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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1334 Codice Civile: Efficacia degli atti unilaterali

    Articolo 1334 Codice Civile: Efficacia degli atti unilaterali

    Art. 1334 c.c. Efficacia degli atti unilaterali

    In vigore

    Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

  • Articolo 1335 Codice Civile: Presunzione di conoscenza

    Articolo 1335 Codice Civile: Presunzione di conoscenza

    Art. 1335 c.c. Presunzione di conoscenza

    In vigore

    La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

  • Articolo 1336 Codice Civile: Offerta al pubblico

    Articolo 1336 Codice Civile: Offerta al pubblico

    Art. 1336 c.c. Offerta al pubblico

    In vigore

    L’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi. La revoca dell’offerta, se è fatta nella stessa forma dell’offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.

  • Articolo 1337 Codice Civile: Trattative e responsabilità precontrattuale

    Articolo 1337 Codice Civile: Trattative e responsabilità precontrattuale

    Art. 1337 c.c. Trattative e responsabilità precontrattuale

    In vigore

    Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.

  • Articolo 1338 Codice Civile: Conoscenza delle cause d’invalidità

    Articolo 1338 Codice Civile: Conoscenza delle cause d’invalidità

    Art. 1338 c.c. Conoscenza delle cause d’invalidità

    In vigore

    La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa d’invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.

  • Articolo 1339 Codice Civile: Inserzione automatica di clausole

    Articolo 1339 Codice Civile: Inserzione automatica di clausole

    Art. 1339 c.c. Inserzione automatica di clausole

    In vigore

    Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge [o da norme corporative] (1), sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

  • Articolo 1340 Codice Civile: Clausole d’uso

    Articolo 1340 Codice Civile: Clausole d’uso

    Art. 1340 c.c. Clausole d’uso

    In vigore

    Le clausole d’uso s’intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti.

  • Articolo 1341 Codice Civile: Condizioni generali di contratto

    Articolo 1341 Codice Civile: Condizioni generali di contratto

    Art. 1341 c.c. Condizioni generali di contratto

    In vigore

    Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.

  • Articolo 1342 Codice Civile: Contratto concluso mediante moduli o formulari

    Articolo 1342 Codice Civile: Contratto concluso mediante moduli o formulari

    Art. 1342 c.c. Contratto concluso mediante moduli o formulari

    In vigore

    formulari Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente. SEZIONE II – Della causa del contratto

  • Articolo 1343 Codice Civile: Causa illecita

    Articolo 1343 Codice Civile: Causa illecita

    Art. 1343 c.c. Causa illecita

    In vigore

    La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.