Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): ferie, permessi e ROL 2026

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    CCNL Vetro e Lampade: ferie, permessi retribuiti e ROL

    Quanti giorni di ferie spettano al lavoratore del vetro? Come si gestisce il ROL e le ex festività? Una guida completa anche per chi lavora su turni a ciclo continuo.

    In sintesi

    Il CCNL Vetro e Lampade garantisce 20-25 giorni lavorativi di ferie annue in base all’anzianità e al sotto-settore. I lavoratori del settore trasformazione e lampade maturano 64 ore di ROL annue; quelli del meccanizzato circa 56. Le ex festività soppresse sono gestite come permessi individuali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    9 aprile 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Riferimento legge
    Art. 2109 c.c.; art. 10 d.lgs. 66/2003 (minimo 4 settimane ferie)

    Le ferie: diritto irrinunciabile, ma non senza regole

    Le ferie sono un diritto costituzionalmente garantito (art. 36 Cost.) e disciplinato dall’art. 2109 c.c. e dal d.lgs. 66/2003. Il lavoratore ha diritto ad almeno 4 settimane di ferie annue per legge, ma il CCNL Vetro e Lampade può migliorare questo minimo in funzione dell’anzianità aziendale e del sotto-settore. Le ferie sono retribuite e non possono essere sostituite da compenso economico, salvo in caso di cessazione del rapporto.

    Una norma essenziale: almeno 2 settimane devono essere godute nell’anno di maturazione; le rimanenti entro i 18 mesi successivi. Il datore che non consente di godere le ferie entro tali termini non può far scadere il diritto, ma anzi è tenuto a monetizzarle.

    Tabella riepilogativa

    Ferie, ROL ed ex festività — CCNL Vetro e Lampade (indicativo per sotto-settore)
    Sotto-settore Ferie annue ROL annuo Ex festività
    Meccanizzato 20 giorni lavorativi (base) – fino a 25 con anzianità Circa 56 ore 4 giorni (permessi individuali)
    Trasformazione 4-5 settimane calendario Circa 64 ore 4 giorni (permessi individuali)
    Soffiatura/semiautomatico 4-5 settimane calendario Circa 64 ore 4 giorni (permessi individuali)
    Lampade e display 4-5 settimane calendario Circa 64 ore 4 giorni (permessi individuali)

    I valori sopra indicati sono orientativi. Per i giorni e le ore precise per livello e anzianità si faccia riferimento al testo integrale del CCNL.

    Il ROL: cos’è e come si accumula

    Il ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro) è un monte ore di permessi retribuiti che nasce dalla contrattazione collettiva come strumento per ridurre l’orario di lavoro effettivo a fronte di un orario contrattuale rimasto formalmente a 40 ore. Si accumula proporzionalmente ai mesi lavorati nell’anno (per cui chi è assunto a metà anno matura solo metà delle ore annue).

    Le ore ROL possono essere utilizzate:

    • su richiesta del lavoratore, con preavviso concordato con l’azienda (di norma qualche giorno);
    • in modo programmato, inserite nel piano ferie o in accordo con il responsabile;
    • in blocchi interi (mezza giornata o giornata intera) o, in alcuni accordi, anche a ore.

    Le ex festività soppresse

    Con il decreto-legge n. 792 del 1977 e successive modifiche, alcune festività civili e religiose furono soppresse come giorni festivi nazionali. Il CCNL Vetro e Lampade, come la maggioranza dei contratti industriali, riconosce a ogni lavoratore 4 giornate di permesso individuale annuo in sostituzione di queste ex festività. Tali permessi sono retribuiti, si accumulano nell’anno e devono essere fruiti entro l’anno stesso, pena la decadenza (salvo diversi accordi aziendali).

    Ferie e turni a ciclo continuo

    Per i lavoratori del ciclo continuo la gestione delle ferie è più complessa di quella dei reparti ordinari. L’azienda deve garantire la copertura del processo produttivo anche durante le ferie estive, per cui:

    • il piano ferie viene costruito su base annuale, tenendo conto della rotazione delle squadre;
    • le ferie estive possono essere scaglionate per gruppo/turno anziché in blocco;
    • in alcuni stabilimenti l’accordo aziendale prevede una settimana di chiusura collettiva estiva (di norma ad agosto) come ferie collettive.

    Casi pratici

    Tizio — Turnista con 8 anni di anzianità
    Tizio lavora nel settore meccanizzato da 8 anni. Ha maturato il diritto a più giorni di ferie rispetto al minimo grazie all’anzianità. A luglio richiede 2 settimane di ferie estive. L’azienda le approva nel piano ferie. Tizio ha ancora da godere 1 settimana entro il 30 giugno dell’anno successivo e 56 ore di ROL da utilizzare entro dicembre o da discutere con il responsabile per la banca ore.
    Caia — Nuova assunta da 6 mesi
    Caia è stata assunta il 1° luglio 2026. Avendo lavorato solo 6 mesi nell’anno, matura la metà delle ferie annue (circa 10 giorni lavorativi) e la metà del ROL (circa 28-32 ore). Può richiedere ferie nei mesi di novembre-dicembre per smaltire quanto maturato. Le ex festività sono proporzionali: maturando da luglio, ha diritto a 2 dei 4 giorni annui.
    Sempronio — ROL non goduto
    Sempronio ha accumulato 64 ore di ROL nell’anno ma, per via del carico lavorativo, non è riuscito a goderne neanche 20. A fine anno chiede al responsabile il piano di smaltimento. L’azienda non può far scadere le ore senza consentirne la fruizione: devono essere smaltite entro un termine concordato o, se l’accordo aziendale lo prevede, accantonate nella banca ore individuale.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Vetro e Lampade?
    Le ferie variano da 20 a 25 giorni lavorativi per anno in base al sotto-settore e all’anzianità aziendale. Il minimo di legge è 4 settimane (art. 10 d.lgs. 66/2003).
    Quando le ferie non godute scadono?
    Almeno 2 settimane devono essere godute nell’anno di maturazione; le restanti entro 18 mesi. Le ferie non godute per impossibilità imputabile al datore devono essere monetizzate.
    Cos’è il ROL e come funziona nel settore vetro?
    Il ROL è un monte ore annuo di permessi retribuiti: circa 56 ore nel meccanizzato e 64 ore negli altri sotto-settori. Si accumula proporzionalmente ai mesi lavorati e si fruisce su richiesta con preavviso.
    Come funzionano le ferie per i turnisti a ciclo continuo?
    I turnisti godono le ferie come tutti, ma la pianificazione tiene conto della rotazione delle squadre. L’azienda predispone il piano ferie annuale compatibilmente con le esigenze del ciclo produttivo.
    Posso cumulare ROL non goduto?
    Il ROL non goduto può essere accantonato in banca ore (se previsto dall’accordo aziendale) o deve essere smaltito entro i termini contrattuali. Il datore non può far scadere le ore senza consentirne la fruizione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, maternità, paternità e congedi 2026, tredicesima, quattordicesima e premi 2026 e malattia, infortunio e comporto 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 9 aprile 2026. Per i valori precisi di ferie e ROL per livello e anzianità si consulti il testo integrale del CCNL, un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): apprendistato 2026

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    CCNL Vetro e Lampade: apprendistato professionalizzante

    Il settore del vetro ha una tradizione di trasmissione delle competenze artigianali che il contratto disciplina con l’apprendistato professionalizzante. Durata, retribuzione, formazione e sbocchi: una guida completa.

    In sintesi

    Il CCNL Vetro e Lampade (art. 58) disciplina l’apprendistato professionalizzante con durata da 6 mesi a 3 anni. Il periodo di prova è di 6 mesi, ma non oltre il 40% della durata del contratto. La retribuzione si determina per sottoinquadramento, fino a due livelli sotto quello di destinazione, con passaggio al livello superiore dopo la metà del contratto. La formazione è di 60-80 ore medie annue, comprese quelle sulla sicurezza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    9 aprile 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Riferimento legge
    D.lgs. 81/2015, Titolo VI (apprendistato); artt. 41-47

    L’apprendistato professionalizzante nel settore vetro

    Il d.lgs. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato. Nel settore industriale del vetro la forma prevalente è l’apprendistato professionalizzante (art. 44), che consente di assumere lavoratori dai 18 anni (o 17 con qualifica triennale) in vista di una qualificazione al livello contrattuale di destinazione. Il CCNL Vetro e Lampade disciplina le modalità specifiche del settore.

    L’apprendistato è particolarmente rilevante nei reparti di lavorazione artigianale del vetro soffiato, dove le competenze si trasmettono prevalentemente attraverso l’affiancamento al maestro vetraio. In questo contesto una durata più lunga, fino al massimo di 3 anni, permette di acquisire progressivamente le tecniche specifiche del mestiere.

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato professionalizzante — CCNL Vetro e Lampade, art. 58: le regole principali
    Aspetto Cosa prevede il CCNL
    Durata Da un minimo di 6 mesi fino a 3 anni
    Periodo di prova 6 mesi, comunque non oltre il 40% della durata del contratto
    Inquadramento iniziale Non inferiore di più di due posizioni organizzative/livelli rispetto alla qualifica da acquisire
    Dopo il 50% del periodo Passaggio alla posizione/livello immediatamente superiore a quello iniziale
    Formazione Tra 60 e 80 ore annue medie, compresa la formazione generale e specifica sulla sicurezza
    Recesso a fine contratto Preavviso di 15 giorni dal termine (art. 2118 c.c.); senza recesso il rapporto prosegue a tempo indeterminato
    Sospensioni oltre 30 giorni Durata prolungabile di comune accordo, fino a un massimo di 6 mesi
    Conferma degli apprendisti Nelle imprese con almeno 50 dipendenti, nuove assunzioni se è stato confermato almeno il 25% degli apprendisti dei 36 mesi precedenti

    Fonte: art. 58 del CCNL 10 febbraio 2023 (testo Assovetro), applicabile ai contratti stipulati dal 1° marzo 2017; il rinnovo del 9 aprile 2026 non è stato verificato sul testo.

    La retribuzione dell’apprendista

    Durante l’apprendistato il lavoratore non percepisce il minimo del livello di destinazione, ma quello di un livello inferiore: all’assunzione l’inquadramento non può essere inferiore di più di due posizioni organizzative (meccanizzati) o due livelli (seconde lavorazioni, soffio, lampade e display) rispetto alla qualifica da acquisire. Decorso il 50% del periodo, si passa alla posizione o al livello immediatamente superiore a quello iniziale. Il CCNL non fissa percentuali del minimo: la retribuzione è quella tabellare del livello di inquadramento (vedi le tabelle retributive).

    La formazione obbligatoria

    Il CCNL (art. 58) fissa la formazione in 60-80 ore annue medie, comprese la formazione generale e specifica sulla sicurezza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, modulate secondo la complessità della qualifica indicata nel piano formativo individuale. La formazione può essere:

    • interna: svolta all’interno dell’azienda con tutore aziendale qualificato;
    • esterna: presso enti di formazione accreditati, istituti tecnici, enti bilaterali del settore.

    L’impresa designa un tutor, che può essere il datore di lavoro o un lavoratore con inquadramento pari o superiore a quello di destinazione. Al termine del percorso va redatto un attestato di qualifica e l’apprendista riceve la qualificazione professionale corrispondente al livello contrattuale raggiunto.

    Il recesso e la stabilizzazione

    Al termine del periodo di apprendistato ciascuna parte può recedere con un preavviso di 15 giorni dalla scadenza (art. 58, art. 2118 c.c.); durante il preavviso si applica il trattamento dell’apprendistato. Se non si recede, il rapporto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato al livello contrattuale di destinazione, senza necessità di comunicazione. Il periodo di apprendistato si computa nell’anzianità di servizio.

    Casi pratici

    Tizio — Apprendista nel settore soffiatura, 36 mesi
    Tizio, 19 anni, viene assunto come apprendista in una manifattura di vetro soffiato artigianale, con livello di destinazione finale 7° del soffio. Il contratto dura 36 mesi: è inquadrato al 5° livello (due livelli sotto) e, dopo il 50% del periodo, cioè dal 19° mese, passa al 6°. Al termine, se nessuna parte recede con il preavviso di 15 giorni, è confermato al 7° livello a tempo indeterminato.
    Caia — Apprendista tecnica, 24 mesi
    Caia ha una laurea triennale in ingegneria dei materiali. Viene assunta come apprendista tecnica di processo nel settore meccanizzato, con categoria di destinazione C, per 24 mesi. Riceve il piano formativo individuale con 60-80 ore annue medie di formazione, comprese quelle sulla sicurezza. Alla fine del secondo anno, senza recesso, è confermata alla categoria C a tempo indeterminato.
    Sempronio — Apprendista nel settore lampade, mancata stabilizzazione
    Sempronio è in apprendistato nel settore lampade per 30 mesi, livello di destinazione D. Al termine l’azienda esercita la facoltà di recesso con il preavviso di 15 giorni dalla scadenza. Sempronio riceve il certificato di qualifica professionale. Il rapporto cessa senza obbligo di motivazione specifica (la norma consente il recesso senza causale al termine dell’apprendistato). Sempronio può utilizzare il titolo professionale acquisito per trovare un nuovo impiego nel settore.

