Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 94/2017 – Termine di 120 giorni per il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo

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    La Corte costituzionale ha ritenuto legittimo il termine di decadenza di 120 giorni entro cui chiedere al giudice amministrativo il risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi. Il termine, ragionevole e funzionale alla certezza dei rapporti, non viola il diritto di difesa né i parametri europei.

    Di cosa si tratta

    Chi subisce un danno da un provvedimento amministrativo illegittimo può chiederne il risarcimento al giudice amministrativo. Il codice del processo amministrativo fissa per questa azione un termine breve di decadenza. Un’impresa ha sostenuto che tale termine fosse troppo rigido e lesivo del diritto a una tutela effettiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 30, comma 3, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), nella parte in cui fissa il termine di decadenza di 120 giorni per la domanda di risarcimento. I parametri evocati erano gli artt. 3, 24, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 47 della Carta di Nizza e agli artt. 6 e 13 CEDU). La questione è stata sollevata dal TAR Piemonte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Il termine di 120 giorni è congruo e risponde all’esigenza di certezza e stabilità dei rapporti amministrativi, senza rendere eccessivamente difficile l’esercizio dell’azione risarcitoria.

    Il principio

    Il legislatore può prevedere termini di decadenza per le azioni risarcitorie nei confronti della pubblica amministrazione, purché ragionevoli e non tali da vanificare la tutela. Il termine di 120 giorni soddisfa questo equilibrio e non viola il diritto di difesa né i principi europei sull’effettività della tutela.

    Domande e risposte

    Quanto tempo c’è per chiedere il risarcimento al giudice amministrativo?

    Centoventi giorni dal verificarsi del fatto o dalla conoscenza del provvedimento dannoso, a pena di decadenza.

    Questo termine breve è costituzionale?

    Sì. La Corte lo ha ritenuto ragionevole e compatibile con il diritto di difesa e con i parametri europei.

    Perché un termine così breve?

    Per garantire certezza e stabilità all’azione amministrativa, evitando che la possibilità di richieste risarcitorie resti aperta a lungo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 156/2017 – Estinzione del giudizio sul «fuoco prescritto» in Campania

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo sul ricorso dello Stato contro la legge della Regione Campania in materia di applicazione pianificata del «fuoco prescritto»: dopo la modifica regionale delle norme contestate, il Governo ha rinunciato all’impugnazione e la Regione ha accettato la rinuncia.

    Di cosa si tratta

    Il «fuoco prescritto» è l’uso pianificato e controllato del fuoco per la gestione del territorio e la prevenzione degli incendi. La Regione Campania ne aveva disciplinato l’applicazione tramite SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), con un regime sanzionatorio che lo Stato riteneva più debole di quello nazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 6 e 7 della legge della Regione Campania 13 giugno 2016, n. 20, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere l), m) e s), della Costituzione (ordinamento penale, livelli essenziali delle prestazioni e tutela dell’ambiente), in relazione alla disciplina statale della SCIA contenuta nell’art. 19 della legge n. 241 del 1990.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Dopo che la Regione Campania ha modificato le disposizioni impugnate con una legge successiva, il Governo ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia; ai sensi delle norme integrative, rinuncia accettata dalla controparte costituita determina l’estinzione del processo.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, seguita dall’accettazione della Regione resistente costituita in giudizio, determina l’estinzione del processo costituzionale, senza che la Corte si pronunci nel merito delle questioni sollevate.

    Domande e risposte

    Perché il processo è stato dichiarato estinto?

    Perché il Governo ha rinunciato all’impugnazione, dopo la modifica delle norme regionali, e la Regione Campania ha accettato la rinuncia: rinuncia e accettazione determinano l’estinzione del processo.

    La Corte ha detto se la legge regionale era incostituzionale?

    No. L’estinzione del processo impedisce una decisione nel merito: la Corte non si è pronunciata sulla legittimità delle norme.

    Che ruolo ha avuto la modifica della legge regionale?

