Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 135/2017 – Blocco degli aumenti dei tributi locali: questione inammissibile

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    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione con cui la Regione Veneto contestava la norma della legge di stabilità 2016 che, per quell’anno, ha sospeso l’efficacia degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e locali.

    Di cosa si tratta

    Per contenere la pressione fiscale complessiva, la legge di stabilità 2016 ha «congelato» per l’anno 2016 la possibilità per Regioni ed enti locali di aumentare aliquote e tariffe dei tributi loro attribuiti. La Regione Veneto ha ritenuto che ciò ledesse la propria autonomia finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato l’art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), in riferimento agli artt. 3, 5, 32, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, lamentando la compressione dell’autonomia finanziaria regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, riservando a separate pronunce le altre questioni dello stesso ricorso.

    Il principio

    La censura della Regione è stata ritenuta inammissibile: la prospettazione del ricorso, basata sul collegamento con altre disposizioni della stessa legge, non ha consentito un esame nel merito della sospensione degli aumenti tributari locali.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva la norma impugnata?

    La sospensione, per il 2016, degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti a Regioni ed enti locali, per contenere la pressione fiscale.

    Perché la questione è inammissibile?

    Per il modo in cui è stata prospettata: il ricorso collegava la norma ad altre disposizioni, impedendo un esame nel merito.

    La Corte ha deciso sull’autonomia finanziaria regionale?

    No. Si è fermata all’inammissibilità, rinviando ad altre pronunce le ulteriori questioni del ricorso.

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  • Corte cost. n. 134/2017 – Distacco dei dipendenti degli enti locali presso le associazioni: legittimo l’elenco tassativo

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    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 271 del Testo unico degli enti locali, nella parte in cui individua tramite un elenco le associazioni presso cui gli enti locali possono distaccare il proprio personale.

    Di cosa si tratta

    Gli enti locali possono distaccare temporaneamente i propri dipendenti presso alcune associazioni rappresentative, indicate dalla legge. Un’associazione esclusa da quell’elenco ha contestato la scelta del legislatore di prevedere un elenco nominativo anziché un criterio di rappresentatività.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, quinta sezione, ha sollevato questione sull’art. 271, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), in riferimento agli artt. 3, 18, 97, 114, 118 e 119 della Costituzione, nella parte in cui prevede un elenco nominativo di associazioni, anziché il riferimento a quelle maggiormente rappresentative.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale.

    Il principio

    La scelta del legislatore di individuare con un elenco le associazioni presso cui gli enti locali possono distaccare i propri dipendenti rientra nella sua discrezionalità e non è manifestamente irragionevole né lesiva della libertà di associazione o dell’autonomia degli enti locali.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede l’art. 271 del TUEL?

    Consente agli enti locali di distaccare temporaneamente dipendenti presso alcune associazioni, individuate da un elenco previsto dalla legge.

    Che cosa contestava il Consiglio di Stato?

    Che l’elenco fosse nominativo e tassativo, invece di richiamare le associazioni maggiormente rappresentative.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha respinto le censure: l’elenco non è irragionevole e non viola la libertà di associazione né l’autonomia locale.

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  • Corte cost. n. 133/2017 – Illegittime in parte le norme della legge di stabilità della Regione siciliana

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    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di varie disposizioni della legge di stabilità regionale siciliana del 2016, dichiarando inammissibili e non fondate le altre questioni del ricorso governativo.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni approvano ogni anno leggi di bilancio e stabilità che incidono su entrate, spese e personale. Quando alcune disposizioni travalicano i limiti delle competenze regionali o contrastano con la disciplina statale, il Governo può impugnarle davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerose disposizioni della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016 (legge di stabilità regionale), tra cui norme su tributi, regolamentazione delle zone a traffico limitato (ZTL) e personale, in riferimento allo statuto siciliano e a vari parametri costituzionali, tra cui gli artt. 3, 81, terzo comma, 97 e 117 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di più disposizioni (tra cui gli artt. 34, 49, 50 della legge regionale n. 3 del 2016), dichiarando inammissibili e non fondate le restanti questioni.

