Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Energia e Petrolio: maternità, paternità e congedi

    CCNL Energia e Petrolio

    Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Energia e Petrolio

    Il CCNL Energia e Petrolio integra e migliora le tutele di legge per la genitorialità. Dall’integrazione al 100% durante la maternità obbligatoria alla possibilità di fruire del congedo parentale a ore, il contratto tiene conto delle particolarità del lavoro a turni nelle raffinerie e negli impianti a ciclo continuo.

    In sintesi

    Il CCNL Energia e Petrolio integra l’indennità INPS di maternità al 100% della RGM per i 5 mesi di astensione obbligatoria. Il congedo parentale è fruibile anche a ore (minimo 1 ora/giorno). Le lavoratrici in gravidanza in turno notturno possono essere spostate su mansioni diurne compatibili.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    16 aprile 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Riferimento normativo
    D.Lgs. 151/2001 (testo unico maternità); CCNL Energia e Petrolio

    Tabella riepilogativa

    Tutele per maternità e paternità — CCNL Energia e Petrolio
    Istituto Fonte Durata Trattamento economico
    Congedo di maternità obbligatorio Legge (D.Lgs. 151/2001) 5 mesi (2+3 o 1+4 o 0+5) 80% RGM da INPS; CCNL integra al 100%
    Congedo di paternità obbligatorio Legge 10 giorni 100% da INPS (a carico INPS)
    Congedo parentale (facoltativo) Legge + CCNL Fino a 6 mesi (madre) + 6 mesi (padre) + mesi condivisi; fino ai 14 anni del figlio 30% RGM da INPS fino al sesto anno del figlio (e oltre, con percentuali ridotte); integrazioni aziendali eventuali
    Riposi per allattamento Legge 1 anno di vita del figlio 2 ore/giorno retribuite al 100%

    La normativa di legge sulla maternità (D.Lgs. 151/2001) è la fonte primaria e prevalente. Il CCNL Energia e Petrolio la migliora garantendo l’integrazione al 100% durante il congedo obbligatorio. Le percentuali del congedo parentale e le durate sono soggette a variazioni normative: fare riferimento alla legge vigente al momento del congedo.

    La legge e il CCNL: cosa distingue

    Prima di illustrare le disposizioni contrattuali, è importante chiarire la distinzione tra legge e contratto:

    • Legge (D.Lgs. 151/2001): fissa i diritti minimi inderogabili — durata del congedo obbligatorio, indennità INPS, divieto di licenziamento, congedo parentale, riposi per allattamento.
    • CCNL Energia e Petrolio: può solo migliorare la legge, non peggiorarla. Le principali integrazioni contrattuali riguardano il trattamento economico (integrazione al 100% del congedo obbligatorio) e la flessibilità di fruizione del congedo parentale (a ore).

    Maternità obbligatoria: integrazione al 100%

    Durante i 5 mesi di congedo di maternità obbligatorio (astensione obbligatoria ante e post parto), l’INPS corrisponde l’indennità di maternità pari all’80% della retribuzione media giornaliera degli ultimi 12 mesi. Il CCNL Energia e Petrolio stabilisce che la differenza tra l’80% e il 100% della retribuzione globale mensile sia a carico del datore di lavoro, garantendo alla lavoratrice il mantenimento dell’intero stipendio durante il periodo.

    Congedo parentale: flessibilità oraria per i turnisti

    Il D.Lgs. 151/2001 prevede che il congedo parentale possa essere fruito anche su base oraria. Il CCNL Energia e Petrolio conferma e rafforza questa opzione, fissando un minimo di 1 ora giornaliera. Per i lavoratori su turni a ciclo continuo, questa flessibilità consente di ridurre la durata del turno in alcune giornate senza dover assentarsi per giornate intere, facilitando la conciliazione con la copertura dell’impianto. Le modalità operative sono concordate con il responsabile turni con congruo preavviso.

    Lavoratrici in gravidanza e turni notturni

    Le lavoratrici in stato di gravidanza hanno il diritto di non essere adibite al lavoro notturno (art. 53, D.Lgs. 151/2001). Per le lavoratrici su turni 24/24 nelle raffinerie e negli impianti a ciclo continuo questo significa:

    • spostamento su mansioni diurne equivalenti per tutta la durata della gravidanza e fino al termine del congedo obbligatorio;
    • se la ricollocazione non è possibile, il medico del lavoro può disporre l’astensione anticipata dal lavoro;
    • il periodo di astensione anticipata si aggiunge ai 5 mesi di congedo obbligatorio e è retribuito come il congedo ordinario.

    Congedo di paternità obbligatorio

    La legge (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001) prevede 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità, retribuiti al 100% a carico INPS, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto. Il CCNL Energia e Petrolio non prevede una durata aggiuntiva a carico aziendale, ma gli accordi di secondo livello di alcune aziende del settore possono prevedere estensioni. È opportuno verificare il contratto integrativo aziendale.

    Casi pratici

    Caia — Operatrice di raffineria in gravidanza, turno notturno
    Caia lavora su turni notturni in una raffineria e comunica lo stato di gravidanza al quinto mese. Il responsabile HSE attiva la procedura di ricollocazione: Caia viene assegnata a mansioni diurne di monitoraggio in sala controllo, equivalenti al suo livello 4/4. La sua retribuzione rimane invariata. All’inizio dell’ottavo mese inizia il congedo obbligatorio prenatal e, durante i 5 mesi di congedo, riceve il 100% della RGM grazie all’integrazione contrattuale.
    Tizio — Congedo di paternità e congedo parentale a ore
    Tizio è padre di una bambina nata a febbraio 2026. Fruisce dei 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio nell’immediato. Dopo il rientro della moglie dal congedo obbligatorio, Tizio decide di fruire di 3 mesi di congedo parentale facoltativo al 30%. Grazie alla clausola del CCNL, lo fraziona in ore: riduce ogni turno di 1 ora per circa 6 mesi, mantenendo la continuità nella rotazione dell’impianto e concordando il piano con il responsabile.
    Sempronia — Rientro dalla maternità e riposi per allattamento
    Sempronia rientra dal congedo di maternità a settembre 2026 e allatta. Per i primi 12 mesi di vita del figlio ha diritto a 2 ore di riposo giornaliero retribuite al 100%. In accordo con il responsabile, queste 2 ore sono concentrate all’inizio del turno del mattino, consentendole di arrivare alle 9:00 invece che alle 7:00. Le ferie maturate durante il congedo sono state accumulate e verranno programmate entro marzo 2027.

    Domande frequenti

    Il CCNL Energia e Petrolio integra l’indennità di maternità INPS?
    Sì, il CCNL integra l’indennità INPS (80% della RGM) fino al 100% per i 5 mesi di congedo obbligatorio. La differenza è a carico del datore di lavoro.
    Il congedo parentale può essere preso a ore?
    Sì, il CCNL prevede la fruizione a ore del congedo parentale, con un minimo di 1 ora giornaliera. Particolarmente utile per i lavoratori su turni a ciclo continuo.
    Come si gestisce la maternità nei turni notturni di raffineria?
    La lavoratrice in gravidanza ha diritto a essere spostata su mansioni diurne compatibili. Se non è possibile, scatta l’astensione anticipata retribuita come il congedo ordinario.
    Il padre ha diritto al congedo di paternità?
    Sì, la legge prevede 10 giorni obbligatori retribuiti al 100% a carico INPS, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto. Gli accordi aziendali possono prevedere estensioni.
    Le ferie maturano durante la maternità?
    Sì, le ferie maturano durante il congedo obbligatorio e facoltativo di maternità.
    Cosa succede al rientro dalla maternità in un impianto a ciclo continuo?
    La lavoratrice ha diritto a essere riassegnata alle stesse mansioni o equivalenti. Nel primo anno di vita del figlio ha diritto a 2 ore di riposo giornaliero retribuito per allattamento, da collocare in accordo con il responsabile turni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. La normativa sulla maternità (D.Lgs. 151/2001) è soggetta ad aggiornamenti legislativi: fare sempre riferimento alla versione vigente. Il CCNL Energia e Petrolio è aggiornato al rinnovo del 16 aprile 2025. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o il patronato sindacale.

  • CCNL Energia e Petrolio: malattia, infortunio e comporto

    CCNL Energia e Petrolio

    Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Energia e Petrolio

    Nel settore energia e petrolio i rischi per la salute dei lavoratori sono superiori alla media industriale. Il CCNL prevede tutele rafforzate in caso di malattia e infortunio: un lungo periodo di comporto, l’integrazione al 100% della retribuzione per i primi mesi e, dal rinnovo 2025, l’esclusione delle patologie oncologiche e degenerative dal computo del comporto.

    In sintesi

    Il CCNL Energia e Petrolio garantisce la conservazione del posto per malattia da 7 mesi (anzianità fino a 5 anni) a 18 mesi (oltre 10 anni). Il trattamento economico integra l’INPS fino al 100% della retribuzione per i primi mesi. Dal rinnovo 2025 le assenze per patologie oncologiche e malattie degenerative sono escluse dal comporto ordinario.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    16 aprile 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Novità 2025
    Esclusione patologie oncologiche e degenerative dal comporto

    Tabella riepilogativa

    Comporto e trattamento economico per malattia — CCNL Energia e Petrolio
    Anzianità Comporto continuativo Comporto non continuativo Integrazione al 100% Integrazione al 50%
    Fino a 5 anni 7 mesi 9 mesi nell’arco di 1 anno Primi 4 mesi Mesi 5-7
    Da 5 a 10 anni 10 mesi 12 mesi in 18 mesi Primi 6 mesi Mesi 7-10
    Oltre 10 anni 12 mesi 18 mesi in 27 mesi Primi 8 mesi Mesi 9-12

    Il trattamento economico indicato è quello complessivo (INPS + integrazione contrattuale). L’integrazione contrattuale colma la differenza tra l’indennità INPS e la retribuzione globale mensile netta. Per i lavoratori con anzianità da 5 a 10 anni in comporto non continuativo, il limite è di 12 mesi nell’arco di 18 mesi.

    Novità 2025: patologie oncologiche e malattie degenerative

    Il rinnovo del 16 aprile 2025 ha introdotto una tutela significativa: le assenze per patologie oncologiche e malattie degenerative non vengono computate nel periodo di comporto ordinario. Questa disposizione, già presente in alcuni contratti di settore, riconosce la natura lunga e discontinua di tali percorsi di cura e impedisce che il lavoratore esaurisca il comporto per colpa di terapie che si prolungano inevitabilmente nel tempo (es. chemioterapia, dialisi, sclerosi multipla). La norma si aggiunge alle tutele di legge esistenti e può interagire con i piani sanitari FASIE per la gestione delle spese mediche.

    Integrazione contrattuale durante la malattia: come funziona

    La legge (D.Lgs. 151/2001 per la maternità; artt. 2110 c.c. e normativa INPS per la malattia comune) garantisce un’indennità di malattia pari al 50% della retribuzione dal 4° al 20° giorno e al 66,67% dal 21° giorno in poi (per i lavoratori con determinati requisiti contributivi). Il CCNL Energia e Petrolio integra questa indennità fino al 100% della retribuzione globale mensile per i primi mesi di malattia (4, 6 o 8 mesi a seconda dell’anzianità). Nella fase successiva l’integrazione scende al 50% della differenza. L’onere dell’integrazione è a carico del datore di lavoro.

    Infortunio sul lavoro e malattia professionale

    L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono coperti dall’INAIL con indennità specifiche (75% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno). Il periodo di assenza per infortunio professionale non rientra nel comporto ordinario per malattia comune: il lavoratore infortunato sul lavoro conserva il diritto al posto per tutta la durata della prognosi, salvo cessazione definitiva dell’attività aziendale. Il CCNL può prevedere integrazioni rispetto all’indennità INAIL, da verificare negli accordi aziendali. Nei settori a rischio elevato (raffinerie, impianti chimici, E&P) gli accordi aziendali spesso prevedono coperture aggiuntive attraverso il fondo FASIE.

    Obblighi di certificazione e reperibilità

    Il lavoratore ammalato ha l’obbligo di:

    • Comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro, di norma prima dell’inizio del turno o del normale orario di lavoro.
    • Trasmettere il certificato medico telematico all’INPS entro i termini di legge; il numero di protocollo va comunicato al datore su richiesta.
    • Essere reperibile nelle fasce orarie di visita fiscale stabilite dall’INPS (10:00-12:00 e 17:00-19:00 nei giorni feriali) durante i periodi di malattia a carico INPS.

    Per i lavoratori su turni notturni, le fasce di reperibilità possono essere adattate; in caso di dubbio è opportuno rivolgersi al proprio sindacato di categoria.