    La Regione ha chiarito e precisato le disposizioni impugnate con una legge successiva; ciò ha indotto il Governo a rinunciare al ricorso.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni (secondo comma), base delle censure poi non esaminate per l’estinzione del processo.
  • Corte cost. n. 155/2017 – Ammissibile il conflitto sull’insindacabilità del senatore Gentile

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    La Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Cosenza contro la delibera del Senato che aveva ritenuto insindacabili, ai sensi dell’art. 68 Cost., le dichiarazioni di un senatore in un giudizio civile per diffamazione. Questa è la sola fase di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68 della Costituzione protegge i parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. Quando un giudice ritiene che una delibera di insindacabilità del Senato o della Camera abbia invaso le sue attribuzioni, può sollevare conflitto davanti alla Corte costituzionale. Qui il Tribunale di Cosenza contestava l’applicazione dell’immunità a dichiarazioni di stampa del senatore Gentile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Cosenza, investito di un giudizio civile di risarcimento per diffamazione a mezzo stampa, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la deliberazione del Senato del 16 settembre 2015 che, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del senatore. Il giudice contestava la mancanza del «nesso funzionale» tra le esternazioni esterne e l’attività parlamentare.

    La decisione della Corte

    In questa fase di ammissibilità la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, riconoscendo la legittimazione del Tribunale ricorrente e la sussistenza della materia del conflitto, e ha disposto le notifiche al Senato della Repubblica. Il merito sarà deciso nella successiva fase.

    Il principio

    Il giudice comune è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione contro la delibera parlamentare di insindacabilità quando ritiene lesa la propria potestà giurisdizionale; in fase di ammissibilità la Corte verifica soltanto i requisiti soggettivi e oggettivi del conflitto, senza pronunciarsi sul merito del nesso funzionale.

    Domande e risposte

    Che cosa significa che il conflitto è stato dichiarato «ammissibile»?

    Significa che la Corte ha solo verificato la sussistenza dei presupposti per procedere: il conflitto potrà essere deciso nel merito in una fase successiva, dopo le notifiche al Senato.

    Che cos’è il «nesso funzionale» richiamato dal giudice?

    È il collegamento, temporale e di contenuto, tra le dichiarazioni esterne del parlamentare e la sua attività in Parlamento; senza tale nesso l’immunità dell’art. 68 Cost. non opera.

    Chi può sollevare questo tipo di conflitto?

    Il giudice davanti al quale pende la causa civile o penale, quando ritiene che la delibera di insindacabilità abbia indebitamente limitato la sua giurisdizione.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle funzioni (primo comma), oggetto della delibera del Senato contestata.
  • Corte cost. n. 93/2017 – Risorse idriche in Sicilia: numerose norme regionali incostituzionali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime numerose disposizioni della legge della Regione siciliana sulle risorse idriche, perché invadevano la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e della concorrenza e contrastavano con i principi della normativa nazionale ed europea sul servizio idrico integrato.

    Di cosa si tratta

    La Regione siciliana, con la legge 11 agosto 2015, n. 19, aveva dettato una disciplina sulla gestione delle risorse idriche. Il Governo ha impugnato molte sue previsioni, ritenendo che la Regione avesse sconfinato in ambiti riservati allo Stato e si fosse discostata dalle regole nazionali ed europee sulla copertura integrale dei costi del servizio idrico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1, comma 2, lettera c), 3, comma 3, lettera i), 4 (in più commi), 5, comma 2, 7, comma 3, e 11 della legge reg. Sicilia n. 19 del 2015, in riferimento – tra l’altro – agli artt. 11 e 117, primo e secondo comma, della Costituzione (tutela dell’ambiente e della concorrenza) e allo statuto regionale. Il giudizio è stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di un’ampia serie di disposizioni (art. 4, commi 2, 3, 4 lettera a, 6, 7, 8 e 12; art. 3, comma 3, lettera i; artt. 11, 5, comma 2, e 7, comma 3; in via consequenziale anche l’art. 5, comma 6). Ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 1, comma 2, lettera c), relativo alla proprietà pubblica delle infrastrutture idriche.

    Il principio

    La disciplina del servizio idrico integrato, comprese le regole sulla copertura integrale dei costi attraverso la tariffa, attiene alla tutela dell’ambiente e della concorrenza, riservata allo Stato; la Regione non può introdurre regole che ne riducano l’effettività o si discostino dai principi nazionali ed europei.

    Domande e risposte

    Quali norme sono state annullate?

    La gran parte delle disposizioni impugnate dell’art. 4 e altre previsioni connesse (artt. 3, 5, 7, 11), nei termini precisati dal dispositivo.

    Tutto il ricorso è stato accolto?

    No. La questione sull’art. 1, comma 2, lettera c), riguardante la proprietà pubblica delle infrastrutture, è stata dichiarata non fondata.