    Domande frequenti

    Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Vetro e Lampade?
    La durata è stabilita nel contratto, da un minimo di 6 mesi fino a 3 anni (art. 58 del CCNL); non dipende da una tabella per titolo di studio.
    Quanto guadagna un apprendista nel settore vetro?
    Il CCNL usa il sottoinquadramento: fino a due livelli sotto quello di destinazione all’assunzione, con passaggio al livello superiore dopo il 50% del periodo (art. 58); la retribuzione è quella tabellare del livello di inquadramento.
    Quante ore di formazione sono obbligatorie per l’apprendista?
    Tra 60 e 80 ore annue medie, comprese la formazione generale e specifica sulla sicurezza (art. 58). La formazione può essere svolta in tutto o in parte in azienda, con un tutor.
    Cosa succede alla fine dell’apprendistato?
    Se nessuna parte recede con il preavviso di 15 giorni dalla scadenza (art. 58), il rapporto prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato. Il periodo di apprendistato si computa nell’anzianità.
    L’apprendistato in vetreria può essere usato per formare soffiatori e maestri vetrai?
    Sì, è lo strumento privilegiato per le competenze artigianali. Il CCNL fissa la durata massima in 3 anni; il contratto individuale la modula in base alla qualifica da acquisire.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sul testo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 10 febbraio 2023; il rinnovo del 9 aprile 2026 non è stato verificato sul testo. Le regole sono quelle dell’art. 58. Per situazioni specifiche si consulti un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria): malattia e infortunio

    CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

    CCNL Chimico-Farmaceutico: malattia e infortunio

    Il CCNL Chimico-Farmaceutico prevede un sistema articolato di tutele durante la malattia, con un comporto (periodo di conservazione del posto) tra gli otto e i dodici mesi secondo l’anzianità e un’integrazione economica che completa l’indennità INPS per garantire la continuità del reddito.

    In sintesi

    Il CCNL Chimico-Farmaceutico prevede un comporto da 8 a 12 mesi in base all’anzianità. L’integrazione economica porta la retribuzione al 100% per i primi 3-5 mesi, poi al 50% per i mesi successivi. Il rinnovo 2025 ha escluso dal computo del comporto le assenze per terapie oncologiche e degenerative certificate, fino al 100% del periodo ordinario.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Farmindustria · Federchimica · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    15 aprile 2025
    Vigenza
    1° luglio 2025 – 30 giugno 2028

    Tabella riepilogativa: comporto e integrazione economica

    Comporto e integrazione economica durante la malattia — CCNL Chimico-Farmaceutico
    Anzianità di servizio Comporto (mesi) Integrazione al 100% Integrazione al 50%
    Fino a 3 anni 8 mesi Primi 3 mesi Mesi 4° – 8°
    Da 3 a 6 anni 10 mesi Primi 4 mesi Mesi 5° – 10°
    Oltre 6 anni 12 mesi Primi 5 mesi Mesi 6° – 12°

    L’integrazione contrattuale si somma all’indennità di malattia INPS (normalmente il 50% della retribuzione media giornaliera globale) per raggiungere i livelli indicati. Verificare le modalità di calcolo esatte con il consulente del lavoro o con la paghe aziendale, poiché la base di calcolo può differire tra aziende che adottano sistemi di cedolino differenti.

    La legge e il CCNL: cosa distingue

    È importante distinguere ciò che è garantito per legge da ciò che il CCNL migliora:

    • Di legge: l’art. 2110 del codice civile garantisce la conservazione del posto durante la malattia per un periodo fissato dalla contrattazione collettiva (il «comporto»); l’INPS eroga l’indennità dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni sono a carico del datore per legge per molte categorie).
    • Di CCNL: il comporto (8-12 mesi) è superiore al minimo legale; l’integrazione al 100% per i primi mesi è una miglioria contrattuale che va al di là di quanto previsto dalla legge; la tutela speciale per patologie oncologiche è anch’essa contrattuale.

    Patologie gravi: tutele rafforzate dal rinnovo 2025

    Il rinnovo del 15 aprile 2025 ha introdotto una significativa novità per i lavoratori affetti da patologie oncologiche o degenerative: le giornate di assenza necessarie per le relative terapie, certificate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata, non vengono conteggiate nel comporto, fino a un massimo del 100% del comporto ordinario spettante.

    In termini pratici: un lavoratore con 8 anni di anzianità (comporto ordinario: 12 mesi) che si assenta per chemioterapia può usufruire di altri 12 mesi di assenza «protetta» per le terapie, senza che questi incidano sul comporto ordinario. La certificazione deve provenire da struttura pubblica o convenzionata (non basta il medico privato).

    Infortunio sul lavoro e malattia professionale

    La disciplina dell’infortunio sul lavoro si interseca con le norme del CCNL ma ha una base prevalentemente legale:

    • INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) eroga l’indennità di inabilità temporanea assoluta per infortuni sul lavoro e malattie professionali, pari al 60% della retribuzione media giornaliera nei primi 90 giorni, al 75% dal 91° giorno (D.P.R. 1124/1965);
    • Il CCNL integra l’indennità INAIL a livelli più favorevoli, garantendo la sostanziale continuità del reddito;
    • Il periodo di inabilità per infortunio sul lavoro non è conteggiato nel comporto ordinario: il lavoratore infortunato ha diritto a conservare il posto per tutta la durata dell’inabilità;
    • In ambienti GMP farmaceutici, la prevenzione degli infortuni è particolarmente rigorosa per la presenza di sostanze chimiche e attrezzature specializzate.

    Il fondo sanitario Faschim durante la malattia

    Il fondo Faschim (Fondo Assistenza Sanitaria Chimici), cui tutti i lavoratori del settore sono iscritti automaticamente, copre prestazioni sanitarie integrative che possono essere rilevanti durante i periodi di malattia: visite specialistiche, esami diagnostici, day hospital, ricoveri. I dettagli sulle coperture Faschim sono trattati nell’articolo dedicato al welfare integrativo.

    Casi pratici

    Tizio — Operatore GMP (E1) con 2 anni di anzianità: malattia prolungata
    Tizio ha 2 anni di anzianità (comporto: 8 mesi). Si ammala a febbraio 2026 e rimane assente per 7 mesi. Per i primi 3 mesi riceve integrazione al 100%; dal 4° al 7° mese al 50%. Al 7° mese il datore avvisa che al raggiungimento degli 8 mesi potrebbe risolvere il rapporto. Tizio, prima della scadenza del comporto, rientra e consulta il sindacato Filctem-Cgil per valutare se richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per evitare il licenziamento.
    Caia — Ricercatrice (C1) con patologia oncologica
    Caia ha 9 anni di anzianità (comporto ordinario: 12 mesi). Le viene diagnosticata una patologia oncologica e deve sottoporsi a 8 mesi di chemioterapia con assenze periodiche. Dal 1° luglio 2025 (rinnovo 2025 in vigore), le assenze per terapie oncologiche certificate dall’oncologia ospedaliera non vengono computate nel suo comporto ordinario di 12 mesi. Caia può quindi assentarsi per le terapie senza intaccare il comporto, che rimane integro per eventuali ricadute future.
    Sempronio — Addetto manutenzione (D1): infortunio in stabilimento
    Sempronio si infortuna alla mano durante interventi di manutenzione di un reattore farmaceutico. L’infortunio è denunciato all’INAIL. Il periodo di inabilità (45 giorni) non viene conteggiato nel comporto ordinario. Il CCNL integra l’indennità INAIL. Al rientro, Sempronio deve seguire la procedura di visita medica di rientro prevista dal D.Lgs. 81/2008 prima di essere reintegrato alle mansioni abituali, con eventuale reinserimento graduale.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di malattia posso fare senza perdere il posto?
    Il comporto va da 8 mesi (fino a 3 anni di anzianità) a 10 mesi (3-6 anni) a 12 mesi (oltre 6 anni). Al superamento del comporto il datore può recedere con preavviso.
    Quanto vengo pagato durante la malattia?
    L’INPS eroga l’indennità di malattia; il CCNL la integra al 100% per i primi 3-5 mesi (secondo l’anzianità), poi al 50% per i mesi successivi nel comporto.
    Le terapie oncologiche rientrano nel comporto?
    No: dal rinnovo 2025, le assenze per terapie oncologiche e degenerative certificate da struttura pubblica o convenzionata non rientrano nel comporto ordinario, fino al 100% del periodo comporto spettante.
    Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
    L’INAIL eroga l’indennità di inabilità temporanea; il CCNL integra. Il periodo di inabilità da infortunio non si computa nel comporto ordinario.
    Come si comunica la malattia nel settore farmaceutico?
    Il lavoratore avvisa il datore prima dell’inizio del turno/orario e trasmette il certificato medico telematico. Il medico di base lo invia direttamente all’INPS e al datore in via telematica.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Industria Chimica, Chimico-Farmaceutica e affini del 15 aprile 2025. L’integrazione economica riportata descrive il meccanismo contrattuale; le modalità di calcolo esatte variano in funzione della busta paga aziendale. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria): livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

    CCNL Chimico-Farmaceutico: livelli, qualifiche e mansioni

    Il sistema di classificazione del personale nel CCNL Chimico-Farmaceutico si articola in sei categorie (da A a F) per un totale di quindici posizioni organizzative, con declaratorie che tengono conto delle specificità del settore: ricerca e sviluppo, produzione GMP, regulatory affairs, informazione scientifica e supporto alla commercializzazione.

    In sintesi

    Il CCNL prevede 6 categorie articolate in 15 posizioni. La categoria A raccoglie i quadri con ampia autonomia decisionale; la B comprende impiegati direttivi inclusi gli Informatori Scientifici del Farmaco (ISF); le categorie C-F coprono tecnici specializzati, operatori di produzione GMP e addetti esecutivi. L’inquadramento determina retribuzione, periodo di prova, preavviso e molti altri istituti contrattuali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Farmindustria · Federchimica · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    15 aprile 2025
    Vigenza
    1° luglio 2025 – 30 giugno 2028
    Platea
    circa 225.000 lavoratori

    Tabella riepilogativa dei livelli e profili tipo

    Sistema di classificazione — CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)
    Categoria Posizione Declaratoria sintetica Profili esemplificativi nel farmaceutico
    A — Quadri A1 Responsabilità su settori aziendali importanti, autonomia decisionale ampia, gestione risorse umane significative Responsabile Assicurazione Qualità, Group Product Manager, Senior Scientist, Capo Area Vendite
    A2 Responsabile di unità operativa o stabilimento Responsabile laboratori, responsabile produzione
    A3 Responsabile di area funzionale specialistica Responsabile area applicativa, responsabile sistemi informativi
    B — Impiegati direttivi B1 Funzioni direttive o specialistiche di equivalente importanza e responsabilità Informatore Scientifico del Farmaco (ISF) con esperienza, Product Manager, Addestratore tecnico-scientifico
    B2 Funzioni specialistiche di alto livello senza responsabilità gerarchica formale Analista programmatore, Progettista, Ricercatore, Tecnologo di ricerca, Capo manutenzione; ISF senza esperienza specifica (max 24 mesi)
    C — Impiegati specializzati C1 Esperienza specialistica consolidata, autonomia procedurale, eventuale coordinamento di collaboratori Coordinatore amministrativo, responsabile in turno impianti complessi, addetto esperto customer service
    C2 Professionalità specialistica con discrezionalità limitata nell’ambito di procedure definite Contabile esperto, programmatore esperto, addetto import/export, tecnico laboratorio ricerca
    D — Impiegati, qualifiche speciali, operai D1 Conoscenze teoriche di base + esperienza approfondita di più specializzazioni; operaio: conduzione autonoma di impianti/attrezzature Operatore tecnico polivalente manutenzione, strumentista polivalente, conduttore impianti, capo squadra, 1° colorista (impiegati: contabile, programmatore)
    D2 Mansioni qualificate con buona base tecnica Addetto collaudi, operatore centro distribuzione, segretario
    D3 Mansioni qualificate di supporto Disegnatore particolarista, addetto contabilità di base
    E — Operai e impiegati E1 Lavori qualificati che richiedono buona capacità tecnico-pratica Addetto produzione GMP, operatore di processo qualificato, manutentore
    E2 Lavori eseguiti con buona capacità tecnica di base Operatore di processo standard, addetto magazzino qualificato
    E3 Lavori semplici che richiedono un minimo di addestramento Addetto confezionamento, operatore linea produzione
    E4 Lavori semplici senza particolari requisiti di addestramento Operaio comune, addetto alle pulizie industriali
    F — Esecutivi F Mansioni esecutive elementari senza specializzazione Fattorino, portiere, addetto servizi generali di base

    Le declaratorie riportate sono esemplificative e non esaustive. Per la classificazione esatta di una figura professionale specifica è necessario verificare l’allegato classificatorio del CCNL e confrontarlo con le mansioni effettivamente svolte.

    Come funziona l’inquadramento: i principi generali

    L’inquadramento contrattuale si basa sulle mansioni effettivamente svolte, non sul titolo di studio o sull’anzianità. Il principio è sancito dall’art. 2103 del codice civile, che vieta il demansionamento unilaterale e garantisce al lavoratore la retribuzione corrispondente alle mansioni più elevate svolte, salvo specifici accordi normativi o di secondo livello.

