Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 129/2017 – Aggio di riscossione: manifestamente inammissibili le questioni

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    Con questa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’aggio di riscossione, cioè il compenso spettante all’agente della riscossione, sollevato da tre commissioni tributarie.

    Di cosa si tratta

    L’agente della riscossione (all’epoca Equitalia) percepisce un compenso, il cosiddetto «aggio», calcolato in percentuale sulle somme riscosse. Alcuni contribuenti hanno contestato che tale compenso non fosse collegato a un’effettiva attività e gravasse irragionevolmente su di loro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Commissioni tributarie provinciali di Cagliari, Roma e Milano hanno sollevato questioni sull’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, sotto i profili dell’uguaglianza, della capacità contributiva e del buon andamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Le questioni sull’aggio di riscossione sono state ritenute manifestamente inammissibili per carenze nella ricostruzione della fattispecie e nella motivazione sulla rilevanza, profili che impediscono alla Corte l’esame nel merito.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’aggio di riscossione?

    È il compenso, calcolato in percentuale, spettante all’agente della riscossione per l’attività di recupero dei crediti pubblici.

    Perché le questioni sono inammissibili?

    Per carenze nella descrizione della fattispecie concreta e nella motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio principale.

    La Corte ha detto che l’aggio è incostituzionale?

    No. Non ha deciso nel merito: si è limitata a dichiarare l’inammissibilità manifesta.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 164/2017 – Responsabilità civile dei magistrati: questioni inammissibili

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibili le numerose questioni sollevate da più tribunali sulla riforma della responsabilità civile dei magistrati introdotta dalla legge n. 18 del 2015. Le ordinanze di rimessione non superano il vaglio di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 18 del 2015 ha riformato la responsabilità civile dei magistrati, modificando la precedente legge n. 117 del 1988: ha ampliato le ipotesi di responsabilità e ridisegnato il filtro di ammissibilità delle azioni risarcitorie. Diversi tribunali hanno dubitato della compatibilità della riforma con i principi costituzionali sull’indipendenza della giurisdizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali ordinari di Verona, Treviso, Catania, Enna e Genova avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge 27 febbraio 2015, n. 18, e della legge 13 aprile 1988, n. 117 come modificata, in riferimento a numerosi parametri costituzionali, tra cui gli artt. 3, 24, 25, 81, terzo comma, 101, 111 e 113 della Costituzione, a tutela dell’indipendenza e dell’autonomia del giudice.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili tutte le questioni sollevate dai diversi tribunali. Le ordinanze di rimessione non hanno superato il vaglio di ammissibilità, per ragioni legate alla prospettazione e alla rilevanza delle questioni nei singoli giudizi.

    Il principio

    Anche a fronte di una riforma delicata come quella sulla responsabilità civile dei magistrati, la Corte può pronunciarsi nel merito solo se le questioni sono sollevate in modo ammissibile; l’inadeguata prospettazione o l’assenza dei requisiti processuali conduce a una declaratoria di inammissibilità.

    Domande e risposte

    La Corte ha giudicato incostituzionale la riforma sulla responsabilità dei magistrati?

    No. Ha dichiarato inammissibili le questioni: non si è pronunciata nel merito sulla legittimità della legge n. 18 del 2015.

    Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Per ragioni legate al modo in cui erano state sollevate e alla loro rilevanza nei singoli giudizi: requisiti processuali non soddisfatti.

    Quali principi costituzionali erano in gioco?

    Tra gli altri, l’uguaglianza, il diritto di difesa, l’indipendenza e l’autonomia del giudice (artt. 3, 24, 101, 111 Cost.).

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, tra i parametri invocati dai tribunali rimettenti.
    • Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e di agire in giudizio, richiamato in relazione al sistema di responsabilità dei magistrati.
  • Corte cost. n. 128/2017 – Indennizzi per danni da vaccinazioni e competenze della Regione siciliana

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    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione con cui la Regione siciliana contestava la norma statale sul finanziamento degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati.

