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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 nella parte in cui escludeva dal congedo straordinario il figlio che, al momento della domanda, non conviveva ancora con il genitore disabile grave, ma che instaura la convivenza successivamente.

Di cosa si tratta

Il congedo straordinario retribuito consente di assistere un familiare con disabilità grave. La norma richiedeva però una convivenza già in atto al momento della richiesta, escludendo chi si rendeva disponibile a trasferirsi presso il familiare proprio per assisterlo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato la questione, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 32 e 35 della Costituzione, sull’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico sulla tutela della maternità e paternità), nella parte in cui richiedeva la preesistente convivenza dei figli con il soggetto da assistere.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 nella parte in cui non include tra i legittimati al congedo il figlio che, al momento della richiesta, non conviva ancora con il genitore disabile grave, ma che instauri tale convivenza successivamente, in mancanza o impossibilità degli altri familiari conviventi legittimati in via prioritaria.

Il principio

Il diritto al congedo straordinario per l’assistenza al familiare disabile grave non può essere negato per la sola mancanza di una convivenza già in atto, se l’interessato si impegna a instaurarla per prestare l’assistenza: subordinare il beneficio alla convivenza preesistente contrasta con la tutela della famiglia, della solidarietà e della salute.

Domande e risposte

Chi può chiedere il congedo dopo questa sentenza?

Anche il figlio che non convive ancora con il genitore disabile grave, purché instauri la convivenza per assisterlo e ricorrano le condizioni di legge (mancanza o impossibilità degli altri familiari conviventi legittimati).

Perché la convivenza preesistente era un ostacolo?

Perché chi voleva trasferirsi presso il familiare proprio per assisterlo restava escluso, non avendo ancora una convivenza in atto al momento della domanda.

Quali valori costituzionali sono stati richiamati?

La tutela della famiglia, della solidarietà, del lavoro e della salute della persona con disabilità.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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