedere alcuna addizionale: gli importi trattenuti e quelli ancora da trattenere sono indicati nella Certificazione Unica.

    Cambio di residenza: quale Comune e quale Regione

    Conta il domicilio fiscale al 1º gennaio dell’anno a cui si riferisce l’addizionale, e il cambio di residenza ha effetto dal sessantesimo giorno successivo. Le istruzioni del modello 730/2026 lo traducono così: per il domicilio al 1º gennaio 2025 vale il comune precedente se il trasferimento è avvenuto dal 3 novembre 2024 in poi, quello nuovo se è avvenuto entro il 2 novembre 2024. Chi si trasferisce ad agosto 2025 paga quindi le addizionali 2025 al vecchio Comune e alla vecchia Regione, e quelle 2026 ai nuovi.

    Primo anno di lavoro

    Chi è assunto in corso d’anno, ad esempio a novembre, paga le addizionali di quell’anno l’anno dopo, con le rate del saldo, e solo se per quell’anno risulta dovuta l’IRPEF netta. Nello stesso anno successivo partono, da marzo, le rate dell’acconto comunale.

    Casi pratici

    Caso 1 — sfasamento. Un dipendente nota che da gennaio la trattenuta aumenta e da marzo cresce ancora: da gennaio partono i saldi dell’anno precedente, da marzo si aggiunge l’acconto comunale dell’anno in corso. Tutte le rate finiscono con la busta di novembre.

    Caso 2 — cambio lavoro. Una lavoratrice si dimette a giugno: sull’ultima busta paga le vengono trattenute in un’unica soluzione le addizionali residue non ancora versate.

    Domande frequenti

    Perché pago addizionali diverse da un mio collega?

    Perché le aliquote di Regione e Comune variano da territorio a territorio, entro i limiti di legge, e contano in base al domicilio fiscale al 1º gennaio. Due lavoratori con lo stesso stipendio ma residenze diverse possono pagare addizionali diverse.

    Perché le addizionali arrivano l’anno dopo?

    Perché si calcolano con il conguaglio di fine anno sul reddito effettivo e si trattengono l’anno successivo: la regionale e il saldo della comunale in un massimo di 11 rate da gennaio, l’acconto comunale del 30% in un massimo di 9 rate da marzo, tutte entro la busta di novembre.

    Quando le addizionali regionali e comunali non si pagano?

    Quando per lo stesso anno l’IRPEF netta, cioè dopo detrazioni e crediti d’imposta, è pari a zero, oppure, per la sola comunale, quando il reddito è sotto la soglia di esenzione deliberata dal Comune.

    Su cosa si calcolano le addizionali?

    Sul reddito complessivo IRPEF al netto degli oneri deducibili. Le detrazioni non riducono la base: riducono l’imposta. Le aliquote sono nelle delibere della Regione e del Comune di residenza.

    Se cambio residenza quale addizionale comunale pago?

    Quella del Comune del domicilio fiscale al 1º gennaio dell’anno di riferimento. Il cambio ha effetto dal sessantesimo giorno: chi si trasferisce dal 3 novembre in poi conserva per l’anno successivo il domicilio precedente.

    Se cambio lavoro pago tutto subito?

    Alla cessazione del rapporto le addizionali residue non ancora trattenute vengono prelevate in un’unica soluzione sull’ultima busta paga, insieme al conguaglio fiscale di fine rapporto.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Detrazioni lavoro dipendente 2025 e 2026 e cuneo fiscale

    In sintesi

    • Detrazione per lavoro dipendente 2025 e 2026: 1.955 euro fino a 15.000 euro di reddito; poi scende fino a 1.910 euro a 28.000; da lì cala fino a zero a 50.000 euro (art. 13 TUIR). Le regole sono le stesse nei due anni.
    • +65 euro per i redditi tra 25.000 e 35.000 euro.
    • No tax area a 8.500 euro: fino a quella cifra un dipendente senza altri redditi non paga IRPEF.
    • Cuneo fiscale dal 2025: fino a 20.000 euro una somma esentasse (art. 1, comma 4, L. 207/2024); da 20.001 a 40.000 euro un’ulteriore detrazione fino a 1.000 euro (comma 6). Nel 2024 era invece uno sconto sui contributi.
    • Nel 2026 cambia solo l’aliquota tra 28.000 e 50.000 euro: dal 35% al 33%.
    • Le applica il datore di lavoro ogni mese su una stima; il conguaglio di fine anno o il 730 sistemano la differenza.

    La detrazione per lavoro dipendente: gli importi 2025 e 2026

    L’art. 13, comma 1, del TUIR riconosce a chi ha redditi di lavoro dipendente, e ad alcuni assimilati, una detrazione dall’imposta lorda. È più alta per i redditi bassi e si azzera a 50.000 euro. È rapportata ai giorni di lavoro nell’anno. Dal 2025 l’importo della prima fascia è 1.955 euro anziché 1.880: la legge di bilancio 2025 (L. 207/2024, comma 2) ha reso stabile l’aumento già previsto per il solo 2024.

    Detrazione per lavoro dipendente (art. 13, comma 1, TUIR) – 2025 e 2026
    Reddito complessivo Detrazione
    Fino a 15.000 euro 1.955 euro (non meno di 690; non meno di 1.380 per i contratti a tempo determinato)
    Da 15.001 a 28.000 euro 1.910 + 1.190 × (28.000 − reddito) / 13.000
    Da 28.001 a 50.000 euro 1.910 × (50.000 − reddito) / 22.000
    Oltre 50.000 euro Nessuna
    Da 25.001 a 35.000 euro +65 euro (comma 1.1)

    Il reddito da usare è il «reddito di riferimento»: comprende gli affitti in cedolare secca e il reddito forfettario, esclude la casa di abitazione. I rapporti si calcolano con quattro decimali.

    Il cuneo fiscale: cosa è cambiato dal 2024 al 2026

    Taglio del cuneo per i dipendenti
    Anno Misura Chi
    2024 Esonero sui contributi INPS a carico del lavoratore: 6 punti con retribuzione mensile fino a 2.692 euro, 7 punti fino a 1.923 euro (L. 213/2023, comma 15) Dipendenti, esclusi i domestici
    2025 Somma esentasse del 7,1%, 5,3% o 4,8% del reddito di lavoro (comma 4); ulteriore detrazione fino a 1.000 euro (comma 6) Dipendenti fino a 20.000 euro (somma) o da 20.001 a 40.000 euro (detrazione)
    2026 Stesse misure del 2025; in più seconda aliquota IRPEF al 33% Come il 2025

    Le due misure del 2025 sono spiegate nel dettaglio in somma art. 1 c. 4 L. 207/24 e ulteriore detrazione art. 1 c. 6 L. 207/24. Il trattamento integrativo (fino a 1.200 euro, ex bonus Renzi) è un’altra misura ancora: vedi trattamento integrativo 2025 e 2026.

    Quanto pesano insieme: quattro redditi a confronto

    Lavoratore dipendente, anno intero, nessun altro reddito, nessun familiare a carico. Importi in euro, arrotondati.

    Detrazioni e benefici 2026 per reddito
    Reddito IRPEF lorda 2026 Detrazione lavoro Ulteriore detrazione IRPEF netta Somme esentasse
    10.000 2.300 1.955 – 345 Somma c. 4: 530; trattamento integrativo: 1.200
    20.000 4.600 2.642 – 1.958 Somma c. 4: 960
    30.000 7.100 1.801 (con i 65 euro) 1.000 4.299 –
    45.000 12.050 434 – 11.616 –

    A 20.000 euro il trattamento integrativo non spetta: la detrazione per lavoro (2.642) è inferiore all’imposta lorda (4.600) e mancano altre detrazioni. A 30.000 e 45.000 euro l’IRPEF lorda tiene conto del 33%: nel 2025, con il 35%, sarebbe stata 7.140 e 12.390 euro.

    Come si applicano in busta paga

    Il datore di lavoro, come sostituto d’imposta, applica ogni mese la detrazione per lavoro dipendente, la somma del comma 4 o l’ulteriore detrazione, e il trattamento integrativo, sulla base del reddito che prevede per l’anno. Non serve una domanda. Le detrazioni per familiari a carico invece vanno comunicate al datore.

    A dicembre, o alla fine del rapporto, il conguaglio ricalcola tutto sul reddito effettivo. Se il reddito è stato più alto della stima, parte dei benefici non spettava e viene recuperata: il trattamento integrativo in 8 rate se oltre 60 euro, la somma del comma 4 e l’ulteriore detrazione in 10 rate se oltre 60 euro.

    Caso pratico: due lavori nello stesso anno

    Scenario. Tizia ha due part-time contemporanei da 12.000 euro ciascuno. Ognuno dei due datori, da solo, vede 12.000 euro.

    Come si applica. Se entrambi applicano tutto, Tizia riceve due volte la detrazione piena, due volte la somma del comma 4 e due volte il trattamento integrativo. Ma il suo reddito vero è 24.000 euro: la somma del comma 4 non spetta (oltre 20.000), spetta l’ulteriore detrazione di 1.000 euro, e il trattamento integrativo non spetta senza detrazioni sufficienti. La circolare 4/E chiede che con più part-time i benefici li riconosca un solo datore, al quale il lavoratore comunica gli altri redditi. Altrimenti il conto arriva nel 730.

    In pratica

    • Con più rapporti contemporanei, scegli un datore che applichi i benefici e chiedi all’altro di non applicarli.
    • Con rapporti in periodi diversi, consegna la CU del precedente al nuovo datore.

    Risorse correlate

    Fonti e approfondimenti

    I contenuti hanno finalità divulgativa. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Indennità di malattia INPS e giorni di carenza: come funziona

    Quando ci si ammala, chi paga? E perché i primi giorni a volte non vengono indennizzati dall’INPS? La indennità di malattia segue regole che combinano legge, prassi INPS e contratto collettivo. Questa guida spiega il meccanismo del certificato telematico, i giorni di carenza, le percentuali riconosciute dall’INPS e l’integrazione del datore, in modo chiaro e pratico.

    Il certificato telematico e gli obblighi del lavoratore

    In caso di malattia il medico redige e invia il certificato in via telematica all’INPS, che lo rende disponibile al datore di lavoro. Il lavoratore non deve più consegnare il cartaceo, ma deve comunicare tempestivamente l’assenza al datore e annotare il numero di protocollo del certificato.

    Come controllare il certificato e l’attestato

    • Prendi nota del PUC, il numero di protocollo univoco del certificato: puoi chiedere al medico una copia cartacea o via e-mail.
    • Verifica i dati: anagrafica e indirizzo di reperibilità completo (frazione, scala, palazzina). Ne risponde il lavoratore e un errore può far perdere l’indennità.
    • Consulta l’attestato, cioè il certificato senza diagnosi che vede il datore, con il servizio INPS di consultazione attestati: bastano codice fiscale e PUC, senza SPID (scheda INPS).
    • Nei festivi e prefestivi il certificato lo rilascia il medico di continuità assistenziale (ex guardia medica).
    • Decorrenza: l’INPS riconosce la malattia dal giorno di rilascio del certificato. Il giorno precedente è coperto solo se il certificato nasce da una visita domiciliare, il medico lo indica espressamente e quel giorno è feriale.
    • Certificato cartaceo: ammesso solo se l’invio telematico non è possibile; il lavoratore privato con indennità INPS lo consegna all’INPS e l’attestato al datore entro due giorni dal rilascio.

    Durante la malattia il lavoratore è tenuto a rispettare le fasce di reperibilità per le visite mediche di controllo: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni coperti dal certificato, compresi sabato, domenica e festivi. Le fasce sono le stesse per i dipendenti privati e pubblici. Si può uscire solo per visite o accertamenti urgenti non effettuabili in altri orari, gravi motivi personali o familiari documentati, cause di forza maggiore. Il cambio di indirizzo si comunica prima al datore e all’INPS con il servizio online dedicato.

    Assenza ingiustificata alla visita di controllo Conseguenza sull’indennità INPS
    Prima assenza Persa per un massimo di 10 giorni di calendario dall’inizio della malattia
    Seconda assenza Ridotta del 50% per il resto della malattia
    Terza assenza Persa per intero dalla data della terza assenza

    Sono esonerati dalla reperibilità, se il medico lo segnala nel certificato, i lavoratori con patologie gravi che richiedono terapie salvavita, con stati patologici connessi a invalidità riconosciuta almeno al 67% e, per i dipendenti pubblici, con alcune malattie riconosciute da causa di servizio.

    I giorni di carenza

    I primi tre giorni di malattia sono detti periodo di carenza: l’INPS, di regola, non li indennizza. Per questi giorni il trattamento economico dipende dal CCNL: la maggior parte dei contratti pone la carenza a carico del datore di lavoro, spesso al 100% della retribuzione.

    In caso di ricaduta nella stessa malattia entro un breve intervallo, i giorni di carenza in genere non si applicano nuovamente, perché l’evento è considerato continuazione del precedente. Le regole di dettaglio sono nel contratto collettivo.

    L’indennità INPS dal quarto giorno

    Per i lavoratori dei settori coperti dall’assicurazione di malattia (ad esempio operai dell’industria, lavoratori del terziario), dal quarto giorno interviene l’indennità INPS, calcolata sulla retribuzione media giornaliera:

    • 50% della retribuzione dal 4º al 20º giorno;
    • 66,66% dal 21º al 180º giorno.

    In molti casi è il datore ad anticipare l’indennità in busta paga, recuperandola poi dall’INPS tramite conguaglio contributivo. Non tutti i lavoratori rientrano nell’indennità INPS: per alcune categorie (ad esempio gli impiegati dell’industria) il trattamento di malattia è interamente a carico del datore secondo il CCNL.

    Indennità di malattia INPS per i lavoratori dipendenti
    Voce Regola
    Chi ne ha diritto Operai dell’industria, operai e impiegati del terziario e dei servizi, lavoratori agricoli, apprendisti, lavoratori dello spettacolo, disoccupati e sospesi (a certe condizioni)
    Chi è escluso (elenco INPS non esaustivo) Colf e badanti, impiegati dell’industria, quadri di industria e artigianato, dirigenti, portieri, lavoratori autonomi
    Misura 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno; 66,66% dal 21° al 180°
    Durata massima 180 giorni nell’anno solare con contratto a tempo indeterminato; a tempo determinato tanti giorni quanti quelli lavorati nei 12 mesi precedenti (minimo 30, massimo 180), e il diritto cessa con il rapporto
    Casi particolari 80% per tutto il periodo per i dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria; 2/5 durante il ricovero per chi non ha familiari a carico; 2/3 per disoccupati e sospesi se la malattia inizia entro 60 giorni
    Chi paga Di regola il datore anticipa in busta paga e conguaglia; paga direttamente l’INPS ad esempio per operai agricoli a tempo determinato, disoccupati o sospesi, alcuni stagionali e lavoratori di aziende in crisi

    Gli iscritti alla Gestione Separata hanno regole diverse (indennità in percentuale del massimale e tutela solo per malattie di almeno quattro giorni). Fonte: INPS, «Indennità di malattia/degenza ospedaliera e visite mediche di controllo».

    Integrazione del datore e comporto

    Le percentuali INPS lascerebbero il lavoratore con una retribuzione ridotta. Per questo la maggior parte dei CCNL prevede un’integrazione a carico del datore che porta il trattamento complessivo fino al 100% (o a una percentuale elevata) della retribuzione, almeno per un certo numero di giorni.

    Durante la malattia il posto di lavoro è protetto entro il periodo di comporto fissato dal contratto collettivo: superato il comporto, il datore può recedere. Sul punto si veda l’istituto del comporto, strettamente legato alla malattia.

    Casi pratici

    Caso 1 — influenza di 5 giorni. I primi 3 giorni (carenza) sono pagati dal datore secondo il CCNL; dal 4º giorno interviene l’indennità INPS al 50%, di norma integrata dal datore fino al 100%.

    Caso 2 — mancata reperibilità. Un lavoratore si assenta dalla visita di controllo senza giustificato motivo: alla prima assenza perde l’indennità INPS fino a 10 giorni dall’inizio della malattia e riceve l’invito a una visita in ambulatorio; se manca anche quella, la sanzione sale al 50% per il resto del periodo.

    Domande frequenti

    Cosa sono i giorni di carenza?

    Sono i primi tre giorni di malattia, che l’INPS di regola non indennizza. Per questi giorni paga il datore secondo il CCNL (spesso al 100%). In caso di ricaduta ravvicinata nella stessa malattia, di norma la carenza non si applica di nuovo.

    Quanto paga l’INPS durante la malattia?

    Per i settori coperti, dal quarto giorno l’indennità è pari al 50% della retribuzione dal 4º al 20º giorno e al 66,66% dal 21º al 180º. Spesso il datore la anticipa in busta paga e la recupera dall’INPS.

    Arriverò al 100% dello stipendio?

    Spesso sì: la maggior parte dei CCNL prevede un’integrazione del datore che porta il trattamento complessivo fino al 100% (o a una percentuale elevata) della retribuzione per un certo periodo. Dipende dal contratto applicato.

    Devo essere reperibile durante la malattia?

    Sì, nelle fasce di reperibilità per le visite di controllo (di norma due fasce giornaliere, anche nei festivi). L’assenza ingiustificata alla visita può far perdere l’indennità per i giorni successivi.

    Fonti e servizi ufficiali

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Lavoro intermittente (a chiamata): come funziona

    Il lavoro intermittente — noto come lavoro a chiamata o job on call — è il contratto pensato per le attività discontinue, dove serve manodopera solo in certi momenti (eventi, picchi stagionali, fine settimana). È molto usato nel turismo e nella ristorazione. Questa guida spiega quando è ammesso, come funziona l’indennità di disponibilità, quali sono i limiti (in particolare il tetto delle 400 giornate) e quali tutele spettano, con riferimento al D.Lgs. 81/2015.

    Che cos’è il lavoro a chiamata

    Nel lavoro intermittente il lavoratore si pone a disposizione del datore per svolgere prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze dell’impresa. Il rapporto può essere a tempo determinato o indeterminato; ciò che lo caratterizza è che il lavoratore non presta servizio in modo continuativo, ma solo quando viene chiamato.

    Il contratto va stipulato in forma scritta e deve indicare, tra l’altro, la durata, le ipotesi che giustificano il ricorso all’istituto, il luogo e i tempi della disponibilità e della chiamata, le modalità di preavviso (non inferiore a un giorno lavorativo).

    Quando è ammesso

    Il ricorso al lavoro intermittente è consentito in due grandi ipotesi:

    • per le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere prestazioni in periodi predeterminati (settimana, mese, anno);
    • in ogni caso, con lavoratori di età inferiore a 24 anni (purché le prestazioni si esauriscano entro i 25) o superiore a 55 anni.

    Esistono inoltre divieti: non si può usare per sostituire lavoratori in sciopero, in unità interessate da licenziamenti collettivi recenti per le stesse mansioni, o in caso di mancata valutazione dei rischi.

    Indennità di disponibilità e obbligo di risposta

    Il contratto può prevedere due varianti:

    • con obbligo di risposta: il lavoratore si impegna a rispondere alla chiamata. In cambio, per i periodi di attesa percepisce l’indennità di disponibilità, una somma mensile fissata dal CCNL (con un minimo determinato a livello ministeriale). Il rifiuto ingiustificato della chiamata può comportare conseguenze, fino alla risoluzione;
    • senza obbligo di risposta: il lavoratore resta libero di accettare o no la chiamata e, di conseguenza, non percepisce alcuna indennità di disponibilità.

    In entrambi i casi, per le ore effettivamente lavorate spetta la normale retribuzione, con le maggiorazioni eventualmente dovute.

    Il limite delle 400 giornate e le tutele

    Un limite fondamentale: con lo stesso datore di lavoro, il lavoro intermittente non può superare le 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. Superato il limite, il rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato. Sono esclusi da questo tetto i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

    Per i periodi lavorati, al lavoratore intermittente spettano il trattamento economico e normativo di un pari livello, in proporzione alla prestazione resa (retribuzione, ferie, tredicesima, contributi). Il principio è quello di non discriminazione rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile.

    Casi pratici

    Caso 1 — eventi nel weekend. Un ristorante assume un cameriere a chiamata per i fine settimana di alta stagione, con contratto scritto e preavviso di un giorno; nel turismo non opera il tetto delle 400 giornate.

    Caso 2 — indennità. Un giovane si obbliga a rispondere alle chiamate di un’azienda: nei periodi di attesa percepisce l’indennità di disponibilità prevista dal CCNL e, quando lavora, la normale retribuzione.

    Domande frequenti

    Chi può essere assunto a chiamata?

    Il lavoro intermittente è ammesso per le esigenze individuate dai contratti collettivi e, in ogni caso, con lavoratori di età inferiore a 24 anni (prestazioni entro i 25) o superiore a 55 anni. Il contratto deve essere scritto.

    L’indennità di disponibilità spetta sempre?

    No. Spetta solo se il lavoratore si è obbligato a rispondere alla chiamata: in tal caso, per i periodi di attesa, percepisce un’indennità fissata dal CCNL. Senza obbligo di risposta non spetta alcuna indennità.

    C’è un limite di durata?

    Sì: con lo stesso datore il lavoro intermittente non può superare 400 giornate effettive in tre anni solari; oltre il limite il rapporto diventa a tempo pieno e indeterminato. Sono esclusi turismo, pubblici esercizi e spettacolo.

