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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1374 Codice Civile: Integrazione del contratto

    Articolo 1374 Codice Civile: Integrazione del contratto

    Art. 1374 c.c. Integrazione del contratto

    In vigore

    Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità.

  • Articolo 1375 Codice Civile: Esecuzione di buona fede

    Articolo 1375 Codice Civile: Esecuzione di buona fede

    Art. 1375 c.c. Esecuzione di buona fede

    In vigore

    Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

  • Articolo 1376 Codice Civile: Contratto con effetti reali

    Articolo 1376 Codice Civile: Contratto con effetti reali

    Art. 1376 c.c. Contratto con effetti reali

    In vigore

    Contratto con effetti reali Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.

  • Articolo 1377 Codice Civile: Trasferimento di una massa di cose

    Articolo 1377 Codice Civile: Trasferimento di una massa di cose

    Art. 1377 c.c. Trasferimento di una massa di cose

    In vigore

    Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell’articolo precedente, ancorché, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.

  • Articolo 1378 Codice Civile: Trasferimento di cosa determinata solo nel genere

    Articolo 1378 Codice Civile: Trasferimento di cosa determinata solo nel genere

    Art. 1378 c.c. Trasferimento di cosa determinata solo nel genere

    In vigore

    genere Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l’individuazione fatta d’accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l’individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere.

  • Articolo 1379 Codice Civile: Divieto di alienazione

    Articolo 1379 Codice Civile: Divieto di alienazione

    Art. 1379 c.c. Divieto di alienazione

    In vigore

    Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.

  • Articolo 1380 Codice Civile: Conflitto tra più diritti personali di godimento

    Articolo 1380 Codice Civile: Conflitto tra più diritti personali di godimento

    Art. 1380 c.c. Conflitto tra più diritti personali di godimento

    In vigore

    Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito. Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di data certa anteriore. Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione.

  • Articolo 1381 Codice Civile: Promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo

    Articolo 1381 Codice Civile: Promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo

    Art. 1381 c.c. Promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo

    In vigore

    terzo Colui che ha promesso l’obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l’altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso. SEZIONE II – Della clausola penale e della caparra

  • Articolo 1382 Codice Civile: Effetti della clausola penale

    Articolo 1382 Codice Civile: Effetti della clausola penale

    Art. 1382 c.c. Effetti della clausola penale

    In vigore

    La clausola, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

  • Articolo 1383 Codice Civile: Divieto di cumulo

    Articolo 1383 Codice Civile: Divieto di cumulo

    Art. 1383 c.c. Divieto di cumulo

    In vigore

    Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo.