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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla soglia di sbarramento del 4% prevista per l’elezione dei membri italiani del Parlamento europeo: la clausola è compatibile con la Costituzione.
Di cosa si tratta
Per l’elezione dei parlamentari europei spettanti all’Italia, la legge prevede che accedano al riparto dei seggi solo le liste che superano il 4% dei voti. Alcuni candidati e partiti ne contestavano la legittimità, sostenendo che comprimesse il voto e la rappresentanza.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato, sezione quinta, ha sollevato le questioni sull’art. 21, primo comma, numeri 1-bis) e 2), e sull’art. 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (elezione dei membri del Parlamento europeo), nel testo modificato dalla legge n. 10 del 2009, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato.
Il principio
La soglia di sbarramento del 4% per le elezioni europee rientra nella discrezionalità del legislatore, perseguendo l’obiettivo legittimo di evitare la frammentazione della rappresentanza, e non viola la sovranità popolare, l’eguaglianza né la libertà e l’eguaglianza del voto.
Domande e risposte
Che cos’è la soglia di sbarramento?
È la percentuale minima di voti che una lista deve ottenere per partecipare all’assegnazione dei seggi; per le europee in Italia è fissata al 4%.
Perché la Corte l’ha ritenuta legittima?
Perché risponde all’esigenza ragionevole di evitare l’eccessiva frammentazione della rappresentanza e rientra nella discrezionalità del legislatore.
Quali principi erano invocati contro la soglia?
La sovranità popolare, l’eguaglianza e la libertà ed eguaglianza del voto (artt. 1, 3 e 48 della Costituzione).
Norme collegate
- Art. 1 della Costituzione — secondo comma, riguarda la sovranità popolare invocata come parametro
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza
- Art. 48 della Costituzione — secondo comma, sancisce la personalità, eguaglianza, libertà e segretezza del voto
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