    Di cosa si tratta

    Chi subisce un danno permanente a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazione di emoderivati ha diritto a un indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992. La legge di stabilità 2016 ha disciplinato aspetti del relativo finanziamento; la Regione siciliana ha contestato l’applicazione di tale norma al proprio territorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana ha impugnato l’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), in riferimento agli artt. 17, lettera b), 20, 36 e 43 dello statuto siciliano e alle relative norme di attuazione, lamentando la lesione delle proprie attribuzioni in materia finanziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, riservando a separate pronunce le altre questioni promosse con lo stesso ricorso.

    Il principio

    La censura regionale è stata ritenuta inammissibile: la Regione non ha adeguatamente dimostrato l’effettiva applicabilità e l’incidenza lesiva della norma statale sulle proprie competenze finanziarie statutarie.

    Domande e risposte

    Di che indennizzi si tratta?

    Degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992 per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

    Perché la questione è inammissibile?

    Perché la Regione non ha dimostrato in modo adeguato che la norma statale si applicasse al suo territorio e ne ledesse le competenze.

    La Corte ha esaminato il merito?

    No. Si è fermata a un giudizio di inammissibilità, riservando ad altre pronunce le ulteriori questioni del ricorso.

  • Corte cost. n. 102/2017 – Patteggiamento nei reati tributari subordinato al pagamento del debito: restituzione degli atti

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    La Corte costituzionale ha restituito gli atti al Tribunale di Treviso sulla norma che subordinava il patteggiamento per i reati tributari al previo pagamento del debito d’imposta. La decisione è processuale: il giudice dovrà rivalutare la questione alla luce delle modifiche normative.

    Di cosa si tratta

    Per i reati tributari la legge consentiva di accedere al «patteggiamento» solo se l’imputato avesse prima pagato i debiti fiscali. Un imputato per omesso versamento IVA, impossibilitato a pagare, si era visto negare il rito alternativo; il giudice ha sospettato una disparità di trattamento legata alla capacità economica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che subordinava la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. all’estinzione dei debiti tributari, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Treviso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Treviso, affinché rivaluti rilevanza e non manifesta infondatezza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Il principio

    Di fronte a modifiche del quadro normativo successive all’ordinanza di rimessione, la Corte restituisce gli atti al giudice perché verifichi se la questione conservi rilevanza: spetta al giudice del processo principale riesaminare i presupposti.

    Domande e risposte

    Si poteva patteggiare senza pagare le imposte?

    La norma censurata lo escludeva, richiedendo il previo pagamento del debito tributario; proprio questo era oggetto del dubbio di costituzionalità.

    La Corte ha deciso la questione?

    No. Ha restituito gli atti al giudice perché la rivaluti dopo le modifiche normative.

    Qual era il dubbio principale del giudice?

    Che subordinare il patteggiamento al pagamento creasse una disparità fondata sulla capacità economica dell’imputato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 163/2017 – Estinzione del giudizio su una legge sociale del Friuli-Venezia Giulia

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo sul ricorso dello Stato contro una norma della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni disciplinano l’organizzazione dei servizi sociali sul proprio territorio. La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva modificato la disciplina sugli operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali, e lo Stato aveva impugnato una di tali previsioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 1° giugno 2016, n. 9, nella parte in cui aggiungeva un comma all’art. 36 della legge regionale n. 6 del 2006, in materia di operatori dei servizi sociali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Le vicende processuali successive al ricorso, tra cui la rinuncia all’impugnazione, hanno comportato l’estinzione del giudizio, senza pronuncia nel merito.

    Il principio

    L’estinzione del processo, conseguente alla rinuncia all’impugnazione, impedisce l’esame nel merito: la Corte non si pronuncia sulla legittimità costituzionale della norma impugnata.

    Domande e risposte

    Perché il processo è stato dichiarato estinto?

    Perché le vicende successive al ricorso, in particolare la rinuncia all’impugnazione, hanno determinato l’estinzione del giudizio.

    C’è stata una decisione sulla legittimità della norma?

    No. Con l’estinzione la Corte non esamina il merito: nessun giudizio sulla costituzionalità.

    Che cosa disciplinava la norma impugnata?

