Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: livelli, qualifiche e mansioni

    Comandante, nostromo, operatore di banchina o impiegato portuale: ogni figura professionale ha un inquadramento contrattuale preciso. Questa guida illustra la struttura dei livelli e delle qualifiche nei due CCNL del settore marittimo-portuale.

    In sintesi

    Il CCNL Armatoriale distingue il personale navigante per funzione (coperta/macchina) e grado (comandante, ufficiali, sottufficiali/nostromo, marinai, allievi). Il CCNL Porti articola i dipendenti delle imprese portuali su sei livelli più la categoria quadri, con il 4° livello come parametro di riferimento contrattuale.

    Dati contrattuali

    CCNL Armatoriale
    Confitarma · Assarmatori · Assorimorchiatori · Federimorchiatori / Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti — vigenza 1° lug. 2024 – 31 dic. 2026
    CCNL Porti
    Assoporti · Assiterminal · Assologistica · Fise-Uniport · Ancip / Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti — vigenza 1° gen. 2024 – 31 dic. 2026
    Fonte normativa
    Codice della Navigazione (artt. 115 ss. per il personale navigante; artt. 323 ss. per l’arruolamento) · L. 84/1994 per il lavoro portuale

    Le qualifiche del personale navigante (CCNL Armatoriale)

    Il Codice della Navigazione (art. 115) classifica il personale di bordo in tre categorie: personale di stato maggiore e sottufficiali, personale di bassa forza, e personale addetto ai servizi complementari. Il CCNL Industria Armatoriale riprende questa distinzione e la sviluppa per funzione e tipo di nave.

    Personale di coperta

    • Comandante: massima autorità a bordo, responsabile della sicurezza della nave, dell’equipaggio e del carico. Ai sensi degli artt. 293 ss. del Codice della Navigazione esercita poteri di polizia e rappresentanza dell’armatore.
    • Primo ufficiale di coperta: collabora col comandante nella condotta della nave, responsabile del carico e del registro del giornale di bordo.
    • Ufficiali di coperta di turno (secondo e terzo ufficiale): svolgono i turni di guardia in plancia.
    • Nostromo: sottufficiale capo di coperta, coordina le manovre di coperta, ormeggio e gestione degli equipaggiamenti. È il parametro retributivo di riferimento del CCNL Armatoriale.
    • Marinai qualificati e marinai comuni: eseguono le operazioni di coperta sotto la supervisione del nostromo.
    • Allievo ufficiale di coperta: figura in formazione ai sensi della Convenzione STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), requisito per l’accesso alla carriera ufficiale.

    Personale di macchina

    • Direttore di macchina (capo macchinista): responsabile degli impianti propulsivi e ausiliari.
    • Primo ufficiale di macchina: collabora col direttore di macchina.
    • Ufficiali di macchina di turno.
    • Motorista/meccanico: sottufficiale di macchina.
    • Allievo ufficiale di macchina.

    Le qualifiche dei lavoratori portuali (CCNL Porti)

    Il CCNL dei Lavoratori dei Porti distingue tra personale delle imprese portuali (operatori fisici di banchina e terminal) e personale delle Autorità di Sistema Portuale (AdSP), con tabelle retributive differenziate. L’inquadramento avviene tramite declaratorie generali e profili professionali esemplificativi.

    Tabella riepilogativa

    Livelli di inquadramento nel CCNL Porti — profili esemplificativi
    Livello Profili tipici Caratteristiche declaratoria
    VI livello Operaio portuale generico, lavoratore in formazione Mansioni semplici esecutive, nessuna autonomia operativa
    V livello Operaio portuale qualificato, autista di mezzi leggeri Autonomia operativa elementare, conoscenza pratica degli impianti
    IV livello (parametro) Operatore di reach stacker / gru, gruista, macchinista banchina Mansioni qualificate con responsabilità operativa; livello di riferimento per gli aumenti contrattuali
    III livello Caposquadra operazioni, coordinatore di banchina, impiegato d’ordine Coordinamento di un’unità operativa o attività impiegatizie qualificate
    II livello Impiegato di concetto, tecnico specializzato, responsabile operazioni Funzioni tecniche o impiegatizie con autonomia e responsabilità
    I livello Quadro tecnico, funzionario direttivo Responsabilità organizzative rilevanti; distinzione dai Quadri AdSP
    Quadro A (AdSP) Funzionari e dirigenti delle Autorità di Sistema Portuale Sezione contrattuale separata con tabelle retributive proprie

    Nota: le declaratorie e i profili professionali esatti sono contenuti nel testo integrale del CCNL dei Lavoratori dei Porti. La tabella riporta profili esemplificativi. L’inquadramento in casi dubbi può avvenire per analogia rispetto ai profili indicati nel contratto, previo confronto con le rappresentanze sindacali.

    La certificazione STCW e il ruolo del personale navigante

    Il personale navigante è soggetto alla Convenzione STCW (adottata dall’IMO nel 1978 e aggiornata nel 1995 e 2010), recepita in Italia con D.Lgs. 71/2015. La convenzione stabilisce i requisiti minimi di formazione, certificazione e tenuta della guardia. Senza le certificazioni STCW adeguate al grado ricoperto, il marittimo non può imbarcare legalmente. Il CCNL Armatoriale tiene conto di questi obblighi formativi nell’inquadramento e nelle condizioni di imbarco degli allievi ufficiali.

    Diversamente, i lavoratori portuali non sono soggetti alla STCW, ma devono rispettare la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) con specifiche previsioni per i rischi portuali, e seguire la formazione obbligatoria prevista dal CCNL (incrementata di due ore con il rinnovo 2024).

    Casi pratici

    Tizio — Allievo ufficiale di coperta che scala la carriera

    Tizio è stato assunto come allievo ufficiale su una nave da carico. Ha conseguito le certificazioni STCW di base e svolge le guardie in plancia affiancando gli ufficiali senior. Il CCNL Armatoriale prevede per lui una retribuzione specifica per la categoria allievo, ridotta rispetto agli ufficiali, a conferma della natura formativa dell’imbarco. Dopo il completamento delle ore di navigazione previste dalla STCW, Tizio potrà conseguire il brevetto di ufficiale di turno e accedere al livello contrattuale successivo.

    Caio — Gruista al 4° livello del CCNL Porti

    Caio opera una gru portuale presso un terminal container. È inquadrato al 4° livello del CCNL Porti in quanto conduce un mezzo specializzato con responsabilità operativa autonoma. Il suo inquadramento è stato verificato dalla commissione paritetica al momento dell’assunzione: la declaratoria del 4° livello copre espressamente gli «operatori di apparecchi di sollevamento e movimentazione a controllo centralizzato». Ha diritto agli aumenti del rinnovo 2024-2026 calcolati sul suo livello.

    Sempronia — Impiegata di concetto in porto, inquadramento contestato

    Sempronia svolge mansioni di coordinamento amministrativo delle operazioni di sdoganamento presso un’impresa portuale. Il datore di lavoro la ha inquadrata al 3° livello, ma le organizzazioni sindacali ritengono che le sue responsabilità corrispondano al 2° livello. Il CCNL Porti prevede che l’inquadramento avvenga «per analogia» rispetto ai profili indicati nelle declaratorie. Sempronia si rivolge alla RSU aziendale per l’avvio della procedura di riclassificazione prevista dal contratto.

    Domande frequenti

    Come sono organizzate le qualifiche nel CCNL dell’industria armatoriale?
    Il CCNL distingue il personale per funzione (coperta e macchina) e per grado: comandante, direttore di macchina, primo ufficiale, ufficiali di turno, nostromo, marinai qualificati, marinai comuni, allievi ufficiali. Sono previste sezioni separate per diversi tipi di nave.
    Cosa si intende per «nostromo» e qual è il suo ruolo?
    Il nostromo è il sottufficiale capo dell’equipaggio di coperta, responsabile delle operazioni di coperta, della manutenzione degli ormeggi e del coordinamento dei marinai. Nel CCNL Armatoriale è il parametro di riferimento per il calcolo degli aumenti retributivi.
    Quanti livelli prevede il CCNL Porti?
    Il CCNL dei Lavoratori dei Porti articola l’inquadramento su sei livelli (dal I al VI), con una categoria aggiuntiva per i quadri delle Autorità di Sistema Portuale. Il 4° livello è il parametro di riferimento per i calcoli degli aumenti contrattuali.
    Qual è la differenza tra un lavoratore portuale ex art. 16 e uno ex art. 17 della L. 84/1994?
    L’art. 16 L. 84/1994 disciplina le imprese portuali che svolgono operazioni in via continuativa; l’art. 17 riguarda le imprese in regime di concessione; l’art. 18 le compagnie portuali. Il CCNL Porti si applica ai dipendenti di tutte queste imprese.
    Un comandante di nave ha un contratto di lavoro ordinario o speciale?
    Il comandante stipula un contratto di arruolamento ai sensi degli artt. 323 ss. del Codice della Navigazione, che ha natura speciale. La sua posizione è regolata anche dagli artt. 293 ss., che attribuiscono al comandante funzioni di polizia, sicurezza e rappresentanza dell’armatore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Autoscuole: contratto a tempo determinato

    CCNL Autoscuole

    Il contratto a tempo determinato nel CCNL Autoscuole

    Causali, durata massima, proroghe e parità di trattamento: le regole del lavoro a termine per insegnanti, istruttori e addetti alle pratiche.

    In sintesi

    Il contratto a termine nel settore autoscuole segue il d.lgs. 81/2015: libero entro 12 mesi, con causale obbligatoria oltre, fino a un massimo di 24 mesi e quattro proroghe. Il CCNL (testo 2023) limita i contratti a termine al 20% del personale a tempo indeterminato (30% con la somministrazione) e fissa una durata minima di 60 giorni, salvo sostituzioni. Richiede forma scritta. Il lavoratore a termine ha gli stessi diritti di un pari livello a tempo indeterminato, in proporzione. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato; può spettare un diritto di precedenza nelle assunzioni stabili.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica e Nautica
    Parti firmatarie
    UNASCA · CONFARCA (datoriali) · FIT-CISL · FILT-CGIL · UILTRASPORTI
    Decorrenza
    Testo consolidato del 28 febbraio 2023, in vigore dal 1° gennaio 2021 e scaduto il 31 dicembre 2023; si applica in ultrattività finché non sarà rinnovato
    Ambito
    Dipendenti di autoscuole, scuole nautiche, studi e agenzie di consulenza automobilistica (pratiche auto)
    Fonte
    Testo consolidato 28/02/2023 (codice CNEL IC91) letto su ContrattiCCNL.it e ilCCNL.it; sintesi Mysolution (gennaio 2017) per i punti non toccati dal rinnovo del 2023

    Quando si può usare il contratto a termine

    Il contratto a tempo determinato è disciplinato dal d.lgs. 81/2015. Può essere stipulato liberamente entro i primi 12 mesi; oltre, e fino al limite massimo di 24 mesi, occorre indicare una causale tra quelle previste dalla legge (esigenze temporanee e oggettive, sostituzione, picchi di attività). Il CCNL (testo 2023) richiama come causali le esigenze temporanee e oggettive estranee all'ordinaria attività, la sostituzione di altri lavoratori e gli incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

    Forma, durata e proroghe

    Il contratto a termine richiede la forma scritta con indicazione del termine. Sono ammesse fino a quattro proroghe nell'arco dei 24 mesi; la proroga oltre i 12 mesi richiede la causale. Tra un contratto e l'altro con lo stesso lavoratore vanno rispettati gli intervalli (stop and go): 10 giorni per i contratti fino a 6 mesi, 20 giorni oltre i 6 mesi. Il contratto non può durare meno di 60 giorni di calendario, salvo sostituzione, e va stipulato per iscritto salvo i rapporti inferiori a 12 giorni.

    Limiti del contratto a termine (d.lgs. 81/2015 e CCNL 2023)
    Elemento Regola generale
    Durata massima 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni equivalenti)
    Causale Non richiesta entro 12 mesi; obbligatoria oltre
    Proroghe Massimo quattro nei 24 mesi
    Forma Scritta, con indicazione del termine (salvo rapporti sotto i 12 giorni)
    Durata minima 60 giorni di calendario, salvo sostituzioni (CCNL)
    Limite percentuale 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, frazioni computate per intero; esclusi i sostituti di assenti con diritto al posto. Con la somministrazione il tetto complessivo resta il 30% (CCNL 2023)
    Intervalli tra contratti 10 giorni (fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre 6 mesi)
    Prova 1/3 della durata prevista per il tempo indeterminato; assolta se il rapporto si trasforma
    Malattia Comporto pari a 1/3 della durata del contratto, con minimo di 60 giorni
    Precedenza Dopo oltre 6 mesi di attività a termine: assunzioni a tempo indeterminato dei successivi 18 mesi, da chiedere per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione

    Nota: i dati del CCNL 2023 sono quelli delle novità del CCNL 28 febbraio 2023 (Cafasso); il testo consolidato non è aperto e non è stato riletto. La sintesi del 2017 indicava invece 36 mesi di durata complessiva: è stata superata dal limite di 24 mesi.