    Il CCNL Chimico-Farmaceutico adotta un sistema job-based: ogni posizione organizzativa ha una declaratoria precisa con profili esemplificativi. Quando le mansioni di un lavoratore corrispondono a un livello superiore a quello formalmente assegnato, matura il diritto all’inquadramento superiore, previa contestazione se il datore non lo riconosce spontaneamente.

    Tra le caratteristiche salienti del sistema classificatorio del chimico-farmaceutico:

    • Ogni categoria ha un minimo contrattuale; tutte le posizioni da A1 a E4 hanno in più l’IPO (Indennità di Posizione Organizzativa), diversa per posizione, mentre la categoria F ha solo il minimo. Minimo e IPO formano il TEM (trattamento economico minimo): gli importi in vigore sono nella scheda delle tabelle retributive.
    • Chi svolge continuativamente mansioni di una categoria superiore, salvo che sostituisca un collega assente con diritto alla conservazione del posto, vi passa definitivamente dopo 6 mesi, anche non continuativi purché compresi in un arco massimo di 18 mesi.
    • Le norme GMP del settore farmaceutico possono richiedere specifiche qualifiche formali per alcune posizioni di produzione e controllo qualità (es. Qualified Person), che si aggiungono alle declaratorie contrattuali.

    La figura dell’Informatore Scientifico del Farmaco (ISF)

    L’ISF occupa una posizione di rilievo nel sistema classificatorio del CCNL Chimico-Farmaceutico, con una declaratoria dedicata all’interno della categoria B. Secondo il contratto, l’ISF «svolge, secondo le direttive aziendali e nel rispetto del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541, attività di informazione scientifica presso i medici illustrando loro le caratteristiche farmacologiche e terapeutiche dei farmaci» e deve essere in possesso di un titolo idoneo con adeguate conoscenze scientifiche.

    Il regime di inquadramento specifico prevede:

    • Categoria B1 per l’ISF con esperienza specifica nella mansione.
    • Categoria B2 per l’ISF privo di esperienza specifica, per un periodo massimo di 24 mesi, al termine dei quali è previsto il passaggio automatico a B1.
    • Le norme sull’orario di lavoro si applicano con le particolarità tipiche delle figure di vendita esterna (flessibilità dell’orario, gestione del tempo di visita).

    Passaggio di categoria e dequalificazione

    Il CCNL non prevede passaggi automatici di categoria in funzione dell’anzianità, ad eccezione del caso specifico ISF (B2 → B1 dopo 24 mesi). Le promozioni dipendono dall’effettivo svolgimento delle mansioni del livello superiore: dopo 6 mesi di mansioni superiori (anche non continuativi, entro 18 mesi), salvo il caso di sostituzione di un assente con diritto alla conservazione del posto, il passaggio di categoria è definitivo. Fonte: scheda Unicolavoro del CCNL. Il lavoratore che ritiene di svolgere mansioni di categoria superiore può richiedere formalmente il riadeguamento del livello; in caso di diniego, può ricorrere al giudice del lavoro o alle procedure di conciliazione previste.

    La dequalificazione unilaterale è vietata dall’art. 2103 c.c., salvo i casi espressamente previsti dalla legge (es. accordo sindacale per crisi aziendale, modifica organizzativa, impossibilità di adibire a mansioni equivalenti). L’accordo deve essere formalizzato con l’assistenza di un sindacato.

    Addetti alla produzione GMP: specificità di settore

    Il settore farmaceutico è regolato da norme di buona fabbricazione (GMP) che impongono requisiti di qualifica, formazione continua e tracciabilità delle operazioni. Le ricadute sull’inquadramento contrattuale sono significative:

    • Gli operatori di produzione GMP sono generalmente inquadrati in D1-E1 a seconda del grado di responsabilità e autonomia nella conduzione degli impianti.
    • La Qualified Person (responsabile del rilascio dei lotti ai sensi del D.Lgs. 219/2006) è tipicamente inquadrata in categoria A o B a seconda delle responsabilità gestionali associate.
    • Il personale di controllo qualità (Quality Control) e assicurazione qualità (Quality Assurance) può rientrare in C o D a seconda dell’esperienza e del livello di autonomia.

    Casi pratici

    Tizio — ISF neo-assunto: da B2 a B1
    Tizio viene assunto come Informatore Scientifico del Farmaco da un’azienda aderente a Farmindustria. Non avendo precedente esperienza come ISF, il contratto lo inquadra in categoria B2, con TEM di 2.749,61 € dal 1° luglio 2026. Trascorsi 24 mesi passa a B1 (TEM 2.854,98 € dal 1° luglio 2026; importi della scheda tabelle retributive). Se l’azienda non provvedesse al passaggio di livello entro i termini, Tizio potrebbe richiedere le differenze retributive con l’assistenza del sindacato.
    Caia — Operatrice di produzione avanzata verso categoria D
    Caia è inquadrata in E1 da tre anni come addetta alla produzione GMP. Nel frattempo ha acquisito la capacità di condurre in autonomia un impianto di riempimento sterile e funge da punto di riferimento tecnico per i colleghi. Avendo raccolto documentazione sul proprio ruolo effettivo (report di attività, lettere dei responsabili), chiede al sindacato una valutazione per il passaggio a D1. La competente struttura sindacale Filctem-Cgil avvia una procedura di verifica con l’azienda.
    Sempronio — Ricercatore (B2) in transizione verso A3
    Sempronio è ricercatore senior classificato B2 in un’azienda farmaceutica multinazionale. Negli ultimi 18 mesi ha assunto de facto il coordinamento di un team di 6 ricercatori junior, gestendo budget e relazioni con i CRO esterni. L’azienda riconosce l’evoluzione del ruolo e propone il passaggio a A3 (responsabile di area applicativa) con l’attribuzione dell’IPO relativa. L’atto scritto di promozione deve indicare la nuova categoria, il livello IPO e la decorrenza.

    Domande frequenti

    In quale categoria rientra l’Informatore Scientifico del Farmaco?
    L’ISF rientra in categoria B1 se possiede adeguata esperienza specifica nella mansione. In caso di prima assunzione senza esperienza, è previsto un inquadramento temporaneo in B2 per un massimo di 24 mesi, al termine dei quali scatta il passaggio automatico a B1.
    Come si diventa quadro nel settore farmaceutico?
    Il riconoscimento della qualifica di quadro (categoria A) richiede l’effettivo esercizio di funzioni direttive di rilevante importanza con ampia autonomia decisionale e coordinamento di risorse umane significative. La promozione dipende dalla valutazione aziendale ed è formalizzata con atto scritto.
    Quali mansioni rientrano in categoria D nel chimico-farmaceutico?
    La categoria D comprende operatori tecnici polivalenti, strumentisti, conduttori di impianti, capi squadra e figure impiegatizie come contabile o programmatore. Si tratta di lavoratori con conoscenze teoriche di base ed esperienza approfondita di più specializzazioni.
    Un addetto alla produzione GMP in quale livello rientra?
    Gli addetti alla produzione GMP rientrano generalmente in D o E a seconda del grado di autonomia: D1 per chi conduce impianti complessi in autonomia, E1-E2 per operazioni più standardizzate sotto supervisione.
    Cosa distingue il livello C dal livello B?
    La categoria C comprende specialisti con esperienza consolidata e margini di discrezionalità, senza funzioni direttive formali. La categoria B (impiegati direttivi) implica responsabilità gerarchica o funzioni specialistiche di pari importanza con autonomia decisionale strutturalmente superiore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Industria Chimica, Chimico-Farmaceutica e affini del 15 aprile 2025. Le declaratorie riportate sono esemplificative; per la classificazione esatta verificare il testo contrattuale integrale. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria): ferie, permessi e ROL

    CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

    CCNL Chimico-Farmaceutico: ferie, permessi e ROL

    Ferie generose, un pacchetto di oltre cento ore di ROL ed ex-festività e i miglioramenti del rinnovo 2025 sui permessi per la famiglia rendono il CCNL Chimico-Farmaceutico uno dei contratti industriali con la migliore dotazione di tempo libero tutelato.

    In sintesi

    Il CCNL Chimico-Farmaceutico garantisce 4 settimane di ferie fino a 10 anni di anzianità e 5 settimane oltre i 10 anni. A questo si aggiungono circa 104 ore annue tra ROL ed ex-festività. Il rinnovo 2025 ha esteso a 12 giorni i permessi per figli malati (3-8 anni) e introdotto permessi per donatori di midollo osseo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Farmindustria · Federchimica · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    15 aprile 2025
    Vigenza
    1° luglio 2025 – 30 giugno 2028

    Tabella riepilogativa di ferie, ROL e permessi

    Ferie, ROL ed ex-festività — CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)
    Istituto Dotazione annua Note
    Ferie (fino a 10 anni di anzianità) 4 settimane (20 gg lavorativi) Almeno 2 settimane consecutive entro l’anno
    Ferie (oltre 10 anni di anzianità) 5 settimane (25 gg lavorativi) Maggiorazione di 5 gg per anzianità
    ROL (Riduzione Orario di Lavoro) 72 ore Fruibili su richiesta individuale o collettiva
    Ex festività soppresse 32 ore (4 giorni) Da fruire nell’anno di maturazione
    Permesso per matrimonio 15 giorni consecutivi Retribuito al 100%; documentare con certificato
    Permesso per lutto o grave infermità 3 giorni lavorativi all’anno Art. 4 L. 53/2000 (il CCNL non aggiunge nulla): coniuge anche separato, parenti entro il 2° grado anche non conviventi, convivente risultante da certificazione anagrafica. Suoceri e altri affini esclusi, salvo accordo aziendale
    Permessi figli malati (3-8 anni) 12 giorni (novità 2025) Estesi da 6 a 12 gg dal rinnovo 2025; fruibili in blocchi da 4h
    Permessi donazione sangue Giornata intera Retribuita per ogni donazione (L. 584/1967)
    Permessi donazione midollo osseo Secondo necessità Novità rinnovo 2025; copertura accertamenti, prelievo, convalescenza

    Il monte-ore totale annuo tra ROL ed ex-festività è di circa 104 ore. Per i lavoratori a turni o in ciclo continuo le modalità di fruizione possono essere differenziate tramite accordo aziendale di secondo livello.

    Le ferie: maturazione, fruizione e limiti

    Le ferie nel contratto chimico-farmaceutico maturano su base mensile nel corso dell’anno. Il lavoratore a tempo pieno matura ogni mese circa 1,67 giorni (su base annua di 20 giorni) o 2,08 giorni (su base di 25 giorni) di ferie. La base legale minima è di 4 settimane (D.Lgs. 66/2003, art. 10): il contratto migliora la legge per i lavoratori con più di 10 anni di anzianità.

    Regole fondamentali sulla fruizione:

    • Fruizione minima annuale: almeno 2 settimane di ferie devono essere fruite entro l’anno di maturazione (o entro il 30 giugno dell’anno successivo per accordo); le restanti 2 settimane possono essere differite entro i 18 mesi successivi.
    • Divieto di monetizzazione: durante il rapporto di lavoro non è possibile sostituire le ferie con un’indennità in denaro. La monetizzazione è ammessa solo alla cessazione del rapporto per le ferie residue non fruite.
    • Programmazione: il piano ferie è concordato tra datore e lavoratore tenendo conto delle esigenze produttive e personali. In caso di disaccordo prevale l’interesse produttivo, ma il datore deve garantire la fruizione entro i termini di legge.
    • Malattia durante le ferie: se il lavoratore si ammala durante le ferie e presenta certificato medico entro i termini, le giornate di malattia non vengono conteggiate come ferie e vengono restituite.

    ROL ed ex festività: come funzionano

    Il ROL (Riduzione Orario di Lavoro) è il meccanismo contrattuale con cui le 40 ore di legge vengono ridotte alle 37h45 dell’orario contrattuale. L’accantonamento avviene mensilmente (6 ore al mese × 12 mesi = 72 ore); le ore maturate devono essere fruite nell’anno solare di maturazione, salvo accordo aziendale che ne permetta il riporto parziale.

    Le ex festività soppresse (32 ore, pari a 4 giorni) originano dalla soppressione di alcune festività nazionali avvenuta con la L. 54/1977. Queste ore sono maturate annualmente e devono essere fruite entro l’anno.

    Modalità di fruizione di ROL ed ex festività:

    • Individuale: su richiesta del lavoratore con preavviso di norma di 2-5 giorni;
    • Collettiva: il datore può programmare chiusure collettive (es. ferragosto, ponti) a valere sul monte ROL;
    • Accumulo limitato: le ore non fruite entro l’anno possono in alcuni casi essere monetizzate o riportate, secondo le condizioni dell’accordo aziendale.