    Il principio

    Le Regioni, anche a statuto speciale, devono esercitare la potestà legislativa in materia di entrate, spese e organizzazione nel rispetto dei limiti statutari, della competenza statale e dei principi di copertura finanziaria e buon andamento; le disposizioni che li violano sono costituzionalmente illegittime.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato incostituzionali diverse disposizioni della legge di stabilità regionale siciliana del 2016, respingendo o dichiarando inammissibili le altre censure.

    Quali materie erano coinvolte?

    Norme su tributi, spese, personale e regolamentazione delle zone a traffico limitato (ZTL).

    Perché alcune norme sono illegittime?

    Perché eccedevano le competenze regionali o violavano principi costituzionali, tra cui la copertura finanziaria delle spese.

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  • Corte cost. n. 132/2017 – Illegittima la norma della Regione Molise su funzioni locali e ambiente

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    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma della Regione Molise che invadeva la competenza esclusiva dello Stato in materia di funzioni fondamentali degli enti locali e di tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La Costituzione riserva allo Stato la disciplina delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Una legge della Regione Molise è intervenuta in questi ambiti, suscitando l’impugnazione del Governo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 16 della legge della Regione Molise n. 4 del 2016, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere p) ed s), e all’art. 118 della Costituzione, per invasione delle competenze esclusive statali in materia di funzioni fondamentali degli enti locali e di tutela dell’ambiente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 della legge della Regione Molise n. 4 del 2016.

    Il principio

    La determinazione delle funzioni fondamentali degli enti locali e la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema appartengono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato: una legge regionale che vi intervenga eccede le proprie attribuzioni ed è costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato incostituzionale l’art. 16 della legge della Regione Molise n. 4 del 2016.

    Perché la norma regionale è illegittima?

    Perché ha invaso ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato: funzioni fondamentali degli enti locali e tutela dell’ambiente.

    Quali parametri costituzionali sono stati violati?

    L’art. 117, secondo comma, lettere p) ed s), e l’art. 118 della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 106/2017 – Attività odontoiatriche in Calabria: incostituzionali due norme regionali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi due articoli della legge della Regione Calabria sulla tutela dei pazienti nelle attività odontoiatriche, perché invadevano ambiti riservati allo Stato in materia di professioni e tutela della salute.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria, con la legge 20 aprile 2016, n. 10, aveva dettato norme per la tutela della salute dei pazienti nell’esercizio delle attività specialistiche odontoiatriche. Il Governo ha impugnato due disposizioni, ritenendo che la Regione avesse sconfinato in competenze statali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 4 e 5 della legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 10 (Norme per la tutela della salute dei pazienti nell’esercizio delle attività specialistiche odontoiatriche). Il giudizio è stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento al riparto di competenze in materia di professioni e tutela della salute.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni impugnate, gli artt. 4 e 5 della legge reg. Calabria n. 10 del 2016.

    Il principio

    La disciplina delle professioni e i principi fondamentali della tutela della salute spettano allo Stato: la Regione non può introdurre, in tali ambiti, regole proprie che si sovrappongano alla normativa statale o ne alterino l’assetto.

    Domande e risposte

    Quali norme calabresi sono cadute?

    Gli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 10 del 2016 sulle attività odontoiatriche.

    Perché sono incostituzionali?

    Perché invadono la competenza statale in materia di professioni e di principi sulla tutela della salute.

    La Regione può legiferare sulla sanità?

    Sì, ma nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato e senza disciplinare aspetti riservati alla legislazione statale, come l’ordinamento delle professioni.

