Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Formazione Professionale: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Formazione Professionale

    Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL Formazione Professionale Enti

    Come si inquadra il personale degli enti di formazione professionale: i 9 livelli del CCNL, le declaratorie, i profili tipici e le regole per i passaggi di categoria.

    In sintesi

    Il CCNL Formazione Professionale 2024-2027 articola il personale dipendente in 9 livelli di inquadramento. I livelli I-III accolgono figure esecutive e di supporto; i livelli IV-VI comprendono operatori e formatori con competenze specifiche; i livelli VII-IX sono riservati a figure con autonomia decisionale, coordinamento e alta professionalità. L’inquadramento corretto garantisce la retribuzione minima tabellare e le tutele contrattuali previste per ciascun livello.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    FORMA · CENFOP
    Parti sindacali
    FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS-CONFSAL
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Ambito
    Dipendenti di enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni

    Tabella riepilogativa dei livelli

    Struttura dei livelli di inquadramento – CCNL Formazione Professionale 2024-2027
    Livello Caratteristiche principali Profili tipici Minimo (sett. 2025)
    I Mansioni d’ordine semplici, supervisione continua Ausiliario, portiere, addetto pulizie 1.635,99 €
    II Mansioni esecutive con conoscenze di base Operatore di segreteria, archivista 1.730,71 €
    III Attività esecutive che richiedono competenze specifiche Impiegato amministrativo, tutor d’aula 1.834,59 €
    IV Perizia tecnica consolidata, autonomia esecutiva Formatore junior, operatore di laboratorio 1.975,16 €
    V Competenze tecnico-professionali specifiche Formatore, istruttore professionale 2.057,63 €
    VI Media complessità, autonomia esecutiva nelle attività Formatore senior, responsabile di modulo 2.331,43 €
    VII Responsabilità dei risultati, funzioni di settore Coordinatore didattico, responsabile area formativa 2.440,58 €
    VIII Alto contenuto professionale, poteri decisionali Responsabile di sede, project manager formativo 2.627,71 €
    IX Compiti di particolare rilevanza, discrezionalità gestionale Direttore didattico, responsabile di struttura 3.222,79 €

    Nota: le declaratorie ufficiali per ciascun livello sono riportate nel Titolo V del CCNL 2024-2027. I profili tipici indicati sono orientativi; l’inquadramento corretto dipende dalle mansioni effettivamente svolte e dalla declaratoria applicabile.

    Il principio di equivalenza delle mansioni

    Il codice civile (art. 2103 c.c., come modificato dal d.lgs. 81/2015) stabilisce che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore acquisito. Nel settore della formazione professionale questo principio si applica sia al personale docente/formatore che a quello amministrativo.

    L’adibizione a mansioni di livello inferiore è consentita solo in casi tassativi previsti dalla legge (modifica organizzativa che incide sulla posizione del lavoratore, accordo sindacale, inidoneà sopravvenuta). Al di fuori di tali casi, l’adibizione a mansioni inferiori è illegittima e può essere impugnata.

    Come si ottiene il passaggio di livello

    Il passaggio al livello superiore non è automatico per anzianità, ma dipende dal riconoscimento delle competenze professionali maturate e dalla disponibilità dell’ente. Il CCNL prevede:

    • Criteri per l’avanzamento: raggiungimento dei requisiti previsti dalle declaratorie del livello superiore (titolo di studio, esperienza, funzioni svolte).
    • Procedura: il passaggio avviene su iniziativa dell’ente oppure su istanza del lavoratore, verificati i requisiti. In caso di contestazione, il lavoratore può ricorrere al sindacato o, in ultima istanza, al Giudice del Lavoro.
    • Decorrenza: dall’atto formale di attribuzione del nuovo livello.

    Specificità del settore: formatori e discontinuità

    Il settore della formazione professionale è caratterizzato da alcune specificità che influenzano l’inquadramento:

    • Finanziamento pubblico discontinuo: molti enti operano su commessa pubblica regionale o su fondi FSE+, il che può determinare contratti a tempo determinato ricorrenti o part-time ciclici, specialmente per i formatori.
    • Sovrapposizione di ruoli: spesso lo stesso lavoratore svolge funzioni di formazione, tutoraggio e coordinamento; l’inquadramento deve riflettersi sulla mansione prevalente.
    • Personale con contratti atipici: occorre distinguere il personale dipendente (a cui si applica il CCNL) dai collaboratori con contratto di prestazione d’opera o da figure autonome che non rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo.

    Inquadramento dei quadri e figure dirigenziali

    Il CCNL Formazione Professionale non disciplina autonomamente la figura del dirigente; i lavoratori con funzioni dirigenziali in senso stretto (con poteri di rappresentanza e autonomia gestionale piena) sono esclusi dall’ambito di applicazione e rientrano in altri contratti di categoria. I quadri (art. 2095 c.c.) possono trovare collocazione nei livelli VIII e IX, ma il CCNL non prevede una qualifica autonoma di quadro con disciplina specifica: è necessario verificare il testo aggiornato e gli accordi di secondo livello.

    Casi pratici

    Tizio – Tutor d’aula inquadrato al livello III
    Tizio lavora come tutor d’aula in un ente accreditato, supportando i formatori nell’organizzazione delle lezioni, nella gestione delle presenze e nel monitoraggio dei corsisti. Le sue mansioni rientrano nella declaratoria del livello III (attività esecutive con competenze specifiche). Il suo datore lo aveva inizialmente inquadrato al livello I; su segnalazione del delegato FLC-CGIL, il contratto viene corretto con riconoscimento delle differenze retributive arretrate.
    Caia – Coordinatrice didattica con responsabilità di risultato
    Caia coordina un’area formativa che include 8 formatori e gestisce i rapporti con la Regione per il rendiconto dei fondi FSE+. Le sue mansioni – responsabilità dei risultati dell’area, autonomia nell’organizzazione e nella gestione delle risorse – la collocano chiaramente nel livello VII. Inquadrata inizialmente al livello VI, ottiene il passaggio al VII dopo aver documentato le funzioni svolte e presentato istanza all’ente.
    Sempronio – Formatore che svolge anche funzioni di coordinamento
    Sempronio è formatore inquadrato al livello V, ma da due anni coordina anche le attività del proprio corso, gestisce il contatto con le imprese per i tirocini e redige le relazioni finali per la Regione. Svolge stabilmente mansioni di livello VI o VII. Il sindacato CISL Scuola lo assiste nel richiedere formalmente all’ente il passaggio di livello, citando l’art. 2103 c.c. e le declaratorie del CCNL.

    Domande frequenti

    In quale livello viene inquadrato un formatore nel CCNL Formazione Professionale?
    I formatori vengono generalmente inquadrati nei livelli IV-VI a seconda dell’esperienza, del titolo di studio e delle responsabilità. Chi svolge attività di docenza con autonomia organizzativa e coordinamento di risorse tende al livello VI o superiore.
    Qual è la differenza tra livello VII e livello VIII?
    Il livello VII comprende figure con competenze avanzate e responsabilità dei risultati su specifici settori (es. coordinatori didattici). Il livello VIII riguarda figure con poteri decisionali e alta professionalità su funzioni di rilievo strategico (es. responsabili di sede o di progetto complesso).
    Un impiegato amministrativo senza diploma in quale livello viene inquadrato?
    Il personale con mansioni amministrative esecutive di ordine, senza particolari specializzazioni, rientra nei livelli I-III. Il livello di ingresso dipende dalle mansioni concrete svolte e dai requisiti richiesti dall’ente.
    Cosa sono le declaratorie nel CCNL?
    Le declaratorie sono le descrizioni ufficiali dei requisiti professionali, delle mansioni e delle responsabilità di ogni livello. Consentono di attribuire il corretto inquadramento e al lavoratore di verificarne la correttezza.
    È possibile essere inquadrati al di sopra del proprio titolo di studio?
    Sì, l’inquadramento si basa sulle mansioni effettivamente svolte e sulla responsabilità esercitata, non solo sul titolo di studio. Se un lavoratore svolge stabilmente mansioni di livello superiore, ha diritto all’inquadramento corrispondente ai sensi dell’art. 2103 c.c.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e fondo incentivi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024). Le declaratorie riportate sono sintesi orientative; per il testo integrale è necessario consultare il CCNL ufficiale disponibile presso FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL, FORMA o CENFOP. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Formazione Professionale: ferie, permessi e ROL

    CCNL Formazione Professionale

    Ferie, permessi e ROL nel CCNL Formazione Professionale Enti

    Quanti giorni di ferie spettano, come funzionano i permessi retribuiti per eventi familiari e il diritto allo studio: la guida completa per i dipendenti degli enti di formazione professionale.

    In sintesi

    Il CCNL Formazione Professionale riconosce 32 giorni lavorativi di ferie l’anno (contati su una settimana di 6 giorni) più 4 giornate in sostituzione delle festività soppresse. Sono retribuiti il congedo matrimoniale (15 giorni di calendario), il lutto (3 giorni consecutivi per coniuge, parenti entro il secondo grado e affini di primo grado), i motivi personali o familiari compresa la nascita di un figlio (3 giorni l’anno) e gli esami (8 giorni l’anno). Il diritto allo studio vale 150 ore nel triennio; i permessi brevi arrivano a 36 ore l’anno, da recuperare. Il CCNL non prevede ROL: l’orario è già di 36 ore settimanali.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    FORMA · CENFOP
    Parti sindacali
    FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS-CONFSAL
    Ferie annue
    32 giorni lavorativi
    Permessi diritto allo studio
    150 ore per triennio

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi – CCNL Formazione Professionale 2024-2027
    Istituto Durata Condizioni
    Ferie annue 32 giorni lavorativi Settimana di 6 giorni; con orario su 5 giorni ogni giorno di ferie vale 1,2 giorni lavorativi. Frazioni d’anno in dodicesimi, oltre 15 giorni = mese intero (art. 43)
    Festività soppresse 4 giornate di ferie In sostituzione di tutte le festività soppresse (art. 43)
    Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario Da una settimana prima a due mesi dopo il matrimonio; non frazionabile, non si computa nelle ferie (art. 53)
    Lutto 3 giorni consecutivi per evento Coniuge, parenti entro il secondo grado, affini entro il primo grado (art. 44)
    Motivi personali o familiari, compresa la nascita di figli 3 giorni l’anno Da documentare (art. 44)
    Esami scolastici o universitari 8 giorni l’anno Solo i giorni delle prove (art. 44)
    Permessi brevi Fino a 36 ore l’anno Massimo metà dell’orario giornaliero; da recuperare entro il mese successivo o con la Banca delle ore (art. 46)
    Permessi non retribuiti Fino a 30 giorni per anno solare Per eccezionali motivi, se compatibili con il servizio (art. 45)
    Diritto allo studio 150 ore nel triennio Anche in un solo anno; contemporaneamente non più di 1/10 del personale dell’istituzione formativa (art. 55)
    Aspettativa non retribuita Fino a 1 anno Dopo almeno 3 anni di servizio a tempo indeterminato; di nuovo dopo altri 2 anni (art. 54)

    Il CCNL non prevede ROL o permessi per riduzione d’orario: l’orario normale è già di 36 ore settimanali. I permessi dell’art. 44 si possono cumulare nell’anno solare e non riducono le ferie. Fonte: artt. 43-46, 53-55 del testo del CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (revisione del 18 dicembre 2023, pubblicato da CNOS-FAP).

    Le ferie: maturazione, fruizione e scadenza

    Il diritto alle ferie è garantito dalla Costituzione (art. 36) e dalla legge (d.lgs. 66/2003). Il CCNL Formazione Professionale riconosce 32 giorni lavorativi di ferie annue, superiori ai 4 settimane previste come minimo dalla normativa europea.

    Le ferie maturano in proporzione ai mesi lavorati nell’anno: chi ha lavorato 6 mesi ha diritto a 16 giorni. La fruizione avviene di norma nel corso dell’anno di maturazione, tenendo conto delle esigenze organizzative dell’ente. Le ferie non fruite possono essere spostate all’anno successivo, ma devono essere godute entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione (termine stabilito dalla normativa comunitaria, recepita dalla giurisprudenza italiana).

    La mancata fruizione delle ferie entro il periodo consentito non determina automaticamente la perdita del diritto se dovuta a esigenze datoriali: il lavoratore può far valere il diritto all’indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto.

    Permessi retribuiti per eventi familiari

    Il CCNL prevede una serie di permessi retribuiti per eventi della vita familiare del lavoratore. Questi permessi non si decurtano dalle ferie e non incidono sul TFR:

    • Matrimonio del lavoratore: 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale, retribuito al 100%.
    • Motivi personali o familiari, compresa la nascita di figli: 3 giorni l’anno di permesso retribuito (in aggiunta al congedo di paternità obbligatorio previsto dalla legge).
    • Lutto: 3 giorni consecutivi per ogni decesso di coniuge, parenti entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti figli dei figli) o affini entro il primo grado (suoceri, generi e nuore).
    • Esami: 8 giorni l’anno per esami scolastici o universitari, limitati ai giorni delle prove.
    • Gravi motivi familiari: il CCNL rinvia alla legge 53/2000 per i congedi per gravi motivi familiari (malattia grave di un familiare, invalidità ecc.).