    Perché conta la copertura dei costi?

    Perché le norme nazionali ed europee impongono che la tariffa assicuri la copertura integrale dei costi del servizio: regole regionali che la rendano inadeguata invadono la competenza statale.

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  • Corte cost. n. 92/2017 – Statuto della Basilicata: estinzione del giudizio dopo la rinuncia del Governo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il giudizio sui ricorsi del Governo contro alcune norme dello Statuto della Regione Basilicata. Le disposizioni impugnate erano state nel frattempo sostituite e il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso: il processo si chiude senza una decisione nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato gli artt. 21, 72 e 91 della delibera legislativa statutaria della Regione Basilicata 22 febbraio 2016, n. 422, ritenendo che invadessero competenze statali (coordinamento della finanza pubblica, armonizzazione dei bilanci, disciplina degli effetti dello scioglimento «sanzionatorio» del Consiglio regionale).

    La questione di legittimità costituzionale

    Le norme impugnate erano gli artt. 21, 72 e 91 dello statuto regionale, censurati in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), 117, terzo comma, e 126 della Costituzione. Il giudizio era stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Le disposizioni impugnate erano state interamente sostituite dalla successiva legge statutaria 17 novembre 2016, n. 1, e il 22 marzo 2017 il Presidente del Consiglio ha depositato la rinuncia al ricorso, approvata dal Consiglio dei ministri: ne consegue l’estinzione del giudizio.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale la rinuncia al ricorso da parte del soggetto che lo ha promosso, in mancanza di una decisione sul merito ancora necessaria, determina l’estinzione del processo. La sopravvenuta sostituzione delle norme contestate rende non più attuale la controversia.

    Domande e risposte

    La Corte ha detto se lo Statuto era legittimo?

    No. Il giudizio si è chiuso in rito, con estinzione del processo, senza alcuna pronuncia sulla legittimità costituzionale delle norme.

    Perché il Governo ha rinunciato?

    Perché le disposizioni impugnate erano state nel frattempo sostituite da una nuova legge statutaria regionale, facendo venir meno l’interesse a proseguire.

    Che effetto ha l’estinzione?

    Chiude il processo costituzionale senza giudicare nel merito; le norme restano disciplinate dalla legislazione vigente successiva.

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  • Corte cost. n. 154/2017 – Autocoordinamento delle Regioni sul contributo alla finanza pubblica

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sollevate da più Regioni e Province autonome contro il meccanismo della legge di stabilità 2016 che affida alle stesse autonomie, in sede di autocoordinamento, la ripartizione del proprio contributo agli obiettivi di finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato chiede alle Regioni e alle Province autonome un contributo complessivo agli obiettivi di finanza pubblica. La legge di stabilità 2016 ha previsto che siano le stesse autonomie, in sede di autocoordinamento da recepire con intesa in Conferenza, a definire gli ambiti e gli importi del contributo, con intervento sostitutivo statale solo in caso di mancata intesa. Diverse autonomie speciali hanno contestato questo meccanismo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Bolzano, le Province autonome e le Regioni autonome Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, la Regione siciliana, la Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato l’art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in riferimento, tra l’altro, agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione, ai rispettivi statuti speciali e al principio di leale collaborazione, lamentando una determinazione unilaterale del proprio concorso alla finanza pubblica.

    La decisione della Corte

    Con questa pronuncia — che riserva a separate decisioni le altre questioni — la Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 1, comma 680, quarto periodo (e disposizioni collegate), per ragioni processuali e di prospettazione, lasciando impregiudicato il merito dei profili rinviati ad altre pronunce.

    Il principio

    Il meccanismo dell’autocoordinamento, che demanda alle stesse Regioni e Province autonome la ripartizione del contributo alla finanza pubblica con intesa in Conferenza, valorizza la leale collaborazione; le censure devono però essere formulate in modo specifico e ammissibile rispetto alle singole disposizioni impugnate.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’autocoordinamento delle Regioni?

    È il meccanismo con cui le Regioni e le Province autonome definiscono tra loro, in sede di intesa in Conferenza, la ripartizione del contributo che lo Stato chiede al complesso delle autonomie per gli obiettivi di finanza pubblica.

    Come ha deciso la Corte in questa sentenza?

