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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1416 c.c. Rapporti con i creditori

In vigore

La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato. I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, sono preferiti a questi, se il loro credito è anteriore all’atto simulato.

In sintesi

  • I creditori del titolare apparente in buona fede sono tutelati: la simulazione non è a loro opponibile se hanno già compiuto atti esecutivi sui beni.
  • I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione se essa pregiudica i loro diritti.
  • Nel conflitto tra creditori chirografari del simulato acquirente e creditori del simulato alienante, questi ultimi sono preferiti se il loro credito è anteriore all'atto simulato.
  • La norma coordina la tutela dei creditori con il principio di apparenza giuridica.

Tutela dei creditori del titolare apparente

L'art. 1416 c.c. estende ai creditori la disciplina già prevista per i terzi acquirenti dall'art. 1415 c.c. Il primo comma protegge i creditori del titolare apparente che, facendo affidamento sulla situazione patrimoniale apparente del loro debitore, abbiano in buona fede compiuto atti di esecuzione sui beni oggetto del contratto simulato. Nei loro confronti la simulazione non può essere opposta dai contraenti: i creditori conservano le ragioni esecutive acquisite.

Diritti dei creditori del simulato alienante

Il secondo comma tutela i creditori del simulato alienante, cioè di colui che ha finto di cedere un bene rimanendone in realtà proprietario. Costoro possono agire per far dichiarare simulato il contratto e far rientrare il bene nel patrimonio aggredibile del loro debitore. L'azione si distingue dall'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.: qui non si tratta di revocare un atto valido ma di accertare che l'atto non ha mai avuto effetti reali, con la conseguenza che il bene non è mai uscito dal patrimonio del debitore.

Il conflitto tra creditori: regola di anteriorità

La norma risolve il conflitto tra i creditori chirografari del simulato acquirente (che vantano crediti verso il titolare apparente) e i creditori del simulato alienante (che vogliono recuperare il bene). Prevalgono questi ultimi se il loro credito è anteriore all'atto simulato. La ratio è evitare che la simulazione fraudolenta possa pregiudicare creditori preesistenti: chi aveva già un credito prima della simulazione non può essere penalizzato dall'accordo occulto dei debitori.

Coordinamento con l'azione revocatoria

I creditori del simulato alienante hanno dunque due strumenti: l'azione di simulazione ex art. 1416 c.c. quando il contratto è fittizio, e l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. quando il contratto è reale ma in frode ai creditori. Le due azioni possono essere proposte in via alternativa o cumulativa, ma hanno presupposti e effetti diversi.

Domande frequenti

I creditori del titolare apparente perdono il diritto di eseguire sui beni oggetto del contratto simulato?

No, se hanno agito in buona fede e già compiuto atti esecutivi. La simulazione non è loro opponibile e conservano le ragioni esecutive acquisite.

Quando i creditori del simulato alienante sono preferiti a quelli del simulato acquirente?

Quando il loro credito è anteriore all'atto simulato. In caso di credito posteriore, non vi è preferenza automatica e prevalgono le regole generali dei concorsi tra creditori.

Cosa devono dimostrare i creditori del simulato alienante per far valere la simulazione?

Devono provare l'esistenza dell'accordo simulatorio e il pregiudizio che la simulazione arreca ai loro diritti di credito. La prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, inclusi testimoni e presunzioni.

Qual è la differenza pratica tra azione di simulazione e azione revocatoria per i creditori?

L'azione di simulazione accerta che il bene non è mai uscito dal patrimonio del debitore; l'azione revocatoria rende inefficace verso i creditori un atto valido. La simulazione è più radicale ma richiede la prova dell'accordo occulto.

I creditori del titolare apparente sono tutelati anche se la domanda di simulazione era già stata trascritta?

No. Se la domanda di simulazione era trascritta prima degli atti esecutivi, i creditori non possono invocare la buona fede e la simulazione è loro opponibile.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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