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  • Corte cost. n. 105/2017 – Xylella in Puglia: incostituzionale in parte la legge regionale, salvo il resto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale solo una parte della legge della Regione Puglia sulle aree colpite dalla xylella, dichiarando inammissibili o non fondate le altre censure del Governo. La maggior parte della disciplina regionale resta dunque in vigore.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva adottato misure per la tutela delle aree colpite dal batterio xylella fastidiosa, che danneggia gli ulivi. Il Governo ha impugnato la legge regionale, temendo contrasti con le misure statali ed europee di contenimento e con la libertà di iniziativa economica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1 della legge della Regione Puglia 8 ottobre 2014, n. 41, come sostituito dall’art. 1 della legge reg. Puglia n. 7 del 2016, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 117, primo e terzo comma (in relazione al diritto UE), 118 e 120 della Costituzione. Il giudizio è stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del solo art. 1, comma 3, della legge reg. Puglia n. 41 del 2014, come sostituito nel 2016. Ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 1 in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 117, primo comma, e 120, e non fondate quelle sui commi 1 e 2 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118.

    Il principio

    Nel contrasto a un’emergenza fitosanitaria le Regioni possono intervenire nei limiti delle proprie competenze, ma non possono adottare misure che si pongano in conflitto con le strategie statali ed europee di contenimento: la Corte ha colpito la sola previsione incompatibile, salvando il resto della disciplina.

    Domande e risposte

    La legge pugliese sulla xylella è stata annullata del tutto?

    No. È stato dichiarato illegittimo solo l’art. 1, comma 3; il resto è stato salvato (inammissibile o non fondato).

    Perché quella parte è incostituzionale?

    Perché si poneva in contrasto con la disciplina statale ed europea di contenimento del batterio.

    Le altre censure del Governo sono state accolte?

    No. Sono state dichiarate in parte inammissibili e in parte non fondate.

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  • Corte cost. n. 131/2017 – Indennizzo per danni da farmaco: restituzione degli atti al giudice

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    Con questa ordinanza la Corte ha disposto la restituzione degli atti al giudice del lavoro del Tribunale di Livorno, perché una nuova normativa, sopravvenuta dopo l’ordinanza di rimessione, ha modificato la disciplina dell’indennizzo in questione.

    Di cosa si tratta

    Chi subisce conseguenze invalidanti collegate all’assunzione di un farmaco da parte della madre durante la gravidanza può avere diritto a un indennizzo. La normativa applicabile è però cambiata mentre la causa era pendente, incidendo proprio sulle condizioni per ottenere il beneficio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice del lavoro del Tribunale ordinario di Livorno aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sulla disciplina dell’indennizzo, ma nel frattempo è intervenuta una normativa sopravvenuta che ha consentito l’erogazione del beneficio a prescindere dalla data di nascita del richiedente, modificando il quadro di riferimento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza alla luce dello ius superveniens.

    Il principio

    Quando una normativa sopravvenuta incide in modo significativo sulla disposizione censurata, la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice rimettente, cui spetta rivalutare se e in che termini la questione sia ancora rilevante nel giudizio principale.

    Domande e risposte

    Che cosa significa «restituzione degli atti»?

    Significa che la Corte rinvia la causa al giudice che aveva sollevato la questione, affinché ne riconsideri la rilevanza alla luce delle norme nel frattempo entrate in vigore.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché una normativa sopravvenuta ha modificato la disciplina dell’indennizzo, alterando i presupposti della questione.

    Chi dovrà ora decidere?

    Il giudice del lavoro del Tribunale di Livorno, che valuterà la ricaduta della nuova norma sul caso concreto.

  • Corte cost. n. 166/2017 – Pensioni e interpretazione autentica: questione inammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sollevata dalla Corte di cassazione su una norma di interpretazione autentica in materia previdenziale, censurata per contrasto con la CEDU attraverso l’art. 117, primo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Le norme di interpretazione autentica chiariscono retroattivamente il significato di disposizioni già in vigore e possono incidere su giudizi in corso. Quando riguardano materie come le pensioni, possono porsi in tensione con le garanzie del giusto processo e della tutela dei beni protette dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione lavoro, nel procedimento tra un assicurato e l’INPS, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale (giusto processo e protezione della proprietà).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione: il modo in cui era stata prospettata dalla Corte di cassazione non consentiva l’esame nel merito del dedotto contrasto con i parametri convenzionali richiamati tramite l’art. 117, primo comma, Cost.