    Ha dichiarato inammissibili le questioni esaminate in questa sede, riservando ad altre pronunce la decisione sulle ulteriori censure sollevate con gli stessi ricorsi.

    Le autonomie speciali sono trattate diversamente?

    Sì. Per le autonomie a statuto speciale il contributo è determinato previa intesa con ciascuna di esse, nel rispetto degli statuti e degli accordi finanziari richiamati dalla norma.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, tra i parametri evocati dalle autonomie ricorrenti.
    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze e coordinamento della finanza pubblica (terzo comma), al centro del meccanismo di contribuzione contestato.
  • Corte cost. n. 153/2017 – Detassazione dei premi di produttività solo ai dipendenti privati

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    La Corte costituzionale dichiara legittima la disciplina che riserva l’imposta sostitutiva agevolata sui premi di produttività ai soli lavoratori dipendenti del settore privato, escludendo i dipendenti pubblici. Non c’è violazione del principio di uguaglianza né di capacità contributiva.

    Di cosa si tratta

    Per incentivare la produttività, alcune somme erogate ai dipendenti privati (premi di risultato) sono tassate con un’imposta sostitutiva più favorevole rispetto all’IRPEF ordinaria. Un dipendente dell’Agenzia delle entrate aveva chiesto lo stesso trattamento sul compenso ricevuto dal fondo per la produttività del proprio contratto collettivo, lamentando una disparità tra pubblico e privato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 e delle norme collegate che limitano l’imposta sostitutiva sui premi di produttività ai soli «lavoratori dipendenti del settore privato». Il giudice rimettente riteneva irragionevole l’esclusione dei dipendenti pubblici, le cui somme da fondo per la produttività avrebbero finalità analoghe.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni. Il legislatore gode di ampia discrezionalità nel modulare i benefici fiscali; la diversa disciplina di lavoro pubblico e privato e la natura sperimentale e settoriale della misura giustificano la scelta di circoscrivere l’agevolazione al settore privato.

    Il principio

    Le agevolazioni fiscali sono espressione della discrezionalità del legislatore e non sono sindacabili se non manifestamente irragionevoli o arbitrarie. La distinzione tra lavoro pubblico e privato, fondata su discipline diverse e su finalità di incentivo alla competitività delle imprese, costituisce una giustificazione sufficiente del diverso trattamento.

    Domande e risposte

    Anche i dipendenti pubblici hanno diritto all’imposta sostitutiva sui premi di produttività?

    No. La Corte ha confermato che l’agevolazione fiscale è riservata ai dipendenti del settore privato; l’esclusione del pubblico impiego non è incostituzionale.

    Perché la diversa tassazione non viola il principio di uguaglianza?

    Perché lavoro pubblico e privato sono situazioni differenti e il legislatore ha ampia discrezionalità nelle scelte di politica fiscale, censurabili solo se manifestamente irragionevoli.

    Che cosa c’entra l’art. 53 della Costituzione?

    L’art. 53 riguarda la capacità contributiva: il giudice rimettente lo invocava insieme all’uguaglianza, ma la Corte ha ritenuto la disciplina coerente con tali principi.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro su cui si misurava la presunta disparità tra dipendenti pubblici e privati.
    • Art. 53 della Costituzione — Principio di capacità contributiva, invocato a sostegno della pari tassazione dei premi di produttività.
  • Corte cost. n. 152/2017 – Domicilio professionale dei tassisti molisani e libera concorrenza

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    La Corte costituzionale salva la norma della Regione Molise che chiede ai conducenti di taxi e di noleggio con conducente il domicilio professionale in una provincia molisana per iscriversi al ruolo provinciale. Il requisito non viola la tutela della concorrenza riservata allo Stato.

    Di cosa si tratta

    Per esercitare il servizio taxi o di noleggio con conducente (NCC) occorre iscriversi a un ruolo provinciale. La Regione Molise, con la legge di stabilità regionale 2016, aveva aggiunto tra i requisiti di iscrizione il «domicilio professionale nella provincia di Campobasso o di Isernia». Lo Stato ha ritenuto che questo creasse una barriera territoriale dannosa per la concorrenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 12, comma 1, lettera b), della legge della Regione Molise 4 maggio 2016, n. 5, in riferimento all’art. 117, primo comma (vincoli comunitari), e secondo comma, lettera e) (tutela della concorrenza), della Costituzione. Secondo il ricorrente il requisito del domicilio professionale ripeteva, in altra forma, la «compartimentazione territoriale» già censurata dalla Corte con la sentenza n. 264 del 2013 sul requisito della residenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la censura riferita all’art. 117, primo comma, Cost., perché quel parametro non era stato evocato nella delibera del Consiglio dei ministri che autorizzava il ricorso. Ha poi dichiarato non fondata la questione sull’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.: il domicilio professionale è cosa diversa dalla residenza e non costituisce, di per sé, un ostacolo ingiustificato alla concorrenza.