    Diritto allo studio

    Il CCNL garantisce ai lavoratori il diritto di frequentare corsi di studio riconoscendo permessi retribuiti per 150 ore nel triennio. Possono usufruirne i lavoratori che frequentano regolarmente corsi scolastici, di formazione professionale o universitari finalizzati al conseguimento di un titolo di studio. Le ore si possono concentrare anche in un solo anno. Nello stesso anno solare possono usarle al massimo 1/10 dei dipendenti dell’istituzione formativa; a parità di condizioni ha precedenza chi non ne ha mai fruito (art. 55).

    La richiesta va presentata con congruo anticipo, documentando l’iscrizione al corso e, al termine, l’effettiva frequenza. L’istituto tutela in modo specifico i lavoratori del settore che vogliano aggiornare le proprie qualifiche.

    Casi pratici

    Tizio – Formatore che non ha fruito di tutte le ferie
    Tizio ha accumulato 10 giorni di ferie residue al 31 dicembre 2025 a causa di un periodo intenso di attività formative richiesto dall’ente. L’ente gli comunica che le ferie residue devono essere fruite entro il 30 giugno 2027 (18 mesi dal termine dell’anno di maturazione). Tizio le programma per aprile 2026, in un periodo di minor attività didattica.
    Caia – Coordinatrice che si sposa
    Caia si sposa il 12 luglio 2026. Ha diritto a 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale retribuito. Presenta domanda all’ente con un mese di anticipo allegando la data di matrimonio; al rientro porta il certificato di matrimonio. Il congedo matrimoniale non incide sul conteggio delle ferie annue e viene retribuito normalmente nel cedolino di luglio.
    Sempronio – Impiegato che vuole conseguire la laurea triennale
    Sempronio è impiegato amministrativo al livello III e si è iscritto a un corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione. Presenta domanda per usufruire del diritto allo studio: 150 ore per triennio, distribuite su tre anni accademici. L’ente verifica che il limite di 1/10 del personale non sia già raggiunto e approva la richiesta. Sempronio utilizza i permessi per sostenere gli esami universitari.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Formazione Professionale?
    32 giorni lavorativi annui, superiori ai 4 settimane di minimo previste dalla legge. Per i lavoratori assunti nel corso dell’anno le ferie maturano in proporzione ai mesi lavorati.
    Ci sono ROL o permessi per ex festività?
    Non ci sono ROL: l’orario è già di 36 ore settimanali. Al posto delle festività soppresse il CCNL riconosce 4 giornate di ferie in più (art. 43). Per le assenze di poche ore ci sono i permessi brevi, fino a 36 ore l’anno, da recuperare (art. 46).
    Quanti giorni di permesso retribuito si hanno per lutto familiare?
    3 giorni consecutivi per ogni decesso di coniuge, parenti entro il secondo grado (compresi nonni e fratelli) o affini entro il primo grado (compresi i suoceri), da documentare (art. 44).
    Il diritto allo studio è previsto nel CCNL Formazione Professionale?
    Sì, il CCNL prevede 150 ore di permesso retribuito per triennio per la frequenza di corsi scolastici o universitari finalizzati al conseguimento di titoli di studio. Nello stesso anno possono usarle al massimo 1/10 dei dipendenti dell’istituzione formativa.
    Le ferie non fruite possono essere monetizzate?
    In linea generale no: l’indennità sostitutiva delle ferie è consentita solo alla cessazione del rapporto. Il lavoratore ha il diritto-dovere di fruire delle ferie durante il rapporto, entro 18 mesi dall’anno di maturazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, premi e fondo incentivi e malattia e infortunio sul lavoro.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Formazione Professionale: apprendistato professionalizzante

    CCNL Formazione Professionale

    Apprendistato professionalizzante nel CCNL Formazione Professionale Enti

    Durata, retribuzione, piano formativo individuale e quote di conferma per l’apprendistato negli enti di formazione professionale accreditati: tutto quello che serve sapere prima di assumere o essere assunti.

    In sintesi

    Il CCNL Formazione Professionale 2024-2027 ammette l’apprendistato professionalizzante come contratto a tempo indeterminato (art. 7) e affida all’ente bilaterale EBiNFoP la definizione dei profili per i piani formativi: nel testo non ci sono durate, percentuali retributive o quote di conferma proprie. Valgono quindi le regole del D.Lgs. 81/2015: età 18-29 anni, durata da 6 mesi a 3 anni, retribuzione fino a due livelli sotto quello di destinazione o in percentuale crescente, piano formativo individuale nel contratto scritto, 3 apprendisti ogni 2 qualificati.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    FORMA · CENFOP
    Parti sindacali
    FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS-CONFSAL
    Tipologia
    Apprendistato professionalizzante (art. 44 d.lgs. 81/2015)
    Disciplina nel CCNL
    Art. 7: profili e piani formativi affidati a EBiNFoP
    Durata
    Da 6 mesi a 3 anni (D.Lgs. 81/2015)

    Apprendistato nel CCNL Formazione Professionale: le regole in tabella

    Apprendistato professionalizzante negli enti di formazione: CCNL e legge
    Regola Cosa prevede Fonte
    Tipo di contratto Apprendistato professionalizzante, a tempo indeterminato, stipulato direttamente dall’ente art. 7 CCNL
    Profili e piani formativi Da definire tramite l’ente bilaterale nazionale EBiNFoP; il testo non fissa durate né percentuali art. 7, c. 3 CCNL
    Età Da 18 a 29 anni; da 17 anni con una qualifica professionale art. 44 D.Lgs. 81/2015
    Durata Minimo 6 mesi, massimo 3 anni artt. 42 e 44 D.Lgs. 81/2015
    Retribuzione Fino a due livelli sotto quello di destinazione, oppure in percentuale crescente con l’anzianità; vietato il cottimo art. 42, c. 5 D.Lgs. 81/2015
    Forma e piano formativo Contratto scritto con il piano formativo individuale in forma sintetica; tutor o referente aziendale art. 42, cc. 1 e 5 D.Lgs. 81/2015
    Formazione di base e trasversale Offerta pubblica regionale, fino a 120 ore nel triennio art. 44, c. 3 D.Lgs. 81/2015
    Quanti apprendisti Al massimo 3 ogni 2 qualificati o specializzati; non oltre il 100% sotto i 10 dipendenti; fino a 3 se i qualificati sono meno di 3 art. 42, c. 7 D.Lgs. 81/2015
    Conferma in servizio Solo per chi ha almeno 50 dipendenti: per nuovi apprendisti va confermato il 20% di quelli dei 36 mesi precedenti art. 42, c. 8 D.Lgs. 81/2015
    Fine dell’apprendistato Recesso con preavviso (art. 2118 c.c.); senza recesso il rapporto prosegue a tempo indeterminato art. 42, c. 4 D.Lgs. 81/2015

    Il testo del CCNL 2024-2027 non contiene una scala retributiva per gli apprendisti né durate per livello: non riportiamo percentuali che non abbiamo trovato in una fonte aperta. Fonti: art. 7 del testo del CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (revisione del 18 dicembre 2023, pubblicato da CNOS-FAP) e art. 42 D.Lgs. 81/2015.

    L’apprendistato professionalizzante nel settore

    L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all’acquisizione delle qualifiche e competenze professionali richieste dal CCNL. Nel settore della formazione professionale può servire a inserire giovani in ruoli di formatore, tutor, operatore di segreteria e coordinamento.

    Il contratto è disciplinato dal d.lgs. 81/2015 (artt. 41-47) e, per la formazione di base, dalla normativa regionale. Il CCNL Formazione Professionale (art. 7) lo riconosce come strumento di occupazione giovanile e affida all’EBiNFoP la proposta dei profili cui riferire i piani formativi individuali.

    Il piano formativo individuale (PFI)

    Il piano formativo individuale (PFI) è il documento che definisce il percorso di formazione dell’apprendista. Per legge il contratto di apprendistato si stipula per iscritto e contiene il PFI in forma sintetica, anche sulla base di moduli della contrattazione collettiva o degli enti bilaterali (art. 42, c. 1 D.Lgs. 81/2015). Di norma indica:

    • Le competenze tecnico-professionali da acquisire (formazione professionalizzante);
    • Le competenze di base e trasversali (sicurezza sul lavoro, organizzazione del lavoro, comunicazione);
    • L’alternanza tra formazione interna e attività lavorativa;
    • Il tutor o referente aziendale.

    La formazione di base e trasversale è offerta dalle Regioni, fino a 120 ore nel triennio, e può differire da Regione a Regione.

    Limiti quantitativi: quanti apprendisti si possono assumere

    Il testo del CCNL non fissa limiti propri, quindi valgono quelli di legge (art. 42, cc. 7-8 D.Lgs. 81/2015):

    • al massimo 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati e specializzati in servizio;
    • per gli enti con meno di 10 dipendenti non oltre il 100% dei qualificati; chi ne ha meno di 3 può assumere fino a 3 apprendisti;
    • solo per gli enti con almeno 50 dipendenti: per assumere nuovi apprendisti va confermato a tempo indeterminato almeno il 20% degli apprendisti terminati nei 36 mesi precedenti (esclusi recessi in prova, dimissioni e licenziamenti per giusta causa); se la quota manca, si può comunque assumere un apprendista.

    Malattia e infortunio dell’apprendista

    Il CCNL non prevede un trattamento separato per gli apprendisti: si applica la disciplina di malattia e infortunio del personale dipendente (artt. 50 e 52), con conservazione del posto per 18 mesi e retribuzione al 100% per 12 mesi e al 75% per altri 6. Per legge gli apprendisti hanno la tutela previdenziale per malattia e infortunio (art. 42, c. 6 D.Lgs. 81/2015), e la contrattazione può prevedere il prolungamento dell’apprendistato per malattia, infortunio o altra sospensione involontaria oltre 30 giorni (art. 42, c. 5).

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista formatore destinato al livello V
    Tizio, 24 anni, viene assunto come apprendista formatore destinato al livello V (minimo 2.057,63 € dal settembre 2025). Per legge l’ente può inquadrarlo fino a due livelli sotto, cioè non meno del livello III (1.834,59 €), oppure fissare una percentuale crescente; il contratto scritto deve dire quale scelta è stata fatta e per quanto tempo. Al termine, se nessuno recede, il rapporto prosegue a tempo indeterminato al livello V.
    Caia – Apprendista di segreteria destinata al livello III
    Caia viene assunta come apprendista di segreteria destinata al livello III, con una durata scritta nel contratto entro il massimo di 3 anni. Il piano formativo individuale è contenuto in forma sintetica nel contratto, con formazione su software gestionali, organizzazione dell’ufficio e sicurezza sul lavoro; la parte di base e trasversale è quella offerta dalla Regione. Il tutor è la responsabile amministrativa dell’ente.
    Sempronio – Ente che verifica i limiti di assunzione
    Un ente con 40 dipendenti, di cui 6 qualificati, vuole assumere apprendisti. Può arrivare a 9 apprendisti (3 ogni 2 qualificati). La quota di conferma del 20% non lo riguarda, perché per legge vale solo da 50 dipendenti in su.

    Domande frequenti

    Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Formazione Professionale?
    Il testo del CCNL 2024-2027 non fissa durate per livello. Per legge la durata va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni ed è scritta nel contratto. Al termine, se nessuno recede, il rapporto prosegue a tempo indeterminato.
    Quanto viene pagato un apprendista nel CCNL Formazione Professionale?
    Il CCNL non contiene una scala propria. La legge consente di inquadrare l’apprendista fino a due livelli sotto quello di destinazione oppure di pagarlo in percentuale crescente con l’anzianità: per un apprendista destinato al livello V il minimo non può scendere sotto quello del livello III (1.834,59 € dal settembre 2025).
    Cosa deve contenere il piano formativo individuale?
    Le competenze da acquisire, le modalità di formazione (di base e trasversale, professionalizzante), il tutor aziendale e il percorso di qualificazione. Per legge sta in forma sintetica nel contratto scritto di apprendistato.
    Quale quota di apprendisti deve essere confermata prima di assumerne nuovi?
    Il CCNL non fissa una quota. Per legge l’obbligo vale solo per chi ha almeno 50 dipendenti: va confermato il 20% degli apprendisti dei 36 mesi precedenti.
    L’apprendista ha diritto alle ferie nel CCNL Formazione Professionale?
    Sì, l’apprendista ha diritto alle stesse ferie dei lavoratori ordinari (32 giorni lavorativi) e agli stessi permessi retribuiti per eventi familiari.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e fondo incentivi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024). L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dal d.lgs. 81/2015 (istituto di legge) e dalle normative regionali; il CCNL (art. 7) affida all’ente bilaterale EBiNFoP la definizione dei profili formativi. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Aninsei Scuola Privata Laica: maternità, paternità e congedi parentali

    CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Aninsei

    Nelle scuole private laiche aderenti ad Aninsei le tutele per la genitorialità si fondano sul D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico Maternità), arricchite dall’integrazione contrattuale. Il CCNL Aninsei assicura il 100% della retribuzione durante il congedo obbligatorio, migliorando il minimo legale.

