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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 55, comma 2, del Testo unico della finanza, sollevate in riferimento al divieto di doppio giudizio (ne bis in idem) garantito dalla CEDU: la norma è stata ritenuta compatibile con la Costituzione.

Di cosa si tratta

Nel settore dell’intermediazione finanziaria, la CONSOB irroga sanzioni amministrative che possono accompagnarsi a procedimenti di altra natura. Il giudice rimettente dubitava che la disciplina rispettasse il principio del ne bis in idem, cioè il divieto di essere giudicati o puniti due volte per lo stesso fatto.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in un giudizio tra un soggetto sanzionato e la CONSOB, ha sollevato le questioni sull’art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998 (Testo unico della finanza), in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU (divieto di ne bis in idem).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998.

Il principio

La disciplina sanzionatoria in materia di intermediazione finanziaria, per come strutturata, non contrasta con il principio di eguaglianza né con il divieto di ne bis in idem garantito dalla CEDU e richiamato dall’art. 117, primo comma, della Costituzione.

Domande e risposte

Che cos’è il ne bis in idem?

È il principio che vieta di giudicare o punire una persona due volte per lo stesso fatto; è garantito anche dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.

Che cosa contestava il giudice rimettente?

Che la disciplina sanzionatoria del TUF potesse violare il divieto di doppio giudizio nei confronti di chi era già stato perseguito per lo stesso fatto.

Come ha deciso la Corte?

Ha ritenuto le questioni non fondate, escludendo il contrasto con l’eguaglianza e con il ne bis in idem convenzionale.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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