    Il lavoratore a chiamata ha le stesse tutele degli altri?

    Per i periodi lavorati sì, in proporzione: retribuzione, ferie, tredicesima e contributi spettano in base alla prestazione effettiva, secondo il principio di non discriminazione rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Lavoro straordinario: limiti, maggiorazioni e tassazione

    Il lavoro straordinario è quello svolto oltre l’orario normale. Sembra semplice, ma porta con sé limiti di legge, maggiorazioni contrattuali e regole fiscali che conviene conoscere. Questa guida spiega quando scatta lo straordinario, fino a quante ore è ammesso, come va pagato, perché non può comprimere i riposi e come viene tassato, con riferimento al D.Lgs. 66/2003.

    Quando si ha lo straordinario

    Si parla di lavoro straordinario quando la prestazione supera l’orario normale di lavoro, fissato dalla legge in 40 ore settimanali (i contratti collettivi possono prevedere un orario normale inferiore o riferirlo a una media su più settimane).

    Lo straordinario ha carattere eccezionale: di regola richiede il consenso del lavoratore, salvo i casi in cui il CCNL lo renda obbligatorio entro certi limiti o ricorrano esigenze tecnico-produttive. Va distinto dallo straordinario il lavoro supplementare del part time, che è quello reso oltre l’orario ridotto ma entro il tempo pieno.

    I limiti di legge

    Il D.Lgs. 66/2003 pone alcuni paletti:

    • in assenza di disciplina collettiva, lo straordinario non può superare le 250 ore annue;
    • la durata media dell’orario, comprensiva dello straordinario, non può superare le 48 ore settimanali calcolate su un periodo di riferimento (di norma quattro mesi, estendibili dal CCNL);
    • il ricorso allo straordinario va comunicato e gestito secondo le regole del contratto.

    I contratti collettivi possono fissare limiti diversi e modalità di autorizzazione. Lo straordinario non può comunque diventare uno strumento per eludere i limiti dell’orario o i riposi.

    Le maggiorazioni e i riposi

    Lo straordinario va retribuito con una maggiorazione percentuale rispetto alla paga oraria ordinaria. La misura non è fissata dalla legge ma dal CCNL, che di solito differenzia le percentuali in base al tipo di straordinario: feriale diurno, notturno, festivo. Per gli importi esatti occorre consultare il proprio contratto.

    Restano comunque inderogabili i riposi minimi: 11 ore consecutive ogni 24 (riposo giornaliero) e 24 ore consecutive ogni 7 giorni (riposo settimanale). Lo straordinario non può comprimere questi limiti, posti a tutela della salute.

    Come viene tassato e l’alternativa del recupero

    Sul piano fiscale, lo straordinario è in linea generale tassato come normale reddito di lavoro dipendente, con IRPEF a scaglioni, addizionali e contributi. Non esiste una detassazione strutturale dello straordinario: eventuali agevolazioni sono misure temporanee e settoriali, da verificare di anno in anno.

    In alternativa al pagamento, molti contratti prevedono la banca delle ore: le ore di straordinario vengono accantonate e recuperate come riposo retribuito. È una scelta utile per chi preferisce tempo libero al compenso immediato.

    Casi pratici

    Caso 1 — straordinario festivo. Un operaio lavora alcune ore di domenica: vengono retribuite con la maggiorazione per straordinario festivo prevista dal CCNL, oltre al rispetto del riposo compensativo.

    Caso 2 — recupero in banca ore. Un’impiegata accumula straordinari in un periodo intenso e poi li recupera come giornate di permesso, anziché incassarli, grazie alla banca delle ore.

    Domande frequenti

    Qual è il limite massimo di straordinario?

    In assenza di diversa disciplina collettiva, lo straordinario non può superare le 250 ore annue; inoltre la durata media dell’orario, compreso lo straordinario, non può superare le 48 ore settimanali sul periodo di riferimento. I CCNL possono prevedere limiti diversi.

    Di quanto è la maggiorazione per lo straordinario?

    La percentuale è fissata dal CCNL applicato, di norma differenziata tra straordinario feriale, notturno e festivo. Non c’è una misura unica di legge: va verificato il proprio contratto.

    Lo straordinario è detassato?

    In linea generale no: è tassato come normale reddito di lavoro dipendente. Eventuali detassazioni sono misure temporanee e settoriali, da verificare anno per anno.

    Posso rifiutare lo straordinario?

    Di regola lo straordinario richiede il consenso del lavoratore ed è eccezionale, salvo che il CCNL lo renda obbligatorio entro certi limiti o ricorrano specifiche esigenze. Restano sempre inderogabili i riposi minimi di legge.

    Risorse correlate

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  • Periodo di prova: durata, recesso e tutele

    Il periodo di prova serve a datore e lavoratore per valutarsi reciprocamente all’inizio del rapporto. In questa fase il recesso è più semplice, ma non illimitato: ci sono regole precise sulla forma del patto, sulla durata e sui casi in cui il recesso resta vietato. Questa guida, basata sull’art. 2096 del codice civile e sulla disciplina collettiva, spiega cosa è lecito e quali tutele restano in piedi anche durante la prova.

    Il patto di prova: forma e requisiti

    Il periodo di prova deve risultare da un patto scritto sottoscritto prima o contestualmente all’inizio del rapporto. Se manca la forma scritta, o se il patto viene firmato dopo l’avvio del lavoro, la prova è nulla e il lavoratore si considera assunto in via definitiva sin dall’inizio.

    Il patto deve indicare in modo specifico le mansioni oggetto della prova: una clausola generica, che si limiti a rinviare a un livello di inquadramento senza precisare i compiti, può essere considerata nulla dalla giurisprudenza. La disciplina di base è nell’art. 2096 del codice civile.

    Quanto può durare

    La durata del periodo di prova non è fissata da una legge generale unica: è il CCNL a stabilire i limiti massimi, di norma differenziati per livello e categoria (più breve per gli operai, più lunga per quadri e dirigenti). Il contratto individuale non può superare il tetto fissato dal contratto collettivo.

    Per i contratti a tempo determinato, la durata della prova deve essere proporzionata alla durata del contratto e alle mansioni, nei limiti previsti dalla normativa e dai CCNL. Durante la prova, le assenze (malattia, infortunio, ferie) di regola sospendono e prolungano corrispondentemente il periodo.

    Il recesso durante la prova

    La caratteristica del periodo di prova è la libertà di recesso: durante la prova ciascuna parte può interrompere il rapporto senza obbligo di preavviso né di motivazione (salvo che il CCNL preveda un minimo di preavviso o una durata minima garantita).

    Questo non significa arbitrio assoluto. Il recesso datoriale deve comunque essere coerente con la funzione della prova, cioè la verifica delle qualità professionali del lavoratore: un recesso fondato su ragioni del tutto estranee può essere contestato.

    I limiti: quando il recesso è illegittimo

    Anche in prova restano fermi i divieti generali. Il recesso è illegittimo e impugnabile se è:

    • discriminatorio (per sesso, età, religione, opinioni, disabilità, orientamento, attività sindacale);
    • ritorsivo (reazione a una richiesta legittima del lavoratore);
    • legato a gravidanza, matrimonio o malattia tutelata: ad esempio, è nullo il recesso intimato in costanza del divieto di licenziamento per maternità.