    Casi pratici

    Tizio — Malattia lunga con 8 anni di anzianità
    Tizio, inquadrato al livello 4/4 con 8 anni di servizio, si ammala e si assenta per 10 mesi consecutivi. Il suo comporto contrattuale è di 10 mesi (fascia 5-10 anni). Nei primi 6 mesi riceve il 100% della RGM (integrazione contrattuale). Nei mesi 7-10 riceve il 50%. Al 10° mese il datore può avviare la procedura di licenziamento per superamento del comporto, con le garanzie procedurali previste dalla legge e dal CCNL. Se la malattia fosse stata oncologica, i 10 mesi non sarebbero computati nel comporto ordinario.
    Caia — Infortunio sul lavoro in raffineria
    Caia subisce un infortunio sul lavoro durante un’operazione di manutenzione in raffineria. L’INAIL riconosce l’infortunio e corrisponde l’indennità di inabilità temporanea assoluta dal 4° giorno. Il periodo di assenza non si computa nel comporto ordinario per malattia. L’azienda applica l’eventuale integrazione prevista dall’accordo aziendale. Caia beneficia anche delle prestazioni FASIE per le spese mediche e riabilitative sostenute.
    Sempronio — Assenze ricorrenti nei 3 anni
    Sempronio (livello 5/4, 3 anni di anzianità) ha totalizzato nei 12 mesi precedenti 8,5 mesi di assenze non continuative per varie malattie. Il comporto non continuativo per la sua fascia è di 9 mesi in 1 anno. Sempronio è ancora nei limiti contrattuali, ma deve prestare attenzione: se raggiunge i 9 mesi, il datore potrebbe avviare la procedura di licenziamento. Si rivolge a Femca-Cisl per verificare se alcune assenze siano riconducibili a patologie che, ex rinnovo 2025, potrebbero essere escluse dal computo.

    Domande frequenti

    Per quanti mesi si conserva il posto in caso di malattia?
    Il comporto varia per anzianità: 7 mesi continuativi (9 mesi in 1 anno) fino a 5 anni; 10 mesi continuativi (12 mesi in 18 mesi) tra 5 e 10 anni; 12 mesi continuativi (18 mesi in 27 mesi) oltre 10 anni.
    Come è integrata la retribuzione durante la malattia?
    Il CCNL integra l’indennità INPS al 100% della RGM per i primi 4, 6 o 8 mesi (a seconda dell’anzianità). Nella fase successiva l’integrazione scende al 50%.
    Le patologie oncologiche rientrano nel comporto?
    No, dal rinnovo 2025 le assenze per patologie oncologiche e malattie degenerative sono escluse dal comporto ordinario.
    L’infortunio sul lavoro rientra nel comporto ordinario?
    No, l’infortunio professionale e la malattia professionale non rientrano nel comporto per malattia comune. Il lavoratore conserva il posto per tutta la prognosi.
    Il datore può licenziare durante la malattia?
    No, durante il periodo di comporto contrattuale il licenziamento per superamento del comporto non è consentito. Il diritto sorge solo quando le assenze superano i limiti contrattuali.
    Come si comunica la malattia nel settore energia e petrolio?
    Il lavoratore deve comunicare l’assenza prima dell’inizio del turno (o dell’orario ordinario) e trasmettere telematicamente il certificato medico all’INPS. Deve essere reperibile nelle fasce fiscali INPS (10-12 e 17-19 nei feriali).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Energia e Petrolio del 16 aprile 2025. Per il dettaglio del trattamento economico per fascia di anzianità fare riferimento al testo contrattuale. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Energia e Petrolio: livelli di inquadramento e qualifiche

    CCNL Energia e Petrolio

    Livelli di inquadramento e qualifiche nel CCNL Energia e Petrolio

    Il sistema di classificazione del CCNL Energia e Petrolio si articola in sei livelli unificati, che accorpano operai, impiegati e tecnici in una scala comune. Ogni livello è definito da una declaratoria che descrive il grado di conoscenza, autonomia e responsabilità richiesto.

    In sintesi

    Il CCNL Energia e Petrolio articola il personale in 6 livelli. Il livello 1 raggruppa i quadri con responsabilità gestionali o di alta specializzazione; il livello 6 riguarda mansioni esecutive di base per i neoassunti (primi 12 mesi). Ogni comparto — raffinazione, E&P, logistica, distribuzione gas — ha mansioni tipo specifiche per ciascun livello.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    16 aprile 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Ambito settoriale
    Raffinazione, E&P, distribuzione carburanti, GPL, gas, logistica energia

    Tabella riepilogativa

    Struttura dei livelli di inquadramento — CCNL Energia e Petrolio
    Livello Declaratoria sintetica Categorie prevalenti Profili tipo
    1 (1/5, 1/4, 1/3) Elevate conoscenze e competenze; ruoli gestionali o Professional con responsabilità su risorse e obiettivi strategici Quadri Responsabile raffineria, direttore tecnico E&P, responsabile HSE senior, ingegnere di progetto senior
    2 Approfondite conoscenze e competenze; ruoli direttivi o specialistici con coordinamento di attività complesse Impiegati direttivi, tecnici specialisti Capo reparto, process engineer, geologo esperto, responsabile manutenzione
    3 Conoscenze professionali e specialistiche; autonomia operativa con coordinamento di risorse Tecnici, impiegati di concetto Tecnico di laboratorio senior, supervisor di turno, analista commerciale
    4 Approfondite conoscenze teorico-pratiche; ruoli di concetto o alta specializzazione con autonomia operativa Operai specializzati, impiegati qualificati Operatore di processo qualificato, tecnico strumentista, addetto commerciale senior
    5 Adeguate conoscenze teorico-pratiche; compiti esecutivi diversificati secondo procedure definite Operai qualificati, impiegati esecutivi Operatore di impianto, autista cisternista, addetto magazzino, operatore call center tecnico
    6 (inserimento) Mansioni esecutive secondo istruzioni dettagliate; applicato ai neoassunti nei primi 12 mesi Operai comuni, neoassunti Operatore di base, assistente magazzino, addetto pulizie impianto (neoassunti)

    Le sottoclassi del livello 1 (1/3, 1/4, 1/5) distinguono gradi crescenti di responsabilità e retribuzione all’interno della categoria quadri. Le sottoclassi dei livelli 2-5 (es. 2/4, 3/4, 4/4, 5/4) fanno riferimento a parametri retributivi differenziati disciplinati dalle tabelle contrattuali.

    Le declaratorie per livello: contenuto e logica

    Il CCNL Energia e Petrolio adotta un sistema di classificazione per competenze e responsabilità, non per semplice categoria (operaio/impiegato). La declaratoria di ciascun livello definisce tre dimensioni:

    • Conoscenze e competenze: il livello di preparazione teorica e pratica richiesto per svolgere le mansioni.
    • Autonomia operativa: il grado di indipendenza nell’esecuzione del lavoro rispetto a istruzioni o supervisione.
    • Responsabilità: l’impatto delle decisioni del lavoratore sull’organizzazione, sulle risorse umane o sugli obiettivi aziendali.

    Le mansioni tipo, illustrate nei comparti specifici del contratto (raffinazione, E&P, logistica, gas, ecc.), sono esempi orientativi: non costituiscono un elenco tassativo. La declaratoria ha valore prevalente ai fini dell’inquadramento corretto.

    I quadri (livello 1): diritti e specificità

    I lavoratori inquadrati al livello 1 sono riconosciuti come quadri ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190. Il CCNL Energia e Petrolio riconosce loro:

    • Indennità di funzione: 190 € mensili su 14 mensilità (fino al 31 dicembre 2026), elevati a 200 € dal 1° gennaio 2027.
    • Polizza assicurativa: copertura per responsabilità civile verso terzi derivante dall’esercizio delle funzioni lavorative.
    • Accesso a percorsi di formazione manageriale e di aggiornamento professionale dedicati.
    • Applicazione delle tutele proprie della categoria quadri (art. 2095 c.c. e L. 190/1985).

    Mansioni tipo nei principali comparti

    Il contratto individua almeno 14 comparti produttivi, ciascuno con esempi di mansione per livello. Di seguito i profili più rappresentativi:

    • Raffinazione: responsabile di raffineria (liv. 1), process engineer (liv. 2), supervisor di turno (liv. 3), operatore di distillazione (liv. 4-5).
    • Esplorazione e Produzione (E&P): geologo responsabile giacimento (liv. 1-2), tecnico di perforazione (liv. 3-4), operatore di pozzo (liv. 5).
    • Logistica e distribuzione carburanti: responsabile deposito (liv. 2-3), autista cisternista abilitato ADR (liv. 4-5), addetto stoccaggio (liv. 5-6).
    • Distribuzione gas: responsabile rete gas (liv. 2), tecnico intervento urgenza (liv. 3-4), operatore lettura contatori (liv. 5-6).
    • HSE (salute, sicurezza, ambiente): responsabile HSE di polo (liv. 1-2), RLSP (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di plesso), addetto pronto intervento ambientale (liv. 3-4).

    Come avviene l’inquadramento e il passaggio di livello

    Al momento dell’assunzione il datore di lavoro comunica per iscritto il livello di inquadramento, le mansioni e la retribuzione. Il lavoratore che svolga in modo continuativo mansioni proprie del livello superiore ha diritto al passaggio di livello, da formalizzare con lettera integrativa al contratto. Il CCNL non prevede passaggi automatici per anzianità, salvo diversa previsione di accordo aziendale.

    In caso di contestazione sull’inquadramento, il lavoratore può attivare la procedura di conciliazione interna (commissione paritetica) prevista dal contratto, prima di ricorrere al giudice del lavoro o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — Passaggio da livello 4 a livello 3
    Tizio è operatore di impianto di raffineria inquadrato al livello 4/4. Dopo tre anni in cui gestisce autonomamente il turno e coordina due operatori di livello 5, richiede all’azienda il passaggio al livello 3. Il responsabile HR verifica la declaratoria del livello 3 («autonomia operativa con coordinamento di risorse») e, riconoscendo la corrispondenza, emette la lettera di reinquadramento con decorrenza dal mese successivo e il nuovo TEM di 2.938,31 € (dal 1° gennaio 2026).
    Caia — Neoassunta con laurea magistrale in ingegneria chimica
    Caia viene assunta per la prima volta come ingegnera di processo. L’azienda la inquadra al livello 2/4, in linea con la declaratoria («ruoli di natura direttiva o specialistica con coordinamento di attività complesse»). Nei primi 12 mesi il contratto prevede la frequenza di corsi di formazione sul campo. Al termine del primo anno, l’azienda valuta il conferimento del livello 2/3 in base alle competenze dimostrate. Caia non è soggetta al livello 6 di inserimento, che si applica a profili esecutivi non qualificati.
    Sempronio — Autista cisternista ADR al livello 5
    Sempronio lavora come autista cisternista per una società di logistica carburanti. L’inquadramento al livello 5/4 è corretto: le mansioni rientrano nella declaratoria («adeguate conoscenze teorico-pratiche; compiti esecutivi diversificati secondo procedure definite»). Il possesso del patentino ADR (merci pericolose) non determina automaticamente il passaggio al livello 4, ma può essere valorizzato attraverso la contrattazione di secondo livello o un superminimo individuale.

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL Energia e Petrolio?
    Il contratto prevede 6 livelli principali (da 1 a 6), con ulteriori sottoclassi al livello 1 (1/5, 1/4, 1/3) e ai livelli 2, 3, 4, 5 (es. 2/4, 3/4, 4/4, 5/4). Il livello 6 è il livello di inserimento per i neoassunti, applicato di norma per i primi 12 mesi.
    Chi sono i quadri nel CCNL Energia e Petrolio?
    I quadri appartengono al livello 1 e svolgono ruoli gestionali o di alta specializzazione con responsabilità su risorse umane e obiettivi strategici. Hanno diritto all’indennità di funzione (190 € mensili fino al 2026, 200 € dal 2027) e alla polizza assicurativa per responsabilità civile.
    Come avviene il passaggio di livello?
    Il passaggio avviene quando il lavoratore assume stabilmente mansioni proprie del livello superiore. Il CCNL non fissa automatismi temporali: è il datore a formalizzare la promozione. In caso di contestazione è attivabile la commissione paritetica o, in subordine, il giudice del lavoro.
    Il livello 6 è solo per i neoassunti?
    Sì, il livello 6 è previsto per l’inserimento iniziale (di norma i primi 12 mesi). Terminato il periodo, il lavoratore viene reinquadrato al livello corrispondente alle mansioni svolte (tipicamente livello 5/4).
    Come si distingue un operaio da un impiegato nel CCNL Energia e Petrolio?
    I livelli del CCNL Energia e Petrolio sono unificati e accorpano entrambe le categorie in una scala comune da 1 a 6, senza separazione formale operaio/impiegato nella classificazione principale. La distinzione conserva rilevanza per alcuni istituti disciplinati da accordi aziendali.
    Esistono mansioni specifiche per l’E&P (esplorazione e produzione)?
    Sì, il CCNL prevede mansioni tipo per il comparto E&P: geologo responsabile di giacimento (livello 1-2), tecnico di perforazione (livello 3-4), operatore di pozzo (livello 5). La specifica collocazione dipende dall’autonomia e dalla responsabilità effettivamente esercitate.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Energia e Petrolio del 16 aprile 2025 (vigenza 2025-2027). Per la declaratoria completa di ciascun livello e le mansioni tipo per comparto fare riferimento al testo contrattuale disponibile tramite Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil o Confindustria Energia. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro o il sindacato di categoria.

  • CCNL Energia e Petrolio: ferie, permessi e ROL

    CCNL Energia e Petrolio

    Ferie, permessi e diritti di assenza nel CCNL Energia e Petrolio

    Il CCNL Energia e Petrolio disciplina le ferie annue, i permessi retribuiti, il diritto allo studio e le assenze per eventi familiari. Il rinnovo 2025 ha migliorato alcune soglie, anticipando il passaggio alle 5 settimane di ferie a 5 anni di anzianità.