    In sintesi

    La maternità nelle scuole private laiche si basa sul D.Lgs. 151/2001: congedo obbligatorio di 5 mesi, indennità INPS all’80% integrata dal CCNL Aninsei fino al 100%. I congedi parentali seguono la legge (fino a 3 mesi per genitore, entro i 14 anni del figlio). La paternità obbligatoria è di 10 giorni lavorativi a carico INPS. Il divieto di licenziamento per maternità è fissato dalla legge.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Aninsei (Confindustria Federvarie) · Uil-Scuola Rua
    Vigenza
    1° settembre 2024 – 31 dicembre 2027
    Norma principale
    D.Lgs. 151/2001 (T.U. Maternità), come modificato dal D.Lgs. 105/2022
    Integrazione CCNL
    Retribuzione al 100% durante il congedo obbligatorio

    Tabella riepilogativa

    Congedi per genitorialità: legge e integrazione CCNL Aninsei
    Istituto Durata Trattamento economico (legge) Integrazione CCNL
    Congedo maternità obbligatorio 5 mesi (2+3 o 1+4) 80% retribuzione (INPS) Integrazione al 100% a carico datore
    Congedo parentale (madre o padre) Fino a 6 mesi per genitore, 10 in totale (11 se il padre ne fruisce almeno 3); indennizzati 9 mesi 30% (80% per tre mesi di coppia, entro i 6 anni del figlio) Nessuna integrazione prevista dal CCNL
    Paternità obbligatoria 10 giorni lavorativi 100% (INPS) — (già al 100% per legge)
    Allattamento (riposi giornalieri) 2 ore/gg (1 ora se orario < 6 ore) 100% (INPS) —
    Malattia del figlio Fino a 3 anni senza limite di giorni; da 3 a 14 anni 10 giorni lavorativi l’anno per genitore (dal 1° gennaio 2026) Senza retribuzione (nessuna indennità legale) —

    La paternità obbligatoria è attualmente fissata in 10 giorni lavorativi (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001). I giorni sono da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto, adozione o affidamento.

    Il congedo di maternità obbligatorio

    Il congedo di maternità obbligatorio dura 5 mesi complessivi. La lavoratrice può scegliere tra due modalità:

    • Formula standard: 2 mesi prima del parto + 3 mesi dopo;
    • Formula flessibile: 1 mese prima del parto + 4 mesi dopo, se il medico attesta che la prosecuzione dell’attività lavorativa non comporta rischi per la salute della lavoratrice e del nascituro.

    Durante il congedo obbligatorio è vietato il licenziamento della lavoratrice (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il divieto si estende fino al compimento di un anno di vita del bambino. La legge garantisce l’indennità INPS pari all’80% della retribuzione; il CCNL Aninsei (art. 48) riconosce alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria l’intera retribuzione mensile e le indennità fisse e ricorrenti, quindi il datore integra l’indennità INPS fino al 100% per l’intero periodo del congedo obbligatorio.

    Il congedo parentale

    Il congedo parentale (ex astensione facoltativa, disciplinato dagli artt. 32-46 D.Lgs. 151/2001, come modificati dal D.Lgs. 105/2022) consente a ciascun genitore lavoratore dipendente di assentarsi per un massimo di 6 mesi. Il totale tra entrambi i genitori non può superare i 10 mesi (11 se il padre fruisce di almeno 3 mesi); i mesi indennizzati sono 9. Il congedo è fruibile fino ai 14 anni di età del figlio, in modo continuativo o frazionato.

    Il trattamento economico durante il congedo parentale è fissato dalla legge:

    • Primi 3 mesi totali tra i genitori (per figli fino a 6 anni): indennità INPS pari all’80% della retribuzione (INPS: un mese dal 2023, un secondo mese dal 2024 e un terzo dal 2025, da fruire nei sei mesi non trasferibili all’altro genitore; per gli altri periodi indennizzati resta il 30%);
    • Figli fino a 14 anni: 30% della retribuzione per un massimo di nove mesi complessivi (art. 34, c. 1); oltre i nove mesi il 30% spetta solo se il reddito individuale è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione (art. 34, c. 3), altrimenti il congedo è non retribuito.

    Paternità obbligatoria

    Il padre lavoratore dipendente ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001), da fruire entro i 5 mesi dalla nascita, adozione o affidamento. Il congedo è retribuito al 100% a carico dell’INPS. È autonomo rispetto al congedo parentale e al congedo di maternità della madre: i giorni non si sottraggono dal monte-ferie del padre né dal congedo parentale.

    Divieto di licenziamento e garanzie

    La legge vieta il licenziamento della lavoratrice madre dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il divieto si applica anche in caso di adozione e affidamento. L’eventuale licenziamento intimato in violazione di questo divieto è nullo. Fino a sette mesi dopo il parto la lavoratrice non può essere adibita a lavori pericolosi, faticosi o insalubri, né al trasporto e sollevamento di pesi (art. 7 D.Lgs. 151/2001).

    Casi pratici

    Caia – Maternità con integrazione al 100%
    Caia è docente di scuola primaria (livello V) con uno stipendio lordo di 1.589,64 euro mensili. Va in congedo obbligatorio dal 1° marzo 2026 (2 mesi prima del parto previsto per il 1° maggio). La legge garantisce l’80%: circa 1.271 euro mensili da INPS. Il CCNL Aninsei obbliga il datore a integrare fino al 100%: Caia riceve l’importo pieno di 1.589,64 euro mensili per tutti i 5 mesi. Il datore anticipa l’indennità INPS e integra la differenza.
    Tizio – Paternità obbligatoria
    Tizio è bidello (livello I) in un asilo nido privato laico. Nasce suo figlio il 10 gennaio 2026. Ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio, retribuiti al 100% da INPS, da fruire entro il 10 giugno 2026. Tizio li chiede subito dopo la nascita (dal 13 al 26 gennaio 2026, escluso il fine settimana). Il datore non può opporsi.
    Sempronia – Congedo parentale frazionato
    Sempronia è docente di scuola secondaria (livello VI). Al rientro dal congedo obbligatorio, decide di fruire del congedo parentale frazionato: 2 settimane a settembre 2026 e 6 settimane a gennaio 2027, per un totale di 2 mesi. Il figlio ha meno di 6 anni e il congedo obbligatorio è finito dopo il 31 dicembre 2024: per entrambi i mesi l’INPS eroga l’80% della retribuzione (fino a tre mesi di coppia all’80%, nei sei mesi non trasferibili; se l’altro genitore ha già usato la sua quota, i mesi restanti sono pagati al 30%). Il CCNL Aninsei non prevede integrazione sul congedo parentale: Sempronia percepisce solo l’indennità INPS.

    Domande frequenti

    Quanto dura il congedo di maternità obbligatorio?
    5 mesi: 2 prima del parto e 3 dopo (oppure 1+4 con la formula flessibile). È obbligatorio e non rinunciabile.
    Il CCNL Aninsei integra l’indennità di maternità?
    Sì. La legge garantisce l’80% della retribuzione a carico INPS. Il CCNL Aninsei prevede l’integrazione datoriale fino al 100% per tutto il congedo obbligatorio.
    Quanto dura il congedo parentale?
    Ciascun genitore può fruire fino a 6 mesi di congedo parentale, per un totale di 10 mesi tra entrambi (11 se il padre ne fruisce almeno 3), entro i 14 anni del figlio. L’indennità INPS è del 30% (80% per tre mesi di coppia entro i 6 anni del figlio) per un massimo di 9 mesi indennizzati.
    Il padre ha diritto al congedo di paternità?
    Sì. La paternità obbligatoria è di 10 giorni lavorativi, retribuiti al 100% da INPS, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto. Si tratta di un diritto autonomo, distinto dal congedo parentale.
    Si può essere licenziati durante la gravidanza?
    No. La legge vieta il licenziamento della lavoratrice madre dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino. L’eventuale licenziamento è nullo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi 2025-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e congedi, tredicesima e mensilità aggiuntive e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. La disciplina della maternità è fissata principalmente dal D.Lgs. 151/2001 (T.U. Maternità), come modificato dal D.Lgs. 105/2022 (recepimento direttiva UE 2019/1158). L’integrazione contrattuale è prevista dal CCNL Aninsei vigente dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, la Uil-Scuola Rua o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Aninsei Scuola Privata Laica: malattia, infortunio e comporto

    CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    Malattia e infortunio nel CCNL Aninsei: comporto, trattamento economico e certificazione

    Quando un insegnante o un collaboratore scolastico di una scuola privata laica si ammala, entrano in gioco le tutele del CCNL Aninsei. Questa guida spiega il comporto, le percentuali di retribuzione garantite e le differenze tra malattia comune e infortunio professionale.

    In sintesi

    Nel CCNL Aninsei il lavoratore malato è tutelato per un massimo di 180 giorni in un anno solare (comporto, art. 42). Il trattamento economico è al 75% nei primi 10 giorni e al 100% dall’11° giorno fino al termine del comporto. In caso di infortunio professionale la tutela è più ampia: la posizione è preservata fino alla guarigione clinica, senza limiti annui.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Aninsei (Confindustria Federvarie) · Uil-Scuola Rua
    Data rinnovo
    15 giugno 2024
    Vigenza
    1° settembre 2024 – 31 dicembre 2027
    Norma di legge
    Indennità di malattia INPS ex artt. 74-76 R.D.L. 1827/1935; infortunio INAIL ex D.Lgs. 38/2000

    Tabella riepilogativa

    Trattamento economico durante la malattia – CCNL Aninsei
    Periodo di malattia Trattamento economico Note
    Giorni 1-10 75% della retribuzione Il datore integra l’indennità INPS fino al 75% complessivo (art. 42)
    Giorni 11-180 100% della retribuzione Integrazione a copertura totale; limite di 180 giorni in un anno solare
    Oltre 180 giorni Aspettativa non retribuita fino a 6 mesi, su richiesta documentata (art. 43) Terminata l’aspettativa, il datore può recedere per superamento del periodo di conservazione del posto; il periodo di aspettativa non è computabile ad alcun effetto
    Infortunio sul lavoro Integrazione dell’indennità INAIL fino al 100%, dal 1° al 180° giorno Posto e anzianità conservati fino alla guarigione clinica; l’integrazione richiede il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’INAIL (art. 44)

    Legge e contratto: la malattia INPS corrisponde una percentuale della retribuzione (50-66% a seconda dei giorni). Il CCNL Aninsei impone al datore di integrare tale indennità fino alle percentuali indicate sopra. Non si tratta di soli soldi del datore: la quota INPS è coperta dall’ente previdenziale e il datore copre la differenza.

    Il comporto: che cos’è e come si calcola

    Il comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore malato ha diritto alla conservazione del posto. Il CCNL Aninsei (art. 42) assicura il mantenimento del posto per 180 giorni in un anno solare (1° gennaio – 31 dicembre). Il calcolo avviene sommando tutti i giorni di malattia nell’anno solare, incluse più malattie non consecutive.

    Al superamento dei 180 giorni il datore può comunicare il licenziamento per «superamento del comporto». Prima di quel limite, su richiesta documentata del lavoratore, la conservazione del posto è prolungata con un’aspettativa non retribuita non superiore a 6 mesi (art. 43). Il recesso a comporto esaurito richiede comunque il rispetto del preavviso previsto per il livello (art. 57). Il lavoratore che supera il comporto conserva il diritto al TFR e all’indennità sostitutiva del preavviso se quest’ultimo non viene effettuato in natura.

    Obblighi del lavoratore: comunicazione e certificazione

    In caso di malattia il lavoratore è tenuto a:

    1. Comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro (o alla direzione dell’istituto), di norma entro l’inizio del proprio orario di lavoro del giorno di assenza;
    2. Richiedere il certificato medico al medico di medicina generale o alla guardia medica. Il certificato viene trasmesso telematicamente all’INPS e al datore; il lavoratore deve comunicare al datore il numero di protocollo del certificato;
    3. Essere reperibile per le visite fiscali INPS nelle fasce orarie previste dalla legge (10:00-12:00 e 17:00-19:00 nei giorni feriali, domeniche e festivi inclusi per i contratti a tempo indeterminato).

    La visita fiscale e le conseguenze dell’irreperibilità

    L’INPS (o il datore di lavoro su richiesta all’INPS) può disporre una visita fiscale al domicilio del lavoratore nelle fasce orarie di reperibilità. Il lavoratore che non è reperibile senza giustificato motivo rischia la decurtazione dell’indennità INPS per i giorni di assenza ingiustificata alla visita. Il mancato rispetto reiterato delle fasce di reperibilità può essere valutato anche sotto il profilo disciplinare.