    In questi casi il lavoratore può agire per la nullità del recesso e il risarcimento. La prova, dunque, alleggerisce l’onere di motivazione, ma non sospende le tutele fondamentali.

    Casi pratici

    Caso 1 — patto tardivo. Un lavoratore firma il patto di prova il terzo giorno di lavoro: la prova è nulla e l’assunzione si considera definitiva fin dal primo giorno.

    Caso 2 — recesso vietato. Un’azienda recede dalla prova dopo aver appreso dello stato di gravidanza della lavoratrice: il recesso è nullo perché contrasta con il divieto di licenziamento per maternità.

    Domande frequenti

    Il periodo di prova deve essere scritto?

    Sì. Il patto di prova è valido solo se pattuito per iscritto prima o all’inizio del rapporto e con indicazione specifica delle mansioni. In mancanza, la prova è nulla e l’assunzione è definitiva dall’inizio.

    Quanto può durare la prova?

    Non c’è una durata di legge unica: il limite massimo è fissato dal CCNL, in base a livello e mansioni. Il contratto individuale non può superarlo. Per i contratti a termine la durata va proporzionata.

    Durante la prova posso essere licenziato senza motivo?

    Il recesso è libero, senza obbligo di preavviso né di motivazione (salvo diverse previsioni del CCNL). Resta però vietato il recesso discriminatorio, ritorsivo o legato a gravidanza, matrimonio o malattia tutelata.

    Superata la prova, da quando conta l’anzianità?

    Dal giorno dell’assunzione, non dal termine della prova. Una volta superato il periodo, l’assunzione diventa definitiva e la prova si computa per intero nell’anzianità di servizio.

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  • Reperibilità: indennità, riposo e limiti

    Essere in reperibilità significa restare pronti a intervenire fuori dall’orario di lavoro: una condizione comune nella sanità, nella manutenzione, nei servizi tecnici e informatici. Ma la reperibilità è lavoro? Va pagata? E che succede al riposo se si viene chiamati di notte? Questa guida chiarisce la differenza tra l’attesa e l’intervento, il ruolo dell’indennità contrattuale e le tutele sul riposo previste dalla legge.

    Che cos’è la reperibilità

    La reperibilità è l’obbligo, assunto dal lavoratore secondo il contratto, di rimanere raggiungibile e pronto a raggiungere il posto di lavoro o a intervenire (anche da remoto) entro un tempo stabilito, durante fasce orarie esterne al normale orario di lavoro.

    Durante la reperibilità il lavoratore non sta lavorando: sta semplicemente tenendosi disponibile. Questo impegno, però, limita la libertà di organizzare il proprio tempo, e per questo i contratti collettivi prevedono una specifica indennità.

    L’indennità di reperibilità

    La indennità di reperibilità compensa il vincolo della disponibilità. La sua misura — oraria, giornaliera o per turno — è stabilita dal CCNL applicato e può variare a seconda che la reperibilità cada in giorni feriali, festivi o notturni.

    Non esiste un importo fissato dalla legge: per conoscere il compenso esatto occorre consultare il proprio contratto collettivo. L’indennità spetta per il solo fatto di essere reperibili, a prescindere dal fatto che si venga poi chiamati.

    Quando scatta l’intervento: è lavoro effettivo

    La situazione cambia se il lavoratore viene chiamato e interviene. In quel momento la prestazione diventa lavoro effettivo, retribuito come tale e, a seconda dell’orario, con le maggiorazioni previste per lo straordinario o per il lavoro notturno e festivo.

    Quindi i due piani vanno tenuti distinti: l’indennità compensa l’attesa; la retribuzione (più maggiorazioni) compensa l’intervento. Spesso si sommano: per una notte di reperibilità con una chiamata, il lavoratore percepisce sia l’indennità sia il compenso per le ore di intervento.

    Il diritto al riposo e i limiti

    Anche in regime di reperibilità restano fermi i limiti del D.Lgs. 66/2003 sui tempi di riposo:

    • riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive ogni 24;
    • riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni.

    Se un intervento notturno interrompe il riposo giornaliero, il lavoratore ha in genere diritto a un riposo compensativo che faccia recuperare le ore. La frequenza dei turni di reperibilità e i limiti massimi (ad esempio quanti giorni al mese) sono disciplinati dal CCNL e dagli accordi aziendali, anche a tutela della salute.

    Casi pratici

    Caso 1 — solo attesa. Un tecnico è reperibile nel weekend ma non viene chiamato: percepisce l’indennità di reperibilità prevista dal CCNL, senza ulteriore compenso.

    Caso 2 — chiamata notturna. Un manutentore viene chiamato alle 3 di notte e lavora due ore: oltre all’indennità, percepisce la retribuzione delle due ore con la maggiorazione notturna e recupera il riposo slittato.

    Domande frequenti

    La reperibilità va pagata anche se non vengo chiamato?

    Sì. L’indennità di reperibilità spetta per il solo fatto di tenersi disponibili, a prescindere dalla chiamata. La misura è fissata dal CCNL applicato.

    Se mi chiamano, come viene pagato l’intervento?

    L’intervento è lavoro effettivo: viene retribuito come tale e, a seconda dell’orario, con le maggiorazioni per straordinario, lavoro notturno o festivo. Si somma all’indennità di reperibilità.

    La reperibilità conta come orario di lavoro?

    La sola attesa non è orario di lavoro effettivo, ma comprime il tempo libero e per questo è indennizzata. Diventa lavoro solo nel momento dell’intervento.

    Possono farmi saltare il riposo per una chiamata?

    I limiti di riposo del D.Lgs. 66/2003 (11 ore giornaliere, 24 settimanali) restano fermi. Se un intervento interrompe il riposo, di regola spetta un riposo compensativo per recuperare le ore.

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  • Banca delle ore e flessibilità dell’orario

    La banca delle ore è uno strumento di flessibilità sempre più diffuso: invece di pagare subito lo straordinario, l’azienda lo accantona in un conto individuale che il lavoratore potrà usare come riposo. Per molti è un modo per trasformare ore di lavoro in eccesso in tempo libero retribuito. Questa guida spiega come funziona, in che cosa si distingue dallo straordinario tradizionale e cosa accade al saldo residuo.

    Che cos’è e a cosa serve

    La banca delle ore è un meccanismo, previsto dalla contrattazione collettiva, che consente di accantonare in un conto individuale le ore di lavoro prestate oltre l’orario normale, per poi recuperarle sotto forma di riposi compensativi retribuiti, anziché incassarle come straordinario.

    Per l’azienda è uno strumento per far fronte ai picchi di attività senza ricorso continuo allo straordinario pagato; per il lavoratore è la possibilità di accumulare tempo libero retribuito da usare quando serve. È un istituto volontario e contrattuale: esiste solo se lo prevede il CCNL o un accordo aziendale.

    Come si accantonano le ore

    Di regola confluiscono nella banca delle ore le prestazioni eccedenti l’orario normale di lavoro. A seconda del contratto, può essere accantonata la sola ora lavorata oppure l’ora maggiorata della percentuale prevista per lo straordinario; in alcuni modelli la maggiorazione viene pagata subito e si accantona solo la quota oraria base.