    In sintesi

    Il CCNL Energia e Petrolio garantisce 4 settimane di ferie (20 giorni) fino a 5 anni di anzianità e 5 settimane (25 giorni) oltre. Il rinnovo 2025 ha anticipato la soglia da 7 a 5 anni. Il congedo matrimoniale è di 15 giorni consecutivi retribuiti. Il diritto allo studio è di 150 ore nel triennio.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    16 aprile 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Novità 2025
    Soglia 5 settimane anticipata da 7 a 5 anni di anzianità

    Tabella riepilogativa

    Ferie annue per anzianità — CCNL Energia e Petrolio (dal 2025)
    Anzianità di servizio Giorni lavorativi Settimane Note
    Fino a 5 anni 20 giorni 4 settimane Sabato escluso dal computo
    Oltre 5 anni 25 giorni 5 settimane Soglia abbassata da 7 a 5 anni con rinnovo 2025

    Il sabato non è considerato giornata lavorativa ai fini del computo delle ferie. Le ferie devono essere fruite entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di maturazione. Il datore di lavoro non può imporre la monetizzazione delle ferie in sostituzione del godimento (divieto ex D.Lgs. 66/2003), salvo in caso di cessazione del rapporto.

    Ferie: maturazione, godimento e anticipazione

    Le ferie maturano per dodicesimi in relazione ai mesi di servizio effettivo. Ogni mese intero di lavoro fa maturare 1/12 del monte ferie annuo. La maturazione avviene anche durante le assenze per:

    • malattia e infortunio;
    • maternità obbligatoria e facoltativa;
    • congedo matrimoniale;
    • ferie stesse (non si sospendono per le festività cadenti nel periodo feriale).

    Il lavoratore può richiedere l’anticipazione delle ferie non ancora maturate; la concessione è a discrezione del datore di lavoro. Le ferie godute in anticipo, in caso di cessazione del rapporto, vengono detratte dal trattamento di fine rapporto o dalle ultime retribuzioni.

    Permessi retribuiti e congedo matrimoniale

    Il CCNL Energia e Petrolio riconosce i seguenti permessi retribuiti:

    • Congedo matrimoniale: 15 giorni consecutivi, retribuiti con la normale retribuzione globale mensile. Va richiesto con preavviso adeguato; il datore non può negarlo.
    • Permessi per eventi familiari (lutti, nascite, ecc.): regolati dalla legge (D.Lgs. 151/2001 e L. 53/2000) con le integrazioni contrattuali eventualmente previste dagli accordi aziendali.
    • Permessi L. 104/1992: 3 giorni al mese (o frazionabili in ore) per assistenza a familiari con disabilità grave; programmabili con almeno 3 giorni di preavviso, salvo urgenze documentate.

    Diritto allo studio: 150 ore nel triennio

    Il CCNL Energia e Petrolio garantisce ai lavoratori il diritto di fruire di 150 ore di permesso retribuito nel triennio per la frequenza di corsi di studio, compresi quelli universitari e di formazione professionale. Le ore possono essere concentrate in un solo anno. Le modalità di fruizione tengono conto delle esigenze organizzative dell’azienda, che può scaglionarne l’utilizzo senza pregiudicarne la spettanza. Si applicano le disposizioni dell’art. 10 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e degli accordi interconfederali in materia.

    Congedo parentale e permessi per figli

    Il congedo parentale è disciplinato dalla legge (D.Lgs. 151/2001), che è la fonte primaria. Il CCNL Energia e Petrolio prevede la possibilità di fruire del congedo parentale anche a ore, con un minimo di 1 ora giornaliera, facilitando la conciliazione con i turni a ciclo continuo. Il rinnovo 2025 ha confermato e rafforzato questa flessibilità. Per la quota di congedo parentale retribuita al 30% ex legge, eventuali integrazioni a carico aziendale sono oggetto di contrattazione di secondo livello.

    Ferie e ciclo continuo: gestione nei turni

    Per i lavoratori turnisti degli impianti a ciclo continuo (raffinerie, E&P), il piano ferie è elaborato con maggiore anticipo rispetto ai giornalieri, per garantire la copertura dell’impianto. Il CCNL prevede che le modifiche ai piani ferie già comunicati possano avvenire solo per comprovate esigenze produttive e con adeguato preavviso, con possibilità per il lavoratore di ottenere compensazione o riprogrammazione entro l’anno.

    Casi pratici

    Tizio — Matura le 5 settimane al 5° anno
    Tizio lavora in raffineria dal 1° gennaio 2020. Dal 1° gennaio 2025, con il compimento del 5° anno di servizio, matura 25 giorni di ferie all’anno (5 settimane) grazie alla modifica introdotta dal rinnovo. Prima del rinnovo avrebbe dovuto aspettare fino al 7° anno. L’azienda aggiorna automaticamente il piano ferie di Tizio applicando la nuova soglia contrattuale.
    Caia — Congedo matrimoniale e turni
    Caia lavora su turni a ciclo continuo in una raffineria. Si sposa a luglio e richiede 15 giorni di congedo matrimoniale retribuito. Il responsabile turni deve garantire la copertura dell’impianto: può richiedere a Caia di comunicare la data con almeno 30 giorni di anticipo per organizzare la sostituzione, ma non può negare il congedo né ridurlo. I 15 giorni non si computano nelle ferie ordinarie.
    Sempronio — 150 ore per laurea triennale
    Sempronio, operatore di livello 4/4, sta frequentando la laurea triennale in ingegneria chimica. Ha già usato 80 ore nel primo anno del triennio. Può ancora richiedere 70 ore nei restanti due anni del triennio contrattuale. Se volesse invece usarle tutte nel secondo anno, il datore può concordare una distribuzione che limiti l’impatto sull’operatività dell’impianto, ma non può azzerargli il diritto.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano nel CCNL Energia e Petrolio?
    Fino a 5 anni di anzianità spettano 20 giorni lavorativi (4 settimane); oltre i 5 anni spettano 25 giorni (5 settimane). Il rinnovo 2025 ha abbassato la soglia da 7 a 5 anni di anzianità. Il sabato non è giornata lavorativa ai fini del computo.
    Entro quando devono essere fruite le ferie?
    Le ferie devono essere fruite entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di maturazione. Il datore non può sostituire le ferie con denaro (indennità sostitutiva), salvo in caso di cessazione del rapporto.
    Quante ore di permesso per diritto allo studio?
    Il CCNL riconosce 150 ore nel triennio per il diritto allo studio, utilizzabili anche concentrate in un unico anno, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto dei Lavoratori.
    Come si gestiscono i permessi L. 104 nel settore energia e petrolio?
    I permessi L. 104/1992 devono essere programmati con almeno 3 giorni di preavviso, salvo urgenze. La fruizione è garantita per legge (3 giorni al mese o frazionabili in ore).
    Il congedo matrimoniale è retribuito?
    Sì, il congedo matrimoniale è di 15 giorni consecutivi, interamente retribuiti. Non si computa nel monte ferie ordinario.
    Le ferie maturano durante la malattia?
    Sì, le ferie maturano durante le assenze per malattia, infortunio, maternità e congedi tutelati dalla legge o dal contratto. Non maturano durante le aspettative non retribuite.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Energia e Petrolio del 16 aprile 2025 (vigenza 2025-2027). Per la disciplina dettagliata di ferie e permessi fare riferimento al testo contrattuale disponibile tramite Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil o Confindustria Energia. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Energia e Petrolio: apprendistato professionalizzante

    CCNL Energia e Petrolio

    Apprendistato nel CCNL Energia e Petrolio: durata, retribuzione e formazione

    L’apprendistato professionalizzante è lo strumento contrattuale per inserire giovani lavoratori nel settore energia e petrolio con un percorso di formazione strutturato. Il CCNL Energia e Petrolio disciplina durata, progressione retributiva e piano formativo individuale nel rispetto del D.Lgs. 81/2015.

    In sintesi

    Nel CCNL Energia e Petrolio (art. 7) l’apprendistato professionalizzante riguarda i livelli dal 5° al 2° e dura 24 mesi per i livelli 2 e 3 e 36 mesi per i livelli 4 e 5. La retribuzione è una percentuale di quella di riferimento (minimo di livello, C.R.E.A. ed EDR): dal 90% al 95% per i livelli 2-4 e dall’80% al 90% per il livello 5. La formazione è di 40 ore medie annue di base e 80 ore medie annue tecnico-professionali, in assenza di offerta pubblica per la parte di base.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    16 aprile 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Riferimento normativo
    D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47 (apprendistato professionalizzante)
    Età massima apprendista
    29 anni (legge); nessun limite ridotto dal CCNL

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato professionalizzante — CCNL Energia e Petrolio, art. 7: durata e retribuzione
    Livello Durata 1° periodo 2° periodo 3° periodo
    Livelli 2 e 3 24 mesi 12 mesi al 90% 12 mesi al 95% —
    Livello 4 36 mesi 12 mesi al 90% 12 mesi al 95% 12 mesi al 95%
    Livello 5 36 mesi 12 mesi all’80% 12 mesi al 90% 12 mesi al 90%

    La percentuale si applica alla retribuzione tabellare del livello di inquadramento (minimo di livello, relativo C.R.E.A. ed EDR di riferimento); se non si recede alla fine del contratto, spetta la retribuzione tabellare integrale. L’apprendista è inquadrato nel livello corrispondente alla qualifica da conseguire. Fonte: art. 7 del CCNL Energia e Petrolio (testo con il rinnovo del 16 aprile 2025). I livelli 1 e 6 non sono previsti dall’art. 7.

    Quadro normativo: legge e contratto collettivo

    L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dagli artt. 41-47 del D.Lgs. 81/2015 (Codice dei contratti di lavoro), che costituisce la fonte di legge inderogabile. Il CCNL Energia e Petrolio integra e specifica la disciplina legale nei seguenti aspetti:

    • Durata massima: il D.Lgs. 81/2015 fissa il massimo a 3 anni; il CCNL stabilisce 24 mesi per i livelli 2 e 3 e 36 mesi per i livelli 4 e 5.
    • Retribuzione: l’art. 42, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 81/2015 consente la retribuzione percentualizzata; il CCNL la fissa per periodi annuali, dall’80% al 95% della retribuzione di riferimento.
    • Formazione: il D.Lgs. 81/2015 impone un piano formativo individuale (PFI) scritto; il CCNL fissa 40 ore medie annue di formazione di base e trasversale (in assenza di offerta pubblica) e almeno 80 ore medie annue di formazione tecnico-professionale, con un tutor di almeno 3 anni di esperienza.
    • Inquadramento finale: al termine del percorso, e salvo recesso con preavviso, il rapporto si consolida automaticamente nel livello contrattuale concordato nel PFI.

    È importante distinguere ciò che è diritto del lavoratore per legge (tredicesima, quattordicesima, TFR, contributi previdenziali INPS, copertura INAIL per infortuni) da ciò che il CCNL aggiunge o specifica (durata, percentuali, formazione di settore).

    Il piano formativo individuale (PFI) nel settore energia e petrolio

    Il piano formativo individuale è il documento che descrive il percorso di formazione dell’apprendista e deve essere allegato al contratto di lavoro. Nel settore energia e petrolio il PFI è particolarmente rilevante per la complessità tecnica e le esigenze di sicurezza degli impianti. La formazione si articola su due assi:

    • Formazione trasversale (obbligatoria per legge): include la conoscenza dell’organizzazione del lavoro, dei diritti e doveri del lavoratore, della normativa antinfortunistica (D.Lgs. 81/2008), delle competenze relazionali e comunicative. Tipicamente erogata da enti accreditati dalla Regione.
    • Formazione tecnico-professionale (specifica di settore): comprende la conoscenza dei processi di raffinazione, estrazione, distribuzione o lavorazione dei prodotti petroliferi; la normativa ADR per il trasporto di merci pericolose, ove applicabile; i sistemi di gestione HSE (Health, Safety, Environment) in uso presso l’impresa; le procedure operative di impianto.

    Nel settore energia e petrolio l’art. 7 prevede, in assenza di offerta formativa pubblica, 40 ore medie annue di formazione di base e trasversale per il triennio e almeno 80 ore medie annue di formazione tecnico-professionale, comprese le ore su salute e sicurezza. Il datore ha l’obbligo di erogare (o fare erogare) la formazione prevista nel PFI; in caso di inadempimento, il contratto può essere riqualificato come ordinario contratto a tempo indeterminato.

    Contribuzione previdenziale e agevolazioni per il datore

    L’apprendistato professionalizzante beneficia di un regime contributivo agevolato stabilito dalla legge (non dal CCNL), con aliquote ridotte a carico del datore per tutta la durata del contratto e per un anno dopo la sua trasformazione a tempo indeterminato. In particolare:

    • Aliquota contributiva INPS a carico del datore ridotta rispetto al contratto ordinario (attualmente al 11,61% per le aziende con più di 9 dipendenti, in luogo del 23,81% ordinario; valori di legge soggetti a aggiornamento).
    • Aliquota contributiva a carico dell’apprendista pari al 5,84%, come per tutti i lavoratori dipendenti.
    • Esonero dal contributo di licenziamento (ticket) per tutto il periodo di apprendistato.
    • Per le aziende con meno di 50 dipendenti, sgravio contributivo ulteriore per il periodo successivo alla conferma.

    Le agevolazioni fiscali e contributive sono disciplinate da legge (D.Lgs. 81/2015 e successive modifiche) e non dal CCNL; per i valori aggiornati si raccomanda di verificare la circolare INPS di competenza dell’anno di assunzione.

    Recesso e conferma al termine dell’apprendistato

    L’art. 42 del D.Lgs. 81/2015 prevede che al termine del periodo di apprendistato, salvo recesso comunicato con preavviso, il rapporto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato. Le regole operative sono le seguenti:

    • Il recesso può essere esercitato da entrambe le parti (datore e apprendista) al termine del contratto, senza obbligo di motivazione, con un preavviso di 15 giorni dalla scadenza del contratto (art. 7 CCNL).
    • Il recesso anticipato (durante il periodo di apprendistato) è possibile solo per giusta causa o giustificato motivo, con i medesimi limiti del licenziamento ordinario.
    • In caso di conferma, il lavoratore acquisisce anzianità piena a partire dal primo giorno di apprendistato, con effetti su ferie, comporto per malattia, preavviso e TFR.
    • Il datore che recede senza motivazione prima della scadenza del PFI può essere esposto a richieste risarcitorie per la formazione non erogata.

    Specificità di settore: sicurezza e impianti a rischio

    Il settore energia e petrolio presenta caratteristiche particolari che incidono sull’apprendistato. Gli apprendisti assegnati a raffinerie, depositi carburanti, impianti di estrazione o reti di distribuzione devono completare una formazione HSE obbligatoria prima di essere adibiti in autonomia ai relativi impianti (D.Lgs. 81/2008, accordo Stato-Regioni sulla formazione sicurezza). Tale formazione è parte integrante del PFI e non si sovrappone alle ore di formazione trasversale o tecnico-professionale del contratto. Gli apprendisti non possono essere adibiti a mansioni soggette a sorveglianza sanitaria obbligatoria senza la preventiva visita del medico competente.

    Casi pratici

    Tizio — Apprendista operatore di impianto, livello 4 (30 mesi)
    Tizio, 24 anni, viene assunto come apprendista con destinazione livello 4 in una raffineria. Il contratto dura 36 mesi: nel primo anno percepisce il 90% della retribuzione di riferimento (minimo del livello 4, C.R.E.A. ed EDR), nel secondo e nel terzo il 95%. Il PFI prevede, per il triennio, formazione di base e tecnico-professionale su processi di distillazione e normativa ADR. Al termine dei 36 mesi, il datore non esercita il recesso: Tizio è inquadrato al livello 4 con la retribuzione tabellare integrale e l’anzianità decorre dall’inizio del rapporto.
    Caia — Apprendista ingegnera di processo, livello 2 (24 mesi)
    Caia, 26 anni, laureata in ingegneria chimica, viene assunta con contratto di apprendistato professionalizzante per il livello 2/4 in una società di estrazione. Il contratto dura 24 mesi (livello 2): percepisce il 90% della retribuzione di riferimento nel primo anno e il 95% nel secondo, con formazione tecnico-professionale su impianti di perforazione e normativa ambientale. Al 24° mese, in assenza di recesso, viene confermata al livello 2 con inquadramento a tempo indeterminato e retribuzione tabellare integrale.
    Sempronio — Recesso al termine dell’apprendistato (livello 5)
    Sempronio, 22 anni, completa 36 mesi di apprendistato per il livello 5 in un deposito carburanti. L’azienda recede al termine del contratto con il preavviso di 15 giorni dalla scadenza. Sempronio ha diritto: alla retribuzione per il periodo di preavviso, ai ratei di tredicesima e quattordicesima maturati, al TFR accantonato durante i 36 mesi e all’indennità sostitutiva delle ferie non godute. Non è dovuta l’indennità NASPI poiché il recesso al termine del PFI non configura licenziamento.

    Domande frequenti

    Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Energia e Petrolio?
    Dipende dal livello: 24 mesi per i livelli 2 e 3 e 36 mesi per i livelli 4 e 5 (art. 7), entro il tetto legale di 3 anni del D.Lgs. 81/2015. I livelli 1 e 6 non sono previsti dall’art. 7.
    Quale retribuzione spetta all’apprendista nel CCNL Energia e Petrolio?
    La retribuzione è una percentuale della retribuzione di riferimento (minimo di livello, C.R.E.A. ed EDR): 90% e 95% per i livelli 2 e 3; 90%, 95% e 95% per il livello 4; 80%, 90% e 90% per il livello 5, per periodi di 12 mesi (art. 7).
    L’apprendista ha diritto a tredicesima e quattordicesima?
    Sì, l’apprendista matura tredicesima e quattordicesima calcolate sulla retribuzione effettivamente percepita durante ciascun periodo di maturazione, esattamente come un lavoratore ordinario.
    Quante ore di formazione sono obbligatorie?
    Il D.Lgs. 81/2015 impone un piano formativo individuale (PFI) scritto. Per il settore energia e petrolio l’art. 7 prevede 40 ore medie annue di formazione di base e trasversale (in assenza di offerta pubblica) e almeno 80 ore medie annue di formazione tecnico-professionale.
    Il periodo di apprendistato conta ai fini dell’anzianità di servizio?
    Sì, integralmente. Al momento dell’inquadramento definitivo nel livello di destinazione, tutta l’anzianità maturata durante l’apprendistato vale ai fini di scatti, TFR, ferie, comporto per malattia e preavviso.
    Cosa succede se il datore di lavoro recede al termine dell’apprendistato?
    Il recesso è legittimo, con il preavviso di 15 giorni dalla scadenza del contratto (art. 7). Il lavoratore ha diritto a TFR, ratei di mensilità aggiuntive e ferie non godute. Non spetta l’indennità di disoccupazione NASpI per il recesso al termine del PFI (non è licenziamento). Se il recesso avviene anticipatamente, senza giusta causa né giustificato motivo, il lavoratore può impugnarlo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Energia e Petrolio del 16 aprile 2025. Durata, percentuali e formazione sono quelli dell’art. 7 del CCNL. Per i valori contributivi aggiornati fare riferimento alle circolari INPS di competenza.

  • CCNL Calzaturiero Industria: orario di lavoro e straordinari 2024

    CCNL Calzaturiero (Industria)

    CCNL Calzaturiero Industria: orario di lavoro e straordinari 2024

    Il CCNL Calzaturiero Industria disciplina l’orario settimanale a 39 ore, le maggiorazioni per il lavoro straordinario, notturno e festivo (art. 34), la banca ore individuale (art. 35, 58 ore annue) e la flessibilità oraria.

    In sintesi

    Il CCNL Calzaturiero Industria fissa l’orario normale a 39 ore settimanali (espandibile a 40 con accordo aziendale). Le maggiorazioni dell’art. 34 sono: lavoro supplementare 24%, straordinario 27%, notturno 35%, festivo diurno 50%, festivo notturno 60%, notturno a turno 30%, straordinario notturno 45%, notturno 6×6 38%; non si cumulano, vale la maggiore. La banca ore individuale accoglie le prime 58 ore annue di straordinario.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocalzaturifici · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    17 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Orario normale
    39 ore settimanali (40 con accordo aziendale)
    Banca ore
    Prime 58 ore annue di straordinario (art. 35)

    Tabella riepilogativa delle maggiorazioni

    Maggiorazioni per tipologia di lavoro – CCNL Calzaturiero Industria
    Tipologia Maggiorazione Note
    Lavoro supplementare +24% Ore oltre l’orario contrattuale settimanale (straordinario contrattuale)
    Lavoro straordinario +27% Ore oltre l’orario di legge (straordinario legale)
    Lavoro notturno +35% Tra le 22 e le 6, ai soli fini retributivi
    Lavoro notturno a turno +30% Assorbe l’1,05% previsto per il lavoro a turni (art. 30)
    Lavoro notturno nel regime 6×6 +38% Turni di 6 ore
    Lavoro festivo diurno +50% Domeniche, riposo compensativo e festività dell’art. 42
    Lavoro festivo notturno +60% Massima percentuale
    Lavoro straordinario notturno +45% Straordinario in fascia notturna

    Le percentuali dell’art. 34 non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Si applicano sulla quota oraria della retribuzione di fatto (minimo, scatti, superminimi e altre voci continuative, art. 43). La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 169 con l’orario di 39 ore, per 173 con quello di 40 ore e per 156 nei turni 6×6 (art. 44).

    Orario normale e distribuzione settimanale

    Il CCNL fissa l’orario contrattuale a 39 ore settimanali, distribuibili sui primi cinque giorni della settimana (dal lunedì al venerdì). Su accordo aziendale l’orario può essere portato a 40 ore settimanali, con relativa revisione dei calcoli retributivi orari.

    Il divisore per la retribuzione oraria è 169 con l’orario di 39 ore settimanali, 173 con quello di 40 ore e 156 nei turni 6×6 (art. 44). Il divisore 26 serve invece per le festività cadute di sabato o in giorno festivo (un ventiseiesimo della retribuzione mensile, art. 42). Per le ore di riduzione d’orario (ROL) e i riposi per ex festività vedi ferie, permessi e ROL.

    Lavoro straordinario: limiti e procedure

    Il lavoro straordinario di produzione ha carattere volontario (art. 34): può essere effettuato entro il limite individuale di 250 ore annue, fino al raggiungimento di un monte ore annuo aziendale ragguagliato a 120 ore per dipendente. Per esigenze eccezionali (consegne urgenti, allestimento delle collezioni, impegni fieristici, sostituzioni) si fa un esame congiunto tra direzione e RSU; se il tetto è raggiunto per due stagioni produttive consecutive, si verifica a livello territoriale l’adeguatezza degli organici. La qualificazione legale dello straordinario resta quella del D.Lgs. 66/2003, e il periodo di riferimento per la media delle 48 ore è fissato in dodici mesi.

    Le ore di straordinario possono essere alternativamente:

    • Retribuite nel cedolino del mese in cui sono state effettuate, con le relative maggiorazioni;
    • Accantonate nella banca ore individuale (le prime 58 ore annue di straordinario, art. 35) per essere recuperate come riposi compensativi, su dichiarazione scritta del lavoratore valida fino a disdetta.

    Banca ore individuale

    L’art. 35 consente a ciascun lavoratore di far confluire in una banca individuale le prime 58 ore annue di lavoro straordinario, che su richiesta sono recuperate come riposi compensativi; le maggiorazioni sono pagate con la retribuzione del mese in cui le ore sono state lavorate. Serve una dichiarazione scritta, valida fino a disdetta. I riposi si godono entro l’anno successivo a quello dello straordinario, con almeno 48 ore di preavviso, se non è assente per lo stesso motivo più del 3% del personale e non ostano necessità aziendali legate all’infungibilità delle mansioni; i riposi non fruiti possono essere monetizzati. Non confluiscono le ore di straordinario per manutenzione e inventario; confluiscono invece i permessi per ex festività.

    Lavoro notturno e a turni

    Ai soli fini retributivi è lavoro notturno quello tra le 22 e le 6; agli effetti di legge (Capo IV D.Lgs. 66/2003) quello tra le 23 e le 6. Il CCNL prevede le maggiorazioni dell’art. 34 (notturno 35%, notturno a turno 30%, 6×6 38%) e per i turnisti una maggiorazione dell’1,05% per le ore a turno, assorbita dalle percentuali per notturno e festivo (art. 30). Vedi anche turni, trasferta e reperibilità.

    I lavoratori a turni che comprendono ore notturne hanno diritto, oltre alle maggiorazioni economiche, a particolari tutele in materia di salute e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 66/2003 (visite mediche periodiche, limiti all’esposizione notturna continuativa).

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo dell’ora di straordinario
    Tizio è al 4° livello con minimo tabellare di 1.980,50 € mensili (dal 1° agosto 2026) e orario di 39 ore. La sua quota oraria è 1.980,50 / 169 = circa 11,72 €. Un’ora di straordinario con la maggiorazione del 27% vale 11,72 × 1,27 = circa 14,88 € lordi. Per 10 ore di straordinario nel mese guadagna circa 148,83 € lordi aggiuntivi (ore pagate per intero, quota oraria compresa).
    Caia – Banca ore e recupero
    Caia (3° livello, orlatrice) lavora 6 ore di straordinario durante un picco produttivo natalizio e decide di accantonate nella banca ore invece di monetizzarle. Le accumula insieme ad altre 4 ore di straordinario accantonate in primavera, per un totale di 10 ore in banca. Chiede di fruire di una giornata di riposo compensativo (7,8 ore), con almeno 48 ore di preavviso, e preleva 7,8 ore dalla banca: restano 2,2 ore, da recuperare entro l’anno successivo; i riposi non fruiti nei termini possono essere monetizzati.
    Sempronio – Turno notturno festivo
    Sempronio è addetto alla manutenzione (5° livello) e viene chiamato a lavorare di notte durante una festività nazionale per una riparazione urgente. La sua quota oraria è circa 12,16 € (2.054,43 € / 169). Con la maggiorazione del 60% prevista per il lavoro festivo notturno (la maggiore assorbe la minore, art. 34), ogni ora vale 12,16 × 1,60 = circa 19,45 € lordi. Per 4 ore di intervento percepirebbe circa 77,80 € lordi.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali prevede il CCNL Calzaturiero?
    L’orario normale di lavoro è di 39 ore settimanali, distribuibili sui primi 5 giorni. Con accordo aziendale l’orario può essere portato a 40 ore settimanali.
    Qual è la maggiorazione per il lavoro straordinario?
    Secondo l’art. 34: lavoro supplementare 24%, straordinario 27%, notturno 35%, notturno a turno 30%, festivo diurno 50%, festivo notturno 60%, straordinario notturno 45%, notturno nel regime 6×6 38%. Le percentuali non si cumulano: vale la maggiore.
    Cos’è la banca ore nel CCNL Calzaturiero?
    Permette di far confluire le prime 58 ore annue di straordinario per recuperarle come riposo entro l’anno successivo, con 48 ore di preavviso (art. 35). I riposi non fruiti possono essere monetizzati.
    Come viene retribuito il lavoro festivo?
    Il lavoro festivo diurno ha la maggiorazione del 50%, il festivo notturno del 60% (art. 34). Chi lavora in una festività riceve le ore prestate con la maggiorazione oltre alla normale retribuzione mensile; la festività cadente di sabato o in giorno festivo dà un ventiseiesimo in più (art. 42).
    Il lavoratore può rifiutare il lavoro straordinario?
    Lo straordinario di produzione ha carattere volontario (art. 34): il limite individuale è di 250 ore annue, fino a un monte ore aziendale di 120 ore per dipendente.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024. I calcoli esemplificativi sono puramente indicativi. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Calzaturiero Industria: maternità e congedi 2024

    CCNL Calzaturiero (Industria)

    CCNL Calzaturiero Industria: maternità e congedi 2024

    Il CCNL Calzaturiero Industria integra e migliora le tutele di legge per maternità, paternità e congedi parentali. Il CCNL del 17 luglio 2024 integra la maternità al 100% della retribuzione, recepisce il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni e prevede fino a un mese di aspettativa non retribuita per le terapie di fecondazione assistita.