    Infortunio sul lavoro: tutela rafforzata

    In caso di infortunio avvenuto in occasione o a causa del lavoro (compreso il tragitto casa-lavoro-casa, se con mezzo necessario), il CCNL Aninsei garantisce:

    • Conservazione del posto e dell’anzianità di servizio per tutta la durata dell’inabilità, senza il limite dei 180 giorni previsto per la malattia comune (art. 44);
    • Integrazione fino al 100% della normale retribuzione dal 1° al 180° giorno di assenza, a integrazione di quanto corrisposto dall’INAIL, se l’infortunio è riconosciuto dall’ente assicuratore;
    • Per la malattia professionale il posto è conservato per il periodo in cui spetta l’indennità di inabilità temporanea; il trattamento economico segue la legge (art. 44).

    L’infortunio va denunciato dal datore all’INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico (art. 53 D.P.R. 1124/1965). Il lavoratore deve trasmettere al datore il certificato INAIL il prima possibile.

    Casi pratici

    Tizio – Influenza di 12 giorni
    Tizio (docente livello VI) si ammala il 15 gennaio 2026 e guarisce il 26 gennaio: 12 giorni di malattia. Nei primi 10 giorni percepisce il 75% della retribuzione ordinaria; dall’11° al 12° giorno il 100%. Il datore integra l’indennità INPS fino alle percentuali contrattuali. Tizio deve comunicare l’assenza il 15 gennaio mattina e fornire il numero di protocollo del certificato medico telematico.
    Caia – Malattia prolungata vicino al comporto
    Caia è assente per varie malattie nell’anno solare 2026 per un totale di 175 giorni cumulati. Si avvicina al limite del comporto di 180 giorni. Il datore la avvisa per iscritto del rischio di superamento. Caia, su consiglio del sindacato, verifica se alcune assenze possano essere ricondotte a un unico evento patologico. Prima del superamento dei 180 giorni può chiedere, con documentazione, un’aspettativa non retribuita fino a 6 mesi (art. 43), che non è computabile ad alcun effetto.
    Sempronio – Infortunio in aula
    Sempronio (bidello livello I) scivola nel corridoio durante il lavoro e si frattura un polso: infortunio professionale. L’inabilità dura 60 giorni. Il datore lo denuncia all’INAIL. Sempronio riceve l’indennità INAIL integrata dal datore fino al 100% della normale retribuzione per i 60 giorni (art. 44, dal 1° al 180° giorno, se l’infortunio è riconosciuto dall’INAIL). Posto e anzianità di servizio restano conservati fino alla guarigione clinica.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto malattia nel CCNL Aninsei?
    180 giorni in un anno solare (art. 42), prolungabili con un’aspettativa non retribuita fino a 6 mesi su richiesta documentata (art. 43). Esauriti i termini, il datore può recedere con i termini di preavviso previsti per il livello.
    Come viene retribuita la malattia nei primi giorni?
    Nei primi 10 giorni la retribuzione è al 75% dell’ordinario; dall’11° giorno al termine del comporto è al 100%. Il CCNL integra l’indennità INPS fino a questi livelli.
    Cosa fare in caso di malattia?
    Comunicare l’assenza al datore all’inizio dell’orario di lavoro e richiedere il certificato medico telematico al proprio medico, comunicando il numero di protocollo al datore. Essere reperibili per le visite fiscali nelle fasce orarie di legge.
    Un infortunio professionale ha le stesse regole della malattia?
    No. Per l’infortunio sul lavoro posto e anzianità sono conservati fino alla guarigione clinica certificata dall’ente assicuratore, senza il limite dei 180 giorni, e il datore integra l’indennità fino al 100% dal 1° al 180° giorno di assenza (art. 44).
    Il comporto si azzera ogni anno?
    Sì. Il comporto di 180 giorni è riferito all’anno solare (art. 42): al 1° gennaio di ogni anno il contatore riparte da zero.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi 2025-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e congedi, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei) del 15 giugno 2024. La disciplina dell’indennità INPS di malattia è fissata dalla legge (artt. 74-76 R.D.L. 1827/1935); la tutela INAIL per gli infortuni è regolata dal D.P.R. 1124/1965 e dal D.Lgs. 38/2000. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, la Uil-Scuola Rua o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Aninsei Scuola Privata Laica: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL Aninsei: guida all’inquadramento

    Dal bidello al preside, ogni lavoratore di una scuola privata laica aderente ad Aninsei è inquadrato in uno dei nove livelli previsti dal contratto collettivo. Conoscere la propria classificazione è essenziale per verificare lo stipendio corretto, il periodo di prova e i diritti contrattuali.

    In sintesi

    Il CCNL Aninsei organizza il personale delle scuole private laiche in tre aree e nove livelli (I-VIII B): Area Prima per il personale ATA (livelli I-V), Area Seconda per docenti ed educatori (livelli III-VII), Area Terza per i direttivi (livelli VIII A e VIII B). La mansione concretamente svolta e il titolo di studio determinano il livello di inquadramento. Gli educatori di asilo nido sono inquadrati al livello IV dell’Area Seconda (art. 5 del CCNL).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Aninsei (Confindustria Federvarie) · Uil-Scuola Rua
    Data rinnovo
    15 giugno 2024
    Vigenza
    1° settembre 2024 – 31 dicembre 2027
    Ambito
    Scuole private laiche, nidi, infanzia, primarie, secondarie, enti di formazione non religiosi aderenti ad Aninsei

    La struttura in tre aree

    Il CCNL Aninsei suddivide il personale in tre aree funzionali, ognuna con livelli propri:

    • Area Prima (servizi amministrativi, tecnici e ausiliari): livelli I, II, III, IV, V. Raccoglie il personale ATA, dagli ausiliari ai segretari amministrativi e ai coordinatori di settore.
    • Area Seconda (servizi di istruzione, formazione ed educazione): livelli III, IV, V, VI, VII. Raccoglie educatori, insegnanti di ogni ordine scolastico e docenti di conservatori e accademie.
    • Area Terza (servizi direttivi): livelli VIII A e VIII B. Riguarda i direttori e i presidi delle strutture scolastiche.

    I livelli III, IV e V sono presenti sia nell’Area Prima sia nell’Area Seconda, con declaratorie diverse: la stessa denominazione numerica non corrisponde automaticamente allo stesso profilo o alla stessa retribuzione tra le due aree, anche se i minimi tabellari coincidono per alcuni di essi.

    Tabella riepilogativa

    Livelli di inquadramento del CCNL Aninsei: aree, profili e titoli di studio
    Livello Area Profili tipici Titolo richiesto
    I Prima (ATA) Ausiliare scolastico, bidello, addetto pulizie, custode Nessun titolo specifico: elementari e semplici conoscenze pratiche
    II Prima (ATA) Assistente all’infanzia, guardarobiere, autista di bus, infermiere generico, operatore amministrativo Normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche (nessun titolo indicato)
    III Prima (ATA) / Seconda (docenti) ATA: applicato di segreteria, cuoco, infermiere professionale; Area Seconda: istruttore in attività parascolastiche, operatore di ludoteca Mansioni di concetto con conoscenze amministrativo-contabili o tecniche (nessun titolo indicato)
    IV Prima (ATA) / Seconda (docenti) ATA: segretario amministrativo, coordinatore e tutor; Area Seconda: docente di scuola dell’infanzia, educatore di asilo nido, educatore di convitto, docente di doposcuola, assistente sociale Diploma di scuola secondaria di secondo grado, o qualifica con almeno 3 anni di esperienza nel settore
    V Prima (ATA) / Seconda (docenti) ATA: responsabile di settori tecnici o organizzativi in strutture complesse; Area Seconda: docente di scuola primaria, corsi di lingue, corsi di preparazione agli esami Laurea attinente per l’Area Prima; diploma di scuola secondaria di secondo grado per l’Area Seconda
    VI Seconda (docenti) Docente di scuola secondaria di I e II grado (materie per cui sono richiesti laurea e abilitazione) Laurea (e abilitazione all’insegnamento)
    VII Seconda (docenti) Docente di accademia di belle arti, danza, arte drammatica o conservatorio; scuole e corsi per interpreti e traduttori, post-secondari, para-universitari, scuole speciali per minori Non indicato dalla declaratoria
    VIII A Terza (direttivi) Direttore (coordinatore delle attività educative e didattiche) di asilo nido, scuola dell’infanzia o primaria, corsi liberi, di lingue o professionali Almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado
    VIII B Terza (direttivi) Preside di scuola secondaria di I e II grado, preside di scuole e corsi di preparazione agli esami, rettore di convitto Laurea e abilitazione

    La classificazione dipende dalla mansione effettivamente svolta, non solo dal titolo di studio posseduto. In caso di dubbio sull’inquadramento corretto, è consigliabile confrontarsi con il proprio sindacato o con un consulente del lavoro.

    Area Prima: il personale ATA

    Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) costituisce la colonna vertebrale del funzionamento quotidiano della scuola. Il livello I comprende le mansioni più semplici: pulizie, custodia, sorveglianza. Il livello II aggrega profili con capacità tecnico-pratiche specifiche, come gli assistenti all’infanzia o gli operatori tecnici. Dal livello III in su si trovano le mansioni di concetto (segreteria, amministrazione), e al livello IV e V le figure con responsabilità di coordinamento.

    La progressione da un livello ATA al successivo richiede la combinazione di titolo di studio adeguato, anzianità di servizio e svolgimento effettivo delle mansioni superiori. Per l’art. 6 del CCNL, se le mansioni superiori durano oltre tre mesi (anche frazionati nell’anno), il dipendente ha diritto, a tutti gli effetti, al livello superiore; non vale se si tratta della sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

    Area Seconda: docenti ed educatori

    I docenti e gli educatori sono inquadrati nell’Area Seconda secondo l’ordine scolastico in cui operano e il titolo posseduto:

    • Livello III: istruttori in attività parascolastiche, sportive e colonie, operatori di ludoteca.
    • Livello IV: docenti di scuola dell’infanzia, educatori di asilo nido, educatori di convitto, docenti di doposcuola e di corsi liberi, assistenti sociali (diploma di scuola secondaria di secondo grado o qualifica con 3 anni di esperienza).
    • Livello V: docenti di scuola primaria, di corsi di preparazione agli esami, di istruzione professionale e di lingue (diploma di scuola secondaria di secondo grado).
    • Livello VI: docenti di scuola secondaria di I e II grado per le materie per cui sono richiesti laurea e abilitazione all’insegnamento. I docenti di sostegno sono inquadrati allo stesso livello dei docenti disciplinari della stessa scuola.
    • Livello VII: docenti di accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica, conservatori di musica, scuole e corsi per interpreti e traduttori, post-secondari, istituti para-universitari e scuole speciali per minori.

    Area Terza: i direttivi

    Il livello VIII A riguarda i direttori (coordinatori delle attività educative e didattiche) di asilo nido, scuole dell’infanzia e primarie, corsi per corrispondenza, corsi liberi, di istruzione professionale e di lingue, con responsabilità di un’unità la cui struttura non è complessa. Il livello VIII B è riservato ai presidi di scuole secondarie di I e II grado paritarie e non paritarie, ai presidi di scuole e corsi di preparazione agli esami e ai rettori di convitto, responsabili di unità di elevata complessità. Entrambi i livelli appartengono all’Area Terza e comportano un orario settimanale di 38 ore. Il preside VIII B, oltre a coordinarsi con il corpo docente, risponde dell’organizzazione dell’istituto, dei rapporti con le famiglie e della conformità con le norme sull’istruzione.

    Mansioni superiori: diritti e tutele

    Il CCNL Aninsei tutela il lavoratore chiamato a svolgere mansioni di livello superiore a quello di inquadramento:

    1. Dopo 6 giorni lavorativi consecutivi di svolgimento di mansioni superiori, scatta il diritto alla retribuzione del livello più alto per tutto il periodo effettivamente svolto.
    2. Se il periodo supera i 3 mesi (anche frazionati in un anno), il dipendente ha diritto, a tutti gli effetti, al livello superiore (art. 6). Se le mansioni derivano dalla sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto, non c’è promozione, ma solo la differenza di retribuzione.

    Il lavoratore che ritiene di svolgere stabilmente mansioni di un livello superiore a quello formalmente assegnato ha l’onere di documentare tale circostanza e può richiedere la rettifica dell’inquadramento tramite lettera al datore di lavoro o con l’assistenza del sindacato.