    Le regole esatte — quali ore confluiscono, con quale maggiorazione, entro quali limiti — sono stabilite dal CCNL applicato. È sempre il contratto a definire il funzionamento del conto.

    Come si fruiscono i riposi

    Le ore accantonate si utilizzano come permessi retribuiti, su richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze aziendali. Il contratto fissa di norma un termine entro cui i riposi vanno goduti (ad esempio entro l’anno successivo all’accantonamento).

    La banca delle ore si distingue dai permessi ROL: questi ultimi nascono dalla riduzione dell’orario, mentre la banca delle ore raccoglie ore di lavoro effettivamente prestate in più.

    Saldo residuo e liquidazione

    Cosa accade alle ore non godute? Le soluzioni tipiche:

    • pagamento delle ore residue non recuperate entro il termine, di norma con la maggiorazione da straordinario;
    • liquidazione del saldo alla cessazione del rapporto di lavoro.

    In questo modo il lavoratore non perde mai il valore delle ore prestate: o le recupera come riposo, o le incassa. Per il dettaglio si rinvia sempre al CCNL e agli accordi aziendali.

    Casi pratici

    Caso 1 — recupero. Un operaio accumula 16 ore in banca delle ore durante un periodo di picco; il mese successivo le usa per due giornate di riposo retribuito.

    Caso 2 — residuo pagato. A fine periodo restano 10 ore non godute: il contratto prevede che vengano pagate con la maggiorazione da straordinario.

    Domande frequenti

    La banca delle ore è obbligatoria?

    No. È un istituto contrattuale: esiste solo se lo prevede il CCNL o un accordo aziendale. In assenza, lo straordinario viene pagato secondo le regole ordinarie.

    Che differenza c’è tra banca delle ore e straordinario pagato?

    Nello straordinario tradizionale le ore in più vengono pagate subito con maggiorazione; nella banca delle ore vengono accantonate per essere recuperate come riposo retribuito. Spesso è il lavoratore o l’accordo a scegliere il meccanismo.

    Posso usare le ore accantonate quando voglio?

    Su richiesta e compatibilmente con le esigenze aziendali. Il CCNL fissa un termine entro cui i riposi vanno goduti; le ore non godute entro tale termine sono di regola pagate.

    Cosa succede al saldo se mi licenzio?

    Il saldo della banca delle ore viene liquidato nella busta paga finale, di norma con la maggiorazione prevista per lo straordinario. Il valore delle ore prestate non si perde.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Permessi ROL ed ex festività: come funzionano

    Nelle buste paga compaiono le voci ROL ed ex festività: sono permessi retribuiti che molti lavoratori non sanno bene come usare. Questa guida spiega che cosa sono, la differenza tra ROL, ex festività e ferie, quante ore spettano in alcuni contratti, come si usano e cosa accade se non vengono goduti. Attenzione: sono istituti contrattuali, quindi le quantità precise vanno sempre cercate nel proprio CCNL.

    Che cosa sono i permessi ROL

    La sigla ROL sta per riduzione dell’orario di lavoro. Sono ore di permesso retribuito introdotte dalla contrattazione collettiva in alternativa a una riduzione effettiva dell’orario settimanale: invece di lavorare meno ore ogni settimana, il lavoratore accumula un monte ore di permessi da utilizzare durante l’anno.

    I ROL si usano per esigenze personali (visite, pratiche, impegni familiari) e sono retribuiti come normale orario di lavoro. La quantità annua e le modalità di fruizione dipendono dal CCNL e, talvolta, dall’anzianità di servizio.

    Le ex festività: cosa sono e da dove nascono

    Le ex festività (o festività soppresse) nascono dalla L. 54/1977, il cui art. 1 ha fatto cessare di essere festivi agli effetti civili l’Epifania, San Giuseppe (19 marzo), l’Ascensione, il Corpus Domini e i SS. Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno), spostando la festa della Repubblica e quella dell’Unità nazionale alla prima domenica di giugno e di novembre (art. 1 L. 54/1977). L’Epifania è tornata festiva con il D.P.R. 792/1985, che riconosce festivo anche il 29 giugno, ma solo per il comune di Roma. Per compensare la perdita dei giorni di riposo, i contratti collettivi hanno previsto permessi retribuiti a ore o a giornate.

    La legge non fissa il numero di questi permessi: lo stabilisce il CCNL. In molti contratti sono quattro giornate da 8 ore, cioè 32 ore, ma non è una regola generale (vedi gli esempi più sotto). Alcuni contratti trattano a parte il 4 novembre.

    Differenza tra ROL, ex festività e ferie

    Voce Da dove nasce Quanto spetta Monetizzazione
    Ferie Legge (art. 10 D.Lgs. 66/2003) e contratto Almeno quattro settimane l’anno Il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito da un’indennità, salvo cessazione del rapporto
    ROL (riduzione orario) Contratto collettivo Monte ore fissato dal CCNL Secondo il CCNL: residui spesso liquidati o riportati
    Ex festività L. 54/1977 e contratto collettivo Numero di ore o giornate fissato dal CCNL Secondo il CCNL

    In busta paga le tre voci sono separate e hanno ciascuna il proprio saldo. Se vuoi sapere se i ROL possono sostituire un giorno di ferie o se le ex festività si possono unire alle ferie, la risposta sta nel CCNL: in alcuni contratti i permessi possono essere richiesti in aggiunta ai periodi di ferie, con segnalazione anticipata alla direzione.

    Quante ore di ROL e di ex festività spettano: esempi dai contratti

    Tre contratti letti sul testo
    Contratto ROL / riduzione di orario Ex festività
    Industria alimentare 2023-2027 (CCNL industria alimentare 2023-2027, art. 30) 76 ore annue di riposi individuali, con 4 ore in più dal 1° gennaio 2027; maturano per dodicesimi, contando come mese intero la frazione oltre 15 giorni 32 ore (quattro gruppi da 8 ore), maturabili per dodicesimi; il 4 novembre ha il trattamento delle festività che coincidono con la domenica
    Metalmeccanica Confapi (CCNL 2021, art. 21) 104 ore annue di permessi annui retribuiti (PAR), comprensive di quattro gruppi da 8 ore in sostituzione delle festività abolite dalla L. 54/1977 Comprese nelle 104 ore
    Credito (CCNL credito del 23 novembre 2023, art. 61) Riduzioni di orario disciplinate in altre parti del contratto, non riportate qui Un numero di permessi giornalieri pari alle giornate un tempo festive che cadono in giorni lavorativi

    Il testo Confapi è quello del 2021 (rinnovo del 2026 non controllato) e non è pubblicato in rete aperta. Per il tuo contratto cerca gli articoli su «orario di lavoro», «permessi annui retribuiti» o «ex festività».

    Come si maturano e come si usano ROL ed ex festività

    ROL ed ex festività si maturano in genere in modo progressivo, in proporzione ai mesi effettivamente lavorati nell’anno: nel contratto dell’industria alimentare, ad esempio, per dodicesimi, contando come mese intero la frazione superiore a 15 giorni, e maturano anche durante le assenze retribuite a carico dell’azienda e la maternità obbligatoria. Chi è part-time ha il monte ore riproporzionato in ragione della ridotta prestazione (art. 7 D.Lgs. 81/2015).