    Le novità del rinnovo 2025 su permessi e congedi

    Il rinnovo del 15 aprile 2025 ha introdotto significativi miglioramenti in tema di conciliazione vita-lavoro:

    • Permessi per figli malati (3-8 anni): estesi da 6 a 12 giorni annui, fruibili anche in frazioni da 4 ore. Una misura che riconosce le esigenze dei genitori lavoratori con figli in età prescolare e del primo ciclo scolastico.
    • Donatori di midollo osseo: riconosciuti permessi retribuiti per accertamenti pre-donazione, prelievo e convalescenza, documentati ai sensi della L. 52/2001. Il settore farmaceutico, per la sua vicinanza alla ricerca medica, ha sostenuto questa novità.
    • Congedi parentali e istituti contrattuali: le assenze per maternità, paternità e congedi parentali sono ora computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali (in precedenza solo nei primi 2 anni), migliorando la tutela complessiva.
    • Permessi studio e formazione: ampliati i permessi per iscrizione a ITS Academy, lauree, master e dottorati di ricerca, a supporto dello sviluppo professionale dei lavoratori del settore.

    Casi pratici

    Tizio — Operatore (E1) con 12 anni di anzianità: ferie e ROL
    Tizio ha superato i 10 anni di anzianità nel 2024 e dal 1° gennaio 2025 matura 5 settimane (25 giorni) di ferie annue. Aggiungendo le 72 ore di ROL e le 32 ore di ex festività, dispone di oltre 180 ore di assenza retribuita all’anno (ferie + ROL + ex-festività). Pianifica con l’ufficio del personale la fruizione delle ferie estive in luglio e tiene a riserva le ore ROL per i ponti di novembre.
    Caia — Impiegata (C2) che si ammala durante le ferie
    Caia è in ferie dal 4 al 22 agosto 2025. Il 10 agosto si ammala con febbre alta; il medico le rilascia certificato dall’11 al 14 agosto (4 giorni). Caia invia il certificato medico all’azienda entro 24 ore. I 4 giorni di malattia durante le ferie vengono sottratti al conteggio ferie e convertiti in assenza per malattia: recupera 4 giorni di ferie che potrà fruire in un secondo momento.
    Sempronio — Genitore (D1) con figlio malato: novità 2025
    Sempronio ha un figlio di 5 anni. Prima del rinnovo 2025 disponeva di 6 giorni annui di permessi retribuiti per malattia del figlio. Dal 1° luglio 2025 la dotazione è raddoppiata a 12 giorni, fruibili anche in frazioni da 4 ore. Nel mese di ottobre il figlio ha la tonsillite per 3 giorni: Sempronio fruisce 3 giorni di permesso retribuito, presentando il certificato pediatrico, senza incidere sulle ferie o sul ROL.

    Domande frequenti

    Quante settimane di ferie spettano nel CCNL Chimico-Farmaceutico?
    4 settimane (20 giorni lavorativi) fino a 10 anni di anzianità; 5 settimane (25 giorni) oltre i 10 anni. Almeno 2 settimane devono essere fruite entro l’anno di maturazione.
    Cos’è il ROL e quante ore spettano?
    Il ROL è il monte-ore di permessi maturati per ridurre l’orario a 37h45 contrattuali. Nel settore chimico-farmaceutico sono 72 ore di ROL più 32 ore di ex festività = 104 ore annue complessive.
    Il rinnovo 2025 ha modificato i permessi per figli malati?
    Sì: i permessi retribuiti per figli malati tra 3 e 8 anni sono stati estesi da 6 a 12 giorni annui, fruibili anche in blocchi di 4 ore.
    Le ferie si perdono se non vengono fruite entro l’anno?
    Non immediatamente: le ferie possono essere differite entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Il datore che non garantisce la fruizione nei termini è tenuto alla monetizzazione. Non è possibile rinunciarvi volontariamente.
    Posso farmi pagare le ferie invece di fruirle?
    No: durante il rapporto di lavoro la monetizzazione delle ferie è vietata dalla legge (D.Lgs. 66/2003). La sostituzione con denaro è possibile solo alla cessazione del rapporto per le ferie residue non fruite.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi di risultato e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Industria Chimica, Chimico-Farmaceutica e affini del 15 aprile 2025. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Autoscuole: dimissioni volontarie e preavviso

    CCNL Autoscuole

    Dimissioni volontarie e preavviso nel CCNL Autoscuole

    Come si presentano le dimissioni telematiche, quanto dura il preavviso e quando ci si può dimettere per giusta causa senza penalità.

    In sintesi

    Le dimissioni nel settore autoscuole vanno presentate in via telematica, pena l'inefficacia. Il preavviso è di 4 mesi per i Quadri e di 2 mesi per tutti gli altri lavoratori (art. 32 del CCNL), 1 mese se si dimette l’impiegato; chi non lo rispetta deve l’indennità sostitutiva. In caso di giusta causa ci si dimette senza preavviso, con indennità a carico del datore. Le dimissioni si possono revocare entro sette giorni; per i genitori è richiesta la convalida.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica e Nautica
    Parti firmatarie
    UNASCA · CONFARCA (datoriali) · FIT-CISL · FILT-CGIL · UILTRASPORTI
    Decorrenza
    Testo consolidato del 28 febbraio 2023, in vigore dal 1° gennaio 2021 e scaduto il 31 dicembre 2023; si applica in ultrattività finché non sarà rinnovato
    Ambito
    Dipendenti di autoscuole, scuole nautiche, studi e agenzie di consulenza automobilistica (pratiche auto)
    Fonte
    Testo consolidato 28/02/2023 (codice CNEL IC91) letto su ContrattiCCNL.it e ilCCNL.it; sintesi Mysolution (gennaio 2017) per i punti non toccati dal rinnovo del 2023

    Le dimissioni telematiche

    Dal 2016 le dimissioni (e la risoluzione consensuale) devono essere presentate in via telematica, tramite la procedura del Ministero del Lavoro o un soggetto abilitato (patronato, sindacato, consulente). Le dimissioni rese in altra forma sono inefficaci, salvo le eccezioni di legge. Lo scopo è contrastare le dimissioni in bianco.

    Il preavviso di dimissioni

    Il lavoratore che si dimette (salvo giusta causa) deve dare un preavviso, la cui durata dipende dal livello e non dall’anzianità (art. 32 del CCNL): 4 mesi per i Quadri e 2 mesi per tutti gli altri lavoratori; se a dimettersi è l’impiegato il termine si riduce alla metà, cioè 1 mese (il testo non dice espressamente come si applichi la riduzione ai Quadri). Il preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese e serve a consentire al datore di organizzare la sostituzione. Chi non rispetta il preavviso deve al datore l'indennità sostitutiva, che il datore può trattenere dalle competenze finali.

    Preavviso di dimissioni (art. 32 CCNL Autoscuole)
    Chi si dimette Preavviso (licenziamento) Preavviso di dimissioni dell’impiegato
    Quadri 4 mesi la riduzione alla metà è prevista per l’impiegato; per i Quadri il testo non è esplicito
    Tutti gli altri livelli (insegnanti, istruttori, impiegati, 1°-5° livello) 2 mesi 1 mese

    Nota: la regola del CCNL è che le parti rispettino il preavviso, a meno che si tratti di giusta causa. Chi riceve la disdetta può troncare il rapporto, all’inizio o durante il preavviso, senza obbligo di indennizzo; il datore può trattenere dalle somme dovute un importo pari alla retribuzione del preavviso non prestato, che si computa comunque nel TFR. Termini dedotti dal testo del CCNL riportato da ContrattiCCNL.it e dalla sintesi Mysolution del 2017.

    Dimissioni per giusta causa

    Se ricorre una giusta causa (ad esempio il mancato pagamento della retribuzione, molestie, demansionamento grave), il lavoratore può dimettersi senza preavviso e ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore, oltre alla possibilità di accedere alla NASpI nei casi previsti.

    Revoca delle dimissioni

    Le dimissioni telematiche possono essere revocate entro sette giorni dalla data di trasmissione, con la stessa procedura telematica. La revoca riporta in vita il rapporto come se le dimissioni non fossero mai state presentate.

    Tutele particolari: genitori

    Le dimissioni della lavoratrice in gravidanza e dei genitori (madre o padre) nei primi tre anni di vita del bambino devono essere convalidate presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro per essere efficaci. In questi casi spetta di norma l'indennità sostitutiva del preavviso e l'accesso alla NASpI.

    Casi pratici

    Tizio — dimissioni con preavviso
    Tizio, istruttore, trova un nuovo impiego. Presenta le dimissioni telematiche e lavora il preavviso previsto dal CCNL: se è impiegato di 3° livello, 1 mese (2 mesi diviso 2), con decorrenza dal giorno 1 o 16 del mese. Alla cessazione riceve TFR, ratei di tredicesima e quattordicesima e ferie non godute.
    Caia — dimissioni per mancato pagamento
    Caia non riceve lo stipendio da più mesi. Si dimette per giusta causa senza preavviso: ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore e, ricorrendone i presupposti, può accedere alla NASpI.
    Sempronio — ripensamento
    Sempronio presenta le dimissioni ma dopo tre giorni cambia idea. Entro sette giorni dalla trasmissione le revoca con la stessa procedura telematica: il rapporto prosegue come se le dimissioni non fossero mai state date.
  • CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria): apprendistato professionalizzante

    CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

    CCNL Chimico-Farmaceutico: apprendistato professionalizzante

    L’apprendistato professionalizzante è il contratto di ingresso privilegiato nel settore chimico-farmaceutico, in particolare per figure tecniche di produzione GMP, laboratorio e ricerca. Il CCNL ne regola la durata, la formazione obbligatoria e le condizioni di stabilizzazione, integrando la disciplina del D.Lgs. 81/2015.

    In sintesi

    L’apprendistato professionalizzante nel CCNL Chimico-Farmaceutico dura da 6 mesi a 3 anni, con 80-120 ore medie annue di formazione. Nel primo periodo l’apprendista è inquadrato una categoria sotto quella di destinazione, nel secondo nella categoria di destinazione, sempre con il minimo contrattuale senza IPO. Le imprese con almeno 50 dipendenti possono assumere nuovi apprendisti solo se hanno confermato almeno il 30% di quelli scaduti nei 36 mesi precedenti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Farmindustria · Federchimica · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    15 aprile 2025
    Vigenza
    1° luglio 2025 – 30 giugno 2028
    Base legale
    D.Lgs. 81/2015 (artt. 41-47)

    Tabella riepilogativa dell’apprendistato nel chimico-farmaceutico

    Caratteristiche principali dell’apprendistato professionalizzante — CCNL Chimico-Farmaceutico
    Parametro Valore / regola CCNL
    Durata minima 6 mesi
    Durata massima 3 anni
    Formazione Da 80 a 120 ore medie annue, comprese le ore dell’offerta formativa pubblica
    Piano Formativo Individuale (PFI) Contenuto, anche in forma sintetica, nel contratto scritto (art. 42 D.Lgs. 81/2015)
    Inquadramento e retribuzione 1° periodo: una categoria sotto quella di destinazione; 2° periodo: categoria di destinazione; in entrambi il minimo contrattuale senza IPO. La categoria F non può essere di destinazione
    Periodo di prova Come per gli altri lavoratori, ma non oltre il 40% della durata del contratto
    Preavviso al termine 15 giorni
    Tredicesima Dovuta, proporzionale al periodo di servizio
    Limite assunzioni (legge) 3 apprendisti ogni 2 qualificati; 100% per i datori con meno di 10 dipendenti; fino a 3 apprendisti se i qualificati sono meno di 3 (art. 42 c. 7 D.Lgs. 81/2015)
    Conferme (CCNL) Imprese con almeno 50 dipendenti: nuove assunzioni solo se confermato almeno il 30% degli apprendisti con contratto scaduto nei 36 mesi precedenti (se no, un apprendista in più); nessun limite sotto i 10 dipendenti
    Forma contrattuale Contratto scritto obbligatorio (pena nullità)

    L’apprendistato professionalizzante nel settore chimico-farmaceutico è disciplinato sia dal D.Lgs. 81/2015 (art. 44) sia dall’apposita sezione del CCNL. Le regole contrattuali qui riportate sono quelle dei contratti stipulati dal 22 marzo 2016 secondo la scheda Unicolavoro del CCNL Chimici farmaceutici; i limiti numerici di legge sono quelli dell’art. 42 D.Lgs. 81/2015.

    Il Piano Formativo Individuale (PFI): il cuore dell’apprendistato

    Il PFI è il documento che trasforma il rapporto di lavoro in un percorso di qualificazione professionale certificato. Per legge è contenuto, anche in forma sintetica, nel contratto di apprendistato, che va stipulato per iscritto (art. 42 D.Lgs. 81/2015). Indica di norma:

    • il livello di inquadramento di destinazione al termine dell’apprendistato;
    • le competenze trasversali e tecnico-professionali da acquisire;
    • il monte ore formativo (da 80 a 120 ore medie annue secondo il CCNL) e la ripartizione tra formazione esterna e formazione in azienda (on-the-job training);
    • il nome del tutor aziendale e il suo ruolo nel percorso.

    I contenuti della formazione dipendono dalla figura professionale di destinazione. Per l’apprendista destinato a informatore scientifico del farmaco il CCNL prevede l’inquadramento in categoria C.