    Parità di trattamento

    Il lavoratore a termine ha gli stessi diritti del lavoratore a tempo indeterminato di pari livello: retribuzione, ferie, mensilità aggiuntive, permessi, maturazione del TFR, in proporzione alla durata. Non sono ammesse discriminazioni legate alla natura a termine del rapporto.

    Trasformazione e conversione

    Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o la mancanza della causale obbligatoria comportano la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato. Il datore che assume a termine in eccesso rispetto ai limiti percentuali può incorrere in sanzioni amministrative.

    Cessazione e diritto di precedenza

    Alla scadenza il rapporto cessa senza necessità di preavviso; spettano TFR e ratei maturati. Il lavoratore che ha prestato attività a termine per oltre sei mesi ha un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei 18 mesi successivi per le stesse mansioni, da esercitare per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (CCNL 2023).

    Casi pratici

    Tizio — contratto a termine per picco d'esami
    Tizio è assunto a termine per otto mesi per far fronte a un picco di iscrizioni. Essendo entro i 12 mesi complessivi, il contratto può non recare causale; oltre i 12 mesi servirebbe indicarne una. Se l'autoscuola ha 10 dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre, può avere al massimo 2 contratti a termine (20%), salvo sostituzioni.
    Caia — quarta proroga
    Caia ha già avuto tre proroghe del contratto a termine. Una quarta è ancora ammessa entro i 24 mesi; una quinta no. Se il datore prosegue oltre i limiti, il rapporto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato.
    Sempronio — diritto di precedenza
    Sempronio ha lavorato a termine come addetto alle pratiche per dieci mesi. Comunica per iscritto, entro 6 mesi dalla cessazione, la volontà di esercitare il diritto di precedenza, valido per le assunzioni dei 18 mesi successivi: a parità di mansioni avrà titolo preferenziale nelle nuove assunzioni a tempo indeterminato dello studio.
  • CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: ferie, permessi e ROL

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: ferie, permessi e ROL

    Per la gente di mare il concetto di «ferie» si declina in modo del tutto diverso rispetto ai lavoratori terrestri: il sistema dell’imbarco alternato allo sbarco e il regime del riposo compensativo seguono regole contrattuali e legali peculiari.

    In sintesi

    Il personale navigante alterna periodi di imbarco e di sbarco, ma lo sbarco non sostituisce le ferie: la Sezione 1 del CCNL Armatoriale (art. 42) riconosce a tutto l’equipaggio 34 giorni di ferie per anno di servizio (35 per comandanti e direttori di macchina su navi inferiori a 3.000 t.s.l.), oltre ai riposi compensativi per i festivi trascorsi a bordo (art. 41). Il CCNL Porti riconosce 4 settimane + 2 giorni (art. 11), con un giorno in più dal 2025 secondo il rinnovo dell’ottobre 2024 (4 settimane + 3 giorni). Il congedo matrimoniale è di 15 giorni in entrambi i contratti; nella Sezione 1 del CCNL Armatoriale lo è per tutti dal rinnovo 2024 (art. 45: prima 8 giorni per sottufficiali e comuni).

    Dati contrattuali

    CCNL Armatoriale
    Vigente 1° lug. 2024 – 31 dic. 2026 · Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
    CCNL Porti
    Vigente 1° gen. 2024 – 31 dic. 2026 · Assoporti, Assiterminal, Assologistica / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
    Fonte normativa ferie
    Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 66/2003 art. 10 · MLC 2006 Standard A2.4 (marittimi)

    Il sistema imbarco-sbarco: la peculiarità marittima

    La gente di mare non ha una postazione fissa e un orario giornaliero standard: vive a bordo per settimane o mesi, con disponibilità continuativa. Il sistema del lavoro marittimo, riconosciuto dal Codice della Navigazione e dalla MLC 2006, prevede che l’attività lavorativa si svolga in un regime di continuità di imbarco alternata a un periodo di sbarco (riposo a terra).

    Il CCNL Armatoriale disciplina l’alternanza per tipo di nave e sezione; per le navi da carico e i traghetti oltre 151 t.s.l. la Sezione 1 riconosce 34 giorni di ferie l’anno, da fruire in giorni di calendario con esclusione di domeniche e altre festività comprese nel periodo feriale (art. 42), più un giorno di riposo compensativo per ogni domenica o festività infrasettimanale trascorsa a bordo (art. 41). Se l’armatore, per ragioni di servizio, non può concederle in tutto o in parte, paga i giorni non goduti in ragione di 1/26 del minimo contrattuale, più panatica convenzionale, supplemento paga dello Stato Maggiore, 1/30 del rateo di 13ª e 14ª e scatti. Le modalità di fruizione possono essere definite dalla contrattazione di secondo livello. La MLC 2006 (Standard A2.4) fissa il minimo internazionale in 2,5 giorni per ogni mese di servizio, cioè 30 l’anno: il contratto, con 34, lo supera.

    Ferie nel CCNL Porti

    I lavoratori portuali fruiscono di ferie annuali nel senso classico del termine, poiché sono lavoratori dipendenti a terra con orario settimanale fisso. Il CCNL Porti riconosce:

    • 4 settimane di ferie annuali (minimo legale inderogabile ex art. 10 D.Lgs. 66/2003).
    • 2 giorni aggiuntivi oltre le 4 settimane, per un totale di 4 settimane + 2 giorni (art. 11 del testo in vigore dal 24 febbraio 2021);
    • 1 giorno aggiuntivo a partire dal 2025 secondo il rinnovo dell’8 ottobre 2024, per un totale di 4 settimane + 3 giorni (dato da stampa specializzata: il testo coordinato del rinnovo non è stato verificato).

    Le ferie sono compensate con minimo conglobato, scatti, eventuale superminimo e ad personam, EDR e indennità di funzione dei quadri, e vanno usate in modo scaglionato nell’anno secondo intese tra azienda e RSU/RSA. Per chi lavora nelle operazioni portuali, tra il 1° maggio e il 31 ottobre le ferie non possono eccedere le due settimane consecutive, salvo diverso accordo. Un mese di servizio dà diritto a un dodicesimo delle ferie (frazione oltre 15 giorni = mese intero); il preavviso non può essere considerato ferie e la malattia certificata durante le ferie le interrompe (art. 11).

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi nei due CCNL
    Istituto CCNL Armatoriale CCNL Porti
    Ferie annuali 34 giorni l’anno (Sezione 1, art. 42); minimo MLC 2006: 2,5 gg per mese di servizio 4 settimane + 2 giorni (art. 11); 4 settimane + 3 giorni dal 2025
    Godimento In giorni di calendario, esclusi domeniche e festivi; riposi compensativi per i festivi a bordo (art. 41) Scaglionate; per le operazioni portuali, 1° maggio-31 ottobre non oltre 2 settimane consecutive
    Congedo matrimoniale 15 giorni (Sezione 1, art. 45, dal rinnovo 2024) 15 giorni di calendario continuativi (art. 23)
    Permessi lutto familiare Non verificati in questa scheda: vedi il testo della sezione applicata 3 giorni lavorativi per decesso del coniuge o di un parente entro il 2° grado (art. 28)
    ROL / ex festività Sezione 1: le 32 ore di riduzione d’orario sono confluite in 4 giorni di ferie in più (art. 42, norma transitoria) Nessuna misura nazionale: ROL solo con accordi aziendali sull’orario a partire dalle 40 ore (art. 5)

    Il congedo matrimoniale nel CCNL Armatoriale: la novità 2024

    Una delle novità introdotte dal rinnovo dell’11 luglio 2024 per la Sezione 1 (navi da carico e traghetti oltre 151 t.s.l.) è l’unificazione del congedo matrimoniale a 15 giorni (art. 45): fino ad allora i 15 giorni spettavano agli ufficiali e 8 giorni a sottufficiali e comuni.

    Permessi retribuiti per eventi familiari

    Il CCNL Porti (art. 28) prevede:

    • 3 giorni lavorativi di permesso retribuito per il decesso del coniuge o di un parente entro il 2° grado;
    • 3 giorni lavorativi all’anno per documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il 2° grado o del convivente (con stabile convivenza risultante dall’anagrafe);
    • fino a 12 ore l’anno di permesso retribuito, che l’azienda ha facoltà di concedere, per esami clinici, visite e interventi specialistici documentati;
    • permessi per donatori di sangue e organi (art. 30) e per gli studenti (art. 29).

    Per il personale navigante questa scheda non riporta i giorni di permesso per lutto, che non abbiamo verificato per ogni sezione del CCNL Armatoriale: la fruizione a bordo dipende dagli impegni di navigazione e dagli accordi con il comandante e l’armatore.

    Casi pratici

    Tizio — Nostromo che si sposa durante il periodo di imbarco

    Tizio è imbarcato su un traghetto e comunica al comandante che si sposerà tra tre settimane. Con il rinnovo 2024 della Sezione 1 ha diritto a 15 giorni di congedo matrimoniale anche come sottufficiale (art. 45). L’armatore organizza la sostituzione e lo fa sbarcare nel porto più vicino alla data prevista. Il congedo non si computa sulle ferie né sul preavviso.

    Caio — Gruista che accumula ferie non godute

    Caio lavora al 4° livello del CCNL Porti. Per esigenze operative dell’impresa terminalistca, nel 2024 ha goduto solo 10 giorni delle sue 4 settimane + 3 giorni di ferie. I giorni non goduti non si perdono: il datore di lavoro è obbligato a consentirne la fruizione entro i 18 mesi dall’anno di maturazione (norma di legge). In caso di mancata fruizione, Caio ha diritto all’indennità sostitutiva.

    Sempronia — Comandante e programmazione delle ferie a bordo

    Sempronia comanda un traghetto Palermo-Napoli con rotazioni di 28 giorni di imbarco e 14 di sbarco. I 14 giorni di sbarco non sostituiscono le ferie: oltre a questi, la Sezione 1 prevede 34 giorni di ferie l’anno (art. 42) e riposi compensativi per i festivi trascorsi a bordo (art. 41), da godere appena possibile nelle soste in porto; se non è possibile, l’armatore li paga. Il minimo della MLC 2006 sarebbe di 30 giorni l’anno (2,5 al mese).

    Domande frequenti

    Come funzionano le ferie per i marittimi imbarcati?
    Nella Sezione 1 del CCNL Armatoriale spettano 34 giorni di ferie per anno di servizio (art. 42), da fruire in giorni di calendario esclusi domeniche e festivi; per i festivi trascorsi a bordo si maturano riposi compensativi (art. 41). La MLC 2006 garantisce almeno 2,5 giorni per ogni mese di servizio.
    Quante ferie spettano a un lavoratore portuale?
    Il CCNL Porti riconosce 4 settimane + 3 giorni di ferie annuali a partire dal 2025 (era 4 settimane + 2 giorni). Il minimo legale di 4 settimane previsto dal D.Lgs. 66/2003 è inderogabile.
    Il congedo matrimoniale è uguale per marittimi e portuali?
    Sì, 15 giorni. Il rinnovo 2024 della Sezione 1 del CCNL Armatoriale (art. 45) ha esteso i 15 giorni anche a sottufficiali e comuni, che prima avevano 8 giorni. Il CCNL Porti prevede 15 giorni di calendario continuativi (art. 23).
    Cosa succede alle ferie non godute al termine dell’imbarco?
    Non si perdono. Se per ragioni di servizio l’armatore non può concederle, nella Sezione 1 corrisponde i giorni non goduti in ragione di 1/26 del minimo contrattuale più panatica, supplemento paga e ratei (art. 42); la rinuncia alle ferie è vietata dalla legge.
    I marittimi hanno diritto ai permessi per lutto familiare durante la navigazione?
    Il CCNL Porti riconosce 3 giorni lavorativi per il decesso del coniuge o di un parente entro il 2° grado (art. 28). Per i marittimi i giorni dipendono dalla sezione del CCNL Armatoriale applicata, che non abbiamo verificato in questa scheda; l’imbarco può rendere necessario lo sbarco nel porto utile.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: apprendistato e allievo ufficiale

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: apprendistato e allievo ufficiale

    Diventare ufficiale di marina mercantile richiede anni di navigazione formativa regolata dalla STCW internazionale. Lavorare in banchina prevede oggi un percorso di apprendistato professionalizzante appena esteso a tutti i profili del CCNL Porti.

    In sintesi

    Il CCNL Armatoriale prevede la figura dell’allievo ufficiale (coperta e macchina) con retribuzione specifica e percorso STCW. Il rinnovo CCNL Porti 2024 ha esteso l’apprendistato professionalizzante a tutti i profili del contratto, con un protocollo attuativo da definire entro 60 giorni dalla firma. Il rinnovo 2024 del CCNL Armatoriale ha anche migliorato le condizioni economiche degli allievi.