    La fruizione avviene di norma su richiesta del lavoratore, compatibilmente con le esigenze organizzative. Il contratto Confapi, ad esempio, chiede la richiesta almeno 20 giorni prima, con un tetto di assenze contemporanee del 5% degli addetti al turno, e riduce il preavviso a un giorno in situazioni gravi documentate. Alcuni contratti consentono l’uso a ore (utile per una visita medica o una pratica), altri prevedono gruppi di ore o giornate intere. Nel contratto del credito le ex festività si usano tra il 16 gennaio e il 14 dicembre e, se si chiedono insieme alle ferie o per tre o più giorni consecutivi, vanno segnalate alla direzione al momento dei turni di ferie.

    Cosa succede ai permessi non goduti: si perdono?

    Dipende dal contratto. Gli esempi letti sui testi:

    • Industria alimentare (impiegati): i ROL maturati dal 1° gennaio 2024 vanno fruiti entro l’anno; se restano, si possono usare fino al 31 marzo dell’anno successivo, e i residui sono liquidati con la mensilità di aprile (salvo uso collettivo o diverse pattuizioni).
    • Credito: le ex festività non utilizzate nell’anno, e le frazioni inferiori alla giornata, sono liquidate con la retribuzione dell’ultima mensilità, entro la fine di febbraio dell’anno successivo.
    • Metalmeccanica Confapi: i PAR non fruiti entro l’anno confluiscono in un conto ore individuale per altri 24 mesi; poi le ore residue sono pagate.

    Alla cessazione del rapporto i permessi maturati e non goduti sono di regola liquidati con le competenze di fine rapporto, secondo il CCNL. Diversamente dalle ferie, che hanno una specifica tutela legale (il periodo minimo di quattro settimane non è monetizzabile), per ROL ed ex festività la disciplina è prevalentemente contrattuale.

    Il datore può rifiutare o spostare un permesso ROL?

    I ROL si usano compatibilmente con le esigenze organizzative: il datore può chiedere di spostare la data, secondo le regole del CCNL (preavviso, tetto di assenze contemporanee). Se vengono scalati ore o giorni per errore, chiedi la rettifica all’ufficio paghe con il cedolino e il saldo del monte ore; se non basta, rivolgiti al sindacato.

    Casi pratici

    Caso 1 — uso a ore. Un impiegato usa due ore di ROL per una visita medica e rientra al lavoro: la mezza giornata resta retribuita e si scala dal monte ore del cedolino.

    Caso 2 — residuo a fine rapporto. Una lavoratrice si dimette con 18 ore di permessi non goduti: nella busta paga finale le viene liquidato il corrispondente importo, secondo il CCNL.

    Domande frequenti

    Che differenza c’è tra ROL ed ex festività?

    I ROL derivano dalla riduzione dell’orario di lavoro prevista dal contratto; le ex festività compensano le festività soppresse dalla L. 54/1977. Entrambi sono permessi retribuiti con saldo proprio in busta paga, regolati dal CCNL.

    Quanti permessi ROL spettano all’anno?

    Non c’è una misura di legge: la quantità la fissa il CCNL applicato e può variare con l’anzianità o il turno. Ad esempio 76 ore nell’industria alimentare (80 dal 2027) e 104 ore di PAR nella metalmeccanica Confapi (2021).

    Quante sono le ex festività?

    Lo decide il contratto. In molti sono quattro giornate da 8 ore (32 ore); nell’industria alimentare il 4 novembre ha un trattamento a parte.

    Il datore può negarmi un permesso ROL?

    Può chiedere di spostarlo per esigenze organizzative, nei limiti del CCNL (preavviso, tetto di assenze contemporanee). In caso di dinieghi ripetuti ci si può rivolgere al sindacato o all’Ispettorato del lavoro.

    Se non uso i permessi entro l’anno li perdo?

    Dipende dal CCNL: nell’industria alimentare si possono usare fino al 31 marzo e poi sono liquidati; nel credito le ex festività sono liquidate entro febbraio; nella Confapi i PAR vanno in un conto ore per 24 mesi e poi sono pagati.

    ROL ed ex festività sono come le ferie?

    No: le ferie hanno fonte legale (almeno quattro settimane, art. 10 D.Lgs. 66/2003) e il periodo minimo non è monetizzabile; ROL ed ex festività sono istituti contrattuali con regole proprie di maturazione, fruizione e pagamento.

    I ROL si possono usare a ore o a mezza giornata?

    Dipende dal contratto: molti consentono l’uso a ore o a gruppi di ore, altri a giornate intere. Le ore usate si scalano dal monte ore.

    Cosa succede ai ROL quando finisce il rapporto di lavoro?

    I permessi maturati e non goduti sono di regola liquidati con le competenze di fine rapporto, secondo il CCNL.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Tredicesima e quattordicesima: come si calcolano e quando spettano

    La tredicesima e, dove prevista, la quattordicesima sono mensilità aggiuntive che pesano molto nel bilancio familiare. Ma come si calcolano? Quando spettano per intero e quando solo in parte? E perché in busta paga la tredicesima sembra tassata più della normale retribuzione? Questa guida risponde in modo pratico, distinguendo ciò che è garantito dalla legge da ciò che dipende dal contratto collettivo.

    Tredicesima: a chi spetta e quando

    La tredicesima mensilità (o gratifica natalizia) spetta a tutti i lavoratori subordinati, a tempo indeterminato e determinato, full time e part time (in proporzione). È un istituto ormai generalizzato, recepito da tutti i contratti collettivi, e viene erogata di regola entro la vigilia di Natale.

    Anche durante alcune assenze tutelate la tredicesima continua a maturare: ferie, congedo di maternità obbligatoria, infortunio e malattia maturano i ratei nei limiti previsti dal CCNL. Al contrario, periodi di aspettativa non retribuita o di assenza ingiustificata non danno luogo a maturazione.

    Quattordicesima: solo se la prevede il CCNL

    La quattordicesima non è prevista da una legge generale: spetta solo se il contratto collettivo applicato la riconosce. È diffusa, ad esempio, nei settori del commercio, del turismo, della vigilanza privata e in alcuni comparti industriali. Quando prevista, è di norma erogata a giugno o luglio e funziona come una seconda mensilità aggiuntiva.

    Per sapere se hai diritto alla quattordicesima e con quali tempi, occorre verificare il proprio CCNL: è lì che sono indicati spettanza, periodo di erogazione e base di calcolo.

    Come si calcola: ratei e base di computo

    Il principio è quello dei ratei mensili: per ogni mese di servizio si matura un dodicesimo della mensilità aggiuntiva. Chi è stato assunto a marzo, ad esempio, a dicembre riceverà 10/12 della tredicesima.

    Per il computo del singolo mese, molti CCNL considerano utile il mese in cui si sono prestati almeno 15 giorni di lavoro. La base di calcolo è di regola la retribuzione mensile lorda nelle sue voci fisse (minimo tabellare, contingenza, scatti di anzianità); l’inclusione di altre voci (superminimi, indennità) dipende dal contratto. Per il part time l’importo è proporzionato all’orario ridotto.

