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La Corte dichiara illegittime disposizioni della Regione Basilicata in materia sanitaria, perché invadono la competenza statale esclusiva sull’ordinamento civile.
Di cosa si tratta
Le leggi regionali della Basilicata n. 53 del 2015 e n. 17 del 2016 intervenivano su aspetti dell’organizzazione sanitaria e sui rapporti connessi, incidendo però su profili riservati alla competenza statale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, comma 1, lettere a) e c), e 3 della legge reg. Basilicata n. 53 del 2015 e l’art. 1, comma 1, della legge reg. n. 17 del 2016, in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera l), della Costituzione (ordinamento civile) e ad altri parametri.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali impugnate, comprese quelle che spostavano in avanti i termini fissati dalla normativa precedente.
Il principio
La Regione non può disciplinare profili che incidono sui rapporti di lavoro e sull’ordinamento civile, materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).
Domande e risposte
Cosa regolavano le norme lucane?
Aspetti dell’organizzazione sanitaria regionale e dei rapporti connessi, con effetti sull’ordinamento civile.
Perché sono state annullate?
Perché invadevano la competenza statale esclusiva sull’ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l).
Cosa vuol dire «riuniti i giudizi»?
Che più ricorsi connessi sono stati decisi insieme con un’unica sentenza.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze e ordinamento civile riservato allo Stato
- Art. 81 della Costituzione — equilibrio di bilancio tra i parametri invocati
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