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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla norma doganale che punisce il contrabbando di tabacchi lavorati esteri con una multa commisurata a ogni grammo di prodotto: la disciplina è stata ritenuta compatibile con la Costituzione.

Di cosa si tratta

La legge doganale punisce il contrabbando di tabacchi lavorati esteri, quando il quantitativo supera i dieci chilogrammi, con una multa proporzionale alla quantità (cinque euro per ogni grammo convenzionale). Il giudice di Napoli Nord dubitava che questo meccanismo sanzionatorio fosse ragionevole e rispettoso della finalità rieducativa della pena.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli Nord ha sollevato la questione sull’art. 291-bis, primo comma, del d.P.R. n. 43 del 1973 (testo unico in materia doganale), in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, lamentando l’irragionevolezza della pena pecuniaria parametrata a ogni grammo di prodotto.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 291-bis, primo comma, del d.P.R. n. 43 del 1973.

Il principio

La pena pecuniaria commisurata alla quantità di tabacco oggetto del contrabbando rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola né il principio di eguaglianza e ragionevolezza né i principi di personalità e funzione rieducativa della pena.

Domande e risposte

Che cosa puniva la norma contestata?

Il contrabbando di tabacchi lavorati esteri oltre i dieci chilogrammi, con una multa proporzionale alla quantità di prodotto (cinque euro per grammo convenzionale).

Perché la Corte l’ha ritenuta legittima?

Perché la scelta di commisurare la sanzione alla quantità rientra nella discrezionalità del legislatore e non risulta irragionevole né contraria ai principi sulla pena.

Quali principi erano invocati?

L’eguaglianza e la ragionevolezza (art. 3) e i principi di personalità e finalità rieducativa della pena (art. 27).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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