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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara illegittime alcune disposizioni della Regione Basilicata collegate alla legge di stabilità regionale 2016, in particolare in tema di limiti alla spesa per il personale.

Di cosa si tratta

La legge reg. Basilicata n. 5 del 2016 (collegato alla stabilità) interveniva su voci di bilancio e sui vincoli di spesa per il personale del sistema sanitario regionale, in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 42, 44, commi 1, 2 e 3, e 63, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 5 del 2016, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione (coordinamento della finanza pubblica).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 42 e 44, commi 1, 2 e 3, e, limitatamente a una parte, della disposizione sostituita dall’art. 63, comma 1, in materia di spesa per il personale sanitario.

Il principio

Le Regioni devono rispettare i limiti statali alla spesa per il personale del servizio sanitario, espressione del coordinamento della finanza pubblica: norme regionali che li eludono sono costituzionalmente illegittime.

Domande e risposte

Cosa prevedevano le norme annullate?

Deroghe ai vincoli di spesa per il personale sanitario regionale, in contrasto con i limiti statali.

Quale principio è stato violato?

Il coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma), che vincola anche le Regioni.

La sentenza colpisce tutta la legge regionale?

No, solo le specifiche disposizioni impugnate e, in parte, una norma sostituita dall’art. 63.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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