    Modifiche alla disciplina regionale sugli operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

  • Corte cost. n. 127/2017 – Depenalizzazione e distinzione tra reati «extra» e «intra codicem»

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    La Corte ha dichiarato inammissibili e non fondate le questioni sulla riforma di depenalizzazione del 2016, che ha trasformato in illeciti amministrativi i reati puniti con la sola pena pecuniaria, escludendo però quelli previsti dal codice penale.

    Di cosa si tratta

    Con il d.lgs. n. 8 del 2016 il legislatore ha depenalizzato molti reati minori puniti solo con multa o ammenda, sostituendo la sanzione penale con quella amministrativa. La depenalizzazione è stata limitata ai reati previsti da leggi speciali («extra codicem»), escludendo quelli contenuti nel codice penale («intra codicem»).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Bari ha sollevato questioni sull’art. 1, comma 3, e sull’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 76 e 77 della Costituzione, lamentando l’irragionevole disparità tra reati «extra» e «intra codicem» e profili legati all’applicazione nel tempo della nuova sanzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni riferite agli artt. 3, 25, secondo comma, 76 e 77 Cost. e non fondate le questioni residue riferite agli artt. 76 e 77 Cost.

    Il principio

    La scelta del legislatore di depenalizzare i soli reati previsti da leggi speciali, escludendo quelli del codice penale, rientra nella sua discrezionalità e non è manifestamente irragionevole; la delega è stata esercitata nel rispetto dei principi e criteri direttivi.

    Domande e risposte

    Che cosa ha fatto la riforma del 2016?

    Ha depenalizzato numerosi reati minori puniti con la sola pena pecuniaria, trasformandoli in illeciti amministrativi.

    Perché alcuni reati restano penali?

    Perché la depenalizzazione ha riguardato i reati previsti da leggi speciali e non quelli contenuti nel codice penale: una scelta ritenuta non irragionevole.

    La Corte ha annullato la riforma?

    No. Ha dichiarato le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate.

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  • Corte cost. n. 101/2017 – Conflitto sull’insindacabilità parlamentare: nuova notifica al Senato

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    In un conflitto di attribuzione tra il Tribunale di Bergamo e il Senato sull’insindacabilità delle opinioni di un senatore, la Corte costituzionale non ha deciso il merito ma ha disposto una nuova notifica al Senato, ritenendo necessario regolarizzare gli adempimenti processuali prima di proseguire.

    Di cosa si tratta

    Il Senato aveva deliberato che alcune dichiarazioni di un senatore, riferite a un ministro, fossero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari e quindi insindacabili. Il Tribunale di Bergamo ha contestato questa prerogativa con un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, relativo alla deliberazione del Senato del 16 settembre 2015 sull’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore. Il conflitto è stato promosso dal Tribunale ordinario di Bergamo; il Senato ha eccepito l’inesistenza della notifica.

    La decisione della Corte

    La Corte non ha deciso nel merito. Con l’ordinanza ha disposto adempimenti processuali: comunicazione al Tribunale e nuova notifica al Senato, in persona del suo Presidente, del ricorso, dell’ordinanza di ammissibilità e dell’ordinanza stessa, entro termini stabiliti, con successivo deposito della prova della notifica.

    Il principio

    Prima di esaminare il merito di un conflitto di attribuzione, la Corte verifica la regolarità del contraddittorio: se vi sono dubbi sulla validità della notifica all’altro potere, può ordinarne la rinnovazione per garantire un valido instaurarsi del giudizio.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se le opinioni erano insindacabili?

    No. Con questa ordinanza ha disposto solo gli adempimenti per regolarizzare la notifica al Senato.

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri?

    È il giudizio con cui la Corte decide chi, tra organi dello Stato, sia titolare di un determinato potere; qui riguardava la prerogativa parlamentare di insindacabilità.

    Cosa accade dopo questa ordinanza?

    Effettuata e provata la nuova notifica nei termini, il giudizio potrà proseguire verso la decisione di merito.

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  • Corte cost. n. 162/2017 – Notifica del ricorso per fallimento e diritto di difesa

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 15 della legge fallimentare, nella parte che disciplina la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento: la disciplina non viola né l’uguaglianza né il diritto di difesa dell’imprenditore.