    Il principio

    Il requisito del domicilio professionale per l’iscrizione al ruolo dei conducenti non equivale al requisito della residenza prolungata già dichiarato illegittimo: non si traduce automaticamente in una barriera territoriale lesiva della concorrenza. Inoltre il giudizio in via principale dello Stato resta vincolato ai parametri indicati nella delibera governativa che autorizza l’impugnazione.

    Domande e risposte

    Il domicilio professionale richiesto ai tassisti molisani è incostituzionale?

    No. La Corte ha dichiarato non fondata la questione: il requisito del domicilio professionale non è stato ritenuto un ostacolo ingiustificato alla concorrenza, a differenza del requisito della residenza prolungata.

    Perché una parte del ricorso è stata dichiarata inammissibile?

    Perché la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. non era stata indicata nella delibera del Consiglio dei ministri che autorizzava l’impugnazione: deve esserci piena corrispondenza tra ricorso e delibera.

    Che differenza c’è con la sentenza n. 264 del 2013?

    Quella sentenza aveva colpito il requisito della residenza da almeno un anno e della sede legale nella Regione; qui si trattava del solo domicilio professionale, che la Corte ha valutato in modo diverso.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — La tutela della concorrenza è materia di competenza esclusiva statale (secondo comma, lettera e), parametro centrale della decisione.
  • Corte cost. n. 151/2017 – Finanza della Regione siciliana e legge di stabilità 2016

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni promosse dalla Regione siciliana contro l’art. 1, commi 685, 688 e 689, della legge di stabilità 2016, in materia di rapporti finanziari tra Stato e Regione a statuto speciale.

    Di cosa si tratta

    La Regione siciliana, in quanto Regione a statuto speciale, ha rapporti finanziari con lo Stato regolati dallo statuto e dalle norme di attuazione. La legge di stabilità 2016 conteneva disposizioni che incidevano su trasferimenti e compartecipazioni spettanti alla Regione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana aveva impugnato l’art. 1, commi 685, 688 e 689, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in riferimento agli artt. 36 e 43 dello statuto regionale e agli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione, anche in relazione all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

    La decisione della Corte

    La Corte, riservando ad altre pronunce le ulteriori questioni, ha dichiarato inammissibili le questioni relative ai commi impugnati dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015.

    Il principio

    Il generico richiamo a parametri non meglio specificati, come le «correlate norme di attuazione», non è idoneo a integrare il parametro costituzionale: ciò rende inammissibili le questioni così formulate dalla Regione.

    Domande e risposte

    Perché la Sicilia aveva impugnato la legge di stabilità 2016?

    Perché alcune disposizioni incidevano sui trasferimenti e sulle compartecipazioni finanziarie spettanti alla Regione in base allo statuto speciale.

    Quali parametri erano stati invocati?

    Gli artt. 36 e 43 dello statuto siciliano e gli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione, anche in relazione all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

    Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Tra l’altro perché il richiamo generico alle «correlate norme di attuazione» non era idoneo a integrare in modo specifico il parametro costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 150/2017 – Riordino delle Province e personale: conflitto di attribuzione Stato-Regione Puglia

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    La Corte costituzionale, in un conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia, dichiara in parte inammissibile il ricorso e per il resto afferma che spettava allo Stato adottare la circolare ministeriale del 2015 sull’attuazione del riordino delle funzioni di Province e Città metropolitane.

    Di cosa si tratta

    Il conflitto di attribuzione tra enti consente alla Regione di contestare un atto statale che ritiene invasivo delle proprie competenze. La Regione Puglia aveva impugnato una circolare ministeriale sulle linee guida per il riordino delle funzioni di Province e Città metropolitane (legge n. 190 del 2014).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Puglia aveva promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla circolare n. 1/2015 dei Ministri per la semplificazione e per gli affari regionali, invocando, tra gli altri, gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione a tutela delle proprie competenze in materia di organizzazione amministrativa degli enti locali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato in parte inammissibile il conflitto (quanto al passo relativo al comma 421) e per il resto ha respinto il ricorso, dichiarando che spettava allo Stato adottare la circolare n. 1/2015.

