Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 28/2017 – Referendum sui voucher: ammissibile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione degli artt. 48, 49 e 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che disciplinavano il lavoro accessorio retribuito tramite voucher.

    Di cosa si tratta

    Gli artt. 48, 49 e 50 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, disciplinavano il lavoro accessorio e i cosiddetti «voucher», buoni utilizzabili per il pagamento di prestazioni occasionali. Il quesito mirava alla loro abrogazione totale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio di ammissibilità verte sui requisiti di chiarezza, omogeneità e univocità del quesito e sulla sua natura genuinamente abrogativa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum. Il quesito ha natura genuinamente abrogativa, tale da comportare, in caso di esito positivo della consultazione, l’eliminazione dall’ordinamento della disciplina dei voucher.

    Il principio

    È ammissibile il referendum il cui quesito sia genuinamente abrogativo, idoneo cioè a eliminare dall’ordinamento la disciplina oggetto della richiesta in caso di esito positivo della consultazione.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva il referendum?

    L’abrogazione degli artt. 48, 49 e 50 del d.lgs. n. 81 del 2015 sul lavoro accessorio retribuito con voucher.

    Qual è stato l’esito?

    La richiesta è stata dichiarata ammissibile dalla Corte.

    Cosa significa quesito «genuinamente abrogativo»?

    Che la sua eventuale approvazione eliminerebbe effettivamente dall’ordinamento la disciplina dei voucher, senza introdurre nuove norme.

  • Corte cost. n. 1/2017 – Ricorso della Regione Veneto su enti territoriali e autosufficienza del ricorso

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile una delle questioni promosse dalla Regione Veneto contro una norma statale sugli enti territoriali, riservando a separate pronunce le altre censure.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva impugnato in via principale una disposizione del decreto-legge n. 78 del 2015 in materia di enti territoriali. La Corte, con questa ordinanza, si è pronunciata su una delle questioni, rinviando le altre a decisioni separate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 7, comma 9-quinquies, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117 (terzo e quarto comma), 118, 119 e 120 della Costituzione. Il ricorso era stato proposto in via principale dalla Regione Veneto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione relativa all’art. 7, comma 9-quinquies, del d.l. n. 78 del 2015, riservando a separate pronunce la decisione delle altre questioni promosse con lo stesso ricorso.

    Il principio

    Anche nel giudizio in via principale la questione deve essere prospettata in modo adeguato e autosufficiente; il difetto dei requisiti necessari conduce alla declaratoria di manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso il merito della norma statale?

    No, non su questa questione: l’ha dichiarata manifestamente inammissibile, riservando le altre censure del medesimo ricorso a pronunce separate.

    Cosa significa che le altre questioni sono riservate a separate pronunce?

    Che la Corte ha scelto di decidere distintamente i diversi profili sollevati con lo stesso ricorso, definendo qui solo quello dichiarato inammissibile.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Regione Veneto, con un ricorso in via principale contro una disposizione statale in materia di enti territoriali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 250/2018 – Libertà vigilata, aggravamento della misura di sicurezza e confisca

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sull’aggravamento della libertà vigilata: in caso di trasgressioni gravi non è irragionevole prevedere il passaggio a una misura detentiva anziché alla confisca.

    Di cosa si tratta

    Un magistrato di sorveglianza doveva decidere sull’aggravamento della libertà vigilata di un soggetto che aveva ripetutamente violato le prescrizioni. Il difensore chiedeva di applicare la confisca anziché l’assegnazione a una casa di lavoro o colonia agricola, misura detentiva ritenuta sproporzionata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 231, secondo comma, del codice penale e gli artt. 676, comma 1, e 679, comma 1, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 13 (primo e secondo comma) e 24, secondo comma, della Costituzione. La questione era sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Napoli.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sugli artt. 676 e 679 cod. proc. pen. e ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sull’art. 231, secondo comma, cod. pen.

    Il principio

    In caso di trasgressioni di particolare gravità degli obblighi della libertà vigilata, la previsione dell’aggravamento mediante misura detentiva, in luogo della confisca, non viola i parametri costituzionali evocati e rientra nelle scelte rimesse al legislatore.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva il giudice rimettente?

    Di poter applicare la confisca, ritenuta meno afflittiva, in luogo dell’assegnazione a una casa di lavoro o colonia agricola, in caso di gravi trasgressioni della libertà vigilata.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato inammissibili le questioni sulle norme processuali (artt. 676 e 679 cod. proc. pen.) e non fondate, nei sensi di motivazione, quelle sull’art. 231 del codice penale.

    Significa che le misure detentive in questi casi sono sempre legittime?

    La Corte ha escluso l’illegittimità nei termini prospettati: la scelta tra misure in caso di trasgressioni gravi rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola i parametri invocati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 27/2017 – Referendum sulla responsabilità solidale negli appalti: ammissibile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione di parti dell’art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, in tema di responsabilità solidale del committente negli appalti.

    Di cosa si tratta

    L’art. 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, disciplina la responsabilità solidale tra committente e appaltatore per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori. Il quesito puntava a eliminare la derogabilità da parte dei contratti collettivi e il beneficio della preventiva escussione dell’appaltatore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio di ammissibilità verte sui requisiti di chiarezza, omogeneità e univocità del quesito referendario e sul rispetto delle materie consentite a referendum.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta. Il quesito — volto a espungere le parole che consentono la deroga dei contratti collettivi e il beneficio della preventiva escussione — presenta una matrice razionalmente unitaria ed evidenzia i caratteri della chiarezza e dell’omogeneità.

    Il principio

    È ammissibile il referendum abrogativo il cui quesito, pur incidendo su più parti di una disposizione, conserva una matrice razionalmente unitaria e si presenta chiaro e omogeneo.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva il referendum?

    L’abrogazione di parti dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 sulla responsabilità solidale del committente negli appalti.

    Qual è stato l’esito del giudizio?

    La richiesta è stata dichiarata ammissibile dalla Corte.

    Perché il quesito è stato ritenuto ammissibile?

    Perché presenta una matrice razionalmente unitaria ed è chiaro e omogeneo.

  • Corte cost. n. 249/2018 – Formazione dei medici specializzandi in Lombardia e standard formativi statali

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima la legge della Regione Lombardia sulla sperimentazione nei rapporti con le università per la formazione dei medici, nella parte in cui non prevedeva una verifica intermedia a tutela degli standard formativi, respingendo invece le altre censure.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lombardia aveva modificato la disciplina dei rapporti con le università per le attività formative dei medici specializzandi, prevedendo l’uso di strutture di supporto e l’autonomia operativa dello specializzando. Lo Stato lamentava il mancato rispetto degli standard formativi statali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1, comma 1, lettera b), e 2 della legge della Regione Lombardia n. 33 del 2017, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali statali in materia di tutela della salute e di formazione specialistica. Il ricorso era del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, nella parte in cui non prevedeva una prima verifica al termine del primo triennio di sperimentazione; ha dichiarato non fondate, anche nei sensi di cui in motivazione, le questioni sull’art. 1, comma 1, lettera b).

    Il principio

    La sperimentazione regionale nei percorsi formativi dei medici specializzandi è ammessa, ma deve prevedere meccanismi di verifica idonei a garantire gli standard formativi fissati dalla disciplina statale a tutela della salute.

    Domande e risposte

    Cosa è stato dichiarato illegittimo?

    L’art. 2 della legge regionale, nella parte in cui non prevedeva una verifica al termine del primo triennio di sperimentazione, utile a introdurre eventuali correttivi.

    Le altre norme regionali sono state salvate?

    Sì. Le questioni sull’art. 1, comma 1, lettera b) sono state dichiarate non fondate, anche nei sensi indicati in motivazione.

    Perché servono standard statali nella formazione dei medici?

    Perché la formazione specialistica incide sulla tutela della salute: lo Stato fissa principi e standard uniformi che le sperimentazioni regionali devono comunque rispettare.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 26/2017 – Referendum sull’art. 18 e tutele crescenti: inammissibile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione del decreto legislativo n. 23 del 2015 (tutele crescenti) e dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, nelle parti indicate nel quesito.

    Di cosa si tratta

    Il quesito referendario mirava ad abrogare il d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, sul contratto a tutele crescenti, e parti dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), nel testo modificato, per ripristinare una più ampia tutela reintegratoria contro i licenziamenti illegittimi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio di ammissibilità del referendum verte sui requisiti previsti dall’art. 75 della Costituzione e dalla giurisprudenza costituzionale: chiarezza, omogeneità e univocità del quesito, oltre al divieto di referendum su determinate materie.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum. Il quesito, per come formulato nelle parti indicate in epigrafe, non superava il vaglio di ammissibilità richiesto per i referendum abrogativi.

    Il principio

    Il referendum abrogativo è ammissibile solo se il quesito è chiaro, omogeneo e univoco e ricade in materie consentite; in mancanza di tali requisiti la Corte ne dichiara l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva il referendum?

    L’abrogazione del decreto sulle tutele crescenti (d.lgs. n. 23 del 2015) e di parti dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

    Qual è stato l’esito?

    La richiesta è stata dichiarata inammissibile: il referendum non si è tenuto.

    Su cosa si fonda il giudizio di ammissibilità?

    Sui requisiti di chiarezza, omogeneità e univocità del quesito e sul rispetto delle materie ammesse a referendum.

  • Corte cost. n. 25/2017 – Restituzione degli atti al giudice rimettente

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 25 del 2017, ha ordinato la restituzione degli atti al Giudice di pace di Grosseto. Si tratta di una decisione di carattere processuale che rimette al giudice la rinnovata valutazione della questione.

    Di cosa si tratta

    La restituzione degli atti al giudice rimettente è lo strumento con cui la Corte, senza decidere nel merito, rinvia il fascicolo al giudice che ha sollevato la questione, di norma per un mutamento del quadro normativo o di fatto sopravvenuto che impone una nuova valutazione di rilevanza.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione era stata sollevata dal Giudice di pace di Grosseto. La Corte non ha esaminato il merito della disposizione impugnata.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Giudice di pace di Grosseto, affinché valuti nuovamente la questione alla luce della situazione esistente.

    Il principio

    Quando muta il contesto normativo o fattuale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché verifichi se la questione di legittimità costituzionale sia ancora rilevante e attuale, senza pronunciarsi sul merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa «restituzione degli atti»?

    È una decisione con cui la Corte rinvia il fascicolo al giudice che ha sollevato la questione, perché la riesamini, senza deciderla nel merito.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Giudice di pace di Grosseto.

    La norma impugnata è stata annullata?

    No: la Corte non si è pronunciata sul merito e ha rimesso la valutazione al giudice rimettente.

  • Corte cost. n. 248/2018 – Abuso di contratti a termine nel pubblico impiego e tutela del lavoratore

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla disciplina che, in caso di abuso di contratti a termine nel pubblico impiego, esclude la conversione in rapporto a tempo indeterminato e riconosce il risarcimento del danno: la tutela è ritenuta compatibile con la Costituzione e con il diritto dell’Unione.

    Di cosa si tratta

    Alcuni lavoratori di un istituto pubblico, dopo una successione di contratti a termine, contestavano l’impossibilità di ottenere la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato, prevista invece per il lavoro privato. Il giudice del lavoro di Foggia ha sollevato la questione richiamando la giurisprudenza europea (sentenza Mascolo).

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 10, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e l’art. 36, commi 5, 5-ter e 5-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 primo comma, 97 quarto comma, 101 secondo comma, 104 primo comma, 111 secondo comma e 117 primo comma della Costituzione, in relazione all’accordo quadro UE sul lavoro a termine. La questione era sollevata dal Tribunale di Foggia in funzione di giudice del lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Nel pubblico impiego il divieto di conversione del rapporto, accompagnato dal risarcimento del danno, costituisce una misura adeguata e compatibile con i parametri costituzionali e con il diritto dell’Unione europea.

    Il principio

    Il divieto di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato nel pubblico impiego, bilanciato dal riconoscimento del risarcimento del danno, è una misura proporzionata a sanzionare l’abuso di contratti a termine, coerente con il principio del pubblico concorso e con la clausola europea sul lavoro a termine.

    Domande e risposte

    Un dipendente pubblico assunto a termine più volte può essere stabilizzato dal giudice?