    In sintesi

    Il CCNL Calzaturiero Industria si innesta sulle tutele del D.Lgs. 151/2001 (maternità obbligatoria 5 mesi all’80%) e le migliora: congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi recepito dall’art. 57, integrazione al 100% della retribuzione durante la maternità obbligatoria (artt. 86, 98, 108) e fino a 1 mese aggiuntivo non retribuito per le terapie di fecondazione assistita delle lavoratrici (art. 56).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocalzaturifici · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    17 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Riferimento legge
    D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità e paternità)

    Tabella riepilogativa: maternità, paternità e congedi

    Congedi di cura – CCNL Calzaturiero Industria vs. Legge
    Istituto Previsione di legge CCNL 17 luglio 2024
    Maternità obbligatoria (durata) 5 mesi (D.Lgs. 151/2001) Uguale alla legge
    Maternità obbligatoria (tratt. economico) 80% retribuzione (INPS) Integrazione fino al 100%: operaie, 100% della retribuzione mensile di fatto per i primi 5 mesi (art. 86); intermedie e impiegate, 100% della retribuzione netta di fatto nell’astensione obbligatoria (artt. 98 e 108)
    Paternità obbligatoria 10 giorni lavorativi (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001) Recepita dall’art. 57: 10 giorni non frazionabili a ore, dai due mesi prima del parto ed entro i cinque mesi dopo
    Congedo parentale (durata complessiva) 11 mesi max (entrambi i genitori) Come la legge; fruibile su base oraria, giornaliera o continuativa, con richiesta scritta di norma 15 giorni prima (art. 57)
    Congedo parentale (trattamento) Fino a 9 mesi indennizzati dall’INPS: 3 mesi all’80%, gli altri al 30% (2025-2026) Nessuna integrazione nazionale
    Malattia del figlio di 3-8 anni Congedo per la malattia del figlio (art. 47 D.Lgs. 151/2001) 10 giorni l’anno non retribuiti (art. 57)
    Fecondazione assistita Non disciplinata Aspettativa non retribuita fino a 1 mese (21 giorni lavorativi) per le lavoratrici (art. 56)
    Impiegate — Possono assentarsi fino a 11 mesi, oltre l’astensione obbligatoria (art. 108)
    Violenza di genere 3 mesi retribuiti (art. 24 D.Lgs. 80/2015) Recepita (art. 56): 3 mesi con indennità INPS e, se il percorso lo richiede, un ulteriore mese con retribuzione a carico dell’azienda

    Le tutele di legge per la maternità non possono essere derogate in senso peggiorativo dal CCNL (art. 2113 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Il CCNL può solo migliorarle.

    Congedo di maternità obbligatorio

    La lavoratrice ha diritto al congedo di maternità obbligatorio per un totale di 5 mesi ai sensi del D.Lgs. 151/2001. Le modalità di distribuzione più comuni sono:

    • Distribuzione ordinaria: 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto;
    • Distribuzione flessibile: 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo (richiede certificazione medica che attesti l’assenza di rischio).

    Il trattamento economico prevede l’80% della retribuzione a carico dell’INPS. Il CCNL Calzaturiero Industria prevede che il datore di lavoro integri la differenza: le operaie ricevono il 100% della retribuzione mensile di fatto per i primi 5 mesi (art. 86), le intermedie e le impiegate il 100% della retribuzione netta di fatto durante l’astensione obbligatoria (artt. 98 e 108), con deduzione di quanto percepiscono dall’INPS. Durante la maternità obbligatoria il posto di lavoro è protetto e i periodi sono utili ai fini del TFR e dell’anzianità contrattuale.

    Congedo di paternità obbligatorio: 10 giorni

    Il CCNL (art. 57) recepisce il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001. I 10 giorni possono essere usati anche in modo non continuativo dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi e sono non frazionabili in ore. Sono retribuiti al 100% con indennità a carico dell’INPS.

    Il padre lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro con preavviso ragionevole i giorni in cui intende fruire del congedo. Tali giorni non possono essere negati dall’azienda: si tratta di un diritto individuale e obbligatorio del padre.

    Congedi parentali (ex astensione facoltativa)

    I congedi parentali spettano a entrambi i genitori per un periodo complessivo non superiore a 11 mesi, nei primi 12 anni di vita del figlio (D.Lgs. 151/2001, come modificato dal D.Lgs. 105/2022 in attuazione della direttiva UE 2019/1158). L’INPS indennizza fino a 9 mesi complessivi tra i due genitori: 3 mesi all’80% della retribuzione e i restanti al 30% (aumenti delle leggi di bilancio 2023-2025, INPS). Il CCNL non aggiunge un’integrazione nazionale: eventuali miglioramenti dipendono dagli accordi aziendali.

    Il genitore che intende fruire del congedo parentale deve comunicarlo al datore con la richiesta scritta di norma 15 giorni prima (art. 57 del CCNL), indicando inizio e fine del congedo; per la fruizione a ore o a giorni il CCNL prevede un programma almeno mensile, con frazioni di 4 ore giornaliere.

    Fecondazione medicalmente assistita

    L’art. 56 del CCNL consente alle lavoratrici che intraprendono terapie di fecondazione assistita, debitamente documentate da strutture sanitarie competenti, di chiedere in aggiunta a quanto previsto dalla legge un periodo di aspettativa non retribuita di 1 mese, fruibile anche a giorni (21 giorni lavorativi complessivi). Il testo non estende la misura ai lavoratori. Il periodo non è retribuito; vale il limite del 2% di assenti contemporanei per aspettativa (art. 56).

    Casi pratici

    Tizio – Congedo di paternità nella stagione produttiva
    Tizio (4° livello, addetto al montaggio) diventa padre a marzo 2026, durante il picco produttivo primaverile. Il datore vorrebbe posticipare i 10 giorni di congedo di paternità per esigenze di produzione. Tizio si informa presso il sindacato (Filctem-Cgil): i 10 giorni di paternità obbligatoria non possono essere rifiutati o rinviati oltre i 5 mesi dal parto. Li fruisce tra l’8 e il 22 marzo 2026, a retribuzione piena a carico INPS.
    Caia – Maternità obbligatoria e integrazione al 100%
    Caia (3° livello, orlatrice) ha una retribuzione lorda mensile di 1.891,45 € (minimo dal 1° agosto 2026). Per i primi 5 mesi di astensione obbligatoria l’art. 86 impegna l’azienda a integrare il trattamento INPS fino al 100% della retribuzione mensile di fatto: se l’INPS eroga l’80% (1.513,16 €/mese), l’azienda integra il 20% restante (378,29 €/mese), portando il trattamento a 1.891,45 €.
    Sempronio e sua moglie – Congedo parentale alternato
    Sempronio (5° livello) e sua moglie (impiegata in un altro settore) hanno un figlio di 2 anni. Decidono di alternare periodi di congedo parentale per ridurre le spese di asilo nido. Sempronio chiede 2 mesi di congedo parentale: secondo la legge, riceve il 30% della retribuzione dall’INPS per questi 2 mesi. Ipotizziamo che un accordo aziendale preveda un’integrazione fino al 50% per il primo mese di congedo parentale fruito dal padre (il CCNL non la prevede). Sempronio riceverà quindi il 50% per il primo mese e il 30% per il secondo.

    Domande frequenti

    Quanto dura il congedo di maternità obbligatorio?
    Per legge il congedo di maternità obbligatorio dura 5 mesi: di norma 2 mesi prima del parto e 3 dopo (oppure 1 prima e 4 dopo con certificazione medica). Il CCNL integra il trattamento economico dall’80% al 100%.
    Quanto dura il congedo di paternità obbligatorio nel CCNL Calzaturiero?
    L’art. 57 recepisce i 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio, non frazionabili a ore, da usare dai due mesi prima del parto ed entro i cinque mesi dopo. Sono retribuiti al 100% con indennità INPS.
    Cosa sono i congedi parentali?
    Sono periodi di assenza per accudire il figlio: complessivamente i genitori hanno diritto a 11 mesi (D.Lgs. 151/2001). L’INPS indennizza fino a 9 mesi, di cui 3 all’80% e gli altri al 30%.
    Il CCNL Calzaturiero integra la maternità al 100%?
    Sì. Il CCNL Calzaturiero Industria prevede l’integrazione contrattuale durante il congedo di maternità obbligatorio fino al 100%: la differenza tra l’80% INPS e il 100% è a carico del datore.
    Esiste tutela per la fecondazione medicalmente assistita?
    Sì. L’art. 56 del CCNL prevede per le lavoratrici che affrontano terapie documentate di fecondazione assistita un mese di aspettativa non retribuita (21 giorni lavorativi), fruibile anche a giorni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, tredicesima e premi di risultato e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024. Le tutele di maternità e paternità sono disciplinate principalmente dal D.Lgs. 151/2001 (T.U. della maternità e della paternità), che prevale su qualsiasi disposizione meno favorevole. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Calzaturiero Industria: malattia e infortunio 2024

    CCNL Calzaturiero (Industria)

    CCNL Calzaturiero Industria: malattia e infortunio 2024

    Tredici mesi di conservazione del posto, integrazione dell’indennità INPS e tutele specifiche per l’infortunio sul lavoro: la guida alle regole del CCNL Calzaturiero Industria in caso di malattia e inabilità temporanea.

    In sintesi

    Il CCNL Calzaturiero Industria garantisce la conservazione del posto per 13 mesi in caso di malattia (comporto). Durante la malattia il lavoratore riceve un’integrazione contrattuale all’indennità INPS. In caso di infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL, la conservazione del posto si protrae fino alla guarigione clinica.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocalzaturifici · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    17 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Comporto malattia
    13 mesi (394 giorni) nell’arco di 30 mesi (art. 58)
    Riferimento legge
    Art. 2110 c.c.; D.Lgs. 151/2001; D.P.R. 1124/1965

    Tabella riepilogativa del trattamento economico di malattia

    Integrazione economica durante la malattia – CCNL Calzaturiero Industria
    Periodo di assenza Indennità INPS Integrazione contrattuale Totale orientativo
    Operai, 1°-3° giorno (carenza) Non dovuta 50% della retribuzione normale di fatto 50% (art. 85)
    Operai, 4°-16° giorno 50% della retribuzione (4°-20° giorno) Integrazione fino al 90% 90% della retribuzione normale di fatto
    Operai, 17°-180° giorno 50% fino al 20° giorno, poi 66,66% Integrazione fino al 100% 100% della retribuzione netta di fatto; per malattie oltre 16 giorni il 100% vale dal 1° giorno
    Operai, oltre il 6° mese Cessa quando termina l’indennità INPS 50% della retribuzione normale di fatto Fino al termine della conservazione del posto
    Intermedi e impiegati, primi 6 mesi Se spettante, si deduce Intera retribuzione normale di fatto (artt. 97 e 107) 100%, al netto di quanto pagato dagli istituti previdenziali
    Intermedi e impiegati, oltre il 6° mese Se spettante, si deduce Metà della retribuzione Fino al termine della conservazione del posto

    Percentuali dagli artt. 85 (operai), 97 (intermedi) e 107 (impiegati) del CCNL 17 luglio 2024. Ai lavoratori per i quali non è prevista l’indennità di malattia INPS il datore eroga la stessa percentuale di trattamento netto spettante a un operaio, interamente a suo carico. Il diritto all’integrazione è subordinato al riconoscimento dell’indennità da parte degli istituti assicuratori e alla comunicazione del numero di protocollo del certificato.

    Il comporto: cos’è e come si calcola

    Il «comporto» è il periodo massimo durante il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore assente per malattia (art. 2110 c.c.). Al superamento di tale periodo, il datore può risolvere il rapporto di lavoro senza applicare le tutele del licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

    Nel CCNL Calzaturiero Industria (art. 58) il posto è conservato per 13 mesi, e l’obbligo cessa quando nell’arco di 30 mesi si raggiungono quei 13 mesi, anche con più malattie, escludendo i periodi di ricovero ospedaliero (il day hospital è equiparato). Il CCNL chiarisce che il conteggio si fa su un periodo mobile di 909 giorni di calendario precedenti: 13 mesi equivalgono a 394 giorni. Per i lavoratori con disabilità certificata (L. 68/1999) il periodo è aumentato di 60 giorni, cioè 455 giorni. Almeno un mese prima della scadenza l’azienda informa il lavoratore sulla sua situazione di comporto.