    Perché la tredicesima è tassata di più

    Molti notano che la tredicesima netta è proporzionalmente inferiore allo stipendio. Non è un errore: dipende dalle regole fiscali. Sulla tredicesima:

    • si applica comunque l’IRPEF con le aliquote a scaglioni e le addizionali;
    • non spettano le detrazioni per lavoro dipendente dell’art. 13 del TUIR, che invece riducono l’imposta sulle mensilità ordinarie;
    • restano dovuti i contributi previdenziali a carico del lavoratore.

    L’assenza delle detrazioni è la ragione principale per cui, a parità di lordo, la tredicesima rende meno netto. Sul tema delle imposte locali che incidono in busta si veda la guida sulle addizionali IRPEF.

    Casi pratici

    Caso 1 — assunzione in corso d’anno. Una lavoratrice assunta il 1º aprile riceve a dicembre 9/12 della tredicesima, perché ha maturato nove ratei mensili.

    Caso 2 — part time. Un dipendente al 50% riceve una tredicesima pari alla metà di quella di un collega full time di pari livello, in proporzione all’orario ridotto.

    Domande frequenti

    La quattordicesima spetta a tutti?

    No. A differenza della tredicesima, la quattordicesima non è prevista da una legge generale: spetta solo se la riconosce il CCNL applicato (è tipica di commercio, turismo, vigilanza). Va verificato il proprio contratto collettivo.

    Come si calcola la tredicesima se non ho lavorato tutto l’anno?

    In proporzione ai mesi lavorati: si matura un dodicesimo per ogni mese (di norma contano i mesi con almeno 15 giorni di lavoro). Chi ha lavorato 8 mesi riceve 8/12 della mensilità.

    Perché la tredicesima netta è più bassa dello stipendio?

    Perché sulla tredicesima non si applicano le detrazioni per lavoro dipendente (art. 13 TUIR) che riducono l’IRPEF sulle mensilità ordinarie. L’imposta risulta quindi proporzionalmente più alta.

    La tredicesima matura durante la malattia o la maternità?

    In linea generale sì, nei limiti previsti dal CCNL: ferie, maternità obbligatoria, malattia e infortunio fanno maturare i ratei. Le assenze non retribuite (aspettativa, assenze ingiustificate) di regola no.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • CCNL ANPAS Misericordie: apprendistato

    CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    CCNL ANPAS Misericordie: apprendistato

    Durata, retribuzione, formazione e limiti dell’apprendistato professionalizzante nel CCNL ANPAS-Misericordie (art. 39).

    In sintesi

    L’apprendistato dura 18 mesi per la categoria A, 24 per la B e 36 per C, D ed E (qui rientra l’autista soccorritore). La paga parte dall’80% della qualifica. La formazione di base è di 120, 80 o 40 ore in tutto secondo il titolo di studio. Al termine bastano 15 giorni di preavviso per recedere.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Personale dipendente ANPAS ODV – Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia ODV e altre organizzazioni del Terzo settore
    Parti sindacali
    FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    Firma definitiva
    2 febbraio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 (ultrattività e rinnovo tacito, art. 5)
    Apprendistato
    art. 39 e Allegato 3

    Tabella riepilogativa (art. 39)

    Apprendistato professionalizzante – CCNL ANPAS-Misericordie
    Categoria della qualifica da conseguire Durata Retribuzione (% della posizione della qualifica)
    A 18 mesi 80% dal 1° al 9° mese, 90% dal 10° al 18°
    B 24 mesi 80% dal 1° al 12° mese, 90% dal 13° al 24°
    C, D, E 36 mesi 80% dal 1° al 12° mese, 90% dal 13° al 24°, 100% dal 25° al 36°

    L’apprendistato è ammesso per le qualifiche delle categorie da A a E. Sono escluse le professioni sanitarie della L. 502/1992 e le professioni socio-sanitarie con profili professionali di rilievo nazionale (art. 39, punto i).

    Requisiti e limiti

    • Età: da 18 a 29 anni; dai 17 anni con una qualifica professionale ai sensi del D.Lgs. 226/2005.
    • Forma: scritta, con prestazione, durata, prova, trattamento economico e qualifica finale; il piano formativo individuale va consegnato entro 30 giorni.
    • Proporzione: fino a 9 dipendenti, apprendisti non oltre il 70% dei qualificati in forza; oltre 9 dipendenti, non oltre 3 apprendisti ogni 2 qualificati; chi non ha qualificati o ne ha meno di 3 può assumere fino a 3 apprendisti.
    • Conferme: con almeno 50 dipendenti, per assumere nuovi apprendisti bisogna aver confermato almeno il 45% degli apprendisti nei 36 mesi precedenti (con le esclusioni previste).
    • Part-time: ammesso con orario non inferiore al 60% di quello contrattuale.
    • Prova: non più lunga di quella del lavoratore qualificato dello stesso livello finale.

    Formazione

    La formazione di base e trasversale, presso strutture accreditate, dura per l’intero apprendistato in base al titolo di studio all’assunzione:

    • 120 ore senza titolo o con licenza elementare o media;
    • 80 ore con diploma di scuola superiore o qualifica o diploma professionale;
    • 40 ore con laurea o titolo equivalente.

    La formazione professionalizzante si fa nell’associazione, anche on the job, secondo i piani formativi dell’Allegato 3. Le ore di formazione sono orario di lavoro. Un tutor interno affianca l’apprendista e ne valuta le competenze alla fine.

    Trattamento e fine dell’apprendistato

    • Stesso trattamento normativo dei lavoratori della qualifica da conseguire; stessa categoria, con i passaggi automatici di posizione dell’art. 51.
    • In malattia, dopo la prova, integrazione fino al 100% della retribuzione per massimo 180 giorni l’anno; durante la prova solo l’indennità INPS.
    • L’apprendistato si prolunga in caso di malattia, infortunio o altra sospensione involontaria oltre 30 giorni, e di congedo parentale.
    • L’ente comunica per iscritto la qualificazione 15 giorni prima della scadenza.
    • Al termine si può recedere con 15 giorni di preavviso (o indennità sostitutiva); se nessuno recede, il rapporto prosegue a tempo indeterminato.

    Casi pratici

    Tizio – apprendista soccorritore autista
    Tizio, 22 anni, è assunto come apprendista per la qualifica di soccorritore autista, categoria C: l’apprendistato dura 36 mesi. Il primo anno prende l’80% della posizione della qualifica, il secondo il 90%, il terzo il 100%. Con il diploma di scuola superiore la formazione di base è di 80 ore in tutto.
    Caia – apprendista impiegata, laureata
    Caia è laureata e viene assunta come apprendista impiegata d’ordine (categoria C). La sua formazione di base e trasversale è di 40 ore per l’intero periodo; il resto della formazione si svolge nell’ente secondo l’Allegato 3.
    Un’associazione con 6 dipendenti
    Un’associazione ha 6 dipendenti, tutti qualificati. Poiché ne occupa fino a 9, gli apprendisti non possono superare il 70% dei qualificati: al massimo 4.

    Fonti e approfondimenti

    Scheda divulgativa aggiornata al testo del CCNL ANPAS-Misericordie 2020-2022 (firma definitiva 2 febbraio 2024). Per il proprio caso conviene rivolgersi al sindacato di categoria (FP CGIL, CISL FP, UIL FPL), a un consulente del lavoro o all’Ispettorato territoriale del lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.