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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 (falsa attestazione della presenza in servizio): il giudice chiedeva un’ipotesi attenuata per i casi lievi, ma in modo oscuro e senza un valido termine di paragone.
Di cosa si tratta
La norma punisce con la reclusione da uno a cinque anni il dipendente pubblico che attesta falsamente la presenza in servizio o giustifica l’assenza con falsa certificazione medica, oltre al medico e a chiunque concorra. Nel caso, erano imputati un’insegnante, il marito e un medico per un falso certificato; quella pena impediva l’accesso alla messa alla prova.
La questione di legittimità costituzionale
Il GUP di Genova ha sollevato questioni in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., lamentando la mancata previsione di un’«ipotesi attenuata» per i fatti di minore gravità e una sperequazione rispetto a reati come la truffa aggravata e l’abuso d’ufficio, per i quali la messa alla prova è ammessa.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: la richiesta di «ipotesi attenuata» era ambigua (circostanza attenuante o autonoma fattispecie) e i termini di paragone evocati (artt. 640 e 323 cod. pen.) erano inidonei; vi erano inoltre lacune e contraddizioni nell’ordinanza sulla rilevanza.
Il principio
La richiesta al giudice costituzionale di un trattamento sanzionatorio più mite deve essere precisa nel petitum e fondata su un idoneo tertium comparationis: in mancanza, la Corte non può sostituirsi al legislatore nelle scelte di politica sanzionatoria.
Domande e risposte
La Corte ha ridotto la pena per la falsa attestazione di presenza?
No: non è entrata nel merito, dichiarando inammissibili le questioni per difetti dell’ordinanza di rimessione.
Perché la richiesta è stata ritenuta oscura?
Perché l’«ipotesi attenuata» poteva indicare sia una circostanza attenuante sia un reato autonomo più lieve, senza che il giudice chiarisse quale.
Resta quindi la pena da uno a cinque anni?
Sì: la norma non è stata modificata da questa pronuncia.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro: asserita irragionevole sperequazione sanzionatoria
- Art. 27 della Costituzione — parametro: personalità e finalità rieducativa della pena
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