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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1404 Codice Civile: Effetti della dichiarazione di nomina

    Articolo 1404 Codice Civile: Effetti della dichiarazione di nomina

    Art. 1404 c.c. Effetti della dichiarazione di nomina

    In vigore

    Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato.

  • Articolo 1405 Codice Civile: Effetti della mancata dichiarazione di nomina

    Articolo 1405 Codice Civile: Effetti della mancata dichiarazione di nomina

    Art. 1405 c.c. Effetti della mancata dichiarazione di nomina

    In vigore

    Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari. CAPO VIII – Della cessione del contratto

  • Art. 1406 Codice Civile: Nozione

    Art. 1406 Codice Civile: Nozione

    Art. 1406 c.c. Nozione

    In vigore

    Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta.

  • Art. 1407 Codice Civile: Forma

    Art. 1407 Codice Civile: Forma

    Art. 1407 c.c. Forma

    In vigore

    Se una parte ha consentito preventivamente che l’altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l’ha accettata. Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale è inserita la clausola “all’ordine” o altra equivalente, la girata del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante.

  • Articolo 1408 Codice Civile: Rapporti fra contraente ceduto e cedente

    Articolo 1408 Codice Civile: Rapporti fra contraente ceduto e cedente

    Art. 1408 c.c. Rapporti fra contraente ceduto e cedente

    In vigore

    Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo. Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte. Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell’inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l’inadempimento si è verificato; in mancanza è tenuto al risarcimento del danno.

  • Articolo 1409 Codice Civile: Rapporti fra contraente ceduto e cessionario

    Articolo 1409 Codice Civile: Rapporti fra contraente ceduto e cessionario

    Art. 1409 c.c. Rapporti fra contraente ceduto e cessionario

    In vigore

    Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.

  • Articolo 1410 Codice Civile: Rapporti fra cedente e cessionario

    Articolo 1410 Codice Civile: Rapporti fra cedente e cessionario

    Art. 1410 c.c. Rapporti fra cedente e cessionario

    In vigore

    Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto. Se il cedente assume la garanzia dell’adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto. CAPO IX – Del contratto a favore di terzi

  • Articolo 1411 Codice Civile: Contratto a favore di terzi

    Articolo 1411 Codice Civile: Contratto a favore di terzi

    Art. 1411 c.c. Contratto a favore di terzi

    In vigore

    È valida la stipulazione a favore di un terzo qualora lo stipulante vi abbia interesse. Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare. In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.

  • Articolo 1412 Codice Civile: Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante

    Articolo 1412 Codice Civile: Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante

    Art. 1412 c.c. Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante

    In vigore

    stipulante Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest’ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca. La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.

  • Articolo 1413 Codice Civile: Eccezioni opponibili dal promittente al terzo

    Articolo 1413 Codice Civile: Eccezioni opponibili dal promittente al terzo

    Art. 1413 c.c. Eccezioni opponibili dal promittente al terzo

    In vigore

    Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante. CAPO X – Della simulazione