    Il Libretto Formativo del Cittadino deve essere aggiornato al termine di ogni anno di apprendistato, documentando le competenze acquisite. Al termine dell’apprendistato il lavoratore può richiedere il riconoscimento delle qualifiche acquisite.

    Retribuzione e istituti durante l’apprendistato

    Nel primo periodo l’apprendista è inquadrato una categoria sotto quella di destinazione, nel secondo periodo nella categoria di destinazione. In entrambi i periodi percepisce il minimo contrattuale senza IPO (Indennità di Posizione Organizzativa), che matura solo alla qualificazione.

    Gli altri istituti contrattuali si applicano in modo pieno o proporzionale:

    • Tredicesima: dovuta in misura proporzionale ai mesi di servizio;
    • Ferie: maturano pienamente come per un lavoratore ordinario;
    • TFR: matura e viene accantonato a partire dal primo giorno;
    • Malattia: il posto è conservato per 150 giorni nei contratti da oltre 2 a 3 anni, 120 giorni da oltre 1 a 2 anni, 90 giorni da oltre 9 mesi a 1 anno, 60 giorni fino a 9 mesi (art. 31 come rinnovato il 15 aprile 2025); con disabilità certificata i termini aumentano del 30%;
    • Fonchim e Faschim: l’apprendista ha diritto all’iscrizione automatica a Faschim e alla possibilità di aderire a Fonchim.

    Apprendistato e GMP: specificità del settore farmaceutico

    Nel settore farmaceutico, le norme GMP (Good Manufacturing Practice) impongono requisiti stringenti di qualifica del personale. Gli apprendisti destinati a mansioni di produzione o controllo qualità GMP devono quindi seguire percorsi formativi specifici che includono:

    • formazione iniziale sul D.Lgs. 219/2006 e sulle procedure operative standard (SOP) dello stabilimento;
    • affiancamento documentato agli operatori qualificati prima dell’abilitazione autonoma alle mansioni;
    • valutazione periodica delle competenze da parte del responsabile di reparto o del QA.

    Il PFI deve tenere conto di questi requisiti aggiuntivi, che si integrano con la formazione obbligatoria prevista dal CCNL.

    Recesso e stabilizzazione

    Al termine del periodo di apprendistato ciascuna parte può recedere con un preavviso di 15 giorni (art. 2118 c.c.). In mancanza di recesso il rapporto prosegue a tempo indeterminato. Se durante l’apprendistato malattia, infortunio o altre sospensioni involontarie superano i 30 giorni, il periodo può essere prolungato di comune accordo.

    Nelle imprese con almeno 50 dipendenti si possono assumere nuovi apprendisti solo se è stato trasformato a tempo indeterminato almeno il 30% dei contratti di apprendistato scaduti nei 36 mesi precedenti (non si contano recessi in prova, licenziamenti per giusta causa e dimissioni); se la soglia non è rispettata è comunque consentito un apprendista in più. Sotto i 10 dipendenti non ci sono limiti percentuali. La legge fissa il minimo al 20% ma lascia ai CCNL la facoltà di prevedere limiti diversi (art. 42 c. 8 D.Lgs. 81/2015).

    Casi pratici

    Tizio — Neolaureato in chimica: apprendistato verso livello C1
    Tizio si laurea in Chimica industriale e viene assunto con contratto di apprendistato professionalizzante finalizzato al livello C1 (specialista) in un’azienda farmaceutica aderente a Farmindustria. La durata concordata è di 24 mesi, con 100 ore annue di formazione: nel primo periodo è inquadrato in categoria D, nel secondo in C1, con il minimo contrattuale senza IPO. Nelle prime 12 settimane affianca i colleghi sulle linee di produzione GMP; poi inizia a operare in autonomia progressiva. Al termine viene confermato a tempo indeterminato in C1.
    Caia — Diplomata in campo tecnico: apprendistato verso livello E1
    Caia viene assunta come apprendista per il livello E1 (addetta produzione GMP) in uno stabilimento farmaceutico. La durata del PFI è di 18 mesi; la formazione tecnica si concentra sulle aree produzione e qualità. Nel primo periodo è inquadrata una categoria sotto (F), nel secondo in E1, sempre con il minimo contrattuale senza IPO. Faschim la copre automaticamente. Al termine, se confermata, matura subito anzianità contrattuale piena a partire dalla data di assunzione originaria.
    Sempronio — Responsabile HR di un’azienda farmaceutica: vincolo di stabilizzazione
    Sempronio è Responsabile HR di un’azienda con 80 dipendenti che vuole assumere 5 apprendisti nel 2026. Verifica quanti apprendisti dei 36 mesi precedenti (2023-2025) sono stati stabilizzati: su 8 apprendisti terminati il contratto, ne sono stati confermati 5 (62,5%, oltre il 30% richiesto dal CCNL): può procedere con le nuove assunzioni. Se ne avesse confermato solo 1 (12,5%), potrebbe assumere un solo nuovo apprendista.

    Domande frequenti

    Quanto dura il contratto di apprendistato nel chimico-farmaceutico?
    Da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni, in base alla complessità delle competenze e al livello di destinazione. La durata è definita nel Piano Formativo Individuale.
    Come viene retribuito l’apprendista?
    Nel primo periodo è inquadrato una categoria sotto quella di destinazione, nel secondo nella categoria di destinazione; in entrambi riceve il minimo contrattuale senza IPO. La tredicesima è dovuta in proporzione.
    Quante ore di formazione sono previste?
    Da 80 a 120 ore medie annue, comprese, fino a concorrenza, le ore dell’offerta formativa pubblica. Il percorso viene documentato nel Libretto Formativo del Cittadino.
    Un’azienda farmaceutica puè assumere quanti apprendisti vuole?
    No: per legge al massimo 3 apprendisti ogni 2 qualificati (100% sotto i 10 dipendenti). Il CCNL aggiunge che le imprese con almeno 50 dipendenti devono aver confermato almeno il 30% degli apprendisti con contratto scaduto nei 36 mesi precedenti.
    Cosa succede al termine dell’apprendistato?
    Se nessuna delle parti recede con il preavviso di 15 giorni, il rapporto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato al livello di destinazione. Il periodo di apprendistato concorre integralmente all’anzianità contrattuale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Industria Chimica, Chimico-Farmaceutica e affini del 15 aprile 2025. L’apprendistato professionalizzante è regolato anche dal D.Lgs. 81/2015: in caso di dubbi sull’applicazione concreta consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Spedizionieri e Corrieri: orario di lavoro e straordinari

    CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

    39 ore settimanali, banca ore, maggiorazioni per turni e festivi, e i limiti speciali del Regolamento CE 561/2006 per i conducenti: la disciplina completa dell’orario nel settore spedizioni e corrieri.

    In sintesi

    Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione prevede 39 ore settimanali per personale non viaggiante e viaggiante. Le maggiorazioni per straordinario vanno dal 30% (feriale diurno) al 75% (festivo notturno). I conducenti di veicoli sopra 3,5 t sono soggetti anche ai limiti di guida del Reg. CE 561/2006.

    Dati contrattuali

    Contratto
    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
    Rinnovo
    6 dicembre 2024, vigenza fino al 31 dicembre 2027
    Riferimento
    Artt. 9-14 CCNL; Reg. CE 561/2006; d.lgs. 234/2007

    Tabella riepilogativa

    Orario e maggiorazioni straordinario – CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
    Tipologia prestazione Maggiorazione Applicazione
    Straordinario feriale diurno +30% Personale non viaggiante e viaggiante
    Straordinario feriale notturno +50% Personale non viaggiante
    Sesta giornata lavorativa +50% Personale non viaggiante
    Straordinario sabato/domenica +30% Personale viaggiante
    Straordinario festivo diurno +65% Tutti
    Straordinario festivo notturno +75% Tutti

    Le maggiorazioni (art. 13 c. 6) si calcolano sulla retribuzione globale mensile composta dalle voci dell’art. 61 (minimo tabellare, scatti, EPA e le altre voci elencate), divisa per 168 (art. 13 c. 8). Non si cumulano tra loro: la maggiore assorbe la minore (art. 13 c. 7), salvo che per il guardiano.

    L’orario ordinario: 39 ore per tutti

    Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione fissa l’orario di lavoro ordinario in 39 ore settimanali sia per il personale non viaggiante (impiegati, operatori spedizioni, addetti magazzino di transito) sia per il personale viaggiante (autisti, corrieri).

    Per il personale non viaggiante le 39 ore (art. 9) si distribuiscono su 5 o 6 giorni, con la domenica come giorno di riposo di norma. L’orario si calcola su un arco di quattro mesi, al netto delle giornate non lavorate ma retribuite; se la media supera le 39 ore, le ore eccedenti sono straordinario. La giornata ordinaria va da 6 a 9 ore e la settimana non scende sotto le 30 ore. Se l’orario ordinario è su 6 giorni, il sabato è maggiorato del 20%; la domenica lavorata, quando non è il giorno di riposo, del 35% per un massimo di 26 settimane l’anno.

    Per il personale viaggiante l’orario di 39 ore comprende il tempo di guida, il carico e scarico della merce, la manutenzione ordinaria del veicolo e le operazioni accessorie al trasporto. L’orario ordinario dei conducenti è di 39 ore (art. 11), distribuito su un massimo di 6 giorni e conguagliabile in 4 settimane. La media settimanale, compreso lo straordinario, non può superare le 48 ore; la settimana può arrivare a 60 ore solo se la media su 6 mesi non supera le 48.

    Lo straordinario: limiti e compensazione

    Il CCNL prevede un doppio sistema di gestione dello straordinario:

    • Fino a 165 ore l’anno per lavoratore (art. 13 c. 1): lo straordinario è saltuario o eccezionale e si paga con le maggiorazioni della tabella;
    • Tra 165 e 250 ore: il lavoratore può chiedere, al posto del pagamento, riposi compensativi in una «banca ore» individuale; l’opzione si comunica per iscritto entro dicembre e vale per l’anno successivo (art. 13, banca ore c. 3);
    • Oltre 250 ore: le ore eccedenti si trasformano in riposi compensativi nella banca ore.

    Le ore accantonate in banca ore sono compensate con la retribuzione del mese successivo con la sola maggiorazione per straordinario e si fruiscono su richiesta scritta con 20 giorni di preavviso, non a luglio e dicembre salvo diverso accordo aziendale; quelle del primo gruppo ancora presenti al 31 dicembre restano a disposizione per altri 4 mesi e poi sono liquidate con le competenze di maggio. Lo straordinario non può superare 2 ore al giorno e 12 a settimana (con tetto di 36 ore in 9 settimane consecutive se si va oltre le 12). Il lavoratore è tenuto a farlo, nei limiti dell’art. 13, salvo impedimento; le prestazioni oltre il limite delle 165 ore annue richiedono l’accordo tra datore e lavoratore.

    I limiti speciali per i conducenti: Reg. CE 561/2006

    Per i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci con massa massima autorizzata superiore a 3,5 t (autisti di corrieri, spedizionieri con autocarri pesanti, autisti di autotreni) si applicano obbligatoriamente i limiti del Regolamento CE 561/2006 e del d.lgs. 234/2007. Questi limiti si affiancano – e talvolta si sovrappongono – alle regole contrattuali, prevalendo quando sono più restrittivi:

    • Guida giornaliera: massimo 9 ore (estendibili a 10 non più di 2 volte a settimana);
    • Guida settimanale: massimo 56 ore; in due settimane consecutive non oltre 90 ore;
    • Pausa obbligatoria: 45 minuti dopo 4,5 ore di guida continuativa (frazionabile in 15 + 30 minuti);
    • Riposo giornaliero: almeno 11 ore consecutive (riducibile a 9 ore non più di 3 volte tra due riposi settimanali, con compensazione);
    • Riposo settimanale: almeno 45 ore consecutive (riducibile a 24 ore ogni due settimane, con compensazione).

    I corrieri con furgoni fino a 3,5 t (patente B, senza cronotachigrafo) non sono soggetti al Reg. CE 561/2006: per loro valgono l’orario del CCNL (39 ore, art. 11), la media di 48 ore e le regole generali del D.Lgs. 66/2003 sui riposi.

    Il lavoro notturno e nei giorni festivi

    Il settore spedizioni e corrieri opera frequentemente in turni notturni e nei giorni festivi (hub di smistamento h24, consegne urgenti). Il CCNL disciplina queste situazioni con:

    • Lavoro notturno (22-6, art. 12), escluso il personale viaggiante: +15% se compreso in turni, +25% se non in turni, +20% per il guardiano;
    • Lavoro domenicale con riposo compensativo in altro giorno (escluso il viaggiante): +20% di giorno, +50% di notte;
    • Lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali nell’orario normale: +50%; per il personale viaggiante, domenica e festivi sono maggiorati del 50%;
    • Turno notturno per chi opera in turni continui sulle 24 ore: durata massima 8 ore, con orario ridotto di 15 minuti (art. 9 c. 10); per ogni turno di 8 ore è prevista una pausa retribuita di 30 minuti (art. 9 c. 11);
    • Cambio dei turni di riposo senza preavviso entro il terzo giorno prima: maggiorazione del 40% (art. 10 c. 3).