    Di cosa si tratta

    Prima di dichiarare il fallimento, l’imprenditore deve essere convocato e il ricorso deve essergli notificato. La legge fallimentare, riformata nel 2012, prevede un procedimento di notifica articolato, soprattutto quando la notifica all’indirizzo PEC o presso la sede non va a buon fine.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Catanzaro, con due ordinanze, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), come sostituito dall’art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione (uguaglianza e diritto di difesa).

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato manifestamente infondata la questione: la disciplina della notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento non determina una irragionevole disparità di trattamento né comprime in modo illegittimo il diritto di difesa dell’imprenditore.

    Il principio

    Il procedimento di notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento delineato dall’art. 15 della legge fallimentare è coerente con il principio di uguaglianza e con il diritto di difesa: l’onere organizzativo posto a carico dell’imprenditore non rende la disciplina irragionevole.

    Domande e risposte

    La disciplina sulla notifica del fallimento viola il diritto di difesa?

    No. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata: il procedimento di notifica è compatibile con il diritto di difesa dell’art. 24 Cost.

    Perché non c’è disparità di trattamento?

    Perché la disciplina non determina una distinzione irragionevole tra situazioni omogenee: l’imprenditore è gravato di oneri organizzativi non arbitrari.

    Che cosa vuol dire «manifestamente infondata»?

    Indica che la questione è talmente priva di fondamento da poter essere respinta senza un esame approfondito nel merito.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro evocato sulla presunta disparità nella disciplina della notifica.
    • Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e di agire in giudizio, su cui incideva la questione relativa alla notifica del ricorso di fallimento.
  • Corte cost. n. 126/2017 – Formazione dei medici di medicina generale e competenze della Provincia di Bolzano

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    La Corte ha dichiarato in parte non fondata la questione e ha dichiarato estinto il processo per la parte residua, in merito alle norme della Provincia autonoma di Bolzano sulla formazione specifica in medicina generale e sul tutorato dei medici.

    Di cosa si tratta

    La formazione dei medici di medicina generale segue standard fissati a livello statale ed europeo. La Provincia autonoma di Bolzano ha disciplinato aspetti del tutorato e dei corsi di formazione; il Governo ha contestato alcune di queste disposizioni ritenendole eccedenti rispetto alle competenze provinciali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, comma 2, 2, comma 2, e 17, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 2016, in materia di formazione specifica in medicina generale e tutorato, deducendo l’invasione della competenza statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale residua e ha dichiarato estinto il processo limitatamente alle disposizioni oggetto di modifica normativa sopravvenuta.

    Il principio

    La disciplina provinciale sulla formazione e sul tutorato dei medici di medicina generale, nei limiti esaminati, non eccede le competenze della Provincia autonoma quando si mantiene coerente con gli standard formativi fissati dalla normativa statale ed europea.

    Domande e risposte

    Di che cosa si occupava la legge provinciale?

    Della formazione specifica in medicina generale e del tutorato dei medici nella Provincia autonoma di Bolzano.

    Perché il processo è stato in parte estinto?

    Perché alcune disposizioni impugnate erano state modificate da norme sopravvenute, facendo venir meno l’interesse a una pronuncia.

    La Provincia ha competenza in materia?

    Sì, nei limiti del rispetto degli standard formativi statali ed europei: la Corte ha respinto la censura sul punto.

  • Corte cost. n. 100/2017 – Legge forestale della Sardegna: estinzione del giudizio dopo le modifiche regionali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il giudizio sulla legge forestale della Sardegna. La Regione ha modificato le norme contestate nel senso chiesto dal Governo, che ha poi rinunciato al ricorso; in assenza di costituzione della Regione, il processo si estingue.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni della legge forestale della Regione Sardegna del 2016, ritenendole in contrasto con la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 6, comma 4, 8, comma 3, 19, comma 2, e 44, comma 5, della legge della Regione Sardegna 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione. Il giudizio è stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. La Regione ha modificato le norme nel senso indicato dal Governo (legge reg. n. 16 del 2016) e l’Avvocatura generale dello Stato ha rinunciato al ricorso; non essendosi la Regione costituita in giudizio, la rinuncia determina l’estinzione del processo.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale, se la parte resistente non si è costituita, la rinuncia al ricorso del ricorrente determina l’estinzione del processo, senza necessità di accettazione.