    Il licenziamento per superamento del comporto deve essere preceduto da una comunicazione scritta al lavoratore e non richiede preavviso, ma il datore deve corrispondere il TFR maturato e l’indennità sostitutiva del preavviso calcolata sul contratto.

    Obblighi di comunicazione e visita fiscale

    In caso di malattia il lavoratore ha l’obbligo di:

    1. Avvisare l’azienda nella giornata in cui l’assenza si verifica, entro 4 ore dall’inizio del normale orario (nel lavoro a turni, prima dell’inizio del turno), e comunicare il numero di protocollo del certificato non oltre il primo giorno successivo all’inizio dell’assenza (art. 58);
    2. Far trasmettere il certificato medico telematicamente dal medico curante all’INPS, che lo rende disponibile al datore di lavoro;
    3. Essere reperibile nella propria residenza o dimora comunicata, nelle fasce orarie di visita fiscale stabilite dall’INPS (10-12 e 17-19, tutti i giorni, festivi compresi).

    La mancata comunicazione tempestiva al datore può comportare la perdita dell’indennità per i giorni non giustificati. L’assenza alla visita fiscale senza giustificato motivo comporta la decadenza dall’indennità INPS.

    Infortunio sul lavoro e malattia professionale

    L’infortunio sul lavoro è gestito dall’INAIL (non dall’INPS) e gode di una tutela più ampia rispetto alla malattia comune:

    • Il posto di lavoro viene conservato senza il limite dei 13 mesi, fino alla guarigione clinica (stabilizzazione medico-legale);
    • L’INAIL eroga l’indennità di inabilità temporanea assoluta: il 60% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno al 90°, poi il 75% dal 91° giorno in poi;
    • Il CCNL (art. 55) garantisce, dal primo giorno di assenza e fino a guarigione clinica, un trattamento a integrazione dell’indennità INAIL fino al 100% della retribuzione netta di fatto;
    • In caso di inabilità permanente parziale o totale, l’INAIL eroga rendita o indennizzo in capitale.

    Per le malattie professionali (ipoacusia da rumore, allergie a colle e solventi tipici del settore calzaturiero, affezioni osteo-articulari da movimenti ripetitivi), il trattamento è analogo all’infortunio sul lavoro, previo riconoscimento da parte dell’INAIL.

    Casi pratici

    Tizio – Malattia lunga e comporto
    Tizio (3° livello, orlatore con 8 anni di anzianità) si ammala in modo grave nel marzo 2024 e rimane assente per 9 mesi. Nel gennaio 2025 si ammala di nuovo per 5 mesi, fino a maggio 2025. In totale, nell’arco di 30 mesi (marzo 2024 – maggio 2025), ha accumulato 14 mesi di malattia, superando il comporto di 13 mesi (394 giorni). Il datore può pertanto comunicare il recesso per superamento del periodo di comporto, con obbligo di corrispondere TFR e indennità sostitutiva del preavviso (2 settimane per gli operai).
    Caia – Infortunio sul lavoro
    Caia (4° livello, finitrice) si infortuna schiacciandosi un dito alla pressa. L’infortunio è denunciato all’INAIL. Dopo 4 mesi di assenza l’INAIL riconosce l’inabilità temporanea. Caia riceve l’indennità INAIL (60% per i primi 90 giorni, poi 75%). Il CCNL (art. 55) garantisce dal primo giorno di assenza un’integrazione fino al 100% della retribuzione netta di fatto. Il posto è conservato fino alla guarigione clinica senza applicazione del limite dei 13 mesi del comporto ordinario.
    Sempronio – Visita fiscale e assenza ingiustificata
    Sempronio è malato e segnala al datore un indirizzo di reperibilità diverso da quello di residenza. L’INPS effettua la visita fiscale all’indirizzo comunicato ma Sempronio è fuori casa per un impegno urgente durante la fascia oraria 10-12. La visita risulta negativa. Sempronio deve giustificare l’assenza alla visita con documentazione (visita specialistica nello stesso orario, stato di necessità). Senza giustificazione, l’INPS può decurtare l’indennità per i giorni della visita.

    Domande frequenti

    Per quanti mesi viene conservato il posto in caso di malattia?
    Il CCNL Calzaturiero Industria prevede la conservazione del posto per 13 mesi (394 giorni) nell’arco di 30 mesi, esclusi i ricoveri ospedalieri (art. 58). Superato questo periodo (comporto), il datore può risolvere il rapporto con il pagamento di TFR e indennità sostitutiva del preavviso.
    Quanto paga il datore durante la malattia?
    L’INPS eroga il 50% dal 4° al 20° giorno e il 66,66% dal 21° (non per gli impiegati dell’industria). L’azienda integra: per gli operai si arriva al 50% nei primi 3 giorni, al 90% dal 4° al 16° giorno e al 100% della retribuzione netta di fatto dal 17° al 180° giorno; per intermedi e impiegati è dovuta l’intera retribuzione normale di fatto nei primi 6 mesi e metà oltre (artt. 85, 97, 107).
    Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
    In caso di infortunio riconosciuto dall’INAIL il posto è conservato fino alla guarigione clinica, senza il limite dei 13 mesi. L’INAIL eroga l’indennità di inabilità temporanea; il CCNL può integrare la differenza.
    È obbligatorio inviare il certificato medico?
    Sì. Il lavoratore deve avvisare l’azienda nella giornata in cui l’assenza si verifica, entro 4 ore dall’inizio dell’orario (prima dell’inizio del turno nel lavoro a turni), comunicare il numero di protocollo del certificato entro il giorno successivo e far trasmettere il certificato medico telematico dal medico curante all’INPS. La mancata comunicazione può comportare la perdita dell’indennità.
    Il comporto si azzera ogni anno?
    No. Il periodo si calcola su un periodo mobile di 909 giorni di calendario (circa 30 mesi). Se in quel periodo si superano 13 mesi di malattia, il datore può recedere. Il conteggio non si azzera automaticamente ogni anno solare.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024. Le percentuali di integrazione sono quelle degli artt. 85, 97 e 107 del CCNL 17 luglio 2024; per situazioni specifiche rivolgersi alle organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o a un consulente del lavoro.

  • CCNL Calzaturiero Industria: livelli, qualifiche e mansioni 2024

    CCNL Calzaturiero (Industria)

    CCNL Calzaturiero Industria: livelli, qualifiche e mansioni 2024

    Il sistema di classificazione del CCNL Calzaturiero Industria articola i lavoratori in 10 posizioni – 8 livelli ordinari e 2 «super» – valorizzando la progressione di competenza dall’operaio comune ai quadri aziendali. Conoscere il proprio livello significa capire retribuzione, preavviso e diritti nel distretto calzaturiero.

    In sintesi

    Il CCNL Calzaturiero Industria articola l’inquadramento in 8 livelli principali più due livelli «super» (2S e 3S), dalla prima assunzione (1°) ai quadri (8°). Le mansioni tipiche – orlatura, montaggio, taglio, finissaggio – ricadono tra il 2° e il 4° livello a seconda della complessità e dell’autonomia richiesta.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocalzaturifici · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    17 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Settore
    Industria delle calzature (non tessile-abbigliamento)

    Tabella riepilogativa dei livelli e delle mansioni

    Struttura classificatoria CCNL Calzaturiero Industria
    Livello Categoria Profili e mansioni tipiche Minimo (ago 2025)
    1° Operai comuni Lavoratori di prima assunzione, mansioni ausiliarie semplici, addetti al confezionamento di scatole, pulizia locali produttivi 1.530,00 €
    2° Operai comuni / impiegati d’ordine Operai con mansioni semplici ripetitive (incollaggio, applicazione suole standard, imbustatrice), impiegati d’ordine con attività esecutiva 1.751,40 €
    2° Super Operai qualificati base Addetti scarnitura tomaia, ripiegatura tomaia a macchina, sviluppo modelli a macchina, personale di magazzino, aiuto-meccanici, autisti, carrellisti, centralinisti 1.787,21 €
    3° Operai qualificati / impiegati d’ordine Orlatori su tomaie standard, cucitori, addetti al montaggio su forme, inserimento e controllo qualità base, impiegati d’ordine con attività più articolata 1.843,95 €
    3° Super Operai qualificati specializzati Taglio delle parti principali della tomaia, ripiegatura manuale di tomaie in pellame pregiato, modellisti, preparatori di clichés e stampi 1.884,57 €
    4° Operai specializzati / intermedi Montatori specializzati, addetti alla finissaggio e rifinitura di lusso, tacchettisti, operai autonomi su macchinari complessi, impiegati intermedi 1.930,50 €
    5° Impiegati di concetto Impiegati con autonomia operativa, addetti ufficio tecnico, acquisti, pianificazione produzione, capi-squadra con responsabilità diretta 2.002,93 €
    6° Impiegati di concetto superiori Responsabili di funzione operativa, stilisti, modellisti senior, responsabili logistica, contabili con autonomia decisionale 2.109,29 €
    7° Funzioni direttive Responsabili di reparto o funzione aziendale con potere di coordinamento, capi area commerciale, responsabili HR, direttori di stabilimento 2.295,70 €
    8° Quadri Figure con alta professionalità e autonomia gestionale, elevata incidenza sulle strategie aziendali; beneficiano di tutela ex L. 190/1985 2.488,94 €

    I livelli «super» (2S e 3S) non sono una categoria separata ma posizioni intermedie all’interno della scala, che riconoscono specializzazioni tecnico-artigianali tipiche del distretto calzaturiero.

    Le mansioni tipiche del distretto calzaturiero

    La produzione di una calzatura industriale si articola in fasi distinte, ognuna con figure professionali specifiche che il CCNL inquadra in livelli precisi:

    • Taglio (tomaia e fodera): il tagliatore delle parti principali della tomaia è figura di rilievo, inquadrata al 3° Super per la capacità di valorizzare il materiale e minimizzare gli scarti. Il taglio delle parti secondarie (fodera, protezioni interne) ricade al 3° livello.
    • Orlatura e cucitura: l’orlatore su tomaie semplici è al 3° livello; la lavorazione su pellami pregiati o con finiture particolari può giustificare il passaggio al 3° Super o al 4°.
    • Montaggio su forma: l’addetto al montaggio che assembla la tomaia sulla soletta (durkato, incollaggio, premontaggio) è tipicamente al 3°-4° livello secondo l’autonomia e la complessità del processo.
    • Finissaggio e rifinitura: le lavorazioni di finitura (lucidatura, applicazione tacco, rifinitura lusso) richiedono abilità manuale elevata e sono inquadrate al 4° livello nelle produzioni di qualità.
    • Controllo qualità e magazzino: la figura del controllore qualità in uscita linea è collocata al 4°-5° livello, quella del magazziniere al 2° Super.

    Distretto calzaturiero: aree e specificità

    Il CCNL Calzaturiero Industria si applica ai lavoratori delle aziende che fabbricano calzature a carattere industriale, presenti principalmente nei distretti di Fermo-Macerata (Marche), Vigevano e Parabiago (Lombardia), Stra e Riviera del Brenta (Veneto), Montegranaro e Porto Sant’Elpidio. Si tratta di un contratto distinto rispetto al CCNL Tessile-Abbigliamento-Moda (che si applica ai laboratori di confezione, maglierie, filature) e al CCNL Pelletteria-Valigeria.

    La parte datoriale è rappresentata da Assocalzaturifici, associazione di categoria aderente a Confindustria che rappresenta le imprese industriali calzaturiere, distinguendosi dalle organizzazioni della piccola e media industria e dell’artigianato calzaturiero.

    Mansioni superiori e passaggio di livello

    L’art. 2103 del Codice Civile, modificato dal D.Lgs. 81/2015, disciplina l’assegnazione a mansioni diverse. Il lavoratore può essere adibito a mansioni superiori in caso di vacanza di posto o sostituzione di lavoratore assente; se l’assegnazione dura oltre 6 mesi continuativi (o 6 mesi cumulati nel biennio, salvo diversa previsione contrattuale), ha diritto all’inquadramento definitivo nel livello corrispondente. Fa eccezione il caso in cui la superiore assegnazione sia disposta per sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa sindacale).

    Il CCNL consente altresì l’assegnazione a mansioni inferiori solo in specifici casi di riorganizzazione aziendale previsti dalla legge, con conservazione del livello retributivo acquisito.

    Casi pratici

    Tizio – Tagliatore inquadrato al livello sbagliato
    Tizio è assunto come tagliatore delle tomaie in pellame nabuk e viene inquadrato al 3° livello. Dopo alcune settimane si accorge che il CCNL prevede il 3° Super per il «taglio delle parti principali della tomaia». Chiede al datore di lavoro la rettifica dell’inquadramento con decorrenza dall’assunzione. Il datore, verificata la mansione, corregge il livello e recupera le differenze retributive. La differenza è di circa 40,62 € mensili (1.884,57 € vs 1.843,95 €).
    Caia – Passaggio da operaia a intermedia
    Caia lavora come orlatrice (3° livello) da 7 anni. L’azienda la incarica di coordinare la linea di orlatura, con responsabilità sul controllo qualità e sull’addestramento delle nuove assunte. Dopo 8 mesi in questo ruolo, Caia chiede al sindacato (Filctem-Cgil) di essere inquadrata al 5° livello, corrispondente alla figura di «capoverso con responsabilità di coordinamento». L’azienda, dopo un confronto, riconosce il passaggio al 4° livello come primo step, con impegno a rivalutare dopo ulteriori 6 mesi.
    Sempronio – Magazziniere o 2° Super?
    Sempronio è assunto come magazziniere e il datore lo inquadra al 2° livello. Sempronio verifica che il CCNL cita esplicitamente il «personale di magazzino» tra le mansioni del 2° Super, con un minimo di 1.787,21 € anziché 1.751,40 €. La differenza è di 35,81 € mensili. Sempronio presenta istanza scritta e ottiene la rettifica con recupero delle differenze maturate nei mesi precedenti.