    Il principio

    La circolare ministeriale che si limita a dare attuazione alle previsioni legislative statali sul riordino delle funzioni di Province e Città metropolitane rientra nelle attribuzioni dello Stato e non lede le competenze costituzionali della Regione.

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È il giudizio con cui Stato e Regioni contestano la titolarità di un potere, lamentando che l’altro ente ha invaso la propria sfera di competenza costituzionale.

    Cosa contestava la Regione Puglia?

    Una circolare ministeriale del 2015 sulle linee guida per il riordino delle funzioni e del personale di Province e Città metropolitane, ritenuta lesiva delle competenze regionali.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato in parte inammissibile il ricorso e per il resto lo ha respinto, affermando che spettava allo Stato adottare la circolare.

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  • Corte cost. n. 149/2017 – Credito d’imposta per ricerca e sviluppo e tetto di spesa

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    La Corte costituzionale dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sull’art. 29 del decreto-legge n. 185 del 2008, che ha introdotto un tetto di stanziamento e una procedura di selezione «a sportello» per il credito d’imposta su ricerca e sviluppo.

    Di cosa si tratta

    Per incentivare la ricerca, lo Stato aveva previsto un credito d’imposta a favore delle imprese. Il decreto-legge n. 185 del 2008 ha posto un tetto massimo di risorse e una procedura di ammissione basata sull’ordine cronologico di arrivo delle domande telematiche.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione e la Commissione tributaria regionale del Veneto avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29, commi 1, 2 lettera a) e 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, lamentando la lesione dell’affidamento dei contribuenti e l’irragionevolezza del criterio cronologico.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29 del decreto-legge n. 185 del 2008.

    Il principio

    L’introduzione di un tetto di spesa e di una procedura selettiva per l’accesso al credito d’imposta su ricerca e sviluppo rientra nella discrezionalità del legislatore in materia di agevolazioni fiscali e non viola di per sé il principio di ragionevolezza né l’affidamento dei contribuenti.

    Domande e risposte

    Che cos’è il credito d’imposta per ricerca e sviluppo?

    È un’agevolazione fiscale che riconosce alle imprese un credito a fronte dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo.

    Cosa contestavano i giudici rimettenti?

    Il tetto di stanziamento e la selezione delle domande secondo l’ordine cronologico di arrivo telematico, ritenuti lesivi dell’affidamento e irragionevoli.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate, riconoscendo la discrezionalità del legislatore nel disciplinare le agevolazioni fiscali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 148/2017 – Rettifica delle pensioni pubbliche entro termini decadenziali

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sollevate dalla Corte dei conti della Calabria sulle norme che, per le pensioni dei dipendenti pubblici, consentono di rettificare gli errori solo entro termini decadenziali, a differenza di quanto previsto per il settore privato.

    Di cosa si tratta

    Per i dipendenti pubblici la rettifica degli errori nella liquidazione della pensione è ammessa solo entro termini precisi (decadenziali), mentre per i lavoratori privati iscritti all’INPS la rettifica è possibile in ogni momento. Da qui il dubbio di disparità di trattamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 della legge n. 315 del 1967 e degli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, assumendo come termine di paragone la disciplina più favorevole del settore privato.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti della Calabria.

    Il principio

    Una pronuncia di inammissibilità non decide nel merito: la Corte rileva un ostacolo processuale — come l’inidoneità del termine di paragone (tertium comparationis) o profili che esulano dal suo sindacato — che impedisce di esaminare la fondatezza delle censure.

    Domande e risposte

    Qual era la disparità lamentata?

    Per i pensionati pubblici la rettifica degli errori era ammessa solo entro termini decadenziali, mentre per i privati iscritti all’INPS poteva avvenire in ogni momento.

    Quali parametri erano stati invocati?

    Gli artt. 3 e 97 della Costituzione, cioè uguaglianza e buon andamento dell’amministrazione.

    Cosa significa inammissibilità?

    Che la Corte non si pronuncia sul merito per un ostacolo processuale; le norme restano in vigore invariate.

    Norme collegate