    Casi pratici

    Tizio – Educatore di nido al livello IV
    Tizio lavora come educatore in un nido privato laico che applica il CCNL Aninsei. Gli educatori di asilo nido sono inquadrati al livello IV dell’Area Seconda (art. 5), con un orario di 36 ore settimanali (art. 33). Il suo minimo mensile è di 1.491,38 euro dal 1° gennaio 2026 (tabella dell’art. 22).
    Caia – Segretaria che svolge mansioni di coordinamento
    Caia è inquadrata al livello III come applicata di segreteria. Da settembre a dicembre 2025, per quattro mesi, svolge le funzioni di segretario amministrativo di livello IV perché il posto è rimasto scoperto. Per le prime settimane le spetta la retribuzione del livello IV dopo sei giorni lavorativi consecutivi; superati i tre mesi ha diritto, a tutti gli effetti, al livello IV (art. 6). Se il datore non provvede, Caia può chiedere la modifica dell’inquadramento con lettera, con il supporto del sindacato. Se invece avesse sostituito il titolare assente con diritto alla conservazione del posto, avrebbe avuto solo la differenza di retribuzione.
    Sempronio – Dubbio sull’inquadramento docente
    Sempronio insegna storia dell’arte in un liceo artistico privato laico. Ritiene di dover essere inquadrato al livello VII (docente di scuola d’arte equiparabile all’accademia) anziché al livello VI come gli ha comunicato il datore all’assunzione. La distinzione dipende dall’ordinamento dell’istituto: se il liceo è autorizzato come istituto superiore d’arte o accademia, il livello VII può essere corretto; se è una scuola secondaria ordinaria, il livello VI è appropriato. Sempronio si rivolge alla Uil-Scuola Rua per una verifica.

    Domande frequenti

    A quale livello viene inquadrato un docente di scuola dell’infanzia nel CCNL Aninsei?
    Al livello IV dell’Area Seconda, come gli educatori di asilo nido e gli educatori di convitto (art. 5 del CCNL).
    Un docente di scuola secondaria a quale livello appartiene?
    Al livello VI dell’Area Seconda, per le materie per cui sono richiesti laurea e abilitazione all’insegnamento. Il livello VII è riservato a docenti di accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica, conservatori di musica, scuole e corsi per interpreti e traduttori, post-secondari, para-universitari e scuole speciali per minori.
    Qual è la differenza tra livello VIII A e VIII B?
    Il livello VIII A riguarda i direttori di asilo nido, scuole dell’infanzia e primarie e corsi (diploma di scuola secondaria di secondo grado). Il livello VIII B riguarda i presidi di scuole secondarie e i rettori di convitto, che richiedono laurea e abilitazione. L’VIII B ha un minimo retributivo più alto (1.785,91 euro vs 1.693,59 euro dal 1° gennaio 2026).
    Dopo quanto tempo si ha diritto alla promozione in caso di mansioni superiori?
    Se le mansioni superiori superano i 3 mesi (anche frazionati in un anno) si ha diritto al livello superiore, salvo che si tratti della sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (art. 6). Già dopo 6 giorni lavorativi consecutivi spetta la retribuzione del livello superiore per il periodo svolto.
    Il CCNL Aninsei è lo stesso del CCNL per le scuole cattoliche?
    No. Il CCNL Aninsei si applica alle scuole private laiche aderenti ad Aninsei-Confindustria Federvarie. Le scuole cattoliche e religiose applicano il CCNL Agidae, che ha una struttura di livelli e minimi retributivi differenti. I due contratti non sono interscambiabili.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi 2025-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e congedi, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei) del 15 giugno 2024, vigente dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, la Uil-Scuola Rua o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Autoscuole: apprendistato

    CCNL Autoscuole

    L'apprendistato nel CCNL Autoscuole

    Tipologie, durata, retribuzione ridotta e formazione obbligatoria: come funziona l'apprendistato per formare nuovi insegnanti, istruttori e addetti alle pratiche.

    In sintesi

    L'apprendistato (d.lgs. 81/2015) è un contratto a tempo indeterminato che unisce lavoro e formazione. Nel settore autoscuole il più usato è il professionalizzante, per giovani fino a 29 anni, con durata fissata dal CCNL in 48 mesi per i livelli 3°, 4° e 5°, 36 mesi per il 2° e 24 mesi per il 1°. La retribuzione è ridotta con il sotto-inquadramento: due livelli sotto quello finale nel primo periodo, uno nel secondo, il livello pieno nel terzo. Sono obbligatori formazione (120 ore medie annue, 60 con titolo post obbligo o qualifica idonea), tutor e piano formativo; al termine il rapporto prosegue come ordinario.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica e Nautica
    Parti firmatarie
    UNASCA · CONFARCA (datoriali) · FIT-CISL · FILT-CGIL · UILTRASPORTI
    Decorrenza
    Testo consolidato del 28 febbraio 2023, in vigore dal 1° gennaio 2021 e scaduto il 31 dicembre 2023; si applica in ultrattività finché non sarà rinnovato
    Ambito
    Dipendenti di autoscuole, scuole nautiche, studi e agenzie di consulenza automobilistica (pratiche auto)
    Fonte
    Testo consolidato 28/02/2023 (codice CNEL IC91) letto su ContrattiCCNL.it e ilCCNL.it; sintesi Mysolution (gennaio 2017) per i punti non toccati dal rinnovo del 2023

    Cos'è l'apprendistato

    L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani. È disciplinato dal d.lgs. 81/2015 e declinato dal CCNL Autoscuole per il settore. Coniuga lavoro retribuito e formazione, con agevolazioni contributive per il datore.

    Le tre tipologie

    La legge prevede tre tipi di apprendistato:

    • Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale: per giovani da 15 a 25 anni, integra lavoro e percorso scolastico;
    • Apprendistato professionalizzante: per giovani da 18 a 29 anni (17 con qualifica), è il più usato per formare insegnanti-istruttori e addetti alle pratiche;
    • Apprendistato di alta formazione e ricerca: per titoli universitari e di ricerca.

    Durata e inquadramento retributivo

    Il CCNL ammette l’apprendistato professionalizzante per operai e impiegati dei livelli dal 5° al 1° e ne fissa la durata per livello di destinazione. La retribuzione è ridotta rispetto al livello finale con il sotto-inquadramento: nel primo periodo l’apprendista è inquadrato due livelli sotto quello di destinazione, nel secondo un livello sotto, nel terzo al livello finale. Per la legge (art. 44, comma 2, d.lgs. 81/2015) la durata non può superare tre anni, cinque per i profili artigiani: i 48 mesi indicati dal CCNL per i livelli 3°-5° eccedono quel tetto e vanno coordinati con la norma.

    Durata e periodi dell’apprendistato professionalizzante (CCNL Autoscuole, rinnovo 2023)
    Livello di destinazione Durata 1° periodo (due livelli sotto) 2° periodo (un livello sotto) 3° periodo (livello finale)
    5° 48 mesi 16 mesi 16 mesi 16 mesi
    4° 48 mesi 16 mesi 16 mesi 16 mesi
    3° 48 mesi 16 mesi 16 mesi 16 mesi
    2° 36 mesi – 24 mesi 12 mesi
    1° 24 mesi – – 24 mesi

    Nota: la retribuzione di ciascun periodo è quella del livello indicato; per i minimi di ogni livello si veda la scheda sulle tabelle retributive. L’intero periodo di apprendistato vale ai fini dell’anzianità, compresi gli aumenti periodici. Il contratto è scritto e indica la qualificazione che potrà essere acquisita.

    La formazione obbligatoria

    L'elemento che caratterizza l'apprendistato è la formazione: il CCNL giudica idonee 120 ore medie annue retribuite, computate nell’orario di lavoro, ridotte a 60 ore per chi ha un titolo di studio post obbligo o un attestato di qualifica professionale idonei all’attività. È obbligatorio un tutor (può essere un unico referente aziendale per più apprendisti, e nelle imprese fino a 15 dipendenti il datore stesso) e un piano formativo individuale. La prova non può superare 30 giorni di effettiva presenza al lavoro. La mancata formazione espone il datore a sanzioni e alla conversione del rapporto.

    Al termine dell'apprendistato

    Un datore può assumere nuovi apprendisti solo se ha mantenuto in servizio almeno il 60% di quelli in scadenza nei 24 mesi precedenti (la regola non vale fino a due unità). Al termine del periodo formativo, se nessuna delle parti recede con preavviso, il rapporto prosegue come ordinario a tempo indeterminato e l'apprendista è inquadrato nel livello di destinazione. Il periodo di apprendistato si computa nell'anzianità di servizio.

    Casi pratici

    Tizio — apprendista istruttore
    Tizio, 23 anni, viene assunto con apprendistato professionalizzante per diventare insegnante-istruttore. Se la destinazione è il 3° livello, nei primi 16 mesi è inquadrato al 1°, nei successivi 16 al 2° e negli ultimi 16 al 3° livello. Parallelamente segue la formazione professionalizzante e quella di base con un tutor assegnato.
    Caia — formazione non erogata
    L'autoscuola non eroga a Caia, apprendista addetta alle pratiche, le ore di formazione previste dal piano. La mancata formazione espone il datore a sanzioni e può comportare la conversione del rapporto in ordinario a tempo indeterminato fin dall'inizio, con il livello pieno.
    Sempronio — fine dell'apprendistato
    Sempronio completa i 48 mesi di apprendistato per il 3° livello. Né lui né il datore recedono al termine: il rapporto prosegue automaticamente come ordinario a tempo indeterminato e Sempronio è inquadrato nel livello di destinazione, con l'anzianità che comprende il periodo di apprendistato.
  • CCNL Agenzie Immobiliari: welfare e sanità integrativa

    CCNL Agenzie Immobiliari

    Welfare, bilateralità e sanità integrativa nel CCNL Agenzie Immobiliari

    Il ruolo dell’ente bilaterale EBNAIP, l’assistenza sanitaria integrativa e la previdenza complementare per i dipendenti delle agenzie immobiliari.

    In sintesi

    Il CCNL Agenzie Immobiliari prevede un sistema di bilateralità imperniato sull'EBNAIP, l'Ente Bilaterale Nazionale degli Agenti Immobiliari Professionali costituito dalle parti firmatarie. Il sistema è finanziato dalla quota di servizio contrattuale (QSC), pari all’1,90% della retribuzione mensile su 14 mensilità (0,30% a carico del lavoratore e 1,60% del datore), più una quota forfetaria di 12 euro al mese a carico del datore (art. 10). L’EBNAIP eroga prestazioni integrative: infortuni, rimborso di ticket e visite specialistiche, assegno di natalità. La previdenza complementare è Fon.Te., volontaria, con TFR al 50% o al 100% a scelta.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
    Parti firmatarie
    FIAIP · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza
    Rinnovo sottoscritto il 19 maggio 2025, vigenza dal 1° maggio 2025 al 31 dicembre 2027
    Ambito
    Lavoratori subordinati di agenzie di mediazione immobiliare aderenti a FIAIP
    Fonte
    Testo coordinato del CCNL, edizione ufficiale del 7 giugno 2021 (PDF); minimi e una tantum dal rinnovo del 2025 (scheda Filcams-CGIL) e sintesi del rinnovo del 19 maggio 2025 (Edotto)

    La bilateralità di settore: l'EBNAIP

    Il CCNL Agenzie Immobiliari poggia su un sistema di bilateralità, cioè di organismi paritetici costituiti pariteticamente da rappresentanti dei datori e dei lavoratori. L'ente di riferimento è l'EBNAIP (Ente Bilaterale Nazionale degli Agenti Immobiliari Professionali), costituito dalle parti firmatarie del contratto. L'EBNAIP gestisce il CCNL ed eroga le prestazioni di welfare contrattuale determinate dalle parti sociali (art. 10); l'assistenza integrativa è una sezione separata del suo bilancio e si attua secondo il regolamento dell'ente, allegato al contratto.

    I contributi alla bilateralità

    Il finanziamento del sistema avviene attraverso due contributi, fissati dall’art. 10 del CCNL. Il versamento è un obbligo contrattuale: l’impresa e i lavoratori devono iscriversi all’EBNAIP, e le prestazioni spettano solo a chi risulta versato.

    Contributi alla bilateralità (art. 10 del CCNL)
    Contributo Misura Chi paga
    QSC (quota di servizio contrattuale) 1,90% della retribuzione mensile, calcolata su 14 mensilità 0,30% il lavoratore, 1,60% il datore
    Quota forfetaria 12 euro al mese per 12 mensilità (36 euro a trimestre) Il datore; copre le prestazioni per il legale rappresentante dell’impresa

    I versamenti sono trimestrali: la QSC con la retribuzione di marzo, giugno, settembre e dicembre, entro il 16 aprile, il 16 luglio, il 16 ottobre e il 16 gennaio, con la causale che indica trimestre, lavoratore e impresa. La QSC, per l’art. 10, fa parte della retribuzione ordinaria del lavoratore. Nel cedolino va quindi cercata la trattenuta dello 0,30%.

    Gli importi sono quelli dell’art. 10 del testo del 7 giugno 2021. La sintesi del rinnovo del 19 maggio 2025 non cita variazioni di QSC e quota forfetaria, ma il testo integrale dell’accordo non è pubblico: in caso di dubbio l’ente bilaterale indica gli importi in vigore.

    L'assistenza sanitaria integrativa

    L’assistenza integrativa dell’EBNAIP non è una polizza sanitaria completa: il regolamento allegato al CCNL elenca prestazioni precise, con i massimali per il lavoratore dipendente.

