leggeinchiaro.it

Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1354 Codice Civile: Condizioni illecite o impossibili

    Articolo 1354 Codice Civile: Condizioni illecite o impossibili

    Art. 1354 c.c. Condizioni illecite o impossibili

    In vigore

    È nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta. Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all’efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall’articolo 1419.

  • Articolo 1355 Codice Civile: Condizione meramente potestativa

    Articolo 1355 Codice Civile: Condizione meramente potestativa

    Art. 1355 c.c. Condizione meramente potestativa

    In vigore

    È nulla l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell’alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.

  • Articolo 1356 Codice Civile: Pendenza della condizione

    Articolo 1356 Codice Civile: Pendenza della condizione

    Art. 1356 c.c. Pendenza della condizione

    In vigore

    In pendenza della condizione sospensiva l’acquirente di un diritto può compiere atti conservativi. L’acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l’altro contraente può compiere atti conservativi.

  • Articolo 1357 Codice Civile: Atti di disposizione in pendenza della condizione

    Articolo 1357 Codice Civile: Atti di disposizione in pendenza della condizione

    Art. 1357 c.c. Atti di disposizione in pendenza della condizione

    In vigore

    Atti di disposizione in pendenza della condizione Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.

  • Articolo 1358 Codice Civile: Comportamento delle parti nello stato dipendenza

    Articolo 1358 Codice Civile: Comportamento delle parti nello stato dipendenza

    Art. 1358 c.c. Comportamento delle parti nello stato dipendenza

    In vigore

    pendenza Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell’altra parte.

  • Articolo 1359 Codice Civile: Avveramento della condizione

    Articolo 1359 Codice Civile: Avveramento della condizione

    Art. 1359 c.c. Avveramento della condizione

    In vigore

    La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa.

  • Articolo 1360 Codice Civile: Retroattività della condizione

    Articolo 1360 Codice Civile: Retroattività della condizione

    Art. 1360 c.c. Retroattività della condizione

    In vigore

    Gli effetti dell’avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso. Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l’avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.

  • Articolo 1361 Codice Civile: Atti di amministrazione

    Articolo 1361 Codice Civile: Atti di amministrazione

    Art. 1361 c.c. Atti di amministrazione

    In vigore

    L’avveramento della condizione non pregiudica la validità degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa, spettava l’esercizio del diritto. Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata. CAPO IV – Dell'interpretazione del contratto

  • Articolo 1362 Codice Civile: Intenzione dei contraenti

    Articolo 1362 Codice Civile: Intenzione dei contraenti

    Art. 1362 c.c. Intenzione dei contraenti

    In vigore

    Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.

  • Articolo 1363 Codice Civile: Interpretazione complessiva delle clausole

    Articolo 1363 Codice Civile: Interpretazione complessiva delle clausole

    Art. 1363 c.c. Interpretazione complessiva delle clausole

    In vigore

    Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto.