Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 7/2017 – Prelievo sui contributi della Cassa dei dottori commercialisti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 (spending review), nella parte in cui imponeva alla Cassa nazionale di previdenza dei dottori commercialisti di versare allo Stato somme derivanti dalle riduzioni di spesa. Quelle risorse hanno natura previdenziale privata.

    Di cosa si tratta

    Le casse previdenziali dei professionisti (come quella dei dottori commercialisti) sono enti privati che gestiscono i contributi versati dagli iscritti per finanziare le loro pensioni. La norma sulla spending review imponeva a questi enti di versare allo Stato una quota dei risparmi di spesa, distogliendo così risorse dalla loro finalità previdenziale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 8, comma 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge n. 135 del 2012), sollevato dal Consiglio di Stato nel giudizio promosso dalla Cassa nazionale di previdenza dei dottori commercialisti (CNPADC). Tra i parametri venivano evocati gli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione: il prelievo distoglieva i contributi previdenziali dei privati iscritti dalla loro causa tipica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012 nella parte in cui prevedeva che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa fossero versate annualmente dalla Cassa al bilancio dello Stato.

    Il principio

    I contributi versati dagli iscritti alle casse di previdenza dei professionisti hanno una destinazione previdenziale vincolata. Lo Stato non può imporre a tali enti privati di versare al proprio bilancio risorse che, in tal modo, vengono distolte dalla loro finalità tipica di finanziamento delle prestazioni pensionistiche.

    Domande e risposte

    Le casse dei professionisti sono enti pubblici?

    Sono enti previdenziali privati che gestiscono i contributi degli iscritti; pur essendo inserite negli elenchi delle amministrazioni pubbliche ai fini della finanza pubblica, le risorse provengono dai professionisti e hanno destinazione previdenziale.

    Perché il prelievo è stato dichiarato illegittimo?

    Perché obbligava la Cassa a versare allo Stato somme che così venivano distolte dalla loro finalità previdenziale, a danno del finanziamento delle prestazioni pensionistiche degli iscritti.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Consiglio di Stato, nel giudizio promosso dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti contro il Ministero dell’economia e delle finanze.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 6/2017 – Disavanzo tecnico e copertura della spesa (bilancio Regione Sardegna)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna n. 6 del 2016, che approvava il bilancio di previsione utilizzando l’istituto del “disavanzo tecnico” in modo elusivo dell’obbligo di copertura della spesa imposto dall’art. 81 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Ogni bilancio pubblico deve rispettare l’equilibrio tra entrate e spese e garantire la copertura finanziaria delle spese previste. La Regione Sardegna aveva approvato un bilancio con una differenza tra entrate e spese qualificata come “disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario”, un istituto contabile che ha presupposti e limiti precisi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3 della legge reg. Sardegna n. 6 del 2016 (Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018), in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione e in relazione all’art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 118 del 2011 sull’armonizzazione dei bilanci. Secondo il Presidente del Consiglio l’istituto del disavanzo tecnico era stato applicato in senso elusivo dell’obbligo costituzionale di copertura.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 e, in via consequenziale, dell’intera legge reg. Sardegna n. 6 del 2016, nei sensi indicati in motivazione.

    Il principio

    L’obbligo di copertura della spesa sancito dall’art. 81 della Costituzione non può essere aggirato attraverso un uso improprio dell’istituto contabile del disavanzo tecnico. Un suo impiego elusivo, che maschera una spesa priva di adeguata copertura, viola il precetto costituzionale di equilibrio del bilancio.

    Domande e risposte

    Che cos’è il “disavanzo tecnico”?

    È un istituto contabile collegato al riaccertamento straordinario dei residui, con presupposti e limiti precisi fissati dalla normativa sull’armonizzazione dei bilanci; non può essere usato per giustificare spese prive di copertura.

    Perché l’intera legge è stata annullata?

    Perché la Corte, oltre all’art. 3, ha dichiarato l’illegittimità in via consequenziale dell’intera legge regionale, nei sensi indicati in motivazione, data la connessione con la norma censurata.

    Cosa impone l’art. 81 della Costituzione?

    Impone l’equilibrio del bilancio e l’obbligo di indicare i mezzi per far fronte alle spese: ogni spesa deve avere una copertura finanziaria adeguata e reale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 5/2017 – Rifiuti in discarica e tutela dell’ambiente (Regione Basilicata)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 6 e 8 dell’art. 42 della legge della Regione Basilicata n. 26 del 2014 (come sostituito dalla legge reg. n. 35 del 2015), che consentivano lo smaltimento in discarica di rifiuti urbani solo parzialmente trattati. La materia “tutela dell’ambiente” è riservata allo Stato.

    Di cosa si tratta

    La Regione Basilicata aveva consentito, in attesa della realizzazione di nuovi impianti, di smaltire nelle discariche autorizzate i rifiuti solidi urbani non pericolosi dopo una trito-vagliatura e una biostabilizzazione “anche parziale”. La normativa statale e quella europea impongono però che in discarica vadano solo rifiuti adeguatamente trattati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati i commi 6 e 8 dell’art. 42 della legge reg. Basilicata n. 26 del 2014, come sostituito dall’art. 1 della legge reg. n. 35 del 2015. Il Presidente del Consiglio dei ministri lamentava la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (competenza statale esclusiva sulla tutela dell’ambiente) e dell’art. 117, primo comma, in relazione alla direttiva 1999/31/CE sulle discariche.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale dei commi 6 e 8 (quest’ultimo nella parte in cui rinvia al comma 6) dell’art. 42 della legge regionale impugnata.

    Il principio

    La disciplina dello smaltimento dei rifiuti in discarica rientra nella “tutela dell’ambiente”, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato. La Regione non può consentire il collocamento in discarica di rifiuti non adeguatamente trattati, derogando agli standard fissati dalla legge statale e dalla normativa europea.

    Domande e risposte

    Perché la legge regionale è stata dichiarata illegittima?

    Perché interveniva su una materia — la tutela dell’ambiente e lo smaltimento dei rifiuti — riservata alla competenza esclusiva dello Stato, derogando agli standard nazionali ed europei.

    Le Regioni possono regolare lo smaltimento dei rifiuti?

    La tutela dell’ambiente spetta allo Stato. Le Regioni non possono abbassare i livelli di protezione fissati dalla legge statale consentendo lo smaltimento di rifiuti non trattati.

    Cosa prevedeva la norma annullata?

    Consentiva di smaltire in discarica rifiuti urbani non pericolosi dopo una biostabilizzazione “anche parziale”, in deroga al divieto di collocare in discarica rifiuti non trattati.

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  • Corte cost. n. 4/2017 – Estinzione del processo costituzionale

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    Con l’ordinanza n. 4 del 2017 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo. Il giudizio si è chiuso per ragioni processuali, senza decisione sul merito della questione di legittimità costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Accanto alle decisioni che accolgono o respingono le questioni, esistono pronunce che chiudono il giudizio in via processuale. L’estinzione del processo è una di queste: la Corte ne prende atto quando vengono meno le condizioni per proseguire, ad esempio a seguito di rinuncia o per altre vicende del procedimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio si è concluso senza che la Corte si pronunciasse sulle censure proposte. La decisione è di carattere puramente processuale, con dichiarazione di estinzione del processo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, senza alcuna valutazione di merito sulla questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    L’estinzione del processo è un esito che pone fine al giudizio costituzionale per ragioni processuali. La norma oggetto della questione non viene né dichiarata illegittima né salvata nel merito.

    Domande e risposte

    L’estinzione equivale a un rigetto?

    No. Il rigetto significa che la questione è stata esaminata e ritenuta non fondata; l’estinzione invece chiude il processo senza decidere il merito.

    Perché un processo costituzionale si estingue?

    Può accadere, ad esempio, per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte o per il venir meno delle ragioni che giustificavano il giudizio.

    Resta qualcosa di vincolante da questa pronuncia?

    No: trattandosi di esito processuale, non vi è un principio sul merito della norma impugnata.

  • Corte cost. n. 3/2017 – Estinzione del processo costituzionale

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    Con l’ordinanza n. 3 del 2017 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo. La decisione chiude il giudizio per ragioni processuali, senza esame del merito della questione di legittimità costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Non tutti i giudizi davanti alla Corte costituzionale si concludono con una decisione sul merito. In alcuni casi il processo si estingue, ad esempio per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte o per il venir meno delle ragioni del giudizio. In questi casi la Corte si limita a prenderne atto e a dichiarare estinto il processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio di legittimità costituzionale si è concluso senza che la Corte esaminasse nel merito le censure. La pronuncia ha natura esclusivamente processuale, con dichiarazione di estinzione del processo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Non vi è quindi alcuna valutazione sulla fondatezza o meno della questione: il giudizio si è chiuso in via processuale.

    Il principio

    L’estinzione del processo è un esito che chiude il giudizio costituzionale senza decidere il merito. La questione sollevata non viene né accolta né respinta: semplicemente il processo viene meno.

    Domande e risposte

    Cosa vuol dire che il processo è estinto?

    Significa che il giudizio si è chiuso per ragioni processuali, senza che la Corte abbia deciso se la norma fosse o meno legittima.

    Una pronuncia di estinzione fa giurisprudenza sul merito?

    No. Non contiene una valutazione sulla legittimità della norma, quindi non incide sul merito della questione.

    La questione può tornare davanti alla Corte?

    In linea generale sì, perché l’estinzione non decide il merito: la stessa questione può essere riproposta in un altro giudizio se ne ricorrono i presupposti.

  • Corte cost. n. 2/2017 – Sanzioni amministrative e legge più favorevole (lex mitior)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 1 della legge n. 689 del 1981, sollevata dal Tribunale di Cassino, che chiedeva di estendere alle sanzioni amministrative la retroattività della legge più favorevole (lex mitior) prevista per quelle penali. La Corte non è entrata nel merito per un difetto dell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    Un’azienda era stata sanzionata per non aver comunicato l’assunzione di lavoratori a tempo parziale, con una multa di oltre 129.000 euro. La norma che imponeva quell’obbligo era poi stata abrogata. Il giudice si chiedeva se la legge successiva più favorevole — che cancellava l’illecito — potesse applicarsi retroattivamente anche alle sanzioni amministrative, come già avviene per le sanzioni penali grazie all’art. 2 del codice penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede l’applicazione della legge successiva più favorevole all’autore di un illecito amministrativo. I parametri evocati erano gli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU, all’art. 15 del Patto sui diritti civili e politici e all’art. 49 della Carta di Nizza. A sollevarla era il Tribunale ordinario di Cassino.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Non si è quindi pronunciata sul merito del problema della lex mitior nelle sanzioni amministrative, riscontrando un vizio nel modo in cui era stata posta la questione.

    Il principio

    Quando un giudice solleva una questione di legittimità costituzionale, l’ordinanza di rimessione deve rispettare requisiti precisi: in loro assenza la Corte non esamina il merito e dichiara la questione inammissibile. Il tema della retroattività della legge più favorevole in materia di sanzioni amministrative resta quindi, in questa pronuncia, impregiudicato.

    Domande e risposte

    Cosa significa “manifesta inammissibilità”?

    È una decisione con cui la Corte non entra nel merito della questione perché questa presenta vizi evidenti, ad esempio nel modo in cui è stata formulata dal giudice che l’ha sollevata.

    La lex mitior vale per le sanzioni amministrative?

    Con questa ordinanza la Corte non ha risposto: ha solo dichiarato inammissibile la questione. Per le sanzioni penali la retroattività della legge più favorevole è invece prevista dall’art. 2 del codice penale.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale ordinario di Cassino, in un giudizio di opposizione a un’ordinanza-ingiunzione per omessa comunicazione di assunzioni a tempo parziale.

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  • Corte cost. n. 76/2017 – Detenzione domiciliare speciale e tutela dei minori: cade l’automatismo preclusivo

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    La Corte dichiara illegittima la norma che escludeva automaticamente le madri condannate per reati ostativi dalla detenzione domiciliare speciale, a tutela del rapporto con i figli minori.