    Prestazioni dell’assistenza integrativa EBNAIP per i lavoratori dipendenti
    Prestazione Massimale Note
    Infortuni professionali ed extraprofessionali: decesso 50.000 euro —
    Infortuni: invalidità permanente 50.000 euro Franchigia di 5 punti percentuali sull’invalidità certificata
    Infortuni: rimborso spese Fino a 1.000 euro nell’anno solare —
    Ticket per diagnostica strumentale, laboratorio, terapie presso SSN o strutture convenzionate Fino a 300 euro nell’anno solare Spese accessorie escluse
    Visite specialistiche presso SSN o strutture convenzionate Fino a 300 euro nell’anno solare Il documento deve riportare nome e specializzazione del medico
    Assegno di natalità o adozione 400 euro una tantum Non cumulabile tra i genitori

    Odontoiatria, ricoveri e check-up non sono nell’elenco del regolamento allegato al testo del 2021. L’art. 13 bis, che prevedeva l’adesione al fondo Cadiprof, è stato abrogato dal rinnovo del 2025; le parti hanno dato atto che si prosegue con l’assistenza integrativa del regolamento EBNAIP (sintesi Edotto). Per avvalersi delle prestazioni occorre comprovare il versamento con la ricevuta (art. 4 del regolamento).

    Cosa accade se la bilateralità non viene versata

    Il mancato versamento dei contributi previsti costituisce inadempimento del datore, e il CCNL stesso ne indica le conseguenze (art. 10): il lavoratore ha diritto all’erogazione diretta di prestazioni equivalenti a quelle dell’EBNAIP, oltre al risarcimento del danno. L’impresa che non versa la QSC deve inoltre pagare a ciascun lavoratore un importo forfetario del 2,40% della retribuzione mensile di fatto, su 14 mensilità, garantendo l’assistenza sanitaria in alternativa all’EBNAIP. Quell’importo non è assorbibile, è un elemento aggiuntivo della retribuzione e incide su tutti gli istituti di legge e di contratto, TFR compreso; va pagato ogni mese. Se la trattenuta dello 0,30% è stata fatta in busta paga ma non versata, il mancato versamento è un inadempimento verso il dipendente. È quindi un onere effettivo, non una formalità.

    La previdenza complementare

    Distinta dall’assistenza integrativa è la previdenza complementare, volontaria, che mira a costruire una pensione aggiuntiva a quella pubblica. Per questo CCNL il fondo di riferimento è Fon.Te. (in cui nel 2011 è confluito il fondo Marco Polo; art. 13). Possono aderire i lavoratori a tempo indeterminato, pieno o parziale, e quelli a termine con contratto superiore a tre mesi. I contributi previsti sono:

    • 0,55% della retribuzione utile per il TFR a carico del lavoratore e 1,55% a carico del datore, comprensivi ciascuno di 0,05 di quota associativa;
    • a scelta del lavoratore, il 50% o il 100% del TFR maturato dall’adesione; chi ha iniziato a lavorare dopo il 28 aprile 1993 destina l’intero TFR;
    • una quota una tantum di 15,50 euro all’iscrizione, di cui 11,88 a carico del datore e 3,62 del lavoratore.

    Le prestazioni godono di un trattamento fiscale agevolato.

    Welfare e premi convertibili

    Il testo del CCNL non disciplina flexible benefit né conversione del premio di risultato. Accanto ad assistenza integrativa e previdenza, possono esservi, per accordo aziendale, forme di welfare aziendale (beni e servizi con vantaggi fiscali) e la possibilità, dove prevista dalla contrattazione, di convertire in welfare il premio di risultato. Si tratta di strumenti che integrano il reddito senza l'onere fiscale e contributivo della retribuzione monetaria.

    Casi pratici

    Un'addetta che usa la sanità integrativa
    Caia ha pagato un ticket per esami di laboratorio in una struttura del SSN. Presenta all’EBNAIP la richiesta con la documentazione e ottiene il rimborso fino a 300 euro nell’anno solare. La copertura le spetta perché il datore versa regolarmente la QSC e la quota forfetaria.
    Tizio controlla il cedolino
    Tizio non trova nel cedolino la trattenuta dello 0,30% della QSC. Chiede chiarimenti: se il datore non versa, è inadempiente e per l’art. 10 deve garantirgli prestazioni equivalenti a quelle dell’EBNAIP, oltre all’importo forfetario del 2,40% della retribuzione mensile di fatto, su 14 mensilità, e al risarcimento del danno. La verifica del versamento è un controllo utile per ogni dipendente del settore.
    Sempronio aderisce al fondo pensione
    Sempronio decide di costruirsi una pensione integrativa: aderisce a un fondo e vi destina il TFR. È una scelta volontaria e distinta dalla sanità integrativa; gli consente di beneficiare delle agevolazioni fiscali della previdenza complementare.
  • CCNL Agenzie Immobiliari: tredicesima, quattordicesima e premi

    CCNL Agenzie Immobiliari

    Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Agenzie Immobiliari

    Come si calcolano le mensilità aggiuntive e i premi per chi lavora in agenzia immobiliare, anche per il personale con quota provvigionale.

    In sintesi

    Il CCNL Agenzie Immobiliari prevede due mensilità aggiuntive, ciascuna pari a una mensilità della retribuzione: la tredicesima, da pagare entro il 20 dicembre (art. 164), e la quattordicesima, il 1° luglio (art. 165), che con accordo scritto può essere distribuita in dodicesimi (art. 165 bis). Con assunzione o cessazione in corso d’anno si pagano i dodicesimi dei mesi di servizio; per chi ha provvigioni si calcola la media. Il testo del contratto non prevede premi di risultato: nascono dagli accordi aziendali.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
    Parti firmatarie
    FIAIP · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza
    Rinnovo sottoscritto il 19 maggio 2025, vigenza dal 1° maggio 2025 al 31 dicembre 2027
    Ambito
    Lavoratori subordinati di agenzie di mediazione immobiliare aderenti a FIAIP
    Fonte
    Testo coordinato del CCNL, edizione ufficiale del 7 giugno 2021 (PDF); minimi e una tantum dal rinnovo del 2025 (scheda Filcams-CGIL) e sintesi del rinnovo del 19 maggio 2025 (Edotto)

    La tredicesima mensilità

    La tredicesima (gratifica natalizia) è una mensilità aggiuntiva pari a una mensilità della retribuzione dell’art. 154 del CCNL, esclusi gli assegni familiari: paga base nazionale conglobata, scatti di anzianità, altri elementi continuativi della contrattazione collettiva, assegni ad personam e superminimi. Va pagata entro il 20 dicembre di ogni anno (art. 164). È una voce garantita dal contratto, non legata ai risultati. Alla lavoratrice in astensione obbligatoria per maternità spetta per intero (art. 164 e art. 145); secondo la sintesi del rinnovo del 19 maggio 2025, anche il congedo parentale non la riduce.

    Il calcolo per ratei

    Se il rapporto non copre l'intero anno, la tredicesima si paga in ratei (dodicesimi): spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni (art. 148). Lo stesso criterio si applica:

    • in caso di assunzione in corso d'anno;
    • in caso di cessazione del rapporto (la quota maturata va liquidata nel saldo);
    • per i periodi in cui il datore non ha corrisposto la retribuzione per una delle cause previste dal contratto: dalla tredicesima si detraggono i ratei di quei periodi (art. 164), tranne l’astensione obbligatoria per maternità, per la quale spetta per intero.
    Esempio di maturazione per ratei (criterio dei dodicesimi)
    Mesi di servizio nell'anno Quota di tredicesima
    12 mesi 12/12 = una mensilità intera
    6 mesi 6/12 = metà mensilità
    3 mesi 3/12 = un quarto di mensilità

    La mensilità intera è la retribuzione dell’art. 154. Con la tabella in vigore dal 1° gennaio 2026 un lavoratore di 4° livello, senza scatti né superminimi, ha una mensilità di 1.782,68 euro lordi: con 6 mesi di servizio spettano 6/12, cioè 891,34 euro lordi. Gli importi di ogni livello sono nelle tabelle retributive e, per scatti e voci aggiuntive, vanno sommati alla base.

    La quattordicesima mensilità

    Nel CCNL Agenzie Immobiliari la quattordicesima c’è: l’art. 165 prevede che il 1° luglio di ogni anno sia corrisposta una mensilità della retribuzione dell’art. 154 «in atto al 30 giugno» precedente, esclusi gli assegni familiari. Se nei 12 mesi precedenti la prestazione è stata ridotta, spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio. Chi già riceveva, prima del contratto, mensilità oltre la tredicesima, ha diritto solo alla differenza. Gratifiche, indennità e premi dati per merito individuale o collettivo non sono assorbiti dalla quattordicesima.

    Una mensilità per livello con i minimi in vigore dal 1° gennaio 2026 (lordo, senza scatti né superminimi)
    Livello Importo di una mensilità
    Quadri 2.664,62 €
    1° livello 2.459,35 €
    2° livello 2.206,00 €
    3° livello 1.970,16 €
    4° livello 1.782,68 €
    5° livello 1.666,82 €
    6° livello 1.549,75 €

    I minimi sono quelli della scheda Filcams-CGIL per la decorrenza del 1° gennaio 2026 (prossimo adeguamento dal 1° gennaio 2027); la scheda delle tabelle retributive riporta tutte le decorrenze. Alla base si sommano scatti, ad personam e superminimi.

    Pagamento in dodicesimi (art. 165 bis). In alternativa al 1° luglio, datore e lavoratore possono accordarsi per distribuire la quattordicesima in dodicesimi, pagati con ogni mensilità. La proposta del datore è scritta e il lavoratore la sottoscrive; l’accordo diventa operativo dopo la trasmissione all’EBNAIP per la validazione; il lavoratore può chiedere entro settembre che la retribuzione dell’anno successivo sia distribuita su quattordici mensilità. La quattordicesima si calcola comunque con le regole dell’art. 165 e gli eventuali conguagli a favore del dipendente maturati nel periodo luglio-giugno sono pagati con la mensilità di giugno.

    Premi di risultato e contrattazione di secondo livello

    Il CCNL non prevede un premio di risultato (nel testo del 2021 non compare). Il premio di risultato non è una voce fissa: nasce dalla contrattazione di secondo livello (accordi aziendali) o da regolamenti premiali interni, di norma collegati al raggiungimento di obiettivi (volumi di vendita, locazioni concluse, indicatori di redditività). Se rispetta le condizioni di legge, il premio di risultato può beneficiare di una tassazione agevolata e dell’eventuale conversione in welfare. Gratifiche e premi di merito individuale o collettivo, per l’art. 165, non vengono assorbiti dalla quattordicesima.

    Provvigioni e mensilità aggiuntive

    Per chi è retribuito in tutto o in parte con provvigioni o percentuali il CCNL indica il criterio di calcolo. La tredicesima si calcola sulla media delle provvigioni maturate nell’anno corrente (o nel periodo di minore servizio presso l’agenzia; art. 164). La quattordicesima si calcola sulla media degli elementi fissi e variabili della retribuzione dell’art. 154 percepiti nei dodici mesi precedenti la maturazione (art. 165). Per gli agenti immobiliari subordinati delle categorie A e B (art. 160) la parte fissa è il 90% del 2° o del 3° livello, come spiegato nelle tabelle retributive.

    Casi pratici

    Un'addetta assunta a settembre
    Caia è assunta il 1° settembre. A dicembre percepisce 4/12 della tredicesima, corrispondenti ai mesi settembre-dicembre. Dall'anno successivo maturerà la mensilità piena.
    Tizio consulente con provvigioni
    Tizio percepisce parte fissa e provvigioni. Per la tredicesima, accanto alla parte fissa, il CCNL prende la media delle provvigioni maturate nell’anno (art. 164); per la quattordicesima la media di fisso e variabile dei dodici mesi precedenti il 1° luglio (art. 165). Il criterio è già nel contratto collettivo: il contratto individuale può solo migliorarlo.
    Sempronio e il premio aziendale
    L'agenzia di Sempronio firma un accordo che prevede un premio al superamento di un obiettivo annuo di compravendite. Il premio non è garantito: spetta solo se l'obiettivo è raggiunto. Se l'accordo rispetta i requisiti di legge, Sempronio può chiederne la tassazione agevolata.
  • CCNL Aninsei Scuola Privata Laica: ferie, permessi e congedi

    CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    Ferie, permessi e congedi nel CCNL Aninsei: guida completa

    Trenta giorni di ferie annue per tutti, congedo matrimoniale di 15 giorni, festività del Santo Patrono. Il CCNL Aninsei per le scuole private laiche definisce con precisione i diritti di assenza retribuita. Questa guida illustra le regole essenziali per lavoratori e datori.