    Casi pratici

    Tizio – Operatore spedizioni con 10 ore di straordinario feriale
    Tizio (2° livello: da gennaio 2026 minimo più EPA di 2.218,22 euro, quindi 2.218,22 / 168 = 13,20 euro all’ora, senza altre voci) effettua 10 ore di straordinario feriale diurno in un mese di picco (es. periodo natalizio). La maggiorazione è del 30%: per ogni ora straordinaria percepisce 13,20 × 1,30 = 17,16 euro. Il totale straordinario del mese è 171,60 euro lordi. Poiché è ben sotto le 165 ore annue, deve essere pagato: la banca ore è un’opzione solo per le ore tra 165 e 250.
    Caia – Autista con violazione del Reg. CE 561/2006
    Caia guida un autocarro da 12 t per consegne nazionali. L’azienda le chiede di effettuare 11 ore di guida in un giorno per rispettare una consegna urgente. Il Reg. CE 561/2006 consente al massimo 10 ore (estensione eccezionale), non 11. Se l’azienda insiste, Caia ha diritto a rifiutare perché la violazione dei tempi di guida espone lei stessa a sanzioni amministrative e penali. L’azienda non può imporle di violare le norme di legge UE.
    Sempronio – Lavoratore in turno notturno fisso
    Sempronio è addetto smistamento (4° livello) in un hub che opera 24 ore su 24. Il suo turno ordinario è notturno (dalle 22 alle 6). Questo non è «straordinario notturno» ma orario ordinario in turno notturno. Se lavora in turni, ha diritto alla maggiorazione del 15% per il lavoro notturno (25% se non è compreso in turni), calcolata sulla retribuzione globale divisa per 168 (art. 12); il turno notturno non può superare le 8 ore e l’orario si riduce di 15 minuti (art. 9 c. 10).

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali prevede il CCNL per i corrieri?
    Sia per il personale viaggiante che non viaggiante l’orario ordinario è di 39 ore settimanali. Per il personale viaggiante la media settimanale, straordinario compreso, non può superare le 48 ore (fino a 60 in una settimana, se la media su 6 mesi resta entro le 48).
    Qual è la maggiorazione per lo straordinario feriale?
    Lo straordinario feriale diurno è maggiorato del 30%. Le percentuali salgono al 50% per il lavoro notturno feriale (personale non viaggiante), al 65% per il festivo diurno e al 75% per il festivo notturno.
    I corrieri con camion sono soggetti al tachigrafo?
    I corrieri con veicoli superiori a 3,5 t che effettuano trasporti su strada sono soggetti al Reg. CE 561/2006 e all’obbligo di tachigrafo digitale. I corrieri con furgoni fino a 3,5 t (patente B) non sono soggetti al Reg. 561/2006: valgono l’orario del CCNL e il D.Lgs. 66/2003.
    Quante ore di straordinario si possono fare all’anno?
    Fino a 165 ore l’anno. Tra 165 e 250 ore il lavoratore può chiedere riposi compensativi (banca ore) invece del pagamento, e oltre 250 le ore eccedenti vanno comunque in banca ore. Le prestazioni oltre le 165 ore richiedono l’accordo tra datore e lavoratore (art. 13).
    Cos’è la banca ore nel CCNL Logistica?
    La banca ore è un conto individuale in cui confluiscono i riposi compensativi delle ore di straordinario tra 165 e 250 (se il lavoratore li sceglie al posto del pagamento) e di quelle oltre 250. Le ore sono compensate nel mese successivo con la sola maggiorazione e i riposi si fruiscono con 20 giorni di preavviso; quelle ancora accantonate al 31 dicembre restano disponibili per altri 4 mesi e poi si liquidano a maggio.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024. I limiti del Reg. CE 561/2006 sono norme di legge UE direttamente applicabili e prevalenti sulle disposizioni contrattuali meno restrittive. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Spedizionieri e Corrieri: maternità, paternità e congedi

    CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Maternità, paternità e congedi nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Integrazione al 100% per cinque mesi, congedo del padre, permessi per lutto e ferie solidali: la guida ai congedi per genitori e lavoratori con responsabilità familiari nel settore logistica e spedizioni.

    In sintesi

    Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (art. 64) conserva il posto per 8 mesi (2 prima del parto e 6 dopo) e integra l’indennità INPS fino all’intera retribuzione globale mensile per i primi 5 mesi di assenza e al 50% per il 6° mese. Prevede 2 giorni retribuiti per nascita o adozione (art. 20) e le «ferie solidali» (art. 24 bis). Il congedo parentale rimane nella cornice della legge (d.lgs. 151/2001).

    Dati contrattuali

    Contratto
    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
    Rinnovo
    6 dicembre 2024, vigenza fino al 31 dicembre 2027
    Riferimento
    Artt. 20, 24 bis e 64 CCNL; d.lgs. 151/2001

    Tabella riepilogativa

    Congedi e integrazioni economiche – CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
    Congedo / permesso Durata Trattamento economico Fonte
    Maternità obbligatoria 5 mesi (2 ante + 3 post parto) Retribuzione intera per i primi 5 mesi di assenza · 50% per il 6° mese Legge + art. 64 CCNL
    Congedo padre obbligatorio 10 giorni lavorativi da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto 100% a carico dell’INPS; in più 2 giorni retribuiti per nascita (art. 20 c. 7) Legge + CCNL
    Congedo parentale Fino a 6 mesi per genitore, 10 in totale (11 se il padre ne fruisce almeno 3), entro i 14 anni del figlio; preavviso scritto di 15 giorni 30% INPS (80% per tre mesi di coppia entro i 6 anni del figlio) d.lgs. 151/2001; art. 64 c. 6 CCNL
    Permesso lutto (coniuge, convivente, parenti entro il 2° grado) Almeno 3 giorni lavorativi l’anno (4 se si viaggia fuori provincia) Retribuito Art. 20 c. 4 CCNL
    Grave infermità documentata dei familiari Almeno 5 giorni lavorativi l’anno Retribuito Art. 20 c. 5 CCNL
    Ferie solidali Cessione volontaria di ferie eccedenti le 4 settimane, 4 giornate di ex festività e ROL Cedente non perde la retribuzione Art. 24 bis CCNL

    Il congedo di maternità: legge e integrazione CCNL

    Il congedo obbligatorio di maternità è previsto dalla legge (d.lgs. 151/2001, artt. 16-27) e dura 5 mesi: 2 mesi prima del parto presunto e 3 mesi dopo. Con opzione alternativa si può posticipare a 1 mese prima e 4 mesi dopo il parto, se medico specialista e medico competente attestano l’assenza di controindicazioni.

    La legge garantisce l’80% della retribuzione per l’intero periodo, a carico dell’INPS. L’art. 64 del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione stabilisce che l’azienda:

    • conserva il posto per 8 mesi, 2 prima del parto e 6 dopo (se la lavoratrice si astiene dal mese prima, gli 8 mesi decorrono dall’assenza effettiva);
    • integra quanto percepito per previdenza obbligatoria fino all’intera retribuzione globale mensile per i primi 5 mesi di assenza;
    • riconosce il 50% della retribuzione globale per il 6° mese.

    Il congedo di paternità: obbligatorio e facoltativo

    Il congedo obbligatorio del padre è previsto dall’art. 27-bis del d.lgs. 151/2001: 10 giorni lavorativi da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto, anche non consecutivi. È retribuito al 100% dall’INPS.

    L’art. 20 c. 7 del CCNL prevede inoltre permessi in occasione della nascita, degli affidi e delle adozioni, che le aziende retribuiscono per un minimo di 2 giorni, al netto di quelli previsti per legge.

    Il congedo parentale

    Il congedo parentale (ex astensione facoltativa) è disciplinato dalla legge (d.lgs. 151/2001, artt. 32-38, aggiornati dal d.lgs. 105/2022 in attuazione della direttiva UE 2019/1158). Spetta a ciascun genitore fino a 6 mesi; in totale 10 mesi tra i genitori (11 se il padre ne fruisce almeno 3, e per il genitore solo), fino ai 14 anni di vita del bambino dal 1° gennaio 2026. L’INPS indennizza 9 mesi al 30%, con 80% per tre mesi di coppia entro i 6 anni del figlio. Il lavoratore deve preavvisare l’azienda per iscritto almeno 15 giorni prima (art. 64 c. 6); il CCNL non prevede un’integrazione economica oltre la legge.

    I permessi per lutto e le nuove ferie solidali

    In caso di lutto (coniuge anche separato, convivente more uxorio, parenti entro il 2° grado come genitori, nonni e fratelli, anche del coniuge, e conviventi attestati dall’anagrafe) l’art. 20 c. 4 garantisce un permesso retribuito di almeno 3 giorni lavorativi l’anno, che diventano 4 se occorre viaggiare fuori dalla provincia. Per la grave infermità documentata degli stessi familiari il permesso retribuito è di almeno 5 giorni lavorativi l’anno (art. 20 c. 5).

    L’art. 24 bis disciplina le «ferie solidali»: su base volontaria e gratuita un lavoratore può cedere a un collega che deve assistere figli, coniuge o convivente e genitori bisognosi di cure costanti le ferie eccedenti le quattro settimane (22 giorni su 5 giorni settimanali, 26 su 6), le 4 giornate di ex festività e le 40 ore di ROL (4,5 giornate per il viaggiante). Ogni richiesta può riguardare al massimo 30 giorni, con certificazione di struttura sanitaria pubblica o convenzionata; l’anonimato di richiedente e cedenti è garantito e il beneficiario può usare i giorni ceduti solo dopo aver esaurito i propri.

    Casi pratici

    Tizio – Congedo di paternità obbligatorio
    Tizio (autista, 3° livello Super) diventa padre il 15 marzo 2026. Ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio del padre entro il 15 agosto 2026 (5 mesi dalla nascita), pagati al 100% dall’INPS. L’art. 20 c. 7 del CCNL prevede inoltre almeno 2 giorni di permesso retribuito per la nascita, al netto di quelli di legge. Tizio può quindi assentarsi per 10 giorni di congedo più i 2 giorni del CCNL senza usare ferie.
    Caia – Congedo di maternità con integrazione
    Caia (impiegata spedizioni, 2° livello, retribuzione globale 2.147 euro lordi mensili) inizia il congedo di maternità il 1° aprile 2026. L’INPS le corrisponde l’80% = 1.718 euro mensili. Il datore di lavoro integra la differenza (20% = 429 euro) per i primi 5 mesi di assenza (art. 64), portando la retribuzione al 100% fino al 31 agosto 2026. Per l’eventuale 6° mese l’azienda riconosce il 50% della retribuzione globale, cioè 1.073,50 euro.
    Sempronio – Ferie solidali per il figlio malato del collega
    Sempronio lavora su 5 giorni settimanali: i suoi 22 giorni di ferie coincidono con le quattro settimane minime, quindi non ha ferie cedibili. Può però cedere le sue 4 giornate di ex festività e parte delle 40 ore di ROL a un collega il cui figlio ha bisogno di cure costanti (art. 24 bis). Sempronio decide di cedere 2 giornate di ex festività: il collega potrà usarle solo dopo aver fruito delle proprie ferie, ex festività e permessi, e Sempronio non perde la retribuzione corrispondente.

    Domande frequenti

    Quanto percepisce una lavoratrice in maternità?
    La legge garantisce l’80% della retribuzione per 5 mesi (a carico INPS). L’art. 64 del CCNL integra fino all’intera retribuzione globale mensile per i primi 5 mesi di assenza e riconosce il 50% per il 6° mese.
    Quanti giorni aggiuntivi per la nascita di un figlio prevede il CCNL?
    L’art. 20 c. 7 del CCNL prevede permessi per nascita, affidi e adozioni retribuiti per un minimo di 2 giorni, al netto di quelli previsti per legge (tra cui i 10 giorni del congedo di paternità obbligatorio).
    Il padre lavoratore ha diritto al congedo di paternità?
    Sì. L’art. 27-bis del d.lgs. 151/2001 prevede 10 giorni lavorativi obbligatori di congedo del padre da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto, pagati al 100% dall’INPS. Il CCNL aggiunge almeno 2 giorni di permesso retribuito per la nascita (art. 20 c. 7).
    Cosa sono le «ferie solidali» del CCNL?
    L’art. 24 bis consente di cedere, volontariamente e a titolo gratuito, ferie eccedenti le 4 settimane, le 4 giornate di ex festività e le ore di ROL a un collega che assiste figli, coniuge, convivente o genitori bisognosi di cure costanti, fino a 30 giorni per ogni richiesta. La cessione è anonima e non comporta perdita di retribuzione per chi cede.
    Il congedo parentale è retribuito nel CCNL Logistica?
    Il congedo parentale segue la legge (d.lgs. 151/2001): indennità INPS del 30%, con 80% per tre mesi di coppia entro i 6 anni del figlio, e fruizione fino ai 14 anni. Il CCNL non prevede integrazioni economiche, ma chiede un preavviso scritto di almeno 15 giorni (art. 64 c. 6).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024. La disciplina del congedo di maternità e paternità è regolata principalmente dal d.lgs. 151/2001 (T.U. maternità e paternità); le integrazioni descritte sono quelle degli artt. 20, 24 bis e 64 del CCNL. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Spedizionieri e Corrieri: malattia e infortunio

    CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Malattia e infortunio nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Comporto, trattamento economico, integrazione dell’INPS e obbligo di certificazione: la disciplina completa per chi lavora nel settore spedizioni, corrieri espressi e logistica di distribuzione.

