Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 194/2018 – Licenziamento illegittimo e indennità a «tutele crescenti»

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    La Corte dichiara incostituzionale il criterio rigido di calcolo dell’indennità per il licenziamento illegittimo previsto dal «Jobs Act» (d.lgs. n. 23/2015), legato alle sole due mensilità per anno di anzianità: l’importo va determinato dal giudice secondo una pluralità di criteri.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 23/2015 (contratto a tutele crescenti) prevedeva, per i licenziamenti illegittimi, un’indennità risarcitoria calcolata in misura fissa di due mensilità per ogni anno di servizio, entro un minimo e un massimo. Un tribunale ne ha dubitato la legittimità perché ancorata alla sola anzianità.

    La questione di legittimità costituzionale

    È stato impugnato l’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015 (con altre norme), in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 76 e 117, primo comma, Cost. (questi ultimi in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea e ad altre fonti), nella parte in cui legava rigidamente l’indennità all’anzianità di servizio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto in parte le questioni e dichiarato l’illegittimità dell’art. 3, comma 1, limitatamente alle parole che fissavano l’indennità in «due mensilità … per ogni anno di servizio»; ha dichiarato inammissibili le altre questioni. Resta l’intervallo minimo-massimo, ma la quantificazione spetta al giudice.

    Il principio

    L’indennità per il licenziamento illegittimo non può dipendere dalla sola anzianità di servizio in modo rigido e automatico: il giudice deve determinarla, entro i limiti di legge, valutando anche gli altri criteri (anzianità, dimensioni dell’impresa, comportamento delle parti), in coerenza con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e tutela del lavoro.

    Domande e risposte

    Come si calcola oggi l’indennità per licenziamento illegittimo nelle tutele crescenti?

    Non più in modo automatico sull’anzianità: il giudice la determina entro il minimo e il massimo di legge, valutando più criteri.

    L’anzianità di servizio è ancora rilevante?

    Sì, ma come uno dei criteri di valutazione, non come unico parametro che fissa automaticamente l’importo.

    La disciplina del Jobs Act è stata interamente annullata?

    No: è stato annullato solo il criterio di calcolo rigido; il resto dell’impianto, comprese le altre norme impugnate, è rimasto in piedi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 193/2018 – Conflitto tra poteri: segretazione di un’audizione di commissione d’inchiesta

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Procura di Torino contro la commissione parlamentare d’inchiesta sui rifiuti, che aveva mantenuto il segreto su un’audizione: si tratta della sola fase preliminare di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    Le commissioni parlamentari d’inchiesta possono apporre il segreto sui propri atti. La Procura di Torino, che indagava e aveva chiesto la desecretazione del verbale di un’audizione, ha ritenuto leso il proprio potere e ha sollevato conflitto davanti alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Procuratore della Repubblica e il Procuratore aggiunto di Torino hanno proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a seguito della delibera della Commissione d’inchiesta che manteneva il segreto sull’audizione dell’ing. Daniele Fortini e respingeva l’istanza di desecretazione.

    La decisione della Corte

    In questa fase la Corte si è limitata a dichiarare ammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953, riconoscendo la legittimazione delle parti e l’astratta esistenza della materia del conflitto, e ha disposto le comunicazioni e notifiche di rito; la decisione nel merito è rinviata a un successivo giudizio.

    Il principio

    Il giudizio per conflitto tra poteri si articola in due fasi: la prima, sommaria, verifica solo l’ammissibilità (legittimazione e materia del conflitto), senza pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa, riservata alla fase di merito.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso chi ha ragione tra Procura e Commissione?

    No: ha solo dichiarato ammissibile il conflitto, rinviando la decisione di merito alla fase successiva.

    Che cosa significa dichiarare «ammissibile» il conflitto?

    Significa che il ricorso supera il vaglio preliminare su legittimazione e oggetto, e il giudizio può proseguire.

    Su che cosa verteva il conflitto?

    Sul mantenimento del segreto, da parte della Commissione d’inchiesta, su un’audizione che la Procura voleva desecretare.

  • Corte cost. n. 192/2018 – Tassa automobilistica e veicolo in «fermo» del concessionario della riscossione

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla legge toscana che esclude la sospensione del bollo durante il «fermo» del veicolo disposto dall’agente della riscossione: il fermo fiscale è diverso da quello che dà diritto all’esenzione.

    Di cosa si tratta

    Il bollo auto può essere sospeso in alcune ipotesi di «fermo» del veicolo (ad esempio disposto dall’autorità amministrativa o giudiziaria). La legge toscana precisava che la sospensione non opera quando il fermo è disposto dall’agente della riscossione a garanzia di un credito.

    La questione di legittimità costituzionale

    La CTP di Napoli ha impugnato l’art. 8-quater, comma 4, della legge reg. Toscana n. 49/2003, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost., ritenendo che la Regione avesse inciso illegittimamente sulla disciplina dell’esenzione dal tributo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, richiamando la sentenza n. 47/2017 su identica questione: il «fermo fiscale» del concessionario della riscossione è cosa diversa dal «fermo amministrativo» cui la legge statale collega l’esenzione, sicché la norma regionale non contrasta con essa.

    Il principio

    L’esenzione dal bollo collegata al «fermo amministrativo» del veicolo non si estende al «fermo fiscale» disposto dall’agente della riscossione: la legge regionale che esclude la sospensione del tributo in tale ipotesi rispetta la disciplina statale.

    Domande e risposte

    Il bollo è sospeso se il veicolo è sottoposto a fermo dal concessionario della riscossione?

    No: in tale ipotesi la tassa resta dovuta, secondo la norma toscana ritenuta legittima.

    Perché la questione è stata respinta?

    Perché il fermo fiscale è diverso dal fermo amministrativo cui la legge statale collega l’esenzione, come già chiarito dalla sentenza n. 47/2017.

    La pronuncia è nuova?

    No: ricalca un precedente del 2017 su identica questione, di cui il giudice non aveva tenuto conto.

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  • Corte cost. n. 191/2018 – Immediata esecutività dell’espulsione dello straniero: inammissibilità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 13, comma 3, del Testo unico immigrazione, che rende immediatamente esecutiva l’espulsione: l’ordinanza del giudice era priva della descrizione del caso e di motivazione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 13 del d.lgs. n. 286/1998 disciplina l’espulsione amministrativa dello straniero, prevedendo che il provvedimento sia immediatamente esecutivo anche se impugnato. Un giudice di pace ne dubitava la compatibilità con i diritti inviolabili e con il diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Prato ha impugnato l’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., lamentando che l’immediata esecutività dell’espulsione, nonostante l’impugnazione, comprimesse i diritti inviolabili e il diritto di difesa dello straniero.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: l’ordinanza non descriveva la fattispecie concreta, impedendo il controllo sulla rilevanza, e non motivava la non manifesta infondatezza, limitandosi a riportare norma e parametri.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve descrivere il caso concreto e motivare in modo autosufficiente la non manifesta infondatezza: la mera indicazione della norma e dei parametri, senza argomenti, comporta la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    La Corte ha giudicato sull’esecutività immediata dell’espulsione?

    No: non è entrata nel merito, dichiarando inammissibile la questione per carenze dell’ordinanza.

    Quali difetti aveva l’ordinanza del giudice?

    Mancava la descrizione del caso concreto e qualsiasi motivazione sull’asserita incostituzionalità.

    L’espulsione resta immediatamente esecutiva?

    Sì: la norma non è stata toccata da questa pronuncia.

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  • Corte cost. n. 190/2018 – Compensazione delle spese di lite: questione assorbita

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. in tema di compensazione delle spese: il problema era già stato risolto dalla sentenza n. 77/2018, che ha ampliato i casi di compensazione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 92 cod. proc. civ., come modificato nel 2014, consentiva la compensazione delle spese di lite solo in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento di giurisprudenza. Il Tribunale di Trento riteneva troppo rigida questa elencazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Trento ha impugnato l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU), nella parte in cui non consentiva la compensazione in altri casi di «giusti motivi».

    La decisione della Corte

    La Corte ha rilevato che con la sentenza n. 77/2018 era già stata dichiarata l’illegittimità della norma, ammettendo la compensazione anche in presenza di «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni»: venuta meno la lacuna denunciata, le questioni erano prive di oggetto e quindi manifestamente inammissibili.

    Il principio

    Quando una precedente sentenza della Corte ha già rimosso la carenza normativa denunciata, le nuove questioni sullo stesso punto restano prive di oggetto e vanno dichiarate manifestamente inammissibili.

    Domande e risposte

    Si possono compensare le spese in casi diversi da soccombenza reciproca?

    Sì: dopo la sentenza n. 77/2018 il giudice può compensarle anche per altre gravi ed eccezionali ragioni.

    Perché questa ordinanza non ha deciso nel merito?

    Perché la lacuna era già stata colmata da una pronuncia precedente, rendendo le questioni prive di oggetto.

    Quale sentenza ha modificato l’art. 92 cod. proc. civ.?

    La sentenza n. 77 del 2018 della stessa Corte costituzionale.

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  • Corte cost. n. 189/2018 – Riduzione dei riti civili (d.lgs. n. 150/2011): rito applicabile

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 150/2011 (riduzione e semplificazione dei riti civili), richiamato per alcune controversie: la disciplina non eccede la delega né viola la ragionevolezza.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 150/2011 ha ricondotto numerosi procedimenti civili a tre modelli processuali (ordinario, sommario, lavoro) per semplificare il sistema. Il Tribunale di Napoli dubitava della scelta del rito operata per alcune materie tramite il richiamo all’art. 5 del decreto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, ha sollevato questioni in riferimento agli artt. 76 e 3 Cost. sull’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 150/2011, come richiamato dagli artt. 6, comma 7, e 32, comma 3, lamentando un eccesso di delega e un’irragionevolezza nella scelta del modello processuale applicabile.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disciplina del rito adottata dal legislatore delegato rientra nei criteri della delega e non è manifestamente irragionevole.

    Il principio

    La scelta del modello processuale operata in attuazione della delega sulla semplificazione dei riti civili rientra nella discrezionalità del legislatore delegato, purché coerente con i criteri direttivi e non manifestamente irragionevole.

    Domande e risposte

    Le norme sui riti civili sono state annullate?

    No: la Corte ha dichiarato non fondate le questioni, lasciandole in vigore.

    Qual era il dubbio del giudice?

    Che la scelta del rito applicabile a certe controversie eccedesse la delega o fosse irragionevole.

    Che cosa ha risposto la Corte?

    Che la disciplina rispetta i criteri della delega e non viola il principio di ragionevolezza.

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  • Corte cost. n. 188/2018 – Contributo consortile di bonifica e necessità del beneficio fondiario

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    La Corte dichiara incostituzionale la legge calabrese che imponeva il contributo consortile di bonifica «indipendentemente dal beneficio fondiario»: il contributo è dovuto solo «in presenza del beneficio» per l’immobile.

    Di cosa si tratta

    I Consorzi di bonifica curano la sistemazione del territorio e finanziano le opere con contributi a carico dei proprietari degli immobili compresi nel comprensorio. La legge della Regione Calabria prevedeva il contributo per i fini istituzionali a prescindere dal vantaggio concretamente ricevuto dal fondo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La CTP di Cosenza ha impugnato l’art. 23, comma 1, lettera a), della legge reg. Calabria n. 11/2003, in riferimento agli artt. 119 e 23 Cost., nella parte in cui imponeva il contributo «indipendentemente dal beneficio fondiario», in contrasto con la disciplina statale che lo collega al beneficio per l’immobile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione, dichiarando l’illegittimità della disposizione nella parte in cui prevedeva il contributo «indipendentemente dal beneficio fondiario» anziché «in presenza del beneficio».

    Il principio

    Il contributo consortile di bonifica presuppone un concreto beneficio fondiario per l’immobile: la legge regionale non può svincolarlo da tale beneficio, perché così si discosta dalla disciplina statale di riferimento del tributo.

    Domande e risposte

    Quando è dovuto il contributo di bonifica dopo questa pronuncia?

    Solo in presenza di un concreto beneficio fondiario per l’immobile, non a prescindere da esso.

    La Regione poteva fissare il contributo a prescindere dal beneficio?

    No: la Corte ha ritenuto che ciò contrasti con la disciplina del tributo, dichiarando illegittima la previsione regionale.

    Che cosa cambia per i proprietari?

    Possono contestare la pretesa contributiva ove manchi un effettivo vantaggio per il loro fondo.

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  • Corte cost. n. 187/2018 – Estinzione del processo sulla legge dei maestri di sci di Bolzano

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    La Corte dichiara estinto il processo: il giudizio sulla legge della Provincia di Bolzano in materia di maestri di sci si chiude senza decisione nel merito per rinuncia o venir meno dell’interesse alla pronuncia.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano sull’ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci. Nel corso del giudizio sono mutati i presupposti del contenzioso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio aveva impugnato gli artt. 2 e 3 della legge prov. Bolzano n. 3/2013, che modificava la disciplina provinciale sulla professione di maestro di sci e su altre leggi provinciali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, definendo il giudizio in via processuale senza esaminare il merito delle censure.

    Il principio

    Quando vengono meno i presupposti del giudizio in via principale — ad esempio per rinuncia al ricorso accettata — il processo costituzionale si estingue, senza pronuncia sulla legittimità delle norme impugnate.

    Domande e risposte

    La legge sui maestri di sci di Bolzano è stata dichiarata illegittima?

    No: la Corte non ha deciso nel merito, dichiarando estinto il processo.

    Che cosa significa «estinzione del processo»?

    È la chiusura del giudizio per ragioni processuali, tipicamente la rinuncia al ricorso, senza valutazione delle questioni sollevate.

    Le norme restano quindi in vigore?

    Sì: non essendovi stata declaratoria di illegittimità, le disposizioni impugnate non risultano annullate da questa pronuncia.

  • Corte cost. n. 186/2018 – Regime del 41-bis e divieto di cuocere cibi in cella

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    La Corte dichiara incostituzionale il divieto, previsto per i detenuti in regime di 41-bis, di «cuocere cibi»: si tratta di una limitazione puramente afflittiva, priva di un reale collegamento con le esigenze di sicurezza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario prevede un regime detentivo differenziato per i detenuti più pericolosi, con varie restrizioni. Tra queste, una lettera della norma imponeva di garantire l’assoluta impossibilità di cuocere cibi nella propria camera. Un detenuto aveva proposto reclamo al magistrato di sorveglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha sollevato questioni in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 Cost., ritenendo che il divieto di cuocere cibi non rispondesse a effettive esigenze di sicurezza e assumesse carattere meramente afflittivo, in contrasto con il senso di umanità e la finalità rieducativa della pena.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente alle parole «e cuocere cibi»: il divieto è stato così eliminato dal regime del 41-bis.

    Il principio

    Le restrizioni del regime differenziato devono essere collegate alle esigenze di sicurezza che lo giustificano: una limitazione priva di tale nesso, come il divieto di cuocere cibi, diventa puramente afflittiva e contrasta con il senso di umanità della pena.

    Domande e risposte

    Il detenuto in 41-bis può ora cuocere cibi in cella?

    Sì: la Corte ha eliminato dal testo della norma il divieto di «cuocere cibi».

    Tutto il regime del 41-bis è stato toccato?

    No: la pronuncia ha annullato solo il divieto di cuocere cibi, lasciando intatte le altre restrizioni.

    Quale era il vizio della norma?

    Il carattere meramente afflittivo del divieto, privo di un effettivo collegamento con le esigenze di sicurezza.

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  • Corte cost. n. 185/2018 – Codice del Terzo settore e intesa con le Regioni sul Fondo

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 72, comma 3, del Codice del Terzo settore nella parte in cui non prevede l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni sull’atto ministeriale che fissa gli obiettivi del relativo Fondo; respinge invece le altre censure di Veneto e Lombardia.

    Di cosa si tratta

    Il Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017) disciplina il sostegno pubblico agli enti del terzo settore, anche tramite un apposito Fondo gestito dal Ministero del lavoro. Veneto e Lombardia hanno contestato numerose disposizioni, ritenendole lesive delle competenze e dell’autonomia finanziaria regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni hanno impugnato gli artt. 61, 62, 64, 65 e 72 (anche in relazione all’art. 73) del d.lgs. n. 117/2017, in riferimento, tra l’altro, all’art. 119 Cost. e al principio di leale collaborazione, lamentando un’eccessiva concentrazione statale nella gestione del Fondo e degli interventi a favore del terzo settore.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 72, comma 3, nella parte in cui non prevedeva che l’atto d’indirizzo annuale del Ministro sugli obiettivi del Fondo fosse adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni; ha dichiarato inammissibili o non fondate le altre questioni.

    Il principio

    Quando una funzione statale incide su materie di competenza regionale, gli atti di indirizzo che ne determinano gli obiettivi devono essere adottati con l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Il Codice del Terzo settore è stato annullato?