    In sintesi

    Il CCNL Aninsei garantisce 30 giorni di ferie annue retribuite a tutti i dipendenti, inclusi i part-time, con maturazione dal 1° settembre al 31 agosto. Almeno 20 giorni devono essere goduti nel periodo estivo in modo continuativo; i restanti entro luglio dell’anno successivo. Le ferie sono irrinunciabili e non monetizzabili durante il rapporto. Il congedo matrimoniale è di 15 giorni di calendario.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Aninsei (Confindustria Federvarie) · Uil-Scuola Rua
    Data rinnovo
    15 giugno 2024
    Vigenza
    1° settembre 2024 – 31 dicembre 2027
    Norma di legge
    Ferie minime di legge: 4 settimane (art. 10 D.Lgs. 66/2003); il CCNL migliora la garanzia legale

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi nel CCNL Aninsei – riepilogo
    Istituto Durata / Importo Caratteristiche principali
    Ferie annue 30 giorni Valide per tutti (inclusi part-time); maturazione 1° settembre – 31 agosto
    Ferie estive minime 20 giorni (continui) Da godere nel periodo estivo in modo ininterrotto (almeno 2/3 del totale)
    Residuo ferie 10 giorni Le ferie non si frazionano in più di due periodi in tutto; da esaurire entro luglio dell’anno successivo
    Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario Retribuito, non frazionabile; richiesta con almeno 10 giorni di anticipo (art. 47)
    Festività soppresse 4 giorni per anno scolastico Permesso retribuito, da godere nei periodi di sospensione dell’attività didattica (art. 40)
    Permessi retribuiti Fino a 6 + 4 giorni per anno scolastico 6 giorni per corsi di aggiornamento o seri motivi familiari; 4 per urgenti esigenze documentate (art. 53)
    Permessi non retribuiti Fino a 10 giorni l’anno Per eccezionali motivi, per iscritto e con autorizzazione dell’istituto (art. 54)
    Festività del Santo Patrono 1 giorno Se lavorato: recupero con permesso retribuito o retribuzione aggiuntiva (1/26 della mensilità)

    I 30 giorni di ferie sono espressamente riconosciuti anche ai lavoratori a part-time, in misura piena e non proporzionale (salvo eventuali diversi accordi individuali).

    Ferie: maturazione e periodo di riferimento

    Il CCNL Aninsei adotta come periodo di maturazione delle ferie l’anno scolastico: dal 1° settembre al 31 agosto. Questo sceglie di allineare il ciclo delle ferie al calendario scolastico, anziché all’anno solare. Le ferie maturano in misura proporzionale al servizio prestato nell’anno scolastico di riferimento. In caso di inizio o cessazione del rapporto a metà anno, le ferie spettano per dodicesimi dei mesi di servizio effettivo (si contano come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni).

    Fruizione delle ferie: la regola dei due terzi

    Il contratto prevede una struttura precisa per la fruizione:

    1. Almeno 20 giorni (pari ai due terzi del totale di 30) devono essere goduti nel periodo estivo in modo ininterrotto. Normalmente coincide con le vacanze estive scolastiche di giugno-agosto.
    2. I restanti 10 giorni si godono entro il mese di luglio dell’anno scolastico successivo alla maturazione: il periodo di ferie ha carattere continuativo e non è frazionabile in più di due periodi (art. 39), ma è ammesso il godimento di singoli giorni in conto ferie chiesti dal dipendente.

    Il datore di lavoro è tenuto a pianificare le ferie in modo da garantire il pieno godimento del diritto. Il lavoratore non può essere impedito dalla fruizione delle ferie annue: le ferie sono irrinunciabili e vanno godute entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di maturazione; il calendario del personale non docente è definito dalla direzione con la RSA, di norma entro aprile (art. 39).

    Malattia durante le ferie

    Una regola importante del CCNL Aninsei: se il lavoratore si ammala durante il periodo di ferie, queste si sospendono e inizia il periodo di malattia. Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l’evento al datore e documentare la malattia con il certificato medico. I giorni di malattia non sono computati come ferie: il lavoratore mantiene il diritto a godere quei giorni di ferie in data successiva, da concordare con il datore.

    Questa norma è in linea con la giurisprudenza europea e nazionale consolidata, che considera le ferie un diritto autonomo rispetto alla malattia: non si possono «consumare» contemporaneamente i due istituti.

    Il congedo matrimoniale

    Il CCNL Aninsei riconosce un congedo matrimoniale di 15 giorni di calendario, retribuito a carico del datore di lavoro. Il congedo:

    • È non frazionabile: deve essere fruito in modo continuativo;
    • Deve essere goduto in occasione del matrimonio (non separatamente a distanza di tempo);
    • Non è computato come ferie né scalato dalle ferie annue;
    • Spetta indipendentemente dal livello di inquadramento e dall’anzianità di servizio.

    Secondo l’art. 47 del CCNL il dipendente è in servizio a tutti gli effetti, con la normale retribuzione. Se il congedo si sovrappone alle ferie, queste vanno godute in altro periodo; la richiesta va presentata con almeno 10 giorni di anticipo.

    Festività del Santo Patrono

    Se la scuola è aperta nel giorno del Santo Patrono del Comune in cui è ubicata, il lavoratore che presta servizio ha diritto, a scelta del datore, a:

    • Un permesso retribuito da godere in un’altra giornata, concordata tra le parti; oppure
    • Una retribuzione aggiuntiva pari a 1/26 della mensilità in vigore.

    Permessi retribuiti, festività soppresse e diritto allo studio

    Il CCNL Aninsei non conosce i ROL (riduzione orario di lavoro). Le assenze retribuite diverse dalle ferie sono queste:

    • Festività soppresse (art. 40): 4 giorni di permesso retribuito per anno scolastico, godibili solo nei periodi di sospensione dell’attività didattica; al personale non docente le giornate non godute sono pagate in 26esimi della retribuzione mensile a fine anno solare.
    • Permessi retribuiti (art. 53): per le prove d’esame dei corsi di studio (art. 10 L. 300/1970); fino a 6 giorni per anno scolastico per corsi di aggiornamento o seri motivi familiari anche autocertificati (lutti, nascite, matrimoni, infortuni e ricoveri del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, non più di 3 giorni per evento), non recuperabili se non goduti; fino a 4 giorni per anno scolastico per documentate urgenti e inderogabili esigenze, da recuperare nell’anno scolastico.
    • Diritto allo studio (art. 51): fino a 150 ore annue individuali di permessi retribuiti per i corsi che portano a titoli di studio legali.
    • Permessi non retribuiti (art. 54): fino a 10 giorni l’anno per eccezionali motivi, richiesti per iscritto e autorizzati dall’istituto; non sono computabili ad alcun effetto.

    Casi pratici

    Tizio – Docente assunto a novembre, ferie proporzionali
    Tizio è assunto il 1° novembre 2025. Nell’anno scolastico 2025-2026 matura ferie per i mesi da novembre ad agosto = 10 mesi. Le ferie spettanti sono proporzionali: 30 giorni × (10/12) = 25 giorni (arrotondati). In estate 2026 può godere i 25 giorni interi, di cui almeno 17 in modo continuativo (non meno dei 2/3 di 25).
    Caia – Malattia durante le ferie estive
    Caia è in ferie dal 1° al 31 luglio 2026. Il 10 luglio si ammala e il medico certifica 7 giorni di malattia (dal 10 al 16 luglio). Caia comunica immediatamente al datore la malattia. I 7 giorni non vengono scalati dal suo monte-ferie: le ferie si sospendono e riprendono dal 17 luglio. Il residuo dei giorni di ferie «rubati» dalla malattia (7 giorni) viene concordato con il datore per essere goduto entro luglio 2027.
    Sempronio – Congedo matrimoniale
    Sempronio comunica al datore il matrimonio previsto per il 20 settembre 2026 e richiede il congedo matrimoniale. Ha diritto a 15 giorni di calendario a partire dalla data del matrimonio (dal 20 settembre al 4 ottobre 2026 inclusi), retribuiti normalmente. Il datore non può rifiutare il congedo né ridurne la durata. Sempronio non deve utilizzare giorni di ferie annue per il congedo matrimoniale.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano a un docente nel CCNL Aninsei?
    30 giorni di ferie annue retribuite, valide anche per i lavoratori a part-time. La maturazione decorre dal 1° settembre al 31 agosto.
    Come devono essere fruite le ferie nel CCNL Aninsei?
    Almeno 20 giorni devono essere goduti nel periodo estivo in modo ininterrotto. Le ferie non si frazionano in più di due periodi in tutto e i restanti 10 giorni vanno esauriti entro luglio dell’anno scolastico successivo (art. 39).
    Se mi ammalo durante le ferie, le perdo?
    No. Le ferie si sospendono in caso di malattia e il lavoratore mantiene il diritto a godere quei giorni in data successiva, previa documentazione medica e comunicazione al datore.
    Il congedo matrimoniale è a carico del datore di lavoro?
    Sì. Il CCNL Aninsei prevede un congedo matrimoniale di 15 giorni di calendario, non frazionabile, retribuito a carico del datore, distinto dalle ferie annue.
    Le ferie possono essere pagate invece di essere fruite?
    No, durante il rapporto di lavoro le ferie sono irrinunciabili e non monetizzabili. Solo alla cessazione del rapporto (dimissioni o licenziamento) spetta l’indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti.
    Nel CCNL Aninsei esistono i ROL?
    No: il contratto non prevede ROL come istituto distinto. Prevede 4 giorni di permesso retribuito per le festività soppresse (art. 40), fino a 6 giorni l’anno per corsi di aggiornamento o seri motivi familiari e fino a 4 giorni per urgenti esigenze documentate (art. 53), fino a 150 ore annue di permessi per il diritto allo studio (art. 51).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi 2025-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso, licenziamento e dimissioni, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima e mensilità aggiuntive e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei) del 15 giugno 2024, vigente dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027. Le ferie minime di legge sono disciplinate dall’art. 10 del D.Lgs. 66/2003. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, la Uil-Scuola Rua o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Aninsei Scuola Privata Laica: apprendistato professionalizzante

    CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    Apprendistato nel CCNL Aninsei: regole, retribuzioni e limiti

    Le scuole private laiche aderenti ad Aninsei possono assumere giovani con il contratto di apprendistato professionalizzante. Il CCNL fissa percentuali retributive, limiti di utilizzo e obblighi formativi per una delle formule contrattuali più usate per l’inserimento lavorativo.

    In sintesi

    Il CCNL Aninsei ammette solo l’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015) per lavoratori tra 18 e 29 anni. La retribuzione è all’85% nel 1° anno, 90% nel 2°, 100% dal 3° in poi. Il limite è il 20% del personale. L’istituto deve aver mantenuto almeno il 70% degli apprendisti precedenti nei 24 mesi prima di assumerne di nuovi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Aninsei (Confindustria Federvarie) · Uil-Scuola Rua
    Vigenza
    1° settembre 2024 – 31 dicembre 2027
    Norma di legge
    D.Lgs. 81/2015, art. 44 (apprendistato professionalizzante)
    Età ammessa
    18-29 anni

    Tabella riepilogativa

    Retribuzione dell’apprendista per anno – CCNL Aninsei
    Anno di apprendistato % del minimo tabellare Esempio livello IV (1.491,38 €) Esempio livello VI (1.589,64 €)
    Primo anno 85% 1.267,67 € 1.351,19 €
    Secondo anno 90% 1.342,24 € 1.430,68 €
    Terzo anno e successivi 100% 1.491,38 € 1.589,64 €

    Le percentuali si applicano al minimo tabellare del livello di qualifica per cui si svolge l’apprendistato. Tredicesima, salario di anzianità (se maturato) e altre voci spettano in modo pieno. L’importo mensile lordo effettivo dipende dal livello di qualifica indicato nel contratto individuale.

    Tipologie di apprendistato e limiti del CCNL Aninsei

    Il D.Lgs. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato. Il CCNL Aninsei disciplina esclusivamente l’apprendistato professionalizzante (art. 44), destinato a:

    • Lavoratori tra i 18 e i 29 anni;
    • Assunzione finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali.

    Non è ammessa dalla disciplina contrattuale la tipologia per la «qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore» (art. 43) né l’apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45). La scelta delle altre tipologie rimanderebbe alla sola disciplina legale e richiederebbe un accordo integrativo.

    Limiti numerici e condizioni di assunzione

    Il CCNL Aninsei pone due condizioni per assumere apprendisti:

    1. Limite quantitativo: il numero di apprendisti non può superare il 20% degli addetti dipendenti a tempo indeterminato e a termine presenti nell’istituto al momento dell’assunzione;
    2. Tasso di stabilizzazione: l’istituto non può assumere nuovi apprendisti se, nei 24 mesi precedenti, non ha mantenuto almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato era già scaduto. Il calcolo esclude i casi di recesso del lavoratore, mancato superamento del periodo di prova e dimissioni.

    Queste condizioni tutelano i lavoratori dal rischio che l’apprendistato venga usato come strumento di turn-over a basso costo, anziché come reale percorso formativo.

    Il piano formativo individuale

    Il contratto di apprendistato professionalizzante deve contenere un piano formativo individuale (PFI) che descriva le competenze da acquisire, le modalità di formazione interna e, se previste, le ore di formazione pubblica esterna. La legge (D.Lgs. 81/2015) fissa un monte-ore minimo di formazione. Il tutor aziendale è obbligatorio e deve essere nominato al momento dell’assunzione: accompagna l’apprendista nel percorso formativo e certifica l’acquisizione delle competenze.