    Il principio

    Il contrasto con la CEDU può essere fatto valere davanti alla Corte costituzionale tramite l’art. 117, primo comma, Cost., ma la questione deve essere prospettata in modo ammissibile: l’inadeguata formulazione dell’ordinanza di rimessione impedisce l’esame nel merito.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se la norma viola la CEDU?

    No. Ha dichiarato la questione inammissibile, senza pronunciarsi nel merito del contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    Come entra in gioco la CEDU davanti alla Corte costituzionale?

    Tramite l’art. 117, primo comma, Cost., che impone al legislatore il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, comprese le norme della CEDU come interpretate dalla Corte di Strasburgo.

    Che cos’è una norma di interpretazione autentica?

    È una norma con cui il legislatore fissa retroattivamente il significato di una disposizione precedente, potendo incidere anche sui giudizi in corso.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (primo comma), via attraverso cui la CEDU è entrata nel giudizio di costituzionalità.
  • Corte cost. n. 130/2017 – Sospensione del procedimento per false dichiarazioni: questioni inammissibili

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 371-bis e 372 del codice penale, relative alla disciplina della sospensione del procedimento per le false informazioni e la falsa testimonianza.

    Di cosa si tratta

    Chi rende false dichiarazioni al pubblico ministero o testimonia il falso può rispondere penalmente (artt. 371-bis e 372 cod. pen.). Il procedimento per questi reati può essere sospeso finché il giudizio principale non si conclude, per evitare condizionamenti del dichiarante. Il giudice rimettente ha contestato la ragionevolezza di questa disciplina.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Verona ha sollevato questioni sull’art. 371-bis, secondo comma, e sull’art. 372 del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Le questioni sono state ritenute manifestamente inammissibili: il rimettente non ha fornito una motivazione adeguata sulla rilevanza e sui presupposti delle censure, impedendo l’esame nel merito.

    Domande e risposte

    Quali reati riguarda la decisione?

    Le false informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis cod. pen.) e la falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.).

    Che cosa contestava il giudice?

    La disciplina della sospensione del procedimento per tali reati, ritenuta dubbia sotto il profilo della ragionevolezza e del diritto di difesa.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, senza pronunciarsi sul merito.

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  • Corte cost. n. 104/2017 – Costo standard per studente: illegittime le norme sul finanziamento delle università

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme che fissavano il finanziamento delle università sulla base del «costo standard per studente», perché eccedevano i limiti della delega legislativa. Resta invece valida la legge delega del 2010.

    Di cosa si tratta

    Il sistema di finanziamento statale delle università era stato collegato a un parametro del «costo standard per studente», introdotto con un decreto legislativo del 2012. L’Università di Macerata ne ha contestato la legittimità, ritenendolo non conforme ai criteri della legge delega.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 5 (commi 1, lettera b, e 4, lettera f) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e gli artt. 8 e 10 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49, in riferimento all’art. 76 della Costituzione (eccesso di delega). La questione è stata sollevata dal TAR Lazio, nel giudizio promosso dall’Università degli Studi di Macerata.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 del d.lgs. n. 49 del 2012 e dell’art. 10, comma 1, dello stesso decreto limitatamente alle parole «al costo standard per studente». Ha invece dichiarato non fondata la questione sulla legge delega del 2010 (art. 5).

    Il principio

    Il Governo, nell’esercizio della delega legislativa, deve rispettare i principi e i criteri direttivi fissati dal Parlamento (art. 76 Cost.): se il decreto delegato introduce un meccanismo non previsto dalla legge delega – come il finanziamento ancorato al costo standard per studente – eccede la delega ed è incostituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa è stato annullato?

    L’art. 8 e parte dell’art. 10 del d.lgs. n. 49 del 2012, nella parte che ancorava il finanziamento al costo standard per studente.

    È caduta anche la legge del 2010?