    In sintesi

    Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione prevede un comporto di 245 giorni su 24 mesi (anzianità sotto 5 anni) o 365 giorni su 36 mesi (oltre 5 anni). Il trattamento economico integra l’INPS: retribuzione piena per i primi mesi, poi riduzione al 50%. Per le malattie gravi e i ricoveri l’integrazione è al 100% fino a 240 giorni.

    Dati contrattuali

    Contratto
    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
    Rinnovo
    6 dicembre 2024; nuova disciplina malattia dal 1° gennaio 2025
    Riferimento
    Artt. 95-98 CCNL; d.lgs. 151/2001; d.P.R. 1124/1965

    Tabella riepilogativa

    Comporto e trattamento economico per malattia
    Anzianità di servizio Comporto (periodo di riferimento) Trattamento economico
    Meno di 5 anni 245 giorni su 24 mesi 100% per 3 mesi · 50% per 5 mesi
    5 anni o più 365 giorni su 36 mesi 100% per 5 mesi · 50% per 7 mesi
    Ricovero / malattia grave Come sopra per il comporto 100% dal 1° al 240° giorno (indipend. dall’anzianità)

    Il trattamento economico è calcolato come differenza tra la retribuzione globale mensile e l’indennità INPS (che varia in base all’anzianità INPS del lavoratore). La retribuzione base per il calcolo comprende minimo tabellare, EPA, scatti di anzianità e superminimo non assorbibile.

    Il comporto: cos’è e come si calcola

    Il comporto è il periodo massimo durante il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore assente per malattia. È un istituto previsto dalla legge (art. 2110 c.c.) e poi disciplinato in dettaglio dal CCNL con condizioni più favorevoli rispetto al minimo legale.

    Nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (nella disciplina entrata in vigore dal 1° gennaio 2025):

    • con anzianità inferiore a 5 anni: il comporto è di 245 giorni di calendario nell’arco di 24 mesi consecutivi;
    • con anzianità pari o superiore a 5 anni: il comporto è di 365 giorni nell’arco di 36 mesi consecutivi.

    Il conteggio si effettua guardando gli ultimi 24 o 36 mesi consecutivi: si sommano tutti i giorni di assenza per malattia nel periodo. Superato il comporto, il datore di lavoro ha facoltà (non obbligo) di risolvere il rapporto senza necessità di preavviso, ma deve liquidare TFR e competenze maturate.

    Il trattamento economico: legge e integrazione CCNL

    La malattia ordinaria comporta un trattamento economico che è il risultato della combinazione tra indennità INPS e integrazione contrattuale. La legge garantisce l’indennità INPS (a partire dal 4° giorno di malattia); il CCNL migliora il trattamento integrando la differenza.

    Per i lavoratori con meno di 5 anni di servizio:

    • Nei primi 3 mesi di assenza: retribuzione globale al 100% (il datore integra fino a coprire la differenza con l’INPS);
    • Dal 4° all’8° mese: retribuzione al 50% della retribuzione globale.

    Per i lavoratori con 5 o più anni di servizio:

    • Nei primi 5 mesi di assenza: retribuzione globale al 100%;
    • Dal 6° al 12° mese: retribuzione al 50%.

    Il trattamento speciale per malattie gravi e ricoveri

    Per le patologie più serie, il CCNL prevede una tutela rafforzata. In caso di:

    • ricovero ospedaliero;
    • day hospital;
    • emodialisi;
    • patologie gravi indicate nella circolare INPS n. 95/2016 (oncologiche, cardiovascolari gravi, ecc.);

    il datore di lavoro corrisponde un’integrazione al 100% della retribuzione giornaliera dal 1° al 240° giorno di assenza, indipendentemente dall’anzianità di servizio e dalla durata dell’evento morboso.

    Gli obblighi di comunicazione

    Il lavoratore assente per malattia deve rispettare due obblighi distinti:

    1. Avviso all’azienda: entro 2 ore dall’inizio dell’orario di lavoro per il personale non viaggiante, entro 4 ore per il personale viaggiante (autisti, corrieri). In mancanza di avviso, l’assenza può essere considerata ingiustificata;
    2. Certificato medico: deve essere trasmesso entro la giornata stessa del rilascio. I medici del SSN inviano il certificato telematicamente all’INPS, che lo mette a disposizione del datore. Se il medico non lo trasmette entro 2 giorni lavorativi successivi, l’assenza può essere considerata ingiustificata.

    Casi pratici

    Tizio – Malattia prolungata con meno di 5 anni di anzianità
    Tizio (3° livello, 3 anni di servizio) si ammala e rimane assente per 4 mesi. Nel primo periodo (3 mesi) percepisce il 100% della retribuzione globale grazie all’integrazione CCNL. Nel 4° mese percepisce il 50%. Complessivamente ha utilizzato 122 giorni dei 245 del comporto biennale. Rientrato, il contatore viene azzerato solo dopo 24 mesi dalla prima assenza. Se si riammala prima del reset, i nuovi giorni si sommano ai precedenti.
    Caia – Ricovero ospedaliero
    Caia (autista, 2 anni di servizio) subisce un intervento chirurgico con 30 giorni di ricovero seguito da 60 giorni di convalescenza. Nonostante abbia meno di 5 anni di anzianità, il CCNL le garantisce l’integrazione al 100% della retribuzione per tutti i 90 giorni perché il ricovero rientra nella categoria delle malattie gravi con trattamento speciale (100% fino a 240 giorni). Il fondo Sanilog può coprire ulteriori costi sanitari non coperti dal SSN.
    Sempronio – Mancato certificato e assenza ingiustificata
    Sempronio si sente male il lunedì mattina e non va al lavoro, avvisando solo via messaggio WhatsApp a un collega (non all’ufficio HR). Non trasmette il certificato medico per 3 giorni. L’azienda considera l’assenza ingiustificata per i primi 2 giorni (mancata comunicazione nei tempi e mancato certificato). Il CCNL prevede che la mancata certificazione entro 2 giorni renda l’assenza ingiustificata: Sempronio non percepisce la retribuzione per quei giorni e può ricevere una lettera di contestazione disciplinare.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto nel CCNL Logistica?
    Per i lavoratori con anzianità inferiore a 5 anni: 245 giorni nell’arco di 24 mesi. Per chi ha 5 o più anni di servizio: 365 giorni nell’arco di 36 mesi. Superato il comporto, il datore può risolvere il rapporto senza preavviso.
    Quanto percepisce un lavoratore malato?
    Con anzianità sotto 5 anni: retribuzione al 100% per 3 mesi, poi 50% per 5 mesi. Con anzianità pari o superiore a 5 anni: 100% per 5 mesi, poi 50% per 7 mesi. L’integrazione CCNL copre la differenza tra la retribuzione globale e l’indennità INPS.
    Entro quanto tempo va inviato il certificato medico?
    Il certificato medico deve essere trasmesso entro la giornata stessa del rilascio. Il lavoratore deve inoltre avvisare l’azienda entro 2 ore dall’inizio del turno (4 ore per il personale viaggiante). La mancata trasmissione entro 2 giorni rende l’assenza ingiustificata.
    Un autista infortunato sul lavoro ha diritto allo stesso trattamento?
    Per l’infortunio sul lavoro interviene l’INAIL, non l’INPS. L’INAIL corrisponde il 60% della retribuzione dal 2° al 4° giorno e il 75% dal 5° giorno in poi. Il CCNL può prevedere integrazioni aggiuntive a carico del datore.
    Le malattie gravi hanno un trattamento speciale?
    Sì. Per ricoveri, day hospital, emodialisi e patologie gravi (circ. INPS 95/2016) il trattamento è al 100% della retribuzione giornaliera dal 1° al 240° giorno, indipendentemente dall’anzianità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024 (nuova disciplina malattia in vigore dal 1° gennaio 2025). L’indennità INPS per malattia è regolata dalla legge; le integrazioni descritte sono quelle a carico del datore ai sensi del CCNL. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Spedizionieri e Corrieri: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Dal capofiliale allo smistatore di pacchi: come il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione classifica spedizionieri doganali, operatori internazionali, corrieri espressi e addetti al magazzino di transito.

    In sintesi

    Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione classifica il personale in livelli da Quadri a 6° per il personale non viaggiante, e in aree professionali A, B, C per i conducenti. Lo spedizioniere doganale con patente è tipicamente al 2° livello, il corriere espresso con furgone nell’Area C. Dal 31 dicembre 2025 il livello 6J è soppresso.

    Dati contrattuali

    Contratto
    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
    Parti datoriali
    Fedespedi · Assoespressi · Assologistica · Fedit · Aiti · Fisi · Confetra (e altre)
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
    Rinnovo
    6 dicembre 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Rif. art. classificazione
    Art. 55 CCNL

    Tabella riepilogativa

    Livelli di inquadramento – personale non viaggiante e conducenti
    Livello Profili tipici nel settore spedizioni/corrieri Parametro
    Quadri Capofiliale (min. 8 dip.), responsabile area, direttore logistico 169
    1° Resp. agenzia, spedizioniere seniore, data center manager, coord. internazionale 159
    2° Spedizioniere doganale (patente), operatore spedizioni internazionali, customs specialist 146
    3° Super Autista autotreno (>80 q), customer service seniore (>24 mesi), ausiliare doganale 132
    3° Super Junior Come 3° Super, ma in ingresso (max 30 mesi, poi passaggio automatico) 129
    3° Autista autocarro medio, operatore fatturazione, customs auxiliary junior 128
    4° Addetto smistamento polivalente, magazziniere, operatore documenti spedizione 122
    4° Junior Operatore magazzino senza patente pubblica, handler merci 119
    5° Magazziniere semplice, addetto sicurezza, operatore attrezzature base 116
    6° Facchino, addetto pulizia, addetto movimentazione basilare 109
    Area C – Qualifica 3 Autista autotreno/articolato (trasporto nazionale/internazionale) 133,5
    Area C – Qualifica 2 Autista autocarro isolato variabile
    Area C – Qualifica 1 Corriere espresso con veicolo fino a 3,5 t (patente B) parametri G-H

    Il livello 6J (livello di primo ingresso con parametro 100) è stato soppresso dal 31 dicembre 2025: tutti i lavoratori già inquadrati sono transitati automaticamente al 6° livello (parametro 109).

    Il personale non viaggiante: dall’operatore doganale al direttore

    Il CCNL utilizza il termine «personale non viaggiante» per tutti i lavoratori che non svolgono attività di guida o consegna come funzione prevalente. Rientrano in questa categoria gli impiegati amministrativi, gli operatori spedizioni, i customs specialist, gli addetti al customer service, i magazzinieri di transito e i responsabili di filiale.

    La classificazione segue criteri di autonomia, responsabilità e complessità delle mansioni:

    • Quadri e 1° livello: funzioni direttive, coordinamento di risorse, piena autonomia decisionale;
    • 2° livello: mansioni di concetto, conoscenza specialistica (es. normativa doganale), collaborazione qualificata;
    • 3° Super e 3°: mansioni tecniche o di concetto con iniziativa limitata, oppure attività operative specializzate;
    • 4° e 5°: mansioni operative che richiedono periodi di tirocinio o conoscenze professionali adeguate;
    • 6°: mansioni semplici con limitate conoscenze professionali.

    Il personale viaggiante e i corrieri espressi

    I conducenti sono classificati in Area Professionale C, articolata in tre qualifiche in base al tonnellaggio del veicolo e al tipo di trasporto. Questa distinzione è cruciale perché:

    1. le tabelle retributive sono differenziate (personale viaggiante vs. non viaggiante);
    2. si applicano regole specifiche di orario, inclusi i limiti del Regolamento CE 561/2006 per chi guida veicoli pesanti;
    3. le maggiorazioni per straordinario seguono scale diverse rispetto al personale non viaggiante.

    I corrieri espressi con furgone fino a 3,5 t (patente B) – come quelli attivi nell’ultimo miglio – rientrano nella qualifica 1 dell’Area C, con parametri G e H. Questi lavoratori non sono soggetti al cronotachigrafo ma devono comunque rispettare i limiti di orario del d.lgs. 234/2007 sull’orario di lavoro nelle attività di trasporto stradale.

    Lo spedizioniere doganale: una figura specifica

    Lo spedizioniere doganale (ai sensi del d.lgs. 374/1990 e del Regolamento doganale UE) è un professionista autorizzato ad agire come rappresentante in dogana. Nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione questa figura trova riconoscimento contrattuale preciso:

    • L’impiegato munito di patente di spedizioniere doganale che utilizza la patente per conto dell’azienda è inquadrato al 1° livello se svolge funzioni direttive, o al 2° livello se opera con mansioni di concetto;
    • Gli ausiliari doganali (personale che assiste lo spedizioniere nelle operazioni di sdoganamento senza essere patentato) rientrano tipicamente nel 3° Super o 3° a seconda della complessità delle mansioni svolte;
    • Gli operatori di spedizioni internazionali con conoscenza delle disposizioni valutarie, commerciali e doganali sono inquadrabili al 2° livello.