    Al termine dell’apprendistato

    Alla scadenza del contratto di apprendistato, il datore può:

    • Confermare il lavoratore a tempo indeterminato: è sufficiente non recedere; il rapporto prosegue automaticamente. Il periodo di apprendistato si computa nell’anzianità di servizio;
    • Recedere con preavviso: il datore deve comunicare il recesso entro la scadenza del contratto, rispettando un preavviso di 30 giorni (equiparato al preavviso per i livelli I-II, sotto i 10 anni di servizio). Il recesso non richiede giustificato motivo.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista ausiliare (livello I) nel primo anno
    Tizio, 20 anni, è assunto come apprendista ausiliare (livello I) in un nido privato laico. Nel primo anno la sua retribuzione è l’85% del minimo tabellare: 0,85 × 1.322,51 = 1.124,13 euro lordi mensili. A dicembre riceve la tredicesima completa (1.124,13 euro). Nel secondo anno passa al 90%: 1.190,26 euro. Dal terzo anno ha diritto al minimo pieno di 1.322,51 euro.
    Caia – Educatrice in apprendistato (livello IV)
    Caia, 24 anni, viene assunta come educatrice di scuola dell’infanzia (livello IV) con contratto di apprendistato professionalizzante triennale. Il piano formativo individuale prevede 120 ore annue di formazione interna (metodologia pedagogica, sicurezza, primo soccorso). Al termine dei 3 anni, superato positivamente il percorso, il datore la assume a tempo indeterminato. Il periodo di apprendistato si computa nell’anzianità: Caia matura subito il salario di anzianità di 20 euro mensili dopo 2 anni.
    Sempronio – Istituto che viola il tasso di stabilizzazione
    Un istituto scolastico laico ha avuto 5 apprendisti negli ultimi 24 mesi, di cui solo 2 sono stati confermati (tasso: 40%). Il tasso minimo è del 70%. L’istituto non può assumere nuovi apprendisti finché non porta il tasso di stabilizzazione al 70% o superiore, ovvero fino a quando non conferma a tempo indeterminato una quota sufficiente di ex-apprendisti.

    Domande frequenti

    Quanto viene pagato un apprendista nel CCNL Aninsei?
    L’85% del minimo tabellare nel primo anno, il 90% nel secondo anno, il 100% (minimo pieno) dal terzo anno in poi. La tredicesima spetta per intero dal primo giorno.
    Fino a che età si può essere assunti con l’apprendistato?
    Fino ai 29 anni. Il limite è 29 anni compiuti al momento dell’assunzione. Il contratto può protrarsi oltre i 29 anni se è già in corso.
    L’apprendistato è usato per assumere docenti di scuola secondaria?
    In via teorica è possibile (livello VI), ma raro nella pratica: i docenti di secondaria devono avere laurea e abilitazione, titoli che i giovani di 18-29 anni stanno ancora conseguendo. È più comune per i profili ATA e per gli educatori.
    Quanti apprendisti può avere un istituto?
    Massimo il 20% del totale dei dipendenti. Inoltre l’istituto deve aver stabilizzato almeno il 70% degli apprendisti precedenti negli ultimi 24 mesi.
    Il contratto di apprendistato ha un periodo di prova?
    No specificamente regolato in modo distinto. Per i contratti a termine (di cui l’apprendistato è una forma speciale) il CCNL Aninsei fissa un massimo di 1 mese di prova.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi 2025-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e congedi, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei) del 15 giugno 2024, vigente dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027. L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dall’art. 44 del D.Lgs. 81/2015. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, la Uil-Scuola Rua o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Call Center e BPO: malattia, infortunio e comporto 2026

    CCNL Telecomunicazioni · Call Center e BPO

    CCNL Call Center e BPO: malattia, infortunio e comporto 2026

    Come funziona la tutela economica in caso di malattia o infortunio per i lavoratori dei call center: l’integrazione contrattuale al 100%, il comporto, la nuova tutela per i lavoratori con disabilità e le regole per la visita fiscale.

    In sintesi

    Il CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO conserva il posto e garantisce la retribuzione intera per 180 giorni di calendario e il 50% per altri 185 giorni, contando tutte le assenze dei tre anni precedenti l’ultimo episodio (art. 36). Per una malattia continuativa i periodi si allungano fino a 120 giorni; per le terapie salvavita si aggiungono 120 giorni al 50%. Il rinnovo 2025 ha neutralizzato il comporto per le giornate di malattia collegate a disabilità certificata superiore al 66%. L’infortunio è tutelato dall’INAIL con integrazione contrattuale.

    Dati contrattuali

    CCNL applicabile
    Telecomunicazioni – Parte speciale CRM/BPO
    Parti firmatarie
    Asstel (Assotelecomunicazioni) · Slc-Cgil · Fistel-Cisl · Uilcom-Uil
    Ultimo rinnovo
    11 novembre 2025
    Vigenza
    Trienni 2023-2025 e 2026-2028
    Ambito
    Aziende di outsourcing call center, CRM e Business Process Outsourcing

    Tabella riepilogativa

    Trattamento economico malattia – CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO
    Fase Durata Trattamento economico
    Prima fase Primi 180 giorni di calendario (assenze dei 3 anni precedenti l’ultimo episodio) Retribuzione intera, dedotta l’indennità INPS
    Seconda fase Successivi 185 giorni di calendario 50% della retribuzione, dedotta l’indennità INPS
    Malattia continuativa Fino a ulteriori 120 giorni Prolungamento di posto e trattamento se l’assenza è ininterrotta (o interrotta da una sola ripresa fino a 2 mesi)
    Terapie salvavita Ulteriori 120 giorni dopo il comporto 50% della retribuzione, su certificazione
    Disabilità ≥ 66% Giornate collegate alla disabilità Non conteggiate nel comporto (novità rinnovo 2025)
    Infortunio sul lavoro Posto conservato fino alla guarigione clinica Stesse misure e periodi della malattia (100% e 50%), dedotto quanto paga l’INAIL (art. 37)

    Il trattamento economico durante la malattia

    In caso di malattia comune, il lavoratore ha diritto a percepire l’indennità INPS (a carico dell’istituto previdenziale) integrata dal datore di lavoro ai sensi del CCNL. La base legale dell’indennità INPS è il d.lgs. 83/1984 e le circolari dell’Istituto.

    Il CCNL Telecomunicazioni prevede che:

    • per i primi 180 giorni di calendario di assenza, contati nei tre anni precedenti l’ultimo episodio, il trattamento economico complessivo (indennità INPS + integrazione datoriale) raggiunga il 100% della normale retribuzione;
    • per i successivi 185 giorni il trattamento scende al 50% della retribuzione;
    • se la malattia è continuativa, posto e trattamento si prolungano fino a ulteriori 120 giorni; per le gravi patologie con terapie salvavita, alla scadenza del comporto si aggiungono 120 giorni al 50%;
    • ricoveri, day hospital e terapie salvavita (fino a 60 giorni) e le malattie oltre 15 giorni continuativi (fino a 60 giorni, con un tetto complessivo di 90) sono pagati per intero senza consumare i limiti del trattamento economico.

    Nota legge vs. contratto: l’indennità INPS di base copre solo il 50% della retribuzione media globale giornaliera. È il CCNL che integra fino al 100% nella prima fase, migliorando sensibilmente la tutela legale minima.

    Il comporto: quando il datore può licenziare

    Il periodo di comporto è il periodo massimo di assenza per malattia oltre il quale il datore può recedere dal rapporto per superamento del comporto (art. 2110 c.c.). Il licenziamento per superamento del comporto non è per giusta causa o giustificato motivo disciplinare, ma per impossibilità sopravvenuta della prestazione; per questo il preavviso è dovuto (o la relativa indennità sostitutiva).

    Il computo del comporto include le assenze per malattia nell’arco di un periodo di riferimento che nel CCNL Telecomunicazioni è di tre anni: si sommano le assenze per malattia o infortunio non sul lavoro dei tre anni precedenti ogni nuovo episodio (art. 36, comma 11). Su richiesta, due volte l’anno, l’azienda comunica entro 10 giorni la situazione del cumulo.

    La neutralizzazione del comporto per disabilità

    Il rinnovo dell’11 novembre 2025 ha introdotto una tutela importante: le giornate di malattia direttamente collegate alla condizione di disabilità certificata oltre il 66% non vengono conteggiate nel periodo di comporto. Questa misura:

    • impedisce che il lavoratore con disabilità perda il posto per assenze legate alla propria condizione di salute;
    • richiede la certificazione della disabilità (commissione INPS o ASL competente) e, dove possibile, del nesso causale tra l’assenza e la disabilità;
    • si affianca alle tutele della legge 68/1999 sull’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

    Infortunio sul lavoro e malattia professionale

    L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono eventi tutelati obbligatoriamente dall’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro). In caso di infortunio:

    • i primi 3 giorni (periodo di carenza INAIL) sono a carico del datore di lavoro, integrati dal CCNL;
    • dal 4° giorno l’INAIL eroga l’indennità giornaliera (60% della retribuzione media giornaliera nei giorni 4-90; 75% dal 91° giorno);
    • il CCNL prevede che il trattamento economico complessivo sia integrato fino alla retribuzione ordinaria durante l’infortunio;
    • il periodo di infortunio non si computa nel comporto per malattia.

    Obblighi del lavoratore durante la malattia

    Il lavoratore assente per malattia è tenuto a:

    • comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro (in genere entro l’inizio del turno);
    • far trasmettere telematicamente all’INPS il certificato medico dal proprio medico curante;
    • essere reperibile alle visite fiscali dell’INPS negli orari previsti: di norma dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 di tutti i giorni, domeniche e festivi compresi (art. 36, comma 8), salvo le diverse fasce fissate dalle norme.

    Casi pratici

    Tizio – Malattia lunga: integrazione al 100%
    Tizio si ammala il 10 gennaio 2026 e resta assente per 6 mesi (180 giorni di calendario). Per tutta la durata dell’assenza il suo trattamento economico è al 100% della normale retribuzione mensile, grazie all’integrazione contrattuale. Se l’assenza si prolunga oltre il 181° giorno, il trattamento scende al 50%: Tizio riceve la metà della retribuzione mensile base.
    Caia – Disabilità certificata e neutralizzazione comporto
    Caia ha una disabilità certificata al 70% (superiore alla soglia del 66%). Nel corso del 2026 si assenta per 60 giorni a causa di ricoveri e cure collegate alla propria condizione. Grazie alla novità del rinnovo 2025, queste 60 giornate non vengono conteggiate nel comporto. Se avesse invece assenze per malattie non collegate alla disabilità, quelle verrebbero conteggiate normalmente.
    Sempronio – Infortunio in pausa attività aziendale
    Sempronio scivola nell’area comune dell’ufficio durante una pausa e si procura una distorsione alla caviglia. L’infortunio avviene in itinere nell’area aziendale: rientra nella copertura INAIL. Il datore copre i primi 3 giorni di assenza (carenza) con integrazione contrattuale. Dal 4° giorno Sempronio percepisce l’indennità INAIL, integrata dal datore fino alla retribuzione ordinaria in base al CCNL.

    Domande frequenti

    Quanto paga il datore durante la malattia nel CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO?
    Il CCNL garantisce la retribuzione intera per 180 giorni di calendario e il 50% per altri 185, dedotta l’indennità INPS, contando le assenze dei tre anni precedenti l’ultimo episodio. Per la malattia continuativa i periodi si allungano fino a 120 giorni; per le terapie salvavita si aggiungono 120 giorni al 50% (art. 36).
    Quanto dura il comporto?
    Il comporto è di 180 giorni più 185 giorni, calcolati sulle assenze dei tre anni precedenti ogni nuovo episodio (art. 36). Al suo superamento il datore può licenziare, ma è dovuto il preavviso o la relativa indennità. Dal rinnovo 2025, le assenze collegate a disabilità ≥66% non si computano nel comporto.
    Cosa cambia con la novità del rinnovo 2025 sul comporto per disabilità?
    Le giornate di malattia direttamente collegate a disabilità certificata oltre il 66% non vengono conteggiate nel comporto. Occorre certificazione della disabilità e, dove possibile, del nesso causale con l’assenza.
    Come funziona l’infortunio sul lavoro?
    I primi 3 giorni sono a carico del datore (carenza INAIL), integrati contrattualmente. Dal 4° giorno l’INAIL eroga l’indennità; il CCNL garantisce le stesse misure e gli stessi periodi della malattia (100% e poi 50%), dedotto quanto paga l’INAIL, e conserva il posto fino alla guarigione clinica (art. 37). L’infortunio non si computa nel comporto.
    Cosa deve fare il lavoratore in caso di malattia?
    Deve comunicare l’assenza al datore al più presto, far trasmettere il certificato medico telematico all’INPS dal medico curante, ed essere reperibile alle visite fiscali negli orari previsti (10-12 e 17-19 tutti i giorni, festivi compresi).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni dell’11 novembre 2025. Il trattamento economico di malattia è il risultato dell’integrazione tra legge (indennità INPS) e contratto (integrazione datoriale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.