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La Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima la legge pugliese sulla partecipazione, nella parte in cui prevedeva che il dibattito pubblico regionale si svolgesse anche sulle opere nazionali, mentre ha salvato la previsione sulla pubblicità degli esiti.
Di cosa si tratta
La legge regionale disciplina gli strumenti con cui i cittadini partecipano all’elaborazione delle politiche pubbliche, tra cui il «dibattito pubblico» sulle opere e i progetti di particolare rilevanza. Il Governo contestava che la Regione potesse imporre tale dibattito anche per opere di competenza statale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 7, commi 2, 5 e 12, della legge della Regione Puglia 13 luglio 2017, n. 28 (Legge sulla partecipazione), per violazione degli artt. 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, e 118 della Costituzione, nella parte in cui estendeva il dibattito pubblico regionale anche alle opere statali.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 5, e dell’art. 7, comma 2, nella parte in cui prevede che il dibattito pubblico regionale si svolga anche sulle opere nazionali. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 7, comma 12.
Il principio
La Regione può disciplinare il dibattito pubblico come forma di partecipazione, ma non può estenderne l’ambito alle opere di competenza statale: in tal modo invaderebbe attribuzioni che non le spettano.
Domande e risposte
Che cos’è il dibattito pubblico previsto dalla legge regionale?
È una procedura di consultazione e confronto con i cittadini su opere, progetti o interventi di particolare rilevanza per la comunità regionale.
Che cosa è stato dichiarato illegittimo?
La parte della legge che estendeva il dibattito pubblico regionale anche alle opere nazionali, di competenza statale.
La legge sulla partecipazione è stata annullata del tutto?
No. È stata colpita solo nella parte che riguardava le opere statali; la previsione sull’art. 7, comma 12, è stata invece ritenuta legittima.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — riguarda il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, invocato come parametro
- Art. 117 della Costituzione — definisce il riparto di competenze tra Stato e Regioni
- Art. 118 della Costituzione — riguarda l’allocazione delle funzioni amministrative
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