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La Corte dichiara incostituzionale la legge veneta che imponeva di esporre la bandiera della Regione anche sugli edifici sede di organi e uffici statali e di enti pubblici nazionali: la Regione non può disciplinare l’esposizione dei simboli sugli uffici dello Stato.
Di cosa si tratta
La Regione Veneto aveva approvato nuove norme sull’uso dei propri simboli ufficiali (bandiera, gonfalone, stemma), estendendo l’obbligo di esposizione del vessillo regionale anche a sedi statali e nazionali. Il Governo ha impugnato la legge davanti alla Corte.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio ha impugnato gli artt. 3, comma 1, e 8, comma 1, della legge reg. Veneto n. 28/2017, in riferimento agli artt. 3, 5 e 117, secondo comma, lettera g), Cost., lamentando l’invasione della competenza statale sull’ordinamento e l’organizzazione degli uffici dello Stato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, nella parte in cui imponeva l’esposizione della bandiera regionale all’esterno di edifici sede di organi e uffici statali e di enti e organismi pubblici nazionali, nonché su loro imbarcazioni; ha invece dichiarato non fondate le questioni sull’art. 8, comma 1.
Il principio
La Regione non può imporre allo Stato l’esposizione dei propri simboli sugli uffici e sui mezzi statali: tale obbligo invade la competenza statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera g, Cost.).
Domande e risposte
La Regione può obbligare gli uffici statali a esporre la bandiera regionale?
No. La Corte ha annullato l’obbligo riferito a organi e uffici statali e a enti pubblici nazionali.
Tutta la legge veneta è stata annullata?
No: è stata annullata solo la parte sull’esposizione su edifici e mezzi statali; un’altra disposizione è stata ritenuta legittima.
Su quali edifici la Regione può ancora disciplinare l’esposizione?
Sui propri uffici ed edifici regionali; non può estendere l’obbligo alle sedi dello Stato.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale su ordinamento e organizzazione degli uffici dello Stato (comma 2, lett. g)
- Art. 5 della Costituzione — principio di unità e indivisibilità della Repubblica
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