    No. Nel pubblico impiego la legge esclude la conversione in rapporto a tempo indeterminato; al lavoratore spetta però il risarcimento del danno per l’uso abusivo dei contratti a termine.

    Questa differenza rispetto al lavoro privato è legittima?

    Sì. La Corte l’ha ritenuta compatibile con la Costituzione e con il diritto UE, perché giustificata dal principio del pubblico concorso e bilanciata dal risarcimento.

    Che ruolo ha avuto la giurisprudenza europea?

    Il giudice rimettente richiamava la sentenza Mascolo della Corte di giustizia UE; la Corte ha ritenuto che la tutela risarcitoria italiana sia comunque conforme alle clausole dell’accordo quadro europeo sul lavoro a termine.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 247/2018 – Disturbi dello spettro autistico, Regione Molise e piano di rientro sanitario

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato integralmente illegittima la legge della Regione Molise sui disturbi dello spettro autistico, perché interveniva in materia di organizzazione e spesa sanitaria in violazione dei vincoli del piano di rientro dal disavanzo e delle competenze del Commissario ad acta.

    Di cosa si tratta

    La Regione Molise, sottoposta a piano di rientro dal disavanzo sanitario e con un Commissario ad acta, aveva approvato una legge che disciplinava percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per i disturbi dello spettro autistico, con misure organizzative e di spesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnata l’intera legge della Regione Molise n. 16 del 2017 (con vari articoli), in riferimento all’art. 120, secondo comma, e all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, per interferenza con le funzioni del Commissario ad acta e violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica. Il ricorso era del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Molise n. 16 del 2017.

    Il principio

    Una Regione sottoposta a piano di rientro dal disavanzo sanitario non può adottare norme di organizzazione e spesa che interferiscano con le funzioni del Commissario ad acta e con i vincoli di coordinamento della finanza pubblica.

    Domande e risposte

    Perché la legge è stata annullata per intero?

    Perché nel suo complesso interveniva su organizzazione e spesa sanitaria in contrasto con i vincoli del piano di rientro e con le competenze del Commissario ad acta.

    La finalità di tutela delle persone con autismo è stata messa in discussione?

    No. La Corte non ha valutato il merito sociale, ma il rispetto dei limiti di competenza e dei vincoli finanziari che la Regione, in piano di rientro, era tenuta a osservare.

    Che cos’è un piano di rientro sanitario?

    È lo strumento con cui una Regione in disavanzo si impegna a riequilibrare i conti della sanità; comporta vincoli di spesa e organizzazione e, spesso, la nomina di un Commissario ad acta.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 24/2017 – Caso Taricco: rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 24 del 2017, ha sospeso il giudizio e rinviato in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea le questioni sull’interpretazione dell’art. 325 del Trattato sul funzionamento dell’UE, nell’ambito del noto «caso Taricco» sulla prescrizione e i controlimiti costituzionali.

    Di cosa si tratta

    La vicenda nasce dalla sentenza Taricco della Corte di giustizia UE, che imponeva di disapplicare la disciplina italiana della prescrizione quando ostacola la repressione di gravi frodi lesive degli interessi finanziari dell’Unione. Ciò poneva un problema di compatibilità con il principio di legalità penale dell’ordinamento italiano.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte si interroga sulla compatibilità della «regola Taricco» con i principi costituzionali interni, in particolare con la legalità in materia penale e la determinatezza, prospettando l’esistenza di «controlimiti» all’ingresso del diritto dell’Unione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto, riuniti i giudizi, di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del TFUE, le questioni interpretative sull’art. 325, paragrafi 1 e 2, del medesimo Trattato, sospendendo il proprio giudizio in attesa della risposta.

    Il principio

    Prima di attivare i «controlimiti» costituzionali contro una regola di derivazione europea, la Corte costituzionale instaura un dialogo con la Corte di giustizia UE attraverso il rinvio pregiudiziale, chiedendo un’interpretazione del diritto dell’Unione compatibile con i principi supremi dell’ordinamento nazionale, tra cui la legalità penale.

    Domande e risposte

    Che cos’è il caso Taricco?

    È la vicenda nata dalla sentenza della Corte di giustizia UE che imponeva di disapplicare la prescrizione italiana in caso di gravi frodi agli interessi finanziari dell’Unione.

    Cosa ha fatto la Corte costituzionale?

    Ha rinviato la questione alla Corte di giustizia UE con un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, sospendendo il giudizio.

    Perché è importante il tema dei controlimiti?

    Perché la Corte ha prospettato che la «regola Taricco» potesse confliggere con la legalità penale, principio supremo che funge da controlimite all’ingresso del diritto UE.

  • Corte cost. n. 246/2018 – Semplificazione amministrativa regionale in Abruzzo e norme statali sul procedimento

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime numerose disposizioni della legge della Regione Abruzzo «Impresa Abruzzo» in materia di semplificazione e procedimento amministrativo, perché si discostavano dalle norme statali che costituiscono livelli essenziali e principi uniformi.

    Di cosa si tratta

    Per favorire competitività e sviluppo delle imprese, la Regione Abruzzo aveva modificato vari profili del procedimento amministrativo (semplificazione, amministrazione unica, sistema dei controlli) in modo non allineato alla disciplina statale, in particolare alla legge n. 241 del 1990 e ai decreti attuativi della riforma Madia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 6 (commi 1, 2 e 6), 7 (commi 6, 7, 8 lettera c, e 9) e 8 (comma 2) della legge della Regione Abruzzo n. 51 del 2017, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e), m) e s), della Costituzione, in relazione a varie norme statali interposte. Il ricorso era del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni degli artt. 6, 7 e 8, nella parte in cui non rinviavano alle corrispondenti regole statali (in tema di termini, silenzio-assenso, conferenza di servizi, controlli AIA), dichiarando invece non fondata una delle censure sull’art. 7, comma 6, lettera b).

    Il principio

    La Regione non può modificare i profili del procedimento amministrativo che lo Stato disciplina come livelli essenziali delle prestazioni o secondo principi uniformi, riservati alla competenza esclusiva statale.

    Domande e risposte

    Cosa contestava lo Stato alla legge abruzzese?

    Di aver modificato istituti del procedimento amministrativo (semplificazione, termini, controlli) discostandosi dalla disciplina statale uniforme, in particolare dalla legge n. 241 del 1990.

    Qual è stato l’esito?

    L’illegittimità di numerose disposizioni degli artt. 6, 7 e 8, con esclusione di una censura ritenuta non fondata sull’art. 7, comma 6, lettera b).

    Perché la materia è riservata allo Stato?

    Perché molti profili del procedimento costituiscono livelli essenziali delle prestazioni e principi uniformi, che rientrano nella competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 23/2017 – Pensione ai superstiti e coefficiente di trasformazione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995. Il calcolo della pensione ai superstiti di chi muore prima dei 57 anni, con coefficiente bloccato a quell’età, non viola la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma del sistema pensionistico) prevede che, se l’assicurato muore a un’età inferiore a 57 anni, la pensione ai superstiti sia calcolata assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 57 anni, senza aggiornamento ai successivi innalzamenti dell’età pensionabile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Udine, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, lamentando l’irragionevolezza del coefficiente non attualizzato e la lesione dell’adeguatezza della prestazione previdenziale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La scelta del legislatore di ancorare il coefficiente all’età di 57 anni rientra nella ragionevole sostenibilità del sistema pensionistico e individua un punto di equilibrio coerente con i valori costituzionali in gioco.

    Il principio

    Il legislatore può modulare il calcolo delle pensioni ai superstiti secondo criteri di sostenibilità del sistema previdenziale; la mancata attualizzazione del coefficiente non è irragionevole se realizza un punto di equilibrio ragionevole tra adeguatezza della prestazione e tenuta complessiva del sistema.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995?

    Che, se l’assicurato muore prima dei 57 anni, la pensione ai superstiti si calcoli con il coefficiente di trasformazione relativo a quell’età.

    Perché la questione è stata respinta?

    Perché la scelta del legislatore è un ragionevole punto di equilibrio coerente con la sostenibilità del sistema pensionistico.

    L’importo della pensione cambia per effetto della sentenza?

    No: la disciplina resta invariata e il coefficiente continua a essere bloccato all’età di 57 anni.

    Norme collegate