    Di cosa si tratta

    L’art. 47-quinquies dell’ordinamento penitenziario disciplina la detenzione domiciliare speciale a favore delle madri di figli piccoli. Una preclusione automatica impediva l’accesso al beneficio in caso di condanna per reati ostativi (art. 4-bis).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Bari ha sollevato la questione sull’art. 47-quinquies, comma 1-bis, della legge n. 354 del 1975, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione (eguaglianza e tutela della famiglia, della maternità e dell’infanzia).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente alle parole che escludevano automaticamente le madri condannate per i delitti dell’art. 4-bis, eliminando l’automatismo preclusivo.

    Il principio

    Gli automatismi preclusivi che sacrificano in modo rigido l’interesse del minore al rapporto con la madre sono illegittimi: occorre una valutazione in concreto, non un’esclusione automatica fondata sul titolo di reato.

    Domande e risposte

    Cosa è stato eliminato dalla norma?

    L’automatismo che escludeva le madri condannate per reati ostativi dalla detenzione domiciliare speciale.

    Perché conta l’interesse del minore?

    Perché la Costituzione tutela maternità, infanzia e famiglia (artt. 29, 30 e 31): l’interesse del bambino non può essere sacrificato in modo automatico.

    Cosa cambia dopo la sentenza?

    Il giudice valuta caso per caso l’accesso al beneficio, senza esclusione automatica legata al tipo di reato.

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  • Corte cost. n. 75/2017 – Miscelazione di rifiuti pericolosi: illegittima la norma statale che liberalizzava

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    La Corte dichiara illegittimo l’art. 49 della legge n. 221 del 2015, che allentava i vincoli sulla miscelazione dei rifiuti pericolosi in contrasto con la disciplina europea e la tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    L’art. 49 della cosiddetta legge sulla green economy modificava il regime della miscelazione dei rifiuti pericolosi. La Regione Lombardia ha contestato che la liberalizzazione abbassasse le tutele rispetto al diritto eurounitario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio è stato promosso dalla Regione Lombardia in via principale contro l’art. 49 della legge n. 221 del 2015, lamentando la violazione dell’art. 117, primo comma (vincoli derivanti dall’ordinamento UE) e, in via connessa, del riparto di competenze sull’ambiente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 49 della legge n. 221 del 2015, ripristinando il regime più restrittivo in materia di miscelazione di rifiuti pericolosi.

    Il principio

    Una norma statale che liberalizza la miscelazione di rifiuti pericolosi in contrasto con le direttive europee viola l’art. 117, primo comma, Cost. e compromette la tutela dell’ambiente, parametro di derivazione eurounitaria.

    Domande e risposte

    Cosa cambiava l’art. 49 annullato?

    Allentava i vincoli sulla miscelazione dei rifiuti pericolosi, in contrasto con la disciplina europea.

    Chi ha sollevato la questione?

    La Regione Lombardia, con ricorso in via principale contro la legge statale.

    Perché è stato dichiarato illegittimo?

    Perché contrastava con i vincoli derivanti dall’ordinamento UE (art. 117, primo comma) a tutela dell’ambiente.

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  • Corte cost. n. 74/2017 – Tutela dell’ambiente: illegittima una norma della Regione Abruzzo

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    La Corte dichiara illegittima una disposizione della Regione Abruzzo che invadeva la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    Di cosa si tratta

    La legge reg. Abruzzo n. 11 del 2016 modificava precedenti leggi regionali incidendo su profili di tutela ambientale, materia che la Costituzione riserva in via esclusiva allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2016, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali).

    La decisione della Corte

    Riservata a separata pronuncia la decisione sulle restanti questioni, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2016.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.): la Regione non può ridurre il livello di protezione fissato dalla normativa statale.

    Domande e risposte

    Su cosa interveniva la norma abruzzese?

    Su profili di tutela ambientale, modificando precedenti leggi regionali.

    Perché è stata annullata?

    Perché la tutela dell’ambiente è riservata in via esclusiva allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera s).

    La Corte ha deciso tutto il ricorso?