    Dati contrattuali

    CCNL Armatoriale
    Vigente 1° lug. 2024 – 31 dic. 2026 · Confitarma, Assarmatori / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
    CCNL Porti
    Vigente 1° gen. 2024 – 31 dic. 2026 · Assoporti, Assiterminal, Assologistica / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
    Fonte normativa
    D.Lgs. 81/2015 (apprendistato) · Convenzione STCW 1978 (aggiornata 2010) · D.Lgs. 71/2015 (recepimento STCW)

    L’allievo ufficiale nel CCNL Armatoriale

    Nel settore della marina mercantile, l’ingresso nella carriera ufficiale avviene attraverso un percorso di formazione a bordo regolato dalla Convenzione STCW. L’allievo ufficiale è il giovane che, dopo aver frequentato un istituto nautico o un’accademia marittima, si imbarca per accumulare il servizio in mare necessario a sostenere gli esami per i brevetti IMO.

    Il CCNL Armatoriale disciplina la figura dell’allievo ufficiale in due varianti:

    • Allievo ufficiale di coperta: segue i turni di guardia in plancia affiancando gli ufficiali, apprende la condotta della nave, la navigazione astronomica, la gestione del carico e le manovre di porto.
    • Allievo ufficiale di macchina: opera in sala macchine, apprende la conduzione degli impianti propulsivi e ausiliari, le procedure di manutenzione preventiva.

    Il rinnovo 2024 ha dedicato attenzione specifica alla figura dell’allievo, migliorandone le condizioni economiche rispetto al contratto precedente. I minimi retributivi degli allievi sono i più bassi del CCNL (la scala va da circa 16 euro di aumento per gli allievi fino a 116 euro per i comandanti).

    La Convenzione STCW e i requisiti di imbarco

    La Convenzione STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, adottata dall’IMO nel 1978 e significativamente aggiornata nel 1995 e 2010) stabilisce gli standard internazionali minimi per la formazione e certificazione del personale navigante. In Italia è recepita con D.Lgs. 71/2015.

    I requisiti chiave per il brevetto di ufficiale di turno di coperta (Officer in Charge of a Navigational Watch) includono:

    • Completamento di un programma di formazione approvato dall’Autorità Marittima.
    • Almeno 12 mesi di servizio in mare come parte di un programma di formazione approvato, oppure 36 mesi di servizio (percorso alternativo).
    • Superamento degli esami di Stato presso la Capitaneria di Porto competente.

    L’apprendistato professionalizzante nel CCNL Porti

    Il D.Lgs. 81/2015 disciplina l’apprendistato professionalizzante come contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla qualificazione professionale del lavoratore. Il CCNL Porti storicamente aveva un’applicazione limitata dell’apprendistato. Il rinnovo del 18 novembre 2024 ha segnato una svolta: l’apprendistato professionalizzante è stato esteso a tutti i profili disciplinati dal contratto.

    Le caratteristiche generali dell’apprendistato professionalizzante nel settore portuale:

    • Durata: da 6 mesi a 3 anni, a seconda del livello di arrivo e delle disposizioni del protocollo attuativo.
    • Retribuzione: percentuale della retribuzione ordinaria del livello di arrivo, crescente nel corso del contratto (tipicamente 70-80% nel primo anno, con incrementi progressivi).
    • Formazione: almeno 120 ore per il triennio (D.Lgs. 81/2015), comprese le 2 ore aggiuntive di formazione sulla sicurezza introdotte dal rinnovo 2024.
    • Trasformazione: al termine del contratto, senza recesso, si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

    Tabella riepilogativa

    Percorsi di ingresso nel settore marittimo-portuale
    Percorso Contratto Durata Requisiti Esito
    Allievo ufficiale di coperta CCNL Armatoriale Min. 12 mesi imbarco STCW Diploma nautico / accademia marittima + certificati STCW di base Brevetto ufficiale di turno
    Allievo ufficiale di macchina CCNL Armatoriale Min. 12 mesi imbarco STCW Diploma nautico meccanici / accademia + certificati STCW Brevetto ufficiale di macchina
    Apprendistato professionalizzante portuale CCNL Porti 6 mesi – 3 anni Età 15-29 anni (D.Lgs. 81/2015) Assunzione a T.I. al livello di arrivo

    Nota: i dettagli dell’apprendistato portuale saranno definiti nel protocollo attuativo da adottare entro 60 giorni dall’accordo del 18 novembre 2024. Verificare le modalità aggiornate presso Assoporti o le organizzazioni sindacali.

    Casi pratici

    Tizio — Allievo ufficiale che completa la campagna di imbarco

    Tizio ha conseguito il diploma all’Istituto Tecnico Nautico e i certificati STCW di base (PSSR, First Aid, Fire Fighting). Si imbarca come allievo ufficiale di coperta su una portarinfuse con un contratto specifico per allievi, retribuito secondo le tabelle del CCNL Armatoriale. Dopo 15 mesi di imbarco effettivo in un programma approvato, può presentare domanda per il brevetto di ufficiale di turno alla Capitaneria di Porto. Al conseguimento del brevetto, può essere assunto come terzo ufficiale di coperta.

    Caio — Apprendista portuale assunto come operatore di banchina

    Caio, 22 anni, viene assunto come apprendista professionalizzante per la qualifica di operatore di banchina (4° livello) in un terminal container. Il contratto dura 2 anni con retribuzione progressiva. Caio segue 120 ore di formazione obbligatoria (incluse le 2 ore aggiuntive sulla sicurezza previste dal rinnovo 2024) e viene affiancato da un tutor aziendale. Al termine dei 2 anni, se il terminal non recede, viene confermato a tempo indeterminato al 4° livello.

    Sempronia — Ex apprendista portuale che chiede il riconoscimento dell’anzianità

    Sempronia ha completato un apprendistato di 18 mesi e viene confermata a tempo indeterminato. Al momento della conferma rivendica che il periodo di apprendistato sia computato nell’anzianità di servizio ai fini del TFR, degli scatti e del comporto in caso di malattia. Il CCNL Porti e il D.Lgs. 81/2015 confermano che il periodo di apprendistato è integralmente computato nell’anzianità contrattuale.

    Domande frequenti

    Chi è l’allievo ufficiale nel CCNL Armatoriale?
    L’allievo ufficiale è la figura in formazione per accedere alla carriera di ufficiale di coperta o di macchina. Segue un programma di imbarco conforme alla Convenzione STCW, con retribuzione specifica, inferiore a quella degli ufficiali qualificati. Il rinnovo 2024 ha migliorato le condizioni economiche degli allievi.
    Qual è la durata minima dell’imbarco per diventare ufficiale?
    La Convenzione STCW richiede almeno 12 mesi di servizio in mare come parte di un programma di formazione approvato, oppure 36 mesi senza programma approvato, per il brevetto di ufficiale di turno di coperta.
    L’apprendistato portuale è stato esteso con il rinnovo 2024?
    Sì. Il rinnovo CCNL Porti del 18 novembre 2024 ha previsto l’estensione dell’apprendistato professionalizzante a tutti i profili del contratto, con protocollo attuativo da definire entro 60 giorni.
    Quanto guadagna un apprendista portuale?
    La retribuzione dell’apprendista è una percentuale (tipicamente 70-80%) della retribuzione ordinaria del livello di arrivo, con aumenti progressivi. I valori esatti saranno nel protocollo attuativo del CCNL Porti 2024.
    Cosa succede al termine dell’apprendistato?
    Se il datore di lavoro non recede con 30 giorni di preavviso, il rapporto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato. Il periodo di apprendistato viene computato nell’anzianità di servizio.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie: maternità, paternità e congedi

    CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Maternità, paternità e congedi parentali: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie integra le tutele di legge in materia di maternità, paternità e congedo parentale, con specifiche disposizioni per il personale che svolge mansioni a rischio durante la gravidanza. Il rinnovo del 22 maggio 2025 ha ampliato alcune tutele in ottica di parità di genere e conciliazione vita-lavoro.

    In sintesi

    Il CCNL Ferrovie integra la retribuzione al 100% durante il congedo obbligatorio di maternità e paternità. Il rinnovo 2025 ha previsto che il congedo parentale concorra al calcolo della quattordicesima, 3 giorni di permesso per malattia del figlio sotto i 3 anni senza sorveglianza INPS, e la sospensione del congedo parentale in caso di ricovero ospedaliero del figlio. In caso di parti multipli, il congedo obbligatorio è moltiplicato.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Agens · Ancp · Confcooperative Lavoro e Servizi · Legacoop Produzione e Servizi
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl-Ferrovieri · Fast-Confsal · Orsa Ferrovie
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo 22 maggio 2025)
    Norma di legge
    D.lgs. 151/2001 (TU maternità/paternità); d.lgs. 105/2022 (recepimento dir. 2019/1158)

    Tabella riepilogativa

    Congedi di maternità, paternità e parentali — legge e CCNL a confronto
    Istituto Durata (legge) Trattamento legge Integrazione CCNL
    Congedo maternità obbligatorio 5 mesi (2+3 o flessibili) 80% retribuzione (INPS) 100% retribuzione
    Congedo paternità obbligatorio 10 giorni 100% retribuzione (INPS) 100% retribuzione
    Congedo parentale (1 mese elevato) Fino a 3 mesi ciascun genitore 80% (1° mese) / 30% (altri mesi) Integrazioni aziendali possibili
    Malattia figlio < 3 anni Fino a guarigione, illimitata 30% INPS 3 giorni senza sorveglianza INPS (novità 2025)
    Malattia figlio 3-14 anni 10 gg lavorativi/anno per genitore Non retribuita (o 30%) Secondo CCNL e accordi aziendali
    Sospensione congedo per ricovero Sì (d.lgs. 151/2001) Sospensione e ripresa Confermata dal rinnovo 2025

    Nota: il d.lgs. 105/2022 ha innalzato l’indennità del primo mese di congedo parentale all’80% (poi elevabile al 60% per un secondo mese entro i 6 anni del figlio, con decorrenza progressiva). Le integrazioni contrattuali specifiche per il Gruppo FS sono definite anche dal Contratto Aziendale FS del 22 maggio 2025. Per gli altri datori applicanti il solo CCNL, verificare la contrattazione aziendale applicabile.

    Il congedo obbligatorio di maternità

    Il congedo obbligatorio di maternità (d.lgs. 151/2001) dura in totale 5 mesi e si articola normalmente in 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo. La lavoratrice può optare per la flessibilità (entrare in congedo 1 mese prima del parto ed estendere a 4 mesi dopo), previo parere medico di non rischio per sé e per il nascituro.

    Il CCNL Ferrovie integra l’indennità INPS (pari all’80% della retribuzione media giornaliera) fino al 100% della retribuzione per tutta la durata del congedo obbligatorio. Il congedo obbligatorio di maternità:

    • non si computa nel comporto malattia;
    • matura ferie, tredicesima e quattordicesima (integrazione CCNL 2025);
    • matura il TFR;
    • è computato nell’anzianità di servizio.

    Per le lavoratrici che svolgono mansioni a rischio (personale di condotta, lavoro notturno, esposizione a sostanze pericolose), l’astensione anticipata è obbligatoria per legge. L’azienda è tenuta a spostare la lavoratrice a mansioni compatibili, mantenendo la retribuzione, o ad anticipare il congedo.

    Il congedo obbligatorio di paternità

    Il d.lgs. 105/2022 ha stabilito in 10 giorni il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (o all’adozione/affidamento). In caso di parto plurimo il periodo è moltiplicato proporzionalmente. L’indennità legale è al 100% della retribuzione (INPS); il CCNL conferma la retribuzione piena.

    Il congedo parentale: novità del rinnovo 2025

    Il congedo parentale permette a ciascun genitore di astenersi dal lavoro nei primi anni di vita del figlio (fino ai 14 anni per complessivi 10 mesi tra i due genitori, elevabili a 11 se il padre fruisce di almeno 3 mesi). Con il d.lgs. 105/2022:

    • il primo mese (per uno dei due genitori) è indennizzato all’80%;
    • un secondo mese (per l’altro genitore o in aggiunta) è indennizzato al 60% entro i 6 anni del figlio;
    • gli altri mesi sono indennizzati al 30%.

    Il rinnovo del 22 maggio 2025 ha introdotto due novità rilevanti:

    1. I periodi di congedo parentale concorrono al calcolo della quattordicesima mensilità, analogamente a quanto già previsto per il congedo obbligatorio. Si tratta di un miglioramento rispetto alla norma di legge, che non prevede tale computo;
    2. In caso di ricovero ospedaliero del figlio, il congedo parentale in corso si sospende e riprende dalla fine del ricovero, consentendo al genitore di stare accanto al figlio senza consumare congedo parentale durante la degenza.

    Permessi per malattia del figlio

    La legge garantisce permessi per la malattia del figlio, con regime diverso per età:

    • Fino a 3 anni: assenza illimitata, indennizzata al 30% INPS;
    • Tra 3 e 14 anni: 10 giorni lavorativi per anno per genitore, non retribuiti (salvo accordi aziendali).

    Il rinnovo del 2025 ha introdotto 3 giorni aggiuntivi per malattia del figlio sotto i 3 anni senza obbligo di sorveglianza INPS: il lavoratore non deve rispettare le fasce di reperibilità durante questi 3 giorni, facilitando la gestione familiare delle malattie acute del bambino.

    Casi pratici

    Tizio — Padre macchinista e congedo obbligatorio

    Tizio, macchinista, diventa padre il 10 marzo. Ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio da fruire entro i 5 mesi successivi (entro il 10 agosto). Decide di prenderne 5 subito dopo il parto e 5 un mese dopo per supportare la partner al rientro dall’ospedale. Il CCNL garantisce la retribuzione al 100% per entrambi i periodi. Il turno programmato per quei giorni viene riassegnato.

    Caia — Macchinista in gravidanza e spostamento di mansione

    Caia è macchinista e scopre di essere incinta all’8a settimana. Il lavoro notturno e il servizio di guida (vibrazioni, postura, stress psicofisico) rientrano nei lavori vietati durante la gravidanza. L’azienda la sposta temporaneamente a mansioni di supporto operativo (gestione documentazione di circolazione) con la stessa retribuzione del livello B1. Al termine del congedo obbligatorio post-partum, Caia rientra e, dopo la visita di idoneità ANSFISA, riprende il servizio di guida.

    Sempronio — Congedo parentale e quattordicesima (novità 2025)

    Sempronio, capotreno livello B2, fruisce di 2 mesi di congedo parentale tra aprile e maggio. Grazie alla novità del rinnovo 2025, questi 2 mesi concorrono al calcolo della quattordicesima (liquidata a luglio): la quattordicesima non subisce decurtazione per i periodi di congedo parentale. Prima del rinnovo, il congedo parentale non era computato per la quattordicesima; Sempronio stima un beneficio di circa 400 euro lordi rispetto alla situazione precedente.

    Domande frequenti

    Quanto percepisce una lavoratrice ferroviaria durante il congedo obbligatorio?
    La legge garantisce l’80% della retribuzione (INPS) per 5 mesi di congedo obbligatorio. Il CCNL Ferrovie integra fino al 100% della retribuzione per tutta la durata del congedo obbligatorio.
    Quanti giorni di congedo spettano al padre?
    10 giorni di congedo obbligatorio di paternità, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto. In caso di parto plurimo il periodo è moltiplicato. L’indennità INPS è al 100%; il CCNL conferma la retribuzione piena.
    Il congedo parentale matura la quattordicesima?
    Sì, dal rinnovo del 22 maggio 2025 il congedo parentale concorre al calcolo della quattordicesima, analogamente al congedo obbligatorio. Si tratta di un miglioramento rispetto alla norma di legge.
    Come si gestisce la gravidanza per una macchinista?
    La lavoratrice macchinista in stato di gravidanza è spostata a mansioni compatibili (senza guida del treno, senza lavoro notturno), mantenendo la retribuzione del livello. Al rientro dal congedo obbligatorio post-partum è necessaria la visita di idoneità ANSFISA prima di riprendere la guida.
    Cos’è la sospensione del congedo parentale per ricovero del figlio?
    Se il figlio è ricoverato in ospedale durante il congedo parentale, il genitore può sospendere il congedo e rientrare al lavoro. Il congedo riprende al termine della degenza. Questa possibilità è stata confermata e rafforzata dal rinnovo CCNL del 2025.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025, con vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie: malattia e infortunio

    CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Malattia e infortunio: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    La disciplina della malattia nel CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie si distingue per un elemento peculiare: per le figure del personale di condotta (macchinisti) e per tutto il personale soggetto a sorveglianza sanitaria obbligatoria, la perdita dell’idoneità fisico-psichica attiva procedure di tutela specifiche che vanno oltre le regole generali sul comporto.

    In sintesi

    Il CCNL Ferrovie prevede un comporto di 18 mesi (estendibile a 30 per alcune condizioni). La retribuzione è al 100% per i primi 18 mesi (INPS integrato dal CCNL). L’infortunio non si computa nel comporto ordinario. Per il personale di condotta, la perdita definitiva dell’idoneità ANSFISA attiva procedure di ricollocazione prima del possibile licenziamento per sopravvenuta inidoneità.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Agens · Ancp · Confcooperative Lavoro e Servizi · Legacoop Produzione e Servizi
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl-Ferrovieri · Fast-Confsal · Orsa Ferrovie
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo 22 maggio 2025)
    Norma di legge
    Art. 2110 c.c.; d.lgs. 151/2001; d.lgs. 38/2000 (INAIL); d.lgs. 247/2010 (idoneità conduttori)

    Tabella riepilogativa

    Comporto, trattamento economico e tutele per malattia e infortunio
    Istituto Malattia ordinaria Infortunio sul lavoro / Malattia professionale
    Comporto (conservazione posto) 18 mesi (estendibile a 30) Non si computa nel comporto ordinario
    Ente erogatore indennità INPS (dal 4° giorno) INAIL (dal 4° giorno di inabilità)
    Integrazione CCNL Sì, fino al 100% retribuzione Sì, fino al 100% retribuzione
    Maturazione ferie Sì, nei limiti del comporto Sì, per tutto il periodo di assenza
    Maturazione TFR Sì Sì
    Fascia di reperibilità Sì (art. min. lavoro) Non applicabile durante ricovero
    Procedura per pers. di condotta Visita ANSFISA al rientro se assenza > 30 gg Visita ANSFISA obbligatoria prima del rientro

    Nota: il comporto si calcola sommando i periodi di malattia nell’arco di un determinato periodo di osservazione (generalmente 36 mesi o l’intero rapporto di lavoro, secondo le previsioni specifiche del CCNL). L’estensione a 30 mesi è prevista per condizioni di salute gravi o croniche; il CCNL individua le fattispecie specifiche. Per dettagli aggiornarsi sul testo contrattuale integrale.

    Comporto: la regola contrattuale e quella di legge

    L’art. 2110 c.c. garantisce al lavoratore ammalato la conservazione del posto per il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o dall’equità. Il CCNL Ferrovie concretizza questa regola fissando un comporto di 18 mesi, estendibile a 30 mesi per alcune patologie gravi o croniche espressamente elencate.

    Il periodo di comporto si calcola sommando tutte le assenze per malattia intervenute nell’arco di un periodo di osservazione definito dal CCNL. Le assenze per infortunio sul lavoro, malattia professionale e congedo di maternità obbligatoria non entrano nel calcolo del comporto ordinario.

    Superato il comporto, il datore ha la facoltà (non l’obbligo) di recedere dal rapporto, rispettando il preavviso contrattuale. Se recede senza rispettare il preavviso, deve corrispondere la relativa indennità sostitutiva.

    Trattamento economico durante la malattia

    Il trattamento economico si compone di due livelli:

    1. Indennità INPS: corrisposta dall’ente previdenziale a partire dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni di carenza sono a carico del datore o coperti da accordi aziendali). L’importo varia in percentuale della retribuzione media giornaliera;
    2. Integrazione contrattuale: il CCNL Ferrovie prevede che l’azienda integri l’indennità INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione netta di riferimento, per tutta la durata del comporto.

    A decorrenza del 19° mese (oltre il comporto ordinario) o in caso di comporto esaurito, il rapporto di lavoro può essere sciolto. Se il datore non recede, la situazione si protrae con trattamento eventualmente ridotto; la scelta del datore è discrezionale ma deve essere non discriminatoria.

    Idoneità alla condotta: la specificità del settore ferroviario

    Il d.lgs. 247/2010 impone ai macchinisti di essere in possesso di un’idoneità fisico-psichica certificata da un medico riconosciuto da ANSFISA. Le visite periodiche di controllo (obbligatorie per legge, con cadenza stabilita in base all’età) sono svolte durante l’orario di lavoro.

    Qualora a seguito di malattia o infortunio il macchinista perda temporaneamente l’idoneità:

    • viene sospeso dal servizio di guida;
    • può essere adibito a mansioni compatibili con il suo stato di salute durante il periodo di sospensione;
    • la retribuzione è garantita nelle forme ordinarie del comporto.

    Se la perdita di idoneità è definitiva, il datore deve prima valutare la possibilità di ricollocare il lavoratore in mansioni diverse dalla condotta, compatibili con le sue competenze e il suo stato di salute (obbligo di repêchage). Solo se la ricollocazione è oggettivamente impossibile, può procedere al licenziamento per sopravvenuta inidoneità, che costituisce giustificato motivo oggettivo.

    Infortunio sul lavoro e malattia professionale

    Il settore ferroviario presenta specifici rischi professionali: incidenti durante le operazioni di manovra, cadute, esposizione a sostanze pericolose nella manutenzione, rischi ergonomici per il personale di condotta. Gli infortuni sono coperti dall’INAIL tramite l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (d.lgs. 38/2000).

    L’assenza per infortunio ha le seguenti caratteristiche:

    • non incide sul comporto ordinario per malattia;
    • il posto di lavoro è conservato per tutta la durata dell’inabilità temporanea assoluta;
    • la retribuzione è integrata dal CCNL fino al 100%;
    • al rientro, il personale di condotta deve effettuare una visita di idoneità ANSFISA prima di riprendere il servizio.

    Casi pratici

    Tizio — Malattia lunga e comporto

    Tizio, macchinista con 8 anni di anzianità, è in malattia per una patologia grave che lo tiene assente per 20 mesi complessivi (con alcune interruzioni) nell’arco di 36 mesi. Il comporto ordinario di 18 mesi è superato. La patologia non rientra tra quelle per cui il CCNL prevede l’estensione a 30 mesi. L’azienda notifica l’intenzione di recedere; Tizio, con l’assistenza della Filt-Cgil, verifica se siano ancora computabili periodi non attribuibili a malattia ordinaria (ferie, infortuni) per ridurre il conteggio del comporto.

    Caia — Infortunio in manovra e rientro in servizio

    Caia, operatrice di manutenzione livello C1, subisce un infortunio durante operazioni di manovra. L’INAIL riconosce l’inabilità temporanea assoluta per 3 mesi. Il CCNL integra l’indennità INAIL fino alla retribuzione piena. Al termine della prognosi, prima di rientrare alle mansioni di manutenzione (che prevedono accesso alla linea), Caia si sottopone alla visita di idoneità aziendale. Il periodo di infortunio non viene conteggiato nel comporto per malattia ordinaria.

    Sempronio — Perdita dell’idoneità alla condotta

    Sempronio, macchinista di 54 anni, viene dichiarato permanentemente inidoneo alla condotta da ANSFISA a causa di un problema cardiologico. L’azienda avvia la procedura di repêchage: verifica se esistano posizioni disponibili compatibili con le sue competenze (es. istruttore tecnico, addetto alla programmazione turni, operatore di circolazione). Individua una posizione disponibile al livello A: Sempronio accetta la ricollocazione, con adeguamento retributivo previsto dal CCNL per i cambiamenti di mansione.

    Domande frequenti

    Per quanti mesi si conserva il posto in caso di malattia?
    Il CCNL Ferrovie prevede un comporto di 18 mesi, estendibile a 30 mesi per patologie gravi o croniche specificamente individuate. Superato il comporto, il datore può recedere con preavviso.
    La retribuzione è piena durante la malattia?
    Il CCNL integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione per tutta la durata del comporto. L’INPS eroga l’indennità dal 4° giorno; i primi 3 giorni di carenza sono coperti dall’azienda o da accordi aziendali.
    Cosa succede se un macchinista perde l’idoneità alla guida?
    La perdita definitiva dell’idoneità fisico-psichica ANSFISA obbliga il datore a valutare la ricollocazione in mansioni compatibili prima del licenziamento. Solo se la ricollocazione è impossibile, scatta il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
    L’infortunio si computa nel comporto malattia?
    No. L’assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale non si computa nel comporto per malattia ordinaria. Il posto è conservato per tutta la durata dell’inabilità temporanea assoluta.
    Come si certifica la malattia?
    Il lavoratore fa redigere dal medico di base il certificato telematico, inviato direttamente all’INPS. Il datore riceve la comunicazione automaticamente. Il CCNL può prevedere l’obbligo di comunicazione diretta entro il primo giorno di assenza.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025, con vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Livelli professionali, qualifiche e mansioni: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie classifica il personale in 16 livelli distribuiti su 4 aree professionali, con un sistema che va dalle alte funzioni direttive e tecniche (area 1, livelli Q) fino al personale ausiliario (area 4, livelli F). Ogni livello corrisponde a declaratorie specifiche che descrivono le competenze, l’autonomia e le responsabilità richieste.

    In sintesi

    Il CCNL Ferrovie/Attività Ferroviarie articola il personale in 16 livelli (da Q1 ad F2) su 4 aree professionali. Il macchinista è tipicamente al livello B1, il capotreno al livello B, il personale di manutenzione specializzato dal D al C. L’apprendistato professionalizzante è il percorso standard di accesso alle figure di condotta e accompagnamento treni.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Agens · Ancp · Confcooperative Lavoro e Servizi · Legacoop Produzione e Servizi
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl-Ferrovieri · Fast-Confsal · Orsa Ferrovie
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo 22 maggio 2025)
    Ambito
    Imprese di trasporto ferroviario persone e merci, gestione infrastrutture, servizi correlati

    Tabella riepilogativa

    Livelli professionali, aree e profili tipo — CCNL Ferrovie/Attività Ferroviarie
    Area Livello Profili tipo Minimo mensile (nov. 2025)
    Area 1 — Alta professionalità Q 1 Responsabile di unità tecnica o amministrativa complessa, dirigente di impianto 3.009,01 € (incl. ind. funzione)
    Q 2 Responsabile di funzione specialistica, coordinatore di struttura 2.554,11 € (incl. ind. funzione)
    A Specialista tecnico-commerciale senior, capo tecnico infrastrutture/rotabili 2.401,34 €
    Area 2 — Coordinamento e specializzazione B 1 Macchinista (conducente di treno), capo stazione, specialista tecnico 2.286,99 €
    B 2 Capo Treno / Capo Servizi Treno, specialista amministrativo senior 2.188,97 €
    B 3 Tecnico polifunzionale treno, addetto commerciale bordo 2.156,31 €
    Area 3 — Operatività qualificata C 1 Operatore specializzato manutenzione rotabili/infrastrutture, tecnico di ufficio 2.107,30 €
    C 2 Operatore specializzato della circolazione (livello avanzato) 2.074,62 €
    Area 3 / 4 — Operatività tecnica base D 1 Operatore specializzato manutenzione (base), addetto a impianto 2.041,95 €
    D 2 Operatore di manovra, addetto circolazione base 1.976,62 €
    D 3 Operatore tecnico polivalente 1.943,94 €
    E 1 Addetto servizi passeggeri, operatore commerciale a bordo 1.911,26 €
    E 2 / E 3 Operatore di supporto, addetto pulizia impianti 1.829,60 € / 1.796,91 €
    Area 4 — Attività ausiliarie F 1 Ausiliario qualificato, addetto pulizia a bordo treno 1.666,23 €
    F 2 Ausiliario generico 1.633,56 €

    Nota: i profili tipo sono indicativi. Le declaratorie precise per ogni livello sono contenute nel testo integrale del CCNL e negli allegati tecnici. L’inquadramento definitivo spetta al datore di lavoro sulla base delle mansioni effettivamente svolte; in caso di contestazione il lavoratore può rivolgersi al sindacato o all’Ispettorato del Lavoro.

    Le quattro aree professionali

    Il sistema classificatorio del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie si fonda su quattro aree che esprimono crescenti livelli di complessità, autonomia e responsabilità:

    • Area professionale 1: funzioni di alta direzione tecnica, amministrativa o gestionale. Include i responsabili di unità organizzative complesse (livelli Q1 e Q2) e le figure specialistiche di alto profilo (livello A). Per Q1 e Q2 il CCNL prevede un’indennità di funzione aggiuntiva.
    • Area professionale 2: coordinamento operativo e specializzazione tecnica con significativa autonomia. Comprende le figure chiave dell’esercizio ferroviario: macchinista (B1), capotreno (B2), personale tecnico di bordo e di circolazione (B3).
    • Area professionale 3: attività operative che richiedono conoscenze tecniche specifiche e qualifiche formali. Rientrano i manutentori specializzati di rotabili e infrastrutture (C1-C2) e gli operatori di manovra e circolazione (D1-D3).
    • Area professionale 4: attività esecutive e di supporto con complessità limitata. Comprende il personale di assistenza passeggeri (E1-E3) e gli ausiliari (F1-F2), incluso il personale di pulizia a bordo e in stazione.

    Figure chiave del personale mobile

    Il settore ferroviario ha specifiche figure professionali legate all’esercizio dei treni, disciplinate in sezioni dedicate del CCNL:

    Macchinista (conducente di treno)

    Il macchinista è la figura cardine della sicurezza dell’esercizio ferroviario. Il d.lgs. 247/2010 (recepimento della direttiva 2007/59/CE) impone il conseguimento della licenza europea di condotta e del certificato di sicurezza, entrambi rilasciati da ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali). I requisiti psicofisici sono rigorosi: acuità visiva di almeno 10/10 per occhio, perfetta percezione dei colori, udito idoneo, idoneità psico-attitudinale certificata. L’inquadramento contrattuale tipico è il livello B1 dopo apprendistato.

    Capo Treno / Capo Servizi Treno

    Il capotreno ha la responsabilità del servizio a bordo, della gestione dei passeggeri, della comunicazione con la cabina di guida e del rispetto delle procedure di sicurezza. L’inquadramento tipico è al livello B2. Per i servizi notte e lunga percorrenza il CCNL prevede discipline specifiche in materia di orario e riposi.

    Personale di manutenzione

    I manutentori di rotabili (locomotori, carrozze, carri) e di infrastrutture (binari, impianti di segnalamento, alimentazione elettrica) sono inquadrati prevalentemente nei livelli C e D. La certificazione tecnica richiesta varia a seconda della specializzazione (elettrica, meccanica, elettronica).

    Personale di circolazione e manovra

    Comprende gli operatori degli impianti di stazione, i dirigenti movimento, gli agenti del piano del traffico. L’inquadramento varia da D1 a B a seconda delle responsabilità e dell’impianto gestito.

    Mansioni superiori e passaggio di livello

    Il CCNL, in linea con l’art. 2103 c.c. (come modificato dal d.lgs. 81/2015), disciplina l’assegnazione a mansioni superiori: se la prestazione di mansioni di livello superiore si protrae oltre i termini contrattuali, il lavoratore ha diritto all’inquadramento al livello corrispondente e alla differenza retributiva. Il CCNL definisce i termini specifici entro cui scatta l’automatismo. In caso di controversia, le OO.SS. firmatarie offrono assistenza per il riconoscimento del livello corretto.

    Casi pratici

    Tizio — Da apprendista a macchinista B1

    Tizio è assunto con contratto di apprendistato professionalizzante per la figura di macchinista. Al termine del percorso (durata prevista dal CCNL per la figura) consegue la licenza europea di condotta ANSFISA e viene inquadrato al livello B1. La sua retribuzione base passa dalla percentuale ridotta prevista durante l’apprendistato al minimo tabellare pieno di 2.286,99 euro mensili (dal 1° novembre 2025).

    Caia — Manutentrice di rotabili, passaggio da D1 a C1

    Caia lavora come operatrice di manutenzione rotabili al livello D1 da quattro anni. L’azienda le affida per sei mesi mansioni tipiche del livello C1 (supervisione di un team di manutenzione). Trascorso il periodo previsto dal CCNL, Caia ha diritto al passaggio formale al livello C1 con la relativa retribuzione. Senza che l’azienda la promuova spontaneamente, si rivolge alla Fit-Cisl per ottenere il riconoscimento.

    Sempronio — Ausiliario F2 con compiti di addetto commerciale

    Sempronio è formalmente inquadrato al livello F2 come ausiliario, ma da mesi svolge funzioni di addetto ai servizi passeggeri a bordo (livello E1). Segnala la situazione al sindacato Orsa Ferrovie, che avvia una procedura di verifica dell’inquadramento. L’azienda riconosce il livello E1 e corrisponde le differenze retributive dal giorno in cui è iniziata la prestazione di mansioni superiori.

    Domande frequenti

    In quale livello è inquadrato un macchinista?
    Il macchinista (conducente di treno) è tipicamente inquadrato al livello B1 del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie dopo il completamento dell’apprendistato professionalizzante e il conseguimento della licenza europea di condotta (d.lgs. 247/2010).
    Che livello ha il capotreno?
    La figura del Capo Treno / Capo Servizi Treno è collocata al livello B2. Il profilo include la responsabilità del servizio a bordo, la gestione dei passeggeri e gli obblighi di sicurezza dell’esercizio.
    Come si accede ai livelli B e C nel settore ferroviario?
    L’accesso alle figure professionali di livello B e C avviene generalmente tramite contratto di apprendistato professionalizzante (art. 21 del CCNL), con formazione specifica obbligatoria e, per le figure di condotta, con il conseguimento delle abilitazioni ANSFISA.
    Cosa distingue l’area professionale 1 dall’area 2?
    L’area 1 (Q1, Q2, A) comprende funzioni di alta responsabilità gestionale e tecnica. L’area 2 (B1, B2, B3) include le figure di coordinamento operativo e specialistiche con autonomia rilevante, tipicamente il personale di condotta e accompagnamento treni.
    Il personale ausiliario rientra nel CCNL Ferrovie?
    Sì, il personale ausiliario a bordo treno e negli impianti rientra nel CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie, con inquadramento ai livelli F1 e F2. Questo vale anche per il personale degli appalti ferroviari operante per committenza di imprese ferroviarie.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025. I profili tipo indicati nella tabella sono ricavati dalla documentazione sindacale disponibile (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) e da fonti specializzate; le declaratorie ufficiali sono contenute nel testo contrattuale integrale. Per situazioni specifiche di inquadramento consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie: ferie, permessi e ROL

    CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Ferie, permessi e ROL: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie garantisce al personale ferroviario un diritto alle ferie graduato in base all’anzianità di servizio, a cui si aggiungono le giornate per le ex festività e i permessi retribuiti per eventi familiari e personali. Per il personale mobile la pianificazione delle ferie tiene conto delle specificità dell’esercizio ferroviario.

    In sintesi

    Il CCNL Ferrovie prevede da 20 a 25 giorni lavorativi di ferie in base all’anzianità, più 4 giorni per le ex festività. Il congedo matrimoniale è di 15 giorni; i permessi per lutto sono di 3 giorni per evento. Le ferie non godute per necessità di servizio non si perdono e devono essere fruite entro l’anno successivo. La monetizzazione durante il rapporto è vietata per legge.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Agens · Ancp · Confcooperative Lavoro e Servizi · Legacoop Produzione e Servizi
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl-Ferrovieri · Fast-Confsal · Orsa Ferrovie
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo 22 maggio 2025)
    Norma di legge
    Art. 2109 c.c.; d.lgs. 66/2003 art. 10; l. 937/1977 (ex festività)

    Tabella riepilogativa

    Ferie, permessi e assenze retribuite — CCNL Ferrovie/Attività Ferroviarie
    Istituto Durata / Importo Note
    Ferie annue 20-25 giorni lavorativi Graduati per anzianità; settimana = 5 giorni
    Ex festività (GRO) 4 giornate Aggiuntive alle ferie; fruibili anche a ore
    Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario Non computati nelle ferie; retribuiti al 100%
    Permesso lutto (1° grado) 3 giorni per evento Coniuge, genitori, figli; non cumulabili tra eventi
    Permesso lutto (altri parenti) 1 giorno per evento Fratelli, suoceri; verifica testo CCNL per dettagli
    Donazione sangue 1 giorno per donazione Legge 584/1967; retribuito
    Visite specialistiche Tempo necessario Con certificazione medica; per personale di condotta anche visite periodiche ANSFISA
    Permessi studio Secondo legge 300/1970 Fino a 150 ore annue per corsi riconosciuti

    Nota: i giorni di ferie si calcolano su una settimana lavorativa di 5 giorni (dal lunedì al venerdì); la domenica e il giorno di riposo settimanale non si computano nelle ferie. Per il personale mobile con turnazione su 7 giorni, il calcolo avviene sul ciclo programmato.

    Ferie annue: maturazione e fruizione

    Il diritto alle ferie matura proporzionalmente ai mesi di servizio effettivo nell’anno solare. Per il primo anno di lavoro si ha diritto a tante giornate quante ne corrispondono ai mesi lavorati, contando per intero i mesi con almeno 15 giorni di lavoro. Le ferie si maturano anche durante:

    • le assenze per malattia nei limiti del comporto;
    • il congedo di maternità obbligatoria;
    • il congedo parentale (nei limiti legali);
    • i permessi retribuiti.

    Le ferie non si maturano durante le assenze non retribuite superiori a un mese. Il datore di lavoro ha il potere-dovere di pianificare le ferie tenendo conto delle esigenze organizzative dell’esercizio. Per il personale mobile, la pianificazione è inserita nei turni programmati; il lavoratore può formulare preferenze che l’azienda considera compatibilmente con le necessità operative.

    Ferie non godute: obblighi di legge e decadenza

    Il d.lgs. 66/2003 (art. 10) prevede che il lavoratore fruisca di un periodo di almeno 4 settimane di ferie l’anno. Di queste, due settimane devono essere godute nell’anno di maturazione; le rimanenti entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione.

    Il CCNL Ferrovie consente il rinvio delle ferie non godute per comprovate esigenze di servizio, ma non la loro perdita definitiva: il lavoratore mantiene il diritto a fruite le ferie non godute o, alla cessazione del rapporto, a ricevere l’indennità sostitutiva corrispondente ai giorni non fruiti.

    Divieto di monetizzazione: durante il rapporto di lavoro in corso le ferie non possono essere trasformate in denaro, salvo che il CCNL preveda espressamente la possibilità per i giorni eccedenti il minimo legale (4 settimane). In caso di cessazione del rapporto per qualsiasi causa, le ferie residue vengono indennizzate nella busta paga di liquidazione.

    Le ex festività (giornate di riduzione d’orario)

    Le 4 giornate derivano dalla soppressione di alcune festività civili e religiose avvenuta con la legge 937/1977 e successive modifiche. Spettano a tutti i lavoratori indipendentemente dall’anzianità e si aggiungono alle ferie ordinarie. La denominazione varia aziendalmente (ex festività, GRO — giornate di riduzione d’orario, permessi retribuiti aggiuntivi). Possono essere:

    • fruite come giornate intere di riposo;
    • fruite in frazioni orarie (ore di permesso ROL);
    • accumulate a formare periodi di assenza più lunghi.

    Se al 31 dicembre residuano giornate non fruite, queste si monetizzano o si trasportano all’anno successivo secondo quanto previsto dalla contrattazione aziendale.

    Permessi retribuiti per eventi familiari

    Il CCNL e la legge (d.lgs. 151/2001 e art. 4, l. 53/2000) riconoscono permessi retribuiti non computati nelle ferie per le seguenti fattispecie:

    • Congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario, fruibili in coincidenza con la data di matrimonio o unione civile;
    • Lutto di parenti di primo grado (coniuge, genitori, figli): 3 giorni di permesso per ogni evento, non cumulabili tra loro;
    • Grave infermità di coniuge, convivente, parenti di primo grado o parenti di secondo grado conviventi: 3 giorni l’anno (l. 53/2000);
    • Donazione di sangue o midollo osseo: giornata intera (legge 584/1967);
    • Permessi per funzioni elettorali o di giuria: garantiti dalla legge.

    Casi pratici

    Tizio — Ferie non godute per esigenze di servizio

    Tizio, macchinista con 10 anni di anzianità, ha diritto a 23 giorni di ferie. A causa di un picco operativo estivo, l’azienda gli ha consentito di godere solo 18 giorni nel corso dell’anno. I 5 giorni residui non si perdono: il CCNL e la legge garantiscono il riporto all’anno successivo. Entro il 30 giugno dell’anno successivo Tizio deve aver fruito di quei 5 giorni; in mancanza, li indennizza alla cessazione del rapporto.

    Caia — Congedo matrimoniale e pianificazione turni

    Caia è capotreno e si sposa il 14 giugno. Ha diritto a 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale retribuito, che può iniziare alcuni giorni prima della cerimonia. Presenta la richiesta con congruo anticipo all’ufficio programmi, allegando la documentazione. I 15 giorni non si deducono dalle ferie ordinarie: Caia mantiene intatto il suo diritto alle ferie maturate nell’anno.

    Sempronio — Permesso per lutto e successiva riprogrammazione

    Sempronio, operatore di manutenzione livello C1, perde il padre. Ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito. Rientra al lavoro e, nei mesi successivi, utilizza alcune giornate di ROL (ex festività) per gestire le pratiche burocratiche successive al decesso (successione, servizi funerari). Le giornate di ROL sono prenotate tramite il sistema aziendale con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano a un lavoratore ferroviario?
    Il CCNL Ferrovie/Attività Ferroviarie prevede da 20 a 25 giorni lavorativi di ferie annue in base all’anzianità. I giorni si calcolano su settimana di 5 giorni.
    Cosa sono le ex festività soppresse?
    Sono 4 giornate aggiuntive che compensano le festività nazionali abolite dalla l. 937/1977. Spettano a tutti i lavoratori indipendentemente dall’anzianità e si aggiungono alle ferie ordinarie.
    Le ferie possono essere monetizzate?
    No. Il d.lgs. 66/2003 vieta la monetizzazione delle ferie durante il rapporto di lavoro. Le ferie residue vengono indennizzate solo alla cessazione del rapporto.
    Quanti giorni di permesso per il matrimonio?
    Il CCNL Ferrovie prevede 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale retribuito, non deducibili dalle ferie ordinarie.
    Come funziona il permesso per visite mediche per i macchinisti?
    Le visite periodiche ANSFISA (obbligatorie per abilitazione alla condotta) avvengono durante l’orario di lavoro senza decurtazione della retribuzione. Per le visite personali ordinarie il lavoratore documenta l’assenza con certificazione medica.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025, con vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie: apprendistato professionalizzante

    CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Apprendistato professionalizzante: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    L’apprendistato professionalizzante è la forma contrattuale privilegiata per accedere alle principali figure del settore ferroviario: macchinista, capotreno, manutentore di rotabili e operatore di circolazione. Il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie e il d.lgs. 81/2015 ne definiscono la struttura; per le figure di condotta si aggiungono le procedure ANSFISA.

    In sintesi

    L’apprendistato professionalizzante nel CCNL Ferrovie dura da 6 mesi a 3 anni. Per i primi 24 mesi l’apprendista è inquadrato nella posizione più alta del livello inferiore a quello di destinazione, per gli ultimi 12 nella posizione iniziale del livello di destinazione (art. 21). La formazione comprende 120 ore di formazione di base e trasversale nel triennio e almeno 80 ore medie annue di formazione professionalizzante; per il personale di condotta servono anche le abilitazioni ANSFISA. Il rinnovo 2025 ha aggiunto una giornata annua di formazione obbligatoria sulla sicurezza.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Agens · Ancp · Confcooperative Lavoro e Servizi · Legacoop Produzione e Servizi
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl-Ferrovieri · Fast-Confsal · Orsa Ferrovie
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo 22 maggio 2025)
    Norma di legge
    D.lgs. 81/2015, artt. 41-47 (apprendistato professionalizzante)

    Figure e livelli dell’apprendistato nel CCNL Ferrovie

    Figure professionali attivabili in apprendistato (art. 21, punto 25, CCNL Mobilità/Area AF)
    Livello di destinazione Figure Primi 24 mesi Ultimi 12 mesi
    B Capo Stazione, Macchinista, Capo Treno/Capo Servizi Treno, Specialista Tecnico Commerciale, Capo Tecnico Infrastrutture, Capo Tecnico Rotabili, Specialista Tecnico Amministrativo C1 (2.107,30 €) B3 (2.156,31 €)
    C Tecnico di Ufficio, Tecnico Polifunzionale Treno, Tecnico di Protezione Aziendale D1 (2.041,95 €) C2 (2.074,62 €)
    D Operatore Specializzato Manutenzione Infrastrutture, Operatore Specializzato Manutenzione Rotabili, Operatore Specializzato della Circolazione, Operatore Specializzato Attività di supporto/Protezione Aziendale E1 (1.911,26 €) D3 (1.943,94 €)

    Nota: minimi mensili in vigore dal 1° giugno 2026. Chi ha un attestato di qualifica idoneo è inquadrato per tutto il contratto nella posizione iniziale del livello di destinazione; lo Specialista Tecnico Amministrativo con laurea magistrale richiesta per l’assunzione è inquadrato in B2 per tutti i 24 mesi del contratto. Per il personale di condotta e scorta l’impiego deve essere coerente con le abilitazioni ANSFISA conseguite (art. 21, punti 7 e 22, del testo del CCNL Mobilità/Area AF del 22 maggio 2025).

    Il quadro normativo: d.lgs. 81/2015 e CCNL

    L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dagli artt. 41-47 del d.lgs. 81/2015. La legge fissa i principi generali; il CCNL li declina per il settore ferroviario:

    • Durata: non meno di 6 mesi e non più di 3 anni (art. 21, punto 2);
    • Età: dai 18 anni fino al giorno prima dei 30 (dai 17 anni con una qualifica professionale ai sensi del D.Lgs. 226/2005); senza limiti di età per chi percepisce un trattamento di disoccupazione;
    • Formazione trasversale: definita dalle Regioni (oggi spesso erogata dall’ente bilaterale o dall’azienda);
    • Formazione: 120 ore nel triennio di formazione di base e trasversale e almeno 80 ore medie annue di formazione professionalizzante (art. 21, punto 14); le ore di formazione sono orario di lavoro;
    • Tutor aziendale: obbligatorio; deve avere un livello pari o superiore a quello finale dell’apprendista e almeno tre anni di esperienza.

    Per le figure di condotta (macchinista) il percorso di apprendistato si integra con le procedure di abilitazione ANSFISA, che prevedono esami teorici e pratici separati dalle attività formative aziendali ordinarie. Le due procedure si sovrappongono nella prassi delle grandi imprese (FS, Trenord, ecc.) ma hanno basi giuridiche distinte.

    Retribuzione dell’apprendista

    Il CCNL Ferrovie non usa percentuali del minimo: l’apprendista è inquadrato convenzionalmente per i primi 24 mesi nella posizione retributiva più alta del livello immediatamente inferiore a quello della figura da conseguire e, per i successivi 12 mesi, nella posizione retributiva iniziale del livello di destinazione (art. 21, punto 7). Un apprendista macchinista (livello B), per esempio, è pagato come C1 per due anni e come B3 nel terzo anno.

    Per tutta la durata del contratto spettano i trattamenti economici aggiuntivi legati alle mansioni della figura da conseguire (art. 21, punto 8). Alla prosecuzione del rapporto l’intero periodo vale per l’anzianità di servizio, ma i primi 24 mesi non contano per gli scatti di anzianità (art. 21, punto 9).

    Obblighi di formazione e sicurezza

    La formazione nell’apprendistato ferroviario ha due componenti distinte:

    1. Formazione professionalizzante aziendale: definita nel Piano Formativo Individuale (allegato B del CCNL), con almeno 80 ore medie annue, oltre alle 120 ore nel triennio di formazione di base e trasversale. Include la conoscenza delle procedure operative, della normativa di settore e delle specificità tecniche delle mansioni;
    2. Formazione specifica di sicurezza: per il personale di condotta, l’abilitazione ANSFISA (licenza + certificato di sicurezza) è un requisito indipendente, con esami teorici e pratici; per il personale di manutenzione su linea vi sono certificazioni tecniche specifiche (es. per l’accesso ai binari in servizio).

    Il rinnovo del 22 maggio 2025 ha introdotto, per tutti i dipendenti, una giornata annua aggiuntiva di formazione obbligatoria dedicata alla sicurezza (comunicato unitario e tabella dei minimi (Uiltrasporti)).

    Conferma al termine dell’apprendistato

    La legge e il CCNL prevedono che alla scadenza dell’apprendistato il datore esprima la volontà di confermare o meno il rapporto a tempo indeterminato. Al termine del periodo ciascuna parte può recedere ai sensi dell’art. 2118 c.c., con preavviso che decorre dal termine stesso (art. 42, comma 4, D.Lgs. 81/2015); se nessuno recede, il rapporto prosegue a tempo indeterminato. Il CCNL Ferrovie fissa il preavviso per livello: 2 mesi per D, E, F; 3 mesi per B e C; 4 mesi per quadri e A (art. 54).

    Il CCNL fissa una percentuale minima di conferma come condizione per poter procedere a nuove assunzioni con apprendistato: almeno il 60% degli apprendisti deve essere stato confermato nei 36 mesi precedenti (20% per i datori con meno di 50 dipendenti); non contano i rapporti cessati in prova, per dimissioni, per giusta causa o per mancato conseguimento delle abilitazioni (art. 21, punto 23). Nelle grandi imprese ferroviarie, la percentuale di conferma è generalmente molto elevata per le figure di condotta (macchinisti formati difficilmente non vengono confermati data la scarsità di personale qualificato).

    Casi pratici

    Tizio — Apprendista macchinista: dal percorso alla licenza

    Tizio, 23 anni, viene assunto con contratto di apprendistato professionalizzante per la figura di macchinista (livello B). Nei primi 12 mesi segue la formazione teorica aziendale e affianca un macchinista senior. Nei mesi successivi sostiene gli esami ANSFISA per la licenza europea di condotta. Al termine del percorso, superati gli esami, il rapporto prosegue a tempo indeterminato. Nei primi 24 mesi era pagato come C1 (2.107,30 euro dal 1° giugno 2026), nel terzo anno come B3 (2.156,31 euro).

    Caia — Apprendista manutentrice e progressione salariale

    Caia è assunta con apprendistato come Operatore Specializzato Manutenzione Rotabili (livello D). Per i primi 24 mesi è inquadrata in E1 (1.911,26 euro dal 1° giugno 2026), nel terzo anno in D3 (1.943,94 euro). Nel corso del percorso ha anche maturato TFR, ferie e mensilità aggiuntive proporzionate alla retribuzione di apprendistato.

    Sempronio — Mancata conferma e recesso

    Sempronio, apprendista operatore di circolazione (livello D1), al termine del percorso riceve comunicazione che l’azienda non lo confermerà per riduzione del personale in quell’impianto. Il recesso opera con il preavviso dell’art. 54 del CCNL, che per il livello D è di 2 mesi e decorre dal termine dell’apprendistato. Sempronio riceve la liquidazione (TFR maturato, ferie residue, ratei di tredicesima). Il periodo di apprendistato, anche se non confermato, può essere indicato nel curriculum come esperienza certificata nel settore.

    Domande frequenti

    Quanto dura l’apprendistato per diventare macchinista?
    Il contratto dura da 6 mesi a 3 anni (art. 21 del CCNL); il macchinista è una figura di livello B. Il percorso include la formazione aziendale e le procedure ANSFISA per la licenza europea di condotta. La durata effettiva varia per impresa.
    Qual è la retribuzione durante l’apprendistato?
    Non è una percentuale: per 24 mesi l’apprendista è pagato come la posizione più alta del livello inferiore, per gli ultimi 12 mesi come la posizione iniziale del livello di destinazione (vedi la tabella qui sopra). L’apprendista ha diritto a tutte le mensilità aggiuntive e agli altri istituti contrattuali, calcolati sulla sua retribuzione.
    L’apprendista ha diritto alla tredicesima?
    Sì, l’apprendista ha diritto a tredicesima, quattordicesima, TFR, ferie, permessi e comporto malattia, calcolati sulla retribuzione di apprendistato.
    Quante ore di formazione sono obbligatorie?
    Il CCNL Ferrovie prevede 120 ore nel triennio di formazione di base e trasversale e almeno 80 ore medie annue di formazione professionalizzante (art. 21, punto 14).
    Il datore è obbligato a confermare l’apprendista?
    No, ma il CCNL fissa una percentuale minima di conferma (60% nei 36 mesi precedenti, 20% sotto i 50 dipendenti) come condizione per nuove assunzioni in apprendistato. Il recesso alla scadenza richiede il preavviso dell’art. 54 del CCNL.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025. Durata, inquadramento e formazione sono quelli dell’art. 21 del testo del CCNL del 22 maggio 2025; il Piano Formativo Individuale indica la figura e il percorso del singolo apprendista. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Formazione Professionale: orario di lavoro e straordinari

    CCNL Formazione Professionale

    Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Formazione Professionale Enti

    Il CCNL Formazione Professionale fissa l’orario settimanale a 36 ore su 5 giorni. Come funzionano gli straordinari, le maggiorazioni notturne e festive e il limite annuo delle ore aggiuntive.

    In sintesi

    Il CCNL Formazione Professionale 2024-2027 fissa l’orario a 36 ore settimanali su non meno di 5 giorni (156 ore mensili convenzionali). Lo straordinario si paga con la paga oraria (retribuzione mensile divisa per 156) maggiorata del 15%, del 30% se è notturno o festivo e del 50% se è notturno festivo; il limite è di 120 ore annue, fino a 200 con accordo RSA/RSU. Il lavoro ordinario dopo le 22 o nei giorni festivi ha una maggiorazione del 15% (artt. 37, 39 e 41).

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    FORMA · CENFOP
    Parti sindacali
    FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS-CONFSAL
    Orario settimanale
    36 ore su non meno di 5 giorni
    Limite straordinario annuo
    120 ore (200 con accordo RSA/RSU)

    Tabella riepilogativa delle maggiorazioni

    Straordinario e maggiorazioni – CCNL Formazione Professionale 2024-2027
    Tipologia Maggiorazione Note
    Straordinario diurno feriale +15% Ore oltre l’orario contrattuale settimanale (36 ore), autorizzate
    Straordinario notturno o nei giorni festivi per legge +30% Stessa base di calcolo
    Straordinario notturno nei giorni festivi per legge +50% Stessa base di calcolo
    Lavoro ordinario dopo le 22 o nei giorni festivi +15% Ore che rientrano nell’orario normale
    Limite annuo di straordinario 120 ore Fino a 200 ore se concordato con la RSA/RSU

    Paga oraria per lo straordinario: retribuzione mensile divisa per 156 (art. 39). Lo straordinario non può essere forfetizzato e, d’accordo con il dipendente, può essere compensato con riposo o accantonato nella Banca delle ore (art. 40). Il riposo giornaliero minimo è quello di legge: 11 ore consecutive (art. 7 D.Lgs. 66/2003). Fonte: artt. 37, 39, 40 e 41 del testo del CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (revisione del 18 dicembre 2023, pubblicato da CNOS-FAP).

    L’orario di 36 ore: come si articola

    Il CCNL Formazione Professionale si distingue da molti contratti del terziario per aver fissato l’orario normale a 36 ore settimanali (anziè 40 ore), distribuite su almeno 5 giorni. Ciò comporta una giornata lavorativa media di 7,2 ore. La distribuzione giornaliera e settimanale può essere definita dall’ente nell’ambito dei limiti contrattuali, tenendo conto delle esigenze operative dei corsi e del calendario didattico.

    La specificità del settore — con corsi che si svolgono spesso su moduli intensivi, con calendari dettati dalla programmazione regionale o dal FSE+ — rende frequente la necessità di organizzazioni orarie flessibili. Il CCNL consente la contrattazione di secondo livello (regionale o di ente) per definire modalità specifiche di distribuzione dell’orario.

    Straordinario: limiti e autorizzazione

    Il lavoro straordinario è quello prestato oltre le 36 ore settimanali contrattualmente previste. Il CCNL pone un limite individuale di 120 ore annue. Con accordo tra l’ente e la rappresentanza sindacale aziendale (RSA) o unitaria (RSU), tale limite può essere elevato fino a 200 ore annue.

    Lo straordinario deve essere:

    • autorizzato preventivamente dal responsabile dell’ente;
    • documentato ai fini del pagamento delle maggiorazioni;
    • retribuito nel cedolino del mese in cui è prestato o in quello successivo.

    Il lavoratore può rifiutarsi di prestare straordinario eccedente i limiti contrattuali senza incorrere in sanzioni disciplinari.

    Lavoro notturno: quando e come

    Per il CCNL è lavoro notturno quello svolto, in via non eccezionale, per almeno 3 ore del tempo di lavoro giornaliero tra le 22.00 e le 5.00; l’orario notturno non può superare le 8 ore nelle 24 (art. 41). Nel settore della formazione professionale il lavoro notturno strutturale è raro (i corsi si svolgono prevalentemente di giorno), ma può verificarsi in particolari tipologie formative (es. operatori della ristorazione, sicurezza notturna, percorsi serali per lavoratori occupati).

    Il CCNL distingue tra:

    • Lavoro ordinario prestato dopo le 22.00 o nei giorni festivi: maggiorazione del 15%;
    • Lavoro straordinario notturno: maggiorazione del 30%, che sale al 50% se è notturno in un giorno festivo per legge.

    Particolarità per il personale docente/formatore

    Per i formatori le 36 ore settimanali comprendono la formazione diretta e le altre funzioni del profilo (art. 37, lettera B). La formazione diretta (aula, laboratorio, azienda, sostegno in compresenza, supplenze, esami finali con l’utenza) vale in media 22 ore settimanali, fino a un massimo di 800 ore annue distribuite su non più di 46 settimane. Le ore di formazione diretta assegnate comportano un impegno minimo pari al 30% per le attività connesse (preparazione, valutazione, riunioni, report). Con accordo regionale o di ente si possono aggiungere fino a 150 ore annue di formazione diretta incentivata, sempre dentro le 36 ore settimanali, con un incentivo minimo del 15% della retribuzione oraria (art. 25, lettera F). Per l’aggiornamento il CCNL garantisce almeno 100 ore medie annue al personale dell’erogazione e 36 ore agli altri dipendenti.

    Casi pratici

    Tizio – Formatore che supera le 36 ore in una settimana intensa
    Tizio lavora come formatore a tempo pieno (36 ore settimanali). In una settimana di modulo intensivo, l’ente gli richiede 40 ore. Le 4 ore aggiuntive sono straordinario diurno: vengono retribuite con la maggiorazione del 15%. Con il minimo del livello V dal settembre 2025 (2.057,63 €) la paga oraria è 2.057,63 ÷ 156 = 13,19 €; le 4 ore valgono 4 × 13,19 × 1,15 ≈ 60,67 € lordi (di più se in busta paga ci sono altre voci fisse).
    Caia – Coordinatrice che lavora un sabato per una selezione
    Caia è coordinatrice al livello VII e lavora 4 ore il 25 aprile, festivo per legge, per una giornata di selezione degli allievi, oltre il suo orario settimanale. Le 4 ore sono straordinario festivo: maggiorazione del 30%. In alternativa al pagamento, d’accordo con Caia, l’ente può compensarle con riposo o accantonarle nella Banca delle ore.
    Sempronio – Addetto alla segreteria con orario part-time 18 ore
    Sempronio è assunto part-time a 18 ore settimanali (50% del contratto pieno di 36 ore). In una settimana ne lavora 22 su richiesta del responsabile. Le 4 ore eccedenti le 18 pattuite sono lavoro supplementare (non straordinario in senso tecnico, in quanto non superano le 36 ore), che il CCNL ammette con il suo consenso fino all’orario convenzionale e comunque entro 8 ore al giorno, retribuite come completamento d’orario (art. 23). Lo straordinario vero e proprio scatta solo oltre le 36 ore.

    Domande frequenti

    Quante ore si lavora a settimana nel CCNL Formazione Professionale?
    36 ore settimanali, distribuite su non meno di 5 giorni lavorativi. Si tratta di un orario più basso rispetto al contratto standard di 40 ore di altri settori.
    Qual è la maggiorazione per il lavoro straordinario diurno?
    Il lavoro straordinario diurno feriale è maggiorato del 15% rispetto alla retribuzione oraria ordinaria.
    Quante ore di straordinario si possono fare nel CCNL Formazione Professionale?
    Il limite è di 120 ore annue per lavoratore. Con accordo RSA/RSU il limite può essere elevato fino a 200 ore annue.
    Come vengono retribuite le ore notturne?
    Le ore ordinarie dopo le 22 (e quelle nei giorni festivi) hanno una maggiorazione del 15%. Lo straordinario notturno è maggiorato del 30%, quello notturno in un giorno festivo per legge del 50%. Per il CCNL è lavoro notturno quello di almeno 3 ore tra le 22 e le 5.
    I formatori hanno un orario specifico distinto dal resto del personale?
    Sì. Le 36 ore comprendono in media 22 ore settimanali di formazione diretta, fino a 800 ore annue su massimo 46 settimane, e le altre funzioni del profilo; con accordo regionale o di ente si possono aggiungere fino a 150 ore annue di formazione diretta incentivata (art. 37).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e fondo incentivi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Formazione Professionale: maternità, paternità e congedi parentali

    CCNL Formazione Professionale

    Maternità, paternità e congedi nel CCNL Formazione Professionale Enti

    Guida completa alla maternità obbligatoria, al congedo di paternità, ai congedi parentali e alle integrazioni contrattuali previste per i dipendenti degli enti di formazione professionale.

    In sintesi

    La maternità obbligatoria (5 mesi) è tutelata dalla legge (d.lgs. 151/2001): l’INPS eroga l’80% della retribuzione. Il CCNL Formazione Professionale migliora la tutela integrando l’indennità al 100%. Il congedo di paternità obbligatorio è fissato dalla legge in 10 giorni lavorativi, retribuiti al 100% dall’INPS. I congedi parentali facoltativi sono retribuiti al 30% (primo mese all’80% dopo il d.lgs. 105/2022). Durante la maternità maturano ferie e TFR.

    Dati contrattuali e normativi

    Maternità obbligatoria
    5 mesi (di cui 2 ante partum + 3 post partum in via ordinaria)
    Indennità INPS maternità
    80% della retribuzione (legge)
    Integrazione CCNL
    Fino al 100% della retribuzione
    Congedo paternità obbligatorio
    10 giorni lavorativi (legge, retribuiti al 100% INPS)
    Divieto di licenziamento
    Dalla gravidanza al compimento del 1° anno del figlio

    Tabella riepilogativa

    Maternità e congedi – legge e CCNL Formazione Professionale a confronto
    Istituto Fonte Durata Trattamento economico
    Congedo maternità obbligatorio Legge (d.lgs. 151/2001) 5 mesi 80% INPS + integrazione CCNL al 100%
    Congedo paternità obbligatorio Legge 10 giorni lavorativi 100% INPS
    Congedo parentale facoltativo Legge (d.lgs. 151/2001 + d.lgs. 105/2022) Fino a 6 mesi per genitore (14 anni figlio) 30% INPS (primo mese all’80% per ciascun genitore)
    Riposi giornalieri per allattamento Legge 2 ore/giorno fino a 1 anno del figlio Retribuiti al 100% (INPS)
    Permessi per malattia del figlio Legge Illimitati fino a 3 anni; 10 gg lavorativi/anno dai 3 ai 14 anni Non retribuiti (salvo integrazioni di ente)

    Legge vs CCNL: la maternità obbligatoria, il congedo di paternità, i congedi parentali e i riposi per allattamento sono istituti di legge (d.lgs. 151/2001 e d.lgs. 105/2022). Il CCNL Formazione Professionale migliora il trattamento economico della maternità obbligatoria portandolo al 100%.

    Maternità obbligatoria: come funziona

    Il congedo di maternità obbligatorio dura 5 mesi e si distribuisce di norma in 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo. È possibile posticipare l’inizio del congedo al mese prima del parto (così fruendo di 4 mesi dopo), su domanda alla ASL e parere del medico che attesta che il lavoro non è pregiudizievole.

    Durante i 5 mesi di astensione obbligatoria:

    • L’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera;
    • Il CCNL integra l’indennità al 100% della retribuzione, a carico del datore di lavoro;
    • Maturano ferie, ROL e TFR come se la lavoratrice fosse in servizio;
    • È vietato il licenziamento dalla data presunta del parto comunicata al datore fino al compimento di un anno del figlio.

    Congedo di paternità obbligatorio

    La legge (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001) prevede per il padre lavoratore dipendente 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto. Il congedo è retribuito al 100% dall’INPS.

    Il CCNL Formazione Professionale non prevede espressamente integrazioni aggiuntive al congedo di paternità rispetto a quanto stabilito dalla legge; per verificare eventuali miglioramenti è necessario consultare il testo integrale del CCNL 2024-2027 e gli accordi di secondo livello.

    Congedi parentali facoltativi

    Dopo il congedo obbligatorio, ciascun genitore può fruire di congedi parentali facoltativi per un massimo di 6 mesi (fino a 10 mesi complessivi tra i due genitori). I congedi possono essere fruiti fino al 12° anno di età del figlio.

    Il d.lgs. 105/2022 (recepimento della direttiva UE 2019/1158) ha elevato il trattamento economico per il primo mese di congedo parentale all’80% della retribuzione, per ciascun genitore. I mesi successivi restano al 30%. Il CCNL non prevede integrazioni specifiche sui congedi parentali facoltativi.

    La specificità del settore: corsi discontinui e tutele

    Il settore della formazione professionale è caratterizzato da una significativa quota di contratti a tempo determinato o part-time ciclici, legati alla durata dei singoli corsi finanziati. Questa discontinuità può creare situazioni in cui le lavoratrici in maternità si trovano con il contratto in scadenza durante l’astensione. In tali casi:

    • Il divieto di licenziamento vale per tutta la durata della maternità obbligatoria, anche se il contratto a termine è scaduto; l’INPS eroga l’indennità per l’intera durata dei 5 mesi;
    • Per la prosecuzione del rapporto dopo la maternità, il contratto a termine non viene automaticamente rinnovato: è necessario un nuovo accordo;
    • Il sindacato può assistere le lavoratrici nelle vertenze relative al mancato rinnovo percepito come ritorsivo.

    Casi pratici

    Tizio – Padre formatore che fruisce del congedo obbligatorio
    Tizio è formatore al livello V. Sua moglie partorisce il 15 marzo 2026. Tizio ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio da fruire entro il 15 agosto 2026. Li prende subito dopo il parto: dal 16 al 29 marzo (10 giorni lavorativi). L’INPS gli eroga il 100% della retribuzione; l’ente non deve integrare nulla.
    Caia – Coordinatrice in maternità obbligatoria
    Caia è coordinatrice al livello VII con una retribuzione mensile di 2.440,58 € lordi. Va in maternità il 1° aprile 2026. L’INPS le eroga l’80% della retribuzione media giornaliera (circa 1.952 €/mese). L’ente integra la differenza fino al 100% (circa 489 €/mese). Caia non perde ferie, ROL e accantonamento TFR durante i 5 mesi di assenza.
    Sempronia – Formatrice a tempo determinato in maternità
    Sempronia è assunta a tempo determinato fino al 30 giugno 2026. Il 1° maggio 2026, a contratto ancora in corso, inizia la maternità obbligatoria. Anche se il contratto scade il 30 giugno, la tutela di maternità si estende per l’intera durata dei 5 mesi: Sempronia riceve l’indennità INPS fino al 31 ottobre 2026. Il venir meno del contratto non interrompe l’indennità per il periodo in cui sarebbe durata la maternità comunque.

    Domande frequenti

    La maternità viene integrata al 100% nel CCNL Formazione Professionale?
    Sì, il CCNL integra l’indennità INPS (80% della retribuzione) fino al 100% per i periodi di congedo di maternità obbligatorio. Questa integrazione è un miglioramento contrattuale rispetto alla tutela di legge.
    Quanti giorni di congedo di paternità sono previsti?
    La legge prevede 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio, retribuiti al 100% dall’INPS, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto.
    Durante la maternità maturano ferie e TFR?
    Sì, durante il congedo di maternità obbligatorio maturano integralmente ferie, ROL e TFR, come se la lavoratrice fosse in servizio attivo.
    Cosa sono i congedi parentali e come funzionano?
    Sono periodi di assenza facoltativa dopo la maternità obbligatoria. Ogni genitore ha diritto fino a 6 mesi (10 mesi complessivi), fruibili fino ai 14 anni del figlio. Il trattamento è all’80% per il primo mese e al 30% per i successivi (d.lgs. 105/2022).
    La lavoratrice in maternità può essere licenziata?
    No, la legge (d.lgs. 151/2001) vieta il licenziamento dalla data presunta del parto comunicata al datore fino al compimento di un anno del figlio. Il divieto si applica anche al padre durante la fruizione del congedo di paternità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, premi e fondo incentivi e malattia e infortunio sul lavoro.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024) e alla normativa vigente (d.lgs. 151/2001, d.lgs. 105/2022). Maternità, congedo di paternità, congedi parentali e riposi per allattamento sono istituti di legge; l’integrazione al 100% è di fonte contrattuale. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Formazione Professionale: malattia e infortunio sul lavoro

    CCNL Formazione Professionale

    Malattia e infortunio nel CCNL Formazione Professionale Enti

    Come funzionano il periodo di comporto, le integrazioni salariali e le tutele in caso di malattia o infortunio per i dipendenti degli enti di formazione professionale accreditati.

    In sintesi

    Nel CCNL Formazione Professionale (art. 50) il dipendente non in prova assente per malattia conserva il posto per 18 mesi, sommando le assenze per malattia dei tre anni precedenti; le terapie salvavita (per esempio emodialisi e chemioterapia) non si contano. L’ente paga il 100% della retribuzione mensile per 12 mesi e il 75% per altri 6. Raggiunto il limite, per motivi di particolare gravità si può chiedere un’aspettativa non retribuita fino a 18 mesi. In caso di infortunio sul lavoro l’ente paga con le stesse misure e il dipendente gli restituisce l’indennità INAIL (art. 52).

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    FORMA · CENFOP
    Parti sindacali
    FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS-CONFSAL
    Comporto
    18 mesi, sommando le malattie dei 3 anni precedenti
    Retribuzione in malattia
    100% per 12 mesi, 75% per altri 6 mesi

    Tabella riepilogativa

    Malattia e infortunio – CCNL Formazione Professionale 2024-2027
    Voce Malattia Infortunio sul lavoro
    Conservazione del posto 18 mesi; si sommano le assenze per malattia dei 3 anni precedenti l’episodio in corso (art. 50) Stessi trattamenti economici e normativi della malattia, salvo condizioni di legge più favorevoli (art. 52)
    Primi 12 mesi 100% della normale retribuzione mensile 100%, per tutta l’inabilità temporanea assoluta entro lo stesso limite
    Ulteriori 6 mesi 75% della retribuzione 75% della retribuzione
    Dopo il limite Aspettativa non retribuita fino a 18 mesi, su richiesta motivata, per motivi di particolare gravità Aspettativa personale che l’ente può concedere su richiesta
    Assenze escluse dal conteggio Terapie salvavita o temporaneamente invalidanti (emodialisi, chemioterapia) —
    Indennità dell’istituto Restano ferme le norme di legge sull’indennità di malattia Il dipendente restituisce all’ente l’indennità INAIL relativa alla retribuzione già pagata dall’ente

    Legge e CCNL a confronto: per legge l’INAIL paga, dal quarto giorno dopo l’infortunio, il 60% della retribuzione giornaliera e il 75% dal 91° giorno (art. 68 DPR 1124/1965); il CCNL fa anticipare all’ente l’intera retribuzione nelle misure della tabella. Per i rischi non coperti dall’INAIL l’ente stipula una polizza. Fonte: artt. 50 e 52 del testo del CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (revisione del 18 dicembre 2023, pubblicato da CNOS-FAP).

    Il periodo di comporto: cosa significa

    Il periodo di comporto è il tempo massimo entro cui il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore assente per malattia. Durante il comporto il lavoratore non può essere licenziato per il solo motivo dell’assenza per malattia. Il CCNL Formazione Professionale lo fissa in 18 mesi per il dipendente non in prova, senza distinzioni per anzianità (art. 50).

    Per il calcolo si sommano tutte le assenze per malattia dei tre anni precedenti l’episodio in corso; non si contano le assenze per patologie gravi che richiedono terapie salvavita o temporaneamente invalidanti, come emodialisi o chemioterapia. Raggiunto il limite, chi lo chiede con motivazione può ottenere, per motivi di particolare gravità, un’aspettativa non retribuita fino a 18 mesi. Il superamento del comporto non è automaticamente causa di licenziamento: l’ente deve notificare formalmente il superamento e la volontà di risolvere il rapporto.

    Certificazione e obblighi del lavoratore

    Il lavoratore malato deve:

    • Comunicare tempestivamente all’ente l’assenza, di norma entro l’inizio dell’orario di lavoro del giorno di assenza;
    • Trasmettere il numero di protocollo del certificato telematico (il medico lo invia direttamente all’INPS tramite sistema SAR);
    • Essere reperibile durante le fasce di reperibilità stabilite dalla legge (attualmente 10.00-12.00 e 17.00-19.00) per la visita fiscale dell’INPS.

    Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione o reperibilità può determinare la perdita parziale o totale dell’indennità INPS e, nei casi più gravi, sanzioni disciplinari.

    Infortunio sul lavoro: la tutela più forte

    L’infortunio sul lavoro riceve una tutela più ampia rispetto alla malattia comune:

    • Retribuzione: durante l’inabilità temporanea assoluta l’ente paga la retribuzione nelle misure della malattia (100% per 12 mesi, 75% per altri 6) e il dipendente gli restituisce l’indennità INAIL (art. 52);
    • Indennità INAIL: per legge il 60% della retribuzione giornaliera dal quarto giorno e il 75% dal 91° giorno;
    • Conservazione del posto: si applicano i trattamenti della malattia, salvo condizioni di legge più favorevoli; dopo, l’ente può concedere un’aspettativa personale.

    L’infortunio in itinere (accaduto nel tragitto casa-lavoro o lavoro-casa) beneficia delle stesse tutele dell’infortunio sul lavoro, ai sensi del d.lgs. 38/2000 e della giurisprudenza consolidata.

    Malattia e ferie: interazione

    Se la malattia insorge durante il periodo di ferie, le ferie sono sospese dalla data di inizio della malattia e il lavoratore può recuperarle in un secondo momento. È necessario che la malattia sia certificata e comunicata tempestivamente al datore di lavoro. Il periodo di malattia non è computato come ferie fruite.

    Casi pratici

    Tizio – Formatore con 4 anni di anzianità e lunga malattia
    Tizio è formatore con 4 anni di anzianità. Si ammala per una patologia grave e resta assente 5 mesi (circa 150 giorni di calendario). Il suo comporto è di 18 mesi, calcolato sommando le malattie degli ultimi tre anni; per tutti i 150 giorni l’ente gli paga il 100% della retribuzione (il 100% spetta fino a 12 mesi). Se la patologia richiede terapie salvavita, quei giorni non si contano nel comporto.
    Caia – Coordinatrice con 8 anni di anzianità
    Caia ha 8 anni di anzianità e nel corso del 2025 ha accumulato 200 giorni di assenza per diverse malattie. Il comporto è di 18 mesi, sommando le malattie dei tre anni precedenti: con 200 giorni l’ente deve ancora conservare il posto e pagarle il 100% della retribuzione. Solo superati i 18 mesi potrebbe recedere; prima, per motivi di particolare gravità, Caia può chiedere un’aspettativa non retribuita fino a 18 mesi.
    Sempronio – Tutor che subisce un infortunio in aula
    Sempronio, tutor d’aula al livello III, si infortuna durante un’attività laboratoriale riportando una distorsione alla caviglia con 15 giorni di prognosi. Dal giorno dell’evento riceve il 100% della retribuzione. L’ente fa la denuncia all’INAIL e paga a Sempronio la retribuzione piena per tutti i 15 giorni (art. 52); Sempronio restituisce all’ente l’indennità che l’INAIL gli riconosce per lo stesso periodo.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Formazione Professionale?
    18 mesi per il dipendente non in prova, sommando tutte le assenze per malattia dei tre anni precedenti l’episodio in corso (art. 50). Le terapie salvavita non si contano. Oltre il limite, per motivi di particolare gravità, si può chiedere un’aspettativa non retribuita fino a 18 mesi.
    Durante la malattia viene pagato tutto lo stipendio?
    Sì, per 12 mesi: l’ente paga il 100% della normale retribuzione mensile, poi il 75% per altri 6 mesi (art. 50). Il CCNL non prevede giorni di carenza.
    Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
    Durante l’inabilità temporanea assoluta l’ente paga la retribuzione nelle stesse misure della malattia (100% per 12 mesi, 75% per altri 6) e il dipendente restituisce all’ente l’indennità INAIL (art. 52).
    Il lavoratore malato può essere licenziato?
    No, durante il periodo di comporto il lavoratore è tutelato contro il licenziamento per malattia. Il recesso può avvenire solo al superamento del comporto di 18 mesi.
    Come si certifica la malattia?
    Il medico di base trasmette telematicamente il certificato all’INPS. Il lavoratore deve comunicare l’assenza all’inizio dell’orario del giorno in cui si verifica e dare all’ente il codice del certificato entro i due giorni successivi (art. 50). Il datore può richiedere la visita fiscale tramite INPS nelle fasce di reperibilità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e fondo incentivi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024). Le tutele INPS e INAIL descritte sono istituti di legge; la disciplina del comporto e le integrazioni datoriali sono di fonte contrattuale. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.