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL Calzaturiero Industria?
    Il CCNL prevede 8 livelli principali numerati dall’1° all’8°, con due livelli intermedi «super»: il 2° Super e il 3° Super. In totale si contano quindi 10 posizioni classificatorie distinte.
    A che livello si inquadra un orlatore di tomaie?
    L’orlatura di tomaie rientra tipicamente nel 2°-3° livello a seconda della complessità del lavoro. La ripiegatura manuale di tomaie in pellame pregiato è esplicitamente citata tra le mansioni del 3° Super.
    Qual è la differenza tra operaio comune e operaio qualificato?
    L’operaio comune (1°-2° livello) svolge mansioni esecutive che non richiedono formazione specifica. L’operaio qualificato (3°-3°S) possiede una preparazione tecnica che gli consente di operare con maggiore autonomia su lavorazioni più complesse.
    Un impiegato amministrativo a che livello viene inquadrato?
    Gli impiegati d’ordine con compiti esecutivi rientrano nel 2°-3° livello. Gli impiegati di concetto con autonomia decisionale occupano il 5°-6° livello. Ruoli con funzioni direttive appartengono al 7°, i quadri all’8°.
    Come si cambia livello di inquadramento?
    Il passaggio di livello avviene quando il lavoratore viene adibito in modo stabile a mansioni corrispondenti al livello superiore. Dopo 6 mesi continuativi (o 6 mesi cumulati nel biennio) lo svolgimento di mansioni superiori comporta il diritto all’inquadramento nel livello corrispondente (art. 2103 c.c.).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024. Le declaratorie di mansione riportate sono indicative: per la verifica del proprio inquadramento è consigliabile consultare il testo integrale del contratto, le organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil), l’associazione Assocalzaturifici o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Autoscuole: ferie, permessi e ROL

    CCNL Autoscuole

    Ferie, permessi e ROL nel CCNL Autoscuole

    Quante settimane di ferie, come funzionano i permessi ROL ed ex festività e quali permessi spettano per legge a insegnanti, istruttori e addetti alle pratiche.

    In sintesi

    Il CCNL Autoscuole dà 22 giorni di ferie se l'orario è su 5 giorni e 26 se è su 6 (sintesi 2017, sopra le quattro settimane di legge), più 32 ore l'anno di permessi retribuiti per le ex festività. Le ferie maturano per mesi di servizio (la frazione di mese oltre 15 giorni conta come mese intero): almeno due settimane vanno godute nell'anno, il resto secondo la sintesi 2017 entro il 30 giugno dell'anno successivo. Restano fermi i permessi di legge (legge 104/1992, donazione sangue, lutto, congedi).

    Dati contrattuali

    CCNL
    Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica e Nautica
    Parti firmatarie
    UNASCA · CONFARCA (datoriali) · FIT-CISL · FILT-CGIL · UILTRASPORTI
    Decorrenza
    Testo consolidato del 28 febbraio 2023, in vigore dal 1° gennaio 2021 e scaduto il 31 dicembre 2023; si applica in ultrattività finché non sarà rinnovato
    Ambito
    Dipendenti di autoscuole, scuole nautiche, studi e agenzie di consulenza automobilistica (pratiche auto)
    Fonte
    Testo consolidato 28/02/2023 (codice CNEL IC91) letto su ContrattiCCNL.it e ilCCNL.it; sintesi Mysolution (gennaio 2017) per i punti non toccati dal rinnovo del 2023

    Quante ferie spettano

    Le ferie annuali retribuite sono un diritto irrinunciabile garantito dall'art. 36 della Costituzione e dall'art. 2109 del codice civile. La legge (d.lgs. 66/2003) fissa un minimo di quattro settimane all'anno. Il CCNL Autoscuole (sintesi 2017) riconosce 22 giorni di ferie per l'orario distribuito su 5 giorni e 26 giorni per l'orario su 6 giorni, cioè le quattro settimane di legge espresse in giorni lavorativi.

    Quando si maturano e si godono

    Le ferie maturano in proporzione ai mesi di servizio prestati nell'anno. Almeno due settimane vanno godute, su richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione; le restanti entro il 30 giugno dell'anno successivo, secondo la sintesi 2017 del CCNL (la legge consente fino a diciotto mesi dopo l'anno di maturazione). Nei rapporti iniziati o cessati in corso d'anno si matura 1/12 per ogni mese di servizio, con la frazione oltre 15 giorni contata come mese intero. La malattia sopravvenuta interrompe il decorso delle ferie. Il periodo di godimento è concordato tenendo conto delle esigenze dell'attività (ad esempio i periodi di minor afflusso d'esami).

    Tabella riepilogativa

    Ferie, permessi ed ex festività: struttura
    Istituto Contenuto
    Ferie annuali 22 giorni (orario su 5 giorni) o 26 giorni (orario su 6 giorni); minimo di legge 4 settimane
    Ex festività (32 ore) 4 gruppi di 8 ore di permesso retribuito l'anno; le ore non fruite entro il 31 dicembre sono liquidate entro gennaio. Nessun trattamento per la ex festività del 4 novembre
    Permessi retribuiti (ROL) La sintesi del CCNL non indica un monte ROL distinto dalle 32 ore ex festività
    Lutto e matrimonio Lutto: 3 giorni retribuiti l'anno (4 se servono spostamenti fuori provincia). Matrimonio: 15 giorni di calendario con retribuzione
    Studio Per gli studenti, permesso retribuito il giorno dell'esame e 30 ore l'anno per la preparazione
    Permessi di legge Donazione sangue, legge 104/1992, congedi: regolati dalla legge

    Nota: i numeri sono quelli della sintesi Mysolution del gennaio 2017 (CCNL 2016) e coincidono con le fonti sul testo 2023 consultate; il testo consolidato del 2023 non è aperto e non è stato riletto. Le novità del 2023 aggiungono che i 4 giorni di riposo ex legge 937/1977 possono essere fruiti a giornata intera.

    Permessi ROL ed ex festività

    Oltre alle ferie, il contratto riconosce 32 ore l'anno di permessi retribuiti per le ex festività soppresse (4 gruppi di 8 ore). Maturano per ogni anno di servizio; quelle non fruite entro il 31 dicembre sono liquidate con la retribuzione in atto entro il mese di gennaio. Non c'è alcun trattamento per la ex festività del 4 novembre. La sintesi del contratto non indica un monte di ROL ulteriore: non vanno quindi confusi con le 32 ore.

    Festività e domeniche

    Le festività nazionali e infrasettimanali sono retribuite. Il lavoro nelle festività o nelle domeniche, quando ammesso, comporta le maggiorazioni e i riposi compensativi previsti (vedi la guida dedicata al lavoro festivo e domenicale).

    Permessi previsti dalla legge

    Indipendentemente dal CCNL, spettano i permessi di legge: permessi per i lavoratori con disabilità o per assistere familiari ai sensi della legge 104/1992, permessi per donazione di sangue, congedi per eventi e cause particolari, permessi per lutto. Questi diritti sono di fonte legale e non possono essere ridotti dal contratto. Il CCNL aggiunge 3 giorni retribuiti l'anno per il lutto di genitore, coniuge, figli, fratelli e altri familiari conviventi (4 giorni se servono spostamenti fuori provincia) e 15 giorni di calendario di congedo retribuito per matrimonio o unione civile.

    Casi pratici

    Tizio — ferie maturate a metà anno
    Tizio è assunto come istruttore il 1° marzo, con orario su 5 giorni. A fine anno ha maturato 10/12 di 22 giorni, cioè circa 18,5 giorni (arrotondati alla mezza giornata superiore). Può chiedere di godere almeno due settimane entro l'anno; le residue le frui scaglionate, entro il 30 giugno dell'anno successivo.
    Caia — permessi 104 per un familiare
    Caia, addetta alle pratiche, assiste un genitore con disabilità grave. Oltre alle ferie e alle 32 ore di ex festività del CCNL, ha diritto ai permessi mensili retribuiti della legge 104/1992: un diritto di legge che il contratto non può comprimere.
    Sempronio — ex festività non godute
    Sempronio non riesce a fruire tutte le 32 ore di permessi ex festività nell'anno per i picchi di lavoro. Le ore non fruite entro il 31 dicembre gli vengono liquidate con la retribuzione in atto entro il successivo mese di gennaio.
  • CCNL Calzaturiero Industria: ferie, permessi e ROL 2024

    CCNL Calzaturiero (Industria)

    CCNL Calzaturiero Industria: ferie, permessi e ROL 2024

    Quattro settimane di ferie annue, 8 o 56 ore di riduzione d’orario (ROL) più 4 giornate di ex festività, 15 giorni per il matrimonio e permessi per studio fino a 100 ore l’anno: la guida ai diritti di assenza del CCNL Calzaturiero Industria del 17 luglio 2024.

    In sintesi

    Il CCNL Calzaturiero Industria garantisce 4 settimane di ferie annue (4 settimane e 2 giorni per gli intermedi con oltre 17 anni; 5 settimane per gli impiegati con oltre 17 anni), una riduzione d’orario di 8 ore (orario di 39 ore) o 56 ore (orario di 40 ore) più 4 giornate di riposi per ex festività, 15 giorni di congedo matrimoniale, 3 giorni di permesso retribuito per lutto o grave infermità e fino a 100 ore annue di permessi per studio. Per la malattia del figlio tra 3 e 8 anni sono previsti 10 giorni l’anno non retribuiti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocalzaturifici · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    17 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Ferie annue
    4 settimane
    Permessi ROL
    8 ore (39 h settimanali) o 56 ore (40 h) all’anno, più 4 giornate di ex festività

    Tabella riepilogativa dei permessi

    Tipologie di assenza retribuita – CCNL Calzaturiero Industria
    Tipo di permesso Durata Fonte
    Ferie annue 4 settimane (20 gg lavorativi); oltre 17 anni di anzianità: +2 giorni (intermedi), 5 settimane (impiegati) CCNL artt. 84, 95, 105 + D.Lgs. 66/2003
    Permessi ROL / ex festività 8 ore (39 h) o 56 ore (40 h) di riduzione d’orario; 4 giornate di riposi per ex festività CCNL artt. 29 e 42
    Congedo matrimoniale 15 giorni consecutivi (non in prova) CCNL art. 54
    Lutto o grave infermità del familiare 3 giorni retribuiti all’anno (coniuge, parente entro il 2° grado, convivente) CCNL art. 56
    Malattia del figlio di 3-8 anni 10 giorni l’anno non retribuiti CCNL art. 57
    Diritto allo studio Fino a 100 ore annue da un monte ore di 4 ore per dipendente; permessi per gli esami CCNL art. 64
    Donazione sangue 1 giorno retribuito/donazione Legge (L. 219/2005)

    Le ferie maturano proporzionalmente in base ai mesi lavorati nell’anno. Il lavoratore assunto a metà anno matura la quota proporzionale di ferie e permessi ROL.

    Ferie annue: maturazione e fruizione

    Il CCNL Calzaturiero Industria garantisce ai lavoratori 4 settimane di ferie annue retribuite (corrispondenti a 20 giornate lavorative su 5 giorni/settimana); per gli intermedi con più di 17 anni di anzianità si aggiungono 2 giorni lavorativi, per gli impiegati si sale a 4 settimane e un giorno da 8 a 17 anni di anzianità e a 5 settimane oltre i 17 anni (artt. 84, 95, 105). Tre settimane vanno godute in modo continuativo; la terza e la quarta cadono di massima tra il 1° giugno e il 30 settembre, e l’epoca delle ferie si stabilisce di norma entro il 30 aprile. Questo diritto è irrinunciabile e non monetizzabile in costanza di rapporto: il lavoratore non può «vendere» le proprie ferie. Alla cessazione del rapporto le ferie non godute vengono liquidate come indennità sostitutiva.

    Il D.Lgs. 66/2003, di origine comunitaria, stabilisce che almeno due settimane di ferie devono essere fruite nel corso dell’anno di maturazione (o entro 18 mesi dall’anno di maturazione). Le rimanenti due settimane possono essere programmate concordemente tra lavoratore e azienda. Il piano ferie è definito dall’azienda tenendo conto delle esigenze produttive e delle preferenze dei lavoratori.

    Permessi ROL e ex festività

    I permessi ROL sono ore di riduzione dell’orario contrattuale, previste dall’art. 29: 8 ore l’anno con l’orario di 39 ore settimanali, 56 ore con l’orario di 40 ore, 52 ore per i turni con orario di 40 ore e 5 ore per i turni con orario di 39 ore; i turnisti 6×6 hanno ore aggiuntive e chi lavora su turno notturno matura altre 8 ore dopo 50 notti l’anno. A queste si aggiungono i riposi per ex festività soppresse: 4 giornate l’anno con orario su 5 giorni (5 su 6 giorni), che confluiscono nella banca delle ore (art. 42), e di cui tre giornate possono essere chieste individualmente con 48 ore di preavviso, se non è assente per lo stesso motivo più del 3% del personale.

    Le ore di riduzione sono utilizzate prioritariamente nei periodi di minore intensità produttiva come permessi collettivi o, previo esame congiunto, con altre modalità; in caso di intensificazione dell’attività possono essere monetizzate secondo modalità e limiti definiti a livello aziendale (art. 29). Diversamente dalle ferie, i permessi ROL sono programmati dall’azienda, nel rispetto delle esigenze del lavoratore.

    Permessi speciali e congedi

    Il CCNL prevede permessi retribuiti per specifiche evenienze personali e familiari:

    • Congedo matrimoniale: 15 giorni consecutivi per matrimonio o unione civile, non in prova, con retribuzione di fatto; per operai e intermedi il trattamento è il 100% della retribuzione netta, con deduzione di quanto paga l’INPS (art. 54).
    • Lutto o grave infermità: un permesso retribuito di massimo 3 giorni nell’arco di un anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il 2° grado o del convivente risultante dall’anagrafe (art. 56).
    • Brevi permessi: per giustificati motivi si possono ottenere brevi permessi durante l’orario di lavoro, richiesti con 48 ore di preavviso salvo urgenza (art. 56).
    • Malattia del figlio: il CCNL riconosce 10 giorni l’anno non retribuiti per la malattia del figlio minore di età compresa tra 3 e 8 anni (art. 57).
    • Donazione di midollo osseo: permessi retribuiti per accertamenti, prelievo, degenza e convalescenza, debitamente certificati (art. 56).

    Diritto allo studio: fino a 100 ore l’anno

    L’art. 64 riconosce ai lavoratori studenti iscritti a corsi regolari (scuola dell’obbligo e superiore, non formazione professionale) turni che agevolino la frequenza, l’esonero dallo straordinario e permessi retribuiti per tutti i giorni delle prove d’esame e per i due giorni lavorativi precedenti, anche per gli esami universitari. In più sono previsti permessi retribuiti a carico di un monte ore aziendale di 4 ore per ogni dipendente occupato, con un massimo individuale di 100 ore l’anno (200 per i corsi di alfabetizzazione e di lingua italiana per stranieri); nelle aziende con meno di 25 dipendenti il calcolo è biennale. I permessi spettano solo per le ore di lavoro che coincidono con le lezioni e non più del 2% dei dipendenti può assentarsi contemporaneamente (minimo una persona).

    Aspettativa non retribuita

    Per gravi e documentati motivi familiari il lavoratore può chiedere un’aspettativa, continuativa o frazionata, fino a due anni. Nell’ambito di questo periodo, chi è assunto a tempo indeterminato con almeno un anno di servizio può ottenere da 15 giorni a un massimo di quattro mesi di aspettativa per gravi e comprovate necessità personali di carattere oggettivamente straordinario (art. 56). Le aspettative non sono retribuite e non comportano oneri per l’azienda, compreso il TFR; non possono riguardare contemporaneamente oltre il 2% dei lavoratori e vanno comunicate con almeno 15 giorni di preavviso.

    Casi pratici

    Tizio – Ferie non godute a fine anno
    Tizio ha maturato 20 giorni di ferie nel 2025 ma ne ha fruiti solo 14. I 6 giorni residui: le prime 2 settimane (10 giorni) devono essere godute entro il 2025 pena il diritto del datore di pianificarle unilateralmente; gli altri 10 giorni possono essere goduti entro 18 mesi dalla maturazione (quindi entro giugno 2027) oppure, alla cessazione del rapporto, saranno liquidati come indennità sostitutiva. Se Tizio lascia il lavoro a luglio 2026 senza aver goduto i 6 giorni residui, l’azienda deve liquidarli in busta paga.
    Caia – Congedo matrimoniale e calcolo dei 15 giorni
    Caia si sposa sabato 6 giugno 2026. Il congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi di calendario decorre dal 6 giugno e comprende anche domeniche e festività: Caia è assente retribuita dal 6 al 20 giugno 2026 incluso, per un totale di 15 giorni. Rientra al lavoro lunedì 22 giugno (la domenica 21 è giorno di riposo). I 15 giorni sono interamente retribuiti con la normale retribuzione contrattuale.
    Sempronio – Diritto allo studio
    Sempronio (4° livello, 30 anni) si iscrive a un corso universitario serale. Chiede 80 ore annue di permesso retribuito per studio. Il CCNL (art. 64) ne prevede fino a 100 a carico del monte ore aziendale, quindi la richiesta rientra nel limite. L’azienda verifica che non più del 2% della forza lavoro (con un minimo di una persona) sia assente contemporaneamente per i permessi di studio e accorda i permessi, a condizione che Sempronio documenti le frequenze a fine anno.

    Domande frequenti

    Quante settimane di ferie spettano ai lavoratori calzaturieri?
    Il CCNL Calzaturiero Industria garantisce 4 settimane di ferie annue (5 per gli impiegati con oltre 17 anni di anzianità). Tre settimane vanno godute in modo continuativo, di norma tra giugno e settembre.
    Cosa sono i permessi ROL nel settore calzaturiero?
    Sono le ore di riduzione dell’orario previste dall’art. 29: 8 ore l’anno con l’orario di 39 ore, 56 ore con l’orario di 40 ore (più 4 giornate di riposi per ex festività). Sono retribuiti e programmati di norma come permessi collettivi; possono essere monetizzati secondo le regole aziendali.
    Quanto dura il congedo matrimoniale?
    Il CCNL prevede 15 giorni consecutivi di calendario retribuiti per il matrimonio, indipendentemente dal livello di inquadramento.
    I lavoratori calzaturieri hanno diritto allo studio?
    Sì. L’art. 64 riconosce ai lavoratori studenti permessi retribuiti per gli esami e fino a 100 ore annue a carico di un monte ore aziendale di 4 ore per dipendente.
    Cosa prevede il CCNL per la malattia dei figli?
    L’art. 57 riconosce complessivamente 10 giorni l’anno non retribuiti per la malattia del figlio minore di età compresa tra 3 e 8 anni. Restano i congedi previsti dalla legge per la malattia dei figli.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima e premi di risultato e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024 (artt. 29, 42, 54, 56, 57, 64, 84, 95, 105). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare le organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Calzaturiero Industria: apprendistato professionalizzante 2024

    CCNL Calzaturiero (Industria)

    CCNL Calzaturiero Industria: apprendistato professionalizzante 2024

    L’apprendistato professionalizzante è il principale strumento di inserimento dei giovani nel settore calzaturiero. Il CCNL prevede una struttura a tre periodi con inquadramento scalare e obblighi di formazione, distinguendosi dai contratti moda-artigianato applicati alle piccole botteghe.

    In sintesi

    Il CCNL Calzaturiero Industria prevede l’apprendistato professionalizzante per i livelli 2°-8°, con durata standard di 36 mesi. Il trattamento economico è graduato in tre periodi con inquadramento scalare: due livelli sotto il finale nel primo periodo, un livello sotto nel secondo, livello finale nel terzo. Il CCNL impegna le aziende a formare l’apprendista.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocalzaturifici · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    17 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Riferimento legge
    Art. 44 D.Lgs. 81/2015 (apprendistato professionalizzante)
    Età apprendista
    18-29 anni (17 con diploma professionale)

    Tabella riepilogativa dell’apprendistato

    Struttura apprendistato professionalizzante – contratti dal 1° agosto 2022
    Livello finale Durata 1° Periodo (15 mesi) 2° Periodo (15 mesi) 3° Periodo (6 mesi)
    2°, 3°, 4° 36 mesi Inquadramento 2 livelli sotto il finale Inquadramento 1 livello sotto Livello finale
    5° Super, 5°, 6° Super, 6° 36 mesi 2 livelli sotto (12 mesi) 1 livello sotto (18 mesi) Livello finale (6 mesi)

    Per i contratti stipulati prima del 1° agosto 2022 si applica il regime precedente: 36 mesi con retribuzione al 70% (1° anno), 80% (2° anno), 90% (3° anno) del livello finale. Per i livelli 6° Super e 6° la durata era 24 mesi (70% e 80%).

    Apprendistato professionalizzante: la struttura contrattuale

    L’apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015) è il contratto a causa mista – lavoro e formazione – con cui le aziende calzaturiere assumono giovani per formarli nella professionalità caratteristica del settore. È distinto dall’apprendistato per la qualifica (scuola-lavoro) e da quello di alta formazione.

    Il contratto può essere stipulato con giovani di età compresa tra 18 e 29 anni (29 anni e 364 giorni compiuti). Per i soggetti in possesso di diploma di istruzione professionale o di laurea l’età minima scende a 17 anni. Non ci sono limiti dimensionali per le aziende che possono assumere apprendisti.

    Trattamento economico a tre periodi

    Il CCNL Calzaturiero (nel testo coordinato del 2021, aggiornato con il rinnovo 2024) ha adottato per i contratti stipulati dal 1° agosto 2022 il sistema a inquadramento scalare in tre periodi. Il principio è che l’apprendista inizia con un inquadramento inferiore a quello finale e lo raggiunge progressivamente:

    • 1° periodo (15 mesi): inquadramento due livelli sotto il livello finale di destinazione. Se il livello finale è il 4°, si parte dal 2°;
    • 2° periodo (15 mesi): inquadramento un livello sotto. Si passa al 3°;
    • 3° periodo (6 mesi): livello finale. Si raggiunge il 4° e si completa il percorso.

    Formazione: obbligo contrattuale e aziendale

    Il CCNL impone all’azienda di garantire all’apprendista una formazione professionalizzante adeguata al livello di destinazione. Questa formazione è interna all’azienda (formazione on the job presso un tutor aziendale) e si integra con l’offerta formativa pubblica regionale o degli enti bilaterali di settore. Il tutor aziendale deve essere un lavoratore qualificato dello stesso settore.

    Il piano formativo individuale deve essere redatto per iscritto e allegato al contratto. Prevede le competenze tecnico-professionali da acquisire, i tempi di formazione e le modalità di valutazione. L’inadempimento degli obblighi formativi da parte del datore può comportare la trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato ordinario.

    Periodo di prova nell’apprendistato

    L’art. 62 del CCNL stabilisce che anche l’apprendista può essere soggetto a un periodo di prova, la cui durata non può essere superiore a quella prevista per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale (primo livello di inquadramento dell’apprendista). Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista orlatore (livello finale 3°)
    Tizio ha 20 anni e viene assunto come apprendista orlatore con livello finale di destinazione 3° (minimo 1.843,95 €). Con il contratto post-agosto 2022: nel 1° periodo (15 mesi) è inquadrato al 1° livello (1.530,00 €); nel 2° periodo (15 mesi) passa al 2° livello (1.751,40 €); nel 3° periodo (6 mesi) raggiunge il 3° livello (1.843,95 €). Dopo 36 mesi, se confermato, è assunto come operaio qualificato al 3° livello.
    Caia – Apprendista taglio (livello finale 3° Super)
    Caia, 22 anni, è assunta come apprendista per diventare tagliatore tomaia (livello finale 3° Super, minimo 1.884,57 €). Nel 1° periodo è inquadrata al 1° livello; nel 2° al 2° Super (1.787,21 €); nel 3° raggiunge il 3° Super. Al termine dei 36 mesi l’azienda la conferma a tempo indeterminato: Caia è diventata una tagliatore qualificata con una retribuzione garantita di 1.884,57 € mensili.
    Sempronio – Apprendistato ridotto per esperienza pregressa
    Sempronio, 25 anni, ha già svolto un periodo di apprendistato di 18 mesi come montatore presso un calzaturificio prima di cambiare azienda. Con il nuovo datore si conviene che il periodo già svolto viene computato ai fini della durata dell’apprendistato nel nuovo contratto, purché le attività siano analoghe e l’interruzione non superi un anno. Sempronio deve completare solo i restanti 18 mesi invece dei 36 previsti.

    Domande frequenti

    Quanto dura l’apprendistato professionalizzante nel CCNL Calzaturiero?
    La durata standard è di 36 mesi per i livelli 2°-5°. Per i livelli 6° e 6° Super la struttura contrattuale prevede 36 mesi articolati in periodi di diversa lunghezza. La durata massima legale è 36 mesi.
    Quale retribuzione spetta all’apprendista calzaturiero?
    Con i contratti stipulati dal 1° agosto 2022: nel 1° periodo l’apprendista è inquadrato due livelli sotto il finale, nel 2° un livello sotto, nel 3° al livello finale. Per i vecchi contratti (ante agosto 2022) le percentuali erano 70%-80%-90%.
    Quanti anni ha l’apprendista nel settore calzaturiero?
    L’apprendistato professionalizzante si può stipulare con giovani dai 18 ai 29 anni. Per chi ha un diploma professionale o una laurea, il limite scende a 17 anni.
    Il periodo di apprendistato conta per il TFR?
    Sì. Il periodo di apprendistato viene computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali, incluso il TFR, al momento della conferma.
    L’apprendistato può essere interrotto prima della scadenza?
    Sì. Durante il periodo formativo entrambe le parti possono recedere. Al termine del periodo formativo, il datore può confermare l’apprendista o risolvere il contratto con un preavviso equivalente a quello degli operai (2 settimane).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024. L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dall’art. 44 D.Lgs. 81/2015 e dalle disposizioni contrattuali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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