    La qualifica Quadri: indennità e diritti speciali

    I lavoratori con qualifica di Quadro (ai sensi della legge 190/1985) godono di:

    • Indennità di funzione: 51,65 euro lordi mensili aggiuntivi rispetto al minimo tabellare;
    • Diritto a polizza assicurativa per responsabilità civile derivante dall’attività lavorativa;
    • Periodo di prova massimo di 6 mesi (il più lungo previsto dal CCNL);
    • Preavviso più lungo in caso di licenziamento o dimissioni.

    Casi pratici

    Tizio – Spedizioniere doganale con patente
    Tizio è impiegato in un’agenzia di spedizioni internazionali con patente di spedizioniere doganale. Gestisce le pratiche di sdoganamento import-export, redige le dichiarazioni doganali (DV1, DAU) e rappresenta l’azienda in dogana. Il suo inquadramento corretto è al 2° livello (mansioni di concetto con conoscenza specialistica delle norme doganali e valutarie), salvo che svolga funzioni di coordinamento di altri impiegati, nel qual caso sale al 1° livello.
    Caia – Corriere espresso ultimo miglio
    Caia lavora come corriere per una società di corriere espresso, consegnando pacchi con un furgone da 3,5 t (patente B) in area urbana. È personale viaggiante inquadrato nell’Area Professionale C, qualifica 1 (parametri G-H). Il suo orario è regolato da regole specifiche per il personale viaggiante e non si applica il cronotachigrafo. Tuttavia, l’azienda deve tenere traccia dei suoi tempi di lavoro ai sensi del d.lgs. 234/2007.
    Sempronio – Addetto smistamento con mansioni miste
    Sempronio lavora in un hub di smistamento: smista i pacchi, carica i nastri trasportatori e occasionalmente guida un muletto nel cortile interno (non su strada pubblica). Non avendo patente per la strada pubblica, rientra nel 4° livello Junior se opera solo internamente, o nel 4° livello ordinario se le sue mansioni richiedono periodi di tirocinio. Se l’azienda lo fa svolgere regolarmente anche attività del livello superiore, Sempronio può richiedere la promozione per mansioni superiori.

    Domande frequenti

    A quale livello è inquadrato lo spedizioniere doganale?
    L’impiegato munito di patente di spedizioniere doganale che utilizza la patente per conto dell’azienda è tipicamente inquadrato al 1° livello se ha funzioni direttive, o al 2° livello se opera con mansioni di concetto e conoscenza delle norme doganali e valutarie. Gli ausiliari doganali senza patente rientrano nel 3° Super o 3°.
    Un autista di corriere espresso con camion pesante è personale viaggiante?
    Sì. I conducenti di autotreni o autoarticolati rientrano nell’Area Professionale C, qualifica 3 (trasporto nazionale/internazionale) o qualifica 2 (autocarro isolato). Per loro valgono le tabelle del personale viaggiante e, se il veicolo supera 3,5 t, si applicano anche i limiti del Regolamento CE 561/2006 sui tempi di guida e riposo.
    Cosa sono i livelli «Junior» nel CCNL?
    I livelli 3° Super Junior e 4° Junior sono livelli di ingresso a durata prestabilita. Il 3° Super Junior prevede un passaggio automatico al 3° Super dopo massimo 30 mesi. Non si tratta di apprendistato: sono livelli contrattuali ordinari.
    Il capofiliale con 8 dipendenti è un Quadro?
    Sì, se esercita attività direttiva di rilevante importanza con gestione di almeno 8 dipendenti e operazioni in aziende con almeno 40 addetti. In tal caso spetta l’indennità di funzione di 51,65 euro mensili lordi aggiuntivi.
    Come si richiede la promozione a livello superiore?
    Non esiste un automatismo legato all’anzianità (salvo per i livelli Junior). Se il lavoratore svolge in modo stabile e prevalente mansioni del livello superiore, può richiedere la promozione al datore di lavoro. In caso di diniego, può rivolgersi alla RSA/RSU aziendale o alle OO.SS. (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024. Le declaratorie complete sono contenute nell’art. 55 del CCNL. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Spedizionieri e Corrieri: ferie, permessi e ROL

    CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Ferie, permessi e ROL nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Quanti giorni di ferie spettano a uno spedizioniere o a un corriere, come si calcolano i permessi ROL, e cosa succede se non vengono fruiti entro l’anno: la guida pratica al tempo libero retribuito nel settore logistica e spedizioni.

    In sintesi

    Nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione le ferie sono 22 giorni lavorativi (26 per chi lavora il sabato). Il personale non viaggiante ha 40 ore di ROL e 4 permessi per ex festività (fino a 32 ore, 72 ore totali). La maturazione progressiva dei ROL nei primi 3 anni vale solo per i nuovi assunti dei piani di assunzione concordati con i sindacati (art. 4 bis).

    Dati contrattuali

    Contratto
    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
    Rinnovo
    6 dicembre 2024, vigenza fino al 31 dicembre 2027
    Riferimento
    Artt. 9 c. 14, 11 c. 11, 14, 20, 24 e 4 bis CCNL; d.lgs. 66/2003

    Tabella riepilogativa

    Ferie, ROL ed ex festività – CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
    Istituto Personale non viaggiante (5 gg/sett.) Personale viaggiante
    Ferie annue 22 giorni lavorativi 22 giorni lavorativi
    Ferie (orario su 6 giorni) 26 giorni lavorativi 22 giorni lavorativi (il sabato non conta)
    ROL annui 40 ore (5 × 8 ore) 4,5 giornate lavorative
    Ex festività abolite 4 permessi, in gruppi di 4 o 8 ore (fino a 32 ore) 4 giorni
    Totale ROL + ex festività fino a 72 ore 8,5 giorni
    Scadenza ROL 31 dicembre (liquidazione ad aprile) 31 dicembre (liquidazione ad aprile)

    Le ferie: quante e come si calcolano

    Il CCNL riconosce a tutti i lavoratori il diritto a un periodo di riposo annuo retribuito pari a:

    • 22 giorni lavorativi per chi lavora su 5 giorni settimanali (la cosiddetta «settimana corta», tipica degli impiegati e degli operatori spedizioni);
    • 26 giorni lavorativi per il personale non viaggiante con orario distribuito su 6 giorni settimanali (il sabato conta come lavorativo).

    Questi giorni spettano indipendentemente dall’anzianità di servizio, al contrario di quanto avviene in altri CCNL dove l’anzianità incide sulla durata delle ferie.

    Per assunzioni o cessazioni in corso d’anno, i giorni si calcolano per dodicesimi. Le frazioni di mese fino a 15 giorni non vengono conteggiate; quelle superiori a 15 giorni contano come mese intero. L’arrotondamento avviene alla mezza giornata superiore. Esempio: un lavoratore assunto il 10 marzo e con contratto fino al 31 dicembre (10 mesi) matura 22 × 10/12 = 18,3 giorni, arrotondati a 18,5 giorni.

    Modalità di fruizione delle ferie

    L’azienda fissa l’epoca delle ferie tenendo conto delle esigenze di servizio e dei desideri del lavoratore, previa consultazione delle rappresentanze sindacali (RSA/RSU) ove presenti. Il CCNL prevede che le ferie debbano essere godute di preferenza in modo continuativo; per periodi superiori a due settimane è possibile la divisione in più tranche, concordata con il lavoratore.

    Attenzione: la legge (d.lgs. 66/2003) impone che almeno 4 settimane di ferie siano effettivamente godute e non possano essere monetizzate, tranne in caso di cessazione del rapporto. Le ferie eccedenti le 4 settimane possono, all’atto della cessazione del rapporto, essere liquidate in busta paga.

    I permessi ROL: 40 ore per il personale non viaggiante

    I permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro) sono 40 ore annue per il personale non viaggiante, da fruire in gruppi di 8 ore ciascuno (5 permessi da un giorno). Per il personale viaggiante ammontano a 4,5 giornate lavorative retribuite. I ROL si aggiungono alle ferie e non le sostituiscono.

    La fruizione avviene su richiesta del lavoratore, concordata con l’azienda nel rispetto delle esigenze operative. Il rifiuto aziendale di un singolo permesso è possibile per esigenze organizzative documentate, ma non può essere sistematico.

    Le ex festività abolite

    Oltre ai ROL, l’art. 14 riconosce permessi retribuiti individuali, in gruppi di quattro o otto ore, in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge n. 54/1977 (fino a 32 ore l’anno per il personale non viaggiante, 4 giorni per il viaggiante). Si fruiscono in ragione d’anno (1° gennaio – 31 dicembre); quelli non usufruiti decadono e sono pagati entro aprile dell’anno successivo.

    La maturazione progressiva per i nuovi assunti (art. 4 bis)

    L’art. 4 bis prevede un trattamento temporaneo per i lavoratori assunti a tempo indeterminato nell’ambito di piani di nuova occupazione concordati con i sindacati: per i primi tre anni la maturazione di ROL ed ex festività è progressiva (e la misura si applica una sola volta nella vita lavorativa):

    Maturazione ROL per neoassunti – personale non viaggiante
    Anno di servizio ROL maturati
    1° anno 12 ore di ROL (30% di 40); ex festività 1 giornata; viaggiante 1,5 giornate
    2° anno 24 ore di ROL (60%); ex festività 2,5 giornate; viaggiante 2,5 giornate
    3° anno 36 ore di ROL (90%); ex festività 3,5 giornate; viaggiante 4 giornate
    Dal 4° anno 100%; dal 4° anno decorrono anche gli scatti di anzianità (art. 17)

    Le ex festività sono progressive come i ROL. Chi non rientra in un piano di nuove assunzioni matura ROL ed ex festività per intero, in ragione dell’anno di servizio o della frazione di esso.

    Casi pratici

    Tizio – Assunto nel piano di nuova occupazione
    Tizio è assunto il 1° gennaio 2026 come operatore spedizioni (3° livello). Rientra in un piano di nuove assunzioni concordato con i sindacati (art. 4 bis): nel 2026 matura quindi 12 ore di ROL (30%) e 1 giornata di ex festività, mentre le 40 ore piene di ROL scattano dal quarto anno. Se non li fruisce entro il 31 dicembre 2026, vengono liquidati in busta ad aprile 2027.
    Caia – Ferie in corso di assunzione
    Caia è assunta il 15 settembre 2026 come addetta al customer service (3° Super). Dal 15 settembre al 31 dicembre sono 3 mesi e mezzo. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si contano come mese intero: settembre (16 giorni restanti = 1 mese), ottobre, novembre, dicembre = 4 mesi. Le ferie maturate nel 2026 sono 22 × 4/12 = 7,3 giorni, arrotondati a 7,5 giorni.
    Sempronio – ROL non fruiti a fine anno
    Sempronio ha 40 ore di ROL e ne ha fruiti solo 16 (2 giorni) entro il 31 dicembre 2026 perché l’azienda ha sistematicamente respinto le sue richieste per «esigenze di servizio». Le 24 ore residue non decadono senza liquidazione: vengono monetizzate e pagate ad aprile 2027. Tuttavia, se il rifiuto sistematico dell’azienda è ingiustificato, Sempronio può segnalare la situazione alle OO.SS. o all’ITL.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano a un corriere o spedizioniere?
    22 giorni lavorativi per chi lavora su 5 giorni settimanali (settimana corta), 26 giorni per chi lavora su 6 giorni. I giorni spettano indipendentemente dall’anzianità di servizio.
    Cosa sono i permessi ROL e quante ore sono?
    I permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro) sono 40 ore annue per il personale non viaggiante (5 permessi da 8 ore). Per il personale viaggiante ammontano a 4,5 giornate. Si aggiungono alle ferie e si affiancano alle 32 ore per ex festività abolite.
    I ROL scadono se non vengono fruiti?
    Sì. I permessi ROL non fruiti entro l’anno solare decadono. Le ore maturate e non godute vengono liquidate monetariamente nel mese di aprile dell’anno successivo.
    Un neoassunto ha subito diritto alle 40 ore di ROL?
    Di regola sì, in ragione dell’anno di servizio o della frazione di esso (art. 9 c. 14). La maturazione progressiva (12 ore nel 1° anno, 24 nel 2°, 36 nel 3°, 100% dal 4°) riguarda solo i lavoratori assunti nell’ambito dei piani di nuova occupazione concordati con i sindacati (art. 4 bis), e vale anche per le ex festività.
    Le ferie possono essere monetizzate?
    Solo all’atto della cessazione del rapporto. Il d.lgs. 66/2003 impone che almeno 4 settimane di ferie siano effettivamente godute: non possono essere sostituite da denaro durante il rapporto di lavoro in corso.
    Quali altri permessi spettano oltre alle ferie?
    Fino a 20 ore l’anno di permessi su richiesta (10 retribuite per visite ed esami specialistici), 3 giorni lavorativi (4 se si viaggia fuori provincia) per il lutto di familiari entro il secondo grado, almeno 5 giorni lavorativi l’anno per grave infermità documentata, 2 giorni retribuiti per nascita o adozione e 15 giorni di calendario per il matrimonio (art. 20).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.