    No: ha riservato a separata pronuncia le restanti questioni, decidendo solo sull’art. 4.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 73/2017 – Illegittime norme di bilancio della Basilicata sulla spesa per il personale

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    La Corte dichiara illegittime alcune disposizioni della Regione Basilicata collegate alla legge di stabilità regionale 2016, in particolare in tema di limiti alla spesa per il personale.

    Di cosa si tratta

    La legge reg. Basilicata n. 5 del 2016 (collegato alla stabilità) interveniva su voci di bilancio e sui vincoli di spesa per il personale del sistema sanitario regionale, in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 42, 44, commi 1, 2 e 3, e 63, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 5 del 2016, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione (coordinamento della finanza pubblica).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 42 e 44, commi 1, 2 e 3, e, limitatamente a una parte, della disposizione sostituita dall’art. 63, comma 1, in materia di spesa per il personale sanitario.

    Il principio

    Le Regioni devono rispettare i limiti statali alla spesa per il personale del servizio sanitario, espressione del coordinamento della finanza pubblica: norme regionali che li eludono sono costituzionalmente illegittime.

    Domande e risposte

    Cosa prevedevano le norme annullate?

    Deroghe ai vincoli di spesa per il personale sanitario regionale, in contrasto con i limiti statali.

    Quale principio è stato violato?

    Il coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma), che vincola anche le Regioni.

    La sentenza colpisce tutta la legge regionale?

    No, solo le specifiche disposizioni impugnate e, in parte, una norma sostituita dall’art. 63.

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  • Corte cost. n. 72/2017 – Illegittime norme della Basilicata in materia di sanità e ordinamento civile

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    La Corte dichiara illegittime disposizioni della Regione Basilicata in materia sanitaria, perché invadono la competenza statale esclusiva sull’ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    Le leggi regionali della Basilicata n. 53 del 2015 e n. 17 del 2016 intervenivano su aspetti dell’organizzazione sanitaria e sui rapporti connessi, incidendo però su profili riservati alla competenza statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, comma 1, lettere a) e c), e 3 della legge reg. Basilicata n. 53 del 2015 e l’art. 1, comma 1, della legge reg. n. 17 del 2016, in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera l), della Costituzione (ordinamento civile) e ad altri parametri.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali impugnate, comprese quelle che spostavano in avanti i termini fissati dalla normativa precedente.

    Il principio

    La Regione non può disciplinare profili che incidono sui rapporti di lavoro e sull’ordinamento civile, materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).

    Domande e risposte

    Cosa regolavano le norme lucane?

    Aspetti dell’organizzazione sanitaria regionale e dei rapporti connessi, con effetti sull’ordinamento civile.

    Perché sono state annullate?

    Perché invadevano la competenza statale esclusiva sull’ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l).

    Cosa vuol dire «riuniti i giudizi»?

    Che più ricorsi connessi sono stati decisi insieme con un’unica sentenza.

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  • Corte cost. n. 71/2017 – Composizione degli Ordini delle professioni sanitarie: questione inammissibile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla nomina dei componenti di derivazione ministeriale negli Ordini delle professioni sanitarie.

    Di cosa si tratta

    Si discuteva della disciplina che prevede componenti di nomina ministeriale negli organi degli Ordini delle professioni sanitarie, sospettata di compromettere l’indipendenza e l’imparzialità dell’organo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Milano ha sollevato la questione sull’art. 17 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, per carenze nella prospettazione da parte del giudice rimettente.

    Il principio

    La questione di legittimità deve essere proposta in modo completo e adeguatamente motivato sulla rilevanza: una prospettazione carente conduce alla manifesta inammissibilità, senza esame del merito.

    Domande e risposte

    Cosa contestava il giudice?

    La presenza di componenti di nomina ministeriale negli Ordini delle professioni sanitarie, ritenuta lesiva dell’indipendenza dell’organo.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    Che la Corte non esamina il merito perché la questione è mal posta o carente nei suoi presupposti.

    Quali parametri erano invocati?

    L’indipendenza e l’imparzialità del giudice (artt. 108 e 111) e il giusto processo CEDU tramite l’art. 117, primo comma.

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