← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1413 c.c. Eccezioni opponibili dal promittente al terzo

In vigore

Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante. CAPO X – Della simulazione

In sintesi

  • Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto da cui il terzo deriva il suo diritto.
  • Non può invece opporre eccezioni fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante.
  • La norma tutela l'autonomia del diritto del terzo rispetto ai debiti dello stipulante verso il promittente.

Commento all'art. 1413 c.c., Eccezioni opponibili dal promittente al terzo

L'art. 1413 c.c. chiude la disciplina del contratto a favore di terzi (Capo IX) definendo l'ambito delle difese che il promittente può opporre al terzo beneficiario che agisca per ottenere la prestazione.

Eccezioni ammesse: quelle fondate sul contratto fonte

Il promittente può eccepire al terzo tutto ciò che deriva dal contratto stipulato con lo stipulante e da cui il terzo trae il proprio diritto: nullità, annullabilità, risoluzione per inadempimento, eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), prescrizione del credito contrattuale, eccezioni di forma, ecc. In sostanza, il terzo non può avere un diritto più solido di quanto lo consenta il contratto-fonte.

Eccezioni inammissibili: i rapporti estranei

Il promittente non può opporre al terzo le eccezioni o i crediti che gli derivano da altri rapporti con lo stipulante (es. compensazione di un credito verso lo stipulante, eccezione di inadempimento in un diverso contratto). Questa limitazione è funzionale alla tutela del terzo: il suo diritto deve rimanere impermeabile alle vicende dei rapporti interni tra stipulante e promittente che non lo riguardano.

Compensazione

Un caso pratico rilevante è la compensazione: il promittente non può compensare il debito verso il terzo con un proprio credito verso lo stipulante, poiché tale credito nasce da un rapporto diverso dal contratto-fonte. Questa interpretazione è consolidata in dottrina e coerente con il principio di autonomia del diritto del terzo.

Coordinamento sistematico

L'art. 1413 c.c. si coordina con l'art. 1248 c.c. in materia di cessione del credito (analogo divieto di compensazione opposta al cessionario per crediti sorti dopo la notifica della cessione) e con i principi generali sulle eccezioni opponibili ai terzi acquirenti di diritti derivativi.

Domande frequenti

Il promittente può rifiutare di pagare al terzo perché lo stipulante gli deve dei soldi per un altro contratto?

No. L'art. 1413 c.c. vieta al promittente di opporre al terzo eccezioni o crediti derivanti da rapporti diversi dal contratto-fonte. Il terzo è protetto dalle vicende dei rapporti interni tra promittente e stipulante.

Se il contratto-fonte è nullo, il terzo può comunque pretendere la prestazione?

No. La nullità del contratto da cui il terzo deriva il suo diritto è un'eccezione fondata sul contratto-fonte e come tale è opponibile al terzo dal promittente.

Il promittente può eccepire la prescrizione del credito del terzo?

Sì, se la prescrizione riguarda il diritto nascente dal contratto-fonte. Si tratta di un'eccezione fondata su quel contratto ed è quindi opponibile al terzo.

Il promittente può compensare il debito verso il terzo con un credito verso lo stipulante?

No. La compensazione con crediti verso lo stipulante derivanti da rapporti distinti è inammissibile: rappresenta un'eccezione fondata su un rapporto esterno al contratto-fonte.

Come si coordina l'art. 1413 con la disciplina della cessione del credito?

Il principio è analogo: anche il debitore ceduto non può opporre al cessionario compensazioni con crediti sorti verso il cedente dopo la notifica della cessione (art. 1248 c.c.). In entrambi i casi si tutela il terzo acquirente di un diritto derivativo.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.