Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara incostituzionale la legge veneta che imponeva di esporre la bandiera della Regione anche sugli edifici sede di organi e uffici statali e di enti pubblici nazionali: la Regione non può disciplinare l’esposizione dei simboli sugli uffici dello Stato.

Di cosa si tratta

La Regione Veneto aveva approvato nuove norme sull’uso dei propri simboli ufficiali (bandiera, gonfalone, stemma), estendendo l’obbligo di esposizione del vessillo regionale anche a sedi statali e nazionali. Il Governo ha impugnato la legge davanti alla Corte.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio ha impugnato gli artt. 3, comma 1, e 8, comma 1, della legge reg. Veneto n. 28/2017, in riferimento agli artt. 3, 5 e 117, secondo comma, lettera g), Cost., lamentando l’invasione della competenza statale sull’ordinamento e l’organizzazione degli uffici dello Stato.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, nella parte in cui imponeva l’esposizione della bandiera regionale all’esterno di edifici sede di organi e uffici statali e di enti e organismi pubblici nazionali, nonché su loro imbarcazioni; ha invece dichiarato non fondate le questioni sull’art. 8, comma 1.

Il principio

La Regione non può imporre allo Stato l’esposizione dei propri simboli sugli uffici e sui mezzi statali: tale obbligo invade la competenza statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera g, Cost.).

Domande e risposte

La Regione può obbligare gli uffici statali a esporre la bandiera regionale?

No. La Corte ha annullato l’obbligo riferito a organi e uffici statali e a enti pubblici nazionali.

Tutta la legge veneta è stata annullata?

No: è stata annullata solo la parte sull’esposizione su edifici e mezzi statali; un’altra disposizione è stata ritenuta legittima.

Su quali edifici la Regione può ancora disciplinare l’esposizione?

Sui propri uffici ed edifici regionali; non può estendere l’obbligo alle sedi dello Stato.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.