    No. La questione sull’art. 5 della legge delega n. 240 del 2010 è stata dichiarata non fondata.

    Perché le norme delegate erano illegittime?

    Perché introducevano un criterio non previsto dalla legge delega, eccedendo i limiti dell’art. 76 della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 165/2017 – Contributo della Regione Puglia alla finanza pubblica: questioni non fondate

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    La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sollevate dalla Regione Puglia contro una disposizione della legge di stabilità 2016 relativa al concorso delle Regioni agli obiettivi di finanza pubblica. La norma resiste alle censure di uguaglianza, autonomia finanziaria e buon andamento.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni partecipano agli obiettivi di finanza pubblica con misure di contenimento della spesa. La legge di stabilità 2016 conteneva una disposizione che la Regione Puglia riteneva lesiva della propria autonomia finanziaria e di altri principi costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Puglia aveva impugnato l’art. 1, comma 108, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in riferimento agli artt. 3, 11, 97, 117 (primo, terzo e quarto comma), 118 e 119 (primo e quarto comma) della Costituzione, lamentando la lesione dell’uguaglianza, del buon andamento, del riparto di competenze e dell’autonomia finanziaria regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte — riservando a separata pronuncia le ulteriori questioni — ha dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 1, comma 108, ultimo periodo, della legge n. 208 del 2015: la disposizione non viola i parametri costituzionali invocati dalla Regione.

    Il principio

    Il legislatore statale, nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, può richiedere alle Regioni misure di concorso agli obiettivi di bilancio senza con ciò ledere l’autonomia finanziaria regionale, purché la disciplina sia ragionevole e rispettosa del riparto di competenze.

    Domande e risposte

    La Corte ha annullato la norma contestata dalla Puglia?

    No. Ha dichiarato non fondate le questioni: la disposizione è rimasta in vigore e ritenuta compatibile con la Costituzione.

    Quali diritti riteneva lesi la Regione?

    La propria autonomia finanziaria, il principio di uguaglianza, il buon andamento e il riparto di competenze (artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost.).

    Lo Stato può imporre contributi alle Regioni?

    Sì, nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, purché le misure siano ragionevoli e rispettino l’autonomia finanziaria regionale.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, tra i parametri invocati dalla Regione Puglia.
    • Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, richiamato a sostegno delle censure.
    • Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria delle Regioni (primo e quarto comma), cuore della contestazione sul contributo alla finanza pubblica.
  • Corte cost. n. 103/2017 – Legge di stabilità della Sardegna 2016: norme contabili incostituzionali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge di stabilità 2016 della Regione Sardegna, perché in contrasto con i principi statali sull’armonizzazione dei bilanci e sul coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    Con la legge di stabilità 2016 la Regione Sardegna aveva adottato previsioni di carattere contabile e finanziario. Il Governo ha impugnato alcune di queste norme, ritenendole non conformi alle regole nazionali sull’armonizzazione dei bilanci pubblici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1, comma 12, 4, commi 24, 25, 26 e 27, e 8, comma 13, della legge della Regione Sardegna 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016). Il giudizio è stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento ai vincoli statali di finanza pubblica e di armonizzazione dei bilanci.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni impugnate (art. 1, comma 12; art. 4, commi 24, 25, 26 e 27; art. 8, comma 13).

    Il principio

    L’armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica costituiscono limiti alla potestà legislativa regionale, anche per le Regioni a statuto speciale: le norme contabili regionali che se ne discostano sono incostituzionali.

    Domande e risposte

    Quali norme regionali sono cadute?

    Tutte quelle impugnate: art. 1, comma 12; art. 4, commi 24-27; art. 8, comma 13 della legge di stabilità 2016.

    Perché sono incostituzionali?

    Perché contrastano con i principi statali sull’armonizzazione dei bilanci e sul coordinamento della finanza pubblica.

    Vale anche per una Regione a statuto speciale?

    Sì. I vincoli di finanza pubblica e di armonizzazione contabile si impongono anche alle autonomie speciali.

    Norme collegate