    Domande e risposte

    La legge forestale è stata dichiarata incostituzionale?

    No. Il giudizio si è chiuso con estinzione, senza esame del merito.

    Perché il processo si è estinto?

    Perché la Regione ha modificato le norme contestate e il Governo ha rinunciato al ricorso; la Regione non si era costituita.

    Le norme originarie sono ancora in vigore?

    No: erano state modificate dalla stessa Regione nel senso richiesto dal Governo prima della decisione.

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  • Corte cost. n. 161/2017 – Concessioni demaniali in Sardegna: questione inammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sollevate dal Consiglio di Stato su una norma della Regione Sardegna, per il modo in cui erano state prospettate in riferimento al principio di ragionevolezza.

    Di cosa si tratta

    Quando un giudice dubita della legittimità costituzionale di una norma deve sollevare la questione in modo chiaro e completo, indicando con precisione il parametro violato e le ragioni del contrasto. Un’ordinanza di rimessione carente o ambigua porta all’inammissibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, sezione quarta, nel procedimento tra una società cooperativa e il Comune di Villasimius, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 32, della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12, in riferimento al principio di ragionevolezza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni: il modo in cui erano state prospettate dal giudice rimettente, in riferimento al principio di ragionevolezza, non consentiva un esame nel merito.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere prospettata in modo adeguato e specifico: l’insufficiente o incongrua formulazione dell’ordinanza di rimessione, anche quando si invochi il principio di ragionevolezza, conduce a una pronuncia di inammissibilità.

    Domande e risposte

    Che cosa significa che la questione è «inammissibile»?

    Significa che la Corte non l’ha esaminata nel merito perché il modo in cui era stata sollevata dal giudice non lo consentiva.

    La norma sarda è quindi legittima?

    La Corte non si è pronunciata sulla sua legittimità: l’inammissibilità riguarda il modo di proporre la questione, non il merito.

    Perché conta come viene formulata l’ordinanza del giudice?

    Perché la Corte può decidere solo su questioni prospettate in modo chiaro, completo e specifico quanto a parametro e ragioni del dubbio.

  • Corte cost. n. 99/2017 – Reato di mancata comunicazione delle variazioni patrimoniali (legge antimafia): norma legittima

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    La Corte costituzionale ha ritenuto legittimo il reato che punisce chi, sottoposto a misure di prevenzione, omette di comunicare le variazioni patrimoniali, anche quando si tratti di atti già trascritti nei registri immobiliari e registrati ai fini fiscali. La norma non viola i principi penali invocati.

    Di cosa si tratta

    La legislazione antimafia impone a chi è sottoposto a misure di prevenzione patrimoniale di comunicare le variazioni del proprio patrimonio. Il dubbio riguardava se questo obbligo – e la sua sanzione penale – avesse senso anche per atti già pubblici e conoscibili dallo Stato (trascritti e registrati).

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 31, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646, e l’art. 76, comma 7, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), nella parte in cui si riferiscono anche alle variazioni compiute con atti pubblici soggetti a trascrizione e registrazione fiscale, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione. La questione è stata sollevata dal GUP del Tribunale di Palermo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. L’obbligo di comunicazione e la relativa sanzione penale restano legittimi anche per gli atti già trascritti e registrati.

    Il principio

    L’obbligo di comunicare le variazioni patrimoniali ha una funzione autonoma di controllo mirato sul soggetto pericoloso, che non viene meno per il fatto che l’atto sia già conoscibile attraverso i pubblici registri: la previsione del reato non è quindi irragionevole né lesiva dei principi penali invocati.

    Domande e risposte

    Chi deve comunicare le variazioni patrimoniali?

    Le persone sottoposte a misure di prevenzione previste dalla legislazione antimafia.

    Vale anche per atti già registrati e trascritti?

    Sì. La Corte ha confermato che l’obbligo e la sanzione penale operano anche in questi casi.

    Perché non basta la trascrizione nei registri?

    Perché la comunicazione assolve a una funzione di controllo specifico e tempestivo sul soggetto pericoloso, diversa dalla pubblicità generale dei registri.

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