    No: è stato corretto solo l’art. 72, comma 3, imponendo l’intesa con le Regioni sull’atto di indirizzo del Fondo.

    Che cosa cambia con la pronuncia?

    L’atto del Ministro che fissa annualmente obiettivi e linee di attività finanziabili dal Fondo deve essere adottato d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

    Le altre contestazioni regionali sono state accolte?

    No: sono state dichiarate inammissibili o non fondate.

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  • Corte cost. n. 184/2018 – False attestazioni di presenza del dipendente pubblico: inammissibilità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 (falsa attestazione della presenza in servizio): il giudice chiedeva un’ipotesi attenuata per i casi lievi, ma in modo oscuro e senza un valido termine di paragone.

    Di cosa si tratta

    La norma punisce con la reclusione da uno a cinque anni il dipendente pubblico che attesta falsamente la presenza in servizio o giustifica l’assenza con falsa certificazione medica, oltre al medico e a chiunque concorra. Nel caso, erano imputati un’insegnante, il marito e un medico per un falso certificato; quella pena impediva l’accesso alla messa alla prova.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP di Genova ha sollevato questioni in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., lamentando la mancata previsione di un’«ipotesi attenuata» per i fatti di minore gravità e una sperequazione rispetto a reati come la truffa aggravata e l’abuso d’ufficio, per i quali la messa alla prova è ammessa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: la richiesta di «ipotesi attenuata» era ambigua (circostanza attenuante o autonoma fattispecie) e i termini di paragone evocati (artt. 640 e 323 cod. pen.) erano inidonei; vi erano inoltre lacune e contraddizioni nell’ordinanza sulla rilevanza.

    Il principio

    La richiesta al giudice costituzionale di un trattamento sanzionatorio più mite deve essere precisa nel petitum e fondata su un idoneo tertium comparationis: in mancanza, la Corte non può sostituirsi al legislatore nelle scelte di politica sanzionatoria.

    Domande e risposte

    La Corte ha ridotto la pena per la falsa attestazione di presenza?

    No: non è entrata nel merito, dichiarando inammissibili le questioni per difetti dell’ordinanza di rimessione.

    Perché la richiesta è stata ritenuta oscura?

    Perché l’«ipotesi attenuata» poteva indicare sia una circostanza attenuante sia un reato autonomo più lieve, senza che il giudice chiarisse quale.

    Resta quindi la pena da uno a cinque anni?

    Sì: la norma non è stata modificata da questa pronuncia.

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  • Corte cost. n. 183/2018 – Obbligo di esporre la bandiera regionale su uffici statali

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    La Corte dichiara incostituzionale la legge veneta che imponeva di esporre la bandiera della Regione anche sugli edifici sede di organi e uffici statali e di enti pubblici nazionali: la Regione non può disciplinare l’esposizione dei simboli sugli uffici dello Stato.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva approvato nuove norme sull’uso dei propri simboli ufficiali (bandiera, gonfalone, stemma), estendendo l’obbligo di esposizione del vessillo regionale anche a sedi statali e nazionali. Il Governo ha impugnato la legge davanti alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio ha impugnato gli artt. 3, comma 1, e 8, comma 1, della legge reg. Veneto n. 28/2017, in riferimento agli artt. 3, 5 e 117, secondo comma, lettera g), Cost., lamentando l’invasione della competenza statale sull’ordinamento e l’organizzazione degli uffici dello Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, nella parte in cui imponeva l’esposizione della bandiera regionale all’esterno di edifici sede di organi e uffici statali e di enti e organismi pubblici nazionali, nonché su loro imbarcazioni; ha invece dichiarato non fondate le questioni sull’art. 8, comma 1.

    Il principio

    La Regione non può imporre allo Stato l’esposizione dei propri simboli sugli uffici e sui mezzi statali: tale obbligo invade la competenza statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera g, Cost.).

    Domande e risposte

    La Regione può obbligare gli uffici statali a esporre la bandiera regionale?

    No. La Corte ha annullato l’obbligo riferito a organi e uffici statali e a enti pubblici nazionali.

    Tutta la legge veneta è stata annullata?

    No: è stata annullata solo la parte sull’esposizione su edifici e mezzi statali; un’altra disposizione è stata ritenuta legittima.

    Su quali edifici la Regione può ancora disciplinare l’esposizione?

    Sui propri uffici ed edifici regionali; non può estendere l’obbligo alle sedi dello Stato.

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