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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla norma doganale che punisce il contrabbando di tabacchi lavorati esteri con una multa commisurata a ogni grammo di prodotto: la disciplina è stata ritenuta compatibile con la Costituzione.
Di cosa si tratta
La legge doganale punisce il contrabbando di tabacchi lavorati esteri, quando il quantitativo supera i dieci chilogrammi, con una multa proporzionale alla quantità (cinque euro per ogni grammo convenzionale). Il giudice di Napoli Nord dubitava che questo meccanismo sanzionatorio fosse ragionevole e rispettoso della finalità rieducativa della pena.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli Nord ha sollevato la questione sull’art. 291-bis, primo comma, del d.P.R. n. 43 del 1973 (testo unico in materia doganale), in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, lamentando l’irragionevolezza della pena pecuniaria parametrata a ogni grammo di prodotto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 291-bis, primo comma, del d.P.R. n. 43 del 1973.
Il principio
La pena pecuniaria commisurata alla quantità di tabacco oggetto del contrabbando rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola né il principio di eguaglianza e ragionevolezza né i principi di personalità e funzione rieducativa della pena.
Domande e risposte
Che cosa puniva la norma contestata?
Il contrabbando di tabacchi lavorati esteri oltre i dieci chilogrammi, con una multa proporzionale alla quantità di prodotto (cinque euro per grammo convenzionale).
Perché la Corte l’ha ritenuta legittima?
Perché la scelta di commisurare la sanzione alla quantità rientra nella discrezionalità del legislatore e non risulta irragionevole né contraria ai principi sulla pena.
Quali principi erano invocati?
L’eguaglianza e la ragionevolezza (art. 3) e i principi di personalità e finalità rieducativa della pena (art. 27).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, ritenuto non violato
- Art. 27 della Costituzione — principi di personalità e funzione rieducativa della pena
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